Sentenze
GIURISPRUDENZA
(aggiornamento 01/3/10)
Acque destinate al consumo umano
Spetta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto
di affidamento del servizio di analisi e controllo delle acque destinate
al consumo umano, adottato all'esito di una gara pubblica da una società
a capitale interamente pubblico costituita da un comune e dallo stesso
finanziata per la gestione del servizio idrico in regime di non
concorrenza: trattasi infatti di appalto soggetto alle regole di
evidenza pubblica, sia ai sensi degli artt. 206 e 209 del d.lgs. n. 163
cit., perché riguardante un servizio relativo al settore c.d. escluso
delle acque, sia ai sensi dell'art. 20, comma secondo, del medesimo
d.lgs., che estende dette procedure agli appalti di servizi inclusi
nell'allegato II-A, anche se di importo inferiore alla soglia
comunitaria, sia, infine, perché conferito da un soggetto qualificabile
come organismo di diritto pubblico (qualifica, questa, non incompatibile
con quella di impresa pubblica), in quanto istituito e finanziato da un
ente pubblico per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale
in regime non concorrenziale, rispetto alle quali l'eventuale
svolgimento di attività commerciale o industriale assume carattere
strumentale.
Cass. civ., sez. U, Ordinanza n. 22584 del 26/10/2009
Acque reflue domestiche
Rientrano nella nozione di acque reflue
domestiche i reflui derivanti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi, purché provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche. (Nella specie, sono state considerate acque reflue
domestiche e non acque industriali quelle provenienti dalle docce e dai
servizi igienici di campi di calcetto e di tennis).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41850 del 30/09/2008 Ud. (dep.
07/11/2008 )
Argini e alvei
In materia di distanze delle costruzioni
dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d.
25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di
assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque
demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque
scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17784 del 30/07/2009
Integra i delitti di modificazione dello
stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d'ufficio per la
destinazione ad uso pubblico del bene, l'occupazione, con apprezzabile
modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un
torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente
non sia iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, dato che la
presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo
con la prova che quello specifico corso d'acqua, per le sue
caratteristiche, è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e
generale interesse.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 44926 del 05/11/2008 Ud. (dep.
02/12/2008 )
L'art. 96, lett. f), del r.d. 25 luglio
1904, n. 523, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha
carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di
una specifica normativa locale. Tuttavia, quest'ultima, che può anche
essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma
statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle
distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze
di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione
di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19813 del 18/07/2008
In base al disposto dell'art. 917,
secondo comma, cod. civ., qualora la distruzione degli argini o
l'impedimento al flusso delle acque sia dovuto all'opera di uno dei
proprietari, le spese di riattamento dovranno essere sopportate soltanto
da lui ed egli sarà tenuto anche al risarcimento dei danni secondo gli
ordinari principi della responsabilità per fatto illecito, che non
possono prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, che
deve sempre caratterizzare la condotta, commissiva o omissiva, del
soggetto chiamato a risponderne.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 14664 del 03/06/2008
Bonifica e ripristino ambientale
In tema di reati di inquinamento delle
acque, il giudice, nel subordinare il beneficio della sospensione
condizionale della pena all'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino, ha il potere di individuare in
concreto le modalità di esecuzione degli interventi ripristinatori, e
non è vincolato al riferimento alla procedura indicata per le diverse
ipotesi di bonifica e ripristino ambientale disposti in sede
amministrativa. (La Corte ha altresì precisato che, ove non provveda a
subordinare la concessione del beneficio agli indicati adempimenti
limitandosi ad emettere la sentenza di condanna o di patteggiamento, il
giudice deve disporre la trasmissione del provvedimento al Ministero
dell'Ambiente per l'attivazione della procedura amministrativa di cui
all'art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep.
25/05/2007)
Canone
Il canone di fognatura e di depurazione
delle acque relativo alle annualità 1997 e 1998 è disciplinato dagli
art. 16 e ss. della legge n. 319 del 1976, normativa applicabile fino al
3 ottobre 2000, data dalla quale è entrato in vigore il servizio idrico
integrato. Ne deriva che, fino alla data da ultimo indicata, per far
sorgere l'obbligo del pagamento del canone è sufficiente che il comune
abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo
servizio e che esso sia concretamente fruibile dall'utente, a
prescindere dalla sua utilizzazione o meno per fatto del destinatario
medesimo.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 26688 del 18/12/2009
In tema di grandi derivazioni di acqua
pubblica, il canone per l'uso di riqualificazione di energia non deve
essere individuato, per via di assimilazione, in base a quello previsto
per "uso igienico ed assimilati"(e, quindi, calcolato sulla base del
volume dell'acqua concessa e prelevata), posto che la lett. g) dell'art.
6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 del
d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275, prende in espressa considerazione la "grande
derivazione" concessa per il menzionato scopo di riqualificazione, così
da doversi escludere il ricorso alla norma di chiusura di cui alla lett.
g) del comma 1 dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quale,
nel considerare l'anzidetto uso igienico, contempla anche "tutti gli usi
non previsti dalle precedenti lettere", senza che in quest'ultime si
rinvenga, però, l'uso a scopo di riqualificazione, il quale non trova,
comunque, alcuna attinenza, logica ed economica, con l'"uso igienico".
Ne consegue che la genericità dello "scopo" (appunto, "riqualificazione
di energia") impone di tener conto, ai fini della determinazione del
canone, della specifica utilizzazione "energetica" delle "scorte idriche"
assentite e, quindi, di determinare il canone in ragione di quella
utilizzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, correggendone la
motivazione, l'impugnata sentenza del TSAP che aveva ritenuto legittimo
il regolamento della Regione Piemonte sulla "misura dei canoni regionali
per l'uso di acqua pubblica", il quale prevedeva il pagamento di un
canone annuo per l'uso "riqualificazione dell'energia" dell'acqua
pubblica concessa all'Enel Produzione S.p.a., determinato sulla base di
0,70 euro per ogni chilowatt di potenza nominale di pompaggio).
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 23548 del 06/11/2009
In tema di canone di fognatura e
depurazione delle acque reflue, l'art. 31, comma 29, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 prevede che, fino alla concreta applicazione del
nuovo metodo di individuazione della tariffa del servizio unico
integrato di cui agli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
il CIPE conserva il potere di determinazione della tariffa, da
esercitarsi in modo da garantire la copertura dei costi di gestione:
pertanto, poiché il cosiddetto "minimo impegnato" è uno degli strumenti
attraverso i quali si garantisce tale copertura, la delibera con cui il
CIPE, prima della trasformazione del tributo locale in corrispettivo di
diritto privato (disposta dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
258) abbia autorizzato l'utilizzazione del minimo garantito da parte di
quei gestori che in precedenza lo avevano adottato, continua ad avere
efficacia anche successivamente, fino all'applicazione concreta del
nuovo metodo normalizzato.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 9670 del 23/04/2009
Non è manifestamente infondata, in
riferimento all' articolo 102, secondo comma, Cost. la questione di
legittimità costituzionale, dell'art. 3 "bis" d.l. n. 203 del 2005,
convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2005, nella parte in
cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie
relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle
acque reflue, canone non avente natura tributaria ma , in virtù
dell'art. 31, comma 28 della legge 23 dicembre 1998 n. 448,
qualificabile come quota tariffaria, componente del corrispettivo dovuto
dall'utente per il servizio.
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 20501 del 25/07/2008
Captazione e deviazione di acque pubbliche
Il reato di deviazione di acque implica
la totale sottrazione dell'acqua dalla sua naturale destinazione, in
modo permanente o anche solo saltuario, e si distingue dal furto che si
realizza quando solo una porzione della massa d'acqua sia sottratta
all'avente diritto.
Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 48057 del 16/10/2009 Ud. (dep.
16/12/2009 )
Non integra il reato di deviazione di
acque l'appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si
tratta di acque qualificabili come "res nullius" rispetto alle quali non
è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta
di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. (Fattispecie
nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche,
ostruendo un preesistente canale con l'impiego di fascine e terriccio).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 24503 del 29/05/2009 Ud. (dep.
12/06/2009 )
La domanda di indennizzo per
arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da
responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, in quanto diverse per
"causa petendi" e "petitum", poiché nella prima la causa dello
spostamento patrimoniale non deve essere qualificata come antigiuridica
e l'indennizzo deve essere ragguagliato alla minor somma tra
l'arricchimento e il depauperamento; ne consegue che, promosso - da
parte di un concessionario nei confronti di un altro concessionario - un
giudizio di indebito arricchimento in relazione alla mancata fruizione
di acque pubbliche, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto
costituente domanda nuova, il motivo di ricorso con cui si faccia valere
la violazione delle norme in materia di illecita captazione (o
sottensione) di acque, poiché quest'ultima realizza un'ipotesi di
illecito aquiliano permanente, risarcibile ai sensi degli artt. 45-47
del r.d. n. 1775 del 1933.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19448 del 10/09/2009
Il delitto di deviazione di acque e
modificazione dello stato dei luoghi, di regola istantaneo, può assumere
carattere permanente qualora sia necessaria, perché perdurino gli
effetti della modifica, un'ininterrotta attività dell'agente.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 47630 del 02/12/2008 Ud. (dep.
22/12/2008 )
In tema di abusiva captazione di acque
pubbliche, può essere risarcito al danneggiato anche il danno futuro,
purchè il pregiudizio possa essere determinato sulla base di ragionevole
e fondata attendibilità, ma agli effetti della sua quantificazione va
tenuto conto dell'eventualità dell'accoglimento di domanda di sanatoria
da parte del fruitore della derivazione, incidente sulla prognosi di
permanenza della situazione dannosa nella sua entità.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 27183 del 28/12/2007
Fertirrigazione
Il trattamento per l'agricoltura dei
fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane
deve essere specificamente autorizzato anche dopo l'entrata in vigore
dell'art. 12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha
abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99 del 1992
concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27558 del 05/06/2008 Cc. (dep.
07/07/2008 )
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta
di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività
d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all'art. 101, comma settimo, lett. b) del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui
medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad
integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del
D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud. (dep.
02/07/2008 )
In tema di illecito amministrativo da
inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e
scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni
agricoli, imposta dall'autorità competente, all'esito della
comunicazione preventiva dell'inizio dell'attività, non integra la
violazione prevista dal settimo comma dell'art. 54 del d.lgs. n. 152 del
1999 relativa all'inosservanza delle prescrizioni operative, imposte
dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, perché tale obbligo sorge,
in virtù della disposizione transitoria dettata dall'art. 62 del
medesimo d.lgs., solo con l'emanazione del d.m. di attuazione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11876 del 13/05/2008
Impianto di depurazione
In tema di accertamento dell'illecito
amministrativo previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 54 d.lgs 11 maggio
1999 n. 152, consistente nel mancato rispetto, nella gestione di un
impianto per la depurazione delle acque reflue urbane, dei limiti di
accettabilità previsti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976 nel
periodo transitorio triennale finalizzato all' adeguamento degli
impianti alla nuova disciplina, possono essere ancora utilizzati i
criteri di prelevamento fissati dalla previgente normativa di cui alla
legge 10 maggio 1976, n. 319, sia perché si tratta di criteri coerenti
con la possibilità di ritenere applicabile la precedente disciplina in
tema di limiti di accettabilità dei reflui sia perché le disposizioni
tecniche relative ai prelievi non sono caratterizzate da efficacia
preclusiva assoluta ma sono solo dei criteri direttivi di massima, dai
quali gli operatori possono anche discostarsi, previe adeguate
valutazioni tecnico-discrezionali.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10751 del 24/04/2008
Responsabilità
In tema di responsabilità di ordine
sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione
delle norme che l'ente è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua
attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli
assessori di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi
violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi
nell'ambito di attività dell'ente territoriale (o, nel caso degli
assessori, nell'ambito del settore di attività di loro competenza),
allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo
svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di
autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell'organo
politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche
situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo, e cioè
quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine
strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di
programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente
sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza
della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze
dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con
i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il sindaco di un
piccolo Comune responsabile dell'avvenuto superamento dei limiti di
accettabilità dei reflui di tre impianti di trattamento delle acque,
senza verificare se i poteri decisionali relativi a tali impianti
fossero stati validamente attribuiti ad organi burocratici).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20864 del 29/09/2009
Nel giudizio di legittimità per
travisamento di una prova decisiva acquisita al processo l'oggetto della
cognizione, nei limiti della censura dedotta, è l'esistenza di una
palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti
dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia
tratto. (Fattispecie di travisamento della prova consistito nell'avere i
giudici di merito ritenuto che l'atto di delega, quale fonte della
responsabilità dell'imputato per il reato di scarichi di acque reflue
industriali, concernesse la gestione degli scarichi fognari e non
invece, come reso palese dalla intestazione e dal contenuto dell'atto,
la sola materia antinfortunistica).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 39729 del 18/06/2009 Ud. (dep.
12/10/2009 )
Integra il reato di rifiuto di atti
d'ufficio la condotta del sindaco di un comune il quale - a fronte di
una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'igiene e la salute
pubblica a causa dell'assenza dei requisiti previsti per la potabilità
dell'acqua erogata per il consumo - ometta di adottare i necessari
provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del
superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in
materia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la
ricorrenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 19, comma
quarto, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che disciplina la materia della
distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83
sulla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 12147 del 12/02/2009 Ud. (dep.
19/03/2009 )
Rischio idrogeologico
La precisa determinazione delle aree
soggette a rischio idrogeologico - che avviene attraverso l'adozione del
piano stralcio previsto dall'art. 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267 -
risponde all'evidente interesse pubblico connesso all'operazione di
individuazione; ne consegue che, nonostante il citato art. 1 preveda che
i progetti di piano stralcio siano adottati entro il termine perentorio
del 30 giugno 2001, deve ritenersi, anche alla luce delle disposizioni
contenute nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il predetto termine,
volto all'adozione quanto mai sollecita di tale piano, abbia un
carattere sostanzialmente acceleratorio, senza implicare in alcun modo
il venir meno del potere, da parte dell'Amministrazione competente, di
provvedervi successivamente.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17783 del 30/07/2009
Scarichi
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, a norma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n.
319 - applicabile "ratione temporis" - può trasferirsi ai consorzi
intercomunali unicamente la gestione (e la relativa responsabilità)
degli impianti di fognatura, ferma restando la titolarità di questi in
capo ai singoli enti, ai quali pertanto, incombe l'obbligo di munirsi,
per gli scarichi che non ne siano già provvisti, dell'autorizzazione
prescritta dall'art. 9 della stessa legge.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 23069 del 30/10/2009
Sono da considerarsi rifiuti allo stato
liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006,
i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso
delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione
nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o
un sistema stabile di collettamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35138 del 18/06/2009 Ud. (dep.
10/09/2009 )
Integra il reato previsto dall'art. 137,
comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, e non la sanzione amministrativa di
cui all'art. 133, comma secondo, dello stesso D.Lgs., l'immissione in
pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, di acque reflue
non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche a
causa del mancato rispetto delle condizioni imposte dalla normativa
regionale, non essendo equiparabili tali reflui alle acque reflue
domestiche. (Nella specie si trattava di reflui provenienti da un
laboratorio odontotecnico le cui caratteristiche qualitative non
rispettavano le condizioni, previste dal Reg. att. della legge reg.
Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, per l'equiparazione alle acque
domestiche).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35137 del 18/06/2009 Ud. (dep.
10/09/2009 )
A seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, lo scarico senza autorizzazione di acque
reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame non è
più previsto dalla legge come reato ma è sanzionato amministrativamente
dall'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto
detti reflui sono oggi assimilati alle acque reflue domestiche.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 28452 del 07/04/2009 Ud. (dep.
10/07/2009 )
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, non costituisce più reato la condotta di scarico
senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite
all'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilità
incondizionata alle acque reflue domestiche.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9488 del 29/01/2009 Ud. (dep.
03/03/2009 )
In tema di inquinamento idrico, il reato
di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione è
configurabile non solo nei confronti del titolare dell'insediamento, ma
anche nei confronti del gestore dell'impianto, in quanto su quest'ultimo
grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito
dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9497 del 29/01/2009 Ud. (dep.
03/03/2009 )
In tema di inquinamento idrico, nella
nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo,
lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs.
16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo
svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono
prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui
alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74,
comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza
autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui
erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei
locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica
via, collegati alla rete fognaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12865 del 05/02/2009 Ud. (dep.
24/03/2009 )
In tema di disciplina dell'inquinamento
idrico, nel vigore della legge n. 319 del 1976 (cosiddetta legge Merli),
gli scarichi provenienti da insediamenti civili, se non confluenti in
pubbliche fognature, e preesistenti all'entrata in vigore della legge
citata non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ove conformi al
titolo edificatorio. Per siffatti scarichi l'unico obbligo - peraltro
non sanzionato, salvo i casi in cui esso sia stato imposto dagli enti
territoriali con provvedimenti specifici - è quello della denuncia
all'autorità comunale.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27895 del 24/11/2008
In tema di scarico di acque reflue
industriali con superamento dei limiti tabellari, sussiste continuità
normativa tra il reato previsto dall'art. 59, comma quinto, del D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152 e la fattispecie penale oggi contemplata
dall'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In
motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì
precisato che l'abrogata disposizione è più favorevole di quella attuale
in quanto prevede un trattamento sanzionatorio superiore in ordine alla
pena pecuniaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
In tema di tutela penale
dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento
dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque
reflue industriali che superi i limiti più restrittivi fissati dalle
regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del
servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate
nella tabella 5 dell'allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue
industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei
valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul
suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di
cui alla tabella 4.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti
d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra
l'illecito amministrativo previsto dall'art. 133, comma secondo, del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud. (dep. 02/07/2008 )
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti
dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art.
137 del medesimo decreto (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio
1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue
urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del
D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26524 del 20/05/2008 Ud. (dep.
02/07/2008 )
In tema di tutela penale delle acque
dall'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico"
apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti
dall'attività di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto
assimilabili agli scarichi d'acque reflue industriali. (In motivazione
la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la
modifica apportata alla nozione di "scarico" è strumentale unicamente a
riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma più
chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di
scarico e quella di rifiuti liquidi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26543 del 21/05/2008 Cc. (dep.
02/07/2008 )
In tema di inquinamento idrico,
l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento degli scarichi
esistenti, ancorché non autorizzati, introdotta dall'art. 10 bis D.L. 25
giugno 2003, n. 147 (conv. con modd. nella L. 1 agosto 2003, n. 200) non
ha mutato la definizione legislativa di "scarichi esistenti" oggetto di
interpretazione autentica ex art. 1, lett. g) L. 18 agosto 2000, n. 258,
in quanto la predetta modifica si riferisce ai soli scarichi esistenti
alla data del 13 giugno 1999 per i quali l'obbligo di autorizzazione è
stato previsto solo a seguito della nuova disciplina introdotta dal
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9984 del 15/01/2008 Ud. (dep.
05/03/2008 )
Lo scarico di acque reflue industriali,
effettuato senza autorizzazione, integra la fattispecie penale quale che
sia di tali acque il recapito finale, sicché anche lo scarico nella
fognatura, mancando l'autorizzazione, è tuttora penalmente rilevante.
(La Corte ha altresì precisato che le acque reflue provenienti dal sito
industriale -una cartiera- mischiandosi, con l'immissione nella rete
fognaria comunale, con i reflui dell'insediamento urbano non perdevano,
in ragione della loro assoluta prevalenza quantitativa, la natura di
reflui industriali, e non potevano pertanto rientrare nella nozione di
acque reflue urbane, consistenti nel miscuglio di acque reflue
domestiche e di acque reflue industriali convogliate in reti fognarie,
che implica l'omogeneità quantitativa delle componenti).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep.
25/05/2007)
Scarico a mare
In tema di sanzioni amministrative, non è
esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque reflue urbane
senza autorizzazione, il comune che abbia affidato la gestione della
rete fognaria ad un consorzio intercomunale, come consentito dall'art. 6
della legge 10 maggio 1976, n. 319 (applicabile "ratione temporis"), in
quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma
restando la responsabilità dell'ente, il quale, in quanto titolare di
detta rete, è soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di
munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 della predetta legge.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 22058 del 16/10/2009
Tutela acque
La disciplina degli usi delle acque
finalizzata alla loro razionalizzazione, attraverso una pianificazione
delle utilizzazioni volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle
acque stesse e a consentire un consumo idrico equilibrato e sostenibile,
è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento,
ai sensi dell'art. 22-bis, secondo comma, lett. d), della legge n. 689
del 1981; ne consegue che va proposta al tribunale, e non al giudice di
pace, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di
sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo -
previsto dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 1999 - di
comunicazione dei volumi d'acqua pubblica derivati.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27522 del 29/12/2009
In tema di acque pubbliche, l'articolo 1
del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 conv. nella legge 3 agosto 1998, n. 267
(applicabile "ratione temporis"), che consente alle Autorità di bacino
di adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma
6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183 anche in assenza di piani di
bacino, è applicabile all'intero territorio nazionale e non soltanto
alle "zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania" (secondo
il titolo del medesimo d.l.). Tale previsione, infatti, è stabilita nel
contesto delle altre disposizioni dello stesso articolo, che demandano
il predetto compito alle "autorità di bacino di rilievo nazionale e
interregionale" e alle "regioni", senza alcuna limitazione territoriale,
e costituiscono un complesso di norme diretto principalmente ad
accelerare e potenziare quanto occorre per evitare in tutta Italia il
pericolo di eventi di quel genere. (Fattispecie relativa a misure di
salvaguardia per il fiume Tagliamento adottate dalla relativa Autorità
di bacino con delibera del 3 marzo 2004).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 7575 del 30/03/2009
Il piano di tutela delle acque, a norma
dell'art. 44 del d. lgs. n. 152 del 1999 (nel testo precedente alle
modifiche apportate dal d. lgs. n. 152 del 2006), costituisce un piano
stralcio di settore del piano di bacino, che contiene sia le misure
necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico,
sia gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento
degli obiettivi di cui al decreto stesso, tra i quali vi è quello di
perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (art. 1,
comma 1°, lett. c). Ne consegue che esercita legittimamente il suo
potere discrezionale l'autorità che, attraverso il piano di tutela delle
acque, destini un tratto fluviale all'esercizio di determinate pratiche
sportive (nella specie, sport di acqua viva, quali canottaggio,
torrentismo, ecc.).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 791 del 15/01/2009
In tema di tutela penale delle acque,
anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la
disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido
derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa
agli scarichi e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi,
non rivestendo carattere innovativo l'art. 185 che per i "rifiuti
liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della
disciplina sui rifiuti, in quanto l'art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006
dichiara applicabile ai rifiuti ospedalieri la disciplina in materia di
scarichi, richiamando l'art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che
rinvia all'abrogato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sulle acque.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 29/11/2007 Cc. (dep.
16/01/2008 )
In tema di reati di inquinamento
ambientale, l'obbligazione risarcitoria per il danno da reato
consistente nella situazione di degrado di un fiume non viene meno nel
caso in cui un successivo fatto alluvionale determini l'irreversibile
modificazione dello stato dei luoghi, facendo venire meno addirittura la
traccia del danno stesso. (La Corte ha precisato che in tal caso, data
l'impossibilità di una puntuale quantificazione del danno, può
procedersi ad una determinazione equitativa del risarcimento).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep.
25/05/2007)
Analisi e campioni
Le modalità di svolgimento dei controlli
e delle analisi per l'accertamento di penali responsabilità in materia
di commercio di prodotti alimentari deteriorabili, dirette ad assicurare
le garanzie difensive, non possono essere derogate da atti
amministrativi regionali che prevedano il prelievo di un numero di
aliquote del campione da analizzare inferiore alle tre o quattro
previste dalla legge statale.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 34853 del 08/04/2009 Ud. (dep.
09/09/2009 )
In tema di tutela penale degli alimenti,
la procedura d'urgenza prevista dall'art. 223, comma primo, disp. att.
cod. proc. pen. in materia di analisi irripetibili non si riferisce
all'accertamento di sostanze chimiche non deperibili, ma soltanto
all'accertamento dell'esistenza e della quantità di sostanze organiche o
comunque deperibili da rinvenire in alimenti deperibili. (Fattispecie
nella quale in un campione di carne bovina macellata, destinata
all'alimentazione umana, era stata accertata la presenza di
ossitetraciclina, sostanza chimica inibente di tipo antibiotico
rilevabile anche a distanza di tempo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10728 del 09/01/2009 Ud. (dep.
11/03/2009 )
Destinatari delle norme
Risponde del reato di cui all'art. 5 L.
30 aprile 1962, n. 283, il commerciante di prodotti alimentari sfusi non
regolamentari, anche se estraneo al processo produttivo, che li immette
sul mercato senza effettuare preventivamente controlli a campione,
idonei ad evitarne la loro commercializzazione. (Nella specie il
prodotto semilavorato, costituito da gnocchi di patate contenenti acido
sorbico in quantità superiore a quella prevista dal D.M. Sanità n. 209
del 1996, era fornito da un terzo al ricorrente che provvedeva alla
lavorazione finale ed alla immissione in commercio).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 44016 del 06/10/2009 Ud. (dep.
18/11/2009 )
In tema di igiene degli alimenti con
particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli
pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle
operazioni di cattura e di successiva commercializzazione, non sottrae i
commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna
precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti
dannosi o, comunque, non conformi a legge. (Fattispecie, relativa al
reato di cui all'art. 5 lett. d), L. n. 283 del 1962, di messa in
vendita di due pesci, della specie "coda di rospo", invasi da
parassiti).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 2121 del 03/12/2008 Ud. (dep.
20/01/2009)
In tema di tutela dei prodotti
alimentari, destinatario degli obblighi connessi al controllo del
rispetto delle condizioni igienico - sanitarie degli stessi, è, nelle
società di capitali aventi organizzazione e struttura complessa, la
persona che riveste, a termini statutari, il ruolo di legale
rappresentante della società, fatto salvo il trasferimento di
responsabilità in forza di delega delle funzioni correttamente attuata.
(Fattispecie nella quale il legale rappresentante di società di gestione
di un supermercato, con molteplici articolazioni e una complessa
struttura organizzativa, è stato ritenuto responsabile del reato di
detenzione di alimenti in stato di cattiva conservazione provocata da
"black out" elettrico a livello nazionale per avere omesso di far dotare
l'esercizio di un generatore autonomo di energia e di impartire
permanenti disposizioni di comportamento in caso di mancanza di
energia).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4067 del 16/10/2007 Ud. (dep.
28/01/2008 )
Cattivo stato di conservazione
In tema di tutela penale degli alimenti,
la vendita di cereali invasi da parassiti soggiace alle sanzioni penali
previste dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, non sussistendo alcun rapporto
di specialità con la normativa che ne disciplina la lavorazione ed il
commercio (L. 4 luglio 1967, n. 580, modificata dal d.P.R. 9 febbraio
2001, n. 187), in quanto tali prodotti, oltre che lavorati mediante
macinazione, sono sostanze alimentari direttamente consumabili mediante
cottura.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud. (dep.
09/01/2009)
In tema di commercio e somministrazione
di sostanze alimentari nocive, nel caso in cui sussista il delitto
previsto dall'art. 444 cod. pen. (anche nell'ipotesi colposa di cui
all'art. 552 cod. pen.), deve ritenersi assorbita la contravvenzione di
cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, attinente alla disciplina
igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 44779 del 02/10/2007 Ud. (dep.
30/11/2007 )
In tema di alimenti, configura il reato
di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5,
lett. b, L. 30 aprile 1962, n. 283), la detenzione di alimenti surgelati
in violazione del disposto dell'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110
(Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati
destinati all'alimentazione umana), ove la preparazione dei prodotti da
surgelare e l'operazione di surgelamento non siano effettuate "senza
indugio" ed osservando le modalità normativamente descritte.
(Fattispecie nella quale l'alimento, acquistato fresco dal produttore,
era stato surgelato dall'acquirente pochi giorni prima della scadenza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46860 del 16/10/2007 Ud. (dep.
18/12/2007 )
Competenza e giurisdizione
In tema di tutela penale degli alimenti,
il giudice del luogo ove ha sede la società acquirente è competente per
territorio in ordine al reato di vendita di prodotti alimentari invasi
da parassiti.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud. (dep.
09/01/2009)
In genere
A norma dell'art. 4, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286 applicabile "ratione temporis", tutte
le parti degli animali macellati le cui carni sono destinate al consumo
umano (ivi comprese le viscere) devono essere dotate del prescritto
bollo sanitario; la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa prevista dall'art. 20, comma 2, lettera
c), del medesimo d.lgs., e ciò a prescindere dal fatto che la carne sia
stata, nella specie, effettivamente commercializzata, in quanto lo scopo
della normativa in esame è quello di garantire la tracciabilità del
prodotto e la conoscenza delle informazioni relative alla sua
provenienza.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27400 del 28/12/2009
Scadenza
La commercializzazione di prodotti
alimentari confezionati per i quali sia prescritta l'indicazione "da
consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro
il..." non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato,
ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e
18 del D.Lgs. n. 109 del 1992.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30858 del 27/06/2008 Ud. (dep.
23/07/2008 )
Sostanze nocive
La competenza territoriale a conoscere
del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici
per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la
vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la
merce è consegnata al vettore e, quindi, dove si è concluso il
contratto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3048 del 13/11/2007 Ud. (dep.
21/01/2008 )
Violazione delle norme sanitarie
L'illecito amministrativo previsto
dall'art. 20, comma secondo, del d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286,
concernente la macellazione di animali e la immissione in commercio
delle relative carni senza l'osservanza delle norme igienico-sanitarie,
sussiste quando la carne dell'animale macellato, in base alle
circostanze obiettive del caso concreto (quali il tipo di animale
macellato, il luogo della macellazione, la natura dell'impianto di
macellazione), sia suscettibile di essere destinata al commercio ed al
consumo umano, a prescindere dal fatto che, nella specie, la carne sia
stata o meno effettivamente commercializzata (In applicazione del
suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la
quale era stata rigettata l'opposizione a sanzione amministrativa,
proposta da una società commerciale nei cui locali erano state rinvenute
carni bovine provenienti da un macello e prive del prescritto timbro, e
fondata sull'assunto che le suddette carni non fossero destinate
immediatamente al consumo umano, ma ad ulteriori lavorazioni).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 26404 del 16/12/2009
AMBIENTE (in genere)
Disastro ambientale
Requisito del reato di disastro di cui
all'art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente
all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero
indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del
medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma
non eccezionalmente immane. (Fattispecie di disastro ambientale
caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo
sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di
rifiuti speciali altamente pericolosi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9418 del 16/01/2008 Cc. (dep.
29/02/2008 )
In genere
L'art. 1 della legge della Regione Valle
D'Aosta 4 marzo 1988, n. 15 - che ha istituito nelle zone protette
(indicate nei commi 1 e 2) un divieto generalizzato di atterraggio,
decollo e sorvolo per i velivoli a motore, con le sole eccezioni
indicate nei commi 3, 4 e 5 - è norma onnicomprensiva e, come tale,
applicabile anche nei confronti di chi svolga una delle predette
attività per motivi di lavoro; né tale interpretazione è in contrasto
con gli artt. 3 e 120, primo comma, Cost., tenendo conto del fatto che
tali divieti e limitazioni - i quali rispondono ad evidenti finalità di
salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e si applicano solo in alcune
parti del territorio regionale - sono di carattere generale e non
impediscono ai lavoratori la libera circolazione per lo svolgimento
delle proprie attività.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 05/05/2009
La compromissione dell'ambiente (nella
specie prodotta dall'accertata alterazione e distruzione della
vegetazione e del suolo sbancato, nonché dalla provocata deviazione del
corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato
ai singoli bei che ne fatto parte perché il bene pubblico (che comprende
l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio
come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in
tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il
valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante
della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua
aggregazione sociale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
In tema di conflitti di competenza, la
speciale competenza attribuita ai magistrati del Tribunale di Napoli,
requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione
dei rifiuti nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 92,
conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123) non si estende a tutti i
reati ambientali, ma deve intendersi limitata, anche per i reati
connessi, ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo
normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo
in cui la Corte ha affermato la competenza in sede cautelare del G.i.p.
circondariale e non di quello collegiale "regionale", vertendosi in
materia di inquinamento atmosferico).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 42082 del 28/10/2008 Cc. (dep.
12/11/2008 )
Abbandono
Il reato contravvenzionale di abbandono
di animali, come modificato dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, concorre
con i reati contravvenzionali previsti dall'art. 30 della L. 11 febbraio
1992, n. 157. (In motivazione la Corte ha precisato che il rapporto di
specialità sussiste unicamente, a norma dell'art. 19 ter disp. att. cod.
pen., tra i delitti contro il sentimento per gli animali, introdotti
dalla Legge n. 189 del 2004, e le leggi speciali in materia di animali).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 41742 del 06/10/2009 Ud. (dep.
30/10/2009 )
Il delitto d'introduzione o abbandono di
animali nel fondo altrui e pascolo abusivo può essere commesso dal
proprietario del fondo in danno del possessore dello stesso.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 17509 del 31/03/2009 Ud. (dep.
23/04/2009 )
Deve escludersi la configurabilità del
reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal
canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14421 del 21/02/2008 Ud. (dep.
08/04/2008 )
Fauna selvatica
In tema di responsabilità
extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o
cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde
il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la
Regione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dato che la legge n. 394 del
1991 disciplina i danni "non altrimenti risarcibili" arrecati dalla
fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e
alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto,
qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata
passiva rispetto a tale pretesa é la Regione mentre, per i danni "non
altrimenti risarcibili", e quindi per la domanda di indennizzo di cui
all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle
leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai
soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo. (Fattispecie relativa ai danni
ad un'autovettura causati da un cinghiale che stava attraversando una
strada provinciale all'interno del perimetro del Parco Nazionale del
Gran Sasso e dei Monti della Laga).
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 467 del 13/01/2009
In tema di responsabilità
extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli
in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita
dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di
libertà é incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte
della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti
dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con
la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento
colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008
Guardie giurate di associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute
Non integra il reato previsto dall'art.
651 cod. pen. il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità a
richiesta di guardie particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute, in quanto la disciplina
prevista dall'art. 6, comma secondo, L. 20 luglio 2004 n. 189 - che
affida anche ad esse, con riguardo agli animali d'affezione, la
vigilanza sull'osservanza della legge stessa e delle altre norme
relative alla protezione degli animali - ha natura eccezionale e non è
pertanto suscettibile d'interpretazioni estensive.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 34510 del 10/07/2008 Ud. (dep.
02/09/2008 )
Maltrattamenti
Ai fini dell'integrazione del reato di
cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del soggetto
agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione
all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli
patimenti. (Fattispecie nella quale il reato è stato ravvisato nel fatto
di avere tenuto per circa un'ora un cane all'interno di un'autovettura
parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa trenta
gradi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 175 del 13/11/2007 Ud. (dep. 07/01/2008
)
In tema di delitti contro il sentimento
per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le
nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del cod.
pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima
contemplate dall'art. 727 cod. pen. (contravvenzione che oggi punisce il
solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per
l'identità delle condotte. (In motivazione la Corte ha ulteriormente
precisato che norma penale più favorevole è quella contemplata dal
previgente art. 727 cod. pen., trattandosi di contravvenzione,
diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi
delittuose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep.
30/11/2007 )
In tema di delitti contro il sentimento
per gli animali, le nuove fattispecie previste dal Titolo IX bis del
Libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, si
differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali
altrui (art. 638 cod. pen.) non solo per la diversità del bene oggetto
di tutela penale (bene protetto per l'art. 638 cod. pen. è la proprietà
privata dell'animale, mentre per le nuove fattispecie è il sentimento
per gli animali), ma anche per la diversità dell'elemento soggettivo, in
quanto nelle nuove fattispecie la consapevolezza dell'appartenenza
dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del
reato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep.
30/11/2007 )
In tema di delitti contro il sentimento
per gli animali, nella nozione di "necessità" che esclude la
configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis cod. pen.) e
maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) vi rientra lo stato
di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra
situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per
evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno
alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep.
30/11/2007 )
In materia di delitti contro il
sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali
(art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in
cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta
"per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la
condotta è tenuta "senza necessità".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep.
30/11/2007 )
Configurano il reato di maltrattamenti di
animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 cod.
pen., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento
di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro
aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità
dell'animale, producendo un dolore. (Nella specie il maltrattamento era
consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali
obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge
ed in condizioni igieniche disastrose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44287 del 07/11/2007 Ud. (dep.
28/11/2007)
Sequestro amministrativo
Integra il delitto di rifiuto di atti
d'ufficio la condotta del custode di un animale sottoposto a sequestro
amministrativo per ragioni di igiene e sanità, che ometta di comunicarne
immediatamente l'avvenuto decesso al servizio veterinario della
competente U.S.L. (Fattispecie relativa a capi di bestiame sottoposti a
sequestro amministrativo poichè risultati positivi al test del
"bolderone", sostanza anabolizzante la cui somministrazione è vietata
nell'U.E.).
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 48376 del 19/11/2008 Ud. (dep.
30/12/2008)
Somministrazione di sostanze vietate
In tema di sanzioni amministrative
connesse alla somministrazione di progesterone ad animali bovini, in
violazione del divieto di cui all'art. 3, comma terzo, del d.lgs. 27
gennaio 1992, n. 118, la tabella allegata al d.m. Sanità del 14 novembre
1996, emanato ai sensi dell'art. 13 del citato d.lgs., ha fissato il
livello fisiologico massimo di progesterone nel sangue o nel siero dei
bovini maschi oltre i sei mesi nella misura dell'1,5 ng/ml, misura
indicata dall'Istituto superiore di sanità tenendo conto anche delle
possibili alterazioni ormonali. Ne deriva che l'accertamento del
superamento del limite di progesterone indicato comporta una presunzione
"iuris tantum" di provenienza esogena dell'ormone e, quindi, della sua
indebita eccessiva somministrazione. Tale presunzione può essere vinta
dal titolare dell'allevamento, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689 del
1981, fornendo la prova che l'elevato tasso di progesterone sia
attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore, quale ad esempio la
permanenza dell'ormone nel sangue, nonostante il decorso del prescritto
tempo da un trattamento terapeutico lecitamente praticato, o
un'inconsapevole somministrazione od ingestione di una specialità
medicinale nella quale l'ormone medesimo era contenuto.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 21/01/2009
Specie protette vietate
La documentazione, la cui mancanza è
elemento del reato di cui all'art. 2 della L. n. 150 del 1992
(detenzione per fini commerciali di esemplari di specie protette in
assenza della prescritta documentazione), è quella diretta a dimostrare
la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa a tutela
delle specie animali e vegetali protette, e non anche quella con altre
possibili indicazioni dirette a tutelare finalità di natura diversa, ad
esempio relative alla scadenza o alle caratteristiche alimentari.
(Fattispecie di sequestro di confezioni di caviale con etichettatura
ritenuta irregolare; la Corte ha annullato con rinvio demandando al
tribunale del riesame la verifica della rispondenza delle etichette alle
finalità suddette).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6900 del 29/10/2008 Cc. (dep.
18/02/2009 )
Tutela del patrimonio zootecnico
Integra il delitto di diffusione di una
malattia delle piante o degli animali di cui all'art. 500 cod. pen., la
probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento
all'economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico
nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale
interpretazione è in sintonia con il testo della fattispecie
incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende
evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29315 del 11/06/2009 Ud. (dep.
16/07/2009 )
Il delitto di diffusione di una malattia
delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 cod. pen., è punibile
anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è
configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco
alla propagazione della malattia. (Fattispecie di animali contagiati
dalla brucellosi).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29315 del 11/06/2009 Ud. (dep.
16/07/2009 )
Autorizzazione
Integra una nuova violazione della norma
incriminatrice dell'esercizio di impianto non autorizzato per le
emissioni in atmosfera il trasferimento dell'impianto medesimo, in luogo
diverso, che risulta così legato dal vincolo della continuazione con
l'episodio illecito interrotto dal trasferimento.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35135 del 18/06/2009 Ud. (dep.
10/09/2009 )
In tema di inquinamento atmosferico, con
riferimento alla fattispecie di trasferimento di impianto da un luogo ad
un altro in carenza di autorizzazione, sussiste piena continuità
normativa tra la previsione dell'art. 25, comma sesto, d.P.R. n. 203 del
1988, e quella dell'art. 279, comma primo, parte prima, D.Lgs. n. 152
del 2006. In motivazione la Corte ha disatteso l'assunto difensivo
sull'intervenuta depenalizzazione della fattispecie).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud. (dep.
23/07/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico,
rientra nella nozione di impianto, per il cui trasferimento è necessaria
l'autorizzazione, anche il singolo macchinario utilizzato nell'ambito di
un complesso ciclo produttivo. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva
trasferito in una diversa sede, prima del rilascio dell'autorizzazione,
un'apparecchiatura per il controllo della qualità dei prodotti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud. (dep.
23/07/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico,
l'ammissione all'oblazione speciale per il reato di costruzione di
impianto senza autorizzazione (art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
oggi sostituito dall'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere
richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento
autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto
reato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione si verifica la
cessazione delle conseguenze pericolose dell'illecito eliminabili da
parte del contravventore ex art. 162 bis, comma terzo, cod. pen..
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 20/02/2008 Ud. (dep.
27/03/2008)
Il reato di realizzazione di impianto in
difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. n.
203 del 1988 (ora art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura
permanente, protraendosi sino a quando il responsabile dell'impianto non
presenti, anche oltre il termine prescritto, la domanda di
autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12436 del 20/02/2008 Cc. (dep.
20/03/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico,
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è necessaria non solo nel
caso di un impianto fisso, ma anche nel caso di un impianto mobile, in
quanto l'oggetto dell'autorizzazione è costituito dall'impianto
produttivo nella sua struttura globale e non dalle singole macchine
utilizzate per l'espletamento dell'attività produttiva. (Fattispecie
nella quale l'imputato, titolare di ditta esercente attività di
saldatura, utilizzava una macchina saldatrice mobile).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud. (dep.
29/01/2008 )
Il reato di realizzazione di impianto in
difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d. P. R.
n. 203 del 1988, ora sostituito, con continuità normativa, dall'art.
279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in
ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della
costruzione, in tal modo ricomprendendo anche le condotte di coloro che
abbiano proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare
l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, perdura, in ogni caso, solo
fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga
ignota alla pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale la
consumazione del reato è stata fatta coincidere dalla Corte con
l'avvenuta comunicazione all'autorità competente dell'inizio delle prove
di funzionamento, con conseguente irrilevanza penale della condotta di
prosecuzione di esercizio dell'impianto da parte di soggetto subentrato
nella titolarità successivamente a tale momento).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
Il reato di realizzazione di nuovo
impianto senza autorizzazione di cui all'art. 24, comma primo, del
d.P.R. n. 203 del 1988, ora art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del
2006, ha natura di reato permanente, perdurando la consumazione del
medesimo sino al rilascio della prescritta autorizzazione, che
costituisce il mezzo di controllo preventivo, da parte del competente
ente territoriale, sugli impianti inquinanti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2866 del 30/11/2007 Ud. (dep.
18/01/2008 )
In tema di tutela delle emissioni
nell'atmosfera, l'installazione in un impianto preesistente di
apparecchiature che aumentano le emissioni richiede una ulteriore,
preventiva autorizzazione, atteso che devono essere autorizzate tutte le
emissioni, anche di modeste dimensioni, che abbiano concreta attitudine
a causare un inquinamento dell'aria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 573 del 29/11/2007 Ud. (dep. 09/01/2008
)
In genere
In tema di inquinamento atmosferico, ove
la condotta di esercizio di impianto di emissione in atmosfera senza
autorizzazione, già iniziato nella vigenza dell'art. 25 d.P.R. n. 203
del 1988, abbia a protrarsi nel vigore del nuovo art. 279 D.Lgs. n. 152
del 2006, va fatta applicazione di quest'ultima disciplina per essersi
la consumazione di detto reato, di natura permanente, esaurita sotto
l'impero della legge successiva.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13225 del 05/02/2008 Cc. (dep.
28/03/2008 )
I reati di attivazione di nuovo impianto,
rispettivamente in assenza di comunicazione di messa in esercizio e di
comunicazione dei dati relativi alle immissioni di cui all'art. 24,
commi secondo e terzo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279, commi terzo
e quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), hanno natura permanente, perdurando
gli stessi sino a quando siano effettuate le predette comunicazioni,
finalizzate a consentire alla P.A. il monitoraggio dell'inquinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9403 del 16/01/2008 Ud. (dep.
29/02/2008 )
In tema di
inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la
fattispecie criminosa di cui all'abrogato art. 25 d.P.R. 24 maggio 1988,
n. 203 e la nuova fattispecie prevista dall'art. 279, comma primo,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (omessa presentazione della domanda di
autorizzazione, nel termine prescritto, per l'esercizio di un impianto
esistente).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud. (dep.
29/01/2008 )
In tema di
inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la
fattispecie prevista dall'abrogato art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24
maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 279,
comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto entrambe
sanzionano la condotta di inosservanza delle prescrizioni imposte con
l'autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47081 del 16/11/2007 Ud. (dep.
19/12/2007 )
Valori limite
In tema di tutela penale
dall'inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni è caratterizzato
dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura
amministrativa ed è regolato dalla disciplina generale dettata in
materia dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. (Conf.: Sez. III, 21
maggio 2008 n. 27087, Cioni, non massimata).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42533 del 04/11/2008 Ud. (dep.
14/11/2008 )
In tema di controllo del superamento dei
valori limite di emissione in atmosfera, poiché la procedura relativa al
prelievo e alle analisi dei campioni attiene alla fase amministrativa,
precedente a quella delle indagini preliminari, e per la quale non è
richiesta l'osservanza delle norme del codice di procedura penale
stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati, gli eventuali vizi
afferenti la stessa non sono causa di nullità delle analisi stesse,
potendo unicamente essere fatti valere mediante tempestiva richiesta di
revisione nel corso del processo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35736 del 12/07/2007 Ud. (dep.
28/09/2007)
Aree protette e parchi naturali
In tema di parchi regionali, l'art. 20,
comma 1, della legge della Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 - che
subordina al preventivo nulla-osta dell'Ente parco il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni a interventi, impianti od opere nelle "aree
soggette al piano del parco" - trova applicazione anche in riferimento
alle aree esterne al parco, che essendo con questo contigue rientrano
nel suddetto piano, non contrastando siffatta opzione ermeneutica con
l'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - che richiede l'anzidetto
nulla-osta per interventi, impianti ed opere "all'interno del parco" -
e, anzi, conformandosi la stessa ai principi di cui all'art. 32 della
medesima legge "quadro", che prevede l'istituzione di piani e programmi
e delle eventuali misure di disciplina a tutela dell'ambiente delle aree
contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la
conservazione dei valori delle aree protette stesse. Ne consegue che -
non incidendo sulla portata precettiva del comma 1 dell'art. 20 citato
l'interpretazione autentica del comma 2 dello stesso art. 20 (recata
dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 marzo 2000, n. 43),
posto che detto comma 2 riguarda la diversa fattispecie del nulla-osta
già rilasciato e la sua delimitazione alle "aree ricomprese nei parchi
regionali" riguarda le sole funzioni, trasferite o delegate, in materia
di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico - è legittima
l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa
pecuniaria emessa dall'Ente Parco Regionale della Maremma nei confronti
di una società di costruzioni per lavori eseguiti in area contigua a
detto parco in assenza di nulla-osta e di concessione edilizia.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 27396 del 28/12/2009
La responsabilità extracontrattuale per i
danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve
essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco,
Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente
affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del
1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della
fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge,
sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente
(come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della
legge reg. n. 7 del 1995, in favore delle Province). In quest'ultimo
caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile,
ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che
gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e
operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da
poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti
all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure
normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. (Nella
specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la
sentenza impugnata per insufficiente motivazione nella parte in cui
aveva addebitato esclusivamente alla Regione Marche la responsabilità di
danni potenzialmente e in astratto imputabili, anche per effetto della
suddetta legge reg., alle attività amministrative svolte dalla Provincia
di Pesaro).
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010
La nomina del direttore di un parco
naturale è oggetto di una disciplina specifica (prevista dall'art. 9,
comma 11, della legge n. 394 del 1991), che prevede un decreto del
Ministero dell'ambiente - con scelta del direttore tra una rosa di
candidati proposti dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti in un
albo di idonei all'esito di una procedura concorsuale per titoli - ed un
successivo contratto di lavoro, espressamente qualificato dalla legge di
diritto privato, di durata massima quinquennale, non abilitato ad
introdurre deroghe alla disciplina legislativa, neppure mediante
clausole di proroga o rinnovo. Ne consegue che il rinnovo dell'incarico
al soggetto già nominato direttore dell'ente parco è possibile solo con
l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima
stipulazione, indipendentemente da quando eventualmente previsto dal
contratto individuale in contrasto con norma inderogabile.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 28457 del 28/11/2008
In tema di tutela penale delle aree
protette, integra il reato di cui agli artt. 13 e 30 della L. 6 dicembre
1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) la mancanza del nulla
osta dell'Ente parco in aree protette nazionali e non in quelle
regionali, restando, in ogni caso, configurabile, in caso di violazione
delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, il
reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46079 del 08/10/2008 Ud. (dep.
15/12/2008 )
La previsione dell'art.11 della L. n. 394
del 1991, che vieta l' introduzione di armi all'interno delle aree
naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall'art. 21 lett. g)
della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per
uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei
centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria,
essendo tale secondo divieto compatibile con il primo e comunque non
regolante l'intera materia da quello disciplinato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep.
16/09/2008 )
In tema di tutela delle aree protette, i
divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la
salvaguardia di tali aree di cui all'art. 11 L. n.394 del 1991 si
applicano anche con riferimento ai parchi naturali regionali e possono
essere derogati solo per effetto dei relativi regolamenti, la cui
adozione spetta agli Enti Parco. (Fattispecie di introduzione di fucili
da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep.
16/09/2008 )
Integra il reato di introduzione di armi
in area protetta di cui all'art. 11, comma terzo, lett. f), L. n. 394
del 1991, la condotta di chi, a bordo di auto contenente armi, abbia
anche solo a transitarvi al fine di portarsi in area non protetta al
fine di cacciare.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6985 del 16/01/2008 Ud. (dep.
14/02/2008 )
Autorizzazioni
Le opere realizzate in area vincolata
sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l'area sia
sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa.
(V. Corte cost. n. 54 del 2009 e n. 150 del 2009).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24647 del 24/03/2009 Ud. (dep.
15/06/2009 )
L'integrazione del reato di edificazione
abusiva in zona assoggettata a vincolo non implica un'effettiva lesione
materiale del vincolo stesso, nè alcun accertamento della violazione del
bene protetto, essendo la lesione dell'interesse tutelato "in re ipsa".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 25174 del 21/05/2009 Ud. (dep.
17/06/2009 )
In tema di reati edilizi e paesaggistici,
è necessaria l'autorizzazione paesaggistica anche per i lavori di
demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo
che rispettino la precedente volumetria e destinazione d'uso.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 45072 del 24/10/2008 Ud. (dep.
04/12/2008 )
In materia edilizia, l'accertamento di
compatibilità paesaggistica introdotto dall'art. 1, comma
trentasettesimo, della L. 15 dicembre 2004, n. 308 non esplica effetto
estintivo del reato di lottizzazione abusiva né è incompatibile con la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite, prima prevista dall'art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi
sostituito dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
È configurabile il reato di lottizzazione
abusiva nel caso in cui manchi la preventiva valutazione paesaggistica
regionale del piano di lottizzazione riguardante zone di territorio non
soggette a vincolo paesistico, in quanto tale valutazione rappresenta un
intervento consultivo di carattere generale e programmatorio sulla
compatibilità ambientale dello strumento urbanistico attuativo. (In
motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente
precisato che i due atti possono fondersi in un unico provvedimento
"complesso", ma è necessario che quest'ultimo contenga ambedue le
distinte valutazioni, proprie dell'attività consultiva e di quella
autorizzatoria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
In tema di violazioni edilizie, ai fini
della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola
esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico (nella specie compresa nel Parco
Regionale Archeologico della Basilicata), integra il requisito
dell'attualità del pericolo, indipendentemente dall'essere
l'edificazione criminosa ultimata o meno, posto che l'offesa al
territorio e gli effetti lesivi all'equilibrio urbanistico perdurano e
sono anzi aggravati dall'utilizzazione della costruzione ultimata.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 23681 del 14/05/2008 Cc. (dep.
11/06/2008 )
In materia edilizia, nell'ipotesi di
interventi edilizi eseguiti in area paesaggisticamente vincolata per i
quali è sufficiente la mera denuncia di inizio attività, la loro
realizzazione "sine titulo" (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero
per non aver conseguito il nulla osta dell'autorità tutoria) non è
configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, il quale è
integrato solo nell'ipotesi di interventi edilizi ammessi al regime
della cosiddetta super-d.i.a., in virtù del combinato disposto degli
artt. 22, comma terzo e 44, comma secondo bis, del d.P.R. n. 380 del
2001.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud. (dep. 06/05/2008 )
In tema di sanatoria edilizia, il termine
di sessanta giorni entro il quale l'autorità competente deve
pronunciarsi sulla relativa domanda decorre, anche nel caso di abuso
edilizio in zona vincolata, dalla data di presentazione di quest'ultima
e non dalla data di acquisizione del parere di compatibilità
paesaggistica.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud. (dep. 06/05/2008 )
Nel caso di opere costruite su aree
sottoposte a vincolo, il cosiddetto nulla osta paesaggistico, ovvero il
parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria
(art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è necessario per ottenere il
predetto titolo abilitativo, ma non spiega "ex se" efficacia estintiva
sul reato paesaggistico, in quanto tale efficacia consegue soltanto al
rilascio del permesso in sanatoria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12951 del 07/03/2008 Ud. (dep.
27/03/2008 )
In tema di tutela del paesaggio, in
difetto di prova della compatibilità paesaggistica dell'intervento
conseguente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'ordine di
rimessione in pristino dello stato dei luoghi (art. 181, comma secondo,
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) deve essere disposto anche con la
sentenza di applicazione della pena. (In motivazione la Corte ha
ulteriormente precisato che la sanzione ripristinatoria può essere
evitata in sede esecutiva dando prova della compatibilità
paesaggistica).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc. (dep.
20/12/2007 )
In tema di tutela del paesaggio, nel caso
di interventi edilizi eseguiti in zona vincolata, l'esistenza
dell'autorizzazione paesaggistica non può desumersi dall'intervenuto
rilascio di concessione in sanatoria ex artt. 36 e 44 d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, non soltanto per l'autonomia strutturale dei due
provvedimenti, ma anche perchè l'interesse paesaggistico è
funzionalmente differenziato da quello urbanistico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc. (dep.
20/12/2007 )
In tema di tutela delle bellezze
naturali, l'ordinanza, adottata dal responsabile dell'ufficio tecnico
del comune, di sospensione di lavori di approfondimento di un bacino per
finalità di acquacoltura in assenza di autorizzazione paesistica, di
natura cautelare, deve essere preceduta dall'acquisizione del parere
obbligatorio della commissione edilizia comunale, atteso che l'art. 6
legge reg. Veneto 31 ottobre 1994, n. 63, nel richiedere per l'adozione
dei provvedimenti di cui al precedente art. 4 tale parere, fa
riferimento ai provvedimenti sia sanzionatori che cautelari. Né ha
pregio l'eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 6,
prospettata per contrasto con gli artt. 9, 97 e 117 Cost., nella parte
in cui, richiedendo l'acquisizione del parere obbligatorio della
commissione edilizia comunale per l'adozione di provvedimenti cautelari,
non consentirebbe di soddisfare con criteri di rapidità ed efficacia -
sottesi al principio di buona amministrazione - le esigenze di tutela
del paesaggio, imponendo il parere obbligatorio di un organo di cui, in
base all'art. 41 della legge n. 449 del 1997, è consentita ai comuni
l'abolizione ed impedendo al sindaco di esercitare tempestivamente i
poteri cautelari a tutela del territorio, atteso che l'acquisizione di
un parere preventivo non pregiudica l'efficacia dell'azione
amministrativa, mentre l'ausilio dell'organo tecnico si presenta come
una indefettibile garanzia di idoneità e congruità del provvedimento
finale rispetto alla situazione che si intende regolamentare a mezzo
della misura di cautela.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 2433 del 01/02/2008
Il nulla - osta correlato alla procedura
di rilascio del permesso di costruire edilizio in sanatoria di cui
all'art. 36 del Testo Unico n.380 del 2001, già art. 13 della legge n.
47 del 1985, nonché, sempre nell'ambito di tale procedura, il parere
favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico,
non hanno efficacia sanante del reato di cui all'art.163 del D.Lgs. 29
ottobre 1999 n. 490 e dei reati connessi alla violazione della normativa
sui parchi (legge n. 394 del 1991), avendo tali provvedimenti unicamente
la veste di atti autorizzativi, con efficacia "ex nunc", per eseguire le
opere descritte nella domanda di accertamento edilizio di conformità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 34746 del 24/05/2007 Ud. (dep.
13/09/2007)
La valutazione relativa alla necessità o
meno dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale, in relazione
all'incidenza delle opere sull'ambiente, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 146 e 149 d.P.R. n. 42 del 2004 compete, in sede di verifica
dell'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui
all'art. 181 dello stesso d.P.R., all'autorità giudiziaria penale e non
è condizionata dall'eventuale opinione diversa dell'autorità
amministrativa. (Fattispecie nella quale il ricorrente assumeva
l'idoneità, sotto tale profilo, della valutazione formulata dalla
Sovrintendenza e dall'Ufficio tecnico comunale competenti in sede di
permesso di costruire in sanatoria rilasciato a norma dell'art. 36
d.P.R. n. 380 del 2001).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35401 del 20/06/2007 Ud. (dep.
24/09/2007)
Le opposizioni a sanzione amministrativa,
anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella
esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente
ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice
individuato ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, e
quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per
una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela
dell'ambiente o del territorio (nel caso di specie, sanzione emessa per
violazione della legge n. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere
edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto
nulla osta).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12698 del 30/05/2007
Beni paesaggistici
In tema di reati paesaggistici, le
modifiche apportate all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dall'art.
3 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (recante "Ulteriori disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione
al paesaggio"), confermano che l'unica sanzione penale applicabile in
caso di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, eseguiti in
assenza d'autorizzazione o in difformità da essa è quella prevista
dall'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35903 del 29/05/2008 Ud. (dep.
19/09/2008 )
In tema di tutela penale del paesaggio,
l'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 181, comma
primo-ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ai fini del condono ambientale
è applicabile al solo vincolo paesaggistico e non anche a quello
archeologico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 39824 del 23/09/2008 Cc. (dep.
23/10/2008 )
In tema di tutela del paesaggio, anche a
seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio) l'individuazione dei beni
paesaggistici spetta sia al Ministero dei beni culturali ed ambientali
mediante appositi decreti ministeriali, sia alle Regioni mediante
appositi atti amministrativi, leggi regionali ovvero mediante la
compilazione dei piani urbanistici territoriali. (In applicazione di
tale principio, la Corte ha affermato che il Piano Urbanistico
Territoriale Tematico della Regione Puglia, riconducibile alla categoria
dei piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei
valori paesistici ed ambientali, costituisce un intervento di
pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio
regionale, non limitato alle aree ed ai beni elencati dall'art. 82,
quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero alle aree già sottoposte ad
uno specifico vincolo paesistico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41078 del 20/09/2007 Cc. (dep.
08/11/2007)
Boschi e foreste
Integra il reato di cui all'art. 181,
comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'abusiva esecuzione di
lavori in area boscata protetta consistenti nel taglio a raso e
sradicamento di alberi e nel conseguente livellamento del terreno,
essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo. (In
motivazione la Corte ha precisato che non esclude il reato la mera
"denuncia" del taglio della legna, non autorizzando la stessa detti
interventi, ma solo il taglio della legna da ardere).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 43863 del 14/10/2009 Ud. (dep.
17/11/2009 )
L'art. 3 della legge della Regione Puglia
n. 15 del 1997, nello stabilire che la bruciatura delle stoppie può
essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici
interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura
e comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per
tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste o con
altre proprietà, va interpretato nel senso che l'obbligo di
realizzazione delle precese, necessariamente collegato alle operazioni
di mietitrebbiatura, non è posto in maniera assoluta, poiché dette
precese vanno realizzate solo laddove si intenda procedere alla
bruciatura delle stoppie; ne consegue che non sussiste alcun illecito
amministrativo qualora le operazioni di mietitura siano state eseguite
prima del 15 luglio senza che ad esse abbia fatto seguito l'accensione
volontaria delle stoppie.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5663 del 09/03/2009
Condono ambientale
La speciale procedura di sanatoria
prevista dall'art. 9 della Legge reg. Campania 18 novembre 2004, n. 10 è
inapplicabile agli abusi edilizi in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, in quanto la normativa regionale non può essere
interpretata in senso confliggente con la legge nazionale che ne
consente la condonabilità negli stretti limiti previsti dall'art. 32 del
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003,
n. 326.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40198 del 02/07/2009 Cc. (dep.
16/10/2009 )
In tema di reati edilizi e paesaggistici,
il rilascio del cosiddetto condono ambientale (L. 15 dicembre 2004, n.
308) per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, pur non
esplicando alcun effetto estintivo del reato edilizio, comporta
l'inapplicabilità dell'ordine di demolizione delle opere abusive
previsto dall'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in
quanto un coordinamento tra la disciplina edilizia e quella
paesaggistica impone di ritenere non necessari interventi ripristinatori
in presenza di una sanatoria paesaggistica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40639 del 10/10/2008 Ud. (dep.
31/10/2008 )
In tema di tutela penale del paesaggio,
l'accertamento di compatibilità paesaggistica al cui esito favorevole
l'art. 181, comma primo ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 condiziona
l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste per il reato di
esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in
difformità ovvero in assenza dell'autorizzazione, non ha natura di
condono ed è inapplicabile in fase esecutiva, in quanto per la sua
operatività è necessario che non sia ancora intervenuta una pronuncia di
condanna nei confronti dell'autore della violazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41333 del 10/10/2008 Cc. (dep.
06/11/2008 )
Il condono ambientale introdotto
dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue, per espressa
disposizione della norma, esclusivamente il reato di cui all'art. 181
D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, e non si estende
pertanto al reato edilizio per mancanza di norme di coordinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 583 del 07/12/2007 Ud. (dep. 09/01/2008
)
Deturpamento
Presupposto per la configurabilità del
reato di deturpamento delle bellezze naturali, ove il bene non rientri
tra quelli di cui all'art. 142 D.Lgs. n. 42 del 2004, già tutelati per
legge, è la previa adozione, da parte della regione, del provvedimento
di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud. (dep.
13/05/2008 )
Reati paesaggistici
L'esecuzione di interventi edilizi in
zona sottoposta a vincolo idrogeologico non integra il reato
paesaggistico (art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ma
quello edilizio (art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380), non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli
tassativamente elencati dalla lett. c) dell'art. 44 cit., come tali
insuscettibili di estensione analogica. (In motivazione la Corte ha
ulteriormente affermato che il vincolo idrogeologico è altresì causa
ostativa della sanatoria degli abusi edilizi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43731 del 24/09/2009 Cc. (dep.
16/11/2009 )
La natura permanente del reato previsto
dall'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie eseguite in zona
sottoposta a vincolo anche nel caso di ultimazione dei lavori, in quanto
l'esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel
tempo e ne aggrava le conseguenze, determinando e radicando il danno
all'ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a
salvaguardare.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30932 del 19/05/2009 Cc. (dep.
24/07/2009 )
Non sussiste il reato paesaggistico in
caso di esecuzione di interventi nelle "zone umide" (art. 142, comma
primo, lett. i), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) non comprese nell'elenco
allegato al d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, attuativo della Convenzione di
Ramsar del 2 febbraio 1971, se dette zone non siano assimilabili per le
loro caratteristiche né ai laghi né alle acque demaniali marittime. (La
Corte ha precisato che se invece le zone risultino assimilabili ai laghi
o alle acque demaniali esse restano soggette alla disciplina
paesaggistica, non rilevando la mancata inclusione nell'elenco, la cui
funzione è quella di individuare e tutelare l'habitat degli uccelli
acquatici).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38921 del 10/06/2009 Ud. (dep.
07/10/2009 )
In tema di tutela penale dei beni
paesaggistici, integra il reato d'inosservanza delle prescrizioni di
tutela indiretta (art. 172, D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42)
l'inosservanza di una prescrizione d'inedificabilità assoluta adottata
dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 45
del D.Lgs. citato. Tale violazione ha natura di reato permanente, in
quanto l'offesa al bene tutelato, consistente nell'impedimento alla
visuale, si protrae sino a quando esiste il manufatto che la impedisce,
non essendo quest'ultimo suscettibile d'autorizzazione o sanatoria
postuma.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37470 del 26/06/2008 Ud. (dep.
02/10/2008 )
In tema di reati paesaggistici, il
rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina
automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete
sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e giuridici
legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27750 del 27/05/2008 Ud. (dep.
08/07/2008 )
Rimessine in pristino
In tema di tutela penale del paesaggio,
ai fini dell'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato
dei luoghi non rilevano eventuali difformi valutazioni espresse da parte
dell'autorità preposta alla tutela del vincolo circa l'idoneità
offensiva dell'opera abusivamente realizzata, in quanto l'obbligo di
ripristino si pone su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei
poteri e delle valutazioni della P.A..
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 3195 del 13/11/2008 Ud. (dep.
23/01/2009)
In tema di tutela penale del paesaggio,
l'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico,
prevista dall'art. 181 quinquies del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è
subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell'autore
dell'abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso
dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale la demolizione
dell'opera, abusivamente realizzata in zona paesaggisticamente
vincolata, era intervenuta successivamente alla notifica da parte del
Comune dell'ingiunzione al ripristino dello "status quo ante").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3064 del 05/12/2007 Ud. (dep.
21/01/2008 )
Sequestro
Il Tribunale del riesame ha il potere di
correggere gli errori materiali presenti nel provvedimento impositivo
della misura cautelare emesso dal G.i.p.. (Fattispecie in materia di
sequestro preventivo, nella quale l'area paesaggisticamente vincolata,
sulla quale insistevano le opere abusive, risultava erroneamente
indicata nell'ordinanza del G.i.p.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7136 del 20/01/2009 Cc. (dep.
19/02/2009 )
Sospensione del procedimento penale
In materia paesaggistica, nel caso di
intervenuta attivazione della procedura di cui all'art. unico, comma
trentasette, L. 15 dicembre 2004 n. 308 (cosiddetto minicondono
ambientale), non può operarsi la sospensione del procedimento penale
instaurato per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio
2004 n. 42, atteso che manca per tale ipotesi di condono una previsione
specifica in tale senso, analoga a quanto diversamente previsto in tema
di condono edilizio.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19719 del 05/04/2007 Ud. (dep.
22/05/2007)
Beni archeologici
La confisca di cose di interesse
archeologico non può essere disposta, per il reato di violazione di
ricerche archeologiche di cui all'art. 68 L. n. 1089 del 1939, in
assenza di una pronuncia di condanna, giacché, non trattandosi di cose
intrinsecamente illecite bensì di beni il cui possesso è semplicemente
sottoposto ad un particolare regime autorizzatorio, non può farsi
applicazione dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. (Fattispecie
di confisca illegittimamente disposta con sentenza dichiarativa della
prescrizione).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 35065 del 24/04/2009 Ud. (dep.
09/09/2009 )
La prova della illiceità della detenzione
di oggetti di interesse storico, artistico o archeologico può essere
ricavata dalla particolarità del caso concreto, e specificamente dalla
tipologia e/o condizione che ne riveli il recente rinvenimento, dal loro
accumulo e/o occultamento, dalla riferibilità a rinvenimenti noti, oltre
che dall'assenza di denunce di possesso, proprio o altrui, per l'epoca
precedente al 1939 o di altre legittime forme d'acquisto.
Cass. pen., sez. 2, Sentenza n. 12754 del 19/12/2008 Ud. (dep.
23/03/2009 )
Gli oggetti d'interesse artistico,
storico o archeologico, definito il procedimento penale con
archiviazione, devono essere restituiti allo Stato non soltanto in caso
di positiva verifica del loro "interesse culturale", ma anche nel caso
in cui, risoltasi negativamente detta verifica, il detentore non
fornisca prova della legittimità della detenzione, in quanto il giudizio
d'infondatezza della notizia di reato non impedisce l'operatività della
presunzione della loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello
Stato, ovvero al demanio pubblico. (Nella specie gli oggetti erano
costituiti da reperti archeologici).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24654 del 03/02/2009 Cc. (dep.
15/06/2009 )
Una volta che non ricorrano le condizioni
previste dall'art. 66 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (tutela delle
cose di interesse storico e artistico) per poter procedere alla confisca
di cose di interesse archeologico (non autorizzato trasferimento nei
Paesi dell'Unione europea o esportazione verso Paesi terzi), essa non
può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche ai
sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. in tema di confisca
obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se
assoggettato a particolari condizioni o controlli, è consentito e la cui
detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a
determinate condizioni volute dalla legge.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 18586 del 07/04/2009 Ud. (dep.
05/05/2009 )
In tema di tutela penale del patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale, né l'accertamento postumo
di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla
Soprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità
preposta esplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilità del
reato d'abusivo intervento su beni culturali (art. 169, D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 490).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud. (dep.
15/12/2008 )
In tema di tutela penale del patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale, il reato d'abusivo
intervento su beni culturali (prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490, oggi sostituito dall'art. 169, D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42) non ha carattere plurioffensivo, in quanto il bene tutelato
è esclusivamente l'interesse strumentale al preventivo controllo da
parte dell'Autorità preposta alla tutela dei beni culturali.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud. (dep.
15/12/2008 )
In tema di tutela penale dei beni
culturali, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 decies, L.
25 giugno 2005, n. 109 (di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore, e altre misure
urgenti"), integra il reato di cui agli artt. 59 e 173 D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 la violazione dell'obbligo di denunciare il trasferimento
della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che
si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o
conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui
esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali è
escluso sia l'obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di
notificazione alle autorità competenti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42516 del 21/10/2008 Ud. (dep.
14/11/2008 )
In tema di cose d'antichità e d'arte, il
reato di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 490 del 1999, ora sostituito
dall'art. 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche
in difetto di concessione), concorre con il reato di cui all'art. 125
del citato D.Lgs., ora art. 176 del D.Lgs. n. 152 del 2004
(impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato),
atteso che il reato di ricerca si realizza indipendentemente dal
rinvenimento degli oggetti, mentre l'impossessamento può essere compiuto
anche da chi sia titolare della concessione per la ricerca.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud. (dep.
04/12/2007)
Ai fini della tutela delle cose
d'antichità e di arte di cui alla L. n. 490 del 1999, i requisiti di
interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico che
devono caratterizzare i relativi beni possono ricorrere disgiuntamente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud. (dep.
04/12/2007)
Ai fini della configurabilità del reato
di impossessamento di beni archeologici o artistici, previsto dall'art.
125 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 176 D.Lgs.
22 gennaio 2004 n. 42, non è necessario che l'interesse culturale del
bene sia accertato a mezzo di una specifica indagine tecnico-peritale,
atteso che questo può essere ricavato da quanto accertato e dichiarato
dai competenti organi della pubblica amministrazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19714 del 04/04/2007 Ud. (dep.
22/05/2007)
Beni culturali
In tema di tutela penale delle opere
d'arte, è configurabile il tentativo del delitto di contraffazione di
opere previsto dall'art. 178, comma primo, lett. a), D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42. (In motivazione, la S.C. ha affermato la configurabilità
del tentativo in relazione a tutte le fattispecie di cui all'art. 178,
comma primo, lett. a) e lett. b), del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, con
la sola eccezione del delitto di detenzione di opere d'arte contraffatte
al fine di farne commercio, che ha natura di reato di mera condotta).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 38968 del 09/07/2009 Ud. (dep.
07/10/2009 )
In tema di tutela penale delle cose di
antichità e d'arte, ai fini della operatività della cosiddetta tutela
"diretta" sui beni immobili, qualificati come beni culturali,
appartenenti allo Stato ed agli altri Enti pubblici, la cui violazione
integra il reato di esecuzione di opere illecite (artt. 10, 21 e 169,
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), è necessario che siano soddisfatte tre
condizioni: a) che i predetti beni siano stati realizzati da oltre
cinquanta anni; b) che il loro autore non sia più vivente; c) che abbia
dato esito positivo la verifica dell'interesse culturale secondo la
procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. citato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42899 del 24/10/2008 Ud. (dep.
18/11/2008 )
Contraffazione
In tema di contraffazione di opere
d'arte, l'art. 178, comma primo lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
nel punire chi detiene per farne commercio esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti di opere di pittura o scultura o delle altre opere
ivi indicate, continua a riferirsi a quella condotta, comunque
manifestata, in forza della quale i predetti esemplari sono destinati al
commercio.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep.
21/10/2008)
In tema di contraffazione di opere
d'arte, per la configurabilità del reato non è necessario che l'opera
sia qualificata come autentica, ma è sufficiente che manchi la
dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del
fatto è esclusa, ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto
dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta
sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la
natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione
rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep.
21/10/2008)
In tema di contraffazione di opere
d'arte, la circostanza aggravante inerente alla commissione del fatto
nell'esercizio di un'attività commerciale, prevista dall'art. 178, comma
secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ricorre indipendentemente
dalla presenza dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale
attività commerciale.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep.
21/10/2008)
Confisca
L'acquirente finale di un bene del
patrimonio artistico dello Stato, che sia stato oggetto di un atto di
trasferimento al di fuori delle procedure previste dalla legge, non può
ottenere la revoca della confisca disposta all'esito del processo
penale, invocando la propria buona fede o l'esistenza di un primo
acquisto a titolo originario, in particolare nelle forme dell'asta
pubblica, data la nullità dell'atto di trasferimento.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 04/12/2008 Cc. (dep.
27/01/2009 )
Danneggiamento
In tema di tutela penale delle cose di
antichità e d'arte, la qualifica di soggetto attivo del reato di
danneggiamento (art. 733 cod. pen.) compete anche a chi riveste la
carica pubblica di sindaco nel caso in cui i beni danneggiati
costituiscano "monumento" e rivestano un rilevante interesse culturale,
tale da rendere incontrovertibile la loro appartenenza al patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale. (Fattispecie nella quale il
danneggiamento era stato causato da un'ordinanza sindacale con cui si
disponeva il taglio di alcuni alberi facenti parte di un giardino
pubblico, tutelato quale complesso di particolare interesse storico ed
artistico con provvedimento del Ministero dei BB.CC.AA.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42893 del 24/10/2008 Ud. (dep.
18/11/2008 )
Il reato di cui all'art. 169, comma
primo, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che punisce l'abusiva
demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di
qualunque genere su beni culturali, è reato proprio che può essere
commesso soltanto da quanti hanno un rapporto particolare e qualificato
con il bene oggetto della tutela, che spiega la ragione della necessità
della richiesta di autorizzazione per eseguire lavori, demolire,
rimuovere, modificare o restaurare il bene. (La Corte ha precisato che,
siccome l'autorizzazione è il presupposto costitutivo del reato, è
impossibile il concorso con il reato di cui all'art. 635 cod. pen., che
qualifica le condotte di danneggiamento commesse su beni di rilievo
culturale da soggetti a cui detti beni sono assolutamente estranei e che
pertanto mai potrebbero richiedere l'autorizzazione di cui si è detto).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 35173 del 03/07/2008 Cc. (dep.
11/09/2008 )
BONIFICA SITI CONTAMINATI
Inottemperanza
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini
della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati
(art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è necessario il superamento
della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonchè l'adozione del
progetto di Bonifica previsto dall'art. 242 del citato decreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9492 del 29/01/2009 Ud. (dep.
03/03/2009 )
Nei reati omissivi che consistono
nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre
distinguere le ipotesi nelle quali l'Autorità medesima ha fissato un
termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali
non ne ha fissato, nè direttamente, nè indirettamente, alcuno, ovvero il
termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l'agente
deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il
quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si
è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento
successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza
del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a
decorrere dal termine fissato. In tutti gli altri casi nei quali
l'agente, anche dopo la scadenza del termine, ove fissato dall'Autorità,
può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla
norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo,
all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché,
appunto, l'agente dà esecuzione all'ordine. (Nella fattispecie, relativa
alla mancata ottemperanza ad un'ordinanza sindacale di bonifica, la
Corte ha ritenuto che - in considerazione dell'espressione usata "entro
e non oltre" - il termine dovesse considerarsi perentorio).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 21581 del 28/02/2007 Ud. (dep.
01/06/2007)
In genere
Integra il reato di interruzione di un
servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui
che ostacoli le operazioni di bonifica di un'area - disposte per ragioni
di igiene e di sicurezza pubblica - impedendovi l'accesso agli
incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a
chiedere, per proseguire nei lavori, l'intervento della Forza Pubblica,
intervento che esclude che la durata dell'interruzione e l'entità del
turbamento siano da considerare irrilevanti.
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 27997 del 05/03/2009 Ud. (dep.
08/07/2009 )
Incendio boschivo
L'elemento oggettivo del reato di
incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen., introdotto dal D.L. n. 220
del 2000, conv. nella L. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad
estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia
mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare
tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 14209 del 04/03/2008 Cc. (dep.
04/04/2008 )
Ai fini della configurabilità del reato
previsto dall'art. 423 bis cod. pen., per "incendio boschivo" si intende
un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o
arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle
dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di
incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per
l'oggetto).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 7332 del 28/01/2008 Ud. (dep.
15/02/2008 )
Confisca delle armi
In materia di caccia, la confisca delle
armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28,
comma secondo, L. n. 157 del 1992, può essere disposta unicamente in
caso di condanna.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 04/02/2009 Ud. (dep.
17/03/2009 )
In materia di caccia, la confisca delle
armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel
solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28,
comma secondo, L. n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi.
(In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la possibilità di
confiscare, nel caso di reato di esercizio della caccia con mezzi
vietati, il fucile utilizzato a tal fine).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6228 del 14/01/2009 Cc. (dep.
13/02/2009 )
In materia di caccia, in caso di condanna
per il reato d'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui
confronti la caccia non è consentita, è esclusa la possibilità, in
applicazione dell'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, riferita
infatti ad altre, diverse, ipotesi di reato, di farsi luogo alla
confisca delle armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43821 del 16/10/2008 Ud. (dep.
25/11/2008 )
Esercizio della caccia
L'autovettura utilizzata per l'esercizio
della caccia, con il supporto illecito di un faro alogeno montato su di
essa, non è soggetta a confisca in quanto, privata del faro aggiuntivo,
costituisce uno strumento destinato principalmente ad un uso diverso e
in sé lecito. (V. Corte cost., sent. n. 95 del 1995).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35705 del 09/06/2009 Cc. (dep.
16/09/2009 )
Integra il reato di esercizio della
caccia con mezzi vietati (art. 30, comma primo, lett. h), L. 11 febbraio
1992, n. 157), l'uso di un fucile dotato di puntatore laser, in quanto
tale strumento rende l'arma più idonea alla cattura diretta degli
animali in tempo notturno, e ne diviene parte integrante, sì da non
poter essere considerato estraneo all'impiego della medesima quale mezzo
diretto di esercizio venatorio.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 28511 del 09/06/2009 Cc. (dep.
13/07/2009 )
Integra il reato di "esercizio della
caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili", previsto
dall'art. 30, comma primo, lett. i), L. 11 febbraio 1992, n. 157, la
condotta di chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata,
non occorrendo l'esplosione di colpi di arma da fuoco.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42888 del 15/10/2008 Ud. (dep.
18/11/2008 )
Il divieto di caccia dei fringuelli e
delle peppole di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, può essere
derogato con legge reg. sempre che l'abbattimento, la cattura e la
detenzione dei fringuellidi non superi il numero di cinque unità; tale
regime derogatorio, lungi da rappresentare una franchigia di
abbattimento di cinque volatili, non si sovrappone - nell'arco temporale
stabilito dalla legge regionale - a quello ordinario ma lo sostituisce,
nel senso che rende lecito l'abbattimento fino a cinque esemplari
mantenendo l'illiceità penale delle condotte di prelevamento di volatili
superiore nel complesso alle cinque unità.
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 36846 del 02/09/2008 Ud. (dep.
26/09/2008 )
Il reato di esercizio di caccia in
periodo di divieto generale e quello di esercizio di caccia con mezzi
vietati concorrono tra loro giacché il tenore letterale della previsione
sub h) dell'art. 30 L. n. 157 del 1992 non contiene alcun elemento che
testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola
caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed
avendo le due norme diversa obiettività giuridica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27488 del 19/06/2008 Ud. (dep.
07/07/2008 )
L'autorizzazione al porto di fucile
rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di
detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per
fini diversi, compresi quelli non leciti. (In motivazione, la Corte ha
precisato che le finalità per le quali il titolare di una licenza si
avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente
irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa - o
penale - dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da
provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 19771 del 24/04/2008 Ud. (dep.
16/05/2008 )
Guardie volontarie
In tema di caccia, alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetta la qualifica
di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime
affidata, a norma dell'art. 6, comma secondo, della L. 20 luglio 2004,
n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre
norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale
categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia
con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al
dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente
soggettiva. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi
eseguito da agenti di vigilanza volontaria della L.I.P.U.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23631 del 09/04/2008 Cc. (dep.
11/06/2008 )
Le guardie volontarie delle associazioni
venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la
vigilanza sulla applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con
la conseguenza che non è loro consentito operare il sequestro delle
armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art.
28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
(Conf. Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2008, n.13601; 13 febbraio
2008, n. 13608, non massimate).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13600 del 05/02/2008 Cc. (dep.
01/04/2008 )
Procedimento penale
Nei procedimenti in materia di caccia, è
sempre ammessa la costituzione della Provincia come parte civile, in
quanto ente cui spetta il dovere di assicurare il corretto esercizio
della attività di caccia, dovendosi prescindere dall'avvenuto
danneggiamento di animali ovvero dall'uso indebito di armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 22/01/2008 Ud. (dep.
17/03/2008 )
Richiami vietati
L'esercizio della caccia con richiami non
autorizzati, da individuarsi in quelli non identificabili mediante
anello inamovibile e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato
unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale la diversa
condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11581 del 04/02/2009 Ud. (dep.
17/03/2009 )
La messa in funzione di un apparecchio
preregistrato integra il reato di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157
del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo, lett. h), solo ed
esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento
della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato
la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in
possesso di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della
selvaggina).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35418 del 27/06/2008 Ud. (dep.
16/09/2008 )
Specie protette
In tema di disciplina della caccia,
l'impossessamento di un volatile di specie protetta abbattuto da un
terzo e rinvenuto morto, non integra il reato di cui all'art. 30 L. 11
febbraio 1992, n. 157, atteso che la tutela legislativa si limita, in
mancanza di una diversa specificazione in tale senso, alla salvaguardia
della selvaggina intesa come essere vivente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21212 del 03/04/2007 Ud. (dep.
30/05/2007)
Risarcimento
In tema di reati ambientali, ai fini
dell'integrazione del fatto illecito quale fonte dell'obbligo di
risarcimento del danno cosiddetto "ambientale", non è necessario che
l'ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto,
essendo sufficiente una condotta, sia pure soltanto colposa, in
violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti legittimamente
adottati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41828 del 30/09/2008 Ud. (dep.
07/11/2008 )
Poiché l'ambiente naturale costituisce un
bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in
capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto
al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto
scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della
Costituzione, e dell'art. 2059 cod. civ., e preesisteva pertanto
all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n. 349, il cui art. 18 non ha
affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di "danno
ambientale", ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed
associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od
intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che
non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al
risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente
all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
Una volta accertata la compromissione
dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del
danno patito dalla P.A. deve ritenersi "in re ipsa", e la relativa
liquidazione - quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in
pristino - deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto
non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che
inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
Alle associazioni ambientaliste
riconosciute ex art.13 L. n. 349 del 1986 spetta il diritto al
risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un
diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità
statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela
ambientale. (Fattispecie in cui l'associazione WWF Italia, in quanto
associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria la
conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela
dell'ambiente, è stata ritenuta legittimata ad ottenere il risarcimento
del danno conseguente alla avvenuta introduzione di fucili da caccia
all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep.
16/09/2008 )
Il risarcimento del danno ambientale deve
comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni
pubblici o privati, sia quello - avente anche funzione sanzionatoria -
non patrimoniale rappresentato dal "vulnus" all'ambiente in sé e per sé
considerato, costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed
immateriale. Ne consegue che la condanna del responsabile sia al
ripristino dello stato dei luoghi, sia al pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento non costituisce una duplicazione
risarcitoria, allorché la prima condanna sia vòlta ad elidere il
pregiudizio patrimoniale e la seconda quello non patrimoniale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10118 del 17/04/2008
Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.
3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare degli artt.300 e seguenti,
continuano ad applicarsi i principi in tema di "risarcimento per
equivalente patrimoniale" fissati con riferimento all'art. 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il
"danno ambientale" risarcibile anche le c.d. "perdite provvisorie"
previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè
quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la
mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta. (In motivazione
la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte
Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno
ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud. (dep.
02/05/2007)
In presenza di danno ambientale derivante
da interventi che comportino le c.d. "perdite provvisorie" come previste
dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè anche una
temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale
intatta, permane il diritto del privato al risarcimento in forma di
condanna generica, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto
produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un
probabile nesso causale tra queste e il pregiudizio lamentato. (In
motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n.641 del 1987 della
Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del
danno ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud. (dep.
02/05/2007)
In tema d'inquinamento elettromagnetico,
il reato di getto pericoloso di cose è configurabile solo quando sia
stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti
d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali
(D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003) e sia
stata obiettivamente accertata un'effettiva e concreta idoneità delle
emissioni ad offendere o molestare persone, ravvisabile non in astratto
ma in concreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep.
26/09/2008 )
GETTO PERICOLOSO DI COSE
In tema di getto pericoloso di cose, il
reato previsto dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed
autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta
consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta
una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare"
cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (In motivazione
la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la
previsione della condotta di "provocare emissioni" ha solo il fine di
specificare che, quando si tratta d'attività disciplinata per legge, la
rilevanza penale delle emissioni medesime è subordinata al superamento
dei limiti e delle prescrizioni di settore).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep.
26/09/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, la
configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. è esclusa in
caso di emissioni provenienti da attività autorizzata o disciplinata
dalla legge e contenute nei limiti normativi o dall'autorizzazione, in
quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di
legittimità del comportamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep.
26/09/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, il
fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde
elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674,
comma primo, cod. pen., per effetto di un'interpretazione estensiva
dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi
un'estensione analogica "in malam partem" della predetta disposizione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep.
26/09/2008 )
L'espressione "nei casi non consentiti
dalla legge", contenuta nella formulazione dell'art. 674 cod. pen., si
collega alla necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi, atta a
molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano
l'inquinamento atmosferico, sicché, ai fini della configurabilità del
relativo reato, nell'ipotesi di attività industriali che trovano la loro
regolamentazione in una specifica normativa di settore, non basta che le
emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è
indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino
gli "standard" fissati dalla legge. (Fattispecie relativa ad emissione
di vapori di acido acetico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 15653 del 27/02/2008 Ud. (dep.
16/04/2008 )
In tema di emissioni idonee a creare
molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la
possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti,
l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non
tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni
di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali
dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente
soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento
a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19206 del 27/03/2008 Ud. (dep.
13/05/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose,
l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non
si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di
legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da
speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite
della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela
costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. (Fattispecie di
emissioni di fumi e vapori nauseabondi provenienti da un panificio).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 16693 del 27/03/2008 Ud. (dep.
22/04/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose,
poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art.
674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste
rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di
cui all'art. 54, comma secondo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che
sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue
domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di
norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi
presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver
cagionato offesa o molestia alle persone.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud. (dep.
11/02/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose,
poiché la condotta consistente nel "versare" è riferibile anche a
materie liquide, è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen.
in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un
impianto fognario difettoso, in quanto ciò implica una condotta positiva
di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta
omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento.
(Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti, in parte
su suolo pubblico ed in parte su corso d'acqua pubblica, proveniva da
uno stabile condominiale munito di fossa "imhoff" non munita di vasca di
decantazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud. (dep.
11/02/2008 )
È configurabile il reato di cui all'art.
674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o
molestare le persone) in presenza di "molestie olfattive" promananti da
impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in
quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni
specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente
individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale
parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare
una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello
della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.. (In
motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare
applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento
atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2475 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
Il reato di cui all'art. 674 cod. pen.
(emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone) è
configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di
emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano
una diretta conseguenza dell'attività autorizzata, ma siano dovute
all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o
contenerle.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23796 del 16/05/2007 Ud. (dep.
19/06/2007)
In tema di getto pericoloso di cose, nel
caso in cui le emissioni siano inferiori ai limiti previsti
dall'autorizzazione rilasciata al titolare dell'insediamento, non è
configurabile la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. atteso
che si tratta di ipotesi diversa dall'esercizio in difetto di
autorizzazione, ipotesi nella quale la condotta deve essere valutata
secondo criteri di "stretta" e non di "normale" tollerabilità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21814 del 11/05/2007 Ud. (dep.
05/06/2007)
LAVORO (AMBIENTE E SICUREZZA)
Amianto
In tema di tutela dei lavoratori dai
rischi connessi all'esposizione all'amianto, il datore di lavoro
risponde del delitto di omicidio colposo nel caso di morte del
lavoratore conseguita a malattia connessa a tale esposizione quando, pur
avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione
dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure
preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di
contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la
salubrità dell'ambiente di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 5117 del 22/11/2007 Ud. (dep.
01/02/2008 )
Competenza e giurisdizione
Per controversie relative a rapporti di
lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative alle
obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro ma anche quelle
nelle quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto
rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di
tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario -
non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla
quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Ne consegue in materia
di infortuni sul lavoro la competenza del giudice del lavoro va
determinata in base alla natura delle norme giuridiche invocate.(Nella
specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto
corretta la determinazione della competenza in capo al giudice del
lavoro, in quanto l'infortunio, da cui era sorta la controversia, si era
verificato nell'assolvimento delle mansioni affidate al dipendente dal
datore di lavoro, senza che assumesse rilievo l'iniziale omessa chiamata
in giudizio della società datoriale, evocata solo successivamente ex
art. 106 cod. proc. civ., evincendosi dalla stessa prospettazione
dell'atto introduttivo il diretto collegamento tra la vicenda e il
rapporto di lavoro).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009
Datore di lavoro
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza
nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera
nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone
estranee all'ambito imprenditoriale.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37840 del 01/07/2009 Ud. (dep.
25/09/2009 )
L'invito alla regolarizzazione di cui
all'art. 20 D.Lgs. n. 758 del 1994 non deve essere reiterato in caso di
sopravvenuto mutamento del datore di lavoro o del responsabile della
sicurezza, perchè costoro sono tenuti a verificare, al momento di
assunzione dell'incarico, l'esistenza di eventuali prescrizioni già
impartite dall'organo di vigilanza.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud. (dep.
17/07/2009 )
Il datore di lavoro, quale responsabile
della sicurezza, ha l'obbligo di mantenere in buono stato di
conservazione i mezzi di protezione messi a disposizione dei lavoratori
e di sorvegliare che l'idoneità di detti mezzi persista nel tempo.
(Fattispecie nella quale la morte del lavoratore, dovuta a trauma
cranico da caduta all'alto di un'autocisterna, era stata causata dallo
stato di consunzione delle calzature, che impediva un'adeguata aderenza
alla superficie metallica del mezzo, nonché dell'elmetto di protezione,
che si era sfilato nella caduta a causa del sottogola consumato, mezzi
rivelatisi inidonei a proteggerlo da una caduta dall'alto).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26344 del 18/03/2009 Ud. (dep.
25/06/2009 )
Ai fini dell'accertamento della
responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale
non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che
lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un
danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno,
la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due
elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il
lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare
di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi
del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli
strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore
medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza
dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la
condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al
procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti
essa stessa la causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che - con riferimento all'infortunio
occorso ad un portalettere caduto dal ciclomotore a causa del peso
esorbitante della corrispondenza e della sua cattiva distribuzione sul
veicolo - aveva affermato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. sul
presupposto che i dirigenti del servizio avessero omesso di controllare
che i portalettere si avvalessero effettivamente dell'ausilio fornito
dai motofurgoni aziendali per il trasporto dei plichi più pesanti - il
cd. "viaggetto"- ed avessero lasciato che l'utilizzo di detto supporto
fosse rimesso interamente alla scelta individuale del singolo
dipendente).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3786 del 17/02/2009
In tema di responsabilità del datore di
lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art.
2087 cod. civ. è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua
colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di
responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un
giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in
sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nella
specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto
che le lesioni subite da un portalettere scivolato su una lastra di
ghiaccio non fossero riferibili a colpa delle Poste Italiane s.p.a.,
atteso che nessuna norma, legale o contrattuale, imponeva a detto datore
di lavoro di dotare i portalettere di scarpe antiscivolo e che non
risultavano violate le norme di comune prudenza, potendo le condizioni
metereologiche ed ambientali mutare anche nel corso della giornata
lavorativa, senza che ciò fosse facilmente prevedibile in anticipo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza grava
su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici e pertanto, in caso
di subappalto, anche su quello dell'impresa appaltante.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 43111 del 09/10/2008 Ud. (dep.
18/11/2008 )
Il datore di lavoro, quale responsabile
della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la
corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e
risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza
di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della
marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e
nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua
responsabilità.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37060 del 12/06/2008 Ud. (dep.
30/09/2008 )
In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il datore di lavoro, garante dell'incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, ha
l'obbligo, in caso di assenza temporanea, di predisporre tutte le
cautele idonee a svolgere funzione antinfortunistica per tutte quelle
lavorazioni che, pur potendo svolgersi in sua assenza, sono da lui
conosciute, e le cui potenzialità di rischio infortunistico devono,
pertanto, essere preventivamente valutate.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud. (dep.
11/06/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, la
posizione di garanzia del datore di lavoro sussiste esclusivamente
nell'arco di tempo dell'orario di lavoro ovvero in riferimento alle
attività poste in essere dal lavoratore che risultino comunque connesse
alle mansioni inerenti al rapporto di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15241 del 28/02/2008 Ud. (dep.
11/04/2008 )
Il direttore dei lavori è responsabile a
titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua
assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di
vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di
necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero
scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella
dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 18445 del 21/02/2008 Ud. (dep.
08/05/2008 )
In materia di normativa
antinfortunistica, il datore di lavoro è titolare di una posizione di
garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori
dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti
nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994, è
tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai
lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep.
03/04/2008 )
Il datore di lavoro ha l'obbligo di
garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di
accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano
sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei
danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a
prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti
responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei
macchinari stessi.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Ud. (dep.
08/02/2008 )
Nelle imprese gestite da società di
capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti
dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su
tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Ud. (dep.
08/02/2008 )
Delega di funzioni
Il soggetto destinatario di una delega di
funzioni in materia antinfortunistica non risponde penalmente, per il
caso in cui il delegante non lo abbia messo nelle condizioni per
svolgere adeguatamente i compiti affidatigli, soltanto se, inadempiente
il delegante, egli abbia rifiutato il conferimento dell'incarico. (Nella
specie, il dirigente comunale delegato dal Sindaco aveva continuato a
svolgere le funzioni, pur in mancanza dell'effettiva assegnazione dei
fondi necessari per il loro espletamento).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 44890 del 21/10/2009 Ud. (dep.
20/11/2009 )
In tema di sicurezza sui luoghi di
lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l'obbligo
di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela
dell'integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti
l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della
sicurezza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 32193 del 26/05/2009 Ud. (dep.
06/08/2009 )
In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2008 il datore di
lavoro non può delegare, neanche nell'ambito d'imprese di grandi
dimensioni, l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dei rischi).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 4123 del 10/12/2008 Ud. (dep.
28/01/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'invalidità della delega rilasciata dal datore di lavoro
non esonera da responsabilità il delegante, e non esclude la
responsabilità del delegato che abbia, di fatto, svolto le funzioni
delegate.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 48295 del 27/11/2008 Ud. (dep.
29/12/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo che gravano sul
datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge
compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare
le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative
alle varie attività aziendali.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27420 del 20/05/2008 Ud. (dep.
04/07/2008 )
In materia di sicurezza sul lavoro nei
cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità
esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di
un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di
una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza
delle norme antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23090 del 14/03/2008 Cc. (dep.
10/06/2008 )
In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il datore di lavoro che ha validamente delegato i propri
compiti in materia di sicurezza all'interno del cantiere non è esonerato
da responsabilità qualora si accerti che il delegato sia stato
successivamente trasferito in altro cantiere non contiguo, atteso che in
tal caso, non potendo più quest'ultimo garantire concretamente il
controllo sull'operato dei lavoratori, la delega deve ritenersi
revocata.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15234 del 28/02/2008 Ud. (dep.
11/04/2008 )
In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, la figura di dirigente presuppone l'esistenza di
comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali desumersi
l'effettivo esercizio di funzioni dirigenziali, come tali riconosciute
in ambito aziendale, anche nel campo della sicurezza del lavoro, con
poteri decisionali al riguardo.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13915 del 16/01/2008 Ud. (dep.
03/04/2008 )
La validità della delega degli obblighi
di cui è destinatario il datore di lavoro in materia di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, quando la stessa non è espressa, ma si
pretende implicita nella ripartizione di funzioni imposta dalla
complessità dell'organizzazione aziendale, dipende comunque dalle
dimensioni dell'impresa in sè considerata, senza tenere conto, qualora
si tratti di una società controllata, anche delle dimensioni della sua
eventuale controllante.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 16465 del 29/02/2008 Ud. (dep.
22/04/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'eventuale delega rilasciata dal datore di lavoro con cui
vengono conferite anche funzioni non delegabili per espressa volontà
della legge, come quelle relative alla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambito della scelta delle
attrezzature di lavoro, non diviene solo per questo integralmente
invalida, ma continua a spiegare i propri effetti per la parte relativa
alle funzioni invece delegabili.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8620 del 31/01/2008 Ud. (dep.
27/02/2008 )
La mera designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di
funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i
dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli
obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6277 del 06/12/2007 Ud. (dep.
08/02/2008 )
La delega rilasciata a soggetto privo di
una particolare competenza in materia antinfortunistica e non
accompagnata dalla dotazione del medesimo di mezzi finanziari idonei a
consentirgli di fare fronte in piena autonomia alle esigenze di
prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di
lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsabilità
per l'infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari
presidi di sicurezza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7709 del 13/11/2007 Ud. (dep.
20/02/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, in
ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è
necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri
di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente
di lavoro: e ciò anche indipendentemente dal contenuto formale della
nomina. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto il datore di lavoro
esonerato dalla responsabilità per l'infortunio del lavoratore poichè al
funzionario formalmente delegato non erano stati concretamente conferiti
reali poteri di intervento).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47136 del 24/09/2007 Ud. (dep.
20/12/2007)
Destinatari delle norme
Gli obblighi di prevenzione infortuni e
sicurezza in luoghi di lavoro, che per legge fanno capo al datore di
lavoro, gravano, nel settore degli enti pubblici, sul titolare effettivo
del potere di gestione che, all'interno delle Aziende Unità Sanitarie
Locali si individua, in assenza di delega, nel direttore generale. (La
Corte ha precisato che gli obblighi di prevenzione possono gravare su un
funzionario non avente qualifica dirigenziale qualora lo stesso, a norma
dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice
dell'amministrazione tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e sia altresì
dotato di poteri decisionali e di spesa).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud. (dep.
17/07/2009 )
In tema di sicurezza sul lavoro,
l'utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche,
quale nella specie un ascensore-montacarichi, rientra tra le attività
"rischiose" oggetto dell'obbligo di cooperazione tra appaltante ed
appaltatore. (Fattispecie nella quale l'infortunio del lavoratore si era
verificato per il mancato coordinamento tra l'appaltante - che aveva
continuato ad usare un ascensore durante i lavori di manutenzione - e
l'appaltatore - che aveva disattivato i sistemi di protezione senza
tener conto della circostanza che il montacarichi continuava ad essere
utilizzato per le normali attività d'impresa).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 14440 del 05/03/2009 Ud. (dep.
02/04/2009 )
In tema di sicurezza sul lavoro, il
rischio derivante dalla generica necessità di evitare che un ascensore
sul quale si stanno eseguendo lavori di manutenzione venga utilizzato
con la disattivazione dei sistemi di sicurezza non costituisce rischio
specifico dell'attività dell'appaltatore, ma rientra anche nell'ambito
della posizione di garanzia dell'appaltante, in virtù dell'obbligo di
cooperazione previsto dalla legge.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 14440 del 05/03/2009 Ud. (dep.
02/04/2009 )
In materia di prevenzione degli incidenti
sul lavoro, il "capo cantiere", anche in assenza di una formale delega
in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo
di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni
lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme
antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12673 del 04/03/2009 Ud. (dep.
20/03/2009 )
Il progettista dei luoghi di lavoro è
destinatario degli obblighi in materia antinfortunistica e dunque, nel
compiere le scelte progettuali, deve tenere conto dei principi generali
di prevenzione della sicurezza e della salute dei lavoratori. (In
applicazione del principio la Corte ha ritenuto il progettista di uno
scavo responsabile per la morte dei lavoratori deceduti nella sua
esecuzione a causa di uno smottamento del terreno, in quanto lo stesso
non aveva svolto le indagini geologiche e geotecniche pure imposte nel
caso di specie dalla legge e, conseguentemente, non avendo adeguatamente
valutato il rischio di crolli, aveva omesso di prevedere la
realizzazione di adeguate protezioni atte a prevenirlo).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13866 del 06/02/2009 Ud. (dep.
30/03/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari anche il
noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti
dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo
del macchinario noleggiato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la
concorrente responsabilità del titolare dell'impresa che aveva
noleggiato un escavatore con autista per l'effettuazione di uno scavo
senza l'osservanza delle cautele imposte dal d.P.R. n. 164 del 1956).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 1763 del 14/10/2008 Ud. (dep.
16/01/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un
contratto d'appalto, il committente è costituito come corresponsabile
con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e
protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7
D.Lgs. n. 626 del 1994.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 1825 del 04/11/2008 Ud. (dep.
19/01/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal
committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei
lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva
nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli
rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008 Ud. (dep.
14/10/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad
un'altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha
disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a
garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa
viene eseguita.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37079 del 24/06/2008 Ud. (dep.
30/09/2008 )
In tema di prevenzione antinfortunistica
al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato, dall'art. 5
del D.Lgs. n. 494 del 1996, esclusivamente il compito di organizzare il
lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì
anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse
delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa
applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei
lavoratori.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27442 del 04/06/2008 Ud. (dep.
04/07/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'obbligo di segregare il motore e di dotare gli organi e
gli elementi per la trasmissione del moto di adeguata protezione
riguarda anche il venditore della macchina e non solo il costruttore
della medesima.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 05/06/2008 Ud. (dep.
09/07/2008 )
In materia di normativa
antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la
sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che,
nell'impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep.
03/04/2008 )
Ai fini dell'individuazione dei
destinatari della tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica,
la natura del rapporto di lavoro subordinato non viene meno per il solo
fatto che il lavoratore-vittima dell'infortunio sia legato da rapporto
di parentela al detentore del pacchetto azionario di maggioranza e sia
membro del consiglio di amministrazione dell'ente-datore di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13915 del 16/01/2008 Ud. (dep.
03/04/2008 )
L'infortunio sul lavoro determinato da un
errore del lavoratore che abbia prestato il proprio consenso ad operare
in condizioni di pericolo non esclude la responsabilità del datore di
lavoro il quale abbia omesso di osservare le norme antinfortunistiche,
atteso che queste ultime sono dirette a prevenire anche il comportamento
imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore,
che non può altresì disporre del proprio diritto alla salute.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. (dep.
20/03/2008 )
A seguito dell'introduzione nell'art. 1
del D.Lgs. n. 626 del 1994 del comma quattro bis, ad opera del D.Lgs. n.
242 del 1996, i dirigenti, al pari del datore di lavoro e nell'ambito
delle proprie competenze ed attribuzioni, sono destinatari "iure
proprio" dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal
conferimento di una delega di funzioni.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6277 del 06/12/2007 Ud. (dep.
08/02/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro,
l'accertamento della qualità di destinatario delle norme va condotto in
concreto con riferimento alla singola impresa, alle mansioni svolte,
alla specifica sfera di responsabilità attribuita. (Nella fattispecie,
relativa all'infortunio occorso nell'ufficio di un'assicurazione e
causato da un pannello che si era staccato dal soffitto ed aveva colpito
un impiegato, la Corte ha ritenuto che la norma di prevenzione si
indirizzasse all'imputato, dirigente dell'ufficio, che aveva omesso di
garantire un'adeguata manutenzione del luogo di lavoro).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47173 del 08/11/2007 Ud. (dep.
20/12/2007)
Infortunio in itinere
In tema di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, la nozione di rischio ambientale cui si
ricollega la copertura assicurativa - quale rischio che deriva dalla
pericolosità dello spazio di lavoro, della presenza di macchine e del
complesso dei lavoratori in esso operanti - non esonera il lavoratore
dall'onere di provare le modalità concrete dell'infortunio occorsogli
durante gli spostamenti nel luogo di lavoro, essendo ciò necessario al
fine di verificare se il detto infortunio, quand'anche verificatosi sul
posto di lavoro, sia comunque correlato ad attività funzionale allo
svolgimento della prestazione lavorativa.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 27829 del 30/12/2009
Il rischio elettivo, configurato come
l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in
quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro",
con riferimento all'"infortunio in itinere" assume una nozione più
ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività
lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del
lavoratore infortunato anche contrari a norme di legge o di comune
prudenza, dovendosi escludere la rilevanza dei soli comportamenti
abnormi che, ricollegandosi ad una scelta del lavoratore di correre
rischi estranei alla necessità di raggiungere il posto di lavoro,
interrompono od escludono il nesso di occasionalità dell'infortunio con
il rapporto di lavoro. (Nella specie, trattandosi di infortunio mortale
occorso ad una lavoratrice che non si era avvalsa del sottopassaggio
pedonale in una stazione, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto
che l'attraversamento dei binari integrasse, secondo il comune sentire,
una clamorosa imprudenza e un comportamento abnorme).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19496 del 10/09/2009
In tema di infortunio "in itinere", il
rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato
con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della
attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del
lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire,
ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne
consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada
può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un
aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di
tutela da escludere la stessa. (Nella fattispecie, anteriore all'entrata
in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, la S.C. ha confermato
la decisione di merito che, analizzando le concrete condizioni
psicologiche ed ambientali in cui si era verificato l'infortunio a causa
dell'inosservanza di uno "stop" da parte del lavoratore nel tragitto da
casa al luogo di lavoro, aveva stabilito che il comportamento del
medesimo non aveva comportato l'assunzione di un rischio elettivo
escludente la configurabilità di un infortunio "in itinere"
indennizzabile).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17655 del 29/07/2009
In genere
In tema di assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali, la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000 (cfr.
sentenza della Corte Cost. n. 191 del 2005) non ha fatto venire meno la
non spettanza degli arretrati nei casi di riesame in cui si sia
verificata la prescrizione del diritto alla revoca del provvedimento di
riduzione, che costituisce una mera conseguenza della prescrizione del
diritto alla rideterminazione della rendita, di cui la norma citata
costituiva l'esplicitazione formale in riferimento "ai casi prescritti".
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 18594 del 21/08/2009
In tema di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, pur non rientrando l'attività didattica nelle
fattispecie previste dall'art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965 per
l'assicurazione obbligatoria, deve ritenersi che detta norma vada
interpretata nel senso che la protezione assicurativa è estesa anche ai
lavoratori intellettuali, ove gli stessi siano costretti nell'esercizio
delle proprie mansioni - come accade negli istituti di istruzione che
svolgano anche esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche
o di lavoro - a frequentare ambienti in cui si svolgono attività
rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali,
fotoriproduttori, computer ed altre attrezzature meccaniche o
elettriche. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la
decisione di merito che aveva ritenuto l'operatività della tutela
assicurativa, atteso che dal verbale ispettivo risultava che nell'aula
ove l'insegnante svolgeva lezioni vi erano un televisore, un
videoregistratore, uno schermo ed un proiettore, mentre presso l'ufficio
della presidenza erano state rinvenute alcune videocassette con
l'indicazione degli argomenti riferiti alle materie oggetto del corsi).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19495 del 10/09/2009
Le norme dettate in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni
pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli
incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli
ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la
conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile
dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le
idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste
misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non
potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore,
all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può
comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni
responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità,
inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento
lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa
esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata che aveva escluso che la condotta del lavoratore fosse
qualificabile come imprevedibile od abnorme od anche come rischio
elettivo in quanto il medesimo stava caricando un carro agricolo in
esecuzione delle sue normali mansioni e il posizionamento obliquo del
mezzo, con la conseguente creazione di un varco verso gli organi di
rotazione - su cui si era arrotolata la sciarpa del lavoratore
provocandone il decesso - costituiva una evenienza probabile alla luce
delle caratteristiche costruttive del mezzo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19494 del 10/09/2009
Non sussiste continuità normativa tra la
fattispecie prevista dall'art. 2, comma secondo, del D.Lgs. 22 ottobre
2001, n. 462 (che punisce l'omesso invio all'Ispesl ed alla Ausl
competente per territorio, da parte del datore di lavoro, della
dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra) e
quella, espressamente abrogata dall'art. 9 del citato decreto a far data
dal 23 gennaio 2002, di cui al combinato disposto degli artt. 40 e 328
del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in quanto quest'ultima prevedeva
esclusivamente l'obbligo di verifica iniziale e periodica dell'impianto
ma non anche quello di inoltro della dichiarazione di conformità.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29546 del 07/05/2009 Ud. (dep.
17/07/2009 )
In materia di infortuni sul lavoro,
l'azione di regresso esperita dall'INAIL nei confronti del datore di
lavoro in base agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 ricade,
attenendo al rapporto di assicurazione obbligatoria, nella competenza
funzionale del giudice del lavoro, a norma dell'art. 444 cod. proc.
civ., sicché la relativa controversia è sottratta alle norme sulla
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in base al
combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 16780 del 17/07/2009
Ai fini della configurabilità del reato
di cui all'art. 437 cod. pen., nella nozione di omissione dolosa rientra
anche il mancato, consapevole, ripristino di apparecchiature
antinfortunistiche, che a causa di precedente manomissione abbiano
perduto la loro efficacia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 28850 del 11/06/2009 Ud. (dep.
15/07/2009 )
In tema di tutela penale del lavoro, nel
caso in cui il pubblico ministero non fornisca prova della notifica del
verbale di prescrizioni al datore di lavoro, non spetta a quest'ultimo
provare di non averne avuto conoscenza, in quanto incombe all'organo
dell'accusa l'onere di provare che detto verbale, redatto dall'organo di
vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, è
stato ritualmente notificato al datore di lavoro ovvero che l'atto è
stato altrimenti regolarmente portato a conoscenza di quest'ultimo.
(Fattispecie nella quale il verbale, mai notificato al contravventore,
era stato consegnato al direttore tecnico di cantiere, regolarmente
abilitato ed autorizzato a ricevere la corrispondenza per conto del
datore di lavoro).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10726 del 09/01/2009 Ud. (dep.
11/03/2009 )
In tema di tutela penale del lavoro, ai
fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni
impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19
dicembre 1994, n. 758 compete a quest'ultimo, nè tale organo può imporre
al contravventore, in sede di prescrizioni, l'onere di comunicare
l'avvenuto adempimento, stante il divieto previsto dall'art. 23 Cost. di
imporre prestazioni personali se non in base alla legge. (Fattispecie
nella quale il contravventore aveva tardivamente comunicato all'organo
di vigilanza l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12483 del 08/01/2009 Ud. (dep.
20/03/2009 )
In caso d'esercizio dell'azione penale
per i reati d'omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche, l'INAIL è legittimato a costituirsi
parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di
regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato. (In
motivazione la Corte ha chiarito che la legittimazione dell'ente in tal
senso discende dall'art. 2 della L. n. 123 del 2007, che ha imposto al
pubblico ministero di informare a tal fine l'INAIL dell'avvenuto
esercizio dell'azione penale per i reati menzionati).
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 47374 del 09/10/2008 Ud. (dep.
19/12/2008)
In tema di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro, sussiste continuità normativa tra le fattispecie
penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall'art. 32,
comma primo, lett. b) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dall'art. 13,
comma decimo, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dagli artt. 20 e 21,
d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303) e quelle, più gravemente punite, oggi
contemplate per il datore di lavoro dall'art. 68, comma primo, lett. b)
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante "Attuazione dell'art. 1 L. 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41367 del 10/10/2008 Ud. (dep.
06/11/2008 )
In tema d'infortuni sul lavoro, il
principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia
degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa
antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante
dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i
rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto
della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità
altrui. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il datore di
lavoro, al quale era stato contestato di non avere adeguatamente
valutato i rischi correlati alla stabilità di pali messi a sua
disposizione dall'ENEL, non potesse invocare a sua discolpa
l'affidamento nella stabilità dei predetti pali).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22622 del 29/04/2008 Ud. (dep.
05/06/2008 )
Nel reato di rimozione od omissione
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il dolo è correlato alla
consapevolezza dell'esistenza di una situazione di pericolo discendente
dal funzionamento di un'apparecchiatura, segnale o impianto destinato a
prevenire l'infortunio e privo della cautela imposta, e alla volontà di
accettare il rischio di quest'ultimo, consentendo il funzionamento senza
la cautela stessa.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 17214 del 01/04/2008 Ud. (dep.
24/04/2008 )
Nella materia degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola
contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento
e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni,
secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni
antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota,
alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con
certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività
lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto
da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi
l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie,
la S.C., affermando il principio su esteso, ha cassato la sentenza
impugnata che aveva attribuito al tabagismo efficacia causale della
rilevata broncopneumopatia cronica, senza approfondire se la noxa
professionale riconosciuta dal CTU, pur marginale, avesse avuto un ruolo
concausale, anche se ridotto).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14770 del 04/06/2008
In tema di prevenzione infortuni,
l'integrale sostituzione della tabella I, allegata al D.Lgs. 17 agosto
1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose) con l'attuale tabella A, allegata al D.Lgs. 21 settembre
2005, n. 238, ha inciso sulla fattispecie penale dell'art. 27 (in
particolare, nella parte in cui è stata elevata a 2500 tonn. la soglia
del quantitativo di prodotti petroliferi stoccabili, al di sotto della
quale non sono applicabili gli artt. 6 e 7) disegnandone un ambito più
ristretto, in quanto ha definito direttamente l'ambito oggettivo della
condotta penalmente rilevante. (In motivazione la Corte, nell'enunciare
tale principio, ha escluso che la modifica normativa di cui alla
novellata tabella abbia natura di norma extrapenale integratrice del
precetto penale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 8374 del 11/01/2008 Ud. (dep.
25/02/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, le disposizioni di cui agli artt. 41 e 68 d.P.R. n. 547 del
1955 circa la necessità della messa in sicurezza delle parti pericolose
delle macchine, hanno un carattere generale e trovano applicazione,
senza lasciare alcun margine di discrezionalità ai soggetti cui incombe
il rispetto della norma, in tutti i casi in cui vengano adoperati
macchinari che presentino elementi di pericolo per il lavoratore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 2991 del 06/12/2007 Ud. (dep.
21/01/2008 )
I dubbi di legittimità costituzionale
riguardanti la disciplina relativa ad un evento infortunistico avvenuto
dopo l'entrata in vigore del d.m. contenente le tabelle cui rinviano i
commi 2 e 3 dell'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (in tema di
assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul
lavoro), sotto il profilo della "reformatio in peius" della pregressa
disciplina e dell'eccesso di delega, sono manifestamente infondati
atteso che non occorre basarsi, ai fini della valutazione della portata
della nuova normativa, su una comparazione frazionistica di singoli
elementi delle rispettive discipline ma, invece, sull'effetto
migliorativo complessivo della riforma del citato d.lgs. 23 febbraio
2000, n. 38 (vedi Corte Cost. n. 426 del 2006).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 2894 del 07/02/2008
Luoghi di lavoro
Integra reato l'adibire a lavori
continuativi i locali chiusi che non rispondono ai requisiti di salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto sussiste continuità normativa
tra l'art. 7 dell'abrogato d.P.R. n. 303 del 1956 e la nuova fattispecie
incriminatrice di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud. (dep.
17/07/2009 )
Il divieto di eseguire lavori in
prossimità di linee elettriche aeree a distanza inferiore a cinque metri
dalla costruzione e dai ponteggi si applica, in virtù del generale
riferimento normativo alle "linee elettriche", sia con riferimento ai
cavi "protetti" che a quelli "nudi".
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 17960 del 06/03/2009 Ud. (dep.
29/04/2009 )
In tema di tutela antinfortunistica nelle
esternalizzazioni delle fasi del processo produttivo, ove lavoratori
dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo,
i cui rischi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di
altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi
concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5
del d.P.R. n. 547 del 1955, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato,
ex art. 2087 cod. civ., ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o
dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro
lavorativo e a dare le conseguenti informazioni ed istruzioni ai propri
dipendenti, atteso che tale obbligo - non derogabile in virtù della
notorietà dell'impresa presso la quale vengono inviati i dipendenti
medesimi - si pone in sintonia con la normativa vigente in tema di
organizzazione del lavoro delle odierne realtà produttive complesse (v.
d.P.R. cit. n. 547 del 1955 ed art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 45 del 07/01/2009
In tema di tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori che svolgano attività lavorativa a bordo di navi o
unità mercantili, alla stregua del d.lgs. n. 271 del 1999 ed in
particolare degli artt. 2, 3, lett. n), 8 e 23, comma 6, il lavoratore
marittimo è unicamente colui che viene effettivamente ed attualmente
impiegato a bordo di una nave mercantile per svolgere un determinato
servizio ovvero colui che viene ingaggiato nell'equipaggio di una nave e
chiamato allo svolgimento di una determinata funzione. Conseguentemente,
solo il lavoratore imbarcato a bordo e non quello impiegato a terra ha
l'obbligo di sottoporsi a controlli sanitari circa l'idoneità alla
navigazione. (Fattispecie in tema di licenziamento, ritenuto illegittimo
dalla S.C., di lavoratore non imbarcato a bordo, rifiutatosi di
sottoporsi a visita medica).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21571 del 13/08/2008
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, non può essere considerata protezione amovibile di una
macchina quella rimovibile esclusivamente a seguito di manomissione e
cioè mediante l'utilizzo di utensili, giacchè in tal caso non è comunque
consentito, durante la lavorazione, l'accesso agli elementi mobili della
macchina stessa.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 20602 del 17/04/2008 Ud. (dep.
22/05/2008 )
In tema di tutela delle condizioni di
igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare di fornitura
ai lavoratori di indumenti e spogliatoi, l'interpretazione letterale e
logico - sistematica dell'art. 40 del d.P.R. n. 303 del 1956 alla
stregua della finalità dell'intero d.P.R. come modificato dal d.lgs. n.
626 del 1994, comporta che per "indumenti di lavoro specifici" si
debbano intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare
l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti,
essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad
eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la
tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni
igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle
sue incombenze (come la divisa dell'operatore ecologico). Ne consegue
che dall'ambito applicativo di suddetta norma esula qualsiasi
riferimento a divise o forme di abbigliamento destinate a soddisfare
esigenze diverse dalla tutela della salute e dalla sicurezza del
lavoratore, quali l'esigenza dell'individuazione del soggetto datoriale.
(Nella specie la S.C., confermando la decisione della corte
territoriale, ha rigettato il ricorso proposto dagli autisti di
un'azienda locale di mobilità i quali si dolevano che il datore di
lavoro non avesse predisposto un idoneo spogliatoio ove riporre gli
abiti personali ed indossare le divise aziendali, sul presupposto che le
divise aziendali migliorassero soltanto l'immagine del datore di lavoro,
così respingendo la tutela reclamata, di adempimento in forma specifica
e risarcimento dei danni per illegittima condotta, finalizzate solo a
dar maggior lustro al datore medesimo mediante il miglioramento della
sua immagine).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 11071 del 06/05/2008
I reati di cui agli artt. 6 e 8 del
d.P.R. n. 303 del 1956 in relazione alla destinazione a luoghi di lavoro
di locali chiusi semisotterranei senza previa autorizzazione ovvero di
locali di altezza inferiore a quella di legge hanno natura eventualmente
permanente, nel senso che l'illiceità del fatto permane sino a quando i
locali ritenuti non idonei siano destinati a luogo di lavoro.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44377 del 24/10/2007 Ud. (dep.
29/11/2007)
Malattie professionali
In tema di tutela previdenziale dei
lavoratori italiani che abbiano contratto la silicosi nelle miniere del
Belgio, la richiesta di integrazione della rendita riconosciuta ai
superstiti per essere il trattamento belga inferiore all'analogo
trattamento erogato in Italia, è soggetta al termine triennale di
prescrizione previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il
quale incide non già sul diritto fondamentale, ma sulle singole
prestazioni "differenziali", in considerazione della natura periodica
delle obbligazioni scaturenti dal rapporto previdenziale, ciascuna delle
quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo,
e del carattere variabile delle integrazioni dei singoli ratei in
relazione alla misura delle prestazioni percepite e di quella
successivamente acquisita. La decorrenza dalla data della domanda,
prevista dall'art. 3 della legge n. 1115 del 1962, va riferita
esclusivamente alle prestazioni di carattere
economico-sanitario-assistenziale riconosciute ai cittadini italiani
colpiti da silicosi in Belgio e non indennizzabili ai sensi di quella
legislazione.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 15332 del 30/06/2009
Nel caso di malattia professionale in
atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante
nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero
accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista
di successivi aggravamenti, vertendosi in materia di uno degli elementi
costitutivi del diritto alla rendita, che non può dar luogo ad una
questione pregiudiziale, di cui possa chiedersi l'accertamento con
efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17782 del 30/07/2009
Il giudicato sull'associazione della
silicosi con una malattia non professionale (associazione che, a
differenza dalla semplice coesistenza, implica un nesso
anatomo-funzionale-eziopatogenetico e cioè l'interdipendenza causale tra
la silicosi e l'altra patologia) preclude il riesame del rapporto di
associazione nella successiva causa per la rendita ai superstiti, in
quanto presupposto di fatto e di diritto comune alle due cause.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 18820 del 09/07/2008
In materia di assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali, alla stregua dell'art. 74,
secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 - che richiede la riduzione
dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per
l'indennizzabilità delle inabilità permanenti derivanti sia da
infortunio sul lavoro sia anche da malattia professionale - e la parte
successiva dello stesso comma, che fa riferimento a gradi di inabilità a
partire dall'undici per cento, la condanna dell'INAIL alla costituzione
di una rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento della
sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia
minima del dieci per cento e, pertanto, a partire dall'undici per cento,
atteso che la disposizione della norma citata fa chiaramente comprendere
la volontà legislativa di considerare le percentuali di inabilità solo
in termini di unità intere, senza valorizzare le frazioni di grado.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21661 del 14/08/2008
In tema di tutela contro le malattie
professionali, l'inclusione della malattia fra quelle per le quali
l'origine professionale è "di elevata probabilità" determina una
presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale, con la
conseguenza che mentre, da una parte, il lavoratore ha l'onere di
dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il
materiale abitualmente adoperato nel lavoro, dall'altra parte l'istituto
assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso
eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la
malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che
per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia
ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di
esposizione e di manifestazione della malattia. (Nella specie, la S.C.
ha cassato la sentenza impugnata che, nel ripartire l'onere probatorio
tra l'INAIL ed un lavoratore di calzaturificio, addetto all'incollaggio
e alla serigrafia, non aveva considerato che le nuove tabelle di cui al
d.m. 27 aprile 2004 avevano incluso, al n. 35, tra le malattie la cui
origine lavorativa è di elevata probabilità, la leucemia
-prevalentemente mielocitica-, indicando il benzene quale fattore
scatenante la tecnopatia, né dato rilievo alla presunzione legale in
ordine al rapporto causale o concausale).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 8638 del 03/04/2008
In tema di indennizzabilità delle
malattie professionali, l'accertamento dei casi in cui un lavoratore
infortunato debba essere considerato mancino agli effetti specifici
dell'applicazione delle tabelle sull'indennizzo per gli infortuni sul
lavoro si risolve in un giudizio di fatto, come tale riservato al
giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.
(Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con
riferimento ad infortunio occorso a lavoratore mancino - l'amputazione
subtotale della falange ungueale del primo dito della mano sinistra -
aveva disconosciuto all'arto infortunato il carattere di mano dominante
ritenendo, diversamente, che il lavoratore fosse ambidestro).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 7294 del 18/03/2008
Prevenzione infortuni
L'adempimento delle prescrizioni
antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte
dell'organo di vigilanza integra la circostanza attenuante introdotta
dall'art. 303, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la quale è applicabile anche
ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo. (Fattispecie
antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che
ha espressamente abrogato l'attenuante in esame).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 29545 del 07/05/2009 Ud. (dep.
17/07/2009 )
In materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la
deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle
normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli
inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere
di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di
lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a)
presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo
alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione
di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con
lo svolgimento dell'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il rischio elettivo
nel comportamento del lavoratore, deceduto a seguito di caduta dall'alto
per rottura di una fune di sollevamento di una gru, sul cui cestello era
salito per svolgere la propria attività, impedita dalla rottura del
verricello normalmente utilizzato, senza che rilevasse che la gru era
destinata al sollevamento di materiali e non di persone).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21113 del 02/10/2009
Le misure protettive prescritte dagli
artt. 55 e 68 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, relative,
rispettivamente, agli organi ed elementi per la trasmissione del moto e
agli organi lavoratori e zone di operazione delle macchine, tendono a
tutelare il lavoratore da "infortuni", cioè da eventi accidentali,
indipendentemente dal comportamento del lavoratore medesimo e quindi
tendono ad impedire attività anche estranee alla serie di operazioni
insite nella specifica lavorazione, restando esclusi solo eventuali
fatti di autolesionismo.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22320 del 18/03/2009 Ud. (dep.
28/05/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'art. 55 d.P.R. n. 547 del 1955 non può essere interpretato
senza il necessario collegamento con il successivo art. 56, che ne
costituisce precisazione e completamento, in quanto l'indicazione delle
misure e caratteristiche che sono riportate in tale norma con
riferimento agli stessi organi ed elementi per la trasmissione del moto
elencati nel precedente articolo, estremamente generico sul punto,
implica necessariamente che l'adeguatezza delle misure di protezione dal
movimento di alberi, cinghie e funi di trasmissione non va valutata di
volta in volta con approssimazione, ma facendosi espresso riferimento a
quelle misure che l'art. 56 indica con carattere di determinatezza e di
precisione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22320 del 18/03/2009 Ud. (dep.
28/05/2009 )
Le norme dettate in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni
pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli
incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli
ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la
conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile
dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le
idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste
misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non
potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore,
all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può
comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni
responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità,
inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento
lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa
esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata, che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro in
relazione ad un infortunio occorso ad un lavoratore agricolo, il quale,
durante l'attività stagionale di raccolta delle mele, era caduto a terra
precipitando da una scala per la rottura di un ramo dell'albero al quale
era appoggiata, ricostruendo la dinamica dell'infortunio stesso in modo
tale da addebitarlo "ad un movimento non corretto del lavoratore", senza
però chiarire se si trattasse di comportamento connotato da abnormità ed
imprevedibilità).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9689 del 23/04/2009
In materia di prevenzione
antinfortunistica, il lavoratore che assume il ruolo di formatore
dell'apprendista è titolare di un obbligo di tutela e vigilanza sulle
attività in concreto esercitate da quest'ultimo, rispondendo
dell'infortunio occorsogli qualora si sia reso inadempiente a tale
obbligo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità per
omicidio colposo del formatore in relazione alla morte dell'apprendista
conseguita all'improprio utilizzo da parte di quest'ultimo di un
carrello elevatore).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15009 del 17/02/2009 Ud. (dep.
07/04/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, quando l'obbligo di difendere i lavoratori dal rischio di
caduta di materiali non può essere adempiuto mediante l'adozione di
mezzi tecnici, il datore di lavoro deve adottare, come previsto
dall'art. 11 d.P.R. n. 547 del 1955, altre misure o cautele adeguate, la
cui idoneità deve essere valutata dal giudice con riferimento specifico
alla natura del pericolo in questione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 40783 del 19/06/2008 Ud. (dep.
31/10/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, le mere intese verbali e telefoniche tra i datori di lavoro
impegnati nella realizzazione di un'opera complessa non sono sufficienti
ad attuare la coordinazione tra le imprese imposta dall'art. 7, comma
secondo, D.Lgs. n. 626 del 1994 in vista della programmazione e
dell'attuazione degli "interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori", al fine di eliminare quelli dovuti alle
interferenze tra le diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 26115 del 08/05/2008 Ud. (dep.
30/06/2008 )
Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione è un mero ausiliario del datore di lavoro privo
di autonomi poteri decisionali e non è dunque destinatario degli
obblighi dettati dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle sanzioni, penali e amministrative, previste per la
loro violazione. Ciò non esclude peraltro la sua responsabilità per il
reato di omicidio colposo conseguito alla mancata adozione di una misura
prevenzionale, qualora si accerti che lo stesso abbia indotto il datore
di lavoro all'omissione, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa
professionale.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 25288 del 23/04/2008 Ud. (dep.
20/06/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'elencazione degli strumenti di tutela (occhiali, visiere,
schermi appropriati) di cui all'art. 382 d.P.R. n. 547 del 1955 non ha
carattere tassativo, ma va interpretata in senso logico; ne consegue che
i mezzi di tutela necessari possono anche essere diversi da quelli
elencati, se sicuramente idonei a preservare l'integrità fisica del
lavoratore dai pericoli a loro volta indicati, ancora una volta non
tassativamente, dalla suddetta disposizione (proiezioni di schegge,
spruzzi di vernice).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 10812 del 17/01/2008 Ud. (dep.
11/03/2008 )
In tema di responsabilità per eventi
lesivi correlati alla violazione di norme sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, deve ritenersi che l'art. 4 D.Lgs. 19 settembre
1994 n. 626, richiamato dall'art. 2, comma primo, lett. f ter), e
dall'art. 9, comma primo lett. c bis), D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, nel
catalogare gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto in relazione alla natura dell'attività dell'impresa, individui,
per il caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese
affidatarie di lavori diversi (complementari o meno che essi siano), una
posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano
causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo alla esistenza o
meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare
della suddetta posizione (principio affermato, nella specie, con
riguardo alla ritenuta responsabilità del titolare di una ditta
individuale il quale, incaricato dell'esecuzione di uno scavo in un
cantiere nel quale lavoravano anche altre imprese, non aveva adottato le
prescritte norme di sicurezza, per cui si era prodotto il franamento di
una parete di detto scavo, con conseguente morte di un operaio che ne
era stato investito).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 16346 del 19/12/2007 Ud. (dep.
18/04/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 d.P.R.
n. 164 del 1956, è da considerare "opera provvisionale" ogni manufatto
che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare,
siano essi limitati a una o più fasi delle operazioni costruttive, siano
da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo
dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale
sia presente nel cantiere, essa deve essere "conservata in efficienza",
in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti
anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato
momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3504 del 13/12/2007 Ud. (dep.
23/01/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, la
regola cautelare dettata dall'art. 75 del d.P.R. n. 547 del 1955,
relativa all'obbligo di dotare di schermi o altra protezione le macchine
che durante il funzionamento possono proiettare materiale pericoloso, è
intesa a indicare al garante per la sicurezza del luogo di lavoro la
necessità di provvedere al fine di ridurre al minimo i rischi per il
lavoratore. Non è pertanto consentito al datore di lavoro sottovalutare
tale rischio sulla base di una considerazione empirica circa la bassa
probabilità dell'evento. (Nella fattispecie la macchina molatrice del
vetro aveva prodotto una esplosione di frammenti durante la lavorazione
di una bottiglia).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3477 del 12/12/2007 Ud. (dep.
23/01/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt.
89, comma primo e 22, comma primo, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
(obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni) non solo l'assicurare una attività formativa insufficiente ed
inadeguata, ma anche la mancanza di qualsiasi attività formativa.
(Fattispecie nella quale la violazione è stata ravvisata nella mancanza
dell'attività di istruzione ed informazione inerente ai rischi cui i
lavoratori erano esposti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007 Ud. (dep.
28/01/2008 )
In tema di prevenzione infortuni sul
lavoro, integra la violazione prevista dal combinato disposto degli
artt. 89, comma primo e 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro)
non soltanto l'omessa redazione del documento di valutazione, ma anche
il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento.
(Fattispecie nella quale la violazione, pur essendo stato redatto il
documento di valutazione, è stata ugualmente ravvisata difettando nel
documento l'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori
erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e la
specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007 Ud. (dep.
28/01/2008 )
In tema di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'art. 162 bis
cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella
introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo,
del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto può essere esercitata non
soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della
procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando
il contravventore ha ritenuto di non avvalersene.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44369 del 24/10/2007 Ud. (dep.
29/11/2007 )
In tema di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro, ai fini dell'estinzione delle relative violazioni
contravvenzionali (art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), è
rilevante la prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto
al contravventore dall'organo di vigilanza, in quanto il preventivo
esperimento della procedura di definizione amministrativa costituisce
condizione di procedibilità dell'azione penale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44369 del 24/10/2007 Ud. (dep.
29/11/2007 )
L’obbligo di ottemperare alle
disposizioni in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro sussiste
anche in assenza di situazioni specifiche di emergenza, atteso che le
predette disposizioni hanno natura e finalità preventive. (Fattispecie
in tema di omessa adozione di segnaletica di sicurezza antincendio).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22828 del 29/03/2007 Ud. (dep.
12/06/2007)
Il reato di cui agli artt.4 e 89 D.Lgs.
n. 626 del 1994, in relazione alla omessa adozione delle misure
antincendio ha natura permanente nel senso che la consumazione dello
stesso coincide con l'adozione delle misure omesse.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44377 del 24/10/2007 Ud. (dep.
29/11/2007)
Responsabilità
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del
committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi
causalmente ad una sua omissione colposa.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37840 del 01/07/2009 Ud. (dep.
25/09/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per
la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e
responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore
di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo
ruolo con modalità rigorose.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37861 del 10/07/2009 Ud. (dep.
25/09/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del
lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo
quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto
al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da
imprudenza, imperizia o negligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata che aveva ascritto l'infortunio, determinato dal
mancato bloccaggio delle ruote del trabattello sul quale il lavoratore
si apprestava ad effettuare il proprio intervento, al preponderante
concorso di colpa della società datoriale nella causazione
dell'infortunio per il mancato assolvimento, da parte del responsabile
della sicurezza dell'obbligo della puntuale vigilanza sull'esecuzione
dei lavori affinché condizioni ed uso delle attrezzature fossero
conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009
In materia di appalto, la responsabilità
per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a
tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al
committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa
alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico
organizzativi dell'opera da eseguire. (Nella specie, la S.C., in
applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso la configurabilità di
una responsabilità del committente in quanto le clausole contrattuali si
limitavano a riconoscergli, da un lato, la possibilità di richiedere
all'appaltatore l'adozione di misure più rigorose (così generando un
obbligo aggiuntivo su quest'ultimo) e, dall'altro, pur attribuendogli la
sorveglianza (con possibilità di intervento nei casi più gravi)
sull'osservanza delle misure di sicurezza, non gli riservava alcun
potere di ingerenza ed organizzativo sull'opera da eseguire, conservando
ogni obbligo in materia di sicurezza nell'esclusiva responsabilità
dell'appaltatore).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, ciascun datore di lavoro, sia il committente che
l'appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri
dipendenti dai rischi che coinvolgano unicamente questi ultimi, poiché
la cooperazione tra committente ed appaltatore è imposta soltanto per
eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 28197 del 21/05/2009 Ud. (dep.
09/07/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari
(eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto al loro
utilizzo) non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in
favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei
confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai
rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono
chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009 Ud. (dep.
05/06/2009 )
Ai fini dell'accertamento della
responsabilità del datore di lavoro per infortunio del proprio
dipendente, l'affidamento ad esso di una mansione diversa da quelle
normalmente assegnate non può costituire di per sé un elemento di colpa,
considerato che nell'esercizio dello "jus variandi" il datore di lavoro
può destinare il lavoratore a mansioni diverse da quelle solitamente
svolte, purché il loro esercizio sia rispettoso della professionalità
del dipendente e rientri nella sua capacità, anche in relazione a quella
acquisita per esperienze pregresse. Ne consegue che l'affidamento
occasionale della guida di un camion ad un dipendente fornito della
prescritta abilitazione, oltre che della pratica di guida del mezzo, non
costituisce un elemento di prova idoneo a dimostrare l'inadempimento
all'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, non
essendo la guida di autoveicoli, per il trasporto di persone o cose,
qualificabile come un' attività intrinsecamente pericolosa.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14841 del 24/06/2009
La responsabilità del datore di lavoro
per l'incidente accorso al lavoratore può essere esclusa, per causa
sopravvenuta, solo in presenza di un contegno eccezionale od abnorme del
lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento
lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale,
dunque, del tutto imprevedibile. (Fattispecie in tema di omicidio
colposo causato dalla violazione di norme antinfortunistiche, in cui la
Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro non ritenendo abnorme
il comportamento del lavoratore che si era messo alla guida di un
carrello elevatore nonostante non rientrasse nelle sue mansioni).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15009 del 17/02/2009 Ud. (dep.
07/04/2009 )
La responsabilità del datore di lavoro di
cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Ne consegue che,
ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di
aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla
salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la
nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro
elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il
lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver
adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del
danno medesimo. (Nella specie, in relazione ad un infortunio occorso ad
una sportellista che, nello scendere dallo sgabello, era inciampata
nella raggiera portapiedi, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha
rilevato che la Corte territoriale, con motivazione sufficiente e non
contraddittoria, aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova della
inadeguatezza degli arredi, mentre, per contro, non risultava violata da
parte della società datrice di lavoro alcuna specifica norma di
prevenzione degli infortuni).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 3788 del 17/02/2009
In tema di sicurezza sul lavoro, la
responsabilità del committente è limitata ad alcuni obblighi specifici,
quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la
cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e
prevenzione, restando pertanto ferma la responsabilità dell'appaltatore
per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6884 del 18/11/2008 Ud. (dep.
18/02/2009 )
In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il committente di opere edili è titolare di una posizione di
garanzia, ed ha l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, che permane anche nell'ipotesi in cui, dopo l'affidamento
dei lavori ad una impresa, l'esecuzione degli stessi sia stata
subappaltata a più imprese, poichè, in caso di infortunio, la
responsabilità del committente non è esclusa da quella dell'appaltatore.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 42131 del 30/09/2008 Ud. (dep.
12/11/2008)
In materia di infortuni sul lavoro, il
direttore di stabilimento, pur se privo di autonomia di spesa, conserva
poteri di segnalazione e di blocco dei macchinari pericolosi, ed in caso
di inerzia è responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore
addetto ad un macchinario operante in condizioni di pericolo.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 38009 del 10/07/2008 Ud. (dep.
03/10/2008)
In materia di prevenzione dagli infortuni
sul lavoro, il d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, con indicazioni che
hanno trovato conferma nel sistema delineato dal d.lgs. n. 626 del 19
settembre 1994, prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in
via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, figura,
quest'ultima, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare
di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo
vari gradi di responsabilità, e che presuppone uno specifico
addestramento a tale scopo, nonché il riconoscimento, con mansioni di
caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei
relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei
criteri prefissati, non assumendo rilievo esimente, invece, la dedotta
insufficiente qualifica contrattuale ricoperta dal dipendente. Ne
consegue che, ove l'infortunio sia occorso al preposto per la mancata
individuazione delle modalità esecutive di intervento e dei relativi
mezzi di protezione da adottare, va esclusa la responsabilità del datore
di lavoro trattandosi di profili e di decisioni operative di competenza
del delegato. (Nella specie, il caposquadra - ritenendo inidonee allo
scopo l'uso delle scale e delle cinture di sicurezza messe a
disposizione dell'azienda - si era avventurato su un'intercapedine che
non aveva retto al suo peso, con conseguente caduta da una altezza di
circa sette metri; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la
correttezza della decisione di merito che aveva imputato alla
responsabilità del preposto la concreta scelta delle modalità esecutive,
restando irrilevanti le censure sull'inadeguatezza delle scale e degli
altri mezzi di protezione a disposizione).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 29323 del 15/12/2008
In materia di sicurezza sul lavoro, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma
posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente
individuati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, si affianca a quelle
degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 38002 del 09/07/2008 Ud. (dep.
03/10/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il costruttore di un macchinario a cilindri, qualora questi
ultimi non siano inaccessibili o per esigenze della lavorazione non
possano essere protetti, ha l'obbligo di dotare lo stesso macchinario di
un dispositivo d'arresto ad innesco automatico, che non richieda
l'intervento manuale dell'operatore, non potendosi tale dispositivo
ritenere in grado di prevenire il pericolo per l'incolumità del
lavoratore, come espressamente richiesto dall'art. 132 d.P.R. n. 547 del
1955, risultando idoneo ad interrompere il funzionamento del macchinario
solo dopo che tale incolumità è già stata compromessa.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37058 del 12/06/2008 Ud. (dep.
30/09/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, il
coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 494
del 1996, ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza
e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed
attrezzature per tutta la durata dei lavori; diversamente, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 stesso
D.Lgs., ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di
coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del
piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di
sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve
essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di
adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano
stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole
lavorazioni. Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si
sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della
sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare,
attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di
coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei
lavoratori. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso nel
quale l'imputato rivestiva entrambe le qualifiche, ha ritenuto che le
giustificabili lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di
coordinatore per la progettazione avrebbero dovuto essere colmate
attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva
allo stesso imputato in qualità di coordinatore per esecuzione, e la cui
omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro
verificatosi).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 18472 del 04/03/2008 Ud. (dep.
08/05/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, in caso di subappalto il subcommittente è sollevato dai
relativi obblighi soltanto ove i lavori siano subappaltati per intero,
cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso
nei confronti del subappaltatore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27965 del 05/06/2008 Ud. (dep.
09/07/2008 )
La responsabilità del datore di lavoro ex
art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto
del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai
sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo
di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che
il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio
sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa
l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore
il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da
infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza
dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale
tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve
provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè,
di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando
tutte le misure per evitare il danno.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21590 del 13/08/2008
La violazione dell'obbligo di
individuare, nella propria organizzazione, uno o più responsabili della
sicurezza, capaci di coprire tutto l'arco lavorativo annuale, anche nel
periodo di ferie, durante il quale alcuni operai siano comandati a
prestare lavoro, non esime il datore di lavoro (nella specie, un comune)
dalla responsabilità civile ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n.
1124 del 1965, né alla conseguente azione di regresso dell'istituto
assicuratore.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14918 del 05/06/2008
In materia di sicurezza sul lavoro, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cui sono riconosciuti dalla
normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo
grave e imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti
degli obblighi specificamente individuati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494
del 1996. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da
un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata
riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di
segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella
sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 17502 del 13/03/2008 Ud. (dep.
30/04/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, nel caso
in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde a garanzia
della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si
ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo
di controllare la sicurezza del cantiere. (Nella fattispecie, si
trattava di lavori sulla sede stradale e l'imputato era risultato
concreto e operativo referente della ditta sub-appaltatrice dei lavori).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 46383 del 06/11/2007 Ud. (dep.
13/12/2007 )
In materia di responsabilità datoriale
nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro a causa
di inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 cod.
civ.) si applicano le regole civilistiche sull'inadempimento (art. 1218
cod. civ.) e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del
creditore (art. 1227, primo comma, cod. civ.) e ciò diversamente dal
regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, in forza del
quale l'Istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua
interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione
della lesione della propria integrità psicofisica.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14/04/2008
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in
esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per
questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni
subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli
obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai
rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del
prestatore d'opera. (Fattispecie in cui è stata affermata la
responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel
cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il
lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare
cadute a chi operava in altezza).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. (dep.
20/03/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro,
l'inosservanza delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al
comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai
fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano
adempiute le prescrizioni di loro competenza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3448 del 25/10/2007 Ud. (dep.
23/01/2008 )
In materia di infortuni sul lavoro, nel
caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente,
anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque
obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e
dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati.
(Nella fattispecie è stata ritenuta la responsabilità del committente
per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso ad
uno dei lavoratori impiegati dall'impresa incaricata, la quale non
offriva adeguate garanzie, in ragione della sua modesta struttura e
della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, in ordine al
rispetto della normativa antinfortunistica).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8589 del 14/01/2008 Ud. (dep.
27/02/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, il
responsabile della sicurezza deve considerare anche eventuali situazioni
che determinino l'affidamento occasionale al lavoratore di mansioni
differenti da quelle normalmente svolte, dettando le necessarie regole
di tutela e disponendo in ordine ai necessari percorsi di formazione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47137 del 24/09/2007 Ud. (dep.
20/12/2007 )
In materia di infortuni sul lavoro, dopo
le modifiche apportate al D.Lgs. n. 494 del 1996 dal D.Lgs. n. 528 del
1999, l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta applicazione delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento grava
non solo sul coordinatore per la sicurezza, ma altresì sul committente e
sul responsabile dei lavori.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7714 del 06/12/2007 Ud. (dep.
20/02/2008 )
La responsabilità dell'imprenditore ex
art. 2087 cod.civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve
ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del
datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare
l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro,
tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale
che, con completa e coerente motivazione, aveva affermato la
responsabilità, ex art. 2087 cod. civ., del datore di lavoro,
esattamente considerando come noto al tempo dei fatti di causa -
1975/1995 - il rischio da inalazione di polveri di amianto e rilevando
l'insufficienza di un torrino d'aspirazione predisposto
dall'imprenditore nonché ravvisando il danno biologico nel semplice
pericolo cagionato da un'alterazione anatomica pur non avente attuale
incidenza funzionale).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 2491 del 01/02/2008
Sorveglianza sanitaria
In tema di prevenzione infortuni sul
lavoro, l'omessa sottoposizione del lavoratore ad accertamenti sanitari
configura un'ipotesi di reato permanente e non istantaneo, in quanto
l'obbligo della sorveglianza sanitaria non è circoscritto alla fase
preventiva all'assunzione, ma perdura nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro, protraendosi la condotta lesiva dell'interesse
protetto sino a quando il datore di lavoro non ottemperi a tale obbligo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26539 del 21/05/2008 Ud. (dep.
02/07/2008 )
MINIERE, CAVE E TORBIERE
Autorizzazione
La realizzazione di una cava in difetto
della preventiva autorizzazione paesaggistica è tuttora condotta
penalmente rilevante ai sensi dell'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004,
disposizione nella quale è stata trasfusa la precedente fonte
dell'incriminazione, costituita dall'abrogato art. 163 del D.Lgs. n. 490
del 1999.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 1781 del 02/12/2008 Ud. (dep.
16/01/2009 )
Sanzioni amministrative
Ai fini dell'irrogazione della sanzione
amministrativa prevista dall'art. 29 della legge della Regione Siciliana
9 dicembre 1980, n. 127, in materia di coltivazione di giacimenti
minerari da cava, non occorre che l'attività estrattiva sia
necessariamente di notevoli dimensioni e a carattere professionale, né
si richiede che il prodotto dell'estrazione sia destinato al commercio,
poiché l'art. 1 della medesima legge reg. esclude l'applicazione di tale
sanzione nel solo caso di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la
propria casa di abitazione o per opere agricole nel proprio fondo.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1458 del 23/01/2008
In genere
L'ignoranza della norma extrapenale
richiamata dall'art. 15, lett. c) della L. 14 luglio 1965, n. 963 in
tema di divieti di pesca marittima non può trasformarsi in un errore sul
fatto che costituisce il reato, rilevante ai sensi dell'art. 47, comma
terzo, cod. pen.. (Nella specie, si trattava del Reg. CE 17 giugno 1994,
n. 1626 che non consente alcuna deroga al divieto di pesca e
commercializzazione del novellame, a differenza della normativa
nazionale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38087 del 02/07/2009 Ud. (dep.
28/09/2009 )
Novellame
Deve essere disapplicata, in quanto
incompatibile con il Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, la normativa
nazionale che contempla una percentuale di tolleranza di novellame nel
pescato, non consentendo la normativa comunitaria alcuna deroga al
divieto di pesca e di commercializzazione del novellame.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38087 del 02/07/2009 Ud. (dep.
28/09/2009 )
Deve essere disapplicata la normativa
contenuta nell'art. 3, comma secondo, lett. a) del D.M. 22 dicembre
2000, che ammette una tolleranza di novellame di non più del 10%
calcolato sull'intero pescato, in quanto contrastante con la normativa
comunitaria contenuta nel Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, che non
prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del
novellame. (Fattispecie nella quale la Corte, disapplicando la normativa
nazionale, ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale del
riesame che, nel ritenere non configurabile il reato previsto dall'art.
15, comma primo, lett. c), L. 14 luglio 1965, n. 963, aveva annullato la
convalida del sequestro probatorio di due pescespada di misura inferiore
al limite minimo per la pesca fissato con decreto regionale, in quanto
rientranti nella predetta percentuale di tolleranza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23829 del 07/05/2009 Cc. (dep.
09/06/2009 )
Sanzioni amministrative
La disposizione dell'art. 33, comma 11,
della legge della Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19 - secondo cui
incorre nella sanzione amministrativa determinata con criteri di
proporzionalità, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge n. 689
del 1981, colui il quale esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non
consentite - è norma speciale rispetto a quella del comma 3 del medesimo
art. 33; nel primo caso, infatti, è la stessa fonte legislativa primaria
che descrive il comportamento vietato e autonomamente sanzionato, mentre
il comma 3 è norma amministrativa "in bianco", che sanziona
comportamenti descritti da fonte sub primaria; ne consegue che il
pagamento, da parte del trasgressore, a seguito dell'erronea
contestazione cumulativa, della sanzione (in misura ridotta) prevista
dal citato art. 33, comma 3, non ha effetto estintivo dell'illecito
speciale previsto dal comma 11 della medesima disposizione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 8188 del 03/04/2009
In materia di, a norma del combinato
disposto degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 530 del 1992, sono soggetti
all'obbligo di detenere i colli delle partite di molluschi bivalvi vivi,
di produzione nazionale e comunitaria, destinati al consumo umano
diretto muniti di bollo sanitario che consenta di identificare il centro
di spedizione o di depurazione di provenienza in qualsiasi fase del
trasporto e della distribuzione fino alla vendita al dettaglio, non solo
i venditori, all'ingrosso o al dettaglio ma anche i ristoratori, che
detengono comunque il prodotto per l'ulteriore sua commercializzazione
prima che pervenga al consumatore finale.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12480 del 28/05/2007
Abbandono
In tema di gestione dei rifiuti, l'art.
255 D.Lgs. n. 152 del 2006 non ha abrogato l'art. 50 D.Lgs. n. 22 del
1997, poiché tra le due fattispecie intercorre, con riguardo agli
elementi costitutivi del reato, un rapporto di continuità normativa,
sicché, restando invariato il disvalore penale dei fatti anteriormente
commessi, il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base
delle procedure esistenti al momento del fatto.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 36873 del 15/04/2008 Ud. (dep.
26/09/2008)
In tema di abbandono di rifiuti, sebbene
l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile
"ratione temporis") preveda la corresponsabilità solidale del
proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento
sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti,
solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo
o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela
ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che
si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto,
tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una
funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area
medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per
la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa
postulato da tale norma può ben consistere nell'omissione delle cautele
e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di
un'efficace custodia. (Fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti
di un Consorzio di Bonifica per provvedere alla rimozione, all'avvio al
recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti
depositati lungo un fiume).
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 4472 del 25/02/2009
In tema di gestione dei rifiuti, al fine
di escludere la responsabilità penale del proprietario del rifiuto
abbandonato da terzi, è necessaria la mancanza di un concorso materiale
o morale con chi l'ha abbandonato, competendo in ogni caso al
proprietario, onde evitare di essere ritenuto responsabile
dell'inottemperanza in questione, chiedere l'annullamento del
provvedimento sindacale o dimostrare in sede penale l'assenza della
ritenuta condizione soggettiva. (Fattispecie relativa a veicolo
abbandonato dal proprietario il quale aveva provveduto al versamento
delle targhe, cedendolo informalmente a terzi, senza controllarne la
regolare rottamazione da parte di questi ultimi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27990 del 27/03/2008 Ud. (dep.
09/07/2008 )
In tema di abbandono incontrollato di
rifiuti, non rientrano nella nozione di rifiuto le particelle di amianto
provenienti dalle lastre di copertura di immobile per effetto
dell'azione di dilavamento delle acque piovane, essendo quest'ultimo
fenomeno estraneo alla volontà del detentore.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22245 del 23/04/2008 Cc. (dep.
04/06/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini
della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti cui all'art. 51,
comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma secondo,
D.Lgs. n. 152 del 2006), per titolare di impresa o responsabile di ente
non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività
ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale
inquinante.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud. (dep.
13/05/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, i reati
di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi
eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa o con l'ultimo
abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la
sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali momenti la
cessazione della decorrenza del termine di prescrizione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 19/12/2007 Ud. (dep.
07/02/2008 )
Il reato di abbandono o deposito
incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale
previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 50,
comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 255, comma primo, del
D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della
commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili
di enti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 33766 del 10/05/2007 Ud. (dep.
03/09/2007 )
In tema di gestione dei rifiuti, il reato
di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti
ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della
omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere
la condotta di abbandono. (Fattispecie nella quale il sequestro
preventivo riguardava un autocarro adibito al trasporto di rifiuti
abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del
titolare dell'impresa).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24736 del 18/05/2007 Cc. (dep.
22/06/2007)
Albo rifiuti
Integra il delitto di falsità ideologica
commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenta
false attestazioni, in ordine alla disponibilità dei mezzi necessari
all'espletamento dell'attività di gestione dei rifiuti, al fine di
conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, atteso
che quest'ultimo è organismo pubblico e l'iscrizione acquista anche
carattere pubblicistico, costituendo requisito per lo svolgimento della
suddetta attività e per la partecipazione alle gare d'appalto per la
fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 47558 del 14/10/2008 Cc. (dep.
22/12/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, l'omesso
o tardivo versamento del diritto annuale di iscrizione alla competente
Sezione regionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali determina
l'automatica sospensione dell'iscrizione. Ne consegue che è
configurabile il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152
del 2006 in caso di esercizio di una delle attività di gestione dei
rifiuti durante il periodo di sospensione dell'iscrizione a causa
dell'omesso o tardivo versamento del diritto annuale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24467 del 15/05/2007 Ud. (dep.
21/06/2007)
Aziende municipalizzate
L'art. 4 del r.d. 15 ottobre 1925 n 2578,
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni,
prevede, specificamente, che il rapporto di impiego con i direttori
delle aziende municipalizzate abbia durata triennale e sia prorogabile
di triennio in triennio; ne consegue l'inapplicabilità del regime
sancito dalla legge n. 230 del 1962 atteso che, ove nella delibera di
assunzione sia stata omessa l'indicazione di un termine finale, il
rapporto è comunque a tempo determinato per espressa indicazione di
legge.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17660 del 27/06/2008
In tema di rapporto di impiego dei
direttori delle aziende municipalizzate, ove con il ricorso introduttivo
del giudizio sia stata domandato l'accertamento dell'illegittimità della
risoluzione del rapporto a tempo indeterminato per carenza di
motivazione della delibera di recesso, costituisce una inammissibile
nuova domanda, fondata su una distinta ed autonoma "causa petendi", la
deduzione in appello della violazione dell'art. 35 del d.P.R. n. 902 del
1986 che presuppone il diverso fatto costitutivo della durata triennale
del rapporto e della conseguente conferma, in ragione del difetto di
motivazione della delibera di diniego alla rinnovazione, per un
ulteriore triennio.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17660 del 27/06/2008
Autorizzazioni
In tema di gestione dei rifiuti, integra
il reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
la detenzione senza autorizzazione di alghe marine, in quanto le stesse,
insieme alle altre piante marine, non sono utilizzabili, ai sensi della
L. 19 ottobre 1984, n. 748, nè per la produzione di ammendante
compostato verde nè per la produzione di ammendante compostato misto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 31158 del 12/06/2008 Ud. (dep.
24/07/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, ove il
Tribunale amministrativo regionale abbia in sede cautelare sospeso gli
effetti di un provvedimento amministrativo, deve ritenersi legittima la
prosecuzione dell'attività svolta dopo l'emanazione dell'atto impugnato,
in quanto l'ordinanza cautelare del G.A., comportando il mantenimento
della validità dell'iscrizione sino all'esito del giudizio di merito,
determina il venir meno del presupposto del reato. (Fattispecie nella
quale la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato per
difetto del "fumus delicti" l'ordinanza con cui il tribunale del riesame
aveva confermato un precedente decreto di sequestro preventivo avente ad
oggetto un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali,
sequestro disposto a seguito dell'adozione da parte
dell''amministrazione provinciale di un provvedimento di decadenza della
ditta dell'indagato dall'iscrizione all'Albo delle imprese che
effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, poi
cautelarmente sospeso dal T.A.R.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6117 del 17/12/2007 Cc. (dep.
07/02/2008 )
In tema di rifiuti, la natura personale
dell'autorizzazione all'esercizio di una delle tipiche attività di
gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione) non consente al titolare dell'autorizzazione di
delegare l'esercizio dell'attività a terzi che ne siano privi.
(Fattispecie nella quale il titolare di autorizzazione all'esercizio
dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ne aveva
delegato lo svolgimento a terzi non autorizzati che si avvalevano di
materiali ed attrezzature di proprietà del titolare
dell'autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24723 del 15/05/2007 Ud. (dep.
22/06/2007)
In tema di
gestione di rifiuti, il possesso di una autorizzazione per l'attività di
gestione non legittima l'esercizio della medesima attività in luogo
diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata
l'autorizzazione, atteso che le finalità di controllo perseguite in
materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le
caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale il provvedimento
abilitativo risulta inizialmente rilasciato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 20460 del 27/03/2007 Ud. (dep.
25/05/2007)
Competenza e giurisdizione
Appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia che investe il potere
dell'Amministrazione relativo all'organizzazione ed alle modalità di
attuazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, che, per espressa
previsione normativa (d.P.R. 10 settembre 1992 n. 915), costituisce
"servizio pubblico", trovando al riguardo applicazione l'art. 33 del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, (nel testo risultante dalle sentenze della
Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), il quale, nella
materia dei pubblici servizi, attribuisce al giudice amministrativo la
giurisdizione ove si sia in presenza dell'esercizio di potestà
pubblicistiche; tale giurisdizione si estende alle connesse domande
risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur se con esse si
invochi la tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute,
stante l'inesistenza nell'ordinamento di un principio che riservi
esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti
costituzionalmente protetti. (Fattispecie relativa ad una controversia
risarcitoria promossa da cittadini nei confronti del Comune, in
relazione alla reiterata omissione della raccolta dei rifiuti urbani).
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 9956 del 29/04/2009
In tema di conflitti di competenza, al
fine di stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria nei
procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione
Campania, per reati "riferiti alla gestione dei rifiuti" (art. 3, comma
primo, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008,
n. 123), devono intendersi tutte le fattispecie, contravvenzionali e
delittuose, contemplate nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha
dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 44316 del 14/10/2008 Cc. (dep.
27/11/2008 )
In tema di conflitti di competenza, al
fine di individuare il giudice competente nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, i "reati in
materia ambientale", cui si riferisce il comma primo dell'art. 3, D.L.
23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123,
sono soltanto quelli correlati alle attività di gestione dei rifiuti di
cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie
nella quale la Corte, nel risolvere un conflitto negativo, ha dichiarato
la competenza del G.i.p. circondariale e non di quello collegiale
"regionale", vertendosi in materia di inquinamento atmosferico).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 44054 del 09/10/2008 Cc. (dep.
26/11/2008 )
L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
nel dettare una serie di disposizioni relative ai contratti delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi
compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi
albi, prevede, al comma 4, che tutti i contratti ad esecuzione periodica
o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del
prezzo" ed, al comma 19, che "le controversie derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla
giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo"; pertanto,
stante l'ampia formulazione della norma, il suo campo di applicazione
non è limitato ai contratti di appalto di opere pubbliche, ma si estende
anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo, per difetto
di giurisdizione, il capo del lodo arbitrale relativo alla domanda del
corrispettivo per revisione prezzi).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008
Alla luce della declaratoria di parziale
incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come
modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, recata dalla
sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale - per effetto della
quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono
devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di
quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un
criterio di riparto della giurisdizione già presente nell'art. 5 della
legge n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto
art. 33 - la controversia tra un'impresa concessionaria del servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani ed il Comune concedente, avente ad
oggetto il pagamento di corrispettivi vari per l'espletamento di
attività svolte in adempimento del contratto di affidamento del servizio
stesso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (e, quindi,
può costituire oggetto di giudizio arbitrale), senza che rilevi, al fine
di escludere la giurisdizione, la necessità di procedere
all'interpretazione di clausole contrattuali relative a detto
corrispettivo, atteso che la delibazione sulla portata applicativa delle
stesse non richiede un accertamento in via principale, ma soltanto
incidentale, circa il contenuto e la disciplina del rapporto di
concessione, e non si risolve in una valutazione sul modo in cui la P.A.
si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in
sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008
Compete al giudice amministrativo,
nell'esercizio della giurisdizione esclusiva devolutagli dall'art. 5
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la cognizione delle controversie,
promosse prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n.
205, aventi per oggetto le concessioni di costruzione e gestione di
opere pubbliche, quali un impianto di pretrattamento e valorizzazione di
rifiuti solidi urbani, in quanto l'equiparazione agli appalti prevista
"ai fini della tutela giurisdizionale" dall'art. 31 "bis" della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è limitata alle concessioni di sola costruzione
di opere pubbliche, sia pure comprensive, oltre che dell'esecuzione
materiale dell'opera, delle ulteriori attività tecniche o amministrative
preparatorie, accessorie e connesse (come la programmazione, la
progettazione, l'acquisizione delle aree e delle autorizzazioni,
l'espletamento delle procedure espropriative, la stipulazione degli
appalti, la vigilanza sull'andamento dei lavori, ed i collaudi).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19808 del 18/07/2008
Compost
In tema di
rifiuti, ove nella produzione del "compost" di qualità sia superata la
soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il
compostaggio ovvero siano presenti nel compost sostanze pericolose non
previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia,
si configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non
pericolosi in difetto dell'autorizzazione prevista dall'art. 208 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto è applicabile in tal caso la
disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e
ss. del citato D.Lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista
dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10709 del 28/01/2009 Cc. (dep.
11/03/2009 )
Delega di funzioni
In materia ambientale, per attribuirsi
rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la
compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed
espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di
tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e
professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito
affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere
giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle
esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non
solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo
certo. (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato inefficace
l'atto di delega conferito ad un proprio dipendente dall'imputato,
titolare di un impianto di produzione di rifiuti speciali non
pericolosi, in quanto mancante dei predetti requisiti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6420 del 07/11/2007 Ud. (dep.
11/02/2008 )
Risponde della gestione di una discarica
abusiva, in forza della posizione apicale rivestita, il direttore
responsabile dello stabilimento dove i rifiuti si sono illegittimamente
accumulati, non valendo ad escludere tale responsabilità la
riconducibilità del fatto anche al legale rappresentante della società
proprietaria dello stabilimento stesso.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
In tema di smaltimento dei rifiuti, se è
pur vero che il vigente ordinamento degli enti locali, di cui all'art.
107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni,
prevede la delega ai dirigenti amministrativi dell'ente di autonomi
poteri organizzativi, permane comunque in capo al sindaco, quale figura
politicamente ed amministrativamente apicale del comune, il dovere di
controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Nel caso
di specie la Corte ha ritenuto il sindaco responsabile dell'omessa
manutenzione di tratto fognario originante sversamento di reflui sul
suolo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2478 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
Deposito incontrollato
In tema di rifiuti, il reato di deposito
incontrollato è integrato anche dalla violazione della normativa
regolamentare sulla "messa in riserva" (D.M. 5 febbraio 1998, modificato
dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186), attesa l'esigenza di conservare
separatamente i rifiuti dalle materie prime e dal prodotto finito.
(Fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti plastici, in parte
ammassati all'interno di locali ed in parte esposti agli agenti
atmosferici, stoccati unitamente a materiale semilavorato ed a prodotti
finiti della lavorazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9851 del 29/01/2009 Ud. (dep.
04/03/2009 )
In tema di
gestione dei rifiuti, la restituzione di un'area interessata
dall'abbandono e/o dal deposito incontrollato di rifiuti ed oggetto di
un sequestro probatorio o preventivo non può essere subordinata alla
previa bonifica dell'area medesima, in quanto la restituzione
costituisce un atto dovuto ed insuscettibile di essere sottoposto a
condizione, salva la possibilità di convertire il sequestro per le altre
finalità di legge o di sostituirlo con la confisca nei casi consentiti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37280 del 12/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, il curatore fallimentare risponde del reato d'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ove la condotta sia riconducibile ad ente od impresa dichiarata fallita, in quanto la responsabilità del titolare si trasferisce alla curatela fallimentare. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che non si tratta d'estensione analogica ma d'interpretazione teleologica della norma incriminatrice).
Cass.
pen., Sez. 3, Sentenza n. 37282 del 12/06/2008 Cc. (dep. 01/10/2008 )
In tema di
gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità dell'elemento
psicologico della contravvenzione di deposito incontrollato è
irrilevante il fine di lucro, in quanto si tratta di reato punibile a
titolo di colpa consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero
il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti.
(Fattispecie nella quale il ricorrente, produttore dei rifiuti, li aveva
fatti scaricare da un proprio dipendente su un fondo altrui, privo di
recinzione, sostenendo di averlo fatto non per motivi economici ma per
evitare intralcio al traffico; la Corte nel disattendere la tesi
difensiva, ha enunciato il predetto principio).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18364 del 11/03/2008 Ud. (dep.
07/05/2008 )
Deposito temporaneo
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini
della configurabilità del reato di attività di gestione di rifiuti non
autorizzata in caso di mancato rispetto del limite temporale trimestrale
fissato per il deposito temporaneo, sono necessari sia l'iniziale
attività di deposito dei rifiuti sia la loro mancata rimozione
successiva nel termine indicato. Ne consegue che, in caso di
trasferimento della titolarità dell'azienda nell'arco del trimestre
successivo all'avvenuto deposito, il titolare subentrante risponde del
reato, in quanto con la propria condotta omissiva determina la
condizione di irregolarità del deposito.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 1187 del 06/11/2007 Ud. (dep.
11/01/2008 )
In tema di deposito di rifiuti (nella
specie: materiale ferroso e da scavo), si ha deposito temporaneo, come
tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed
alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione;
si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o
la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate
le condizioni previste dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 per il
deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito in controllato o
abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato
in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della
sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata
penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da
responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando
sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente
indicate.
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 33791 del 21/08/2007 Ud. (dep.
03/09/2007)
Discarica
In caso di condanna per il reato di
realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, non è possibile
disporre la confisca, anche solo parziale, dell'area sulla quale risulta
realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se
non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili,
quantomeno a titolo di concorso, del reato suddetto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26950 del 07/04/2009 Ud. (dep.
02/07/2009 )
La
confisca obbligatoria, per il caso
di emissione di sentenza di condanna o di patteggiamento, dell'area
adibita a discarica abusiva (art. 256, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152), se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato,
non può essere disposta con il decreto penale di condanna.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24659 del 19/03/2009 Cc. (dep.
15/06/2009 )
Nella giurisdizione del giudice ordinario
sulle controversie in materia di diritti rientrano le controversie in
tema di responsabilità
da lesione di situazioni di interesse giuridicamente rilevanti, anche
quando detta responsabilità sia imputata all'Amministrazione come
effetto derivante dall'adozione di un provvedimento amministrativo e
senza che ai fini della configurabilità di tale giurisdizione sia
necessario il previo annullamento del provvedimento ad opera del giudice
amministrativo. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice
ordinario sulla domanda - proposta anteriormente alla nuova disciplina
sul riparto di giurisdizione dettata dagli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31
marzo 1998, n. 80 e dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - di
risarcimento del danno derivante dall'illegittimo annullamento di una
concessione edilizia precedentemente rilasciata per la realizzazione di
una discarica per rifiuti solidi urbani, non ostandovi l'attribuzione
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi
dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, della competenza a
conoscere dei ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento di
provvedimenti in tema di concessioni edilizie, atteso che, anteriormente
all'indicato "ius superveniens" (non rilevante ex art. 5 cod. proc.
civ.), il giudice amministrativo non conosceva delle questioni attinenti
a diritti patrimoniali conseguenziali e, quindi, al diritto al
risarcimento del danno provocato da tali provvedimenti illegittimi.
Cass. civ., Sez.
U, Sentenza n. 16090 del 09/07/2009
È configurabile il reato di discarica non
autorizzata o abusiva nel caso di abbandono reiterato di rifiuti anche
se il loro deposito abbia durata inferiore ad un anno, in quanto la
protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all'anno
non individua un elemento costitutivo della fattispecie. (In motivazione
la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che
l'equiparazione del deposito temporaneo protrattosi per oltre un anno
alla realizzazione di una discarica, contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 13
gennaio 2003, n. 36, non incide sulla configurabilità del reato di
discarica abusiva quando si è in presenza di un abbandono reiterato di
rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9849 del 29/01/2009 Ud. (dep.
04/03/2009 )
In tema di gestione dei rifiuti, nel caso
in cui l'area su cui insiste una discarica regolarmente autorizzata sia
successivamente sottoposta a vincolo paesaggistico, il provvedimento di
rinnovo dell'autorizzazione deve essere preceduto dal nulla osta
dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto il rinnovo
dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è equiparabile ad una
nuova autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9847 del 29/01/2009 Ud. (dep.
04/03/2009 )
La controversia riguardante il
corrispettivo dovuto da un ente locale al gestore di una discarica per
lo smaltimento dei rifiuti, in quanto relativa ad "indennità, canoni od
altri corrispettivi" dovuti dal concedente al concessionario di un
pubblico servizio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario,
alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33
del d.lgs. n. 80 del 1998, (come modificato dall'art. 7 della legge n.
205 del 2000), contenuta nella sentenza n. 204 del 2004, non assumendo
alcun rilievo la circostanza che i costi di gestione dell'impianto siano
ricompresi nella tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dovuta dai
possessori o detentori di immobili situati nel territorio comunale, non
essendo ciò sufficiente a trasformare il rapporto tra l'ente locale ed
il gestore in un rapporto tributario. (Nella specie, il regolamento
preventivo di giurisdizione è stato azionato in pendenza di giudizio
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, adita con ricorso
avverso una cartella esattoriale relativa al corrispettivo richiesto
dall'ente gestore all'azienda municipalizzata per l'igiene ambientale,
per la copertura degli oneri di gestione di una discarica sostenuti dopo
la sua chiusura).
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 5465 del 06/03/2009
In tema di espropriazione per pubblica
utilità, le opere preordinate alla realizzazione di una discarica di
rifiuti su terreno agricolo, allorchè siano state eseguite in assenza di
qualsiasi atto autorizzatorio o concessorio, non sono suscettibili di
indennizzo, atteso che la possibilità di utilizzazione produttiva di
qualsivoglia terreno a "discarica" non sussiste prima del rilascio della
relativa autorizzazione; conseguentemente dovrà procedersi alla
valutazione della sola area nuda, così da evitare che l'abusività in
questione possa concorrere, anche indirettamente, ad accrescere il
valore del fondo e che il proprietario possa trarre beneficio alcuno
dalla sua illecita attività.
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1017 del 16/01/2009
L'attività di custodia di autoveicoli e
motoveicoli in sequestro può configurare attività di realizzazione e
gestione di discarica, quando detti beni, lasciati in stato abbandono
dal custode giudiziario, subiscano un processo di deterioramento,
divenendo materiale inservibile e trasformandosi pertanto in veri e
propri rifiuti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il reato di
attività di gestione di rifiuti non autorizzata concorra con quello di
violazione colposa di doveri inerenti alle cose sottoposte a sequestro)
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 36809 del 08/04/2008 Ud. (dep.
25/09/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, integra
il reato di realizzazione di discarica abusiva la condotta di accumulo
di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per
ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e
comportino il degrado dell'area su cui insistono. (In motivazione la
Corte, nell'enunciare il predetto principio ha ulteriormente affermato
che tale condotta, sulla base di specifici presupposti, può concernere
anche l'accumulo di rifiuti in area collocata all'interno dello
stabilimento produttivo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41351 del 18/09/2008 Ud. (dep.
06/11/2008 )
Qualora l'autorizzazione regionale al
conferimento di rifiuti in discarica sita in territorio comunale sia
subordinata alla stipula di una convenzione tra il soggetto autorizzato
(nella specie un Consorzio per lo smaltimento di rifiuti speciali) ed il
Comune, la controversia relativa al pagamento delle somme dovute per il
conferimento appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella
amministrativa esclusiva di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, non essendo la convenzione un accordo sul contenuto del
procedimento autorizzatorio, bensì un atto ad esso esterno, ancorché
collegato, non inerente alla fase pubblicistica del rapporto - gestita
dalla Regione ed esauritasi con l'approvazione della discarica - ma una
distinta fase privatistica relativa ai rapporti tra Consorzio e Comune,
nella quale quest'ultimo non operando quale delegato della Regione non
può essere qualificato come amministrazione procedente, mentre il fatto
che la delibera di autorizzazione richieda un'apposita convenzione non
implica traslazione di potere o coinvolgimento del Comune nell'esercizio
della suddetta competenza regionale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 27346 del 18/11/2008
In tema di gestione dei rifiuti, è
configurabile la responsabilità del gestore della discarica per
l'accettazione e la ricezione di rifiuti in violazione delle
prescrizioni autorizzative e dei requisiti d'ammissibilità previsti dal
D.M. 3 agosto 2005 (recante "Definizione dei criteri d'ammissibilità dei
rifiuti in discarica"), in quanto grava su costui l'obbligo di
verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dai produttori o
dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l'ammissibilità
dei rifiuti stessi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37559 del 07/05/2008 Cc. (dep.
03/10/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, integra
il reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
la condotta del gestore della discarica preesistente che non osserva le
prescrizioni contenute nel provvedimento d'approvazione del piano
d'adeguamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
(attuativo della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37559 del 07/05/2008 Cc. (dep.
03/10/2008 )
Una volta scaduto il termine della
requisizione disposta ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E, o venute meno le esigenze temporanee sottese al provvedimento, il
proprietario dell'area requisita ha diritto alla sua restituzione o,
quando ciò non sia possibile per irreversibile trasformazione derivante
da una diversa e indebita destinazione permanente, al risarcimento del
danno conseguente alla perdita della proprietà dell'area, ormai
acquisita a titolo originario dall'ente occupante per effetto
dell'accessione invertita e, quindi, non restituibile. Tale situazione
si verifica nel caso di requisizione di una cava successivamente adibita
a discarica pubblica di rifiuti, non essendo necessario, perché si
verifichi l'irreversibile trasformazione, che sia impossibile
ripristinare l'originaria fisionomia del bene a mezzo di nuovi
interventi (nella specie, invero, teoricamente praticabili), ma
risultando sufficiente la sola sua diversa collocazione nella realtà
giuridica, che trova la sua massima espressione nella sostituzione del
fine pubblico a quello privato, indipendentemente dalle forme in
concreto assunte dall'iniziativa della P.A..
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 21249 del 06/08/2008
In tema di gestione dei rifiuti, la
confisca obbligatoria dell'area adibita a discarica abusiva non può
essere disposta con il decreto penale di condanna, in quanto l'art. 51,
comma terzo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dall'art.
256, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) prevede che detta misura
di sicurezza deve essere disposta solo con la sentenza di condanna
ovvero con la sentenza di patteggiamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26548 del 22/05/2008 Cc. (dep.
02/07/2008 )
La gestione di una discarica abusiva può
comportare il concorso di contributi attivi o passivi da parte di più
soggetti, concorrenti tra loro oppure agenti in un quadro di
cooperazione colposa, venendo tutti tali soggetti chiamati a rispondere
per gli apporti dati alla realizzazione del reato. (Nella specie si è
ritenuto che il ruolo di direttore responsabile dello stabilimento dove
i rifiuti si erano illegittimamente accumulati fosse tale, per la
posizione apicale rivestita, da comportare una responsabilità anche a
titolo omissivo per non avere segnalato agli organi sovraordinati la
necessità di provvedere alla rimozione di una situazione di fatto
caratterizzata da profili di illegalità).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
In materia di rifiuti, la confisca
dell'area interessata da una discarica abusiva non può essere disposta
nei confronti del comproprietario, in caso di comproprietà indivisa
dell'area, qualora non si accerti una responsabilità del medesimo,
quantomeno a titolo di concorso, nel reato di gestione o realizzazione
di discarica; ne consegue che il comproprietario non responsabile ha
diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota
ideale di sua spettanza, come proprietà singolare di cui il reo non ha
diritto di disporre.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
In materia di rifiuti, non è
configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di
discarica abusiva, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di
garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla
quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato
per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a
qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto
ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
Il divieto di restituzione delle cose
sottoposte a sequestro, stabilito dall'art. 324, comma settimo, cod.
proc. pen. per i casi in cui trattisi di cose per le quali sia prevista
la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod.
pen., non riguarda le ipotesi in cui l'obbligo di confisca sorga
soltanto a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta (principio affermato, nella specie,
con riguardo al sequestro di un'area adibita a discarica abusiva di
rifiuti, disposto in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 256,
comma primo, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44279 del 07/11/2007 Cc. (dep.
28/11/2007)
In tema di gestione dei rifiuti, integra
il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione
l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali
spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione,
perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi
di gestione di discarica abusiva allorchè sussiste una organizzazione,
anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della
medesima, nè assume rilevanza in quest'ultima ipotesi il dato che il
quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare
entità. (Ha specificato la Corte - censurando la sentenza di merito per
l'assenza di motivazione sul punto - che la individuazione di una
discarica abusiva richiede l'accertamento delle seguenti condizioni: una
condotta non occasionale di accumulo di rifiuti, lo scarico ripetuto, il
degrado dell'area, la definitività dell'abbandono dei rifiuti medesimi).
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 33252 del 02/08/2007 Ud. (dep.
22/08/2007)
In materia di gestione dei rifiuti, il
reato di realizzazione di discarica non autorizzata, previsto dall'art.
51, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ha natura permanente e la
condotta antigiuridica cessa, in caso di sequestro della discarica, per
effetto del relativo provvedimento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22826 del 27/03/2007 Ud. (dep.
12/06/2007)
Ecopiazzole
In tema di gestione dei rifiuti, anche
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 (recante
"Norme in materia ambientale") le piazzole comunali destinate alla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette ecopiazzole o
piazzole ecologiche, necessitano della prevista autorizzazione, in
quanto le medesime costituiscono centri di stoccaggio in cui si svolge
una fase preliminare alle attività di smaltimento o di recupero dei
rifiuti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9103 del 15/01/2008 Ud. (dep.
28/02/2008 )
Emergenza Napoli
La speciale competenza attribuita ai
magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti,
nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione
Campania, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con
modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, deve intendersi riferita ai nuovi
reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo, a quelli
previsti dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a quelli
previsti dall'art. 6 del D.L. 6 novembre 2008 n. 172, conv. con modd. in
L. 30 dicembre 2008 n. 210, nonché a quelli connessi ai sensi dell'art.
12 cod. proc. pen., sempre che sussista il rapporto di attinenza con le
attribuzioni del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 2 del D.L. n.
90 del 2008 citato.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 30096 del 27/05/2009 Cc. (dep.
20/07/2009 )
La confisca del veicolo prevista dalla
normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione
Campania (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 171, conv. con
modd. in L. 30 dicembre 2008, n. 210) consegue obbligatoriamente ad una
sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, salva l'ipotesi
prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una
discarica non autorizzata. (In motivazione la Corte ha precisato che,
fatta eccezione per l'ipotesi indicata, per confiscare il veicolo a
seguito di patteggiamento, il giudice deve motivare l'esercizio del
potere discrezionale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40203 del 29/09/2009 Cc. (dep.
16/10/2009 )
La specifica competenza attribuita
all’autorità giudiziaria di Napoli nei procedimenti indicati nell’art.
3, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 90, conv. con modif. in legge 14
luglio 2008 n. 123, e cioè in quelli “relativi ai reati, consumati o
tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia
ambientale nella regione Campania nonché in quelli connessi a norma
dell’art. 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni
del sottosegretario di Stato, di cui all’art. 2 del presente decreto”,
si estende a tutti i suddetti reati, indipendentemente dalla circostanza
che gli stessi siano o meno ricollegabili alla situazione di c.d.
“emergenza rifiuti” per fronteggiare la quale è stato emanato il citato
D.L.
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 29354 del 24/06/2009 c.c. (dep.
16/07/2009 )
La speciale competenza attribuita ai
magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti,
nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione
Campania, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con
modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, deve intendersi limitata ai nuovi
reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli
previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha
dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale in ordine alla
convalida del sequestro preventivo di una discarica abusiva di rifiuti
speciali, per il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 2470 del 16/12/2008 Cc. (dep.
21/01/2009 )
In tema di misure cautelari disposte da
G.i.p. divenuto incompetente a seguito dell'entrata in vigore della
legislazione emergenziale in materia di rifiuti nella regione Campania
(D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n.
123), in sede di rinnovazione della misura nel termine di giorni venti
previsto dall'art. 3 del D.L. citato, il competente G.i.p. collegiale
non deve procedere a nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.
proc. pen., a meno che la misura rinnovata non si fondi su fatti nuovi o
individui indizi di colpevolezza o esigenze cautelari diverse da quelle
poste a sostegno dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46029 del 06/11/2008 Cc. (dep.
12/12/2008 )
In tema di conflitti di competenza, al
fine di individuare il giudice competente nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, la nozione di
reati "riferiti alla gestione dei rifiuti", di cui all'art. 3 del D.L.
23 maggio 2008, n. 90, conv. con modificazioni in L. 14 luglio 2008, n.
123, include tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose,
contemplate nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato
la competenza del G.i.p. collegiale regionale in ordine al sequestro
preventivo di una discarica di rifiuti speciali pericolosi, per il reato
previsto dall'art. 256 D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 2465 del 16/12/2008 Cc. (dep.
21/01/2009 )
In tema di conflitti di competenza, la
speciale competenza attribuita ai magistrati del Tribunale di Napoli,
requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione
dei rifiuti e ai reati in materia ambientale nella regione Campania
(art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio
2008, n. 123), non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve
intendersi limitata, anche per i reati connessi, ai nuovi reati
introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e
sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha affermato
la competenza in sede cautelare del G.i.p. circondariale e non di quello
collegiale "regionale", vertendosi in materia di raccolta di rifiuti
senza autorizzazione).
Cass. pen., sez. 1, Sentenza n. 44363 del 18/11/2008 Cc. (dep.
27/11/2008)
La speciale competenza attribuita ai
magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti,
nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione
Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14
luglio 2008, n. 123), non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve
intendersi limitata ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato
testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Cass. pen., sez. 1, Sentenza n. 48160 del 18/11/2008 Cc. (dep.
24/12/2008)
Fanghi
In tema di gestione dei rifiuti,
l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei fanghi derivanti dallo
sfruttamento delle cave (art. 185, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152) è subordinata alla condizione che gli stessi derivino direttamente
dallo sfruttamento e restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e
connessa pulitura, in quanto l'attività di sfruttamento del materiale di
cava è distinta da quella della sua lavorazione successiva. (In
motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che gli inerti, anche se
provenienti da una cava, una volta esaurito il ciclo estrattivo, devono
considerarsi rifiuti se avviati allo smaltimento, all'ammasso, etc.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10711 del 28/01/2009 Cc. (dep.
11/03/2009 )
In tema di disciplina sui rifiuti, anche
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), i fanghi derivanti dall'attività di autolavaggio
rientrano nella nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni
acquose dai predetti insediamenti prodotte, atteso che sono certamente
riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli
effluenti, recanti originariamente il codice CER 07.06.02 e, a seguito
della Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002, i codici
07.06.11 e 07.06.12.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21774 del 27/03/2007 Ud. (dep.
05/06/2007)
Integra il reato di attività di gestione
non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 51, comma primo, lett. b),
D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma primo, lett.
b), D.Lgs. n. 152 del 2006) l'attività di raccolta, trasporto e
smaltimento in assenza di autorizzazione di fanghi di burattatura
derivanti dalla lavorazione di rubinetteria in quanto ricompresi
nell'elenco europeo dei rifiuti con il codice CER 12.01.14, richiamato
nell'allegato D alla parte quarta del citato D.Lgs. n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21780 del 27/03/2007 Ud. (dep.
05/06/2007)
Frantoi oleari
La disciplina in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi
oleari, di cui alla L. 11 novembre 1996 n. 574, è applicabile
esclusivamente ai frantoi che operano in stretta connessione con
l'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla
stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenuti
dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei
terreni ove vengono distribuite.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 20452 del 27/03/2007 Ud. (dep.
25/05/2007)
Lo spandimento dei reflui derivanti
dall'attività di lavorazione delle olive (nella specie: sanse umide),
continua ad essere soggetto alla disciplina dettata dalla L. 11 novembre
1996, n. 574 qualora sia accertata l'effettiva utilizzazione agronomica
configurandosi, diversamente, la violazione degli artt. 38 e 59, comma
undicesimo ter, del D.Lgs. n. 152 del 1999 (oggi sostituiti dagli artt.
112 e 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006), ove tale
attività sia esercitata in difetto di autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21773 del 27/03/2007 Ud. (dep.
05/06/2007)
Gestione non autorizzata
Risponde del reato di gestione non
autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) il
proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi
un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul primo,
anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà (art. 42
Cost.), l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso
dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi
rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36836 del 09/07/2009 Ud. (dep.
22/09/2009 )
In tema di gestione dei rifiuti,
l'eliminazione mediante incenerimento di rami d'alberi tagliati non
usufruibili in processi produttivi integra il reato di smaltimento non
autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma primo,
lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto tale materiale non
costituisce materia prima secondaria riutilizzata in settori produttivi
diversi senza pregiudizio per l'ambiente. (In motivazione la Corte,
nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che
l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale non trova
riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali).
Cass. pen., Sez.3, Sentenza n. 46213 del 04/11/2008 Ud. (dep.
16/12/2008 )
Il reato di smaltimento non autorizzato
di rifiuti non richiede, a differenza del reato di gestione di
discarica, una struttura organizzativa complessa ed un comportamento
sistematicamente ripetuto nel tempo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43817 del 30/09/2008 Ud. (dep.
25/11/2008 )
In tema di tutela penale dell'ambiente,
non è configurabile il reato di attività di gestione di rifiuti non
autorizzata in presenza di un'attività di frammentazione o macinatura di
terre e rocce da scavo, in quanto tale attività non costituisce
un'operazione di trasformazione preliminare ai sensi dell'art. 186,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non determinando di per sè stessa alcuna
alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41331 del 07/10/2008 Cc. (dep.
06/11/2008 )
In tema di tutela penale dell'ambiente,
non è imputabile all'ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 la
responsabilità amministrativa per il reato di gestione non autorizzata
di rifiuti, in quanto, pur essendovi un richiamo a tale responsabilità
nell'art. 192, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, difettano
attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che l'indicazione delle
sanzioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la doglianza
difensiva riguardante la mancata contestazione del reato di trasporto
non autorizzato di rifiuti alla società proprietaria del mezzo
sottoposto a sequestro preventivo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41329 del 07/10/2008 Cc. (dep.
06/11/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti,
l'autorizzazione all'esercizio d'attività di recupero dei rifiuti non
esclude la responsabilità a titolo di concorso della ditta che li abbia
ricevuti da un intermediario o da un trasportatore privo di
autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di
controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti
di regolare autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26526 del 20/05/2008 Ud. (dep.
02/07/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, è
configurabile il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ove il
detentore di un rifiuto se ne disfi sottoponendolo ad operazioni di
recupero, non ricorrendo in tale ipotesi le condizioni per
l'applicazione della disciplina derogatoria prevista per le materie
prime secondarie o per i sottoprodotti dall'art. 183 del predetto
decreto. (Fattispecie nella quale erano tenuti in deposito rifiuti
costituiti da ritagli in pelle, in attesa della loro riutilizzazione da
parte degli acquirenti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 5800 del 19/12/2007 Ud. (dep.
06/02/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti,
l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento
comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di
accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del
terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie
autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui
violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il
mancato controllo a titolo di "culpa in eligendo".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 19/12/2007 Ud. (dep.
07/02/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, in caso
di conferimento a terzi non autorizzati allo smaltimento, la circostanza
che questi ultimi abbiano eseguito le relative operazioni in modo non
conforme alle prescrizioni di legge non costituisce causa sopravvenuta
da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41, comma secondo,
cod. pen., in quanto il comportamento del soggetto conferente (nella
specie, non aver controllato che i terzi fossero autorizzati allo
smaltimento) non esclude il nesso causale, ponendosi come condizione
necessaria ed antecedente rispetto all'evento ex art. 41, comma primo,
cod. pen..
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 19/12/2007 Ud. (dep.
07/02/2008 )
Le condotte di raccolta, trasporto,
recupero, commercio o smaltimento dei rifiuti senza la prescritta
autorizzazione o comunicazione sanzionate dall'art. 51, comma primo,
D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del
2006, configurano un'ipotesi di reato comune, potendo le stesse essere
commesse anche da persona che non eserciti l'attività di gestione o di
trasporto di rifiuti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7462 del 15/01/2008 Ud. (dep.
19/02/2008 )
In tema di attività di gestione di
rifiuti non autorizzata, i residui di attività di demolizione di
edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall'art. 7, comma terzo,
D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del
2006, sono sottratti, in quanto rappresentati da una congerie di
materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di
preventivi trattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati
al D.Lgs. n. 22 del 1997, all'ambito di applicabilità delle deroghe di
cui all'art. 14 D.L. n. 138 del 2002, conv. con L. n. 178 del 2002.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7465 del 15/01/2008 Ud. (dep.
19/02/2008 )
Il carattere abusivo dell'attività
organizzata di gestione dei rifiuti, idoneo ad integrare il delitto di
cui all'art. 53-bis del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 260 del D.Lgs.
n. 152 del 2006, si riferisce anche a quelle attività che, per le loro
concrete modalità, risultino totalmente difformi da quanto autorizzato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 358 del 20/11/2007 Cc. (dep. 08/01/2008
)
In tema di rifiuti, sussiste continuità
normativa tra il disposto dell'art. 51, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del
1997 e quello di cui all'art. 256, comma secondo, D. Lgs. n. 152 del
2006 , relativi alla attività non autorizzata di gestione dei rifiuti,
atteso che il nuovo testo è assolutamente identico al previgente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44289 del 07/11/2007 Ud. (dep.
28/11/2007)
In tema di gestione dei rifiuti, sussiste
continuità normativa fra le disposizioni di cui all'art. 51, commi primo
e secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, e quelle di cui all'art. 256, commi
primo e secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006 (attività non autorizzata di
gestione dei rifiuti), in quanto il nuovo testo è identico al
previgente, come mod. dall'art. 7, comma settimo, D.Lgs. n. 389 del
1997.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17365 del 15/03/2007 Cc. (dep.
08/05/2007)
La mancanza del titolo abilitativo
costituisce uno degli elementi essenziali non solo della contravvenzione
di gestione di rifiuti non autorizzata prevista dall'art. 51, comma
quarto, D.Lgs. n. 22 del 1997, ma altresì del delitto di gestione
abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, di cui al successivo art. 53
bis del medesimo decreto (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n. 152 del
2006). (Fattispecie avente ad oggetto l'abusivo smaltimento continuato
"in loco" di percolato, da parte del gestore di una discarica titolare
di un' autorizzazione alla mera messa in riserva del medesimo per il
successivo smaltimento presso altra discarica).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 28158 del 02/07/2007 Cc. (dep.
16/07/2007)
In genere
Non è configurabile l'aggravante inerente
alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in
relazione ad una società per azioni incaricata del servizio di raccolta,
smaltimento e gestione complessiva dei rifiuti a norma dell'art. 23,
D.Lgs. n. 22 del 1997, in quanto la natura pubblica del servizio
prestato e delle funzioni svolte assume rilievo esclusivamente ai fini
della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale
oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen..
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 41498 del 29/09/2009 Cc. (dep.
28/10/2009 )
L'attività di smaltimento di rifiuti è da
considerare un "servizio di pubblica necessità" e, pertanto, integra il
reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità
l'inadempimento di tale attività che alteri il funzionamento del
servizio nel suo complesso. (Fattispecie relativa alla ritenuta
insussistenza del reato in relazione alla condotta dell'esercente di un
centro di raccolta che aveva occasionalmente impedito lo scarico nel
sito di rifiuti ospedalieri all'impresa che li aveva prelevati nei
luoghi di produzione e con la quale aveva in tal senso stipulato un
accordo contrattuale).
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 30749 del 23/04/2009 Ud. (dep.
23/07/2009 )
Mps
In materia di rifiuti, prima delle
modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le materie prime
secondarie, ancorché non provenienti da attività di recupero, dovevano
considerarsi escluse dal campo d'applicazione della disciplina dei
rifiuti a condizione che avessero sin dall'origine le caratteristiche
della materia prima secondaria riportate nei decreti ministeriali sul
recupero agevolato.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 833 del 04/12/2008 Cc. (dep.
13/01/2009)
In materia di gestione dei rifiuti, anche
successivamente alle intervenute modifica dell'art. 181 e introduzione
dell'art. 181 bis, D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera del D.Lgs. n. 4 del
2008, gli spezzoni derivanti dai tagli di prima lavorazione del marmo
non rientrano tra le materie prime secondarie, giacché non prodotti da
un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41836 del 30/09/2008 Ud. (dep.
07/11/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti,
l'attività di stoccaggio di rottami ferrosi in attesa dell'avviamento
alle operazioni di recupero senza l'osservanza delle prescrizioni di
legge (D.M. ambiente 5 febbraio 1998), anche dopo l'entrata in vigore
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il reato d'inosservanza delle
prescrizioni, in quanto i predetti materiali non si sottraggono alla
qualificazione di rifiuto non rilevando la loro riutilizzazione da parte
dei terzi acquirenti, né gli stessi sono classificabili come materie
prime secondarie ovvero sottoprodotti, essendosi il detentore disfatto
di tali materiali avviandoli alle operazioni di recupero.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35911 del 25/06/2008 Ud. (dep.
19/09/2008 )
Mud
Il produttore di rifiuti, nel caso di
presentazione di modello unico di dichiarazione ambientale ("Mud")
incompleto (nella specie per essere mancante del modulo "TE", relativo
ai rifiuti conferiti a terzi per il trasporto), risponde della sanzione
amministrativa prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis"), anche se l'illecito è
stato commesso in epoca anteriore alla modifica della norma da parte
dell'art. 7, comma 11, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (con
l'aggiunta delle parole "ovvero la effettua in modo incompleto o
inesatto" dopo l'espressione "chiunque non effettua la comunicazione di
cui all'art. 11, comma 3"), in quanto, essendo la presentazione del
"Mud" necessariamente speculare alle annotazioni nel registro di carico
e scarico, in relazione all'identica funzione di assicurare un quadro
conoscitivo completo e costantemente aggiornato della gestione dei
rifiuti, l'equiparazione sanzionatoria dell'omessa tenuta alla tenuta in
modo incompleto, espressamente prevista per i registri fin da prima
della modifica dell'art. 52, comma 1, cit., già valeva anche per la
presentazione del "Mud", per cui la norma sopravvenuta è intervenuta con
funzione di mera interpretazione autentica.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27593 del 20/11/2008
L'art. 11 d.lgs. n. 22 del 1997, recante
la disciplina dell'obbligo di comunicazione delle quantità e delle
caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, va interpretato, nella
parte in cui prevede l'esenzione, limitatamente alla produzione di
rifiuti non pericolosi, per i piccoli imprenditori artigiani di cui
all'art. 2083 cod. civ. che non hanno più di tre dipendenti, nel senso
che l'esenzione stessa vale solo per il piccolo imprenditore artigiano
produttore di rifiuti non pericolosi e non anche per il gestore di
rifiuti speciali; inoltre, dovendosi intendere per imprenditore
artigiano colui che svolge attività professionale con prevalenza del
lavoro personale - anche manuale - nel processo produttivo (legge n. 443
del 1985, art. 2), l'esenzione in questione vale esclusivamente per il
produttore di rifiuti, e non anche per chi esegua l'attività di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti contemplati dal
citato art. 11.
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17002 del 02/08/2007
Nozione di rifiuto
Al fine di escludere l'applicazione della
normativa sui rifiuti per i materiali provenienti da demolizioni
stradali, è onere di colui che ne afferma il riutilizzo fornire la prova
di tale assunto, non ravvisandosi sul punto alcuna inversione dell'onere
probatorio, in quanto detti materiali non rientrano nella categoria
delle terre e rocce da scavo e sono qualificati come rifiuti in base al
codice CER 1709.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35138 del 18/06/2009 Ud. (dep.
10/09/2009 )
In tema di smaltimento dei rifiuti, ai
sensi dell'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 (convertito nella legge n.
178 del 2002), che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 6,
comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 22 del 1997, l'esistenza
dell'intenzione o dell'obbligo di disfarsene non assume alcun rilievo ai
fini della riconducibilità alla nozione di rifiuto dei beni o delle
sostanze e dei materiali residuali di produzione che possono essere e
sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in
analogo o diverso ciclo produttivo, senza subire alcun intervento
preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente,
ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda
necessaria alcuna operazione di recupero. L'accertamento della
sussistenza o meno di tale destinazione spetta al giudice di merito, ed
è insindacabile in Cassazione, se congruamente e logicamente motivato.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la
quale, in assenza di vizi di motivazione, era stata esclusa la
riconducibilità alla nozione di rifiuto di oli esausti destinati alla
lubrificazione di altri macchinari richiedenti oli con requisiti di
qualità decrescenti).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 20408 del 22/09/2009
Il disposto dell'art. 1, lett. a) della
direttiva CEE n. 442 del 1975, recepito dall'art. 6, comma 1, lett. a)
del d.lgs. n. 22 del 1997, in base al quale costituiscono rifiuti le
sostanze derivanti dalla lavorazione, riportate in apposito allegato, di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo disfarsi, non
può ritenersi in alcun modo modificato dall'art. 14 del d.l. n. 138 del
2002, conv. in legge n. 178 del 2002. Tale ultima norma, infatti,
formalmente qualificata come d'interpretazione autentica, ha in realtà,
come rilevato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 11 novembre
2004, in causa C-457, Niselli), contenuto dispositivo contrastante - e
perciò da disapplicare, nel rispetto del criterio gerarchico delle fonti
- con la direttiva sopra indicata, nella parte in cui sottrae dalla
categoria dei rifiuti le sostanze che possono essere riutilizzate in un
diverso ciclo produttivo e che, invece, secondo la direttiva medesima,
debbono considerarsi rifiuti fino alla loro effettiva riutilizzazione.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata, con cui era stata registrata l'opposizione
all'ordinanza-ingiunzione proposta dal titolare di una ditta di
lavorazione e commercializzazione di marmi, a cui era stata applicata la
sanzione amministrativa di cui all'art. 52 d.lgs. n. 22 del 1997, per
avere omesso di annotare nei relativi registri il carico e scarico di
rifiuti, consistenti in fanghi e pezzame di marmi, disattendendo il
motivo di ricorso, con cui si sosteneva che i presunti rifiuti erano
frazioni merceologiche, suscettibili di poter essere riutilizzati senza
preliminari trasformazioni).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 22672 del 27/10/2009
I materiali provenienti dallo
sfruttamento delle cave, già esclusi, dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152
del 2006, dal novero dei rifiuti, sono, per effetto dell'art. 2 del
D.Lgs. n. 4 del 2008, qualificabili come tali ove manchi una diversa,
specifica, disciplina. (Nella specie la Corte, sul presupposto della
sussistenza, nella normativa della Regione Sicilia, di specifiche
disposizioni in tema di sfruttamento delle cave, ha escluso che i
prodotti della lavorazione della pomice rientrino nel novero dei
rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22252 del 24/04/2008 Cc. (dep.
04/06/2008 )
Rientrano nella nozione di rifiuti
prodotti da impresa i prodotti derivanti dall'attività sportiva del tiro
al piattello da parte di associazione di tiro a volo con conseguente
integrazione del reato di cui all'art.51, comma secondo, D. Lgs. n. 22
del 1997, ora art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006. (Nella
specie l'attività in questione aveva determinato l'immissione di residui
di piattelli di carta e plastica nelle acque di un fiume).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4733 del 19/12/2007 Ud. (dep.
30/01/2008 )
Ordinanze contingibili ed urgenti
La domanda di risarcimento dei danni
proposta da una ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti
solidi urbani nei confronti del Comune, per averle quest'ultimo imposto,
con ordinanze contingibili ed urgenti, di proseguire la raccolta dei
rifiuti ad un prezzo non remunerativo, nonostante l'avvenuta cessazione
del rapporto, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, considerato che l'illegittimità delle suddette ordinanze
- che se posta a base della domanda di annullamento delle stesse avrebbe
comportato la predetta giurisdizione, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs.
31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio
2000, n. 205, nel testo risultante dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 204 del 2004 - comporta la devoluzione alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche laddove non sia
stato preventivamente domandato l'annullamento delle ordinanze
contingibili ed urgenti.
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 9152 del 17/04/2009
Il reato di cui all'art. 50, comma
secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 è reato proprio, potendo essere commesso
soltanto dai destinatari formali dell'ordinanza sindacale resa ai sensi
dell'art. 14, comma terzo, stesso D.Lgs., che imponga al destinatario di
procedere alla rimozione di rifiuti.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 36873 del 15/04/2008 Ud. (dep.
26/09/2008)
Il giudice penale può disapplicare
soltanto gli atti amministrativi inesistenti perché viziati da carenza
di potere, in quanto resi in assenza dei presupposti e dei limiti che
ineriscono all'esistenza stessa del potere esercitato, non anche quelli
viziati per esercizio scorretto del potere, sotto il profilo della
competenza, della forma, del contenuto, con particolare riguardo
all'eccesso di potere nelle sue diverse manifestazioni. (Nella specie,
in tema di gestione dei rifiuti, si è ritenuto correttamente configurato
il reato di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, in
relazione all'inottemperanza di una ordinanza sindacale di rimozione,
resa ex art. 14, comma terzo, stesso D.Lgs., asseritamente viziata da
incompetenza).
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 36873 del 15/04/2008 Ud. (dep.
26/09/2008)
In tema di reato paesaggistico,
l'ordinanza contingibile ed urgente con cui il sindaco istituisce un
sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani non esime dalla
necessità di richiedere ed ottenere il nulla osta paesaggistico.
(Fattispecie di revoca di sequestro relativo ad area del comune di
Ercolano adibita, con ordinanza siffatta, a sito di stoccaggio
provvisorio in assenza di autorizzazione paesaggistica e di nulla osta
dell'Ente Parco del Vesuvio).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27505 del 04/06/2008 Cc. (dep.
07/07/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, nel caso
in cui l'area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia
sottoposta a sequestro giudiziario, il proprietario (od il possessore)
della medesima che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di
rimozione dei rifiuti deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad
accedervi onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la
contravvenzione prevista dall'art. 14, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
oggi sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha
conseguentemente escluso che il sequestro costituisca causa di
inesigibilità della condotta normativamente richiesta).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14747 del 11/03/2008 Ud. (dep.
09/04/2008 )
In tema di divieto di secondo giudizio,
non sussiste identità del fatto tra la condotta di abbandono o deposito
incontrollato di rifiuti su una determinata area (art. 51, comma
secondo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) e quella consistente nella
inosservanza del provvedimento del Sindaco con cui si ordina il
ripristino del decoro e del corretto stato igienico - ambientale della
medesima area interessata dai rifiuti (art. 50, comma secondo, in
relazione all'art. 14 del medesimo decreto), in quanto mentre la prima
attiene alla contestazione di un illecito, la seconda, conseguendo
all'accertamento del persistere di quella condizione di illiceità, è
relativa alla eliminazione di quello stesso illecito.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44982 del 07/11/2007 Ud. (dep.
04/12/2007 )
Pet-coke
In tema di rifiuti, a seguito delle
modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, l'esclusione dal
campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio
(o pet-coke) commercializzato e destinato alla produzione, è consentita
purchè siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate
dall'art. 293 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, trova
applicazione la generale disciplina autorizzatoria prevista per
l'attività di gestione dei rifiuti. (Fattispecie nella quale il coke da
petrolio presentava una quantità di zolfo eccedente la soglia massima
prevista dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006,
richiedendo dunque un trattamento per rientrare nei limiti della soglia
di utilizzabilità).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 28229 del 09/05/2008 Cc. (dep.
10/07/2008 )
Raccolta RSU
La controversia relativa al pagamento dei
corrispettivi di un contratto di appalto di pubblici servizi non rientra
nella previsione di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 come
successivamente modificato, che attiene solo alle concessioni e agli
affidamenti di pubblici servizi, ovvero ad attività provvedimentali
relative al servizio stesso; al contrario, deve ritenersi applicabile il
principio generale di cui all'art. 113 della Cost., per il quale la
tutela dei diritti soggettivi va chiesta al giudice ordinario.
(Fattispecie in cui la S.C. ha qualificato come appalto e non come
concessione di pubblico servizio, il rapporto tra una società
affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati ed il Comune dalla stessa convenuto in giudizio per
accertare la illegittimità delle decurtazioni operate in suo danno; a
detta qualifica la S.C. è pervenuta sia per il contenuto delle clausole
convenzionali, sia per la considerazione che non si era realizzata
alcuna delega traslativa di poteri dal Comune al privato, il quale non
poteva pretendere alcun prezzo dagli utenti per il servizio prestato,
sia, infine, facendo leva sulla definizione normativa delle concessioni
di pubblico servizio di cui all'art. 30 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 17829 del 22/08/2007
Registri
In tema di disciplina dei rifiuti,
l'obbligo imposto dall'art. 12 d.lgs. n. 22 del 1997 di tenere un
registro di carico e scarico su cui annotare le caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti grava, per quanto riguarda le
ASL, sull'organo gestorio di vertice, ma non anche sul responsabile di
un singolo distretto sanitario, atteso che quest'ultimo, in mancanza di
apposita delega, è sfornito del potere decisionale e di spesa propri del
primo. (Fattispecie relativa ad omissione accertata prima dell'entrata
in vigore del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che, inserendo gli artt.
3-quater, 3-quinquies e 3-sexies nel corpo originario del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, ha diversamente disciplinato l'organizzazione e
la distribuzione di competenze delle aziende sanitarie locali).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20618 del 24/09/2009
È manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 22
del 1997, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui
non prevede distinte sanzioni in relazione alle violazioni di omessa
istituzione del registro di carico e scarico dei rifiuti e di detenzione
di un registro, ancorchè regolarmente compilato, in luogo diverso
rispetto a quello legalmente previsto, atteso che - rientrando tanto
l'individuazione delle condotte punibili che la scelta e la
quantificazione delle relative sanzioni nella discrezionalità del
legislatore, censurabile nel giudizio di costituzionalità soltanto ove
il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da
confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (v.
Corte Cost., ord. n. 401 del 2005) - non sono ravvisabili nella specie,
un siffatto contrasto, nè la prospettata disparità di trattamento, in
quanto la norma prevede una sanzione massima ed una minima, sì da
consentire una graduazione della stessa in relazione alla gravità del
fatto connesso.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20456 del 23/09/2009
Secondo l'interpretazione logica e
teleologica dell'art. 19 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la
registrazione della quantità, natura, composizione e delle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti deve avvenire nel momento in
cui gli stessi sono prodotti, trasportati o detenuti, posto che una
diversa esegesi, che ammetta che la registrazione possa avvenire in
qualunque momento, frustrerebbe lo scopo di un monitoraggio continuo dei
rifiuti, cui si ispira la citata norma. (Fattispecie relativa ad omessa
tenuta del registro in relazione alla produzione di materiale di residuo
del distillo, c.d. decalite).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20856 del 29/09/2009
In tema di disciplina dei rifiuti,
l'obbligo imposto dall'art. 12, d.lgs. n. 22 del 1997, di tenere un
registro di carico e scarico su cui annotare le caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti, grava solo su quei soggetti che
professionalmente ed abitualmente svolgono le attività e le operazioni
inerenti il trattamento dei rifiuti non essendo rispondente alle
finalità perseguite dalla legge onerare degli stessi adempimenti chi
occasionalmente compie una o alcune delle operazioni in materia di
rifiuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non fosse
applicabile la fattispecie di cui all'art. 12, d.lgs. n.- 22 del 1997,
alla sporadica ed occasionale attività di recupero di materiale edile di
risulta e di terreno da riporto per livellamento, con reimpiego "in
loco").
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 28609 del 02/12/2008
In tema di sanzioni amministrative in
materia di rifiuti, nella vigenza del regime giuridico contenuto nella
legge n. 22 del 1997, l'obbligo dei produttori di tenere il registro di
carico e scarico impone l'annotazione con cadenza settimanale di tutti i
rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa. Ne
consegue che la mera denuncia di smarrimento del registro in data di
poco anteriore all'accertamento non è idonea ad escludere la
responsabilità da protratta omissione dell'annotazione, non trovando
applicazione l'art. 3 della legge n. 689 del 1981, che richiede un
comportamento riferibile a caso fortuito o forza maggiore, ovvero un
errore di fatto incolpevole, o l'inevitabile ignoranza del precetto
violato.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27593 del 20/11/2008
L'obbligo di tenuta del registro di
carico e scarico da parte dei soggetti che effettuano il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti stabilito nell'art. 12, comma primo del d.lgs n.
22 del 1997 non riguarda chi esercita solo occasionalmente tale attività
ma si riferisce a quanti svolgono a titolo professionale le operazioni
di recupero e smaltimento come si desume dai successivi commi secondo e
terzo del medesimo art. 12, che prevedono modalità e tempi di
annotazione riferiti ad attività svolte in stabilimenti ed imprese
dotati di specifici impianti limitando la portata dell'obbligo ai
responsabili di gestione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 26963 del 11/11/2008
In tema di sanzioni amministrative
dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 52, comma 2, del d.lgs n.
22 del 1997 contempla due distinti tipi di illecito, il primo dei quali
si configura nei casi di mancata tenuta dei registri di carico e scarico
dei rifiuti, mentre il secondo attiene alla violazione dell'obbligo di
annotazione. Poichè la funzione dei registri è quella di consentire un
controllo sulla natura e sulla qualità dei rifiuti prodotti, raccolti,
trasportati o smaltiti, ai fini di adottare le dovute cautele nelle
relative oparazioni, l'obbligo di annotazione non può essere adempiuto
con modalità diverse da quelle della registrazione, il cui rigore
formale è correlato alla sua necessità di esecuzione nei tempi
prefissati dall'art. 12 d.lgs, con riferimento alle singole categorie di
operatori. Ne consegue che il precetto da ultimo indicato non può
ritenersi rispettato nei casi in cui la movimentazione dei rifiuti
risulti da fonti diverse da quelle dei prescritti registri. (In
applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto fosse integrata la
fattispecie di illecito in un caso in cui, a fronte della totale
omissione dell'annotazione dei rifiuti speciali sui pur istituiti
registri, la parte aveva dedotto di aver riportato i dati, in attesa di
registrazione, i cui termini erano scaduti, su supporti cartacei ed
informatici, informali e privi di alcuna rilevanza probatoria).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 28236 del 26/11/2008
In tema di sanzioni amministrative
connesse alla disciplina dei rifiuti, in caso di violazione
originariamente qualificabile come fattispecie contravvenzionale (nel
caso di specie omessa tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti
speciali) successivamente depenalizzata ai sensi del d.lgs n. 22 del
1997, l'obbligo della contestazione non sorge al momento
dell'accertamento del fatto, in quanto l'art. 14 legge n. 689 del 1981
si applica ai soli illeciti amministrativi, ed il termine di novanta
giorni per effettuare la contestazione medesima decorre, alla stregua
della norma transitoria di cui al comma terzo dell'art. 55 d.lgs n. 22
del 1997, dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti
trasmessi da quella giudiziaria, dinanzi alla quale il procedimento
penale era pendente.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27595 del 20/11/2008
Ai sensi dell'art. 39, primo, comma lett.
d), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, costituisce idoneo elemento
presuntivo di attività non dichiarate la cessione, da parte di aziende
produttrici ortofrutticole ad aziende conserviere, di prodotti indicati
come non idonei alla trasformazione e, ciò nonostante, incamerati dalle
predette aziende, non annotati negli appositi registri come rifiuti
smaltiti nè rinvenuti presso le sedi delle medesime ditte e, quindi, da
considerarsi, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
immessi nel ciclo di trasformazione delle medesime aziende conserviere.
(In applicazione del principio, la S.C. ha considerato corretto
l'operato dell'Ufficio che aveva contestato ad un'associazione di
produttori ortofrutticoli, per la cessione di prodotti indicati come non
idonei, l'omessa fatturazione di operazioni attive ai fini IVA e
l'omessa annotazione di ricavi ai fini delle imposte sul redditi).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 15307 del 10/06/2008
Rifiuti pericolosi
In tema di gestione di rifiuti,
l'accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede
necessariamente il ricorso ad attività tecniche, quali il prelevamento
di campioni e l'analisi degli stessi, potendo il giudice accertarne la
natura sulla base di elementi probatori diversi, purchè fornisca una
motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24481 del 30/05/2007 Ud. (dep.
21/06/2007)
Rottami ferrosi
In tema di gestione dei rifiuti, a
seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 al
D.Lgs. n. 152 del 2006 (cosiddetto Testo Unico ambientale), i rottami
ferrosi rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti,
salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e
trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle
previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti
pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo in tal
caso la qualificazione di materia prima secondaria.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 833 del 04/12/2008 Cc. (dep.
13/01/2009)
Sanzioni amministrative
In tema di sanzioni amministrative per
violazione della disciplina dei rifiuti, l'art. 15 del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, al comma 1 indica soltanto alcuni dati che "in particolare"
devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante
il trasporto ed al comma 5 demanda all'autorità amministrativa
l'adozione del modello uniforme di documento, con ciò presupponendo
l'integrabilità dei dati anzidetti, mediante l'inserimento di ulteriori
elementi coerenti con il risultato perseguito dalla norma. Ne deriva,
quindi, che legittimamente il d.m. 1 aprile 1998, n. 145 ha prescritto,
tra l'altro, la necessità dell'indicazione nel formulario degli orari
del trasporto dei rifiuti, elemento utile ai fini di una completa
tracciabilità di tale attività.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 21260 del 05/10/2009
In tema di elemento soggettivo
dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto determinato
dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo,
soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità, in
quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma
verta sui presupposti della violazione, e sia stato determinato da un
elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in
quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire. Il
relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, la cui
valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il
profilo del vizio di motivazione. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento ad una
sanzione amministrativa irrogata per l'omessa presa in carico di rifiuti
nel registro di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997, aveva escluso
la scusabilità dell'errore addotto dall'autore della violazione,
trattandosi di una società esercente la propria specifica attività nel
settore).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 20866 del 29/09/2009
In tema di sanzioni amministrative, con
riferimento alla ripartizione delle competenze per l'emissione del
provvedimento irrogativo, l'articolo 55 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
- in materia di rifiuti - menziona l'ente provincia senza specificare le
competenze interne di vari organi, sicchè queste, in mancanza di
specifiche norme di legge e dello statuto, debbono essere regolate
secondo le disposizioni delle leggi generali che disciplinano la
ripartizione delle funzioni e delle competenze negli enti locali. (Nella
specie è stata ritenuta legittima, per il richiamo all'articolo 107
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'ordinanza ingiunzione - in data 11
dicembre 2001- per violazione dell'articolo 52, comma quarto, d.lgs. 5
febbraio 1997 n. 22, emessa dal Dirigente del Servizio di Ecologia della
Provincia di Brindisi, preposto al controllo dell'osservanza della
disciplina sui rifiuti).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17190 del 06/08/2007
Scarichi
In materia di sanzioni amministrative,
incorre nella violazione degli artt. 15 e 21 della legge 10 maggio 1976,
n. 319 -che sanziona chiunque si renda responsabile dell'apertura o,
comunque, dell'effettuazione di uno scarico da un insediamento civile
senza autorizzazione -, non solo il proprietario dell'immobile o
comunque chi, realizzando il relativo impianto, abbia aperto gli
scarichi, ma anche chi, valendosi dell'impianto, in quanto lo gestisca o
lo detenga di fatto, effettui gli scarichi, e quindi anche il
conduttore.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11122 del 15/05/2007
Scarti animali
In tema di rifiuti, anche a seguito delle
modifiche introdotte dall'art. 22 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 al testo
originario dell'art. 185, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
agli scarti di origine animale si applica la disciplina in materia di
rifiuti nei casi in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli
allo smaltimento, mentre si applica la disciplina del Reg. CE 3 ottobre
2002, n. 1774 solo se gli stessi sono qualificabili come sottoprodotti
ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. n) D.Lgs. n. 152 del 2006.
(In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione del principio di
specialità tra le due discipline trova riscontro anche nella Direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, n.
2008/98/CE).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12844 del 05/02/2009 Cc. (dep.
24/03/2009 )
In tema di gestione dei rifiuti, anche
dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le
carogne rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti,
salvo che siano classificabili come sottoprodotti del processo di
macellazione, destinati al riutilizzo senza trasformazioni preliminari e
senza pregiudizio dell'ambiente, dovendosi applicare, in quest'ultimo
caso, le norme sanitarie relative ai sottoprodotti d'origine animale non
destinati al consumo umano di cui al Reg. (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 45057 del 04/11/2008 Cc. (dep.
04/12/2008)
In tema di gestione dei rifiuti di
origine animale non sussiste rapporto di specialità tra le disposizioni
del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 (attuativo della Direttiva
90/667/CEE, ora sostituita dal Regolamento CE n. 1774 del 2002) e quelle
del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.
152), atteso che le disposizioni di settore regolano esclusivamente i
profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo esclusi i profili
di gestione per i quali permane l'operatività della disciplina generale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21095 del 27/03/2007 Ud. (dep.
29/05/2007)
In tema di gestione dei rifiuti,
l'attività di smaltimento di scarti animali configura il reato di
attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 51
del D.Lgs. 5 febbraio 1007, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), atteso che l'esclusione dal regime
generale dei rifiuti per le carogne ed altri rifiuti agricoli prevista
dall'art. 185 del citato D.Lgs. n. 152 è esclusa quando venga in rilievo
una fase della loro gestione, essendo invece ammessa quando detti scarti
rilevino unicamente come oggetto della disciplina di polizia sanitaria e
veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. n. 508 del 1992 e,
successivamente, dal Regolamento CE n. 1774 del 2002 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002. (Nell'occasione la Corte ha
ulteriormente affermato che la soppressione nell'art. 185, comma primo,
lett. c) del citato D.Lgs. n. 152 della clausola "in quanto non
disciplinate da specifiche disposizioni di legge" , prima contenuta
nell'art. 8, comma primo, lett. c) dell'abrogato D.Lgs. n. 22 del 1997,
rende comunque compatibile l'attuale formulazione normativa con la
predetta disciplina comunitaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21676 del 26/01/2007 Ud. (dep.
04/06/2007)
Sottoprodotti
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini
della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale
sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, lett. p) del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le cinque
condizioni previste dalla norma citata devono sussistere
contestualmente. (Fattispecie nella quale i residui della produzione,
costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio di materiali, oltre che
frantumati, venivano sottoposti ad operazioni di epurazione per
l'eliminazione del ferro, costituente attività di trattamento preventivo
o trasformazione preliminare).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10711 del 28/01/2009 Cc. (dep.
11/03/2009 )
In tema di gestione dei rifiuti,
l'attività di recupero di materiale lapideo che soddisfi i criteri, i
requisiti e le condizioni previste dall'art. 183, comma primo, lett. p)
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio
2008, n. 4, rientra nel campo di applicazione della disciplina dei
sottoprodotti. (Fattispecie nella quale è stato annullato, per difetto
del "fumus" del reato di gestione non autorizzata di rifiuti non
pericolosi, il sequestro preventivo di un impianto per la frantumazione
ed il lavaggio di materiali composto da sfridi, cocciame costituente
scarto di lavorazione e peloni, cioè testate inutilizzabili derivanti
dalla segatura dei blocchi di marmo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 48037 del 16/10/2008 Cc. (dep.
23/12/2008 )
In materia di gestione dei rifiuti, ai
fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze e materiali,
incombe sull'interessato, anche successivamente alla modifica dell'art.
183, comma primo, lett. p), D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera del D.Lgs.
n. 4 del 2008, l'onere di fornire la prova che un determinato materiale
sia destinato con certezza, e non come mera eventualità, ad un ulteriore
utilizzo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41836 del 30/09/2008 Ud. (dep.
07/11/2008 )
In materia di gestione dei rifiuti, ai
fini della qualificazione di una sostanza quale sottoprodotto, non è più
necessario, successivamente alla definizione introdotta dal novellato
art. 183, comma primo lett. p), D.Lgs. n. 152 del 2006, che il processo
di lavorazione sia un processo industriale, ben potendo consistere anche
nella produzione di un servizio. (Fattispecie in cui la Corte ha
riconosciuto la natura di sottoprodotti alle miscele di idrocarburi
derivanti dallo svuotamento dei bracci di carico delle navi e dallo
scarico delle valvole di sicurezza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41839 del 30/09/2008 Ud. (dep.
07/11/2008 )
Il potere-dovere del giudice di
disapplicare la normativa nazionale in contrasto con la normativa
comunitaria sussiste solo laddove tale ultima normativa sia dotata di
efficacia diretta nell'ordinamento interno. (In conformità a tale
principio la Corte, sul presupposto che le coeve direttive comunitarie
relative non sono "self executing", ha escluso la possibilità di
disapplicazione delle disposizioni, derogatorie alla disciplina sui
rifiuti, D. L. n. 138 del 2002 in materia di sottoprodotti,
successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41839 del 30/09/2008 Ud. (dep.
07/11/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, a
seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.4 del 2008 all'art. 183
lett. n) del D.Lgs. n.152 del 2006, rientra tra i requisiti del
"sottoprodotto", esentato dalla disciplina dettata per i rifiuti, quello
del valore economico di mercato, che fornisce, infatti, un elevato grado
di probabilità di riutilizzo del residuo di lavorazione, mentre non è
più richiesta la c.d. "autocertificazione" del produttore o del
detentore in ordine all'effettivo reimpiego delle sostanze.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35235 del 10/07/2008 Cc. (dep.
12/09/2008 )
In tema di deroghe alla disciplina dei
rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008,
n. 4, non è necessario che l'utilizzazione delle sostanze e dei
materiali indicati come "sottoprodotti" dall'art. 183, lett. p), D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) avvenga nello
stesso processo produttivo da cui gli stessi hanno avuto origine,
essendo, invece, sufficiente che il processo di utilizzazione, peraltro
integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e
definito.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 31462 del 12/06/2008 Cc. (dep.
29/07/2008 )
La definizione di "sottoprodotto"
contenuta nell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2004 n. 152,
ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di
terzi per essere utilizzato in un ciclo produttivo diverso da quello di
origine senza trasformazioni preliminari e cioè senza trattamenti che
mutino l'identità merceologica del materiale, facendo perdere al
sottoprodotto la sua identità.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 9483 del 29/01/2008 Cc. (dep.
03/03/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti,
l'utilizzo di scarti di lavorazione del legno trattati, anche dopo
l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo
Unico Ambientale), ne esclude la qualificazione come sottoprodotti
impiegati direttamente dall'impresa che li produce (art.183, comma
primo, lett. n), configurandosi in tale ipotesi il reato di attività di
gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 256 del citato
D.Lgs. n. 152. (In applicazione del principio di cui sopra, la Corte ha
affermato che l'utilizzo di collanti per compattare gli scarti ne
escludeva la natura di sottoprodotto).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21625 del 20/04/2007 Cc. (dep.
01/06/2007)
Spandimento agronomico
In tema di utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, la cui disciplina si pone in deroga alla
normativa sui rifiuti, sussiste continuità tra la normativa di cui al
D.Lgs. n. 152 del 1999 e la normativa successiva di cui al D.Lgs. n. 152
del 2006 e successive modifiche, sia con riguardo alla nozione di
utilizzazione, sia con riguardo ai criteri di applicazione del diritto
transitorio, sia, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38411 del 09/07/2008 Ud. (dep.
09/10/2008 )
La nozione di utilizzazione agronomica
(nella specie di deiezioni di suini), da cui dipende l'applicabilità
della deroga alla normativa sui rifiuti di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 152
del 1999, è di carattere ampio ed include pertanto tutte le fasi della
sua gestione, ivi comprese quelle, intermedie, del deposito e del
trasporto delle sostanze.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38411 del 09/07/2008 Ud. (dep.
09/10/2008 )
La disciplina di deroga alla normativa
sui rifiuti, prevista dall'art. 38 D.Lgs. n. 152 del 1999 per
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è autonoma ed
indipendente rispetto alla disciplina di deroga di cui all'art. 8 D.Lgs.
n. 22 del 1997 prevista per le materie fecali e le altre sostanze
naturali non pericolose, sicché, a differenza di tale seconda ipotesi,
non è richiesto che gli effluenti provengano da attività agricola e
siano riutilizzati nella stessa attività agricola.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38411 del 09/07/2008 Ud. (dep.
09/10/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, al fine
di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non è necessaria
l'avvenuta emanazione, alla data del fatto, dei decreti ministeriali
attuativi e delle norme regionali connesse, avuto riguardo all'art. 62,
comma decimo, del D. Lgs. n. 152 del 1999, secondo cui fino alla
emanazione di tale disciplina regionale le attività di utilizzazione
agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38411 del 09/07/2008 Ud. (dep.
09/10/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, al fine
di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (nella specie,
deiezioni di suini), non è necessaria l'attuazione della pratica in
oggetto attraverso scarico diretto tramite condotta, essendo la deroga
condizionata alla sola effettiva utilizzazione agronomica degli
effluenti, in qualunque modo questa avvenga. (Fattispecie di
fertirrigazione operata tramite spandimento sul suolo successivo a
stoccaggio in vasche e trasporto a bordo di cisterne).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38411 del 09/07/2008 Ud. (dep.
09/10/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, anche a
seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo
spandimento di reflui zootecnici in acque superficiali o sotterranee
rientra nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, in quanto
l'esclusione da detta disciplina è subordinata alla circostanza che
detti reflui (nella specie, materie fecali) siano utilizzati
nell'attività agricola.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36363 del 10/07/2008 Ud. (dep.
23/09/2008 )
Integrano il reato di deposito di rifiuti
allo stato liquido (art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22) la raccolta in una vasca ed il successivo spandimento
incontrollato sul suolo degli effluenti derivanti da attività agricola o
di allevamento del bestiame, non ricadendo tale condotta nella
disciplina sugli scarichi, giacché la assimilazione alle acque reflue
domestiche dei reflui delle imprese agricole o da allevamento di
bestiame è subordinata all'esistenza di uno scarico diretto tramite
condotta, e non escludendo l'eventuale utilizzazione agronomica dei
reflui l'autorizzazione per lo stoccaggio.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27071 del 20/05/2008 Ud. (dep.
04/07/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, al fine
di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (nella specie,
deiezioni di conigli), occorre che tale utilizzazione avvenga nel
rispetto delle condizioni indicate dal D.M. 7 aprile 2006 (recante
"Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all'articolo 38 D.Lgs. n. 152 del 1999").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9104 del 15/01/2008 Ud. (dep.
28/02/2008 )
L'ambito di applicazione della disciplina
dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di
utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei
frantoi oleari) è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari
(nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive
e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli;
diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo
incontrollato di smaltimento integrano, anche dopo l'entrata in vigore
del T.U. Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in
materia ambientale), il reato di abbandono o deposito incontrollato di
rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21777 del 27/03/2007 Ud. (dep.
05/06/2007)
Tassa rifiuti
In tema di tassa per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art.72 del d.lgs. 15
novembre 1993 n.507 non prevede, in caso di accertamento non ancora
divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi alle commissioni
tributarie, l'iscrizione a ruolo del solo tributo principale e per la
sola parte non eccedente la misura prevista dall'art.15 del d.P.R. 29
settembre 1973, n.602. Ne consegue che, anche quando il contribuente
abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta
consentito all'ente impositore di provvedere all'iscrizione a ruolo
della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un
terzo, come previsto dal comma primo dell'art.15 cit., non potendo tale
fattispecie essere sussunta neppure sotto l'art.68, comma 1, del
d.lgs.31 dicembre 1992, n.546, il quale prevede la riscossione
frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una
sentenza tributaria di merito.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 28091 del 30/12/2009
Ai fini dell'applicazione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è legittimo l'accertamento
della superficie effettiva dell'immobile detenuto dal contribuente
mediante l'acquisizione dei dati contenuti nella dichiarazione dallo
stesso presentata ai fini ICI, potendo il Comune, ai sensi dell'art. 73,
comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, utilizzare dati
legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 318 del 12/01/2010
In tema di tassa sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, sono escluse dalla determinazione della
superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15
novembre 1993, n. 507, le porzioni di aree dove, per specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola,
rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da
lavorazioni industriali - allo smaltimento dei quali sono tenuti a
provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle
norme vigenti -, ma non anche i locali e le aree destinati
all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella
previsione di generale tassabilità posta dall'art. 62, comma 1, prima
parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con
l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree
destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le
altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a
parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale
collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla
tassazione neanche dalla legislazione precedente all'entrata in vigore
del d.lgs. n. 507 del 1993.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009
Nell'ambito dell'area portuale, intesa
come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità
portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza
di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno
del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del d.lgs. 15
novembre 1993, n. 507, dell'art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge 28 febbraio
1994, n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta
attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto
privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in
favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 23583 del 06/11/2009
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, l'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
nell'abrogare l'art. 60 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha
stabilito l'assimilazione "ope legis" di tutti i rifiuti speciali ai
rifiuti urbani, fatta eccezione soltanto per quelli ospedalieri, tossici
e nocivi, eliminando ogni valutazione discrezionale del comune al
riguardo e, correlativamente, la necessità di un provvedimento "ad hoc"
dell'ente locale, così rendendo legittima - fino all'abrogazione
dell'art. 39 cit. da parte dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile
1998 n. 128 e conseguente operatività degli artt. 7, comma 2, lett. b) e
21, comma 2, lett. g) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - l'imposizione
della tassa in riferimento ai rifiuti derivanti da lavorazioni
industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di
servizi, senza alcuna distinzione.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009
In tema di tassazione dello smaltimento
dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, l'avvio dei rifiuti
speciali non pericolosi al recupero o smaltimento, da parte del
produttore, a proprie spese, non costituisce causa di esonero dal
pagamento dell'imposta quando il comune abbia esercitato il potere di
assimilazione attribuitogli dagli artt. 7, comma 2, lett. b) e 21, comma
2, lett. g) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - applicabili "ratione
temporis" - e predisposto il servizio di smaltimento dei rifiuti,
venendo meno, in tal caso, l'obbligo del produttore di provvedere
autonomamente allo smaltimento.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, secondo comma, del d.lgs.
15 novembre 1993, n. 507, il presupposto legale per l'esonero del
tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate
"risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", non viene
integrato quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile
apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una
attività industriale (nella specie, attraverso la destinazione del
locale ad archivio storico), atteso che, in tal modo, il contribuente ha
solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma
non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità".
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 22770 del 28/10/2009
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, primo comma, del d.lgs. n. 507
del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile
di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione
della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli
dell'anno precedente, senza necessità di emissione e notifica di alcun
avviso di accertamento, purchè sulla base di dati ed elementi già
acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione; ne
consegue che l'incertezza del dato utilizzato, per effetto della
contestazione dell'utente, implica che l'Amministrazione deve
esplicitare, ex art.70 d.lgs. cit., le ragioni per cui ha ritenuto di
discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione.
(Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad iscrizione a ruolo
fondata su una superficie dell'immobile, occupata dal contribuente,
maggiore di quella da questi denunziata e divenuta oggetto, per gli anni
precedenti, di avvisi di accertamento impugnati e con controversia
ancora pendente).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 23582 del 06/11/2009
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 507 del
1993 - per il quale il Comune designa un funzionario per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla predetta tassa,
compresa l'adozione dei provvedimenti di liquidazione e riscossione - è
norma tributaria speciale rispetto agli artt. 107, comma 2, e 109 del
d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. t.u. sull'ordinamento degli enti locali),
che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza
esterna, e pertanto non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, nè
in via espressa (in quanto non contemplato dall'art. 274 del predetto
t.u., che ha riguardo all'elenco delle disposizioni abrogate), nè per
incompatibilità (essendo esso inserito nello specifico settore
tributario e pertanto non inciso dalla norma posteriore, di carattere
generale).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 23582 del 06/11/2009
In tema di tassa per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della legge 8 giugno
1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art.
32, lett. g) demandava alla competenza dei consigli comunali
"l'istituzione e l'ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva
ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed
all'adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo
consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da
incompetenza funzionale e va disapplicata dal giudice tributario, ai
sensi dell'art. 7, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, con
consequenziale travolgimento dell'atto applicativo, una delibera della
giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la
vigenza della legge n. 142 del 1990 su cui risulti basato l'atto
impositivo impugnato dall'interessato.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 23836 del 11/11/2009
In tema di tassa per lo smaltimento di
rifiuti solidi urbani (TARSU), l'abrogazione dell'art. 60 del d.lgs. n.
507 del 1993 da parte dell'art. 39 della legge n. 146 del 1994 ha
escluso la necessità di uno specifico provvedimento di assimilazione ai
rifiuti solidi urbani soltanto per quella categoria di rifiuti,
contemplati originariamente nell'articolo abrogato, e cioè quelli
derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi.
L'assimilazione "ope legis" derivante dall'art. 39 cit., quindi, non
riguarda affatto i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, con la
conseguenza che le superfici nelle quali essi si formano continuano a
non essere assoggettabili alla TARSU, giusto il disposto dell'art. 62,
comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17600 del 29/07/2009
In tema di tassa sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al
contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute
successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza
dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto, però, che
ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la
denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di
formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che
l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato
decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni
successivi al primo. D'altro canto, la protratta inottemperanza
all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per
decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non
dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli
altri elementi costituenti il presupposto della tassa.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 18122 del 07/08/2009
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARSU), l'esclusione dalla superficie tassabile
di quella destinata a lavorazioni industriali deve avvenire, ai sensi
dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, in base "alle
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione", e quindi
tenendo conto soltanto della natura speciale del rifiuto, in quanto
prodotto in un luogo in cui si svolgono lavorazioni industriali, senza
che possa essere riconosciuta alcuna rilevanza a dichiarazioni o
denunce, presentate dal contribuente ai fini di una diversa imposta. (In
applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse essere
esclusa la natura industriale dei rifiuti prodotti, sulla sola scorta di
una dichiarazione presentata a fini ICIAP, in cui il contribuente
dichiarava la natura artigianale dell'attività svolta).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17600 del 29/07/2009
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti, la cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento
della tassa annuale costituisce il primo atto con il quale è portata a
conoscenza del contribuente la pretesa impositiva dell'Amministrazione,
atteso che essa viene emessa - salvo il caso della denuncia di
variazioni da parte dell'interessato o di una rettifica da parte
dell'ente locale - sulla base dell'iscrizione a ruolo per l'anno
precedente, non avendo l'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 previsto
alcun accertamento con cadenza annuale. Ne consegue che il ricorso
giurisdizionale avverso la cartella, per ragioni inerenti alla
liquidazione annuale del tributo, è in tali casi ammissibile, né esso
contrasta con la previsione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del
1992.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17602 del 29/07/2009
La soppressione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al capo III del d.lgs. 15
novembre 1993, n. 507, e la sua sostituzione con la "tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani" ad opera dell'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, non ha comportato la caducazione degli accertamenti basati
sulla disciplina sostituita, poiché la nuova disciplina ha avuto effetti
differiti nel tempo, dipendenti dai termini entro i quali i comuni
dovevano provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti attraverso la tariffa, secondo il regime
transitorio indicato nel comma 1 del medesimo articolo (nel testo
modificato prima dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e poi dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e
completato dal d.P.R. n. 158 del 1999 con la previsione della decorrenza
della soppressione della tassa in maniera differenziata - dal 2003, 2005
o 2008 - secondo il grado di copertura del servizio raggiunto dai
singoli comuni nel 1999.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17527 del 28/07/2009
In tema di tassa per lo smaltimento di
rifiuti solidi urbani (TARSU), ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507
del 1993, applicabile "ratione temporis", nella determinazione della
superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex
art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, fra l'altro, quelli "derivanti da
lavorazioni industriali"; su tale disciplina infatti non ha inciso
l'art. 39 della legge n. 146 del 1994, il quale, nell'abrogare l'art. 60
del d.lgs. n. 507 del 1993 (dettato in tema di equiparazione dei rifiuti
e che peraltro si riferiva soltanto a quelli artigianali, commerciali e
di servizi), non ha assimilato "ope legis" tutti i rifiuti (esclusi
quelli speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani, limitandosi ad
escludere la necessità di un provvedimento comunale di assimilazione per
quei rifiuti già contemplati dalla norma abrogata; ne deriva che i
luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello
stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale,
vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo
della predetta tassa.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17601 del 29/07/2009
In tema di tassa per lo smaltimento di
rifiuti solidi urbani (TARSU), ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507
del 1993, applicabile "ratione temporis", dalla determinazione della
superficie tassabile sono escluse le porzioni di aree dove, per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano,
di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli
derivanti da lavorazioni industriali, ex art. 2 del d.P.R. n. 915 del
1982, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie
spese i produttori dei rifiuti stessi; né, ai fini dell'esenzione
considerata, assume alcun rilievo la qualità artigiana dell'impresa
produttrice, desumibile dalla denuncia presentata dal contribuente
quanto ad altra imposta (nella specie,l'ICIAP), rilevando solo la
provenienza del rifiuto da zone adibite alla predetta lavorazione
industriale.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17601 del 29/07/2009
In tema di imposta comunale per
l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), deve escludersi
qualsiasi automatica sovrapposizione tra la superficie tassabile ai fini
della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e quella che il
contribuente dichiara ai fini ICIAP, attesa la diversità dei presupposti
delle due imposte - essendo la TARSU dovuta per l'occupazione e la
detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre
l'ICIAP riguarda il locale o l'area attrezzata adibita ad insediamento
produttivo cioè utilizzata per l'esercizio di imprese, arti e
professioni - e non potendosi escludere, quindi, che il contribuente
utilizzi, per la sua attività, solo una parte dell'immobile tassato ai
fini della TARSU, destinando, ad esempio, la restante parte ad
abitazione personale o ad altre finalità.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17211 del 23/07/2009
Ai fini dell'applicazione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il Comune ha, in una
prima fase del procedimento di accertamento, disciplinata dall'art. 73,
comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, il potere di controllare i dati
contenuti nelle denunce degli interessati o acquisiti d'ufficio,
mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle
superfici imponibili, da svolgersi in collaborazione con l'interessato e
con il suo consenso espresso o tacito. In tale prima fase, destinata al
consolidamento dei dati contenuti nella denuncia presentata o acquisiti
d'ufficio, la mancanza della preventiva e specifica autorizzazione del
Sindaco ad effettuare il sopralluogo per la rilevazione delle superfici
tassabili e la mancanza di preavviso al contribuente, non determinano la
nullità dell'accertamento.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 15713 del 03/07/2009
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARSU), la facoltà, riconosciuta ai Comuni
dall'art. 62, terzo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di
individuare, ai fini della determinazione della superficie non
tassabile, categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici
o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, non è
correttamente esercitata ove il regolamento comunale si limiti a
prevedere un limite quantitativo di riduzione applicabile
indistintamente a tutte le attività produttive, occorrendo invece la
specificazione delle categorie di attività produttive dei predetti
rifiuti (le cui superfici sono altrimenti esenti da tassazione)
assimilabili a quelle produttive di rifiuti ordinari.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 7581 del 30/03/2009
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, la nozione di "aree scoperte", utilizzata
dall'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non si riferisce
soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali,
comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana
che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto
(solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo
(terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009
Ai fini dell'obbligo di pagamento della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la sola stipulazione
- da parte del soggetto titolare di una concessione demaniale
all'interno di un porto turistico per l'espletamento dei servizi
connessi all'uso dei posti barca - del contratto di "ormeggio" con il
diportista (anche qualora, per le concrete pattuizioni intervenute, sia
equiparabile ad un contratto di locazione e non di mero deposito) non è
idonea a sottrarre al concedente la detenzione dell'area concessa in uso
alla controparte ed a trasferire in capo a questa l'obbligo tributario,
risolvendosi tale contratto nell'attribuzione al diportista del diritto
di utilizzare lo spazio ed i servizi connessi, senza sottrarre quello
spazio alla detenzione del concedente.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009
La natura demaniale di un bene concesso
in uso a privati è, in sé, del tutto irrilevante ai fini
dell'assoggettamento della relativa area, se produttiva di rifiuti
solidi urbani, alla tassa comunale concernente la raccolta e lo
smaltimento di quei rifiuti.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009
La superficie che gli artt. 62 e 65 del
d.lgs. n. 507 del 1993 impongono di considerare, al fine della
determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
concretamente dovuta, è quella complessivamente occupata e detenuta,
come tale potenzialmente produttiva di rifiuti, e non già la sola parte
eventualmente utilizzata in un dato momento, in quanto la media
quantitativa e qualitativa dei rifiuti producibili per unità di
superficie vale ai soli fini della determinazione dell'entità astratta
dell'unità di tassa dovuta per ogni unità di superficie. (Fattispecie
relativa all'occupazione, temporalmente discontinua, dello spazio acqueo
in concessione da parte di natanti).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009
In materia di tassa per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani (TARSU), la nozione di "ufficio pubblico" alla
quale faccia riferimento una delle categorie d'immobili previste dal
regolamento comunale ai sensi dell'art. 68, comma 2, del d.lgs. 15
novembre 1993, n. 507 non può ritenersi riferita al soggetto che usa le
superfici, ma involge necessariamente la considerazione del tipo di uso,
desunto dalla destinazione dei locali e/o delle aree tassabili ai sensi
dell'art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 507 cit., con la conseguenza che
all'immobile avente destinazione "Archivio di Stato" deve applicarsi la
tariffa corrispondente alla categoria "magazzini-deposito senza vendita"
e non quella più onerosa relativa alla categoria "uffici pubblici".
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 24922 del 10/10/2008
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, per effetto dell'art. 17, comma terzo, della
legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26
febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai
rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali,
commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica
analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella
deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto
pienamente operante l'art. 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di
assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività
economiche; pertanto, con riferimento alle annualità di imposta dal 1997
in poi, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dai regolamenti
comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività
economiche ai rifiuti urbani ordinari. (Nella specie, avente ad oggetto
l'emissione di una cartella di pagamento della tassa sui rifiuti
relativa all'anno 1999, la S.C., in applicazione di detto principio,
poiché i limiti posti dal regolamento comunale all'assimilazione erano
decisivi, ha ritenuto che i rifiuti prodotti dalla ditta intimata non
fossero assimilabili ai rifiuti ordinari e, quindi, non soggetti al
pagamento della tassa).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 21342 del 07/08/2008
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani dovuta con riferimento agli anni 1994 e 1995,
l'esenzione dall'obbligo del conferimento dei rifiuti al servizio
pubblico e dal pagamento della relativa tassa, prevista dall'art. 62,
comma 5-ter del d.lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, sussiste a meno che
il comune non abbia diversamente previsto, disciplinando con apposito
regolamento il servizio da cui dipende la riscossione dei rifiuti; tale
potere del comune non è venuto meno per effetto dell'abrogazione
dell'art. 60 del medesimo decreto da parte dell'art. 39 della legge 22
febbraio 1994, n. 146, applicabile "ratione temporis", ma continua a
trovare fondamento, per il periodo precedente all'entrata in vigore del
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - che ha nuovamente previsto il potere
regolamentare del comune nella materia - nella norma primaria costituita
dall'art. 58 del d.lgs. n. 507 del 1993, non abrogata sul punto. (Nella
specie la S.C., accogliendo il ricorso del comune contro una sentenza
della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto fondata la
richiesta del contribuente di rimborso della tassa versata per gli anni
1994-1995, ha ritenuto legittimo e applicabile il regolamento adottato
dal comune in data 13 marzo 1995, che aveva istituito un regime di
privativa per la raccolta di rifiuti assimilati a quelli urbani).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 21338 del 07/08/2008
In tema di tassa sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede una
procedura semplificata che consente al contribuente di limitarsi a
denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla
presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la
propria dichiarazione anno per anno; posto che ad ogni anno solare
corrisponde una obbligazione tributaria, l'obbligo di formulare una
denunzia corretta o completa ovvero di denunziare l'intervenuta
variazione si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che
l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato
decreto, non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del
potere del comune di accertare le superfici non dichiarate che
continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi
costituenti il presupposto della tassa.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 21337 del 07/08/2008
In materia di noleggio di autovetture con
conducente, attesa la problematica unitaria, la disciplina di cui
all'art.8 della legge n. 21 del 1992 deve applicarsi anche al noleggio
di autobus con conducente, con la conseguenza che tale l'attività deve
qualificarsi servizio pubblico, soggetto, pertanto, a plurime
prescrizioni che si estendono fino al requisito della obbligatorietà
della disponibilità di appositi locali di rimessaggio dei veicoli, con
la conseguenza che detti locali non sono qualificabili come "rimesse
meramente private", ai fini del calcolo delle superfici assoggettabili
alle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 1908 del 29/01/2008
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, per effetto dell'art. 17, comma terzo, della
legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26
febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai
rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali,
commerciali e di servizi, purchè aventi una composizione merceologica
analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella
deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, rendendosi pienamente operante
l'art. 21, comma secondo, lettera g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti
urbani quelli derivanti dalle attività economiche: pertanto
l'intassabilità delle superfici ove questi ultimi si producono, con
obbligo per gli operatori economici di avviarli allo smaltimento o al
recupero a proprie spese, si verifica soltanto nel caso in cui il Comune
non si sia avvalso del predetto potere, sulla base delle disposizioni
tecniche e regolamentari contenute nella citata delibera, ed in attesa
di nuove disposizioni in tal senso.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 21469 del 12/10/2007
Spetta alle commissioni tributarie la
giurisdizione in ordine al ricorso con cui il contribuente,
nell'impugnare un avviso di liquidazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, faccia valere vizi degli atti amministrativi
concernenti la determinazione in via generale dei criteri di
applicazione del tributo, nonchè di quelli attinenti alla formazione del
ruolo: rientra infatti nella competenza del giudice tributario, così
come delineata dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, valutare
l'illegittimità degli atti amministrativi generali, al limitato fine di
decidere la controversia relativa ad uno specifico rapporto tributario,
senza poter procedere all'annullamento dell'atto generale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 16293 del 24/07/2007
In tema di accertamento della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la modificazione in
diminuzione dell'accertamento originario - non integrando
ineludibilmente pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella precedente,
ben potendo risolversi in una mera riduzione della pretesa originaria e,
quindi, in una revoca parziale del relativo (avviso di) accertamento -
non richiede necessariamente la formalizzazione in un atto impositivo
integralmente sostitutivo del precedente; ne consegue che l'emanazione
del secondo provvedimento non comporta, per ciò solo, la perdita di
qualsiasi efficacia del primo.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 9218 del 18/04/2007
In tema di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, l'art. 79, comma terzo, del d.lgs. 15 novembre
1993, n. 507 (più volte modificato da decreti-legge non convertiti e poi
dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. 25 novembre 1996, n. 599, convertito
in legge 24 gennaio 1997, n. 5, a sua volta sostituito dall'art. 6 del
d.l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito in legge 29 novembre 1997, n.
410), nella parte in cui differiva l'applicabilità, tra l'altro,
dell'art. 66 del medesimo d.lgs., presupponeva l'esistenza di
regolamenti comunali che prevedessero un'apposita disciplina per
particolari condizioni d'uso, rinviando l'entrata in vigore delle
relative modificazioni al fine di evitare brusche variazioni dei flussi
finanziari o di assicurare un periodo di "rodaggio", mentre, in assenza
dei predetti regolamenti, riprendeva vigore la disciplina generale
dettata dall'art. 81 del d.lgs., che fissava al 1° gennaio 1994
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto
assoggettabile a tassazione per intero un'area scoperta, sul presupposto
che l'art. 66, comma secondo, del d.lgs. n. 507 cit. fosse stato
abrogato, prima ancora della sua entrata in vigore, dall'art. 2, comma
4-bis, del d.l n. 599 cit.).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 10791 del 11/05/2007
Terre e rocce da scavo
In tema di gestione dei rifiuti,
l'esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti per le terre
e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata
alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione
secondo un progetto ambientalmente compatibile, mentre compete al
pubblico ministero fornire la prova della circostanza d'esclusione della
deroga, ovvero dell'esistenza di una concentrazione di inquinanti
superiore ai massimi consentiti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37280 del 12/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini
dell'applicabilità del regime in deroga previsto dall'art. 186, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo devono essere distinte
dai materiali di risulta da demolizione, in quanto mentre lo scavo ha
per oggetto il terreno, la demolizione ha per oggetto un edificio o,
comunque, un manufatto costruito dall'uomo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37280 del 12/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
Ai fini della configurazione delle
violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie "ex" art.
12, comma 1, 15, comma 3, e 11, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997),
l'attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di
materiali inerti provenienti da costruzioni rientra tra quelle da cui
origina la produzione di un rifiuto, alla luce del chiaro disposto degli
artt. 6 e 7 d.lgs. n. 22 del 1997. Nè rileva, in senso contrario, il
disposto dell'art. 14 della legge n. 138 del 2002, che ha fornito
l'interpretazione autentica del sopra richiamato art. 6, poiché tale
norma conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei
materiali inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del d.lgs. n. 22,
all'attività successivamente svolta sul materiale, nel senso che, per
escludere la detta qualificazione, occorre un dato oggettivo in
contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia l'accertamento
di una successiva utilizzazione - e quindi non soltanto l'astratta
destinazione ad una successiva utilizzazione.
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17002 del 02/08/2007
Traffico illecito
In tema di gestione dei rifiuti, al fine
di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per
il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma secondo,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), incombe al terzo estraneo al reato,
individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione
dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di
provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era
ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
(Fattispecie relativa a sequestro preventivo di un mezzo di trasporto di
proprietà del ricorrente, terzo estraneo al reato, utilizzato
dall'indagato in virtù di un contratto di nolo a caldo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46012 del 04/11/2008 Cc. (dep.
12/12/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, in caso
di proscioglimento per estinzione dal reato di traffico illecito di
rifiuti non può essere disposta la confisca del mezzo di trasporto, in
quanto tale ipotesi non rientra nei casi di confisca obbligatoria ex
art. 240, comma secondo, cod. pen..
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23081 del 16/04/2008 Ud. (dep.
10/06/2008 )
È configurabile il concorso tra il
delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti (art. 53 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi
sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152),
differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che
per i beni protetti, qualificandosi in particolare quest'ultimo come
reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo
specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal
conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, purché siano
integrate le condotte previste dalla norma incriminatrice.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18351 del 11/03/2008 Cc. (dep.
07/05/2008 )
In materia di sequestro preventivo,
oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda
ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali,
proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la
commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che
l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie
nella quale il sequestro preventivo, disposto per il reato di attività
organizzata per il traffico illecito di rifiuti, aveva interessato gli
immobili e l'intera area nella disponibilità della società facente capo
all'indagato).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6444 del 07/11/2007 Cc. (dep.
11/02/2008 )
In tema di sequestro preventivo
finalizzato alla confisca, le condizioni per la confiscabilità del bene
devono sussistere già al momento del sequestro; tuttavia la appartenenza
a terzo estraneo al reato, quale causa ostativa alla confisca
obbligatoria di bene non intrinsecamente pericoloso, e,
conseguentemente, allo stesso sequestro, deve, in sede di indagini
preliminari, risultare in maniera palese attesa la necessaria sommarietà
degli accertamenti compiuti in tale fase. (Fattispecie di sequestro di
mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato di attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260
D.Lgs. n. 152 del 2006).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4746 del 12/12/2007 Cc. (dep.
30/01/2008 )
Ai fini del reato di attività organizzate
per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti di cui
all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006, la confisca del mezzo di trasporto
eventualmente utilizzato per la commissione dello stesso è obbligatoria
essendo tale misura di sicurezza espressamente prevista dall'art. 259,
contenente un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di attività di
gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4746 del 12/12/2007 Cc. (dep.
30/01/2008 )
È manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis D.Lgs. n. 22 del 1997,
ora art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per violazione dell'art. 25
Cost. sul presupposto dell'asserita indeterminatezza del concetto di
"ingente quantità di rifiuti", essendo al contrario senz'altro possibile
definire l'ambito applicativo della disposizione tenuto conto che tale
nozione, in un contesto che consideri anche le finalità della norma, va
riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito
attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime,
considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 358 del 20/11/2007 Cc. (dep. 08/01/2008
)
Ai fini della sussistenza del dolo
specifico richiesto per l'integrazione del delitto di gestione abusiva
di ingenti quantitativi di rifiuti, previsto dall'art. 53 bis D.Lgs. 22
del 1997 (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), il
profitto perseguito dall'autore della condotta può consistere anche
nella semplice riduzione dei costi aziendali.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 28158 del 02/07/2007 Cc. (dep.
16/07/2007)
Trasporto rifiuti
In tema di smaltimento di rifiuti
speciali, la responsabilità per la mancata presenza del formulario a
corredo del trasporto degli stessi ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n.
22 del 1997, può essere attribuita al detentore dei rifiuti ed al
trasportatore, ma non può essere estesa, neppure in via sussidiaria, ex
art. 6 della legge n. 689 del 1981, anche al proprietario del veicolo
che lo abbia noleggiato al vettore, posto che l'anzidetto illecito, a
carattere eminentemente "proprio", costituisce evento del tutto
eccentrico rispetto alla ordinaria utilizzazione del bene preso a
noleggio.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20863 del 29/09/2009
In tema di rifiuti, il produttore di
quelli che siano avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della
partenza, la quantità degli stessi nel formulario di accompagnamento e
la relativa omissione comporta la violazione, punita con sanzione
amministrativa, degli artt. 15 e 52 del d.lgs. n. 22 del 1997, posto
che, dall'interpretazione letterale del combinato disposto di dette
norme, si desume che la responsabilità per la mancata presenza del
formulario a corredo del trasporto dei rifiuti è attribuibile non solo
al trasportatore ma anche al produttore dei medesimi, al quale compete
la redazione e la sottoscrizione del documento di accompagnamento.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20862 del 29/09/2009
La confisca obbligatoria può essere disposta con decreto penale di condanna unicamente nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, cod. pen. e non anche nelle ipotesi previste dalla legislazione speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso la revoca di sequestro disposta con decreto penale sulla base della non ritenuta confiscabilità, a norma dell'art. 259, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006, del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 36063 del
07/07/2009 Cc. (dep. 17/09/2009 )
In tema di gestione dei rifiuti, a
seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma diciannovesimo,
della l. 9 dicembre 1998, n. 426, non è configurabile il reato di
trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi prodotti in proprio,
commesso sotto la vigenza del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. (v. Corte
Cost, ordinanze n. 413 del 2008 e n. 126 del 2007).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9496 del 29/01/2009 Ud. (dep.
03/03/2009 )
In tema di gestione dei rifiuti, non è
configurabile il reato di trasporto senza autorizzazione in caso di
mancato o ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'albo
o nei registri provinciali, rispettivamente richiesto alle imprese
soggette alla procedura ordinaria ed alle imprese soggette alla
procedura semplificata, in quanto la sospensione dall'albo o dal
registro, prevista dal D.M. 28 aprile 1998, n. 406 non opera
automaticamente, ma richiede l'adozione di uno specifico provvedimento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9490 del 29/01/2009 Ud. (dep.
03/03/2009 )
In tema di gestione dei rifiuti, anche a
seguito dell'intervenuta autorizzazione al trasporto degli stessi, non
può essere disposta la restituzione del mezzo adibito al trasporto
illecito di rifiuti che sia stato oggetto di sequestro preventivo
finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo "delle cose
di cui è consentita la confisca" si giustifica non per la pericolosità
intrinseca della cosa, ma per la funzione generalpreventiva e dissuasiva
attribuitale dal legislatore.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10710 del 28/01/2009 Cc. (dep.
11/03/2009 )
Il trasporto di rifiuti propri non
pericolosi, ancorché effettuato in via eccezionale, integra il reato di
cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, ove il
produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti
servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo
nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non
autorizzati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9465 del 25/11/2008 Cc. (dep.
03/03/2009 )
In tema di rifiuti, il d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") nel prevedere -
rispettivamente agli artt. 15, comma 1, e 52, comma 3 - l'obbligo che il
relativo trasporto, effettuato da enti od imprese, sia accompagnato da
un formulario di identificazione, e nel sanzionare l'indicazione di dati
incompleti od inesatti in tale documento, configura un illecito di
natura permanente, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si
realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la
durata di esso. Pertanto, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del
d.lgs. n. 22 del 1997 e alla luce dei principi contenuti nella legge n.
61 del 1989 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la
competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento appartiene
alla Provincia nel cui territorio abbia avuto inizio il trasporto e sono
accertate le violazioni.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 28235 del 26/11/2008
In tema di gestione dei rifiuti, la
confisca dei mezzi di trasporto è obbligatoria, sia nelle ipotesi di
trasporto illecito di rifiuti, di trasporto di rifiuti senza formulario
o con formulario con dati incompleti od inesatti ovvero con uso di
certificato falso durante il trasporto, sia per il reato d'attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152) ove sia stato commesso mediante l'impiego di mezzi
di trasporto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35879 del 25/06/2008 Cc. (dep.
19/09/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, in caso
di trasporto non autorizzato (art. 53, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22),
il terzo proprietario del mezzo, estraneo al reato, può evitare la
confisca ed ottenerne la restituzione solo provando la sua buona fede,
ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito o che tale uso
non era collegabile ad un proprio comportamento negligente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26529 del 20/05/2008 Ud. (dep.
02/07/2008 )
Ai fini dell'integrazione del reato di
trasporto di rifiuti in mancanza di iscrizione all'albo nazionale dei
gestori ambientali, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152
del 2006, anche le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti propri
non pericolosi, in precedenza escluse, sono assoggettate all'obbligo di
iscrizione al predetto albo a condizione, però, che il trasporto sia
esercitato in via ordinaria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud. (dep.
13/05/2008 )
In materia di smaltimento dei rifiuti, il
reato di cui all'art. 258, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006
presuppone, a differenza di quanto richiesto dalla stessa norma per
l'illecito amministrativo, conseguente alla sussistenza di un difetto
meramente formale della documentazione di trasporto, una divergenza di
carattere sostanziale tra l'indicazione effettuata in detta
documentazione e quanto realmente trasportato. (Fattispecie di sequestro
preventivo in cui, a fronte del trasporto di materiale in plastica,
rientrante tra i rifiuti non pericolosi, i documenti di trasporto
indicavano la sola materia prima del polietilene, non rientrante nella
tipologia dei rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 15482 del 04/03/2008 Cc. (dep.
14/04/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, la
confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, prevista per il reato di
trasporto non autorizzato di rifiuti (artt. 256, comma primo in
relazione all'art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152),
deve essere disposta anche nel rito speciale del procedimento per
decreto, in quanto tale obbligo sussiste ogni volta che la confisca sia
obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. ovvero ai
sensi delle leggi speciali.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 04/12/2007 Cc. (dep.
29/01/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, integra
il reato di trasporto illecito (art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152) la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio
in area privata, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto
all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma
derogatoria di cui all'art. 193, comma nono, del citato decreto che
sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in aree
private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa
sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette aree ed in quanto i
rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 5312 del 19/12/2007 Cc. (dep.
04/02/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, non è
configurabile il tentativo del reato di trasporto illecito di rifiuti
(art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) nel caso in cui la loro
movimentazione in area privata sia prodromica al trasporto dei rifiuti
all'esterno di tale area, in quanto il momento consumativo del reato
coincide con l'inizio dell'attività di trasporto dei medesimi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 5312 del 19/12/2007 Cc. (dep.
04/02/2008 )
Il trasporto di rifiuti effettuato con
mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede d'iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti, configura il reato di cui all'art. 51, comma
quarto, del D.Lgs. n. 22 del 1997, in quanto svolto in violazione dei
requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione e delle
prescrizioni richiamate nell'atto abilitativo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 19/12/2007 Ud. (dep.
04/02/2008 )
Veicoli fuori uso
L'attività di raccolta di veicoli fuori
uso in assenza di autorizzazione, già prevista come reato dall'art. 51,
comma primo, lett. a) D.Lgs. n. 22 del 1997, è nuovamente considerata
tale dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41835 del 30/09/2008 Ud. (dep.
07/11/2008 )
V.I.A.
È inammissibile il ricorso per cassazione
avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto,
alla luce della normativa comunitaria così come interpretata dalla Corte
di giustizia CE, la necessità che una determinata opera venga
assoggettata alla valutazione di impatto ambientale, poiché in tal modo
il Consiglio è rimasto nell'ambito dell'interpretazione della legge
senza alcuno sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità
amministrativa, con conseguente insussistenza dell'accesso di potere
giurisdizionale e sottrazione al sindacato di legittimità. (Nella
specie, il Consiglio di Stato aveva stabilito che l'affidamento in
concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento del molo di
ricovero dei natanti da diporto del Comune di Diamante dovesse essere
assoggettato, in base agli artt. 1, comma 6, e 10, comma 2, del d.P.R.
12 aprile 1996, a valutazione di impatto ambientale, senza che questa
potesse essere esclusa sulla base del mero silenzio dell'organo tecnico
competente).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 6417 del 11/03/2008
RUMORER
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Integra il reato di disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone la gestione, sia pure per motivi
di cinofilia e senza fine di lucro od organizzazione imprenditoriale, di
un canile ubicato in zona agricola e regolarmente autorizzato,
esercitata in modo da non impedire la diffusione in una vasta area
circostante di non tollerabili rumori dovuti al continuo abbaiare degli
animali.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 29375 del 05/05/2009 Ud. (dep.
16/07/2009 )
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NB: TUTTO IL MATERIALE RIPRODOTTO E' PROTETTO DALLE NORME SUL DIRITTO D'AUTORE.
OGNI SUO UTILIZZO ILLEGITTIMO VERRA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE






