Obiettivi
di qualità e piani di tutela delle acque
di
Massimo Medugno
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1. Gli obiettivi di qualità: gli usi
particolari
Il titolo II del D.lvo n. 152/99 come
modificato dal D.lvo n. 258/2000, fissa gli obiettivi di qualità ambientale e
per specifiche destinazioni, costituisce, rispetto alla precedente normativa
(legge Merli e successive modifiche ed integrazioni), un diverso approccio
almeno sotto il profilo metodologico, prevedendo diverse fasi: conoscenza,
scelte, pianificazione e gestione.
È previsto un doppio sistema di
obiettivi di qualità:
- un obiettivo, riguardante particolari
funzioni o destinazioni d’uso, a cui sono destinati specifici corpi idrici;
- l’obiettivo di qualità ambientale
relativo a corpi idrici significativi.
Il sistema della legge Merli era
incentrato sulla regolamentazione dei singoli scarichi, e si prospettava quindi
come unico nel territorio nazionale, indipendentemente dal tipo e
caratteristiche del corpo idrico ricettore e degli effluenti che vi recapitano.
Il nuovo sistema cambia in modo
abbastanza radicale l’approccio, poiché viene privilegiato l’obiettivo
della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, non in
maniera generica o generalizzata, cioè riferita a qualunque corpo idrico, ma
assumendo come oggetti privilegiati e pianificati di tutela:
•
i corpi idrici significativi, dei quali vengono definiti gli obiettivi di
qualità ambientale
•
i corpi idrici a specifica destinazione, dei quali vengono definiti gli
obiettivi di qualità.
Non si tratta di ipotesi alternative,
potendo ciascuno dei corpi idrici individuati rispondere a tutte e due le
classificazioni, oppure ad una sola delle due.
Rientrano tra le particolari
destinazioni d’uso (artt. 6-17):
la produzione di acqua potabile;
la balneazione;
la qualità delle acque idonee alla
vita dei ciprinidi e dei salmonidi;
la qualità delle acque destinate alla
vita dei molluschi.
I livelli qualitativi per queste
destinazioni sono indicati nell’allegato 2, salvo quanto riguarda la
balneazione per la quale è rimasto il DPR n. 470/82.
2
L’obiettivo di qualità ambientale per i corpi idrici significativi
L’obiettivo
di qualità esprime un concetto più ampio di quello funzionale.
Riguarda, infatti, non solo la qualità
idrochimica ma l’intero ecosistema acquatico sia sotto l’aspetto qualitativo
sia sotto quello qualitativo.
Per le acque superficiali, in
particolare, esprime lo stato dei corpi idrici in funzione della loro capacità
di mantenere e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate, il più possibile vicine alla condizione naturale in cui non
appaiono significative modificazioni dell’ecosistema prodotte dall’attività
umana.
Per i corpi idrici significativi il
testo legislativo fissa (all. 1):
•
criteri di individuazione dei corpi idrici, che consistono in: corsi
d’acqua superficiali, intesi come corsi naturali di primo ordine (recapito
diretto in mare) con bacino maggiore di km 200 e di secondo ordine con bacino
superiore a km 400; laghi con specchio liquido superiore a 0,5 km; acque marine
fino a 3000 metri dalla costa, acque di transizione, corpi idrici artificiali
rispondenti a determinate caratteristiche quantitative; acque sotterranee;
•
la definizione dello stato ecologico, chimico ed ambientale dei corpi
idrici secondo una classificazione a livelli crescenti da pessimo a elevato e,
per le acque sotterranee, da stato naturale particolare ad elevato;
criteri ed organizzazione del
monitoraggio ai fini dell’attribuzione della classificazione dello stato
qualitativo e quantitativo:
Con i Piani di tutela (considerati come
piano stralcio del piano di bacino previsto dall’art. 17 della legge 183/89,
la legge sulla Difesa del Suolo), devono essere adottate a livello di bacino (si
veda anche il successivo Capitolo 4), le misure per raggiungere lo stato
ambientale buono entro il 31 dicembre 2016 in ogni corpo idrico significativo.
È prevista, inoltre, per i soli corpi
idrici superficiali, una tappa intermedia (lo stato sufficiente) da raggiungere
entro il 31 dicembre 2008.
Entro il 31 dicembre 2001 le Regioni identificano, per ciascun corpo idrico significativo le classi di qualità corrispondenti a quelle indicate nell’allegato. l.
3 I piani di
tutela delle acque
Definito l’ambito di applicazione
degli obiettivi di qualità (che non sono quindi generalizzati ma riservati ai
corpi idrici classificati) la strategia di avvicinamento per conseguire e
raggiungere gli standard fissati ai fini della tutela delle acque è regolata
nel Titolo II, artt. 4 e 5, che va a questo fine coordinato con gli artt. 42, 43
e 44 del capo I del Titolo IV (piani di tutela delle acque), attraverso una
puntuale determinazione dei contenuti e dei tempi delle diverse azioni e
processi.
In generale, la pianificazione degli
interventi presuppone una intensa e rapida azione di monitoraggio dei corpi
idrici, pregiudiziale alla determinazione della qualità degli obiettivi, azione
che deve avvenire con le seguenti scadenze:
31 dicembre 2000: le Regioni rendono
operativi i programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche dei bacini idrografici e a valutare l’impatto antropico, ed i
programmi di verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee all’interno di ciascun bacino idrografico.
31 dicembre 2001: le Autorità di
Bacino di rilievo nazionale ed interregionale definiscono gli obiettivi su scala
di bacino, sentite le province e le autorità d’ambito, cui devono attenersi i
piani di tutela.
31 dicembre 2003: le Regioni, sentite
le province, adottano il piano di tutela e lo trasmettono alle competenti
autorità di bacino.
31 dicembre 2004: termine ultimo per
l’approvazione dei piani, se non già approvati entro sei mesi dall’adozione
o dall’espressione, quando richiesta, del parere vincolante da parte delle
autorità di bacino nazionali o interregionali.
Con riferimento a quest’ultima
scadenza va evidenziato che il parere dell’Autorità di Bacino non deve
entrare nel merito delle scelte puntuali fatte dalle singole Regioni, ma deve
verificare la coerenza generale dei diversi piani e la conformità degli stessi
ai criteri e agli obiettivi definiti all’inizio dall’Autorità di Bacino.
Questa divisione di competenze, fa uno
sforzo per salvaguardare la specificità dei due enti, assegnando il compito di
redazione del piano e la definizione degli interventi alle Regioni.
La pianificazione della tutela della
risorsa idrica deve tener conto degli obiettivi di qualità e di qualità
ambientale per i corpi idrici classificati, che devono essere conseguiti secondo
le date indicate nel precedente paragrafo 2.
Ipotesi di deroga o di determinazione
di diversi termini di adeguamento sono espressamente consentite, su decisione
delle Regioni, a fronte di situazioni particolari ed eccezionali.
Il nuovo regime di tutela della risorsa
idrica attraverso la determinazione di obiettivi ambientali e di qualità si
presta ad alcune osservazioni.
La nuova procedura di tutela della
risorsa idrica, fondata su una preliminare attività di raccolta dati e di
pianificazione degli strumenti e dei tempi di conseguimento, è una funzione
esclusivamente pubblica, affidata alla pubblica amministrazione, ed in
particolare, con diversi livelli di responsabilità, alle Autorità di Bacino,
alle Regioni, alle Province ed alle Autorità di ambito;
È stabilita una gradualità nel
conseguimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione e di qualità
ambientale, con tempi assegnati che sono termini ultimi di adeguamento (con la
possibilità, quindi, che le singole autorità competenti possano fissare
termini più brevi).
Gli obiettivi di qualità, sia
ambientali che per specifica destinazione, riguardano lo stato di salute dei
corpi idrici significativi o a specifica destinazione. È illusorio peraltro
pensare che il loro conseguimento non influenzi la regolamentazione dei singoli
scarichi idrici, che anzi, prevedibilmente, sono quelli sui quali i piani
punteranno prioritariamente per conseguire i risultati richiesti in funzione
degli obiettivi.
La normativa prevede, all’art. 3,
l’obbligo per le Regioni - obbligo logicamente estensibile anche agli altri
organi di pianificazione - di favorire l’attiva partecipazione di tutte le
parti interessate all’attuazione del decreto, in particolare in sede di
elaborazione, revisione ed aggiornamento dei piani di tutela, nella fase cioè
in cui si assumono le decisioni fondamentali inerenti la qualità dei corpi
idrici e la regolamentazione vincolante dei singoli apporti. È questo l’unico
punto della legge, oltre alla specifica previsione di accordi e contratti di
programma tra autorità competenti e soggetti economici interessati (art. 28
comma 10), nella quale sia ravvisabile un ruolo attivo per il sistema
produttivo.
L’adozione di adeguati pianti di
tutela per le acque va considerato il tallone d’Achille italiano. Di recente,
infatti, la Corte di Giustizia della Comunità Europee (C- 127/99) ha condannato
l’Italia per non aver predisposto uno o più programmi d’azione con i
caratteri e alle condizioni previste all’art. 5 della direttiva del Consiglio
12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, di
avere omesso di svolgere in maniera completa e corretta i controlli previsti
all’art. 6 della stessa direttiva e di non aver elaborato e comunicato una
relazione completa ai sensi dell’art. 10 della stessa direttiva.
4 Aree che
richiedono specifiche misure di prevenzione
La nuova disciplina in materia di acque
individua particolari zone per le quali, in ragione della loro fragilità, sono
previste particolari attenzioni, specifiche misure di prevenzione e particolari
norme vincolistiche.
A questo proposito l’art. 18
disciplina le aree sensibili, cioè quei corpi idrici esposti al rischio d
eutrofizzazione e per le quali sono trattamenti di depurazione più spinti per
gli scarichi in esse recapitanti. Esse, in prima istanza, sono individuate
direttamente dall’art. 18 e potranno essere integrate e modificate dalle
Regioni sulla base dei criteri definiti dall’allegato 6 della stessa legge.
Il successivo art. 19 riguarda le zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola. Una prima elencazione é contenuta
nell’allegato 7, insieme con i criteri per l’individuazione di ulteriori
zone vulnerabili da parte delle regioni e delle province, sentita l’Autorità
d Bacino.
Nelle zone vulnerabili già
individuate, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel codice di
buona pratica agricola.
Con le stesse modalità previste per le
zone vulnerabili da nitrati, sulla base dell’indicazioni dell’allegato 7, le
regioni e le province identificano le aree allo scopo di proteggere le risorse
idriche o altri comparti ambientali dall’inquinamento prodotto dall’uso di
prodotti fitosanitari. Nello stesso articolo sono contenute indicazioni per le
zone soggette a fenomeni di desertificazione.
5 I distretti
idrografici secondo la Direttiva 2000/60
Secondo l’art. 2, paragrafo 1, n. 15
il distretto idrografico è l’area di terra e di mare, costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere
che, a norma del successivo art. 3, paragrafo 1, è definito la principale unità
per la gestione dei bacini idrografici.
Per bacino idrografico si intende,
invece, il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso
una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in
un’unica foce, a estuario o delta.
Gli Stati membri devono individuare i
singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e ad assegnarli ai
distretti idrografici individuati ai fini della stessa Direttiva (art. 3,
paragrafo 1). Gli stessi Stati provvedono a adottare le disposizioni
amministrative adeguate, ivi compresa l’individuazione dell’Autorità
competente entro il 22 dicembre 2003 (art. 3, paragrafi 2 e 7).
Entro 6 mesi dalla data fissata
dall’art. 24 per il recepimento della Direttiva (22 dicembre 2003), quindi
entro il 2004, gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle
rispettive autorità competenti e delle autorità competenti di tutti gli
organismi internazionali di cui fanno parte.
Per ciascun distretto idrografico dovrà
essere predisposto un piano di gestione del bacino idrografico secondo quanto
riportato dall’allegato VII della Direttiva.
I piani di gestione dei bacini
idrografici sono pubblicati entro 9 anni dall’entrata in vigore della
Direttiva (22 dicembre 2000); essi sono riesaminati ed aggiornati entro 15 anni
dall’entrata in vigore della stessa e, successivamente, ogni 6 anni (art. 13,
paragrafi 6 e 7).
Prima di
adottare un Programma di misure appropriato, ciascun Stato membro provvede per
ogni distretto idrografico affinché siano effettuati un’analisi delle
caratteristiche del distretto, un esame dell’impatto delle attività umane
sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e un’analisi economica
dell’utilizzo idrico (art. 5 paragrafo 1).
Detti Programmi di misure sono
elaborati entro 9 anni dall’entrata in vigore della Direttiva cit. e tutte le
misure devono essere applicate entro 12 anni dalla stessa data; detti programmi
sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall’entrata in vigore della
Direttiva e, successivamente, ogni 6 anni.
6 Gli
obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60
Fondamentale è l’esame dell’art. 4
della Direttiva.
Per le acque superficiali si prevede
che venga evitato ogni deterioramento e che entro 15 anni dall’entrata in
vigore della Direttiva si raggiunga un buono stato in base alle disposizioni di
cui all’allegato V.
Una disposizione analoga è prevista
nelle acque sotterranee.
Gli obiettivi ambientali possono essere
meno rigorosi e le relative motivazioni devono figurare nel Piano di bacino
idrografico
7 La lista
sostanze prioritarie e pericolose secondo la UE
Secondo l’art. 16 della Direttiva la
Commissione adotta un elenco di sostanze prioritaria e pericolose per
l’ambiente acquatico, che diventerà l’Allegato X della Direttiva stessa. Un
primo elenco di sostanze è stato proposto l’11 giugno 2001 dal Consiglio UE.
Con la Decisione n. 2455/2001/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre (Gazzetta Ufficiale n. 331
serie L del 15 dicembre 2001), relativa all’istituzione di un elenco di
sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la Direttiva 2000/60/CE,
esso è stato definitivamente adottato. L’allegato alla Decisione citata sarà
parte integrante della Direttiva 2000 citata come Allegato X.
Per le sostanze indicate
nell’allegato alla Decisione, devono essere adottate misure specifiche a
livello comunitario per combattere l’inquinamento delle acque causato da
singole sostanze o gruppi di inquinanti. Le misure in questione tenderanno alla
riduzione progressiva e, nel caso di sostanze pericolose prioritarie definite
all’art. 2, punto 30 della stessa Direttiva, all’arresto o alla graduale
eliminazione nei prossimi venti anni successive all’adozione di tale misure a
livello comunitario.
L’adozione dell’elenco, oltre che
essere propedeutico alle misure specifiche di cui sopra, logicamente precede la
realizzazione di controlli comunitari delle sostanze pericolose come previsto
dall’art. 16 della Direttiva 2000/60.
Con riferimento alla materia dei
controlli, va considerata la Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 aprile 2001 che fissa i criteri ambientali minimi per le
ispezioni ambientali negli Stati membri. Secondo detta Raccomandazione le
ispezioni possono essere effettuate da pubbliche autorità o essere delegate a
qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto
pubblico e privato, purché esso non abbia alcun interesse privato nel risultato
delle ispezioni che effettua.
Nella Direttiva (prerogativa ribadita
dalla Decisione n. 2455) si prevede, tra l’altro, la futura selezione e il
riesame delle sostanze prioritarie da parte di un apposito Comitato Tecnico e il
miglioramento dei dati sperimentali disponibili.
LE SCADENZE
PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2000/60
|
2003-2004 |
Prevenzione per
impedire il deterioramento di tutti i corpi idrici (art. 4.1) |
|
2003 |
Recepimento della
Direttiva (art. 24. 1) |
|
2003 |
Individuazione delle
autorità competenti (art. 3.7) |
|
2004 |
Lista delle autorità
competenti è sottoposta alla Commissione (art. 3.8) |
|
2004 |
Analisi del distretto
idrografico (art. 5.1) |
|
2004 |
Registro delle aree
protette (art. 6.1) |
|
2005 |
In assenza di strategie
UE gli Stati membri adottano proprie misure (art. 17.4) |
|
2006 |
Monitoraggio (art. 8.2)
|
|
2006 |
Adozione standard di
qualità ambientale da parte degli Stati membri, se non sono adottati a
livello UE (art. 16.2). |
|
2006 |
Pubblicazione del piano
di lavoro per la produzione dei pinai di di gestione dei bacini
idrografici (art. 14.1) |
|
2007 |
Pubblicazione di una
valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione dei corpi idrici
significativi (art. 14. 1) |
|
2008 |
Pubblicazione del
progetto del piano di gestione del bacino idrografico (art. 14.1). |
|
2009 |
Pubblicazione del piano
di gestione definitivo (art. 13.6-7). Aggiornamento entro il 2015 e
comunque ogni 6 anni. |
|
2009 2012 |
Adozione di un
programma di misure Applicazione delle
stesse misure (art. 11.7 e 8) |
|
Gennaio 2010 |
Le politiche dei prezzi
dell’acqua devono promuovere un efficiente uso dell’acqua e il
recupero dei costi dei servizi idrici(art. 9.1) |
|
2012 |
Controlli sulle fonti
diffuse e puntuali secondo l’approccio combinato (art. 10.1) |
|
2015 |
Raggiungimento dello
stato di buona qualità per le qualità. Standards e obiettivi
per le aree protette (art. 4.1) |
|
2027 |
Possibile estensione
degli obiettivi ambientali (art. 4.1 c) |
|
20 anni |
Cessazione o riduzione
delle sostanze prioritarie individuate (art. 16.6). Pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 331 serie L del 15 dicembre
2001. |
SCADENZE
DELLE AZIONI A LIVELLO UE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2000/60
|
2000 |
Adozione di standard
per i corpi idrici superficiali (art. 22.6) |
|
Febbraio 2000 |
Proposta della
Commissione per una prima lista di sostanze prioritarie (art. 16.2) |
|
2004 |
Prima revisione della
lista delle sostanze prioritarie (art. 16.4) |
|
2 anni dopo la lista
delle sostanze prioritarie |
Proposta della
commissione per il controllo e la riduzione delle stesse (art. 16.8) |
|
2002 |
Proposta della
Commissione per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque
sotterranee (art. 17.1) |
|
2007 |
Aggiornamento di
Direttive specifiche in materia (art. 22.1) |
|
2012 ed ogni 6 anni |
Primo rapporto della
Commissione sull’attuazione della Direttiva 8art. 18.1) |
|
2013 |
Aggiornamento di
Direttive specifiche (art. 22.2) |
|
2019 |
Revisione della
Direttiva 2000/60 (art. 19.2) |