Sentenze

GIURISPRUDENZA

(aggiornamento 01/3/10)

 

ACQUE

Acque destinate al consumo umano

Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto di affidamento del servizio di analisi e controllo delle acque destinate al consumo umano, adottato all'esito di una gara pubblica da una società a capitale interamente pubblico costituita da un comune e dallo stesso finanziata per la gestione del servizio idrico in regime di non concorrenza: trattasi infatti di appalto soggetto alle regole di evidenza pubblica, sia ai sensi degli artt. 206 e 209 del d.lgs. n. 163 cit., perché riguardante un servizio relativo al settore c.d. escluso delle acque, sia ai sensi dell'art. 20, comma secondo, del medesimo d.lgs., che estende dette procedure agli appalti di servizi inclusi nell'allegato II-A, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria, sia, infine, perché conferito da un soggetto qualificabile come organismo di diritto pubblico (qualifica, questa, non incompatibile con quella di impresa pubblica), in quanto istituito e finanziato da un ente pubblico per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale in regime non concorrenziale, rispetto alle quali l'eventuale svolgimento di attività commerciale o industriale assume carattere strumentale.
Cass. civ., sez. U, Ordinanza n. 22584 del 26/10/2009

 

Acque reflue domestiche

Rientrano nella nozione di acque reflue domestiche i reflui derivanti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, purché provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. (Nella specie, sono state considerate acque reflue domestiche e non acque industriali quelle provenienti dalle docce e dai servizi igienici di campi di calcetto e di tennis).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41850 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 07/11/2008 )

 

Argini e alvei

In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17784 del 30/07/2009

 

Integra i delitti di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d'ufficio per la destinazione ad uso pubblico del bene, l'occupazione, con apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente non sia iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, dato che la presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo con la prova che quello specifico corso d'acqua, per le sue caratteristiche, è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e generale interesse.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 44926 del 05/11/2008 Ud.  (dep. 02/12/2008 )

 

L'art. 96, lett. f), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale. Tuttavia, quest'ultima, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19813 del 18/07/2008

 

In base al disposto dell'art. 917, secondo comma, cod. civ., qualora la distruzione degli argini o l'impedimento al flusso delle acque sia dovuto all'opera di uno dei proprietari, le spese di riattamento dovranno essere sopportate soltanto da lui ed egli sarà tenuto anche al risarcimento dei danni secondo gli ordinari principi della responsabilità per fatto illecito, che non possono prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, che deve sempre caratterizzare la condotta, commissiva o omissiva, del soggetto chiamato a risponderne.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 14664 del 03/06/2008

 

Bonifica e ripristino ambientale

In tema di reati di inquinamento delle acque, il giudice, nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, ha il potere di individuare in concreto le modalità di esecuzione degli interventi ripristinatori, e non è vincolato al riferimento alla procedura indicata per le diverse ipotesi di bonifica e ripristino ambientale disposti in sede amministrativa. (La Corte ha altresì precisato che, ove non provveda a subordinare la concessione del beneficio agli indicati adempimenti limitandosi ad emettere la sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice deve disporre la trasmissione del provvedimento al Ministero dell'Ambiente per l'attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud.  (dep. 25/05/2007)

 

Canone

Il canone di fognatura e di depurazione delle acque relativo alle annualità 1997 e 1998 è disciplinato dagli art. 16 e ss. della legge n. 319 del 1976, normativa applicabile fino al 3 ottobre 2000, data dalla quale è entrato in vigore il servizio idrico integrato. Ne deriva che, fino alla data da ultimo indicata, per far sorgere l'obbligo del pagamento del canone è sufficiente che il comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che esso sia concretamente fruibile dall'utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per fatto del destinatario medesimo.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 26688 del 18/12/2009

 

In tema di grandi derivazioni di acqua pubblica, il canone per l'uso di riqualificazione di energia non deve essere individuato, per via di assimilazione, in base a quello previsto per "uso igienico ed assimilati"(e, quindi, calcolato sulla base del volume dell'acqua concessa e prelevata), posto che la lett. g) dell'art. 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275, prende in espressa considerazione la "grande derivazione" concessa per il menzionato scopo di riqualificazione, così da doversi escludere il ricorso alla norma di chiusura di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quale, nel considerare l'anzidetto uso igienico, contempla anche "tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere", senza che in quest'ultime si rinvenga, però, l'uso a scopo di riqualificazione, il quale non trova, comunque, alcuna attinenza, logica ed economica, con l'"uso igienico". Ne consegue che la genericità dello "scopo" (appunto, "riqualificazione di energia") impone di tener conto, ai fini della determinazione del canone, della specifica utilizzazione "energetica" delle "scorte idriche" assentite e, quindi, di determinare il canone in ragione di quella utilizzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, l'impugnata sentenza del TSAP che aveva ritenuto legittimo il regolamento della Regione Piemonte sulla "misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica", il quale prevedeva il pagamento di un canone annuo per l'uso "riqualificazione dell'energia" dell'acqua pubblica concessa all'Enel Produzione S.p.a., determinato sulla base di 0,70 euro per ogni chilowatt di potenza nominale di pompaggio).
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 23548 del 06/11/2009

 

In tema di canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che, fino alla concreta applicazione del nuovo metodo di individuazione della tariffa del servizio unico integrato di cui agli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il CIPE conserva il potere di determinazione della tariffa, da esercitarsi in modo da garantire la copertura dei costi di gestione: pertanto, poiché il cosiddetto "minimo impegnato" è uno degli strumenti attraverso i quali si garantisce tale copertura, la delibera con cui il CIPE, prima della trasformazione del tributo locale in corrispettivo di diritto privato (disposta dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258) abbia autorizzato l'utilizzazione del minimo garantito da parte di quei gestori che in precedenza lo avevano adottato, continua ad avere efficacia anche successivamente, fino all'applicazione concreta del nuovo metodo normalizzato.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 9670 del 23/04/2009

 

Non è manifestamente infondata, in riferimento all' articolo 102, secondo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3 "bis" d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2005, nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, canone non avente natura tributaria ma , in virtù dell'art. 31, comma 28 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, qualificabile come quota tariffaria, componente del corrispettivo dovuto dall'utente per il servizio.
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 20501 del 25/07/2008

 

Captazione e deviazione di acque pubbliche

Il reato di deviazione di acque implica la totale sottrazione dell'acqua dalla sua naturale destinazione, in modo permanente o anche solo saltuario, e si distingue dal furto che si realizza quando solo una porzione della massa d'acqua sia sottratta all'avente diritto.
Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 48057 del 16/10/2009 Ud.  (dep. 16/12/2009 )

 

Non integra il reato di deviazione di acque l'appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si tratta di acque qualificabili come "res nullius" rispetto alle quali non è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. (Fattispecie nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche, ostruendo un preesistente canale con l'impiego di fascine e terriccio).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 24503 del 29/05/2009 Ud.  (dep. 12/06/2009 )

 

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, in quanto diverse per "causa petendi" e "petitum", poiché nella prima la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificata come antigiuridica e l'indennizzo deve essere ragguagliato alla minor somma tra l'arricchimento e il depauperamento; ne consegue che, promosso - da parte di un concessionario nei confronti di un altro concessionario - un giudizio di indebito arricchimento in relazione alla mancata fruizione di acque pubbliche, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto costituente domanda nuova, il motivo di ricorso con cui si faccia valere la violazione delle norme in materia di illecita captazione (o sottensione) di acque, poiché quest'ultima realizza un'ipotesi di illecito aquiliano permanente, risarcibile ai sensi degli artt. 45-47 del r.d. n. 1775 del 1933.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19448 del 10/09/2009

 

Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, di regola istantaneo, può assumere carattere permanente qualora sia necessaria, perché perdurino gli effetti della modifica, un'ininterrotta attività dell'agente.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 47630 del 02/12/2008 Ud.  (dep. 22/12/2008 )

 

In tema di abusiva captazione di acque pubbliche, può essere risarcito al danneggiato anche il danno futuro, purchè il pregiudizio possa essere determinato sulla base di ragionevole e fondata attendibilità, ma agli effetti della sua quantificazione va tenuto conto dell'eventualità dell'accoglimento di domanda di sanatoria da parte del fruitore della derivazione, incidente sulla prognosi di permanenza della situazione dannosa nella sua entità.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 27183 del 28/12/2007

 

Fertirrigazione

Il trattamento per l'agricoltura dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane deve essere specificamente autorizzato anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99 del 1992 concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27558 del 05/06/2008 Cc.  (dep. 07/07/2008 )

 

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 )

 

In tema di illecito amministrativo da inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni agricoli, imposta dall'autorità competente, all'esito della comunicazione preventiva dell'inizio dell'attività, non integra la violazione prevista dal settimo comma dell'art. 54 del d.lgs. n. 152 del 1999 relativa all'inosservanza delle prescrizioni operative, imposte dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, perché tale obbligo sorge, in virtù della disposizione transitoria dettata dall'art. 62 del medesimo d.lgs., solo con l'emanazione del d.m. di attuazione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11876 del 13/05/2008

 

Impianto di depurazione

In tema di accertamento dell'illecito amministrativo previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 54 d.lgs 11 maggio 1999 n. 152, consistente nel mancato rispetto, nella gestione di un impianto per la depurazione delle acque reflue urbane, dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976 nel periodo transitorio triennale finalizzato all' adeguamento degli impianti alla nuova disciplina, possono essere ancora utilizzati i criteri di prelevamento fissati dalla previgente normativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sia perché si tratta di criteri coerenti con la possibilità di ritenere applicabile la precedente disciplina in tema di limiti di accettabilità dei reflui sia perché le disposizioni tecniche relative ai prelievi non sono caratterizzate da efficacia preclusiva assoluta ma sono solo dei criteri direttivi di massima, dai quali gli operatori possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecnico-discrezionali.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10751 del 24/04/2008

 

Responsabilità

In tema di responsabilità di ordine sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione delle norme che l'ente è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli assessori di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi nell'ambito di attività dell'ente territoriale (o, nel caso degli assessori, nell'ambito del settore di attività di loro competenza), allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell'organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo, e cioè quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il sindaco di un piccolo Comune responsabile dell'avvenuto superamento dei limiti di accettabilità dei reflui di tre impianti di trattamento delle acque, senza verificare se i poteri decisionali relativi a tali impianti fossero stati validamente attribuiti ad organi burocratici).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20864 del 29/09/2009

 

Nel giudizio di legittimità per travisamento di una prova decisiva acquisita al processo l'oggetto della cognizione, nei limiti della censura dedotta, è l'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto. (Fattispecie di travisamento della prova consistito nell'avere i giudici di merito ritenuto che l'atto di delega, quale fonte della responsabilità dell'imputato per il reato di scarichi di acque reflue industriali, concernesse la gestione degli scarichi fognari e non invece, come reso palese dalla intestazione e dal contenuto dell'atto, la sola materia antinfortunistica).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 39729 del 18/06/2009 Ud.  (dep. 12/10/2009 )

 

Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sindaco di un comune il quale - a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'igiene e la salute pubblica a causa dell'assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell'acqua erogata per il consumo - ometta di adottare i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 19, comma quarto, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 12147 del 12/02/2009 Ud.  (dep. 19/03/2009 )

 

Rischio idrogeologico

La precisa determinazione delle aree soggette a rischio idrogeologico - che avviene attraverso l'adozione del piano stralcio previsto dall'art. 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267 - risponde all'evidente interesse pubblico connesso all'operazione di individuazione; ne consegue che, nonostante il citato art. 1 preveda che i progetti di piano stralcio siano adottati entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, deve ritenersi, anche alla luce delle disposizioni contenute nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il predetto termine, volto all'adozione quanto mai sollecita di tale piano, abbia un carattere sostanzialmente acceleratorio, senza implicare in alcun modo il venir meno del potere, da parte dell'Amministrazione competente, di provvedervi successivamente.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17783 del 30/07/2009

 

Scarichi

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - applicabile "ratione temporis" - può trasferirsi ai consorzi intercomunali unicamente la gestione (e la relativa responsabilità) degli impianti di fognatura, ferma restando la titolarità di questi in capo ai singoli enti, ai quali pertanto, incombe l'obbligo di munirsi, per gli scarichi che non ne siano già provvisti, dell'autorizzazione prescritta dall'art. 9 della stessa legge.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 23069 del 30/10/2009

 

Sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35138 del 18/06/2009 Ud.  (dep. 10/09/2009 )

 

Integra il reato previsto dall'art. 137, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, e non la sanzione amministrativa di cui all'art. 133, comma secondo, dello stesso D.Lgs., l'immissione in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, di acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche a causa del mancato rispetto delle condizioni imposte dalla normativa regionale, non essendo equiparabili tali reflui alle acque reflue domestiche. (Nella specie si trattava di reflui provenienti da un laboratorio odontotecnico le cui caratteristiche qualitative non rispettavano le condizioni, previste dal Reg. att. della legge reg. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, per l'equiparazione alle acque domestiche).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35137 del 18/06/2009 Ud.  (dep. 10/09/2009 )

 

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame non è più previsto dalla legge come reato ma è sanzionato amministrativamente dall'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto detti reflui sono oggi assimilati alle acque reflue domestiche.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 28452 del 07/04/2009 Ud.  (dep. 10/07/2009 )

 

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non costituisce più reato la condotta di scarico senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilità incondizionata alle acque reflue domestiche.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9488 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 03/03/2009 )

 

In tema di inquinamento idrico, il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione è configurabile non solo nei confronti del titolare dell'insediamento, ma anche nei confronti del gestore dell'impianto, in quanto su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9497 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 03/03/2009 )

 

In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica via, collegati alla rete fognaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12865 del 05/02/2009 Ud.  (dep. 24/03/2009 )

 

In tema di disciplina dell'inquinamento idrico, nel vigore della legge n. 319 del 1976 (cosiddetta legge Merli), gli scarichi provenienti da insediamenti civili, se non confluenti in pubbliche fognature, e preesistenti all'entrata in vigore della legge citata non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ove conformi al titolo edificatorio. Per siffatti scarichi l'unico obbligo - peraltro non sanzionato, salvo i casi in cui esso sia stato imposto dagli enti territoriali con provvedimenti specifici - è quello della denuncia all'autorità comunale.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27895 del 24/11/2008

 

In tema di scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari, sussiste continuità normativa tra il reato previsto dall'art. 59, comma quinto, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e la fattispecie penale oggi contemplata dall'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì precisato che l'abrogata disposizione è più favorevole di quella attuale in quanto prevede un trattamento sanzionatorio superiore in ordine alla pena pecuniaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

In tema di tutela penale dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque reflue industriali che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di cui alla tabella 4.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 133, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 )

 

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art. 137 del medesimo decreto (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26524 del 20/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 )

 

In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico" apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti dall'attività di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto assimilabili agli scarichi d'acque reflue industriali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la modifica apportata alla nozione di "scarico" è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26543 del 21/05/2008 Cc.  (dep. 02/07/2008 )

 

In tema di inquinamento idrico, l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento degli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, introdotta dall'art. 10 bis D.L. 25 giugno 2003, n. 147 (conv. con modd. nella L. 1 agosto 2003, n. 200) non ha mutato la definizione legislativa di "scarichi esistenti" oggetto di interpretazione autentica ex art. 1, lett. g) L. 18 agosto 2000, n. 258, in quanto la predetta modifica si riferisce ai soli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999 per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato previsto solo a seguito della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9984 del 15/01/2008 Ud.  (dep. 05/03/2008 )

 

Lo scarico di acque reflue industriali, effettuato senza autorizzazione, integra la fattispecie penale quale che sia di tali acque il recapito finale, sicché anche lo scarico nella fognatura, mancando l'autorizzazione, è tuttora penalmente rilevante. (La Corte ha altresì precisato che le acque reflue provenienti dal sito industriale -una cartiera- mischiandosi, con l'immissione nella rete fognaria comunale, con i reflui dell'insediamento urbano non perdevano, in ragione della loro assoluta prevalenza quantitativa, la natura di reflui industriali, e non potevano pertanto rientrare nella nozione di acque reflue urbane, consistenti nel miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali convogliate in reti fognarie, che implica l'omogeneità quantitativa delle componenti).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud.  (dep. 25/05/2007)

 

Scarico a mare

In tema di sanzioni amministrative, non è esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque reflue urbane senza autorizzazione, il comune che abbia affidato la gestione della rete fognaria ad un consorzio intercomunale, come consentito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (applicabile "ratione temporis"), in quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma restando la responsabilità dell'ente, il quale, in quanto titolare di detta rete, è soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 della predetta legge.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 22058 del 16/10/2009

 

Tutela acque

La disciplina degli usi delle acque finalizzata alla loro razionalizzazione, attraverso una pianificazione delle utilizzazioni volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle acque stesse e a consentire un consumo idrico equilibrato e sostenibile, è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento, ai sensi dell'art. 22-bis, secondo comma, lett. d), della legge n. 689 del 1981; ne consegue che va proposta al tribunale, e non al giudice di pace, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo - previsto dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 1999 - di comunicazione dei volumi d'acqua pubblica derivati.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27522 del 29/12/2009

 

In tema di acque pubbliche, l'articolo 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 conv. nella legge 3 agosto 1998, n. 267 (applicabile "ratione temporis"), che consente alle Autorità di bacino di adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183 anche in assenza di piani di bacino, è applicabile all'intero territorio nazionale e non soltanto alle "zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania" (secondo il titolo del medesimo d.l.). Tale previsione, infatti, è stabilita nel contesto delle altre disposizioni dello stesso articolo, che demandano il predetto compito alle "autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale" e alle "regioni", senza alcuna limitazione territoriale, e costituiscono un complesso di norme diretto principalmente ad accelerare e potenziare quanto occorre per evitare in tutta Italia il pericolo di eventi di quel genere. (Fattispecie relativa a misure di salvaguardia per il fiume Tagliamento adottate dalla relativa Autorità di bacino con delibera del 3 marzo 2004).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 7575 del 30/03/2009

 

Il piano di tutela delle acque, a norma dell'art. 44 del d. lgs. n. 152 del 1999 (nel testo precedente alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 152 del 2006), costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino, che contiene sia le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, sia gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al decreto stesso, tra i quali vi è quello di perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (art. 1, comma 1°, lett. c). Ne consegue che esercita legittimamente il suo potere discrezionale l'autorità che, attraverso il piano di tutela delle acque, destini un tratto fluviale all'esercizio di determinate pratiche sportive (nella specie, sport di acqua viva, quali canottaggio, torrentismo, ecc.).
Cass. civ., Sez.  U, Sentenza n. 791 del 15/01/2009

 

In tema di tutela penale delle acque, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi, non rivestendo carattere innovativo l'art. 185 che per i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, in quanto l'art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006 dichiara applicabile ai rifiuti ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l'art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all'abrogato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sulle acque.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 29/11/2007 Cc.  (dep. 16/01/2008 )

 

In tema di reati di inquinamento ambientale, l'obbligazione risarcitoria per il danno da reato consistente nella situazione di degrado di un fiume non viene meno nel caso in cui un successivo fatto alluvionale determini l'irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, facendo venire meno addirittura la traccia del danno stesso. (La Corte ha precisato che in tal caso, data l'impossibilità di una puntuale quantificazione del danno, può procedersi ad una determinazione equitativa del risarcimento).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud.  (dep. 25/05/2007)

 

ALIMENTI

Analisi e campioni

Le modalità di svolgimento dei controlli e delle analisi per l'accertamento di penali responsabilità in materia di commercio di prodotti alimentari deteriorabili, dirette ad assicurare le garanzie difensive, non possono essere derogate da atti amministrativi regionali che prevedano il prelievo di un numero di aliquote del campione da analizzare inferiore alle tre o quattro previste dalla legge statale.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 34853 del 08/04/2009 Ud.  (dep. 09/09/2009 )

 

In tema di tutela penale degli alimenti, la procedura d'urgenza prevista dall'art. 223, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. in materia di analisi irripetibili non si riferisce all'accertamento di sostanze chimiche non deperibili, ma soltanto all'accertamento dell'esistenza e della quantità di sostanze organiche o comunque deperibili da rinvenire in alimenti deperibili. (Fattispecie nella quale in un campione di carne bovina macellata, destinata all'alimentazione umana, era stata accertata la presenza di ossitetraciclina, sostanza chimica inibente di tipo antibiotico rilevabile anche a distanza di tempo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10728 del 09/01/2009 Ud.  (dep. 11/03/2009 )

 

Destinatari delle norme

Risponde del reato di cui all'art. 5 L. 30 aprile 1962, n. 283, il commerciante di prodotti alimentari sfusi non regolamentari, anche se estraneo al processo produttivo, che li immette sul mercato senza effettuare preventivamente controlli a campione, idonei ad evitarne la loro commercializzazione. (Nella specie il prodotto semilavorato, costituito da gnocchi di patate contenenti acido sorbico in quantità superiore a quella prevista dal D.M. Sanità n. 209 del 1996, era fornito da un terzo al ricorrente che provvedeva alla lavorazione finale ed alla immissione in commercio).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 44016 del 06/10/2009 Ud.  (dep. 18/11/2009 )

 

In tema di igiene degli alimenti con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge. (Fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 5 lett. d), L. n. 283 del 1962, di messa in vendita di due pesci, della specie "coda di rospo", invasi da parassiti).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 2121 del 03/12/2008 Ud.  (dep. 20/01/2009)

 

In tema di tutela dei prodotti alimentari, destinatario degli obblighi connessi al controllo del rispetto delle condizioni igienico - sanitarie degli stessi, è, nelle società di capitali aventi organizzazione e struttura complessa, la persona che riveste, a termini statutari, il ruolo di legale rappresentante della società, fatto salvo il trasferimento di responsabilità in forza di delega delle funzioni correttamente attuata. (Fattispecie nella quale il legale rappresentante di società di gestione di un supermercato, con molteplici articolazioni e una complessa struttura organizzativa, è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione di alimenti in stato di cattiva conservazione provocata da "black out" elettrico a livello nazionale per avere omesso di far dotare l'esercizio di un generatore autonomo di energia e di impartire permanenti disposizioni di comportamento in caso di mancanza di energia).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4067 del 16/10/2007 Ud.  (dep. 28/01/2008 )

 

Cattivo stato di conservazione

In tema di tutela penale degli alimenti, la vendita di cereali invasi da parassiti soggiace alle sanzioni penali previste dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, non sussistendo alcun rapporto di specialità con la normativa che ne disciplina la lavorazione ed il commercio (L. 4 luglio 1967, n. 580, modificata dal d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187), in quanto tali prodotti, oltre che lavorati mediante macinazione, sono sostanze alimentari direttamente consumabili mediante cottura.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud.  (dep. 09/01/2009)

 

In tema di commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive, nel caso in cui sussista il delitto previsto dall'art. 444 cod. pen. (anche nell'ipotesi colposa di cui all'art. 552 cod. pen.), deve ritenersi assorbita la contravvenzione di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, attinente alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 44779 del 02/10/2007 Ud.  (dep. 30/11/2007 )

 

In tema di alimenti, configura il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b, L. 30 aprile 1962, n. 283), la detenzione di alimenti surgelati in violazione del disposto dell'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana), ove la preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelamento non siano effettuate "senza indugio" ed osservando le modalità normativamente descritte. (Fattispecie nella quale l'alimento, acquistato fresco dal produttore, era stato surgelato dall'acquirente pochi giorni prima della scadenza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46860 del 16/10/2007 Ud.  (dep. 18/12/2007 )

 

Competenza e giurisdizione

In tema di tutela penale degli alimenti, il giudice del luogo ove ha sede la società acquirente è competente per territorio in ordine al reato di vendita di prodotti alimentari invasi da parassiti.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud.  (dep. 09/01/2009)

 

In genere

A norma dell'art. 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286 applicabile "ratione temporis", tutte le parti degli animali macellati le cui carni sono destinate al consumo umano (ivi comprese le viscere) devono essere dotate del prescritto bollo sanitario; la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 20, comma 2, lettera c), del medesimo d.lgs., e ciò a prescindere dal fatto che la carne sia stata, nella specie, effettivamente commercializzata, in quanto lo scopo della normativa in esame è quello di garantire la tracciabilità del prodotto e la conoscenza delle informazioni relative alla sua provenienza.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27400 del 28/12/2009

 

Scadenza

La commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro il..." non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30858 del 27/06/2008 Ud.  (dep. 23/07/2008 )

 

Sostanze nocive

La competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore e, quindi, dove si è concluso il contratto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3048 del 13/11/2007 Ud.  (dep. 21/01/2008 )

 

Violazione delle norme sanitarie

L'illecito amministrativo previsto dall'art. 20, comma secondo, del d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286, concernente la macellazione di animali e la immissione in commercio delle relative carni senza l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, sussiste quando la carne dell'animale macellato, in base alle circostanze obiettive del caso concreto (quali il tipo di animale macellato, il luogo della macellazione, la natura dell'impianto di macellazione), sia suscettibile di essere destinata al commercio ed al consumo umano, a prescindere dal fatto che, nella specie, la carne sia stata o meno effettivamente commercializzata (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata rigettata l'opposizione a sanzione amministrativa, proposta da una società commerciale nei cui locali erano state rinvenute carni bovine provenienti da un macello e prive del prescritto timbro, e fondata sull'assunto che le suddette carni non fossero destinate immediatamente al consumo umano, ma ad ulteriori lavorazioni).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 26404 del 16/12/2009

 

AMBIENTE (in genere)

Disastro ambientale

Requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane. (Fattispecie di disastro ambientale caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9418 del 16/01/2008 Cc.  (dep. 29/02/2008 )

 

In genere

L'art. 1 della legge della Regione Valle D'Aosta 4 marzo 1988, n. 15 - che ha istituito nelle zone protette (indicate nei commi 1 e 2) un divieto generalizzato di atterraggio, decollo e sorvolo per i velivoli a motore, con le sole eccezioni indicate nei commi 3, 4 e 5 - è norma onnicomprensiva e, come tale, applicabile anche nei confronti di chi svolga una delle predette attività per motivi di lavoro; né tale interpretazione è in contrasto con gli artt. 3 e 120, primo comma, Cost., tenendo conto del fatto che tali divieti e limitazioni - i quali rispondono ad evidenti finalità di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e si applicano solo in alcune parti del territorio regionale - sono di carattere generale e non impediscono ai lavoratori la libera circolazione per lo svolgimento delle proprie attività.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 05/05/2009

 

La compromissione dell'ambiente (nella specie prodotta dall'accertata alterazione e distruzione della vegetazione e del suolo sbancato, nonché dalla provocata deviazione del corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli bei che ne fatto parte perché il bene pubblico (che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008

 

In tema di conflitti di competenza, la speciale competenza attribuita ai magistrati del Tribunale di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123) non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve intendersi limitata, anche per i reati connessi, ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha affermato la competenza in sede cautelare del G.i.p. circondariale e non di quello collegiale "regionale", vertendosi in materia di inquinamento atmosferico).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 42082 del 28/10/2008 Cc.  (dep. 12/11/2008 )

 

ANIMALI

Abbandono

Il reato contravvenzionale di abbandono di animali, come modificato dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, concorre con i reati contravvenzionali previsti dall'art. 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157. (In motivazione la Corte ha precisato che il rapporto di specialità sussiste unicamente, a norma dell'art. 19 ter disp. att. cod. pen., tra i delitti contro il sentimento per gli animali, introdotti dalla Legge n. 189 del 2004, e le leggi speciali in materia di animali).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 41742 del 06/10/2009 Ud.  (dep. 30/10/2009 )

 

Il delitto d'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo può essere commesso dal proprietario del fondo in danno del possessore dello stesso.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 17509 del 31/03/2009 Ud.  (dep. 23/04/2009 )

 

Deve escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14421 del 21/02/2008 Ud.  (dep. 08/04/2008 )

 

Fauna selvatica

In tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni "non altrimenti risarcibili" arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa é la Regione mentre, per i danni "non altrimenti risarcibili", e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo. (Fattispecie relativa ai danni ad un'autovettura causati da un cinghiale che stava attraversando una strada provinciale all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga).
Cass. civ., Sez.  3, Sentenza n. 467 del 13/01/2009

 

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà é incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008

 

Guardie giurate di associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute

Non integra il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità a richiesta di guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, in quanto la disciplina prevista dall'art. 6, comma secondo, L. 20 luglio 2004 n. 189 - che affida anche ad esse, con riguardo agli animali d'affezione, la vigilanza sull'osservanza della legge stessa e delle altre norme relative alla protezione degli animali - ha natura eccezionale e non è pertanto suscettibile d'interpretazioni estensive.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 34510 del 10/07/2008 Ud.  (dep. 02/09/2008 )

 

Maltrattamenti

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. (Fattispecie nella quale il reato è stato ravvisato nel fatto di avere tenuto per circa un'ora un cane all'interno di un'autovettura parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa trenta gradi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 175 del 13/11/2007 Ud.  (dep. 07/01/2008 )

 

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima contemplate dall'art. 727 cod. pen. (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che norma penale più favorevole è quella contemplata dal previgente art. 727 cod. pen., trattandosi di contravvenzione, diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi delittuose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 30/11/2007 )

 

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie previste dal Titolo IX bis del Libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 cod. pen.) non solo per la diversità del bene oggetto di tutela penale (bene protetto per l'art. 638 cod. pen. è la proprietà privata dell'animale, mentre per le nuove fattispecie è il sentimento per gli animali), ma anche per la diversità dell'elemento soggettivo, in quanto nelle nuove fattispecie la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 30/11/2007 )

 

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di "necessità" che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis cod. pen.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 30/11/2007 )

 

In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta "senza necessità".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 30/11/2007 )

 

Configurano il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 cod. pen., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore. (Nella specie il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44287 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 28/11/2007)

 

Sequestro amministrativo

Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del custode di un animale sottoposto a sequestro amministrativo per ragioni di igiene e sanità, che ometta di comunicarne immediatamente l'avvenuto decesso al servizio veterinario della competente U.S.L. (Fattispecie relativa a capi di bestiame sottoposti a sequestro amministrativo poichè risultati positivi al test del "bolderone", sostanza anabolizzante la cui somministrazione è vietata nell'U.E.).
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 48376 del 19/11/2008 Ud.  (dep. 30/12/2008)

 

Somministrazione di sostanze vietate

In tema di sanzioni amministrative connesse alla somministrazione di progesterone ad animali bovini, in violazione del divieto di cui all'art. 3, comma terzo, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, la tabella allegata al d.m. Sanità del 14 novembre 1996, emanato ai sensi dell'art. 13 del citato d.lgs., ha fissato il livello fisiologico massimo di progesterone nel sangue o nel siero dei bovini maschi oltre i sei mesi nella misura dell'1,5 ng/ml, misura indicata dall'Istituto superiore di sanità tenendo conto anche delle possibili alterazioni ormonali. Ne deriva che l'accertamento del superamento del limite di progesterone indicato comporta una presunzione "iuris tantum" di provenienza esogena dell'ormone e, quindi, della sua indebita eccessiva somministrazione. Tale presunzione può essere vinta dal titolare dell'allevamento, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, fornendo la prova che l'elevato tasso di progesterone sia attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore, quale ad esempio la permanenza dell'ormone nel sangue, nonostante il decorso del prescritto tempo da un trattamento terapeutico lecitamente praticato, o un'inconsapevole somministrazione od ingestione di una specialità medicinale nella quale l'ormone medesimo era contenuto.
Cass. civ., Sez.  2, Sentenza n. 1554 del 21/01/2009

 

Specie protette vietate

La documentazione, la cui mancanza è elemento del reato di cui all'art. 2 della L. n. 150 del 1992 (detenzione per fini commerciali di esemplari di specie protette in assenza della prescritta documentazione), è quella diretta a dimostrare la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa a tutela delle specie animali e vegetali protette, e non anche quella con altre possibili indicazioni dirette a tutelare finalità di natura diversa, ad esempio relative alla scadenza o alle caratteristiche alimentari. (Fattispecie di sequestro di confezioni di caviale con etichettatura ritenuta irregolare; la Corte ha annullato con rinvio demandando al tribunale del riesame la verifica della rispondenza delle etichette alle finalità suddette).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6900 del 29/10/2008 Cc.  (dep. 18/02/2009 )

 

Tutela del patrimonio zootecnico

Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all'art. 500 cod. pen., la probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento all'economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione è in sintonia con il testo della fattispecie incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29315 del 11/06/2009 Ud.  (dep. 16/07/2009 )

 

Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 cod. pen., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia. (Fattispecie di animali contagiati dalla brucellosi).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29315 del 11/06/2009 Ud.  (dep. 16/07/2009 )

 

ARIA

Autorizzazione

Integra una nuova violazione della norma incriminatrice dell'esercizio di impianto non autorizzato per le emissioni in atmosfera il trasferimento dell'impianto medesimo, in luogo diverso, che risulta così legato dal vincolo della continuazione con l'episodio illecito interrotto dal trasferimento.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35135 del 18/06/2009 Ud.  (dep. 10/09/2009 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, con riferimento alla fattispecie di trasferimento di impianto da un luogo ad un altro in carenza di autorizzazione, sussiste piena continuità normativa tra la previsione dell'art. 25, comma sesto, d.P.R. n. 203 del 1988, e quella dell'art. 279, comma primo, parte prima, D.Lgs. n. 152 del 2006. In motivazione la Corte ha disatteso l'assunto difensivo sull'intervenuta depenalizzazione della fattispecie).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud.  (dep. 23/07/2008 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, rientra nella nozione di impianto, per il cui trasferimento è necessaria l'autorizzazione, anche il singolo macchinario utilizzato nell'ambito di un complesso ciclo produttivo. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva trasferito in una diversa sede, prima del rilascio dell'autorizzazione, un'apparecchiatura per il controllo della qualità dei prodotti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud.  (dep. 23/07/2008 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, l'ammissione all'oblazione speciale per il reato di costruzione di impianto senza autorizzazione (art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto reato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione si verifica la cessazione delle conseguenze pericolose dell'illecito eliminabili da parte del contravventore ex art. 162 bis, comma terzo, cod. pen..
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 20/02/2008 Ud.  (dep. 27/03/2008)

 

Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura permanente, protraendosi sino a quando il responsabile dell'impianto non presenti, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12436 del 20/02/2008 Cc.  (dep. 20/03/2008 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è necessaria non solo nel caso di un impianto fisso, ma anche nel caso di un impianto mobile, in quanto l'oggetto dell'autorizzazione è costituito dall'impianto produttivo nella sua struttura globale e non dalle singole macchine utilizzate per l'espletamento dell'attività produttiva. (Fattispecie nella quale l'imputato, titolare di ditta esercente attività di saldatura, utilizzava una macchina saldatrice mobile).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud.  (dep. 29/01/2008 )

 

Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d. P. R. n. 203 del 1988, ora sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, in tal modo ricomprendendo anche le condotte di coloro che abbiano proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignota alla pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale la consumazione del reato è stata fatta coincidere dalla Corte con l'avvenuta comunicazione all'autorità competente dell'inizio delle prove di funzionamento, con conseguente irrilevanza penale della condotta di prosecuzione di esercizio dell'impianto da parte di soggetto subentrato nella titolarità successivamente a tale momento).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

Il reato di realizzazione di nuovo impianto senza autorizzazione di cui all'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203 del 1988, ora art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha natura di reato permanente, perdurando la consumazione del medesimo sino al rilascio della prescritta autorizzazione, che costituisce il mezzo di controllo preventivo, da parte del competente ente territoriale, sugli impianti inquinanti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2866 del 30/11/2007 Ud.  (dep. 18/01/2008 )

 

In tema di tutela delle emissioni nell'atmosfera, l'installazione in un impianto preesistente di apparecchiature che aumentano le emissioni richiede una ulteriore, preventiva autorizzazione, atteso che devono essere autorizzate tutte le emissioni, anche di modeste dimensioni, che abbiano concreta attitudine a causare un inquinamento dell'aria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 573 del 29/11/2007 Ud.  (dep. 09/01/2008 )

 

In genere

In tema di inquinamento  atmosferico, ove la condotta di esercizio di impianto di emissione in atmosfera senza autorizzazione, già iniziato nella vigenza dell'art. 25 d.P.R. n. 203 del 1988, abbia a protrarsi nel vigore del nuovo art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006, va fatta applicazione di quest'ultima disciplina per essersi la consumazione di detto reato, di natura permanente, esaurita sotto l'impero della legge successiva.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13225 del 05/02/2008 Cc.  (dep. 28/03/2008 )

 

I reati di attivazione di nuovo impianto, rispettivamente in assenza di comunicazione di messa in esercizio e di comunicazione dei dati relativi alle immissioni di cui all'art. 24, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279, commi terzo e quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), hanno natura permanente, perdurando gli stessi sino a quando siano effettuate le predette comunicazioni, finalizzate a consentire alla P.A. il monitoraggio dell'inquinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9403 del 16/01/2008 Ud.  (dep. 29/02/2008 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui all'abrogato art. 25 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie prevista dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (omessa presentazione della domanda di autorizzazione, nel termine prescritto, per l'esercizio di un impianto esistente).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud.  (dep. 29/01/2008 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'abrogato art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto entrambe sanzionano la condotta di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47081 del 16/11/2007 Ud.  (dep. 19/12/2007 )

 

Valori limite

In tema di tutela penale dall'inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni è caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dalla disciplina generale dettata in materia dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. (Conf.: Sez. III, 21 maggio 2008 n. 27087, Cioni, non massimata).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42533 del 04/11/2008 Ud.  (dep. 14/11/2008 )

 

In tema di controllo del superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, poiché la procedura relativa al prelievo e alle analisi dei campioni attiene alla fase amministrativa, precedente a quella delle indagini preliminari, e per la quale non è richiesta l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati, gli eventuali vizi afferenti la stessa non sono causa di nullità delle analisi stesse, potendo unicamente essere fatti valere mediante tempestiva richiesta di revisione nel corso del processo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35736 del 12/07/2007 Ud.  (dep. 28/09/2007)

 

BELLEZZE NATURALI

Aree protette e parchi naturali

In tema di parchi regionali, l'art. 20, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 - che subordina al preventivo nulla-osta dell'Ente parco il rilascio delle concessioni o autorizzazioni a interventi, impianti od opere nelle "aree soggette al piano del parco" - trova applicazione anche in riferimento alle aree esterne al parco, che essendo con questo contigue rientrano nel suddetto piano, non contrastando siffatta opzione ermeneutica con l'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - che richiede l'anzidetto nulla-osta per interventi, impianti ed opere "all'interno del parco" - e, anzi, conformandosi la stessa ai principi di cui all'art. 32 della medesima legge "quadro", che prevede l'istituzione di piani e programmi e delle eventuali misure di disciplina a tutela dell'ambiente delle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. Ne consegue che - non incidendo sulla portata precettiva del comma 1 dell'art. 20 citato l'interpretazione autentica del comma 2 dello stesso art. 20 (recata dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 marzo 2000, n. 43), posto che detto comma 2 riguarda la diversa fattispecie del nulla-osta già rilasciato e la sua delimitazione alle "aree ricomprese nei parchi regionali" riguarda le sole funzioni, trasferite o delegate, in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico - è legittima l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria emessa dall'Ente Parco Regionale della Maremma nei confronti di una società di costruzioni per lavori eseguiti in area contigua a detto parco in assenza di nulla-osta e di concessione edilizia.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 27396 del 28/12/2009

 

La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della legge reg. n. 7 del 1995, in favore delle Province). In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata per insufficiente motivazione nella parte in cui aveva addebitato esclusivamente alla Regione Marche la responsabilità di danni potenzialmente e in astratto imputabili, anche per effetto della suddetta legge reg., alle attività amministrative svolte dalla Provincia di Pesaro).
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010

 

La nomina del direttore di un parco naturale è oggetto di una disciplina specifica (prevista dall'art. 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991), che prevede un decreto del Ministero dell'ambiente - con scelta del direttore tra una rosa di candidati proposti dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti in un albo di idonei all'esito di una procedura concorsuale per titoli - ed un successivo contratto di lavoro, espressamente qualificato dalla legge di diritto privato, di durata massima quinquennale, non abilitato ad introdurre deroghe alla disciplina legislativa, neppure mediante clausole di proroga o rinnovo. Ne consegue che il rinnovo dell'incarico al soggetto già nominato direttore dell'ente parco è possibile solo con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, indipendentemente da quando eventualmente previsto dal contratto individuale in contrasto con norma inderogabile.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 28457 del 28/11/2008

 

In tema di tutela penale delle aree protette, integra il reato di cui agli artt. 13 e 30 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) la mancanza del nulla osta dell'Ente parco in aree protette nazionali e non in quelle regionali, restando, in ogni caso, configurabile, in caso di violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, il reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46079 del 08/10/2008 Ud.  (dep. 15/12/2008 )

 

La previsione dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, che vieta l' introduzione di armi all'interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall'art. 21 lett. g) della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, essendo tale secondo divieto compatibile con il primo e comunque non regolante l'intera materia da quello disciplinato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 16/09/2008 )

 

In tema di tutela delle aree protette, i divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la salvaguardia di tali aree di cui all'art. 11 L. n.394 del 1991 si applicano anche con riferimento ai parchi naturali regionali e possono essere derogati solo per effetto dei relativi regolamenti, la cui adozione spetta agli Enti Parco. (Fattispecie di introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 16/09/2008 )

 

Integra il reato di introduzione di armi in area protetta di cui all'art. 11, comma terzo, lett. f), L. n. 394 del 1991, la condotta di chi, a bordo di auto contenente armi, abbia anche solo a transitarvi al fine di portarsi in area non protetta al fine di cacciare.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6985 del 16/01/2008 Ud.  (dep. 14/02/2008 )

 

Autorizzazioni

Le opere realizzate in area vincolata sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l'area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa. (V. Corte cost. n. 54 del 2009 e n. 150 del 2009).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24647 del 24/03/2009 Ud.  (dep. 15/06/2009 )

 

L'integrazione del reato di edificazione abusiva in zona assoggettata a vincolo non implica un'effettiva lesione materiale del vincolo stesso, nè alcun accertamento della violazione del bene protetto, essendo la lesione dell'interesse tutelato "in re ipsa".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 25174 del 21/05/2009 Ud.  (dep. 17/06/2009 )

 

In tema di reati edilizi e paesaggistici, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica anche per i lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo che rispettino la precedente volumetria e destinazione d'uso.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 45072 del 24/10/2008 Ud.  (dep. 04/12/2008 )

 

In materia edilizia, l'accertamento di compatibilità paesaggistica introdotto dall'art. 1, comma trentasettesimo, della L. 15 dicembre 2004, n. 308 non esplica effetto estintivo del reato di lottizzazione abusiva né è incompatibile con la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, prima prevista dall'art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi sostituito dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

È configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui manchi la preventiva valutazione paesaggistica regionale del piano di lottizzazione riguardante zone di territorio non soggette a vincolo paesistico, in quanto tale valutazione rappresenta un intervento consultivo di carattere generale e programmatorio sulla compatibilità ambientale dello strumento urbanistico attuativo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente precisato che i due atti possono fondersi in un unico provvedimento "complesso", ma è necessario che quest'ultimo contenga ambedue le distinte valutazioni, proprie dell'attività consultiva e di quella autorizzatoria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

In tema di violazioni edilizie, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (nella specie compresa nel Parco Regionale Archeologico della Basilicata), integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente dall'essere l'edificazione criminosa ultimata o meno, posto che l'offesa al territorio e gli effetti lesivi all'equilibrio urbanistico perdurano e sono anzi aggravati dall'utilizzazione della costruzione ultimata.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 23681 del 14/05/2008 Cc.  (dep. 11/06/2008 )

 

In materia edilizia, nell'ipotesi di interventi edilizi eseguiti in area paesaggisticamente vincolata per i quali è sufficiente la mera denuncia di inizio attività, la loro realizzazione "sine titulo" (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il nulla osta dell'autorità tutoria) non è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, il quale è integrato solo nell'ipotesi di interventi edilizi ammessi al regime della cosiddetta super-d.i.a., in virtù del combinato disposto degli artt. 22, comma terzo e 44, comma secondo bis, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud.  (dep. 06/05/2008 )

 

In tema di sanatoria edilizia, il termine di sessanta giorni entro il quale l'autorità competente deve pronunciarsi sulla relativa domanda decorre, anche nel caso di abuso edilizio in zona vincolata, dalla data di presentazione di quest'ultima e non dalla data di acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud.  (dep. 06/05/2008 )

 

Nel caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, il cosiddetto nulla osta paesaggistico, ovvero il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è necessario per ottenere il predetto titolo abilitativo, ma non spiega "ex se" efficacia estintiva sul reato paesaggistico, in quanto tale efficacia consegue soltanto al rilascio del permesso in sanatoria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12951 del 07/03/2008 Ud.  (dep. 27/03/2008 )

 

In tema di tutela del paesaggio, in difetto di prova della compatibilità paesaggistica dell'intervento conseguente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (art. 181, comma secondo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) deve essere disposto anche con la sentenza di applicazione della pena. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la sanzione ripristinatoria può essere evitata in sede esecutiva dando prova della compatibilità paesaggistica).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc.  (dep. 20/12/2007 )

 

In tema di tutela del paesaggio, nel caso di interventi edilizi eseguiti in zona vincolata, l'esistenza dell'autorizzazione paesaggistica non può desumersi dall'intervenuto rilascio di concessione in sanatoria ex artt. 36 e 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non soltanto per l'autonomia strutturale dei due provvedimenti, ma anche perchè l'interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato da quello urbanistico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc.  (dep. 20/12/2007 )

 

In tema di tutela delle bellezze naturali, l'ordinanza, adottata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune, di sospensione di lavori di approfondimento di un bacino per finalità di acquacoltura in assenza di autorizzazione paesistica, di natura cautelare, deve essere preceduta dall'acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia comunale, atteso che l'art. 6 legge reg. Veneto 31 ottobre 1994, n. 63, nel richiedere per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 4 tale parere, fa riferimento ai provvedimenti sia sanzionatori che cautelari. Né ha pregio l'eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 6, prospettata per contrasto con gli artt. 9, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, richiedendo l'acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia comunale per l'adozione di provvedimenti cautelari, non consentirebbe di soddisfare con criteri di rapidità ed efficacia - sottesi al principio di buona amministrazione - le esigenze di tutela del paesaggio, imponendo il parere obbligatorio di un organo di cui, in base all'art. 41 della legge n. 449 del 1997, è consentita ai comuni l'abolizione ed impedendo al sindaco di esercitare tempestivamente i poteri cautelari a tutela del territorio, atteso che l'acquisizione di un parere preventivo non pregiudica l'efficacia dell'azione amministrativa, mentre l'ausilio dell'organo tecnico si presenta come una indefettibile garanzia di idoneità e congruità del provvedimento finale rispetto alla situazione che si intende regolamentare a mezzo della misura di cautela.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 2433 del 01/02/2008

 

Il nulla - osta correlato alla procedura di rilascio del permesso di costruire edilizio in sanatoria di cui all'art. 36 del Testo Unico n.380 del 2001, già art. 13 della legge n. 47 del 1985, nonché, sempre nell'ambito di tale procedura, il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, non hanno efficacia sanante del reato di cui all'art.163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dei reati connessi alla violazione della normativa sui parchi (legge n. 394 del 1991), avendo tali provvedimenti unicamente la veste di atti autorizzativi, con efficacia "ex nunc", per eseguire le opere descritte nella domanda di accertamento edilizio di conformità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 34746 del 24/05/2007 Ud.  (dep. 13/09/2007)

 

La valutazione relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale, in relazione all'incidenza delle opere sull'ambiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 149 d.P.R. n. 42 del 2004 compete, in sede di verifica dell'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 181 dello stesso d.P.R., all'autorità giudiziaria penale e non è condizionata dall'eventuale opinione diversa dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale il ricorrente assumeva l'idoneità, sotto tale profilo, della valutazione formulata dalla Sovrintendenza e dall'Ufficio tecnico comunale competenti in sede di permesso di costruire in sanatoria rilasciato a norma dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35401 del 20/06/2007 Ud.  (dep. 24/09/2007)

 

Le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, e quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela dell'ambiente o del territorio (nel caso di specie, sanzione emessa per violazione della legge n. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto nulla osta).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12698 del 30/05/2007

 

Beni paesaggistici

In tema di reati paesaggistici, le modifiche apportate all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dall'art. 3 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"), confermano che l'unica sanzione penale applicabile in caso di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, eseguiti in assenza d'autorizzazione o in difformità da essa è quella prevista dall'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35903 del 29/05/2008 Ud.  (dep. 19/09/2008 )

 

In tema di tutela penale del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 181, comma primo-ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ai fini del condono ambientale è applicabile al solo vincolo paesaggistico e non anche a quello archeologico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 39824 del 23/09/2008 Cc.  (dep. 23/10/2008 )

 

In tema di tutela del paesaggio, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) l'individuazione dei beni paesaggistici spetta sia al Ministero dei beni culturali ed ambientali mediante appositi decreti ministeriali, sia alle Regioni mediante appositi atti amministrativi, leggi regionali ovvero mediante la compilazione dei piani urbanistici territoriali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che il Piano Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia, riconducibile alla categoria dei piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, costituisce un intervento di pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio regionale, non limitato alle aree ed ai beni elencati dall'art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero alle aree già sottoposte ad uno specifico vincolo paesistico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41078 del 20/09/2007 Cc.  (dep. 08/11/2007)

 

Boschi e foreste

Integra il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'abusiva esecuzione di lavori in area boscata protetta consistenti nel taglio a raso e sradicamento di alberi e nel conseguente livellamento del terreno, essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo. (In motivazione la Corte ha precisato che non esclude il reato la mera "denuncia" del taglio della legna, non autorizzando la stessa detti interventi, ma solo il taglio della legna da ardere).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 43863 del 14/10/2009 Ud.  (dep. 17/11/2009 )

 

L'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 15 del 1997, nello stabilire che la bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà, va interpretato nel senso che l'obbligo di realizzazione delle precese, necessariamente collegato alle operazioni di mietitrebbiatura, non è posto in maniera assoluta, poiché dette precese vanno realizzate solo laddove si intenda procedere alla bruciatura delle stoppie; ne consegue che non sussiste alcun illecito amministrativo qualora le operazioni di mietitura siano state eseguite prima del 15 luglio senza che ad esse abbia fatto seguito l'accensione volontaria delle stoppie.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5663 del 09/03/2009

 

Condono ambientale

La speciale procedura di sanatoria prevista dall'art. 9 della Legge reg. Campania 18 novembre 2004, n. 10 è inapplicabile agli abusi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto la normativa regionale non può essere interpretata in senso confliggente con la legge nazionale che ne consente la condonabilità negli stretti limiti previsti dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40198 del 02/07/2009 Cc.  (dep. 16/10/2009 )

 

In tema di reati edilizi e paesaggistici, il rilascio del cosiddetto condono ambientale (L. 15 dicembre 2004, n. 308) per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, pur non esplicando alcun effetto estintivo del reato edilizio, comporta l'inapplicabilità dell'ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto un coordinamento tra la disciplina edilizia e quella paesaggistica impone di ritenere non necessari interventi ripristinatori in presenza di una sanatoria paesaggistica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40639 del 10/10/2008 Ud.  (dep. 31/10/2008 )

 

In tema di tutela penale del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica al cui esito favorevole l'art. 181, comma primo ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 condiziona l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste per il reato di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in difformità ovvero in assenza dell'autorizzazione, non ha natura di condono ed è inapplicabile in fase esecutiva, in quanto per la sua operatività è necessario che non sia ancora intervenuta una pronuncia di condanna nei confronti dell'autore della violazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41333 del 10/10/2008 Cc.  (dep. 06/11/2008 )

 

Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue, per espressa disposizione della norma, esclusivamente il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, e non si estende pertanto al reato edilizio per mancanza di norme di coordinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 583 del 07/12/2007 Ud.  (dep. 09/01/2008 )

 

Deturpamento

Presupposto per la configurabilità del reato di deturpamento delle bellezze naturali, ove il bene non rientri tra quelli di cui all'art. 142 D.Lgs. n. 42 del 2004, già tutelati per legge, è la previa adozione, da parte della regione, del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 13/05/2008 )

 

Reati paesaggistici

L'esecuzione di interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non integra il reato paesaggistico (art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ma quello edilizio (art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli tassativamente elencati dalla lett. c) dell'art. 44 cit., come tali insuscettibili di estensione analogica. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il vincolo idrogeologico è altresì causa ostativa della sanatoria degli abusi edilizi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43731 del 24/09/2009 Cc.  (dep. 16/11/2009 )

 

La natura permanente del reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie eseguite in zona sottoposta a vincolo anche nel caso di ultimazione dei lavori, in quanto l'esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel tempo e ne aggrava le conseguenze, determinando e radicando il danno all'ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30932 del 19/05/2009 Cc.  (dep. 24/07/2009 )

 

Non sussiste il reato paesaggistico in caso di esecuzione di interventi nelle "zone umide" (art. 142, comma primo, lett. i), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) non comprese nell'elenco allegato al d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, attuativo della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, se dette zone non siano assimilabili per le loro caratteristiche né ai laghi né alle acque demaniali marittime. (La Corte ha precisato che se invece le zone risultino assimilabili ai laghi o alle acque demaniali esse restano soggette alla disciplina paesaggistica, non rilevando la mancata inclusione nell'elenco, la cui funzione è quella di individuare e tutelare l'habitat degli uccelli acquatici).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38921 del 10/06/2009 Ud.  (dep. 07/10/2009 )

 

In tema di tutela penale dei beni paesaggistici, integra il reato d'inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172, D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42) l'inosservanza di una prescrizione d'inedificabilità assoluta adottata dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. citato. Tale violazione ha natura di reato permanente, in quanto l'offesa al bene tutelato, consistente nell'impedimento alla visuale, si protrae sino a quando esiste il manufatto che la impedisce, non essendo quest'ultimo suscettibile d'autorizzazione o sanatoria postuma.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37470 del 26/06/2008 Ud.  (dep. 02/10/2008 )

 

In tema di reati paesaggistici, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e giuridici legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27750 del 27/05/2008 Ud.  (dep. 08/07/2008 )

 

Rimessine in pristino

In tema di tutela penale del paesaggio, ai fini dell'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non rilevano eventuali difformi valutazioni espresse da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo circa l'idoneità offensiva dell'opera abusivamente realizzata, in quanto l'obbligo di ripristino si pone su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri e delle valutazioni della P.A..
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 3195 del 13/11/2008 Ud.  (dep. 23/01/2009)

 

In tema di tutela penale del paesaggio, l'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico, prevista dall'art. 181 quinquies del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell'autore dell'abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale la demolizione dell'opera, abusivamente realizzata in zona paesaggisticamente vincolata, era intervenuta successivamente alla notifica da parte del Comune dell'ingiunzione al ripristino dello "status quo ante").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3064 del 05/12/2007 Ud.  (dep. 21/01/2008 )

 

Sequestro

Il Tribunale del riesame ha il potere di correggere gli errori materiali presenti nel provvedimento impositivo della misura cautelare emesso dal G.i.p.. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo, nella quale l'area paesaggisticamente vincolata, sulla quale insistevano le opere abusive, risultava erroneamente indicata nell'ordinanza del G.i.p.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7136 del 20/01/2009 Cc.  (dep. 19/02/2009 )

 

Sospensione del procedimento penale

In materia paesaggistica, nel caso di intervenuta attivazione della procedura di cui all'art. unico, comma trentasette, L. 15 dicembre 2004 n. 308 (cosiddetto minicondono ambientale), non può operarsi la sospensione del procedimento penale instaurato per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, atteso che manca per tale ipotesi di condono una previsione specifica in tale senso, analoga a quanto diversamente previsto in tema di condono edilizio.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19719 del 05/04/2007 Ud.  (dep. 22/05/2007)

 

BENI CULTURALI

Beni archeologici

La confisca di cose di interesse archeologico non può essere disposta, per il reato di violazione di ricerche archeologiche di cui all'art. 68 L. n. 1089 del 1939, in assenza di una pronuncia di condanna, giacché, non trattandosi di cose intrinsecamente illecite bensì di beni il cui possesso è semplicemente sottoposto ad un particolare regime autorizzatorio, non può farsi applicazione dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. (Fattispecie di confisca illegittimamente disposta con sentenza dichiarativa della prescrizione).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 35065 del 24/04/2009 Ud.  (dep. 09/09/2009 )

 

La prova della illiceità della detenzione di oggetti di interesse storico, artistico o archeologico può essere ricavata dalla particolarità del caso concreto, e specificamente dalla tipologia e/o condizione che ne riveli il recente rinvenimento, dal loro accumulo e/o occultamento, dalla riferibilità a rinvenimenti noti, oltre che dall'assenza di denunce di possesso, proprio o altrui, per l'epoca precedente al 1939 o di altre legittime forme d'acquisto.
Cass. pen., sez. 2, Sentenza n. 12754 del 19/12/2008 Ud.  (dep. 23/03/2009 )

 

Gli oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, definito il procedimento penale con archiviazione, devono essere restituiti allo Stato non soltanto in caso di positiva verifica del loro "interesse culturale", ma anche nel caso in cui, risoltasi negativamente detta verifica, il detentore non fornisca prova della legittimità della detenzione, in quanto il giudizio d'infondatezza della notizia di reato non impedisce l'operatività della presunzione della loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, ovvero al demanio pubblico. (Nella specie gli oggetti erano costituiti da reperti archeologici).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24654 del 03/02/2009 Cc.  (dep. 15/06/2009 )

 

Una volta che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 66 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (tutela delle cose di interesse storico e artistico) per poter procedere alla confisca di cose di interesse archeologico (non autorizzato trasferimento nei Paesi dell'Unione europea o esportazione verso Paesi terzi), essa non può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. in tema di confisca obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, è consentito e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 18586 del 07/04/2009 Ud.  (dep. 05/05/2009 )

 

In tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, né l'accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla Soprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità preposta esplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilità del reato d'abusivo intervento su beni culturali (art. 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud.  (dep. 15/12/2008 )

 

In tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, il reato d'abusivo intervento su beni culturali (prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, oggi sostituito dall'art. 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) non ha carattere plurioffensivo, in quanto il bene tutelato è esclusivamente l'interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell'Autorità preposta alla tutela dei beni culturali.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud.  (dep. 15/12/2008 )

 

In tema di tutela penale dei beni culturali, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 decies, L. 25 giugno 2005, n. 109 (di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti"), integra il reato di cui agli artt. 59 e 173 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 la violazione dell'obbligo di denunciare il trasferimento della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali è escluso sia l'obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42516 del 21/10/2008 Ud.  (dep. 14/11/2008 )

 

In tema di cose d'antichità e d'arte, il reato di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 490 del 1999, ora sostituito dall'art. 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche in difetto di concessione), concorre con il reato di cui all'art. 125 del citato D.Lgs., ora art. 176 del D.Lgs. n. 152 del 2004 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), atteso che il reato di ricerca si realizza indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti, mentre l'impossessamento può essere compiuto anche da chi sia titolare della concessione per la ricerca.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud.  (dep. 04/12/2007)

 

Ai fini della tutela delle cose d'antichità e di arte di cui alla L. n. 490 del 1999, i requisiti di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico che devono caratterizzare i relativi beni possono ricorrere disgiuntamente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud.  (dep. 04/12/2007)

 

Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni archeologici o artistici, previsto dall'art. 125 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 176 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non è necessario che l'interesse culturale del bene sia accertato a mezzo di una specifica indagine tecnico-peritale, atteso che questo può essere ricavato da quanto accertato e dichiarato dai competenti organi della pubblica amministrazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19714 del 04/04/2007 Ud.  (dep. 22/05/2007)

 

Beni culturali

In tema di tutela penale delle opere d'arte, è configurabile il tentativo del delitto di contraffazione di opere previsto dall'art. 178, comma primo, lett. a), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (In motivazione, la S.C. ha affermato la configurabilità del tentativo in relazione a tutte le fattispecie di cui all'art. 178, comma primo, lett. a) e lett. b), del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, con la sola eccezione del delitto di detenzione di opere d'arte contraffatte al fine di farne commercio, che ha natura di reato di mera condotta).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 38968 del 09/07/2009 Ud.  (dep. 07/10/2009 )

 

In tema di tutela penale delle cose di antichità e d'arte, ai fini della operatività della cosiddetta tutela "diretta" sui beni immobili, qualificati come beni culturali, appartenenti allo Stato ed agli altri Enti pubblici, la cui violazione integra il reato di esecuzione di opere illecite (artt. 10, 21 e 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), è necessario che siano soddisfatte tre condizioni: a) che i predetti beni siano stati realizzati da oltre cinquanta anni; b) che il loro autore non sia più vivente; c) che abbia dato esito positivo la verifica dell'interesse culturale secondo la procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. citato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42899 del 24/10/2008 Ud.  (dep. 18/11/2008 )

 

Contraffazione

In tema di contraffazione di opere d'arte, l'art. 178, comma primo lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel punire chi detiene per farne commercio esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura o scultura o delle altre opere ivi indicate, continua a riferirsi a quella condotta, comunque manifestata, in forza della quale i predetti esemplari sono destinati al commercio.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud.  (dep. 21/10/2008)

 

In tema di contraffazione di opere d'arte, per la configurabilità del reato non è necessario che l'opera sia qualificata come autentica, ma è sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud.  (dep. 21/10/2008)

 

In tema di contraffazione di opere d'arte, la circostanza aggravante inerente alla commissione del fatto nell'esercizio di un'attività commerciale, prevista dall'art. 178, comma secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ricorre indipendentemente dalla presenza dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività commerciale.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud.  (dep. 21/10/2008)

 

Confisca

L'acquirente finale di un bene del patrimonio artistico dello Stato, che sia stato oggetto di un atto di trasferimento al di fuori delle procedure previste dalla legge, non può ottenere la revoca della confisca disposta all'esito del processo penale, invocando la propria buona fede o l'esistenza di un primo acquisto a titolo originario, in particolare nelle forme dell'asta pubblica, data la nullità dell'atto di trasferimento.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 04/12/2008 Cc.  (dep. 27/01/2009 )

 

Danneggiamento

In tema di tutela penale delle cose di antichità e d'arte, la qualifica di soggetto attivo del reato di danneggiamento (art. 733 cod. pen.) compete anche a chi riveste la carica pubblica di sindaco nel caso in cui i beni danneggiati costituiscano "monumento" e rivestano un rilevante interesse culturale, tale da rendere incontrovertibile la loro appartenenza al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. (Fattispecie nella quale il danneggiamento era stato causato da un'ordinanza sindacale con cui si disponeva il taglio di alcuni alberi facenti parte di un giardino pubblico, tutelato quale complesso di particolare interesse storico ed artistico con provvedimento del Ministero dei BB.CC.AA.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42893 del 24/10/2008 Ud.  (dep. 18/11/2008 )

 

Il reato di cui all'art. 169, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che punisce l'abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali, è reato proprio che può essere commesso soltanto da quanti hanno un rapporto particolare e qualificato con il bene oggetto della tutela, che spiega la ragione della necessità della richiesta di autorizzazione per eseguire lavori, demolire, rimuovere, modificare o restaurare il bene. (La Corte ha precisato che, siccome l'autorizzazione è il presupposto costitutivo del reato, è impossibile il concorso con il reato di cui all'art. 635 cod. pen., che qualifica le condotte di danneggiamento commesse su beni di rilievo culturale da soggetti a cui detti beni sono assolutamente estranei e che pertanto mai potrebbero richiedere l'autorizzazione di cui si è detto).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 35173 del 03/07/2008 Cc.  (dep. 11/09/2008 )

 

BONIFICA SITI CONTAMINATI

Inottemperanza

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonchè l'adozione del progetto di Bonifica previsto dall'art. 242 del citato decreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9492 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 03/03/2009 )

 

Nei reati omissivi che consistono nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre distinguere le ipotesi nelle quali l'Autorità medesima ha fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissato, nè direttamente, nè indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato. In tutti gli altri casi nei quali l'agente, anche dopo la scadenza del termine, ove fissato dall'Autorità, può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché, appunto, l'agente dà esecuzione all'ordine. (Nella fattispecie, relativa alla mancata ottemperanza ad un'ordinanza sindacale di bonifica, la Corte ha ritenuto che - in considerazione dell'espressione usata "entro e non oltre" - il termine dovesse considerarsi perentorio).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 21581 del 28/02/2007 Ud.  (dep. 01/06/2007)

 

In genere

Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un'area - disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica - impedendovi l'accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l'intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell'interruzione e l'entità del turbamento siano da considerare irrilevanti.
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 27997 del 05/03/2009 Ud.  (dep. 08/07/2009 )

 

BOSCHI

Incendio boschivo

L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen., introdotto dal D.L. n. 220 del 2000, conv. nella L. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 14209 del 04/03/2008 Cc.  (dep. 04/04/2008 )

 

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis cod. pen., per "incendio boschivo" si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 7332 del 28/01/2008 Ud.  (dep. 15/02/2008 )

 

CACCIA

Confisca delle armi

In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, può essere disposta unicamente in caso di condanna.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 04/02/2009 Ud.  (dep. 17/03/2009 )

 

In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la possibilità di confiscare, nel caso di reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, il fucile utilizzato a tal fine).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6228 del 14/01/2009 Cc.  (dep. 13/02/2009 )

 

In materia di caccia, in caso di condanna per il reato d'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita, è esclusa la possibilità, in applicazione dell'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, riferita infatti ad altre, diverse, ipotesi di reato, di farsi luogo alla confisca delle armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43821 del 16/10/2008 Ud.  (dep. 25/11/2008 )

 

Esercizio della caccia

L'autovettura utilizzata per l'esercizio della caccia, con il supporto illecito di un faro alogeno montato su di essa, non è soggetta a confisca in quanto, privata del faro aggiuntivo, costituisce uno strumento destinato principalmente ad un uso diverso e in sé lecito. (V. Corte cost., sent. n. 95 del 1995).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35705 del 09/06/2009 Cc.  (dep. 16/09/2009 )

 

Integra il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati (art. 30, comma primo, lett. h), L. 11 febbraio 1992, n. 157), l'uso di un fucile dotato di puntatore laser, in quanto tale strumento rende l'arma più idonea alla cattura diretta degli animali in tempo notturno, e ne diviene parte integrante, sì da non poter essere considerato estraneo all'impiego della medesima quale mezzo diretto di esercizio venatorio.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 28511 del 09/06/2009 Cc.  (dep. 13/07/2009 )

 

Integra il reato di "esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili", previsto dall'art. 30, comma primo, lett. i), L. 11 febbraio 1992, n. 157, la condotta di chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata, non occorrendo l'esplosione di colpi di arma da fuoco.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42888 del 15/10/2008 Ud.  (dep. 18/11/2008 )

 

Il divieto di caccia dei fringuelli e delle peppole di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, può essere derogato con legge reg. sempre che l'abbattimento, la cattura e la detenzione dei fringuellidi non superi il numero di cinque unità; tale regime derogatorio, lungi da rappresentare una franchigia di abbattimento di cinque volatili, non si sovrappone - nell'arco temporale stabilito dalla legge regionale - a quello ordinario ma lo sostituisce, nel senso che rende lecito l'abbattimento fino a cinque esemplari mantenendo l'illiceità penale delle condotte di prelevamento di volatili superiore nel complesso alle cinque unità.
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 36846 del 02/09/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008 )

 

Il reato di esercizio di caccia in periodo di divieto generale e quello di esercizio di caccia con mezzi vietati concorrono tra loro giacché il tenore letterale della previsione sub h) dell'art. 30 L. n. 157 del 1992 non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed avendo le due norme diversa obiettività giuridica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27488 del 19/06/2008 Ud.  (dep. 07/07/2008 )

 

L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, compresi quelli non leciti. (In motivazione, la Corte ha precisato che le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa - o penale - dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 19771 del 24/04/2008 Ud.  (dep. 16/05/2008 )

 

Guardie volontarie

In tema di caccia, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell'art. 6, comma secondo, della L. 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi eseguito da agenti di vigilanza volontaria della L.I.P.U.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23631 del 09/04/2008 Cc.  (dep. 11/06/2008 )

 

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con la conseguenza che non è loro consentito operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art. 28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Conf. Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2008, n.13601; 13 febbraio 2008, n. 13608, non massimate).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13600 del 05/02/2008 Cc.  (dep. 01/04/2008 )

 

Procedimento penale

Nei procedimenti in materia di caccia, è sempre ammessa la costituzione della Provincia come parte civile, in quanto ente cui spetta il dovere di assicurare il corretto esercizio della attività di caccia, dovendosi prescindere dall'avvenuto danneggiamento di animali ovvero dall'uso indebito di armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 22/01/2008 Ud.  (dep. 17/03/2008 )

 

Richiami vietati

L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale la diversa condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11581 del 04/02/2009 Ud.  (dep. 17/03/2009 )

 

La messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra il reato di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo, lett. h), solo ed esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della selvaggina).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35418 del 27/06/2008 Ud.  (dep. 16/09/2008 )

 

Specie protette

In tema di disciplina della caccia, l'impossessamento di un volatile di specie protetta abbattuto da un terzo e rinvenuto morto, non integra il reato di cui all'art. 30 L. 11 febbraio 1992, n. 157, atteso che la tutela legislativa si limita, in mancanza di una diversa specificazione in tale senso, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21212 del 03/04/2007 Ud.  (dep. 30/05/2007)

 

DANNO AMBIENTALE

Risarcimento

In tema di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del fatto illecito quale fonte dell'obbligo di risarcimento del danno cosiddetto "ambientale", non è necessario che l'ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto, essendo sufficiente una condotta, sia pure soltanto colposa, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti legittimamente adottati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41828 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 07/11/2008 )

 

Poiché l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 cod. civ., e preesisteva pertanto all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n. 349, il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di "danno ambientale", ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008

 

Una volta accertata la compromissione dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. deve ritenersi "in re ipsa", e la relativa liquidazione - quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino - deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008

 

Alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art.13 L. n. 349 del 1986 spetta il diritto al risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale. (Fattispecie in cui l'associazione WWF Italia, in quanto associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente, è stata ritenuta legittimata ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla avvenuta introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 16/09/2008 )

 

Il risarcimento del danno ambientale deve comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni pubblici o privati, sia quello - avente anche funzione sanzionatoria - non patrimoniale rappresentato dal "vulnus" all'ambiente in sé e per sé considerato, costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed immateriale. Ne consegue che la condanna del responsabile sia al ripristino dello stato dei luoghi, sia al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento non costituisce una duplicazione risarcitoria, allorché la prima condanna sia vòlta ad elidere il pregiudizio patrimoniale e la seconda quello non patrimoniale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10118 del 17/04/2008

 

Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare degli artt.300 e seguenti, continuano ad applicarsi i principi in tema di "risarcimento per equivalente patrimoniale" fissati con riferimento all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il "danno ambientale" risarcibile anche le c.d. "perdite provvisorie" previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud.  (dep. 02/05/2007)

 

In presenza di danno ambientale derivante da interventi che comportino le c.d. "perdite provvisorie" come previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè anche una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta, permane il diritto del privato al risarcimento in forma di condanna generica, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un probabile nesso causale tra queste e il pregiudizio lamentato. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n.641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud.  (dep. 02/05/2007)

 

ELETTROSMOG

In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003) e sia stata obiettivamente accertata un'effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008 )

 

GETTO PERICOLOSO DI COSE

In tema di getto pericoloso di cose, il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la previsione della condotta di "provocare emissioni" ha solo il fine di specificare che, quando si tratta d'attività disciplinata per legge, la rilevanza penale delle emissioni medesime è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008 )

 

In tema di getto pericoloso di cose, la configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. è esclusa in caso di emissioni provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dall'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008 )

 

In tema di getto pericoloso di cose, il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di un'interpretazione estensiva dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi un'estensione analogica "in malam partem" della predetta disposizione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008 )

 

L'espressione "nei casi non consentiti dalla legge", contenuta nella formulazione dell'art. 674 cod. pen., si collega alla necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi, atta a molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento  atmosferico, sicché, ai fini della configurabilità del relativo reato, nell'ipotesi di attività industriali che trovano la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore, non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standard" fissati dalla legge. (Fattispecie relativa ad emissione di vapori di acido acetico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 15653 del 27/02/2008 Ud.  (dep. 16/04/2008 )

 

In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19206 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 13/05/2008 )

 

In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di fumi e vapori nauseabondi provenienti da un panificio).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 16693 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 22/04/2008 )

 

In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all'art. 54, comma secondo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 11/02/2008 )

 

In tema di getto pericoloso di cose, poiché la condotta consistente nel "versare" è riferibile anche a materie liquide, è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un impianto fognario difettoso, in quanto ciò implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. (Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti, in parte su suolo pubblico ed in parte su corso d'acqua pubblica, proveniva da uno stabile condominiale munito di fossa "imhoff" non munita di vasca di decantazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 11/02/2008 )

 

È configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2475 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone) è configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano una diretta conseguenza dell'attività autorizzata, ma siano dovute all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o contenerle.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23796 del 16/05/2007 Ud.  (dep. 19/06/2007)

 

In tema di getto pericoloso di cose, nel caso in cui le emissioni siano inferiori ai limiti previsti dall'autorizzazione rilasciata al titolare dell'insediamento, non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. atteso che si tratta di ipotesi diversa dall'esercizio in difetto di autorizzazione, ipotesi nella quale la condotta deve essere valutata secondo criteri di "stretta" e non di "normale" tollerabilità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21814 del 11/05/2007 Ud.  (dep. 05/06/2007)

 

LAVORO (AMBIENTE E SICUREZZA)

Amianto

In tema di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo nel caso di morte del lavoratore conseguita a malattia connessa a tale esposizione quando, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 5117 del 22/11/2007 Ud.  (dep. 01/02/2008 )

 

Competenza e giurisdizione

Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro ma anche quelle nelle quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Ne consegue in materia di infortuni sul lavoro la competenza del giudice del lavoro va determinata in base alla natura delle norme giuridiche invocate.(Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto corretta la determinazione della competenza in capo al giudice del lavoro, in quanto l'infortunio, da cui era sorta la controversia, si era verificato nell'assolvimento delle mansioni affidate al dipendente dal datore di lavoro, senza che assumesse rilievo l'iniziale omessa chiamata in giudizio della società datoriale, evocata solo successivamente ex art. 106 cod. proc. civ., evincendosi dalla stessa prospettazione dell'atto introduttivo il diretto collegamento tra la vicenda e il rapporto di lavoro).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009

 

Datore di lavoro

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37840 del 01/07/2009 Ud.  (dep. 25/09/2009 )

 

L'invito alla regolarizzazione di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 758 del 1994 non deve essere reiterato in caso di sopravvenuto mutamento del datore di lavoro o del responsabile della sicurezza, perchè costoro sono tenuti a verificare, al momento di assunzione dell'incarico, l'esistenza di eventuali prescrizioni già impartite dall'organo di vigilanza.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud.  (dep. 17/07/2009 )

 

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione i mezzi di protezione messi a disposizione dei lavoratori e di sorvegliare che l'idoneità di detti mezzi persista nel tempo. (Fattispecie nella quale la morte del lavoratore, dovuta a trauma cranico da caduta all'alto di un'autocisterna, era stata causata dallo stato di consunzione delle calzature, che impediva un'adeguata aderenza alla superficie metallica del mezzo, nonché dell'elmetto di protezione, che si era sfilato nella caduta a causa del sottogola consumato, mezzi rivelatisi inidonei a proteggerlo da una caduta dall'alto).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26344 del 18/03/2009 Ud.  (dep. 25/06/2009 )

 

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che - con riferimento all'infortunio occorso ad un portalettere caduto dal ciclomotore a causa del peso esorbitante della corrispondenza e della sua cattiva distribuzione sul veicolo - aveva affermato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. sul presupposto che i dirigenti del servizio avessero omesso di controllare che i portalettere si avvalessero effettivamente dell'ausilio fornito dai motofurgoni aziendali per il trasporto dei plichi più pesanti - il cd. "viaggetto"- ed avessero lasciato che l'utilizzo di detto supporto fosse rimesso interamente alla scelta individuale del singolo dipendente).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3786 del 17/02/2009

 

In tema di responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che le lesioni subite da un portalettere scivolato su una lastra di ghiaccio non fossero riferibili a colpa delle Poste Italiane s.p.a., atteso che nessuna norma, legale o contrattuale, imponeva a detto datore di lavoro di dotare i portalettere di scarpe antiscivolo e che non risultavano violate le norme di comune prudenza, potendo le condizioni metereologiche ed ambientali mutare anche nel corso della giornata lavorativa, senza che ciò fosse facilmente prevedibile in anticipo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza grava su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici e pertanto, in caso di subappalto, anche su quello dell'impresa appaltante.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 43111 del 09/10/2008 Ud.  (dep. 18/11/2008 )

 

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37060 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 30/09/2008 )

 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, ha l'obbligo, in caso di assenza temporanea, di predisporre tutte le cautele idonee a svolgere funzione antinfortunistica per tutte quelle lavorazioni che, pur potendo svolgersi in sua assenza, sono da lui conosciute, e le cui potenzialità di rischio infortunistico devono, pertanto, essere preventivamente valutate.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud.  (dep. 11/06/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia del datore di lavoro sussiste esclusivamente nell'arco di tempo dell'orario di lavoro ovvero in riferimento alle attività poste in essere dal lavoratore che risultino comunque connesse alle mansioni inerenti al rapporto di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15241 del 28/02/2008 Ud.  (dep. 11/04/2008 )

 

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 18445 del 21/02/2008 Ud.  (dep. 08/05/2008 )

 

In materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994, è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud.  (dep. 03/04/2008 )

 

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Ud.  (dep. 08/02/2008 )

 

Nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Ud.  (dep. 08/02/2008 )

 

Delega di funzioni

Il soggetto destinatario di una delega di funzioni in materia antinfortunistica non risponde penalmente, per il caso in cui il delegante non lo abbia messo nelle condizioni per svolgere adeguatamente i compiti affidatigli, soltanto se, inadempiente il delegante, egli abbia rifiutato il conferimento dell'incarico. (Nella specie, il dirigente comunale delegato dal Sindaco aveva continuato a svolgere le funzioni, pur in mancanza dell'effettiva assegnazione dei fondi necessari per il loro espletamento).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 44890 del 21/10/2009 Ud.  (dep. 20/11/2009 )

 

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l'obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 32193 del 26/05/2009 Ud.  (dep. 06/08/2009 )
 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2008 il datore di lavoro non può delegare, neanche nell'ambito d'imprese di grandi dimensioni, l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 4123 del 10/12/2008 Ud.  (dep. 28/01/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'invalidità della delega rilasciata dal datore di lavoro non esonera da responsabilità il delegante, e non esclude la responsabilità del delegato che abbia, di fatto, svolto le funzioni delegate.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 48295 del 27/11/2008 Ud.  (dep. 29/12/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo che gravano sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27420 del 20/05/2008 Ud.  (dep. 04/07/2008 )

 

In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23090 del 14/03/2008 Cc.  (dep. 10/06/2008 )

 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che ha validamente delegato i propri compiti in materia di sicurezza all'interno del cantiere non è esonerato da responsabilità qualora si accerti che il delegato sia stato successivamente trasferito in altro cantiere non contiguo, atteso che in tal caso, non potendo più quest'ultimo garantire concretamente il controllo sull'operato dei lavoratori, la delega deve ritenersi revocata.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15234 del 28/02/2008 Ud.  (dep. 11/04/2008 )

 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura di dirigente presuppone l'esistenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali desumersi l'effettivo esercizio di funzioni dirigenziali, come tali riconosciute in ambito aziendale, anche nel campo della sicurezza del lavoro, con poteri decisionali al riguardo.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13915 del 16/01/2008 Ud.  (dep. 03/04/2008 )

 

La validità della delega degli obblighi di cui è destinatario il datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando la stessa non è espressa, ma si pretende implicita nella ripartizione di funzioni imposta dalla complessità dell'organizzazione aziendale, dipende comunque dalle dimensioni dell'impresa in sè considerata, senza tenere conto, qualora si tratti di una società controllata, anche delle dimensioni della sua eventuale controllante.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 16465 del 29/02/2008 Ud.  (dep. 22/04/2008 )
 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'eventuale delega rilasciata dal datore di lavoro con cui vengono conferite anche funzioni non delegabili per espressa volontà della legge, come quelle relative alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambito della scelta delle attrezzature di lavoro, non diviene solo per questo integralmente invalida, ma continua a spiegare i propri effetti per la parte relativa alle funzioni invece delegabili.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8620 del 31/01/2008 Ud.  (dep. 27/02/2008 )

 

La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6277 del 06/12/2007 Ud.  (dep. 08/02/2008 )

 

La delega rilasciata a soggetto privo di una particolare competenza in materia antinfortunistica e non accompagnata dalla dotazione del medesimo di mezzi finanziari idonei a consentirgli di fare fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsabilità per l'infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7709 del 13/11/2007 Ud.  (dep. 20/02/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, in ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro: e ciò anche indipendentemente dal contenuto formale della nomina. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto il datore di lavoro esonerato dalla responsabilità per l'infortunio del lavoratore poichè al funzionario formalmente delegato non erano stati concretamente conferiti reali poteri di intervento).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47136 del 24/09/2007 Ud.  (dep. 20/12/2007)

 

Destinatari delle norme

Gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza in luoghi di lavoro, che per legge fanno capo al datore di lavoro, gravano, nel settore degli enti pubblici, sul titolare effettivo del potere di gestione che, all'interno delle Aziende Unità Sanitarie Locali si individua, in assenza di delega, nel direttore generale. (La Corte ha precisato che gli obblighi di prevenzione possono gravare su un funzionario non avente qualifica dirigenziale qualora lo stesso, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice dell'amministrazione tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e sia altresì dotato di poteri decisionali e di spesa).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud.  (dep. 17/07/2009 )

 

In tema di sicurezza sul lavoro, l'utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche, quale nella specie un ascensore-montacarichi, rientra tra le attività "rischiose" oggetto dell'obbligo di cooperazione tra appaltante ed appaltatore. (Fattispecie nella quale l'infortunio del lavoratore si era verificato per il mancato coordinamento tra l'appaltante - che aveva continuato ad usare un ascensore durante i lavori di manutenzione - e l'appaltatore - che aveva disattivato i sistemi di protezione senza tener conto della circostanza che il montacarichi continuava ad essere utilizzato per le normali attività d'impresa).
Cass. pen., Sez.  4, Sentenza n. 14440 del 05/03/2009 Ud.  (dep. 02/04/2009 )

 

In tema di sicurezza sul lavoro, il rischio derivante dalla generica necessità di evitare che un ascensore sul quale si stanno eseguendo lavori di manutenzione venga utilizzato con la disattivazione dei sistemi di sicurezza non costituisce rischio specifico dell'attività dell'appaltatore, ma rientra anche nell'ambito della posizione di garanzia dell'appaltante, in virtù dell'obbligo di cooperazione previsto dalla legge.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 14440 del 05/03/2009 Ud.  (dep. 02/04/2009 )
 

In materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, il "capo cantiere", anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12673 del 04/03/2009 Ud.  (dep. 20/03/2009 )

 

Il progettista dei luoghi di lavoro è destinatario degli obblighi in materia antinfortunistica e dunque, nel compiere le scelte progettuali, deve tenere conto dei principi generali di prevenzione della sicurezza e della salute dei lavoratori. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto il progettista di uno scavo responsabile per la morte dei lavoratori deceduti nella sua esecuzione a causa di uno smottamento del terreno, in quanto lo stesso non aveva svolto le indagini geologiche e geotecniche pure imposte nel caso di specie dalla legge e, conseguentemente, non avendo adeguatamente valutato il rischio di crolli, aveva omesso di prevedere la realizzazione di adeguate protezioni atte a prevenirlo).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13866 del 06/02/2009 Ud.  (dep. 30/03/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la concorrente responsabilità del titolare dell'impresa che aveva noleggiato un escavatore con autista per l'effettuazione di uno scavo senza l'osservanza delle cautele imposte dal d.P.R. n. 164 del 1956).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 1763 del 14/10/2008 Ud.  (dep. 16/01/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7 D.Lgs. n. 626 del 1994.
Cass. pen., Sez.  3, Sentenza n. 1825 del 04/11/2008 Ud.  (dep. 19/01/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008 Ud.  (dep. 14/10/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37079 del 24/06/2008 Ud.  (dep. 30/09/2008 )

 

In tema di prevenzione antinfortunistica al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato, dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27442 del 04/06/2008 Ud.  (dep. 04/07/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di segregare il motore e di dotare gli organi e gli elementi per la trasmissione del moto di adeguata protezione riguarda anche il venditore della macchina e non solo il costruttore della medesima.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 05/06/2008 Ud.  (dep. 09/07/2008 )

 

In materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che, nell'impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud.  (dep. 03/04/2008 )

 

Ai fini dell'individuazione dei destinatari della tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica, la natura del rapporto di lavoro subordinato non viene meno per il solo fatto che il lavoratore-vittima dell'infortunio sia legato da rapporto di parentela al detentore del pacchetto azionario di maggioranza e sia membro del consiglio di amministrazione dell'ente-datore di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13915 del 16/01/2008 Ud.  (dep. 03/04/2008 )

 

L'infortunio sul lavoro determinato da un errore del lavoratore che abbia prestato il proprio consenso ad operare in condizioni di pericolo non esclude la responsabilità del datore di lavoro il quale abbia omesso di osservare le norme antinfortunistiche, atteso che queste ultime sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore, che non può altresì disporre del proprio diritto alla salute.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud.  (dep. 20/03/2008 )

 

A seguito dell'introduzione nell'art. 1 del D.Lgs. n. 626 del 1994 del comma quattro bis, ad opera del D.Lgs. n. 242 del 1996, i dirigenti, al pari del datore di lavoro e nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, sono destinatari "iure proprio" dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6277 del 06/12/2007 Ud.  (dep. 08/02/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, l'accertamento della qualità di destinatario delle norme va condotto in concreto con riferimento alla singola impresa, alle mansioni svolte, alla specifica sfera di responsabilità attribuita. (Nella fattispecie, relativa all'infortunio occorso nell'ufficio di un'assicurazione e causato da un pannello che si era staccato dal soffitto ed aveva colpito un impiegato, la Corte ha ritenuto che la norma di prevenzione si indirizzasse all'imputato, dirigente dell'ufficio, che aveva omesso di garantire un'adeguata manutenzione del luogo di lavoro).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47173 del 08/11/2007 Ud.  (dep. 20/12/2007)

 

Infortunio in itinere

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la nozione di rischio ambientale cui si ricollega la copertura assicurativa - quale rischio che deriva dalla pericolosità dello spazio di lavoro, della presenza di macchine e del complesso dei lavoratori in esso operanti - non esonera il lavoratore dall'onere di provare le modalità concrete dell'infortunio occorsogli durante gli spostamenti nel luogo di lavoro, essendo ciò necessario al fine di verificare se il detto infortunio, quand'anche verificatosi sul posto di lavoro, sia comunque correlato ad attività funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 27829 del 30/12/2009

 

Il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'"infortunio in itinere" assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato anche contrari a norme di legge o di comune prudenza, dovendosi escludere la rilevanza dei soli comportamenti abnormi che, ricollegandosi ad una scelta del lavoratore di correre rischi estranei alla necessità di raggiungere il posto di lavoro, interrompono od escludono il nesso di occasionalità dell'infortunio con il rapporto di lavoro. (Nella specie, trattandosi di infortunio mortale occorso ad una lavoratrice che non si era avvalsa del sottopassaggio pedonale in una stazione, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che l'attraversamento dei binari integrasse, secondo il comune sentire, una clamorosa imprudenza e un comportamento abnorme).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19496 del 10/09/2009

 

In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa. (Nella fattispecie, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, analizzando le concrete condizioni psicologiche ed ambientali in cui si era verificato l'infortunio a causa dell'inosservanza di uno "stop" da parte del lavoratore nel tragitto da casa al luogo di lavoro, aveva stabilito che il comportamento del medesimo non aveva comportato l'assunzione di un rischio elettivo escludente la configurabilità di un infortunio "in itinere" indennizzabile).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17655 del 29/07/2009

 

In genere

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000 (cfr. sentenza della Corte Cost. n. 191 del 2005) non ha fatto venire meno la non spettanza degli arretrati nei casi di riesame in cui si sia verificata la prescrizione del diritto alla revoca del provvedimento di riduzione, che costituisce una mera conseguenza della prescrizione del diritto alla rideterminazione della rendita, di cui la norma citata costituiva l'esplicitazione formale in riferimento "ai casi prescritti".
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 18594 del 21/08/2009

 

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, pur non rientrando l'attività didattica nelle fattispecie previste dall'art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'assicurazione obbligatoria, deve ritenersi che detta norma vada interpretata nel senso che la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, ove gli stessi siano costretti nell'esercizio delle proprie mansioni - come accade negli istituti di istruzione che svolgano anche esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro - a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer ed altre attrezzature meccaniche o elettriche. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'operatività della tutela assicurativa, atteso che dal verbale ispettivo risultava che nell'aula ove l'insegnante svolgeva lezioni vi erano un televisore, un videoregistratore, uno schermo ed un proiettore, mentre presso l'ufficio della presidenza erano state rinvenute alcune videocassette con l'indicazione degli argomenti riferiti alle materie oggetto del corsi).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19495 del 10/09/2009

 

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la condotta del lavoratore fosse qualificabile come imprevedibile od abnorme od anche come rischio elettivo in quanto il medesimo stava caricando un carro agricolo in esecuzione delle sue normali mansioni e il posizionamento obliquo del mezzo, con la conseguente creazione di un varco verso gli organi di rotazione - su cui si era arrotolata la sciarpa del lavoratore provocandone il decesso - costituiva una evenienza probabile alla luce delle caratteristiche costruttive del mezzo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19494 del 10/09/2009

 

Non sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma secondo, del D.Lgs. 22 ottobre 2001, n. 462 (che punisce l'omesso invio all'Ispesl ed alla Ausl competente per territorio, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra) e quella, espressamente abrogata dall'art. 9 del citato decreto a far data dal 23 gennaio 2002, di cui al combinato disposto degli artt. 40 e 328 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in quanto quest'ultima prevedeva esclusivamente l'obbligo di verifica iniziale e periodica dell'impianto ma non anche quello di inoltro della dichiarazione di conformità.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29546 del 07/05/2009 Ud.  (dep. 17/07/2009 )

 

In materia di infortuni sul lavoro, l'azione di regresso esperita dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro in base agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 ricade, attenendo al rapporto di assicurazione obbligatoria, nella competenza funzionale del giudice del lavoro, a norma dell'art. 444 cod. proc. civ., sicché la relativa controversia è sottratta alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 16780 del 17/07/2009

 

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen., nella nozione di omissione dolosa rientra anche il mancato, consapevole, ripristino di apparecchiature antinfortunistiche, che a causa di precedente manomissione abbiano perduto la loro efficacia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 28850 del 11/06/2009 Ud.  (dep. 15/07/2009 )

 

In tema di tutela penale del lavoro, nel caso in cui il pubblico ministero non fornisca prova della notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, non spetta a quest'ultimo provare di non averne avuto conoscenza, in quanto incombe all'organo dell'accusa l'onere di provare che detto verbale, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, è stato ritualmente notificato al datore di lavoro ovvero che l'atto è stato altrimenti regolarmente portato a conoscenza di quest'ultimo. (Fattispecie nella quale il verbale, mai notificato al contravventore, era stato consegnato al direttore tecnico di cantiere, regolarmente abilitato ed autorizzato a ricevere la corrispondenza per conto del datore di lavoro).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10726 del 09/01/2009 Ud.  (dep. 11/03/2009 )

 

In tema di tutela penale del lavoro, ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 compete a quest'ultimo, nè tale organo può imporre al contravventore, in sede di prescrizioni, l'onere di comunicare l'avvenuto adempimento, stante il divieto previsto dall'art. 23 Cost. di imporre prestazioni personali se non in base alla legge. (Fattispecie nella quale il contravventore aveva tardivamente comunicato all'organo di vigilanza l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12483 del 08/01/2009 Ud.  (dep. 20/03/2009 )

 

In caso d'esercizio dell'azione penale per i reati d'omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l'INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato. (In motivazione la Corte ha chiarito che la legittimazione dell'ente in tal senso discende dall'art. 2 della L. n. 123 del 2007, che ha imposto al pubblico ministero di informare a tal fine l'INAIL dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per i reati menzionati).
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 47374 del 09/10/2008 Ud.  (dep. 19/12/2008)

 

In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall'art. 32, comma primo, lett. b) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dall'art. 13, comma decimo, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dagli artt. 20 e 21, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dall'art. 68, comma primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante "Attuazione dell'art. 1 L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41367 del 10/10/2008 Ud.  (dep. 06/11/2008 )

 

In tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il datore di lavoro, al quale era stato contestato di non avere adeguatamente valutato i rischi correlati alla stabilità di pali messi a sua disposizione dall'ENEL, non potesse invocare a sua discolpa l'affidamento nella stabilità dei predetti pali).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22622 del 29/04/2008 Ud.  (dep. 05/06/2008 )

 

Nel reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il dolo è correlato alla consapevolezza dell'esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un'apparecchiatura, segnale o impianto destinato a prevenire l'infortunio e privo della cautela imposta, e alla volontà di accettare il rischio di quest'ultimo, consentendo il funzionamento senza la cautela stessa.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 17214 del 01/04/2008 Ud.  (dep. 24/04/2008 )

 

Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito al tabagismo efficacia causale della rilevata broncopneumopatia cronica, senza approfondire se la noxa professionale riconosciuta dal CTU, pur marginale, avesse avuto un ruolo concausale, anche se ridotto).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14770 del 04/06/2008

 

In tema di prevenzione infortuni, l'integrale sostituzione della tabella I, allegata al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) con l'attuale tabella A, allegata al D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, ha inciso sulla fattispecie penale dell'art. 27 (in particolare, nella parte in cui è stata elevata a 2500 tonn. la soglia del quantitativo di prodotti petroliferi stoccabili, al di sotto della quale non sono applicabili gli artt. 6 e 7) disegnandone un ambito più ristretto, in quanto ha definito direttamente l'ambito oggettivo della condotta penalmente rilevante. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha escluso che la modifica normativa di cui alla novellata tabella abbia natura di norma extrapenale integratrice del precetto penale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 8374 del 11/01/2008 Ud.  (dep. 25/02/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le disposizioni di cui agli artt. 41 e 68 d.P.R. n. 547 del 1955 circa la necessità della messa in sicurezza delle parti pericolose delle macchine, hanno un carattere generale e trovano applicazione, senza lasciare alcun margine di discrezionalità ai soggetti cui incombe il rispetto della norma, in tutti i casi in cui vengano adoperati macchinari che presentino elementi di pericolo per il lavoratore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 2991 del 06/12/2007 Ud.  (dep. 21/01/2008 )

 

I dubbi di legittimità costituzionale riguardanti la disciplina relativa ad un evento infortunistico avvenuto dopo l'entrata in vigore del d.m. contenente le tabelle cui rinviano i commi 2 e 3 dell'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (in tema di assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro), sotto il profilo della "reformatio in peius" della pregressa disciplina e dell'eccesso di delega, sono manifestamente infondati atteso che non occorre basarsi, ai fini della valutazione della portata della nuova normativa, su una comparazione frazionistica di singoli elementi delle rispettive discipline ma, invece, sull'effetto migliorativo complessivo della riforma del citato d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (vedi Corte Cost. n. 426 del 2006).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 2894 del 07/02/2008

 

Luoghi di lavoro

Integra reato l'adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono ai requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 7 dell'abrogato d.P.R. n. 303 del 1956 e la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud.  (dep. 17/07/2009 )

 

Il divieto di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza inferiore a cinque metri dalla costruzione e dai ponteggi si applica, in virtù del generale riferimento normativo alle "linee elettriche", sia con riferimento ai cavi "protetti" che a quelli "nudi".
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 17960 del 06/03/2009 Ud.  (dep. 29/04/2009 )

 

In tema di tutela antinfortunistica nelle esternalizzazioni delle fasi del processo produttivo, ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547 del 1955, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ex art. 2087 cod. civ., ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti informazioni ed istruzioni ai propri dipendenti, atteso che tale obbligo - non derogabile in virtù della notorietà dell'impresa presso la quale vengono inviati i dipendenti medesimi - si pone in sintonia con la normativa vigente in tema di organizzazione del lavoro delle odierne realtà produttive complesse (v. d.P.R. cit. n. 547 del 1955 ed art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 45 del 07/01/2009

 

In tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che svolgano attività lavorativa a bordo di navi o unità mercantili, alla stregua del d.lgs. n. 271 del 1999 ed in particolare degli artt. 2, 3, lett. n), 8 e 23, comma 6, il lavoratore marittimo è unicamente colui che viene effettivamente ed attualmente impiegato a bordo di una nave mercantile per svolgere un determinato servizio ovvero colui che viene ingaggiato nell'equipaggio di una nave e chiamato allo svolgimento di una determinata funzione. Conseguentemente, solo il lavoratore imbarcato a bordo e non quello impiegato a terra ha l'obbligo di sottoporsi a controlli sanitari circa l'idoneità alla navigazione. (Fattispecie in tema di licenziamento, ritenuto illegittimo dalla S.C., di lavoratore non imbarcato a bordo, rifiutatosi di sottoporsi a visita medica).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21571 del 13/08/2008

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non può essere considerata protezione amovibile di una macchina quella rimovibile esclusivamente a seguito di manomissione e cioè mediante l'utilizzo di utensili, giacchè in tal caso non è comunque consentito, durante la lavorazione, l'accesso agli elementi mobili della macchina stessa.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 20602 del 17/04/2008 Ud.  (dep. 22/05/2008 )

 

In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti e spogliatoi, l'interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 40 del d.P.R. n. 303 del 1956 alla stregua della finalità dell'intero d.P.R. come modificato dal d.lgs. n. 626 del 1994, comporta che per "indumenti di lavoro specifici" si debbano intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze (come la divisa dell'operatore ecologico). Ne consegue che dall'ambito applicativo di suddetta norma esula qualsiasi riferimento a divise o forme di abbigliamento destinate a soddisfare esigenze diverse dalla tutela della salute e dalla sicurezza del lavoratore, quali l'esigenza dell'individuazione del soggetto datoriale. (Nella specie la S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha rigettato il ricorso proposto dagli autisti di un'azienda locale di mobilità i quali si dolevano che il datore di lavoro non avesse predisposto un idoneo spogliatoio ove riporre gli abiti personali ed indossare le divise aziendali, sul presupposto che le divise aziendali migliorassero soltanto l'immagine del datore di lavoro, così respingendo la tutela reclamata, di adempimento in forma specifica e risarcimento dei danni per illegittima condotta, finalizzate solo a dar maggior lustro al datore medesimo mediante il miglioramento della sua immagine).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 11071 del 06/05/2008

 

I reati di cui agli artt. 6 e 8 del d.P.R. n. 303 del 1956 in relazione alla destinazione a luoghi di lavoro di locali chiusi semisotterranei senza previa autorizzazione ovvero di locali di altezza inferiore a quella di legge hanno natura eventualmente permanente, nel senso che l'illiceità del fatto permane sino a quando i locali ritenuti non idonei siano destinati a luogo di lavoro.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44377 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 29/11/2007)

 

Malattie professionali

In tema di tutela previdenziale dei lavoratori italiani che abbiano contratto la silicosi nelle miniere del Belgio, la richiesta di integrazione della rendita riconosciuta ai superstiti per essere il trattamento belga inferiore all'analogo trattamento erogato in Italia, è soggetta al termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale incide non già sul diritto fondamentale, ma sulle singole prestazioni "differenziali", in considerazione della natura periodica delle obbligazioni scaturenti dal rapporto previdenziale, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo, e del carattere variabile delle integrazioni dei singoli ratei in relazione alla misura delle prestazioni percepite e di quella successivamente acquisita. La decorrenza dalla data della domanda, prevista dall'art. 3 della legge n. 1115 del 1962, va riferita esclusivamente alle prestazioni di carattere economico-sanitario-assistenziale riconosciute ai cittadini italiani colpiti da silicosi in Belgio e non indennizzabili ai sensi di quella legislazione.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 15332 del 30/06/2009

 

Nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di successivi aggravamenti, vertendosi in materia di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che non può dar luogo ad una questione pregiudiziale, di cui possa chiedersi l'accertamento con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17782 del 30/07/2009

 

Il giudicato sull'associazione della silicosi con una malattia non professionale (associazione che, a differenza dalla semplice coesistenza, implica un nesso anatomo-funzionale-eziopatogenetico e cioè l'interdipendenza causale tra la silicosi e l'altra patologia) preclude il riesame del rapporto di associazione nella successiva causa per la rendita ai superstiti, in quanto presupposto di fatto e di diritto comune alle due cause.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 18820 del 09/07/2008

 

In materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, alla stregua dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 - che richiede la riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per l'indennizzabilità delle inabilità permanenti derivanti sia da infortunio sul lavoro sia anche da malattia professionale - e la parte successiva dello stesso comma, che fa riferimento a gradi di inabilità a partire dall'undici per cento, la condanna dell'INAIL alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento e, pertanto, a partire dall'undici per cento, atteso che la disposizione della norma citata fa chiaramente comprendere la volontà legislativa di considerare le percentuali di inabilità solo in termini di unità intere, senza valorizzare le frazioni di grado.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21661 del 14/08/2008

 

In tema di tutela contro le malattie professionali, l'inclusione della malattia fra quelle per le quali l'origine professionale è "di elevata probabilità" determina una presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale, con la conseguenza che mentre, da una parte, il lavoratore ha l'onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, dall'altra parte l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel ripartire l'onere probatorio tra l'INAIL ed un lavoratore di calzaturificio, addetto all'incollaggio e alla serigrafia, non aveva considerato che le nuove tabelle di cui al d.m. 27 aprile 2004 avevano incluso, al n. 35, tra le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, la leucemia -prevalentemente mielocitica-, indicando il benzene quale fattore scatenante la tecnopatia, né dato rilievo alla presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 8638 del 03/04/2008

 

In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, l'accertamento dei casi in cui un lavoratore infortunato debba essere considerato mancino agli effetti specifici dell'applicazione delle tabelle sull'indennizzo per gli infortuni sul lavoro si risolve in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riferimento ad infortunio occorso a lavoratore mancino - l'amputazione subtotale della falange ungueale del primo dito della mano sinistra - aveva disconosciuto all'arto infortunato il carattere di mano dominante ritenendo, diversamente, che il lavoratore fosse ambidestro).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 7294 del 18/03/2008

 

Prevenzione infortuni

L'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell'organo di vigilanza integra la circostanza attenuante introdotta dall'art. 303, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la quale è applicabile anche ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che ha espressamente abrogato l'attenuante in esame).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 29545 del 07/05/2009 Ud.  (dep. 17/07/2009 )

 

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il rischio elettivo nel comportamento del lavoratore, deceduto a seguito di caduta dall'alto per rottura di una fune di sollevamento di una gru, sul cui cestello era salito per svolgere la propria attività, impedita dalla rottura del verricello normalmente utilizzato, senza che rilevasse che la gru era destinata al sollevamento di materiali e non di persone).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21113 del 02/10/2009

 

Le misure protettive prescritte dagli artt. 55 e 68 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, relative, rispettivamente, agli organi ed elementi per la trasmissione del moto e agli organi lavoratori e zone di operazione delle macchine, tendono a tutelare il lavoratore da "infortuni", cioè da eventi accidentali, indipendentemente dal comportamento del lavoratore medesimo e quindi tendono ad impedire attività anche estranee alla serie di operazioni insite nella specifica lavorazione, restando esclusi solo eventuali fatti di autolesionismo.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22320 del 18/03/2009 Ud.  (dep. 28/05/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 55 d.P.R. n. 547 del 1955 non può essere interpretato senza il necessario collegamento con il successivo art. 56, che ne costituisce precisazione e completamento, in quanto l'indicazione delle misure e caratteristiche che sono riportate in tale norma con riferimento agli stessi organi ed elementi per la trasmissione del moto elencati nel precedente articolo, estremamente generico sul punto, implica necessariamente che l'adeguatezza delle misure di protezione dal movimento di alberi, cinghie e funi di trasmissione non va valutata di volta in volta con approssimazione, ma facendosi espresso riferimento a quelle misure che l'art. 56 indica con carattere di determinatezza e di precisione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22320 del 18/03/2009 Ud.  (dep. 28/05/2009 )

 

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro in relazione ad un infortunio occorso ad un lavoratore agricolo, il quale, durante l'attività stagionale di raccolta delle mele, era caduto a terra precipitando da una scala per la rottura di un ramo dell'albero al quale era appoggiata, ricostruendo la dinamica dell'infortunio stesso in modo tale da addebitarlo "ad un movimento non corretto del lavoratore", senza però chiarire se si trattasse di comportamento connotato da abnormità ed imprevedibilità).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9689 del 23/04/2009

 

In materia di prevenzione antinfortunistica, il lavoratore che assume il ruolo di formatore dell'apprendista è titolare di un obbligo di tutela e vigilanza sulle attività in concreto esercitate da quest'ultimo, rispondendo dell'infortunio occorsogli qualora si sia reso inadempiente a tale obbligo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità per omicidio colposo del formatore in relazione alla morte dell'apprendista conseguita all'improprio utilizzo da parte di quest'ultimo di un carrello elevatore).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15009 del 17/02/2009 Ud.  (dep. 07/04/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando l'obbligo di difendere i lavoratori dal rischio di caduta di materiali non può essere adempiuto mediante l'adozione di mezzi tecnici, il datore di lavoro deve adottare, come previsto dall'art. 11 d.P.R. n. 547 del 1955, altre misure o cautele adeguate, la cui idoneità deve essere valutata dal giudice con riferimento specifico alla natura del pericolo in questione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 40783 del 19/06/2008 Ud.  (dep. 31/10/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le mere intese verbali e telefoniche tra i datori di lavoro impegnati nella realizzazione di un'opera complessa non sono sufficienti ad attuare la coordinazione tra le imprese imposta dall'art. 7, comma secondo, D.Lgs. n. 626 del 1994 in vista della programmazione e dell'attuazione degli "interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori", al fine di eliminare quelli dovuti alle interferenze tra le diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 26115 del 08/05/2008 Ud.  (dep. 30/06/2008 )

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un mero ausiliario del datore di lavoro privo di autonomi poteri decisionali e non è dunque destinatario degli obblighi dettati dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle sanzioni, penali e amministrative, previste per la loro violazione. Ciò non esclude peraltro la sua responsabilità per il reato di omicidio colposo conseguito alla mancata adozione di una misura prevenzionale, qualora si accerti che lo stesso abbia indotto il datore di lavoro all'omissione, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 25288 del 23/04/2008 Ud.  (dep. 20/06/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'elencazione degli strumenti di tutela (occhiali, visiere, schermi appropriati) di cui all'art. 382 d.P.R. n. 547 del 1955 non ha carattere tassativo, ma va interpretata in senso logico; ne consegue che i mezzi di tutela necessari possono anche essere diversi da quelli elencati, se sicuramente idonei a preservare l'integrità fisica del lavoratore dai pericoli a loro volta indicati, ancora una volta non tassativamente, dalla suddetta disposizione (proiezioni di schegge, spruzzi di vernice).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 10812 del 17/01/2008 Ud.  (dep. 11/03/2008 )

 

In tema di responsabilità per eventi lesivi correlati alla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve ritenersi che l'art. 4 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, richiamato dall'art. 2, comma primo, lett. f ter), e dall'art. 9, comma primo lett. c bis), D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, nel catalogare gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto in relazione alla natura dell'attività dell'impresa, individui, per il caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese affidatarie di lavori diversi (complementari o meno che essi siano), una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo alla esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione (principio affermato, nella specie, con riguardo alla ritenuta responsabilità del titolare di una ditta individuale il quale, incaricato dell'esecuzione di uno scavo in un cantiere nel quale lavoravano anche altre imprese, non aveva adottato le prescritte norme di sicurezza, per cui si era prodotto il franamento di una parete di detto scavo, con conseguente morte di un operaio che ne era stato investito).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 16346 del 19/12/2007 Ud.  (dep. 18/04/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 d.P.R. n. 164 del 1956, è da considerare "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati a una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa deve essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3504 del 13/12/2007 Ud.  (dep. 23/01/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, la regola cautelare dettata dall'art. 75 del d.P.R. n. 547 del 1955, relativa all'obbligo di dotare di schermi o altra protezione le macchine che durante il funzionamento possono proiettare materiale pericoloso, è intesa a indicare al garante per la sicurezza del luogo di lavoro la necessità di provvedere al fine di ridurre al minimo i rischi per il lavoratore. Non è pertanto consentito al datore di lavoro sottovalutare tale rischio sulla base di una considerazione empirica circa la bassa probabilità dell'evento. (Nella fattispecie la macchina molatrice del vetro aveva prodotto una esplosione di frammenti durante la lavorazione di una bottiglia).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3477 del 12/12/2007 Ud.  (dep. 23/01/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 89, comma primo e 22, comma primo, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni) non solo l'assicurare una attività formativa insufficiente ed inadeguata, ma anche la mancanza di qualsiasi attività formativa. (Fattispecie nella quale la violazione è stata ravvisata nella mancanza dell'attività di istruzione ed informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007 Ud.  (dep. 28/01/2008 )

 

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione prevista dal combinato disposto degli artt. 89, comma primo e 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro) non soltanto l'omessa redazione del documento di valutazione, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento. (Fattispecie nella quale la violazione, pur essendo stato redatto il documento di valutazione, è stata ugualmente ravvisata difettando nel documento l'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007 Ud.  (dep. 28/01/2008 )

 

In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'art. 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44369 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 29/11/2007 )

 

In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai fini dell'estinzione delle relative violazioni contravvenzionali (art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), è rilevante la prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto al contravventore dall'organo di vigilanza, in quanto il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44369 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 29/11/2007 )

 

L’obbligo di ottemperare alle disposizioni in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro sussiste anche in assenza di situazioni specifiche di emergenza, atteso che le predette disposizioni hanno natura e finalità preventive. (Fattispecie in tema di omessa adozione di segnaletica di sicurezza antincendio).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22828 del 29/03/2007 Ud.  (dep. 12/06/2007)

 

Il reato di cui agli artt.4 e 89 D.Lgs. n. 626 del 1994, in relazione alla omessa adozione delle misure antincendio ha natura permanente nel senso che la consumazione dello stesso coincide con l'adozione delle misure omesse.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44377 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 29/11/2007)

 

Responsabilità

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37840 del 01/07/2009 Ud.  (dep. 25/09/2009 )
 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37861 del 10/07/2009 Ud.  (dep. 25/09/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ascritto l'infortunio, determinato dal mancato bloccaggio delle ruote del trabattello sul quale il lavoratore si apprestava ad effettuare il proprio intervento, al preponderante concorso di colpa della società datoriale nella causazione dell'infortunio per il mancato assolvimento, da parte del responsabile della sicurezza dell'obbligo della puntuale vigilanza sull'esecuzione dei lavori affinché condizioni ed uso delle attrezzature fossero conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009

 

In materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso la configurabilità di una responsabilità del committente in quanto le clausole contrattuali si limitavano a riconoscergli, da un lato, la possibilità di richiedere all'appaltatore l'adozione di misure più rigorose (così generando un obbligo aggiuntivo su quest'ultimo) e, dall'altro, pur attribuendogli la sorveglianza (con possibilità di intervento nei casi più gravi) sull'osservanza delle misure di sicurezza, non gli riservava alcun potere di ingerenza ed organizzativo sull'opera da eseguire, conservando ogni obbligo in materia di sicurezza nell'esclusiva responsabilità dell'appaltatore).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciascun datore di lavoro, sia il committente che l'appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che coinvolgano unicamente questi ultimi, poiché la cooperazione tra committente ed appaltatore è imposta soltanto per eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 28197 del 21/05/2009 Ud.  (dep. 09/07/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto al loro utilizzo) non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009 Ud.  (dep. 05/06/2009 )

 

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per infortunio del proprio dipendente, l'affidamento ad esso di una mansione diversa da quelle normalmente assegnate non può costituire di per sé un elemento di colpa, considerato che nell'esercizio dello "jus variandi" il datore di lavoro può destinare il lavoratore a mansioni diverse da quelle solitamente svolte, purché il loro esercizio sia rispettoso della professionalità del dipendente e rientri nella sua capacità, anche in relazione a quella acquisita per esperienze pregresse. Ne consegue che l'affidamento occasionale della guida di un camion ad un dipendente fornito della prescritta abilitazione, oltre che della pratica di guida del mezzo, non costituisce un elemento di prova idoneo a dimostrare l'inadempimento all'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, non essendo la guida di autoveicoli, per il trasporto di persone o cose, qualificabile come un' attività intrinsecamente pericolosa.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14841 del 24/06/2009

 

La responsabilità del datore di lavoro per l'incidente accorso al lavoratore può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un contegno eccezionale od abnorme del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque, del tutto imprevedibile. (Fattispecie in tema di omicidio colposo causato dalla violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro non ritenendo abnorme il comportamento del lavoratore che si era messo alla guida di un carrello elevatore nonostante non rientrasse nelle sue mansioni).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15009 del 17/02/2009 Ud.  (dep. 07/04/2009 )

 

La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. (Nella specie, in relazione ad un infortunio occorso ad una sportellista che, nello scendere dallo sgabello, era inciampata nella raggiera portapiedi, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la Corte territoriale, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova della inadeguatezza degli arredi, mentre, per contro, non risultava violata da parte della società datrice di lavoro alcuna specifica norma di prevenzione degli infortuni).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 3788 del 17/02/2009

 

In tema di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del committente è limitata ad alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, restando pertanto ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6884 del 18/11/2008 Ud.  (dep. 18/02/2009 )

 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere edili è titolare di una posizione di garanzia, ed ha l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che permane anche nell'ipotesi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad una impresa, l'esecuzione degli stessi sia stata subappaltata a più imprese, poichè, in caso di infortunio, la responsabilità del committente non è esclusa da quella dell'appaltatore.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 42131 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 12/11/2008)

 

In materia di infortuni sul lavoro, il direttore di stabilimento, pur se privo di autonomia di spesa, conserva poteri di segnalazione e di blocco dei macchinari pericolosi, ed in caso di inerzia è responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore addetto ad un macchinario operante in condizioni di pericolo.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 38009 del 10/07/2008 Ud.  (dep. 03/10/2008)

 

In materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, il d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, con indicazioni che hanno trovato conferma nel sistema delineato dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, figura, quest'ultima, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e che presuppone uno specifico addestramento a tale scopo, nonché il riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati, non assumendo rilievo esimente, invece, la dedotta insufficiente qualifica contrattuale ricoperta dal dipendente. Ne consegue che, ove l'infortunio sia occorso al preposto per la mancata individuazione delle modalità esecutive di intervento e dei relativi mezzi di protezione da adottare, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro trattandosi di profili e di decisioni operative di competenza del delegato. (Nella specie, il caposquadra - ritenendo inidonee allo scopo l'uso delle scale e delle cinture di sicurezza messe a disposizione dell'azienda - si era avventurato su un'intercapedine che non aveva retto al suo peso, con conseguente caduta da una altezza di circa sette metri; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione di merito che aveva imputato alla responsabilità del preposto la concreta scelta delle modalità esecutive, restando irrilevanti le censure sull'inadeguatezza delle scale e degli altri mezzi di protezione a disposizione).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 29323 del 15/12/2008

 

In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 38002 del 09/07/2008 Ud.  (dep. 03/10/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il costruttore di un macchinario a cilindri, qualora questi ultimi non siano inaccessibili o per esigenze della lavorazione non possano essere protetti, ha l'obbligo di dotare lo stesso macchinario di un dispositivo d'arresto ad innesco automatico, che non richieda l'intervento manuale dell'operatore, non potendosi tale dispositivo ritenere in grado di prevenire il pericolo per l'incolumità del lavoratore, come espressamente richiesto dall'art. 132 d.P.R. n. 547 del 1955, risultando idoneo ad interrompere il funzionamento del macchinario solo dopo che tale incolumità è già stata compromessa.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37058 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 30/09/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori; diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 stesso D.Lgs., ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso nel quale l'imputato rivestiva entrambe le qualifiche, ha ritenuto che le giustificabili lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di coordinatore per la progettazione avrebbero dovuto essere colmate attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva allo stesso imputato in qualità di coordinatore per esecuzione, e la cui omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro verificatosi).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 18472 del 04/03/2008 Ud.  (dep. 08/05/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di subappalto il subcommittente è sollevato dai relativi obblighi soltanto ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27965 del 05/06/2008 Ud.  (dep. 09/07/2008 )

 

La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21590 del 13/08/2008

 

La violazione dell'obbligo di individuare, nella propria organizzazione, uno o più responsabili della sicurezza, capaci di coprire tutto l'arco lavorativo annuale, anche nel periodo di ferie, durante il quale alcuni operai siano comandati a prestare lavoro, non esime il datore di lavoro (nella specie, un comune) dalla responsabilità civile ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, né alla conseguente azione di regresso dell'istituto assicuratore.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14918 del 05/06/2008

 

In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 17502 del 13/03/2008 Ud.  (dep. 30/04/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde a garanzia della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere. (Nella fattispecie, si trattava di lavori sulla sede stradale e l'imputato era risultato concreto e operativo referente della ditta sub-appaltatrice dei lavori).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 46383 del 06/11/2007 Ud.  (dep. 13/12/2007 )
 

In materia di responsabilità datoriale nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro a causa di inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) si applicano le regole civilistiche sull'inadempimento (art. 1218 cod. civ.) e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del creditore (art. 1227, primo comma, cod. civ.) e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, in forza del quale l'Istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14/04/2008

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. (Fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud.  (dep. 20/03/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, l'inosservanza delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3448 del 25/10/2007 Ud.  (dep. 23/01/2008 )

 

In materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. (Nella fattispecie è stata ritenuta la responsabilità del committente per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso ad uno dei lavoratori impiegati dall'impresa incaricata, la quale non offriva adeguate garanzie, in ragione della sua modesta struttura e della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8589 del 14/01/2008 Ud.  (dep. 27/02/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile della sicurezza deve considerare anche eventuali situazioni che determinino l'affidamento occasionale al lavoratore di mansioni differenti da quelle normalmente svolte, dettando le necessarie regole di tutela e disponendo in ordine ai necessari percorsi di formazione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47137 del 24/09/2007 Ud.  (dep. 20/12/2007 )

 

In materia di infortuni sul lavoro, dopo le modifiche apportate al D.Lgs. n. 494 del 1996 dal D.Lgs. n. 528 del 1999, l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento grava non solo sul coordinatore per la sicurezza, ma altresì sul committente e sul responsabile dei lavori.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7714 del 06/12/2007 Ud.  (dep. 20/02/2008 )

 

La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, con completa e coerente motivazione, aveva affermato la responsabilità, ex art. 2087 cod. civ., del datore di lavoro, esattamente considerando come noto al tempo dei fatti di causa - 1975/1995 - il rischio da inalazione di polveri di amianto e rilevando l'insufficienza di un torrino d'aspirazione predisposto dall'imprenditore nonché ravvisando il danno biologico nel semplice pericolo cagionato da un'alterazione anatomica pur non avente attuale incidenza funzionale).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 2491 del 01/02/2008

 

Sorveglianza sanitaria

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'omessa sottoposizione del lavoratore ad accertamenti sanitari configura un'ipotesi di reato permanente e non istantaneo, in quanto l'obbligo della sorveglianza sanitaria non è circoscritto alla fase preventiva all'assunzione, ma perdura nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, protraendosi la condotta lesiva dell'interesse protetto sino a quando il datore di lavoro non ottemperi a tale obbligo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26539 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 )

 

 

MINIERE, CAVE E TORBIERE

Autorizzazione

La realizzazione di una cava in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica è tuttora condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, disposizione nella quale è stata trasfusa la precedente fonte dell'incriminazione, costituita dall'abrogato art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 1781 del 02/12/2008 Ud.  (dep. 16/01/2009 )

 

Sanzioni amministrative

Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 della legge della Regione Siciliana 9 dicembre 1980, n. 127, in materia di coltivazione di giacimenti minerari da cava, non occorre che l'attività estrattiva sia necessariamente di notevoli dimensioni e a carattere professionale, né si richiede che il prodotto dell'estrazione sia destinato al commercio, poiché l'art. 1 della medesima legge reg. esclude l'applicazione di tale sanzione nel solo caso di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole nel proprio fondo.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1458 del 23/01/2008

 

PESCA

In genere

L'ignoranza della norma extrapenale richiamata dall'art. 15, lett. c) della L. 14 luglio 1965, n. 963 in tema di divieti di pesca marittima non può trasformarsi in un errore sul fatto che costituisce il reato, rilevante ai sensi dell'art. 47, comma terzo, cod. pen.. (Nella specie, si trattava del Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626 che non consente alcuna deroga al divieto di pesca e commercializzazione del novellame, a differenza della normativa nazionale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38087 del 02/07/2009 Ud.  (dep. 28/09/2009 )

 

Novellame

Deve essere disapplicata, in quanto incompatibile con il Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, la normativa nazionale che contempla una percentuale di tolleranza di novellame nel pescato, non consentendo la normativa comunitaria alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38087 del 02/07/2009 Ud.  (dep. 28/09/2009 )

 

Deve essere disapplicata la normativa contenuta nell'art. 3, comma secondo, lett. a) del D.M. 22 dicembre 2000, che ammette una tolleranza di novellame di non più del 10% calcolato sull'intero pescato, in quanto contrastante con la normativa comunitaria contenuta nel Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame. (Fattispecie nella quale la Corte, disapplicando la normativa nazionale, ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, nel ritenere non configurabile il reato previsto dall'art. 15, comma primo, lett. c), L. 14 luglio 1965, n. 963, aveva annullato la convalida del sequestro probatorio di due pescespada di misura inferiore al limite minimo per la pesca fissato con decreto regionale, in quanto rientranti nella predetta percentuale di tolleranza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23829 del 07/05/2009 Cc.  (dep. 09/06/2009 )

 

Sanzioni amministrative

La disposizione dell'art. 33, comma 11, della legge della Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19 - secondo cui incorre nella sanzione amministrativa determinata con criteri di proporzionalità, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge n. 689 del 1981, colui il quale esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite - è norma speciale rispetto a quella del comma 3 del medesimo art. 33; nel primo caso, infatti, è la stessa fonte legislativa primaria che descrive il comportamento vietato e autonomamente sanzionato, mentre il comma 3 è norma amministrativa "in bianco", che sanziona comportamenti descritti da fonte sub primaria; ne consegue che il pagamento, da parte del trasgressore, a seguito dell'erronea contestazione cumulativa, della sanzione (in misura ridotta) prevista dal citato art. 33, comma 3, non ha effetto estintivo dell'illecito speciale previsto dal comma 11 della medesima disposizione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 8188 del 03/04/2009

 

In materia di, a norma del combinato disposto degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 530 del 1992, sono soggetti all'obbligo di detenere i colli delle partite di molluschi bivalvi vivi, di produzione nazionale e comunitaria, destinati al consumo umano diretto muniti di bollo sanitario che consenta di identificare il centro di spedizione o di depurazione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione fino alla vendita al dettaglio, non solo i venditori, all'ingrosso o al dettaglio ma anche i ristoratori, che detengono comunque il prodotto per l'ulteriore sua commercializzazione prima che pervenga al consumatore finale.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12480 del 28/05/2007

 

RIFIUTI

Abbandono

In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 255 D.Lgs. n. 152 del 2006 non ha abrogato l'art. 50 D.Lgs. n. 22 del 1997, poiché tra le due fattispecie intercorre, con riguardo agli elementi costitutivi del reato, un rapporto di continuità normativa, sicché, restando invariato il disvalore penale dei fatti anteriormente commessi, il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base delle procedure esistenti al momento del fatto.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 36873 del 15/04/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008)

 

In tema di abbandono di rifiuti, sebbene l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da tale norma può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia. (Fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti di un Consorzio di Bonifica per provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti depositati lungo un fiume).
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 4472 del 25/02/2009

 

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere la responsabilità penale del proprietario del rifiuto abbandonato da terzi, è necessaria la mancanza di un concorso materiale o morale con chi l'ha abbandonato, competendo in ogni caso al proprietario, onde evitare di essere ritenuto responsabile dell'inottemperanza in questione, chiedere l'annullamento del provvedimento sindacale o dimostrare in sede penale l'assenza della ritenuta condizione soggettiva. (Fattispecie relativa a veicolo abbandonato dal proprietario il quale aveva provveduto al versamento delle targhe, cedendolo informalmente a terzi, senza controllarne la regolare rottamazione da parte di questi ultimi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27990 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 09/07/2008 )

 

In tema di abbandono incontrollato di rifiuti, non rientrano nella nozione di rifiuto le particelle di amianto provenienti dalle lastre di copertura di immobile per effetto dell'azione di dilavamento delle acque piovane, essendo quest'ultimo fenomeno estraneo alla volontà del detentore.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22245 del 23/04/2008 Cc.  (dep. 04/06/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti cui all'art. 51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006), per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 13/05/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali momenti la cessazione della decorrenza del termine di prescrizione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 19/12/2007 Ud.  (dep. 07/02/2008 )

 

Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 50, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 33766 del 10/05/2007 Ud.  (dep. 03/09/2007 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo riguardava un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell'impresa).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24736 del 18/05/2007 Cc.  (dep. 22/06/2007)

 

Albo rifiuti

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenta false attestazioni, in ordine alla disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento dell'attività di gestione dei rifiuti, al fine di conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, atteso che quest'ultimo è organismo pubblico e l'iscrizione acquista anche carattere pubblicistico, costituendo requisito per lo svolgimento della suddetta attività e per la partecipazione alle gare d'appalto per la fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 47558 del 14/10/2008 Cc.  (dep. 22/12/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, l'omesso o tardivo versamento del diritto annuale di iscrizione alla competente Sezione regionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali determina l'automatica sospensione dell'iscrizione. Ne consegue che è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 in caso di esercizio di una delle attività di gestione dei rifiuti durante il periodo di sospensione dell'iscrizione a causa dell'omesso o tardivo versamento del diritto annuale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24467 del 15/05/2007 Ud.  (dep. 21/06/2007)

 

Aziende municipalizzate

L'art. 4 del r.d. 15 ottobre 1925 n 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, prevede, specificamente, che il rapporto di impiego con i direttori delle aziende municipalizzate abbia durata triennale e sia prorogabile di triennio in triennio; ne consegue l'inapplicabilità del regime sancito dalla legge n. 230 del 1962 atteso che, ove nella delibera di assunzione sia stata omessa l'indicazione di un termine finale, il rapporto è comunque a tempo determinato per espressa indicazione di legge.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17660 del 27/06/2008

 

In tema di rapporto di impiego dei direttori delle aziende municipalizzate, ove con il ricorso introduttivo del giudizio sia stata domandato l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del rapporto a tempo indeterminato per carenza di motivazione della delibera di recesso, costituisce una inammissibile nuova domanda, fondata su una distinta ed autonoma "causa petendi", la deduzione in appello della violazione dell'art. 35 del d.P.R. n. 902 del 1986 che presuppone il diverso fatto costitutivo della durata triennale del rapporto e della conseguente conferma, in ragione del difetto di motivazione della delibera di diniego alla rinnovazione, per un ulteriore triennio.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17660 del 27/06/2008

 

Autorizzazioni

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la detenzione senza autorizzazione di alghe marine, in quanto le stesse, insieme alle altre piante marine, non sono utilizzabili, ai sensi della L. 19 ottobre 1984, n. 748, nè per la produzione di ammendante compostato verde nè per la produzione di ammendante compostato misto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 31158 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 24/07/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, ove il Tribunale amministrativo regionale abbia in sede cautelare sospeso gli effetti di un provvedimento amministrativo, deve ritenersi legittima la prosecuzione dell'attività svolta dopo l'emanazione dell'atto impugnato, in quanto l'ordinanza cautelare del G.A., comportando il mantenimento della validità dell'iscrizione sino all'esito del giudizio di merito, determina il venir meno del presupposto del reato. (Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato per difetto del "fumus delicti" l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato un precedente decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, sequestro disposto a seguito dell'adozione da parte dell''amministrazione provinciale di un provvedimento di decadenza della ditta dell'indagato dall'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, poi cautelarmente sospeso dal T.A.R.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6117 del 17/12/2007 Cc.  (dep. 07/02/2008 )

 

In tema di rifiuti, la natura personale dell'autorizzazione all'esercizio di una delle tipiche attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) non consente al titolare dell'autorizzazione di delegare l'esercizio dell'attività a terzi che ne siano privi. (Fattispecie nella quale il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ne aveva delegato lo svolgimento a terzi non autorizzati che si avvalevano di materiali ed attrezzature di proprietà del titolare dell'autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24723 del 15/05/2007 Ud.  (dep. 22/06/2007)

 

In tema di gestione di rifiuti, il possesso di una autorizzazione per l'attività di gestione non legittima l'esercizio della medesima attività in luogo diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata l'autorizzazione, atteso che le finalità di controllo perseguite in materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale il provvedimento abilitativo risulta inizialmente rilasciato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 20460 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 25/05/2007)

 

Competenza e giurisdizione

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che investe il potere dell'Amministrazione relativo all'organizzazione ed alle modalità di attuazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, che, per espressa previsione normativa (d.P.R. 10 settembre 1992 n. 915), costituisce "servizio pubblico", trovando al riguardo applicazione l'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), il quale, nella materia dei pubblici servizi, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione ove si sia in presenza dell'esercizio di potestà pubblicistiche; tale giurisdizione si estende alle connesse domande risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur se con esse si invochi la tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute, stante l'inesistenza nell'ordinamento di un principio che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti. (Fattispecie relativa ad una controversia risarcitoria promossa da cittadini nei confronti del Comune, in relazione alla reiterata omissione della raccolta dei rifiuti urbani).
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 9956 del 29/04/2009

 

In tema di conflitti di competenza, al fine di stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, per reati "riferiti alla gestione dei rifiuti" (art. 3, comma primo, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), devono intendersi tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose, contemplate nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 44316 del 14/10/2008 Cc.  (dep. 27/11/2008 )

 

In tema di conflitti di competenza, al fine di individuare il giudice competente nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, i "reati in materia ambientale", cui si riferisce il comma primo dell'art. 3, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, sono soltanto quelli correlati alle attività di gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie nella quale la Corte, nel risolvere un conflitto negativo, ha dichiarato la competenza del G.i.p. circondariale e non di quello collegiale "regionale", vertendosi in materia di inquinamento atmosferico).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 44054 del 09/10/2008 Cc.  (dep. 26/11/2008 )

 

L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel dettare una serie di disposizioni relative ai contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, prevede, al comma 4, che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo" ed, al comma 19, che "le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo"; pertanto, stante l'ampia formulazione della norma, il suo campo di applicazione non è limitato ai contratti di appalto di opere pubbliche, ma si estende anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo, per difetto di giurisdizione, il capo del lodo arbitrale relativo alla domanda del corrispettivo per revisione prezzi).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008

 

Alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, recata dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale - per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto della giurisdizione già presente nell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33 - la controversia tra un'impresa concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed il Comune concedente, avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi vari per l'espletamento di attività svolte in adempimento del contratto di affidamento del servizio stesso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (e, quindi, può costituire oggetto di giudizio arbitrale), senza che rilevi, al fine di escludere la giurisdizione, la necessità di procedere all'interpretazione di clausole contrattuali relative a detto corrispettivo, atteso che la delibazione sulla portata applicativa delle stesse non richiede un accertamento in via principale, ma soltanto incidentale, circa il contenuto e la disciplina del rapporto di concessione, e non si risolve in una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008

 

Compete al giudice amministrativo, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva devolutagli dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la cognizione delle controversie, promosse prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, aventi per oggetto le concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche, quali un impianto di pretrattamento e valorizzazione di rifiuti solidi urbani, in quanto l'equiparazione agli appalti prevista "ai fini della tutela giurisdizionale" dall'art. 31 "bis" della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è limitata alle concessioni di sola costruzione di opere pubbliche, sia pure comprensive, oltre che dell'esecuzione materiale dell'opera, delle ulteriori attività tecniche o amministrative preparatorie, accessorie e connesse (come la programmazione, la progettazione, l'acquisizione delle aree e delle autorizzazioni, l'espletamento delle procedure espropriative, la stipulazione degli appalti, la vigilanza sull'andamento dei lavori, ed i collaudi).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19808 del 18/07/2008

 

Compost

In tema di rifiuti, ove nella produzione del "compost" di qualità sia superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti nel compost sostanze pericolose non previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia, si configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell'autorizzazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto è applicabile in tal caso la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del citato D.Lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10709 del 28/01/2009 Cc.  (dep. 11/03/2009 )

 

Delega di funzioni

In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo. (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato inefficace l'atto di delega conferito ad un proprio dipendente dall'imputato, titolare di un impianto di produzione di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto mancante dei predetti requisiti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6420 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 11/02/2008 )

 

Risponde della gestione di una discarica abusiva, in forza della posizione apicale rivestita, il direttore responsabile dello stabilimento dove i rifiuti si sono illegittimamente accumulati, non valendo ad escludere tale responsabilità la riconducibilità del fatto anche al legale rappresentante della società proprietaria dello stabilimento stesso.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

In tema di smaltimento dei rifiuti, se è pur vero che il vigente ordinamento degli enti locali, di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, prevede la delega ai dirigenti amministrativi dell'ente di autonomi poteri organizzativi, permane comunque in capo al sindaco, quale figura politicamente ed amministrativamente apicale del comune, il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto il sindaco responsabile dell'omessa manutenzione di tratto fognario originante sversamento di reflui sul suolo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2478 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

Deposito incontrollato

In tema di rifiuti, il reato di deposito incontrollato è integrato anche dalla violazione della normativa regolamentare sulla "messa in riserva" (D.M. 5 febbraio 1998, modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186), attesa l'esigenza di conservare separatamente i rifiuti dalle materie prime e dal prodotto finito. (Fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti plastici, in parte ammassati all'interno di locali ed in parte esposti agli agenti atmosferici, stoccati unitamente a materiale semilavorato ed a prodotti finiti della lavorazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9851 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 04/03/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, la restituzione di un'area interessata dall'abbandono e/o dal deposito incontrollato di rifiuti ed oggetto di un sequestro probatorio o preventivo non può essere subordinata alla previa bonifica dell'area medesima, in quanto la restituzione costituisce un atto dovuto ed insuscettibile di essere sottoposto a condizione, salva la possibilità di convertire il sequestro per le altre finalità di legge o di sostituirlo con la confisca nei casi consentiti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37280 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, il curatore fallimentare risponde del reato d'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ove la condotta sia riconducibile ad ente od impresa dichiarata fallita, in quanto la responsabilità del titolare si trasferisce alla curatela fallimentare. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che non si tratta d'estensione analogica ma d'interpretazione teleologica della norma incriminatrice).

 Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37282 del 12/06/2008 Cc.  (dep. 01/10/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico della contravvenzione di deposito incontrollato è irrilevante il fine di lucro, in quanto si tratta di reato punibile a titolo di colpa consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti. (Fattispecie nella quale il ricorrente, produttore dei rifiuti, li aveva fatti scaricare da un proprio dipendente su un fondo altrui, privo di recinzione, sostenendo di averlo fatto non per motivi economici ma per evitare intralcio al traffico; la Corte nel disattendere la tesi difensiva, ha enunciato il predetto principio).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18364 del 11/03/2008 Ud.  (dep. 07/05/2008 )

 

Deposito temporaneo

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in caso di mancato rispetto del limite temporale trimestrale fissato per il deposito temporaneo, sono necessari sia l'iniziale attività di deposito dei rifiuti sia la loro mancata rimozione successiva nel termine indicato. Ne consegue che, in caso di trasferimento della titolarità dell'azienda nell'arco del trimestre successivo all'avvenuto deposito, il titolare subentrante risponde del reato, in quanto con la propria condotta omissiva determina la condizione di irregolarità del deposito.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 1187 del 06/11/2007 Ud.  (dep. 11/01/2008 )

 

In tema di deposito di rifiuti (nella specie: materiale ferroso e da scavo), si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito in controllato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate.
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 33791 del 21/08/2007 Ud.  (dep. 03/09/2007)

 

Discarica

In caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, non è possibile disporre la confisca, anche solo parziale, dell'area sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato suddetto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26950 del 07/04/2009 Ud.  (dep. 02/07/2009 )

 

La confisca obbligatoria, per il caso di emissione di sentenza di condanna o di patteggiamento, dell'area adibita a discarica abusiva (art. 256, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, non può essere disposta con il decreto penale di condanna.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24659 del 19/03/2009 Cc.  (dep. 15/06/2009 )

 

Nella giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di diritti rientrano le controversie in tema di responsabilità da lesione di situazioni di interesse giuridicamente rilevanti, anche quando detta responsabilità sia imputata all'Amministrazione come effetto derivante dall'adozione di un provvedimento amministrativo e senza che ai fini della configurabilità di tale giurisdizione sia necessario il previo annullamento del provvedimento ad opera del giudice amministrativo. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda - proposta anteriormente alla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione dettata dagli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo annullamento di una concessione edilizia precedentemente rilasciata per la realizzazione di una discarica per rifiuti solidi urbani, non ostandovi l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, della competenza a conoscere dei ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento di provvedimenti in tema di concessioni edilizie, atteso che, anteriormente all'indicato "ius superveniens" (non rilevante ex art. 5 cod. proc. civ.), il giudice amministrativo non conosceva delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali e, quindi, al diritto al risarcimento del danno provocato da tali provvedimenti illegittimi.
Cass. civ., Sez.  U, Sentenza n. 16090 del 09/07/2009

 

È configurabile il reato di discarica non autorizzata o abusiva nel caso di abbandono reiterato di rifiuti anche se il loro deposito abbia durata inferiore ad un anno, in quanto la protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all'anno non individua un elemento costitutivo della fattispecie. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che l'equiparazione del deposito temporaneo protrattosi per oltre un anno alla realizzazione di una discarica, contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, non incide sulla configurabilità del reato di discarica abusiva quando si è in presenza di un abbandono reiterato di rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9849 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 04/03/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l'area su cui insiste una discarica regolarmente autorizzata sia successivamente sottoposta a vincolo paesaggistico, il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione deve essere preceduto dal nulla osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è equiparabile ad una nuova autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9847 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 04/03/2009 )

 

La controversia riguardante il corrispettivo dovuto da un ente locale al gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto relativa ad "indennità, canoni od altri corrispettivi" dovuti dal concedente al concessionario di un pubblico servizio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, (come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), contenuta nella sentenza n. 204 del 2004, non assumendo alcun rilievo la circostanza che i costi di gestione dell'impianto siano ricompresi nella tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dovuta dai possessori o detentori di immobili situati nel territorio comunale, non essendo ciò sufficiente a trasformare il rapporto tra l'ente locale ed il gestore in un rapporto tributario. (Nella specie, il regolamento preventivo di giurisdizione è stato azionato in pendenza di giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, adita con ricorso avverso una cartella esattoriale relativa al corrispettivo richiesto dall'ente gestore all'azienda municipalizzata per l'igiene ambientale, per la copertura degli oneri di gestione di una discarica sostenuti dopo la sua chiusura).
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 5465 del 06/03/2009

 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, le opere preordinate alla realizzazione di una discarica di rifiuti su terreno agricolo, allorchè siano state eseguite in assenza di qualsiasi atto autorizzatorio o concessorio, non sono suscettibili di indennizzo, atteso che la possibilità di utilizzazione produttiva di qualsivoglia terreno a "discarica" non sussiste prima del rilascio della relativa autorizzazione; conseguentemente dovrà procedersi alla valutazione della sola area nuda, così da evitare che l'abusività in questione possa concorrere, anche indirettamente, ad accrescere il valore del fondo e che il proprietario possa trarre beneficio alcuno dalla sua illecita attività.
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1017 del 16/01/2009

 

L'attività di custodia di autoveicoli e motoveicoli in sequestro può configurare attività di realizzazione e gestione di discarica, quando detti beni, lasciati in stato abbandono dal custode giudiziario, subiscano un processo di deterioramento, divenendo materiale inservibile e trasformandosi pertanto in veri e propri rifiuti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata concorra con quello di violazione colposa di doveri inerenti alle cose sottoposte a sequestro)
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 36809 del 08/04/2008 Ud.  (dep. 25/09/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica abusiva la condotta di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio ha ulteriormente affermato che tale condotta, sulla base di specifici presupposti, può concernere anche l'accumulo di rifiuti in area collocata all'interno dello stabilimento produttivo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41351 del 18/09/2008 Ud.  (dep. 06/11/2008 )

 

Qualora l'autorizzazione regionale al conferimento di rifiuti in discarica sita in territorio comunale sia subordinata alla stipula di una convenzione tra il soggetto autorizzato (nella specie un Consorzio per lo smaltimento di rifiuti speciali) ed il Comune, la controversia relativa al pagamento delle somme dovute per il conferimento appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa esclusiva di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo la convenzione un accordo sul contenuto del procedimento autorizzatorio, bensì un atto ad esso esterno, ancorché collegato, non inerente alla fase pubblicistica del rapporto - gestita dalla Regione ed esauritasi con l'approvazione della discarica - ma una distinta fase privatistica relativa ai rapporti tra Consorzio e Comune, nella quale quest'ultimo non operando quale delegato della Regione non può essere qualificato come amministrazione procedente, mentre il fatto che la delibera di autorizzazione richieda un'apposita convenzione non implica traslazione di potere o coinvolgimento del Comune nell'esercizio della suddetta competenza regionale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 27346 del 18/11/2008

 

In tema di gestione dei rifiuti, è configurabile la responsabilità del gestore della discarica per l'accettazione e la ricezione di rifiuti in violazione delle prescrizioni autorizzative e dei requisiti d'ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 (recante "Definizione dei criteri d'ammissibilità dei rifiuti in discarica"), in quanto grava su costui l'obbligo di verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti stessi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37559 del 07/05/2008 Cc.  (dep. 03/10/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la condotta del gestore della discarica preesistente che non osserva le prescrizioni contenute nel provvedimento d'approvazione del piano d'adeguamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (attuativo della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37559 del 07/05/2008 Cc.  (dep. 03/10/2008 )

 

Una volta scaduto il termine della requisizione disposta ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, o venute meno le esigenze temporanee sottese al provvedimento, il proprietario dell'area requisita ha diritto alla sua restituzione o, quando ciò non sia possibile per irreversibile trasformazione derivante da una diversa e indebita destinazione permanente, al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà dell'area, ormai acquisita a titolo originario dall'ente occupante per effetto dell'accessione invertita e, quindi, non restituibile. Tale situazione si verifica nel caso di requisizione di una cava successivamente adibita a discarica pubblica di rifiuti, non essendo necessario, perché si verifichi l'irreversibile trasformazione, che sia impossibile ripristinare l'originaria fisionomia del bene a mezzo di nuovi interventi (nella specie, invero, teoricamente praticabili), ma risultando sufficiente la sola sua diversa collocazione nella realtà giuridica, che trova la sua massima espressione nella sostituzione del fine pubblico a quello privato, indipendentemente dalle forme in concreto assunte dall'iniziativa della P.A..
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 21249 del 06/08/2008

 

In tema di gestione dei rifiuti, la confisca obbligatoria dell'area adibita a discarica abusiva non può essere disposta con il decreto penale di condanna, in quanto l'art. 51, comma terzo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) prevede che detta misura di sicurezza deve essere disposta solo con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di patteggiamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26548 del 22/05/2008 Cc.  (dep. 02/07/2008 )

 

La gestione di una discarica abusiva può comportare il concorso di contributi attivi o passivi da parte di più soggetti, concorrenti tra loro oppure agenti in un quadro di cooperazione colposa, venendo tutti tali soggetti chiamati a rispondere per gli apporti dati alla realizzazione del reato. (Nella specie si è ritenuto che il ruolo di direttore responsabile dello stabilimento dove i rifiuti si erano illegittimamente accumulati fosse tale, per la posizione apicale rivestita, da comportare una responsabilità anche a titolo omissivo per non avere segnalato agli organi sovraordinati la necessità di provvedere alla rimozione di una situazione di fatto caratterizzata da profili di illegalità).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

In materia di rifiuti, la confisca dell'area interessata da una discarica abusiva non può essere disposta nei confronti del comproprietario, in caso di comproprietà indivisa dell'area, qualora non si accerti una responsabilità del medesimo, quantomeno a titolo di concorso, nel reato di gestione o realizzazione di discarica; ne consegue che il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota ideale di sua spettanza, come proprietà singolare di cui il reo non ha diritto di disporre.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

Il divieto di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, stabilito dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. per i casi in cui trattisi di cose per le quali sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., non riguarda le ipotesi in cui l'obbligo di confisca sorga soltanto a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (principio affermato, nella specie, con riguardo al sequestro di un'area adibita a discarica abusiva di rifiuti, disposto in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 256, comma primo, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44279 del 07/11/2007 Cc.  (dep. 28/11/2007)

 

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi di gestione di discarica abusiva allorchè sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, nè assume rilevanza in quest'ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità. (Ha specificato la Corte - censurando la sentenza di merito per l'assenza di motivazione sul punto - che la individuazione di una discarica abusiva richiede l'accertamento delle seguenti condizioni: una condotta non occasionale di accumulo di rifiuti, lo scarico ripetuto, il degrado dell'area, la definitività dell'abbandono dei rifiuti medesimi).
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 33252 del 02/08/2007 Ud.  (dep. 22/08/2007)

 

In materia di gestione dei rifiuti, il reato di realizzazione di discarica non autorizzata, previsto dall'art. 51, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ha natura permanente e la condotta antigiuridica cessa, in caso di sequestro della discarica, per effetto del relativo provvedimento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22826 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 12/06/2007)

 

Ecopiazzole

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette ecopiazzole o piazzole ecologiche, necessitano della prevista autorizzazione, in quanto le medesime costituiscono centri di stoccaggio in cui si svolge una fase preliminare alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9103 del 15/01/2008 Ud.  (dep. 28/02/2008 )

 

Emergenza Napoli

La speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, deve intendersi riferita ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo, a quelli previsti dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a quelli previsti dall'art. 6 del D.L. 6 novembre 2008 n. 172, conv. con modd. in L. 30 dicembre 2008 n. 210, nonché a quelli connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., sempre che sussista il rapporto di attinenza con le attribuzioni del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 2 del D.L. n. 90 del 2008 citato.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 30096 del 27/05/2009 Cc.  (dep. 20/07/2009 )

 

La confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 171, conv. con modd. in L. 30 dicembre 2008, n. 210) consegue obbligatoriamente ad una sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. (In motivazione la Corte ha precisato che, fatta eccezione per l'ipotesi indicata, per confiscare il veicolo a seguito di patteggiamento, il giudice deve motivare l'esercizio del potere discrezionale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40203 del 29/09/2009 Cc.  (dep. 16/10/2009 )

 

La specifica competenza attribuita all’autorità giudiziaria di Napoli nei procedimenti indicati nell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 90, conv. con modif. in legge 14 luglio 2008 n. 123,  e cioè in quelli “relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania nonché in quelli connessi a norma dell’art. 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del sottosegretario di Stato, di cui all’art. 2 del presente decreto”, si estende a tutti i suddetti reati, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano o meno ricollegabili alla situazione di c.d. “emergenza rifiuti” per fronteggiare la quale è stato emanato il citato D.L.
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 29354 del 24/06/2009 c.c.  (dep. 16/07/2009 )

 

La speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, deve intendersi limitata ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale in ordine alla convalida del sequestro preventivo di una discarica abusiva di rifiuti speciali, per il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 2470 del 16/12/2008 Cc.  (dep. 21/01/2009 )

 

In tema di misure cautelari disposte da G.i.p. divenuto incompetente a seguito dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale in materia di rifiuti nella regione Campania (D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), in sede di rinnovazione della misura nel termine di giorni venti previsto dall'art. 3 del D.L. citato, il competente G.i.p. collegiale non deve procedere a nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., a meno che la misura rinnovata non si fondi su fatti nuovi o individui indizi di colpevolezza o esigenze cautelari diverse da quelle poste a sostegno dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46029 del 06/11/2008 Cc.  (dep. 12/12/2008 )

 

In tema di conflitti di competenza, al fine di individuare il giudice competente nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, la nozione di reati "riferiti alla gestione dei rifiuti", di cui all'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modificazioni in L. 14 luglio 2008, n. 123, include tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose, contemplate nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale in ordine al sequestro preventivo di una discarica di rifiuti speciali pericolosi, per il reato previsto dall'art. 256 D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 2465 del 16/12/2008 Cc.  (dep. 21/01/2009 )

 

In tema di conflitti di competenza, la speciale competenza attribuita ai magistrati del Tribunale di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti e ai reati in materia ambientale nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve intendersi limitata, anche per i reati connessi, ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha affermato la competenza in sede cautelare del G.i.p. circondariale e non di quello collegiale "regionale", vertendosi in materia di raccolta di rifiuti senza autorizzazione).
Cass. pen., sez. 1, Sentenza n. 44363 del 18/11/2008 Cc.  (dep. 27/11/2008)

 

La speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve intendersi limitata ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Cass. pen., sez. 1, Sentenza n. 48160 del 18/11/2008 Cc.  (dep. 24/12/2008)

 

Fanghi

In tema di gestione dei rifiuti, l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei fanghi derivanti dallo sfruttamento delle cave (art. 185, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla condizione che gli stessi derivino direttamente dallo sfruttamento e restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura, in quanto l'attività di sfruttamento del materiale di cava è distinta da quella della sua lavorazione successiva. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che gli inerti, anche se provenienti da una cava, una volta esaurito il ciclo estrattivo, devono considerarsi rifiuti se avviati allo smaltimento, all'ammasso, etc.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10711 del 28/01/2009 Cc.  (dep. 11/03/2009 )

 

In tema di disciplina sui rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i fanghi derivanti dall'attività di autolavaggio rientrano nella nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni acquose dai predetti insediamenti prodotte, atteso che sono certamente riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, recanti originariamente il codice CER 07.06.02 e, a seguito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002, i codici 07.06.11 e 07.06.12.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21774 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 05/06/2007)

 

Integra il reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 51, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 152 del 2006) l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento in assenza di autorizzazione di fanghi di burattatura derivanti dalla lavorazione di rubinetteria in quanto ricompresi nell'elenco europeo dei rifiuti con il codice CER 12.01.14, richiamato nell'allegato D alla parte quarta del citato D.Lgs. n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21780 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 05/06/2007)

 

Frantoi oleari

La disciplina in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui alla L. 11 novembre 1996 n. 574, è applicabile esclusivamente ai frantoi che operano in stretta connessione con l'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenuti dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 20452 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 25/05/2007)

 

Lo spandimento dei reflui derivanti dall'attività di lavorazione delle olive (nella specie: sanse umide), continua ad essere soggetto alla disciplina dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 qualora sia accertata l'effettiva utilizzazione agronomica configurandosi, diversamente, la violazione degli artt. 38 e 59, comma undicesimo ter, del D.Lgs. n. 152 del 1999 (oggi sostituiti dagli artt. 112 e 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006), ove tale attività sia esercitata in difetto di autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21773 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 05/06/2007)

 

Gestione non autorizzata

Risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul primo, anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36836 del 09/07/2009 Ud.  (dep. 22/09/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, l'eliminazione mediante incenerimento di rami d'alberi tagliati non usufruibili in processi produttivi integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma primo, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto tale materiale non costituisce materia prima secondaria riutilizzata in settori produttivi diversi senza pregiudizio per l'ambiente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali).
Cass. pen., Sez.3, Sentenza n. 46213 del 04/11/2008 Ud.  (dep. 16/12/2008 )

 

Il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti non richiede, a differenza del reato di gestione di discarica, una struttura organizzativa complessa ed un comportamento sistematicamente ripetuto nel tempo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43817 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 25/11/2008 )

 

In tema di tutela penale dell'ambiente, non è configurabile il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in presenza di un'attività di frammentazione o macinatura di terre e rocce da scavo, in quanto tale attività non costituisce un'operazione di trasformazione preliminare ai sensi dell'art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non determinando di per sè stessa alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41331 del 07/10/2008 Cc.  (dep. 06/11/2008 )

 

In tema di tutela penale dell'ambiente, non è imputabile all'ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 la responsabilità amministrativa per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, in quanto, pur essendovi un richiamo a tale responsabilità nell'art. 192, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, difettano attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che l'indicazione delle sanzioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la doglianza difensiva riguardante la mancata contestazione del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti alla società proprietaria del mezzo sottoposto a sequestro preventivo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41329 del 07/10/2008 Cc.  (dep. 06/11/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, l'autorizzazione all'esercizio d'attività di recupero dei rifiuti non esclude la responsabilità a titolo di concorso della ditta che li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26526 del 20/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, è configurabile il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ove il detentore di un rifiuto se ne disfi sottoponendolo ad operazioni di recupero, non ricorrendo in tale ipotesi le condizioni per l'applicazione della disciplina derogatoria prevista per le materie prime secondarie o per i sottoprodotti dall'art. 183 del predetto decreto. (Fattispecie nella quale erano tenuti in deposito rifiuti costituiti da ritagli in pelle, in attesa della loro riutilizzazione da parte degli acquirenti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 5800 del 19/12/2007 Ud.  (dep. 06/02/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di "culpa in eligendo".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 19/12/2007 Ud.  (dep. 07/02/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, in caso di conferimento a terzi non autorizzati allo smaltimento, la circostanza che questi ultimi abbiano eseguito le relative operazioni in modo non conforme alle prescrizioni di legge non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41, comma secondo, cod. pen., in quanto il comportamento del soggetto conferente (nella specie, non aver controllato che i terzi fossero autorizzati allo smaltimento) non esclude il nesso causale, ponendosi come condizione necessaria ed antecedente rispetto all'evento ex art. 41, comma primo, cod. pen..
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 19/12/2007 Ud.  (dep. 07/02/2008 )

 

Le condotte di raccolta, trasporto, recupero, commercio o smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione sanzionate dall'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, configurano un'ipotesi di reato comune, potendo le stesse essere commesse anche da persona che non eserciti l'attività di gestione o di trasporto di rifiuti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7462 del 15/01/2008 Ud.  (dep. 19/02/2008 )

 

In tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, i residui di attività di demolizione di edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall'art. 7, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, sono sottratti, in quanto rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati al D.Lgs. n. 22 del 1997, all'ambito di applicabilità delle deroghe di cui all'art. 14 D.L. n. 138 del 2002, conv. con L. n. 178 del 2002.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7465 del 15/01/2008 Ud.  (dep. 19/02/2008 )

 

Il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti, idoneo ad integrare il delitto di cui all'art. 53-bis del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, si riferisce anche a quelle attività che, per le loro concrete modalità, risultino totalmente difformi da quanto autorizzato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 358 del 20/11/2007 Cc.  (dep. 08/01/2008 )

 

In tema di rifiuti, sussiste continuità normativa tra il disposto dell'art. 51, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997 e quello di cui all'art. 256, comma secondo, D. Lgs. n. 152 del 2006 , relativi alla attività non autorizzata di gestione dei rifiuti, atteso che il nuovo testo è assolutamente identico al previgente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44289 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 28/11/2007)

 

In tema di gestione dei rifiuti, sussiste continuità normativa fra le disposizioni di cui all'art. 51, commi primo e secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, e quelle di cui all'art. 256, commi primo e secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006 (attività non autorizzata di gestione dei rifiuti), in quanto il nuovo testo è identico al previgente, come mod. dall'art. 7, comma settimo, D.Lgs. n. 389 del 1997.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17365 del 15/03/2007 Cc.  (dep. 08/05/2007)

 

La mancanza del titolo abilitativo costituisce uno degli elementi essenziali non solo della contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata prevista dall'art. 51, comma quarto, D.Lgs. n. 22 del 1997, ma altresì del delitto di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, di cui al successivo art. 53 bis del medesimo decreto (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006). (Fattispecie avente ad oggetto l'abusivo smaltimento continuato "in loco" di percolato, da parte del gestore di una discarica titolare di un' autorizzazione alla mera messa in riserva del medesimo per il successivo smaltimento presso altra discarica).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 28158 del 02/07/2007 Cc.  (dep. 16/07/2007)

 

In genere

Non è configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione ad una società per azioni incaricata del servizio di raccolta, smaltimento e gestione complessiva dei rifiuti a norma dell'art. 23, D.Lgs. n. 22 del 1997, in quanto la natura pubblica del servizio prestato e delle funzioni svolte assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen..
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 41498 del 29/09/2009 Cc.  (dep. 28/10/2009 )

 

L'attività di smaltimento di rifiuti è da considerare un "servizio di pubblica necessità" e, pertanto, integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità l'inadempimento di tale attività che alteri il funzionamento del servizio nel suo complesso. (Fattispecie relativa alla ritenuta insussistenza del reato in relazione alla condotta dell'esercente di un centro di raccolta che aveva occasionalmente impedito lo scarico nel sito di rifiuti ospedalieri all'impresa che li aveva prelevati nei luoghi di produzione e con la quale aveva in tal senso stipulato un accordo contrattuale).
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 30749 del 23/04/2009 Ud.  (dep. 23/07/2009 )

 

Mps

In materia di rifiuti, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le materie prime secondarie, ancorché non provenienti da attività di recupero, dovevano considerarsi escluse dal campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti a condizione che avessero sin dall'origine le caratteristiche della materia prima secondaria riportate nei decreti ministeriali sul recupero agevolato.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 833 del 04/12/2008 Cc.  (dep. 13/01/2009)

 

In materia di gestione dei rifiuti, anche successivamente alle intervenute modifica dell'art. 181 e introduzione dell'art. 181 bis, D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera del D.Lgs. n. 4 del 2008, gli spezzoni derivanti dai tagli di prima lavorazione del marmo non rientrano tra le materie prime secondarie, giacché non prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41836 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 07/11/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di stoccaggio di rottami ferrosi in attesa dell'avviamento alle operazioni di recupero senza l'osservanza delle prescrizioni di legge (D.M. ambiente 5 febbraio 1998), anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il reato d'inosservanza delle prescrizioni, in quanto i predetti materiali non si sottraggono alla qualificazione di rifiuto non rilevando la loro riutilizzazione da parte dei terzi acquirenti, né gli stessi sono classificabili come materie prime secondarie ovvero sottoprodotti, essendosi il detentore disfatto di tali materiali avviandoli alle operazioni di recupero.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35911 del 25/06/2008 Ud.  (dep. 19/09/2008 )

 

Mud

Il produttore di rifiuti, nel caso di presentazione di modello unico di dichiarazione ambientale ("Mud") incompleto (nella specie per essere mancante del modulo "TE", relativo ai rifiuti conferiti a terzi per il trasporto), risponde della sanzione amministrativa prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis"), anche se l'illecito è stato commesso in epoca anteriore alla modifica della norma da parte dell'art. 7, comma 11, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (con l'aggiunta delle parole "ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto" dopo l'espressione "chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 11, comma 3"), in quanto, essendo la presentazione del "Mud" necessariamente speculare alle annotazioni nel registro di carico e scarico, in relazione all'identica funzione di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato della gestione dei rifiuti, l'equiparazione sanzionatoria dell'omessa tenuta alla tenuta in modo incompleto, espressamente prevista per i registri fin da prima della modifica dell'art. 52, comma 1, cit., già valeva anche per la presentazione del "Mud", per cui la norma sopravvenuta è intervenuta con funzione di mera interpretazione autentica.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27593 del 20/11/2008

 

L'art. 11 d.lgs. n. 22 del 1997, recante la disciplina dell'obbligo di comunicazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, va interpretato, nella parte in cui prevede l'esenzione, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, per i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 cod. civ. che non hanno più di tre dipendenti, nel senso che l'esenzione stessa vale solo per il piccolo imprenditore artigiano produttore di rifiuti non pericolosi e non anche per il gestore di rifiuti speciali; inoltre, dovendosi intendere per imprenditore artigiano colui che svolge attività professionale con prevalenza del lavoro personale - anche manuale - nel processo produttivo (legge n. 443 del 1985, art. 2), l'esenzione in questione vale esclusivamente per il produttore di rifiuti, e non anche per chi esegua l'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti contemplati dal citato art. 11.
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17002 del 02/08/2007

 

Nozione di rifiuto

Al fine di escludere l'applicazione della normativa sui rifiuti per i materiali provenienti da demolizioni stradali, è onere di colui che ne afferma il riutilizzo fornire la prova di tale assunto, non ravvisandosi sul punto alcuna inversione dell'onere probatorio, in quanto detti materiali non rientrano nella categoria delle terre e rocce da scavo e sono qualificati come rifiuti in base al codice CER 1709.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35138 del 18/06/2009 Ud.  (dep. 10/09/2009 )

 

In tema di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 (convertito nella legge n. 178 del 2002), che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 22 del 1997, l'esistenza dell'intenzione o dell'obbligo di disfarsene non assume alcun rilievo ai fini della riconducibilità alla nozione di rifiuto dei beni o delle sostanze e dei materiali residuali di produzione che possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente, ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero. L'accertamento della sussistenza o meno di tale destinazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in Cassazione, se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale, in assenza di vizi di motivazione, era stata esclusa la riconducibilità alla nozione di rifiuto di oli esausti destinati alla lubrificazione di altri macchinari richiedenti oli con requisiti di qualità decrescenti).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 20408 del 22/09/2009

 

Il disposto dell'art. 1, lett. a) della direttiva CEE n. 442 del 1975, recepito dall'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 22 del 1997, in base al quale costituiscono rifiuti le sostanze derivanti dalla lavorazione, riportate in apposito allegato, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo disfarsi, non può ritenersi in alcun modo modificato dall'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, conv. in legge n. 178 del 2002. Tale ultima norma, infatti, formalmente qualificata come d'interpretazione autentica, ha in realtà, come rilevato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 11 novembre 2004, in causa C-457, Niselli), contenuto dispositivo contrastante - e perciò da disapplicare, nel rispetto del criterio gerarchico delle fonti - con la direttiva sopra indicata, nella parte in cui sottrae dalla categoria dei rifiuti le sostanze che possono essere riutilizzate in un diverso ciclo produttivo e che, invece, secondo la direttiva medesima, debbono considerarsi rifiuti fino alla loro effettiva riutilizzazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata registrata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dal titolare di una ditta di lavorazione e commercializzazione di marmi, a cui era stata applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 52 d.lgs. n. 22 del 1997, per avere omesso di annotare nei relativi registri il carico e scarico di rifiuti, consistenti in fanghi e pezzame di marmi, disattendendo il motivo di ricorso, con cui si sosteneva che i presunti rifiuti erano frazioni merceologiche, suscettibili di poter essere riutilizzati senza preliminari trasformazioni).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 22672 del 27/10/2009

 

I materiali provenienti dallo sfruttamento delle cave, già esclusi, dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dal novero dei rifiuti, sono, per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 4 del 2008, qualificabili come tali ove manchi una diversa, specifica, disciplina. (Nella specie la Corte, sul presupposto della sussistenza, nella normativa della Regione Sicilia, di specifiche disposizioni in tema di sfruttamento delle cave, ha escluso che i prodotti della lavorazione della pomice rientrino nel novero dei rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22252 del 24/04/2008 Cc.  (dep. 04/06/2008 )

 

Rientrano nella nozione di rifiuti prodotti da impresa i prodotti derivanti dall'attività sportiva del tiro al piattello da parte di associazione di tiro a volo con conseguente integrazione del reato di cui all'art.51, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006. (Nella specie l'attività in questione aveva determinato l'immissione di residui di piattelli di carta e plastica nelle acque di un fiume).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4733 del 19/12/2007 Ud.  (dep. 30/01/2008 )

 

Ordinanze contingibili ed urgenti

La domanda di risarcimento dei danni proposta da una ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nei confronti del Comune, per averle quest'ultimo imposto, con ordinanze contingibili ed urgenti, di proseguire la raccolta dei rifiuti ad un prezzo non remunerativo, nonostante l'avvenuta cessazione del rapporto, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, considerato che l'illegittimità delle suddette ordinanze - che se posta a base della domanda di annullamento delle stesse avrebbe comportato la predetta giurisdizione, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - comporta la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche laddove non sia stato preventivamente domandato l'annullamento delle ordinanze contingibili ed urgenti.
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 9152 del 17/04/2009

 

Il reato di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 è reato proprio, potendo essere commesso soltanto dai destinatari formali dell'ordinanza sindacale resa ai sensi dell'art. 14, comma terzo, stesso D.Lgs., che imponga al destinatario di procedere alla rimozione di rifiuti.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 36873 del 15/04/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008)

 

Il giudice penale può disapplicare soltanto gli atti amministrativi inesistenti perché viziati da carenza di potere, in quanto resi in assenza dei presupposti e dei limiti che ineriscono all'esistenza stessa del potere esercitato, non anche quelli viziati per esercizio scorretto del potere, sotto il profilo della competenza, della forma, del contenuto, con particolare riguardo all'eccesso di potere nelle sue diverse manifestazioni. (Nella specie, in tema di gestione dei rifiuti, si è ritenuto correttamente configurato il reato di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, in relazione all'inottemperanza di una ordinanza sindacale di rimozione, resa ex art. 14, comma terzo, stesso D.Lgs., asseritamente viziata da incompetenza).
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 36873 del 15/04/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008)

 

In tema di reato paesaggistico, l'ordinanza contingibile ed urgente con cui il sindaco istituisce un sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani non esime dalla necessità di richiedere ed ottenere il nulla osta paesaggistico. (Fattispecie di revoca di sequestro relativo ad area del comune di Ercolano adibita, con ordinanza siffatta, a sito di stoccaggio provvisorio in assenza di autorizzazione paesaggistica e di nulla osta dell'Ente Parco del Vesuvio).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27505 del 04/06/2008 Cc.  (dep. 07/07/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l'area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro giudiziario, il proprietario (od il possessore) della medesima che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dall'art. 14, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha conseguentemente escluso che il sequestro costituisca causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14747 del 11/03/2008 Ud.  (dep. 09/04/2008 )

 

In tema di divieto di secondo giudizio, non sussiste identità del fatto tra la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su una determinata area (art. 51, comma secondo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) e quella consistente nella inosservanza del provvedimento del Sindaco con cui si ordina il ripristino del decoro e del corretto stato igienico - ambientale della medesima area interessata dai rifiuti (art. 50, comma secondo, in relazione all'art. 14 del medesimo decreto), in quanto mentre la prima attiene alla contestazione di un illecito, la seconda, conseguendo all'accertamento del persistere di quella condizione di illiceità, è relativa alla eliminazione di quello stesso illecito.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44982 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 04/12/2007 )

 

Pet-coke

In tema di rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet-coke) commercializzato e destinato alla produzione, è consentita purchè siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate dall'art. 293 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, trova applicazione la generale disciplina autorizzatoria prevista per l'attività di gestione dei rifiuti. (Fattispecie nella quale il coke da petrolio presentava una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006, richiedendo dunque un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 28229 del 09/05/2008 Cc.  (dep. 10/07/2008 )

 

Raccolta RSU

La controversia relativa al pagamento dei corrispettivi di un contratto di appalto di pubblici servizi non rientra nella previsione di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 come successivamente modificato, che attiene solo alle concessioni e agli affidamenti di pubblici servizi, ovvero ad attività provvedimentali relative al servizio stesso; al contrario, deve ritenersi applicabile il principio generale di cui all'art. 113 della Cost., per il quale la tutela dei diritti soggettivi va chiesta al giudice ordinario. (Fattispecie in cui la S.C. ha qualificato come appalto e non come concessione di pubblico servizio, il rapporto tra una società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il Comune dalla stessa convenuto in giudizio per accertare la illegittimità delle decurtazioni operate in suo danno; a detta qualifica la S.C. è pervenuta sia per il contenuto delle clausole convenzionali, sia per la considerazione che non si era realizzata alcuna delega traslativa di poteri dal Comune al privato, il quale non poteva pretendere alcun prezzo dagli utenti per il servizio prestato, sia, infine, facendo leva sulla definizione normativa delle concessioni di pubblico servizio di cui all'art. 30 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 17829 del 22/08/2007

 

Registri

In tema di disciplina dei rifiuti, l'obbligo imposto dall'art. 12 d.lgs. n. 22 del 1997 di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti grava, per quanto riguarda le ASL, sull'organo gestorio di vertice, ma non anche sul responsabile di un singolo distretto sanitario, atteso che quest'ultimo, in mancanza di apposita delega, è sfornito del potere decisionale e di spesa propri del primo. (Fattispecie relativa ad omissione accertata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che, inserendo gli artt. 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies nel corpo originario del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha diversamente disciplinato l'organizzazione e la distribuzione di competenze delle aziende sanitarie locali).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20618 del 24/09/2009

 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede distinte sanzioni in relazione alle violazioni di omessa istituzione del registro di carico e scarico dei rifiuti e di detenzione di un registro, ancorchè regolarmente compilato, in luogo diverso rispetto a quello legalmente previsto, atteso che - rientrando tanto l'individuazione delle condotte punibili che la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni nella discrezionalità del legislatore, censurabile nel giudizio di costituzionalità soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (v. Corte Cost., ord. n. 401 del 2005) - non sono ravvisabili nella specie, un siffatto contrasto, nè la prospettata disparità di trattamento, in quanto la norma prevede una sanzione massima ed una minima, sì da consentire una graduazione della stessa in relazione alla gravità del fatto connesso.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20456 del 23/09/2009

 

Secondo l'interpretazione logica e teleologica dell'art. 19 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la registrazione della quantità, natura, composizione e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti deve avvenire nel momento in cui gli stessi sono prodotti, trasportati o detenuti, posto che una diversa esegesi, che ammetta che la registrazione possa avvenire in qualunque momento, frustrerebbe lo scopo di un monitoraggio continuo dei rifiuti, cui si ispira la citata norma. (Fattispecie relativa ad omessa tenuta del registro in relazione alla produzione di materiale di residuo del distillo, c.d. decalite).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20856 del 29/09/2009

 

In tema di disciplina dei rifiuti, l'obbligo imposto dall'art. 12, d.lgs. n. 22 del 1997, di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, grava solo su quei soggetti che professionalmente ed abitualmente svolgono le attività e le operazioni inerenti il trattamento dei rifiuti non essendo rispondente alle finalità perseguite dalla legge onerare degli stessi adempimenti chi occasionalmente compie una o alcune delle operazioni in materia di rifiuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non fosse applicabile la fattispecie di cui all'art. 12, d.lgs. n.- 22 del 1997, alla sporadica ed occasionale attività di recupero di materiale edile di risulta e di terreno da riporto per livellamento, con reimpiego "in loco").
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 28609 del 02/12/2008

 

In tema di sanzioni amministrative in materia di rifiuti, nella vigenza del regime giuridico contenuto nella legge n. 22 del 1997, l'obbligo dei produttori di tenere il registro di carico e scarico impone l'annotazione con cadenza settimanale di tutti i rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa. Ne consegue che la mera denuncia di smarrimento del registro in data di poco anteriore all'accertamento non è idonea ad escludere la responsabilità da protratta omissione dell'annotazione, non trovando applicazione l'art. 3 della legge n. 689 del 1981, che richiede un comportamento riferibile a caso fortuito o forza maggiore, ovvero un errore di fatto incolpevole, o l'inevitabile ignoranza del precetto violato.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27593 del 20/11/2008

 

L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico da parte dei soggetti che effettuano il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stabilito nell'art. 12, comma primo del d.lgs n. 22 del 1997 non riguarda chi esercita solo occasionalmente tale attività ma si riferisce a quanti svolgono a titolo professionale le operazioni di recupero e smaltimento come si desume dai successivi commi secondo e terzo del medesimo art. 12, che prevedono modalità e tempi di annotazione riferiti ad attività svolte in stabilimenti ed imprese dotati di specifici impianti limitando la portata dell'obbligo ai responsabili di gestione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 26963 del 11/11/2008

 

In tema di sanzioni amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 52, comma 2, del d.lgs n. 22 del 1997 contempla due distinti tipi di illecito, il primo dei quali si configura nei casi di mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, mentre il secondo attiene alla violazione dell'obbligo di annotazione. Poichè la funzione dei registri è quella di consentire un controllo sulla natura e sulla qualità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati o smaltiti, ai fini di adottare le dovute cautele nelle relative oparazioni, l'obbligo di annotazione non può essere adempiuto con modalità diverse da quelle della registrazione, il cui rigore formale è correlato alla sua necessità di esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 12 d.lgs, con riferimento alle singole categorie di operatori. Ne consegue che il precetto da ultimo indicato non può ritenersi rispettato nei casi in cui la movimentazione dei rifiuti risulti da fonti diverse da quelle dei prescritti registri. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto fosse integrata la fattispecie di illecito in un caso in cui, a fronte della totale omissione dell'annotazione dei rifiuti speciali sui pur istituiti registri, la parte aveva dedotto di aver riportato i dati, in attesa di registrazione, i cui termini erano scaduti, su supporti cartacei ed informatici, informali e privi di alcuna rilevanza probatoria).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 28236 del 26/11/2008

 

In tema di sanzioni amministrative connesse alla disciplina dei rifiuti, in caso di violazione originariamente qualificabile come fattispecie contravvenzionale (nel caso di specie omessa tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti speciali) successivamente depenalizzata ai sensi del d.lgs n. 22 del 1997, l'obbligo della contestazione non sorge al momento dell'accertamento del fatto, in quanto l'art. 14 legge n. 689 del 1981 si applica ai soli illeciti amministrativi, ed il termine di novanta giorni per effettuare la contestazione medesima decorre, alla stregua della norma transitoria di cui al comma terzo dell'art. 55 d.lgs n. 22 del 1997, dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti trasmessi da quella giudiziaria, dinanzi alla quale il procedimento penale era pendente.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27595 del 20/11/2008

 

Ai sensi dell'art. 39, primo, comma lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, costituisce idoneo elemento presuntivo di attività non dichiarate la cessione, da parte di aziende produttrici ortofrutticole ad aziende conserviere, di prodotti indicati come non idonei alla trasformazione e, ciò nonostante, incamerati dalle predette aziende, non annotati negli appositi registri come rifiuti smaltiti nè rinvenuti presso le sedi delle medesime ditte e, quindi, da considerarsi, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, immessi nel ciclo di trasformazione delle medesime aziende conserviere. (In applicazione del principio, la S.C. ha considerato corretto l'operato dell'Ufficio che aveva contestato ad un'associazione di produttori ortofrutticoli, per la cessione di prodotti indicati come non idonei, l'omessa fatturazione di operazioni attive ai fini IVA e l'omessa annotazione di ricavi ai fini delle imposte sul redditi).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 15307 del 10/06/2008

 

Rifiuti pericolosi

In tema di gestione di rifiuti, l'accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il ricorso ad attività tecniche, quali il prelevamento di campioni e l'analisi degli stessi, potendo il giudice accertarne la natura sulla base di elementi probatori diversi, purchè fornisca una motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24481 del 30/05/2007 Ud.  (dep. 21/06/2007)

 

Rottami ferrosi

In tema di gestione dei rifiuti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 al D.Lgs. n. 152 del 2006 (cosiddetto Testo Unico ambientale), i rottami ferrosi rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo in tal caso la qualificazione di materia prima secondaria.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 833 del 04/12/2008 Cc.  (dep. 13/01/2009)

 

Sanzioni amministrative

In tema di sanzioni amministrative per violazione della disciplina dei rifiuti, l'art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, al comma 1 indica soltanto alcuni dati che "in particolare" devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto ed al comma 5 demanda all'autorità amministrativa l'adozione del modello uniforme di documento, con ciò presupponendo l'integrabilità dei dati anzidetti, mediante l'inserimento di ulteriori elementi coerenti con il risultato perseguito dalla norma. Ne deriva, quindi, che legittimamente il d.m. 1 aprile 1998, n. 145 ha prescritto, tra l'altro, la necessità dell'indicazione nel formulario degli orari del trasporto dei rifiuti, elemento utile ai fini di una completa tracciabilità di tale attività.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 21260 del 05/10/2009

 

In tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione, e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire. Il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento ad una sanzione amministrativa irrogata per l'omessa presa in carico di rifiuti nel registro di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997, aveva escluso la scusabilità dell'errore addotto dall'autore della violazione, trattandosi di una società esercente la propria specifica attività nel settore).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 20866 del 29/09/2009

 

In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla ripartizione delle competenze per l'emissione del provvedimento irrogativo, l'articolo 55 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - in materia di rifiuti - menziona l'ente provincia senza specificare le competenze interne di vari organi, sicchè queste, in mancanza di specifiche norme di legge e dello statuto, debbono essere regolate secondo le disposizioni delle leggi generali che disciplinano la ripartizione delle funzioni e delle competenze negli enti locali. (Nella specie è stata ritenuta legittima, per il richiamo all'articolo 107 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'ordinanza ingiunzione - in data 11 dicembre 2001- per violazione dell'articolo 52, comma quarto, d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, emessa dal Dirigente del Servizio di Ecologia della Provincia di Brindisi, preposto al controllo dell'osservanza della disciplina sui rifiuti).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17190 del 06/08/2007 

 

Scarichi

In materia di sanzioni amministrative, incorre nella violazione degli artt. 15 e 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 -che sanziona chiunque si renda responsabile dell'apertura o, comunque, dell'effettuazione di uno scarico da un insediamento civile senza autorizzazione -, non solo il proprietario dell'immobile o comunque chi, realizzando il relativo impianto, abbia aperto gli scarichi, ma anche chi, valendosi dell'impianto, in quanto lo gestisca o lo detenga di fatto, effettui gli scarichi, e quindi anche il conduttore.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11122 del 15/05/2007

 

Scarti animali

In tema di rifiuti, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 22 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 al testo originario dell'art. 185, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 agli scarti di origine animale si applica la disciplina in materia di rifiuti nei casi in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, mentre si applica la disciplina del Reg. CE 3 ottobre 2002, n. 1774 solo se gli stessi sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. n) D.Lgs. n. 152 del 2006. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione del principio di specialità tra le due discipline trova riscontro anche nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12844 del 05/02/2009 Cc.  (dep. 24/03/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le carogne rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che siano classificabili come sottoprodotti del processo di macellazione, destinati al riutilizzo senza trasformazioni preliminari e senza pregiudizio dell'ambiente, dovendosi applicare, in quest'ultimo caso, le norme sanitarie relative ai sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano di cui al Reg. (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 45057 del 04/11/2008 Cc.  (dep. 04/12/2008)

 

In tema di gestione dei rifiuti di origine animale non sussiste rapporto di specialità tra le disposizioni del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 (attuativo della Direttiva 90/667/CEE, ora sostituita dal Regolamento CE n. 1774 del 2002) e quelle del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), atteso che le disposizioni di settore regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo esclusi i profili di gestione per i quali permane l'operatività della disciplina generale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21095 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 29/05/2007)

 

In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di smaltimento di scarti animali configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1007, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), atteso che l'esclusione dal regime generale dei rifiuti per le carogne ed altri rifiuti agricoli prevista dall'art. 185 del citato D.Lgs. n. 152 è esclusa quando venga in rilievo una fase della loro gestione, essendo invece ammessa quando detti scarti rilevino unicamente come oggetto della disciplina di polizia sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. n. 508 del 1992 e, successivamente, dal Regolamento CE n. 1774 del 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la soppressione nell'art. 185, comma primo, lett. c) del citato D.Lgs. n. 152 della clausola "in quanto non disciplinate da specifiche disposizioni di legge" , prima contenuta nell'art. 8, comma primo, lett. c) dell'abrogato D.Lgs. n. 22 del 1997, rende comunque compatibile l'attuale formulazione normativa con la predetta disciplina comunitaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21676 del 26/01/2007 Ud.  (dep. 04/06/2007)

 

Sottoprodotti

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, lett. p) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le cinque condizioni previste dalla norma citata devono sussistere contestualmente. (Fattispecie nella quale i residui della produzione, costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio di materiali, oltre che frantumati, venivano sottoposti ad operazioni di epurazione per l'eliminazione del ferro, costituente attività di trattamento preventivo o trasformazione preliminare).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10711 del 28/01/2009 Cc.  (dep. 11/03/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di recupero di materiale lapideo che soddisfi i criteri, i requisiti e le condizioni previste dall'art. 183, comma primo, lett. p) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, rientra nel campo di applicazione della disciplina dei sottoprodotti. (Fattispecie nella quale è stato annullato, per difetto del "fumus" del reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, il sequestro preventivo di un impianto per la frantumazione ed il lavaggio di materiali composto da sfridi, cocciame costituente scarto di lavorazione e peloni, cioè testate inutilizzabili derivanti dalla segatura dei blocchi di marmo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 48037 del 16/10/2008 Cc.  (dep. 23/12/2008 )

 

In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze e materiali, incombe sull'interessato, anche successivamente alla modifica dell'art. 183, comma primo, lett. p), D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera del D.Lgs. n. 4 del 2008, l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41836 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 07/11/2008 )

 

In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione di una sostanza quale sottoprodotto, non è più necessario, successivamente alla definizione introdotta dal novellato art. 183, comma primo lett. p), D.Lgs. n. 152 del 2006, che il processo di lavorazione sia un processo industriale, ben potendo consistere anche nella produzione di un servizio. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la natura di sottoprodotti alle miscele di idrocarburi derivanti dallo svuotamento dei bracci di carico delle navi e dallo scarico delle valvole di sicurezza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41839 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 07/11/2008 )

 

Il potere-dovere del giudice di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con la normativa comunitaria sussiste solo laddove tale ultima normativa sia dotata di efficacia diretta nell'ordinamento interno. (In conformità a tale principio la Corte, sul presupposto che le coeve direttive comunitarie relative non sono "self executing", ha escluso la possibilità di disapplicazione delle disposizioni, derogatorie alla disciplina sui rifiuti, D. L. n. 138 del 2002 in materia di sottoprodotti, successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41839 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 07/11/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.4 del 2008 all'art. 183 lett. n) del D.Lgs. n.152 del 2006, rientra tra i requisiti del "sottoprodotto", esentato dalla disciplina dettata per i rifiuti, quello del valore economico di mercato, che fornisce, infatti, un elevato grado di probabilità di riutilizzo del residuo di lavorazione, mentre non è più richiesta la c.d. "autocertificazione" del produttore o del detentore in ordine all'effettivo reimpiego delle sostanze.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35235 del 10/07/2008 Cc.  (dep. 12/09/2008 )

 

In tema di deroghe alla disciplina dei rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, non è necessario che l'utilizzazione delle sostanze e dei materiali indicati come "sottoprodotti" dall'art. 183, lett. p), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) avvenga nello stesso processo produttivo da cui gli stessi hanno avuto origine, essendo, invece, sufficiente che il processo di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e definito.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 31462 del 12/06/2008 Cc.  (dep. 29/07/2008 )

 

La definizione di "sottoprodotto" contenuta nell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2004 n. 152, ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere utilizzato in un ciclo produttivo diverso da quello di origine senza trasformazioni preliminari e cioè senza trattamenti che mutino l'identità merceologica del materiale, facendo perdere al sottoprodotto la sua identità.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 9483 del 29/01/2008 Cc.  (dep. 03/03/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, l'utilizzo di scarti di lavorazione del legno trattati, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale), ne esclude la qualificazione come sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce (art.183, comma primo, lett. n), configurandosi in tale ipotesi il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 256 del citato D.Lgs. n. 152. (In applicazione del principio di cui sopra, la Corte ha affermato che l'utilizzo di collanti per compattare gli scarti ne escludeva la natura di sottoprodotto).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21625 del 20/04/2007 Cc.  (dep. 01/06/2007)

 

Spandimento agronomico

In tema di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, sussiste continuità tra la normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999 e la normativa successiva di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche, sia con riguardo alla nozione di utilizzazione, sia con riguardo ai criteri di applicazione del diritto transitorio, sia, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38411 del 09/07/2008 Ud.  (dep. 09/10/2008 )

 

La nozione di utilizzazione agronomica (nella specie di deiezioni di suini), da cui dipende l'applicabilità della deroga alla normativa sui rifiuti di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 152 del 1999, è di carattere ampio ed include pertanto tutte le fasi della sua gestione, ivi comprese quelle, intermedie, del deposito e del trasporto delle sostanze.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38411 del 09/07/2008 Ud.  (dep. 09/10/2008 )

 

La disciplina di deroga alla normativa sui rifiuti, prevista dall'art. 38 D.Lgs. n. 152 del 1999 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è autonoma ed indipendente rispetto alla disciplina di deroga di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 22 del 1997 prevista per le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose, sicché, a differenza di tale seconda ipotesi, non è richiesto che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38411 del 09/07/2008 Ud.  (dep. 09/10/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non è necessaria l'avvenuta emanazione, alla data del fatto, dei decreti ministeriali attuativi e delle norme regionali connesse, avuto riguardo all'art. 62, comma decimo, del D. Lgs. n. 152 del 1999, secondo cui fino alla emanazione di tale disciplina regionale le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38411 del 09/07/2008 Ud.  (dep. 09/10/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (nella specie, deiezioni di suini), non è necessaria l'attuazione della pratica in oggetto attraverso scarico diretto tramite condotta, essendo la deroga condizionata alla sola effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti, in qualunque modo questa avvenga. (Fattispecie di fertirrigazione operata tramite spandimento sul suolo successivo a stoccaggio in vasche e trasporto a bordo di cisterne).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38411 del 09/07/2008 Ud.  (dep. 09/10/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo spandimento di reflui zootecnici in acque superficiali o sotterranee rientra nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, in quanto l'esclusione da detta disciplina è subordinata alla circostanza che detti reflui (nella specie, materie fecali) siano utilizzati nell'attività agricola.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36363 del 10/07/2008 Ud.  (dep. 23/09/2008 )

 

Integrano il reato di deposito di rifiuti allo stato liquido (art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) la raccolta in una vasca ed il successivo spandimento incontrollato sul suolo degli effluenti derivanti da attività agricola o di allevamento del bestiame, non ricadendo tale condotta nella disciplina sugli scarichi, giacché la assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui delle imprese agricole o da allevamento di bestiame è subordinata all'esistenza di uno scarico diretto tramite condotta, e non escludendo l'eventuale utilizzazione agronomica dei reflui l'autorizzazione per lo stoccaggio.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27071 del 20/05/2008 Ud.  (dep. 04/07/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (nella specie, deiezioni di conigli), occorre che tale utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni indicate dal D.M. 7 aprile 2006 (recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 D.Lgs. n. 152 del 1999").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9104 del 15/01/2008 Ud.  (dep. 28/02/2008 )

 

L'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano, anche dopo l'entrata in vigore del T.U. Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale), il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21777 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 05/06/2007)

 

Tassa rifiuti

In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art.72 del d.lgs. 15 novembre 1993 n.507 non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie, l'iscrizione a ruolo del solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art.15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602. Ne consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore di provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dal comma primo dell'art.15 cit., non potendo tale fattispecie essere sussunta neppure sotto l'art.68, comma 1, del d.lgs.31 dicembre 1992, n.546, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 28091 del 30/12/2009

 

Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è legittimo l'accertamento della superficie effettiva dell'immobile detenuto dal contribuente mediante l'acquisizione dei dati contenuti nella dichiarazione dallo stesso presentata ai fini ICI, potendo il Comune, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 318 del 12/01/2010

 

In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali - allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti -, ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità posta dall'art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1993.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009

 

Nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dell'art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge 28 febbraio 1994, n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 23583 del 06/11/2009

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nell'abrogare l'art. 60 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha stabilito l'assimilazione "ope legis" di tutti i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fatta eccezione soltanto per quelli ospedalieri, tossici e nocivi, eliminando ogni valutazione discrezionale del comune al riguardo e, correlativamente, la necessità di un provvedimento "ad hoc" dell'ente locale, così rendendo legittima - fino all'abrogazione dell'art. 39 cit. da parte dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998 n. 128 e conseguente operatività degli artt. 7, comma 2, lett. b) e 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - l'imposizione della tassa in riferimento ai rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, senza alcuna distinzione.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009

 

In tema di tassazione dello smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, l'avvio dei rifiuti speciali non pericolosi al recupero o smaltimento, da parte del produttore, a proprie spese, non costituisce causa di esonero dal pagamento dell'imposta quando il comune abbia esercitato il potere di assimilazione attribuitogli dagli artt. 7, comma 2, lett. b) e 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - applicabili "ratione temporis" - e predisposto il servizio di smaltimento dei rifiuti, venendo meno, in tal caso, l'obbligo del produttore di provvedere autonomamente allo smaltimento.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, secondo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", non viene integrato quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale (nella specie, attraverso la destinazione del locale ad archivio storico), atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità".
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 22770 del 28/10/2009

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, primo comma, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza necessità di emissione e notifica di alcun avviso di accertamento, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione; ne consegue che l'incertezza del dato utilizzato, per effetto della contestazione dell'utente, implica che l'Amministrazione deve esplicitare, ex art.70 d.lgs. cit., le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad iscrizione a ruolo fondata su una superficie dell'immobile, occupata dal contribuente, maggiore di quella da questi denunziata e divenuta oggetto, per gli anni precedenti, di avvisi di accertamento impugnati e con controversia ancora pendente).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 23582 del 06/11/2009

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 - per il quale il Comune designa un funzionario per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla predetta tassa, compresa l'adozione dei provvedimenti di liquidazione e riscossione - è norma tributaria speciale rispetto agli artt. 107, comma 2, e 109 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. t.u. sull'ordinamento degli enti locali), che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna, e pertanto non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, nè in via espressa (in quanto non contemplato dall'art. 274 del predetto t.u., che ha riguardo all'elenco delle disposizioni abrogate), nè per incompatibilità (essendo esso inserito nello specifico settore tributario e pertanto non inciso dalla norma posteriore, di carattere generale).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 23582 del 06/11/2009

 

In tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32, lett. g) demandava alla competenza dei consigli comunali "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all'adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale e va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi dell'art. 7, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, con consequenziale travolgimento dell'atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della legge n. 142 del 1990 su cui risulti basato l'atto impositivo impugnato dall'interessato.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 23836 del 11/11/2009

 

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), l'abrogazione dell'art. 60 del d.lgs. n. 507 del 1993 da parte dell'art. 39 della legge n. 146 del 1994 ha escluso la necessità di uno specifico provvedimento di assimilazione ai rifiuti solidi urbani soltanto per quella categoria di rifiuti, contemplati originariamente nell'articolo abrogato, e cioè quelli derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi. L'assimilazione "ope legis" derivante dall'art. 39 cit., quindi, non riguarda affatto i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, con la conseguenza che le superfici nelle quali essi si formano continuano a non essere assoggettabili alla TARSU, giusto il disposto dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17600 del 29/07/2009

 

In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 18122 del 07/08/2009

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'esclusione dalla superficie tassabile di quella destinata a lavorazioni industriali deve avvenire, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, in base "alle specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione", e quindi tenendo conto soltanto della natura speciale del rifiuto, in quanto prodotto in un luogo in cui si svolgono lavorazioni industriali, senza che possa essere riconosciuta alcuna rilevanza a dichiarazioni o denunce, presentate dal contribuente ai fini di una diversa imposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse essere esclusa la natura industriale dei rifiuti prodotti, sulla sola scorta di una dichiarazione presentata a fini ICIAP, in cui il contribuente dichiarava la natura artigianale dell'attività svolta).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17600 del 29/07/2009

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento della tassa annuale costituisce il primo atto con il quale è portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva dell'Amministrazione, atteso che essa viene emessa - salvo il caso della denuncia di variazioni da parte dell'interessato o di una rettifica da parte dell'ente locale - sulla base dell'iscrizione a ruolo per l'anno precedente, non avendo l'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 previsto alcun accertamento con cadenza annuale. Ne consegue che il ricorso giurisdizionale avverso la cartella, per ragioni inerenti alla liquidazione annuale del tributo, è in tali casi ammissibile, né esso contrasta con la previsione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17602 del 29/07/2009

 

La soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al capo III del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e la sua sostituzione con la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" ad opera dell'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non ha comportato la caducazione degli accertamenti basati sulla disciplina sostituita, poiché la nuova disciplina ha avuto effetti differiti nel tempo, dipendenti dai termini entro i quali i comuni dovevano provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti attraverso la tariffa, secondo il regime transitorio indicato nel comma 1 del medesimo articolo (nel testo modificato prima dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e poi dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e completato dal d.P.R. n. 158 del 1999 con la previsione della decorrenza della soppressione della tassa in maniera differenziata - dal 2003, 2005 o 2008 - secondo il grado di copertura del servizio raggiunto dai singoli comuni nel 1999.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17527 del 28/07/2009

 

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile "ratione temporis", nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, fra l'altro, quelli "derivanti da lavorazioni industriali"; su tale disciplina infatti non ha inciso l'art. 39 della legge n. 146 del 1994, il quale, nell'abrogare l'art. 60 del d.lgs. n. 507 del 1993 (dettato in tema di equiparazione dei rifiuti e che peraltro si riferiva soltanto a quelli artigianali, commerciali e di servizi), non ha assimilato "ope legis" tutti i rifiuti (esclusi quelli speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani, limitandosi ad escludere la necessità di un provvedimento comunale di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dalla norma abrogata; ne deriva che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17601 del 29/07/2009

 

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile "ratione temporis", dalla determinazione della superficie tassabile sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali, ex art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi; né, ai fini dell'esenzione considerata, assume alcun rilievo la qualità artigiana dell'impresa produttrice, desumibile dalla denuncia presentata dal contribuente quanto ad altra imposta (nella specie,l'ICIAP), rilevando solo la provenienza del rifiuto da zone adibite alla predetta lavorazione industriale.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17601 del 29/07/2009

 

In tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), deve escludersi qualsiasi automatica sovrapposizione tra la superficie tassabile ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e quella che il contribuente dichiara ai fini ICIAP, attesa la diversità dei presupposti delle due imposte - essendo la TARSU dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre l'ICIAP riguarda il locale o l'area attrezzata adibita ad insediamento produttivo cioè utilizzata per l'esercizio di imprese, arti e professioni - e non potendosi escludere, quindi, che il contribuente utilizzi, per la sua attività, solo una parte dell'immobile tassato ai fini della TARSU, destinando, ad esempio, la restante parte ad abitazione personale o ad altre finalità.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 17211 del 23/07/2009

 

Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il Comune ha, in una prima fase del procedimento di accertamento, disciplinata dall'art. 73, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, il potere di controllare i dati contenuti nelle denunce degli interessati o acquisiti d'ufficio, mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle superfici imponibili, da svolgersi in collaborazione con l'interessato e con il suo consenso espresso o tacito. In tale prima fase, destinata al consolidamento dei dati contenuti nella denuncia presentata o acquisiti d'ufficio, la mancanza della preventiva e specifica autorizzazione del Sindaco ad effettuare il sopralluogo per la rilevazione delle superfici tassabili e la mancanza di preavviso al contribuente, non determinano la nullità dell'accertamento.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 15713 del 03/07/2009

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la facoltà, riconosciuta ai Comuni dall'art. 62, terzo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di individuare, ai fini della determinazione della superficie non tassabile, categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, non è correttamente esercitata ove il regolamento comunale si limiti a prevedere un limite quantitativo di riduzione applicabile indistintamente a tutte le attività produttive, occorrendo invece la specificazione delle categorie di attività produttive dei predetti rifiuti (le cui superfici sono altrimenti esenti da tassazione) assimilabili a quelle produttive di rifiuti ordinari.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 7581 del 30/03/2009

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di "aree scoperte", utilizzata dall'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009

 

Ai fini dell'obbligo di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la sola stipulazione - da parte del soggetto titolare di una concessione demaniale all'interno di un porto turistico per l'espletamento dei servizi connessi all'uso dei posti barca - del contratto di "ormeggio" con il diportista (anche qualora, per le concrete pattuizioni intervenute, sia equiparabile ad un contratto di locazione e non di mero deposito) non è idonea a sottrarre al concedente la detenzione dell'area concessa in uso alla controparte ed a trasferire in capo a questa l'obbligo tributario, risolvendosi tale contratto nell'attribuzione al diportista del diritto di utilizzare lo spazio ed i servizi connessi, senza sottrarre quello spazio alla detenzione del concedente.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009

 

La natura demaniale di un bene concesso in uso a privati è, in sé, del tutto irrilevante ai fini dell'assoggettamento della relativa area, se produttiva di rifiuti solidi urbani, alla tassa comunale concernente la raccolta e lo smaltimento di quei rifiuti.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009

 

La superficie che gli artt. 62 e 65 del d.lgs. n. 507 del 1993 impongono di considerare, al fine della determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani concretamente dovuta, è quella complessivamente occupata e detenuta, come tale potenzialmente produttiva di rifiuti, e non già la sola parte eventualmente utilizzata in un dato momento, in quanto la media quantitativa e qualitativa dei rifiuti producibili per unità di superficie vale ai soli fini della determinazione dell'entità astratta dell'unità di tassa dovuta per ogni unità di superficie. (Fattispecie relativa all'occupazione, temporalmente discontinua, dello spazio acqueo in concessione da parte di natanti).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009

 

In materia di tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la nozione di "ufficio pubblico" alla quale faccia riferimento una delle categorie d'immobili previste dal regolamento comunale ai sensi dell'art. 68, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 non può ritenersi riferita al soggetto che usa le superfici, ma involge necessariamente la considerazione del tipo di uso, desunto dalla destinazione dei locali e/o delle aree tassabili ai sensi dell'art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 507 cit., con la conseguenza che all'immobile avente destinazione "Archivio di Stato" deve applicarsi la tariffa corrispondente alla categoria "magazzini-deposito senza vendita" e non quella più onerosa relativa alla categoria "uffici pubblici".
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 24922 del 10/10/2008

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell'art. 17, comma terzo, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; pertanto, con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dai regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari. (Nella specie, avente ad oggetto l'emissione di una cartella di pagamento della tassa sui rifiuti relativa all'anno 1999, la S.C., in applicazione di detto principio, poiché i limiti posti dal regolamento comunale all'assimilazione erano decisivi, ha ritenuto che i rifiuti prodotti dalla ditta intimata non fossero assimilabili ai rifiuti ordinari e, quindi, non soggetti al pagamento della tassa).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 21342 del 07/08/2008

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta con riferimento agli anni 1994 e 1995, l'esenzione dall'obbligo del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico e dal pagamento della relativa tassa, prevista dall'art. 62, comma 5-ter del d.lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, sussiste a meno che il comune non abbia diversamente previsto, disciplinando con apposito regolamento il servizio da cui dipende la riscossione dei rifiuti; tale potere del comune non è venuto meno per effetto dell'abrogazione dell'art. 60 del medesimo decreto da parte dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, applicabile "ratione temporis", ma continua a trovare fondamento, per il periodo precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - che ha nuovamente previsto il potere regolamentare del comune nella materia - nella norma primaria costituita dall'art. 58 del d.lgs. n. 507 del 1993, non abrogata sul punto. (Nella specie la S.C., accogliendo il ricorso del comune contro una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto fondata la richiesta del contribuente di rimborso della tassa versata per gli anni 1994-1995, ha ritenuto legittimo e applicabile il regolamento adottato dal comune in data 13 marzo 1995, che aveva istituito un regime di privativa per la raccolta di rifiuti assimilati a quelli urbani).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 21338 del 07/08/2008

 

In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede una procedura semplificata che consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, l'obbligo di formulare una denunzia corretta o completa ovvero di denunziare l'intervenuta variazione si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 21337 del 07/08/2008

 

In materia di noleggio di autovetture con conducente, attesa la problematica unitaria, la disciplina di cui all'art.8 della legge n. 21 del 1992 deve applicarsi anche al noleggio di autobus con conducente, con la conseguenza che tale l'attività deve qualificarsi servizio pubblico, soggetto, pertanto, a plurime prescrizioni che si estendono fino al requisito della obbligatorietà della disponibilità di appositi locali di rimessaggio dei veicoli, con la conseguenza che detti locali non sono qualificabili come "rimesse meramente private", ai fini del calcolo delle superfici assoggettabili alle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 1908 del 29/01/2008

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell'art. 17, comma terzo, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purchè aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, rendendosi pienamente operante l'art. 21, comma secondo, lettera g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche: pertanto l'intassabilità delle superfici ove questi ultimi si producono, con obbligo per gli operatori economici di avviarli allo smaltimento o al recupero a proprie spese, si verifica soltanto nel caso in cui il Comune non si sia avvalso del predetto potere, sulla base delle disposizioni tecniche e regolamentari contenute nella citata delibera, ed in attesa di nuove disposizioni in tal senso.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 21469 del 12/10/2007

 

Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine al ricorso con cui il contribuente, nell'impugnare un avviso di liquidazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, faccia valere vizi degli atti amministrativi concernenti la determinazione in via generale dei criteri di applicazione del tributo, nonchè di quelli attinenti alla formazione del ruolo: rientra infatti nella competenza del giudice tributario, così come delineata dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, valutare l'illegittimità degli atti amministrativi generali, al limitato fine di decidere la controversia relativa ad uno specifico rapporto tributario, senza poter procedere all'annullamento dell'atto generale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 16293 del 24/07/2007

 

In tema di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la modificazione in diminuzione dell'accertamento originario - non integrando ineludibilmente pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella precedente, ben potendo risolversi in una mera riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una revoca parziale del relativo (avviso di) accertamento - non richiede necessariamente la formalizzazione in un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente; ne consegue che l'emanazione del secondo provvedimento non comporta, per ciò solo, la perdita di qualsiasi efficacia del primo.
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 9218 del 18/04/2007

 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 79, comma terzo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (più volte modificato da decreti-legge non convertiti e poi dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. 25 novembre 1996, n. 599, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5, a sua volta sostituito dall'art. 6 del d.l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410), nella parte in cui differiva l'applicabilità, tra l'altro, dell'art. 66 del medesimo d.lgs., presupponeva l'esistenza di regolamenti comunali che prevedessero un'apposita disciplina per particolari condizioni d'uso, rinviando l'entrata in vigore delle relative modificazioni al fine di evitare brusche variazioni dei flussi finanziari o di assicurare un periodo di "rodaggio", mentre, in assenza dei predetti regolamenti, riprendeva vigore la disciplina generale dettata dall'art. 81 del d.lgs., che fissava al 1° gennaio 1994 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto assoggettabile a tassazione per intero un'area scoperta, sul presupposto che l'art. 66, comma secondo, del d.lgs. n. 507 cit. fosse stato abrogato, prima ancora della sua entrata in vigore, dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l n. 599 cit.).
Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 10791 del 11/05/2007

 

Terre e rocce da scavo

In tema di gestione dei rifiuti, l'esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti per le terre e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, mentre compete al pubblico ministero fornire la prova della circostanza d'esclusione della deroga, ovvero dell'esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37280 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell'applicabilità del regime in deroga previsto dall'art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo devono essere distinte dai materiali di risulta da demolizione, in quanto mentre lo scavo ha per oggetto il terreno, la demolizione ha per oggetto un edificio o, comunque, un manufatto costruito dall'uomo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37280 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

Ai fini della configurazione delle violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie "ex" art. 12, comma 1, 15, comma 3, e 11, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997), l'attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni rientra tra quelle da cui origina la produzione di un rifiuto, alla luce del chiaro disposto degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 22 del 1997. Nè rileva, in senso contrario, il disposto dell'art. 14 della legge n. 138 del 2002, che ha fornito l'interpretazione autentica del sopra richiamato art. 6, poiché tale norma conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei materiali inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del d.lgs. n. 22, all'attività successivamente svolta sul materiale, nel senso che, per escludere la detta qualificazione, occorre un dato oggettivo in contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia l'accertamento di una successiva utilizzazione - e quindi non soltanto l'astratta destinazione ad una successiva utilizzazione.
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17002 del 02/08/2007

 

Traffico illecito

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di un mezzo di trasporto di proprietà del ricorrente, terzo estraneo al reato, utilizzato dall'indagato in virtù di un contratto di nolo a caldo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46012 del 04/11/2008 Cc.  (dep. 12/12/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, in caso di proscioglimento per estinzione dal reato di traffico illecito di rifiuti non può essere disposta la confisca del mezzo di trasporto, in quanto tale ipotesi non rientra nei casi di confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, cod. pen..
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23081 del 16/04/2008 Ud.  (dep. 10/06/2008 )

 

È configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare quest'ultimo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, purché siano integrate le condotte previste dalla norma incriminatrice.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18351 del 11/03/2008 Cc.  (dep. 07/05/2008 )

 

In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo, disposto per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, aveva interessato gli immobili e l'intera area nella disponibilità della società facente capo all'indagato).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6444 del 07/11/2007 Cc.  (dep. 11/02/2008 )

 

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, le condizioni per la confiscabilità del bene devono sussistere già al momento del sequestro; tuttavia la appartenenza a terzo estraneo al reato, quale causa ostativa alla confisca obbligatoria di bene non intrinsecamente pericoloso, e, conseguentemente, allo stesso sequestro, deve, in sede di indagini preliminari, risultare in maniera palese attesa la necessaria sommarietà degli accertamenti compiuti in tale fase. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4746 del 12/12/2007 Cc.  (dep. 30/01/2008 )

 

Ai fini del reato di attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente utilizzato per la commissione dello stesso è obbligatoria essendo tale misura di sicurezza espressamente prevista dall'art. 259, contenente un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di attività di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4746 del 12/12/2007 Cc.  (dep. 30/01/2008 )

 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per violazione dell'art. 25 Cost. sul presupposto dell'asserita indeterminatezza del concetto di "ingente quantità di rifiuti", essendo al contrario senz'altro possibile definire l'ambito applicativo della disposizione tenuto conto che tale nozione, in un contesto che consideri anche le finalità della norma, va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 358 del 20/11/2007 Cc.  (dep. 08/01/2008 )

 

Ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, previsto dall'art. 53 bis D.Lgs. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), il profitto perseguito dall'autore della condotta può consistere anche nella semplice riduzione dei costi aziendali.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 28158 del 02/07/2007 Cc.  (dep. 16/07/2007)

 

Trasporto rifiuti

In tema di smaltimento di rifiuti speciali, la responsabilità per la mancata presenza del formulario a corredo del trasporto degli stessi ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 1997, può essere attribuita al detentore dei rifiuti ed al trasportatore, ma non può essere estesa, neppure in via sussidiaria, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, anche al proprietario del veicolo che lo abbia noleggiato al vettore, posto che l'anzidetto illecito, a carattere eminentemente "proprio", costituisce evento del tutto eccentrico rispetto alla ordinaria utilizzazione del bene preso a noleggio.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20863 del 29/09/2009

 

In tema di rifiuti, il produttore di quelli che siano avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, la quantità degli stessi nel formulario di accompagnamento e la relativa omissione comporta la violazione, punita con sanzione amministrativa, degli artt. 15 e 52 del d.lgs. n. 22 del 1997, posto che, dall'interpretazione letterale del combinato disposto di dette norme, si desume che la responsabilità per la mancata presenza del formulario a corredo del trasporto dei rifiuti è attribuibile non solo al trasportatore ma anche al produttore dei medesimi, al quale compete la redazione e la sottoscrizione del documento di accompagnamento.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20862 del 29/09/2009

 

La confisca obbligatoria può essere disposta con decreto penale di condanna unicamente nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, cod. pen. e non anche nelle ipotesi previste dalla legislazione speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso la revoca di sequestro disposta con decreto penale sulla base della non ritenuta confiscabilità, a norma dell'art. 259, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006, del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti).

Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 36063 del 07/07/2009 Cc.  (dep. 17/09/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma diciannovesimo, della l. 9 dicembre 1998, n. 426, non è configurabile il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi prodotti in proprio, commesso sotto la vigenza del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. (v. Corte Cost, ordinanze n. 413 del 2008 e n. 126 del 2007).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9496 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 03/03/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, non è configurabile il reato di trasporto senza autorizzazione in caso di mancato o ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'albo o nei registri provinciali, rispettivamente richiesto alle imprese soggette alla procedura ordinaria ed alle imprese soggette alla procedura semplificata, in quanto la sospensione dall'albo o dal registro, prevista dal D.M. 28 aprile 1998, n. 406 non opera automaticamente, ma richiede l'adozione di uno specifico provvedimento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9490 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 03/03/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, anche a seguito dell'intervenuta autorizzazione al trasporto degli stessi, non può essere disposta la restituzione del mezzo adibito al trasporto illecito di rifiuti che sia stato oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo "delle cose di cui è consentita la confisca" si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione generalpreventiva e dissuasiva attribuitale dal legislatore.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10710 del 28/01/2009 Cc.  (dep. 11/03/2009 )

 

Il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via eccezionale, integra il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9465 del 25/11/2008 Cc.  (dep. 03/03/2009 )

 

In tema di rifiuti, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") nel prevedere - rispettivamente agli artt. 15, comma 1, e 52, comma 3 - l'obbligo che il relativo trasporto, effettuato da enti od imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione, e nel sanzionare l'indicazione di dati incompleti od inesatti in tale documento, configura un illecito di natura permanente, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata di esso. Pertanto, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del d.lgs. n. 22 del 1997 e alla luce dei principi contenuti nella legge n. 61 del 1989 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento appartiene alla Provincia nel cui territorio abbia avuto inizio il trasporto e sono accertate le violazioni.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 28235 del 26/11/2008

 

In tema di gestione dei rifiuti, la confisca dei mezzi di trasporto è obbligatoria, sia nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti od inesatti ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, sia per il reato d'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ove sia stato commesso mediante l'impiego di mezzi di trasporto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35879 del 25/06/2008 Cc.  (dep. 19/09/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, in caso di trasporto non autorizzato (art. 53, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), il terzo proprietario del mezzo, estraneo al reato, può evitare la confisca ed ottenerne la restituzione solo provando la sua buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26529 del 20/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 )

 

Ai fini dell'integrazione del reato di trasporto di rifiuti in mancanza di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, in precedenza escluse, sono assoggettate all'obbligo di iscrizione al predetto albo a condizione, però, che il trasporto sia esercitato in via ordinaria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 13/05/2008 )

 

In materia di smaltimento dei rifiuti, il reato di cui all'art. 258, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006 presuppone, a differenza di quanto richiesto dalla stessa norma per l'illecito amministrativo, conseguente alla sussistenza di un difetto meramente formale della documentazione di trasporto, una divergenza di carattere sostanziale tra l'indicazione effettuata in detta documentazione e quanto realmente trasportato. (Fattispecie di sequestro preventivo in cui, a fronte del trasporto di materiale in plastica, rientrante tra i rifiuti non pericolosi, i documenti di trasporto indicavano la sola materia prima del polietilene, non rientrante nella tipologia dei rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 15482 del 04/03/2008 Cc.  (dep. 14/04/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, prevista per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti (artt. 256, comma primo in relazione all'art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), deve essere disposta anche nel rito speciale del procedimento per decreto, in quanto tale obbligo sussiste ogni volta che la confisca sia obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. ovvero ai sensi delle leggi speciali.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 04/12/2007 Cc.  (dep. 29/01/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito (art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area privata, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, comma nono, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in aree private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette aree ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 5312 del 19/12/2007 Cc.  (dep. 04/02/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, non è configurabile il tentativo del reato di trasporto illecito di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) nel caso in cui la loro movimentazione in area privata sia prodromica al trasporto dei rifiuti all'esterno di tale area, in quanto il momento consumativo del reato coincide con l'inizio dell'attività di trasporto dei medesimi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 5312 del 19/12/2007 Cc.  (dep. 04/02/2008 )

 

Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, configura il reato di cui all'art. 51, comma quarto, del D.Lgs. n. 22 del 1997, in quanto svolto in violazione dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell'atto abilitativo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 19/12/2007 Ud.  (dep. 04/02/2008 )

 

Veicoli fuori uso

L'attività di raccolta di veicoli fuori uso in assenza di autorizzazione, già prevista come reato dall'art. 51, comma primo, lett. a) D.Lgs. n. 22 del 1997, è nuovamente considerata tale dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41835 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 07/11/2008 )

 

 

V.I.A.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto, alla luce della normativa comunitaria così come interpretata dalla Corte di giustizia CE, la necessità che una determinata opera venga assoggettata alla valutazione di impatto ambientale, poiché in tal modo il Consiglio è rimasto nell'ambito dell'interpretazione della legge senza alcuno sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità amministrativa, con conseguente insussistenza dell'accesso di potere giurisdizionale e sottrazione al sindacato di legittimità. (Nella specie, il Consiglio di Stato aveva stabilito che l'affidamento in concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento del molo di ricovero dei natanti da diporto del Comune di Diamante dovesse essere assoggettato, in base agli artt. 1, comma 6, e 10, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 1996, a valutazione di impatto ambientale, senza che questa potesse essere esclusa sulla base del mero silenzio dell'organo tecnico competente).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 6417 del 11/03/2008

 

 

RUMORER

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone la gestione, sia pure per motivi di cinofilia e senza fine di lucro od organizzazione imprenditoriale, di un canile ubicato in zona agricola e regolarmente autorizzato, esercitata in modo da non impedire la diffusione in una vasta area circostante di non tollerabili rumori dovuti al continuo abbaiare degli animali.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 29375 del 05/05/2009 Ud.  (dep. 16/07/2009 )
 

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