1°
giugno 2002: I.P.P.C. al terzo round… con sorpresa finale !!
di
Silvano Di Rosa
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Sommario:
– 1. Premessa; – 2. La
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Integrated Pollution
Prevention and Control); – 3. L’attuazione italiana della prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento; – 4. Il D.M. 23 novembre 2001 letto
alla maniera del “26 aprile”; – 5. Conseguenze del nuovo look del D.M. 23
novembre 2001; – 6. Conclusioni ed indicazioni.
1
– Premessa
Prendendo spunto dal brano iniziale di un noto motivo dell’Adriano
nazionale – opportunamente adattato alle nostre esigenze – potremmo
canticchiare (avendone voglia ed intonandolo rigorosamente in «Mi7») “… Apro
il giornale e leggo che…certezze al mondo non ve n’è…ma perché?”.
Eh già!! Perché ?? Lasciamo
perdere…..(direbbe un mio amico, anche lui acceso “celentaniano”)
Per quanto Adriano, nella sua celebre canzone, si riferisca alla pace
nel mondo (cosa ben più importante) e non alle certezze, riteniamo che,
lui stesso, arrivi a condividere la validità della frase derivante
dall’adattamento di cui sopra, scusandoci – ci auguriamo – per la libertà
che ci siamo presi senza averglielo chiesto.
Se poi, con un ulteriore sforzo traspositivo, orientassimo la nostra
ricerca di certezze nel mondo del diritto, non è che le cose
cambierebbero poi molto; tutt’altro !! E’
data a chiunque, infatti, la
possibilità di prendere visione – aprendo la Gazzetta Ufficiale di
ieri (n. 126 –
serie generale – del 31 maggio 2002)
– del contenuto ufficiale e definitivo del “tanto atteso” D.M. 26 aprile
2002 «Modifiche al decreto
ministeriale 23 novembre 2001
in materia di dati, formato e
modalità della comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo
n. 372 del 1999».
Vero
è che, ultimamente, ci siamo abituati a dover attendere “un po’ più del
solito” la pubblicazione di norme – promesse, preannunciate, presentate,
quasi emanate… ma che tardano ad essere inserite – in Gazzetta(1); così che, quando finalmente il loro testo diviene
definitivo – con la precipua ufficialità ad esso conferita proprio
dall’istituto della pubblicazione in Gazzetta - non si può fare a meno
di esaminarle con scrupolo; comparandole con le altre disposizioni normative da
cui le stesse scaturiscono o a cui sono connesse, per ricercarne gli aspetti salienti e maggiormente significativi.
2
– La prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Integrated
Pollution Prevention and Control)
Senza stare a dilungarci troppo, a compensazione della colorita premessa
anteposta e, se non altro, per non abusare eccessivamente della pazienza dei
lettori, vale la pena ricordare che la materia de qua ci riporta con la
mente alla Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996(2), alla
Decisione 99/391/CE(3)
concernente «il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)»,
alla Decisione 2000/479/CE(4)
della
Commissione del 17 luglio 2000 attuativa del «Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER)
ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)»,
e… chi più ne ha ne metta!
La
Direttiva 96/61/CE (cosiddetta Direttiva I.P.P.C.: Integrated
Pollution Prevention and Control) ha come “fine” la
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento derivante dalle attività
industriali, cui giungere attraverso l’adozione delle migliori tecniche
disponibili ed anche per il tramite di un controllo – preventivo ed incrociato
– tra i diversi fattori tipici delle attività umane inquinanti (industrie,
trasporti, rifiuti etc.), onde “conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente nel suo complesso”. Occorre notare come l' art.15
dell’anzidetta direttiva preveda l’attuazione del Registro
europeo delle emissioni inquinanti, meglio conosciuto come E.P.E.R.
(European Pollutant Emission Register) e il documento rubricato: «Guidance
Document on EPER implementation according to art. 3 of the Commission Decision
of 17 july 2000» (Decisione della Commissione 2000/479/CE del 17 luglio
2000)
3
– L’attuazione italiana della prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento
Per quanto riguarda il recepimento nell’ordinamento interno, dobbiamo
dire che – questa volta – l’Italia non si è comportata poi troppo male;
rispettando il termine, di tre anni, previsto
all’art. 20 della Direttiva 96/61/CE, quantomeno per darvi una parziale
attuazione (limitatamente agli impianti esistenti) con il D.Lgs. 4 agosto 1999,
n. 372(5). Per gli
impianti esistenti, quindi – ove rientrino negli elenchi di cui all’allegato
I di tale decreto – è previsto il rilascio di una “autorizzazione integrata
ambientale” (entro il 30.10.2004), contenente le prescrizioni e le misure
necessarie a “conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente
nel suo complesso”, con effetto “sostitutivo” nei riguardi di tutti
gli altri provvedimenti autorizzativi previsti
dalle leggi vigenti in materia ambientale(6).
E’ già previsto, nella Legge 1 marzo 2002, n. 39 «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
Europee - Legge comunitaria 2001»(7),
un meccanismo volto a colmare la lacuna derivante da tale attuazione
“parziale”; tant’è che, in ordine al proprio allegato B, la recente legge
comunitaria prevede, al proprio art. 41(8),
una delega al Governo per far divenire integrale l’attuazione alla
Direttiva IPPC, anche nei confronti degli impianti industriali nuovi e di
quelli esistenti che siano incorsi in modifiche sostanziali.
Abbandonando questo breve accenno “al domani”, appare necessario
ricordare che, al citato decreto legislativo, ha fatto seguito il D.M. 23
novembre 2001(9)
concernente i «Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art.
10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.». Con esso sono
state gettate le fondamenta per la realizzazione dell’inventario nazionale
delle emissioni e loro sorgenti (cd: I.N.E.S.), destinato a raccogliere, in
un apposito Registro nazionale, i dati relativi alle emissioni inquinanti
confluenti in aria, acqua e suolo, provenienti dagli impianti industriali IPPC
individuati dal citato D. Lgs. 372/99.
Il Registro nazionale
(I.N.E.S.) ed il Registro
europeo (E.P.E.R.)
delle emissioni inquinanti, di origine industriale, rappresentano indubbiamente
una significativa novità in campo ambientale, trattandosi di strumenti
scaturiti da una strategia integrata per la prevenzione e riduzione dell'
inquinamento. Strategia incamminatasi, ormai, verso un approccio unitario al problema delle emissioni, ed avente lo scopo
di fiaccare le tendenze al trasferimento dell' inquinamento tra i vari settori
ambientali, utilizzando come pietra angolare del progetto la visione
essenziale dell' aria e dell' acqua come un insieme unico ricettore
delle emissioni inquinanti.
Giungiamo poi – ed è storia di ieri – alla pubblicazione del D.M. 26
aprile 2002(10), rubricato
«Modifiche al
decreto ministeriale
23 novembre 2001 in materia
di dati, formato e modalità della comunicazione
di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999.», con cui
il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ha inteso “andare
incontro” ai gestori dei complessi aziendali I.P.P.C., sulla scorta
della obiettiva impossibilità e, comunque, delle difficoltà
logistiche che questi avrebbero
incontrato nell’effettuare, entro il 31 maggio 2002, la rilevazione dei
dati sulle emissioni relative all’anno 2001. Questo decreto, inoltre, fornisce una definizione di Autorità
competenti in
materia di
comunicazione e stabilisce che: · per gli impianti sottoposti a procedura di
V.I.A. nazionale la comunicazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
– Servizio VIA – e
all’Agenzia
nazionale per la Protezione dell’Ambiente; · per
gli altri impianti la comunicazione deve essere trasmessa alla regione
interessata, o alle Province autonome di Trento e Bolzano, così come
all’Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente.
4
– Il D.M. 23 novembre 2001 letto alla maniera del “26 aprile”
Abbiamo, or ora, finito di vedere quale sia la normativa italiana che
costituisce punto di riferimento in materia di I.P.P.C. e non abbiamo niente da
obiettare sul fatto che, con
l’ultimo D.M. menzionato, si sia cercato di “andare incontro” a tutti
coloro che, il 14 febbraio 2002, hanno potuto leggere – per la prima volta –
il testo ufficiale e definitivo del D.M. 23.11.2001; pubblicato sulla gazzetta
del giorno prima. D’altronde sappiamo benissimo che
il diritto ambientale è in continua evoluzione e le incombenze che ne
derivano sono notoriamente così tante da richiedere l’impegno del miglior
maestro circense specialista in “piatti cinesi” (quello che…corre,
corre … e mantiene in movimento rotatorio le asticelle su cui sono posti “in
equilibrio” 20 – 30 piatti, per cercare di non farli cadere mentre girano,
vacillando, sul culmine delle prime) per “barcamenarcisi” e cercare di
sopravvivere nel difficile cammino della produzione industriale.
Qualche nota di demerito da rivolgere al D.M. del 26 aprile, onestamente,
ce l’abbiamo; se non altro per il fatto di essere stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del giorno precedente a quello previsto – dall’art. 4, comma
1, del D.M. 23.11.2001 – come scadenza per la comunicazione dei dati
identificativi del “complesso IPPC” e
anche dei dati sulle emissioni, relativi all'anno
2001. Questo, difatti, è ciò che
prevedeva – quantomeno fino a ieri – il testo originario del primo comma
dell’art. 4 del decreto del novembre scorso (prima della novella):
«Tutti
i gestori
di complessi IPPC comunicano
all'autorità' competente di cui all'art.
2, comma
1, numero
8), del decreto legislativo 372/99
e all'Agenzia
nazionale per
la protezione dell'ambiente,
di seguito
denominata ANPA,
secondo le modalità
indicate all'art.
3, entro
il 1
giugno del
2002, i
dati identificativi del
complesso e,
nel caso in cui siano
superati i valori soglia
di cui
alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3
dell'allegato I, anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001»
Si
noti bene, oltretutto, che nel D.M.
26 aprile 2002 non risulta essere
stata fornita alcuna esplicita indicazione circa la propria entrata in vigore;
tanto che la stessa dovrebbe seguire i consueti canoni temporali di carattere
generale!! Volendo, però, guardare in maniera positiva e con spirito
costruttivo a tale intervento normativo, siamo disposti ad accettare – di buon
grado – anche l’astratta ipotesi che il decreto possa essere entrato in
vigore “il giorno stesso della
sua pubblicazione” (diversamente entrerebbe in vigore contestualmente o
dopo lo spirare del termine del 1° giugno). Non sembra possibile riuscire a far
di più, per dare un senso compiuto a quanto verificatosi, salvo il voler
teorizzare la retroattività della norma!!
Cerchiamo di ricapitolare il tutto, mettendoci “nei panni” di un imprenditore
I.P.P.C.! Fino al 30 maggio 2002 (se prendiamo per buona la nostra azzardata
tesi sull’entrata in vigore di quest’ultimo D.M. e se trascuriamo – in
quanto soltanto ufficiose – le
“anteprime di stampa”, le presentazioni, ecc. di cui è stato oggetto tale
decreto, prive di qualsiasi pregio giuridico) i gestori (rectius: tutti
i gestori) dei Complessi I.P.P.C. sapevano “ufficialmente” di
dover comunicare(11)…
– secondo le modalità indicate
all'art. 3 dello
stesso decreto – entro
il 1°
giugno del
2002, i
dati identificativi del
complesso industriale I.P.P.C. (primo elemento certo!). Sapevano
altresì che, nel
caso in cui fossero superati, nel proprio impianto, i valori
soglia di
cui alle
tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell'allegato I al DM 23.11.2001 (e
quindi solo e soltanto in tal caso), avrebbero dovuto comunicare anche
i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001 (secondo elemento solo
eventuale!).
Oggi le cose sono cambiate, ma, prima di esaminare quali siano gli
effetti apportati dalla novella di fine maggio – determinata dal
decreto del 26 aprile – non possiamo fare a meno di evidenziare che il termine
del 1° giugno 2002, fissato dal D.M. 23.11.2001, risultava, già di per sé, in
contrasto con quanto previsto dall’art. 10, primo comma, secondo periodo, del
D. Lgs. 4.08.1999, n. 372. Invero – ancora oggi – questo stabilisce: «…
La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla
pubblicazione del decreto di cui al comma 2….». Se pensiamo che
quest’ultimo decreto (…di cui al comma 2…) altro non è che il D.M.
dello scorso novembre – pubblicato nel febbraio 2002 –, appare evidente come
la “prima comunicazione” di cui sopra – prevista per fornire i dati
caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo,
dell'anno precedente – fosse da intendersi, fin da subito, con scadenza al 30
aprile 2003. Ciononostante, come già visto, il decreto del 23 novembre u.s.
(per quanto avente la specifica finalità di stabilire
i dati, il formato e le modalità della comunicazione di
cui all'art.
10, comma
1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372) l’aveva
anticipata al 1° giugno 2002, creando, oltretutto, l’ulteriore distinzione
sopra vista(12).
Non è nostro compito dare delle spiegazioni al riguardo, ma possiamo
condividere la volontà di acquisire prima possibile dei dati “ragionevolmente
pretendibili”; se non altro, per tastare il polso all’attuale
situazione italiana. A parte ciò, risulta incontrovertibile come fosse lo
stesso D.Lgs n° 372/99 (al proprio art. 10, comma 1 e 2) a fissare i termini
per la presentazione della comunicazione di cui trattasi, ed anche – si badi
bene !! – ad individuarne i soggetti obbligati (leggasi: i gestori
degli impianti “in esercizio” di cui all'allegato I dello
stesso decreto legislativo); essendo tutt’altro il compito affidato al
decreto del Ministero dell’Ambiente 23.11.2001: stabilire
i dati, il formato
e le modalità della comunicazione
de qua (e niente più!!)
Essendo ormai giunti al 1° giugno, finalmente, è apparso davanti i
nostri occhi anche il D.M. 26 aprile 2002; strumento “odierno” che ci
permette di leggere il precedente decreto, del novembre 2001, con le “nuove
lenti” forniteci dal Dicastero per l’Ambiente. Il primo comma dell’art. 4,
prima riportato, adesso si presenta in una veste del tutto innovata (essendo
stato sostituito):
Tutti
i gestori
dei complessi
IPPC, che superano i
valori di soglia di
cui alle
tabelle 1.6.2.
e 1.6.3. dell'allegato 1 del
presente decreto, entro 1 giugno 2002 devono comunicare all'autorità competente
di cui all'art.
2, comma
1, numero
8, del decreto legislativo
n. 372/1999
ed all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
solo i dati
identificativi dei complessi industriali, mentre entro il
30 aprile 2003
devono comunicare
i dati sulle emissioni
relativi all'anno 2002.
Dal
nuovo testo è chiaro per chiunque che i soggetti individuati con il binomio “Tutti
i gestori…” non sono più effettivamente tutti, bensì
sono solo e soltanto “tutti quelli nei cui complessi IPPC si superano i
valori di soglia”; quindi sono soltanto una parte dei gestori di tutti
i complessi IPPC italiani (che potremmo anche immaginarci – per mero
sfizio e/o astratto buon auspicio – essere esigua o minima!! Non si sa mai!).
Di fatto, i complessi IPPC che “sfiorano” o si trovano
nettamente al di sotto delle soglie previste dal D.M. 23.11.2001, non
vengono più presi in considerazione dal primo comma del proprio art. 4. Cosa
diversa sarebbe accaduta se l’enunciato contenuto alla lettera b)
dell’art. 1 del D.M. 26 aprile 2002 fosse stato adattato ed aggiunto
(magari come comma 1-bis; tanto “di moda”!!) al primo comma originario del
precedente decreto. Così facendo sarebbe stato confermato “esplicitamente”,
per tutti (stavolta davvero
tutti!!) i complessi IPPC italiani,
l’obbligo di comunicare i propri dati identificativi, entro
il 1° giugno 2002, procrastinando – al 30 aprile p.v. – la
comunicazione dei dati sulle emissioni per “tutti” gli altri – o
meglio “soltanto per quei” – complessi IPPC che superano i valori
di soglia. Ma così non è stato fatto!!
5
– Conseguenze del nuovo look del D.M. 23 novembre 2001
Cerchiamo di riassumere, per punti, che cosa siamo è accaduto in Italia
in materia di Integrated Pollution Prevention and Control:
In
primo luogo è stata recepita – parzialmente – la direttiva IPPC; stabilendo
che la prima comunicazione – dovuta dai complessi IPPC – dovesse
essere effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla “pubblicazione”
del decreto statuente i
dati, il formato e le modalità della
stessa.
Dopo
un paio di anni è stato emanato (nel 2001) quest’ultimo decreto (pubblicato
nel 2002), con cui si è avuta un’anticipazione di 11 mesi del termine per
l’inoltro della comunicazione di cui trattasi; continuando a prevederne
l’obbligo indistinto “per tutti” i complessi IPPC italiani, ma
differenziandola, secondo due distinti livelli di completezza, in:
a)
comunicazione
dei dati identificativi
del complesso
IPPC (effettivamente per tutti) e b) comunicazione dei dati
sulle emissioni da questo prodotte (dovuta entro il 1° giugno 2002 solo per
gli impianti “oltre” i valori di soglia
di cui
alle tabelle
1.6.2. e
1.6.3. dell'allegato 1 accluso allo stesso decreto
23.11.2001).
Dopo
circa tre mesi e mezzo dalla pubblicazione del D.M. sopramenzionato, si è
cercato (con la novella contenuto nell’ultima Gazzetta) di adeguare il
termine, stabilito per la comunicazione dei dati sulle emissioni, con
quanto originariamente previsto nel D.Lgs. n°372/99; riportandolo alla giusta
data (30 aprile 2003) (13),
ma mantenendo (lodevolmente!!) la scadenza del 1° giugno 2002 per la
comunicazione dei soli dati identificativi del complesso IPPC (sicuramente
meno impegnativi di quelli sulle emissioni) a carico dei gestori degli impianti
che superano i valori di soglia. Scompare qualsiasi richiamo ai complessi
IPPC che “non superano” i valori di soglia. Così facendo,
si è creato l’ennesimo motivo di incertezza, cui si è già fatto
cenno.
Come conseguenza di una tale situazione, sembra si stiano già creando
dei veri e propri movimenti di opinione fra i gestori dei complessi
IPPC: c’è chi sostiene che i complessi che non superano i valori
di soglia debbano ugualmente effettuare, quantomeno, la comunicazione dei dati
identificativi dell’impianto; c’è chi asserisce che per gli impianti
“al di sotto” delle soglie la comunicazione dei dati
identificativi – nel silenzio della norma – sia da intendersi slittata
al 30 aprile prossimo; c’è chi, esagerando, arriva ad affermare che
i complessi che
rispettano le soglie non devono comunicare niente né ora, né entro il
30 aprile 2003.
A ben vedere queste opinioni “variegate” sono state provocate
dall’aver preteso, da parte dei soggetti tenuti al rispetto delle norme
vigenti, un’attenzione, una prontezza ed una capacità interpretativa
veramente inaudite. Chiunque legga – oggi – il testo vigente del D.M. 23
novembre 2001 (così come integrato e modificato dalla novella del 26
aprile 2002) può avere conferma che, dal proprio articolato, è scomparsa
qualsiasi indicazione riguardante i Complessi IPPC che “non”
superano le soglie. E’, però, altrettanto evidente come sia
sufficiente mettersi a leggere il lunghissimo allegato
1, dello stesso decreto, per rendersi conto di quanto niente sia
cambiato rispetto a prima, e che, pertanto – in
base alla
normativa vigente – i
complessi produttivi IPPC (tutti!) sono
tenuti ad
una dichiarazione
annuale che riguarda: ·
informazioni per
l'identificazione del complesso e delle
attivita' sorgenti
di emissioni che
vi sono svolte, ed anche ·
informazioni sulle emissioni
in aria
ed acqua di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti (se
superiori a determinati valori di soglia).
A
questo punto, prima di proseguire, è bene ricordare che per complessi
produttivi IPPC (definiti, all’art. 2 dello stesso DM 23.11.2001) si
devono intendere le «strutture industriali o produttive costituite da
uno o
più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge
una o
più delle attività
elencate nell'allegato I del
decreto legislativo n. 372/99», ed è anche necessario fare chiarezza sulla
distinzione esistente fra:
·
I valori limite riportati, nell’allegato I al D.Lgs. n°
372/99, per alcune delle categorie di attività industriali, previste
dall’art. 1 dello stesso decreto legislativo; valori limite che si
riferiscono – in genere – alle capacità di produzione o alla resa.
·
I valori di soglia di
cui alle
tabelle 1.6.2.
e 1.6.3. dell’allegato
1 al D.M. 23.11.2001, espressi, per tutti gli inquinanti ivi
indicati, in Kg/anno.
I
primi (a) hanno lo scopo di individuare se le attività industriali (per
le quali viene previsto un limite) sono, o meno, attività IPPC.
Su tale scorta, nel caso in cui una delle attività di cui all’allegato
I al D.Lgs. n° 372/99, sia caratterizzata dall’indicazione di una precisa
capacità produttiva, ove quest’ultima non risulti superata nel caso concreto,
tale complesso non può essere considerato IPPC. Viceversa, se
l’attività enumerata in tale allegato non presenta alcuna indicazione di valori
limite, oppure quando – nel caso concreto – si supera tale valore,
allora siamo sicuramente di fronte ad un complesso IPPC.
I
secondi (b), invece, servono ad individuare, in un complesso IPPC
(già chiaramente qualificato come tale) quali sono le emissioni che vanno
dichiarate (se superiori allo specifico valore di soglia) e quelle che
non vanno dichiarate (se inferiori allo specifico valore di soglia)
Ciò premesso appare evidente come la prima parte dell’allegato 1
sia, ancora oggi, chiarissima(14),
dettagliata e del tutto conforme alle previsioni di cui all’art. 10 del D.Lgs.
n° 372/99. Infatti, risulta in essa debitamente esplicitato come la
dichiarazione (o comunicazione),
cui sono tenuti tutti i complessi IPPC, si
componga essenzialmente di
tre parti, di cui:
la
prima riguarda l'identificazione
del complesso produttivo e
delle attività sorgenti di
emissioni che vi sono svolte;
la
seconda parte riguarda le
emissioni in aria;
la
terza riguarda le emissioni in acqua;
Viene
altresì specificato – in tutta chiarezza –
che nel 2002 tutti i
complessi IPPC devono dichiarare i dati relativi al 2001 e che, ove non
abbiano emissioni da dichiarare
(perché rientranti entro le valori soglia previsti dal DM 23.11.2001),
devono compilare solo (e quindi perlomeno) la prima parte del
questionario: quella relativa
all'identificazione del complesso
IPPC (precisando che, in questo caso, i dati non saranno resi
pubblici). Sempre dall’attuale testo dell’allegato 1 risulta che gli
altri complessi IPPC –
quelli che hanno emissioni da
dichiarare (perché superiori alle soglie) –
devono compilare il
questionario anche per le parti relative alle emissioni in aria e/o acqua.
Si
continua a potervi leggere, ancora oggi, che le dichiarazioni successive
all'anno 2002
riguarderanno solo
i complessi IPPC che,
in base
ai criteri
riportati nell’allegato,
hanno emissioni da dichiarare (perché superiori alle soglie).
6
– Conclusioni e indicazioni
Risulta evidente come, da questo coacervo di indicazioni, sia possibile
trarre qualsiasi genere di conclusione; riuscendo ad estrapolare la versione che
più aggrada a chiunque, sulla scorta degli interessi in gioco e delle esigenze
più particolari. Questo è, di fatto, un vero problema!
La cosa più seria e sensata che riteniamo opportuno porre
all’attenzione di chi legge, consiste nel ricordare che l’ago della
bilancia definitivo è costituito dal decreto legislativo n°372/99. E’
sulla base di quanto indicato in tale decreto legislativo che un’azienda è
– o meno – complesso IPPC; e non certo da ciò che risulta nei DD.MM.
successivi. Ad esempio, ciò che prevale – senza ombra di dubbio – è la
dizione contenuta alla lettera e) del punto 4.2 dell’allegato I al
decreto legislativo 372 (e - metalloidi, ossidi metallici o altri
composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio),
rispetto a quella riportata allo
stesso punto nella tabella 1.6.1 di cui all’allegato 1 del D.M. 23.11.2001 (e
– Non metalli). Così che le attività destinate alla produzione di ossidi
metallici sono complessi I.P.P.C. a tutti gli effetti, anche se ciò
non risulterebbe dalla lettura della predetta tabella 1.6.1 (rubricata: «Attività
IPPC. Attribuzione codici NOSE-P e NACE»).
In ultimo si dimostra logico ricordare che un complesso IPPC –
che possa dirsi tale sulla scorta di quanto previsto dal D.Lgs. n° 372/99 –
dovrà comunque fare, prima o poi, una dichiarazione/comunicazione; se non
altro, dei propri dati identificativi. Diversamente l’inventario
nazionale verrebbe svuotato di contenuto. A ben vedere, però, esistono anche
altre ragioni a supporto di quanto poc’anzi detto. Basta considerare
che il D.Lgs. n° 372/99 lo prevede, oppure non scordarsi che
l’indicazione fornita – dal nuovo testo dell’art. 4 del D.M. 23.11.2001
– ai soli complessi IPPC che superano i valori di soglia, non
esclude affatto da tale obbligo (limitatamente ai dati identificativi) i complessi
che, al momento, non li superano.
In ogni caso…, dicevamo: “… Apro il giornale e leggo che…”;
allo stato attuale dell’arte siamo proprio sicuri che valga la pena
leggerlo… il giornale ?
Dott. Silvano Di Rosa
Consulente
Legale Ambientale – esperto A.N.E.A.
**************
NOTE
(1)
Ci riferiamo, in tema di rifiuti, all’attesissimo Decreto Ministeriale recante
"Norme per l'esecuzione della decisione 2000/532/CE come modificata
dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE " e, in tema di
semplificazione di procedimenti amministrativi, al regolamento concernente la classificazione
delle industrie insalubri (approvato dal Consiglio dei Ministri, già
dall’ 8 novembre dello scorso anno, per tener conto dell’evoluzione del
contesto normativo e tecnologico, e per semplificare le fasi procedurali per la
formazione dell’elenco delle industrie che possono recare danno alla salute
dell’uomo)
(2)
pubblicata sulla G.U.C.E. 10 ottobre 1996 n. L 257
(3)
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 giugno 1999
n. L 149/39
(4)
Pubblicata sulla G.U.C.E. 28 luglio 2000 n. L 192
(5)
Pubblicato sulla G.U. del 26 ottobre 1999 n. 252
(6)
Ad eccezione delle autorizzazioni previste dalle norme emanate in attuazione
della Direttiva 96/82 “Seveso II”.
(7)
Pubblicata sul supplemento ordinario n. 54/L alla G.U. n. 72 del 26.3.2002
(8)
Art. 41. (Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento): 1. Il
Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione
della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti princípi e criteri
direttivi: a)
estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999,
limitate agli impianti industriali esistenti,anche ai nuovi impianti e a
quelli sostanzialmente modificati;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in
atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.
(9)
Pubblicato sulla GU
n. 37 del 13 febbraio 2002- Suppl. Ordinario n.29
(10)
Pubblicato sulla GU n. 126 del 31 maggio 2002
(11)
All'autorita' competente
di cui
all'art.
2, comma
1, numero
8), del decreto legislativo
372/99
e all'Agenzia
nazionale
per la
protezione dell'ambiente.
(12)
Ribadiamo: pretendere “da tutti” i soggetti ricadenti nel campo di
applicazione del D.Lgs. n° 372/99, i
dati identificativi
del complesso
IPPC, e
, solo per i complessi in
cui fossero superati i valori
soglia
di cui
alle tabelle
1.6.2 e 1.6.3 del proprio allegato I, anche i dati sulle emissioni,
relativi all'anno 2001
(13)
Palesando l’opportunità di conoscere i dati relativi a “periodi
più recenti”
al fine di attuare una puntuale prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' industriali, anche in
considerazione della necessità che il carattere innovativo del processo che si
avvierà con la prima dichiarazione debba riferirsi ai dati relativi
all'anno 2002 e non a quelli del 2001 (così risulta dal preambolo al decreto
modificatore).
(14)
Con tanto di precisazione che le
informazioni
dichiarate
andranno
a costituire
l'Inventario nazionale I.N.E.S. (Inventario Nazionale delle Emissioni e
loro Sorgenti) ed il Registro E.P.E.R. (European Pollutant Emission Register);
istituti mirati a renderle pubbliche.