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LA NUOVA NORMATIVA SULL`INQUINAMENTO IDRICO (*)

di Maurizio Santoloci e Stefano Maglia

(*) Per una più ampia disamina della riforma della tutela delle acque cfr. S. MAGLIA, O. DEL BARBA, Il codice della tutela delle acque, Ed. La Tribuna, Piacenza 1999, codice dal quale è tratto questo articolo.


 

1. - L`impianto della nuova normativa

Il D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, per espressa previsione contenuta nell`art. 1, si propone per definire la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:

a) prevenire e ridurre l`inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Per raggiungere detti obiettivi il decreto traccia una serie di strumenti attuativi nei quali sono ricompresi l`individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici, la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell`ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni, il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore. Viene inoltre previsto l`adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell`ambito del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, e l`individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell`inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; infine è ipotizzata l`individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

 

2. - Lo schema della disciplina giuridica

La legge 10 maggio 1976 n. 319 ("legge-Merli") è stata totalmente abrogata. Il decreto legislativo n. 152/99 è stato preparato in base a una legge di delega del Parlamento da una commissione del Ministero dell`Ambiente (ai lavori della quale il coautore del presente articolo Maurizio Santoloci ha collaborato come membro nominato dal ministro) e dopo il concerto di rito con gli altri ministeri competenti ed il successivo iter di prassi è stato varato dal Governo con il fine di riordinare l`intera materia con l`attuazione delle direttive europee e l`abrogazione di leggi e altre disposizioni nazionali.

L`innovazione legislativa è stata dettata tra l`altro dall`urgenza di recepire compiutamente alcune vecchie direttive comunitarie, in particolare la 91/271 relativa alla protezione dai nitrati provenienti dall`attività agricola, e dalla necessità di apportare elementi innovativi relativi alla protezione, al risanamento e all`uso corretto e razionale delle acque. Attraverso il recepimento della direttiva 91/271 si definisce il sistema di regole e i tempi di adeguamento a cui deve attenersi il sistema pubblico di depurazione. In sostanza, le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento depurativo che deve garantire i limiti di emissione stabiliti a livello europeo, secondo le seguenti temporali:

- entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da comuni con oltre 15.000 abitanti equivalenti;

- entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da tutti gli altri comuni aventi un numero di abitanti equivalenti compresi tra 2.000 e 15.000.

La "Legge-Merli" ha privilegiato lo strumento della regolamentazione degli scarichi, demandando alle regioni le modalità e l`attuazione dei piani di risanamento dei corpi idrici; in tale contesto la regolamentazione degli scarichi si limitava a imporre limiti in concentrazione massima ammissibile della sostanza inquinante, ma non limiti complessivi alla quantità della sostanza inquinante scaricata dal singolo scarico o nello stesso corpo idrico. La nuova normativa postula invece l`esigenza di valutare gli effetti sinergici tra i diversi scarichi e di porre puntuale attenzione alla tutela dei corpi idrici recettori, adottando un approccio integrato che combini limiti agli scarichi con i limiti di qualità dei corpi idrici.

La struttura portante del decreto, dunque, in linea con gli orientamenti comunitari, partendo dal presupposto che non è sufficiente controllare se uno scarico rispetta i limiti imposti da una tabella di emissione, ma bisogna garantire che l`insieme degli scarichi e delle altre attività non sia comunque tale da pregiudicare la qualità del corpo idrico, sposta conseguentemente l`attenzione dal controllo del singolo scarico all`insieme degli eventi che determinano l`inquinamento del corpo idrico.

Lo schema della nuova normativa prevede 6 titoli.

Dopo aver individuato le finalità, chiarito le principali definizioni utilizzate e le competenze, (Titolo I) il testo individua gli obiettivi di qualità ambientale coordinandoli con le disposizioni già esistenti e di origine comunitaria attinenti agli obiettivi di qualità per specifica destinazione (Titolo II).

Nel titolo III si inseriscono le disposizioni per la tutela dei corpi idrici consistenti sostanzialmente in norme prescrittive (o nel rinvio a futura disciplina regionale) delle varie attività antropiche (civili, industriali, agricole) incidenti sull`inquinamento, e cioè sulla qualità del corpo idrico, nonché di quelli incidenti in maniera rilevante e non ponderata sulla quantità. Rientrano pertanto in tale parte sia le misure di tutela quantitativa della risorsa sia la disciplina degli scarichi.

Nel titolo IV sono disciplinate le attività dei pubblici poteri: attività conoscitiva, programmatoria e definitoria degli interventi attraverso la redazione del Piano di tutela; attività di gestione del corpo idrico costituita soprattutto da provvedimenti autorizzatori e di controllo.

A parte e nell`unico titolo V sono previste le norme penali e le sanzioni amministrative nelle quali è inserita la disciplina di liquidazione automatica del danno ambientale: nell`ultimo titolo VI vi sono inserite le disposizioni transitorie e abrogative.

Al testo seguono sette allegati tecnici.

Obiettivo politico principale del testo è quello di prevenire e ridurre l`inquinamento delle acque, ed a tal fine vengono previsti passaggi per migliorare la manutenzione delle reti degli acquedotti e dei depuratori, per assicurare un sistema fognario efficiente, e per evitare che i nitrati usati in agricoltura danneggino l`ambiente e a diffondere gradualmente i contatori dell`acqua nelle abitazioni: si stabilisce anche che gli Enti locali dovranno assicurare un efficiente sistema fognario fissando la scadenza del 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 15 mila unità e dal 2005 per gli agglomerati con più di 2 mila unità. Tutti i corpi idrici dovranno raggiungere entro il 2016 l`obiettivo di qualità definito "buono" ed entro il 2008 quello "sufficiente" mentre entro il 2001 le Regioni dovranno definire la classificazione delle acque.

Parte innovativa del provvedimento riguarda i Piani di tutela delle acque che dovranno essere approvati entro il 2004. La prima tappa è riservata alle Autorità di bacino che entro il 2001 dovranno definire gli obiettivi; nei due anni successivi le Regioni dovranno preparare i piani da sottoporre al parere vincolante delle Autorità di bacino che dovranno pronunciarsi entro 60 giorni.

Per limitare la diffusione dell`inquinamento da nitrati nelle campagne, le Regioni dovranno attuare entro un anno dall`entrata in vigore del decreto dei piani di azione con l`obiettivo di integrare la cosiddetta "buona pratica agricola". Si dovranno diffondere informazioni alle imprese agricole, effettuare corsi di formazione ed effettuare i controlli per evitare l`inquinamento delle superfici agrarie.

Province e Comuni competenti al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi. Il via libera è concesso al titolare dell`attività entro 90 giorni dalla richiesta e vale per quattro anni.

Sul fronte controlli, il decreto prevede che gli scarichi siano accessibili alle autorità competenti per gli eventuali prelievi e campionamenti e che gli stessi possano accedere in ogni momento agli stabilimenti per accertare le condizioni che producono gli scarichi. Come regola generale è posto il divieto di scarico sul suolo (fanno eccezione a determinate condizioni gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali non è possibile procedere in altro modo o è eccessivamente oneroso, gli scarichi provenienti dalla lavorazione delle rocce, dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, ecc.).

Stessa regola, con eccezioni, anche per gli scarichi nel sottosuolo o nelle acque sotterranee. Trattamenti particolari o valori limite da rispettare sono invece previsti per gli scarichi nelle acque superficiali. Per le acque reflue sono fissate precise cadenze temporali per i trattamenti depurativi. Per quanto riguarda il nuovo regime delle autorizzazioni, il decreto stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Il nullaosta è rilasciato al titolare dell`attività responsabile dello scarico. Per le acque reflue domestiche, gli scarichi sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti del gestore del servizio idrico integrato. La domanda di autorizzazione è presentata alla provincia o al comune se lo scarico va in una fognatura pubblica. In ogni caso, l`autorità competente provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda. L`autorizzazione è valida per quattro anni, ma un anno prima della scadenza si deve chiedere il rinnovo.

3. Le definizioni

L`ambito di applicazione del decreto è individuato nella finalità specifica dell`articolo 1 laddove si stabilisce in via iniziale e preventiva che la nuova norma "definisce la disciplina in generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee". In tal caso il decreto si propone come legge cornice specifica di settore nel campo indicato e tale enunciazione preliminare va letta in sinergia con quanto stabilito dall`articolo 63 in ordine alla abrogazione delle norme pregresse, giacché in tale articolo si stabilisce espressamente l`abrogazione totale della L. 10 maggio 1976 n. 319 e di tutte le leggi satelliti relative a tale antecedente normativa.

Delineato così il campo di applicazione e la finalità specifica, il decreto nell`articolo 2 traccia, sempre in via preliminare, una serie di definizioni in ordine ai punti salienti della disciplina successiva. Vediamo alcuni punti essenziali del sistema delineato.

In primo luogo va evidenziato il concetto di "inquinamento", che viene inquadrato nello schema normativo del decreto come "lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall`uomo nell`ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromette le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque". Tale concettualità appare rilevante sia perché fornisce una definizione giuridica ufficiale di quel fenomeno complesso che è rappresentato dall`"inquinamento" in senso stretto, sia perché con tale previsione il nuovo decreto si propone totalmente diverso dalla pregressa disciplina della legge Merli che tendeva a essere esclusivamente una norma di forma e non di sostanza che non proibiva l`inquinamento ma lo regolamentava a livello meramente formale.

Viene fornita la definizione di "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si cita inoltre la definizione di "acque reflue industriali" precisando che si tratta di "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque meteoriche di dilavamento".

Inoltre un terzo concetto riguarda le "acque reflue urbane", le quali vengono definite come "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento".

È facile intuire che nel rapporto tra i tre concetti appena espressi si svolgerà gran parte della vita applicativa del nuovo decreto in esame giacché le tre tipologie di acque corrisponderanno alla sostanziale divisione che costituisce gene portante di tutto il rinnovato sistema normativo.

Su tale specifico punto va evidenziato che l`adozione di definizioni impostate sulla tipologia delle acque reflue urbane, reflue domestiche e reflue industriali supera la definizione degli scarichi secondo la provenienza, sicché nel testo è abbandonata la nozione di insediamento produttivo o civile, sulle quali era stata stabilita una differenziazione di disciplina degli scarichi.

È stata mantenuta peraltro l`assimibilità agli scarichi civili, ora scarichi di acque reflue domestiche, degli scarichi derivanti da azienda agricole secondo la nozione già data a suo tempo dalla L. 690/72 e dalla delibera 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall`inquinamento. Pertanto, ove l`esercizio dell`attività agricola dia luogo a scarico diretto, anziché a spandimento sul suolo degli affluenti conseguenti le relative attività di coltivazione del fondo, allevamento di bestiame, etc., di cui all`articolo 38, si applica la disciplina autorizzatoria e i limiti di emissione stabiliti ai sensi dell`articolo 28 per le acque reflue domestiche. Del pari sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti (art. 28, comma 7) e cioè soprattutto le imprese artigiane che per la tipologia qualitativa dell`acqua di scarico, sono soggette alla stessa disciplina delle acque reflue.

Altra definizione particolarmente rilevante è quella di "stabilimento industriale" indicato nel decreto spesso semplicemente come "stabilimento"; in questo caso la norma precisa che tale definizione si riferisce a "qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l`utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell`allegato 5, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico". È logico argomentare che tale individuazione è fondamentale e propedeutica ai fini dell`applicazione della norma in ordine a tutto quel complesso settore che riguarda il mondo industriale.

Interessante è anche il concetto di "abitante equivalente", che risulterà particolarmente utile nella impostazione della gestione generale degli scarichi, e tale figura corrisponde ad un "carico organico bio-degradabilmente avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari 60 grammi di ossigeno al giorno.

Ancora degna di nota è la concettualità della "applicazione al terreno" definita come l`apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno". Appare strettamente connesso a tale concetto quello di "effluenti di allevamento", che nello schema del decreto viene rappresentato come inerente "le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera o di deiezione di bestiame anche sottoforma di prodotto trasformato". Tale concetto apparirà particolarmente importante in ordine a tutto quel complesso - meccanismo di allevamento industriale di animali e dal connesso importante e diffuso sistema di scarico in gran parte notoriamente riversato sul terreno sotto forma della così detta "fertirrigazione". Ed infatti nel definire poi il "fertilizzante", il decreto ricomprende oltre alle sostanze contenenti uno o più composti azotati sparsi sul terreno per stimolare la crescita sulla vegetazione, anche "gli effluenti di allevamento",

Infine va rilevata la definizione di "fanghi", nel cui contesto il decreto delinea e vi comprende "i fanghi residui trattati e non trattati provenienti detenuti impianti di trattamento delle acque reflue urbane".

 

4. In particolare: la nuova nozione di scarico - il rapporto con i rifiuti liquidi disciplinati dal D.L.vo n. 22/97.

Ancora rileviamo che il decreto prevede nella definizione (importante) "scarico" una concettualità generale relativa a "qualsiasi immissione diretta di acque reflue liquide, semi liquidi e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione" con espressa esclusione dall`ambito di tale principio dei "rilasci di acque" previsti dall`articolo 40.

In perfetta sinergia con tale previsione si delinea anche il concetto di "acque di scarico", precisando che trattasi di "tutte le acque reflue provenienti da uno scarico". Evidentemente la nuova normativa risente della elaborazione giurisprudenziale della Cassazione in ordine alle più recenti pronunce in materia di concetto di scarico laddove la Suprema Corte aveva superato l`originario limite delle sostanze liquide e semi liquide in ordine allo scarico previsto entro la pregressa legge 319/76 e aveva varato il più adeguato concetto delle sostanze convogliabili tramite condotta praticamente per forza inerziale autonoma così ricomprendendo in tale concetto anche alcuni materiali che superavano il carattere della semiliquidità ed assorbibilità.

La definizione di "scarico" appare di particolare delicatezza se si considera anche che attraverso tale punto si attua il discrimine tra applicazione della legge sui rifiuti e applicazione della legge di tutela delle acque.

La definizione riportata nel testo precisa che è scarico solo quello diretto in corpi idrici ricettori (acque superficiali, sotterranee, suolo, sottosuolo fognature) convogliato e convogliabile tramite condotta. È stato chiarito che le restituzioni di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione e cioè soprattutto i rilasci delle dighe non consentono scarichi diretti e sono soggette alla disciplina regionale. Anche il salto d`acqua non è considerato scarico. Sono acque di scarico soggette alla disciplina del testo quelle provenienti da uno scarico.

La nozione di scarico si completa con quanto disposto dall`art. 36. Nell`ottica sopra delineata, infatti, il trasporto di acque reflue mediante autobotte, o altri mezzi interrompendo il nesso funzionale e diretto dell`acqua reflua con il corpo idrico ricettore e la riferibilità al titolare dello scarico, è soggetto alla disciplina sui rifiuti così come si evince dall`articolo 36 che sottopone alla disciplina del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche il trasporto di rifiuti costituiti da acque di scarico, nonché il successivo smaltimento di impianti di trattamento. In tal senso l`ordine del giorno della Commissione ambiente del Senato 24 agosto 1998, raccomandava al Governo affinché "per rifiuti allo stato liquido si intendano le acque reflue di cui il detentore si disfaccia avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo trasporto su strada o comunque non canalizzato".

Va sottolineato che il decreto in esame, rinviando per la disciplina del trasporto di tali liquami al D.L.vo n. 22/97, non opera soltanto un richiamo al sistema amministrativo, formale-documentale e gestionale della materia, ma anche ed inevitabilmente al connesso e conseguente sistema sanzionatorio. Così riteniamo che colui che trasporta tali rifiuti costituiti da acque reflue essendo tenuto "al rispetto della normativa in materia di rifiuti" soggiace anche a tutto l`impianto sanzionatorio della stessa normativa. Argomentando diversamente si giungerebbe al paradosso che dopo aver regolamentato la materia il legislatore, non prevedendo per le violazioni sanzioni specifiche (amministrative e penali) nel contesto del decreto sulle acque, avrebbe creato una specie di decriminalizzazione generale per tali importanti aspetti nei confronti dei quali invece nel contesto del decreto n. 22/97 inserisce invece addirittura ipotesi delittuose.

 

5. Gli obiettivi di qualità.

La nuova normativa delinea due fondamentali obiettivi di qualità, relativi uno alla specifica destinazion (riguardante particolari destinazioni d`uso per determinati corpi idrici) ed un obiettivo di qualità ambientale relativo a tutti i corpi idrici significativi.

Gli obiettivi riguardanti le destinazioni sono riferiti a norme vigenti e interessano i corsi d`acqua che le Regioni e gli enti locali individuano per un particolare uso o per una specifica funzione. Tra le destinazioni vanno ricordate la produzione di acqua potabile, la qualità delle acque designate come idonee alla vita dei ciprinidi e dei salmonidi, la qualità delle acque idonee alla vita dei molluschi, la balneazione.

L`obiettivo di qualità ambientale esprime un concetto più ampio di quello precedente perché riguarda infatti non solo la qualità idrochimica ma l`intero ecosistema acquatico (acque, sedimenti e comunità - o biota -), sia sotto l`aspetto quantitativo che qualitativo. In particolare, esprime lo stato dei corpi idrici in funzione della loro capacità di mantenere e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, il più possibile vicine alla condizione naturale. Ovverosia quella condizione in cui non appaiono significative modificazione dell`ecosistema prodotte dall`attività umana e in cui il sistema mantiene intatte le sue capacità di risposta e autodifesa dalle perturbazioni prodotte da tali attività, grazie ai processi naturali di autodepurazione.

Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali viene definito in base ad alcuni parametri generali stabiliti dalla norma che riguardano lo "stato ecologico" (espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici) e lo "stato chimico" (stabilito in base alla presenza dei principali inquinanti pericolosi, inorganici e di sintesi. Per i corpi idrici sotterranei, invece, tale stato è definito sulla base dello "stato quantitativo" (che riguarda la sostenibilità, sul lungo periodo, dello sfruttamento della risorsa ed è indicativo del rapporto tra i prelievi in atto e le capacità naturali di ravvenamento) e dello "stato chimico" (che riguarda la condizione idrochimica dell`acquifero e la presenza di inquinanti pericolosi).

 

6. I nuovi limiti

La nuova normativa incardina tutta la struttura di disciplina generale degli scarichi con un meccanismo combinato di intersezione tra limiti di emissione e obiettivi di qualità. Si traccia totalmente ex novo rispetto alla pregressa legislazione un sistema di limiti di emissione costituito dai limiti fissati centralmente (che riprendono quelli già definiti dalla L. n. 319/76 e dalle direttive 76/464 Cee riguardante le sostanze pericolose e 91/271 Cee per le acque reflue urbane) e limiti fissati dalle Regioni e dalle Province autonome, nell`ambito dei piani di tutela, sulla base degli obiettivi di qualità.

I limiti fissati localmente potranno essere diversificati per ogni corpo idrico superficiale in relazione al carico sopportabile per raggiungere l`obiettivo di qualità. Questi limiti dovranno esprimersi anche in termini di carico, cioè di massa dell`unità di tempo (per esempio, chilogrammi/mese), oltre che di concentrazione. I limiti fissati centralmente, e cioè quelli che devono essere rispettati negli impianti di depurazione, i limiti per le zone sensibili, per le acque reflue industriali e per gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo sono contenuti nell`Allegato 5.

Va sottolineato che:

- è stata abolita la tradizionale distinzione tra scarichi da insediamenti produttivi e scarichi da insediamenti civili e sostituita con quella di scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche;

- si è mantenuta la tradizionale assimilazione degli scarichi provenienti da imprese agricole a quelli civili;

- si è differenziato lo scarico in relazione al luogo di immissione: acque superficiali (comprensive di quelle costiere) suolo, sottosuolo e reti fognarie.

Tutti gli scarichi, devono essere autorizzati preventivamente e devono garantire il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dallo Stato in via generale e fissati nell`allegato 5.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in fognatura sono sempre ammessi.

Le regioni in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità e tenendo anche conto del carico massimo ammissibile per ciascun corpo idrico possono prescrivere limiti diversi da quelli statali fissando una diversa concentrazione massima, ovvero limiti della quantità massima per unità di tempo sempre per ciascuna sostanza inquinante. La normativa regionale può derogare sia in senso più restrittivo, sia in senso meno restrittivo tranne in tale seconda ipotesi che per le sostanze definite pericolose dalla normativa comunitaria e per le quali sono fissati specifici limiti di emissione non derogabili dalla normativa italiana (art. 28).

Sono normalmente vietati gli scarichi sul suolo (art. 29), ad eccezione delle c.d. case sparse di cui all`art. 27, quarto comma e degli scarichi di acque reflue urbane impossibilitate a recapitare i corpi idrici superficiali, e in altre ipotesi marginali. Gli scarichi esistenti hanno tre anni di tempo per adeguarsi ai nuovi divieti. Sono altresì vietati quelli nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad eccezione delle ipotesi specifiche stabilite all`art. 30 (scarichi nella stessa falda di acque utilizzate per scopi geotermici; delle acque di infiltrazione di miniere e cave, di acque risultanti dall`estrazione di idrocarburi ecc.).

Il divieto è una mera riaffermazione di quanto previsto dal D.L.vo n. 132/92 attuativo della direttiva 80/68 sulla protezione delle acque sotterranee dall`inquinamento provocato da sostanze pericolose. Gli scarichi esistenti hanno tre anni di tempo per adeguarsi ai nuovi divieti.

Gli scarichi in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione fissati dallo Stato o quelli diversi stabiliti dalle regioni; se convogliate in reti fognarie devono corrispondere ai requisiti della direttiva n. 271/91 sia per quanto attiene i requisiti dei pretrattamenti sia per quanto attiene ai valori di concentrazione del B.O.D. C.O.D., e solidi sospesi; per gli scarichi di acque reflue urbane che scaricano in corpi idrici ricadenti nelle aree sensibili sono previsti trattamenti e limiti più restrittivi (art. 32). Gli scarichi in fognatura devono rispettare comunque i regolamenti e le altre prescrizioni dell`ente gestore della fognatura.

Ferma restando l`inderogabilità dei valori limite di emissione fissati per le sostanze pericolose della normativa europea, come previsto dalle disposizioni della delega, e al fine di modulare la disciplina autorizzativa in relazione alla diversità delle situazioni concrete, di volta in volta esistenti, l`autorizzazione può prescrivere in particolari situazioni di pericolo valori limite più restrittivi ovvero specifici trattamenti delle sostanze pericolose, prima dello scarico, anche in impianti di trattamento separati e distinti dagli insediamenti (art. 34). Nello stesso articolo sono previste alcune disposizioni del D.L.vo 133/92 sulla tutela delle acque dall`inquinamento di sostanze pericolose.

 

7. Le sanzioni amministrative

L`art. 54 traccia il quadro generale delle sanzioni amministrative.

La prima fattispecie riguarda il caso della effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione occasionale che superi:

- i valori limite di emissione fissati nelle tabelli di cui all`allegato 5

- ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell`art. 28, comma 2

- ovvero quelli fissati dall`autorità competente a norma dell`articolo 34, comma 1.

Per tali violazioni è prevista una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l`inosservanza dei valori limite riguarda scarichi ovvero immissioni occasionali recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall`articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.

Viene espressamente precisato che tale sanzione amministrativa si applica "salvo che il fatto costituisca reato". Da tale chiara disposizione si evince che sono comunque fatte salve le ipotesi satelliti di illeciti penali come il danneggiamento aggravato del codice penale e la violazione della L. n. 431/85 sui vincoli paesaggistici-ambientali.

La seconda fattispecie riguarda:

- il caso della apertura o comunque effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l`autorizzazione di cui all`articolo 45.

- ovvero il caso della continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l`autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Per tali violazioni è prevista una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Nell`ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da uno a cinque milioni.

La terza fattispecie riguarda:

- il caso di chi effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione;

- ovvero per gli scarichi di cui all`articolo 33, comma 1, le prescrizioni regolamentari e le altre norme tecniche fissate dall`ente gestore.

Per tali violazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.

Anche in queste ipotesi viene espressamente precisato che tale sanzione amministrativa si applica "salvo che il fatto costituisca reato". Da tale chiara disposizione si evince che sono comunque fatte salve le ipotesi satelliti di illeciti penali come il danneggiamento aggravato del codice penale e la violazione della L. n. 431/85 sui vincoli paesaggistici-ambientali.

La quarta fattispecie riguarda il caso di chi, effettuando al momento dell`entrata in vigore del nuovo decreto scarichi di acque reflue domestiche autorizzate in base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui all`articolo 62, comma 12. In tal caso si applica la stessa sanzione prevista dal comma 3 dell`art. 54 e cioè una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.

La quinta fattispecie riguarda:

- il caso di colui che viola le prescrizioni concernenti l`installazione e la gestione dei controlli in automatico

- ovvero l`obbligo di conservazione dei risultati degli stessi, di cui al primo comma dell`articolo 52.

Per tali violazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire venticinque milioni.

La sesta fattispecie riguarda:

- il caso di chi effettua l`immersione in mare dei materiali indicati all`articolo 35, comma 1, lettere a) e b).

- ovvero svolge l`attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione.

Per tali violazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.

Anche in queste ipotesi viene espressamente precisato che tale sanzione amministrativa si applica "salvo che il fatto costituisca reato". Da tale chiara disposizione si evince che sono comunque fatte salve le ipotesi satelliti di illeciti penali come il danneggiamento aggravato del codice penale e la violazione della legge 431/85 sui vincoli paesaggistici-ambientali.

La settima fattispecie riguarda il caso di chi applica al terreno degli effluenti zootecnici senza aver effettuato tempestivamente la comunicazione prescritta dall`articolo 38, comma 1. Per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, da lire un milione a lire cinque milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione a lire dieci milioni a chiunque non osserva le prescrizioni impartite dalle autorità competenti ai sensi dell`articolo 38, comma 1, ovvero non ottempera all`ordine di sospensione dell`attività impartito a norma dell`articolo 38, comma 3.

L`ottava fattispecie riguarda il caso di chiunque non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall`articolo 48, comma 2. Per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Anche in questa ipotesi viene espressamente precisato che tale situazione amministrativa si applica "salvo che il fatto costituisca reato". Da tale chiara disposizione si evince che sono comunque fatte le ipotesi satelliti di illeciti penali come il danneggiamento aggravato del codice penale e la violazione della L. 431/85 sui vincoli paesaggistici-ambientali.

La nona fattispecie riguarda il caso del titolare di uno scarico che non consente l`accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all`articolo 28, comma 3, e 4. Per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Va precisato che, seppur il decreto non fa salva espressamente alcuna norma penale, è logico e sottinteso (e non potrebbe essere altrimenti...) che trattasi di mera fattispecie integrativa specifica che non depenalizza certo i reati previsti dal codice penale in ordine alle attività di oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale in caso di diniego di ingresso attivo con violenza e minaccia. Di conseguenza sarà comunque legittimato coattivo nell`area di stabilimento secondo le prassi previste dal codice di procedura penale. Al pari, l`ostruzionismo passivo integrerà comunque il reato di cui all`art. 650 c.p. dopo le intimazioni del caso da parte degli organi precedenti e legittimerà comunque l`ingresso coattivo come nel caso precedente.

Dunque a nostro avviso nonostante la previsione di tale sanzione amministrativa restano del tutto inalterate le costruzioni procedurali da noi tracciate nella prima parte del presente volume in ordine all`ingresso in azienda a fronte di dinieghi attivi e/o ostruzionismi passivi.

La decima fattispecie riguarda il caso di chiunque:

- nell`effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, supera i limiti o non osserva le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell`impianto di cui all`articolo 40, comma 2.

- effettua le medesime operazioni prima dell`approvazione del progetto di gestione.

Per tali violazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Anche in questa ipotesi viene espressamente precisato che tale sanzione amministrativa si applica "salvo che il fatto costituisca reato". Da tale chiara disposizione si evince che sono comunque fatte salve le ipotesi satelli di illeciti penali come il danneggiamento aggravato del codice penale e la violazione della L. n. 431/85 sui vincoli paesaggistici-ambientali.

L`art. 55 traccia integrazioni esterne e stabilisce che:

- il comma 3 dell`articolo 231, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, è così modificato:

"L`inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all`articolo 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni".

- il comma 4 dell`articolo 21 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 è cosi modificato:

"il contravventore alle disposizioni di cui all`articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni".

Le procedure inerenti la competenza e giurisdizioni per le sanzioni amministrative sono delineate dall`art. 56 il quale stabilisce in primo luogo che "fatte salve le altre disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all`irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall`articolo 54, commi 8 e 9 per le quali è competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ed altre pubbliche autorità".

Viene altresì precisato che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto in esame "non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all`art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689".

Contro le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all`articolo 23 della L. 689/81.

Una previsione fortemente incidente nel campo dei processi penali stabilisce che per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del nuovo decreto l`autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell`applicazione delle sanzioni amministrative. Tale prassi riguarda l`elevatissimo numero di processi pendenti in sede giurisdizionale penale per fattispecie che la pregressa L. 319/76 prevedeva come reati e che oggi, invece, alla luce della normativa sopravvenuta, per il principio del "favor rei", sono state depenalizzate. In tal caso il giudice deve trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa per l`irrogazione delle sanzioni pecuniarie (naturalmente in luogo della sanzione penale). In passato l`obbligo di tale trasmissione per casi similari in relazione ad altre leggi anche ambientali aveva destato polemiche ed interpretazioni diversificate. Oggi il nuovo decreto prevedendo in modo espresso la prassi procedurale da seguire evita ogni dubbio in materia.

L`art. 57 stabilisce che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, sono versate all`entrata del bilancio regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di riduzione dell`inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

 

8. Le sanzioni penali.

L`art. 59 traccia il quadro generale delle sanzioni penali.

La prima fattispecie riguarda:

- il caso di chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione;

- ovvero il caso di chi continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l`autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Per tali violazioni è prevista la pena dell`arresto da due mesi a due anni o dell`ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.

La seconda fattispecie riguarda il caso di chi, effettuando al momento di entrata in vigore del nuovo decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui all`art. 62, comma 12.

Per tale violazione è prevista la pena dell`arresto da due mesi a due anni o dell`ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.

La terza fattispecie riguarda i medesimi casi sopra citati, laddove le condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell`allegato 5. In tali ipotesi è prevista la pena dell`arresto da tre mesi a tre anni.

La quarta fattispecie riguarda:

- il caso di chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell`allegato 5 senza osservare le prescrizioni dell`autorizzazione;

- ovvero senza osservare le altre prescrizioni richieste dall`autorità competente a norma dell`articolo 34, comma 3.

Per tali violazioni è prevista la pena dell`arresto sino a due anni.

La quinta fattispecie riguarda il caso di chiunque, nell`effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell`allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome.

Per tali violazioni è prevista la pena dell`arresto fino a due anni e dell`ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell`allegato 5, è prevista la pena dell`arresto da sei mesi a tre anni e dell`ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

La sesta fattispecie riguarda il caso specifico del gestore di impianti di depurazione che, per dolo o per grave negligenza, nell`effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti nel caso precedente.

Per tali violazioni sono previste le medesime pene dello stesso caso precedente.

La settima fattispecie riguarda il caso di chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall`autorità competente ai sensi dell`articolo 10, comma 5, ovvero dell`articolo 12, comma 2.

Per tali violazioni è prevista la pena dell`ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.

È previsto che il Ministro della sanità e dell`ambiente nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall`esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dell`attività di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell`articolo 444 c.p.p. definitive, valutata la gravità dei fatti, disporre la chiusura degli impianti.

L`ottava fattispecie riguarda il caso di chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e 30.

Per tali violazioni è prevista la pena dell`arresto sino a tre anni.

La nona fattispecie riguarda:

- il caso di chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell`articolo 15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell`articolo 14.

- ovvero di chiunque non ottempera ai provvedimenti adottati dall`autorità competente ai sensi dell`articolo 14, comma 3.

Per tali violazioni è prevista la pena dell`arresto sino a due anni o dell`ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni.

La decima fattispecie riguarda il caso dello scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili laddove detto scarico contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall`Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare (con obbligo in quest`ultimo caso della preventiva autorizzazione da parte dell`autorità competente).

Per tali violazioni è prevista la pena dell`arresto da due mesi a due anni.

L`art. 60 prevede una importante norma procedurale processuale inerente agli obblighi del soggetto condannato. Si stabilisce infatti che con "la sentenza di condanna per i reati previsti nel presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell`articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all`esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino di cui all`articolo 58".

Trattasi di principio basilare in quanto consente di rafforzare la pratica attuazione degli obblighi di verifica sotto l`effetto (fortemente deterrente della reale espiazione della pena. Va sottolineato che la norma prevede tale prassi anche in caso di patteggiamento e questo rappresenta elemento ancora più rilevante in quanto gran parte dei processi in questa materia vengono definiti con tale rito (in tal caso, peraltro, l`esecutività della sentenza è immediata).

L`art. 61, infine, prevede una circostanza attenuante generale "nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell`ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno" stabilendo che in tal caso "le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi". Si tratta di un sistema preventivo per incentivare le riparazioni prima del momento consumativo finale dell`iter amministrativo o giurisdizionale.

 

9. Il sistema sanzionatorio per il trasporto illecito di rifiuti costituiti da acque reflue.

Va sottolineato che il decreto in esame, rinviando per la disciplina del trasporto di rifiuti costituiti da acque reflue al D.L.vo n. 22/97, opera un richiamo anche al sistema sanzionatorio. Dunque colui che trasporta tali liquami essendo tenuto "al rispetto della normativa in materia di rifiuti" soggiace anche a tutto l`impianto sanzionatorio della stessa normativa. Argomentando diversamente si giungerebbe al paradosso che dopo aver regolamentato la materia il legislatore, non prevedendo per le violazioni sanzioni specifiche (amministrative e penali) nel contesto del decreto sulle acque, avrebbe creato una specie di decriminalizzazione generale per tali importanti aspetti nei confronti dei quali invece nel contesto del decreto n. 22/97 inserisce invece addirittura ipotesi delittuose.

Va dunque richiamato per quanto attiene al trasporto di rifiuti costituiti da acque reflue impostando in modo illecito tutto il sistema sanzionatorio tipicizzato dal D.L.vo n. 22/97 in materia di rifiuti in linea generale, con specifico riferimento alle norme inerenti l`iscrizione all`albo e l`obbligo di redazione e tenuta del formulario di identificazione.

Particolarmente delicato e rilevante è il sistema di trasporto dei rifiuti liquidi giacché durante il percorso le variabili sono di fatto infinite e gli illeciti connessi appaiono proporzionalmente eterogenei.

Ricollegandosi al sistema normativo del D.L.vo n. 22/97, anche il viaggio di colui che trasporta rifiuti costituiti da acque reflue deve essere accompagnato da un formulario di identificazione dal quale devono risultare:

a) nome e indirizzo del produttore e del detentore (anche se coincidono);

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell`istradamento;

e) norme ed indirizzo del destinatario.

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere:

- datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal detentore dei rifiuti;

- controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore;

- la prima copia resta al detentore;

- le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Di queste tre copie:

- una resta al destinatario;

- due sono acquisite dal trasportatore.

Di queste due copie:

una resta al trasportatore;

una viene inviata dal trasportatore al detentore originale entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento.

Il formulario, dunque, anche nel caso di trasporto di rifiuti costituiti da acque reflue riveste un ruolo fondamentale nella disciplina del viaggio ma anche nell`esenzione dalla responsabilità del produttore del riufiuto liquido, in caso di scorretto smaltimento o recupero da parte sia del soggetto che ha preso in carico il rifiuto, sia del destinatario, purché vengano rispettati gli adempimenti previsti. Infatti sulla scorta dell`art. 10 terzo comma del "decreto-Ronchi" la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Dunque l`esclusione della responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti sussiste solo in casi specifici ben condizionati da adempimenti oggettivi.

La responsabilità del produttore/detentore è infatti esclusa nei seguenti casi:

- conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

- conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione della verifica del buon esito del trasporto mediante la ricezione della quarta copia del formulario (o denuncia per mancata ricezione).

Dunque, in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento viene prevista la seguente condizione assoluta (all`interno della quale emerge il suindicato ruolo protagonista rivestito dal formulario); il detentore deve ricevere il formulario "controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore" (sei mesi per le spedizioni transfrontaliere).

Il sistema, inoltre, contempla anche l`ipotesi in cui il detentore non riceva la copia del formulario entro i suindicati tre mesi (o sei mesi per le spedizioni transfrontaliere) e gli offre la soluzione alternativa rappresentata dalla comunicazione (leggi: denuncia) alla Provincia del mancato ricevimento entro il citato termine trimestrale (o semestrale, in questo caso la comunicazione va inviata alla Regione). Quest`ultimo punto, speso sottovalutato o considerato mero adempimento formale, rappresenta invece punto-cardine per la esclusione della responsabilità penale da parte del detentore.

Va infatti rilevato che seppur l`adempimento di segnalare il mancato ricevimento della copia entro il termine citato non è sanzionato in via diretta, la mancata attivazione può essere considerata culpa in vigilando. Il conferimento a soggetto autorizzato scrimina, in linea di massima, il conferente sul presupposto della sua buona fede. Ma, in ipotesi, potrebbe sussistere accordo bilaterale o trilaterale per un trasporto/smaltimento illecito con documenti falsificati o senza documenti tra detentore, trasportatore ed eventualmente anche soggetto finale ricevente. La segnalazione della mancata ricezione della quarta copia consente all`autorità di percepire un eventuale fattispecie illecita sulla quale indagare e pone automaticamente il detentore in stato di estraneità da ogni forma di complicità attiva o tolleranza passiva. La mancata segnalazione può essere invece valutata come elemento a carico del detentore.

È bene ricordare che il citato articolo 10, comma 3, non attribuendo alcun aggettivo alla responsabilità, non la qualifica. Pertanto, dal tenore letterale del testo non si evince se trattasi di responsabilità penale, civile o amministrativa. Nel silenzio, si ritiene che il disposto normativo si riferisca alla triplice configurazione della citata responsabilità.

Va ancora sottolineato che l`istradamento deve essere inteso come viaggio unitario senza soste di siti intermedi con scarico/ricarico del quantitativo di rifiuti. Sono naturalmente da considerarsi logiche le pause tecniche per esigenze connaturali al viaggio ed alla persona dell`autista, ma non può essere considerato legittimo l`interruzione del viaggio con aree intermedie di sosta (qualificate come "stoccaggi", "depositi temporanei", ecc...). Il Ministero dell`Ambiente con la circolare applicativa n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998 sui registri e formulari stabilisce che addirittura "in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto". Tale previsione conferma che non solo il sito intermedio è proibito ma anche il semplice cambio del mezzo determina un azzeramento della formalità rituali nel viaggio e la necessità di compilare un nuovo formulario. Questo concetto risulta valido anche e soprattutto per i rifiuti costituiti da acque reflue.

Il sistema sanzionatorio, punto vitale per l`applicazione del principio teorico, è così impostato.

Il primo caso riguarda la mancata iscrizione all`Albo; infatti detta iscrizione è propedeutica per esercitare detta attività e riveste carattere assolutamente pregiudiziale per la legittimità di tutto l`operato in questione. Il reato base è dunque previsto dall`art. 51 primo comma del D.L.vo 22/97.

In ordine, invece, alla omissione totale del prescritto formulario o per i dati non completi o inesatti è prevista:

- per i rifiuti non pericolosi una sanzione amministrativa (articolo 52, terzo comma - prima parte; prima ipotesi);

- per i rifiuti pericolosi è prevista una sanzione penale con rinvio alla pena di cui all`art. 483 c.p. (articolo 52, terzo comma - prima parte; seconda ipotesi);

- sempre sanzione penale è prevista per chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 52, terzo comma - seconda parte);

- per le indicazioni incomplete e inesatte ma che riportano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge è prevista una sanzione amministrativa (articolo 52, quarto comma, prima parte); questa previsione vale per tutte le ipotesi sopra formulate in ordine ai dati incompleti o inesatti, sia per rifiuti non pericolosi che per rifiuti pericolosi;

- per la mancata conservazione è prevista una sanzione amministrativa (articolo 52, quarto comma, seconda parte).

10. Il danno ambientale - la bonifica ed il ripristino dei siti inquinati

L`art. 58 traccia le procedure connesse per l`importantissimo principio del danno ambientale e della bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Viene, in pratica, riportata anche nel contesto del nuovo decreto in esame l`intera costruzione dell`analoga prassi della bonifica prevista dal D.L.vo n. 22/97; recita infatti il primo comma: "chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all`art. 17 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22".

Trattasi anche in questo caso di una interessante novità in materia di gestione ambientale, al confine tra le attività amministrative di tipo preventivo e gli aspetti procedurali repressivi delle attività illecite in materia di abbandono e riversamento dei rifiuti nell`ambiente naturale.

Va sottolineato, comunque, che mentre l`art. 17 del D.L.vo n. 22/97 ricollega l`obbligo di bonifica dei siti non soltanto per un fatto doloso e colposo in senso stretto ma anche per fatto accidentale, la chiara espressione espositiva del presente articolo, invece, limita il campo di applicazione al campo squisitamente repressivo sanzionatorio. In altre parole, il presupposto dell`accertamento della sussistenza di un "comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto" in primo luogo elimina automaticamente già in senso lessicale il fatto accidentale, in secondo luogo presuppone un accertamento amministrativo (per le violazioni amministrative) o giurisdizionale (per le violazioni penali) prima di far scattare la procedura connessa.

Trattasi anche in questo caso, di una norma di pericolo in senso stretto, e non soltanto di accertamento di fatto oggettivo, perché detto obbligo scatta sia in caso di danno reale ed accertato ma anche in caso di "pericolo concreto ed attuale" di inquinamento ambientale.

Trattasi di una norma non meramente teorica o asetticamente repressiva ma un principio estremamente propositivo ed utilissimo sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri ambientali.

Quanto alla procedura, il richiamo totale alla prassi delineata dall`art. 17 D.L.vo n. 22/97 consente di ritenere che l`iter deve essere considerato identico e dunque esportando i relativi meccanismi procedurali letti però alla luce dell`assenza del fatto accidentale si deve presumere che:

- sussiste l`obbligo per il soggetto responsabile di dare entro 48 ore dall`evento notifica al comune, alla provincia e alla regione nonché agli organi di controllo sanitario ed ambientale della situazione di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali già verificatosi, ovvero notifica del pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale;

- sussiste l`obbligo per lo stesso soggetto entro le 48 ore successive a detta notifica deve dare comunicazione agli stessi organi predetti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di danno ambientale e/o di inquinamento reale o potenziale, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario e ambientale;

- successivamente scatta la procedura formale per la bonifica definitiva e in tale contesto entro 30 giorni dall`evento deve essere presentato al comune e alla regione il progetto di bonifica con successivi adempimenti ben scadenzati a livello temporale;

- infine è imposto l`obbligo di eseguire puntualmente il progetto di bonifica approvato dall`autorità amministrativa;

Va sottolineato che la inosservanza dell`obbligo di bonifica è punita in sede penale con l`arresto da sei mesi ad un anno e con l`ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. E questo sia nel caso che la violazione generica sia già penale sia nel caso in cui la fattispecie che ha originato il danno è in se stessa sottoposta a sanzione amministrativa.

Il secondo comma dell`art. 58 precisa poi che ai sensi dell`articolo 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale testé esposto. Ed il terzo comma integra il concetto prevedendo che nel caso in cui non sia possibile una precisa qualificazione del danno in questione, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno specifico in esame, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva.

Viene altresì previsto che in caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all`art. 444 c.p.p. (c.d. "patteggiamento"), la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell`ambiente. Gli enti di cui al comma 1 dell`art. 56 devono fornire notizia dell`avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell`ambiente al fine del recupero del danno ambientale.


SM 09.09.99