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1° giugno 2002: I.P.P.C. al terzo round… con sorpresa finale !!

 

di Silvano Di Rosa

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Sommario:

– 1. Premessa; – 2. La prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control); – 3. L’attuazione italiana della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; – 4. Il D.M. 23 novembre 2001 letto alla maniera del “26 aprile”; – 5. Conseguenze del nuovo look del D.M. 23 novembre 2001; – 6. Conclusioni ed indicazioni.

 

1 – Premessa

                        Prendendo spunto dal brano iniziale di un noto motivo dell’Adriano nazionale – opportunamente adattato alle nostre esigenze – potremmo canticchiare (avendone voglia ed intonandolo rigorosamente in «Mi7») “… Apro il giornale e leggo che…certezze al mondo non ve n’è…ma perché?”. Eh già!! Perché ??  Lasciamo perdere…..(direbbe un mio amico, anche lui acceso “celentaniano”)

                        Per quanto Adriano, nella sua celebre canzone, si riferisca alla pace nel mondo (cosa ben più importante) e non alle certezze, riteniamo che, lui stesso, arrivi a condividere la validità della frase derivante dall’adattamento di cui sopra, scusandoci – ci auguriamo – per la libertà che ci siamo presi senza averglielo chiesto.  Se poi, con un ulteriore sforzo traspositivo, orientassimo la nostra ricerca di certezze nel mondo del diritto, non è che le cose cambierebbero poi molto; tutt’altro !!  E’ data a chiunque, infatti,  la possibilità di prendere visione – aprendo la Gazzetta Ufficiale di ieri (n. 126 serie generale del 31 maggio 2002) – del contenuto ufficiale e definitivo del “tanto atteso” D.M. 26 aprile 2002 «Modifiche  al  decreto  ministeriale  23  novembre 2001 in materia di dati,  formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999».

Vero è che, ultimamente, ci siamo abituati a dover attendere “un po’ più del solito” la pubblicazione di norme – promesse, preannunciate, presentate, quasi emanate… ma che tardano ad essere inserite – in Gazzetta(1); così che, quando finalmente il loro testo diviene definitivo – con la precipua ufficialità ad esso conferita proprio dall’istituto della pubblicazione in Gazzetta - non si può fare a meno di esaminarle con scrupolo; comparandole con le altre disposizioni normative da cui le stesse scaturiscono o a cui sono connesse, per  ricercarne gli aspetti salienti e maggiormente significativi.

2 – La prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control)

                        Senza stare a dilungarci troppo, a compensazione della colorita premessa anteposta e, se non altro, per non abusare eccessivamente della pazienza dei lettori, vale la pena ricordare che la materia de qua ci riporta con la mente  alla Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996(2),  alla Decisione 99/391/CE(3) concernente «il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)», alla Decisione 2000/479/CE(4) della Commissione del 17 luglio 2000 attuativa del «Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)», e… chi più ne ha ne metta!

 

La Direttiva 96/61/CE (cosiddetta Direttiva I.P.P.C.: Integrated Pollution Prevention and Control) ha come “fine” la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento derivante dalle attività industriali, cui giungere attraverso l’adozione delle migliori tecniche disponibili ed anche per il tramite di un controllo – preventivo ed incrociato – tra i diversi fattori tipici delle attività umane inquinanti (industrie, trasporti, rifiuti etc.), onde “conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso”. Occorre notare come l' art.15 dell’anzidetta direttiva preveda l’attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti, meglio conosciuto come E.P.E.R. (European Pollutant Emission Register) e il documento rubricato: «Guidance Document on EPER implementation according to art. 3 of the Commission Decision of 17 july 2000» (Decisione della Commissione 2000/479/CE del 17 luglio 2000)

3 – L’attuazione italiana della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento

                        Per quanto riguarda il recepimento nell’ordinamento interno, dobbiamo dire che – questa volta – l’Italia non si è comportata poi troppo male; rispettando il termine, di tre anni,  previsto all’art. 20 della Direttiva 96/61/CE, quantomeno per darvi una parziale attuazione (limitatamente agli impianti esistenti) con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372(5). Per gli impianti esistenti, quindi – ove rientrino negli elenchi di cui all’allegato I di tale decreto – è previsto il rilascio di una “autorizzazione integrata ambientale” (entro il 30.10.2004), contenente le prescrizioni e le misure necessarie a “conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”, con effetto “sostitutivo” nei riguardi di tutti gli altri provvedimenti autorizzativi  previsti dalle leggi vigenti in materia ambientale(6).

 

                        E’ già previsto, nella Legge 1 marzo 2002, n. 39 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2001»(7), un meccanismo volto a colmare la lacuna derivante da tale attuazione “parziale”; tant’è che, in ordine al proprio allegato B, la recente legge comunitaria prevede, al proprio art. 41(8), una delega al Governo per far divenire integrale l’attuazione alla Direttiva IPPC, anche nei confronti degli impianti industriali nuovi e di quelli esistenti che siano incorsi in modifiche sostanziali.

 

                        Abbandonando questo breve accenno “al domani”, appare necessario ricordare che, al citato decreto legislativo, ha fatto seguito il D.M. 23 novembre 2001(9) concernente i «Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.». Con esso sono state gettate le fondamenta per la realizzazione dell’inventario nazionale delle emissioni e loro sorgenti (cd: I.N.E.S.), destinato a raccogliere, in un apposito Registro nazionale, i dati relativi alle emissioni inquinanti confluenti in aria, acqua e suolo, provenienti dagli impianti industriali IPPC individuati dal citato D. Lgs. 372/99.

                        Il Registro nazionale (I.N.E.S.) ed il Registro europeo (E.P.E.R.) delle emissioni inquinanti, di origine industriale, rappresentano indubbiamente una significativa novità in campo ambientale, trattandosi di strumenti scaturiti da una strategia integrata per la prevenzione e riduzione dell' inquinamento. Strategia incamminatasi, ormai, verso un approccio unitario al problema delle emissioni, ed avente lo scopo di fiaccare le tendenze al trasferimento dell' inquinamento tra i vari settori ambientali, utilizzando come pietra angolare del progetto la visione essenziale dell' aria e dell' acqua come un insieme unico ricettore delle emissioni inquinanti.

                        Giungiamo poi – ed è storia di ieri – alla pubblicazione del D.M. 26 aprile 2002(10), rubricato «Modifiche  al  decreto  ministeriale  23  novembre 2001 in materia di dati,  formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999.», con cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ha inteso “andare incontro” ai gestori dei complessi aziendali I.P.P.C., sulla scorta della obiettiva impossibilità e, comunque, delle difficoltà logistiche  che questi avrebbero incontrato nell’effettuare, entro il 31 maggio 2002, la rilevazione dei dati sulle emissioni relative all’anno 2001. Questo decreto, inoltre, fornisce una definizione di Autorità  competenti  in  materia  di  comunicazione e stabilisce che: · per gli impianti sottoposti a procedura di V.I.A. nazionale la comunicazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Servizio VIA –   e   all’Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente; ·  per gli altri impianti la comunicazione deve essere trasmessa alla regione interessata, o alle Province autonome di Trento e Bolzano, così come all’Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

4 – Il D.M. 23 novembre 2001 letto alla maniera del “26 aprile”

                        Abbiamo, or ora, finito di vedere quale sia la normativa italiana che costituisce punto di riferimento in materia di I.P.P.C. e non abbiamo niente da obiettare sul fatto che,  con l’ultimo D.M. menzionato, si sia cercato di “andare incontro” a tutti coloro che, il 14 febbraio 2002, hanno potuto leggere – per la prima volta – il testo ufficiale e definitivo del D.M. 23.11.2001; pubblicato sulla gazzetta del giorno prima. D’altronde sappiamo benissimo che  il diritto ambientale è in continua evoluzione e le incombenze che ne derivano sono notoriamente così tante da richiedere l’impegno del miglior maestro circense specialista in “piatti cinesi” (quello che…corre, corre … e mantiene in movimento rotatorio le asticelle su cui sono posti “in equilibrio” 20 – 30 piatti, per cercare di non farli cadere mentre girano, vacillando, sul culmine delle prime) per “barcamenarcisi” e cercare di sopravvivere nel difficile cammino della produzione industriale.

                        Qualche nota di demerito da rivolgere al D.M. del 26 aprile, onestamente, ce l’abbiamo; se non altro per il fatto di essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno precedente a quello previsto – dall’art. 4, comma 1, del D.M. 23.11.2001 – come scadenza per la comunicazione dei dati identificativi del “complesso IPPC” e  anche dei dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001.  Questo, difatti, è ciò che prevedeva – quantomeno fino a ieri – il testo originario del primo comma dell’art. 4 del decreto del novembre scorso (prima della novella):

 

«Tutti  i  gestori  di  complessi IPPC comunicano all'autorità' competente  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  numero  8), del decreto legislativo   372/99   e  all'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,  di  seguito  denominata  ANPA,  secondo  le modalità indicate   all'art.   3,   entro   il  1  giugno  del  2002,  i  dati identificativi  del  complesso  e,  nel  caso in cui siano superati i valori  soglia  di  cui  alle  tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I, anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001»

 

Si noti bene, oltretutto,  che nel D.M. 26 aprile 2002  non risulta essere stata fornita alcuna esplicita indicazione circa la propria entrata in vigore; tanto che la stessa dovrebbe seguire i consueti canoni temporali di carattere generale!! Volendo, però, guardare in maniera positiva e con spirito costruttivo a tale intervento normativo, siamo disposti ad accettare – di buon grado – anche l’astratta ipotesi che il decreto possa essere entrato in vigore  il giorno stesso della sua pubblicazione” (diversamente entrerebbe in vigore contestualmente o dopo lo spirare del termine del 1° giugno). Non sembra possibile riuscire a far di più, per dare un senso compiuto a quanto verificatosi, salvo il voler teorizzare la retroattività della norma!!

 

                        Cerchiamo di ricapitolare il tutto, mettendoci “nei panni” di un imprenditore I.P.P.C.! Fino al 30 maggio 2002 (se prendiamo per buona la nostra azzardata tesi sull’entrata in vigore di quest’ultimo D.M. e se trascuriamo – in quanto soltanto ufficiose –  le “anteprime di stampa”, le presentazioni, ecc. di cui è stato oggetto tale decreto, prive di qualsiasi pregio giuridico) i gestori (rectius: tutti i gestori) dei Complessi I.P.P.C. sapevano “ufficialmente” di dover comunicare(11)… – secondo  le modalità indicate   all'art.   3 dello stesso decreto –   entro   il    giugno  del  2002,  i  dati identificativi  del  complesso industriale I.P.P.C. (primo elemento certo!). Sapevano altresì che,  nel  caso in cui fossero superati, nel proprio impianto, i valori  soglia  di  cui  alle  tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I al DM 23.11.2001 (e quindi solo e soltanto in tal caso), avrebbero dovuto comunicare anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001 (secondo elemento solo eventuale!).

 

                        Oggi le cose sono cambiate, ma, prima di esaminare quali siano gli effetti apportati dalla novella di fine maggio – determinata dal decreto del 26 aprile – non possiamo fare a meno di evidenziare che il termine del 1° giugno 2002, fissato dal D.M. 23.11.2001, risultava, già di per sé, in contrasto con quanto previsto dall’art. 10, primo comma, secondo periodo, del D. Lgs. 4.08.1999, n. 372. Invero – ancora oggi – questo stabilisce: «… La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2….». Se pensiamo che quest’ultimo decreto (…di cui al comma 2…) altro non è che il D.M. dello scorso novembre – pubblicato nel febbraio 2002 –, appare evidente come la “prima comunicazione” di cui sopra – prevista per fornire i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente – fosse da intendersi, fin da subito, con scadenza al 30 aprile 2003. Ciononostante, come già visto, il decreto del 23 novembre u.s. (per quanto avente la specifica finalità di stabilire  i  dati, il formato e le modalità della  comunicazione  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372) l’aveva anticipata al 1° giugno 2002, creando, oltretutto, l’ulteriore distinzione sopra vista(12).

                        Non è nostro compito dare delle spiegazioni al riguardo, ma possiamo condividere la volontà di acquisire prima possibile dei dati “ragionevolmente pretendibili”; se non altro, per tastare il polso all’attuale situazione italiana. A parte ciò, risulta incontrovertibile come fosse lo stesso D.Lgs n° 372/99 (al proprio art. 10, comma 1 e 2) a fissare i termini per la presentazione della comunicazione di cui trattasi, ed anche – si badi bene !! – ad individuarne i soggetti obbligati (leggasi: i gestori degli impianti “in esercizio” di cui all'allegato I dello stesso decreto legislativo); essendo tutt’altro il compito affidato al decreto del Ministero dell’Ambiente 23.11.2001: stabilire  i  dati, il formato e le modalità della  comunicazione  de qua (e niente più!!)

                        Essendo ormai giunti al 1° giugno, finalmente, è apparso davanti i nostri occhi anche il D.M. 26 aprile 2002; strumento “odierno” che ci permette di leggere il precedente decreto, del novembre 2001, con le “nuove lenti” forniteci dal Dicastero per l’Ambiente. Il primo comma dell’art. 4, prima riportato, adesso si presenta in una veste del tutto innovata (essendo stato sostituito):

 

Tutti  i  gestori  dei  complessi  IPPC,  che superano i valori di soglia  di  cui  alle  tabelle  1.6.2.  e  1.6.3. dell'allegato 1 del presente decreto, entro 1 giugno 2002 devono comunicare all'autorità competente  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  numero  8,  del decreto legislativo  n.  372/1999  ed all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente  solo  i dati identificativi dei complessi industriali, mentre  entro  il  30 aprile  2003  devono  comunicare  i  dati sulle emissioni relativi all'anno 2002.

 

Dal nuovo testo è chiaro per chiunque che i soggetti individuati con il binomio “Tutti i gestori…non sono più effettivamente tutti, bensì sono solo e soltanto “tutti quelli nei cui complessi IPPC si superano i valori di soglia”; quindi sono soltanto una parte dei gestori di tutti i complessi IPPC italiani (che potremmo anche immaginarci – per mero sfizio e/o astratto buon auspicio – essere esigua o minima!! Non si sa mai!).

 

                        Di fatto, i complessi IPPC che “sfiorano” o si trovano nettamente al di sotto delle soglie previste dal D.M. 23.11.2001, non vengono più presi in considerazione dal primo comma del proprio art. 4. Cosa diversa sarebbe accaduta se l’enunciato contenuto alla lettera b) dell’art. 1 del D.M. 26 aprile 2002 fosse stato adattato ed aggiunto (magari come comma 1-bis; tanto “di moda”!!) al primo comma originario del precedente decreto. Così facendo sarebbe stato confermato “esplicitamente”, per  tutti (stavolta davvero tutti!!) i complessi IPPC  italiani, l’obbligo di comunicare i propri dati identificativi, entro il 1° giugno 2002, procrastinando – al 30 aprile p.v. – la comunicazione dei dati sulle emissioni per “tutti” gli altri – o meglio “soltanto per quei” complessi IPPC che superano i valori di soglia. Ma così non è stato fatto!!

5 – Conseguenze del nuovo look del D.M. 23 novembre 2001

                        Cerchiamo di riassumere, per punti, che cosa siamo è accaduto in Italia in materia di Integrated Pollution Prevention and Control:

 

In primo luogo è stata recepita – parzialmente – la direttiva IPPC; stabilendo che la prima comunicazione – dovuta dai complessi IPPC – dovesse essere effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla “pubblicazione” del decreto statuente  i  dati, il formato e le modalità della  stessa.

Dopo un paio di anni è stato emanato (nel 2001) quest’ultimo decreto (pubblicato nel 2002), con cui si è avuta un’anticipazione di 11 mesi del termine per l’inoltro della comunicazione di cui trattasi; continuando a prevederne l’obbligo indistinto “per tutti” i complessi IPPC italiani, ma differenziandola, secondo due distinti livelli di completezza, in:

a) comunicazione dei  dati identificativi  del  complesso  IPPC (effettivamente per tutti) e b) comunicazione dei dati sulle emissioni da questo prodotte (dovuta entro il 1° giugno 2002 solo per gli impianti “oltre” i valori di soglia  di  cui  alle  tabelle  1.6.2.  e  1.6.3. dell'allegato 1 accluso allo stesso decreto 23.11.2001). 

Dopo circa tre mesi e mezzo dalla pubblicazione del D.M. sopramenzionato, si è cercato (con la novella contenuto nell’ultima Gazzetta) di adeguare il termine, stabilito per la comunicazione dei dati sulle emissioni, con quanto originariamente previsto nel D.Lgs. n°372/99; riportandolo alla giusta data (30 aprile 2003) (13), ma mantenendo (lodevolmente!!) la scadenza del 1° giugno 2002 per la comunicazione dei soli dati identificativi del complesso IPPC (sicuramente meno impegnativi di quelli sulle emissioni) a carico dei gestori degli impianti che superano i valori di soglia. Scompare qualsiasi richiamo ai complessi IPPC che “non superano” i valori di soglia. Così facendo, si è creato l’ennesimo motivo di incertezza, cui si è già fatto cenno.

 

                        Come conseguenza di una tale situazione, sembra si stiano già creando dei veri e propri movimenti di opinione fra i gestori dei complessi IPPC: c’è chi sostiene che i complessi che non superano i valori di soglia debbano ugualmente effettuare, quantomeno, la comunicazione dei dati identificativi dell’impianto; c’è chi asserisce che per gli impianti “al di sotto” delle soglie la comunicazione dei dati identificativi – nel silenzio della norma – sia da intendersi slittata al 30 aprile prossimo; c’è chi, esagerando, arriva ad affermare che  i complessi  che rispettano le soglie non devono comunicare niente né ora, né entro il 30 aprile 2003.

 

                        A ben vedere queste opinioni “variegate” sono state provocate dall’aver preteso, da parte dei soggetti tenuti al rispetto delle norme vigenti, un’attenzione, una prontezza ed una capacità interpretativa veramente inaudite. Chiunque legga – oggi – il testo vigente del D.M. 23 novembre 2001 (così come integrato e modificato dalla novella del 26 aprile 2002) può avere conferma che, dal proprio articolato, è scomparsa qualsiasi indicazione riguardante i Complessi IPPC che “non” superano le soglie. E’, però, altrettanto evidente come sia sufficiente mettersi a leggere il lunghissimo allegato 1, dello stesso decreto, per rendersi conto di quanto niente sia cambiato rispetto a prima, e che, pertanto – in  base  alla  normativa vigente –  i  complessi produttivi   IPPC   (tutti!) sono  tenuti  ad  una  dichiarazione  annuale  che riguarda:  · informazioni  per  l'identificazione del complesso e delle attivita'  sorgenti  di  emissioni  che  vi sono svolte, ed anche  · informazioni sulle  emissioni  in  aria  ed acqua di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti (se superiori a determinati valori di soglia).

 

A questo punto, prima di proseguire, è bene ricordare che per complessi produttivi IPPC (definiti, all’art. 2 dello stesso DM 23.11.2001) si devono intendere le «strutture industriali o produttive costituite da  uno  o  più  impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge  una  o  più  delle  attività  elencate  nell'allegato I del decreto legislativo n. 372/99», ed è anche necessario fare chiarezza sulla distinzione esistente fra:

 

· I valori limite riportati, nell’allegato I al D.Lgs. n° 372/99, per alcune delle categorie di attività industriali, previste dall’art. 1 dello stesso decreto legislativo; valori limite che si riferiscono – in genere – alle capacità di produzione o alla resa.

 

· I valori di soglia  di  cui  alle  tabelle  1.6.2.  e  1.6.3. dell’allegato 1 al D.M. 23.11.2001, espressi, per tutti gli inquinanti ivi indicati, in Kg/anno.

 

I primi (a) hanno lo scopo di individuare se le attività industriali (per le quali viene previsto un limite) sono, o meno, attività IPPC.  Su tale scorta, nel caso in cui una delle attività di cui all’allegato I al D.Lgs. n° 372/99, sia caratterizzata dall’indicazione di una precisa capacità produttiva, ove quest’ultima non risulti superata nel caso concreto, tale complesso  non può essere considerato IPPC. Viceversa, se l’attività enumerata in tale allegato non presenta alcuna indicazione di valori limite, oppure quando – nel caso concreto – si supera tale valore, allora siamo sicuramente di fronte ad un complesso IPPC.

 

 

I secondi (b), invece, servono ad individuare, in un complesso IPPC (già chiaramente qualificato come tale) quali sono le emissioni che vanno dichiarate (se superiori allo specifico valore di soglia) e quelle che non vanno dichiarate (se inferiori allo specifico valore di soglia)

 

                        Ciò premesso appare evidente come la prima parte dell’allegato 1 sia, ancora oggi, chiarissima(14), dettagliata e del tutto conforme alle previsioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n° 372/99. Infatti, risulta in essa debitamente esplicitato come la  dichiarazione (o comunicazione),  cui sono tenuti tutti i complessi IPPC, si  componga  essenzialmente di tre parti, di cui:

la prima riguarda  l'identificazione  del  complesso produttivo e delle attività  sorgenti di emissioni che vi sono svolte;

la seconda parte riguarda  le  emissioni in aria;

la terza riguarda le emissioni in acqua;

Viene altresì specificato – in tutta chiarezza –  che nel  2002 tutti i complessi IPPC devono dichiarare i dati relativi al 2001 e che, ove non abbiano  emissioni da dichiarare (perché rientranti entro le valori soglia previsti dal DM 23.11.2001), devono compilare solo (e quindi perlomeno) la prima   parte   del  questionario: quella  relativa  all'identificazione  del complesso  IPPC  (precisando che, in questo caso, i dati non saranno resi pubblici). Sempre dall’attuale testo dell’allegato 1 risulta che gli altri complessi  IPPC  – quelli che hanno   emissioni  da  dichiarare (perché superiori alle soglie) –  devono  compilare  il questionario  anche  per le parti relative alle emissioni in aria e/o acqua.

Si continua a potervi leggere, ancora oggi, che le  dichiarazioni  successive  all'anno  2002  riguarderanno  solo  i complessi  IPPC  che,  in  base  ai  criteri  riportati  nell’allegato, hanno emissioni da dichiarare (perché superiori alle soglie).

6 – Conclusioni e indicazioni

                        Risulta evidente come, da questo coacervo di indicazioni, sia possibile trarre qualsiasi genere di conclusione; riuscendo ad estrapolare la versione che più aggrada a chiunque, sulla scorta degli interessi in gioco e delle esigenze più particolari. Questo è, di fatto, un vero problema!

 

                        La cosa più seria e sensata che riteniamo opportuno porre all’attenzione di chi legge, consiste nel ricordare che l’ago della bilancia definitivo è costituito dal decreto legislativo n°372/99. E’ sulla base di quanto indicato in tale decreto legislativo che un’azienda è – o meno – complesso IPPC; e non certo da ciò che risulta nei DD.MM. successivi. Ad esempio, ciò che prevale – senza ombra di dubbio – è la dizione contenuta alla lettera e) del punto 4.2 dell’allegato I al decreto legislativo 372 (e - metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio), rispetto  a quella riportata allo stesso punto nella tabella 1.6.1 di cui all’allegato 1 del D.M. 23.11.2001 (e – Non metalli). Così che le attività destinate alla produzione di ossidi metallici sono complessi I.P.P.C. a tutti gli effetti, anche se ciò non risulterebbe dalla lettura della predetta tabella 1.6.1 (rubricata: «Attività IPPC. Attribuzione codici NOSE-P e NACE»).

 

                        In ultimo si dimostra logico ricordare che un complesso IPPC – che possa dirsi tale sulla scorta di quanto previsto dal D.Lgs. n° 372/99 – dovrà comunque fare, prima o poi, una dichiarazione/comunicazione; se non altro, dei propri dati identificativi. Diversamente l’inventario nazionale verrebbe svuotato di contenuto. A ben vedere, però, esistono anche altre ragioni a supporto di quanto poc’anzi detto. Basta considerare che il D.Lgs. n° 372/99 lo prevede, oppure non scordarsi che l’indicazione fornita – dal nuovo testo dell’art. 4 del D.M. 23.11.2001 – ai soli complessi IPPC che superano i valori di soglia, non esclude affatto da tale obbligo (limitatamente ai dati identificativi) i complessi che, al momento, non li superano.

 

            In ogni caso…, dicevamo: “… Apro il giornale e leggo che…”; allo stato attuale dell’arte siamo proprio sicuri che valga la pena leggerlo… il giornale ?                   

 

 

Dott. Silvano Di Rosa

Consulente Legale Ambientale – esperto A.N.E.A.

silvanodiros@vizzavi.it

 

 

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NOTE

 

 

 (1) Ci riferiamo, in tema di rifiuti, all’attesissimo Decreto Ministeriale recante "Norme per l'esecuzione della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE " e, in tema di semplificazione di procedimenti amministrativi, al regolamento concernente la classificazione delle industrie insalubri (approvato dal Consiglio dei Ministri, già dall’ 8 novembre dello scorso anno, per tener conto dell’evoluzione del contesto normativo e tecnologico, e per semplificare le fasi procedurali per la formazione dell’elenco delle industrie che possono recare danno alla salute dell’uomo)

(2) pubblicata sulla G.U.C.E. 10 ottobre 1996 n. L 257

(3) Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 giugno 1999 n. L 149/39

(4) Pubblicata sulla G.U.C.E. 28 luglio 2000 n. L 192

(5) Pubblicato sulla G.U. del 26 ottobre 1999 n. 252

(6) Ad eccezione delle autorizzazioni previste dalle norme emanate in attuazione della Direttiva 96/82 “Seveso II”.

(7) Pubblicata sul supplemento ordinario n. 54/L alla G.U. n. 72 del 26.3.2002

(8) Art. 41. (Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento): 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti princípi e criteri direttivi:  a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti,anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;  b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.

(9) Pubblicato sulla GU n. 37 del 13 febbraio 2002- Suppl. Ordinario n.29

(10) Pubblicato sulla GU n. 126 del 31 maggio 2002

(11) All'autorita' competente  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  numero  8), del decreto legislativo   372/99   e  all'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente.

(12) Ribadiamo: pretendere “da tutti” i soggetti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. n° 372/99, i  dati identificativi  del  complesso  IPPC,  e , solo per i complessi  in cui fossero superati i valori  soglia  di  cui  alle  tabelle 1.6.2 e 1.6.3 del proprio allegato I, anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001

(13) Palesando l’opportunità di conoscere i dati relativi a “periodi più  recenti” al fine di attuare una puntuale prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento proveniente dalle attivita' industriali, anche in considerazione della necessità che il carattere innovativo del processo che si  avvierà con la prima dichiarazione debba riferirsi ai dati relativi all'anno 2002 e non a quelli del 2001 (così risulta dal preambolo al decreto modificatore).

(14) Con tanto di precisazione che le   informazioni   dichiarate  andranno  a  costituire  l'Inventario nazionale I.N.E.S. (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) ed il Registro E.P.E.R. (European Pollutant Emission Register); istituti mirati a renderle pubbliche.

 


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