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Veicoli dismessi e attribuzione della qualifica di rifiuto: le precisazioni della Cassazione

di Giulia Guagnini

Categoria: Rifiuti

Con sentenza n. 11030 del 16 marzo 2015 la Corte di Cassazione ha fornito indicazioni utili al fine di chiarire il momento in cui un veicolo assume la qualifica giuridica di rifiuto, nonché le condizioni alle quali il medesimo può essere classificato come rifiuto pericoloso.
Si tratta di una pronuncia che si inserisce nell’ambito di un’opera interpretative già avviata dalla Cassazione e che per taluni aspetti aggiunge qualche elemento di novità alla stessa.
Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità il titolare di una ditta abilitata all’affidamento di veicoli sotto sequestro è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b), e 3, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1], in quanto aveva dato vita ad un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti fra l’altro da 250 autoveicoli e 150 motocicli e ciclomotori, al di fuori dell’area per la quale il deposito era stato autorizzato.
Nella sentenza si legge che dalla disamina compiuta dai giudici di merito è emerso come tali veicoli in disuso, in parte incidentati, incendiati, mancanti di parti e targhe, consegnati direttamente dai proprietari per la demolizione o già radiati dal PRA su richiesta di autoscuole o demolitori, risultassero abbandonati senza alcuna cautela e senza essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento su un’area priva di impermeabilizzazione del terreno, nonché esposti agli agenti atmosferici e al dilavamento in assenza di sistemi per il convogliamento e lo smaltimento dei reflui. Tali veicoli, pertanto, sono stati ritenuti dai giuridici di merito da classificarsi pacificamente come rifiuti, e con conseguente necessità del possesso dei titoli abilitativi di cui al D.L.vo n. 152/2006 per la corretta gestione dei medesimi.
L’analisi della Corte di Cassazione prende le mosse dal disposto dell’art. 227, comma 1. lett, c.), D.L.vo n. 152/2006, in base al quale “Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti … c) veicoli fuori uso … decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209”, nonché dall’art. 231, D.L.vo n. 152/2006, che costituisce complemento necessario del D.L.vo n. 209/2003 in quanto dedicato ai veicoli fuori uso non specificamente disciplinati da quest’ultimo provvedimento.
Alla luce delle disposizioni di legge sopra richiamate la Suprema Corte individua – in maniera conforme rispetto alla pregressa giurisprudenza[2] – le ipotesi in cui un veicolo può considerarsi fuori uso, ossia:
– quando il proprietario se ne disfi o abbia deciso[3] o abbia l’obbligo di disfarsene;
– veicolo ufficialmente privato della targa[4] (anche prima della consegna al centro di raccolta);
– veicolo che risulti in evidente stato di abbandono, anche su area privata.
Peraltro, i giudici nelle motivazioni della sentenza rilevano che la condizione di rifiuto non può essere “del tutto esclusa” nemmeno con riferimento ai veicoli sottoposti a sequestro quando questi, per le modalità con cui sono detenuti, “siano da considerare obiettivamente destinati all’abbandono”.
Con riferimento allo specifico caso oggetto della pronuncia in esame, secondo la Corte di Cassazione i giudici di merito hanno correttamente operato qualificando i veicoli a motore in questione (fra cui erano presenti sia veicoli sottoposti alle norme di cui al D.L.vo n. 203/2009 sia a quelle di cui all’art. 231, D.L.vo n. 152/2006), come rifiuti, in quanto gli stessi evidenziavano una obiettiva condizione di abbandono.
Appurata la qualificazione giuridica dei veicoli in questione come rifiuti, i giudici togati proseguono nella disamina dell’attribuzione agli stessi della caratteristica della pericolosità.
A tal proposito essi rilevano preliminarmente che “Affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti esso rientra nella categoria classificata con il codice CER 16.01.06[5][6]. Infatti un veicolo in generale contiene elementi e sostanze liquide necessari al suo funzionamento (es. combustibile, batteria, olio motore, liquidi refrigeranti, ecc.), la cui rimozione viene effettuata tramite operazioni complesse che comportano anche l’impiego di particolari attrezzature per lo smontaggio e che richiedono competenze tecniche specifiche (tali operazioni risultano maggiormente complesse nel caso in cui le condizioni del veicolo non siano ottimali). Una volta rimossi, comunque, i liquidi e le componenti non più utilizzabili dovranno essere gestiti come rifiuti.
Alla luce di quanto sopra, emerge che un veicolo fuori uso non possa essere classificato come rifiuto non pericoloso sulla base di semplici presunzioni: al contrario, risulta evidente che un veicolo non sottoposto ad alcun trattamento preventivo volto ad eliminarne le componenti ed i liquidi pericolosi le contenga ancora, proprio alla luce della complessità delle operazioni di rimozione. La Corte pertanto conclude statuendo che “la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accorgimenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose”.
Quella in esame costituisce una pronuncia che – seppur confermando il precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale affinché un veicolo fuori uso sia classificato come rifiuto pericoloso è necessario, fra l’altro, che esso contenga liquidi o altre componenti pericolose – pone l’accento sul fatto che possono risultare superflui particolari accertamenti volti ad appurare la natura di rifiuto pericoloso, nel caso in cui risulti che il medesimo non sia stato sottoposto ad alcuna operazione volta a rimuoverne le componenti pericolose. La Corte di Cassazione ha peraltro ritenuto, nel caso di specie, che la presenza di liquidi e sostanze pericolose fosse stata effettivamente accertata mediante un verbale di sopralluogo, nonché da dichiarazioni testimoniali e dal contenuto di un’ordinanza del Comune in questione che evidenziava la natura di “sito potenzialmente inquinato” dell’area in cui erano depositati i veicoli.
Si noti che le considerazioni svolte dalla Cassazione circa la pericolosità dei veicoli fuori uso risultano condivise dalla dottrina in materia, secondo la quale il veicolo in sé stesso, considerato nella sua interezza, può certamente essere qualificato come pericoloso: tuttavia, tale qualifica può venire meno se il veicolo stesso viene privato delle singole componenti pericolose, cosicché lo stesso rimarrà semplicemente un rifiuto speciale non pericoloso. La valutazione di pericolosità quindi non discende automaticamente dall’attribuzione ai veicoli fuori uso del codice CER 16 01 04*[7], ma deriva unicamente dalla sostanziale ed intrinseca pericolosità dei materiali di cui ogni veicolo è composto, con la conseguenza che una volta eliminati gli stessi mediante la “bonifica” del veicolo, lo stesso sarà trattato e gestito come rifiuto non pericoloso[8].

[1] L’art. 256, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 152/2006 recita: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito … con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”. Il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone che: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, 3chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.
[2] Tra le altre cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 1188 del 16 gennaio 2012.
[3] Sul punto cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 20492 del 19 maggio 2014 secondo la quale “Per qualificare un veicolo “fuori uso” e quindi rifiuto speciale ai sensi del D.L.vo n. 152/2006, rilevano la volontà di abbandono da parte del proprietario e la oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione”.
[4] Il requisito dell’eliminazione delle targhe – in precedenza unico riferimento per l’assunzione della qualifica di rifiuto – oggi costituisce uno degli elementi per la qualificazione di un veicolo fuori uso quale rifiuto. Nel caso in cui i veicoli siano ancora targati è onere del giudice valutare se, nel caso concreto, sussistano altri requisiti che consentono di ritenerli rifiuti ancorché targati, ovvero la volontà di disfarsi dei mezzi da parte del detentore, nonché l’evidente stato di abbandono. Infatti, secondo la pronuncia n. 6667 del 22 febbraio 2012 della Corte di Cassazione Penale, in tema di veicoli fuori uso, le vetture assumono il carattere di rifiuti speciali fin dal momento in cui vengono dismesse dal proprietario o possessore, e non può pertanto ritenersi valido il principio secondo cui i mezzi dotati di targa non possano mai essere considerati rifiuti.
[5] Tale codice CER individua i “veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose”. Si noti, per completezza, che tale descrizione del codice in questione rimane invariata all’interno della Decisione 2014/955/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L370 del 30 dicembre 2014, che dal 1 giugno 2015 modificherà modifica l’elenco attualmente contenuto nella Decisione 2000/532/CE (v. Allegato D, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006).
[6] Sul punto v. Cass. Pen., Sez. III, n. 30554 del 2 agosto 2011 (conf.).
[7]Veicoli fuori uso”. Si noti, per completezza, che tale descrizione del codice in questione rimane invariata all’interno della Decisione 2014/955/UE (sulla quale v. nota 5).
[8] MAGLIA S., PIPERE P., “Rifiuti – Le norme e gli adempimenti”, ARS Edizioni, 2008, pagg. 396-397.

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