LA C.D. AUTODENUNCIA BONIFICHE:
ASPETTI PROBLEMATICI E CONTROVERSI
di Stefano Maglia
Il comma 3
dell'art. 9 del D.M. n. 471/1999 così recita: "Qualora il proprietario o
altro soggetto interessato proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza
dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla regione territorialmente
competente in base alla pericolosità del sito determinata con i criteri di cui
all'articolo 14, comma 3, nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali
stralci, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli
interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto
termine".
Iniziamo con
l'individuare la tempistica.
Visto che il
D.M. 471 è stato publicato sul S.O. alla G.U. del 15 dicembre 1999 i "sei
mesi" sarebbero scaduti il giorno 16 giugno 2000. Sennonché il D.L. 16
giugno 2000, n. 160 ha differito tale termine al 1° gennaio 2001, mentre la
legge di conversione di tale decreto (L. 28 luglio 2000, n. 224) ne ha
ulteriormente posticipato il termine al 31 marzo 2001).
Ricordo come
molta stampa specializzata scrisse, in prossimità della originaria scadenza del
16 giugno scorso, che si trattava di una scadenza obbligata per tutte le
aziende o i soggetti che detengono un sito inquinato.
E' proprio così?
C'è invece chi
provocatoriamente parlava addirittura della "non scadenza" del 16
giugno.
Perché?
Per V.
Fantigrossi, per esempio, nonostante tali ripetuti allarmi, un più neutrale
esame delle disposizioni in materia induce ad escludere sia l'esistenza di
obblighi di autodenunzia, riferiti a inquinamenti verificatisi antecedentemente
l'entrata in vigore del D.P.R. 471/1999, entro la data del 16 giugno 2000, sia
l'applicazione di sanzioni al riguardo.
Vi sono almeno
due ragioni per escludere che il 16 giugno - ed ora il 31 marzo - costituisca
momento di scadenza di un obbligo di autodenunzia, nei termini sopradetti e non
invece il mero esercizio di una facoltà accordata agli interessati.
Innanzitutto una
ragione di interpretazione letterale della norma.
La scadenza -
infatti - si riferisce a iniziative (c.d. autodenuncia) espressamente
qualificate nel D.L.vo Ronchi come interventi che possono essere utilizzati ad
iniziativa degli interessati (così il comma 13 bis dell'art. 17).
Nello stesso
senso, il D.P.R. 471/1999, all'art. 9, che attua la disposizione del rammentato
comma 13 bis, specifica che la disciplina ivi prevista riguarda unicamente il
caso "del proprietario di un sito o altro soggetto che intenda attivare di
propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza".
La lettera delle
norme richiamate conforta pertanto con certezza che si tratta di interventi la
cui attuazione è rimessa ad una valutazione libera dei soggetti interessati e
non invece ad un obbligo di legge.
Del resto -
secondo ed ulteriore argomento a favore della tesi qui sosotenuta - l'art. 10
del D.P.R. 471/1999 sembrerebbe ammettere espressamente che i soggetti
interessati possano procedere alla comunicazione di cui sopra, anche
successivamente alla scadenza di cui al comma 3 dell'art. 9.
In effetti,
l'art. 10 del regolamento - comma 2 - nel disciplinare in via generale,
modalità e tempi dell 'approvazione di progetti di bonifica, unitamente alle
ipotesi connesse al prodursi di un evento inquinante o dalla individuazione
dello stato di pericolo o dalla notifica di un'ordinanza, prevede altresì
l'eventualità della comunicazione effettuata dall'interessato al di fuori
dall'ipotesi vista al precedente comma 3 dell'art. 9.
Si conferma
dunque che la scadenza del termine prevista dall'art. 9, comma 3 non esaurisce
le possibilità di bonifiche attivate a seguito di "comunicazione degli
interessati", perdurando tale possibilità anche oltre la scadenza del
termine detto.
Del resto a
fronte della previsione del tutto ampia di cui al comma 13 bis del D.L.vo
Ronchi, nel senso che "le procedure ... di bonifica ... possono essere
comunque (e quindi senza limiti di tempo) utilizzate dagli interressati"
si dovrebbe seriamente dubitare della legittimità di un regolamento attuativo,
mirato a circoscrivere temporalmente e quindi a precludere tale possibilità.
In realtà, il
rispetto della scadenza del 26 giugno (ora 31 marzo) è unicamente correlata
alla tempistica di realizzazione degli interventi di bonifica.
Ove detta
scadenza sia rispettata, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà stabilita
dalla regione competente, a seguito della valutazione della pericolosità del
sito determinata nell'ambito dell'apposito piano regionale, che deve essere
adottato entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento (cfr. art. 9,
comma 3).
Nell'ipotesi,
invece che la comunicazione intervenga successivamente la scadenza detta,
all'obbligo di bonifica avrà decorrenza immediata e dovrà osservare le scansioni
temporali stabilite in via generale dall'art. 10 del regolamento.
Parimenti, non
sembra potersi affermare che la mancata presentazione delle comunicazioni
sopradette nel termine del 16 giugno, possa costituire inadempimento penalmente
sanzionato, in quanto diretto a precostituire una violazione dell'obbligo di
denunzia degli episodi di inquinamento e del conseguente dovere di bonifica
sancito dall'art. 51 bis del decreto Ronchi.
In realtà,
l'art. 51 bis del D.L.vo Ronchi, prevede unicamente la sanzione (con la pena
dell'arresto da sei mesi ad un anno) per "chiunque cagiona l'inquinamento
o un pericolo di inquinamento, previsto dall'art. 17, comma 2, (ovverossia il
superamento dei limiti stabiliti dal regolamento)... se non provvede alla
bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17".
A proposito di
tempistica ex art. 9 non si può poi non ricordare che tra breve (il prossimo 15
dicembre) scadranno i termini di cui ai commi 4 e 5, entro cui possono essere
stipulati gli accordi di programma tra i soggetti interessati alla bonifica e
le regioni (comma 4) o il Ministero dell'ambiente (comma 5) ai fini della
determinazione dei tempi e delle modalità di intervento, in caso di contestuale
bonifica di una pluralità di siti che interessano più regioni o tutto il
territorio nazionale.
Ma, e tornando
al comma 3, è indubbio che tale norma, chiaramente improntata a favorire
soluzioni conciliative ed a responsabilizzare gli interessati, non fa altro che
specificare quanto dispone il comma 13 bis dell'art. 17 del D.L.vo 5 febbraio
1997, n. 22, per cui "le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente
articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli
interessati".
Non c'è dunque
alcun obbligo ad adempiere entro la scadenza di cui al comma 3 e con le
modalità di cui ai commi 1 e 2. Infatti il soggetto attivo non è chi ha
cagionato l'inquinamento (ed infatti il comma 1 parla proprio di casi "al
di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8" proprio per escludere i casi
in cui si deve attivare il responsabile dell'inquinamento), ma colui che -
proprietario o altro, intendendo per "altro" il titolare di un
diritto reale sul sito - sia comunque interessato a bonificare l'area in modo
spontaneo.
Inoltre, la
responsabilità della bonifica può coinvolgere anche il patrimonio di terzi
acquirenti limitando notevolmente la commerciabilità dei siti inquinati (art.
17, comma 11, D.L.vo 22/1997) e così può sorgere l'interesse del proprietario
del sito a provvedere direttamente agli interventi di risanamento,
eventualmente ricorrendo ai previsti finanziamenti pubblici.
Importante: la
responsabilità di questi soggetti sorge solo nel caso in cui la violazione sia
ad essi imputabile a titolo di dolo o colpa. Resta però il quesito - non
risolto dal decreto - della responsabilità del proprietario incolpevole - e
come tale non obbligato alla bonifica - che rimanga del tutto inerte di fronte
a situazioni di contaminazione, anche pregresse.
Per alcuni (R.
Russo, Bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati..., in Riv. Giur. Amb.
1998, 439) l'omettere in questi casi di prendere provvedimenti di messa in
sicurezza e di bonifica contribuisce a cagionare il pericolo concreto ed
attuale di superamento dei limiti, con tutte le relative conseguenze sul
terreno sanzionatorio.
In realtà si
tratta di una situazione molto delicata che va esaminata con estrema prudenza
da valutare caso per caso.
A mio avviso
solo nel caso concreto in cui si provi che il proprietario (o l'interessato)
era a conoscenza della contaminazione e che la sua inerzia abbia contribuito a
cagionare il superamento dei limiti è ipotizzabile nei suoi confronti la
violazione dell'obbligo di bonifica che fa scattare le sanzioni di cui all'art.
51 bis.
Dunque si
conferma che la sanzione penale deve applicarsi solo quando sia configurabile
un comportamento almeno colposo.
In generale
nemmeno la mancata comunicazione relativa ai siti soggetti ad inquinamento
pregresso non dà luogo alle sanzioni penali di cui all'art. 51 bis (così si è
espresso anche il Consiglio di Stato in sede di parere sul decreto 471 il
giorno 3 settembre 1999: "... la sanzione per i casi pregressi
riconducibili alla previsione di cui all'art. 51 bis va applicata solo in
presenza dell'accertamento tecnico disciplinato del regolamento e quindi dopo
la sua entrata in vigore...").
D'altro lato per
il comma 6 dell'art. 9 "la disposizione di cui al comma 3 non si applica
alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento
determinate da eventi, anche accidentali, verificatisi in data successiva
all'entrata in vigore del presente regolamento".
Ciò significa
che i vantaggi procedurali di cui ai commi 1 e 3 (semplice comunicazione alla
regione al di fuori dei rigidi limiti temporali; contestuale obbligo per la
regione di definire l'ordine di priorità degli interventi tenendo conto anche
della pericolosità del sito; possibilità per gli interessati di procedere agli
intereventi di bonifica e ripristino ambientale anche prima della scadenza di
sei mesi; ecc.) in relazione alle incombenze di cui all'art. 7 sono applicabili
solo alle situazioni di inquinamento cagionate da cause verificatesi prima del
16 dicembre 1999.
Ma su questo
punto torneremo più avanti. Intanto si segnala che alcuni (A. Cortesi su
Rifiuti n.6 /00) hanno opportunamente
ricordato che l'art. 17 del D.L.vo 22/1997 non disciplina esplicitamente i
suoli e le acque contaminate prima dell'entrata in vigore del citato D.M. 471/1999.
Le uniche contaminazini "storiche" disciplinate dall'art. 17 sono
infatti quelle dei "siti la cui bonifica è considerata di interesse
nazionale" (individuati dalla legge 426/1998).
La carenza
dell'articolo 17 non è da poco e, nelle more dell'emanazione del D.M. 471/1999,
induceva l'interprete a tentare le soluzioni più disparate, fra le quali quella
di considerare la normativa sulle bonifiche applicabile alle sole
contaminazioni future, e cioè quelle che si sarebbero verificate
successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo.
In attesa
dell'emanazione del regolamento, la domanda che tutti si ponevano verteva su
cosa avrebbe dovuto fare il titolare di un sito già contaminato, o anche solo
potenzialmente inquinato, quando i limiti di accettabilità della contaminazione
sarebbero stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda era più che
giustificata, considerando l'obbligo di notifica entro le 48 ore che l'articolo
17 pone a carico del responsabile di una contaminazione.
Alla domanda ha
risposto l'articolo 9 del D.M. 471/1999, stabilendo il termine del 16 giugno
scorso ora prorogato al 31 marzo del 2001, entro il quale "il proprietario
di un sito contaminato o altro soggetto interessato" che provveda
spontaneamente a comunicare "la situazione di inquinamento rilevata nonché
gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati in fase di
esecuzione" (comma 1) potrà godere del vantaggio di non avere un obbligo
immediato di bonifica, in quanto la decorrenza dello stesso "verrà
definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità
del sito determinata con i criteri di cui all'articolo 14, comma 3, nell'ambito
del Piano regionale o di suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà
dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino
ambientale prima del suddetto termine" (comma 3).
Quello che è
chiaro è che la proroga ha il principale scopo di creare un lasso di tempo
necessario ad apportare alla normativa vigente quelle modifiche che rendono
"sostenibile" al mondo delle imprese un impegno le cui dimensioni non
sono ancora state percepite nelle loro effettive dimensioni.
Gli incentivi
offerti sono infatti ancora troppo scarsi e confusi e marzo si avvicina. Ma su
un punto torno ad insistere aderendo a quanto puntualizzato da sul primo numero di Siti contaminati:
"Fino all'articolo 8 tutta la procedura è innestata e riguarda
esclusivamente il soggetto responsabile che ha cagionato l'evento. L'articolo 9
del decreto attuativo prevede invece poi, correttamente l'ipotesi in cui un
proprietario di un sito o un altro soggetto addirittura estraneo che non
coincidendo con il soggetto responsabile o corresponsabile, ma trovandosi sul
proprio terreno una situazione di inquinamento pregressa o accidentalmente
verificatasi in modo istantaneo, intenda comunque procedere all'attività di
bonifica. Attenzione: la lettura della norma non impone certamente a questo
soggetto l'attività di bonifica ma la stesura è molto chiara riferendosi al
proprietario che intenda agire di propria iniziativa, non che deve
necessariamente attivare le procedure di bonifica. Quindi, trattasi di
un'attività volontaria non coattiva e dunque non certamente penalmente
sanzionata né oggetto di interlocuzioni amministrative invasive che comunque la
norma disciplina ove volontariamente costui intenda procedere e quindi crea
delle situazioni di normative applicative anche parzialmente operative per
guidare detto soggetto verso l'intervento che volontariamente intende porre in
essere".
In argomento si
deve peraltro registrare altresì un intervento della Corte di cassazione (sez.
III, 7 giugno 2000, Pizzuti), uno dei pochissimi in tema di bonifiche. In
motivazione, tra l'altro, si legge che i presupposti del reato di cui all'art.
51 bis e 17, D.L.vo 22/1997 sull'omissione dell'obbligo di bonifica assumono
rilevanza, ai fini della colpevolezza, solo in quanto siano noti all'agente,
eppertanto ciò che rileva è che essi devono effettivamente sussistere, preesistere
od essere concomitanti alla condotta di reato.
Tale
imposizione, rinvenibile già nell'art. 17, secondo comma, D.L.vo cit., trova
ulteriore conferma nel D.M. n. 471 del 1999 ed in particolare nell'art. 9 del
citato D.M. (interventi ad iniziativa degli interessati), nel quale la clausola
di riserva ("al di fuori dei casi di cui agli articoli 7e 8") si
riferisce alle ipotesi normali, in cui l'obbligo a provvedere nasce dall'aver
cagionato il pericolo concreto ed attuale dell'inquinamento o il superamento
dei limiti di accettabilità (art. 7) o dalla violazione della diffida del
comune (art. 8), mentre l'art. 9 si applica all'adempimento spontaneo del
proprietario con notevoli facilitazioni ove si tratti di "situazioni di
inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento determinate da
eventi anche accidentali", non "verificatisi in data successiva
all'entrata in vigore del presente regolamento" (arg. ex commi 3e 6
dell'art. 9 D.M. cit.).
Ma il quesito
più rilevante a cui tende a dare una risposta tale sentenza è quello se la
nuova disciplina deve o no applicarsi all'inquinamento pregresso, ovvero a
quello cagionato prima del 16 dicembre 1999. La Cassazione dà una risposta
sostenzialmente positiva a tale quesito abbracciando la tesi secondo la quale
la disposizione prevede un reato di pericolo presunto, che si consuma "ove
il soggetto non proceda all'adempimento dell'obbligo di bonifica secondo le
cadenze procedimentalizzate dall'art. 17 decreto legislativo cit.";
pertanto, l'inquinamento o il pericolo concreto di inquinamento consentono
"l'applicazione della predetta norma anche a situazioni verificatesi in
epoca anteriore all'emanazione del regolamento e non solo nell'ipotesi in cui
il soggetto venga diffidato dal comune, ai sensi dell'art. 17 cit".
Conseguentemente, detti presupposti assumono rilevanza, ai fini della
colpevolezza, "solo in quanto siano noti all'agente, e pertanto, ciò che
rileva che essi devono effettivamente sussistere, preesistere od essere
concomitanti alla condotta di reato".
La vera ratio
dell'art. 9 - e qui aderisco a quanto sostenuto da Franco Giampietro -
"sarebbe quella di far emergere, ad iniziativa degli stessi responsabili,
situazioni di inquinamento pregresso che, nella notoria assenza di effettivi e
diffusi controlli pubblici, e dati i tempi lunghi già trscorsi, resterebbero
"sommerse", con i rischi di aumento progressivo sia dei danni
ambientali sia del pericolo per la salute pubblica. Soltanto una disposizione
premiale e realmente incentivante è in grado di privilegiare una reale tutela
dell'ambiente mirata al ripristino, che è certamente l'interesse pubblico
sotteso alla nuova disciplina della bonifica dei siti contaminati, in quanto
quest'ultima rende tipico, attraverso la predetermimnazione dei limiti massimi
di accettabilità della contaminazione ambientale, un obbligo
"anticipato" di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle
risorse naturali. Allo stato della normativa vigente, invece, neppure l'art. 9
del cit. D.M. potrebbe esonerare il denunciante, in ipotesi responsabile
dell'inquinamento pregresso dai normali rischi di contestazione (e di sequestro
penale) per fatti-reato d'inquinamento pregresso, con buona pace dell'interesse
pubblico a una tempestiva attività di bonifica ambientale, attesa l'indisponibilità
del sito inquinato e la ben nota situazione di "blocco", nella quale
viene a cadere il controllo amministrativo, ivi compreso quello autorizzatorio,
allorquando interviene il giudice penale."
Peraltro abbiamo
già visto che il sesto comma dell'art. 9 puntualizza che "La disposizione
di cui al comma 3 non si applica alle situazioni di inquinamento o di pericolo
concreto ed attuale di inquinamento determinate da eventi, anche accidentali,
verificatisi in data successiva all'entrata in vigore del presente
regolamento", confermando la principale ratio della norma, ovvero quella
di far emergere l'inquinamento sommerso precedente al regolamento.
Peraltro c'è da
puntualizzare che - come sostiene anche P. Giampietro, su Ambiente 6/2000, pag.
507 - non solo tali "situazioni" devono essere correlate ad
"eventi" (costituite da condotte poste in essere anche senza colpa)
che, secondo il comma 6, dell'art. 9, devono essere anteriori al 16 dicembre
scorso ma che tali situazioni pregresse intanto potranno essere bonificate -
dal proprietario o dagli interessati, con le procedure dei primi tre commi
dell'art. 9 - in quanto e solo se, al presente (a partire dal 16 dicembre cit.)
siano riconducibili - pur sempre - alla nuova nozione giuridica di "sito
inquinato", o "sito potenzialmente inquinato" secondo la
denominazione normativa dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del regolamento
(cioè realizzino ancora una situazione di inquinamento caratterizzata però dal
superamento o pericolo di superamento dei nuovi limiti di accettabilità).
Se non si
verificasse, infatti, tale ultima condizione, neppure si porebbe più, al
presente, un obbligo di bonifica, ai sensi dell'art. 17, come specificato dal
decreto attuativo n. 471.
Parimenti l'art.
9 non risulta applicabile per tutte quelle situazioni anche pendenti, ma
comunque anteriori al 16 dicembre, rispetto alle quali lo stato di
contaminazione, qualificato secondo parametri normativi e tecnici - nazionali
e/o regionali - anteriori e distinti da quelli posti in attuazione dell'art. 17
(non ancora operativo), abbia già innescato procedure di bonifica, nel rispetto
dei procedimenti contemplati dalle normative del tempo (ovviamente anche solo
regionali), sino ad arrivare:
a)
all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione dei relativi interventi con
"provvedimento finale";
b) ovvero, anche
solo nel caso in cui: "l'istruttoria si è conclusa con parere favorevole
degli organi a tal fine competenti".
In entrambi i
casi comunque:
c) "prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento" (cioè prima del 16
dicembre).
In buona
sostanza: la norma si iscrive, a pieno titolo, nell'ambito del regime
transitorio del decreto Ronchi in quanto sembra avere una forza propulsiva
temporanea, destinata cioè ad estinguersi una volta esaurite le procedure innescate
dalle "comunicazioni", anch'esse a termine, del primo comma.
Potrebbe però
accadere - non solo in caso di bonifica ad iniziativa degli interessati ex art.
9 - che durante le operazioni di bonifica si accertino eventuali reati connessi
all'inquinamento del sito. Ciò - pur con tutte le opportune cautele del caso -
potrebbe certo rivelarsi un ostacolo alle iniziative di bonifica il cui vero
obiettivo - ancor prima di "punire", si scusi il gioco di parole, -
sarebbe quello di "pulire", ovvero di ripristinare lo stato dei
luoghi. Cosicché è stata inserita nel D.D.L. n. 4885 in discussione al Senato
in quesi giorni (la Finanziaria 2001) una norma dapprima presente nel D.D.L. n.
3833 sulle "Disposizioni in campo ambientale" per cui (art. 109, commi
5 e 6):
"5.
Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia
stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime
normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento
del sito posto in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del
citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito
dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17
del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni,
qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino
in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed
alla normativa vigente in materia.
6. La
disposizione di cui al comma 5 non è applicabile quando i fatti di inquinamento
siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività
criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle
norme ambientali".
E' un intervento
corretto?
Ricordo che mi
colpì molto quando il Prof. Marcomini, intervenendo ad un Workshop a Milano nel
giugno del 1999 affermò - con riferimento al regolamento italiano sulla
bonifica dei siti contaminati, in quel momento in via di approvazione - che
"la finalità politica del regolamento non è quella di definire dei criteri
di qualità dei ruoli. ma bensì di regolamentare le azioni di bonifica di siti
contaminati ... ciò vuol dire intendere i valori italiani come soglie di
intervento di risanamento e non obiettivi di qualità dei suoli".
Teniamo d'occhio
l'evoluzione della normativa in materia - dunque - evitando di ripetere il
vizio della normativa ambientale italiana previgente al decreto Ronchi mirante
non ad impedire l'inquinamento ma a definire soltanto i limiti fin dove fosse
lecito inquinare.