COMUNICAZIONE
MUD
E CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO DI
RACCOLTA
di Stefano Maglia
L’art. 11, comma 3, del c.d.
Decreto Ronchi (nel testo vigente dopo le modifiche operate - da ultimo - dalla
L. 426/98) recita che: "Chiunque effettua a titolo professionale attività
di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari
di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le
imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all`articolo 7,
comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le
modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono
esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all`articolo 2135
del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire
quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i
piccoli imprenditori artigiani di cui all`articolo 2083 del codice civile che
non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti
conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è
effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita."
In primis ci si può
domandare se tale norma sia circoscritta alla sola comunicazione MUD oppure non
si possa estendere anche alla tenuta dei registri carico/scarico.
In realtà su questo aspetto
dubbi di una sorta di “piano inclinato” che apra le porte anche all’esenzione
della tenuta dei registri non possono certo sorgere, in quanto la norma parla
esplicitamente di comunicazione e non di altro, con diretto riferimento
alle "modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70". Quindi si
riferisce solo ed esclusivamente al MUD.
Ciò premesso, è doveroso a
questo punto chiedersi il significato della parola "rifiuti"
nell’ambito della norma in questione.
Tutta la dottrina giuridica
del settore è concorde nel ritenere che sono esclusi dall’obbligo di
compilazione del MUD tutti i produttori di qualunque tipo di rifiuto speciale
(pericoloso o non pericoloso) che conferiscano i propri rifiuti al servizio
pubblico di raccolta a prescindere da ogni altra incombenza. In questo caso
"il MUD è compilato dal gestore del servizio stesso...Ciò vale anche nel
caso in cui il servizio pubblico agisca sui rifiuti diversi da quelli
assimilati, quindi, in regime di convenzione ed al pari di un privato. Il che,
però, nulla toglie alla sua qualifica pubblica del servizio prestato. Poichè
l’art. 11, comma 3, si esprime in termini lapidari, qualunque interpretazione
diversa (in difetto di precisazioni ufficiali) si ritiene sia assolutamente
infondata" (così, Ficco e Gerardini).
La norma in tal senso è
chiara e logica nello spirito e nella ratio del “Ronchi”, e difatti in tal
senso è applicata in numerose realtà amministrative italiane.
Infatti, e a ben vedere,
tale norma costituisce un evidente, importante contributo alla
sburocratizzazione voluta dallo spirito del Dlvo 22/97, evitando duplicazioni
inutili per non dire dannose dal punto di vista statistico per ciò che concerne
la comunicazione relativa ai medesimi rifiuti, comunicazione che ha peraltro –
si noti bene - una valenza prettamente statistica (v. art. 3 L. 70/94)!
No si faccia dunque
confusione terminologica dinnanzi ad una delle poche chiare norme del decreto
in oggetto: il conferimento di cui parla il capoverso in esame è quello tra il
produttore di rifiuti e il soggetto servizio pubblico di raccolta e basta.
Alcuni commentatori in un
primo momento si erano limitati a sottolineare come l’ultima modifica apportata
alla norma fosse stata approntata solo per chiarire che non bastava conferire i
rifiuti al servizio pubblico per essere esentati dal Mud in ordine a tutti i
rifiuti prodotti, ma solo nel limite di tale conferimento. Ciò è vero, ma è
altrettanto vero che con riferimento a tutti i rifiuti conferiti al
servizio pubblico di raccolta (e non a un servizio pubblico) le aziende
sono esentate a presentare il Mud.
F.C. Spriano (La nuova normativa sui
rifiuti, Ed Giuffrè, 1998), al proposito, ha scritto: "La
comunicazione annuale a carico dei produttori dovrà essere fatta dal gestore
del pubblico servizio, nel caso in cui i produttori conferiscano i rifiuti al
Servizio pubblico di raccolta; in tal modo si avrà un sostituto
nell’obbligo ed il produttore non dovrà in tal caso ottemperare all’obbligo
assunto in sua vece dal gestore pubblico".
L’unico dubbio è quello di
individuare chi sia tale soggetto.
Il secondo comma dell’art.
10 cosi recita: “Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi
con le seguenti priorità:
(Omissis)
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
(Omissis)”.
La risposta è quindi già contenuta in questa norma che chiarisce inconfutabilmente due punti fondamentali: a) i produttori di rifiuti speciali (qualunque tipo) possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta purchè stipulino un’apposita convenzione col medesimo; b) il servizio pubblico di raccolta è quello che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su incarico (convenzione) del comune.
Il far notare che i limiti
del "servizio pubblico" sono definiti dal regolamento comunale che lo
istituisce e che (art. 21, c. 5 del "Ronchi") "i comuni possono
istituire...servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non
assimilati ai rifiuti urbani" non ha alcuna attinenza con il tema in
oggetto. Cominciamo innanzitutto a chiederci che cosa si intenda per
"servizi integrativi". Il comma 2 dell’art. 39 della L. Comunitaria
del 1994 (L. 146/94) il quale specifica che "i comuni possono istituire
servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore
dei rifiuti sulla base di apposite convenzioni.
Qualora il comune istituisca
i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i
rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento
e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti
disposizioni".
Sono da effettuare al
proposito alcune considerazioni:
a) tale norma non solo è
precedente al "Ronchi" ma è stata espressamente abrogata dalla L. 24
aprile 1998, n. 128 (art. 17, c. 3);
b) si parla di detentori e
non di produttori;
c) non esiste alcun rapporto
tra l’art. 21, c. 5 e l’art. 11, c. 3 del decreto Ronchi, occupandosi il primo
della sola possibilità che viene concessa ai comuni di istituire dei
servizi integrativi (extra tassa/tariffa) da far gestire a chi vogliono. Ma
attenzione. Ciò non centra nulla con la possibilità che viene concessa
nell’ultimo periodo del terzo comma dell’art 11 a chi, produttore, conferisca
qualunque tipo di rifiuto al medesimo soggetto designato dal comune come
gestore del servizio di raccolta di RSU.
Potrebbe perciò benissimo
accadere che il comune non istituisca alcun servizio integrativo oppure che
istituisca servizi integrativi ad appannaggio di un soggetto che non è “il
gestore del servizio pubblico di raccolta”: in questo secondo caso chi conferisce
i rifiuti a questo soggetto non sarà esentato dall’effettuare la comunicazione
Mud nei limiti del conferimento.
Inoltre, e per mantenersi
nell’ambito letterale della norma, non si capisce perchè il legislatore parli
di "rifiuti" senza specificare null’altro (urbani, assimilati,
assimilabili....), ne’ perchè parli tout court di "produttori di
rifiuti", riconducibili alla generica definizione di cui all’art. 6, c. 1,
lett. b, del Decreto-Ronchi: se avesse voluto specificare in altro senso la norma
avrebbe avuto tutte le possibilità per farlo.
Persino le Istruzioni per la
compilazione del MUD allegate al DPCM 31.3.99 (S.O. alla G.U. del 14 aprile
1999) parlano chiaro: “i soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono:...per
quanto riguarda i rifiuti non assimilati conferiti al servizio pubblico di
raccolta in base a convenzione…i gestori del servizio pubblico…”, senza
specificare null’altro, tanto meno una qualunque relazione con l’art. 21, c. 5.