Conai: concessionario di pubblico servizio
di
Stefano Maglia
Secondo la Seconda
Sezione bis del TAR del Lazio (sentenza n. 2214 del 18 novembre 1999), al CONAI
deve riconoscersi la qualificazione di concessionario ex-lege del pubblico
servizio relativo alla raccolta differenziata degli imballaggi in quanto gli
sono state attribuite una serie di funzioni pubbliche in materia di recupero,
riciclaggio, e raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi da esercitare,
in gran parte, in accordo con le Regioni e le pubbliche amministrazioni.
Pertanto le delibere
del CONAI hanno natura di provvedimenti di natura amministrativa e va, quindi
riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale, peraltro,
con la legge 80/98 ha devoluto tutte le controversie in materia di pubblici
servizi.
Diverso, secondo la
stessa sentenza, il caso dei consorzi di filiera, espressamente qualificati dal
legislatore come soggetti con “personalità giuridica di diritto privato”
dall’art. 40 del DLvo 22/97.
Queste sono solo alcune delle affermazioni
contenute nelle motivazioni depositate dal TAR del Lazio con riferimento al
ricorso presentato da un consigliere si amministrazione di CONAI e
dall’associazione dei produttori di imballaggi in vetro contro la delibera del
Consiglio di Amministrazione del CONAI, adottata il 20/7/1998, delibera che, adottando
il Regolamento dello stesso, aveva stabilito il Contributo Ambientale CONAI,
non soltanto sugli imballaggi primari, ma anche su quelli secondari e terziari,
aspetto quest’ultimo che secondo i ricorrenti violava la legge ed era viziato
da eccesso di potere.
E’ da segnalare che si tratta, che risulti, della
prima sentenza avente ad oggetto l’attività del CONAI.
Tra le altre affermazioni di un certo interesse
si evidenziano le seguenti:
-il difetto di legittimazione attiva di uno dei
ricorrenti, componente del Consiglio di Amministrazione, in quanto le
impugnazioni delle delibere collegiali è ammessa soltanto quando dedotto un
vizio nel procedimento e non anche per motivi attinenti in via esclusiva il
contenuto intrinseco dell’atto e ciò,
ormai, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza (in caso
diverso il Consigliere che non fosse d’accordo nel merito della decisione
avrebbe sempre modo di “invalidare” qualsiasi determinazione);
-la sopravvenuta carenza di interesse di uno dei
ricorrenti in quanto con successiva delibera del 29/11/1998 si sostituiva quella
impugnata dai ricorrenti (delibera del 20/7/1998);
-il riferimento ai
rifiuti di imballaggio “comunque conferiti al servizio di raccolta
differenziata”, rispetto al potere di CONAI di ripartire i costi di raccolta,
recupero e riciclo (e quindi di prevedere l’assoggettamento a contributo
ambientale, cfr. art. 41 DLvo 22/97), esclude che soggetti al contributo
possano essere soltanto quelli primari, come invece prospettato dai ricorrenti.
Detto deve intendersi riferito a tutti i rifiuti da imballaggio – primari,
secondari e terziari – comunque conferiti al pubblico servizio di raccolta
differenziata. A sostegno di questa tesi, secondo al sentenza, non può neanche
invocarsi l’art. 43, comma 2 del DLvo 22/97 (“…è vietato immettere nel normale
circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari”) in quanto tale
divieto non è assoluto e non si riferisce al “servizio di raccolta
differenziata”. A tale proposito si evidenzia, quindi, che la successiva
delibera del CONAI del 29/11/1998 non assoggetta a contributo tutti i rifiuti
di imballaggio secondarie e terziari, ma soltanto quelli suscettibili di
formare oggetto di tale conferimento ed individua tipologie di imballaggio
escluse dal contributo, che non saranno mai conferiti al servizio di raccolta
differenziata.