Pericolosità
delle industrie insalubri: astratta o concreta?
di
Silvano di Rosa (*)
----------------------------------------------------------------
Sommario:
Parte
Prima – 1. Premessa ; – 2. Una duplice
trattazione; – 3. Insalubrità e pericolosità; – 4. Tassatività degli
elenchi; – 5. Finalità e scopo della classificazione; – 6. Prime
conclusioni.
Parte
Seconda –
7. Presupposti
della classificazione ed atti preliminari: due visuali diverse ; – 8. Verso
la conclusione: per l’astrattezza; – 9. Concretezza
della classificazione; – 10. Un
falso problema.
Parte
Prima
1 – Premessa
Con l’impiego del binomio: industrie
insalubri, si indicano, normalmente, quelle fattispecie soggette agli
effetti derivanti dalle previsioni normative di cui all’art. 216 del Testo
unico delle leggi sanitarie del 1934(1)
ed agli artt. 101-105 del Regolamento generale sanitario del 1901(2).
La correttezza dell’utilizzazione di tale combinazione terminologica è
riconfermata dalle stesse rubriche dei decreti ministeriali con cui sono stati
approvati i relativi elenchi (cinque in questi ultimi trent’anni); le quali,
tutte, riproducono la locuzione: «Elenco delle industrie
insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie».
Ciò vale anche per il decreto del Ministero della sanità 5 settembre
1994, con cui è stato approvato l’elenco tuttora “vigente”.
2 – Una
duplice trattazione
A ben vedere, però, l’ art. 216 del T.U.LL.SS. recita:
«Le
manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o
che possono riuscire in altro modo pericolose
alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe
comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane
dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità
del vicinato…omissis…».
Sembrerebbe quindi necessario – per amor di completezza – passare
dall’uso del binomio, inizialmente citato, alla terna: industrie
insalubri e «pericolose». Questo
completamento, però, risulta essere fonte di potenziali disguidi e
fraintendimenti che la normativa, vigente e passata, ha corso e corre il rischio
di creare(3). Difatti la
contemporanea trattazione di queste fattispecie, sia nell’ambito delle leggi
di pubblica sicurezza che di quelle sanitarie, ha dato vita ad una antinomia,
la quale ha assicurato ai posteri un elemento di disaccordo che, invece, sarebbe
stato facilmente prevedibile ed evitabile. C’è chi ha affermato che le
disposizioni concernenti le industrie
insalubri e pericolose previste dalla legge
sanitaria e dalla legge di pubblica
sicurezza, si “completano vicendevolmente” (4) e – addirittura - chi ha cercato di
“giustificare” la necessità di questa contemporanea
trattazione da parte delle due discipline(5). ARDIZZONE,
riportando queste tesi, or ora indicate, non concorda con nessuna di esse(6),
anche se poi si limita a considerare e definire “perlomeno
inopportuna” una duplicazione di previsioni legislative riguardo alla
stessa materia. E su tale inopportunità non ci sono dubbi; concordando
pienamente con lo stesso autore che il
precipuo scopo perseguito dalle leggi
di pubblica sicurezza è: «il mantenimento dell’ordine
pubblico, la sicurezza e l’incolumità
dei cittadini, e la tutela della proprietà»
e che, con esso, “stride” la
presenza di disposizioni che riguardano la tutela della salute pubblica. Quello
che più ci sembra rilevante notare è come altri autori, giustamente, arrivino
a superare questa fase di mera “critica
passiva” (limitata a considerazioni di inopportunità), ponendosi in
maniera attiva di fronte a tale questione e propendendo verso un’ implicita
abrogazione delle norme di pubblica sicurezza riguardanti le industrie
insalubri. Tutto ciò appare molto importante, in ragione del fatto che l’antinomia
in questione, con i problemi ad essa connessi, è stata conservata, tal quale
nel tempo(7), fino al «Testo
Unico delle leggi di pubblica sicurezza» approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°
773; dove – ancora oggi - continuiamo
a trovarci di fronte ad una disposizione, inserita nel proprio art. 64(8),
che si occupa delle industrie insalubri,
nonostante che la materia sia esaustivamente e simultaneamente trattata dal
vigente art. 216 del T.U.LL.SS. del 1934. Le disposizioni contenute nel citato
art. 64, circa le predette attività, continuano perciò ad essere “fuori
posto”, perché tale articolo è situato nel corpo del T.U.LL.P.S.: Capo
VI – Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi –,
Titolo II - «Disposizioni relative all’
ordine pubblico ed alla incolumità
pubblica»(9). Si
tratta quindi di disposizioni che si trovano in un “contenitore” dove non si
rileva mai un accenno ad aspetti sanitari, che possa giustificare un
“contenuto” riguardante l’insalubrità
derivante da manifatture, fabbriche e depositi. D’altronde non ci sono dubbi,
per la dottrina(10), sul
fatto che l’ art. 64 tratti proprio di insalubrità
e non di incolumità; di
quest’ultima, infatti, si occupa il precedente art. 63 (T.U.LL.P.S.) che
riguarda gli opifici, stabilimenti e depositi di sostanze che presentano
pericolo di scoppio o di incendio (fenomeni più attinenti ed affini all’aspetto dell’incolumità).
Sarebbe semplice risolvere la questione in maniera schematica, come fa
SABATINI(11), ricorrendo
ad un frazionamento fra industrie
insalubri (considerando tali soltanto quelle di cui all’art. 216
T.U.LL.SS.), industrie pericolose
(quelle concernenti i prodotti esplodenti di cui all’ art. 63 T.U.LL.P.S.
(12)) ed infine “altre” industrie
pericolose. Questa tripartizione, un po’ semplicistica, non fornisce però
alcun sostegno che chiarisca il normale impiego fatto, anche in ambito
sanitario, della dizione industrie insalubri e
pericolose. Più acuta ci sembra, pertanto, l’osservazione di RINAUDO(13) che, facendo riferimento a due diverse fattispecie
di pericolosità, connette la prima
alle «cause di pericolosità violente»
e la seconda a quelle «in altro modo pericolose per la salute degli abitanti»(14).
Si arriva così, in maniera più appropriata, a discernere fra una pericolosità
per l’ incolumità (la cui tutela è affidata alle leggi di pubblica
sicurezza(15)) ed una pericolosità
per la salute (salvaguardata dalle leggi sanitarie oltre che da quelle
ambientali). Questa appare una buona impostazione per trovare la soluzione al
problema che stiamo affrontando, ma non può ancora considerarsi completamente
risolutiva, per due ordini di ragioni:
1°) il contenuto dell’ art. 64, pur essendo nella
disciplina di pubblica sicurezza, si riferisce chiaramente all’ insalubrità;
2°) nell’ ultimo inciso del secondo comma dell’
art. 216 del T.U.LL.SS. si parla di “incolumità del vicinato”.
Si mantiene, quindi, viva e concreta quella confusione
terminologica, a cui l’intuizione del precedente autore cercava astrattamente
di porre rimedio; con essa, inoltre,
rimane ancora inalterato il problema del necessario “strabismo”,
conseguente al doversi rivolgere contemporaneamente ad entrambe le discipline
dislocate in ambiti così diversi; difetto di parallelismo scomodo ma
indispensabile a permettere una visione complessiva della regolamentazione della
materia.
Per buona sorte, a fronte di chi(16) ha continuato a “sostenere”, o perlomeno a
“tollerare”, la vigenza di due norme consimili(17) - ubicate all’interno di due testi unici aventi
finalità nettamente distinte - una diversa e nutrita compagine(18)
sostiene, invece, in più modi, che la fattispecie delle industrie
insalubri debba essere regolamentata esclusivamente dall’art. 216
T.U.LL.SS. e non anche dall’art. 64 T.U.LL.P.S.. Secondo PALUMBO(19)
e PERRIS(20), infatti, «gli
articoli 64 e 65(21) del T.U. leggi
di P.S. del 1931 devono ritenersi implicitamente
abrogati, avendo le norme del
T.U.LL.SS. del 1934 rielaborato completamente la materia».
Anche RINAUDO(22) e FUZIO(23)
riportano tesi dirette all’abrogazione delle disposizioni di cui trattasi, ad
opera del sopravvenuto Testo unico delle leggi sanitarie del ‘34. In una
segnalazione di LAZZARI(24)
si parla di un “infortunio del
legislatore”, in quanto l’autore osserva che l’intera materia delle industrie
insalubri era già compiutamente regolata dal previgente T.U. delle leggi
sanitarie del 1907; quindi lo era ancor già prima dell’entrata in vigore
dell’attuale T.U.LL.P.S. 773/1931. Non meno interessanti appaiono due
considerazioni di CICALA(25),
le quali convergono nella conclusione finale secondo cui l’art. 64 del T.U.
leggi di pubblica sicurezza è stato abrogato dall’art. 216 del T.U.LL.SS..
Questo autore è critico nei riguardi delle affermazioni di certa
dottrina(26) che vorrebbe
considerare ugualmente sottoposte alla disciplina dell’art.64, quelle attività
che non siano riconducibili ad alcuno dei due elenchi(27)
previsti dall’art. 216 T.U.LL.SS.. Un tale assunto comporterebbe che i
titolari di dette attività, definibili “non
insalubri” per la legge sanitaria, dovrebbero comunque presentare domanda
al Sindaco ai sensi dell’altra
disciplina (vale a dire dell’art. 64 sopra citato). L’autore osserva che, in
tal modo, si creerebbero delle conseguenze «contrarie all’ equità» in
quanto il titolare di una attività “ufficialmente
riconosciuta come insalubre” dal Ministero della sanità, che omettesse di
fornire il dovuto preavviso di cui all’ art. 216 - 6° comma - T.U.LL.SS.,
sarebbe punito con una lieve pena pecuniaria, mentre invece il titolare
di una attività “non ufficialmente
classificabile come insalubre” per le leggi sanitarie (quindi
presumibilmente e ragionevolmente meno
pericolosa per la salute) che realizzasse la stessa omissione riguardo a
quanto previsto dal secondo comma dell’ art. 64 T.U.LL.P.S., verrebbe punito
(per il coordinato disposto degli artt. 64 e 17 T.U.LL.P.S.) con una pena anche
detentiva: arresto fino a tre mesi. Questo appare inaccettabile secondo
l’autore ed anche da parte di chi scrive.
Il secondo inciso di CICALA perviene ugualmente alla conclusione che il
T.U.LL.SS. del ‘34 ha sottratto le industrie
insalubri alla disciplina del T.U.LL.P.S. del ‘31, pur rilevando - a
livello di perplessità - che, ciò nonostante, l’art. 64 in questione sia
stato espressamente menzionato dall’art. 19, punto 12, del D.P.R. 24 luglio
1977, n° 616, in relazione al trasferimento ai sindaci dei poteri, in esso,
attribuiti ai prefetti.
Risolutivo
della questione appare il contributo di TORREGROSSA(28),
il quale conferma il risultato delle tesi sopra esposte, ma vi perviene,
acutamente ed in maniera ineccepibile, non ricorrendo a “ragioni di equità”,
bensì sulla scorta del fondamentale principio che ripudia il verificarsi di conflitti
circa l’ambito di applicazione delle norme. Innanzi tutto l’autore
“minimizza” sul bisticcio terminologico rilevato fra il primo ed il secondo
comma dell’art. 216 T.U.LL.SS., riconducendo l’inciso «incolumità
del vicinato» al concetto, dominante nel primo comma, della «salute
degli abitanti». Poi, con estrema razionalità, rileva la prevedibile
situazione di palese incertezza che si verificherebbe, ove dovesse essere
confermata la concorrente competenza, di organi “diversi” (quali il Ministero della Sanità ed il Sindaco), a
determinare l’includibilità o l’escludibilità di una certa “tipologia
produttiva” dal novero delle industrie
insalubri. Tanto è vero che, mentre è logico che l’attivazione di una
industria, riconducibile al tipo
astrattamente ricompreso nell’elenco predisposto dal Consiglio Superiore di
Sanità ed approvato dall’omonimo Ministero, possa essere vietata dal Sindaco(29),
sussistono invece delle fondate esigenze di armonia e di certezza
nell’ordinamento giuridico, che non
consentono di ritenere esatta, e quindi ammissibile, la situazione reciproca. Di
conseguenza, non è plausibile che una industria “non ricompresa
nell’elenco di quelle insalubri” (30) possa invece - nella realtà dei fatti - essere ugualmente
ritenuta “insalubre”, e, perciò
stesso, vietata dal Sindaco ai sensi dell’art. 64 del T.U.LL.P.S.. Ribadiamo,
quindi, che deve ritenersi esclusa per il Sindaco la possibilità di dichiarare
come insalubre (in netto contrasto con
la statuizione del Consiglio Superiore di Sanità) un determinato tipo
di attività non compresa negli elenchi ministeriali e, di conseguenza, impedire
l’insediamento nel centro abitato di aziende riconducibili a questo
tipo.
Sono quindi le predette «esigenze di armonia e di certezza dell’ ordinamento giuridico»,
che debbono far considerare abrogato il citato art. 64, la cui vigenza
procurerebbe le possibili conflittualità prima indicate.
Complessivamente possiamo quindi optare per l’ avvenuta abrogazione
dell’art.64 del T.U.LL.P.S. e per la conseguente esclusiva trattazione della
materia delle industrie insalubri da
parte della disciplina sanitaria che da esse prende il nome. La necessità di
una tale precisazione, non trova fondamento nel mero fatto che la citata antinomia
continuerebbe a creare dei problemi di strabismo
affaticante(31), ma, come
evidenziato, ci sono a monte dei veri e propri aspetti sostanziali, a garanzia
dei quali non si può che protendere verso l’ unicità
di disciplina.
Sempre da un punto di vista sostanziale deve, ormai, risultare
inequivocabilmente chiarito (nonostante gli impicci ed i bisticci
terminologici rilevati) che la “pericolosità”
riferibile alle industrie insalubri
non può essere confusa con altro; essendo stata ben precisata l’opinione che
riconosce come oggetto di tale minaccia
la “salute degli abitanti”
(32) e non la loro incolumità. Con
ciò non si intende sostenere che fra l’incolumità(33) e la salute(34)
non possano esistere punti di convergenza, ma è certamente opportuno che questi
due termini – entrambe qualificativi di “stati di fatto” dell’uomo - non vengano usati come sinonimi
e si mantengano destinati a rappresentare due fattispecie, non contrarie ma
diverse, per le quali l’ambito delle rispettive tutele è opportuno si ritrovi
in discipline altrettanto diverse. Con la premessa appena fatta si può quindi
affermare - pur se a mero titolo esemplificativo - che dell’incolumità
resterà garante l’art. 63 del T.U.LL.P.S.
(35), nonché il citato D.P.R. 17 maggio 1988, n° 175 (concernente i
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali(36)), riservando la tutela della salute all’art. 216 del T.U.LL.SS. (ovviamente nell’ambito della
tutela igienico sanitaria connessa con le attività insalubri). A questo punto
non dovrebbero più sorgere dubbi o nascere equivoci in merito all’uso di
certi termini, tanto da potersi avvalere con tranquillità della locuzione
integrale: «industrie insalubri e
pericolose», senza temere fraintesi.
3 – Insalubrità e pericolosità
Trattando delle industrie
insalubri risulta conseguenza piuttosto logica che i parli di insalubrità
e pericolosità; per questo è opportuno dedicarsi a tali termini in
maniera più attenta e specifica.
Per quanto concerne l’ insalubrità, TORREGROSSA(37)
rileva giustamente che «…il t.u. sanitario non contiene un concetto di “insalubrità”,
alla stregua del quale valutare il grado di tollerabilità e quindi la misura
del pregiudizio ammissibile alla salute del cittadino», quindi, attingendo
dalle più comuni ed aggiornate fonti linguistiche(38),
non possiamo che attribuire a tale termine il normale significato di «mancanza
di salubrità» e quindi considerarlo come una caratteristica
di ciò che è insalubre. E’ insalubre
ciò che è nocivo alla salute e che,
pertanto, non è salubre. Ai fini pratici dell’argomento trattato, e dopo i
chiarimenti anzi visti, l’insalubrità e la pericolosità delle attività
ricomprese nell’elenco ministeriale possono essere usate come sinonimi; questo
per il fatto che tali industrie vengono definite insalubri o in altro modo
pericolose per la salute.
L’aspetto della pericolosità
delle industrie insalubri - sia in
dottrina che in giurisprudenza - è oggetto di una diatriba, di portata non indifferente, instauratasi fra due diverse correnti
di pensiero in rotta di collisione. Da una parte si sostiene e si fornisce
rilievo ad una presunzione di pericolosità,
come qualità normativamente predeterminata, da considerare e valutare in
maniera astratta (39)
(soprattutto riguardo alle industrie insalubri di prima classe ed al procedimento di classificazione delle industrie
insalubri); mentre secondo un altro filone - che invece non rinuncia a calare
saldamente il fattore pericolosità
nella concretezza del singolo caso e ritiene non logico che ad un’imputazione
teoria possa riconoscersi maggior valore che alla realtà(40) - deve prediligersi una logica estremamente concreta(41)
(soprattutto nei riguardi delle industrie insalubri di seconda
classe e dell'adozione di provvedimenti o della valutazione della
tollerabilità connessa alle attività insalubri).
A nostro avviso, però, per la diversità delle posizioni sopra indicate,
non solo è possibile trovare degli elementi di chiarimento, ma – addirittura
– si può giungere ad una “transazione”, visto che - in fondo - si tratta
di “un falso problema”.
4 - Tassatività degli elenchi.
Per meglio introdurre questo aspetto della pericolosità,
nelle due contrapposte concezioni – “astratta” e “concreta” – sopra
viste, non è possibile trascurare un’altra questione ad essa connessa: la tassatività
o meno dell’elenco delle industrie
insalubri. Occorre premettere che l’orientamento - dottrinario e
giurisprudenziale - prevalente si rivolge a tal riguardo in senso favorevole. Ne
costituisce un esempio RINAUDO(42)
il quale, nel ribadire che la disciplina
delle industrie insalubri (ad eccezione dell’ art. 217 T.U.LL.SS) trova
applicazione limitatamente alle industrie
inserite negli appositi sub-elenchi
approvati dal Ministero della sanità, afferma che l’elenco in questione ha «carattere
tassativo», nel senso che tutte
le “limitazioni” previste dall’art. 216 T.U.LL.SS. valgono esclusivamente
nei riguardi di quelle attività in esso
elencate. L’autore conforta e supporta tale tesi mettendo in evidenza come: le
garanzie di cui è circondata
l’emanazione dell’elenco, la particolare
procedura di formazione, nonché la possibilità della revisione
periodica, appaiono incompatibili con una tesi che attribuisca all’elenco
stesso solo un carattere «indicativo». Ma non basta; l’intervento
dell’autore si spinge fino ad arginare le apprensioni di coloro che temono i
“limiti” connessi ad una «classificazione aprioristica» (conseguente ad un
elenco ritenuto tassativo), ricordando che all’autorità amministrativa
locale, competente in materia, non mancano certo gli strumenti(43)
per intervenire comunque, anche nei confronti di attività risultate
concretamente insalubri ma non
riconducibili ad alcun tipo
concretamente inserito nell’elenco.
Pur se conforme, appare un po’ meno ferma la
posizione assunta da RABAGLIETTI(44),
il quale, basandosi anch’egli sulle garanzie di cui è circondata
l’emanazione dell’elenco e sul
fatto che il terzo comma dell’art. 216 T.U.LL.SS. statuisce che esso
«serve di norma per l’applicazione delle presenti disposizioni», si
sente quasi “vincolato” a sostenere la tesi affermativa che attribuisce a
tale elencazione un «valore assoluto»
e quindi tassativo. Ne consegue che,
di fatto, accondiscende alla logica secondo cui le industrie inserite in
ciascuna delle due classi, debbono ritenersi “pericolose” solo in ragione di
tale collocazione. La perplessità latente dell’autore si rende manifesta
quando, nonostante l’adesione dovuta all’evidenza di fattori concomitanti,
egli qualifica come “strano” che
una “classificazione a priori”
(45) possa avere più efficacia della stessa realtà. Quest’ultimo
dubbio però, per quanto giustificato, trova comunque una risposta adeguata ed
esaustiva nel fatto che la tassatività dell’elenco
non ha alcun risvolto pregiudizievole pratico(46).
Tornando a trattare “a pieno” dell’aspetto della tassatività
dell’elenco, la giurisprudenza
appare molto determinata nell’affermarla. Basti pensare che, piuttosto
recentemente, la Cassazione(47)
si è espressa in maniera inequivocabile a favore della tassatività: «Il D.M.
2 marzo 1987(48) elenca, classifica, e definisce
le industrie insalubri; nessun altro atto si richiede perché
un’industria “sia ritenuta tale”,
nessun ulteriore provvedimento accertativo o dichiarativo è necessario
oltre all’inquadramento fatto per definizione ministeriale…».
Ed oltre al Supremo Giudice ordinario, anche il Giudice amministrativo(49) percorre la strada della tassatività con una decisione la cui massima termina in questo
modo: «Gli elenchi……non possono
essere disattesi dai Comuni, i quali sono tenuti a rispettare la classificazione(50)
imposta, e tutti gli effetti previsti dal Legislatore, anche nei riguardi di
industrie già esistenti all’atto dell’emanazione del decreto ministeriale».
Continuando in questa ridotta rassegna giurisprudenziale non si può omettere il
T.A.R. Campania(51), che
afferma in maniera non meno lapidaria: «L’individuazione, a norma dell’art.
216 T.U.LL.SS., delle attività industriali insalubri o pericolose, quale
effettuata nell’apposito elenco
approvato con decreto ministeriale, è tipica e tassativa
e pertanto non suscettibile di ampliamenti, in base a criteri di analogia, ad
opera dell’amministrazione comunale»(52).
Appare sicuramente preferibile l’indicazione fornita da quest’ultimo giudice
rispetto a quelle di altra giurisprudenza(53)
che, sostenendo implicitamente la derogabilità dell’elenco, ammette come
legittima l’assimilazione di una
lavorazione atipica (cioè non
ricompresa a livello tipologico nell’elenco)
con altri tipi di lavorazioni ivi
collocate, sulla base del presupposto
che presentino “analoghi” inconvenienti di insalubrità. Non ci sembra
proprio il caso di concordare con quest’ultima tendenza eccessivamente
elastica; anche perché non si riesce ad intuire quale sia il motivo valido che
possa mostrare come preferibile il ricorrere ad un estemporaneo provvedimento di
“classificazione analogica”,
quando la questione relativa ad una lavorazione insalubre atipica, può, quasi sicuramente, essere risolta, o perlomeno
affrontata, per il tramite dei vasti poteri riconosciuti, al Sindaco, in forza
del citato art. 217 T.U.LL.SS.; il cui impiego è svincolato dalla
classificabilità o meno dell’attività in esame.
Rimanendo sempre sul binario della “tassatività”,
appare opportuno precisare che, a cominciare dall’elenco delle industrie
insalubri approvato con D.M. 12 febbraio 1971, accanto a (o meglio: a
margine di) molte delle voci di
insalubrità che - in esso - individuano i tipi
di attività ricompresi nelle due classi, è stata inserita una
“specificazione” che si riferisce ed indica (quando e se apposta), in
maniera “tassativa”, addirittura qual’ è la «fase»,
di quel certo tipo di attività, che
deve considerarsi insalubre. Questo è
indiscutibilmente importante, perché, come ben precisa il Ministero della sanità(54):
«L’indicazione della lavorazione o della sostanza, riportata nell’elenco,
senza alcuna “precisazione” si
riferisce a tutte le fasi della lavorazione, ivi compreso il deposito;
mentre invece le voci d’insalubrità per le quali sono riportate “particolari
indicazioni” si intendono limitate (o meglio: si intendono insalubri
limitatamente) alle sole fasi citate». E’ chiaro che, in tal modo,
l’indicazione di una specifica fase, o di un particolare utilizzo(55), a fianco di una voce di insalubrità, deve far considerare insalubre tale tipo di attività,
non nel suo complesso, ma solo e limitatamente a quanto indicato nella
specificazione effettuata “a margine”. Può quindi verificarsi (ad esempio)
che l’inserimento di un certo tipo
di sostanza nell’elenco ministeriale, determini la classificabilità come
insalubre di un’impresa - presente sul territorio - solo se presso
questa si effettui la “produzione” di quella sostanza, oppure solo se
questa venga manipolata con certe “modalità”, e non in altri casi,
quali (ad esempio) il deposito o il mero impiego. Tali indicazioni di dettaglio
non possono che offrire conferma della chiara natura tassativa
dell’ elenco in questione.
5 - Finalità e scopo della classificazione.
Corollario
di un esame della pericolosità delle industrie
insalubri è sicuramente l’aspetto della finalità della relativa classificazione. In occasione della
emanazione di un nuovo elenco ministeriale(56), il BORTOLOTTI (57) si è espresso nei riguardi
della classificazione delle industrie
insalubri, precisando che essa: «…non deve essere fine a se stessa,
esaurendosi in un mero adempimento burocratico, ma deve costituire la premessa,
e quindi l’occasione, per un’organica ed efficace azione di rinnovamento e
di ripristino di una situazione ambientale più o meno compromessa nelle diverse
parti del Paese». Pur se tale espressione trova vita agli inizi degli anni
’70, quello indicato dall’autore non può certo considerarsi, neppure oggi,
uno scopo di poco conto, né tanto meno, ormai raggiunto. Ma, oltre a
quest’ultima affermazione, ben altro può aggiungersi riguardo allo scopo
della classificazione: «Il
provvedimento di classificazione… è finalizzato
esclusivamente ad inquadrare i diversi impianti industriali operanti sul
territorio… nell’una o nell’altra voce
dell’elenco tipologico delle attività
ritenute in astratto insalubri con
provvedimento di competenza ministeriale…»(58),
«…la classificazione operata dai
competenti organi comunali dà luogo soltanto ad una presunzione “iuris tantum” di insalubrità
o pericolosità»(59). A completamento possiamo anche
attingere alla decisione del Consiglio di Stato 31 marzo 1989, n° 208, e
rimarcare che tale Giudice, ribadendo la “finalità conoscitiva”
dell’istituto della classificazione, considera qualsiasi «verifica preventiva
sull’impianto» (oggetto di classificazione) come “estranea”
agli obiettivi perseguiti dal provvedimento della giunta comunale. Obiettivi che
non consistono nell’andare a contestare all’industriale l’esercizio di una attività recante un concreto
nocumento alla salute pubblica, bensì che si prefiggono il mero fine di
indicare e formalizzare un fatto: quella classificata è una attività
“astrattamente ritenuta nociva” dalla normativa vigente; attività per la
quale “potenzialmente” si rendono necessari taluni accorgimenti che l’industriale
potrebbe già aver adottato, ma che in ogni caso non influiscono sul giudizio di
pericolosità che l’ elenco ministeriale
riferisce a quel tipo di lavorazione.
La finalità
della classificazione delle industrie insalubri è, pertanto, quella di «segnalare
un rischio»; di indicare e formalizzare una pericolosità potenziale
i cui effetti concreti, nella realtà, potrebbero già essere stati
ridimensionati o limitati dal titolare dell’azienda, grazie all’adozione di
accorgimenti e speciali cautele a ciò finalizzati.
6 – Prime conclusioni
Su quest’ultima affermazione, circa la finalità
della classificazione di cui trattasi, la giurisprudenza si spacca e, prendendo
strade diverse - in netta contrapposizione -, in parte si limita a riconoscere
tale considerazione come vera, in parte trae ulteriori e diverse conclusioni che
- senza gli opportuni chiarimenti – capovolgono la concezione stessa. Lo
studio di due sentenze del T.A.R. Lombardia – Sezione Brescia – ha
consentito di avere conferma di una tale “Scissione”,
e proprio con tali decisioni del Giudice amministrativo inizierà la seconda ed
ultima parte del lavoro, dedicata a concludere la questione che, a ben vedere,
può dirsi sorta solo a causa di “un
falso problema”.
Parte
Seconda
Introduciamo questa seconda ed ultima parte con due
sentenze del Giudice amministrativo per la Lombardia – sez. Brescia – che,
al di là delle massime ufficiali con
cui di norma vengono caratterizzate, contengono entrambe un’attestazione –
indice di un conseguente convincimento – il cui commento ci permetterà di
fornire una risposta efficace al quesito principale che, in origine, ci siamo
posti ed abbiamo condensato nel titolo del presente lavoro.
|
TAR Lombardia – Sez. Brescia -(60) Sentenza 9 settembre 1991, n. 595; Pres. Ingrassia, Est. Rocco,
Barbi (Avv.ti Tonolli e Bocchi) c. U.S.S.L. n. 58 di Crema (Avv. Avolio)
ed altri (n.c.) Igiene e sanità – Industrie e lavorazioni insalubri –
Classificazione – Competenza Giunta municipale. Igiene e sanità – Industrie e lavorazioni insalubri – Elenchi –
Funzione indicativa –
Verifica concreta potenzialità di rischio |
TAR Lombardia – Sez. Brescia -(61) Sentenza 30 maggio 1994, n. 289; Pres. Ingrassia,
Est. Buricelli, Soc. Plasti
Ma (Avv. Bonomi) c. U.S.L. n. 30 di Seriate (Avv.ti Salvi e Bonomelli). Igiene e sanità – Industrie e lavorazioni insalubri –
Classificazione – Competenza Giunta comunale. |
|
“…omissis…
senza comunque esplicitarne l’esito o comprovare un concreto, effettivo
ed attuale pericolo per l’igiene pubblica.
Il Collegio non ignora il perdurante dissenso in giurisprudenza fra
la tesi (A) che configura la
classificazione delle industrie insalubri quale «atto vincolato nell’an e nel quomodo»
all’elenco compilato dal Ministero della sanità, con conseguente
irrilevanza di particolari motivazioni e di approfonditi accertamenti
tecnici, e la tesi (B) che, per
contro, ritiene che (a) la
collocazione di una determinata attività negli elenchi delle industrie
insalubri approvati con decreto ministeriale assolva alla mera funzione di
segnalare in via generale le potenziali fonti di rischio, (b)
fermo pertanto restando l’obbligo dell’ Autorità amministrativa di
valutare attentamente in sede locale siffatta potenzialità …omissis…” |
“…omissis…
senza comprovare però l’esistenza di una concreta, effettiva ed attuale
situazione di pericolosità, per l’igiene pubblica, delle lavorazioni
svolte.
A tale proposito, il Collegio non ignora il perdurante dissenso in
giurisprudenza fra la tesi (A)
che configura la classificazione delle industrie insalubri quale «atto
vincolato nell’an e nel quomodo» all’elenco compilato dal Ministero della sanità , con
conseguente irrilevanza di particolari motivazioni e di approfonditi
accertamenti tecnici, e la tesi (B)
secondo la quale, per contro, (a)
l’inserimento di una determinata attività nell’elenco delle industrie
insalubri, approvato con il citato D.M. 2 marzo 1987, assolve alla mera
funzione di segnalare le potenziali fonti di rischio, (b) fermo restando pertanto il dovere dell’autorità
amministrativa di valutare attentamente in sede locale l’esistenza, in
concreto, di siffatta potenzialità …omissis…” |
7 - Presupposti della classificazione ed atti
preliminari: due visuali diverse.
Le sentenze sopra riportate lasciano chiaramente
capire che l’individuazione dei presupposti e degli atti preliminari alla classificazione
delle industrie insalubri, è
correlata e dipende dal «come»
venga considerato tale istituto:
“concreto”
e “legato ad accertamenti della effettiva e reale pericolosità delle
aziende”, oppure,
“astratto”
e “teorico”.
Sono due visuali che portano a conclusioni
completamente diverse e che appartengono proprio a quelle due correnti di
pensiero, anzidette(62),
che si contrappongono in maniera tanto ferma e determinata da aver provocato
l’impiego del termine “Scissione”.
Prendendo avvio dal filone
che predilige la “concretezza”
(tesi B/b) possiamo trovare
GIAMPIETRO(63) che riporta
la conclusione cui è pervenuto il T.A.R. Piemonte(64), in base alla quale: «…il provvedimento comunale
con cui un’azienda venga iscritta (o
meglio: classificata) tra le industrie
insalubri di prima classe… è illegittimo laddove si limiti a prendere atto
dell’elenco(65) delle
industrie operanti nella circoscrizione comunale, predisposto dagli uffici
comunali, e dia immotivatamente per certo che la classificazione effettuata “rispecchia” la reale situazione di
fatto, omettendo ogni indagine analitica e di riscontro con i relativi indici
di tollerabilità(66)».
Sempre lo stesso autore(67)
richiama anche il Giudice amministrativo per la Lombardia(68),
citandone una decisione dal cui contenuto è rilevabile che: «Nella delibera
impugnata, invero, viene dato immotivatamente per certo che la classificazione
operata rispecchi la reale situazione di fatto, senza alcuna indagine analitica e di riscontro con i relativi indici
di tollerabilità……a tal riguardo si imputano alla ricorrente,
lavorazioni ed uso di sostanze che… non corrispondono… a
quelle effettivamente impiegate». Con questa decisione si comincia ad
intravedere cos’è che deve essere considerata come vera e concreta questione
preliminare alla classificazione.
Occorre però pazientare ancora, prima di trarre conclusioni che potrebbero
risultare affrettate ove trascurassimo l’enunciazione di altri numerosi punti
di vista rilevati e rilevanti a tal riguardo. Altra giurisprudenza, difatti,
amplia ulteriormente il dettaglio della questione, arrivando a statuire che il
provvedimento di classificazione debba
essere preceduto da: a) «…una
indagine analitica della situazione di fatto e dall’obiettivo riscontro del
superamento degli indici di tollerabilità…»;
b) «…adeguati accertamenti tecnici
dai quali risultino con evidenza la pericolosità
e la nocività per la salute dei
cittadini delle materie impiegate…»(69);
c) «…una puntuale e concreta
verifica della effettiva portata pericolosa e nociva per l’igiene pubblica
dell’attività stessa…»(70);
d) «…previ adeguati accertamenti
tecnici, diretti a verificare la pericolosità della lavorazione svolta e l’
effettiva corrispondenza dell’attività ad una di quelle prefigurate
nell’ elenco contenuto nel decreto ministeriale…»(71).
Anche quest’ultimo inciso ci avvicina a ciò che riteniamo sia la soluzione
della questione; ma non possiamo tacere altre posizioni (forse più
esasperate), come quella assunta dal Giudice amministrativo emiliano, secondo
cui deve considerarsi: «…illegittima, per inadeguatezza della motivazione, la
classificazione di uno stabilimento come industria insalubre, nel caso in cui
dal provvedimento non si evince come l’ Autorità sia pervenuta a delimitare
numericamente il tasso di emissione di particelle inquinanti, in quanto
tale dato, importantissimo per la stessa salute della popolazione…, dovrebbe
essere evidenziato dal puntuale referto di un tecnico che attesti una ponderata
e seria valutazione della situazione ambientale e delle possibili influenze
sulla popolazione stanziata nell’abitato»(72),
oppure come quella che scaturisce dalla decisione adottata dal T.A.R. Sicilia(73),
dove si afferma: «…la mancanza dell’accertamento previsto dalla legge n.
615 del 1966, da parte dell’apposito Comitato regionale…rende illegittimo,
per mancanza di presupposti, il provvedimento del Sindaco(74)
sulla classificazione delle industrie
insalubri…». E, rimanendo nell’ambito di questa “fazione”, può
considerarsi riepilogativa e sintomatica – del concetto che la caratterizza
– la decisione del T.A.R.
Lombardia(75) che così si
esprime: «Per la classificazione di un’attività produttiva come insalubre di
prima classe non è sufficiente la astratta includibilità dell’attività
medesima fra quelle indicate nell’elenco ministeriale, essendo invece
necessaria una “previa, puntuale e
concreta verifica della effettiva portata pericolosa e nociva per
la salute pubblica” dell’attività da classificare».
A questa tendenza, che abbiamo definito “concreta”,
se ne contrappone un’altra decisamente antitetica (che considera la
classificazione come istituto prescindente dalla reale pericolosità e quindi,
in tal senso, “astratta”)
e ravvisabile –nelle forme più decise – in certe pronunce della Corte di
Cassazione(76), fra cui si
evidenzia quella che afferma: «La
riconducibilità - in via generale ed astratta - di un certo tipo di attività
industriale all’elenco delle industrie insalubri, predisposto dal Consiglio
superiore della Sanità, fonda un giudizio presuntivo di pericolosità
dell’attività stessa, essendo in tal senso del tutto irrilevante
il difetto di formale classificazione della lavorazione da parte della
competente autorità comunale»(77).
Su tali basi si arriva addirittura alla conclusione che, per considerare
“insalubre” una certa attività, sia (non solo necessario, bensì) sufficiente,
il suo “inserimento tipologico”
nell’elenco ministeriale. Secondo una tale logica appare addirittura fuori
discussione la necessità di qualsiasi atto preliminare alla classificazione
(sia esso fondato su basi concrete o soltanto su considerazioni astratte), dal
momento in cui lo stesso provvedimento della giunta comunale risulta, in un
certo senso, “facoltativo”.
Rimanendo nell’ambito di questo secondo filone, pur
approdando a delle posizioni “meno estreme”
(78) di quella ora vista, si ha ugualmente conferma, anche da parte
della giurisprudenza amministrativa, che: «Nel procedere alla classificazione
delle industrie insalubri, il Comune non è tenuto ad indicare quale tipo di inquinamento
sia imputabile all’una o all’altra industria…»(79),
in quanto «…L’inclusione di una
fabbrica o manifattura nell’elenco previsto dall’art. 216 T.U.LL.SS.
importa, ex lege, il “carattere
insalubre” dell’attività (astrattamente) considerata, essendo stato - tale
“carattere nocivo” - valutato una volta per tutte all’atto di tale inclusione; di conseguenza non si rendono necessari particolari
accertamenti tecnici volti a determinare, di volta in volta, la nocività
per l’abitato di un’industria inclusa in quell’elenco…»(80).
In senso del tutto analogo è possibile richiamare anche l’espressione del
Consiglio di Stato(81) che
considera qualsiasi verifica preventiva, sull’impianto oggetto di
classificazione, come “estranea”
agli obiettivi perseguiti dal provvedimento di classificazione della giunta
comunale, e ritiene quindi inutile l’effettuazione di “indagini” sulle
caratteristiche dei singoli impianti produttivi. Sulla stessa linea si ritrova
altra giurisprudenza la quale – addirittura – ritiene che la
classificazione: «…non necessita…di particolare motivazione, né di
approfonditi accorgimenti tecnici»(82) e «…non abbisogna di approfondita istruttoria, né
di specifica motivazione…»(83),
fino a giungere al punto di poter considerare la deliberazione della giunta
comunale: «adeguatamente motivata con
richiamo, oltre che al decreto
ministeriale di cui all’art. 216 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al
censimento effettuato sotto il controllo dell’Ufficiale sanitario ed
all’esame del fascicolo relativo all’attività svolta dalla ditta in
questione»(84).
In ogni caso, a parziale bilanciamento di quanto
affermato con quest’ultima statuizione, la dottrina(85) ricorda che, la classificazione di cui trattasi, a
volte, comporta l’esercizio di una discrezionalità
di tipo tecnico e pertanto, in tali occasioni, deve essere congruamente
motivata.
8 - Verso la conclusione:
per l’astrattezza
Arrivati
a questo punto è possibile trarre le nostre conclusioni al riguardo ed
evidenziare la presenza di qualcosa di logico e di fondato in entrambe le
tendenze; le quali necessitano soltanto di limitati chiarimenti per rivelarsi,
in fondo, non così agli antipodi come, apparentemente, potrebbe sembrare.
Pertanto, di fronte al dilemma «astratta
o concreta», è possibile
affermare che la classificazione delle industrie insalubri (e quindi anche la pericolosità
a queste riconducibile in tale fase) può essere qualificata in entrambi
i modi; ma ciò acquista senso solo fornendo maggiori dettagli ed
individuando con esattezza i rispettivi ambiti di riferimento.
A
tale scopo è necessario confermare – subito – che un’attività
in esercizio, o in fase di avvio, nel territorio comunale, per
poter essere classificata come insalubre,
non deve essere soggetta ad alcun accertamento circa l’effettiva
pericolosità o il relativo tasso di inquinamento ad essa attribuibile; tale
operazione, pertanto, deve proprio considerarsi, del tutto legittimamente, astratta
e teorica(86). Se infatti è vero, secondo
quanto riportato da GIAMPIETRO(87),
che «l’inserimento di un certo tipo
di attività nell’elenco ministeriale
assolve solo alla funzione di segnalare in via generale le potenziali fonti di
rischio, e che tale “potenzialità” deve poi
essere verificata e valutata
attentamente in sede locale», è altrettanto vero che ciò vale
esclusivamente nei casi in cui ci si rivolge nei confronti di un’azienda
(ad esempio classificabile insalubre di prima classe) per valutare la possibilità
di consentirne o meno la
permanenza nell’abitato. Oppure vale, analogamente, quando una certa realtà
produttiva entri nel “mirino”
della pubblica amministrazione, la quale voglia e/o debba valutare se tale realtà
sia sufficientemente isolata nelle campagne, o se sia necessario sottoporne la
prosecuzione all’adozione di determinate speciali cautele, o addirittura
consideri necessario inibirne l’attivazione.
E’ in relazione a queste ultime
ipotesi che “sicuramente” occorre una verifica
concreta della pericolosità effettiva dell’azienda; verifica che invece
non appare necessaria per dare attuazione alla fase di classificazione, la cui
natura ed il cui scopo è già stato illustrato.
La classificazione quindi
appartiene ad una fase astratta; così
che può considerarsi fondamentalmente errato
quanto contenuto nel parere ulteriormente riportato da GIAMPIETRO(88), dove si legge: «…l’industria,
con gli accorgimenti tecnici prescritti,
perde le
“caratteristiche” di industria molesta e nociva e pertanto il suo
insediamento può considerarsi compatibile…». Questa concezione risulta
essere profondamente sbagliata, perché l’ industria
che abbia adottato certi accorgimenti tecnici – o speciali
cautele – che l’abbiano resa
meno inquinante, o meno pericolosa, o meno nociva per l’ambiente esterno ed il
vicinato, non perde affatto
le «caratteristiche» di industria insalubre.
Si potrà dire che le abbia “ridimensionate”, “attenuate”, poste
“sotto controllo”, rese “poco rilevanti”, ma ciò non toglie che le
caratteristiche “potenziali” di insalubrità
continuano a persistere sempre. E’ infatti sufficiente che uno dei sistemi
installati a contenimento delle proprie emissioni nocive subisca un guasto, o
che si verifichi una sua diminuzione di efficienza, perché l’industria torni immediatamente a risultare ciò che non è mai
cessata di essere: «una industria insalubre, potenzialmente pericolosa per il vicinato ed in tal senso classificabile,
che aveva “limitato” i propri e tipici influssi negativi verso l’esterno,
grazie all’adozione di nuovi metodi e speciali cautele». Una lavorazione o
attività che ha le caratteristiche
per essere ricondotta ai tipi di attività
elencati nell’elenco ministeriale è – e deve continuare ad essere considerata – “potenzialmente insalubre” anche dopo l’adozione di
speciali cautele, perché non può dirsi che essa abbia eliminato la «fonte»
dell’insalubrità, ma solo e soltanto che abbia limitato e contemperato –
anche drasticamente – quegli effetti conseguenti all’insalubrità che,
diversamente, si sarebbero ripercossi verso l’esterno.
Se – ad esempio –
un’azienda viene classificata insalubre per l’impiego di sostanze pericolose
il cui uso è previsto, dall’elenco
ministeriale, come “sufficiente” per considerarla tale, non è certo
l’installazione di potentissimi e sofisticati impianti di abbattimento o di
depurazione che elimina la “fonte del
rischio”; in tal caso, infatti, l’impiego della sostanza pericolosa
permane immutato, ed essendo esso la “causa” della classificabilità
dell’azienda, anche questa permane tal quale (pur se l’azienda, in tal modo,
non determina alcun concreto effetto negativo o nocumento verso il vicinato).
E’ solo con l’eliminazione
dell’uso di quella sostanza
pericolosa che le cose potrebbero cambiare; risultando, a quel punto, eliminate
(insieme alla sostanza) anche le condizioni necessarie e sufficienti per la
classificabilità – come
insalubre – dell’azienda. Non altro!
9 - Concretezza della
classificazione
In
che senso, allora, abbiamo sostenuto che la classificazione
può dirsi anche “concreta” ? La
risposta, in parte, già traspariva da alcuni punti delle massime(89)
inizialmente citate e così può riassumersi: «Esiste, e deve doverosamente
essere attuata, anche una fase – preliminare
alla classificazione – caratterizzata da accertamenti concreti e rigorosi, precisando però che questi non sono rivolti a
stabilire la pericolosità
dell’attività in questione, ma sono diretti soltanto ad accertare
se l’azienda in esame eserciti
concretamente quelle lavorazioni, o usi ed impieghi effettivamente quelle
sostanze o quei materiali che la rendono riconducibile ai tipi
enumerati nell’elenco ministeriale».
Questo è l’accertamento scrupoloso, dettagliato ed indispensabile che deve
“concretamente” precedere la
classificazione. Se l’attività in esame esercita solo “nominalmente” una
certa lavorazione – il cui tipo è inscritto
nell’elenco ministeriale –, oppure se utilizza “solo
apparentemente” una sostanza o un materiale riconducibile all’elenco,
ciò deve risultare concretamente dalla fase istruttoria(90) del procedimento amministrativo
attraverso il quale si genera il provvedimento di classificazione. In tal caso,
l’attività in esercizio, o in fase di attivazione, non
può e non deve essere classificata
come insalubre, nonostante che
astrattamente possano esserci elementi che la facciano sembrare tale; questo
perché è l’accertamento concreto
sull’attività realmente svolta che deve prevalere sull’astratta apparenza,
dimostrando in tal modo che non sussistono i presupposti, necessari e
sufficienti, per poterla considerare – neppure “potenzialmente” – fonte
di rischi per il vicinato.
Nel caso in cui, al contrario,
da tale fase procedimentale risulti una concreta
corrispondenza fra l’attività esercitata (o esercitabile) e uno dei tipi
di cui all’elenco ministeriale vigente, allora l’azienda sarà, e dovrà essere,
classificata e considerata “potenzialmente insalubre e pericolosa”; questo a
prescindere dalla sua concreta pericolosità. Di conseguenza, si procederà
alla classificazione anche nel caso in cui l’azienda abbia provveduto ad
adottare tutte quelle cautele ed accorgimenti che la rendano innocua, in quanto
questi ultimi potrebbero successivamente venir meno facendone così
riconcretizzare l’insalubrità.
Insalubrità che, tramite tali accorgimenti, era stata – solo temporaneamente
– confinata in una mera dimensione astratta,
senza che mai potesse dirsi del tutto eliminata.
L’accertamento concreto e preventivo deve pertanto essere rivolto solo al riscontro
dell'effettiva riconducibilità,
dell’attività svolta, all'elenco ministeriale delle industrie insalubri. Di
questo ce ne fornisce piena conferma anche il Ministero della sanità(91) il quale, nell’indicare che:
«…la classificazione delle lavorazioni insalubri non può e non deve rimanere
fine a se stessa esaurendosi in un mero automatismo burocratico(92)», precisa la necessarietà di
un «…esame specifico e puntuale (il quale) non può essere realisticamente
effettuato - in dettaglio - che dall’autorità locale».
Il Ministero prosegue affermando: «E’ evidente che qualora da tale esame
risulti che le cause d’insalubrità potenziale, che “hanno determinato”
l’inclusione dell’attività nella Ia classe dell’elenco, sono
state eliminate o quantomeno ridotte
in termini accettabili(93) si applica il caso previsto dal
5° comma dell’art. 216 T.U.LL.SS.». In tal modo, anche il vertice sanitario
dell’amministrazione statale, lascia intendere che lo specifico e puntuale
esame da realizzare in sede locale riguardo alla effettiva pericolosità, appartiene ad una fase successiva e svincolata dalla classificazione, la quale, di per
sé, necessita solo e soltanto dell’accertamento concreto dell’effettiva
corrispondenza dell’attività svolta con i tipi
enumerati nell’elenco.
Nell’effettuare la classificazione
(cioè nel dare concretezza ad un mero censimento delle attività svolte nel
territorio comunale(94), senza effettuare alcun
accertamento della reale pericolosità
delle aziende(95)
ma solo della corrispondenza della realtà in esame con il contenuto astratto
dell’elenco) il Comune svolge
un’azione di carattere conoscitivo e ricognitivo(96),
per la quale non è richiesto quel bagaglio di nozioni tecniche che
costituiscono invece il patrimonio degli organi incaricati di intervenire (con
le loro prescrizioni, sui singoli impianti) per finalità “diverse”
da quella della classificazione di cui trattasi.
10 – Un falso problema
Da
tutto questo discende che l’individuazione – effettuata dal Giudice
amministrativo per la Lombardia(97) – di due tesi contrapposte(98), a nostro avviso (in forza di
tutto quanto sopra delineato e precisato), risulta in realtà costituire un “falso
problema”, in quanto si tratta di due filoni giurisprudenziali che, solo
in parte, si rivolgono alla stessa situazione e che,
pertanto, indubbiamente divergono nelle proprie conclusioni; non potendosi
queste ultime (date le diverse origini) adattare pienamente ad una stessa fase
di quello che potremmo definire: «rapporto
di un’impresa nei confronti della pubblica amministrazione».
Partendo dalla seconda tesi (B)
che è quella condivisa dal Tribunale lombardo, non ci sono dubbi sul fatto che
essa sia sicuramente da perseguire e da assecondare anche riguardo alla
classificazione, ma solo per quanto concerne la sua “prima parte” (a),
dove si afferma che l’inserimento di un
determinato tipo di attività nell’elenco ministeriale assolve alla «mera
funzione di segnalare le potenziali fonti di rischio». La restante parte (b)
di tale tesi, solo erroneamente può dirsi adattabile e riferibile ad un
procedimento di classificazione, in quanto “altre” sono le azioni – di natura
ben diversa – che costituiscono terreno fertile per una sua corretta
applicazione; azioni (come già visto ed esemplificato) da cui possono scaturire
atti limitativi o inibitori nei riguardi delle aziende. Sono questi ultimi i
provvedimenti che sicuramente necessitano e, quindi, devono essere preceduti da
una verifica concreta della pericolosità per la salute pubblica; proprio come
indica la seconda parte (b) di questa
seconda tesi (B) in esame. E sbaglia
quella giurisprudenza che traspone la necessità di questo tipo di verifica
concreta, andandola a situare a monte dell’atto di classificazione; il quale,
ripetiamo – ancora una volta – ostinatamente ma necessariamente, non ha il
potere di ledere direttamente alcuna attività, se non nel senso di confermare
– verificandola in concreto – una corrispondenza fattuale della realtà
produttiva in essere, con quanto astrattamente statuito come pericoloso
ed insalubre da parte del Consiglio superiore di sanità. Statuizione che
neppure il difetto di una classificazione (causato dall’eventuale inerzia del
comune) potrebbe cancellare; a meno che non si voglia porre in discussione la
competenza, del predetto Collegio, a determinare astrattamente ciò che può
nuocere, o meno, alla salute pubblica.
Passando all’esame della prima
tesi (A), si può osservare
come sia soltanto questa ad essere precipuamente e completamente
riferibile all’atto di classificazione
ed al relativo procedimento di formazione (così come ai necessari, quanto
limitati, atti preliminari). Atto classificatorio che, giustamente, secondo tale
filone giurisprudenziale, è considerato un atto vincolato (nell’ an
e nel quomodo) all’elenco
ministeriale; senza che tale qualificazione comporti problemi di sorta, non
avendo sull’azienda alcun’altra diretta conseguenza se non “la stessa”
che a questa deriva dall’inserimento del suo tipo
nell’elenco ministeriale.
Conseguenze, quelle derivanti dall’iscrizione
e quelle scaturenti dalla classificazione(99), del tutto analoghe fra di loro (pur se provenienti
da interventi fatti a livelli diversi), che possono – per esempio –
costringere il titolare di una attività insalubre di prima classe a dover
dimostrare quali siano le speciali cautele adottate, al fine di poter permanere
in centro abitato. A tal proposito occorre comunque evidenziare che, anche nel
caso si riscontrasse necessaria una tale costrizione, questa non può che essere
considerata una conseguenza giusta e logica, perché, se c’è corrispondenza
fra tale attività e il tipo inserito
nell’elenco ministeriale, non ci
sono dubbi sul fatto che questa sia
“potenzialmente” un’attività insalubre. Come tale, deve adoperarsi per
limitare i propri effetti caratteristici, senza con ciò voler sostenere che
tale attività sia anche sicuramente dannosa, in concreto, per il vicinato. Se
in concreto non lo è, ciò dipende dal fatto che l’industriale ha impiegato
speciali cautele per renderla tale, ed è quindi giusto che lo dimostri(100);
come, a quel punto, è altrettanto giusto che l’azienda possa rimanere in
centro abitato, perlomeno finché tali cautele permangono e continuano a
risultare sufficienti. A riconferma di quanto sostenuto, deve evidenziarsi che
questa conseguenza (o costrizione), or ora indicata a titolo esemplificativo,
non è però “causata” dalla classificazione effettuata a livello locale,
bensì – in automatico – dalla corrispondenza (che con tale provvedimento si
evidenzia) fra la realtà e il precetto
astratto contenuto nell’ elenco,
il quale, a sua volta, è direttamente connesso con la previsione normativa
contenuta nel quinto comma dell’ art. 216 T.U.LL.SS..
A questo punto non è quindi
difficile dare ragione ad entrambe le tesi, tanto da considerarle per niente
contrapposte, a condizione che esse (o le parti in cui appaiono fittiziamente
suddivisibili) vengano correttamente collocate, riferendole a due momenti(101) che sono, temporalmente e sostanzialmente, diversi.
L’accortezza che bisogna avere è la seguente: alla
classificazione si può
rivolgere tutta la “prima tesi” (A) e solo la prima parte (a) della
“seconda tesi” (B); agli eventuali provvedimenti
restrittivi (successivi ed indipendenti dalla classificazione) si deve
rivolgere solo la seconda parte (b) della “seconda tesi” (B). Fare
confusione in questa applicazione, vuol dire creare – ex
novo – un problema inutile e far nascere delle effimere contrapposizioni;
ma, soprattutto, significa andare ad aggravare
inutilmente un procedimento amministrativo, effettuando accertamenti che non
servono per la fase procedimentale relativa alla classificazione, e questo, per
legge, non può trovare alcun legittimo riscontro pratico.
Appunto per questo possiamo affermare che, a ben vedere, la reale pericolosità
– astratta e concreta – deriva dall’errata prassi di anteporre a certi
istituti giuridici – destinati ad avere una specifica e tipica funzione –
degli accertamenti che, invece, sono necessari solo e soltanto in momenti
procedimentali diversi da quelli per cui tali istituti sono stati “pensati”
dal legislatore.
N O T E
(1)
T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, «Testo Unico delle
leggi sanitarie», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del Regno
d'Italia 9 agosto 1934, n° 186.
(2)
Regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n° 45, «Regolamento
per l' esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 21 febbraio 1901, n° 44.
(3)
Non staremo a dilungarci riguardo all’inopportuna, quanto reiterata,
“duplicità di trattazione” che la disciplina sanitaria
e quella di pubblica sicurezza, nel
tempo, hanno riservato alla fattispecie delle industrie
insalubri. Ci limiteremo a ricordare che l’ art. 88 della prima legge di pubblica
sicurezza del 1865, si occupava delle industrie
insalubri (allora del tutto ignorate dalla Legge 20 marzo 1865, n°
2248, allegato C, «Legge sulla Sanità
Pubblica») e che questo interessamento, con la successiva legge di pubblica
sicurezza 30 giugno 1889, n°6144, (nonostante tali fattispecie fossero – a
quel tempo - ormai previste e regolamentate dalla allora vigente legge 22
dicembre 1888, n°5849, «Legge per la tutela della igiene e
della sanità pubblica»), invece di diminuire - ponendovi rimedio - è stato
ulteriormente riconfermato, accentuando così una tale anormalità.
(4)
RANELLETTI, La polizia di sicurezza,
in Primo trattato completo di diritto
amministrativo italiano a cura di Vittorio Emanuele Orlando, IV, pt. I,
Milano, 1904, 313; ma anche BATTISTA Michele,
voce Industrie Insalubri e pericolose,
in Enciclopedia Il Digesto Italiano,
UTET Torino, 1902-1906, vol. XIII, 657, punto 10, u.c..
(5)
VITTA, Sanità pubblica, in Primo
trattato completo di diritto amministrativo italiano a cura di Vittorio
Emanuele Orlando, IV, pt. II, 1905, 511-512, sostenendo una diversità fra la
pericolosità per la “pubblica incolumità”, intesa come minaccia
all’integrità personale imputabile alla possibilità di accidenti
violenti, e la pericolosità per la “salute pubblica” connessa con la
diffusione di materie, gas, germi, ecc..
(6)
ARDIZZONE Ugo, voce Industrie
Insalubri pericolose e rumorose, in Enciclopedia
del Diritto, Giuffrè Milano, 1971, 293, punto 2.
(7)
Per la precisa evoluzione delle normative di pubblica sicurezza si rimanda ai
seguenti autori: SPOTO SANTANGELO Ippolito,
voce Industria, in Il Digesto Italiano, UTET Torino, 1902-1906, vol. XIII,
642, punto 37; BATTISTA
Michele, voce Industrie Insalubri e
pericolose, in Enciclopedia Il Digesto
Italiano, UTET Torino, 1902-1906, vol. XIII, 655, punto 7.
(8)
art. 64: «Salvo quanto è stabilito dall’articolo precedente, le manifatture,
le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere
impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai
regolamenti locali. In mancanza di
regolamenti il Podestà provvede sulla domanda degli interessati. Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede,
sentito il consiglio provinciale sanitario, e se occorre, l’ufficio del genio
civile».
(9)
Così come, già nella legge di pubblica sicurezza del 1865, l’ art. 88 era
inserito nella Sez. I con rubrica «dell’esercizio delle professioni
insalubri, pericolose ed incomode» del Capo III titolato «Disposizioni per la
pubblica incolumità».
(10)
ARDIZZONE Ugo, cit., 292, punto 1.
(11)
SABATINI Guglielmo, voce Industrie
Insalubri e pericolose, in Nuovo
Digesto Italiano, UTET Torino, 1937 - 1940, vol. VI, 1047- punto 2, 1048 –
punto 5, 1049 – punto 9.
(12)
A ben vedere, l’ autore (come pure fa ARDIZZONE Op.
cit., 300) cita l’ art. 52 del
previgente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6
novembre 1926, n° 1848, che corrisponde all’ art. 53 di quello vigente e,
conseguentemente, anche a quanto previsto dall’ art. 63.
(13)
RINAUDO Carmelo, Inquinamento
atmosferico: profilo sostanziale ed organizzativo della normativa sulle
industrie insalubri e della disciplina antismog, in Rass. giur. Enel, 1973, 315 - 316.
(14)
Come, in effetti, risulta testualmente
indicato al primo comma dell’art. 216 T.U.LL.SS.
(15)
Ma anche ad altre discipline speciali, quali il D.P.R. 17 maggio 1988, n° 175
«Attuazione della direttiva CEE numero 82/501, relativa ai rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi dell’ art.
15 della legge 16 aprile 1987, n° 183».
(16)
BATTISTA Michele, voce Industrie
Insalubri e pericolose, cit., 657, punto 10, u.c.; RANELLETTI, Op.
cit., 313; VITTA, Sanità pubblica,
in Primo trattato completo di diritto
amministrativo italiano a cura di Vittorio Emanuele Orlando, IV, pt. II,
Milano, 1905, 511-512; ARDIZZONE
Ugo, voce Industrie Insalubri pericolose e rumorose, cit., 298, punto 10;
BUCELLO M., Commento al decreto 616, coordinato da E. Capaccioli e F. Satta, II,
Milano, 1980, 1754-1755, nt. 58; BARGHINI Giuseppe - LODOVICI Andretta, La
legislazione sanitaria in materia di concessioni per l' attivazione di industrie
insalubri: competenze e poteri del Sindaco, in Nuova
Rassegna, 1985, II, 747; per la
giurisprudenza cfr. pronuncia Cons. St., sez. IV, 27 luglio 1972, n° 761.
(17)
Riguardanti la medesima materia e dirette a tutelare la salute pubblica,
(18)
PAPPALARDO S., Commento al T.U. leggi
sanitarie 1934, 1935, 299, n° 1; CARAPELLE e JANNITTI PIROMALLO, Nuovo testo unico delle leggi sanitarie, Roma, 1934, 377;
TARTAGLIA, AA.VV., Il servizio sanitario nazionale commento alla legge 23 dicembre 1978 n°
833, coordinato da Roversi Monaco, Milano, 1979, 329;
LAZZARI Vincenzo, Industrie insalubri, in Nuova
rassegna., 1961, I, 59, Ia col.;
PAPALDO Nino, Commento
al T.U. leggi sanitarie, Utet, Torino, 1935, 299;
PALUMBO Antonio, voce Inquinamento
atmosferico, in Enciclopedia del
Diritto, XXI, Giuffrè Milano, 1971, 677;
PERRIS Corrado, voce Igiene del
suolo e dell' Abitato, in Nuovo
Digesto Italiano, UTET Torino, 1938, vol. VI, 654;
RINAUDO Carmelo, Op. cit., 309;
FUZIO Riccardo, L' assetto delle
competenze in materia di
inquinamento atmosferico dopo il D.P.R. n° 616 del 1977 e la legge di riforma
sanitaria, in Giurispr. merito,
1984, 230; CICALA
Mario, La disciplina delle attività insalubri, pericolose, rumorose, incomode,
in Giur. It., 1974, II, 535-536;
CICALA Mario, La normativa in materia ecologica nel quadro dei rapporti fra Stato e
Regioni, in Imp. amb. p. a., 1978,
I, 100; TORREGROSSA Giovanni, voce Industrie
pericolose, rumorose e insalubri, in Enciclopedia
Giuridica, Treccani, Roma, 1989, vol. XVI, pag. 1, punto 1.1.
(19)
PALUMBO Antonio, voce Inquinamento
atmosferico, cit., 677.
(20)
PERRIS Corrado, voce Igiene del
suolo e dell' Abitato, cit., 654.
(21)
Art. 65: «Il Prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale
sanitario o dell’ ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di
ricorso, annullare il provvedimento del podestà che ritenga contrario alla
sanità o alla sicurezza pubblica».
(22)
RINAUDO Carmelo, Op. cit., 309.
(23)
FUZIO Riccardo, Op. cit., 230.
(24)
LAZZARI Vincenzo, Op. cit., 59.
(25)
CICALA Mario, La disciplina delle
attività insalubri, pericolose, rumorose, incomode, cit., 535-536;
CICALA Mario, La normativa in materia ecologica nel quadro dei rapporti fra Stato e
Regioni, cit., 100.
(26)
CACCIAVILLANI Ivone, L’ inquinamento
delle acque nella legge sanitaria, in Giust.
pen., 1973, II, col. 693; ARDIZZONE Ugo, voce Industrie
Insalubri pericolose e rumorose, cit., 298.
(27)
O meglio: «dell’elenco suddiviso in due classi».
(28)
TORREGROSSA Giovanni, voce Industrie
pericolose, rumorose e insalubri, cit., pag. 1, punto 1.1.
(29)
Se ne sussistano in concreto i presupposti costituiti da aspetti pregiudizievoli
alla salute pubblica, in forza di quanto previsto al comma sesto dell’art. 216
T.U.LL.SS.
(30)
E quindi non astrattamente considerata pregiudizievole per la salute da parte
del Consiglio Superiore di Sanità.
(31) Derivante dal guardare contemporaneamente due testi di legge
per riuscire a comporre un’unica disciplina.
(32)
Come rilevabile, a titolo esemplificativo, dalla giurisprudenza: Cfr.
Cons. St., sez. II, parere 17 ottobre 1972, n°
589; Cass. pen., sez. III, 9 marzo - 5 maggio 1984, n°3928/526.
(33) L’ incolumità è la condizione di chi è incolume; per “incolume”
si intende illeso, e tale è colui che non subisce “danni”, “offese” o
“lesioni”.
(34)
Per salute si intende lo «stato
di benessere psichico e fisico dell’organismo umano derivante dal buon
funzionamento di tutti gli organi e gli apparati»; oppure anche: «il complesso
delle condizioni fisiche in cui si trova, abitualmente ed attualmente, un
organismo umano».
(35)
Art. 63: « Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l’impianto e
l’esercizio di depositi di oli minerali, loro derivati e residui, sarà
provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro
dell’interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di
scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per
l’impianto e l’ esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e
per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e
residui».
(36)
Basti pensare che nel proprio allegato III, fra le varie fattispecie in esso
ricomprese e quindi potenzialmente qualificate a rischio di incidente rilevante,
è possibile annoverare impianti in cui vengano prodotte, trasformate o trattate
le seguenti sostanze: Acido cianidrico (20 ton.), Ammoniaca (500 ton.),
Sostanze infiammabili (50.000 ton.), Nitroglicerina (10 ton.), Acido
cloridrico (250 ton.), ect., che sicuramente fanno più pensare a problemi di incolumità
che di salute.
(37)
TORREGROSSA Giovanni, voce Industrie
pericolose, rumorose e insalubri, cit., 3.
(38)
DOGLIOTTTI Miro e ROSIELLO Luigi (a cura di), Vocabolario
della lingua italiana di Nicola Zingarelli, Zanichelli, XII edizione, 1998.
(39)BAREL
Bruno, Lavorazioni
insalubri, impianti inquinanti e poteri del Sindaco,
in Le Regioni, 1980, I, 208,
212; GIAMPIETRO
Pasquale, La giurisprudenza amministrativa
sugli interventi igienico-sanitari a tutela dell'ambiente, in Sanità
Pubblica, 1980, n° 1, 20; GIAMPIETRO
Pasquale, Rassegna di giurisprudenza amministrativa e penale sulle industrie
insalubri (classificazione, disciplina, poteri del sindaco, ecc.) - parte
prima -, in Comuni d'Italia, 1986, n°
12, 1679; GIAMPIETRO
Pasquale, Rassegna di giurisprudenza
amministrativa e penale sulle industrie insalubri (classificazione,
disciplina, poteri del sindaco, ecc.) - parte seconda -, in Comuni
d'Italia, 1987, n° 1, 155-156; RABAGLIETTI
Giuseppe, Funzioni dell'Ufficiale
Sanitario nei riguardi dell'igiene del suolo e dell'abitato, in Corr. amm., 1961, 2239;
DE MATTEIS Raffaella, Commento a
Cass. Civ., sez. un., 19.07.1985, n° 4263, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 1986, I, 228, 232,
233; CACCIAVILLANI Ivone, Avicoltura
"industria" insalubre ?, in Nuova
Rassegna, 1974, I, 39; GIAMPIETRO
Pasquale, Rassegna critica di giurisprudenza amministrativa sugli interventi
ambientali ed igienico sanitari delle autorità locali, in Regione
governo loc., 1985, (5), 54, 63;
DE MARCO Ignazio, Attività
insalubri, inquinamento e giurisprudenza dei T.A.R., in Foro
amm., 1976, II, 514;
Circolare 19 marzo 1982, n° 19, prot. n°
403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene
Pubblica Div. III, pag. 2;
Cons. St., sez. V, 10 maggio
1963 n°
247, in Cons. St., 1963, I, 730;
Cass. pen., sez. I, 12 maggio - 19 novembre 1983, n°
9826/806, in Sanità pubblica, 1984,
1151; Cass. pen., sez. III, 9
marzo - 5 maggio 1984, n°
3928/526, in Cons. St., 1985, II, 259;
TAR Friuli Venezia Giulia, 9 aprile 1975, n°
90, in Trib. amm. reg., 1975, I, 1406;
TAR Toscana, 28 gennaio 1976, n°
48, in Trib. amm. reg., 1976, I, 979;
TAR Molise, 27 aprile 1976, n°
43, in Trib. amm. reg., 1976, I, 2529;
TAR Campania, 13 luglio 1977, n°
752, in Trib. amm. reg., 1977, I,
2927; TAR Piemonte, 6
novembre 1979, n°
501, in Trib. amm. reg., 1980, I, 86;
TAR Liguria, 6 marzo 1980, n°
115, in Foro amm., 1980, 1026;
TAR Sicilia, 5 maggio 1983, n°
45, in Sanità Pubblica, 1984, I, 75;
TAR Sicilia, Palermo, 25 maggio 1983, n°
445, in Trib. amm. reg., 1983, I,
2304; TAR Lazio, Sez. II, 10
novembre 1984, n°
1597, in Trib. amm. reg., 1984, I,
3572.
(40)
RABAGLIETTI Giuseppe, Funzioni
dell'Ufficiale Sanitario nei riguardi dell'igiene del suolo e dell'abitato,
cit., 2239.
(41)
GIAMPIETRO Pasquale, Rassegna
di giurisprudenza amministrativa e penale sulle industrie insalubri
(classificazione, disciplina, poteri del sindaco, ecc.) - parte seconda -,
cit., 131-132;
Cons. St., sez. V, 21 aprile 1972, n° 277, in Cons.
St., 1972, I, 650; Cons.
St., sez. V, 1 aprile 1996, n° 338, in Cons.
St.,
1996, I, 579; TAR
Sicilia, 22 aprile 1982, n° 382, in Sanità Pubblica, 1983, I, 65;
TAR Veneto, 10 marzo 1983, n° 173, in Trib. amm. reg., 1983, I, 1482;
TAR Piemonte, 6 giugno 1983, n° 405, in Trib. amm. reg., 1983, I, 2401; TAR Piemonte, sez. I, 31 agosto
1984, n°
238, in Trib. amm. reg., 1984, I,
3049; TAR Campania, sez. III, 19 giugno 1990, n°
194, in Trib. amm. reg., 1990, I,
3279; TAR Lombardia, Milano, 11
febbraio 1993, n°
68, in Rivista giuridica dell' ambiente,
1994, fasc. n° 1, 97;
TAR Lombardia, Brescia, 13 luglio 1994, n°
386, in Rivista giuridica dell' Ambiente,
1995, fasc. n°
6, 883.
(42)
RINAUDO Carmelo, Op. cit., 317.
(43)
Leggasi, ad esempio: art. 217 T.U.LL.SS..
(44)
RABAGLIETTI Giuseppe, Funzioni
dell’Ufficiale Sanitario nei riguardi dell'igiene del suolo e dell'abitato,
cit., 2239.
(45)
E questo è uno dei vari casi in cui il termine classificazione è, a nostro
avviso impropriamente, rivolto alla formazione dell’ elenco.
Vds. Di Rosa Silvano, «Una prima delusione per la disciplina
delle Industrie insalubri, trascurata
anche dalla “creatura” del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112», in L’Amministrazione
Italiana, 1998, fasc. 11, pag. _____, nota 57.
(46)
Al massimo (e giustamente), può comportare la classificazione
di un certo stabilimento come “potenzialmente” insalubre, per il solo fatto di essere riconducibile al tipo
inserito nell’elenco ministeriale; ma niente di più, niente di meno, perché per
qualsiasi altro tipo di provvedimento inibitorio o limitativo è invece
realmente indispensabile una attenta valutazione (caso per caso) della effettiva
e concreta pericolosità; valutazione che costituisce, per l’adozione
di tali provvedimenti – diciamo - una “questione
pregiudiziale”.
(47)
Cass. pen. sez. I, 6 aprile - 27 maggio 1994, n°
6216, in Giustizia penale, 1995, II,
86.
(48)
D.M. Sanità 2 marzo 1987, «Elenco delle Industrie Insalubri di cui all’ art.
216 del testo unico delle leggi sanitarie», con cui era stato approvato l’ elenco precedentemente vigente a quello attuale del settembre ‘94.
(49)
TAR Lazio, sez. I, 26 agosto 1981, n°
777, in Trib. amm. reg., 1981, I,
2999.
(50)
E in questo caso il termine può assumere un doppio ruolo, rischiando l’
ambiguità, quando invece dovrebbe apparire chiaro che qui ci si riferisca alla
statuizione fatta in sede ministeriale e non all’ accertamento della
giunta comunale ex art. 103 R.D. n°45 del 1901. Vds. precedente nota 45.
(51)
TAR Campania, Napoli, sez. I, 26 febbraio 1987, n°
83, in Trib. amm. reg., 1987, I, 1476.
(52)
Occorre però evidenziare che, in quest’ultimo caso, la tassatività
e la tipicità dell’elenco è intesa
con particolare riguardo ad un divieto di estensione analogica rispetto ai tipi
cristallizzati nell’elenco e questo
è un aspetto diverso da quello trattato dai due autori precedentemente
richiamati che disquisivano circa la tassatività dell’elenco intesa come
attributiva, o meno, di una astratta presunzione di pericolosità nei riguardi
dei tipi di attività inclusi in esso.
(53)
TAR Emilia Romagna, Parma, 25 novembre 1977, n°
720, in Trib. amm. reg., 1978, I, 247.
(54)
Vds. Circolare 23 settembre 1971, n°
162, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica
Div. VI, pag. 8, punto 1); ed anche la Circolare
19 marzo 1982, n° 19, prot. n°
403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene
Pubblica Div. III, pag. 4, punto 1).
(55)
Lavorazione, produzione, impiego, deposito, trattamento, preparazione e
purificazione, distillazione, macinazione, arrostimento, miscelazione,
frantumazione, etc.
(56)
Nel caso specifico, ci si riferisce a quello del 1971, emanato dopo quasi 50
anni di stasi.
(57)
BORTOLOTTI E., Il nuovo elenco
delle industrie insalubri per la difesa dell' ambiente, in Quaderni
Tecnici CSOTS - Centro studi per l' organizzazione e la tecnica sanitaria -,
Bologna, 1972, fascicolo n° 1, 8.
(58)
TAR Piemonte, 6 novembre 1979, n° 501, in Trib. amm. reg., 1980, I, 86.
(59)
Cass. civ., sez. I, 19 luglio 1985 n°
4263 in Cons. St., 1985, II, 1786;
TAR Sicilia, Palermo, 1°
aprile 1995, n°
311, in Trib. amm. reg., 1995, I,
2733.
(60)
Vds.: «Trib. amm. reg.», 1991, I, pag.
3885, punto 3.
(61)
Vds. :«Trib. amm. reg.», 1994, I, pag. 2507.
(62)
Vds. Di Rosa Silvano, Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta ?-
prima parte-, in «L’Amministrazione Italiana», 1998, fasc. 12, pag. ______,
con particolare riferimento alle Prime
conclusioni che chiudono tale parte del lavoro.
(63)
Giampietro Pasquale, La
giurisprudenza amministrativa sugli interventi igienico-sanitari a tutela
dell'ambiente, in «Sanità Pubblica»,
1980, n° 1,, 14; ed anche Rassegna
critica di giurisprudenza amministrativa sugli interventi ambientali ed igienico
sanitari delle autorità locali, in «Regione governo loc.», 1985, (5), 49.
(64)
TAR Piemonte, 2 novembre 1982, n° 652, in «Trib. amm. reg.»,
1983, I,89.
(65)
Inteso come censimento.
(66)
Quest’ultima precisazione costituisce la nota stonata in un contesto, tutto
sommato, di per sé accettabile.
(67)
Giampietro Pasquale, Rassegna
di giurisprudenza amministrativa e penale sulle industrie insalubri
(classificazione, disciplina, poteri del sindaco, ecc.) - parte prima -, in
«Comuni d' Italia», 1986, n.12, 1678.
(68)
TAR Lombardia, sez. I, 11 luglio 1984, n°
680, in «Trib. amm. reg.», 1984, I, 2563.
(69)
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 23 luglio 1986, n°
223, in «Trib. amm. reg.», 1986, I, 3329.
(70)
TAR Veneto, sez. II, 15 giugno 1993, n°
476, in «Trib. amm. reg.», 1993, I, 3120.
(71)
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 13 ottobre 1986, n°
294, in «Trib. amm. reg.», 1986, I, 4016.
(72)
TAR Emilia Romagna, Parma, 25 novembre 1977, n°
720, in «Trib. amm. reg.», 1978, I, 247.
(73)
TAR Sicilia, Palermo, 10
luglio 1979, n°
242, in «Trib. amm. reg.», 1979, I, 3033.
(74)
E su questo occorre ricordare come la competenza della classificazione
appartenga, invece alla giunta comunale.
(75)
TAR Lombardia, sez. Brescia, 11 luglio 1991, n°
505, in «Rivista giuridica dell'Ambiente», 1992, fasc. n°
1, 171.
(76)
Vds. Cass.
pen. sez. I, 6 aprile - 27 maggio 1994, n° 6216, in «Giustizia
penale», 1995, II, 86, in cui si legge:
«Il D.M. 2 marzo 1987 elenca, classifica, e definisce le
industrie insalubri; nessun altro atto si richiede perché un’industria “sia
ritenuta tale”, nessun ulteriore provvedimento accertativo o dichiarativo è
necessario oltre all’ inquadramento fatto per definizione ministeriale……»
già riportata nella prima parte del presente lavoro. Vds.: «L’Amministrazione
Italiana», 1998, fascicolo n. 12, pag. 1816..
(77)
Cfr. Cass. civ., sez. unite, 19 luglio 1985, n°
4263, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», 1986, I, 226.
(78)
Che perlomeno riconoscono la necessità di un provvedimento di classificazione.
(79)
TAR Liguria, 4 maggio 1978, n° 207, in «Trib. amm. reg.»,
1978, I, 2744.
(80)
TAR Molise, 27 aprile 1976, n° 43, in «Trib. amm. reg.»,
1976, I, 2529.
(81)
Cons. St., sez. V, 31 marzo 1989, n° 208, in «Rivista
amministrativa», 1989, 1191.
(82)
TAR Piemonte, sez. II, 26 ottobre 1989, n°
594, in «Trib. amm. reg.», 1989, I, 4320.
(83)
TAR Liguria, 10 aprile 1975, n° 77, in «Trib. amm. reg.»,
1975, 1464.
(84)
TAR Campania, Napoli, sez. II, 24
dicembre 1986, n° 455, in «Trib. amm. reg.»,
1987, I, 714.
(85)
GIAMPIETRO Pasquale, La
giurisprudenza amministrativa sugli interventi igienico-sanitari a tutela dell'
ambiente, in «Sanità Pubblica», 1980, n° 1, 13.
(86)
D’altronde non possiamo che ribadire come gli obiettivi
perseguiti con il provvedimento della giunta comunale
siano soltanto quelli di indicare formalmente che l’ attività, che ne
risulta oggetto, è “astrattamente
ritenuta nociva” dalla normativa vigente. A tal fine non occorre alcun
accertamento della effettiva pericolosità, a differenza di quanto invece si
rende necessario prima dell’adozione di qualsiasi tipo di provvedimento
inibitorio o tendente a prescrivere l’adozione di speciali cautele.
(87)
GIAMPIETRO Pasquale, Rassegna di
giurisprudenza amministrativa e penale sulle industrie insalubri
(classificazione, disciplina, poteri del sindaco, ecc.) - parte prima -,
cit. 1684.
(88)
Ivi, 1684.
(89)
TAR Lombardia, sez. I,11 luglio 1984, n°
680, in «Trib. amm. reg.», 1984, I, 2563; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 13
ottobre 1986, n° 294, in «Trib. amm. reg.», 1986, I,4016.
(90)
La fase istruttoria di un procedimento amministrativo è la fase in cui
si acquisiscono più conoscenze
possibili in ordine ai fatti ed
agli interessi che entrano in
gioco nel procedimento. Anzi è proprio il momento: [ dell'
individuazione dei fatti; [
dell' accertamento dell' esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
necessari per l' emanazione del provvedimento; [
dell' individuazione ed acquisizione degli interessi rilevanti
nel procedimento. Pertanto tale fase deve svolgersi in modo razionale,
facendo tutto ciò che è essenziale e
niente di più. L' istruttoria deve essere completa, ma senza che il
procedimento sia aggravato, in relazione al provvedimento finale (che è
il parametro di riferimento per verificare la necessità dei mezzi istruttori),
se non per straordinarie e necessarie esigenze istruttorie. Il procedimento amministrativo relativo alla classificazione delle industrie
insalubri può dirsi a
“matrice alquanto vincolata”, così
che la relativa fase istruttoria riguarderà – prevalentemente -
l'accertamento dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge necessari
per l'emanazione del provvedimento finale. In considerazione del fatto che,
anche in questo caso, il procedimento
non deve essere aggravato inutilmente, appare evidente che tutti
quegli accertamenti (prima ricordati) relativi alla pericolosità concreta ed
all’effettivo contributo emissivo dell’azienda interessata (trattandosi di
un procedimento relativo all’emanazione del provvedimento di classificazione
da parte della giunta comunale) risulterebbero un aggravio inutile, vìstone il fine “astratto” ormai
sufficientemente chiarito.
(91)
Circolare 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459, Ministero della Sanità -
Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2 u.c.
(92)
Nel senso che dopo di essa devono esserci delle
logiche conseguenze
(93)
In virtù dell’adozione di particolari cautele o misure di sicurezza.
(94)
Cons. St., sez. V, 31 marzo 1989, n° 208, in «Rivista
amministrativa», 1989, 1190, punto 2.
(95)
TAR Piemonte, 6 novembre 1979, n° 501, in «Trib. amm. reg.»,
1980, I, 88, 1° comma.
(96)
Cons. St., da ultimo citato,
pag. 1191.
(97)
Nelle sentenze introduttive di questa seconda parte: TAR
Lombardia, sez. Brescia, 9 settembre 1991, n° 595, in «Trib. amm. reg.»,
1991, I, 3882, in partic. pag. 3885, punto 3;
TAR Lombardia, sez. Brescia, 30 maggio 1994, n°
289, in «Trib. amm. reg.», 1994, I,
2505, in partic. pag. 2507.
(98)
Invertendo, per maggior chiarezza espositiva, l’ordine delle due tesi
riportate nelle sentenze del T.A.R. Lombardia vediamo che:
_La seconda
tesi (B) sostiene che «a) la
collocazione o inserimento di una determinata attività (o meglio tipo
di attività) nell’ elenco delle
industrie insalubri approvato con decreto ministeriale assolva alla mera
funzione di segnalare in via generale le potenziali fonti di rischio (e fin
qui deve essere pienamente condivisa)…b)…
fermo restando, pertanto, il dovere e l’ obbligo dell’ autorità
amministrativa di valutare attentamente in sede locale l’ esistenza in
concreto di siffatta potenzialità……rilevando l’ abnormità che si
verrebbe a determinare nel nostro ordinamento se l’ indiscriminata ed astratta
individuazione di un’ attività come insalubre dovesse comunque precludere
l’ effettuazione di verifiche in sede locale circa l’ effettiva
nocività di strutture ed impianti adibiti all’ attività medesima, da
valutarsi avendo riguardo sia al contesto ambientale in cui siffatta attività
è ubicata, sia all’ eventuale attivazione di soddisfacenti misure di
salvaguardia. La mancata presa in considerazione di tali elementi di giudizio si
traduce, quindi, … in un ulteriore vizio del provvedimento classificatorio…»
(è questa seconda parte della tesi che non può invece riferirsi al
provvedimento classificatorio ma ad eventuali altri provvedimenti inibitori).
Cfr. TAR
Piemonte, 2 novembre 1982, n°
652, in «Trib. amm. reg.», 1983, I, 89;
TAR Piemonte, sez. I, 31 agosto 1984, n° 238, in «Trib. amm. reg.»,
1984, I, 3049; TAR
Lombardia, 13 ottobre 1986, n°
294, in «Trib. amm. reg.», 1986, I,
4016; TAR Friuli Venezia Giulia, 6 febbraio 1986, n° 19, in «Trib. amm. reg.», 1986, I, 1391; TAR Lombardia, sez. Brescia, 9 settembre 1991, n°
595, in «Trib. amm. reg.», 1991, I, 3885, punto 3.; TAR Lombardia, Brescia, 18 marzo 1993, n°
251, in «Trib. amm. reg.», 1993, I,
1808.
_La prima tesi
(A) configura la classificazione delle
industrie insalubri quale «atto vincolato nell’an e nel quomodo» all’
elenco compilato dal Ministero della sanità, con seguente irrilevanza di particolari motivazioni e di approfonditi
accertamenti tecnici. Cfr. TAR
Piemonte, sez. II, 26 ottobre 1989, n°
594, in «Trib. amm. reg.», 1989, I, 4320;
TAR Campania, Napoli, sez. II, 24 dicembre 1986, n°
455, in «Trib. amm. reg.», 1987, I, 714.
(99)
Che non è altro che una conferma della corrispondenza fra una dimensione reale
ed una dimensione astratta.
(100)
Come prevede il quinto comma dell’ art. 216 T.U.LL.SS.
(101)
Di quello che abbiamo chiamato: «rapporto di un’impresa nei confronti della
pubblica amministrazione»
(*)
Consulente Legale Ambientale – esperto A.N.E.A.
-----------------------------------------------
L’articolo
è già
stato pubblicato
sulla rivista
L’Amministrazione Italiana
1998, fasc. 12,
pag. 1816 e 1999, fasc.n. 1 pag. 115 (www.barbierinoccioli.it)
-----------------------------------------------