Rifiuti
radioattivi: un decreto basterà ?
di
Umberto Fantigrossi
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Con
la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge n. 314 del 14 novembre
scorso il Governo ha scelto la linea dura per risolvere l’annoso problema del
deposito nazionale delle scorie radioattive. Dando in qualche modo per scontato
che qualsiasi decisione al riguardo avrebbe dovuto fare i conti con
l’opposizione delle comunità locali, si è optato una soluzione giuridica che
offre, in linea teorica, le migliori garanzie di “tenuta” anche in sede
contenziosa.
Con
la c.d. legge-provvedimento infatti, per di più adottata dal governo in via
d’urgenza, la scelta di localizzazione acquista il rango e la forza della
norma e così viene sottratta sia alla disciplina del procedimento
amministrativo (legge n. 241/90) sia a quella dell’impugnazione al TAR. Nel
testo del decreto la “blindatura” della decisione assunta viene poi attuata
attraverso ulteriori e delicati passaggi. Il più eclatante è quello della
definizione, alquanto “tirata”, dell’intervento come “opera di difesa
militare”, con l’evidente intento di attrarre la questione nell’ambito
delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in danno alle
Regioni. L’altro è quello di affiancare al soggetto attuatore già in essere,
la SOGIN spa, un commissario straordinario, cui vengono conferiti poteri di
intervento in deroga alla normativa vigente.
Questa
costruzione, all’apparenza così difficilmente attaccabile, presenta peraltro
degli evidenti punti deboli, anche in relazione ad una formulazione delle varie
disposizioni non del tutto coerente e precisa.
L’elemento
maggiormente critico è rappresentato proprio dall’individuazione del sito,
che in realtà viene fatta in forma generica e non puntuale (il territorio del
Comune di Scanzano Jonico), privando in qualche modo di effetto la portata
vincolante della scelta legislativa. Mancando infatti la localizzazione, questa
dovrà seguire la strada del procedimento amministrativo partecipato
e concludersi con un provvedimento, il quale sarà soggetto alla disciplina
ordinaria delle impugnazioni.
Se
invece si dovesse ritenere che la scelta legislativa è già in sé puntuale,
comunque gli oppositori potranno contestare non solo l’eventuale contrasto con
i limiti costituzionali della legge-provvedimento, già in passato individuati
dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 211 del 1998; n. 225 del 1999), ma anche
il mancato previo svolgimento di una procedura di valutazione d’impatto
ambientale ai sensi delle Direttive 85/337 e 97/11 della CE. Va tenuto conto,
poi, che l’eventuale mancato rispetto di quest’ultima disciplina (sotto i
profili della valutazione delle alternative e del mancato coinvolgimento del
pubblico) non richiede il giudizio di costituzionalità ma può condurre ed
abilitare anche interventi, da parte di qualsiasi giudice ed anche da parte di
singole pubbliche amministrazioni, con lo strumento della c.d.
“disapplicazione” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 918 del 1998).
Altra
questione che appare trattata nel decreto con eccessiva disinvoltura, è quella
dell’attribuzione al commissario straordinario, nominato per di più senza la
previsione di un limite temporale della sua missione, di un potere di deroga
alla normativa, non puntualmente limitato, come invece avviene, anche per
costante insegnamento della Corte costituzionale, per gli analoghi poteri
commissariali previsti dalla disciplina generale della protezione civile.
Non
resta quindi che confidare che il periodo di tempo che deve trascorrere per la
conversione in legge del decreto venga dedicato ad approfondire le delicate
questioni che sono state sopra segnalate. Ciò anche tenendo conto di quel
sempre valido insegnamento della dottrina secondo il quale il nostro
ordinamento, per poter ben funzionare, richiede il rispetto di una “riserva
dell’amministrazione”, alla quale andrebbero quindi esclusivamente
attribuite tutte le scelte puntuali, da adottarsi con atti vincolati al rispetto
delle leggi ordinarie, anche per salvaguardare
diritti di azione e di reazione dei cittadini e di tutti i soggetti
pubblici interessati. Il rischio che si corre, altrimenti, è quello che ciò
che appare a prima vista blindato si riveli di cartone e non regga all’urto
con un esercizio diretto e dirompente della sovranità popolare.