L'UTILIZZAZIONE
DELLE ACQUE: PRIME NOTE SUL REGIME
DELLE
CONCESSIONI COME MODIFICATO DAL D.L.vo N. 152/1999
di Massimo
Medugno
Il Ministero dell'ambiente, a pag. 34 del Bilancio
1998, indicava due linee direttrici per la tutela delle acque interne:
- interventi straordinari per le emergenze più
pressanti (Venezia, Puglia e Sarno);
- la riforma della normativa sulla difesa delle
acque dall'inquinamento (1).
Sempre secondo il Ministero dell'ambiente, la
seconda linea di intervento poteva esser perseguita dal «nuovo Testo Unico
delle acque in via di emanazione» (la definizione di «testo unico» poi cadrà
...) (2) sottolineando che «l'importanza di questa riforma è legata
all'urgenza di recepire compiutamente alcune direttive comunitarie, in
particolare la 91/271 relativa alle acque reflue urbane e la 91/676 relativa
alla protezione dei nitrati da fonti agricole, nonché alla necessità di
apportare alcuni elementi innovativi relativi alla protezione, al risanamento e
all'uso corretto e razionale delle acque.»
Senza voler analizzare criteri e limiti della delega
in attuazione della quale è stata emanata la normativa in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento, in questa sede si affronterà il tema della
utilizzazione delle acque e in particolare la tematica delle concessioni e,
quindi, il capo II («Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico») del
titolo III («Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi»).
Per inquadrare al meglio la tematica, é opportuno
ripercorrere rapidamente l'evoluzione della materia, soprattutto negli ultimi
anni.
1. - Il T.U. 1775/33 è il primo corpus organico in materia di acque, che regolamenta in maniera
specifica la disciplina delle concessioni delle acque pubbliche e in cui
emerge, con alcuni evidenti limiti, la necessità di privilegiare determinati
tipi di utilizzazione dell'acqua in ragione della loro importanza per la vita
economica del paese.
Fermo restando gli interventi normativi che, nel
corso degli anni, andranno a modificare l'entità dell'importo del canone di
concessione, è il D.L.vo n. 275/1993 (Riordino
in materia di concessione di acque pubbliche) che «incide» più
profondamente nella disciplina dei canoni, modificando il T.U. del 1933.
Il decreto legislativo viene emanato in attuazione
delle legge n. 498/1992, che - tra le varie deleghe (tra cui quella che porterà
all'emanazione del D.L.vo n. 507/1993 in materia di T.A.R.S.U.) - prevede il
riordino della materie delle concessioni delle acque pubbliche e la disciplina
dell'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, dalla quantità
della domanda esistente. Le maggiorazioni previste erano fissate con decorrenza
1° gennaio 1994.
Secondo l'art. 1 di detto decreto legislativo sono
considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza
motrice. Potenza nominale media KW 3000;
b) per acqua potabile: litri
100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 100
al minuto secondo (o meno se destinate ad irrigare più di 500 ettari);
d) per bonifica per colmata:
litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali,
inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente
indicati nello stesso articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per usi ittiogenici: litri
100 al minuto secondo;
g) per costruzioni idriche a
fini antincendio: litri 100 al minuto secondo.
Ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo cit. le
maggiorazioni dei canoni non si applicavano a condizione che fossero state
adottate le migliori tecnologie di risparmio o di riuso o di riciclo totale o
parziale delle acque prelevate.
Per gli usi industriali il canone era ridotto fino
alla metà in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative
dell'acqua restituita, confrontate con quelle dell'acqua prelevata. Con decreto
interministeriale erano fissati criteri e modalità per l'esonero dalle
maggiorazioni o per la determinazione delle riduzioni.
2. - Sul Supplemento ordinario n. 11 della Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
1994 viene pubblicata la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
L'art. 18 di questa legge prevede che, ferme
restando le esenzioni vigenti, il canone - dal 1° gennaio 1994 - per ogni
modulo di acque concesso ad uso industriale, è pari a lire 22 milioni,
assumendosi ogni modulo sia corrispondente a 3 milioni di metri cubi l'anno.
«Il canone è ridotto del 50% se il concessionario
attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a
valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le
medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate» (comma 1, lettera d).
Vengono, quindi, soppresse la potestà di triplicare
il canone da parte delle regioni (ma esse dal 1° gennaio 1994 potevano
istituire un addizionale del 10% sul canone ...) (comma 4) e la precedente
distinzione tra canone e sovracanone. Per le derivazioni ad uso industriale gli
importi dei canoni non potranno essere comunque inferiori a 3 milioni (art. 18,
comma 2).
Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con quello del tesoro, da emanare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità
per l'applicazione dell'art. 18 e per l'aggiornamento triennale dei canoni
tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità della legge.
Viene, altresì, istituito un fondo speciale per il
finanziamento del risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché per le
finalità della legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo, alimentato dalle somme
derivanti dalle maggiori entrate previste dalla legge (e da quelle ulteriori
per successive maggiorazioni), ripartite secondo i criteri previsti dalle legge
n. 183/1989.
L'art. 32 della legge n. 36 cit. abrogava, quindi,
l'art. 12 del D.L.vo n. 275/1993.
3. - Il quadro normativo, anche dopo l'emanazione
delle legge n. 36 cit. (e in particolare dell'art. 18), non riusciva
sostanzialmente ad incidere su alcuni problemi che potremo definire quasi
strutturali e cioé:
- i tempi di rilascio delle concessioni e le
incertezze nell'applicazione della relativa disciplina;
- l'applicazione della riduzione del 50% quando «il
concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque
risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico
con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate» (comma 1,
lettera d), che prevede delle
condizioni irrealistiche e che, di fatto, disincentivano il risparmio della
risorsa idrica.
Val la pena affrontare l'esame ed il commento delle
singole disposizioni riguardanti la disciplina delle concessioni.
Art. 22. (Pianificazione
del bilancio idrico).
1. La tutela
quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di
qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad
evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo
idrico sostenibile.
2. Nei piani
di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio
idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle
disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della
falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Le autorità
competenti al rilascio delle concessioni di derivazione ed alla vigilanza sulle
stesse trasmettono alle autorità di bacino competenti, ogni informazione utile
in merito alla gestione della concessione evidenziando in particolare le
effettive quantità derivate e le caratteristiche quantitative e qualitative
delle acque eventualmente restituite. Le autorità di bacino provvedono a
trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 7.
4. Il Ministro
dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la
predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il
censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso
vitale.
Questa norma riprende il concetto di bilancio
idrico, che è già nella legge Galli (art. 3 - Equilibrio del bilancio idrico).
Viene evidenziato il concetto che «la tutela
quantitativa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso
una pianificazione delle utilizzazioni delle acque ...».
D'altro canto la nuova disciplina ha un intero
titolo III dedicato agli «Obiettivi di qualità».
Nei piani di tutela verranno adottate le misure
necessarie, mentre le autorità concedenti comunicheranno i dati in loro
possesso alle autorità di bacino, che trasmetteranno i dati all'ANPA.
Viene, quindi, istituito un nuovo sistema per
conoscere in maniera più dettagliata la situazione delle concessioni. In
realtà, infatti, ogni disciplina delle acque e delle concessioni è stata sempre
comprensiva di una serie di disposizioni concernenti l'attività conoscitiva
delle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio art. 2, D.L.vo n. 275/1993).
Anzi il comma 4 prevede la predisposizione di «linee
guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei
criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del
minimo deflusso vitale».
Insomma una vero e proprio censimento delle
utilizzazioni, oltre alla definizione del «minimo deflusso vitale» (oggi
definito a livello locale, caso per caso ...).
5. Tutte le
derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono regolate dall'autorità concedente mediante la previsione
di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n.
183, e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 senza che
ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di
concessione.
6. Per le
finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del censimento
di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove
necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni
temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di
indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa
riduzione del canone demaniale di concessione.
L'elaborazione di linee guida che includano la
definizione di «minimo deflusso vitale» comporterà delle prescrizioni sui
rilasci volti a garantire il «minimo deflusso vitale» - come anticipato nei
commenti ai commi precedenti - senza che ciò possa dar luogo a corresponsione
di indennizzi e comunque «fatta salva la relativa riduzione del canone
demaniale di concessione».
Secondo l'art. 7 del D.L.vo n. 275 nel caso della
diminuzione del volume del corso d'acqua il concessionario avrebbe potuto
ottenere la riduzione del canone; se la diminuzione era dovuta ad opere di
interesse pubblico i concessionari avevano diritto ad un 'indennità (ove non
fosse possibile evitare l'inconveniente con spese non eccessive).
Inoltre, l'Amministrazione poteva costringere i
concessionari a rinunciare ai loro diritti incompatibili con nuove utenze di
maggiore interesse pubblico, salva la corresponsione della corrispondente
quantità di acqua od energia o di adeguato indennizzo.
Ciò, secondo la dottrina, dimostrava il carattere di
diritto affievolito del concessionario, non disgiunta però dalla considerazione
dell'ordinamento di ristorare in qualche modo il concessionario.
Art. 23. (Modifiche
al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).
1. Il secondo
comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 è
sostituito dal seguente:
«Le domande di
cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono
altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel
termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio
parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione
con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello
stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il
parere si intende espresso in senso favorevole».
Viene introdotto il parere dell'autorità di bacino,
anche in assenza dell'approvazione del piano di tutela. Trascorso quaranta
giorni dalla ricezione delle domande (trasmesse dalle autorità competenti al
rilascio) - senza che sia intervenuta alcuna pronuncia - il parere si sintende
espresso in senso favorevole.
In realtà, l'inserimento dell'Autorità di Bacino
nella fase istruttoria non è nuova e risale, anche questa, al D.L.vo n.
275/1993 (art. 3): già si prevedeva che in caso il parere non fosse stato
espresso entro 40 giorni dalla ricezione esso si intendeva favorevole.
In passato è stato evidenziato l'inapplicabilità in
concreto della norma, in quanto non ancora perfezionati gli adempimenti
costituitivi delle autorità di bacino. In una circolare del 1994 il Ministero
dei lavori pubblici aveva fornito indicazioni affinché gli uffici istruttori
trasmettessero le domande di concessione alla Regione o Regioni competenti.
2. Il comma 1
dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come
sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è
sostituito dal seguente:
«1. Tra più
domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è
preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o
richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in
relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale
livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da
parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco
e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
b) le
effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) le
caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
d) la quantità
e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
«1 bis. È
preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior
restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In
caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella
del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al
regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione
volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di
ecogestione e audit.»
In caso di domande concorrenti, si individuano i
criteri che garantiscono la più razionale utilizzazione delle risorse idriche.
Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che
garantisca la maggiore restituzione di acqua in relazione agli obiettivi di
qualità dei corpi idrici.
In caso di più domande concorrenti per usi
industriali è, altresì, preferita quella del richiedente che aderisce ad ISO
14001 o a EMAS.
Per la prima volta una disposizione, oltre a
«parificare» in qualche modo i due sistemi di gestione ambientale, introduce
una «preferenza» in una procedura pubblica per le imprese che aderiscono agli
stessi.
Deve essere evidenziato, come - anche in questo caso
- il D.L.vo n. 275 cit. (art. 4) prevedesse che tra più domande concorrenti
fosse preferita quella avesse la più razionale utilizzazione delle risorse
idriche sulla base di criteri individuati (attuale livello di soddisfacimento
delle esigenze essenziali dei concorrenti da parte dei servizi pubblici,
evitando ogni spreco e destinando, di preferenza, le risorse qualificate
all'uso potabile, effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso; caratteristiche quantitative e qualitative del corpo
idrico).
3. L'articolo
12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 5
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 bis. 1.
Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse
riservate al consumo umano può essere assentito per usi diversi solo nel caso
di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza
qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal
caso il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.
«2. Sono
escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie
con gli impianti di acquedotto.»
Ad eccezione delle concessioni per uso idroelettrico
i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto, l'utilizzo
di risorse riservate al consumo umano può previsto solo nel caso di ampia
disponibilità delle risorse o di accertata carenza di fonti alternative.
In questo caso il canone viene triplicato (22
milioni che moltiplicati per tre danno 66 milioni).
È da ritenere che la «riserva al consumo umano»
debba essere adottata dall'autorità competente con un provvedimento
amministrativo, sulla base di criteri predefiniti.
Peraltro, lo stesso D.L.vo n. 275 cit., disponeva
che l'utilizzo di risorse qualificate (prelevate cioè da sorgenti pubbliche o
falde) può essere consentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi
di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza di fonti
alternative di approvviggionamento (art. 5, comma 1). Il provvedimento doveva,
comunque, tener conto dell'equilibrio tra prelievo e ricarica (art. 5, comma
2).
3. Il
provvedimento di concessione è rilasciato solo se non pregiudica il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il
corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e se non vi
è possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla
raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo è economicamente
insostenibile. La quantità di acqua concessa è commisurata alla possibilità di
risparmio, di riutilizzo o riciclo della risorsa. Nelle condizioni del
disciplinare devono essere fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e
le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente nei casi di
prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la
capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di
intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del
controllo del miglior regime delle acque.
Questa è una delle disposizioni che più inciderà
sulla autorità concedente.
Infatti alle condizioni per il «rilascio del
provvedimento di concessione» (tra cui si sottolineano l'impossibilità di
utilizzo di acque reflue depurate o piovane ovvero se il riutilizzo è
economicamente insostenibile), ci sono dei criteri che riguardano le modalità
della concessione (quantità commisurata alla possibilità di risparmio, la
fissazione delle caratteristiche delle acque restituite ...).
4. L'articolo
17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. 1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3 e 4, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica
senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente
dispone l'immediata cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti
salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è
tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689. È in ogni
caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti».
5. È soppresso
il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
6. Fatta salva
la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio
1994 n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in
parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto,
la sanzione di cui all'articolo 17, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775
come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia
presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto
della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza
del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria,
l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del
canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere
in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di
terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.
È comunque riconfermato il principio per cui è
vietato utilizzare acque pubbliche senza un provvedimento di concessione.
L'amministrazione dispone la cessazione dell'utenza
abusiva e al contravventore è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria,
a cui si aggiungono i canoni non corrisposti.
La sanzione è ridotta ad un quinto qualora la
domanda sia presentata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo.
In pendenza della domanda di concessione in
sanatoria, l'utilizzatore può proseguire l'uso, fermo restando il pagamento del
canone e il potere dell'autorità di sospendere l'utilizzazione se è contrasto
con i diritti di terzi o con gli obiettivi di qualità.
7. Il comma 1
dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato
dal comma 1 dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito
dal seguente:
«Salvo quanto
disposto dal secondo comma, tutte le concessioni di derivazione sono
temporanee. La durata delle concessioni, ad eccezione di quelle di grande
derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto dall'art.
36 della legge del 24 aprile 1998, n.128, e relativi decreti legislativi di
attuazione della direttiva 96/92/CE, non può eccedere i trenta anni ovvero
quaranta per uso irriguo».
8. Il comma 7
si applica anche alle concessioni di derivazione già concesse. Ove le stesse,
per effetto del medesimo comma 7 risultino scadute, possono continuare ad
essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga
presentata domanda di rinnovo entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto, e fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22.
9. Dopo il
terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è
inserito il seguente:
«Le
concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie
delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della
quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario
specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo
qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le
strutture consortili già operanti sul territorio.»
Le concessioni sono temporanee.
Il termine massimo non può eccedere i trenta anni,
ad eccezione dell'uso irriguo.
La nuova disciplina del termine si applica anche
alle concessioni di derivazione già in essere.
Art. 26. (Riutilizzo
dell'acqua).
1.
All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, dopo il comma 4, è, in fine,
aggiunto il seguente:
«4 bis. Allo
scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo
produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione
dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione
si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della
quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate».
2. L'articolo
6 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente:
«Art 6. (Modalità per il riutilizzo delle acque
reflue). 1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per
il riutilizzo delle acque reflue.
«2. Le regioni
adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo
delle acque reflue depurate mediante le quali sono in particolare:
a) indicate le
migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle
infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma 1;
b) indicate le
modalità del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini
di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;
c) previsti
incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o
riutilizzo».
3. Il decreto
di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come
sostituito dal comma 2, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono definite le modalità per l'applicazione della
riduzione di canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e d), della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Particolarmente interessante il comma 4, che forse
potrebbe risolvere i problemi di attuazione connessi all'applicazione della
riduzione del 50% quando «il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo
chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se
restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di
quelle prelevate» (art. 18, comma 1, lettera d).
La lettera a) riguarda i moduli di acqua ad uso
irrigazione, il cui canone è ridotto alla metà se le colature ed i residui sono
restituiti anche in falda.
(1) Una
prima analisi dell'art. 28 della legge n. 136/1999 (Norme per il sostegno ed il
rilancio dell'edilizia pubblica e per interventi in materia di opere a
carattere ambientale, che è entrato in vigore il 2 giugno scorso) e che prevede
una serie di disposizioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche,
ci fa rilevare ulteriori modifiche nella disciplina delle acque.
Detto art. 28
contiene una serie di norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche
e cioè:
- il termine
di 12 mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento che
individua le disposizioni incompatibili con la legge Galli (n. 36/1994), per la
richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche. I canoni
saranno comunque dovuti dal 3 febbraio 1997, data di entrata in vigore della
legge n. 36 cit. (comma 1);
- il termine
per le denunce dei pozzi è riaperto ed è fissato in otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge (2 giugno 1999). Come noto la omessa
denuncia è punita con la sanzione amministrativa fino a lire 1.200.000 e il
pozzo può essere sottoposto a sequestro, oltre alle spese per la chiusura (art.
10, D.L.vo n. 275/1993). È compito delle regioni adottare, entro 4 mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti volti alla
semplificazione degli adempimenti per le utenze minori (norme analoghe sono
fissate per pozzi ad uso domestico o agricolo) (commi 1 e 2);
- la proroga
del termine per la presentazione della domanda di captazione di acque
all'interno di aree protette sino all'approvazione del Piano per il Parco, ai
sensi dell'art. 12, comma 4 legge n. 394/1991 (riforma delle aree protette);
inoltre, «gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già
assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle
quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici
dei corsi d'acqua oggetto di captazione» (comma 3);
- a decorrere
dal 1° gennaio 1999 gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio sono
soggetti a sovracanoni in ragione dello 0,15 della potenza nominale media
risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio (comma 5).
(2) Il
Ministro per i rapporti con il Parlamento, a seguito di una lettera del
Presidente Violante che rilevava la necessità del parere del Consiglio di Stato
qualora la normativa trasmessa dovesse configurarsi come un Testo unico,
precisava in data 4 febbraio 1999 che «le modificazioni e le integrazioni
contenute nello schema di decreto legislativo che viene trasmesso, non hanno
alcuna pretesa di riordinare l'intero settore delle acque e sono dunque ben
lungi dal configurarsi come un testo unico».