di Marisa Vassallo e Claudio Biglia
(*) Tratto da Riv. Pen. 5/2000
Con sentenza 19
febbraio 1999 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta
in primo grado ad alcuni allevatori valdostani resisi responsabili di truffa in
danno della regione, per avere somministrato a bovini sani sostanze idonee a “positivizzarli”
alle prove diagnostiche della tbc e della brucellosi, allo scopo di lcurare
l`indennizzo previsto dalla normativa regionale per le ipotesi di macellazione
coatta di capi di bestiame infetti.
Come insegna la
bibliografia corrente, l`alterazione delle prove diagnostiche può essere
ottenuta sia con sostanze prive di effetto farmacologico (essenza di
trementina, petrolio), sia con prodotti farmaceutici regolarmente in commercio
e normalmente impiegati come antinfiammatori (es., Finadyne), l`inoculazione
dei quali deve avvenire esclusivamente in sede intramuscolare profonda, e non
già per via intradermica.
In entrambi i
casi (di inoculazione di sostanze estranee prive di effetti farmacologici,
ovvero di inoculazione impropria di farmaci) si determinano nell`animale
reazioni dolorose, ed altre reazioni locali che vanno dall`edema fino alla
necrosi senza considerare possibili sofferenze a carico di particolari organi
quali fegato e reni.
Anche gli
ulteriori accertamenti sanitari necessari a risolvere casi di sospetta reazione
aspecifica alla prova diagnostica sono fonte di sofferenza, che va dal semplice
contenimento, ai prelievi ematici.
Infine, la
conseguenza inevitabile della fraudolenta somministrazione è sempre
l`anticipata uccisione dell`animale: ciò sia nel caso in cui la frode sfugga al
primo controllo sanitario, effettuato nel corso della visita in stalla, atteso
che la macellazione coatta consegue necessariamente all`accertata “positività”
alla malattia; sia nel caso in cui, emergendo sospetti della frode, si renda
necessaria l`esecuzione di esame autoptico, atteso che solo questo fornisce la
prova attendibile circa l`esistenza o meno della malattia.
Alcuni degli
imputati del processo in esame, per neutralizzare le prove diagnostiche, si
erano avvalsi di farmaci reperiti sul mercato (Buck 19); in altri casi è dubbia
la natura della sostanza inoculata, così come del tutto sconosciute le modalità
di somministrazione.
In ogni caso, un
approfondimento di tali circostanze - incidenti, come visto, sull`aspetto
sofferenza animale - avrebbe potuto avvenire soltanto attraverso la regressione
del processo alla sua fase iniziale, per una eventuale estensione dell`azione
penale anche al reato di maltrattamento di animali previsto dall`art. 727 c.p.,
essendo comunque certa, in tutti i casi considerati, sia la sofferenza
dell`animale, nella sua duplice forma sopra considerata, sia la ingiustificata
uccisione di esso, quale conseguenza della condotta di fraudolenta
somministrazione.
Tale
regressione, astrattamente possibile, è stata nella specie inibita dalla
intervenuta prescrizione del reato.
Trattasi,
infatti, di illecito contravvenzionale punito con la sola ammenda, per il quale
l`art. 157 comma 1 n. 6 c.p. prevede il termine di prescrizione di due anni.
Lo scopo di
questa breve nota è pertanto quello di stimolare, per i casi analoghi a quello
sopra descritto, la riflessione e l`impegno degli operatori coinvolti nella
prevenzione e repressione dei comportamenti umani inutilmente produttivi di
sofferenza psicofisica, se non anche della dignità dell`animale.
Fra le varie
condotte di reato previste dall`art. 727 c.p. quella degli allevatori del caso
in esame potrebbe configurarsi come “incrudelimento verso animali senza
necessità”.
In astratto,
sarebbe ipotizzabile una rilevanza della sola sequenza antecedente alla morte,
e costituita dalla somministrazione della sostanza idonea - per sua natura o
per le modalità della somministrazione stessa - a cagionare dolore.
Il reato
andrebbe escluso qualora si dovesse ritenere che, pur sussistendo nella specie
l`elemento della non necessità dell`incrudelimento (il che è evidente, visto
che la condotta è stata motivata esclusivamente da intenti speculativi), la
semplice sofferenza derivante dalla somministrazione come sopra praticata sul
corpo dell`animale, e dagli accertamenti sanitari successivi, non sia
oggettivamente di entità tale da potere rientrare nel concetto di
maltrattamento.
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altresì ipotizzabile una rilevanza dell`intera sequenza, ossia della sofferenza
(diretta e indiretta) seguita dalla inevitabile uccisione dell`animale.
Potrebbe,
infine, ipotizzarsi una rilevanza dell`evento morte, a prescindere dal fatto
che essa sia o meno preceduta da sofferenza.
La
configurazione del reato per ciò che attiene la prima ipotesi non dovrebbe
presentare problemi, attesa l`evoluzione giurisprudenziale in materia:
infatti, se da
una parte la giurisprudenza prevalente ritiene che l`elemento della sofferenza
sia insito in tutte le ipotesi di maltrattamento previste dall`art. 727 c.p.
(quindi non solo in quelle dell`incrudelimento senza necessità, e delle
sevizie, ma anche in quella di detenzione di animali in condizioni
incompatibili con la loro natura: così Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 1997, ud.
1 ottobre 1996; Cass. pen., sez. III, 16 marzo 1998, ud. 6 febbraio 1998),
dall`altra si riconosce che tale sofferenza non presupponga necessariamente una
lesione dell`integrità fisica dell`animale, ma possa consistere anche nello
stato di abbandono derivante da omissione di cure (così Cass. pen., sez. V, 28
agosto 1998, ud. 13 agosto 1998 che ha ravvisato il reato di cui all`art. 727
c.p. nell`ipotesi di mantenimento di un cane in condizione di denutrizione e di
infetazione da zecche e pulci), ovvero anche da puri e semplici patimenti (così
Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 1999, ud. 21 dicembre 1998, con riferimento al
mantenimento di un cane con catena corta e senza riparo dal sole).
Tale
interpretazione appare conforme alla ratio del nuovo art. 727 c.p., così come
modificato con legge 22 novembre 1993 n. 473: con essa la repressione penale
del maltrattamento - che prima della modifica legislativa era considerato
unicamente come un reato offensivo del sentimento di umana pietà verso gli
animali - realizza una forma di tutela diretta dell`animale inteso come essere
vivente (così Cass. pen., sez. III, sent. 12910 dell`11 dicembre 1998, ud. 13
ottobre 1998).
Da tale
affermazione giurisprudenziale potrebbe trarsi la conclusione che il reato può
sussistere anche se la condotta umana, oggettivamente idonea a determinare
ingiustificati patimenti nell`animale, non urti anche con i sentimenti
dell`uomo: cosa che è forse da ritenere nel caso in esame, ove la condotta di
fraudolenta somministrazione rientra in una prassi molto diffusa fra gli
allevatori, generalmente tollerata dall`indifferente collettività dei
consociati, che spesso guarda al bovino quale potenziale “alimento”, e che si
allerta prevalentemente solo laddove sia ravvisabile un attentato alla salute
propria (pericolo nella specie inesistente - ed inesistente, quindi, l`offesa
della pietas umana - visto che i bovini macellati non sono stati
commercializzati, e non si è realizzata alcuna violazione di norme poste a
tutela dell`igiene degli alimenti (art. 5 L. n. 283/62).
Si coglie
l`occasione per rilevare che il mutamento di oggettività giuridica del reato
(la cui repressione, come detto, dovrebbe garantire la tutela dell`animale in
quanto essere vivente e non necessariamente anche la sfuggente e mutevole
sensibilità umana) giustificherebbe un mutamento anche del nomen juris della
condotta (“incrudelimento”) che lo ponga in linea col titolo della rubrica (“maltrattamento”):
ciò che oggi rileva non è la connotazione soggettiva della condotta - più o
meno crudele - quanto la sua oggettiva idoneità a produrre sofferenza,
sempreché, ovviamente, tale sofferenza non sia giustificata dalla “necessità”
(nel caso contrario, non ha comunque alcun senso parlare di “crudeltà” non
necessaria, dato che quest`ultima è, per definizione, gratuita).
L`evoluzione
ulteriore della cultura giuridica potrebbe d`altronde giovarsi di un`utile
riflessione sul fatto che la condotta di “maltrattamento”, allorché abbia come
soggetto passivo l`essere umano (art. 572 c.p.), si caratterizza come tale per
la sua oggettiva idoneità a produrre patimento psicofisico nella vittima, anche
a prescindere dalla “crudeltà” del suo autore, elemento che semmai rileva sotto
il diverso profilo della intensità del dolo.
D`altronde,
facendosi interprete della mutata sensibilità giuridica, ed anticipando la
modifica legislativa introdotta dalla legge n. 473/93, la giurisprudenza
sosteneva che sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti
che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come
sugerisce la parola “incrudelire” - o che destino ripugnanza -), “ma anche
quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell`animale
producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà
di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di
abbandono od incuria”... “in via di principio, il reato di cui all`art. 727
c.p., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamenti) e del
contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze e
affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di
sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi
superino una soglia di normale tollerabilità.
La tutela penale
è, dunque, rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità
morali e materiali che essi procurano all`uomo devono essere assicurate nel
rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale,
nella sua specificità, è portatore” (così Cass. pen., sez. III, sent. 6122 del
27 aprile, ud. 14 marzo 1990).
In applicazione
di tali principi, non dovrebbero esservi difficoltà nel riconoscere la
sussistenza del reato di maltrattamenti anche nella semplice somministrazione
di sostanze idonee a procurare dolore, senza alcuna necessità.
Nel caso in
esame, alla condotta di somministrazione - produttiva, come detto, di
conseguenze dolorose per gli animali - è conseguita poi l`anticipata uccisione
degli stessi.
In tale ipotesi,
dovrebbe applicarsi il disposto di cui all`art. 727 c.p., che prevede un
aggravamento di pena “se il fatto... causa la morte dell`animale”.
Nella specie, la
morte - anche se non costituente conseguenza naturalistica della condotta di
somministrazione, o degli accertamenti sanitari successivi - è nondimeno
addebitabile all`allevatore, quale conseguenza da lui voluta proprio al fine di
potere lucrare l`indennizzo corrisposto dalla regione per i casi di accertata
positività alla malattia (brucellosi o tbc).
La condotta di
maltrattamento dovrebbe pertanto ritenersi aggravata ai sensi del secondo comma
dell`art. 727 c.p.
Qualora, infine,
si dovesse ritenere che la condotta di somministrazione in esame non sia
produttiva di sofferenze oggettivamente apprezzabili, e pertanto giuridicamente
rilevanti come maltrattamenti, resterebbe da stabilire quale rilevanza penale
assegnare all`ingiustificata uccisione dell`animale: con la precisazione che,
trattandosi di animale di proprietà dello stesso responsabile dell`evento, il
fatto non potrebbe ricadere sotto le sanzioni di cui all`art. 638 c.p.: tale
norma punisce infatti soltanto la ingiustificata uccisione di animali “che
appartengano ad altri”, ed è quindi ben lungi dal tutelare l`animale in quanto
essere vivente, bensì solo il patrimonio del suo proprietario, alla cui tutela
fa riferimento il titolo XIII del codice, nel cui capo I è classificato il
reato di cui all`art. 638 c.p.
Anche valutato
nell`ottica della vecchia normativa - che prevedeva, come detto, solo una
tutela dei sentimeni umani, e non già dell`animale quale essere vivente - nessun
atto di incrudelimento avrebbe dovuto turbare di più la sensibilità umana della
uccisione di un animale (non rileva se da parte di un terzo o dello stesso
proprietario dell`animale), non giustificata da alcuna necessità: con
riferimento all`ipotesi dell`uccisione immotivata di un cane randagio a colpi
di fucile, la S.C. affermava la sussistenza del reato, perché atti di crudeltà
di questo tipo avrebbero potuto divenire, ove tollerati, una “scuola di morale
insensibilità alle altrui sofferenze” (Cass., sez. III, 25 novembre 1982, ud.
24 settembre 1982).
Il mutamento di
valori di cui è espressione la modifica legislativa dell`art. 727 c.p. non
giustifica più la liceità della uccisione dell`animale proprio, e fa apparire
quindi irragionevole la limitazione della repressione penale al solo reato di
maltrattamenti, con esclusione di quello, più grave, di uccisione
ingiustificata (considerazioni, queste, ampiamente svolte dal Pretore di
Grosseto nell`ordinanza 4 ottobre 1994 di rimessione degli atti alla Corte
costituzionale per la ritenuta illegittimità dell`art. 727 c.p. in relazione
agli artt. 3 e 10 Cost.).
La
regolamentazione della uccisione di animali selvatici è affidata a leggi
speciali, e non è questa la sede per valutare i limiti e la qualità della “tutela”
di cui essi siano - in ipotesi - destinatari.
Quanto detto
finora vale invece per tutti gli animali “propri”, da affezione o meno che
siano: per i primi, infatti, la normativa speciale di cui alla legge quadro 14
agosto 1991 n. 281 nulla innova rispetto all`art. 727 c.p., poiché, pur
prevedendo all`art. 2 il divieto di una loro uccisione ingiustificata, lo
limita ai soli cani e gatti (mentre la legge ha portata più ampia, essendo
diretta a tutelare tutti gli animali da affezione: il divieto di abbandono di
cui all`art. 5 comma 1 riguarda infatti “cani, gatti o qualsiasi animale
custodito nella propria abitazione”); e, in ogni caso non prevede alcuna
sanzione per la violazione di tale divieto.
Le uniche
sanzioni previste all`art. 14 concernono infatti condotte diverse e meno gravi
della uccisione ingiustificata ed hanno comunque natura amministrativa.
L`animale, da
allevamento o da affezione che sia, può pertanto essere ucciso senza necessità,
e tale comportamento è lecito penalmente (oltre che amministrativamente).
Il vuoto
legislativo non può essere colmato in via interpretativa, anche se, prendendo
le mosse dalle ultime evoluzioni della giurisprudenza (che, come visto,
considerano maltrattamenti anche la semplice inflizione di “patimenti”, pur se
non accompagnata da una vera e propria lesione all`integrità fisica
dell`animale) si potrebbe essere indotti a notare che, quantomeno in casi analoghi
a quello in esame, non esista morte non preceduta da “patimento”, ravvisandosi
questo quantomeno nell`inevitabile e certo innaturale costrizione fisica e nei
mezzi anche minimamente dolorisi che precedono la macellazione: il tutto
sarebbe penalmente lecito, ove, appunto la macellazione fosse giustificata
dalla “necessità” alimentare con l`esecuzione di manovre corrette, nel rispetto
non solo della normativa del settore, ma soprattutto delle buone tecniche di
allevamento che impediscano la macellazione di un animale immaturo.
Esclusivamente in queste condizioni si sottoporrà l`animale al minimo patimento
possibile. Mentre, la macellazione ingiustificata dovrebbe rientrare fra le
condotte punite dall`art. 727 c.p.
Tanto dicasi sul
piano della mera provocazione intellettuale, (peraltro ingiustificata dalla
irragionevolezza del silenzio legislativo sul punto), e non certo quale
proposta di interpretazione “estensiva” dell`espressione “maltrattamento” anche
alla condotta di uccisione ingiustificata: infatti una siffatta interpretazione
è preclusa dal principio di legalità (art. 2 c.p.).
Proprio in
considerazione di tale principio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 411
del 1995, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell`art. 727 del codice penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 10 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto con l`ordinanza sopra
citata.
La Corte ha
osservato che “una pronuncia additiva, dalla quale consegua l`inserimento
nell`impugnato art. 727 c.p. di una norma incriminatrice della condotta posta
in essere da colui che provoca la morte di un animale di sua proprietà, non
rientra fra i poteri costituzionalmente spettanti a questa Corte. Infatti al
giudice costituzionale non è dato di pronunciare una decisione dalla quale
possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una
nuova fattispecie penale: e ciò in forza del principio di legalità sancito
dall`art. 25, secondo comma, della Costituzione”.
Spetterà
pertanto all`iniziativa degli enti ed associazioni protezioniste, degli
operatori sanitari, oltre che dei singoli, sollecitare l`intervento del
legislatore per una modifica della nroma che la renda conforme alla ratio della
tutela penale, destinata all`animale quale essere vivente degno del rispetto
dell`uomo.