Nuove regole per gli inceneritori
di Stefano Maglia
Il DM 25 febbraio 2000, n. 124 (di attuazione della
dir. 94/67/CE) obbliga i gestori di impianti preesistenti destinati
principalmente all’incenerimento di rifiuti ad adeguarsi alle norme tecniche ed
ai valori limite di emissione di cui all’allegato 1 del medesimo decreto entro
il 1° luglio prossimo.
Ma anche gli impianti preesistenti non destinati
principalmente all’incenerimento di rifiuti nei quali già si effettua il
coincenerimento di rifiuti pericolosi, si devono adeguare entro il 1° luglio, in
funzione del valore della percentuale di calore prodotta dalla combustione dei
rifiuti, rispetto al 40% ivi indicato.
L’unica possibilità che ha il gestore di impianti
preesistenti di non rispettare tale obbligo di adeguamento entro il 1° luglio è
quella di comunicare alla regione (o provincia autonoma) competente al rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art. 28 del decreto Ronchi, che “l’impianto sarà
definitivamente chiuso oppure cesserà di effettuare il coincenerimento entro il
30 giugno 2002 e che fino a tale data non funzionerà per più di 20.000 ore”.
Così dice l’art. 8. Ma facciamo due conti. Considerando che tra il 30 giugno
2000 ed il 30 giugno 2002 trascorrono 730 giorni, significa che se anche
l’impianto funzionasse 24 ore su 24 tutti i giorni sarebbe operativo per 17.520
ore, cioè ben beno delle 20.000 indicate dal comma 7 dell’art. 8!
In attesa di una indispensabile rettifica è in ogni
caso importante sottolineare che tale decreto (pubblicato sulla G.U. del 18
maggio e quindi in vigore dal 2 giugno 2000) riguarda le caratteristiche e le
condizioni di esercizio dei soli rifiuti pericolosi.
Le finalità sono quelle (ex art. 1) di “prevenire e
ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei
rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico,
del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonchè i rischi per la
salute umana che ne risultino”. A parte la considerazione che termini quali
“per quanto è possibile” sono tra i più dannosi che ci possano essere in
qualunque disposizione normativa ed ancor più in quelle che riguardano la
salute e l’ambiente, è importante notare che il secondo comma dell’art. 1
puntualizza che “sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela
dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei
rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento”.
Sono esclusi dal campo di applicazione del DM 124/00
(ex art. 3) gli inceneritori per: carcasse di animali, rifiuti sanitari contagiosi,
rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che i rifiuti
trattati non siano mescolati con rifiuti pericolosi.
Tra le definizioni di cui all’art. 2 ne spicca una di
particolare rilievo, quella di “rifiuto pericoloso”: “i rifiuti solidi o
liquidi individuati nell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22”. Per la prima volta in ambito normativo viene dunque confermato il
principio della tassatività dell’allegato D del decreto Ronchi più volte
espresso dalla giurisprudenza: non esistono (giuridicamente) rifiuti pericolosi
all’infuori di quelli di cui all’allegato D.
Con riferimento, invece, all’autorizzazione alla
costruzione ed all’esercizio di impianti di incenerimento e di coincenerimento
di rifiuti pericolosi si occupano – rispettivamente – l’art. 4 e l’art. 5.
Il primo puntualizza che le autorizzazioni alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di incenerimento sono rilasciate
dalla regione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “soltanto se dalla domanda risulta che la
progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto di incenerimento
prevedono l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento
ambientale e che siano quindi osservati i requisiti di cui all'allegato 1”.
Per quanto concerne, invece, gli impianti di
coincenerimento, l’art. 5, oltre a confermare la competenza della regione (“o
della provincia autonoma”, corretta puntualizzazione che manca nell’art. 4,
prestando così il fianco a prevedibili rinvii alla Consulta da parte delle
provincie autonome…), il comma 2 specifica che è vietato il coincenerimento di
oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per
milione.