10 CASI DI BIOPIRATERIA
Enrico Bonadio (*)
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Per “biopirateria” si intende la appropriazione non autorizzata e non ricompensata di materiale genetico vegetale od animale presente negli Stati ricchi di “biodiversità” (generalmente Paesi in via di sviluppo) [1]. Le sostanze biologiche in questione sono spesso prelevate da aziende biotecnologiche od enti universitari occidentali allo scopo di realizzare e brevettare prodotti o procedimenti da sfruttare commercialmente.
In passato si sono verificati atti di biopirateria, i quali hanno destato forte preoccupazione nell’opinione pubblica mondiale, tanto da divenire oggetto di discussione in importanti organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e la Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Biodiversità.
Tra i casi più conosciuti di biopirateria si ricordano i seguenti.
(i) Il caso ayahuasca
Nel 1986 la società International Plant Medicine Corporation ottenne il brevetto statunitense n. 05751 (concesso ai sensi del Plant Patent Act del 1930), avente ad oggetto una pianta caratterizzata dal colore rosa dei petali e derivata dalla varietà ayahuasca. Quest’ultima varietà è coltivata da molti secoli in Amazzonia e la bevanda che da essa deriva è stata ed è tuttora utilizzata dalla popolazione indigena per uso medicinale e cerimoniale.
La predetta società ha quindi sfruttato commercialmente il brevetto, sviluppando psicofarmaci e medicamenti cardiovascolari derivati dall’ayahuasca.
Nel 1999 – a seguito della richiesta di riesame del brevetto presentata da due enti rappresentativi delle popolazioni amazzoniche - la privativa è stata annullata dall’ufficio brevetti statunitense, in quanto – a parere di quest’ultimo - la pianta oggetto di brevettazione non si distingueva dall’originaria varietà ayahuasca. Tuttavia, nel 2001 l’ufficio brevetti - richiesto di ri-esaminare nuovamente il caso – è tornato sui suoi passi confermando la validità del brevetto (il quale poi è scaduto definitivamente il 17 giugno 2003).
(ii) Il caso quinoa
Nel 1994 due ricercatori dell’Università del Colorado ottennero il brevetto statunitense n. 5.304.718, con cui si rivendicava l’uso di un sistema di sterilità citoplasmatica mascolina nella quinoa per la produzione di ibridi: questa tecnica di ibridizzazione della quinoa è finalizzata a potenziare la produttività della varietà, rendendola più idonea ad una fabbricazione su scala commerciale.
La quinoa – la quale viene coltivata da secoli in America Latina e, in particolare, in Bolivia (dove è conosciuta con il nome Apelawa) - è un cereale molto ricco di proteine e forma parte di una dieta di milioni di persone della regione andina.
Il brevetto fu poi abbandonato dall’Università del Colorado nel 1998, dopo forti pressioni da parte di alcune ONG, le quali sottolineavano come la caratteristica della sterilità mascolina nella quinoa fosse già conosciuta ben prima del deposito del brevetto.
(iii) Il caso brazzeina
L’Università statunitense del Wisconsis ottenne nel 1995 i brevetti statunitensi nn. 5.527.555, 5.326.580, 5.346.998 e 5.741.537, nonché il brevetto europeo n. 684.995, tutti aventi ad oggetto una proteina molto dolce derivata dalla pianta Pentadiplandra brazzeana, coltivata in Gabon.
Gli scienziati della predetta università, in particolare, sono stati i primi a isolare da questa pianta il DNA e a sintetizzarlo allo scopo di far codificare la proteina in questione. La pianta, infatti, ha un potere edulcorante duemila volte maggiore di quello dello zucchero. A differenza di altri succedanei dello zucchero, la brazzeina è una sostanza naturale che, sebbene esposta a fonti di calore, non perde il suo caratteristico sapore dolce, ciò che la rende particolarmente efficace per i procedimenti di fabbricazione di alimenti a base di zucchero.
(iv) Il caso hoodia
Nel 1998 l’Istituto di ricerca sudafricano CSIR riuscì ad ottenere il brevetto internazionale n. WO9846243 per un’invenzione relativa agli agenti inibitori dell’appetito derivanti dall’estratto delle piante Hoodia e Tricocaulon.
Queste due piante, originarie del continente africano e molto carnose, sono tradizionalmente utilizzate da popoli pastorali (conosciuti con il nome di Khomani) per placare la sete e la fame negli ambienti aridi e inospitali dell’Africa meridionale.
Il CSIR e la società farmaceutica Phytopharm hanno poi sottoscritto un accordo per sviluppare una sostanza, derivata dalla hoodia, che inibisce l’appetito ed utile a curare l’obesità. Da ultimo il CSIR e le popolazioni interessate hanno raggiunto nel 2003 un accordo di condivisione dei benefici derivanti dalla sfruttamento commerciale della sostanza: accordo che ha istituito il c.d. “Hoodia Benefit-Sharing Trust”, incaricato di percepire dal CSIR i pagamenti e le royalty per la successiva redistribuzione alle popolazioni Khomani.
(v) Il caso curcuma.
Nel 1995 la Università statunitense del Missisipi ottenne il brevetto statunitense n. 5.401.504 avente ad oggetto le proprietà curative di una pianta denominata curcuma (rivendicando, in particolare, l’uso della stessa sotto forma di polvere gialla).
La curcuma (denominata anche turmeric) è una pianta che cresce nel subcontinente indiano e la cui radice arancione si utilizza da secoli per la cura di slogature e lacerazioni muscolari e infiammazioni.
Il brevetto fu poi invalidato nel 1998 dall’ufficio brevetti statunitense a seguito della richiesta di riesame avanzata dal Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) – ente di ricerca indiano - che riuscì a dimostrare che la pianta in questione era utilizzata in India da moltissimo tempo per curare vari tipi di malattia e che conseguentemente il brevetto in parola non soddisfaceva il requisito della novità: in particolare, il CSIR aveva allegato e prodotto nel procedimento di riesame ben 32 documenti (alcuni dei quali scritti nelle lingue Hindi, Sanscrito e Urdu) attestanti l’anteriore utilizzo della polvere di curcuma a scopi curativi.
(vi) Il caso enola.
Nel 1999 il presidente della società biotecnologica Pod-Ners riuscì ad ottenere il brevetto statunitense 5.894.079 (nonché un certificato di varietà vegetale) su una varietà di fagiolo giallo denominato Enola.
La varietà brevettata era stata ottenuta tramite la selezione di fagioli reperiti in Messico (denominati “Azufrados” o “Mayocoba”) e ivi molto diffusi (in quanto coltivati, adattati e sviluppati dai contadini messicani da secoli).
La particolarità di questo caso sta nel fatto che il titolare del brevetto e del certificato di varietà vegetale – forte di un ambito di protezione ricomprendente sostanzialmente ogni genere di fagiolo giallo - ha fatto valere le proprie privative istituendo dei procedimenti giudiziari contro svariati importatori degli originari fagioli messicani: ciò che ha causato un calo del 90% delle esportazioni di fagioli dal Paese centro-americano ed una profonda crisi economica per circa 22.000 coltivatori messicani che dipendevano da tali esportazioni.
Successivamente il Centro Internacional de Agricoltura Tropical – ente di ricerca agricola – ha ufficialmente richiesto all’ufficio brevetti statunitense di riesaminare il brevetto, sostenendo che la privativa non soddisfa il requisito della novità e dell’attività inventiva: la decisione sul riesame è ancora attesa [2].
(vii) Il caso neem
Nel 1994 la multinazionale agrochimica di New York W.R. Grace e il governo statunitense ottennero il brevetto europeo n. 0436257 B1 avente ad oggetto un metodo per il controllo dei funghi sulle piante mediante un olio idrorepellente estratto dall’albero di neem (tale albero cresce da millenni nel sub-continente indiano ed è ivi utilizzato da molti secoli sia in agricoltura - come repellente per insetti e parassiti – sia in medicina, in veterinaria e nella preparazione di prodotti per l’igiene e la cosmesi).
Contro la concessione del brevetto è stata presentata opposizione, sostenendosi che la proprietà fungicida degli estratti dei semi di neem ad effetto repellente fosse nota da secoli in India, ove veniva impiegata su larga scala, sia per il trattamento delle malattie dermatologiche, sia nelle pratiche agricole tradizionali per proteggere le colture dalle infezioni micotiche.
Nel maggio del 2000 la Divisione d’Opposizione dell’UEB accolse l’opposizione e revocò il brevetto evidenziando che l’invenzione rivendicata difettava del requisito della novità e dell’attività inventiva (la pronuncia è stata poi confermata nel marzo del 2005 all’esito del procedimento di appello instaurato dai titolari del brevetto revocato).
(viii) Il caso basmati
Nel 1997 la società Rice Tec ha ottenuto il brevetto statunitense n. 5.663.484 relativo, tra l’altro, a delle nuove linee di riso basmati e alle piante e ai chicchi di queste linee (nonché al metodo di realizzazione delle stesse): l’invenzione è stata raggiunta mediante un incrocio del tradizionale riso basmati (coltivato in India da secoli) con varietà semi-nane.
Il brevetto è stato contestato nel 2000 dal Governo indiano, il quale – preoccupato che l’ampiezza della privativa potesse permettere al titolare di impedire le esportazioni dell’originario riso basmati indiano nello Stato nord-americano- ne ha richiesto un riesame all’ufficio brevetti statunitense: a seguito di tale contestazione, nonché delle pressioni esercitate da alcune ONG, quindici rivendicazioni sulle venti originarie sono state cancellate dall’ufficio brevetti o abbandonate dal titolare.
(ix) Il caso maca
Nel 2001 la società Pure World Botanicals ha ottenuto il brevetto statunitense n. 6.297.995 relativo ad un metodo di utilizzazione di un solvente alcolico per isolare i composti attivi della pianta di maca (l’invenzione sarebbe utile per il trattamento del cancro e delle disfunzioni sessuali).
Questa pianta è da secoli coltivata nella regione andina del Perù ed è nota per la sua caratteristica di stimolare le funzioni sessuali e la fertilità (e per questo denominata anche “Viagra naturale”). La concessione del brevetto è stata accolta con disappunto in Perù, ove è diffusa l’opinione che il procedimento rivendicato non costituisce affatto un miglioramento e un’innovazione rispetto ai metodi tradizionali usati dalle popolazioni andine; inoltre, si sottolinea l’importanza del ruolo svolto nei secoli dagli agricoltori locali, i quali – con le loro tecniche e metodi tradizionali – hanno permesso di mantenere e perfezionare i complicati procedimenti di coltivazione della pianta, nonché le proprietà e caratteristiche della stessa.
Per quanto mi consta, il brevetto non è ancora stato formalmente contestato dinanzi all’ufficio brevetti statunitense.
(x) Il caso nuna
Nel 2001 la società Appropriate Engineering and Manufacturing ha ottenuto il brevetto statunitense n. 6.040.503 avente ad oggetto un fagiolo (derivato dal nuna) avente la caratteristica di scoppiettare quando vi è un’umidità compresa tra il 5 e il 12 % (“popping bean”).
Il nuna è un fagiolo che viene coltivato nella regione andina da molti secoli e che da sempre ha proprio la caratteristica di scoppiettare quando sottoposto a fonti di calore: questa caratteristica permette che il fagiolo sia cucinato in pochissimi minuti, passati i quali lo stesso scoppietta ed esce dal guscio pronto per essere mangiato (per questo potrebbe essere sfruttato commercialmente come snack).
Le popolazioni andine hanno espresso il loro disappunto verso la concessione di questo brevetto, sottolineando come l’invenzione brevettata non sia nuova né originale e che la privativa comprende incroci riguardanti almeno 33 varietà locali coltivate da secoli (nove dei quali addirittura conservate ex situ nel Centro Internacional de Agricoltura Tropical).
Non mi risulta che il brevetto in questione sia stato formalmente contestato dinanzi all’ufficio brevetti statunitense.
* Dottorando di ricerca in Diritto Internazionale e dell’Unione Europea presso l’Università di Firenze. Avvocato in Milano (ebonadio@gop.it; enricobonafio1974@hotmail.com).
[1] L’espressione “biopirateria” è stata utilizzata da V. Shiva nel libro, dagli aspri contenuti polemici, Biopirateria, il saccheggio della natura e dei saperi indigeni, Cuen, Napoli, 1999. Il termine sarebbe stato però coniato da P. R. Mooney che lo utilizza anche in “Why We Call It Biopiracy”, in Responding to Bioprospecting: From Biodiversity in the South to Medicines in the North, Hanne Svarstad & Shivcharn S. Dhillion eds., 2000, citato da G. Curci Staffler, Towards a Reconciliation between the Convention on Biological Diversity and TRIPs Agreement, 2002, 32 (disponibile in rete all’indirizzo Internet www.iprsonline.org).
Si veda anche la definizione di “biopirateria” contenuta nella legge peruviana n. 28216 del 1° maggio 2004 (Law on Protection of Access to Peruvian Biological Diversity and to the Collective Knowledge of the Indigenous Peoples): “access to and unauthorized use without compensation of biological resources or traditional knowledge of indigenous people by third parties, without the necessary authorization and in contravention of the principles established in the Convention on Biological Diversity and the existing rules on the subject. This appropriation may come to light through physical inspection, through ownership rights in products incorporating such illegally obtained elements or, in some cases, through the invocation of such rights”.
Per ulteriori dettagli su questo fenomeno si visiti il sito Internet www.biopirateria.org.
[2] Per approfondimenti sul caso enola si veda R. Pavoni, Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario, Giuffrè, Milano, 2004, 160 ss., il quale etichetta la vicenda in parola come “caso da manuale di biopirateria”.