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Aspetti sanzionatori del decreto Ronchi

di Stefano Maglia

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Già a pochi mesi dall’emanazione del Decreto-Ronchi non furono pochi coloro che sollevarono dubbi di legittimità costituzionale su alcune norme contenute nel medesimo decreto, in particolare con riferimento all’eventuale superamento dei limiti contenuti nella delega di cui all’art. 2, c.1, lett. d), della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

Specialmente dopo le modifiche effettuate nel testo del D.Lvo 22/97 ad opera del D.L.vo 8 novembre 1997, n. 389 (c.d. “Ronchi bis”), ed in specialmodo per ciò che concerne gli aspetti sanzionatori, tali dubbi di legittimità crebbero fino a portare, per es., il Pretore di Roma ad emettere una serie di ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale, tutte incentrate - in sostanza - sulla violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari come disciplinati dall’art. 52 del decreto Ronchi (da ultimo si veda Pret. pen Roma, ord. di rinvio 21 ottobre 1998, Ortolani, in G.U., Prima serie spec., n. 3 del 20 gennaio 1999).

Una delle prime della “serie” si può considerare l’ord. di rinvio 16 dicembre 1997, questione sollevata al fine di appurare se non esistessero gli estremi di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. (norme che si riferiscono ai limiti della funzione legislativa delegata al Governo), dell’art. 52 del D.L.vo 22/97, norma relativa appunto alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, condotte configurate quali meri illeciti amministrativi.

Ciò, secondo il Pretore di Roma, sarebbe in contrasto appunto con i citati artt. 76 e 77 Cost. per almeno due motivi: primo, “in quanto non rispondente ai principi ed ai criteri direttivi della delega, e precisamente al disposto dell’art. 2, comma 1, lett. d), della L. 146 del 1994, che stabilisce i criteri direttivi in tema di sanzioni per le violazioni delle norme dei decreti che il governo era delegato ad adottare” (con particolare riferimento al fatto che tale art. 2, comma 1, lett. d, fa espressamente “salva l’applicazione delle norme penali vigenti” al momento dell’entrata in vigore della stessa legge); secondo, il medesimo art. 2, lett. d, stabilisce che le sanzioni penali saranno previste “solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell’ordinamento interno” e - secondo il giudice a quo - le violazioni delle norme in materia di tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti esporrebbero appunto a pericolo l’interesse generale dell’ordinamento interno alla tutela dell’ambiente.

Si noti, tra l’altro, che sostanzialmente analoga questione veniva sollevata da altri pretori (cfr. pret. pen. Grosseto, ord. di rinvio 25 settembre 1997, Franci, in Riv. pen. 1998,141 e Pret. pen. Ancona, ord. di rinvio 21 settembre 1998, Subissati, ivi 1998, 1103).

Soltanto nel dicembre scorso la Corte Costituzionale si è espressa con riferimento a tale ordinanza, con una sentenza di non fondatezza della questione, articolata in una serie di considerazioni sostanzialmente condivisibili.

Nella motivazione della sent. n. 456 del 1998 si devono sottolineare in specialmodo alcuni passi particolarmente significativi non tanto per capire i motivi del rigetto della questione di legittimità, ma specialmente per riflettere su alcuni grandi temi che non riguardano solo la pur rilevante questione sollevata dal Pretore romano.

In primis: siamo proprio così certi che la sanzione penale in campo ambientale sia sempre più efficace e - specialmente - tempestiva rispetto a quella amministrativa?

Ancora. È giusto che delle inottemperanze di natura formale vengano punite con sanzioni penali?

Le questioni non son certo di poco conto e non è nemmeno questa la sede più opportuna per vagliarle sino in fondo, ma ben fa il Giudice delle leggi a sottolineare l’uso prudente e selettivo della sanzione penale in quanto “la risposta penale non è la più idonea a fare in modo che le leggi e le norme che regolano le attività di riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti siano rispettate”, parole importanti, scritte proprio alla vigilia dell’inserimento nel codice penale addirittura di un Titolo nuovo (il VI bis) riguardante i delitti contro l’ambiente.

È bene riflettere con attenzione sulla maggior deterrenza e tempestività della sanzione pecuniaria rispetto a quella penale, prima di scagliarsi contro presunte forme di liberalizzazione di condotte illegittime.

Ben fa dunque la Corte Costituzionale a sottolineare che “gli obblighi formali (di comunicazione o di tenuta dei registri), sia pure strumentali, nel contesto legislativo, al miglior controllo sull’attività, potenzialmente pericolosa per l’ambiente, di produzione e di smaltimento di rifiuti” non possono essere assimilabili a condotte direttamente lesive dell’ambiente.

Si noti – inoltre – che la Corte Costituzionale aveva già emesso qualche mese prima un’ordinanza (7-17 luglio 1998, in G.U., Prima serie spec., n. 34, del 26 agosto 1998) su di una questione sostanzialmente analoga, sollevata dal Pretore di Pescara con ord. di rinvio 9 ottobre 1997 (G.U., Prima serie spec., n. 12, del 25 marzo 1998), ordinanza che – peraltro – non era andata nel merito della questione per motivi formali riconducibili, in buona sostanza, allo jus superveniens rappresentato dalle modifiche introdotte dal D.L.vo 389/97 (c.d. Ronchi-bis).

Ma la sentenza n. 456/98 della Corte Costituzionale non si ferma qui. Condivisibile è altresì il punto in cui il Giudice delle leggi, con riferimento ai limiti della delega, sottolinea come la clausola “salva l’applicazione delle norme penali vigenti” deve interpretarsi in senso restrittivo, “come intesa a precludere al Governo la possibilità di incidere…sulla disciplina penale più generale, di fonte codicistica o comunque afferente ad ambiti e ad interessi che, per quanto implicati anche nella nuova normativa, in essa non si esauriscono”.

Questo eccessivo formalismo sui limiti della delega – si noti – può divenire in taluni casi realmente paralizzante. Si veda per tutti l’iter della nuova legge di riforma sulle norme in tema di acque. Attenzione. Nel campo ambientale non si può più procedere a compartimenti stagni. È impensabile ritenere che – su terreni quali l’intera riforma della normativa sulle acque o sui rifiuti – si possa e si debba rimanere “inchiodati” ai rigidi limiti delle direttive europee emanate in certi casi 5 o 10 anni prima, senza valutare e provvedere le interazioni con le discipline di “contorno”.

Giusto è infatti il sacrosanto controllo sulla straordinaria attività legislativa dell’esecutivo; sbagliato è trincerarsi dietro un improvvido formalismo, soltanto paralizzante dell’attività normativa e di nessun aiuto – quando non addirittura di freno e di danno – alla stessa causa della tutela della salute e dell’ambiente.

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SM 11.10.99