INQUINAMENTO ACUSTICO E TUTELA
PENALE
di Luca Ramacci (*)
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Nel vasto panorama legislativo dedicato al tema della protezione
dell`ambiente, l`attenzione maggiore viene prestata ai fenomeni chimici, mentre
l`inquinamento determinato da fenomeni fisici è stato solo di recente preso
nella dovuta considerazione (si pensi, ad esempio, all`interesse ora suscitato
dal fenomeno del cosiddetto elettrosmog, determinato dall`emissione di campi
magnetici generati da elettrodi ed impianti di radiotrasmissione).
Una situazione analoga si è verificata con riferimento
all`inquinamento acustico, fenomeno che, come ormai riconosciuto unanimemente
dalla scienza medica, è idoneo a provocare effetti sicuramente dannosi per la
salute delle persone.
Come è stato osservato in dottrina (1) con la legge 23 dicembre
1978 n. 833 (legge di riforma sanitaria) veniva preso in considerazione il
problema delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e
nell`ambiente esterno.
Maggior attenzione al problema, al contrario, veniva prestata
dalla normativa comunitaria attraverso l`emanazione di numerosi provvedimenti
(2).
Sebbene la salvaguardia dell`integrità psicofisica dei lavoratori
con riferimento all`inquinamento acustico sia disciplinata da norme specifiche
(art. 24 D.P.R. 303/56 e D.L.vo 15 agosto 1991 n. 277) è tuttavia solo con il
D.P.C.M. 1 marzo 1991 che per la prima volta venne preso in considerazione in
modo organico l`inquinamento da rumore negli ambienti abitativi e nell`ambiente
esterno fissando i limiti massimi di esposizione.
Tali disposizioni, ancora efficaci, venivano peraltro emanate in
via transitoria in attesa dell`emanazione della legge-quadro sull`inquinamento
acustico.
Con esse si stabilivano soglie di accettabilità dei livelli di
rumore su tutto il territorio nazionale escludendo dall`ambito di operatività
del D.P.C.M. gli ambienti di lavoro (separatamente disciplinati, come si è
detto) ed altri fenomeni di rilevante entità quali, ad esempio, quelli
conseguenti alle emissioni sonore determinate dall`esercizio delle attività
aeroportuali.
Il D.P.C.M. del 1991 indicava i limiti massimi dei c.d. livelli
sonori equivalenti (le definizioni si trovano nell`allegato 1 al decreto) e
prevedeva l`obbligo per i comuni di ripartire il territorio in aree
territoriali corrispondenti a livelli sonori omogenei (aree residenziali,
industrializzate, miste) (3).
Venivano anche fissati limiti per le sorgenti sonore operanti
nelle aree di cui all`art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n 1444 (e cioè le zone
comprese nel perimetro urbano o a questo esterne) e nelle zone, essenzialmente
industriali.
La struttura e le finalità del D.P.C.M. 1991 sono state nuovamente
prese in considerazione dalla legge-quadro sull`inquinamento acustico n. 447
del 26 ottobre 1995 che tra l`altro ha previsto, nell`articolo 15, l`efficacia
transitoria della disciplina del 1991 fino alla completa attuazione delle nuove
disposizioni (4).
Come chiaramente specificato nell`articolo 1, la legge 447/85
"stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell`ambiente
esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico ai sensi e per gli
effetti dell`articolo 117 della Costituzione".
Essa fornisce anche le definizioni di concetti quali
"inquinamento acustico", "ambiente abitativo",
"sorgenti sonore fisse e mobili", "valori limite di emissione ed
immissione", "valori di attenzione" e "valori di qualità"
rilevanti per la concreta attuazione delle disposizioni contemplate dalla legge
(art. 2) e vengono specificate in modo dettagliato le competenze in materia di
Stato, regioni, province e comuni.
Nell`articolo 10 vengono infine previste sanzioni amministrative
in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella legge-quadro ovvero
emanate in ossequio a quanto in essa disposto.
Successivamente all`entrata in vigore della legge 447/95 sono
state emanate le seguenti disposizioni:
- D.M. 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- D.P.C.M. 18 settembre 1997 "Determinazione dei requisiti
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante". Questo
decreto oltre a fissare limiti con riferimento alle attività svolte tanto nei
luoghi chiusi che all`aperto, obbliga i soggetti responsabili delle emissioni a
dotarsi di sistemi automatici di rilevamento le cui registrazioni devono essere
conservate a disposizione degli organi di controllo.
- D.M. 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore
aeroportuale". Questo decreto indica le modalità con le quali devono
essere effettuate le rilevazioni del rumore aeroportuale all`interno delle tre
zone individuate dal decreto medesimo.
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore". Questo provvedimento fissa limiti assoluti e
differenziali di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da
una o più sorgenti sonore nell`ambiente abitativo o nell`ambiente esterno)
coincidenti con quelli già previsti dal D.P.C.M. del marzo 1991. Vengono
inoltre fissati limiti di emissione (valore massimo di rumore che può essere
emesso da una sorgente), valori di attenzione (presenza di rumori che segnalano
l`esistenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l`ambiente) e
valori di qualità (obiettivi da conseguire nel breve, medio, lungo termine).
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici". Con tale decreto vengono individuate le
caratteristiche che devono essere possedute dagli edifici al fine di limitare
l`inquinamento acustico. Sono introdotti altresì valore limite relativi alla
rumorosità degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo.
- D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496 "Regolamento recante norme
per la riduzione dell`inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili
civili". Questo provvedimento che, unitamente al D.M. 31 ottobre 1997, si
riferisce al rumore aeroportuale, è finalizzato al contenimento
dell`inquinamento acustico generato dagli aeromobili civili.
- D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell`inquinamento acustico" (5). Tale disposizione fissa le
nuove metodologie di rilevamento e misurazione del rumore. La sua entrata in
vigore ha determinato il definitivo abbandono delle metodologie fissate dal
D.P.C.M. del 1991 che erano rimaste in vigore, in via transitoria, dopo
l`emanazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento
recante criteri generali per l`esercizio dell`attività del tecnico competente
in acustica, ai sensi dell`art. 3, comma 1, lettera b) e dell`art. 2, commi 6,
7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge-quadro sull`inquinamento
acustico". Il decreto individua i requisiti professionali dei soggetti che
svolgono l`attività di tecnico competente in acustica.
- D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme
di esecuzione dell`articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia
di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario". Il provvedimento
inquadra l`ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute e fissa
i limiti di immissione ed i valori limite di emissione all`interno delle zone
individuate.
I provvedimenti attuativi della legge-quadro in precedenza
richiamati,come è facilmente desumibile dalla semplice lettura delle date, sono
stati quasi tutti emanati in un arco di tempo assai ristretto contribuendo così
a rendere possibile l`effettiva attuazione della legge 447/95 contrariamente
alle non rosee previsioni formulate dalla dottrina subito dopo la sua entrata
in vigore definendo l`intervento legislativo come "un grande proclama del
quale, forse, si vedrà attuazione nel prossimo decennio" (6).
L`insolito attivismo del legislatore non ha tuttavia
definitivamente fugato le preoccupazioni dei commentatori di cui si è appena
detto.
Mancano ancora all`appello, infatti, sette provvedimenti attuativi
non ancora emanati.
Inoltre l`insieme di norme che definisce ora lo stato di
attuazione della legge-quadro non contribuisce a semplificare l`attività
dell`interprete e presenta aspetti tecnici complessi che, in alcuni casi, non
sono rimasti esenti da critiche.
E' il caso, ad esempio, del D.P.R. 459/98 sull`inquinamento
acustico da traffico ferroviario che ha deluso le aspettative di quanti
ritenevano ormai sufficientemente avviato il processo di attuazione della
legge-quadro con modalità tali da rendere possibile una effettiva tutela
dall`inquinamento acustico (7).
Non va inoltre dimenticato che all`emanazione dei provvedimenti
attuativi deve poi seguire l`attività legislativa delle regioni (ad un sommario
esame risulta che solo la Liguria e la Toscana abbiano sinora legiferato in
materia) e l`intervento delle province e dei comuni cui la legge-quadro
attribuisce rilevanti ed estese competenze.
Va detto, però, che con l`entrata in vigore della legge-quadro la
materia dell`inquinamento acustico è stata senz`altro disciplinata in modo più
organico rispetto al passato.
Ciò non significa, tuttavia, che l`attenzione tardivamente
dedicata dal legislatore all`inquinamento da rumore abbia fornito uno strumento
valido ed efficace per il contenimento e la repressione del fenomeno.
Al contrario, l`introduzione della legge-quadro ha determinato,
come si vedrà in seguito, problemi interpretativi in parte non ancora risolti
fornendo, in alcuni casi, comode vie di fuga a quanti operano con scarsa
attenzione alla salute dei cittadini.
Ci si riferisce, in particolare, al problema affrontato in più
occasioni dalla giurisprudenza circa la depenalizzazione dell`articolo 659 c.p.
conseguente alla emanazione della legge-quadro.
Va poi osservato che la citata legge 447/95 è stata oggetto di
critiche, sicuramente condivisibili, da parte della dottrina.
Si è osservato, in particolare, che la legge in esame appare di
difficile pratica attuazione, dovendo la stessa essere integrata mediante la
successiva emanazione di norme tecniche e di altro tipo entro termini
prefissati poi, di fatto, non rispettati o comunque, rispettati solo in parte
come si è in precedenza accennato (8).
Non va poi sottaciuto che la previsione di sanzioni esclusivamente
amministrative non rappresenta un valido strumento per la repressione di
comportamenti illeciti.
Come è infatti avvenuto per altre disposizioni in tema di tutela
ambientale, la applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
disciplina di settore rimane spesso un evento assai raro e, nella maggior parte
dei casi, privo di effetti concreti.
Chiunque abbia un minimo di esperienza nel settore può aver modo
di constatare quali siano le pratiche conseguenze di una siffatta scelta da
parte del legislatore.
Le ragioni di tale situazione sono facilmente individuabili, in
primo luogo, nella cronica inefficienza degli uffici preposti ai controlli e
nella sporadicità dei controlli medesimi, effettuati nella maggior parte dei
casi solo a seguito di ripetuti solleciti da parte di privati o associazioni.
In alcuni casi, poi, non è di secondaria importanza la struttura
gerarchica e l`organizzazione degli organi preposti al controllo e la facilità
con la quale gli stessi possono essere soggetti a condizionamenti determinati
da esigenze di politica locale ovvero di natura economica rappresentata dalla
rilevanza degli interessi che sottendono all`esercizio di determinate attività.
Ciò non significa, però, che il ricorso alla sanzione penale
risolva i problemi in precedenza indicati.
Invero, pur determinando effetti deterrenti di maggiore rilevanza
ed essendo garantito dall`obbligatorietà dell`esercizio dell`azione penale,
l`intervento della Magistratura risulta fortemente ridimensionato in parte
dalle stesse circostanze in precedenza indicate (scarsità dei controlli da
parte dei soggetti preposti) ed anche da non rare sottovalutazioni dei fenomeni
da parte della stessa Magistratura requirente e giudicante.
Tale situazione viene tuttavia mitigata, spesso, dalla presenza di
indirizzi giurisprudenziali consolidati che forniscono utili elementi per
l`interpretazione delle disposizioni applicate.
Ciò è avvenuto anche con riferimento all`inquinamento acustico
almeno fino all`entrata in vigore della legge-quadro che ha causato, come si è
già detto, alcune incertezze negli interpreti.
Va pure ribadito che, indipendentemente dalla pratica efficacia
delle sanzioni amministrative previste dalla disciplina di settore, la
emanazione del D.P.C.M. del 1991 prima e della legge-quadro poi hanno comunque
disciplinato in modo organico il settore fornendo all`interprete utili punti di
riferimento.
Resta da indicare, per completezza, quali siano le altre
disposizioni in tema di rumore che direttamente o indirettamente tutelano la
generalità dei cittadini dall`inquinamento fonico. In tale elenco non vanno
dunque comprese le disposizioni poste a tutela dei lavoratori cui peraltro si è
già fatto cenno in precedenza.
Si rinvengono così:
- il D.M. 28 novembre 1987 n. 588 "Attuazione delle direttive
CEE nn. 79/113, 81/1051, 85/405, 84/533, 85/406, 84/534, 84/535, 85/407,
84/408, 84/537 e 85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché al
livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi
elettrogeni di saldatura, gruppi elettronici e martelli demolitori azionati a
mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria
civile". Tale decreto prevede, nell`articolo 5, la possibilità per il
sindaco di disciplinare, con provvedimento motivato, in relazione all`emissione
sonora, l`impiego dei macchinari suddetti in base alle disposizioni vigenti.
- Il D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 134 "Attuazione della
direttiva 85/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi
domestici".
- Il D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 135 "Attuazione delle
direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto
dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pali caricatrici".
- Il D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 136 "Attuazione delle
direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE relative al livello di potenza acustica
ammesso dei tosaerba".
- Il D.L.vo 27 gennaio 192 n. 137 "Attuazione della direttiva
87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a
torre".
- Il D.M. 4 marzo 1994 n. 316 "Regolamento recante norme in
materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi,
apripista e pali caricatrici".
- Il D.M. 25 marzo 1994 n. 317 "Regolamento recante norme
relative al livello di potenza acustica ammesso per i tosaerba".
- Il D.M. 19 dicembre 1994 "Disposizioni sulla limitazione
delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione in conformità del
programma di azione della CEE in materia ambientale".
- Il D.M. 28 marzo 1995 "Attuazione della direttiva CEE 92/14
in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a
reazione".
Presa dunque visione del panorama normativo attualmente vigente,
va ora rilevato che l`unico strumento di tutela penale in materia di
inquinamento da rumore resta ancora oggi, se si escludono le norme relative
agli ambienti di lavoro, l`art. 659 c.p.
Ciò posto, appare necessario esaminare ora quale sia la struttura
della disposizione richiamata, l`ambito di applicazione della stessa (anche
alla luce della legge-quadro 447/95 e dei provvedimenti attuativi) accennando
anche alla nutrita casistica rinvenibile nei numerosi precedenti
giurisprudenziali.
L`art. 659 c.p. rappresentava, almeno fino a pochi anni orsono,
l`unico strumento repressivo utilizzabile per combattere, anche se
indirettamente, l`inquinamento acustico.
Attualmente, in presenza di un consolidato orientamento
giurisprudenziale e delle disposizioni introdotte dalla legge-quadro
sull`inquinamento acustico, sembra possibile una più incisiva utilizzazione
degli strumenti legislativi disponibili.
L`art. 659 c.p. è inserito nel codice penale tra le
contravvenzioni concernenti l`ordine pubblico e la tranquillità pubblica.
In più occasioni si è precisato che esso prevede due distinte
ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo
della pubblica quiete da chiunque determinato e cagionato con modalità
espressamente e tassativamente determinate; l`altra, disciplinata dal secondo
comma, che punisce le attività rumorose, industriali o professionali,
esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni
dell`autorità.
La distinzione tra le due figure autonome di reato è stata
peraltro recentemente ricordata dalla Corte di cassazione (9).
Si è poi osservato (10) che, affinché possa ritenersi configurata
la fattispecie contravvenzionale prevista dal primo comma, deve accertarsi in
concreto il disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, mentre
l`esercizio dei mestieri o professioni rumorose determina l`applicazione delle
sanzioni previste dal secondo comma prescindendo dall`effettivo disturbo, in
quanto il reato si configura ogni volta che tali attività siano esplicate
contravvenendo ai limiti imposti dai regolamenti o dagli altri provvedimenti
adottati dall`autorità.
Altrettanto pacifica, secondo la giurisprudenza, è la natura di
reato di pericolo della contravvenzione prevista dall`art. 659 c.p., tantoche
la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti
determinati quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare
disturbo ad un numero indeterminato di persone (11).
Trattasi inoltre di reato eventualmente permanente in quanto
l`evento perturbante può protrarsi per un tempo indeterminato.
Quanto all`elemento soggettivo la Corte di cassazione ha in un
primo tempo rilevato come non sia richiesto il dolo, tanto meno specifico,
essendo sufficiente la sola volontarietà del fatto (12).
In altra occasione, la Corte ha avuto modo di occuparsi della questione
con riferimento all`applicabilità dell`articolo 5 c.p. così come modificato a
seguito dell`intervento della Corte costituzionale con la decisione del 24
marzo 1988, n. 364 (13).
A tale proposito i giudici di legittimità osservavano che un
operaio addetto all`uso di un martello pneumatico che provocava rumori
eccedenti la normale tollerabilità non poteva invocare a suo favore l`ignoranza
della legge poiché essendo egli professionalmente inserito in un determinato
campo di attività, ben avrebbe facilmente potuto informarsi sulle prescrizioni
dell`autorità in materia (nella fattispecie, una ordinanza sindacale che
l`imputato affermava di non conoscere a causa del suo stato di semplice
dipendente).
Più recentemente, tuttavia, si è precisato che non è configurabile
neppure la colpa, non solo per la violazione dell`articolo 659 c.p., ma anche
per quella contemplata dall`art. 674, nei confronti del titolare di uno
stabilimento industriale il quale "abbia adottato, anche con notevole
anticipo rispetto alle ditte concorrenti e con considerevole dispendio di
risorse in termini economici, tecnologie di intervento altamente qualificate
per prevenire le immissioni" (14).
Va poi rilevato che la individuazione di due autonome ipotesi di
reato ha indotto in alcuni casi a ritenere che l`esercizio di una industria o
di un mestiere rumoroso possa essere sanzionata esclusivamente in base al
disposto del secondo comma dell`art. 659 c.p.
A tali argomentazioni si è tuttavia obiettato osservando come la
violazione contemplata dal primo comma dell`art. 659, ascrivibile a
"chiunque", sia in realtà applicabile con riferimento a tutte le
fonti di rumore che arrechino disturbo ivi comprese, dunque, le attività
descritte nel secondo comma.
La fattispecie prevista dal secondo comma è invece applicabile,
come si è detto, a tutte le attività rumorose che, indipendentemente dal
disturbo arrecato in concreto, si svolgono in contrasto con le norme poste da
leggi e regolamenti.
La questione relativa all`ambito di applicazione delle due ipotesi
contravvenzionali è stata peraltro risolta, per certi aspetti, dalla Corte di
cassazione che ha evidenziato la inefficacia dell`esistenza di una
autorizzazione amministrativa all`esercizio di un`attività rumorosa ai fini
dell`esclusione della configurabilità del reato previsto dal secondo comma
dell`art. 659, sul presupposto che l`esercizio dell`attività autorizzata deve
comunque esplicarsi nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni a tutela
della quiete pubblica (15).
La Corte ha anche affermato che, sebbene l`esercizio di attività
rumorosa non sia sanzionabile ai sensi del secondo comma dell`art. 659 c.p.
quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell`autorità e delle
disposizioni di legge, è comunque applicabile il primo comma della medesima disposizione
qualora l`uso di strumenti sonori ecceda il normale esercizio dell`attività ed
arrechi disturbo all`occupazione o al riposo delle persone (la fattispecie
esaminata riguardava l`esercizio di attività di discoteca a carattere
stagionale) (16).
Il principio è stato ribadito prendendo in esame l`attività di
esercizio di un "piano-bar" in un caso in cui le emissioni sonore
eccedenti la normale tollerabilità erano determinate dall`uso abnorme degli
strumenti normalmente utilizzati dall`esercente ed alla produzione di altri
rumori non strettamente connessi con l`espletamento di tale attività (17).
Più in generale, si è pure precisato che la violazione contemplata
dal primo comma dell`art. 659 può concretarsi anche in presenza di attività
pienamente legittima sotto il profilo amministrativo poiché, contrariamente a
quanto avviene per il reato di cui al secondo comma, deve prescindersi "da
ogni autorizzazione o legittimità di operato, valutandosi soltanto il disturbo
arrecato ai terzi mediante la condotta descritta dalla norma" (18).
La Corte di cassazione ha anche fornito ulteriori indicazioni
sulle modalità di accertamento del reato, ricordando che per l`ipotesi
contravvenzionale contemplata nel primo comma è necessario fornire la prova
dell`idoneità del rumore a cagionare turbativa della quiete pubblica, mentre
con riferimento al reato previsto dal secondo comma dell`art. 659 l`evento
perturbante deve ritenersi presunto iuris et de iure (19).
Sempre con riferimento alla violazione prevista dal primo comma,
la Corte ha precisato che "la valutazione circa l`entità del fenomeno
rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui
tale fenomeno si verifica" (20) non essendo peraltro sufficiente
l`effettivo disturbo ad un numero di persone limitato, poiché è necessario
constatare l`effettiva attitudine ad arrecare disturbo ad un numero
indeterminato di persone (21).
L`accertamento, inoltre, non va necessariamente effettuato
mediante perizia o consulenza tecnica, poiché il giudice potrà trarre adeguati
elementi di convincimento attraverso altri mezzi di prova quali, ad esempio, le
dichiarazioni testimoniali di persone in grado di riferire su fatti
oggettivamente percepiti (22).
Tralasciando di menzionare la nutrita casistica relativa alla violazione
in esame che, solo negli ultimi cinque anni, spazia dalle emissioni moleste
provocate dall`attività di discoteca (23), dell`esercizio di una fonderia (24),
all`abbaiare di un cane (25) ed al suono delle campane di una chiesa (26), è il
caso di affrontare ora la ben più complessa questione dei rapporti
intercorrenti tra la norma penale appena esaminata e la legge-quadro
sull`inquinamento acustico.
Come si è accennato in precedenza, la questione è ancora aperta ed
è stata affrontata in modo differente da dottrina e giurisprudenza.
La prima decisione edita con la quale sembra essere stato
affrontato il problema è quella di un Gip che, nel rigettare la richiesta di
decreto penale formulata dal pubblico ministero pronunciava sentenza di
assoluzione ritenendo implicitamente abrogato l`art. 659 c.p. (27).
La decisione, in realtà sinteticamente motivata, sollevava per la
prima volta le questioni di cui ancora si discute ma venne presto annullata
dalla Corte di cassazione con una pronuncia nella quale, in modo
sufficientemente articolato, si suggeriva una coerente lettura delle
disposizioni applicate (28).
Osservava la Corte che le disposizioni in esame tutelano beni
giuridici diversi ed era pertanto da escludersi la implicita abrogazione
ritenuta dal Gip.
Veniva poi aggiunto che è compito dell`interprete verificare di
volta in volta se i casi sottoposti alla sua attenzione configurino una
violazione amministrativa conseguente all`inosservanza dei limiti fissati con
la legge-quadro ovvero una lesione o messa in pericolo della pubblica quiete
sanzionabile in base all`art. 659 c.p.
Mentre si attendeva il primo giudizio della Corte sull`argomento,
altre inedite decisioni dei giudici di merito prospettavano soluzioni
intermedie ritenendo che l`abrogazione conseguente all`entrata in vigore della
legge-quadro riguardasse solo il secondo comma dell`art. 659.
Tale situazione venutasi a creare induceva ad alcune riflessioni
(29).
Già la dottrina aveva infatti sollevato la questione in un primo
commento alla legge-quadro formulando alcune riserve circa la possibile
depenalizzazione dell`art. 659 c.p. (30); l`intervento della giurisprudenza
rendeva però necessaria una più approfondita valutazione delle disposizioni
citate.
A tale proposito si osservava in primo luogo che la legge 447/95
prevede espressamente, nell`art. 16, l`abrogazione delle norme incompatibili da
effettuarsi con modalità espressamente indicate e che tale disposizione risulta
tuttora inattuata.
Si aggiungeva poi che da un confronto diretto tra le disposizioni
contenute nell`articolo 10 secondo comma della legge-quadro e quelle
contemplate l`art. 659 primo comma c.p. (le uniche astrattamente sovrapponibili
tra loro) appariva di tutta evidenza l`impossibilità di ritenere implicitamente
abrogata la norma penale.
Vi era da tenere conto, però, anche della possibile applicabilità
del principio di specialità contemplato dall`art. 9 della legge 24 novembre
1981 n. 689.
Anche tale soluzione veniva esclusa per una serie di motivi.
In primo luogo si osservava, con riferimento all`ipotesi
contravvenzionale prevista dal primo comma dell`art. 659 c.p., che le due
fattispecie da sottoporre a confronto erano sicuramente differenti tra loro:
una, infatti, riguarda il semplice superamento dei valori massimi di emissione
ed immissione contemplati dalla legge-quadro, l`altra, invece, concerne il
disturbo della pubblica quiete effettuato con modalità diverse ed espressamente
indicate.
Le evidenti differenze della struttura giuridica dell`illecito e
del bene giuridico tutelato induceva a trarre analoghe conclusioni anche con
riferimento alla violazione contemplata dal secondo comma dell`art. 659.
A tale proposito si ricordava che la Corte di cassazione
nell`indicare le modalità per una corretta applicazione dell`art. 9 legge
689/81 aveva più volte evidenziato che la verifica della sussistenza del
rapporto di specialità deve essere effettuato con riferimento alla fattispecie
concreta, al fine di accertare se la stessa, in tutti i suoi elementi materiali
possa ricondursi ad entrambe le disposizioni esaminate.
Utilizzando tale principio interpretativo appariva evidente che
l`art. 10 secondo comma della legge-quadro ha una portata applicativa diversa e
minore rispetto a quella dell`art. 659 secondo comma poiché la prima
disposizione contempla il solo superamento di valori limite precedentemente
fissati, mentre la disposizione penale può essere violata anche attraverso
l`esercizio di attività rumorose in spregio a disposizioni impartite
dall`autorità con modalità o per ragioni diverse da quelle prese in
considerazione dalla legge-quadro, non potendosi escludersi, ad esempio, la
fissazione di limiti più restrittivi da quelli individuati dalla legge-quadro
fissati in situazioni particolari o per finalità diverse da quelle prese in
considerazione dalla legge predetta.
Si osservava infine che mentre la disposizione penale abbraccia il
fenomeno delle immissioni rumorose e moleste nel suo complesso, l`art. 10 della
legge-quadro contemplava esclusivamente violazioni formali e che tale
circostanza rendeva di tutta evidenza le pratiche conseguenze di una diversa
interpretazione che avrebbe determinato una considerevole limitazione degli
strumenti repressivi disponibili.
Nello stesso giorno in cui veniva depositata la sentenza Rosso di
cui si è detto in precedenza, avveniva il deposito di altra pronuncia di segno
opposto (31).
In essa la Corte riconosceva la immediata applicabilità delle
disposizioni contenute nella legge-quadro indipendentemente dalla emanazione
dei previsti regolamenti da parte degli enti competenti per essere comunque
rimasti in vigore i valori limite fissati dal D.P.C.M. del 1991.
Da ciò consegue, ad avviso della Corte, la sussistenza di un
evidente rapporto di specialità tra la disposizione penale di cui al secondo
comma dell`art. 659 e quella contemplata dall`art. 10 della legge 447/95 che
determina l`applicabilità di tale ultima fattispecie rispetto a quella penale
di carattere generale.
Nell`affermare ciò, tuttavia, la Corte precisa che la presenza
della norma speciale non determina l`abrogazione della disposizione di
carattere generale e, anzi, "... ogni altra violazione, diversa da quella
riguardante la regolamentazione dell`inquinamento ambientale, posta in essere
dagli esercenti una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni
della legge o le prescrizioni dell`autorità (come dice l`art. 659 comma 2 c.p.)
e non prevista come illecito amministrativo da altra norma di carattere
speciale, rimane sottoponibile alla sanzione penale di cui al citato art.
659".
In altra pronuncia di data anteriore (ma depositata qualche giorno
dopo la pubblicazione della sentenza Marasco Petromilli di cui si è appena
detto) (32) la Corte forniva una diversa interpretazione delle disposizioni in
esame formulando alcune osservazioni in parte ribadite nella successiva
sentenza Rosso citata in precedenza.
Sempre riferendosi al secondo comma dell`art. 659 c.p. la Corte
ribadiva che esso contiene una norma imperfetta o in bianco il cui precetto
necessita di integrazione da parte di altre leggi, regolamenti o atti
amministrativi.
Le disposizioni integrative "devono essere dirette a
disciplinare e determinare specificamente le modalità spaziali e temporali
dell`esercizio delle attività di lavoro rumoroso. A questo fine sono
irrilevanti le disposizioni dettate ad altri scopi, la cui violazione
configurerà, qualora ne ricorrano le condizioni, altri reati o infrazioni
amministrative".
Sulla base di tale presupposto la Corte escludeva dunque
l`applicabilità nella fattispecie (esercizio commerciale che produceva
emissioni rumorose attraverso un condizionatore d`aria) dell`art. 10 secondo
comma legge 447/95 regolante la diversa materia dell`inquinamento acustico.
Nel commento alle due pronunce (33) non si condivideva l`iter
logico seguito dalla sentenza Marasco Petromilli ritenendo che la stessa, nel
sostenere l`immediata applicabilità delle sanzioni amministrative pur in
assenza delle disposizioni integrative previste dalla legge-quadro, risultava
in contrasto con il divieto di interpretazione analogica enunciato dall`art. 1
della legge 689/81.
Veniva tuttavia riconosciuta la correttezza del richiamo alla
possibile applicazione del principio di specialità di cui all`art. 9 legge
689/81.
Sulla base di tale presupposto venivano anche formulate alcune
riserve sul contenuto della sentenza Giacomelli rilevando come le disposizioni
della legge-quadro e del D.P.C.M. del 1991 "non si preoccupano solo di
regolamentare il fenomeno dell`inquinamento acustico, quale evento
autonomamente ed astrattamente considerabile, ma investono anche la disciplina
delle diverse sorgenti ed attività rumorose, quali antecedenti necessari
produttivi del pregiudizio acustico".
In una successiva sentenza (34) la Corte mutava ancora una volta
orientamento ritenendo ormai depenalizzata l`ipotesi contravvenzionale di cui
al secondo comma dell`art. 659 a seguito dell`entrata in vigore della
legge-quadro del 1995 ma precisava che tale depenalizzazione non poteva
considerarsi estesa al primo comma dell`articolo citato ove non viene preso in
considerazione il superamento di determinati livelli di rumorosità, bensì le
conseguenze negative dell`attività rumorosa sulle occupazioni ed il riposo
delle persone ovvero sugli spettacoli i ritrovi ed i trattenimenti pubblici non
contemplate dalla disciplina amministrativa.
Dopo pochi giorni veniva depositata altra decisione (35) con la
quale veniva ribadito che la violazione contemplata dal secondo comma dell`art.
659 non poteva considerarsi abrogata dall`art. 10 legge 447/95 poiché conserva
rispetto a tale ultima disposizione un ambito di applicazione più ristretto ed
accompagnando l`osservazione con un richiamo esemplificativo all`ipotesi in cui
l`attività rumorosa sia svolta nel rispetto dei limiti di emissioni acustiche
fissate per legge ma in ora diversa da quella stabilita dai regolamenti vigenti
in un determinato comune.
La tesi della depenalizzazione veniva nuovamente prospettata in
altra decisione (36) pur se successive sentenze, anche recenti, sembrano
riconoscere implicitamente la configurabilità della contravvenzione contemplata
dal secondo comma dell`art. 659 (37).
Da ultimo l`orientamento veniva nuovamente confermato in altre due
pronunce con preciso riferimento, però, al caso in cui la condotta si configuri
nel superamento dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore conseguenti
all`esercizio di mestieri rumorosi (38) anche se altre più recenti sentenze
ancora una volta ammettono la applicabilità dell`art. 659 secondo comma (39).
Alla luce delle pronunce sopra richiamate appare evidente che la Corte
di cassazione non ha ancora raggiunto un indirizzo univoco nell`individuare i
rapporti intercorrenti tra la disciplina penale e quella amministrativa di più
recente introduzione. E' inoltre facile prevedere che ulteriori questioni
verranno sollevate se e quando verrà data attuazione all`art. 16 della legge
447/95 che, come si è detto in precedenza, prevede l`abrogazione delle norme
incompatibili con la legge medesima.
Sembra inoltre opportuno osservare che le argomentazioni poste a
sostegno delle richiamate decisioni che prospettano la depenalizzazione
dell`art. 659 secondo comma non sembrano fornire una convincente risposta alle
perplessità sollevate dopo l`entrata in vigore della legge-quadro né,
tantomeno, sembrano inficiare le diverse conclusioni cui si è giunti nelle
altre pronunce che prospettano la soluzione contraria.
Le considerazioni finora formulate dalla Corte non sembrano
rappresentare però per l`interprete una situazione di obiettiva incertezza in
quanto forniscono comunque utili spunti per delimitare l`ambito di operatività
delle disposizioni richiamate.
Deve infatti osservarsi che è stato sempre e comunque escluso
qualsiasi effetto conseguente all`entrata in vigore della legge-quadro
sull`ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma dell`art. 659 e che si
è in più occasioni ribadito che la ritenuta depenalizzazione del secondo comma
e la conseguente applicabilità della disciplina amministrativa deve ritenersi
limitata alle ipotesi di superamento dei limiti di emissione, con la conseguenza
che restano escluse non solo le attività poste in essere in violazione di altre
disposizioni di legge o regolamentari, ma anche quelle che possono configurare
la diversa contravvenzione prevista al primo comma.
Sembra dunque che anche applicando l`indirizzo giurisprudenziale
meno rigoroso restano comunque soggette a sanzione penale i casi maggiormente
significativi limitandosi l`applicazione delle norme amministrative alle meno
gravi violazioni formali.
Va poi aggiunto che tale ultimo indirizzo non sempre ha convinto i
giudici di merito che, in alcune occasioni, si sono discostati dalla
giurisprudenza della Corte con articolate e convincenti decisioni.
A tale proposito va segnalata una interessante pronuncia (40)
nella quale viene non solo affermata la illegittimità dell`autorizzazione al
superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico rilasciata ai sensi
dell`art. 6 lett. H) legge 447/95 nel caso di attività esercitata in modo
continuativo e permanente (nel caso esaminato la vicenda riguardava un
autodromo) ma viene anche sostenuta una tesi diametralmente opposta a quella
prospettata in alcune delle decisioni della Suprema Corte in precedenza
richiamate.
Il pretore ha infatti ritenuto la sussistenza di un effettivo
rapporto di specialità tra l`art. 659 secondo comma c.p. e l`art. 10 secondo
comma legge 447/95, ma nel senso che la disposizione penale è speciale rispetto
a quella amministrativa e ciò in quanto quest`ultima si rivolge a chiunque
eserciti o impieghi una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore mentre
l`altra prende in considerazione esclusivamente i titolari di una attività
rumorosa.
Presi dunque in considerazione i rapporti tra la disciplina penale
e quella amministrativa in tema di rumore, resta da effettuare, per concludere,
un breve cenno agli aspetti pratici conseguenti l`applicazione delle norme, con
particolare riferimento alle tecniche di indagine ed alle soluzioni adottabili.
E' evidente che le condotte punibili in base al disposto dell`art.
659 c.p. possono essere poste in essere, come pure si è accennato, nei modi più
disparati.
L`attività di indagine deve dunque necessariamente essere adattata
alle concrete esigenze di volta in volta individuate.
Gli accertamenti si basano tuttavia, in modo prevalente attraverso
la constatazione diretta dell`attività disturbante da parte degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria eseguita per lo più attraverso l`impiego di
appositi strumenti quali, ad esempio il "fonometro" utilizzato
direttamente o da un ausiliario di P.G. all`uopo nominato.
Le misurazioni, di regola, vengono effettuate tenendo conto dei
limiti fissati dalle disposizioni che disciplinano la materia (il D.P.C.M. del
1991 e le altre norme in precedenza richiamate) che, indipendentemente dai
problemi interpretativi sopra rappresentati la cui soluzione è rimessa
all`apprezzamento del magistrato, costituiscono pur sempre un utile punto di
riferimento.
Per acquisire dati di sicura affidabilità il controllo viene
normalmente effettuato con più accessi ai luoghi interessati dal disturbo, non
preannunciati ed in orari diversi richiedendo altresì che la misurazione
strumentale sia accompagnata da una descrizione delle situazione in concreto
riscontrata.
I verbali che documentano tali attività, per lo più effettuate di
iniziativa dalla polizia giudiziaria in base al disposto dell`art. 354 c.p.p.
hanno poi ingresso al dibattimento quali atti irripetibili oppure, quando
vengono disposte direttamente dal pubblico ministero, vengono effettuate con
modalità tali da non pregiudicarne la successiva utilizzazione.
Assume altresì rilevanza, nelle indagini in tema di inquinamento
acustico, l`acquisizione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti
che potranno riguardare non solo l`intensità del rumore e l`effettivo disturbo
arrecato, ma anche altri aspetti del fenomeno quali, ad esempio, le modalità e
gli orari di determinate attività, gli accorgimenti approntati per evitare i
controlli etc.
Si richiede infine agli operatori di polizia giudiziaria di
verificare presso l`amministrazione comunale o altri enti, quali siano i
regolamenti o gli altri provvedimenti che disciplinano le attività rumorose
svolgentisi nel territorio ove è stato riscontrato il fenomeno ed una adeguata
preparazione, anche con riferimento agli aspetti tecnici della materia, per
sostenere in modo efficace il ruolo di testimone nella successiva fase
dibattimentale del procedimento sempre possibile nonostante per la violazione
de quo sia prevista l`estinzione mediante oblazione.
Le contravvenzioni contemplate dall`art. 659 c.p. hanno natura di
reato eventualmente permanente, cosicché viene generalmente ritenuta
ammissibile l`applicazione della misura cautelare reale del sequestro
preventivo al fine di interrompere la permanenza in atto o di evitare che la
disponibilità dello strumento utilizzato possa agevolare successive violazioni
della disposizione penale.
La Corte di cassazione nell`ammettere l`applicabilità della misura
ha però correttamente precisato entro quali limiti la stessa debba estendere la
propria efficacia.
A tale proposito si è escluso in due occasioni che possa operarsi
il sequestro di un immobile quando questo sia estraneo al reato, costituendo
semplicemente il luogo dove il reato stesso è stato commesso. In un caso si
trattava di un circolo all`interno del quale era stato installato un impianto
di diffusione sonora che generava rumori molesti (41), mentre nell`altro veniva
riconosciuta l`illegittimità della misura applicata ad un pubblico esercizio
per i rumori derivanti dall`attività che vi veniva svolta ma causati dagli
avventori all`esterno del locale (42).
Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte la misura viene
dunque applicata esclusivamente sugli strumenti utilizzati per la produzione
del rumore.
Tale soluzione consente inoltre, in alcuni casi, di salvaguardare
contestualmente le esigenze di tutela della pubblica quiete e quelle economiche
del contravventore subordinando la restituzione del bene sequestrato
all`adempimento di specifiche prescrizioni.
Tale soluzione, consentita dall`art. 85 att. c.p.p., può essere
attuata con modalità diverse adattabili a specifiche esigenze che spaziano
dagli interventi più radicali quali, ad esempio, la sostituzione degli impianti
rumorosi o l`esecuzione di lavori di insonorizzazione, agli accorgimenti meno
gravosi ma comunque efficaci quali ad esempio la apposizione di sigilli o la
predisposizione di particolari soluzioni tecniche idonee ad impedire l`aumento
di volume di un`apparecchiatura di diffusione sonora oltre un certo limite
ovvero la prescrizione di particolari modalità di esercizio dell`attività
(spostamento di macchinari in altre parti dello stabilimento, chiusura di
determinate aperture che determinano la diffusione del rumore in particolari
direzioni etc.).
(*) Testo intervento al Convegno "La
normale tollerabilità e l`accettabilità ambientale delle immissioni sonore
nella legislazione e nella giurisprudenza italiane" Roma 17 maggio 1999.
Articolo pubblicato su Rivista Penale 1999, n. 10. Luca Ramacci è il
curatore del sito
www.lexambiente.com.
(1) G. DE FALCO, La tutela normativa
dall`inquinamento acustico. I reati di cui all`art. 659 ed i nuovi illeciti
amministrativi, in Cass. Pen. 1998, p. 92 ss.
(2) Per un completo esame della disciplina
comunitaria si veda C.M. GRILLO, nota introduttiva alla sezione Rumore del
Codice dell`ambiente 1998, Piacenza cui si rinvia anche per la consultazione
delle diverse disposizioni normative citate nel testo della presente nota.
(3) Con sent. n. 517 del 30 dicembre 1991
la Corte costituzionale dichiarava illegittimi gli artt. 3, primo comma (ultime
due proposizioni), 4 e 5 del D.P.C.M. (parti contenenti principi ed indirizzi
organizzativi invasivi di competenze regionali e provinciali), lasciando
inalterato il valore precettivo della fissazione dei limiti di accettabilità in
relazione alla diversa tipologia degli ambiti territoriali di manifestazione
delle emissioni sonore.
(4) Per un esame comparato delle
disposizioni contenute nella legge 447/95 e quelle del D.P.C.M. 1 marzo 1991 v.
M. GABRIOTTI, La tutela del "bene ambiente" dall`inquinamento
acustico, in Ambiente - Consulenza e pratica per l`impresa n. 6/1996, p. 452
ss.
(5) Per un commento (negativo) alla citata
disposizione si veda la nota di A. BARCHI e D. BERTONI, in Ambiente -
Consulenza e pratica per l`impresa n. 6/1998, p. 485 ss.
(6) Così F. FONDERICO, Legge-quadro
sull`inquinamento acustico: molto rumore per nulla, in Ambiente - Consulenza e
pratica per l`impresa n. 2/1996, p. 89 ss.
(7) A tale proposito si veda l`intervento
fortemente critico di A. MURATORI, Rumore ferroviario: inquinamento acustico
legittimato per legge, in Ambiente - Consulenza e pratica per l`impresa n.
10/1998, p. 820 ss. pubblicato immediatamente prima dell`emanazione del D.M.
L`A., manifesta perplessità non solo con riferimento agli aspetti tecnici del
decreto, ma anche per lo spostamento degli oneri relativi al rispetto dei
limiti fissati nei confronti dei soggetti che vengono rilasciate concessioni
edilizie per interventi da eseguirsi nelle fasce di pertinenza delle
infrastrutture ferroviarie esistenti.
(8) Sul punto v. anche DE FALCO, op. cit.
(9) Cass., sez. I, 28 novembre 1996, P.M.
in proc. Tornei; Cass., sez. I, 28 aprile 1997, Cavallini, in Cons. Impr. Comm.
Ind. 1997, 11, p. 2111.<%0>
(10) V. Cass., sez. I, 20 gennaio 1995,
Amato ed altre prec. conf.
(11) V. Cass., sez. I, 17 dicembre 1994,
Belloni ed altre conf. V. anche Cass., sez. I, 13 febbraio 1997, Calabria ed
altro; Cass., sez. I, 5 febbraio 1998, Costantini.
(12) Cass., sez. I, 2 ottobre 1986,
Pagano.
(13) Cass., sez. I, 22 febbraio 1990,
Calamai.
(14) Cass., sez. I, 15 maggio 1996, P.G.
in proc. Capari ed altri.
(15) Cass., sez. I, 4 dicembre 1995,
Balestra; Cass., sez. I, 5 febbraio 1998, Nereo.
(16) Cass., sez. I, 10 febbraio 1995,
Mangone.
(17) Cass., sez. I, 17 giugno 1994,
Sereni.
(18) Cass., sez. I, 19 aprile 1994,
Graziotti.
(19) Così Cass., sez. I, 22 giugno 1996,
Bedin; Cass., sez. I, 11 settembre 1998, Basile.
(20) Cass., sez. I, 4 luglio 1996,
Rinolfi.
(21) Cass., sez. I, 7 giugno 1996, Scola.
(22) Cass., sez. I, 11 luglio 1996,
Fontana.
(23) Cass., sez. I, 10 gennaio 1995,
Cosentino.
(24) Cass., sez. I, 4 dicembre 1995,
Balestra ed altro.
(25) Cass., sez. I, 13 febbraio 1997,
Calabria ed altro.
(26) Cass., sez. I, 19 maggio 1998,
Garozzo.
(27) Gip. Pret. Venezia 13 luglio 1996, Rosso, in Il Nuovo
diritto n. 9/1996, p. 789 ss. con nota di L. RAMACCI, Inquinamento acustico: è
ancora applicabile l`art. 659 c.p. dopo l`entrata in vigore della legge 447/95?
(28) Ca<%2>ss., sez. I, 12 marzo
1997, Rosso, in Riv. pen. n. 4/1997 con nota di L. RAMACCI, Inquinamento
acustico: la Cassazione individua l`ambito di applicazione della legge quadro e
dell`art. 65<%0>9 c.p.
(29) Per un esame più approfondito si
rinvia al contenuto del commento citato sub nota 27 e ribadito nel successivo
commento alla sentenza Rosso citato sub nota 28.
(30) M. GABRIOTTI, La tutela del
"bene ambiente" dall`inquinamento acustico, in Ambiente - Consulenza
e pratica per l`impresa n. 6/1996, p. 452 ss.
(31) Cass., sez. I, 21 gennaio 1997 (dep.
12 marzo 1997), Marasco Petromilli, in Cass. Pen. 1998, p. 88 ss.
(32) Cass., sez. I, 29 gennaio 1996 (dep.
19 marzo 1997), Giacomelli, in Cass. Pen. 1998, p. 90 ss.
(33) G. DE FALCO, op. cit.
(34) Cass., sez. I, 8 settembre 1997, P.G.
in proc. Sansalone.
(35) Cass., sez. I, 21 settembre 1997,
Vita.
(36) Cass., sez. I, 3 dicembre 1997,
Antonazzo.
(37) Cass., sez. III, 9 ottobre 1997,
Nidoli; Cass., sez. I, 25 marzo 1998, Fornaciari, in Riv. pen. 1998, 6, p. 580.
(38) Cass., sez. I, 8 aprile 1998, Herpel,
in Riv. pen. 1998, 5, p. 434 e Cass., sez. I, 8 maggio 1998, Girolimetti.
(39) Cass., sez. I, 19 maggio 1998,
Garozzo e Cass., sez. I, 11 settembre 1998, Basile.
(40) Pret. Monza 29 novembre 1997,
Bacciagaluppi ed altri, in Foro it. 1998, II, p. 563 ss. con nota redazionale.
(41) Cass., sez. I, 11 dicembre 1992,
Pozzi.
(42)
Cass., sez. I, 15 gennaio 1994, P.M. in proc. Desideri.