Una
normativa inedita: principio europeo di precauzione, tutela costituzionale della
salute e rapporti Stato-regioni (**)
di
Fausto Giovanelli (*)
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A
differenza di gran parte della recente produzione legislativa in materia
ambientale, la discussione sulla legge quadro per "l’elettrosmog",
non ha potuto avvalersi di principi e di concetti fissati in una direttiva
europea, né del punto di riferimento di una legislazione precedente o esistente
in altri paesi.
E’
stata in sostanza un’opera prima. E, ciò nonostante, non ha potuto svolgersi
in uno spazio libero, né scriversi su carta bianca; perché non è intervenuta
all'inizio bensì nel mezzo del tumultuoso svolgersi di un processo tecnologico,
economico e anche culturale e sociale.
L'elaborazione
della legge quadro ha coinciso temporalmente con la crescita esponenziale e la
diffusione capillare sul territorio di stazioni radio-base per la telefonia
cellulare. Ha dovuto, altresì, fare i conti con l'esistenza consolidata - ma
anche essa crescente - di una fitta rete di impianti per le
tele-radiotrasmissioni e per la distribuzione di energia elettrica.
Ma
il dato che ne ha segnato di più il concepimento è stato l'intreccio con
l’imporsi di interrogativi assai forti e tuttora non risolti, circa gli
effetti sulla salute dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Questi
interrogativi hanno diviso il mondo scientifico e della ricerca e, sul piano
politico e giuridico, si sono tradotti in un diffuso allarme sociale e in un
contenzioso altrettanto diffuso sul territorio.
Mentre
il Parlamento cercava di elaborare una disciplina legislativa organica, i
conflitti esplodevano, prendevano corpo prime risposte a livello regionale e
locale, venivano adottati decreti regolativi sulla base di generiche norme di
delega per la protezione dell’ambiente e della salute, si formava
un’abbondante e inevitabilmente caotica giurisprudenza in materia, fondata su
norme di diritto civile, amministrativo e penale richiamate in via analogica o
comunque utilizzate con riferimento a temi e problemi diversi da quelli per le
quali erano state concepite.
Si
è così passati in poco tempo dalla tolleranza o addirittura dall'indifferenza
per la presenza di un campo elettromagnetico, alla criminalizzazione dei
titolari delle fonti dei CEM, con avvisi di garanzia per getto pericoloso di
cose o addirittura per omicidio.
Al
legislatore, il confrontarsi con la realtà e le paure del problema elettrosmog
ha proposto immediatamente due opposte prospettive: quella degli
“apocalittici” e quella degli “integrati”.
Per
i primi ogni campo elettromagnetico a partire dal televisore, passando per il
telefonino fino ad arrivare all'elettrodotto, produce certamente una malattia
tumorale.
Per
i secondi tutto ciò è progresso e, alla fine, "allunga la vita".
E'
chiaro che, pure in presenza di irrisolti interrogativi scientifici, la risposta
politica e legislativa non poteva oscillare tra questi estremi.
Il
Parlamento, anche per la sua natura collegiale e rappresentativa, ha affrontato
la materia prendendo seriamente in considerazione entrambi questi approcci,
nelle loro varie gradazioni e motivazioni scientifiche.
Ovviamente
non bastava rispondere alla semplice domanda: cosa permettere
e cosa proibire? Anche perché non c'era e non c'è, a livello
scientifico, l'identificazione di una soglia di pericolo sufficientemente chiara
ed attendibile.
Tra
gli apocalittici e gli integrati, anche in questo campo, occorreva trovare una
terza via, fatta di una complessità di concetti e di misure.
Si
trattava:
di
fondare e disegnare i principi di base di una materia inedita nel diritto, anche
attraverso la definizione di nuovi concetti;
di
dettare norme idonee a sciogliere e risolvere l’abbondante contenzioso già
aperto;
di
orientare, coordinare e ricondurre a un quadro unitario, la crescente
legislazione regionale e la stessa produzione normativa locale;
di
coordinare i poteri distinti e talora concorrenti di stato, regioni, province e
comuni;
di
dare un quadro sufficiente di certezze giuridiche a cittadini e operatori;
di
promuovere la ricerca scientifica, sanitaria ed epidemiologica;
di
creare un sistema di monitoraggio e di controllo;
di
avviare piani realistici di risanamento graduale a partire dalle situazioni più
compromesse e a rischio;
di
garantire da subito l’adozione di standard di superiore qualità per i nuovi
impianti;
di
prevedere un sistema di sanzioni adeguate e corrispondenti ai principi e alle
norme che si andavano adottando.
Al
termine di un lungo lavoro, è giunto a una conclusione che non ha certo risolto
il dibattito scientifico e culturale (né doveva farlo), ma che si può
considerare pienamente impegnativa e risolutiva per l’azione politica e
l'esercizio della funzione di governo in questo campo.
La
legge ha fatto (e rappresenta in sé) una scelta di fondo: il riconoscimento
dell’esistenza e della serietà del problema elettrosmog: un salto in avanti
netto rispetto la sostanziale sottovalutazione e il silenzio della normativa
dell'UE e di altri paesi sui possibili effetti a lungo termine.
Al
tempo stesso ha previsto concetti e meccanismi, capaci di articolazione e
gradualità, e riuscendo, a mio avviso, ad evitare il rischio di essere una
legge bandiera, di pura denuncia, di semplice comando e controllo, che alla fine
lascia al contenzioso giudiziario e penale (e alla conseguente
drammatizzazione), la soluzione (o meglio la non soluzione) di problemi diffusi
pressoché ovunque sul territorio e riguardanti migliaia di realtà abitative e
produttive: situazioni, di cui i responsabili non sono tanto comportamenti di
singoli, quanto un intero sistema di regole e di interessi, di imprese e di vita
di relazione.
Adottare
esplicitamente il principio di precauzione ha significato portare le valutazioni
e le indicazioni del legislatore oltre il troppo drastico e troppo semplice e,
al tempo stesso, irrisolto interrogativo: se “un campo elettromagnetico fa
bene o fa male”? E ha proposto di valutare razionalmente e distintamente
l’entità effettiva dei campi elettromagnetici e i pericoli attuali o
potenziali che da essi derivano. Non a caso nell'articolo 1 si parla di tutela
della salute da "determinati livelli di". Quindi l'esistenza di un
campo elettromagnetico (al di sotto di un “determinato livello”) non viene
considerata in sé un “pericolo per la salute”.
Vi sono, per la legge, livelli inaccettabili, livelli da evitare, livelli
da rimuovere nel tempo, livelli da perseguire genericamente. La legge non
pronuncia un giudizio di Dio, tenta di regolare, ma anche di promuovere e di
favorire un'innovazione graduale e mirata.
In
particolare è stato nuovo ed impegnativo il problema di dare un contenuto
concreto al principio di precauzione, di cui all’art. 174 del Trattato,
che ha informato buona parte della sostanza della legge.
E’
forse questa la prima grande legge ambientale italiana che fonda esplicitamente
e sostanzialmente buona parte delle disciplina su questo principio, ormai
famosissimo, ma altrettanto generico e poco studiato. Adottando esplicitamente
il principio di precauzione il legislatore ha assunto e quasi “codificato”
un giudizio di incertezza sugli effetti a lungo termine dei CEM, traendone
contemporaneamente prescrizioni normative e operative.
Questa
traduzione giuridica e operativa dell’applicazione del principio di
precauzione in una specifica e nuova normativa di settore rimane un tema assai
impegnativo.
La
UE con la comunicazione del 2 febbraio 2000 sul Principio di Precauzione cerca
di definire criteri e linee guida per la sua applicazione. Esso comunque per sua
natura è alla fine affidato a una larghissima discrezionalità politica. In
base al principio di precauzione si può decidere di agire o non agire e si può
astrattamente proibire tutto e consentire tutto. L'UE raccomanda di applicarlo
con misure proporzionate agli obiettivi, in modo equo e coerente
fra diversi fattori e condizioni di rischio, valutando il rapporto tra
oneri e vantaggi delle misure che si vanno ad assumere. In modo equilibrato
secondo i principi generali di una buona gestione dei rischi che secondo l’UE
sono:
proporzionalità;
non
discriminazione;
coerenza;
esame
dei vantaggi e degli oneri;
l’esame
dell’evoluzione scientifica.
(Per
il contenuto di questi principi si rimanda alla lettura della citata
comunicazione).
Il
legislatore italiano ha deciso di applicare il Principio di Precauzione ai CEM
con una notevole pregnanza cogente. Ma non ha tuttavia deciso di schiacciarlo e
giungere a indentificarlo tout-court, con il contenuto del diritto alla
salute di cui all'articolo 32. Ha incluso quindi nella copertura protettiva
delle norme precauzionali un più vasto spettro di situazioni e prevedendo una
cogenza delle norme più elastica e differita (il che è rilevante a mio avviso
in materia penale, a proposito dell’invocazione del nesso di causalità); al
tempo stesso con un tipo di sanzioni (amministrative) che non sono quelle che si
applicano alla specifica violazione del diritto alla salute e all'integrità
fisica del cittadino.
Per
molti prima della legge e durante il dibattito su di essa, il principio
costituzionale di tutela della salute ex art. 32 e il principio di precauzione
venivano richiamati indistintamente.
Si
trattava e si tratta, a mio avviso, di una confusione grossolana.
Ma
ciò non toglie che per molti fosse così. E, soprattutto, fosse piuttosto
difficile scolpire con chiarezza la distinzione e i punti di contatto fra due
concetti: l’uno norma costituzionale di contenuto precettivo capace di diritti
soggettivi insuperabili, l’altro principio generale previsto nel trattato
europeo rivolto al legislatore piuttosto che al cittadino,
non costitutivo in sé di diritti soggettivi; l’uno fondato sul
presupposto dell’esistenza chiara e certa distinzione fra
ciò che è salubre e ciò che non lo è; l’altro fondato proprio
sull’incertezza di questa distinzione.
La
questione può apparire di lana caprina, perché è evidente che in questo campo
il principio di precauzione ha un contenuto sanitario oltreché ambientale. Ma
è altrettanto vero che sarebbe forzato considerare una norma dettata con
dichiarato scopo precauzionale all’identica stregua di una norma dettata dallo
scopo di proteggere la salute di una persona da un danno certo.
Questo
ragionamento ha, a mio avviso, un rilievo e un suo svolgimento nel testo della
legge laddove negli art. 1 e 3 e, in particolare, nel loro
combinato disposto, si dettano le fondamenta giuridiche della materia
definendo in modo articolato e distinto e quindi plurale le finalità della
legge e i suoi strumenti operativi.
Articolazione,
distinzione e pluralità che
ritroviamo in concetti e strumenti nuovi e tipici di questa legge: quali i
limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità, le
tipologie di valori limite previste per diverse situazioni e diverse finalità.
E’
chiaro che non si tratta di intensità fisiche diverse per limiti di identica
natura giuridica. Ma come specifica il combinato disposto dagli art. 1 e 3 di
limiti di natura diversa dettati in relazione alle diverse finalità della
legge.
Si
chiarisce così, almeno in una certa misura la distinzione tra:
la
più ristretta, ma anche più forte, inderogabile, improrogabile e penalmente
garantita tutela del diritto soggettivo alla salute (ex art. 32 della
Costituzione);
la
più vasta, articolata e talvolta differita nel tempo applicazione del principio
di precauzione;
la
generica protezione dell’ambiente e la finalità di avvicinare comunque il
campo elettromagnetico al fondo naturale.
Ora
– con la legge – è più chiaro che gli obiettivi di qualità sono
pertinenti a quest’ultima dimensione e non possono essere considerati limiti
di tutela sanitaria.
Per
contro soglia di tutela sanitaria sono certamente i limiti di esposizione.
Mentre
per i valori di attenzione la definizione adottata pare non ritenerli tali, ma
piuttosto attinenti il principio di precauzione, sicuramente almeno nelle
situazioni nelle quali non ne richiede l’osservanza immediata, ma solo dopo i
termini previsti (fino a 10 anni) per il risanamento. Vi sono dunque ora
maggiori certezze sui fondamenti della legge, almeno a mio avviso.
Non
si tratta di certezze esaustive degli interrogativi e dei contrasti più o meno
interessati e ancora aperti, che non mancheranno di manifestarsi anche in sede
interpretativa, così come si sono manifestati nel contenzioso giudiziario e
anche nella discussione parlamentare. Le regioni, gli enti locali, e in
particolare la magistratura hanno tuttora dei margini discrezionali
rispettivamente di normazione, deliberazione, interpretazione.
Qualche
maggiore certezza in più ritengo comunque che vi sia, specie dopo il passaggio
del testo al Senato ove, oltre il tema, fondamentale, delle definizioni è stato
affrontato quello altrettanto discusso e importante della omogeneità della
regolazione – su scala nazionale – per quanto riguarda la definizione della
soglia di ammissibilità dei valori di campo dei vari limiti.
Il
tema era aperto, nonostante la chiarezza del testo Camera, in forza della nota
sentenza della Corte Costituzionale n. 382 del 30/9/1999 che legittimando la
legge della regione Veneto (ma, particolare non da poco, mancava del tutto
allora una legge quadro nazionale che potesse dettare limiti alla facoltà di
normazione regionale), aveva aperto la strada a una comprensibile e in sé
virtuosa “corsa” a una normazione regionale, sollecitata dal vasto allarme
sociale per il problema elettrosmog, e dalla necessità degli amministratori
locali di avere norme di riferimento.
Al
tempo stesso, era ed è chiaro che i sistemi di trasporto dell’energia
elettrica, di trasmissione di segnali radio-televisivi e per la telefonia
cellulare, hanno caratteristiche di sistemi a rete, operatori con tecnologie
standard su mercati nazionali e sono difficilmente compatibili con una
regolazione diseguale, regione per regione o addirittura come si è proposto
provincia per provincia: quella che potenzialmente è stato definito un
“vestito di Arlecchino”; e che, in realtà, mal si adatterebbe a rispondere
anche alle esigenze di certezza e sicurezza sanitaria ed ambientale per i
cittadini.
Ma
è lo stesso diritto alla salute che mal sopporta livelli diversi di protezione
in parti diverse del paese e l’applicazione – non facile – del principio
di precauzione perché (chiamato per natura a operare su una base di incertezza)
può essere resa più difficile se affidata a un sistema normativo che crea
delle evidenti disparità.
Per
questo è stata adottata una soluzione che recepisce ma al tempo stesso supera,
affidando alle regioni, in sede di Conferenza Stato-regioni un rilevante potere
di determinazione dei limiti da applicare, le argomentazioni della sentenza
della Corte, affermando altresì “il preminente interesse nazionale alla
definizione di criteri unitari e di normative omogenee (art. 4)”.
Ora
è più chiaro che, mentre le leggi regionali e i poteri locali hanno un ruolo
determinante nella “regolazione localizzativa”, il regime dei vari limiti e
valori di campo sarà uno e unitario a livello nazionale, anche se, nel definire
questo regime, alle regioni, in sede di Conferenza, è attribuito un ruolo
rilevantissimo.
L’impianto
così previsto, benché definito prima dell’approvazione della legge
costituzionale sul federalismo, dovrebbe reggere ad ulteriori esami della Corte
anche a fronte del nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione.
(*)
Presidente Commissione Ambiente e Territorio del Senato
(**)
Tratto da “Elettrosmog: dalle origini alla legge quadro” a cura di E.
Ronchi, F. Giovanelli e S. Maglia, Casa Editrice La Tribuna.