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L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE: PRIME NOTE SUL REGIME

DELLE CONCESSIONI COME MODIFICATO DAL D.L.vo N. 152/1999

 

di Massimo Medugno


Il Ministero dell'ambiente, a pag. 34 del Bilancio 1998, indicava due linee direttrici per la tutela delle acque interne:

- interventi straordinari per le emergenze più pressanti (Venezia, Puglia e Sarno);

- la riforma della normativa sulla difesa delle acque dall'inquinamento (1).

Sempre secondo il Ministero dell'ambiente, la seconda linea di intervento poteva esser perseguita dal «nuovo Testo Unico delle acque in via di emanazione» (la definizione di «testo unico» poi cadrà ...) (2) sottolineando che «l'importanza di questa riforma è legata all'urgenza di recepire compiutamente alcune direttive comunitarie, in particolare la 91/271 relativa alle acque reflue urbane e la 91/676 relativa alla protezione dei nitrati da fonti agricole, nonché alla necessità di apportare alcuni elementi innovativi relativi alla protezione, al risanamento e all'uso corretto e razionale delle acque.»

Senza voler analizzare criteri e limiti della delega in attuazione della quale è stata emanata la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in questa sede si affronterà il tema della utilizzazione delle acque e in particolare la tematica delle concessioni e, quindi, il capo II («Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico») del titolo III («Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi»).

Per inquadrare al meglio la tematica, é opportuno ripercorrere rapidamente l'evoluzione della materia, soprattutto negli ultimi anni.

 

1. - Il T.U. 1775/33 è il primo corpus organico in materia di acque, che regolamenta in maniera specifica la disciplina delle concessioni delle acque pubbliche e in cui emerge, con alcuni evidenti limiti, la necessità di privilegiare determinati tipi di utilizzazione dell'acqua in ragione della loro importanza per la vita economica del paese.

Fermo restando gli interventi normativi che, nel corso degli anni, andranno a modificare l'entità dell'importo del canone di concessione, è il D.L.vo n. 275/1993 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) che «incide» più profondamente nella disciplina dei canoni, modificando il T.U. del 1933.

Il decreto legislativo viene emanato in attuazione delle legge n. 498/1992, che - tra le varie deleghe (tra cui quella che porterà all'emanazione del D.L.vo n. 507/1993 in materia di T.A.R.S.U.) - prevede il riordino della materie delle concessioni delle acque pubbliche e la disciplina dell'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, dalla quantità della domanda esistente. Le maggiorazioni previste erano fissate con decorrenza 1° gennaio 1994.

Secondo l'art. 1 di detto decreto legislativo sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per produzione di forza motrice. Potenza nominale media KW 3000;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 100 al minuto secondo (o meno se destinate ad irrigare più di 500 ettari);

d) per bonifica per colmata: litri 5000 al minuto secondo;

e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nello stesso articolo: litri 100 al minuto secondo;

f) per usi ittiogenici: litri 100 al minuto secondo;

g) per costruzioni idriche a fini antincendio: litri 100 al minuto secondo.

Ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo cit. le maggiorazioni dei canoni non si applicavano a condizione che fossero state adottate le migliori tecnologie di risparmio o di riuso o di riciclo totale o parziale delle acque prelevate.

Per gli usi industriali il canone era ridotto fino alla metà in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dell'acqua restituita, confrontate con quelle dell'acqua prelevata. Con decreto interministeriale erano fissati criteri e modalità per l'esonero dalle maggiorazioni o per la determinazione delle riduzioni.

 

2. - Sul Supplemento ordinario n. 11 della Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994 viene pubblicata la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

L'art. 18 di questa legge prevede che, ferme restando le esenzioni vigenti, il canone - dal 1° gennaio 1994 - per ogni modulo di acque concesso ad uso industriale, è pari a lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo sia corrispondente a 3 milioni di metri cubi l'anno.

«Il canone è ridotto del 50% se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate» (comma 1, lettera d).

Vengono, quindi, soppresse la potestà di triplicare il canone da parte delle regioni (ma esse dal 1° gennaio 1994 potevano istituire un addizionale del 10% sul canone ...) (comma 4) e la precedente distinzione tra canone e sovracanone. Per le derivazioni ad uso industriale gli importi dei canoni non potranno essere comunque inferiori a 3 milioni (art. 18, comma 2).

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applicazione dell'art. 18 e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità della legge.

Viene, altresì, istituito un fondo speciale per il finanziamento del risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché per le finalità della legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo, alimentato dalle somme derivanti dalle maggiori entrate previste dalla legge (e da quelle ulteriori per successive maggiorazioni), ripartite secondo i criteri previsti dalle legge n. 183/1989.

 

L'art. 32 della legge n. 36 cit. abrogava, quindi, l'art. 12 del D.L.vo n. 275/1993.

3. - Il quadro normativo, anche dopo l'emanazione delle legge n. 36 cit. (e in particolare dell'art. 18), non riusciva sostanzialmente ad incidere su alcuni problemi che potremo definire quasi strutturali e cioé:

- i tempi di rilascio delle concessioni e le incertezze nell'applicazione della relativa disciplina;

- l'applicazione della riduzione del 50% quando «il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate» (comma 1, lettera d), che prevede delle condizioni irrealistiche e che, di fatto, disincentivano il risparmio della risorsa idrica.

Val la pena affrontare l'esame ed il commento delle singole disposizioni riguardanti la disciplina delle concessioni.

Art. 22. (Pianificazione del bilancio idrico).

 

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. Le autorità competenti al rilascio delle concessioni di derivazione ed alla vigilanza sulle stesse trasmettono alle autorità di bacino competenti, ogni informazione utile in merito alla gestione della concessione evidenziando in particolare le effettive quantità derivate e le caratteristiche quantitative e qualitative delle acque eventualmente restituite. Le autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 7.

4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.

 

Questa norma riprende il concetto di bilancio idrico, che è già nella legge Galli (art. 3 - Equilibrio del bilancio idrico).

Viene evidenziato il concetto che «la tutela quantitativa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque ...».

D'altro canto la nuova disciplina ha un intero titolo III dedicato agli «Obiettivi di qualità».

Nei piani di tutela verranno adottate le misure necessarie, mentre le autorità concedenti comunicheranno i dati in loro possesso alle autorità di bacino, che trasmetteranno i dati all'ANPA.

Viene, quindi, istituito un nuovo sistema per conoscere in maniera più dettagliata la situazione delle concessioni. In realtà, infatti, ogni disciplina delle acque e delle concessioni è stata sempre comprensiva di una serie di disposizioni concernenti l'attività conoscitiva delle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio art. 2, D.L.vo n. 275/1993).

Anzi il comma 4 prevede la predisposizione di «linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale».

Insomma una vero e proprio censimento delle utilizzazioni, oltre alla definizione del «minimo deflusso vitale» (oggi definito a livello locale, caso per caso ...).

 

5. Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

 

L'elaborazione di linee guida che includano la definizione di «minimo deflusso vitale» comporterà delle prescrizioni sui rilasci volti a garantire il «minimo deflusso vitale» - come anticipato nei commenti ai commi precedenti - senza che ciò possa dar luogo a corresponsione di indennizzi e comunque «fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione».

Secondo l'art. 7 del D.L.vo n. 275 nel caso della diminuzione del volume del corso d'acqua il concessionario avrebbe potuto ottenere la riduzione del canone; se la diminuzione era dovuta ad opere di interesse pubblico i concessionari avevano diritto ad un 'indennità (ove non fosse possibile evitare l'inconveniente con spese non eccessive).

Inoltre, l'Amministrazione poteva costringere i concessionari a rinunciare ai loro diritti incompatibili con nuove utenze di maggiore interesse pubblico, salva la corresponsione della corrispondente quantità di acqua od energia o di adeguato indennizzo.

Ciò, secondo la dottrina, dimostrava il carattere di diritto affievolito del concessionario, non disgiunta però dalla considerazione dell'ordinamento di ristorare in qualche modo il concessionario.

 

Art. 23. (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).

 

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 è sostituito dal seguente:

«Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole».

 

Viene introdotto il parere dell'autorità di bacino, anche in assenza dell'approvazione del piano di tutela. Trascorso quaranta giorni dalla ricezione delle domande (trasmesse dalle autorità competenti al rilascio) - senza che sia intervenuta alcuna pronuncia - il parere si sintende espresso in senso favorevole.

In realtà, l'inserimento dell'Autorità di Bacino nella fase istruttoria non è nuova e risale, anche questa, al D.L.vo n. 275/1993 (art. 3): già si prevedeva che in caso il parere non fosse stato espresso entro 40 giorni dalla ricezione esso si intendeva favorevole.

In passato è stato evidenziato l'inapplicabilità in concreto della norma, in quanto non ancora perfezionati gli adempimenti costituitivi delle autorità di bacino. In una circolare del 1994 il Ministero dei lavori pubblici aveva fornito indicazioni affinché gli uffici istruttori trasmettessero le domande di concessione alla Regione o Regioni competenti.

 

2. Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente:

«1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;

b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;

d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.

«1 bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.»

 

In caso di domande concorrenti, si individuano i criteri che garantiscono la più razionale utilizzazione delle risorse idriche.

Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisca la maggiore restituzione di acqua in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

In caso di più domande concorrenti per usi industriali è, altresì, preferita quella del richiedente che aderisce ad ISO 14001 o a EMAS.

Per la prima volta una disposizione, oltre a «parificare» in qualche modo i due sistemi di gestione ambientale, introduce una «preferenza» in una procedura pubblica per le imprese che aderiscono agli stessi.

Deve essere evidenziato, come - anche in questo caso - il D.L.vo n. 275 cit. (art. 4) prevedesse che tra più domande concorrenti fosse preferita quella avesse la più razionale utilizzazione delle risorse idriche sulla base di criteri individuati (attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti da parte dei servizi pubblici, evitando ogni spreco e destinando, di preferenza, le risorse qualificate all'uso potabile, effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico).

 

3. L'articolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 bis. 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse riservate al consumo umano può essere assentito per usi diversi solo nel caso di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.

«2. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.»

 

Ad eccezione delle concessioni per uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto, l'utilizzo di risorse riservate al consumo umano può previsto solo nel caso di ampia disponibilità delle risorse o di accertata carenza di fonti alternative.

In questo caso il canone viene triplicato (22 milioni che moltiplicati per tre danno 66 milioni).

È da ritenere che la «riserva al consumo umano» debba essere adottata dall'autorità competente con un provvedimento amministrativo, sulla base di criteri predefiniti.

Peraltro, lo stesso D.L.vo n. 275 cit., disponeva che l'utilizzo di risorse qualificate (prelevate cioè da sorgenti pubbliche o falde) può essere consentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvviggionamento (art. 5, comma 1). Il provvedimento doveva, comunque, tener conto dell'equilibrio tra prelievo e ricarica (art. 5, comma 2).

 

3. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e se non vi è possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo è economicamente insostenibile. La quantità di acqua concessa è commisurata alla possibilità di risparmio, di riutilizzo o riciclo della risorsa. Nelle condizioni del disciplinare devono essere fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

 

Questa è una delle disposizioni che più inciderà sulla autorità concedente.

Infatti alle condizioni per il «rilascio del provvedimento di concessione» (tra cui si sottolineano l'impossibilità di utilizzo di acque reflue depurate o piovane ovvero se il riutilizzo è economicamente insostenibile), ci sono dei criteri che riguardano le modalità della concessione (quantità commisurata alla possibilità di risparmio, la fissazione delle caratteristiche delle acque restituite ...).

 

4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone l'immediata cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti».

5. È soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sanzione di cui all'articolo 17, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

 

È comunque riconfermato il principio per cui è vietato utilizzare acque pubbliche senza un provvedimento di concessione.

L'amministrazione dispone la cessazione dell'utenza abusiva e al contravventore è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, a cui si aggiungono i canoni non corrisposti.

La sanzione è ridotta ad un quinto qualora la domanda sia presentata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In pendenza della domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzatore può proseguire l'uso, fermo restando il pagamento del canone e il potere dell'autorità di sospendere l'utilizzazione se è contrasto con i diritti di terzi o con gli obiettivi di qualità.

 

7. Il comma 1 dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto disposto dal secondo comma, tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge del 24 aprile 1998, n.128, e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE, non può eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo».

8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già concesse. Ove le stesse, per effetto del medesimo comma 7 risultino scadute, possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda di rinnovo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22.

9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è inserito il seguente:

«Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio

 

Le concessioni sono temporanee.

Il termine massimo non può eccedere i trenta anni, ad eccezione dell'uso irriguo.

La nuova disciplina del termine si applica anche alle concessioni di derivazione già in essere.

 

Art. 26. (Riutilizzo dell'acqua).

 

1. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, dopo il comma 4, è, in fine, aggiunto il seguente:

«4 bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate».

2. L'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente:

«Art 6. (Modalità per il riutilizzo delle acque reflue). 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.

«2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in particolare:

a) indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma 1;

b) indicate le modalità del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;

c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o riutilizzo».

3. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal comma 2, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità per l'applicazione della riduzione di canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

Particolarmente interessante il comma 4, che forse potrebbe risolvere i problemi di attuazione connessi all'applicazione della riduzione del 50% quando «il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate» (art. 18, comma 1, lettera d).

La lettera a) riguarda i moduli di acqua ad uso irrigazione, il cui canone è ridotto alla metà se le colature ed i residui sono restituiti anche in falda.

 

 

(1) Una prima analisi dell'art. 28 della legge n. 136/1999 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, che è entrato in vigore il 2 giugno scorso) e che prevede una serie di disposizioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche, ci fa rilevare ulteriori modifiche nella disciplina delle acque.

Detto art. 28 contiene una serie di norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche e cioè:

- il termine di 12 mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento che individua le disposizioni incompatibili con la legge Galli (n. 36/1994), per la richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche. I canoni saranno comunque dovuti dal 3 febbraio 1997, data di entrata in vigore della legge n. 36 cit. (comma 1);

- il termine per le denunce dei pozzi è riaperto ed è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (2 giugno 1999). Come noto la omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa fino a lire 1.200.000 e il pozzo può essere sottoposto a sequestro, oltre alle spese per la chiusura (art. 10, D.L.vo n. 275/1993). È compito delle regioni adottare, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti volti alla semplificazione degli adempimenti per le utenze minori (norme analoghe sono fissate per pozzi ad uso domestico o agricolo) (commi 1 e 2);

- la proroga del termine per la presentazione della domanda di captazione di acque all'interno di aree protette sino all'approvazione del Piano per il Parco, ai sensi dell'art. 12, comma 4 legge n. 394/1991 (riforma delle aree protette); inoltre, «gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione» (comma 3);

- a decorrere dal 1° gennaio 1999 gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio sono soggetti a sovracanoni in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio (comma 5).

(2) Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, a seguito di una lettera del Presidente Violante che rilevava la necessità del parere del Consiglio di Stato qualora la normativa trasmessa dovesse configurarsi come un Testo unico, precisava in data 4 febbraio 1999 che «le modificazioni e le integrazioni contenute nello schema di decreto legislativo che viene trasmesso, non hanno alcuna pretesa di riordinare l'intero settore delle acque e sono dunque ben lungi dal configurarsi come un testo unico».


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