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UCCISIONE GRATUITA DI ANIMALI

di Stefano Maglia

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Nel nostro codice penale c'è una norma che parrebbe occuparsi della uccisione gratuita di animali, l'art. 638, per il quale "chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 600.000".

In realtà è di tutta evidenza che si tratta di una norma che tutela il "bene economico" animale (inservibile, deteriorato...) alla stregua di una macchina. In più deve trattarsi di un animale che deve appartenere a qualcuno, ad un altro (altrui, persona offesa...). Una persona può quindi uccidere senza necessità il proprio cane? E può uccidere senza necessità un cane randagio?

E cos'è questa "necessità" che si trova sia nell'art. 638 cod. pen. che nell'art. 727 cod. pen.?

Per la S.C. (Cass. pen., 18 febbraio 1998, n. 1963 e Cass. pen., 5 maggio 1971) questa necessità è un concetto "più ampio e diverso" rispetto a quello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. Dunque una persona può incrudelire e quindi ammazzare degli animali se ha questa necessità (?) da valutare, per di più, con "manica larga".

L'art. 638 è quindi scarsamente applicabile. Prova ne sia il ridottissimo elenco di sentenze in argomento. Tra queste merita di essere segnalata Cass. pen. 12 marzo 1985, n. 2372, per cui "ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 638 cod. pen., è necessario e sufficiente, quanto all'elemento materiale, che vi sia stata, senza necessità, l'uccisione, il deterioramento o il danneggiamento di un animale altrui e, con riguardo al dolo, che l'azione sia stata commessa con la coscienza e volontà di produrre uno degli eventi innanzi indicati".

E'di tutta evidenza pertanto che risulta essere assai più efficace, seppur con i suoi numerosi limiti, applicare la circostanza aggravante di cui all'art. 727 cod. pen. in caso di uccisione di animale a seguito di maltrattamenti.

Ma, per esempio, l'uccisione di un cane tramite avvelenamento si può considerare "a seguito di maltrattamenti"?

E se una persona uccide immotivatamente ma in modo non crudele un proprio animale non commette alcun reato? Pare proprio di no, tanto che il Pretore di Grosseto sollevò pochi anni sono addirittura questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 cod. pen., nella parte in cui non prevede come comportamento sanzionabile l'uccisione immotivata di animali propri realizzata al di fuori di comportamenti rilevanti individuati nella stessa norma. La Corte Costituzionale (con sent. 27 luglio 1995, n. 411), però, dichiarò inammissibile tale questione, seppur per motivi tecnici e senza entrare nel merito del problema. si noti che nel caso di specie si trattava di un caso in cui un individuo, senza giustificato motivo, aveva arrecato gravi sofferenze fisiche al suo cane fino a provocarne la morte, colpendolo con un bastone.