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RIFIUTI PERICOLOSI: L`INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE

 

di Stefano Maglia


 

Il decreto Ronchi ha equiparato i rifiuti tossici e nocivi della normativa precedente con i rifuti pericolosi della normativa vigente?

La terza sezione penale della Cassazione (est. Onorato) in una recentissima pronuncia (n. 2358) depositata il 3 agosto 1999 è giunta ad affermare, seppur incidentalmente, che anche dopo l`entrata in vigore del D.L.vo 22/97, per effetto della norma transitoria di cui all`art. 57, comma 1, del medesimo decreto (che equipara i rifiuti tossici e nocivi della normativa precedente con i rifiuti pericolosi della normativa vigente) restano sempre esclusi dalla disciplina sulla tutela delle acque i rifiuti pericolosi.

Ciò, ad una superficiale lettura, costituirebbe un pericoloso revirement del principio ormai ritenuto pressocché assodato che i rifiuti pericolosi sono soltanto quelli contenuti nell`elenco di cui all`allegato D del decreto Ronchi. Già due anni fa la medesima sezione del Supremo Collegio si era espressa in tal senso cassando una pronuncia della Corte di appello di Torino, e tale impostazione è stata da poco confermata nella sua sostanza da un`altra sentenza della Cassazione (sez. III, 18 dicembre 1998, n. 2866, Agustoni), per cui fermo restando che in tanto un rifiuto è da considerare pericoloso in quanto sia previsto come tale dagli allegati al D.L.vo n. 22/1997, occorre in concreto verificare la portata del D.M. 5 febbraio 1998, il quale, essendo un atto amministrativo a carattere generale, potrebbe essere disapplicato dal giudice ordinario se ritenuto non conforme alla legge, ovvero rimesso alla Corte di Giustizia della C.E. se in contrasto con le direttive comunitarie. Il relativo confronto permette di acclarare che nessun contrasto esiste tra direttive, legge formale e decreto ministeriale.

Analizzando però un po' più attentamente il principio come enunciato nella sentenza n. 2358/99, notiamo peraltro lo stretto collegamento con quanto prevede il primo comma dell`art. 57 del decreto Ronchi, per cui "le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all`adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi".

Ciò significa che in realtà e concretamente l`elenco di cui all`allegato D del D.L.vo 22/97 è ancora da ritenere tassativo, per cui "pericolosi" sono solo i rifiuti in esso contenuti, tranne il solo caso in cui ci si riferisca alle norme tecniche non ancora emanate (per es. quelle relative alle procedure semplificate dei pericolosi) che riguardano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, unico caso in cui vale l`equazione "rifiuti tossici uguale rifiuti pericolosi".

Dunque, sulla tassatività dell`elenco di cui all`allegato D del D.L.vo 22/97 non si può più dubitare. Prova ne sia proprio il nuovo testo del quarto comma dell`art. 7: se il legislatore avesse voluto far riferimento diretto al contenuto degli allegati G, H e I non avrebbe certo usato l`espressione "sulla base" essendo stato certo sufficiente aggiungere alle parole "di cui all`allegato D" una semplice congiunzione ("e"). Inoltre non avrebbe avuto bisogno di specificare alcunché all`art. 9; ma così non ha fatto, confermando quindi - seppur in modo ambiguo - la tassatività dell`elenco di cui all`allegato D.

Qualcuno ha fatto poi erroneamente notare che in realtà per identificare un rifiuto come pericoloso potrebbe essere sufficiente la sua ricomprensione fra quelli dell`allegato III della Dir. 91/689/Cee; in realtà solo gli Stati nazionali possono ampliare tale elenco "sulla base" di quanto indicato in tale allegato. Il fatto, poi, che il legislatore abbia ampliato il campo del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi vietando di miscelare rifiuti di cui almeno uno sia pericoloso in quanto inserito nell`elenco di cui all`allegato G non è di grande aiuto perché nella pratica non è e non sarà tanto agevole tale individuazione.

In realtà l`unica cosa auspicabile - e ammissibile alla luce delle direttive Cee - è che il legislatore ampli l`elenco dell`allegato D "sulla base" di quanto stabiliscono i nuovi allegati G, H e I, perché altrimenti c`è l`evidente rischio che moltissimi ex rifiuti tossico-nocivi sulla base della previgente normativa (D.P.R. n. 915/82) diventino "miracolosamente" - ci si scusi il gioco di parole - "pericolosamente non pericolosi".


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