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Applicabilità dell'art. 674 cod. pen. in caso di inquinamento elettromagnetico

di Stefano Maglia


Il superamento dei limiti stabiliti dalla legge per le onde elettromagnetiche può rendere applicabile la sanzione di cui all'art. 674 del codice penale?

La risposta affermativa che ha dato a questo quesito la Corte di Cassazione con la sentenza 29 novembre 1999, n. 5626, est. Rossi, è di grandissimo rilievo per i potenziali effetti che potrà avere nel settore non solo dell'elettromagnetismo a bassa frequenza (come quello di cui alla fattispecie che ha dato origine alla sentenza) ma anche in quello dei trasmettitori radio-televisivi e della telefonia cellulare.

Se, da un lato, infatti l’aspetto sanzionatorio dell’art. 674 cod. pen. (che punisce il getto pericoloso di cose) è chiaramente limitato, tipico delle norme contravvenzionali inserite nel codice penale a tutela dell’ambiente (al massimo un mese di arresto o 400.000 lire di ammenda), dall’altro questa sentenza pur non giungendo nella specie a condannare nessuno espone alcuni principi e, specialmente, affronta la questione elettrosmog, in una maniera assolutamente interessante ed innovativa.

Il caso che dava origine alla controversia era quello di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione collocati in una località veneta, nei pressi di una casa colonica. Il PM aveva chiesto di procedere nei confronti di tre dirigenti locali dell’Enel nonché di un comproprietario di uno degli elettrodotti ex artt. 674 e 675 cod. pen.

La perizia dimostrò che i valori del campo elettrico non superavano i limiti indicati dalla normativa vigente in materia. Inoltre, e in particolare, il Tribunale di Venezia giunse a negare che non si potesse parlare di “cose” a proposito dei campi elettromagnetici, perlomeno nel senso inteso nell’art. 674.

In relazione a ciò nella motivazione della recentissima sentenza della Cassazione si legge: "…è attualmente in gestazione una legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici…la quale detterà le linee direttive per la determinazione dei valori aggiornati d'inquinamento e dei possibili rimedi nonché, presumibilmente, i criteri generali per la prevenzione e repressione di eventuali condotte difformi. Ma poiché allo stato attuale delle cose, i confini della difformità sono ancora incerti…sembra opportuno al collegio stabilire se a prescindere dal dato in concreto mancante dell'idoneità lesiva sia, comunque, giuridicamente corretto sussumere la fattispecie in esame nella previsione dell'art. 674 cod. pen.".

Cosicché, la Corte di Cassazione, pur non applicando nel caso di specie la predetta norma in quanto, appunto, i limiti di legge non risultavano essere stati superati, è giunta ad affermare, citando addirittura Einstein, che i campi elettromagnetici sono altrettanto reali “della sedia su cui ci si accomoda” e pertanto “il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art. 674 cod. pen.”

Mentre ferve in Commissione ambiente del Senato battaglia sulla legge quadro sull’elettrosmog, la Cassazione offre dunque una possibilità in più ai giudici che si trovano a dirimere controversie su un tema delicatissimo con le armi pressocchè spuntate.

Peraltro ho già avuto modo di sostenere l’applicabilità in questo campo anche dell’articolo del codice civile dedicato alle immissioni.

Già una sentenza della Cass. (n. 3889/77) con riferimento appunto all'art. 844 c.c. (immissioni), pur riguardo ad una fattispecie del tutto differente, è giunta ad ammettere l'applicabilità di tale norma (per interpretazione estensiva) ad ipotesi in cui ("per esempio, correnti elettriche e onde elettromagnetiche") tale immissione influisca oggettivamente sull'organismo umano o su apparecchiature.

Pertanto, una volta provata l'oggettiva influenza di tale forma di inquinamento (ed ovviamente solo qualora venga superata la soglia della "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 c.c.) ritengo sia applicabile la norma sulle immissioni anche in caso di inquinamento elettromagnetico.

Interessante è al proposito notare che già gli artt. 2 e 6 della L.R. Veneto n. 33 del 1985 assimilavano le radiazioni elettromagnetiche alle emissioni di vibrazioni e rumori, ovvero alle più tipiche forme di immissione ex art. 844 c.c.

Ancora sugli impianti ricetrasmittenti si segnala la pronuncia del Tar Emilia-Romagna, ord. 16 ottobre 1992, n. 704 (in Giur. Merito 1995, III, 149) per cui "nel caso di un provvedimento sindacale che ordina la rimozione di una antenna ricetrasmittente per ragioni di inquinamento elettromagnetico, misurato da competente laboratorio, ove da una successiva verificazione compiuta dallo stesso laboratorio emerga un "forte abbassamento" di tale inquinamento, sussistono le condizioni per valutare l'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute in comparazione con l'interesse imprenditoriale fatto valere dall'emittente e per individuare il punto di equilibrio tra i due interessi nella sospensione dell'atto impugnato degli impianti accertato dalla tecnica indicata in precedenza".

Tale comparazione tra interesse pubblico alla salute e interesse della produzione - tipica, tra l'altro, nell'applicazione del secondo comma dell'art. 844 c.c. - si ritrova anche in una ord. del Tar Lazio (18 dicembre 1996, n. 3806, in Arch. loc. e cond. 1997, 875) in tema di telefonia cellulare, per cui "in materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l'attivazione degli impianti, deve autelarmene essere considerato prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l'installazione e l'attivazione dell'impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale)".

Ma per tornare all’applicabilità dell’art 674 cod. pen. non si può non ricordare che proprio il Gip della Pretura penale di Venezia, con decreto 1 marzo 1997, n. 791 (in Riv. pen. 1997, 617 con nota di L. RAMACCI) reputò "ammissibile il sequestro preventivo di impianti di radiotrasmissione che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza potenzialmente pericolosi, potendosi nella fattispecie ravvisare l'ipotesi contravvenzionale contemplata dagli artt. 674 o 675 c.p." in quanto - si legge in motivazione - "le più recenti valutazioni scientifiche, accuratamente elencate dal P.M., hanno evidenziato la sussistenza di un rischio effettivo per le persone esposte a campi elettromagnetici anche a bassa frequenza, come nel caso in esame".

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