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GLI STRUMENTI OPERATIVI CONTRO L’ECOMAFIA

di Maurizio Santoloci

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Le violazioni di ordine sistematico alla normativa sui rifiuti impongono, per inquadrare correttamente il tema, una distinzione tra i fenomeni di illegalità ambientale diffusa, la presenza di attività illecite definibili come criminalità ambientale e la penetrazione in settori a forte impatto ambientale come quello dei rifiuti, della criminalità organizzata, ovvero della così detta "ecomafia" (ovvero di settori della malavita organizzata che legano la propria fortuna allo sviluppo di un traffico di rifiuti tossici e radioattivi da trattare e smaltire con sistemi illegali).

Certamente lo sforzo maggiore oggi è concentrato sul fenomeno più grave di quella che qualifichiamo come "ecomafia", ma non va dimenticato, tuttavia, che anche l'illegalità diffusa laddove raggiunga livelli di sistematicità diventa socialmente dannosa quasi allo stesso livello della criminalità organizzata in senso stretto.

Il problema è importantissimo, perché secondo risultanze di indagini si può ritenere che il per futuro il business delle organizzazioni criminali si riverserà in gran parte nel settore dei rifiuti; si tratta di un business lucroso e ben sviluppato che costituisce oggi un affare di enorme portata economica che consente rilevanti profitti. Tali profitti si moltiplicano a causa di azioni illecite derivanti da inadempienze contrattuali, da vere e proprie truffe e da una notevole evasione fiscale.

In questo contesto, appare di prioritaria importanza il sistema operativo potenziale contro la criminalità organizzata dettato dalla legislazione vigente.

Il D.L.vo n. 22/97 presenta alcuni aspetti pratico-operativi nel sistema sanzionatorio che fino a questo momento sono stati sottovalutati in ordine alle potenzialità di lotta contro la criminalità organizzata per il trasporto/traffico dei rifiuti pericolosi.

Va infatti rilevato che detta nuova normativa prevede la confisca obbligatoria in sede dibattimentale dei mezzi serviti per il trasporto/traffico illecito dei rifiuti; ciò anche in caso di patteggiamento.

In primo luogo, si osserva che non si può confiscare in dibattimento penale un bene che non giunge in detta fase processuale in stato di sequestro; dunque consegue, inevitabilmente e logicamente, che viene resa di fatto obbligatoria la procedura di sequestro da parte della polizia giudiziaria dei veicoli utilizzati per il trasporto/traffico illecito già nella primissima fase degli accertamenti (e cioé nella flagranza del reato) oppure, in seguito, da parte del PM in fase pre-processuale.

Tale fase procedurale è importantissima, in quanto fornisce in mano all'operatore di polizia uno strumento agile di intervento sia per assicurare la fonte di prova del reato sia, soprattutto, per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.

Sul punto vanno evidenziate sinergie interpretative in documenti ufficiali sia della Commissione Ecomafia del Ministero dell’Ambiente che del Gruppo di Lavoro "Ecologia e Territorio" della Suprema Corte di Cassazione (sottogruppo Forze di Polizia) che sottolineano come il decreto in questione rappresenti norma importante in questa sede investigativa ed imponga il sequestro obbligatorio di mezzi utilizzati per il trasporto da parte della polizia giudiziaria sul territorio.

Si veda, sul punto, che la Commissione "Ecomafia" del Ministero dell'Ambiente presieduta dal Ministro Sen. Edo Ronchi, nel documento della "Sottocommissione strategico-operativa" (coordinatore Cons. Maurizio Santoloci) elaborato durante la riunione del 22 ottobre 1997 così si esprime: " (...) viene resa di fatto obbligatoria la procedura di sequestro da parte della polizia giudiziaria dei veicoli utilizzati per il trasporto/traffico illecito già nella primissima fase degli accertamenti (e cioé nella flagranza del reato) (...) Tale fase procedurale è importantissima, in quanto fornisce in mano all'operatore di polizia uno strumento agile di intervento sia per assicurare la fonte di prova del reato sia, soprattutto, per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. La successiva confisca (e quindi sottrazione definitiva del veicolo dal patrimonio del soggetto responsabile) costituisce epilogo finale di tale procedura e rappresenta, al di là della qualità/quantità della sanzione irrogata o patteggiata, un formidabile strumento di intervento sia repressivo che nel contempo deterrente per tutti coloro che operano illegalmente nel settore in questione (...)"; " (...) il sequestro come atto dovuto in sede di prime indagini rappresenta svolta determinante nella lotta alla criminalità organizzata o comunque alla prassi di illegalità diffusa (...)".

Si sottolinea che non soltanto in caso di condanna ordinaria è prevista la confisca, ma anche in caso di patteggiamento.

Tale ultimo punto appare particolarmente intuitivo da parte del legislatore, giacchè l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 Codice di Procedura Penale è stata sempre un epilogo tombale per gran parte dei processi in materia di applicazione del pregresso D.P.R. 915/82.

Infatti i responsabili di reati nel settore (anche gravi) nel richiedere ed ottenere tale prassi procedurale in primo luogo accedevano a una pena fortemente scontata a livello quantitativo ( peraltro la possibilità della irrogazione delle pene sostitutive pecuniarie diluiva e narcotizzava anche a livello qualitativo l'entità della pena stessa). In altre parole la sanzione teorica veniva di fatto resa assolutamente blanda da un modesto pagamento di somma appunto in via alternativa, il danno restava inalterato e la fruibilità di veicoli e beni utilizzati per il delinquere restava intatta con la conseguente logica possibilità di reiterazione del reato.

Infatti in caso di patteggiamento non era sostanzialmente possibile procedere a nessuna confisca secondo i principi ordinari generali sanciti per tale istituto.

Oggi invece la norma, evidentemente rendendosi conto di tale punto critico del sistema sanzionatorio, in modo opportuno ed efficace prevede in modo espresso che anche in caso di patteggiamento la confisca è resa obbligatoria (si sottolinea: non possibile, bensì obbligatoria). Il che significa che il soggetto responsabile in ogni caso si troverà colpito pesantemente nel patrimonio personale (o societario) anche in caso di rito alternativo.

Va evidenziato che, al di là della natura quantitativa/qualitativa della pena (che nel campo ambientale raramente viene poi realmente scontata per i benefici di legge praticamente automatici stante la personalità media del reo quasi sempre incensurato), la vera novità del decreto legislativo è proprio questa: l'intuizione di colpire in modo profondo e definitivo il patrimonio economico ed operativo dei responsabili di tali traffici e trasporti.

E` logico argomentare che nel caso della criminalità organizzata una sistematica azione giurisdizionale che persegua tali attività illecite con ripetuti esiti di confische di beni non può che infliggere un colpo mortale o comunque pesantissimo alle organizzazioni specializzate nel settore (e comunque anche a tutte quelle realtà che pur non potendo essere classificate come ecomafia rappresentano comunque una diffusa e non meno perniciosa realtà di criminalità o microcriminalità diffusa a livello provinciale o regionale). Gli effetti preventivi deterrenti sono logicamente conseguenziali e di sicuro effetto pratico.

Tornando all'operatività della polizia giudiziaria, si osserva che il sequestro come atto dovuto in sede di prime indagini rappresenta svolta determinante nella lotta alla criminalità organizzata o comunque alla prassi di illegalità diffusa.

Vigente il D.P.R. 915/82, non essendo la procedura affatto chiarita, tale iniziativa era rimasta ben scarsamente utilizzata con danno notevolissimo non solo per il sistema probatorio, ma anche e soprattutto per la repressione dei reati nella flagranza e per impedire che gli stessi venissero portati ad ulteriori conseguenze (tanto è vero che il trasporto/traffico dei rifiuti è cresciuto proporzionalmente nel tempo).

Va altresì evidenziato che l'intervento del sistema penale nel campo in questione è stato fortificato anche nella fase finale del trasporto/traffico, e cioè in quella che storicamente è stata sempre la fase terminale di ogni attività criminale di settore: la discarica. Discarica da intendersi nella eterogenea configurazione concettuale (dalla classica discarica a cielo aperto fino alla più micidiale ma non per questo meno diffusa cava tombata occulta).

Anche in tal caso, infatti, il decreto legislativo in questione, oltre ad un rinnovato criterio sanzionatorio penale non indifferente, prevede la confisca obbligatoria dell'area interessata dal fenomeno di discarica.

Ed anche in tal caso vi sono puntualizzazioni normative esatte ed opportune. In primo luogo si richiama, per ciò che concerne il sito di discarica, lo stesso identico discorso sopra tracciato per il veicolo utilizzato per il trasporto. E il danno economico è in tal caso non meno pesante per il soggetto responsabile, anche considerando che la norma non prevede certo differenze tra aree di campagne aperte, cave oppure siti all'interno di aree aziendali o comunque private.

Va inoltre evidenziato che anche in tal caso il meccanismo della confisca scatta sia nella condanna ordinaria che nel patteggiamento; identico discorso vale per il sequestro immediato da parte della polizia giudiziaria.

Sugli ultimi due punti vanno evidenziate sinergie interpretative in documenti ufficiali sia della Commissione Ecomafia del Ministero dell’Ambiente che del Gruppo di Lavoro "Ecologia e Territorio" della Suprema Corte di Cassazione (sottogruppo Forze di Polizia) che sottolineano come il decreto in questione rappresenti norma importante in questa sede investigativa ed imponga il sequestro obbligatorio di mezzi utilizzati per il trasporto da parte della polizia giudiziaria sul territorio.

Va evidenziato che la Commissione Ecomafia nel documento sopra richiamato precisa che anche il sito interno aziendale ed il capannone chiuso sono da considerarsi siti di discarica soggetto al sequestro/confisca.

In passato un abile gioco di delega di responsabilità faceva sì che il soggetto titolare della discarica sfuggiva di fatto alla verifica giurisdizionale con abili trucchi documentali o testimoniali, e si tendeva ad occultare così il vero artefice e responsabile del fatto dietro figure di paglia demandate a una blanda responsabilità penale di facciata.

Oggi il decreto legislativo, invece, sempre evidentemente facendo tesoro delle passate esperienze giudiziarie, prevede che la responsabilità del fatto e la conseguente confisca siano obbligatorie non solo a carico del soggetto direttamente responsabile del reato in questione, ma anche a carico di tutti coloro che nello stesso reato siano chiamati a rispondere come compartecipi in senso doloso o colposo.

In altre parole, l'area viene sequestrata e poi confiscata non soltanto se è di proprietà dell'autore o gestore della discarica ma anche di un compartecipe (spesso ex soggetto di facciata nel pregresso regime giuridico) al quale la polizia giudiziaria e la verifica dibattimentale ricolleghi comunque una compartecipazione al reato se pure a titolo di mera colpa (ivi inclusa naturalmente la modesta accezione minimale di culpa in vigilando).

Dunque, da oggi il soggetto titolare dell'area non potrà più beneficiare degli abili artifizi che in passato avevano avvantaggiato la sua posizione tendendo ad escludere la sua responsabilità soggettiva sull'assunto di una sua estraneità all'attività di realizzazione e/o gestione della discarica. Tale costruzione facilita l'intervento della polizia giudiziaria ed offre agili possibilità di verifica in sede giurisdizionale.

Va inoltre sottolineato che a carico del soggetto responsabile, al di là della condanna o del patteggiamento e della conseguente obbligatoria confisca del sito, sarà comunque obbligatoria la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi ex articolo 17 D.L.vo, con sanzione penale in caso di inadempienza. In caso di inosservanza l'eventuale condanna potrà vedere la sospensione condizionale della pena subordinata all'obbligo dell'effettiva bonifica o ripristino, altrimenti scatterà materialmente l'esecuzione della pena anche detentiva (nelle more la pubblica amministrazione provvederebbe alla bonifica e ripristino a spese del responsabile prima della confisca definitiva dell'area).

Si intuisce, dunque, come la sinergia di queste previsioni crei presupposti per un efficace intervento penale in tutto l'articolato complesso della attività della criminalità organizzata, andando ad attingere e colpire i due punti nevralgici del sistema: la veicolazione su ruote dei rifiuti pericolosi per essere trasferiti dall'area di produzione a quella di smaltimento occultato terminale, nonché le realtà di discariche finali che rappresentano il vero sbocco unico che l'ecomafia fino ad oggi ha riservato a tali sistemi di illecito smaltimento.

Va ancora evidenziato e sottolineato che il controllo su strada, al contrario del pregresso D.P.R. 915/82, é reso più agile ed efficace dal formulario di identificazione dei rifiuti che rappresenta un sistema di difficile falsificazione a causa dei possibili controlli incrociati immediati in ordine ai punti nodali del trasporto stesso: provenienza, destinazione, natura, qualità e quantità oltre alla identificazione precisa di tutti i soggetti interessati (attivi e passivi).

Certo, il falso che pure il passato (anche a livello grossolano) era stato idoneo strumento per eludere le investigazioni e contrabbandare rifiuti di ogni genere su strada, sarà pur sempre possibile ma anche in tal caso il nuovo decreto evidentemente fa tesoro delle negative esperienze pregresse. Infatti per la falsificazione dei documenti cardine utilizzati per il trasporto e traffico é previsto un reato specifico particolarmente grave (delitto) con rinvio all'articolo 483 del Codice Penale. Con ciò il legislatore dimostra di volere intervenire in modo pesante sul punto vitale che ha rappresentato fino ad oggi strumento vincente per la criminalità organizzata che nelle falsificazioni (certamente non grossolane ma sofisticate) ha sempre basato l'operatività dei propri traffici nazionale ed internazionali.

E` logico che anche in tal caso, però, il legislatore prevede una valvola di sfogo per proporzionare la sanzione ai casi di irregolarità meramente formale che non hanno attinenza con attività fraudolente (ed infatti è prevista una sanzione amministrativa per tali ipotesi minori).

Tali strumenti procedurali e processuali, se sfruttati e sviluppati, offrono fin da oggi (ed in attesa di future modifiche normative) proficui strumenti di investigazione e repressione contro i maggiori fenomeni di criminalità al pari delle microillegalità diffuse a livello locale.