In tema di scarico di rifiuti liquidi
di Stefano Maglia e Maurizio Santoloci
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Sono più d'uno gli aspetti su cui ci costringe a soffermarci la sentenza n. 2358/99 della terza sezione penale della Cassazione (riportata per esteso nella rubrica "Giurisprudenza"). In una questa recentissima pronuncia innanzitutto si giunge infatti ad affermare, seppur incidentalmente, che anche dopo l’entrata in vigore del DLG 22/97, per effetto della norma transitoria di cui all’art. 57, c. 1, del medesimo decreto (che equipara i rifiuti tossici e nocivi della normativa precedente con i rifiuti pericolosi della normativa vigente) restano sempre esclusi dalla disciplina sulla tutela delle acque i rifiuti pericolosi.
Ciò, ad una superficiale lettura, costituisce un pericoloso revirement del principio ormai ritenuto pressocchè assodato che i rifiuti pericolosi sono soltanto quelli contenuti nell'elenco di cui all'allegato D del decreto Ronchi. Già due anni fa la medesima sezione del Supremo Collegio si era espressa in tal senso cassando una pronuncia della Corte di appello di Torino, e tale impostazione è stata da poco confermata nella sua sostanza da un'altra sentenza della Cassazione (sez. III, 18 dicembre 1998, n. 2866, Agustoni), per cui fermo restando che in tanto un rifiuto è da considerare pericoloso in quanto sia previsto come tale dagli allegati al D.L.vo n. 22/1997, occorre in concreto verificare la portata del D.M. 5 febbraio 1998, il quale, essendo un atto amministrativo a carattere generale, potrebbe essere disapplicato dal giudice ordinario se ritenuto non conforme alla legge, ovvero rimesso alla Corte di Giustizia della C.E. se in contrasto con le direttive comunitarie. Il relativo confronto permette di acclarare che nessun contrasto esiste tra direttive, legge formale e decreto ministeriale.
Analizzando però un po' più attentamente il principio come enunciato nella sentenza n. 2358/99, notiamo peraltro lo stretto collegamento con quanto prevede il primo comma dell'art. 57 del decreto Ronchi, per cui "le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi".
Ciò significa che in realtà e concretamente l'elenco di cui all'allegato D del DLG 22/97 è ancora da ritenere tassativo, per cui "pericolosi" sono solo i rifiuti in esso contenuti, tranne il solo caso in cui ci si riferisca alle norme tecniche non ancora emanate (per es. quelle relative alle procedure semplificate dei pericolosi) che riguardano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, unico caso in cui vale l'equazione "rifiuti tossici uguale rifiuti pericolosi".
Dunque, sulla tassatività dell'elenco di cui all'allegato D del D.L.vo 22/97 non si può più dubitare. Prova ne sia proprio il nuovo testo del quarto comma dell'art. 7: se il legislatore avesse voluto far riferimento diretto al contenuto degli allegati G, H e I non avrebbe certo usato l'espressione "sulla base" essendo stato certo sufficiente aggiungere alle parole "di cui all'allegato D" una semplice congiunzione ("e"). Inoltre non avrebbe avuto bisogno di specificare alcunché all'art. 9; ma così non ha fatto, confermando quindi - seppur in modo ambiguo - la tassatività dell'elenco di cui all'allegato D.
Qualcuno ha fatto poi erroneamente notare che in realtà per identificare un rifiuto come pericoloso potrebbe essere sufficiente la sua ricomprensione fra quelli dell'allegato III della Dir. 91/689/Cee; in realtà solo gli Stati nazionali possono ampliare tale elenco "sulla base" di quanto indicato in tale allegato. Il fatto, poi, che il legislatore abbia ampliato il campo del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi vietando di miscelare rifiuti di cui almeno uno sia pericoloso in quanto inserito nell'elenco di cui all'allegato G non è di grande aiuto perché nella pratica non è e non sarà tanto agevole tale individuazione.
In realtà l'unica cosa auspicabile - e ammissibile alla luce delle direttive Cee - è che il legislatore ampli l'elenco dell'allegato D "sulla base" di quanto stabiliscono i nuovi allegati G, H e I, perché altrimenti c'è l'evidente rischio che moltissimi ex rifiuti tossico-nocivi sulla base della previgente normativa (D.P.R. n. 915/82) diventino "miracolosamente" - ci si scusi il gioco di parole - "pericolosamente non pericolosi".
Ma l'importanza della sentenza n. 2358 non finisce qui. E' infatti la prima pronuncia della Cassazione - che risulti - che si occupa direttamente della nuovissima riforma delle acque (decreti 152/99), puntualizzando tra l'altro che alla luce di quanto dispone il DLG 11 maggio 1999, n. 152 si può ritenere scomparso il concetto di scarico indiretto, ovvero la sua trasformazione in rifiuto liquido; più esattamente ora se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo recettore è interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido.
Per ciò che concerne, infine, un altro delicato problema, ovvero quello relativo al rapporto esistente tra la disciplina delle acque e quella dei rifiuti, la Cassazione giunge ad affermare che in caso di rifiuti liquidi, il criterio di discrimine fra la disciplina di cui al DLG 22/97 (relativa ai rifiuti) e quella di cui alla L. 319/76 (relativa alle acque) non è tanto nella qualità della sostanza, ma nella diversa fase del processo di trattamento della sostanza, in quanto è riservata alla disciplina della tutela delle acque solo la fase dello "scarico", cioè quella della immissione diretta nel corpo ricettore.
Va sottolineato che questa sentenza traccia un punto fermo inequivocabile nel delicatissimo ed importantissimo campo del confine tra i due decreti "Ronchi" su rifiuti ed acque nel settore dei rifiuti liquidi/acque di scarico.
Infatti il nuovo decreto legislativo n. 152/99, nell’abrogare integralmente tutta la pregressa disciplina della "legge Merli" (ivi inclusa tutta la normativa satellite), delinea una regolamentazione totalmente nuova e diversa per il settore degli inquinamenti idrici. Uno degli aspetti di maggiore portata innovativa riguarda sicuramente la innovativa e per certi versi "rivoluzionaria" disciplina di quello che vigente la pregressa legge 319/76 veniva definito "scarico indiretto". Oggi quest’ultimo concetto è stato espressamente abrogato dal nuovo decreto e si delinea una nuova forma di regolamentazione in ordine a tutti gli scarichi che si trova al confine equivalente tra il nuovo decreto sulle acque e la normativa specifica in materia di rifiuti (D.L.vo n. 22/97).
La conseguenza pratica e non meramente teorica è che tutte le nuove aziende si trovano a doversi adeguare immediatamente in ordine a tale totalmente nuova disciplina, le aziende che nel regime previgente effettuavano "scarico indiretto" hanno una mora temporale per porsi in regola con i nuovi criteri, mentre tutte quelle aziende che non si trovavano in regola formale con la pregressa "legge Merli" sono considerate "nuove" ai fini del D.L.vo n. 152/99 e devono adeguarsi immediatamente ai nuovi principi. Parallela analoga conseguenza di innovazione per le pubbliche amministrazioni destinate a redigere gli atti autorizzatori e per gli organi di controllo.
Oggi dunque si può affermare che la profonda modifica operata nel settore della legislazione sugli scarichi e l’inquinamento idrico dal D.L.vo n. 152/99 crea una situazione nella quale un’azienda che opera uno scarico può essere soggetta al nuovo decreto sulle acque in questione oppure, al contrario, al decreto Ronchi sui rifiuti n. 22/97 secondo le modalità di scarico poste in essere e cioè se esegue uno scarico diretto verso il corpo ricettore o se invece, al contrario, ricorre allo scarico indiretto e cioè al riversamento in vasca dei reflui di scarico con prelievo mediante automezzo e trasporto altrove dei liquami.
Dunque, un'azienda che opera uno scarico "diretto", e cioè effettua il versamento del liquame direttamente dal ciclo produttivo verso il corpo ricettore, resta soggetta unicamente alla nuova disciplina dettata dal D.L.vo n. 22/97 in quanto tale rinnovata disciplina codifica e regolamenta in modo specifico tale tipo di scarico (l'ex "scarico indiretto" non è più previsto e regolamentato dal nuovo decreto ed anzi più propriamente si deve considerare che non è più nemmeno classificabile come scarico in quanto inesistente giuridicamente ed assorbito dal concetto di "rifiuto liquido costituito da acque reflue disciplinato dal Decreto Ronchi sui rifiuti).
Essendo l'ex "scarico indiretto cancellato totalmente come principio e come disciplina nel contesto del nuovo decreto sulle acque, in quanto lo scarico è solo "diretto", consegue che tutte le metodologie connesse come ad esempio il riversamento in vasca con successivo prelievo e trasporto altrove tramite automezzo e/o altri sistemi indiretti come infustamento ed altro non sono più uno "scarico". Tali sistemi riguardano infatti oggi la gestione di "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue". La relativa disciplina è dunque ricompresa integralmente nel decreto Ronchi sui rifiuti n. 22/97 al pari di un ordinario rifiuto liquido.
Sorge dunque il quesito: sulla base di quale principio viene individuato l'esatto confine tra i due decreti a supporto delle diverse discipline sopra esposte in relazione allo scarico "diretto" ed ex "indiretto"? Si può argomentare sul punto che il Dlgs 22/1997 ("Decreto Ronchi") rappresenta la nuova normativa quadro di settore in materia di inquinamento in via generale, ma lo stesso decreto tuttavia, per forza di cose, delinea poi una deroga specifica per il settore degli inquinamenti idrici sulla base del dettato dell’articolo 8/1° comma, lett. e). Tale articolo crea una deroga parziale per il vastissimo campo dei rifiuti liquidi, i quali – come categoria generale – restano disciplinati dal medesimo decreto, mentre però allorquando tale rifiuto liquido si presenta come uno "scarico" la disciplina viene riversata nel decreto specifico di settore sull'inquinamento idrico e cioè nel nuovo D.L.vo n. 152/99. Di conseguenza, il Dlgs 22/1997 disciplina tutte le singole operazioni di gestione (ad esempio: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, ecc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concernenti rifiuti liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla norma specifica sugli scarichi.
Di conseguenza la nuova costruzione di geografia politica e giuridica del settore presenta il rifiuto liquido del decreto Ronchi come categoria generale di base; le acque di scarico, provenienti solo dallo scarico diretto, costituiscono una specie di sottocategoria particolare che esula dal campo regolamentativo dello stesso decreto Ronchi e vengono disciplinate in deroga dal nuovo decreto n. 152/99. Pur tuttavia ove tale scarico cessi di essere diretto (e cioè venga spezzata la linea di riversamento immediato tra ciclo produttivo e corpo ricettore) e venga di conseguenza realizzato uno scarico in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami in via mediata ed indiretta, tale interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore trasforma automaticamente il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido. Si azzera quindi la deroga del decreto Ronchi, non avremmo più uno "scarico", non si avrà dunque più di conseguenza la deroga sopra espressa e la disciplina torna automaticamente nel contesto generale del decreto Ronchi sui rifiuti.
L'ex "scarico indiretto" disciplinato dalla vecchia legge "Merli" è dunque scomparso. Questo concetto non esiste più né a livello regolamentativo né a livello di principio. Quello che una volta, vigente la pregressa disciplina della legge n. 319/76 veniva regolamentato come "scarico indiretto" oggi è un ordinario "rifiuto liquido" (costituito da acque reflue) disciplinato secondo i principi generali del decreto Ronchi sui rifiuti.
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SM 13.09.99