I
principi generali della legislazione alimentare comunitaria secondo il reg.
178/2002: le nuove regole per la sicurezza alimentare e la strutturazione del
diritto comunitario dell’alimentazione.
di
Vito Rubino*
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Con il Reg. 178/2002[1]
il Legislatore comunitario ha finalmente inserito nell’ordinamento
dell’Unione Europea i principi generali deputati a governare l’attività
normativa in materia di alimenti, dando così corpo alla prima di una serie di
proposte di riforma avanzate dalla Commissione a seguito del Libro Bianco del
2000 sulla sicurezza alimentare.
Il regolamento ha una portata molto ampia[2]
ed affronta una serie di problematiche già prospettate nel Libro Bianco ove la
Commissione aveva evidenziato i limiti della legislazione alimentare europea,
definita disomogenea, poco coerente e talvolta priva di reale efficacia, con
l’obiettivo di creare un sistema di valori di riferimento atto a riavvicinare
i concetti, i principi e le procedure tra le legislazioni alimentari degli Stati
Membri e costituire un quadro generale di natura orizzontale al quale
conformarsi in sede comunitaria e nazionale per l’adozione delle misure
future.
Entro queste linee programmatiche trovano soluzione
tutte le perplessità circa la disorganicità della legislazione vigente in
materia di produzioni agroalimentari industriali già avanzate con il Libro
Verde del ’97 denominato “principi generali della legislazione alimentare
nell’Unione Europea”[3],
ove, come è noto, la Commissione ha coniato lo slogan “dalla fattoria alla
tavola” per indicare la necessità di una estensione delle tutele attualmente
vigenti per il solo settore delle produzioni secondarie a tutti gli anelli della
filiera alimentare.
Il primo spunto di un certo interesse che merita di
essere evidenziato nel regolamento in oggetto è la definizione di
“alimento” contenuta nell’art. 2 ove si legge che:
“ai fini del presente regolamento si intende per
alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare) qualsiasi sostanza o
prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad
essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da
esseri umani”.
Includendo anche le sostanze non lavorate il
Legislatore ha voluto rendere immediatamente evidente che i principi generali
successivamente esposti si applicano anche alle produzioni alimentari primarie,
senza esclusioni di sorta. Non vengono ricompresi nella definizione di alimento
invece i mangimi per i quali il Legislatore come vedremo ha inserito alcuni
appositi articoli.
La parte espositiva del regolamento si apre con
l’art. 5 ove vengono indicati gli obiettivi generali della legislazione
alimentare. Essa, si legge, persegue “uno
o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e
della salute umana, della tutela della salute dei consumatori, comprese pratiche
leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della salute e del
benessere degli animali, della salute vegetale e dell’ambiente”.
L’aspetto più strettamente economico della libera circolazione degli alimenti
è relegato in un secondo comma, separato dal primo, ad evidenziare l’avvenuto
mutamento dell’atteggiamento del Legislatore Comunitario post-Maastricht
riguardo ai temi della tutela della salute dei consumatori rispetto a quelli
della tutela del mercato[4].
A fondamento di tale attività normativa in campo
alimentare l’art. 6 pone “l’analisi del rischio” nei suoi due momenti
della valutazione scientifica, cui lo stesso regolamento chiama ad offrire un
contributo determinante la nuova Authority per la sicurezza alimentare, e della
“gestione”, momento in cui vengono adottate scelte di carattere più
strettamente “politico”[5].
L’indicazione delle modalità di “gestione del
rischio” offre al Legislatore comunitario l’opportunità di richiamare
nell’art. 7 il “principio di precauzione” compiendo il passo della sua
estensione una norma cogente all’ambito alimentare, già preannunciata dalla
stessa Commissione con la “Comunicazione sul principio di precauzione”[6]
e più volte sollecitata da Parlamento, Consiglio e Corte di Giustizia.
Come è noto il “principio di precauzione” regola
le situazioni in cui il legislatore, in mancanza di evidenze scientifiche atte
ad eliminare totalmente l’ipotesi di un rischio potenziale è chiamato a
compiere delle scelte ed impone l’adozione di una “linea prudenziale” in
attesa di ulteriori informazioni scientifiche[7].
La sua prima enunciazione contenuta nell’art. 15 della dichiarazione di Rio
del 1992[8]
è limitata alle questioni ambientali e come tale è stata recepita
nell’ordinamento comunitario ad opera del Trattato di Maastricht che
riformulando l’art. 174 ha stabilito che:
“la politica
della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela
tenendo conto della diversità delle situazioni nelle diverse regioni della
comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione, dell’azione
preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei
danni causati dall’ambiente nonché sul principio chi sbaglia paga”.
Come si evince dal testo il Legislatore europeo pur
avendo espressamente nominato il principio di precauzione non ne ha specificato
i contenuti, lasciando ai responsabili politici ed in ultima analisi alla
pratica giurisprudenziale il compito di definirne la portata.
In questo senso Parlamento Europeo, Consiglio e Corte
di Giustizia si sono sempre mostrati favorevoli all’estensione di questo
principio al di fuori dei ristretti limiti della legislazione ambientale
ritenendo opportuna la sua applicazione ogni qualvolta in gioco vi sia la salute
umana: sul punto basti leggere la risoluzione del Consiglio 13 Aprile 1999[9],
la risoluzione del Parlamento europeo 10 Marzo 1998 e le sentenze della Corte di
Giustizia in materia[10]
per comprendere la determinazione e l’univocità degli orientamenti delle
istituzioni comunitarie in materia.
La Commissione ha dunque recepito tali orientamenti e
chiarito con la “comunicazione sul principio di precauzione” citata la
propria intenzione di farvi ampio ricorso nell’ambito di una strategia
strutturata di analisi e gestione dei rischi.
Alla sostanziale univocità di orientamenti delle
istituzioni comunitarie e più in generale dell’area della dottrina giuridica
non corrispondono però opinioni altrettanto favorevoli al principio di
precauzione nel mondo scientifico. Da più parti[11]
infatti la sua applicazione è stata criticata giungendo in qualche caso a
chiederne la radicale cancellazione dall’ordinamento comunitario. Il principio
di precauzione è considerato da questi autori pericoloso in quanto atto a
sostituire ai dubbi scientifici le arbitrarie certezze frutto di interessi di
parte o suggestioni mass-mediatiche”. A supporto di questa legittima
preoccupazione viene spesso citato il caso del diclorometano, sostanza
utilizzata fino alla metà degli anni ’80 per trattare gli scarti animali da
impiegare nei mangimi e capace di distruggere il prione della mucca pazza. Tale
sostanza è stata abbandonata per timore di una sua potenziale nocività (timore
rivelatosi successivamente infondato): i risultati di questa scelta sono oggi
sotto gli occhi di tutti.
Una vicenda di questo tipo mostra chiaramente che
l’applicazione irragionevole del principio di precauzione può condurre
effettivamente ai risultati opposti a quelli da esso perseguiti.
L’art. 8 del regolamento richiama il principio
della tutela degli interessi dei consumatori segnatamente nei confronti delle
pratiche fraudolente o ingannevoli, della adulterazione degli alimenti e di ogni
altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore. Se dal punto
di vista strettamente commerciale (etichettatura, denominazioni commerciali,
pubblicità ingannevoli etc...) la Commissione resta il garante del rispetto dei
principi del Trattato un ruolo
importante per ciò che riguarda le possibili sofisticazioni alimentari e
l’impiego di sostanze pericolose verrà svolto dalla nuova Authority istituita
dallo stesso regolamento 178/2002 e chiamata ad una attività di sorveglianza e
prevenzione su tutto il territorio dell’UE. L’Authority svolgendo le proprie
funzioni potrà infatti tempestivamente segnalare l’insorgenza di possibili
pericoli alla Commissione determinandone un più rapido ed efficace intervento.
Ribaditi gli obblighi di trasparenza nell’adozione
degli atti futuri in materia alimentare nella sezione II[12]
nonché l’obbligo per i produttori di immettere sul mercato solo alimenti sani[13]
merita di essere segnalato l’affiancamento della disciplina dei mangimi a
quella degli alimenti, a ribadire la volontà del Legislatore di estendere le
garanzie relative alla sicurezza alimentare a tutti gli elementi che con questa
interagiscono. L’affiancamento dei mangimi agli alimenti completa in
un’ottica di filiera integrata i provvedimenti di estensione delle garanzie
finalizzate alla sicurezza alimentare già indicati in apertura con la
definizione di “alimento” ricomprendente anche le produzioni primarie.
Fra gli elementi di novità introdotti in modo
orizzontale dal reg. 178/2002 per tutte le produzioni alimentari di particolare
interesse appare anche la “rintracciabilità di filiera”, ossia la storia
documentata dei passaggi e dei processi che hanno interessato l’alimento lungo
tutto il percorso produttivo da esso compiuto, dalla produzione primaria alla
distribuzione finale. L’art. 18 in proposito prevede che :
“è disposta
in tutte le fasi della produzione, trasformazione, e distribuzione la
“rintracciabilità degli alimenti”, dei mangimi, degli animali destinati
alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad
entrare a far parte di un alimento o di un mangime”.
In proposito il reg. 178/2002 detta alcuni
adempimenti obbligatori a carico di tutti gli imprenditori alimentari che
operano all’interno della filiera, disponendo che essi devono essere in grado
di stabilire chi abbia loro fornito un alimento, un mangime, un animale o
qualsiasi sostanza destinata ad entrare a far parte della catena alimentare,
individuare i destinatari dei propri prodotti, mettere a disposizione delle
autorità richiedenti dette informazioni
e predisporre una idonea etichettatura dell’alimento
che consenta di risalire a tutti i passaggi precedenti a partire dalla
distribuzione finale.
La “rintracciabilità di filiera” dovrebbe
contribuire alla realizzazione di due obiettivi: rassicurare il consumatore
circa la reale provenienza dell’alimento e la sua effettiva salubrità ed
offrire alle autorità competenti un efficace strumento per individuare
tempestivamente le sorgenti di un potenziale pericolo per la sicurezza di un
alimento all’interno della filiera. Se dal primo punto di vista non v’è
dubbio che la rintracciabilità possa sortire un effetto positivo (la
dimostrazione si è avuta con la felice sperimentazione nel settore delle carni
fresche) qualche perplessità in più desta il secondo proponimento in ordine
alla reale efficacia del sistema. Un semplice esempio può chiarire i dubbi in
materia. Si prenda un alimento composto da otto sostanze (ad esempio burro,
farina, zucchero, marmellata di frutta, uova , aromi e conservanti vari)
ciascuna delle quali abbia subito almeno 6 processi
produttivi prima del suo impiego (ad esempio la farina è divenuta tale
attraverso la semina, il raccolto, la molitura, lo stoccaggio nei magazzini, il
trasporto, lo stoccaggio nel deposito dell’acquirente). Se ipotizziamo che
l’azienda produttrice dell’alimento abbia come clienti 1000 grossisti e che
questi distribuiscano a 10.000 clienti finali il prodotto il diagramma
rappresentativo della filiera è dato da 8 x 6 x 1000 x 10000 , ossia
480.000.000 di possibili ramificazioni. E’ chiaro che un sistema così
articolato difficilmente offrirà alle autorità quella “agilità di
identificazione” delle fonti del rischio che si prefigge. Se ad esempio la
sorgente del pericolo è situata in una delle ramificazioni secondarie il
percorso dell’informazione da quel punto ai segmenti principali della filiera
e da qui in discesa fino alla distribuzione finale non potrà che essere
estremamente lento e come tale assai pericoloso. Appare dunque evidente che gli
strumenti privilegiati per garantire la sicurezza alimentare sono
l’autocontrollo e il monitoraggio della nuova Authority in materia.
L’autocontrollo aziendale infatti sia pure limitatamente ai diversi segmenti
interessati è già oggi in grado di offrire una “rintracciabilità
ascendente” (controllo dei fornitori e della salubrità delle sostanze in
ingresso) e una “rintracciabilità discendente” (previsione di idonee
procedure per il ritiro dal mercato degli alimenti contaminati). Per i pericoli
non gestibili all’interno della filiera con l’autocontrollo aziendale
(pericoli relativi alle nuove sostanze, OGM etc...) determinante sarà
l’attività della nuova Authority alimentare nelle sue due funzioni della
valutazione scientifica dei rischi (e relativa comunicazione) e del monitoraggio
delle possibili emergenze sanitarie connesse all’alimentazione su tutto il
territorio dell’UE.
A conclusione della panoramica delle novità
introdotte dalla prima parte del reg. 178/2002 pare opportuno segnalare un altro
importante effetto determinato da questo regolamento: la consacrazione della
autonomia del diritto alimentare comunitario. L’estrema eterogeneità e
frammentazione degli interventi normativi in materia aveva sostanzialmente
delineato il diritto alimentare come una materia ricompresa nell’ambito delle
più diverse discipline giuridiche (diritto Amministrativo, Commerciale, Penale,
Civile, Comunitario etc...) negandogli quella autonomia propria di una
disciplina strutturata intorno ad una serie di principi e dotata di una sua
“storia normativa e giurisprudenziale”. Gli interventi programmati dalla
Commissione ed in parte già attuati con il reg. 178/2002 vanno certamente nella
direzione del rafforzamento della sua volendo conferire al “corpus” delle
norme alimentari attualmente vigenti nella Comunità e negli stati membri
maggiore omogeneità, coerenza organica ed efficacia. La creazione di un sistema
di valori condiviso mediante il reg. 178/2002 rappresenta il primo passo verso
questo traguardo. Fra di essi ritroviamo principi già tutelati da altri rami
del diritto (tutela della salute, della lealtà commerciale etc...) ma si
affacciano anche valori nuovi quali la difesa delle tradizioni locali e delle
identità produttive regionali[14].
Certo per poter realmente considerare autonoma una
disciplina giuridica, come autorevole dottrina ha fatto notare[15],
è necessario oltre alla individuazione dei principi di riferimento anche una
intensa attività della dottrina e della giurisprudenza
che contribuiscano a delimitarne i contorni ed a tracciarne la
fisionomia. Sarà dunque decisivo il contributo di quanti, studiosi del diritto
e tecnici delle produzioni alimentari, nei prossimi anni si impegneranno in
questa direzione.
*
Coordinatore sezione “diritto alimentare” rivista Diritto & Diritti
e collaboratore scientifico rivista “Eurocarni”. E.mail vitorubino@katamail.com
[1] Reg. 178/2002 contenuto in GUCE L 31
dell’01.02.2002 pp. 1 – 24.
[2] Al di là del titolo l’ampiezza
dell’intervento è resa evidente dalla consistenza dei “considerando
introduttivi” (ben 66) che illustrano gli intenti del Legislatore
comunitario.
[3] COM (97) 176 def., disponibile su internet
all’indirizzo http://www.europa.eu.int
[4] Tale preoccupazione prioritaria d’altra parte
traspare in tutte le disposizioni del regolamento in questione.
[5] Questa fra l’altro è la motivazione per la
quale la Commissione non ha voluto proporre per l’Authority poteri
decisionali autonomi, dal momento che la sua spiccata indipendenza la rende
priva di quella rappresentatività democratica necessaria quando si passi
dalla valutazione scientifica dei fatti (per sua natura oggettiva) alle
scelte normative concrete, legate anche a fattori diversi quali le
aspettative sociali e i motivi di “opportunità”.
[6] COM 2000 (1) def. del 2 febbraio 2000 disponibile
su internet all’indirizzo http://www.europa.eu.int
.
[7] Le misure adottate sulla base del principio di
precauzione non devono comunque essere sproporzionate e prevedono le sole
restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello
elevato della tutela della salute perseguito nella comunità.
[8]
Adottata a seguito della Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED)
indetta dalle Nazioni Unite ove viene chiaramente affermato che “where
there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific
certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective
measures to prevent environmental degradation”.
[9] Ove la Commissione viene invitata a fare sempre
maggiore uso del principio di precauzione nel preparare proposte legislative
e nelle altre attività nel settore della tutela dei consumatori.
[10] Cause C 157/96 e C 180/96 ove la Corte ha
precisato che quando sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla
portata di rischi per la salute delle persone le istituzioni possono
adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente
dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.
[11] In tal senso si è espresso il prof. Francesco
Battaglia, associato di Chimica-Fisica all’Università di Roma 3, nel
numero di Aprile della rivista “Alimenta”. Perplessità sono state
avanzate nell’interessante articolo di Giancarlo Marchesini su “Consumi
e Società” nr. 6/2001 e da diversi altri autori.
[12] Per i quali viene richiesta una maggiore
consultazione dei cittadini attraverso adeguate campagne informative e la
consultazione diretta o tramite associazioni ed enti di tutela.
[13] La formula impiegata dal legislatore in proposito
è il divieto di immissione sul mercato di alimenti a “rischio” ove tali
si intendono gli alimenti (rectius : le sostanze) dannosi per la salute
umana o inadatti al normale utilizzo alimentare tenuto conto delle
condizioni di utilizzo, alle informazioni riportate sull’etichetta o
altrimenti disponibili e gli effetti sul medio-lungo periodo anche
cumulativi sull’organismo. Risulta evidente il richiamo alle formule
utilizzate per la disciplina della sicurezza generale dei prodotti.
[14] Si veda in proposito la proposta di regolamento in
materi adi igiene delle produzioni agroalimentari industriali e segnatamente
il co 4 del par. 4 .
[15] Sergio Ventura, Principi
di Diritto dell’Alimentazione, Milano, Franco Angeli, 2001.