IL NUOVO “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI”
di Maurizio
Santoloci e Stefano Maglia
La materia dei vincoli paesaggistici-ambientali
registra una importante novità: il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490
titolato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali ed ambientali".
Tale decreto viene varato con pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999 (supplemento ordinario numero 302) in seguito
alla legge dell'8 ottobre 1997 n. 352 con la quale il Parlamento delegava il Governo ad emanare un decreto
legislativo "recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate
tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali ed
ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le
previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al
medesimo testo unico".
Nella medesima “legge delega” veniva specificato che
"possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle che
entreranno in vigore nei sei mesi successivi", nonché la precisazioni che
"alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni
necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per
assicurare il riordino e la semplificazioni dei procedimenti".
Il testo del decreto legislativo n. 490/99 si attiene perfettamente a quanto stabilito
e previsto nella “legge delega”. Infatti, nel titolo I, intitolato "Beni
culturali", il decreto va a
disciplinare i beni culturali che compongono il patrimonio storico ed artistico
nazionale tutelati in ossequio dell'articolo 9 della Costituzione. E, in altre
parole, la norma va a rielaborare e a coordinare in modo organico tutta la
specifica normativa in materia.
Per quanto riguarda, invece, l'oggetto specifico
invece del presente articolo, si rileva
che lo stesso decreto nel titolo II, titolato "Beni paesaggistici ed ambientali", va a rielaborare e disciplinare la materia
appunto connessa alla tutela dell'ambiente sotto il profilo estetico e
biologico. L'elaborazione specifica del decreto non presenta naturalmente
elementi di rilevante novità in senso normativo, giacché la “legge delega”
sopra specificata, come è stato appunto evidenziato, non consentiva di riportare modifiche alla normativa vigente se
non esclusivamente con finalità di coordinamento e di semplificazione. Si deve
dunque precisare in via preliminare che il nuovo “testo unico” non riporta
normative improntate a caratteri di novità legislativa e normativa; la vera novità va ricercata nel fatto che le
leggi pregresse in materia sono state rielaborate in senso armonico e
coordinato in modo da costituire un "corpus" unico che si avvicina
alla significativa dizione di "testo unico" in materia. Dunque, in
modo particolare la disciplina di quella che fino ad oggi è stata denominata
"Legge Galasso" è stata in qualche modo ricostruita e coordinata con
le normative pregresse e gli interventi successivi; quindi, diventa
certamente più facile ed agevole la
lettura dei principi anche in senso
applicativo.
Va premesso che il
concetto di vincolo ha subito una profonda evoluzione. La legge
n. 1497 del 1939 prevedeva dei vincoli paesaggistici, inerenti cioè all'aspetto
puramente estetico, visivo, del paesaggio tutelato. Era l'armonia, l'insieme
delle bellezze estetiche l'oggetto della tutela. Ed era logico. Allora non si
verificavano ancora i grandi scempi ambientali di oggi, non si parlava di
ecologia, di tutela di ecosistemi. Oggi le realtà di base sono profondamente
mutate. Dal 1939 ai giorni attuali si sono trasformati tutti i parametri, di
fatto, sociali ed ambientali. E si avvertiva la necessità di una tutela che non
fosse più collegata soltanto all'aspetto puramente emotivo della vista, del
paesaggio in senso stretto, ma che riguardasse invece 1 ambiente naturale nella
sua concezione più moderna, più vasta e comprensiva di tutti gli aspetti, anche
biologici, anche non inerenti allo stretto aspetto estetico e visivo. Molto opportunamente la legge n. 431/85
prima ed oggi il nuovo T.U. , pur incardinandosi formalmente sulla norma del
1939, evolvono il concetto di vincolo e lo trasforma da vincolo puramente
paesaggistico a vincolo paesaggistico-ambientale, facendovi rientrare il più
vasto concetto di «ambiente» o «habitat» naturale. Ne dava atto la stessa intestazione della
legge che parlava non di tutela delle bellezze naturali (come faceva la legge
n. 1497 del 1939) ma di “tutela di zone di particolare interesse ambientale”.
La precisazione, come si nota, è di estrema importanza, poiché introduce
accanto ad un concetto estetico, un concetto nuovo: parla di ambiente, cioè di
flora e fauna, di equilibri ecologici, di ecosistema.
La circolare applicativa ministeriale prot.
7472-VIII-3-4 in data 31-8-85 ribadisce ed evidenzia questa evoluzione
concettuale, questo cambiamento dei tempi e conseguentemente dei termini e dei
concetti, laddove afferma che «giova (...) riflettere sull'accezione stessa di
"bene ambientale", tenendo conto della evoluzione teoretica e
pratica, verificatasi dalla prima normativa ad oggi, ossia della odierna
concezione di "bene", che non annulla, ma supera, non nega ma integra
quella originaria di "bellezza naturale". La Corte Costituzionale,
nella sentenza del 26-6-86, conferma il principio sostenendo che la legge in
esame «fa emergere della tutela del paesaggio il carattere non più conservativo
e statico, ma gestionale e dinamico».
Ed è un punto di principio in verità molto
importante, e non soltanto attinente al campo della filosofia del diritto.
Perché partendo da questo nuovo presupposto si può argomentare che viene
violata il T.U. sui vincoli non
soltanto quando vi è uno stravolgimento estetico della bellezza naturale del
paesaggio, ma comunque quando vi è un danno ambientale seppur questo non incida
emotivamente sotto il profilo visivo. E le conseguenze sono radicalmente
diverse, perché si inserisce nella violazione del vincolo attuale tutta una
serie di attentati contro l'ambiente che non vi sarebbero rientrati se il
vincolo fosse rimasto semplicemente allo stato originario.
La materia specifica dei beni paesaggistici
ambientali, compresa nel titolo II del decreto, viene disciplinata dall'articolo 138 all'articolo finale 165 (riservando il decreto
l'articolo successivo 166 l'elenco specifico delle norme abrogate relativamente
ad ambedue i titoli).
L'impostazione generale della materia delle aree e
dei beni soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale viene ripartita già
nell'articolo 138, laddove si specifica che sono beni ambientali tutelati
dal testo unico emanato due categorie specifiche di beni: quelli indicati
dall'articolo 139 ed individuati a norma degli articoli 140 e 145 nonché, come categoria nettamente
separata a livello di principio e pratico,
quelli indicati dall'articolo 146.
Tale separazione ripercorre specificamente -
e chiarisce ancora in modo più approfondito - la già pregressa bipartizione tra
i beni oggetto di tutela specifica e preselezionata da parte del Ministero rispetto ai beni di categoria generale.
In altre parole, nella disciplina delineata dalla
sinergia degli articoli 139, 140, 141, 142, 143, 144 e 145 del testo unico in
questione emergono alcuni beni che sono individuati selettivamente secondo
la procedura dettata dallo stesso
decreto e sottoposti a vincolo di tutela specifica e, per così dire, "individuale". Per tali
categorie di beni (che possono ricomprendere anche alcune aree territoriali) è
previsto pertanto un iter specifico che individui in modo autonomo e
specifico i singoli beni o aree territoriali per una sottoposizione a una
finalità di protezione che è mirata unicamente e direttamente a quello
specifico bene o area. Dunque, l'articolo 139 elenca il campo di
individuazione generale di tali beni che sono soggetti a potenziale tutela di
ordine selettivo:
“1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo
in ragione del loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a
norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non
comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e
così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali
si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”
Il successivo articolo 140 traccia l'iter
iniziale per la sottoposizione di tali beni allo speciale regime di protezione,
specificando che il compito primario spetta alle Regioni le quali compilano, su
base provinciale, due distinti elenchi rispettivamente uno per le
lettere a) e b) ed uno per le lettere c) e
d) del pregresso articolo 139, con la finalità specifica della
dichiarazione preventiva e preliminare di notevole interesse pubblico. Per
quanto riguarda la compilazione pratica e materiale di detti elenchi la norma
prevede l'affidamento a una commissione istituita in ciascuna Provincia con
provvedimento regionale. Ed ecco dunque che la Provincia assume ancora
ulteriormente un ruolo prioritario nell'ambito della emergente normativa
ambientale, giacché già con il decreto
Ronchi sui rifiuti prima e con il decreto acque n. 152/99 poi detto Ente aveva
già acquistato un ruolo di assoluta preminenza ed importanza nel campo della
gestione preventiva amministrativa e
nel regime dei controlli. L'articolo 140 traccia successivamente l'iter
attraverso la disciplina delle varie attività da porre in essere, al termine di
tali attività, in base all' articolo 141, è previsto che la Regione,
sulla base della proposta formulata dalla Commissione, esaminate le
osservazioni e tenuto conto dell'esito delle eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco apportandovi le modifiche
ritenute opportune. Detto elenco, sulla scorta del successivo articolo
142, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Da questo momento naturalmente, come si può ben intuire, il
vincolo di produzione su quel determinato bene o area territoriale è
perfettamente operativo.
Importante la previsione del successivo articolo
144 sulla base del quale il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha
facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati nel
pregresso articolo 139 su proposto del sovrintendente competente. Il che ci
conferma che l'elenco pregresso non è esaustivo in senso generale ma è
esclusivamente di orientamento politico - amministrativo generale e che è
soggetto a modifiche strutturali nel corso degli anni futuri in relazione alle
emergenti eventuali necessità ambientali e paesaggistiche. Lo stesso articolo
144 traccia la procedura per il
successivo iter e specifica che il Ministero stesso provvede alla pubblicazione
come previsto rispetto alla procedura in realtà delineata dal pregresso
articolo 140 a carico delle Regioni.
Il secondo blocco, importantissimo, dei beni
sottoposti a tutela è indicato invece nell'articolo 156 che riguarda i
"beni tutelati per legge". Si tratta in altre parole del cuore della ex
"legge Galasso" che viene trasferita in blocco nel contesto del nuovo
testo unico. Infatti, si prevede che "sono comunque sottoposti alle
disposizioni" del titolo in ragione del loro interesse paesaggistico
una serie di territori indicati non già in via di individuazione selettiva e
specifica ma per intere categorie morfologiche e territoriali. Quindi, la specificazione del "comunque"
sottoposte al regime di protezione ci conferma, se ce ne fosse stato bisogno,
che i territori elencati nell'articolo 146 sono soggetti al vincolo ope
legis e cioè automaticamente in linea generale senza la necessità del
provvedimento di individuazione selettivo e specifico che invece viene previsto
per quelle particolari categorie di beni ed aree dalla sinergia degli articoli
precedenti. Si tratta dunque di un concetto assorbente e generale rispetto alla
pregressa procedura mirata a proteggere alcuni beni e categorie in modo
particolare. L'articolo 146 elenca come sottoposte in ogni caso a vincolo
paesaggistico ambientale le seguenti categorie di beni:
“1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fasci della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati
sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori
elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri
sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare
per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico”.
Il secondo comma del medesimo articolo specifica che
dette disposizioni non ci applicano alle aree che alla data del 6 settembre
1985:
“a) erano delimitate negli strumenti urbanistici
come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle
indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano
nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.”
In tale comma ritroviamo una rilevante e positiva
novità individuabile nel fatto della istituzione di un limite temporale per i
casi di esclusione dal vincolo ope legis. Infatti, la pregressa normativa della cosiddetta legge Galasso stabiliva
che il "vincolo automatico" sui beni sopra indicati non si applica
alle zone delimitate dagli strumenti urbanistici come "A" (centri
storici) e "B" (completamento); alle "altre zone"
delimitate dagli strumenti urbanistici, purché ricomprese in un programma
pluriennale di attuazione ed infine, nei comuni ancora sprovvisti di strumenti
urbanistici, ai centri abitati perimetrali ai sensi della legge 865/71. La
norma in questione riconferma tali esclusioni, limitandole però a quelle aree
che ricadevano nelle suddette condizioni alla data del 6 settembre 1985 e cioè
al momento di entrata in vigore della cosiddetta "legge Galasso". In
tal modo vengono eliminate alla radice alcune e pregresse possibili interpretazioni
defaticanti e delusive in relazione alla normativa in questione e alcuni
trucchi tendenti a finalità disapplicatorie. Ricordiamo, ad esempio, il sistema
di includere in programmi pluriennali di attuazione fatti ad hoc, vecchie
lottizzazioni o altri insediamenti già a vario titolo previsti dai vecchi piani
urbanistici, cercando così di eliminare "automaticamente" il vincolo.
La norma prevista nel successivo articolo 147
(titolato "censimento e catalogazione") prevede che “i beni e le aree
indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche
su cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea
all'identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d'intesa con la
Conferenza unificata, predispone tecniche di rappresentazione e sistemi
informatici tra loro compatibili e interscambiabili”.
Tale norma va letta con puntuale esattezza
interpretativa e non deve dar luogo ad equivoci. Infatti, non va
assolutamente interpretata nel senso che soltanto dopo un censimento e
individuazione e catalogazione specifiche e cioè individuazione selettiva delle
aree sottoposte a vincolo, il vincolo stesso operi sulle categorie
morfologiche sopra indicate. Tale questione infatti è stata risolta
immediatamente dopo l'entrata in vigore della precedente legge Galasso, in
quanto sia il Ministero con apposita circolare sia la Corte di Cassazione
stabilì in modo inequivocabile che il vincolo è vigente ope legis
automaticamente su tutte le categorie territoriali sopra indicate per il solo
fatto che i territori corrispondano alle categorie stesse. In altre parole, non
è necessario alcun provvedimento specifico e selettivo della pubblica
amministrazione che individui, ad esempio, un territorio boscato in modo
planimetrico e selettivo; per la insorgenza del vincolo è infatti
necessario che, in via di fatto e di principio giuridico, un territorio sia
coperto da boschi e foreste perché il vincolo ricada sulla stessa area
automaticamente e per legge senza bisogno di alcun provvedimento selettivo di
individuazione prioritario. La norma dell'articolo citato non va dunque
certamente letta in tal senso, ma detta attività corrisponde a finalità di
ordine amministrativo e gestionale completamente diverso e non attiene
assolutamente in alcun modo con la vitalità del vincolo stesso.
A conferma dell'imposizione immediata e generale del
vincolo va citata la
circolare del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
prot. 7472-VIII-3-4 in data 31-8-85 sull'applicazione della legge n. 431/85 laddove si legge che "tali
vincoli agiscono ope legis e, pertanto, non richiedono nessun provvedimento
amministrativo di notifica dell'interesse ipso iure tutelato"; ed in
un passo successivo ancora si sottolinea che "allo stato attuale non si
esige alcun intervento amministrativo per la sottoposizione a vincolo di tali
presenze che, come detto, sono vincolate ope legis".
L'articolo 149 riguarda i "Piani territoriali
paesistici". Prevede infatti detto articolo che:
“1. Le
regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale
il territorio includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante
la redazione di piani territoriali paesistici o di piani
urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori
paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma
1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d)
dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e
dall'articolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti
previsti al comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la regione, può adottare misure
di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i
cui valori siano stati comunque compromessi.”
La pregressa normativa faceva obbligo alle Regioni
di predisporre "... piani paesistici o piani urbanistico/territoriali con
specifica considerazione dei valori paesistici ...". Una dizione
certamente equivoca che ha in passato legittimato alcuni piani con pura
finalità esteriorizzante ed assolutamente superficiale e senza alcun effetto e
finalità pratica. Piani scarsamente vincolanti, meramente descrittivi e magari
rinvianti ad ulteriori livelli di pianificazione. La nuova dizione ("... o
di piani urbanistico/territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia...")
sembra invece tale da ridurre lo spazio concesso alle illusioni e agli
equivoci.
Il secondo comma lascia certamente perplessi perché,
infatti, non si riescono a comprendere le ragioni in base al quale il testo
unico mantiene ed anzi rafforza la negativa interpretazione secondo la
quale le vaste località sottoposte a
vincolo paesaggistico con provvedimento specifico e motivato (e per le quali
dunque sussiste in qualche modo un forte valore ambientale) possono essere
facoltativamente sottoposte alla pianificazione paesistica che rimarrebbe
dunque obbligatoria soltanto per quelle aree soggette a tutela ope legis.
Sarebbe stato infatti molto più logico sancire l'obbligo di pianificazione
paesistica per tutte le zone comunque sottoposte a vincolo d'area in senso
generale. Un'esposizione dunque normativa che non mancherà di dare luogo a
qualche ulteriore equivoco interpretativo.
Il successivo articolo 150 riguarda il
"coordinamento della disciplina urbanistica". Il testo recita infatti
che:
“1. Le linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di
orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma
dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti
urbanistici si conformano, secondo l'articolo 6 della legge 17 agosto 1942, n.
1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e
dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I beni e le aree
indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini
dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i comuni possono concordare con il
Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla
formazione dei piani.”
La dizione del secondo comma di tale articolo va
particolarmente evidenziata perché denota un evidente e primario tentativo
di ricostruire una sinergia interpretativa ed operativa tra la normativa
specifica sul paesaggio e quella in materia urbanistico-edilizia. In
particolare il passaggio "i beni e le aree indicate agli articoli 139 e
146 (cioè vincolati) sono comunque considerati ai fini dell'applicazione
dell'articolo 7, numero 5, della legge 17/8/1942 n. 1150" costituisce
certamente un evidente passo avanti rispetto a prassi applicative pregresse dai
negativi connotati. Infatti, in passato dobbiamo registrare che gli strumenti
urbanistici locali veniva fatti ed approvati senza alcuna considerazione dei
vincoli ambientali, la funzione di controllo veniva esercitata dallo Stato solo
in ultima battuta, annullando cioè le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
su progetti che, sotto il profilo urbanistico/edilizio, potevano anche essere
perfettamente regolari. Invece oggi il secondo comma in questione,
stabilendo l'obbligo di "prendere in considerazione" i vincoli
ambientali avvia la possibilità di un processo nuovo (in stretta sinergia con
la previsione del terzo comma che prevede facoltative intese tra Stato, Regioni
e Comuni per giungere alla formazione concordata degli strumenti urbanistici).
Certamente la materia è importante e prioritaria e presenta fondamentali
aspetti di natura politica ed amministrativa ed anche costituzionale. Va
rilevato infatti che l'articolo 12 della legge del 1939 stabiliva
l'approvazione di concerto con il Ministero degli strumenti urbanistici
interessanti zone vincolate e l'articolo 10 della legge urbanistica del 1942
introduceva la modifica "d'ufficio" di tali strumenti per assicurare
la tutela del paesaggio e di complessi storici monumentali ambientali ed
archeologici. Certamente i tempi sono cambiati, l'evoluzione amministrativa e politica
è stata profonda ma, pur senza la finalità di ledere le autonomie regionali in
materia urbanistica, sarebbe importante trovare una formula giuridica (e prima
ancora forse politica e costituzionalmente accettabile), per poter raggiungere
con una legge di riforma generale del settore un coordinamento tra le funzioni
statali e quelle locali in materia di pianificazione nel settore.
L'articolo 151 "Alterazione dello stato dei
luoghi" riporta il sistema organizzativo amministrativo per quanto
riguarda la gestione del vincolo. Recita infatti l'articolo che:
"1. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma
dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate dall'articolo
146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino
pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione
i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di
ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle
autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo
contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso
annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma
3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere
l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da
triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa
documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data
comunicazione alla regione”.
Appare evidente che trattasi del cuore del sistema
della rinnovata trascrizione della normativa sui vinicoli paesaggistici
ambientali che si conferma, esattamente e puntualmente come fino ad oggi
strutturata, come una norma di forma e non di sostanza.
Va infatti evidenziato che non si proibisce in
senso assoluto e radicale uno scempio paesaggistico ambientale sulle aree
indicate ma la struttura portante genetica del vincolo impone che chiunque
voglia operare una modificazione soprattutto strutturale territoriale sulle
aree in questione deve prima ottenere l'eventuale nulla osta dell'autorità
amministrativa.
Si sottintende,
e questo è altro asso centrale della struttura della importantissima
normativa in questione, che l'autorità preposta alla gestione del vincolo
stesso e quindi al rilascio delle autorizzazioni amministrative conseguenti sia
assolutamente garante della gestione del vincolo stesso. In altre parole la
normativa in questione funziona soltanto se le Regioni o comunque gli Enti
subdelegati alla gestione del vincolo funzionano. Infatti, sarà compito
essenziale dell'Ente amministrativo competente la valutazione generale
specifica se quell'opera rappresenta o meno uno scempio paesaggistico
ambientale su quella determinata area territoriale.
Dunque, la
normativa in questione funziona soltanto se funziona perfettamente l'Ente
amministrativo preposto al rilascio del nulla osta. Ove, come è accaduto
praticamente fino a oggi in modo quasi sistematico, gli enti amministrativi
preposti svuotino sostanzialmente la funzione del nulla osta preventivo
traducendolo in un mero passaggio di carte formale o addirittura snaturando
completamente tutto il complesso iter amministrativo traducendolo
esclusivamente in una fastidiosa ulteriore burocrazia meramente formale senza
alcun contenuto sostanziale, appare evidente che il passaggio essenziale
delineato dall'articolo 151 si rileverà sostanzialmente inutile e tutta la
struttura portante della normativa cade miseramente.
Laddove, infatti, l'argine fondamentale previsto
dalla legge venga travalicato da uno svuotamento sostanziale della procedura
eseguita, appare evidente che il vincolo non ha più ragione di esistere. Si
traduce esclusivamente in una carta bollata in più e in qualche timbro in più
apposto su un inutile iter burocratico amministrativo e dunque l'essenza stessa
della normativa viene a essere travalicata.
Pertanto il senso di fondo dell'articolo 151 appare
elemento essenziale in ordine alla struttura legislativa in questione. Ogni
tipo di riforma in ordine ai vincoli paesaggistici ambientali, al di là del pur
apprezzabile sforzo di riunificazione in un testo unico e/o di future
elaborazioni normative di miglioramento future, non può prescindere da questo vizio genetico di fondo. Inutile
ristrutturare o riabbellire norme vigenti in se stesse già perfettamente
efficaci se poi chi è preposto a gestirle non svolge fino in fondo il proprio
mandato in senso sostanziale e non meramente superficiale e formale.
La gestione del vincolo a livello amministrativo
presuppone che i tecnici dell'ente preposto svolgano un approfondita
istruttoria preventiva prima del rilascio dell'autorizzazione, istruttoria che
naturalmente, collegandosi sinergicamente con lo spirito della norma, vada a
verificare se quella specifica opera su quella specifica area protetta
costituisca o meno uno scempio paesaggistico ambientale e quindi sia
compatibile con le moderne esigenze di protezione del paesaggio e
dell'ambiente. Tutto ciò presuppone, dunque, una attività istruttoria
articolata, tecnici specializzati e
comunque impegnati nel settore, un'esame coscienzioso ed attento da parte della
pubblica amministrazione che deve soffermarsi su tale caso, ed infine un atto
amministrativo motivato e ragionato che esamini in modo specifico e
propedeutico tutta la situazione generale. Infine, e soltanto a questo punto,
potrebbe essere rilasciato il formale nulla-osta che dovrebbe tradurre
nell'elemento cartaceo formale in realtà un'attività di sostanziale impegno
amministrativo che nella maggior parte
dei casi fino ad oggi non vi è stato.
Abbiamo infatti supporti cartacei che riportano
esclusivamente timbri e frasi senza alcun collegamento con approfondimenti
istruttori sostanziali e dunque qui la legge Galasso fino ad oggi è
sostanzialmente stata svuotata. Non è stata abolita, non è stata modificata, ma è stata di fatto
disapplicata nel suo asse portante di iter amministrativo e quindi sostanzialmente
caduta in desuetudine. Il riconfezionamento in un testo unico certamente
apprezzabile certamente da solo non può bastare per rivitalizzare una normativa
che, se continuerà a essere così sostanzialmente disapplicata a livello
amministrativo giorno dopo giorno resterà comunque immutata nel dimenticatoio
politico amministrativo ed anche quindi giudiziario di conseguenza. L'articolo
in questione non parla delle subdeleghe e l'argomento sarebbe stato invece di
prioritaria importanza. Si deve dunque dedurre che la situazione resta
perfettamente inalterata rispetto alla realtà pregressa ed attuale.
E la subdelega è stato uno agli elementi che ha
svuotato fino ad oggi l'applicazione pratica della legge 431.
Infatti, va sottolineato che il ruolo della Regione,
quale ente sovraordinato, era (ed è a tutt’oggi) quello di esercitare un
controllo preventivo dall’alto verso le singole gestioni parrocchiali operate dai singoli comuni che avevano in
gestione praticamente esclusiva e quasi insindacabile le alterazioni
morfologiche del territorio anche in aree particolarmente pregiate.
In sostanza, la Regione dovrebbe essere una specie
di organo controllore preventivo rispetto alle successive concessioni da parte
dei Comuni. Nel momento in cui la Regione si è di fatto spogliata di questa
competenza (per la quale si era pur tanto battuta in precedenza) subdelegandola
in via progressiva prima a enti intermedi come le Province o consorzi
intercomunali e poi da ultimo ai singoli comuni, abbiamo avuto veramente lo
schianto politico istituzionale della normativa in questione. Infatti, quando
la delega ha raggiunto i comuni siamo giunti veramente al paradosso in base al
quale l’organo “controllato” diventava controllore di se stesso. Per di più,
poi, la delega, che già svuotava la prassi della legge Galasso da ogni
significato sostanziale oltre che formale, ha visto sempre più progressivamente
peggiorare la situazione.
Infatti, a rigor di logica e giuridico, la Regione
nel delegare ai singoli comuni l’istruttoria ed i passaggi amministrativi,
doveva trasformare il Comune in una specie di organo regionale sub delegato, il
quale doveva esercitare puntualmente e seriamente la stessa prassi
amministrativa demandata alla Regione per poi paradossalmente ricominciare da
capo, ritornare comune e dunque sostanzialmente riesaminare il caso nella
seconda veste politica istituzionale. Ma così non è stato. Infatti, i comuni,
già investiti di questo fortissimo potere, hanno “tagliato corto” ed hanno
semplicemente integrato la commissione urbanistico-edilizia con un “esperto in
materia ambientale” e tutta la complessa e significativa attività istruttoria prevista
dalla legge Galasso si è semplicemente trasformata e riversata in un “parere
positivo” dell’esperto in materia ambientale in sede di commissione
urbanistico-edilizia e di fatto la legge Galasso a questo punto è totalmente
scomparsa dalle prassi applicative del nostro Paese.
In realtà le cose dovevano (e dovrebbero ancora
oggi) andare diversamente. La regione nel momento in cui delega il comune
trasferisce sul suo capo tutta la procedura connessa e dunque il comune
paradossalmente in quel momento cessa di essere tale e diventa un organo
regionale sub-delegato che deve svolgere le stesse identiche funzioni regionale
e cioè:
avviare l’istruttoria tecnica sul territorio per
verificare la coerenza dell’opera con
le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
redigere una istruttoria tecnica motivata sulla base
degli esiti così riscontrati;
provvedere al rilascio formale del necessario
nulla-osta regionale in nome e per conto della regione delegante;
avviare tutte le prassi successive, in particolare
la mora dei 60 giorni di attesa per consentire all’organo statale ministeriale
(leggi sovrintendenza) di provvedere all’eventuale intervento anche di
annullamento dello stesso atto;
consentire in questi 60 giorni di mora ai privati
con interessi legittimi o agli enti esponenziali (es. WWF) le facoltà di
impugnative di rito;
allo scadere della mora in questione rendere
esecutivo il nulla osta regionale sub delegato.
In tutto questo meccanismo, i tecnici comunali e gli
organismi politico-amministrativi comunali non dovrebbero essere tali ma sono
esclusivamente soggetti formalmente sub delegati dalla Regione. Soltanto dopo
il rilascio del nulla osta e lo scadere della mora i singoli soggetti tornano
ad essere formalmente organi comunali e dunque paradossalmente è necessario
l’avvio della pratica ordinaria in ordine alla concessione, che utilizzerà tale
nulla osta come atto primario per il rinnovo dell’iter. Ma tutto questo
passaggio formale è stato saltato integralmente dai comuni i quali hanno
eliminato sia l’istruttoria tecnica, sia il rilascio del nulla osta formale,
sia soprattutto la mora di attesa dei sessanta giorni riversando il tutto in un
mero e banale parere positivo dell’esperto in materia ambientale ed avviando
quindi la pratica non già come nulla osta formale della legge Galasso ma già
direttamente e inesorabilmente come concessione urbanistico-edilizia.
Dunque, tutto il criterio Galasso è diventato
esclusivamente un mero parere inserito già nel regime concessorio. E dunque la
legge Galasso formalmente scomparsa.
Vi è poi da sottolineare il mancato intervento della
struttura ministeriale attraverso le sovrintendenze per bloccare ed inibire i
nulla osta che hanno favorito il rilascio di concessioni per opere palesemente
costituenti scempio paesaggistico ambientale in aree particolarmente protette.
Il successivo articolo 152 riguarda "gli
interventi non soggetti a autorizzazione". Trattasi in realtà di quelle
deroghe che la normativa pregressa ed attuale (sostanzialmente e perfettamente
identica) ritengono di poter distogliere dal rispetto del regime amministrativo
del nulla osta preventivo in quanto evidentemente tale attività non vada a
incidere sostanzialmente sull'aspetto paesaggistico - ambientale delle aree in
questione. Recita infatti l'articolo in questione:
“1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 151:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio
dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente
dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre
che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del
territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da
eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146,
purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.”.
Si tratta di argomenti di prioritaria importanza.
Quanto alle ristrutturazioni, va evidenziato che la
norma esclude espressamente dal proprio campo di applicazione tali attività,
partendo dal logico e giusto presupposto che la ristrutturazione è pur sempre
una attività che incide su un manufatto già esistente nell’area protetta e
dunque ha scarsa incidenza sugli aspetti paesaggistici e naturali. Pertanto la
concessione per ristrutturazione viene resa esente dalla pratica per il nulla
osta del vincolo. Tutto ciò, comunque, presuppone che effettivamente su quel
territorio specifico esista il vecchio manufatto che deve essere ristrutturato
e, dunque, l’incidenza effettivamente estetica ed ambientale appare
limitatissima. La maggior parte dei comuni hanno interpretato questa norma come
una scorciatoia per favorire la nascita di nuovi manufatti in cemento in piene
aree vincolate. Si sono infatti inventati il concetto della “ristrutturazione”
di manufatti non più esistenti sul territorio, ma semplicemente accatastati a
livello di cubatura presso gli uffici comunali e con tale sistema hanno
rilasciato concessioni per ristrutturazioni in area vincolata saltando
integralmente tutta la relativa procedura. Il paradosso è stato, ad esempio,
che in pieno bosco di fatto non esisteva più neanche un mattone dell’opera da
ristrutturare. Però la casa di un vecchio carbonario risultava regolarmente
accatastata come cubatura negli atti comunali. Si è cominciato dunque a rilasciare concessioni per “ristrutturare”
tali cubature di fatto inesistenti con opportuni ampliamenti e modifiche. Sono
così sbocciate in pieni boschi o altre aree protette villette colorate in
cemento armato spacciate come opere di “ristrutturazione”. Il vantaggio è stato
doppio. Concessione di minore spesa e importanza amministrativa e soprattutto
la possibilità di superare integralmente la prassi Galasso con la dicitura
della ristrutturazione anziché dalla costruzione ex novo. Queste ed altre
furbizie similari hanno determinato di fatto il ridicolo sgonfiamento della
normativa laddove l’organo di vigilanza di polizia giudiziaria si è trovato
inibito a fronte di tali costruzioni, legittimate apparentemente dal regolare
timbro comunale. Infatti, laddove la villetta colorata è sbocciata in pieno
bosco, l’organo di P.G. si è trovato opposto comunque una concessione
regolarmente firmata dal Sindaco. Non è certo né compito né potere né degli
organi di polizia giudiziaria né del magistrato penale poter sindacare un atto
amministrativo illegittimo e dunque, di fatto, le illegittimità hanno favorito
illegalità penali fortemente sostanziali e tutto ciò ha contribuito a
vanificare completamente gli effetti della legge Galasso, anzi sfruttandone
addirittura alcune previsioni per favorire paradossalmente le speculazioni e le
violazioni croniche sul territorio.
Circa invece
il taglio colturale dei boschi, va osservato che sussiste da sempre un
contrasto pratico e di principio tra applicazione della normativa sui vincoli
paesaggistici e Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale con particolare
riferimento a controversi tagli di territori boscati.
Sulla scorta della rinnovata normativa appare confermato il concetto in base al
quale il taglio colturale appare esente dal regime vincolistico, purché,
tuttavia, si badi, siano interventi previsti ed autorizzati in base alle norme
vigenti in materia.
Tradotto in termini pratici il concetto é chiaro ed
anche logico: esistono normative specifiche in materia forestale (vedi in
primissimo luogo le “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” derivate
dall’art 9 e 1O R.D. 3267/23) che disciplinano, tra l’altro, la materia del
taglio dei boschi e dettano regole di controllo preventivo. Ove dette regole
siano rispettate appare conseguente che il territorio boscato non potrà subire
alterazioni di tipo stridente con le finalità del “vincolo-Galasso” perché trattasi di attività operate sotto
preventivo esame del Corpo Forestale dello Stato (vedi “martellata”) che é un
organo specificamente tecnico e dunque in grado di inibire a priori danni
antitetici alla buona conservazione ambientale.
E conseguentemente tali attività sono state lasciate
esenti dal regime vincolistico.
Tuttavia appare necessario delineare alcuni punti
fermi di principio onde poter circoscrivere compiutamente gli interventi così
esenti dal vincolo e gli interventi che, invece, pur essendo apparentemente similari, devono invece
soggiare al regime vincolistico in questione.
Va evidenziato che le “Prescrizioni di massima e di
polizia forestale” e la legislazione sui vincoli non sono due normative che
possono integrarsi perfettamente ed essere applicate sempre in perfetta
sintonia perché trattasi di due norme varate in tempi storici-ambientali
diversi e soprattutto con finalità ben diverse se non addirittura opposte.
Le “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”
appartengono ad un concetto giuridico che vede il bosco come entità produttiva
legnosa o comunque commerciabile e prevedono una gestione del territorio
boscato sotto l’ottica precipua tali
finalità ed ogni dettato é coerente con detta modulazione di fondo: conservare
sì il bosco ma come realtà produttiva e commerciale senza risvolti pregiudiziali di carattere territoriale-ambientale
a parte la tutela da un punto di vista idrogeologico per la stabilità dei
versanti.
La legge sui vincoli nasce con finalità antitetiche: i territori coperti da foreste e
da boschi (come del resto tutti gli altri territori vincolati) sono tutelati
non nel loro aspetto produttivo bensì nel loro aspetto paesaggistico-ambientale
ed ecologico in senso lato. In altri termini si vuole tutelare il bosco non in
quanto fonte di produzione di legno e legname ma, al contrario, in quanto
bellezza paesaggistica e panoramica da un lato e bene biologico-ambientale
dall’altro. Per la legge sui vincoli il bosco non é legname ma natura,
ecosistemi integrati complessi, componente primaria del paesaggio.
Ed ecco che, dunque, le due normative corrono
parallele fino ad un punto di rottura nel quale le concezioni di fondo prendono
strade radicalmente diverse; per le “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”
un albero troppo vecchio é inutile sotto il profilo della produzione
dell’azienda-bosco e dunque é possibile abbatterlo mentre per la legge sui
vincoli lo stesso albero é un bene prezioso sia sotto il profilo
paesaggistico ma soprattutto sotto il
profilo biologico-ambientale (perché, ad esempio, é proprio nel vecchio tronco
centenario che trovano albergo ecosistemi di molteplice natura tra i quali, ad
esempio, nidi e tane di volatili e mammiferi di varie specie) cosicché
l’abbattimento del vecchio tronco, possibile per le Prescrizioni di massima,
diventa palesemente antitetico per la legge sui vincoli.
Ed il taglio del bosco a fini colturali é il terreno
di potenziale maggiore frizione tra le due normative.
Si possono conciliare i due testi di legge con le
rispettive finalità fino a punto in cui il taglio colturale sia realmente e modestamente tale. In questo
taglio parte del verde scompare ma non del tutto; l’aspetto
biologico-ambientale é salvo perché il bosco tecnicamente é destinato a
rigenerarsi e dunque non si crea un danno relativo; l’aspetto
paesaggistico-visivo (indubbiamente il territorio dopo il taglio muta aspetto
sostanziale perché il bosco non é più folto) seppur sofferente a primo impatto
tende ad essere mitigato nella prospettiva della rigenerazione del manto verde
che non é poi del tutto sradicato come componente territoriale.
Ma vi é un punto oltre il quale un taglio eccessivo
stravolge troppo drasticamente sia il paesaggio (come aspetto visivo) che
l’ambiente (come catena biologica degl ecosistemi interconnessi nei suoi
delicati equilibri) e da questo limite
in poi seppur tutto é regolare secondo le “Prescrizioni di massima e di polizia
forestale” l’intervento stride con le finalità della normativa sui vincoli ed allora si ritiene che detto taglio, oltre
che alle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” che vivono in settore
proprio ed autonomo rispetto alla legge sui vincoli, sia soggetto anche al
regime vincolistico e quindi al nulla-osta regionale.
Il punto di dibattito concettuale é, naturalmente,
l’individuazione di questo limite di confine. Ed in altre parole va inquadrato
con esattezza il concetto di taglio colturale.
La Corte di Cassazione ha fornito già un utile e
logico parametro interpretativo con una importante sentenza: "I territori
coperti da foreste e da boschi, ancorché danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, sono assoggettati a vincolo
paesaggistico a norma della legislazioni sui vincoli e su di essi é consentito
soltanto il taglio colturale, la forestazione ed altre opere conservative,
sempreché autorizzati preventivamente. In base all'articolo predetto, comma 1
lettera G e 8, l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale sui terreni
sopraindicati deve essere
specificamente autorizzato, con nulla osta regionale allorché comporti una
alterazione permanente dello stato dei luoghi o dell'aspetto idrogeologico del
territorio, a prescindere dall'esistenza o meno di costruzioni edilizie o di
altre opere, come avviene allorché venga effettuato il taglio a raso delle
piante, che non rientra nell'ordinario taglio colturale in quanto interessa
tutte le piante e non una parte di esse ed é idoneo per le sue caratteristiche
ad esporre a pericolo il sistema ambientale interessato nelle sue molteplici
componenti estetiche e naturalistiche” (Cass. Pen. sez. III - 3O/11/88 - Rel.
Postiglione - Imp. Poletto)
Il concetto sancito dalla Suprema Corte é chiaro. Il
taglio a raso é soggetto a vincolo proprio perché stravolge completamente il
territorio sia nell’aspetto paesaggistico-visivo che in quello biologico
ambientale. Realisticamente un taglio
raso, seppur autorizzato dalle “Prescrizioni di massima e di polizia
forestale”, fa sì che laddove ieri c’era un manto verde (che si apprezzava come
tale già alla vista e svolgeva precise
funzioni biologiche) oggi non vi é di fatto più nulla se non un territorio del
tutto disboscato.
E’ vero che le “Prescrizioni di massima e di polizia
forestale” impongono di lasciare sul posto un certo numero di matricine per
ettaro ma in termini pratici significa che laddove ieri si apprezzava
visivamente un folto bosco compatto oggi si notano a malapena alcuni isolati piccoli fusti di ben modesto valore
estetico ed ambientale.
E dunque ecco uno dei casi nei quali, con certezza
stante la citata pronuncia della Suprema Corte, il dissidio tra Prescrizioni di
massima e legge sui vincoli é ufficializzato e pertanto per operare un taglio a
raso sarà necessario il nulla-osta regionale e non soltanto l’autorizzazione
del Corpo Forestale dello Stato sulla base delle citate Prescrizioni di
massima.
Come concetto tecnico di taglio a raso (che in senso
lato può essere interpretato come taglio colturale) va inteso in tale contesto
l’asportazione complessiva o totale di tutti i fusti incidenti sull’area.
Vi sono tuttavia altri casi in cui di fronte ad un
taglio apparentemente colturale in realtà l’attività deve essere considerata
soggetta al regime vincolistico.
Se il taglio colturale é autorizzato “in base alle
norme vigenti in materia”, come richiede la norma sui vincoli e quindi gode dell’autorizzazione della
Forestale, l’attività deve essere considerata esente dal regime vincolistico.
Ma se detta attività non viene affatto
autorizzata “in base alle norme vigenti
in materia” o se invece, dopo aver ottenuto detta autorizzazione, il taglio viene eseguito in modo difforme e più
esteso in modo sostanziale e di fondo (al di là dell’abbattimento errato di
poche ed isolate piante che darà origine soltanto ad infrazione amministrativa)
allora si deve dedurre che i parametri stretti delineati da citato art. 1/comma
quinto legge 431/85 sono stati superati e pertanto decade l’eccezione
dell’esenzione dal regime vincolistico e tale taglio rientra nel regime
autorizzatorio e se manca il nulla-osta regionale integra il reato di
violazione della normativa sui vincoli.
Circa il taglio di piante in esubero, il confine tra
semplice violazione amministrativa alle PMPF ed invece la violazione alla sui vincoli va rimessa in prima istanza alla
prudente e competente valutazione del personale del CFS il quale dovrà tener
conto di una serie di elementi in stretta sinergia e tra questi:
= il numero delle piante tagliate;
= il rapporto quantitativo proporzionale tra piante autorizzate al taglio e quelle in
esubero irregolare;
= la qualità delle piante tagliate in modo
irregolare e la conseguente incidenza del taglio in esubero nel contesto
dell’assetto paesaggistico ed ambientale dell’area;
= la situazione generale di fondo del territorio
interessato con specifico riferimento anche alle caratteristiche naturalistiche
dello stesso (sottolineando se trattasi di area di importanza primaria sotto il
profilo paesaggistico ed ambientale o meno).
Spesso, inoltre, durante il taglio si verifica un
caso di trasformazione ed alterazione dello stato dei luoghi in un territorio
boscato soprattutto attraverso le opere a supporto del taglio e più esattamente
mediante l’ampliamento non autorizzato di vecchie piste di esbosco e la
realizzazione di nuovi tracciati di percorribilità per far transitare ed
operare i mezzi meccanici destinati al taglio stesso.
Il risultato é che laddove prima dell’inizio dell’opera
di taglio non vi erano tracciati di percorribilità meccanica, o semmai ve ne
erano in modo limitato ed isolato, dopo l’intervento in questione il territorio
boscato si presenta, oltre che drasticamente diradato per il taglio stesso,
soprattutto stravolto nella sua componente urbanistica e paesaggistica dalla
serie di tracciati in questione che aprono nuove ipotesi di percorribilità.
Va premesso in linea generale che, in antitesi ad
alcune teorie dottrinarie di opposta tendenza, é pacifico in giurisprudenza che
la realizzazione di una strada in generale comporta la necessità del preventiva
rilascio della concessione urbanistico-edilizia, e non della semplice
autorizzazione, del Comune. Questo non solo nel caso di una strada asfaltata in
senso lato, ma anche nell’ipotesi di una strada campestre o in terra battuta.
E dunque
deve argomentarsi che anche per realizzare una strada é necessaria la
concessione urbanistico-edilizia, sia che si tratti di strade asfaltate che
bianche od anche semplicemente campestri.
[1]
Cristallizzato dunque tale principio di fondo,
dobbiamo analizzare inevitabilmente il regime giuridico delle strade nei
territori boscati e le diverse sfumature terminologiche in tal settore vigenti
con particolare riferimento alle cosiddette”piste di esbosco”.
Premesso quanto sopra, consegue che per realizzare
una strada all’interno di un territorio boscato, essendo quest’ultimo
sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale sulla base della legge n. 431/85,
occorre non solo la concessione urbanistico-edilizia del Comune ma, ancor
prima, lo speciale nulla-osta della Regione che consenta di operare appunto in
zona vincolata sotto il profilo paesaggistico-ambientale.
Vige in questo campo spesso un equivoco
terminologico tra “strade” e “piste da
esbosco”, sostenendo alcune teorie dottrinarie che queste ultime sono di libera
realizzazione o che comunque siano al massimo soggette ad una autorizzazione
della Comunità Montana; sia che si tratti di una “pista” da realizzare ex novo
sia che si tratti di una ripulitura di una vecchia “pista” esistete.
Il punto é fondamentale e merita chiarimento, perché
possono verificarsi due ipotesi.
Ove quest’opera classificata “pista” sia da
realizzare ex novo su un terreno boscato integro e sul quale non vi sia traccia
pregressa di vecchi sentieri, consegue che detti lavori deono considerarsi a
tutti gli effetti finalizzati a realizzare un'opera che comporta comunque una
innovativa modificazione rilevante e definitiva dell'assetto
urbanistico-territoriale della zona; il punto fondamentale é che si tratti di
una nuova entità sul territorio che comporti una alterazione rilevante dello
stesso e non il nome che si vuole riconoscere a quest’opera. Così per aprire un
“tracciato” percorribile con mezzi meccanici all’interno di un bosco (caso
classico: cosiddetta “pista da esbosco”) deve ritenersi necessaria la
concessione, in modo peraltro del tutto indipendente dal fatto che i lavori di
cultura forestale possano essere perfettamente autorizzati (l’autorizzazione
vale per l’esbosco in se stesso non per aprire una strada al suo servizio).
E non potrebbe essere diversamente, atteso che oggi
le opere di cultura forestale e deforestazione si sviluppano inevitabilmente
attraverso mezzi meccanici semoventi (tra cui ruspe, camion, etc...). Ed una
sede di tracciato che consenta a tali mezzi di penetrare nel bosco,
indipendentemente dalla dizione terminologica formale che si vuole applicargli,
resta pur sempre una rilevante ed innovativa alterazione di fondo dell’asseto
urbanistico-territoriale del territorio comunale; e dunque non può sfuggire per
forza di cose al regime concessorio.
Argomentando in modo opposto si giungerebbe al
paradosso che per realizzare una strada bianca in aperta campagna percorribile
da un camion del tipo di quelli utilizzati per l’esbosco serve (ed
é pacifica lsa Cassazione in merito...) la concessione mentre lo stesso
camion, con la stessa portata e potenziale necessità di apertura stradale per
circolare, appena si addentra in un bosco per recarsi sul luogo del taglio
percorre una “pista” che non necessita di concessione ma può realizzarsi con il
semplice atto autorizzatorio della Comunità Montana. Analogo discorso se
vogliamo considerare detta “pista” come soggetta al semplice regime
autorizzatorio comunale.
In realtà
l’atto della Comunità Montana é una autorizzazione che verte e vale soltanto
per i settori di competenza dello stesso ente ed é propedeutica al rilascio
della concessione comunale laddove si fonderà con altri atti di altri organi
pubblici nel carteggio di esame della commissione edilizia e farà parte,
soltanto come uno dei vari elementi costitutivi, dell’iter amministrativo che
sfocerà poi nella concessione rilasciata dal sindaco quale atto finale e
perfetto.
Vi é poi l’ipotesi della “ripulitura e ripristino di vecchie piste da esbosco”.
A questo riguardo
va osservato che una vecchia pista, appunto perché vecchia, era
logicamente finalizzata al passaggio di muli e dunque le dimensioni di
larghezza sono modestamente proporzionate. Ripulire la vecchia pista
significa estirpare la vegetazione spontanea che vi é cresciuta sopra e
ripristinare il vecchio, modesto tracciato.
Per tale opera, meramente agricolo-forestale, deve
intendersi sufficiente il nulla osta della Comunità Montana, senza necessità né
dell’intervento regionale in ordine al vincolo paesaggistico-ambientale né
dell’intervento comunale per il regime concessorio. Ed é in tal caso logico,
perché sul territorio quella entità già esisteva e nulla di nuovo viene
realizzato. Ma i lavori devono in tal caso limitarsi strettamente, appunto, ad
effettuare un’opera di ripulitura e ripristino del vecchio modesto
tracciato lasciando intatta ogni dimensione in lunghezza e larghezza. Si avrà
così di nuovo in funzione un modesto percorso percorribile in genere da
muli e cavalli. E dunque realisticamente del tutto inutile per un imprenditore
moderno a livello macroartigianale o industriale che notoriamente disbosca con
mezzi meccanici e semoventi.
Ove si tenda
ad utilizzare tale vetusto tracciato come base per sostanziosi
ampliamenti al fine di produrre poi di fatto un fondo percorribile con i
moderni mezzi meccanici, allora torniamo al discorso della necessità di una
concessione e del nulla-osta per il vincolo paesaggistico-ambientale per quella che é semplicemente una strada ex novo realizzata su un vecchio
percorso. Laddove il vecchio modesto sentiero non é stato semplicemente
ripulito dalle erbacce e vegetazioni infestanti ma é stato utilizzato come base
topografica di tracciato per realizzarvi sopra ed al posto qualcosa di ben
nuovo e diverso, sia nella forma che nella finalità operativa. Ed a nulla vale
in tale contesto il tentativo di differenziazione terminologica tra “pista di
esbosco” e “strada” giacché tale binomio é destinato a restare un puro esercizio
verbale privo di aderenza giuridica
concreta. [2]
Va da sé, ma si ritiene di ribadire il concetto, che
l’autorizzazione degli enti pubblici preposti ad un’attività di cultura
forestale o di disboscamento vale soltanto per tali attività in senso stretto e
non può intendersi come tacitamente autorizzata anche la realizzazione del
tracciato stradale percorribile per giungere all’interno del bosco sul luogo
dei lavori, essendo comunque tale tracciato soggetto in modo del tutto
indipendente al regime concessorio comunale e vincolistico della normativa sui
vincoli.
E’ intuitivamente logico, peraltro, che deve
intendersi esente dal regime concessorio la realizzazione di un sentiero ex
novo a percorribilità esclusivamente pedonale (e/o magari ciclabile e/o ippico)
all’interno di un bosco, quali ad esempio i “percorsi natura” a fini turistici
o didattici, per il quale torna ad essere sufficiente il nulla osta della
Comunità Montana o dell’ente gestore l’area se trattasi ad esempio di un parco
naturale.
Va peraltro sviluppato il concetto del regime delle
autorizzazioni in materia vincolistica per lavori insistenti su un’area
boscata.
E’ stato accennato che la Comunità Montana rilascia,
e può rilasciare, una autorizzazione inerente esclusivamente settori di sua
competenza. E riguardo al tema in esame l’autorizzazione che la Comunità
Montana può rilasciare per l’apertura di una strada in un bosco riguarda
esclusivamente gli aspetti forestali e di vincolo idrogeologico. Tale
autorizzazione contribuisce a formare l’iter per il rilascio della concessione
comunale formato da più atti-base riuniti e coagulati insieme nel provvedimento
finale rilasciato poi dal sindaco.
Ben diversa é, invece, il nulla-osta per il vincolo
paesaggistico-ambientale previsto dalla legge sui vincoli.
Si osserva
infine sul tema specifico che in modo del tutto indipendente dalla
legittimità o meno del taglio colturale ai sensi della legge 431/85 in senso
stretto, seppur ci si trovi di fronte ad un taglio colturale esente in toto dal
regime vincolistico in questione sulla base di sinergie integrative tra legge
statale e legge regionale, deve argomentarsi che é l’attività di taglio in se
stessa che resta puramente e semplicemente esente dal vincolo e non anche le
opere di supporto a tale taglio; opere
che restano soggette regolarmente alla normativa urbanistico-edilizia ed alla
normativa sul vincolo paesaggistico-ambientale.
Pertanto ove il taglio colturale avvenga, in
ipotesi, senza modifiche strutturali sul territorio esso é da considerarsi esente da
autorizzazione per il vincolo dalla legge sui vincoli (salvo se la
normativa regionale non disponga altrimenti in deroga); mentre ove
l’imprenditore per realizzare tale taglio dovrà penetrare ed operare nel bosco
con mezzi meccanici tali da essere costretto
inevitabilmente a realizzare nuovi tracciati di percorribilità, stabili
o di fatto temporanei, dovrà per tali opere richiedere l’autorizzazione alla
Regione per il vincolo e la concessione al Comune per la normativa
urbanistico-edilizia.
Consegue ancora che laddove un taglio, seppur in
ipotesi strettamente colturale e svincolato in se stesso, venga poi attuato
mediante uso di mezzi meccanici pesanti per il cui uso vengono create
percorribilità nuove in modo totale o
vengano ampliate vecchie piste di esbosco adeguandole alle nuove esigenze di
transito, determinando ciò una alterazione stabile, definitiva e rilevante del
territorio sia in senso strutturale che funzionale nonché una alterazione
dell’aspetto paesaggistico ed ambientale del territorio boscato (vincolato)
tutto l’intervento, visto nella sua globalità e sinergia inscindibile
attuativa, diventa eseguito in
violazione delle citate leggi urbanistiche e vincolistiche in modo assorbente.
In tali casi il personale del CFS, che pure ha
eseguito in precedenza la “martellata” per il taglio in senso stretto, e che
pure ha rilevato a livello di puro conteggio numerico la sussistenza più o meno
regolare delle matricine superstiti, si ritiene che dovrà procedere a denuncia
penale a carico del responsabile del taglio perché lo stesso, seppur in regola
con le PMPF o al massimo in violazione amministrativa delle stesse per
movimento irregolare di terra, ha in sostanza violato il dettato protettivo
vincolistico della legge sui vincoli
creando una alterazione paesaggistico-ambientale che non può più dirsi
assistita da regolare autorizzazione ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti
in materia.
Va ancora tracciata qualche osservazione in ordine
al taglio colturale dei boschi nei parchi ed aree protette. Infatti la norma
prevede espressamente che “per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da
eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo
146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.”. La
lettura del testo sembra dunque voler restringere il campo applicativo della
esenzione dal vincolo alle attività di taglio solo per i territori generali di
cui alla lettera “g)” art. 146 mentre evidentemente tutti i territori seppur
coperti da boschi e foreste ricompresi nelle aree indicate nelle altre lettere
dello stesso articolo sembrerebbero essere soggetti al vincolo. Altrimenti la
norma avrebbe semplicemente previsto che tutti i territori di boschi e foreste
in modo indistinto sarebbero stati
esenti dal vincolo in sede di taglio. Ora, appare evidente che, ad esempio, che
nell’art. 146 sono indicati in altre lettere territori importanti che pure nel
loro contesto racchiudono e ricomprendono anche aree boscate. E tra questi i
parchi nazionali e regionali (vedi lettera “f”.. Poiché trattasi in tal caso di
boschi e foreste che esulano dal dettato stretto della lettera “g” di ordine
generale e ricadono nella lettera “f” sembrerebbe di poter argomentare che
tali per i territori boscati ricompresi
nei confini dei parchi sia comunque vigente il vincolo anche per il taglio
colturale (con conseguente necessità di nulla-osta preventivo). Ma
indubbiamente le legislazioni regionali (laddove esistenti) sono punti di
riferimento prioritari su tale ultimo specifico aspetto in senso applicativo e
regolamentativo dei principi nazionali.
Degno di citazione
- e potenzialmente significativo -
il dettato del successivo articolo 153, che riguarda "la
inibizione o sospensione dei lavori". Detto articolo infatti prevede che:
“1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene
ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica
prescritta dall'articolo 143 la regione e il Ministero hanno facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza
autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la
diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei
lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole
interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni
non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione
provinciale di cui all'articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista
all'articolo 144.
3. Il provvediemtno cautelare nonché gli atti
successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato”.
aTrattasi in particolare di una norma che, evidentemente
ricollegando (forse in modo utopistico) un'attività addirittura di impegno
preventivo della pubblica amministrazione preposta alla gestione del vincolo
che travalica l'aspetto puramente autorizzatorio su richiesta, delinea la possibilità che la stessa
pubblica amministrazione intervenga ancora prima che le aree specifiche
sottoposte a vincolo selettivo vengano protette possano essere dettati alcuni
parametri di protezione propedeutica. Si tratterebbe in pratica di
un'attività cautelativa e preliminare della pubblica amministrazione che
andrebbe a incidere addirittura su un'area di tanto interesse paesaggistico -
ambientale da giustificare una specie di congelamento preventivo rispetto
all'iter successivo di individuazione selettiva e quindi pubblicazione negli
elenchi di protezione specifica. Tale attività sarebbe preziosa specialmente
per alcune aree del nostro Paese, ma restando su un piano realistico e vedendo
lo sfacelo applicativo al quale la pubblica amministrazione in linea generale
fino ad oggi ha sottoposto l'applicazione pratica della legge Galasso non si
devono riporre molte speranze nella concreta applicazione di tale articolo
seppur rimodellato e riabbellito sotto il titolo più elegante del nuovo testo
unico. La realtà delle cose resterà purtroppo, nonostante la rinnovata
rielaborazione normativa, esattamente identica alla situazione pregressa.
In base all' articolo 155 è prevista una
procedura che potrebbe rilevarsi importante per quelle opere rilevanti di
intervento sul territorio quali le strade e le cave, oggetto da sempre
di pesanti ferite sul territorio in particolare nelle aree vincolate e delle
aree boscate. L'articolo prevede infatti che:
“1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel
caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in
vista delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139, ovvero in
prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la
regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai
progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità
economica delle opere già realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni
protetti da questo Titolo.
2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la
esercita previa consultazione della regione”.
Come appare evidente anche il Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, in quella specie di competenza sovraordinata che emerge
saltuariamente in tutta la stesura della normativa, conserva una specie di
potere di intervento superiore rispetto a tale tema. Anche questo sarebbe un
argomento importante che meriterebbe particolare attenzione da parte della
pubblica amministrazione, in particolar modo di quella Statale. Ma, siccome le
cose fino ad oggi sono andate ben diversamente, non si devono riporre molte speranze che soltanto la
rielaborazione formale ed esteriorizzante del testo possa modificare poi
situazioni amministrative cristallizzate ormai nel tempo pregresso secondo una
scelta sistematica di assenza di mancato intervento.
L'articolo 159 prevede in ordine alla "vigilanza"
che "le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo
titolo sono esercitati dal Ministero e dalle Regioni". Articolo importante
ma pericoloso. Infatti, non deve
generare né illusioni né timori. Trattasi esclusivamente di una vigilanza
intesa in senso amministrativo preventivo in ordine alla corretta
applicazione e gestione puramente e semplicemente amministrativa e burocratica
del vincolo. Non deve assolutamente equivocarsi e tradursi questo termine
di vigilanza con la vigilanza repressiva di ordine di polizia giudiziaria
ambientale sulle violazioni soprattutto penali in ordine alla normativa sui
vincoli paesaggistici ed edilizia in senso generale. Nessuno quindi deve oggi
iniziare di nuovo a trarre, come aveva fatto in modo maldestro in passato,
l'idea che gli organi di polizia statale e/o locali non siano competenti per
andare a verificare gli illeciti (soprattutto penali) in ordine alla violazione
del vincolo sul territorio. Si sottolinea e ribadisce che come vigilanza si
intende esclusivamente una attività di monitoraggio preventivo in ordine alle
prassi amministrative, mentre la vigilanza resta puramente e semplicemente
di competenza di tutta la polizia giudiziaria relativamente al sistema
sanzionatorio. La individuazione della competenza per l’accertamento e la
repressione dei reati ambientali continua a rappresentare infatti ancora oggi un punto nevralgico preliminare
per la corretta ed efficace applicazione dei principi delineati dalla normativa
di settore e previsioni come quella citata possono generare qualche equivoco in
sede di interpretazione ed applicazione.
Si deve
dunque anche in questa sede riaffermare il principio in base al quale
nel nostro ordinamento giuridico la competenza per i reati ambientali, per
tutti indistintamente i reati ambientali, appartiene come diritto/dovere a
tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali. Non esiste a livello
di principio un organo di polizia giudiziaria ambientale unico ed esclusivo e
dunque la competenza è ripartita a livello generale e diffusa secondo i
principi generali del codice di rito al pari, e certamente non di meno, degli
altri reati che magari investono la tutela del patrimonio privato.
Il concetto potrebbe apparire logico e banale. Ma,
evidentemente, così non è stato nella realtà delle cose concrete se la Corte di
Cassazione è dovuta intervenire ripetutamente con diverse sentenze per
affermare e ribadire questi principi.
Si veda, ad esempio, che la Suprema Corte già con la sentenza Cass. Pen. III Sez. Pres. Gambino
Est. Postiglione
n. 1872 del 27-9-91 sancisce dunque da tempo remoto espressamente che «i reati
in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia Giudiziaria, senza
distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto
esistono delle specializzazioni». La Suprema Corte, per ovviare a realistiche
problematiche derivanti da una mancata qualificazione professionale su
specifici e particolari punti tecnici da parte della PG in generale, aggiunge
che “naturalmente la P.G. potrà avvalersi di "persone idonee" nella
qualità di "ausiliari" e l'accertamento tecnico che ne consegue deve
considerarsi atto della stessa P.G. ".
Va evidenziato che hanno contribuito ad alimentare
confusioni interpretative in questo settore le citazioni espresse di alcuni
organi che a volte in testi normativi ambientali (come nel caso di specie)
vengono indicati come “affidatari” principali della vigilanza in relazione agli
illeciti della stessa norma.
Trattasi, in realtà, di meri di rafforzamenti a
livello politico-istituzionale del ruolo di organi ora amministrativi (come nel
caso di specir) ora di polizia
specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e
per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel
determinato settore anche come punto di riferimento primario per le altre
istituzioni ed i cittadini. Ma nulla di più.
Dette citazioni, dunque, devono essere considerate
espressioni di principi politici generali perché non esonerano, e non
potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore
(specialmente in seguito alla realizzazione di un reato) e non costituiscono
deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. é sempre e comunque
competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi.
Il sistema sanzionatorio è delineato poi negli articoli
163 e 164 in stretta sinergia. Si prevede infatti nell'articolo 163 che:
“1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o
in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali è
punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.
47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia
della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata
commessa la violazione”.
La concettualità è pressoché identica alla struttura
fino ad oggi eseguita, va rilevato che la parola "chiunque" riportata
consente di ritenere (come del resto appare logico) che non soltanto il proprietario o comunque che ha in gestione
materiale l'area territoriale al momento, ma qualunque soggetto in accordo o
disaccordo con quest'ultimo che intervenga sul territorio senza i nulla osta
preventivi del caso soggiace al sistema sanzionatorio in questione.
Naturalmente il vizio genetico di detto sistema sanzionatorio è palese. La
legge 431, seppure rinnovata nell'attuale testo unico, resta puramente e semplicemente una norma
di forma e non di sostanza. Infatti, come appare bene evidente, non viene punito lo scempio paesaggistico
ambientale in se stesso bensì la realizzazione di interventi senza il
preventivo nulla osta regionale. Il che significa a livello pratico che trattasi
di una violazione di natura preventivamente formale e soltanto poi di
conseguenza sostanziale, giacché laddove il nulla osta fosse in ipotesi
rilasciato anche per un'opera che rappresentasse un enorme scempio
paesaggistico ambientale di fatto ma fosse assentita dai regolari atti della
pubblica amministrazione detto sistema sanzionatorio specifico, stante la sua
formulazione, certamente non
scatterebbe. Anzi, il condizionale è fuorviante, perché fino ad oggi di fatto
non è scattato. Registriamo infatti sul nostro territorio in passato e a
tutt'oggi nulla osta criticabilissimi rilasciati dalla pubblica amministrazione
per opere che in se stesse costituiscono scempio paesaggistico ambientale ma,
essendo regolarmente autorizzate sia a livello regionale che a livello comunale
poi con la concessione, non danno luogo certamente a nessun tipo di illecito e
questo sistema sanzionatorio specifico non è mai scattato e non potrebbe
scattare. Sono fatte salve naturalmente le sanzioni dell'articolo 734 del
Codice Penale sul quale svolgeremo poi qualche riflessione parallela.
Va sottolineato che "(...) il reato previsto
dall'art. 1 sexies (precedente norma,
oggi art. 163 T.U. - ndr) ha carattere formale e di pericolo, e per la
consumazione di esso, non si richiede il danneggiamento, il deturpamento o
l'alterazione dei luoghi, dacché il vincolo posto su certe parti del territorio
nazionale ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso."
(Cass. pen. sez. III, 27 settembre 1995, n. 9879) e che “ (...) la contravvenzione prevista dall'art. 1
sexies L. 8 agosto 1985, n. 431 (precedente
norma, oggi art. 163 T.U. - ndr)
integra una ipotesi di reato di pericolo che può dirsi verificata con la
sola realizzazione di lavori in area sottoposta a vincolo paesaggistico e
costituisce una ipotesi autonoma ed indipendente da quella prevista dall'art.
20 della L. 28 febbraio 1985, n. 47" (Cass. pen. sez. III; 24 ottobre
1995, n. 10557).
Comunque la P.G. deve operare un accertamento
concreto della sussistenza della distruzione
o alterazione delle bellezze naturali e dell’ambiente in senso biologico perché
se é vero che il reato in questione é formale é viene integrato dal mancato
ottenimento del nulla-osta regionale (“La contravvenzione di cui all'art. I
sexies (precedente norma, oggi art. 163
T.U. - ndr) ha natura di reato di
pericolo, in quanto è sufficiente l'accertamento della mancanza del
provvedimento amministrativo. ai fini della sua configurabilità.” Cass. pen.
sez. III, 5 aprile 1994. n. 3957), é
pur vero che non ogni intervento sul territorio é soggetto a detto nulla-osta;
dunque accertare e documentare che l’opera ha causato un danno estetico-visivo
equivale implicitamente a dimostrare che quell’opera era, per la sua portata ed
incidenza estetico-ambientale, di per se stessa soggetta al vincolo appunto
perché impegnativa sotto il profilo territoriale. Peraltro il reato concorrente
di cui all’art. 734 C.P. non
viene automaticamente integrato, come quello citato art. 163 T.U. con il formale omesso ottenimento del nulla osta, ma trattandosi
di reato di sostanza e non di forma va precisato che non sempre con la
modificazione di un luogo si verifica un'alterazione della bellezza panoramica
ed estetica ai fini del reato stresso (in quanto se essa si attua in modo tale
da non modificare la bellezza naturale complessiva, l'illecito de quo non è
configurabile); sul punto si veda: “la contravvenzione di cui all'articolo 734
del Cp si configura come un reato di danno concreto e non di pericolo (o di
danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto
la effettiva e reale distruzione ovvero il deturpamento o l'occultamento delle
bellezze naturali protette. Pertanto non è sufficiente per integrare gli
estremi del reato né l'esecuzione di un'opera né la semplice alterazione dello
stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione
abbia effettivamente determinato la distruzione o il vincolo delle bellezze
naturali." (Cass. Pen. Sezione III, sentenza 14 luglio-7 settembre 1995 n.
9486-Pres. Glinni; Rel. Franco).
Nel caso di lavori
avviati in area vincolata da
colui che è in possesso soltanto dell'autorizzazione regionale (ritenendo che tale atto sia sufficiente per
essere autorizzato ai lavori), si osserva che in realtà l'autorizzazione regionale se è propedeutica
al rilascio della concessione urbanistico-edilizia comunale da sola non ha
valore assoluto per opere di qualunque natura che comportino un mutamento
definitivo e rilevante dell'assetto urbanistico-territoriale e dunque è del
tutto inutilizzabile in se stessa per giustificare un avvio dei lavori.
Va sottolineato e ribadito il principio in base al
quale con la sentenza di condanna è obbligatorio l'ordine contestuale di
remissione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del condannato.
Tale principio rappresenta uno degli elementi portanti della normativa sui
vincoli in quanto costituisce, al di là dell'aspetto meramente repressivo e
sanzionatorio, una importantissima
pratica conseguenza per la salvaguardia dell'ambiente naturale.
Il successivo articolo 164 delinea le
procedure per lo sviluppo dell'ordine di remissione in pristino di natura
amministrativa :
“1. In caso di violazione degli obblighi e degli
ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la
regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni
indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al
pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e
il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa
perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è
assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, la regione provvede
d'ufficio per mezzo del Prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono
utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori
ambientali e di riqualificazione delle aree degradate”.
Va rilevato che nell'articolo 163 è altresì previsto
che copia della sentenza viene trasmesso alla Regione e al Comune nel
territorio in cui è stata commessa la violazione. Ma i due concetti non
vanno assolutamente confusi.
Infatti, la procedura
di cui all'articolo 164 deve essere intesa come assolutamente autonoma rispetto
al sistema sanzionatorio del precedente articolo 163 e non si può generare
equivoco dal fatto che la sentenza di condanna va trasmessa anche agli enti
amministrativi. Infatti, l'iter dell'ordine di remissione in pristino
previsto dall'articolo 164 evidentemente si riferisce alla naturale evoluzione
dell'attività autonoma preventiva della pubblica amministrazione che dovrebbe
essere in realtà esaustiva rispetto alla successiva procedura penale. Invece l'ordine
impartito dal magistrato nella sentenza di condanna ha carattere squisitamente
giurisdizionale e non può essere demandato poi quanto ad esecuzione alla
pubblica amministrazione (nel caso di specie alla Regione). Dunque le due
procedure sono e restano distinte. In realtà quando giunge l'ordine del
magistrato la procedura amministrativa preventiva di competenza della pubblica
amministrazione (come del resto anche nella ordinaria normativa urbanistico -
edilizia prevista dalla legge n. 47/85) dovrebbe essere stata ormai esaurita
e, in teoria, l'abbattimento e/o
rimessione in pristino già effettuata. Talché l'ordine del magistrato dovrebbe
essere superfluo. In realtà detto ulteriore ordine è di principio soltanto
aggiuntivo e surrogativo rispetto a una situazione iniziale di inerzia della
pubblica amministrazione che nelle more del dibattimento penale non è riuscita
a concludere il proprio più veloce iter amministrativo. Dunque sarebbe
irrealista l'ipotesi che l'ordine del magistrato penale di natura giurisdizionale
così inquadrato vada poi a riversarsi (e quindi sostanzialmente ad esaurirsi)
ancora una volta nel contesto dell'attività amministrativa che aveva visto già
fallire la propria procedura di abbattimento e rimessione in pristino. In
realtà le due previsioni sono del tutto dissimili e quella prevista
dall'articolo 163 comporta conseguenze ben più penetranti perché puramente
giurisdizionali rispetto a quella squisitamente amministrativa prevista
dall'articolo 164.
Vediamo
qualche riflessione importante in ordine alla rimessione in pristino ordinata
dal giudice ex articolo 163 nuovo testo
unico.
Seguendo il criterio già fissato con l’ordine di
demolizione della legge n. 47 del 1985, il nuovo T.U. prevede parallelo importantissimo principio: l'obbligo per il giudice penale, in caso di
opere eseguite in violazione del regime del vincolo, di ordinare la remissione
in pristino dello stato dei luoghi.
Concetto ben più completo ed organico rispetto alla semplice demolizione
prevista dalla legge urbanistico-edilizia,
trattandosi di legge destinata a tutelare habitat e paesaggi nella loro
integrità topografica ed ambientale, oltre che estetica e visiva.
Sul punto registriamo due principi molto importanti.
In primo luogo l’ordine
di remissione in pristino dello stato dei luoghi deve essere obbligatoriamente
inserito dal giudice anche nella sentenza di patteggiamento:
"L'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a
spese del condannato, previsto dal secondo comma delI'art. I sexies L. n. 431
del 1985 (cosiddetta legge Galasso), va impartito dal giudice anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti, non trovando applicazione il
disposto del primo comma dell'art. 445 c.p.p. 1988 in quanto l'ordine suddetto,
lungi dal rappresentare una pena accessoria, va collocato fra le sanzioni di
carattere amministrativo irrogabili dal giudice ordinario.” (Cass. pen., sez. III, I marzo 1991, n.
2695, Ventura. ); "L'ordine di remissione in pristino dello stato
originario dei luoghi a spese del condannato, previsto dal secondo comma
dell'articolo 1-sexies della legge 431/1985, non costituisce affatto una pena
accessoria, per cui non trova
applicazione l'invocato disposto dell'articolo 445, comma 1, del Cpp, ma
va collocato tra le sanzioni di carattere amministrativo irrogabili dal giudice
ordinario." (Cass. pen. Sezione III, sentenza 5 luglio - 7 settembre 1995
n. 9422 - Pres. Glinni; Rel. De Maio)
Non solo. Ma il principio é stabilito dalla
Cassazione in modo talmente inequivocabile ed imperativo che la Suprema Corte
giunge a sancire che ove il giudice non adempia a tale obbligo in luogo
dell’annullamento della sentenza il Supremo
Collegio provvederà direttamente ad integrare la sentenza irregolare
apponendovi l’ordine in questione: "L'ordine di rimessione in pristino
dello stato dei luoghi a spese del condannato previsto dall'art. 1 sexies della
L. 8 agosto 1985, n. 431, in relazione alla violazione formale della
realizzazione di opere di modificazione dei luoghi sottoposti al vincolo
ambientale in assenza della prescritta autorizzazione, non comportando alcuna
decisione di merito, stante la sua assoluta obbligatorietà, può essere adottato
dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 620, lettera 1), allorché sia stato
omesso dalla decisione impugnata."
(Cass. Pen. sez. VI, 13 gennaio 1994, n. 195 Pres. Vessia - Est. Albamonte ).
L’orientamento della Suprema Corte è rimasto nel
tempo immutato su tale principio; si veda per tutte Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 18 febbraio 1998
n. 64 - P.M. in proc. Corrado F.). In ordine specifico alla legge 431/85 si
veda: “ L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disciplinato
dall'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, avendo natura non di pena
accessoria, ma di sanzione amministrativa, la cui applicazione è una
conseguenza obbligata della sentenza di condanna, deve essere disposto anche a
seguito della sentenza di "patteggiamento", che è equiparata alla
sentenza di condanna ad ogni effetto non espressamente escluso dalla legge o
che non presupponga un accertamento
cognitione plena della
responsabilità penale. A nulla rileva che esso non abbia formato oggetto
dell'accordo, trattandosi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle
parti, del quale l'imputato deve tener conto nell'attivare la procedura
alternativa in questione.” (Cassazione Penale - Sezione VI - Sentenza del 13
marzo 1998 n. 3228 - P.G. in proc. Poli C.).
Rileviamo ancora, e questo é concetto di maggiore
interesse diretto per la P.G., che la
Corte di Cassazione ha stabilito che l'esecuzione
pratica dell'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi in
questione non deve essere rimessa al sindaco bensì deve essere attuata
direttamente dall'autorità giudiziaria (P.M.) . Il principio é
parallelo e sinergico rispetto alla competenza del PM tracciata per l’ordine di
demolizione nel capitolo precedente.
Infatti in relazione all'ordine di demolizione previsto dalla legge 47/85 le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti stabilito "la natura
di provvedimento giurisdizionale all’ordine di demolizione, con la conseguenza
che ne é demandata l’esecuzione al pubblico ministero ed al giudice
dell’esecuzione secondo i rispettivi ruoli" e precisano che "la
giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria riguardo all’esecuzione dell’ordine di demolizione é conseguente
alla caratterizzazione che tale provvedimento riceve dalla sede in cui viene adottato, non essendo neppure
ipotizzabile che l’esecuzione di un provvedimento adottato dal giudice venga
affidata alla pubblica amministrazione" e dunque "l’organo
promotore dell’esecuzione va identificato nel pubblico ministero";
precisano che "la cancelleria del
giudice dell’esecuzione deve provvedere al recupero delle spese del procedimento
di esecuzione nei confronti del condannato previa eventuale garanzia reale a
seguito di sequestro conservativo imposto su beni dell’esecutato" (Cass.
Pen. Sezioni Unite - c.c. 19/6/96 n. 15 - Pres. Callà - Rel Albamonte).
Va rilevato che Cass. pen. Sez.
III, 28 gennaio 1993, n. 21 Pres.
Papillo - Est. Montoro
estendeva già il concetto anche all’ordine di rimessione in pristino della
“legge-Galasso”; infatti nella motivazione della citata sentenza si
avvalora l'estendibilità del concetto ai reati previsti dalla legge 431/85,
assegnando anzi a detti illeciti natura ancor più diretta in ordine a detta
attività di rimessione in pristino come
direttamente attuabile ad opera
del magistrato. Infatti la Suprema Corte stabilisce addirittura che " (...) l'ordine di demolizione
attiene al settore edilizio-urbanistico, disciplinato non in via
primaria-fondamentale nell'assetto costituzionale; quello di ripristino
paesaggistico ha invece una evidente incidenza costituzionale, essendo diretta
espressione del ricordato art. 9. (.. .)". Ed aggiunge poi: " (...)
La mancata introduzione di una subordinazione dell'ordine del magistrato penale
alla inerzia della Amministrazione ha un preciso significato: la assoluta
autonomia dei due provvedimenti. Così, ad esempio, se in un bosco viene
realizzata una qualsiasi struttura ed abbattuti gli alberi, mentre
l'amministrazione potrà soltanto eliminare l'immobile, l'autorità giudiziaria
dovrà anche ordinare il ripristino delle piante. Risulta ora evidente la
differenza strutturale dei due provvedimenti.
L'ordine de quo inoltre non è espressione di una attività di supplenza,
assegnata legislativamente al giudice nel caso di inerzia della P.A., ma è
esercizio di un potere riservato in modo autonomo e concorrente con quello dell'amministrazione
stessa. Anzi in qualche caso è <<esclusivo>> dell'autorità
giudiziaria, come in ogni ipotesi in cui non vi siano
<<demolizioni>> da compiere (unico contenuto - come detto
dell'ordine amministrativo). E' pertanto da escludere che esso possa essere
annoverato tra le sanzioni amministrative. Può, al termine dell'excursus fin
qui svolto, individuarsi l'articolato e complesso meccanismo sanzionatorio, che
si delinea in modo abbastanza chiaro. Attraverso successive stratificazioni
legislative si è creata una duplicità di interventi repressivi: uno riservato
alla P.A. e l'altro all'A.G. Nella materia paesaggistica però il legislatore -
vista la scarsa applicazione concreta dell'ordine amministrativo di demolizione
- ha conferito al giudice penale non più un potere meramente surrogatorio, ma
primario ed esclusivo, svincolato da ogni altro concorrente. Esso è stato però
limitato al solo caso in cui venga pronunziata una <<sentenza di
condanna>>. In questa ipotesi - pur senza escludere l'intervento ad
adiuvandum dell'Amministrazione - il legislatore ha conferito il compito al
magistrato penale, che deve ordinare il ripristino dei luoghi. Consequenziale è
evidentemente l'esecuzione penale del provvedimento con l'esclusione - questa
volta - di ogni diversa forma di esecuzione medesima. (...)"
E dunque la Suprema Corte stabilisce chiaramente che
ancor più che l'ordine di demolizione previsto dalla legge 47/85, soprattutto
l'ordine di rimessione in pristino previsto dalla legge 431/85 deve essere
eseguito in via giudiziaria penale e quindi dal PM. Il concetto resta
naturalmente immutato in ordine all’evoluzione nell’art. 163 nuovo T.U.
Ed il concetto é ancora più specificamente espresso
nei passi successivi della sentenza, ove la Cassazione ribadisce che "
(...) deve (...) confermarsi la
natura penale della sanzione de qua. (...) Quest'ultima è applicata dal
magistrato penale; è autonoma e più ampia rispetto a quella amministrativa;
consegue a sentenza di condanna. (...)". Ed infine sottolinea: "
(...)Non si vede, quindi, perché proprio l'autorità giudiziaria non potrebbe
eseguire l'ordine da lei stessa dato; in definitiva neanche la tanto conclamata
funzione di supplenza vi osta, essendo la stessa - a ben riflettere -
concettualmente incompatibile con la pretesa assolutezza della riserva
amministrativa in materia.(...)".
Va
sottolineato che successivamente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite
l’orientamento della Suprema Corte sul tema è rimasto poi costante; si veda per
tutte: Cassazione Penale - Sezione II - Sentenza del 1° dicembre 1998 n. 12647
- Simeone).
Si ritiene dunque pacifico il concetto che vuole l'ordine di remissione in pristino dello
stato dei luoghi a spese del condannato debba eseguito dal PM competente dopo
il passaggio in giudicato della sentenza.
Per le modalità esecutive l’attività di fatto può essere eseguita da
personale idoneo di P.G. o dipendente da ente pubblico sotto il controllo di
organo di P.G. delegato dal PM.
Con questo
principio, al pari di quello analogo stabilito per l’ordine di demolizione, si
demanda al pubblico ministero l'esecuzione dell'ordine di remissione in
pristino dello stato dei luoghi e con l'ausilio della forza pubblica e si
supera così di netto la fase di stallo che spesso si genera in materia da parte
dell'amministrazione comunale.
Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione
hanno stabilito, inoltre, con una importantissima sentenza che il Pretore
può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena
all'obbligo di abbattimento delle opere abusive in caso di condanna per
violazioni alla normativa urbanistico edilizia. Si legge infatti nella
motivazione della sentenza Cass.
pen. Sez. Unite n. 10 del 3/2/97
(udienza 20/11/96) Presidente Scorselli -
estensore Albamonte - che "va
affermato che il Giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena
inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione
edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio
all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione
dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile. L'ordine di
demolizione, come affermato da queste Sezioni Unite (sentenza P.M. in
procedimento Monterisi), ha natura di provvedimento giurisdizionale accessivo
alla statuizione della condanna, emesso sulla base dell'accertamento
dell'attuale conservazione dell'opera offensiva dell'interesse tutelato. E` di
spettanza degli organi preposti all'esecuzione del giudicato l'accertamento
dell'adempimento dell'obbligo imposto nel termine della sentenza o fissato
dallo stesso Giudice dell'esecuzione su richiesta del Pubblico Ministero. A
seguito dell'inadempimento il Giudice della esecuzione provvederà alla revoca
(di carattere non automatico ancorché che obbligatoria) del beneficio
condizionato (articolo 168 comma primo Codice di Procedura Penale)".
Anche in ordine a tale principio va sottolineato che
successivamente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite l’orientamento della
Suprema Corte è rimasto poi costante (cfr. Cassazione Penale - Sezione feriale
- Sentenza del 30 settembre 1998 n. 10309 – Consoli); in ordine alla legge sui
vincoli si veda in modo specifico ad
esempio: “In tema di protezione delle bellezze naturali deve ritenersi
legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena
all'ordine di rimessione in pristino previsto dall'art. 1 sexies della legge 8
agosto 1985 n. 431. Infatti è sicuramente possibile l'utilizzazione del
disposto dell'art. 165 c.p., rivolto a rafforzare il ravvedimento del
condannato, poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ben può comportare conseguenze dannose
o pericolose; inoltre la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente
ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse
di guistizia sotteso all'esercizio dell'azione penale. Peraltro l'obbligo di
ripristino si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei
poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni della stessa,
configurandosi come conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare
l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il
legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in
zone di particolare interesse ambientale." (Cassazione Penale - Sezione
III - Sentenza del 3 aprile 1998 n. 4135 - Settimi).
Riteniamo che il principio può essere, per sinergico
parallelismo, applicato anche all'ordine di rimessione in pristino dello stato
dei luoghi pronunciato dal giudice ex art. 163 nuovo T.U. (vedi precedente art.
1 sexies, legge 431/85 - legge-Galasso). Del resto già in
precedenza la Cassazione aveva prospettato principio parallelo: “L'ordine di rimessione in pristino
previsto, in caso di condanna, dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n.
312, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1985, n. 431, costituisce
esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria ed
esclusiva, e non meramente surrogatoria di un concorrente potere-dovere
dell'autorità amministrativa, come si verifica invece nel caso dell'ordine di
demolizione di opere abusive previsto dall'art. 7, ultimo comma, della L. 27
febbraio 1985, n. 47. Il detto ordine, pertanto, non ha natura di sanzione
amministrativa né di pena accessoria, ma è assimilabile ad una vera e propria
sanzione penale; dal che deriva che esso, oltre a costituire statuizione alla
cui esecuzione può essere subordinato il beneficio della sospensione
condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 c.p. deve essere emanato anche
in caso di applicazione della pena su richiesta (non ostandovi il disposto di
cui all'art. 445 c.p.p.), e va eseguito nelle forme previste per l'esecuzione
penale.” ( Cass. pen. Sez. III 22-2-93 Pres. Accinni Estr. Morgini).
In definitiva, il nuovo testo unico presenta aspetti
di importante ed attuale applicazione di prioritaria importanza per gli assetti
ambientali. Si tratta di una legge-contenitore nella quale confluiscono
potenzialmente tutti gli aspetti di aggressione verso gli ambienti oggetto di
tutela e la protezione accordata con il vincolo funge da raccordo sinergico con
diverse altre specifiche e selettive normative di settore. Ad esempio, i fiumi
sono tutelati nella parte idrica e nelle fasce territoriali connesse sotto il
profilo paesaggistico-ambientale; quindi rietra nel concetto di violazione
diretta della legge sui vincoli
l’alterazione urbanistico-edilizia (e questo già in connessione con la
legge n. 47/85 sull’edilizia in senso stretto); ma anche una discarica abusiva,
oltre a violare lo specifico d.l.vo n. 22/97
sui rifiuti, se realizzata sulle rive viola contestualmente la
legge-Galasso; un inquinamento idrico, oltre a porsi in contrasto con la
relativa legge-quadro n. 152/99, costituisce violazione del vincolo della norma
in esame per scempio paesaggistico-ambientale; una cava abusiva realizzata
sulle rive, oltre che la normativa di settore, investe direttamente la legge
sui vincoli per l’alterazione
territoriale; e via dicendo...
Dunque una legge di raccordo sistematico che, oltre
che tutelare il territorio in prima istanza, consente di creare un comun
denominare logico-operativo con tutta la
residua normativa ambientale.
Il fine della legge é chiaro; non già quello di
soffocare i (vastissimi) territori vincolati ma poiché detti territori
corrispondono (nella parte ancora integra) agli ultimi scampoli di ambienti
naturali superstiti nel nostro Paese, si é voluto sottoporre le rilevanti attività
strutturali sul territorio (che apportano modifiche stabili, definitive e
rilevanti dello stesso) ad un regime autorizzatorio più severo, in doppia
battuta. Demandando alle Regioni il compito di preservare questi scampoli di
propri territori ancora integri con un vaglio attento sulle opere da
autorizzare o meno in vista dei prioritari fini di tutela
paesaggistico-ambientale di cui la legge è portatrice. Non resta che sperare in
una rinnovata energia applicativa.
[1]
In tal senso, peraltro, si é
ripetutamente espressa la Cassazione:
"La costruzione di una strada comporta la necessità della
concessione, poiché essa realizza una trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio comunale" (Cass. Pen. Sez. III - 28/5/83 - n. 5O1O - ud.
23/3/83 - Capozza); "La realizzazione di una strada campestre mediante
sbarramento del terreno é soggetta a concessione edilizia" (Cass. Pen.
Sez. III - 11/11/81 n. 1O162 - ud. 29/6/81 - Chiesa).
La Suprema Corte,
con la senteza Sez. III Penale - Ud.
3.7.1989 - Rel. Postiglione -Imp. Petrangeli, dopo aver ribadito che “la
costruzione di una strada, in quanto comporta evidente trasformazione
dell’assetto del territorio, richiede la preventiva concessione comunale”
sottolinea che “anche l’allargamento della strada preesistente, nel senso di un
mutamento delle sue caratterisiche dimnsionali (larghezza, lunghezza) e
strutturaoli e della sua funzione rendono necessario il preventivo controllo
comunale”. Non solo. Ma sancisce ancora la Cassazione ( Sez. III Penale -
Ud. 8.11.1988 - Rel. Postiglione - Imp.
Matarazzo) che il principio in base al quale “la costruzione di una strada
comporta la necessité della concessione formale del sindaco poiché essa
realizza una trasformazione urbanistica ed edilizia del territoio comunale,
determinando un impatto ambientale che richiede un’attenta valutazione
preventiva per la molteplicità degli interessi pubblici coinvolti”, “deve trovare applicazione non solo per le
strade private ma anche per le strade pubbliche”.
[2]
Ed in tal senso si richiama
ancora la Cassazione la quale stabilisce che
“anche l'allargamento della strada preesistente, nel senso di un
mutamento delle sue caratteristiche dimensionali (larghezza, lunghezza) e strutturali
e della sua funzione rendono necessario il preventivo controllo comunale.”
(Cass. Pen. Sez. IIIa - Ud. 3.7.1989 - Rel. postiglione -Imp. Petrangeli).