Rifiuti:
la nuova definizione non regge
di Edo Ronchi (1)
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(1)
Articolo pubblicato sul n. 9/2002 di RivistAmbiente
La
nuova definizione di rifiuto, introdotta con l’art. 14 del decreto omnibus del
luglio scorso, come interpretazione autentica, è in inequivocabile e
consistente contrasto con sentenze della Corte europea di giustizia: genererà
quindi un periodo di confusione nel settore della gestione dei rifiuti e poi,
con ogni probabilità, cadrà sotto i colpi della Corte. La nuova definizione,
infatti, recita: “Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 (abbia deciso e abbia l’obbligo di disfarsi, n.d.r.), per beni, o
sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle
seguenti condizioni:
a)
se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati
nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire
alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio
all’ambiente;
b)
se gli stessi possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente
riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo,
dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna
operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto
legislativo n. 22.”
Un
punto chiaro dei pronunciamenti della Corte è quello che vieta agli Stati
membri di interpretare la nozione di rifiuto in senso restrittivo, con modalità
che abbiano ”l’effetto di restringere l’ambito di applicazione della
direttiva escludendone sostanze, materie o prodotti che rispondano alla
definizione del termine «rifiuti» ai sensi della direttiva”.
Ed
è questa una prima, generale, contestazione, dell’interpretazione introdotta
dal Governo che ha l’evidente scopo di restringere l’applicazione della
definizione di rifiuto.
Sono
sufficienti le condizioni poste dal “decreto omnibus” per escludere un
residuo dalla classificazione europea di “rifiuto”? Nel primo caso: basta
che il residuo sia riutilizzato, senza trattamento preventivo e senza recare
pregiudizio all’ambiente?
Condizioni
così generiche non sono certo sufficienti ad escludere la presenza di rifiuti
dei quali, in realtà, il detentore si disfi, o abbia intenzione di disfarsi.
Se
il detentore del residuo paga un altro soggetto perché lo porti via e lo
recuperi dovrebbe essere un indizio che si tratta di un rifiuto (Sentenza della
Corte di Giustizia del 19 aprile 2002). Non si paga infatti qualcuno che ti
porti via un prodotto, ma al contrario semmai ci si fa pagare.
Il
riutilizzo senza trattamento preventivo avviene correttamente in quanto il
residuo è di per sé idoneo, come un’atra materia prima o un altro prodotto
normalmente impiegati in quel tipo di produzione o di consumo, oppure il
riutilizzo maschera uno smaltimento o comporta particolari cautele proprio in
ragione del residuo impiegato?
Come
riempitivi per rilevati stradali e ferroviari potrebbero essere utilizzati molti
tipi di rifiuti inerti, nei cementifici potrebbero essere bruciati molti
rifiuti, liquidi e solidi, con buon potere calorico, senza pretrattamenti: non
sarebbero mai rifiuti, in ogni caso?
Purché
non si rechi pregiudizio all’ambiente, recita il testo del decreto in
discussione.
La
direttiva europea sui rifiuti è ispirata ai principi di prevenzione, di
precauzione, di elevato livello di tutela ambientale: questi principi si attuano
proprio adottando sistemi di gestione e di controllo dell’intero ciclo di
gestione dei rifiuti, regolando, appunto, dal deposito temporaneo, al trasporto,
dal recupero allo smaltimento con specifiche disposizioni. E’ il rispetto di
queste disposizioni, o di disposizioni equivalenti, che assicura la prevenzione
di pregiudizi all’ambiente. Un trasportatore di rifiuti, per esempio, deve
essere iscritto ad un apposito albo e quindi essere in possesso di determinati
requisiti. Il trasportatore di rifiuti, durante il viaggio deve essere in
possesso di un foglio che certifica la provenienza e composizione dei rifiuti,
la destinazione in un impianto autorizzato di recupero o di smaltimento ed il
percorso che fa: tutto ciò rende più difficile che i rifiuti si “perdano “
per strada o finiscono in qualche buca. Col nuovo decreto se le forze di polizia
fermano un camion che trasporta rifiuti ed il camionista dichiara che non sono
rifiuti, ma residui che sta portando ad un qualsiasi riutilizzatore, non deve
provare proprio nulla e non si capisce come le forze di polizia possano a quel
punto controllare.
Con
questa norma, inoltre si può bruciare quasi tutto, basta che abbia un potere
calorico che viene riutilizzato e che l’impianto sia regolare dal punto di
vista ambientale. Ma gli impianti di combustione non sono tutti inceneritori di
rifiuti; le centrali termiche o i cementifici sono fatti per impiegare, in modo
ambientalmente sicuro determinati combustibili, oppure anche rifiuti controllati
o pretrattati che abbiano determinate caratteristiche e che siano impiegati con
particolari cautele. Ma anche se il rifiuto fosse recuperato con attenzione
all’ambiente potrebbe continuare comunque ad essere un rifiuto. Su questo
punto, infatti, la Corte di Giustizia europea non lascia dubbi: ”Per stabilire
se l‘uso come combustibile di una sostanza (…) sia riconducibile al concetto
di disfarsene, il fatto che tali sostanze possano essere recuperate come
combustibile in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale e senza
trasformazioni radicali non è rilevante” (Sentenza del15 giugno 2000).
I
tre criteri indicati dal nuovo decreto (riutilizzo, senza pretrattamento, senza
pregiudizio per l’ambiente) non sono sufficienti per escludere un residuo
dalla classificazione europea di rifiuto. Aggiunge, infatti, esplicitamente la
Corte, indicando altri e più incisivi criteri: ”Il fatto che una sostanza
utilizzata come combustibile sia il residuo di un processo di produzione di
un’altra sostanza, che non sia ipotizzabile nessun altro uso di tale sostanza
se non lo smaltimento, che la composizione della sostanza non sia idonea per
l’uso che ne viene fatto o che tale uso debba avvenire in particolari
condizioni di precauzione per l’ambiente possono essere considerati indizi del
fatto che il detentore della sostanza stessa se ne disfa”.
Alla
lettera b) c’è poi un vero e proprio errore: si considerano le operazioni di
recupero dell’allegato C come un elenco chiuso e definito e non invece, come
è, un elenco esemplificativo e aperto e, quindi, si escludono dai rifiuti anche
residui che abbiano subito un “trattamento preventivo”, purché diverso da
quelli indicati nel citato allegato, entrando così in palese contrasto con la
direttiva.
Ma
cosa sono un ”intervento preventivo di trattamento” e un “trattamento
preventivo”, citati dalla nuova definizione? Non sembri una questione banale:
la cernita, la selezione, lo stoccaggio, sono un intervento preventivo di
trattamento, oppure un trattamento preventivo, o né l’uno né l’altro?
Restiamo in attesa dell’interpretazione autentica di questa “interpretazione
autentica”!
La
nuova definizione trae origine dalle richieste di alcuni importatori di rottami
ferrosi posti sotto sequestro dalla magistratura in Friuli ed in Veneto: anche
in questo caso, invece di affrontare il problema singolo (“In ogni caso, ai
sensi dell’art. 11 della direttiva 75/442, le autorità nazionali conservano
il potere di emanare norma che prevedono dispense dall’autorizzazione e di
rilasciare dispense di tal genere per le operazioni di smaltimento e recupero di
determinati rifiuti “Sentenza della Corte del 18 aprile 2002”), il Governo
ha preferito modificare la definizione di rifiuto, in maniera confusa e per
decreto. Così, oltre che per il merito, si è posto in conflitto anche nel
metodo con le Istituzioni comunitarie: una simile materia richiede, infatti una
concertazione comunitaria, con una preventiva comunicazione, non un
provvedimento con immediato valore normativo, come un decreto.
Mi
è capitato spesso di sentire : “non sono d’accordo con l’interpretazione
troppo restrittiva della Corte di Giustizia in materia di rifiuti”. Ovviamente
ogni opinione è rispettabile: basta sapere che in materia di rifiuti il diritto
comunitario prevale su quello nazionale e che le sentenze della Corte non sono
aggirabili con legge nazionale, ma che, fino a revisione con nuove sentenze o
con nuove normative comunitarie, fanno testo e vanno recepite e attuate.
Altrimenti si va incontro a condanne certe che comportano la necessità di
cancellare la norma in discussione, che comunque può essere disapplicata, e/o a
pesanti sanzioni economiche. Fino a qualche anno fa vi poteva essere qualche
dubbio interpretativo, ma, dopo i pronunciamenti della Corte, la definizione di
rifiuto è chiara e quei dubbi non hanno più ragione di esistere.
Se
si vuol cambiare il sistema europeo di gestione dei rifiuti, si lascino stare i
trucchi e le definizioni e si promuova un’iniziativa nella sede idonea, quella
europea.