SERVIZI DI FOGNATURA E SERVIZI DI BONIFICA (*)
di Gualtiero Barbieri
La Regione
Lazio, con l`art. 36 (Rapporti con l`organizzazione del servizio idrico
integrato) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale
della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183",
ha affrontato e risolto - ma con un`errata impostazione, come di seguito
puntualizzato - la purtroppo ormai annosa controversia dell`imposizione del
contributo di bonifica sugli immobili urbani serviti da fognature comunali.
Recitano i primi
due comma di detto articolo di legge:
"1. I
proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane facenti parte dei
comprensori di bonifica e soggetti all`obbligo di versamento della tariffa
dovuta per il servizio pubblico di fognatura, ai sensi dell`art. 14 della L. 5
gennaio 1994 n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica
riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque
meteoriche.
2. I Soggetti
Gestori del Servizio Idrico integrato di cui alla L.R. 6/96 che, nell`ambito
dei servizi affidati utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di
scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti
tenuti all`obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica
fognatura, contribuiscono, ai sensi dell`art. 27 della L. 5 gennaio 1994 n. 36,
alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il
versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3".
L`accennato
errore di impostazione consiste nell`inappropriato impiego, nel surritrascritto
comma 1, della locuzione "sono esentati dal pagamento", in luogo di
quella appropriata "non sono tenuti al pagamento", poiché non si
versa nell`ipotesi dell`esonero prevista dall`art. 14, comma 2, della L. 5
gennaio 1994 n. 36 ("Gli utenti tenuti all`obbligo di versamento della
tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura di cui al comma 1, sono
esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al
medesimo titolo ad altri enti").
Non ricorre,
infatti, la fattispecie dell`esenzione (esonero da un obbligo), data la totale
mancanza dei presupposti di legge indispensabili per il riscontro dell`obbligo
di corrispondere il contributo di bonifica, poiché qualora l`Ente gestore del
servizio idrico integrato utilizzi le reti idrauliche di bonifica come recapito
di scarichi fognari, il "beneficio diretto" è ottenuto soltanto ed
esclusivamente dall`Ente gestore predetto, come comprovato dallo stesso testo
del dinanzi riprodotto comma 2 della L.R. del Lazio n. 53/1998.
Ciò premesso, è
da considerare quanto infra.
1. I servizi
pubblici di fognatura
Per gli immobili
ricadenti in zone urbanizzate servite da pubbliche fognature, non sussiste il
beneficio di bonifica in conseguenza dello scolo delle acque meteoriche attuato
dai Consorzi per "conto terzi" (nella fattispecie, Enti gestori dei
servizi di fognatura).
In primo luogo
non è configurabile l`asserito "venir meno" dei compiti della
bonifica rispetto agli immobili extragricoli situati in aree urbanizzate, per
il semplice fatto che tali compiti non sono attribuiti ai Consorzi (né mai lo
sono stati).
Il punto nodale
non è costituito dal disposto del surritrascritto comma 2 dell`articolo 14
della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (la c.d. "legge Galli").
La duplicazione
degli oneri rappresenta, come puntualizzato al successivo punto 2, un argomento
aggiuntivo, a riprova della illegittimità dell`imposizione del contributo di
bonifica.
La questione
principale è rappresentata dalla distinzione, fissata dalle norme
dell`ordinamento, tra i compiti e le funzioni di competenza dei Consorzi di
bonifica e quelli degli Enti gestori dei servizi di fognatura.
Per quanto
concerne questi ultimi Enti, tali norme stabiliscono costituire loro compito
istituzionale il provvedere alla raccolta, all`allontanamento e allo scarico
(adduzione al recapito finale) delle acque reflue e meteoriche.
Al riguardo,
appare appropriato prendere le mosse dalle statuizione rese, al riguardo, dalle
SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza 14 ottobre 1966 n. 8960, che
recita testualmente: ". . . la sentenza impugnata non ha tenuto presente
che doveva prendere in esame non la situazione di fatto pura e semplice, ma
quale era disciplinata (all`epoca, prima dell`entrata in vigore della legge 5
gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) dal R.D. 8 maggio 1904 n.
360, dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, dalla legge 24 dicembre 1979 n. 650 e
dal D.L. 28 febbraio 1981 n. 38, conv. in legge 23 aprile 1981 n. 153.
Si tratta di un
sistema molto complesso, di cui - ai fini della presente decisione - è
sufficiente indicare i principi salienti:
a) i servizi
pubblici di fognatura e scarico delle acque sono gestiti dai comuni, dai
consorzi intercomunali, dalle comunità montane, dai consorzi regionali nelle
Regioni a statuto speciale o dai consorzi per le aree a sviluppo industriale
nel mezzogiorno (art. 9 legge 650/1979, che modifica l`art. 6 della L. 319/76);
b) il pagamento
del suddetto servizio, da parte degli utenti, è effettuato ai citati enti
gestori fra i quali, quindi, non sono compresi i consorzi di bonifica (art. 16
legge 319 del 1976, mod. da art. 3 D.L. 38 del 1981 conv. in L. n. 153 del
1981);
c) l`art. 17 bis
della legge 319/76 (aggiunto con l`art. 3 del D.L. n. 38/81, conv. in L. n.
153/81), prevede, peraltro, che "qualora il servizio di fognatura e di
depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e
riscosso dall`ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad
attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all`ente che gestisce
quest`ultimo servizio".
Il giudice del
merito avrebbe dovuto accertare, in relazione alle annualità di contribuzione
di cui è causa, se essi potessero ricadere (ratione temporis) nell`ambito della
suddetta legge 1981, e se i contributi stessi potessero pertanto - almeno in
parte - riferirsi ad un servizio di fognatura gestito effettivamente dal
consorzio.
Per quanto riguarda l`immissione nei corsi d`acqua (ricadenti nella manutenzione da parte del Consorzio) tramite fognatura comunale è invece evidente che un rapporto di contribuenza poteva istituirsi solo col comune, che a sua volta - se mai - avrebbe dovuto pagare un canone al C