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Rifiuti: la nuova definizione non regge

di Edo Ronchi (1)

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(1) Articolo pubblicato sul n. 9/2002 di RivistAmbiente

 

La nuova definizione di rifiuto, introdotta con l’art. 14 del decreto omnibus del luglio scorso, come interpretazione autentica, è in inequivocabile e consistente contrasto con sentenze della Corte europea di giustizia: genererà quindi un periodo di confusione nel settore della gestione dei rifiuti e poi, con ogni probabilità, cadrà sotto i colpi della Corte. La nuova definizione, infatti, recita: “Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 (abbia deciso e abbia l’obbligo di disfarsi, n.d.r.), per beni, o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22.”

Un punto chiaro dei pronunciamenti della Corte è quello che vieta agli Stati membri di interpretare la nozione di rifiuto in senso restrittivo, con modalità che abbiano ”l’effetto di restringere l’ambito di applicazione della direttiva escludendone sostanze, materie o prodotti che rispondano alla definizione del termine «rifiuti» ai sensi della direttiva”.

Ed è questa una prima, generale, contestazione, dell’interpretazione introdotta dal Governo che ha l’evidente scopo di restringere l’applicazione della definizione di rifiuto.

Sono sufficienti le condizioni poste dal “decreto omnibus” per escludere un residuo dalla classificazione europea di “rifiuto”? Nel primo caso: basta che il residuo sia riutilizzato, senza trattamento preventivo e senza recare pregiudizio all’ambiente?

Condizioni così generiche non sono certo sufficienti ad escludere la presenza di rifiuti dei quali, in realtà, il detentore si disfi, o abbia intenzione di disfarsi.

Se il detentore del residuo paga un altro soggetto perché lo porti via e lo recuperi dovrebbe essere un indizio che si tratta di un rifiuto (Sentenza della Corte di Giustizia del 19 aprile 2002). Non si paga infatti qualcuno che ti porti via un prodotto, ma al contrario semmai ci si fa pagare.

Il riutilizzo senza trattamento preventivo avviene correttamente in quanto il residuo è di per sé idoneo, come un’atra materia prima o un altro prodotto normalmente impiegati in quel tipo di produzione o di consumo, oppure il riutilizzo maschera uno smaltimento o comporta particolari cautele proprio in ragione del residuo impiegato?

Come riempitivi per rilevati stradali e ferroviari potrebbero essere utilizzati molti tipi di rifiuti inerti, nei cementifici potrebbero essere bruciati molti rifiuti, liquidi e solidi, con buon potere calorico, senza pretrattamenti: non sarebbero mai rifiuti, in ogni caso?

Purché non si rechi pregiudizio all’ambiente, recita il testo del decreto in discussione.

La direttiva europea sui rifiuti è ispirata ai principi di prevenzione, di precauzione, di elevato livello di tutela ambientale: questi principi si attuano proprio adottando sistemi di gestione e di controllo dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, regolando, appunto, dal deposito temporaneo, al trasporto, dal recupero allo smaltimento con specifiche disposizioni. E’ il rispetto di queste disposizioni, o di disposizioni equivalenti, che assicura la prevenzione di pregiudizi all’ambiente. Un trasportatore di rifiuti, per esempio, deve essere iscritto ad un apposito albo e quindi essere in possesso di determinati requisiti. Il trasportatore di rifiuti, durante il viaggio deve essere in possesso di un foglio che certifica la provenienza e composizione dei rifiuti, la destinazione in un impianto autorizzato di recupero o di smaltimento ed il percorso che fa: tutto ciò rende più difficile che i rifiuti si “perdano “ per strada o finiscono in qualche buca. Col nuovo decreto se le forze di polizia fermano un camion che trasporta rifiuti ed il camionista dichiara che non sono rifiuti, ma residui che sta portando ad un qualsiasi riutilizzatore, non deve provare proprio nulla e non si capisce come le forze di polizia possano a quel punto controllare.

Con questa norma, inoltre si può bruciare quasi tutto, basta che abbia un potere calorico che viene riutilizzato e che l’impianto sia regolare dal punto di vista ambientale. Ma gli impianti di combustione non sono tutti inceneritori di rifiuti; le centrali termiche o i cementifici sono fatti per impiegare, in modo ambientalmente sicuro determinati combustibili, oppure anche rifiuti controllati o pretrattati che abbiano determinate caratteristiche e che siano impiegati con particolari cautele. Ma anche se il rifiuto fosse recuperato con attenzione all’ambiente potrebbe continuare comunque ad essere un rifiuto. Su questo punto, infatti, la Corte di Giustizia europea non lascia dubbi: ”Per stabilire se l‘uso come combustibile di una sostanza (…) sia riconducibile al concetto di disfarsene, il fatto che tali sostanze possano essere recuperate come combustibile in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale e senza trasformazioni radicali non è rilevante” (Sentenza del15 giugno 2000).

I tre criteri indicati dal nuovo decreto (riutilizzo, senza pretrattamento, senza pregiudizio per l’ambiente) non sono sufficienti per escludere un residuo dalla classificazione europea di rifiuto. Aggiunge, infatti, esplicitamente la Corte, indicando altri e più incisivi criteri: ”Il fatto che una sostanza utilizzata come combustibile sia il residuo di un processo di produzione di un’altra sostanza, che non sia ipotizzabile nessun altro uso di tale sostanza se non lo smaltimento, che la composizione della sostanza non sia idonea per l’uso che ne viene fatto o che tale uso debba avvenire in particolari condizioni di precauzione per l’ambiente possono essere considerati indizi del fatto che il detentore della sostanza stessa se ne disfa”.

Alla lettera b) c’è poi un vero e proprio errore: si considerano le operazioni di recupero dell’allegato C come un elenco chiuso e definito e non invece, come è, un elenco esemplificativo e aperto e, quindi, si escludono dai rifiuti anche residui che abbiano subito un “trattamento preventivo”, purché diverso da quelli indicati nel citato allegato, entrando così in palese contrasto con la direttiva.

Ma cosa sono un ”intervento preventivo di trattamento” e un “trattamento preventivo”, citati dalla nuova definizione? Non sembri una questione banale: la cernita, la selezione, lo stoccaggio, sono un intervento preventivo di trattamento, oppure un trattamento preventivo, o né l’uno né l’altro? Restiamo in attesa dell’interpretazione autentica di questa “interpretazione autentica”!

La nuova definizione trae origine dalle richieste di alcuni importatori di rottami ferrosi posti sotto sequestro dalla magistratura in Friuli ed in Veneto: anche in questo caso, invece di affrontare il problema singolo (“In ogni caso, ai sensi dell’art. 11 della direttiva 75/442, le autorità nazionali conservano il potere di emanare norma che prevedono dispense dall’autorizzazione e di rilasciare dispense di tal genere per le operazioni di smaltimento e recupero di determinati rifiuti “Sentenza della Corte del 18 aprile 2002”), il Governo ha preferito modificare la definizione di rifiuto, in maniera confusa e per decreto. Così, oltre che per il merito, si è posto in conflitto anche nel metodo con le Istituzioni comunitarie: una simile materia richiede, infatti una concertazione comunitaria, con una preventiva comunicazione, non un provvedimento con immediato valore normativo, come un decreto.

Mi è capitato spesso di sentire : “non sono d’accordo con l’interpretazione troppo restrittiva della Corte di Giustizia in materia di rifiuti”. Ovviamente ogni opinione è rispettabile: basta sapere che in materia di rifiuti il diritto comunitario prevale su quello nazionale e che le sentenze della Corte non sono aggirabili con legge nazionale, ma che, fino a revisione con nuove sentenze o con nuove normative comunitarie, fanno testo e vanno recepite e attuate. Altrimenti si va incontro a condanne certe che comportano la necessità di cancellare la norma in discussione, che comunque può essere disapplicata, e/o a pesanti sanzioni economiche. Fino a qualche anno fa vi poteva essere qualche dubbio interpretativo, ma, dopo i pronunciamenti della Corte, la definizione di rifiuto è chiara e quei dubbi non hanno più ragione di esistere.

Se si vuol cambiare il sistema europeo di gestione dei rifiuti, si lascino stare i trucchi e le definizioni e si promuova un’iniziativa nella sede idonea, quella europea.  

 


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