INTERVENTI PRECARI E VINCOLO
PAESAGGISTICO (*)
di Luca Ramacci
(*) tratto da Riv. pen. 5/2000.
Con la sentenza 1 dicembre 1999,
n. 13716 (ud. 15 ottobre 1999) la Corte di cassazione interviene,
ancora una volta, sulla questione relativa alla disciplina degli interventi
precari in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Le conclusioni
cui giungono i giudici appaiono pienamente condivisibili e la decisione
contribuisce a fare chiarezza su un aspetto particolarmente delicato, con
riferimento al quale le pronunce della Corte sono in numero assai limitato.
Va ricordato che la decisione riguarda una materia, quella della
tutela del paesaggio, che è stata recentemente disciplinata dal D.L.vo 29
ottobre 1999 n. 490 (T.U. sui beni culturali ed ambientali) con il quale si è
proceduto ad un intervento di riunione e coordinamento di tutte le disposizioni
legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali e tra le quali
sono comprese, ovvimente, anche le leggi 1497/39 e 431/85.
L`intervento operato con il D.L.vo 490, come ricorda la relazione,
è in pratica consistito nel coordinamento sostanziale ed al riordino e
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Per quanto attiene alla disciplina dei beni ambientali, la stessa
è contenuta nel titolo secondo, articolato in tre capi, nel quale sono
contenute una serie di norme che costituiscono il risultato dell`operazione di
integrazione delle leggi in precedenza richiamate.
La violazione presa in esame dalla Corte, che qui interessa, è ora
contemplata dall`art. 163 comma primo che sanziona penalmente “Chiunque, senza
la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di
qualsiasi genere sui beni ambientali”. Il secondo comma riguarda l`obbligo di
rimessione in pristino già previsto dalla legge 431/85.
L`introduzione del testo unico ha dunque eliminato l`evidente
indeterminateza del precetto (cui, in verità, aveva posto rimedio la
giurisprudenza) rinvenibile nell`art. 1 <MI>sexies della legge 431/85
chiarendo quali siano le condotte punibili ed indicando espressamente che le
stesse coincidono non solo con l`esecuzione di interventi su aree protette in
assenza della preventiva autorizzazione, ma anche nell`esecuzione di interventi
in difformità dall`autorizzazione rilasciata.
La disposizione non distingue tra parziale o totale difformità
come avviene invece per la disciplina urbanistica e deve pertanto ritenersi che
sia idonea a configurare il reato in esame ogni difformità significativa
dall`intervento autorizzato e tale da vanificare gli scopi di tutela e
controllo che il legislatore ha assicurato agli organi competenti attraverso la
preventiva verifica della consistenza delle opere da eseguire.
A fronte di tale rilevante innovazione resta tuttavia presente la
evidente irrazionalità del sistema, riconosciuta anche dalla relazione
ministeriale, consistente nella previsione di più gravi sanzioni per il reato
di pericolo contemplato dalla disposizione in esame rispetto al reato di danno
previsto dall`art. 734 c.p.
La decisione in rassegna risulta dunque senz`altro utile per
l`interprete anche dopo l`intervento del legislatore che, come si è detto,
appare contenuto entro i limiti sopra indicati.
Poiché, come si è detto, le decisioni in tema di interventi
precari in zone vincolate sono in numero estremamente limitato, occorre
prendere in esame preliminarmente la nozione di “opera precaria” risultante
dalle elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza.
La vigente normativa urbanistica non contempla infatti tale
nozione che nasce dalla considerazione del fatto che la precarietà
dell`intervento eseguito non determina una trasformazione irreversibile
dell`assetto territoriale e, pertanto, non richiede il rilascio della
concessione edilizia.
La Corte di cassazione ha in più occasioni indicato i limiti entro
i quali deve essere effettuata l`individuazione della precarietà
dell`intervento fornendo criteri interpretativi particolarmente rigorosi.
In particolare la Corte ha evidenziato che la verifica della
natura precaria di un`opera va effettuata secondo un criterio obiettivo poiché
l`intervento edilizio per essere qualificato come precario deve essere
oggettivamente destinato ad un uso temporaneo e limitato.
Utilizzando tale criterio e pur tenendo in considerazione la
natura dei materiali utilizzati e la limitata volumetria, si è esclusa la
natura precaria di una baita nonché di costruzioni prive di fondazioni e munite
di ruote.
In tale ultimo caso la Corte ha anche chiarito la differenza tra
il concetto di precarietà e quello di amovibilità, ritenendo quest`ultimo non
rilevante ai fini della sussistenza del reato urbanistico.
Sono stati inoltre ritenuti irrilevanti la possibilità di una
successiva demolizione del manufatto e la temporaneità della destinazione dello
stesso attribuita dall`esecutore.
I principi appena esposti sono stati poi ribaditi con riferimento
ad interventi di maggiore consistenza quali, ad esempio, l`installazione di
travi di ferro e pannelli in materiale sintetico stabilmente ancorati al suolo
su un lastrico solare, con apertura di un varco d`accesso attraverso un muro
perimetrale e la realizzazione di un capannone industriale di mille metri cubi
utilizzando elementi prefabbricati.
Si è poi ritenuta necessaria la concessione edilizia per la
realizzazione edificio di piccole dimensioni utilizzato come abitazione in quanto
stabilmente incorporato al suolo e diretto a soddisfare esigenze permanenti.
La Corte ha infatti ritenuto sempre applicabili i principi in
precedenza esposti a qualsiasi opera “nel suolo o sul suolo” indipendentemente
dal mezzo tecnico utilizzato per assicurarne la stabilità e dalle
caratteristiche costruttive. E così si è esclusa la precarietà di un pontone
galleggiante destinato a servizi aeroportuali, mettendo in evidenza le
differenze intercorrenti tra il concetto di stabilità e quello di inamovibilità
della struttura, ovvero di perpetuità della funzione ad essa assegnata dal
costruttore e si è evidenziato che la stabilità del manufatto va individuata
nella destinazione dell`opera a soddisfare un bisogno non transitorio.
Ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento alla
realizzazione di due container, tra loro collegati, di cui uno adibito a forno
e l`altro ad officina ed alla costruzione di un manufatto prefabbricato.
Sonostate inoltre chiarite le differenze intercorrenti tra
“precarietà” e “stagionalità” intesa, quest`ultima, come l`utilizzo annualmente
ricorrente di una struttura rilevando come tali caratteristiche non possano
essere tra loro confuse.
Anche la giurisprudenza di merito si è in più occasioni adeguata
all`indirizzo interpretativo fissato dalla Corte di cassazione.
Come si è visto le decisioni sopra richiamate hanno più volte
preso in considerazione il problema della disciplina degli interventi precari
con riferimento alla legge urbanistica, mentre le decisioni riguardanti opere
eseguite in zona sottoposta a vincolo paesaggistico sono in numero assai
limitato.
La scarsità delle pronunce giurisprudenziali non deve tuttavia
distrarre l`attenzione dell`interprete dall`importanza del problema. Infatti,
nella valutazione del concetto di precarietà dell`opera elaborato da dottrina e
giurisprudenza va sempre tenuta presente la ragione per la quale l`intervento
precario viene ritenuto non rilevante e cioè l`assenza di trasformazioni
permanenti dell`assetto territoriale e tale verifica, tenuto conto del disposto
e delle finalità delle leggi 1497/39 e 431/85, deve essere ancora più rigorosa
per quanto riguarda gli interenti in zone vincolate.
Ciò posto si osserva che le prime considerazioni sull`argomento in
questione sono state comunque espresse dalla giurisprudenza di merito.
In una non recente decisione il Pretore di Vibo Valentia
riconosceva infatti l`alterazione delle bellezze naturali, conseguente
all`installazione stagionale di opere, ritenute non precarie, che con la loro
posizione occludevano parzialmente la visione panoramica dei luoghi.
Il problema era stato precedentemente affrontato dal Tribunale di
Sulmona (ma prima dell`entrata in vigore della legge 431/85) e dal Pretore di
Pizzo Calabro il quale escludeva la neessità dell`autorizzazione preventiva ex
art. 7 legge 1497/39 con riferimento agli interventi di natura precaria stante
la non configurabilità, nella fattispecie esaminata, di un`alterazione
permanente dello stato dei luoghi.
Analoga attenzione al problema è stata prestata dalla
giurisprudenza amministrativa.
Ancor prima dell`entrata in vigore della legge 431/85, la
giurisprudenza amministrativa aveva infatti riconosciuto la necessità
dell`autorizzazione per l`esecuzione di opere quali tende da sole in un centro
storico, cartelli pubblicitari su strade, depositi di automobili destinate alla
rottamazione. Con espresso riferimento alle opere precarie in genere si era poi
pronunciato il Tar Sardegna.
A differenza della Cassazione e dei giudici di merito la
giurisprudenza amministrativa ha però riconosciuto in più occasioni la validità
del criterio soggettivo, attribuendo rilevanza anche alla destinazione
assegnata all`intervento dal soggetto che lo realizza. Inoltre, come ricordato
da CANOVA, sono considerati indici significativi, anche se non decisivi, della
destinazione del manufatto la sua consistenza e le caratteristiche costruttive.
Venendo alla Corte di cassazione va segnalata una non
condivisibile pronuncia - rimasta peraltro isolata - con la quale si è escluso
che la realizzazione di manufatti prefabbricati, destinati ad alloggiare
materiali ed operai impegnati in lavori di costruzione di una autostrada, possa
comportare una trasformazione urbanistica del territorio e ciò nonostante
l`installazione di tali opere, realizzate peraltro in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, fosse stata preceduta da una considerevole attività di
sbancamento e livellamento del terreno con conseguente eliminazione della vegetazione
ivi esistente.
Più recentemente la Corte ha chiarito, con riferimento agli
interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, entro quali limiti deve
individuarsi la precarietà di un`opera.
La vicenda riguardava una struttura teatrale all`aperto “composta
da un palcoscenico sorretto da 4 cassoni in c.a. collegati tra loro da un
cordolo perimetrale in c.a. e da una platea per posti a sedere montata su
traverse ed altre strutture in c.a., il tutto sorretto da tubazioni innocenti e
traverse in legno”.
Tale opera, inoltre, risultava indicata come “temporanea” da
diverse autorità ed era destinata ad essere smontata ad ogni fine stagione per
un periodo massimo fissato in 15 anni.
La richiamata decisione chiarisce quali siano i criteri per
l`individuazione del concetto di precarietà e richiama una serie di precedenti
pronunce dove tale precarietà era stata esclusa per interventi meno rilevanti.
Dunque la Corte in tale occasione ribadiva ancora una volta che
“la nozione restrittiva di manufatto precario si riverbera sui suoi requisiti,
sicché la temporaneità non può essere desunta dalla subiettiva destinazione
dell`opera data dal costruttore o dall`installatore, ma deve ricollegarsi ad un
uso realmente precario o temporaneo, per fini specifici e cronologicamente
delimitabili, risultanti dai più svariati elementi”.
Si accoglieva dunque una nozione di opera precaria “basata sul
criterio c.d. funzionale, onde le opere devono essere realizzate per far fronte
ad esigenze tipicamente transitorie e destinate ad essere rimosse in breve
termine, anche se il criterio strutturale, basato sulle caratteristiche dei
materiali, sulla loro consistenza e tipologia, sull`essere il manufatto
stabilmente infisso al suolo e di notevoli dimensioni, costituisce un indice di
assenza di precarietà”.
La decisione in epigrafe si pone dunque a completamento del
percorso interpretativo, ormai ben definito, sviluppato dalla Corte di
cassazione con riferimento alla rilevanza degli interventi c.d. precari in zona
vincolata.
Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità l`intervento
eseguito (realizzazione di una pista ed esecuzione di sbarramenti con
conseguente prosciugamento di un tratto di fiume) risultava effettivamente
destinato ad un uso temporaneo ma la Cassazione ha riconosciuto la correttezza
delle conclusioni cui erano giunti i giudici di primo grado e d`appello che
avevano ritenuto necessario il rilascio della preventiva autorizzazione anche
per l`intervento de quo in considerazione del fatto che lo stesso avrebbe
comunque inciso, anche se in via temporanea, sull`originario assetto del
territorio.
Così facendo la Corte ha evidenziato come un danno al paesaggio
possa derivare anche dall`esecuzione di opere destinate a permanere per un
periodo di tempo determinato e come sia in ogni caso necessaria la preventiva
valutazione degli organi preposti alla tutela del vincolo non soltanto per la
necessaria verifica della effettiva sussistenza del requisito di precarietà, ma
anche per l`accertamento dell`adozione delle dovute cautele tanto nella fase di
esecuzione che in quella di rimozione.
La decisione conferma dunque la necessità di un effettivo rigore
nella valutazione degli interventi da eseguire in zona vincolata e fornisce
ancora una volta, qualora ve ne fosse ancora bisogno, indicazioni sulle ragioni
per le quali detti interventi necessitano di un`attenzione particolare per il
loro considerevole impatto su territori che il legislatore ha ritenuto
meritevoli di particolare tutela.