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Scarichi da insediamenti produttivi effettuati

da imprese consorziate e profili di responsabilità

 

di Fabrizio Rocca


 

La Corte di Appello di Torino è intervenuta recentemente, con sen. n. 2518/00, su una questione di particolare interesse che attiene agli scarichi da insediamento produttivo effettuati da imprese consorziate oltre i limiti di accettabilità di cui alla legge “Merli”, fornendo alcune indicazioni circa i criteri di determinazione della responsabilità dei consociati da ritenersi di attualità alla luce del dibattito giurisprudenziale intervenuto sul tema e alla nuova disciplina dettata dal D.l.vo n. 152/99.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, la Corte è giunta ad affermare che “nel caso in cui gli scarichi di un insediamento produttivo sono avviati per la depurazione ad un impianto gestito da un Consorzio, l’inosservanza dei limiti di accettabilità fissati dal Consorzio integra la violazione di cui all’art. 22 della legge n. 319/1976, punita con sanzione esclusivamente amministrativa, anche ove l’inosservanza coincida con il superamento dei limiti di accettabilità che la predetta legge indica con valore generale per gli scarichi nei corpi ricettori”.

In sostanza, la Corte, richiamando il contesto normativo di riferimento all’epoca dei fatti oggetto di causa individuato nella L. n. 172/95 coordinata con la L. n. 319/76, ha riconosciuto ai Consorzi la prerogativa di concedere deroghe allo stesso modo con cui può richiedere osservanze più rigorose, ritenendo l’impresa consorziata tenuta unicamente al rispetto degli obblighi ad essa imposti con le autorizzazioni del Consorzio all’allacciamento ed all’immissione.

Si è delineato, in sostanza, un sistema sganciato dai rigidi limiti stabiliti dalla normativa statale e modulato sulla capacità e potenzialità degli impianti di depurazione e, quindi, sulle determinazioni ed i controlli locali.

La sentenza in epigrafe si inserisce appieno nel solco tracciato dall’indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 14 novembre 1996, Balistreri; Cass. pen., sez. III, 8 giugno 1987, Weingrill e Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 1989, Catanzariti) che sancisce il principio che vuole i Consorzi gestori del pubblico servizio di depurazione liberi di autorizzare i propri associati in deroga ai limiti tabellari per gli scarichi da insediamenti produttivi immessi in pubblica fognatura dotata di depuratore terminale. Ne consegue, sotto il profilo sanzionatorio, che il reato di cui all’art. 21 della legge Merli non è più configurabile se siano rispettate le statuizioni della menzionata autorizzazione che, ai fini della sua applicazione, è soggetta al controllo di legalità da parte del giudice penale.

Non sono mancate, peraltro, autorevoli prese di posizione della S. C. di segno opposto quale Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 1991, Raugei, secondo cui “è sussistente il reato di superamento dei limiti tabellari ex art. 21, terzo comma, L. n. 319/76 allorchè dalle analisi risulti che uno o più parametri fissati dalla legge nazionale siano oltrepassati, a nulla rilevando che l’ente preposto alla depurazione delle acque nel comprensorio abbia autorizzato limiti superiori agli insediamenti produttivi per i vari scarichi convogliati nell’unico depuratore. In tal caso, l’obbligo giuridico, penalmente sanzionato, è posto dalla legge statale nei confronti dei singoli titolari degli scarichi, i quali sono tenuti comunque ad osservare i limiti tabellari della legge Merli anche nell’ipotesi di associazione ad un Consorzio di depurazione.”

In linea con questo indirizzo, la Corte ha escluso una scriminante automatica, sotto il profilo della responsabilità penale, per i singoli consorziati, ritenendo applicabili “le sanzioni penali non solo nei confronti dei titolari o legali rappresentanti dei singoli insediamenti produttivi dai quali promana lo scarico, ma anche di colui che ha la rappresentanza dell'ente consortile, nelle ipotesi in cui tale ente operi quale gestore dell'attività del gruppo” (Cass. pen., sez. III, 22 aprile 1998, Abbatiello).

Ci si chiede ora se la profonda modifica operata nel settore della legislazione sugli scarichi e l’inquinamento idrico dal D.L.vo n. 152/99, abbia determinato , sotto il profilo sanzionatorio, un cambiamento di rotta significativo nella regolamentazione in principio degli scarichi da insediamento produttivo effettuati da imprese consorziate.

La nuova disciplina, disponendo all’art. 45, secondo comma, che "ove tra più stabilimenti sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del decreto”, sancisce, in principio e senza soluzione di continuità, il pregresso orientamento giurisprudenziale della Cassazione che aveva escluso la deresponsabilizzazione dei singoli soggetti consorziati in casi similari contrastando il principio che voleva il titolare del Consorzio unico e solo responsabile penale del sistema di scarichi. Si ribadisce, in tal modo, la responsabilità amministrativa e penale “condivisa” che non esclude, peraltro, un accertamento di fatto da parte degli organi giudicanti per verificare, caso per caso, la rilevanza del dolo e della colpa (anche al suo livello minimo di culpa in vigilando) al fine di escludere eventuali chiamate in correità di consorziati del tutto estranei ai fatti contestati. In particolare, è ragionevole ritenere che la responsabilità dei singoli consorziati riguarderà l’adempimento delle prescrizioni che il procedimento autorizzatorio impone a ciascuno di loro, nonché quanto verrà loro opportunamente richiesto dal gestore dell’impianto o dal legale rappresentante del Consorzio per il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione.