RIFIUTI PERICOLOSI: L`INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE
di
Stefano Maglia
Il decreto
Ronchi ha equiparato i rifiuti tossici e nocivi della normativa precedente con
i rifuti pericolosi della normativa vigente?
La terza sezione
penale della Cassazione (est. Onorato) in una recentissima pronuncia (n. 2358)
depositata il 3 agosto 1999 è giunta ad affermare, seppur incidentalmente, che
anche dopo l`entrata in vigore del D.L.vo 22/97, per effetto della norma
transitoria di cui all`art. 57, comma 1, del medesimo decreto (che equipara i
rifiuti tossici e nocivi della normativa precedente con i rifiuti pericolosi
della normativa vigente) restano sempre esclusi dalla disciplina sulla tutela
delle acque i rifiuti pericolosi.
Ciò, ad una
superficiale lettura, costituirebbe un pericoloso revirement del principio
ormai ritenuto pressocché assodato che i rifiuti pericolosi sono soltanto
quelli contenuti nell`elenco di cui all`allegato D del decreto Ronchi. Già due
anni fa la medesima sezione del Supremo Collegio si era espressa in tal senso
cassando una pronuncia della Corte di appello di Torino, e tale impostazione è
stata da poco confermata nella sua sostanza da un`altra sentenza della Cassazione
(sez. III, 18 dicembre 1998, n. 2866, Agustoni), per cui fermo restando che in
tanto un rifiuto è da considerare pericoloso in quanto sia previsto come tale
dagli allegati al D.L.vo n. 22/1997, occorre in concreto verificare la portata
del D.M. 5 febbraio 1998, il quale, essendo un atto amministrativo a carattere
generale, potrebbe essere disapplicato dal giudice ordinario se ritenuto non
conforme alla legge, ovvero rimesso alla Corte di Giustizia della C.E. se in
contrasto con le direttive comunitarie. Il relativo confronto permette di
acclarare che nessun contrasto esiste tra direttive, legge formale e decreto
ministeriale.
Analizzando però
un po' più attentamente il principio come enunciato nella sentenza n. 2358/99,
notiamo peraltro lo stretto collegamento con quanto prevede il primo comma dell`art.
57 del decreto Ronchi, per cui "le norme regolamentari e tecniche che
disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in
vigore sino all`adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del
presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si
deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi".
Ciò significa
che in realtà e concretamente l`elenco di cui all`allegato D del D.L.vo 22/97 è
ancora da ritenere tassativo, per cui "pericolosi" sono solo i
rifiuti in esso contenuti, tranne il solo caso in cui ci si riferisca alle
norme tecniche non ancora emanate (per es. quelle relative alle procedure
semplificate dei pericolosi) che riguardano la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento, unico caso in cui vale l`equazione "rifiuti tossici uguale
rifiuti pericolosi".
Dunque, sulla
tassatività dell`elenco di cui all`allegato D del D.L.vo 22/97 non si può più
dubitare. Prova ne sia proprio il nuovo testo del quarto comma dell`art. 7: se
il legislatore avesse voluto far riferimento diretto al contenuto degli
allegati G, H e I non avrebbe certo usato l`espressione "sulla base"
essendo stato certo sufficiente aggiungere alle parole "di cui all`allegato
D" una semplice congiunzione ("e"). Inoltre non avrebbe avuto
bisogno di specificare alcunché all`art. 9; ma così non ha fatto, confermando
quindi - seppur in modo ambiguo - la tassatività dell`elenco di cui all`allegato
D.
Qualcuno ha
fatto poi erroneamente notare che in realtà per identificare un rifiuto come
pericoloso potrebbe essere sufficiente la sua ricomprensione fra quelli dell`allegato
III della Dir. 91/689/Cee; in realtà solo gli Stati nazionali possono ampliare
tale elenco "sulla base" di quanto indicato in tale allegato. Il
fatto, poi, che il legislatore abbia ampliato il campo del divieto di
miscelazione di rifiuti pericolosi vietando di miscelare rifiuti di cui almeno
uno sia pericoloso in quanto inserito nell`elenco di cui all`allegato G non è
di grande aiuto perché nella pratica non è e non sarà tanto agevole tale
individuazione.
In realtà
l`unica cosa auspicabile - e ammissibile alla luce delle direttive Cee - è che
il legislatore ampli l`elenco dell`allegato D "sulla base" di quanto
stabiliscono i nuovi allegati G, H e I, perché altrimenti c`è l`evidente
rischio che moltissimi ex rifiuti tossico-nocivi sulla base della previgente
normativa (D.P.R. n. 915/82) diventino "miracolosamente" - ci si
scusi il gioco di parole - "pericolosamente non pericolosi".