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Pallet, rifiuto o risorsa?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Premessa
La norma EN-ISO 445 definisce il pallet per la movimentazione e il trasporto delle merci come una “piattaforma rigida orizzontale, caratterizzata da un’altezza minima compatibile con la movimentazione tramite carrelli elevatori con forche e altre attrezzature di movimentazione appropriate, impiegati come supporto per la raccolta, l’immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi”. I pallet di legno assolvono la funzione di proteggere le merci da urti che possono verificarsi durante il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio. Essi sono principalmente supporti di movimentazione per prodotti non allo stato sfuso, ma costituiti da materiali indipendenti. Inoltre, i pallet costituiscono un’unità di carico: la pallettizzazione, ovvero il sistema di movimentazione e immagazzinamento dei prodotti su pallet, permette di economizzare lo spazio disponibile nei depositi. È di tutta evidenza come ad oggi i pallet rappresentino un anello indispensabile nella catena logistica, in quanto hanno promosso una vera e propria rivoluzione nella movimentazione, nello stoccaggio e nel trasporto delle merci in ogni settore di attività.

Gli imballaggi
I pallet appartengono alla categoria degli imballaggi terziari, in quanto l’art. 218, c. 1, lett. a), del D.L.vo 152/2006 definisce imballaggio[1]il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. E s’intende per imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario, quell’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
Ex art. 221, c. 1, D.L.vo 152/06, produttori ed utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
La gestione degli imballaggi secondari e terziari è rimessa al sistema produttori/utilizzatori; gli imballaggi primari, invece, vengono raccolti dal servizio pubblico, insieme agli altri imballaggi conferiti[2].
Partendo da queste premesse, si rammenta che la disciplina di cui al Tit. II (Gestione degli Imballaggi), della Parte IV (Norme in materia di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei Siti Inquinati), del D.L.vo 152/06 riguarda “la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della “responsabilità condivisa“, che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita” (art. 217, c. 2).
Per capire che cosa sia, sotto il profilo giuridico, un imballaggio che non verrà più utilizzato, si richiama la nozione di “rifiuto di imballaggio”: “ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione” (art. 218, c. 1, lett. f). Questa nozione, poi, richiama la definizione di rifiuto tout court: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (art. 183, c. 1, lett. a).
Un pallet usato, ovvero un pallet che ha avuto almeno un ciclo di utilizzo, non è per definizione un rifiuto di imballaggio ed è quindi suscettibile di essere utilizzato nuovamente: ma qualora il pallet sia rotto oppure danneggiato (e quindi inservibile), e necessiti di un intervento di riparazione, allora la situazione si pone in termini differenti (di questo infra).

L’attività di riparazione dei pallet
Negli ultimi decessi si è assistito ad un forte sviluppo della riparazione dei pallet, sia per l’affermazione del pallet a noleggio, sia per il riutilizzo dei pallet usati per esigenze di contenimento dei costi. Quest’attività da un lato risponde alla necessità di risparmio di materia prima, dall’altro libera gli utilizzatori dai problemi di stoccaggio dei pallet vuoti o danneggiati.
Molte imprese del settore imballaggi effettuano anche attività di riparazione del pallet danneggiati. Ciò è indirettamente incoraggiato dal Reg. (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (tra cui i pallet o pedane di carico)[3]. In particolare, sottolineando l’aumento della domanda mondiale di legno (e dei suoi derivati), nonché la diffusione dell’attività di disboscamento illegale, il considerando n. 11 così riporta:
Tenendo presente che occorre incoraggiare l’impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati e che la loro inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento il legno e i prodotti da esso derivati usati che hanno completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti”.
Le attività di selezione, cernita e “riparazione” (quest’ultimo termine atecnico) devono essere correttamente inquadrate nell’ambito normativo di riferimento: la Parte IV del D.L.vo 152/06. Come confermano anche le Linee Guida dell’A.N.C.I. per lo svolgimento dell’attività di commercio delle unità di movimentazione usate in legno, la gestione dei pallet usati consistente nelle operazioni di ritiro, trasporto, riutilizzo[4], preparazione per il riutilizzo, recupero e successiva immissione sul mercato, si colloca nell’ambito della gestione dei rifiuti[5].
L’attività di riparazione (o rigenerazione) dei pallet consiste in un processo di preventiva cernita e successiva sostituzione degli elementi rotti per consentire agli imballaggi usati, e non direttamente reimpiegabili, di riacquistare le caratteristiche che li rendono nuovamente in grado di svolgere la loro funzione originaria (come gli imballaggi di nuova produzione). Giuridicamente, a nostro avviso, l’attività di riparazione (o rigenerazione) dei pallet è da ricondursi al concetto di “preparazione per il riutilizzo”, che l’art. 183, c. 1, lett. q), D.L.vo 152/06 definisce come segue: “le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”. Nello specifico, la norma UNI EN ISO 18613:2014 (Pallet per la movimentazione di merci – Riparazione dei pallet piatti di legno), che sostituisce da dicembre 2014 la precedente 18613:2003, determina i criteri di riparazione dei pallet allo scopo di consentirne un ulteriore impiego come supporto alla movimentazione di merci e beni: segnatamente, specifica il numero massimo di difetti e il danno consentito prima che un pallet piano di legno debba essere riparato, e definisce i criteri minimi di riparazione che devono essere utilizzati[6].
Le operazioni di rigenerazione dei pallet producono inevitabilmente dei rifiuti costituiti da parti, come assi e tappi, rotte e non più riutilizzabili. Questi rifiuti sono poi (tendenzialmente) oggetto di recupero presso impianti debitamente autorizzati (in regime ordinario o semplificato) ai sensi del D.L.vo 152/06, Parte IV (ad esempio, possono avere un successivo impiego nella produzione di agglomerati lignei – pannelli truciolari). Parimenti, la ditta che ritira pallet usati per svolgere le anzidette attività si qualifica come un soggetto della gestione dei rifiuti, in particolare svolge attività di recupero (tendenzialmente R13 e R3), la cui nozione si rinviene nell’art. 183, c. 1, lett. t):
Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’Allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”.
Oltre alla precisazione che le operazioni di recupero di cui all’All. C non sono esaustive[7], dall’esame della norma emerge che viene chiaramente privilegiato il risultato finale, ovvero la funzione utile dell’operazione, piuttosto che le modalità di esecuzione della stessa: da ciò si desume che la disciplina sul recupero costituisce un genus ampio, che si caratterizza per lo scopo che persegue (la funzione utile)[8].
A questo proposito, si precisa che le autorizzazioni al recupero possono essere di due tipologie, ordinarie (in quanto rilasciate ai sensi dell’art. 208[9] D.L.vo 152/06) o semplificate[10] (in quanto rilasciate ai sensi degli artt. 214 e 216 D.L.vo 152/06). Le attività di recupero determinate all’art. 214 del D.L.vo 152/06 sono assoggettate ad un procedimento semplificato se rispettano le norme tecniche e specifiche condizioni previste per ciascun tipo di attività, dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.e.i. per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 161/02 per i rifiuti pericolosi.

L’attività di commercio dei pallet usati
Come sopra anticipato, un pallet usato, ovvero un pallet che ha avuto almeno un ciclo di utilizzo, non è per definizione un rifiuto di imballaggio ed è quindi suscettibile di essere utilizzato nuovamente. A tal proposito, l’art. 11-bis del D.L.vo 21 novembre 2005, n. 286 recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”[11] dispone: “1. Nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

  1. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
  2. Per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126[12] e 128[13] del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3. Allo scopo di tutelare l’igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all’alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale”.

Quindi, quando l’unità di movimentazione usata non è un rifiuto – perché non ricorrono i requisiti di cui all’art. 183 D.L.vo 152/06 –, il soggetto che ne esercita stabilmente (cioè in modo continuativo e regolare, non estemporaneo e circoscritto ad una singola evenienza straordinaria) il commercio deve:

  1. effettuare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90[14], va presentata al comune di residenza del soggetto che presenta la segnalazione per l’esercizio dell’attività di vendita di cose usate (si veda anche l’art. 19, p.to 18, D.P.R. 616/77[15]);
  2. tenere il registro giornaliero delle operazioni finalizzate all’esercizio dell’attività di commercio (art. 128 TULPS). Detto registro non ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra merci in entrata e merci in uscita, bensì permettere di individuare i soggetti coinvolti nelle operazioni interessate.

Le imprese che esercitano stabilmente l’attività di commercio di unità di movimentazione usate sono tenute ad assolvere alle prescrizioni di cui sopra, a prescindere dal fatto che questa sia o meno l’attività principale dell’impresa (in quanto il carattere accessorio non toglie stabilità all’attività di commercio).

Il flusso di pallet presso la G.D.O.
A seguito dell’utilizzo presso la G.D.O., i pallet che ne scaturiscano possano essere (esemplificativamente) distinti in:

  • pallet EPAL: gli unici ad essere oggetto di interscambio (se mantenuti in buono stato), perché garantiti da rigorosi standard di qualità;
  • pallet EUR (in buono stato o rotti), pallet leggeri c.d. “a perdere” e pallet EPAL rotti: non sono oggetto di interscambio, ma possono essere eventualmente oggetto di attività di selezione, cernita e riparazione;
  • rifiuti di pallet (CER 15.01.03 – imballaggi in legno): ad esempio, assi rotte e tappi.

Lo scambio alla pari di pallet EPAL (interscambio) costituisce la metodologia di gestione più comune nella grande distribuzione e si distingue in interscambio immediato (restituzione contestuale di un numero di pallet equivalenti in qualità e quantità a quelli ricevuti) e in interscambio differito (restituzione posticipata mediante l’emissione di un “buono pallet” valido per il ritiro futuro di una quantità di pallet pari al numero di pallet non interscambiati direttamente)[16].
In secondo luogo, potrebbe prospettarsi l’ipotesi dell’utilizzatore di pallet che conferisce gli imballaggi al solo fine di farli riparare, per poi ricevere in restituzione, e successivamente riutilizzare, esattamente gli stessi pallet (riparazione in conto terzi). A ben guardare, in tal caso sono potenzialmente riscontrabili le stesse criticità che si ravviserebbero qualora, del tutto ipoteticamente, presso i siti della G.D.O. si procedesse ad una cernita preliminare tra pallet riparabili e rifiuti di pallet (CER 15.01.03): a parte il fatto che (per l’operatore sul sito di deposito) non sussistono criteri chiari, univoci ed inequivocabili per identificare un pallet riparabile rispetto ad un rifiuto di pallet, si ritiene che l’identificazione, all’interno di un intero stock di pallet usati e riparabili, di rifiuto (che deve successivamente subire un processo di recupero), è complessa e può capitare che gli utilizzatori non riescano ad attuarla correttamente. E’ evidente che ciò determina un elevato rischio che intere partite di pallet cedute come merci vengano invece, in sede di controllo (tipicamente in fase di trasporto), considerate rifiuti, a causa della presenza, nel carico, di pochi pallet danneggiati. Si tratta di un’attività che comporta un discreto margine di rischio: per questo motivo, si comprendono le motivazioni per cui talora la G.D.O. che, per ovviare all’eventualità di un simile rischio, classifica come rifiuti con CER 15.01.03 – imballaggi in legno, i pallet EUR (in buono stato o rotti), pallet leggeri c.d. “a perdere”, pallet EPAL rotti e rifiuti veri e propri. E’ evidente che, non effettuando a monte una minima attività di cernita, questa deve necessariamente essere svolta a valle presso l’impianto di destino che, ricevendo dei rifiuti, deve essere autorizzato alla loro gestione secondo le norme della Parte IV del D.L.vo 152/06.

La valorizzazione del rifiuto
Circa questo argomento bisogna innanzitutto premettere la condivisibile osservazione secondo la quale “non basta che un prodotto abbia un valore di mercato perché non sia rifiuto, ma se quel prodotto, benché abbia un valore commerciale, chi l’ha prodotto lo destina o ha intenzione di disfarsene, indipendentemente o no che abbia un valore commerciale, quel prodotto può essere un rifiuto. Anche se avviato verso il recupero, continua comunque ad essere un rifiuto … Il rifiuto può essere un bene che ha un valore, che è ancora commerciale; però ha cessato la sua funzione originale, il ciclo di vita originario; in qualche modo ha una morte fisiologica ma non necessariamente commerciale[17]. A sostegno di ciò si cita anche la Corte di Giustizia UE, sez. I, nella sentenza del 12 dicembre 2013 (cause C-241/12 e C-242/12), laddove afferma che “secondo giurisprudenza costante, la nozione di rifiuto non deve intendersi nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti aventi un valore commerciale e che possono dare luogo a un riutilizzo economico (cv., in tal senso, sentenza Palin Granit …)”. E nello stesso senso si segnala anche la pronuncia della Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 1340 del 19 gennaio 2007: “la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione”. Ancora più cristallina la statuizione della Corte di Giustizia UE del 15 giugno 2000 (cause riunite C-418/97 e C-419/97), secondo la quale la nozione di rifiuto non presuppone che il detentore che si disfa di un oggetto abbia l’intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone[18].
Quanto sopra affermato è evidentemente e particolarmente riferibile alla fattispecie dei pallet in legno: se è vero che per la G.D.O. i pallet rotti (in misure diverse) non hanno più valore perché non possono essere caricati di merci, per il mercato, invece, i medesimi hanno un valore economico non indifferente. La qualifica di rifiuto, da attribuirsi ai pallet rotti, non esclude che il loro produttore possa comunque venderli: “ma va sottolineato, di conseguenza, che un rifiuto ceduto a qualsiasi titolo, acquistato o venduto, non muta la natura della materia che resta comunque rifiuto. Anche se chi lo acquista, come nel recupero, lo utilizzerà dal suo punto di vista come «materia prima»[19].
Ciò premesso, corre l’obbligo di segnalare che “poiché gran parte dei rifiuti che vengono trasportati ha un valore economico, ed è di conseguenza oggetto di compravendita ed altri rapporti commerciali (si pensi alle aziende di recupero che acquistano i rifiuti utili per loro come elementi-base di lavorazione per produrre nuovi prodotti …)”, ne discende che verranno ovviamente redatte fatture di vendita a giustificazione delle transazioni, ma questi documenti commerciali non rilevano ai fini del trasporto dei rifiuti: il D.L.vo 152/06, e prima di esso il D.L.vo 22/97, non prevede né prende in considerazione nessun altro documento che non sia il formulario, e nemmeno considera eventuali relazioni interdisciplinari tra fatture e fir[20]. In altre parole, non si deve cadere nell’equivoco di ritenere che la fattura di vendita di un carico di rifiuti (pallet rotti) possa da sola legittimamente accompagnare il loro trasporto sostituendosi al formulario.
A corredo di questa riflessione si aggiunge una breve nota circa il “reverse charge” o integrazione IVA in fattura: tramite questo meccanismo il pagamento dell’IVA viene traslato dal soggetto che riceve la fattura a colui che la emette. Casi di applicazione del “reverse charge” si registrano in grandi categorie che sono state, e sono tutt’ora, spesso esposte a frodi IVA (per esempio, quello dei rottami e dei rifiuti). La Legge di Stabilità 2015 (L. 300/2014), all’art. 1, c. 629, lett. d), ha inserito i “bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo” tra i beni di cui all’art. 74 del D.P.R. 633/72 a far data dal 1 gennaio 2015. Oggi, quindi, l’art. 74 dispone che “per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”.
In altre parole, dal 1 gennaio 2015 la cessione dei pallet non nuovi è soggetta alla disciplina IVA del “reverse charge” (inversione contabile) secondo la quale il cedente, al momento della vendita, dovrà emettere fattura senza addebito d’imposta e il cessionario, al momento dell’acquisto, dovrà provvedere ad integrare la fattura con l’IVA che, essendo registrata sia a debito che a credito, sarà assolutamente neutrale ai fini dell’imposta[21].
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 dal titolo “Reverse charge – Estensione a nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Primi chiarimenti – Articolo 1, commi 629 e 631 della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(Legge di stabilità 2015)”, ha fornito ulteriori chiarimenti, i quali sono poi stati ripresi dalla Circ. Conlegno prot. 0232-15 SC/ns del 30 marzo 2015.
Rimane, peraltro, ferma l’applicazione del Contributo Ambientale CONAI sui pallet usati e riparati, come specificato nella Circolare CONAI/RILEGNO del 10 dicembre 2012 in merito alla Delibera CONAI del 21 novembre 2012. Il Contributo Ambientale CONAI addebitato in fattura segue la stessa sorte del pallet ceduto e, quindi, è soggetto esso stesso al regime del “reverse charge”.

[1] Si segnala che il D.M. 22 aprile 2014 (Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), in G.U. n. 136 del 14 giugno 2014 ed in vigore dal 29 giugno 2014, sostituisce gli esempi illustrativi di cui p.to 2) dell’All. E alla Parte IV del D.L.vo 152/06.
[2] Art. 221, c. 2: “ … i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio …, adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato”. Si veda:

  • MEDUGNO, Il punto sul recupero e il riciclo degli imballaggi, in Rivista Ambiente & Diritto, n. 8/2007, p. 711 ss;
  • MEDUGNO, Dizionario del recupero, Irnerio Editore, 2009, p. 36 ss.

[3] Si veda l’Allegato recante la classificazione della nomenclatura a cui si applica il regolamento: 4415 – casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno. [
4]
Art. 183, c. 1, lett. r): “Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”.
[5] B&P AVVOCATI – ASSOIMBALLAGGI, Gli obblighi degli utilizzatori di pallet previsti dalla normativa ambientale vigente, in www.conlegno.it
[6] Per approfondimenti si veda S. CERULLO – M. LONGONI – R. ZANUTTINI, Guida alla normativa tecnica, Ed. Lampi di stampa, 2004
[7] S. MAGLIA, L’elenco delle operazioni di recupero di cui all’Allegato C della Parte IV del D.L.vo 152/06 deve ritenersi esaustivo?, www.tuttoambiente.it
[8] Si vedano:

  • POSTIGLIONE – S. MAGLIA, Diritto e gestione dell’ambiente, Irnerio Editore, 2013, p. 195 ss.
  • MAGLIA, Le “nuove” nozioni di recupero e smaltimento rifiuti, www.tuttoambiente.it

[9] Art. 208, c. 1 “1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto”.
[10] L’attività di preparazione per il riutilizzo è attualmente da ritenersi sostanzialmente inattuabile in quanto, come prevede l’art. 180-bis, si è ancora in attesa (da giugno 2011) dei decreti ministeriali che dovranno stabilire le procedure autorizzative semplificate e i rifiuti che potranno essere sottoposti a tale attività. [11] In G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006 ed in vigore dal 24 gennaio 2006.
[12] Art. 126 TULPS “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di Pubblica Sicurezza”.
[13] Art. 128 TULPS “I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti. L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica”.
[14] Art. 19 della L. 241/90 “1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria”.
[15] Art. 19 del D.P.R. 616/77: “Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: … 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all’art. 126”.
[16] Per approfondimenti, si veda A. CREAZZA – F. DALLARI, La gestione dei pallet nei moderni sistemi distributivi, in LIUC Papers, n. 203, Serie Tecnologia 11, p. 24 ss.
[17] M. SANTOLOCI, E’ sufficiente che un prodotto abbia un valore di mercato perché non sia rifiuto?, in Il trasporto dei rifiuti, Buffetti Editore, p. 5 e 6
[18] Per un commento si veda M. SANTOLOCI, Un quesito sui rifiuti “commerciabili”, in http://www.dirittoambiente.com
[19] M. SANTOLOCI, Bolle, fatture, formulari: quali sono i reali documenti previsti dal decreto n. 22/1997 per il trasporto dei rifiuti? I rifiuti venduti e fatturati sono esenti dal formulario?, in Il trasporto dei rifiuti, op. cit., p. 16 e 17
[20] Conf. anche M. SANTOLOCI, Problemi pratici nel controllo del trasporto dei rifiuti, in Silvae, anno I, n. 2, p. 257 ss.
[21] Così Circ. Conlegno prot. 0001-15 del 7 gennaio 2015.

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