Applicabilità
dell'art. 674 cod. pen. in caso di inquinamento elettromagnetico
di Stefano Maglia
Il superamento dei limiti stabiliti dalla legge per
le onde elettromagnetiche può rendere applicabile la sanzione di cui all'art. 674
del codice penale?
La risposta affermativa che ha dato a questo quesito
la Corte di Cassazione con la sentenza 29 novembre 1999, n. 5626, est. Rossi, è
di grandissimo rilievo per i potenziali
effetti che potrà avere nel settore non solo dell'elettromagnetismo a bassa
frequenza (come quello di cui alla fattispecie che ha dato origine alla
sentenza) ma anche in quello dei trasmettitori radio-televisivi e della
telefonia cellulare.
Se, da un lato, infatti l’aspetto sanzionatorio dell’art.
674 cod. pen. (che punisce il getto pericoloso di cose) è chiaramente limitato,
tipico delle norme contravvenzionali inserite nel codice penale a tutela
dell’ambiente (al massimo un mese di arresto o 400.000 lire di ammenda),
dall’altro questa sentenza pur non giungendo nella specie a condannare nessuno
espone alcuni principi e, specialmente, affronta la questione elettrosmog, in
una maniera assolutamente interessante ed innovativa.
Il caso che dava origine alla controversia era
quello di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione collocati
in una località veneta, nei pressi di una casa colonica. Il PM aveva chiesto di
procedere nei confronti di tre dirigenti locali dell’Enel nonché di un
comproprietario di uno degli elettrodotti ex artt. 674 e 675 cod. pen.
La perizia dimostrò che i valori del campo elettrico
non superavano i limiti indicati dalla normativa vigente in materia. Inoltre, e
in particolare, il Tribunale di Venezia giunse a negare che non si potesse
parlare di “cose” a proposito dei campi elettromagnetici, perlomeno nel senso
inteso nell’art. 674.
In relazione a ciò nella motivazione della
recentissima sentenza della Cassazione si legge: "…è attualmente in
gestazione una legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici…la quale detterà le linee direttive
per la determinazione dei valori aggiornati d'inquinamento e dei possibili
rimedi nonché, presumibilmente, i criteri generali per la prevenzione e
repressione di eventuali condotte difformi. Ma poiché allo stato attuale delle
cose, i confini della difformità sono ancora incerti…sembra opportuno al
collegio stabilire se a prescindere dal dato in concreto mancante dell'idoneità
lesiva sia, comunque, giuridicamente corretto sussumere la fattispecie in esame
nella previsione dell'art. 674 cod. pen.".
Cosicché, la Corte di Cassazione, pur non applicando
nel caso di specie la predetta norma in quanto, appunto, i limiti di legge non
risultavano essere stati superati, è giunta ad affermare, citando addirittura
Einstein, che i campi elettromagnetici sono altrettanto reali “della sedia su
cui ci si accomoda” e pertanto “il fenomeno noto come inquinamento
elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art. 674
cod. pen.”
Mentre ferve in Commissione ambiente del Senato
battaglia sulla legge quadro sull’elettrosmog, la Cassazione offre dunque una
possibilità in più ai giudici che si trovano a dirimere controversie su un tema
delicatissimo con le armi pressocchè spuntate.
Peraltro ho già avuto modo di sostenere
l’applicabilità in questo campo anche dell’articolo del codice civile dedicato
alle immissioni.
Già una sentenza della Cass. (n. 3889/77) con
riferimento appunto all'art. 844 c.c. (immissioni), pur riguardo ad una
fattispecie del tutto differente, è giunta ad ammettere l'applicabilità di tale
norma (per interpretazione estensiva) ad ipotesi in cui ("per esempio,
correnti elettriche e onde elettromagnetiche") tale immissione influisca
oggettivamente sull'organismo umano o su apparecchiature.
Pertanto, una volta provata l'oggettiva influenza di
tale forma di inquinamento (ed ovviamente solo qualora venga superata la soglia
della "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 c.c.) ritengo sia
applicabile la norma sulle immissioni anche in caso di inquinamento
elettromagnetico.
Interessante è al proposito notare che già gli artt.
2 e 6 della L.R. Veneto n. 33 del 1985 assimilavano le radiazioni
elettromagnetiche alle emissioni di vibrazioni e rumori, ovvero alle più
tipiche forme di immissione ex art. 844 c.c.
Ancora sugli impianti ricetrasmittenti si segnala la pronuncia del Tar Emilia-Romagna, ord. 16 ottobre 1992, n. 704 (in Giur. Merito 1995, III, 149) per cui "nel caso di un provvedimento sindacale che ordina la rimozione di una antenna ricetrasmittente per ragioni di inquinamento elettromagnetico, misurato da competente laboratorio, ove da una successiva verificazione compiuta dallo stesso laboratorio emerga un "forte abbassamento" di tale inquinamento, sussistono le condizioni per valutare l'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute in comparazione con l'interesse imprenditoriale fatto valere dall'emittente e per individuare il punto di equilibrio tra i due interessi nella sospensione dell'atto impugnato degli impianti accertato dalla tecnica indicata in precedenza".
Tale comparazione tra interesse pubblico alla salute e interesse della produzione - tipica, tra l'altro, nell'applicazione del secondo comma dell'art. 844 c.c. - si ritrova anche in una ord. del Tar Lazio (18 dicembre 1996, n. 3806, in Arch. loc. e cond. 1997, 875) in tema di telefonia cellulare, per cui "in materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l'attivazione degli impianti, deve autelarmene essere considerato prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l'installazione e l'attivazione dell'impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale)".
Ma per tornare all’applicabilità dell’art 674 cod.
pen. non si può non ricordare che proprio il Gip della Pretura penale di
Venezia, con decreto 1 marzo 1997, n. 791 (in Riv. pen. 1997, 617 con nota di
L. RAMACCI) reputò "ammissibile il sequestro preventivo di impianti di
radiotrasmissione che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza
potenzialmente pericolosi, potendosi nella fattispecie ravvisare l'ipotesi
contravvenzionale contemplata dagli artt. 674 o 675 c.p." in quanto - si
legge in motivazione - "le più recenti valutazioni scientifiche,
accuratamente elencate dal P.M., hanno evidenziato la sussistenza di un rischio
effettivo per le persone esposte a campi elettromagnetici anche a bassa
frequenza, come nel caso in esame".
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