Sul sequestro di veicolo
utilizzato per il trasporto di rifiuti con formulario inesatto
di Maurizio Santoloci
Il
provvedimento del GIP di Udine conferma un principio importantissimo e di
estrema attualità: la perfetta legittimità e doverosità del sequestro operato
di iniziativa dalla polizia giudiziaria del veicolo utilizzato per il trasporto
di rifiuti pericolosi con formulario inesatto.
Il
sequestro di iniziativa da parte dell’organo accertatore su strada in flagranza
di reato in questo ed altri casi di reati ambientali ha dato sempre luogo ad
una serie di ingiustificate perplessità e timori da parte degli organi di
polizia che, in genere, tendono a rinviare l’iniziativa autonoma per demandare
il provvedimento ad un intervento successivo del P.M.
Sussistono
infatti diffusi dubbi sulla legittimità
generale del sequestro di iniziativa in tali casi e soprattutto nel timore di
errori e/o conseguenze di responsabilità dirette si preferisce spesso omettere
il sequestro in flagranza, con ciò spesso creando gravi danni alla possibilità
di repressione immediata del fenomeno illecito.
Il
provvedimento del GIP di Perugia conferma invece la piena legalità del
sequestro di iniziativa in un caso esemplificativo di ordine generale.
Il
fine primario delle norme ambientali è quello di impedire che comportamenti
illegali possano determinare danni irreversibili negli ecosistemi naturali.
Consegue,
dunque, che nel campo degli illeciti ambientali le funzioni delle forze di
polizia di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori ha un
rilievo prioritario. Infatti il semplice limitarsi a comunicare la notizia di
reato al P.M. senza adoperarsi per stroncare la prosecuzione del reato stesso
non corrisponde ad un corretto comportamento applicativo della norma perché la
situazione antigiuridica oltre che continuare a restare in essere genera poi
danni spesso irreversibili.
Ma,
in realtà, nella maggior parte dei casi gli organi di polizia non
ricorrono al sequestro e si limitano a
documentare il fatto ed a comunicarlo al PM, magari rimettendo alla sua
valutazione la possibilità di procedere al sequestro stesso in momento
successivo.
In
realtà il sequestro, al di là dei fini formali probatori in senso stretto, può
ed anzi deve essere eseguito in senso più lato dalla P.G. anche per impedire
che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. E comunque andiamo a
rilevare come nella fase di primo intervento della P.G. stessa nel settore dei
reati ambientali appare ben difficile ipotizzare situazioni nelle quali il
sequestro del corpo del reato o di un'altra cosa comunque pertinente al reato
non obbedisca anche a finalità probatorie (oltre che a quelle di impedire che i
reati vengano portati a conseguenze ulteriori).
Pertanto
il sequestro, al di là dei fini formali probatori in senso stretto, può essere
eseguito in senso più lato dalla P.G. anche per impedire che i reati vengano
portati a conseguenze ulteriori. E comunque andiamo a rilevare come nella fase
di primo intervento della P.G. stessa nel settore dei reati ambientali appare
ben difficile ipotizzare situazioni nelle quali il sequestro del corpo del
reato o di un’altra cosa comunque pertinente al reato non obbedisca anche a
finalità probatorie (oltre che a quelle di impedire che i reati vengano portati
a conseguenze ulteriori).
Richiamiamo
l’attenzione del lettore sul fatto, da non sottovalutare, che il verbale di
sequestro è atto destinato ad essere trasferito nel fascicolo del dibattimento
e quindi una motivazione che non si limiti strettamente all’atto del sequestro
ma che illustri sommariamente in via preliminare, come premessa, i fatti posti
all’origine del reato e quindi in definitiva della necessità del sequestro,
potrà essere utile per veicolare nel fascicolo del giudice una rappresentazione
dei fatti esaustiva ed organica.
È
atto degli Ufficiali di P.G. Tuttavia va ricordato che, in via eccezionale,
sulla base del disposto dell’art. 113 delle disp. att. C.P.P. «nei casi di
particolare necessità ed urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354
(perquisizioni ed accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone –
sequestro) commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di
polizia giudiziaria». La specifica natura dei reati in materia ambientale, che
vengono per lo più accertati in campagna o comunque in zone isolate con scarsi
sbocchi di operatività immediata presentano spesso tali caratteristiche di
particolare necessità ed urgenza e dunque sarà sufficiente precisare nella
motivazione del verbale gli estremi di fatto della situazione che ha indotto
anche l’agente ad eseguire il sequestro essendo impossibilitato a richiedere ed
ottenere al momento interventi di un ufficiale di P.G. o del P.M.
Sulla
presunta necessità della gravità del caso, vogliamo infine precisare che la
Corte di Appello di Venezia (sent. 22 gennaio 1996) ha stabilito che gli agenti
di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro nei casi urgenti, anche
se il fatto non è grave (App. Venezia 22 gennaio 1996, Sacco). In effetti
l’art. 113 disp. att. c.p.p. abilita anche gli agenti di polizia giudiziaria a
procedere agli atti previsti dall’art. 356 c.p.p. e tra essi alle perquisizioni
e ai sequestri, nei casi di particolare necessità e urgenza. Con tale dizione
si intendono richiamati non già i casi gravi, bensì solo le situazioni in cui
per le circostanze di tempo e di luogo non possano sollecitamente intervenire
gli organi superiori e, senza la perquisizione o il sequestro, verrebbero perse
le prove o il corpo del reato. Se si opinasse diversamente, la norma avrebbe
ben scarsa applicazione.
In
ordine alla importanza prioritaria del sequestro, da noi sempre sostenuta fin
dalla prima edizione di questo volume, si registrano due autorevoli documenti
istituzionali che confermano le nostre «vecchie» teorie.
In
primo luogo la Commissione «Ecomafia» del Ministero dell’Ambiente presieduta
dal Ministro Sen. Edo Ronchi. Infatti la «Sottocommissione
strategico-operativa» (coordinatore Cons. Maurizio Santoloci) nel documento
finale elaborato durante la riunione del 22 ottobre 1997 sviluppa il tema della
valorizzazione del sequestro operato dalla P.G. e della successiva confisca
obbligatoria in sede dibattimentale dei veicoli utilizzati per il
trasporto/traffico illecito di rifiuti in caso di condanna ma anche in caso di
patteggiamento nel contesto del D.L.vo n. 22/97. Si legge nel documento:
«(...)
viene resa di fatto obbligatoria la procedura di sequestro da parte della
polizia giudiziaria dei veicoli utilizzati per il trasporto/traffico illecito
già nella primissima fase degli accertamenti (e ciò nella flagranza del reato)
(...) Tale fase procedurale è importantissima, in quanto fornisce in mano
all’operatore di polizia uno strumento agile di intervento sia per assicurare
la fonte di prova del reato sia, soprattutto, per impedire che il reato venga
portato ad ulteriori conseguenze. La successiva confisca (e quindi sottrazione
definitiva del veicolo dal patrimonio del soggetto responsabile) costituisce
epilogo finale di tale procedura e rappresenta, al di là della qualità/quantità
della sanzione irrogata o patteggiata, un formidabile strumento di intervento
sia repressivo che nel contempo deterrente per tutti coloro che operano
illegalmente nel settore in questione (...)»; «(...) il sequestro come atto
dovuto in sede di prime indagini rappresenta svolta determinante nella lotta
alla criminalità organizzata o comunque alla prassi di illegalità diffusa
(...)»; «(...) la sottocommissione auspica un incremento della operatività
della Polizia giudiziaria diffusa del territorio che ricorra sempre più
frequentemente ai necessari sequestri in flagranza di reato, per lo meno nei
casi più evidenti e di maggiore pericolosità. Sul punto la sottocommisione
ritiene utile evidenziare che recentemente le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con una sentenza basilare, hanno stabilito che quando il sequestro
non viene eseguito dalla polizia giudiziaria e, trattasi di sequestro
sostanzialmente come atto dovuto, l’operatore di polizia giudiziaria potrebbe
essere esposto al reato di omissione di atto d’ufficio (...)» .
Ancora.
Il Gruppo di Lavoro «Ecologia e Territorio» della Suprema Corte di Cassazione
(Pres. Amedeo Postiglione – segr. gener. Maurizio Santoloci) in un documento
del «Sottogruppo Forze di Polizia» (composto dai rappresenanti dei comandi e
direzione generali di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo
Forestale dello Stato) esprime il seguente concetto: «Sulla base dell’art. 354
C.P.P. con il sequestro si assicurano nella disponibilità potenziale ed
operativa dell’Autorità Giudiziaria il corpo di reato e le cose pertinenti al reato
stesso, sottraendole al possessore, in particolare quando esista il pericolo
che tali cose si alterino, si disperdano o comunque si modifichino.
Sulla
base dell’art. 321 n. 3/bis la P.G. può procedere di iniziativa, laddove non è
possibile per motivi di urgenza attendere il provvedimento del P.M., al
sequestro della cosa pertinente al reato quando vi è pericolo che la libera
disponibilità della stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato
ovvero agevolare la commissione di altri reati.
È
dunque pacifico che la P.G. può eseguire, di iniziativa, i due tipi di
sequestro.
In
rrealtà, molto spesso, nei reati ambientali, la P.G. non procede in sede di
intervento al sequestro e preferisce limitarsi ad informare il P.M. magari
chiedendo al suo ufficio di provvedere alla redazione del provvedimento.
Diciamolo
francamente: in genere questa prassi è scelta per evitare di procedere in
proprio, con tutte le incombenze ed i (presunti) rischi del caso preferendo
investire il P.M. con conseguente esonero di ogni propria responsabilità.
Chiariamo
sul punto alcuni concetti.
È
logico che il P.M. è il dominus dell’attività investigativa ed è il titolare
primario di tutti gli atti connessi, sequestro incluso. Ed è quindi logico che,
in linea generale, la titolarità primaria e principale dell’istituto del
sequestro ricade in mano al P.M.
È
dunque corretto che laddove l’intervento del P.M., in relazione al caso
concreto ed alle circostanze dello stesso, possa essere tempestivo, la P.G.
informi (urgentemente) il suo ufficio della opportunità di procedere al
sequestro con seguente decisione del P.M. stesso sulla opportunità o meno di
agire in tal senso.
Ma
è altrettanto logico, nella realtà delle cose, che il P.M. non è onnipotente ed
onnipresente e che non può, specialmente nei grandi uffici giudiziari, seguire
all’istante tutte le prassi richieste per i sequestri con la necessaria
tempestività.
Ed
è dunque anche per tali motivi che il C.P.P. prevede, parallelamente alla
funzione primaria del P.M. in questo campo, anche una clonata funzione autonoma
e di iniziativa della P.G. che in pratica assume nelle proprie mani un ruolo
dai connotati specifici e personali che deve per forza di cose attivare e che
non può limitarsi a rimbalzare semplicemente di nuovo al P.M. (altrimenti il
codice di procedura non avrebbe dedicato alcuni articoli ai sequestri di
iniziativa della P.G. ed avrebbe limitato la previsione all’attività del P.M.
relegando la polizia giudiziaria ad un ruolo di mera esecuzione materiale su
disposizione del pubblico ministero).
Il
codice di procedura individua invece un momento operativo–temporale del tutto
autonomo per la P.G. nel contesto del quale il P.M. non può, in via realistica,
intervenire in tempo in relazione al caso concreto e crea una operatività del
tutto autonoma, specifica, completa per la polizia giudiziaria entro la quale
la P.G. agisce, e deve agire, con decisioni ed iniziative autonome scelte di
volta in volta per ogni singolo caso; iniziative che soltanto in un secondo
tempo saranno sottoposte al vaglio del magistrato per una convalida.
Ma
questa area di operatività autonoma non è, e non può essere, scelta o meno
dalla P.G.: essa esiste e va gestita. Punto e basta. In questa area temporale
la P.G. ha un grande potere-dovere discrezionale, legato naturalmente al
rispetto delle leggi e delle procedure di rito, sui modi e mezzi di azione;
potere-dovere che va di volta in volta gestito secondo le esigenze del caso
concreto con opportune motivazioni logiche.
Il
sequestro si inserisce in questo momento di azione temporale.
Se
il caso presenta rischi immediati e non vi è il tempo ed il modo di avvisare il
P.M. o comunque, secondo i casi concreti, vi è comunque rischio nella mora di
attesa che si va creare, allora la P.G. non solo può ma deve agire in prima
persona e di iniziativa.
Nella
flagranza di un reato di furto, è inimmaginabile che la P.G. individuati e
bloccati i responsabili non proceda subito, di iniziativa, al sequestro della
refurtiva e dei mezzi serviti per l’esecuzione del reato.
Nella
flagranza di un reato di grave danno ambientale, accade spesso esattamente il
contrario. Con conseguenze a volte irrimediabili (un carico di fusti con
sostanze tossico-nocive può essere fatto sparire in una mora di poche ore ed un
carico di liquami sospetti può essere scaricato in acque correnti in pochi
minuti...).
Dunque
l’operatività della P.G., nel rispetto delle funzioni primarie del P.M., va
comunque gestita in modo attivo proprio perché è prevista espressamente dal
C.P.P. e corrisponde evidentemente ad esigenze procedurali irrinunciabili.
Sussistono
inoltre spesso dubbi sulla responsabilità per danni in caso di sequestro non
convalidato; mentre scarsi sono invece i dubbi sulla responsabilità omissiva
per sequestro doveroso non realizzato.
In
realtà, il sequestro, come qualsiasi
altro atto di P.G, deve essere redatto nel rispetto delle forme di rito ed in
presenza degli elementi sostanziali che lo legittimano. Ove questi due
presupposti vengano rispettati, e la motivazione posta alla base dell’atto sia
logica ed articolata, un provvedimento di mancata convalida non si traduce
certo automaticamente in una responsabilità diretta e personale per l’operatore
di P.G. laddove trattasi di diversa interpretazione di norme e fatti. Ciò
rientra nella ordinaria logica procedurale che prevede fisiologicamente
sequestri ed arresti non convalidati, sentenze totalmente modificate in
appello, provvedimenti di ogni tipo ora confermati ora annullati nei vari
ricorsi possibili.
Punto
importante è il rispetto della procedure ed una logica operativa razionale e
ben esposta nella motivazione che riassume tutti gli elementi di fatto e di
diritto che hanno portato alla adozione del provvedimento.
La
responsabilità penale in seguito a mancata convalida, che preoccupa maggiormente
diversi operatori di P.G., ove siano rispettati i presupposti sopra esposti è
praticamente impossibile salvo che il soggetto abbia agito in malafede; in tal
senso si è espressa anche la Corte di Appello di Venezia (sent. 22 gennaio
1996) la quale osserva che, comunque, il fatto di procedere a un sequestro
illegittimo per eccesso di zelo non può mai integrare il reato di cui all’art.
323 c.p. per mancanza del dolo di arrecare un danno ingiusto, tranne che nel
fatto stesso si riscontri un intento vessatorio. Del resto la Cassazione ha
stabilito peraltro che «il sequestro probatorio è legittimo anche quando è
incerta la configurabilità di un reato» (Cass. pen., sez. II, 17 ottobre-22
novembre 1995, Mancini).
Al
contrario, vogliamo invece prospettare l’ipotesi, ben più probabile, di una
responsabilità per mancata adozione del sequestro ove questo era doveroso e non
è stato adottato.
Abbiamo
infatti visto sopra che la procedura in esame costituisce uno dei mezzi
fondamentali che la P.G. ha a disposizione per impedire che il reato venga
portato ad ulteriori conseguenze e/o assicurare le fonti di prova del reato.
Nel
caso in cui l’operatore di P.G. si rechi sul posto in primo intervento e rilevi
che il reato ambientale, di una certa gravità, è in atto e non provveda
immediatamente a spezzarne la vitalità antigiuridica pur potendo (ed anzi
dovendo) farlo, si avrà che il reato in qualche modo può procedere nei suoi
effetti proibiti dalla norma creando magari danni o situazioni irreversibili.
Un’associazione ambientalista o un privato possono, in teoria, denunciare
l’operatore di P.G. per le omissioni conseguenti documentando il danno (e
quindi l’effetto antigiuridico) posto in essere dopo l’intervento che non ha
impedito la prosecuzione del reato. Oppure, sempre a titolo esemplificativo, il
mancato sequestro di beni costituenti elementi probatori che poi in
dibattimento risulteranno determinanti (magari perchè nelle more i luoghi, le
cose o le tracce sono state manomesse o distrutte o modificate) può determinare
una reazione del P.M. o della parte civile con possibile potenziale
responsabilità penale per tale omessa importante acquisizione.
Va
evidenziato, a conferma di quanto esposto, che le Sezioni Unite Penali della
Corte di Cassazione con la sentenza 16 maggio 1996, n. 5021 hanno stabilito che
«(...) il sequestro rappresenta un ‘‘atto dovuto’’, la cui omissione esporrebbe
gli autori a specifiche responsabilità penali (...)» (sul punto, la rivista
«Guida al Diritto» n. 29/96 presenta detta sentenza in un articolo dal titolo
inequivocabile: «Quando il sequestro è un atto dovuto la sua omissione è
perseguibile penalmente» con sottotitolo «Le Sezioni Unite hanno rilevato che
il provvedimento ablativo è oggetto di uno specifico dovere giuridico la cui
omissione esporrebbe gli agenti e gli ufficiali di polizia a precise
responsabilità»).
Dunque,
in definitiva, il sequestro è un atto che va valutato in ogni aspetto relativo
al caso concreto per decidere, con adeguata motivazione (scritta se eseguito,
non scritta se omesso), quale strada operativa seguire in relazione alla
adozione o meno del provvedimento.
Alcuni
problemi pratici si presentano all’operatore di P.G. allorquando deve operare
un sequestro e si trova di fronte a difficoltà oggettive come la rilevante
struttura di un insediamento, un ciclo produttivo in atto, conseguenze
occupazionali e via dicendo.
In
questi casi il potere-dovere discrezionale della P.G. esposto nel precedente
caso sub A) acquista particolare e fondamentale rilievo. Non esiste, infatti,
una manualistica che preveda, caso per caso, come operare il sequestro e cosa
sottoporre a sigillo: tutto è rimesso alla scelta di valutazione tecnica della
P.G. che deve individuare i beni in vista delle finalità e di conseguenza
agire.
Va
evidenziato che il sequestro non è mai un atto finalizzato a sé stesso, ma è un
provvedimento-ponte utilizzato per due finalità ben precise: acquisizione delle
prove, oppure evitare che le conseguenze del reato siano aggravate o protratte
ovvero che siano commessi altri reati. E sono dette finalità che l’operatore di
P.G. deve tener presente per modellare (esattamente: modellare) la struttura
del sequestro in relazione a quel caso concreto.
Non
si deve punire anticipatamente il soggetto passivo; non si deve vessare,
violentare irrazionalmente un’entità produttiva, congelare ad occhi chiusi
tutto in ogni caso. Ma non si può neppure non toccare nulla per evitare, ad
esempio, ricatti occupazionali.
E
dunque la P.G. può intervenire limitando il sequestro, e dunque modellandolo
nella costruzione della motivazione, ai beni essenziali tralasciando quelli
irrilevanti per le due finalità esposte; oppure assegnando opportune
prescrizioni al soggetto passivo; oppure consentendo alcune attività
all’interno dell’area sequestrata e via dicendo...
In definitiva
il sigillo deve raggiungere lo scopo ed ogni costruzione decisa caso per caso
discrezionalmente dalla P.G. è rituale.