Sentenze

GIURISPRUDENZA

(aggiornamento 02/09/11)

 

ACQUE

Acque destinate al consumo umano

Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto di affidamento del servizio di analisi e controllo delle acque destinate al consumo umano, adottato all'esito di una gara pubblica da una società a capitale interamente pubblico costituita da un comune e dallo stesso finanziata per la gestione del servizio idrico in regime di non concorrenza: trattasi infatti di appalto soggetto alle regole di evidenza pubblica, sia ai sensi degli artt. 206 e 209 del d.lgs. n. 163 cit., perché riguardante un servizio relativo al settore c.d. escluso delle acque, sia ai sensi dell'art. 20, comma secondo, del medesimo d.lgs., che estende dette procedure agli appalti di servizi inclusi nell'allegato II-A, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria, sia, infine, perché conferito da un soggetto qualificabile come organismo di diritto pubblico (qualifica, questa, non incompatibile con quella di impresa pubblica), in quanto istituito e finanziato da un ente pubblico per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale in regime non concorrenziale, rispetto alle quali l'eventuale svolgimento di attività commerciale o industriale assume carattere strumentale.
Cass. civ., sez. U, Ordinanza n. 22584 del 26/10/2009

 

Acque reflue domestiche

Rientrano nella nozione di acque reflue domestiche i reflui derivanti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, purché provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. (Nella specie, sono state considerate acque reflue domestiche e non acque industriali quelle provenienti dalle docce e dai servizi igienici di campi di calcetto e di tennis).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41850 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 07/11/2008 )

 

Argini e alvei

In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17784 del 30/07/2009

 

Integra i delitti di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d'ufficio per la destinazione ad uso pubblico del bene, l'occupazione, con apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente non sia iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, dato che la presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo con la prova che quello specifico corso d'acqua, per le sue caratteristiche, è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e generale interesse.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 44926 del 05/11/2008 Ud.  (dep. 02/12/2008 )

 

L'art. 96, lett. f), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale. Tuttavia, quest'ultima, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19813 del 18/07/2008

 

In base al disposto dell'art. 917, secondo comma, cod. civ., qualora la distruzione degli argini o l'impedimento al flusso delle acque sia dovuto all'opera di uno dei proprietari, le spese di riattamento dovranno essere sopportate soltanto da lui ed egli sarà tenuto anche al risarcimento dei danni secondo gli ordinari principi della responsabilità per fatto illecito, che non possono prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, che deve sempre caratterizzare la condotta, commissiva o omissiva, del soggetto chiamato a risponderne.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 14664 del 03/06/2008

 

Bonifica e ripristino ambientale

Il reato di cui all'art. 257 T.U. ambientale è estinto dalla bonifica operata, secondo le disposizioni del progetto approvato dall'autorità competente, dal soggetto che ha causato l'inquinamento del sito, a prescindere dalla natura (pericolosa o meno) delle sostanze inquinanti.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22006 del 13/04/2010 Ud. (dep. 09/06/2010 )

 

È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 25, comma secondo, 76 e 97 della Costituzione, degli artt. 240, 242, 257 T.U. ambientale, per violazione dei principi di tassatività e determinatezza, eccesso di delega e violazione del principio di logicità dell'azione amministrativa, poiché l'art. 1, comma ottavo, della legge delega n. 308 del 2004 attribuiva ai decreti legislativi delegati, al fine di garantire una più efficace tutela ambientale, anche la potestà di integrare il sistema sanzionatorio penale, pur senza alterare i limiti di pena previsti in precedenza, ed il sistema delineato dalle norme censurate, attraverso la sanzione penale, da un lato persegue l'obiettivo di indurre chi inquina ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta, notiziando tempestivamente le Autorità competenti del verificarsi degli eventi in grado di contaminare il sito, e, dall'altro, si preoccupa di assicurare il corretto ed effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito stesso.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22006 del 13/04/2010 Ud. (dep. 09/06/2010 )

 

In tema di reati di inquinamento delle acque, il giudice, nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, ha il potere di individuare in concreto le modalità di esecuzione degli interventi ripristinatori, e non è vincolato al riferimento alla procedura indicata per le diverse ipotesi di bonifica e ripristino ambientale disposti in sede amministrativa. (La Corte ha altresì precisato che, ove non provveda a subordinare la concessione del beneficio agli indicati adempimenti limitandosi ad emettere la sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice deve disporre la trasmissione del provvedimento al Ministero dell'Ambiente per l'attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud.  (dep. 25/05/2007)

 

Canone

In tema di canoni di fognatura e depurazione, il relativo obbligo di pagamento, ove non assolto dal cedente l'azienda, grava sul cessionario della stessa in via di responsabilità solidale, ex artt. 2560 e 2562 cod. civ., attenendo esso, ai sensi dell'art. 17-ter della legge n. 319 del 1976, per il suo rinvio all'art. 298 del r.d.1175 del 1931 ed all'art.63 della legge n. 4021 del 1877, alla remunerazione di un servizio, quello dello smaltimento delle acque e dei rifiuti; ne consegue che, una volta effettuato, tale pagamento estingue un'obbligazione gravante in proprio anche sull'affittuario d'azienda che produceva i rifiuti da smaltire, pur non essendo configurabile come obbligazione "propter rem".
Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 20577 del 04/10/2010

 

Le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del  canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue spettano alla  giurisdizione del giudice ordinario, anche se promosse successivamente al  3 dicembre 2005, data di entrata in vigore dell'art. 3-bis, comma 1, lett.  b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha  modificato l'art. 2, comma 2, secondo periodo, dal d.lgs. 31 dicembre  1992, n. 546, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2010,  dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione,  nella parte in cui attribuiva tali controversie alla giurisdizione del  giudice tributario, sia in relazione alla disciplina del canone prevista  dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sia riguardo  all'analoga disciplina dettata dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile  2006, n. 152 per le controversie relative alla debenza del canone a  partire dal 29 aprile 2006.
Cass. civ., sez. U, Ordinanza n. 14902 del 21/06/2010

 

In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico, la mancata effettiva fruizione della derivazione da parte del concessionario - se dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile a cause di forza maggiore o, comunque, ad eventi non imputabili al medesimo concessionario - può avere rilevanza ai fini dell'esigibilità dell'addizionale regionale del relativo canone, la quale postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva, o almeno potenziale, della risorsa idrica. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva riconosciuto il diritto dei concessionari ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale regionale, in quanto i Comuni territorialmente competenti avevano negato loro le concessioni edilizie per la realizzazione delle opere necessarie al prelievo idrico).
Cass. civ., Sez. un., Sentenza n. 16035 del 07/07/2010 (Rv. 613877)

 

La controversia, promossa in sede giurisdizionale in epoca successiva all'1 aprile 1996 (data di intervenuta vigenza ed operatività del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), concernente l'accertamento della debenza di canoni di depurazione di acque reflue, di cui all'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, appartiene - trattandosi di prestazioni patrimoniali qualificabili come tributi comunali - alla giurisdizione delle commissioni tributarie, anche quando detta controversia sia originata dall'impugnazione del provvedimento ministeriale conclusivo del procedimento di ricorso gerarchico previsto dall'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (poi abrogato dal d.lgs. n. 546 del 1992); nè la pendenza, anteriormente all'indicata data dell'1 aprile 1996, di detto contenzioso dinanzi all'autorità amministrativa, dal citato art. 20 configurato come prodromico alla istituzione di vertenza riservata alla cognizione del giudice ordinario, rileva ai fini dell'operatività del principio della "perpetuatio iurisdictionis" (e quindi, nel caso, del mantenimento della giurisdizione del giudice ordinario), tale principio non essendo invocabile là dove il mutamento normativo sia intervenuto quando il contenzioso tra le parti non sia ancora sfociato in liti giudiziarie.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 6310 del 16/03/2010

 

In tema di estinzione del credito tributario, l'eccezione di prescrizione fondata sulla natura privatistica della pretesa non può ritenersi caducata per il fatto che, a seguito dell'inquadramento del caso controverso, da parte del giudice, nell'ambito di un rapporto di natura tributaria, è applicabile il diverso istituto della decadenza del potere impositivo, in quanto il principio di conservazione della domanda (e, quindi, della eccezione) comporta che, mutato il quadro normativo di riferimento, la volontà espressa dalla parte privata, fondata sul decorso del tempo senza l'adozione da parte dell'ente creditore di atti idonei a manifestare, in forma recettizia, la volontà di agire per il pagamento, muti anch'essa di qualificazione giuridica e possa, quindi, fermi gli stessi fatti, essere inquadrata nel corrispondente istituto di diritto tributario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, formulata con riferimento alla tariffa del sistema idrico integrato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, potesse convertirsi in eccezione di decadenza del potere impositivo, soggetto al termine triennale di cui all'art. 290 del r.d. n. 1175 del 1931, anche a seguito dell'inquadramento della fattispecie nell'ambito di un rapporto di natura tributaria relativo al canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, disciplinato dall'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, applicabile "ratione temporis").
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 2943 del 10/02/2010

 

Il canone di fognatura e di depurazione delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - nella specie applicabili "ratione temporis" - è dovuto anche in relazione allo scarico delle acque pluviali e di lavorazione, da parte di uno stabilimento industriale, in un canale di bonifica che, a seguito di interventi di ristrutturazione, assuma, oltre all'originaria funzione di drenaggio delle acque meteoriche e di falda, quella di corpo idrico di recapito di scarichi fognari, essendo sufficiente, ai fini della debenza dell'imposta, tale seconda funzione, ancorchè non esclusiva e concorrente con quella di bonifica.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 3718 del 17/02/2010

 

Il canone di fognatura e di depurazione delle acque, previsto e disciplinato dagli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - nella specie applicabili "ratione temporis" in relazione all'annualità 1998 - è un'entrata tributaria che ha quale presupposto impositivo un "facere" dell'Amministrazione comunale, consistente nell'istituzione e predisposizione degli impianti necessari per il relativo servizio e nella sua concreta fruibilità, attività che, una volta adempiuta, comporta l'obbligo di pagamento da parte dell'utente, a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 265 del 12/01/2010

 

Il canone di fognatura e di depurazione delle acque relativo alle annualità 1997 e 1998 è disciplinato dagli art. 16 e ss. della legge n. 319 del 1976, normativa applicabile fino al 3 ottobre 2000, data dalla quale è entrato in vigore il servizio idrico integrato. Ne deriva che, fino alla data da ultimo indicata, per far sorgere l'obbligo del pagamento del canone è sufficiente che il comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che esso sia concretamente fruibile dall'utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per fatto del destinatario medesimo.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 26688 del 18/12/2009

 

In tema di grandi derivazioni di acqua pubblica, il canone per l'uso di riqualificazione di energia non deve essere individuato, per via di assimilazione, in base a quello previsto per "uso igienico ed assimilati"(e, quindi, calcolato sulla base del volume dell'acqua concessa e prelevata), posto che la lett. g) dell'art. 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275, prende in espressa considerazione la "grande derivazione" concessa per il menzionato scopo di riqualificazione, così da doversi escludere il ricorso alla norma di chiusura di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quale, nel considerare l'anzidetto uso igienico, contempla anche "tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere", senza che in quest'ultime si rinvenga, però, l'uso a scopo di riqualificazione, il quale non trova, comunque, alcuna attinenza, logica ed economica, con l'"uso igienico". Ne consegue che la genericità dello "scopo" (appunto, "riqualificazione di energia") impone di tener conto, ai fini della determinazione del canone, della specifica utilizzazione "energetica" delle "scorte idriche" assentite e, quindi, di determinare il canone in ragione di quella utilizzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, l'impugnata sentenza del TSAP che aveva ritenuto legittimo il regolamento della Regione Piemonte sulla "misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica", il quale prevedeva il pagamento di un canone annuo per l'uso "riqualificazione dell'energia" dell'acqua pubblica concessa all'Enel Produzione S.p.a., determinato sulla base di 0,70 euro per ogni chilowatt di potenza nominale di pompaggio).
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 23548 del 06/11/2009

 

In tema di canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che, fino alla concreta applicazione del nuovo metodo di individuazione della tariffa del servizio unico integrato di cui agli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il CIPE conserva il potere di determinazione della tariffa, da esercitarsi in modo da garantire la copertura dei costi di gestione: pertanto, poiché il cosiddetto "minimo impegnato" è uno degli strumenti attraverso i quali si garantisce tale copertura, la delibera con cui il CIPE, prima della trasformazione del tributo locale in corrispettivo di diritto privato (disposta dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258) abbia autorizzato l'utilizzazione del minimo garantito da parte di quei gestori che in precedenza lo avevano adottato, continua ad avere efficacia anche successivamente, fino all'applicazione concreta del nuovo metodo normalizzato.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 9670 del 23/04/2009

 

Non è manifestamente infondata, in riferimento all' articolo 102, secondo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3 "bis" d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2005, nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, canone non avente natura tributaria ma , in virtù dell'art. 31, comma 28 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, qualificabile come quota tariffaria, componente del corrispettivo dovuto dall'utente per il servizio.
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 20501 del 25/07/2008

 

Captazione e deviazione di acque pubbliche

Il reato di deviazione di acque implica la totale sottrazione dell'acqua dalla sua naturale destinazione, in modo permanente o anche solo saltuario, e si distingue dal furto che si realizza quando solo una porzione della massa d'acqua sia sottratta all'avente diritto.
Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 48057 del 16/10/2009 Ud.  (dep. 16/12/2009 )

 

Non integra il reato di deviazione di acque l'appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si tratta di acque qualificabili come "res nullius" rispetto alle quali non è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. (Fattispecie nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche, ostruendo un preesistente canale con l'impiego di fascine e terriccio).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 24503 del 29/05/2009 Ud.  (dep. 12/06/2009 )

 

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, in quanto diverse per "causa petendi" e "petitum", poiché nella prima la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificata come antigiuridica e l'indennizzo deve essere ragguagliato alla minor somma tra l'arricchimento e il depauperamento; ne consegue che, promosso - da parte di un concessionario nei confronti di un altro concessionario - un giudizio di indebito arricchimento in relazione alla mancata fruizione di acque pubbliche, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto costituente domanda nuova, il motivo di ricorso con cui si faccia valere la violazione delle norme in materia di illecita captazione (o sottensione) di acque, poiché quest'ultima realizza un'ipotesi di illecito aquiliano permanente, risarcibile ai sensi degli artt. 45-47 del r.d. n. 1775 del 1933.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19448 del 10/09/2009

 

Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, di regola istantaneo, può assumere carattere permanente qualora sia necessaria, perché perdurino gli effetti della modifica, un'ininterrotta attività dell'agente.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 47630 del 02/12/2008 Ud.  (dep. 22/12/2008 )

 

In tema di abusiva captazione di acque pubbliche, può essere risarcito al danneggiato anche il danno futuro, purchè il pregiudizio possa essere determinato sulla base di ragionevole e fondata attendibilità, ma agli effetti della sua quantificazione va tenuto conto dell'eventualità dell'accoglimento di domanda di sanatoria da parte del fruitore della derivazione, incidente sulla prognosi di permanenza della situazione dannosa nella sua entità.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 27183 del 28/12/2007

 

Concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche

In tema di concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, l'art. 10 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, prevede una preclusione procedimentale per la presentazione di domande di concessione in un momento successivo alla conclusione dell'istruttoria su altre domande incompatibili, ma non fissa specifici termini di decadenza per l'impugnazione del provvedimento negativo, diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti in generale per l'impugnazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti sfavorevoli, né richiede l'immediata impugnazione del parere negativo del Consiglio dei lavori pubblici che, non essendo immediatamente lesivo, va impugnato insieme con il provvedimento negativo. È pertanto ammissibile e non tardivo il ricorso avverso una concessione di derivazione ancorchè proposta dopo l'emissione del parere sulla domanda di derivazione da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 19512 del 14/09/2010

 

In tema di acque pubbliche, la disciplina della gestione del servizio idrico (nella specie regolata dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, applicabile "ratione temporis") ed il regime delle concessioni di derivazioni previsto dal r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, costituiscono sistemi normativi autonomi, con la duplice conseguenza che, ai fini dell'individuazione dei criteri per la valutazione delle domande di concessione di derivazione concorrenti, occorre fare esclusivo riferimento all'art. 9 di tale r.d. e che non può riconoscersi al gestore del servizio alcuna priorità, né la legittimazione esclusiva alla domanda di concessione di derivazione.
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 19512 del 14/09/2010

 

Fertirrigazione

Il trattamento per l'agricoltura dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane deve essere specificamente autorizzato anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99 del 1992 concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27558 del 05/06/2008 Cc.  (dep. 07/07/2008 )

 

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 )

 

In tema di illecito amministrativo da inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni agricoli, imposta dall'autorità competente, all'esito della comunicazione preventiva dell'inizio dell'attività, non integra la violazione prevista dal settimo comma dell'art. 54 del d.lgs. n. 152 del 1999 relativa all'inosservanza delle prescrizioni operative, imposte dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, perché tale obbligo sorge, in virtù della disposizione transitoria dettata dall'art. 62 del medesimo d.lgs., solo con l'emanazione del d.m. di attuazione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11876 del 13/05/2008

 

Impianto di depurazione

In tema di accertamento dell'illecito amministrativo previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 54 d.lgs 11 maggio 1999 n. 152, consistente nel mancato rispetto, nella gestione di un impianto per la depurazione delle acque reflue urbane, dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976 nel periodo transitorio triennale finalizzato all' adeguamento degli impianti alla nuova disciplina, possono essere ancora utilizzati i criteri di prelevamento fissati dalla previgente normativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sia perché si tratta di criteri coerenti con la possibilità di ritenere applicabile la precedente disciplina in tema di limiti di accettabilità dei reflui sia perché le disposizioni tecniche relative ai prelievi non sono caratterizzate da efficacia preclusiva assoluta ma sono solo dei criteri direttivi di massima, dai quali gli operatori possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecnico-discrezionali.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10751 del 24/04/2008

 

Responsabilità

In tema di responsabilità di ordine sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione delle norme che l'ente è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli assessori di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi nell'ambito di attività dell'ente territoriale (o, nel caso degli assessori, nell'ambito del settore di attività di loro competenza), allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell'organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo, e cioè quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il sindaco di un piccolo Comune responsabile dell'avvenuto superamento dei limiti di accettabilità dei reflui di tre impianti di trattamento delle acque, senza verificare se i poteri decisionali relativi a tali impianti fossero stati validamente attribuiti ad organi burocratici).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20864 del 29/09/2009

 

Nel giudizio di legittimità per travisamento di una prova decisiva acquisita al processo l'oggetto della cognizione, nei limiti della censura dedotta, è l'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto. (Fattispecie di travisamento della prova consistito nell'avere i giudici di merito ritenuto che l'atto di delega, quale fonte della responsabilità dell'imputato per il reato di scarichi di acque reflue industriali, concernesse la gestione degli scarichi fognari e non invece, come reso palese dalla intestazione e dal contenuto dell'atto, la sola materia antinfortunistica).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 39729 del 18/06/2009 Ud.  (dep. 12/10/2009 )

 

Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sindaco di un comune il quale - a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'igiene e la salute pubblica a causa dell'assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell'acqua erogata per il consumo - ometta di adottare i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 19, comma quarto, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 12147 del 12/02/2009 Ud.  (dep. 19/03/2009 )

 

Rischio idrogeologico

La precisa determinazione delle aree soggette a rischio idrogeologico - che avviene attraverso l'adozione del piano stralcio previsto dall'art. 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267 - risponde all'evidente interesse pubblico connesso all'operazione di individuazione; ne consegue che, nonostante il citato art. 1 preveda che i progetti di piano stralcio siano adottati entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, deve ritenersi, anche alla luce delle disposizioni contenute nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il predetto termine, volto all'adozione quanto mai sollecita di tale piano, abbia un carattere sostanzialmente acceleratorio, senza implicare in alcun modo il venir meno del potere, da parte dell'Amministrazione competente, di provvedervi successivamente.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17783 del 30/07/2009

 

Scarichi

In tema di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, l'art. 7, comma 1, del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172 (vigente "ratione temporis"), deve essere interpretato, secondo la lettera e la "ratio" della norma, nel senso che, rimasti in esercizio gli scarichi preesistenti, il previsto rinnovo quadriennale dell'autorizzazione andava richiesto a partire dalla scadenza dei sei mesi di comporto decorrenti dall'entrata in vigore della citata legge di conversione. Infatti, l'interesse pubblico presidiato dalla disposizione consente di giustificare l'esistenza di una ragionevole deroga, nella misura massima di sei mesi, all'immediata richiesta di rinnovo delle autorizzazioni, al fine di espletare le verifiche iniziali in ordine alle valutazioni delle autorizzazioni già esistenti, imponendo, però, una volta superato detto termine, l'attivazione nei tempi espressamente previsti per il rinnovo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato - e deciso nel merito per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione - la sentenza impugnata che aveva respinto l'opposizione proposta da un Comune a seguito della irrogazione, da parte della Provincia, della sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico della fognatura comunale entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore delle legge n. 172 del 1995, senza considerare il periodo di comporto di sei mesi).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7747 del 30/03/2010

 

La sussistenza dei requisiti intrinseci di assimilabilità di uno scarico di acque reflue a quelle domestiche, pur in mancanza della documentazione richiesta dalla normativa regionale per attestare tale assimilabilità, esclude il reato di scarico senza autorizzazione. (In motivazione, la Corte - in una fattispecie nella quale, secondo la normativa regionale, era sufficiente per l'assimilabilità un'autocertificazione del titolare dello scarico attestante un consumo medio giornaliero non superiore a 20 mc. - ha precisato che la mancanza dell'autocertificazione integrasse l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 772 del 25/11/2009 Ud.  (dep. 11/01/2010 )

 

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - applicabile "ratione temporis" - può trasferirsi ai consorzi intercomunali unicamente la gestione (e la relativa responsabilità) degli impianti di fognatura, ferma restando la titolarità di questi in capo ai singoli enti, ai quali pertanto, incombe l'obbligo di munirsi, per gli scarichi che non ne siano già provvisti, dell'autorizzazione prescritta dall'art. 9 della stessa legge.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 23069 del 30/10/2009

 

Sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35138 del 18/06/2009 Ud.  (dep. 10/09/2009 )

 

Integra il reato previsto dall'art. 137, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, e non la sanzione amministrativa di cui all'art. 133, comma secondo, dello stesso D.Lgs., l'immissione in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, di acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche a causa del mancato rispetto delle condizioni imposte dalla normativa regionale, non essendo equiparabili tali reflui alle acque reflue domestiche. (Nella specie si trattava di reflui provenienti da un laboratorio odontotecnico le cui caratteristiche qualitative non rispettavano le condizioni, previste dal Reg. att. della legge reg. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, per l'equiparazione alle acque domestiche).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35137 del 18/06/2009 Ud.  (dep. 10/09/2009 )

 

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame non è più previsto dalla legge come reato ma è sanzionato amministrativamente dall'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto detti reflui sono oggi assimilati alle acque reflue domestiche.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 28452 del 07/04/2009 Ud.  (dep. 10/07/2009 )

 

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non costituisce più reato la condotta di scarico senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilità incondizionata alle acque reflue domestiche.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9488 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 03/03/2009 )

 

In tema di inquinamento idrico, il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione è configurabile non solo nei confronti del titolare dell'insediamento, ma anche nei confronti del gestore dell'impianto, in quanto su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9497 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 03/03/2009 )

 

In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica via, collegati alla rete fognaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12865 del 05/02/2009 Ud.  (dep. 24/03/2009 )

 

In tema di disciplina dell'inquinamento idrico, nel vigore della legge n. 319 del 1976 (cosiddetta legge Merli), gli scarichi provenienti da insediamenti civili, se non confluenti in pubbliche fognature, e preesistenti all'entrata in vigore della legge citata non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ove conformi al titolo edificatorio. Per siffatti scarichi l'unico obbligo - peraltro non sanzionato, salvo i casi in cui esso sia stato imposto dagli enti territoriali con provvedimenti specifici - è quello della denuncia all'autorità comunale.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27895 del 24/11/2008

 

In tema di scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari, sussiste continuità normativa tra il reato previsto dall'art. 59, comma quinto, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e la fattispecie penale oggi contemplata dall'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì precisato che l'abrogata disposizione è più favorevole di quella attuale in quanto prevede un trattamento sanzionatorio superiore in ordine alla pena pecuniaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

In tema di tutela penale dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque reflue industriali che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di cui alla tabella 4.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 133, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 )

 

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art. 137 del medesimo decreto (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26524 del 20/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 )

 

In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico" apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti dall'attività di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto assimilabili agli scarichi d'acque reflue industriali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la modifica apportata alla nozione di "scarico" è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26543 del 21/05/2008 Cc.  (dep. 02/07/2008 )

 

In tema di inquinamento idrico, l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento degli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, introdotta dall'art. 10 bis D.L. 25 giugno 2003, n. 147 (conv. con modd. nella L. 1 agosto 2003, n. 200) non ha mutato la definizione legislativa di "scarichi esistenti" oggetto di interpretazione autentica ex art. 1, lett. g) L. 18 agosto 2000, n. 258, in quanto la predetta modifica si riferisce ai soli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999 per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato previsto solo a seguito della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9984 del 15/01/2008 Ud.  (dep. 05/03/2008 )

 

Lo scarico di acque reflue industriali, effettuato senza autorizzazione, integra la fattispecie penale quale che sia di tali acque il recapito finale, sicché anche lo scarico nella fognatura, mancando l'autorizzazione, è tuttora penalmente rilevante. (La Corte ha altresì precisato che le acque reflue provenienti dal sito industriale -una cartiera- mischiandosi, con l'immissione nella rete fognaria comunale, con i reflui dell'insediamento urbano non perdevano, in ragione della loro assoluta prevalenza quantitativa, la natura di reflui industriali, e non potevano pertanto rientrare nella nozione di acque reflue urbane, consistenti nel miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali convogliate in reti fognarie, che implica l'omogeneità quantitativa delle componenti).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud.  (dep. 25/05/2007)

 

Scarico a mare

In tema di sanzioni amministrative, non è esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque reflue urbane senza autorizzazione, il comune che abbia affidato la gestione della rete fognaria ad un consorzio intercomunale, come consentito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (applicabile "ratione temporis"), in quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma restando la responsabilità dell'ente, il quale, in quanto titolare di detta rete, è soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 della predetta legge.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 22058 del 16/10/2009

 

Tutela acque

La disciplina degli usi delle acque finalizzata alla loro razionalizzazione, attraverso una pianificazione delle utilizzazioni volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle acque stesse e a consentire un consumo idrico equilibrato e sostenibile, è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento, ai sensi dell'art. 22-bis, secondo comma, lett. d), della legge n. 689 del 1981; ne consegue che va proposta al tribunale, e non al giudice di pace, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo - previsto dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 1999 - di comunicazione dei volumi d'acqua pubblica derivati.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27522 del 29/12/2009

 

In tema di acque pubbliche, l'articolo 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 conv. nella legge 3 agosto 1998, n. 267 (applicabile "ratione temporis"), che consente alle Autorità di bacino di adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183 anche in assenza di piani di bacino, è applicabile all'intero territorio nazionale e non soltanto alle "zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania" (secondo il titolo del medesimo d.l.). Tale previsione, infatti, è stabilita nel contesto delle altre disposizioni dello stesso articolo, che demandano il predetto compito alle "autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale" e alle "regioni", senza alcuna limitazione territoriale, e costituiscono un complesso di norme diretto principalmente ad accelerare e potenziare quanto occorre per evitare in tutta Italia il pericolo di eventi di quel genere. (Fattispecie relativa a misure di salvaguardia per il fiume Tagliamento adottate dalla relativa Autorità di bacino con delibera del 3 marzo 2004).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 7575 del 30/03/2009

 

Il piano di tutela delle acque, a norma dell'art. 44 del d. lgs. n. 152 del 1999 (nel testo precedente alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 152 del 2006), costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino, che contiene sia le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, sia gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al decreto stesso, tra i quali vi è quello di perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (art. 1, comma 1°, lett. c). Ne consegue che esercita legittimamente il suo potere discrezionale l'autorità che, attraverso il piano di tutela delle acque, destini un tratto fluviale all'esercizio di determinate pratiche sportive (nella specie, sport di acqua viva, quali canottaggio, torrentismo, ecc.).
Cass. civ., Sez.  U, Sentenza n. 791 del 15/01/2009

 

In tema di tutela penale delle acque, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi, non rivestendo carattere innovativo l'art. 185 che per i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, in quanto l'art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006 dichiara applicabile ai rifiuti ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l'art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all'abrogato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sulle acque.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 29/11/2007 Cc.  (dep. 16/01/2008 )

 

In tema di reati di inquinamento ambientale, l'obbligazione risarcitoria per il danno da reato consistente nella situazione di degrado di un fiume non viene meno nel caso in cui un successivo fatto alluvionale determini l'irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, facendo venire meno addirittura la traccia del danno stesso. (La Corte ha precisato che in tal caso, data l'impossibilità di una puntuale quantificazione del danno, può procedersi ad una determinazione equitativa del risarcimento).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud.  (dep. 25/05/2007)

 

Uso idroelettrico

L'acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento, nel diritto amministrativo come in quello processuale civile, è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare il provvedimento medesimo. Non può, quindi, bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di agire poi per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso. (Nel caso di specie, l'impugnante, reso edotto della negativa valutazione d'impatto ambientale del progetto da esso originariamente redatto, relativo a concessione di derivazione ad uso idroelettrico, aveva comunicato alla competente Regione la predisposizione di un nuovo studio di compatibilità ambientale in grado di tener conto delle motivazioni dei rilievi formulati, così assumendo una condotta che, per il principio enunciato dalla S.C., non precludeva però la possibilità di impugnare poi il provvedimento).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 12339 del 20/05/2010

 

V.i.a.

Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione di  derivazione di acque pubbliche è prevista l'obbligatoria apertura di un  subprocedimento per la valutazione dell'impatto ambientale, la cui  conclusione, se positiva, consente la prosecuzione e l'eventuale esito  favorevole di quello principale, mentre, ove negativa, preclude  l'accoglimento della domanda del richiedente, dovendosi ritenere che detti  procedimenti perseguono interessi pubblici differenti, posto che in quello  principale va valutata l'opportunità del rilascio della concessione  procedendo, in caso di più domande concorrenti, ad una valutazione  comparativa, così da pervenire alla scelta migliore, mentre in quello  incidentale il giudizio di compromissione dell'interesse ambientale è di  tipo assoluto e preclude il rilascio della concessione in relazione al  progetto negativamente valutato, a prescindere da ulteriori profili di  convenienza. Ne consegue che la valutazione comparativa tra le domande  concorrenti spetta esclusivamente all'autorità competente per il rilascio  della concessione e non a quella titolare del rilascio del parere di  valutazione dell'impatto ambientale, essendo la comparazione ammissibile  soltanto tra i richiedenti che abbiano ottenuto il parere positivo.
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 16039 del 07/07/2010

 

ALIMENTI

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Integra il reato di contraffazione di sostanze alimentari la somministrazione di sostanze nocive (nella specie, estrogeni, cortisonici, sostanze ad effetti steroidei e ormoni) a bovini ancora vivi, che pur non potendo considerarsi, sotto il profilo fisiologico, come sostanze destinate all'alimentazione, tali devono considerarsi sotto quello funzionale, essendo essi di norma destinati, dopo la macellazione, all'alimentazione umana.
Cass. pen., sez. 1, Sentenza n. 604 del 09/12/2009 Ud.  (dep. 11/01/2010 )

 

Analisi e campioni

In materia alimentare l'obbligo di avviso all'interessato delle operazioni di analisi sui campioni prelevati é richiesto allorché si tratti di sostanze deteriorabili, mentre, per quelle non deteriorabili, tale avviso non è previsto, essendo consentita la richiesta di revisione delle stesse. (Fattispecie relativa ad esame effettuato su campione di mozzarella deteriorabile).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 2360 del 19/11/2009 Ud.  (dep. 19/01/2010 )

 

Le modalità di svolgimento dei controlli e delle analisi per l'accertamento di penali responsabilità in materia di commercio di prodotti alimentari deteriorabili, dirette ad assicurare le garanzie difensive, non possono essere derogate da atti amministrativi regionali che prevedano il prelievo di un numero di aliquote del campione da analizzare inferiore alle tre o quattro previste dalla legge statale.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 34853 del 08/04/2009 Ud.  (dep. 09/09/2009 )

 

In tema di tutela penale degli alimenti, la procedura d'urgenza prevista dall'art. 223, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. in materia di analisi irripetibili non si riferisce all'accertamento di sostanze chimiche non deperibili, ma soltanto all'accertamento dell'esistenza e della quantità di sostanze organiche o comunque deperibili da rinvenire in alimenti deperibili. (Fattispecie nella quale in un campione di carne bovina macellata, destinata all'alimentazione umana, era stata accertata la presenza di ossitetraciclina, sostanza chimica inibente di tipo antibiotico rilevabile anche a distanza di tempo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10728 del 09/01/2009 Ud.  (dep. 11/03/2009 )

 

Cattivo stato di conservazione

Integra il reato di somministrazione di sostanze alimentari insudiciate la fornitura di sostanze alimentari, sporcati dalla presenza di insetti, in particolare di mosche, in quanto è sufficiente ad inficiarne l'integrità alimentare con conseguente pericolo concreto per la salute pubblica. (Nella specie era stata rinvenuta una mosca morta all'interno di una porzione di pesce e patate fritte, confezionata in un piatto di plastica, somministrata a mensa agli alunni di una scuola elementare).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35708 del 22/06/2010 Ud.  (dep. 05/10/2010 )

 

Integra il reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione la condotta consistente nella materiale disponibilità di quel prodotto da parte dell'operatore commerciale, sia esso grossista o dettagliante, in vista della fornitura ai consumatori. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui mancava la prova della destinazione alla vendita degli alimenti, trovati abbandonati in evidente cattivo stato di conservazione all'interno di un automezzo, il cui impianto di refrigerazione era disattivato, parcheggiato nei pressi del deposito di generi alimentari all'ingrosso, di cui era titolare l'imputato).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17548 del 25/03/2010 Ud. (dep. 07/05/2010 ) RV. 247488

 

Non esclude la sussistenza dei reati, in materia di alimenti di cui all'art. 5, comma primo, L. n. 283 del 1962, rilevando in sede di determinazione della pena, il ritiro di prodotti alimentari non in regola con le norme igienico-sanitarie, ma già preparati e distribuiti per il consumo, in quanto detti reati si perfezionano anche con la sola preparazione e distribuzione per il consumo. (In motivazione la Corte ha precisato che il ritiro della merce rileva ai soli fini della determinazione della pena).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17549 del 25/03/2010 Ud. (dep. 07/05/2010 ) RV. 247489

 

Integra il reato di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, comma primo, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283) anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza. (Nella specie, la modalità di conservazione inappropriata era consistita nel congelamento "ordinario" di un quantitativo di carne, modalità ritenuta rischiosa in quanto, tecnicamente, l'unico procedimento idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, è il congelamento mediante ricorso ad abbattitori di temperature).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 15094 del 11/03/2010 Ud.  (dep. 20/04/2010 ) Rv. 246970

 

In tema di tutela penale degli alimenti, la vendita di cereali invasi da parassiti soggiace alle sanzioni penali previste dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, non sussistendo alcun rapporto di specialità con la normativa che ne disciplina la lavorazione ed il commercio (L. 4 luglio 1967, n. 580, modificata dal d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187), in quanto tali prodotti, oltre che lavorati mediante macinazione, sono sostanze alimentari direttamente consumabili mediante cottura.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud.  (dep. 09/01/2009)

 

In tema di commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive, nel caso in cui sussista il delitto previsto dall'art. 444 cod. pen. (anche nell'ipotesi colposa di cui all'art. 552 cod. pen.), deve ritenersi assorbita la contravvenzione di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, attinente alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 44779 del 02/10/2007 Ud.  (dep. 30/11/2007 )

 

In tema di alimenti, configura il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b, L. 30 aprile 1962, n. 283), la detenzione di alimenti surgelati in violazione del disposto dell'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana), ove la preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelamento non siano effettuate "senza indugio" ed osservando le modalità normativamente descritte. (Fattispecie nella quale l'alimento, acquistato fresco dal produttore, era stato surgelato dall'acquirente pochi giorni prima della scadenza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46860 del 16/10/2007 Ud.  (dep. 18/12/2007 )

 

Competenza e giurisdizione

In tema di tutela penale degli alimenti, il giudice del luogo ove ha sede la società acquirente è competente per territorio in ordine al reato di vendita di prodotti alimentari invasi da parassiti.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud.  (dep. 09/01/2009)

 

Destinatari delle norme

Risponde del reato di cui all'art. 5 L. 30 aprile 1962, n. 283, il commerciante di prodotti alimentari sfusi non regolamentari, anche se estraneo al processo produttivo, che li immette sul mercato senza effettuare preventivamente controlli a campione, idonei ad evitarne la loro commercializzazione. (Nella specie il prodotto semilavorato, costituito da gnocchi di patate contenenti acido sorbico in quantità superiore a quella prevista dal D.M. Sanità n. 209 del 1996, era fornito da un terzo al ricorrente che provvedeva alla lavorazione finale ed alla immissione in commercio).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 44016 del 06/10/2009 Ud.  (dep. 18/11/2009 )

 

In tema di igiene degli alimenti con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge. (Fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 5 lett. d), L. n. 283 del 1962, di messa in vendita di due pesci, della specie "coda di rospo", invasi da parassiti).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 2121 del 03/12/2008 Ud.  (dep. 20/01/2009)

 

In tema di tutela dei prodotti alimentari, destinatario degli obblighi connessi al controllo del rispetto delle condizioni igienico - sanitarie degli stessi, è, nelle società di capitali aventi organizzazione e struttura complessa, la persona che riveste, a termini statutari, il ruolo di legale rappresentante della società, fatto salvo il trasferimento di responsabilità in forza di delega delle funzioni correttamente attuata. (Fattispecie nella quale il legale rappresentante di società di gestione di un supermercato, con molteplici articolazioni e una complessa struttura organizzativa, è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione di alimenti in stato di cattiva conservazione provocata da "black out" elettrico a livello nazionale per avere omesso di far dotare l'esercizio di un generatore autonomo di energia e di impartire permanenti disposizioni di comportamento in caso di mancanza di energia).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4067 del 16/10/2007 Ud.  (dep. 28/01/2008 )

 

In genere

In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, il reato previsto dall'art. 112, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo) è configurabile in presenza di una verosimile pericolosità del prodotto, purché intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 27706 del 21/04/2010 Cc.  (dep. 16/07/2010 )

 

L'importatore di un prodotto alimentare confezionato all'estero, sia esso un commerciante all'ingrosso o al dettaglio, risponde del reato di immissione in commercio di prodotto alimentare non conforme alla normativa di settore se non adempie l'obbligo di verificarne la conformità mediante controlli tali da garantire la qualità del prodotto, anche se importato in confezioni originali. (Nella specie la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente speciale di cui all'art. 19, della L. 30 aprile 1962, n. 283 invocata da un importatore italiano di tonno decongelato contenente monossido di carbonio, additivo chimico non consentito, acquistato preconfezionato sotto vuoto da società spagnola che, a sua volta, l'aveva importato dal Vietnam).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17547 del 25/03/2010 Ud. (dep. 07/05/2010 ) RV. 247487

 

A norma dell'art. 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286 applicabile "ratione temporis", tutte le parti degli animali macellati le cui carni sono destinate al consumo umano (ivi comprese le viscere) devono essere dotate del prescritto bollo sanitario; la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 20, comma 2, lettera c), del medesimo d.lgs., e ciò a prescindere dal fatto che la carne sia stata, nella specie, effettivamente commercializzata, in quanto lo scopo della normativa in esame è quello di garantire la tracciabilità del prodotto e la conoscenza delle informazioni relative alla sua provenienza.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27400 del 28/12/2009

 

Scadenza

La commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro il..." non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30858 del 27/06/2008 Ud.  (dep. 23/07/2008 )

 

Sostanze nocive

La competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore e, quindi, dove si è concluso il contratto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3048 del 13/11/2007 Ud.  (dep. 21/01/2008 )

 

Violazione delle norme sanitarie

L'illecito amministrativo previsto dall'art. 20, comma secondo, del d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286, concernente la macellazione di animali e la immissione in commercio delle relative carni senza l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, sussiste quando la carne dell'animale macellato, in base alle circostanze obiettive del caso concreto (quali il tipo di animale macellato, il luogo della macellazione, la natura dell'impianto di macellazione), sia suscettibile di essere destinata al commercio ed al consumo umano, a prescindere dal fatto che, nella specie, la carne sia stata o meno effettivamente commercializzata (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata rigettata l'opposizione a sanzione amministrativa, proposta da una società commerciale nei cui locali erano state rinvenute carni bovine provenienti da un macello e prive del prescritto timbro, e fondata sull'assunto che le suddette carni non fossero destinate immediatamente al consumo umano, ma ad ulteriori lavorazioni).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 26404 del 16/12/2009

 

AMBIENTE (in genere)

Disastro ambientale

Requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane. (Fattispecie di disastro ambientale caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9418 del 16/01/2008 Cc.  (dep. 29/02/2008 )

 

In genere

Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), in quanto individuato dal D.M. Ambiente 17 ottobre 1995 tra le associazioni di protezione ambientale, è legittimato ad esercitare, in ogni stato e grado del processo, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa nei reati ambientali. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto il diritto di detto ente, in tal senso richiedente, alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 34220 del 24/06/2010 Cc.  (dep. 22/09/2010 )

 

La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministro dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 311, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma anche all'Ente pubblico territoriale (nella specie, la Provincia) che, per effetto della condotta illecita, abbia subito un danno patrimoniale risarcibile. (In motivazione la Corte ha precisato che la disciplina dettata dall'art. 311 cit. non esclude e non è incompatibile con quella generale prevista dall'art. 2043 cod. civ.).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 755 del 28/10/2009 Ud.  (dep. 11/01/2010 )

 

L'art. 1 della legge della Regione Valle D'Aosta 4 marzo 1988, n. 15 - che ha istituito nelle zone protette (indicate nei commi 1 e 2) un divieto generalizzato di atterraggio, decollo e sorvolo per i velivoli a motore, con le sole eccezioni indicate nei commi 3, 4 e 5 - è norma onnicomprensiva e, come tale, applicabile anche nei confronti di chi svolga una delle predette attività per motivi di lavoro; né tale interpretazione è in contrasto con gli artt. 3 e 120, primo comma, Cost., tenendo conto del fatto che tali divieti e limitazioni - i quali rispondono ad evidenti finalità di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e si applicano solo in alcune parti del territorio regionale - sono di carattere generale e non impediscono ai lavoratori la libera circolazione per lo svolgimento delle proprie attività.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 05/05/2009

 

La compromissione dell'ambiente (nella specie prodotta dall'accertata alterazione e distruzione della vegetazione e del suolo sbancato, nonché dalla provocata deviazione del corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli bei che ne fatto parte perché il bene pubblico (che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008

 

In tema di conflitti di competenza, la speciale competenza attribuita ai magistrati del Tribunale di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123) non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve intendersi limitata, anche per i reati connessi, ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha affermato la competenza in sede cautelare del G.i.p. circondariale e non di quello collegiale "regionale", vertendosi in materia di inquinamento atmosferico).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 42082 del 28/10/2008 Cc.  (dep. 12/11/2008 )

 

ANIMALI

Abbandono

Il reato contravvenzionale di abbandono di animali, come modificato dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, concorre con i reati contravvenzionali previsti dall'art. 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157. (In motivazione la Corte ha precisato che il rapporto di specialità sussiste unicamente, a norma dell'art. 19 ter disp. att. cod. pen., tra i delitti contro il sentimento per gli animali, introdotti dalla Legge n. 189 del 2004, e le leggi speciali in materia di animali).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 41742 del 06/10/2009 Ud.  (dep. 30/10/2009 )

 

Il delitto d'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo può essere commesso dal proprietario del fondo in danno del possessore dello stesso.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 17509 del 31/03/2009 Ud.  (dep. 23/04/2009 )

 

Deve escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14421 del 21/02/2008 Ud.  (dep. 08/04/2008 )

 

Fauna selvatica

In tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni "non altrimenti risarcibili" arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa é la Regione mentre, per i danni "non altrimenti risarcibili", e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo. (Fattispecie relativa ai danni ad un'autovettura causati da un cinghiale che stava attraversando una strada provinciale all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga).
Cass. civ., Sez.  3, Sentenza n. 467 del 13/01/2009

 

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà é incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008

 

Guardie giurate di associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute

Non integra il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità a richiesta di guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, in quanto la disciplina prevista dall'art. 6, comma secondo, L. 20 luglio 2004 n. 189 - che affida anche ad esse, con riguardo agli animali d'affezione, la vigilanza sull'osservanza della legge stessa e delle altre norme relative alla protezione degli animali - ha natura eccezionale e non è pertanto suscettibile d'interpretazioni estensive.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 34510 del 10/07/2008 Ud.  (dep. 02/09/2008 )

 

Maltrattamenti

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali degli artt. 544 bis e 544 ter cod. pen. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 cod. pen. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale (proprietà privata nell'art. 638 cod. pen. e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie), sia per la diversità dell'elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 cod. pen. la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 24734 del 26/03/2010 Ud.  (dep. 01/07/2010 )

 

Non integra il reato di maltrattamento di animali, in relazione alla sottoposizione degli stessi a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, la detenzione di volatili all'interno di gabbie di ampiezza insufficiente.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 6656 del 12/01/2010 Cc.  (dep. 18/02/2010 )

 

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. (Fattispecie nella quale il reato è stato ravvisato nel fatto di avere tenuto per circa un'ora un cane all'interno di un'autovettura parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa trenta gradi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 175 del 13/11/2007 Ud.  (dep. 07/01/2008 )

 

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima contemplate dall'art. 727 cod. pen. (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che norma penale più favorevole è quella contemplata dal previgente art. 727 cod. pen., trattandosi di contravvenzione, diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi delittuose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 30/11/2007 )

 

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie previste dal Titolo IX bis del Libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 cod. pen.) non solo per la diversità del bene oggetto di tutela penale (bene protetto per l'art. 638 cod. pen. è la proprietà privata dell'animale, mentre per le nuove fattispecie è il sentimento per gli animali), ma anche per la diversità dell'elemento soggettivo, in quanto nelle nuove fattispecie la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 30/11/2007 )

 

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di "necessità" che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis cod. pen.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 30/11/2007 )

 

In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta "senza necessità".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 30/11/2007 )

 

Configurano il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 cod. pen., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore. (Nella specie il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44287 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 28/11/2007)

 

Omessa custodia

In tema di omessa custodia di animali, l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 34813 del 02/07/2010 Ud.  (dep. 27/09/2010 )

 

Risarcimento danni

La responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art.  2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul  proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere  non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'annuale un  diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del  proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso  del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa  l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con  quello del proprietario.
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 16023 del 07/07/2010

 

A norma della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, sui Comuni grava l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine; pertanto, una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010

 

La norma dell'art. 2052 cod. civ. - in base alla quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso - trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso; in tale situazione, peraltro, non rientra colui il quale utilizzi l'animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano state affidate dal proprietario dell'animale alle cui dipendenze egli presti tale attività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, avanzata da un componente del corpo di polizia municipale, di risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dovuta all'impennata del cavallo da lui montato, sul rilievo che in quel momento l'animale era affidato alla custodia dello stesso danneggiato).
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10189 del 28/04/2010

 

Sequestro amministrativo

L'affidamento provvisorio a privati degli animali oggetto di confisca e sequestro, effettuato nel corso del processo in attesa di individuare gli enti ed associazioni che si dichiarino disponibili ad accoglierli, non contrasta con la previsione di cui all'art. 19 quater disp. att. cod. pen. (Nella fattispecie il tribunale, nel disporre la confisca, si era riservato di provvedere con separata ordinanza all'affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22039 del 21/04/2010 Ud. (dep. 10/06/2010 )

 

Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del custode di un animale sottoposto a sequestro amministrativo per ragioni di igiene e sanità, che ometta di comunicarne immediatamente l'avvenuto decesso al servizio veterinario della competente U.S.L. (Fattispecie relativa a capi di bestiame sottoposti a sequestro amministrativo poichè risultati positivi al test del "bolderone", sostanza anabolizzante la cui somministrazione è vietata nell'U.E.).
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 48376 del 19/11/2008 Ud.  (dep. 30/12/2008)

 

Somministrazione di sostanze vietate

In tema di sanzioni amministrative connesse alla somministrazione di progesterone ad animali bovini, in violazione del divieto di cui all'art. 3, comma terzo, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, la tabella allegata al d.m. Sanità del 14 novembre 1996, emanato ai sensi dell'art. 13 del citato d.lgs., ha fissato il livello fisiologico massimo di progesterone nel sangue o nel siero dei bovini maschi oltre i sei mesi nella misura dell'1,5 ng/ml, misura indicata dall'Istituto superiore di sanità tenendo conto anche delle possibili alterazioni ormonali. Ne deriva che l'accertamento del superamento del limite di progesterone indicato comporta una presunzione "iuris tantum" di provenienza esogena dell'ormone e, quindi, della sua indebita eccessiva somministrazione. Tale presunzione può essere vinta dal titolare dell'allevamento, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, fornendo la prova che l'elevato tasso di progesterone sia attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore, quale ad esempio la permanenza dell'ormone nel sangue, nonostante il decorso del prescritto tempo da un trattamento terapeutico lecitamente praticato, o un'inconsapevole somministrazione od ingestione di una specialità medicinale nella quale l'ormone medesimo era contenuto.
Cass. civ., Sez.  2, Sentenza n. 1554 del 21/01/2009

 

Specie protette vietate

Non integra il reato previsto dall'art. 2 comma primo, lett. f), L. n. 150 del 1992 (detenzione per la vendita o per fini commerciali di esemplari di specie protette in assenza della prescritta documentazione) l'errata indicazione del codice CITIES sull'etichetta apposta sulla confezione di un prodotto alimentare, soggetto alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, trattandosi di condotta che non offende il bene protetto neppure sotto il profilo del mero pericolo di inganno o di difetto di informazione. (Fattispecie di confezioni di caviale recanti un errore nella prima sezione del codice a barre CITIES nel quale, dopo le tre lettere regolamentari "hus", figurava una quarta lettera "o"; la Corte ha precisato che l'aggiunta della quarta lettera non comportava in tale contesto la riduzione o compressione delle restanti parti del codice né la perdita di alcuna delle informazioni che devono essere presenti nell'etichettatura né, infine, alcuna incertezza circa la tipologia del prodotto, posto che scrivere "huso" invece di "hus" non trae in inganno né l'Autorità né il consumatore sul fatto che si tratti di caviale da storione "huso").
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 21389 del 03/03/2010 Ud. (dep. 07/06/2010 )

 

La documentazione, la cui mancanza è elemento del reato di cui all'art. 2 della L. n. 150 del 1992 (detenzione per fini commerciali di esemplari di specie protette in assenza della prescritta documentazione), è quella diretta a dimostrare la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa a tutela delle specie animali e vegetali protette, e non anche quella con altre possibili indicazioni dirette a tutelare finalità di natura diversa, ad esempio relative alla scadenza o alle caratteristiche alimentari. (Fattispecie di sequestro di confezioni di caviale con etichettatura ritenuta irregolare; la Corte ha annullato con rinvio demandando al tribunale del riesame la verifica della rispondenza delle etichette alle finalità suddette).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6900 del 29/10/2008 Cc.  (dep. 18/02/2009 )

 

Tutela del patrimonio zootecnico

Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all'art. 500 cod. pen., la probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento all'economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione è in sintonia con il testo della fattispecie incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29315 del 11/06/2009 Ud.  (dep. 16/07/2009 )

 

Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 cod. pen., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia. (Fattispecie di animali contagiati dalla brucellosi).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29315 del 11/06/2009 Ud.  (dep. 16/07/2009 )

 

Uccisione

La “necessità” in presenza della quale l’art. 638 c.p. esclude la punibilità per il reato di uccisione o danneggiamento di animale altrui comprende non solo il vero e proprio “stato di necessità” previsto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca a commettere il fatto per prevenire o evitare un pericolo imminente ovvero l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando esso sia dall’agente ritenuto altrimenti inevitabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato, avendo questi ucciso con un colpo di fucile un cane pastore tedesco che aveva aggredito un cagnolino appartenente alla moglie di esso imputato e mostrava di voler attaccare anche la donna, accorsa il difesa di detto cagnolino).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 42722 del 11/11/2010 Ud.  (dep. 10/12/2010)

 

ARIA

Autorizzazione

L'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, elencate nell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991, n. 175, è sempre subordinato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o al rilascio di un'autorizzazione che ne abiliti l'esercizio previa loro specifica individuazione o all'adempimento degli obblighi stabiliti in materia di procedure semplificate previste per le predette attività, essendo invece escluso l'obbligo di richiedere l'autorizzazione esclusivamente per le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del d.P.R. citato. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi secondo cui con il predetto d.P.R. il legislatore avrebbe introdotto un'autorizzazione "generale" per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, eliminando l'obbligo di autorizzazione specifica in caso di emissioni non eccedenti i limiti di legge).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18774 del 14/04/2010 Ud. (dep. 18/05/2010 ) RV. 247172

 

Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203 del 1988, sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignoto alla pubblica amministrazione.(Fattispecie di cessazione della permanenza fatta coincidere con l'intervenuto accertamento di P.G.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22018 del 13/04/2010 Ud. (dep. 09/06/2010 ) RV. 247279
 

Integra una nuova violazione della norma incriminatrice dell'esercizio di impianto non autorizzato per le emissioni in atmosfera il trasferimento dell'impianto medesimo, in luogo diverso, che risulta così legato dal vincolo della continuazione con l'episodio illecito interrotto dal trasferimento.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35135 del 18/06/2009 Ud.  (dep. 10/09/2009 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, con riferimento alla fattispecie di trasferimento di impianto da un luogo ad un altro in carenza di autorizzazione, sussiste piena continuità normativa tra la previsione dell'art. 25, comma sesto, d.P.R. n. 203 del 1988, e quella dell'art. 279, comma primo, parte prima, D.Lgs. n. 152 del 2006. In motivazione la Corte ha disatteso l'assunto difensivo sull'intervenuta depenalizzazione della fattispecie).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud.  (dep. 23/07/2008 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, rientra nella nozione di impianto, per il cui trasferimento è necessaria l'autorizzazione, anche il singolo macchinario utilizzato nell'ambito di un complesso ciclo produttivo. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva trasferito in una diversa sede, prima del rilascio dell'autorizzazione, un'apparecchiatura per il controllo della qualità dei prodotti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud.  (dep. 23/07/2008 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, l'ammissione all'oblazione speciale per il reato di costruzione di impianto senza autorizzazione (art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto reato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione si verifica la cessazione delle conseguenze pericolose dell'illecito eliminabili da parte del contravventore ex art. 162 bis, comma terzo, cod. pen..
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 20/02/2008 Ud.  (dep. 27/03/2008)

 

Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura permanente, protraendosi sino a quando il responsabile dell'impianto non presenti, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12436 del 20/02/2008 Cc.  (dep. 20/03/2008 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è necessaria non solo nel caso di un impianto fisso, ma anche nel caso di un impianto mobile, in quanto l'oggetto dell'autorizzazione è costituito dall'impianto produttivo nella sua struttura globale e non dalle singole macchine utilizzate per l'espletamento dell'attività produttiva. (Fattispecie nella quale l'imputato, titolare di ditta esercente attività di saldatura, utilizzava una macchina saldatrice mobile).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud.  (dep. 29/01/2008 )

 

Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d. P. R. n. 203 del 1988, ora sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, in tal modo ricomprendendo anche le condotte di coloro che abbiano proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignota alla pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale la consumazione del reato è stata fatta coincidere dalla Corte con l'avvenuta comunicazione all'autorità competente dell'inizio delle prove di funzionamento, con conseguente irrilevanza penale della condotta di prosecuzione di esercizio dell'impianto da parte di soggetto subentrato nella titolarità successivamente a tale momento).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

Il reato di realizzazione di nuovo impianto senza autorizzazione di cui all'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203 del 1988, ora art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha natura di reato permanente, perdurando la consumazione del medesimo sino al rilascio della prescritta autorizzazione, che costituisce il mezzo di controllo preventivo, da parte del competente ente territoriale, sugli impianti inquinanti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2866 del 30/11/2007 Ud.  (dep. 18/01/2008 )

 

In tema di tutela delle emissioni nell'atmosfera, l'installazione in un impianto preesistente di apparecchiature che aumentano le emissioni richiede una ulteriore, preventiva autorizzazione, atteso che devono essere autorizzate tutte le emissioni, anche di modeste dimensioni, che abbiano concreta attitudine a causare un inquinamento dell'aria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 573 del 29/11/2007 Ud.  (dep. 09/01/2008 )

 

In genere

In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra le condotte già sanzionate dagli artt. 24 e 25 dell'abrogato d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e quelle attualmente previste dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18774 del 14/04/2010 Ud. (dep. 18/05/2010 ) RV. 247173

 

In tema di inquinamento  atmosferico, ove la condotta di esercizio di impianto di emissione in atmosfera senza autorizzazione, già iniziato nella vigenza dell'art. 25 d.P.R. n. 203 del 1988, abbia a protrarsi nel vigore del nuovo art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006, va fatta applicazione di quest'ultima disciplina per essersi la consumazione di detto reato, di natura permanente, esaurita sotto l'impero della legge successiva.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13225 del 05/02/2008 Cc.  (dep. 28/03/2008 )

 

I reati di attivazione di nuovo impianto, rispettivamente in assenza di comunicazione di messa in esercizio e di comunicazione dei dati relativi alle immissioni di cui all'art. 24, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279, commi terzo e quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), hanno natura permanente, perdurando gli stessi sino a quando siano effettuate le predette comunicazioni, finalizzate a consentire alla P.A. il monitoraggio dell'inquinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9403 del 16/01/2008 Ud.  (dep. 29/02/2008 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui all'abrogato art. 25 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie prevista dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (omessa presentazione della domanda di autorizzazione, nel termine prescritto, per l'esercizio di un impianto esistente).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud.  (dep. 29/01/2008 )

 

In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'abrogato art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto entrambe sanzionano la condotta di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47081 del 16/11/2007 Ud.  (dep. 19/12/2007 )

 

Ordinanze sindacali

L'ordinanza del sindaco con cui vengono disposti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, cod. strada, divieti di circolazione in alcune zone della città, ai fini di prevenzione dell'inquinamento atmosferico (nella specie, chiusura domenicale al traffico del centro storico), è un atto amministrativo che, dovendo essere preceduto dalle forme di pubblicazione proprie di tali atti e seguito da adeguata pubblicità informativa, può essere portato a conoscenza degli utenti delle strade, oltre che mediante l'affissione all'albo comunale, anche attraverso la pubblicità con mezzi di comunicazione di massa (ad es. la stampa o altri analoghi mezzi di comunicazione) e l'installazione di segnali stradali, essendo peraltro sufficiente che questi ultimi siano posizionati sulle strade di accesso alla zona in cui la circolazione è interdetta e non occorrendo che siano collocati in ogni singola strada, posta all'interno del perimetro urbano compreso nel divieto.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 13730 del 08/06/2010 (Rv. 613462)


 

Valori limite

In tema di tutela penale dall'inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni è caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dalla disciplina generale dettata in materia dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. (Conf.: Sez. III, 21 maggio 2008 n. 27087, Cioni, non massimata).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42533 del 04/11/2008 Ud.  (dep. 14/11/2008 )

 

In tema di controllo del superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, poiché la procedura relativa al prelievo e alle analisi dei campioni attiene alla fase amministrativa, precedente a quella delle indagini preliminari, e per la quale non è richiesta l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati, gli eventuali vizi afferenti la stessa non sono causa di nullità delle analisi stesse, potendo unicamente essere fatti valere mediante tempestiva richiesta di revisione nel corso del processo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35736 del 12/07/2007 Ud.  (dep. 28/09/2007)

 

BELLEZZE NATURALI

Aree protette e parchi naturali

L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad servizio pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, l'atto e la destinazione in questine non discendono automaticamente dalla inclusione del bene nell'area di un parco regionale istituito con normativa (nella specie, con legge reg. Sicilia 6 maggio 1981, n. 98 istitutiva del Parco delle Madonie) che viene anzi sovente a configurare un complesso quadro di precetti conservativi dell'ambiente limitativi dei diritti di utilizzazione privata e non necessariamente fondanti un uso pubblico, per la presenza di divieti edificatori, di coltivazione e persino di accesso indiscriminato ai cittadini e di percorribilità viaria.
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 24563 del 03/12/2010

 

Le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area non è scusabile. (Nella specie, relativa ad illecita attività di pesca subacquea, la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della disciplina che, con riferimento al divieto di navigazione, prescrive, invece, la necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di segnalazione, delle aree protette).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 27683 del 21/04/2010 Ud.  (dep. 16/07/2010 )

 

In tema di parchi regionali, l'art. 20, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 - che subordina al preventivo nulla-osta dell'Ente parco il rilascio delle concessioni o autorizzazioni a interventi, impianti od opere nelle "aree soggette al piano del parco" - trova applicazione anche in riferimento alle aree esterne al parco, che essendo con questo contigue rientrano nel suddetto piano, non contrastando siffatta opzione ermeneutica con l'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - che richiede l'anzidetto nulla-osta per interventi, impianti ed opere "all'interno del parco" - e, anzi, conformandosi la stessa ai principi di cui all'art. 32 della medesima legge "quadro", che prevede l'istituzione di piani e programmi e delle eventuali misure di disciplina a tutela dell'ambiente delle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. Ne consegue che - non incidendo sulla portata precettiva del comma 1 dell'art. 20 citato l'interpretazione autentica del comma 2 dello stesso art. 20 (recata dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 marzo 2000, n. 43), posto che detto comma 2 riguarda la diversa fattispecie del nulla-osta già rilasciato e la sua delimitazione alle "aree ricomprese nei parchi regionali" riguarda le sole funzioni, trasferite o delegate, in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico - è legittima l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria emessa dall'Ente Parco Regionale della Maremma nei confronti di una società di costruzioni per lavori eseguiti in area contigua a detto parco in assenza di nulla-osta e di concessione edilizia.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 27396 del 28/12/2009

 

La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della legge reg. n. 7 del 1995, in favore delle Province). In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata per insufficiente motivazione nella parte in cui aveva addebitato esclusivamente alla Regione Marche la responsabilità di danni potenzialmente e in astratto imputabili, anche per effetto della suddetta legge reg., alle attività amministrative svolte dalla Provincia di Pesaro).
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010

 

La nomina del direttore di un parco naturale è oggetto di una disciplina specifica (prevista dall'art. 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991), che prevede un decreto del Ministero dell'ambiente - con scelta del direttore tra una rosa di candidati proposti dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti in un albo di idonei all'esito di una procedura concorsuale per titoli - ed un successivo contratto di lavoro, espressamente qualificato dalla legge di diritto privato, di durata massima quinquennale, non abilitato ad introdurre deroghe alla disciplina legislativa, neppure mediante clausole di proroga o rinnovo. Ne consegue che il rinnovo dell'incarico al soggetto già nominato direttore dell'ente parco è possibile solo con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, indipendentemente da quando eventualmente previsto dal contratto individuale in contrasto con norma inderogabile.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 28457 del 28/11/2008

 

In tema di tutela penale delle aree protette, integra il reato di cui agli artt. 13 e 30 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) la mancanza del nulla osta dell'Ente parco in aree protette nazionali e non in quelle regionali, restando, in ogni caso, configurabile, in caso di violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, il reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46079 del 08/10/2008 Ud.  (dep. 15/12/2008 )

 

La previsione dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, che vieta l' introduzione di armi all'interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall'art. 21 lett. g) della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, essendo tale secondo divieto compatibile con il primo e comunque non regolante l'intera materia da quello disciplinato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 16/09/2008 )

 

In tema di tutela delle aree protette, i divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la salvaguardia di tali aree di cui all'art. 11 L. n.394 del 1991 si applicano anche con riferimento ai parchi naturali regionali e possono essere derogati solo per effetto dei relativi regolamenti, la cui adozione spetta agli Enti Parco. (Fattispecie di introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 16/09/2008 )

 

Integra il reato di introduzione di armi in area protetta di cui all'art. 11, comma terzo, lett. f), L. n. 394 del 1991, la condotta di chi, a bordo di auto contenente armi, abbia anche solo a transitarvi al fine di portarsi in area non protetta al fine di cacciare.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6985 del 16/01/2008 Ud.  (dep. 14/02/2008 )

 

Autorizzazioni

L'accertamento della distruzione o deturpamento di bellezze naturali, che costituisce il nucleo della corrispondente fattispecie criminosa, continua ad essere demandato, anche successivamente alle modifiche all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 apportate dalla legge n. 308 del 2004, al giudice penale, indipendentemente da ogni valutazione di compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa, rilevante, infatti, unicamente con riguardo all'elemento psicologico o alla gravità del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che detta valutazione amministrativa ha efficacia scriminante con riguardo al solo reato di esecuzione di lavori non autorizzati su beni paesaggistici di cui all'art. 181 cit., fatta eccezione per i fatti commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004, per i quali, ex art. 1, comma trentasette, legge n. 308 del 2004, è prevista l'estinzione anche del reato di cui all'art. 734 cod. pen.).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 34205 del 17/06/2010 Ud.  (dep. 22/09/2010 )

 

Il nulla osta paesaggistico, rilasciato successivamente all'esecuzione dei lavori abusivi in zona vincolata, non produce alcun effetto estintivo del corrispondente reato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale effetto estintivo consegue solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 181, comma primo - quinquies, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 24/03/2010 Ud. (dep. 07/05/2010 ) RV. 247166

 

Il regime derogatorio di edificabilità previsto dall'art. 142, comma secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non riguarda i vincoli paesaggistici ordinari imposti con provvedimento amministrativo, ma concerne in via esclusiva i vincoli imposti per legge ad intere categorie di beni paesaggisticamente vincolati. (Fattispecie di sequestro preventivo su immobili realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico imposto con D.M. 30 aprile 1965).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16871 del 17/02/2010 Cc. (dep. 04/05/2010 ) RV. 247150

 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dal comma terzo della citata disposizione, necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. (In motivazione la Corte ha precisato che solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, la D.I.A. non deve essere preceduta dall'autorizzazione paesaggistica).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 8739 del 21/01/2010 Cc.  (dep. 04/03/2010 )

 

La produzione documentale di pareri positivi di compatibilità paesaggistica, se relativi ad abusi edilizi "minori" realizzati in zona vincolata (art. 1, comma 36, L. 15 dicembre 2004, n. 308), obbliga il giudice dell'esecuzione ad esercitare il potere - dovere di verificare se sia legittimamente intervenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica, comportando quest'ultimo l'inapplicabilità o l'obbligo di revocare l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 7111 del 17/11/2009 Cc.  (dep. 23/02/2010 )

 

Il reato di lottizzazione abusiva non è configurabile nel caso in cui manchi la preventiva valutazione paesaggistica regionale del piano di lottizzazione riguardante zone di territorio non soggette a vincolo paesaggistico, in quanto l'obbligatorietà del nulla osta regionale in sede di approvazione del piano, già prevista dall'art. 28, comma secondo, L. 17 agosto 1942, n. 1150, è stata eliminata dall'art. 24, comma primo, L. 28 febbraio 1985, n. 47. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che spetta al Consiglio comunale, quale organo deliberante dell'Ente locale dotato di potere normativo, la competenza all'approvazione dei piani di lottizzazione).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 71 del 15/10/2009 Cc.  (dep. 07/01/2010 )

 

Le opere realizzate in area vincolata sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l'area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa. (V. Corte cost. n. 54 del 2009 e n. 150 del 2009).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24647 del 24/03/2009 Ud.  (dep. 15/06/2009 )

 

L'integrazione del reato di edificazione abusiva in zona assoggettata a vincolo non implica un'effettiva lesione materiale del vincolo stesso, nè alcun accertamento della violazione del bene protetto, essendo la lesione dell'interesse tutelato "in re ipsa".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 25174 del 21/05/2009 Ud.  (dep. 17/06/2009 )

 

In tema di reati edilizi e paesaggistici, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica anche per i lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo che rispettino la precedente volumetria e destinazione d'uso.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 45072 del 24/10/2008 Ud.  (dep. 04/12/2008 )

 

In materia edilizia, l'accertamento di compatibilità paesaggistica introdotto dall'art. 1, comma trentasettesimo, della L. 15 dicembre 2004, n. 308 non esplica effetto estintivo del reato di lottizzazione abusiva né è incompatibile con la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, prima prevista dall'art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi sostituito dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

È configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui manchi la preventiva valutazione paesaggistica regionale del piano di lottizzazione riguardante zone di territorio non soggette a vincolo paesistico, in quanto tale valutazione rappresenta un intervento consultivo di carattere generale e programmatorio sulla compatibilità ambientale dello strumento urbanistico attuativo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente precisato che i due atti possono fondersi in un unico provvedimento "complesso", ma è necessario che quest'ultimo contenga ambedue le distinte valutazioni, proprie dell'attività consultiva e di quella autorizzatoria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

In tema di violazioni edilizie, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (nella specie compresa nel Parco Regionale Archeologico della Basilicata), integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente dall'essere l'edificazione criminosa ultimata o meno, posto che l'offesa al territorio e gli effetti lesivi all'equilibrio urbanistico perdurano e sono anzi aggravati dall'utilizzazione della costruzione ultimata.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 23681 del 14/05/2008 Cc.  (dep. 11/06/2008 )

 

In materia edilizia, nell'ipotesi di interventi edilizi eseguiti in area paesaggisticamente vincolata per i quali è sufficiente la mera denuncia di inizio attività, la loro realizzazione "sine titulo" (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il nulla osta dell'autorità tutoria) non è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, il quale è integrato solo nell'ipotesi di interventi edilizi ammessi al regime della cosiddetta super-d.i.a., in virtù del combinato disposto degli artt. 22, comma terzo e 44, comma secondo bis, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud.  (dep. 06/05/2008 )

 

In tema di sanatoria edilizia, il termine di sessanta giorni entro il quale l'autorità competente deve pronunciarsi sulla relativa domanda decorre, anche nel caso di abuso edilizio in zona vincolata, dalla data di presentazione di quest'ultima e non dalla data di acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud.  (dep. 06/05/2008 )

 

Nel caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, il cosiddetto nulla osta paesaggistico, ovvero il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è necessario per ottenere il predetto titolo abilitativo, ma non spiega "ex se" efficacia estintiva sul reato paesaggistico, in quanto tale efficacia consegue soltanto al rilascio del permesso in sanatoria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12951 del 07/03/2008 Ud.  (dep. 27/03/2008 )

 

In tema di tutela del paesaggio, in difetto di prova della compatibilità paesaggistica dell'intervento conseguente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (art. 181, comma secondo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) deve essere disposto anche con la sentenza di applicazione della pena. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la sanzione ripristinatoria può essere evitata in sede esecutiva dando prova della compatibilità paesaggistica).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc.  (dep. 20/12/2007 )

 

In tema di tutela del paesaggio, nel caso di interventi edilizi eseguiti in zona vincolata, l'esistenza dell'autorizzazione paesaggistica non può desumersi dall'intervenuto rilascio di concessione in sanatoria ex artt. 36 e 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non soltanto per l'autonomia strutturale dei due provvedimenti, ma anche perchè l'interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato da quello urbanistico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc.  (dep. 20/12/2007 )

 

In tema di tutela delle bellezze naturali, l'ordinanza, adottata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune, di sospensione di lavori di approfondimento di un bacino per finalità di acquacoltura in assenza di autorizzazione paesistica, di natura cautelare, deve essere preceduta dall'acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia comunale, atteso che l'art. 6 legge reg. Veneto 31 ottobre 1994, n. 63, nel richiedere per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 4 tale parere, fa riferimento ai provvedimenti sia sanzionatori che cautelari. Né ha pregio l'eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 6, prospettata per contrasto con gli artt. 9, 97 e 117 Cost., nella parte in cui, richiedendo l'acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia comunale per l'adozione di provvedimenti cautelari, non consentirebbe di soddisfare con criteri di rapidità ed efficacia - sottesi al principio di buona amministrazione - le esigenze di tutela del paesaggio, imponendo il parere obbligatorio di un organo di cui, in base all'art. 41 della legge n. 449 del 1997, è consentita ai comuni l'abolizione ed impedendo al sindaco di esercitare tempestivamente i poteri cautelari a tutela del territorio, atteso che l'acquisizione di un parere preventivo non pregiudica l'efficacia dell'azione amministrativa, mentre l'ausilio dell'organo tecnico si presenta come una indefettibile garanzia di idoneità e congruità del provvedimento finale rispetto alla situazione che si intende regolamentare a mezzo della misura di cautela.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 2433 del 01/02/2008

 

Il nulla - osta correlato alla procedura di rilascio del permesso di costruire edilizio in sanatoria di cui all'art. 36 del Testo Unico n.380 del 2001, già art. 13 della legge n. 47 del 1985, nonché, sempre nell'ambito di tale procedura, il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, non hanno efficacia sanante del reato di cui all'art.163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dei reati connessi alla violazione della normativa sui parchi (legge n. 394 del 1991), avendo tali provvedimenti unicamente la veste di atti autorizzativi, con efficacia "ex nunc", per eseguire le opere descritte nella domanda di accertamento edilizio di conformità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 34746 del 24/05/2007 Ud.  (dep. 13/09/2007)

 

La valutazione relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale, in relazione all'incidenza delle opere sull'ambiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 149 d.P.R. n. 42 del 2004 compete, in sede di verifica dell'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 181 dello stesso d.P.R., all'autorità giudiziaria penale e non è condizionata dall'eventuale opinione diversa dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale il ricorrente assumeva l'idoneità, sotto tale profilo, della valutazione formulata dalla Sovrintendenza e dall'Ufficio tecnico comunale competenti in sede di permesso di costruire in sanatoria rilasciato a norma dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35401 del 20/06/2007 Ud.  (dep. 24/09/2007)

 

Le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, e quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela dell'ambiente o del territorio (nel caso di specie, sanzione emessa per violazione della legge n. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto nulla osta).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12698 del 30/05/2007

 

Beni paesaggistici

In tema di tutela paesaggistica, la proposta di vincolo formulata dalla competente commissione alla data di entrata in vigore D.Lgs. n. 42 del 2004 conserva efficacia anche in assenza della adozione di dichiarazione di notevole interesse pubblico. (Fattispecie relativa al vincolo paesaggistico gravante sul centro storico di Sciacca, nella quale la Corte ha escluso l'avvenuta formazione di silenzio-rigetto della proposta).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16476 del 17/02/2010 Ud.  (dep. 28/04/2010 )

 

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. impositivo di un vincolo paesaggistico per un'intera zona è condizione sufficiente di operatività del vincolo stesso, essendo necessaria la notifica del decreto ai proprietari unicamente con riguardo al vincolo imposto su singoli beni.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16491 del 16/03/2010 Ud.  (dep. 28/04/2010 )

 

In tema di tutela penale del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 181, comma primo-ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ai fini del condono ambientale è applicabile al solo vincolo paesaggistico e non anche a quello archeologico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 39824 del 23/09/2008 Cc.  (dep. 23/10/2008 )

 

In tema di tutela del paesaggio, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) l'individuazione dei beni paesaggistici spetta sia al Ministero dei beni culturali ed ambientali mediante appositi decreti ministeriali, sia alle Regioni mediante appositi atti amministrativi, leggi regionali ovvero mediante la compilazione dei piani urbanistici territoriali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che il Piano Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia, riconducibile alla categoria dei piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, costituisce un intervento di pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio regionale, non limitato alle aree ed ai beni elencati dall'art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero alle aree già sottoposte ad uno specifico vincolo paesistico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41078 del 20/09/2007 Cc.  (dep. 08/11/2007)

 

Boschi e foreste

In tema di abusi edilizi, il divieto di edificazione sui terreni già percorsi dal fuoco non è limitato alle sole aree individuate dal relativo censimento comunale ma riguarda tutte le aree effettivamente interessate da incendio, rientrando nell'attività ricognitiva del giudice l'individuazione delle stesse.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 7608 del 17/11/2009 Ud.  (dep. 25/02/2010 )

 

Integra il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'abusiva esecuzione di lavori in area boscata protetta consistenti nel taglio a raso e sradicamento di alberi e nel conseguente livellamento del terreno, essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo. (In motivazione la Corte ha precisato che non esclude il reato la mera "denuncia" del taglio della legna, non autorizzando la stessa detti interventi, ma solo il taglio della legna da ardere).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 43863 del 14/10/2009 Ud.  (dep. 17/11/2009 )

 

L'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 15 del 1997, nello stabilire che la bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà, va interpretato nel senso che l'obbligo di realizzazione delle precese, necessariamente collegato alle operazioni di mietitrebbiatura, non è posto in maniera assoluta, poiché dette precese vanno realizzate solo laddove si intenda procedere alla bruciatura delle stoppie; ne consegue che non sussiste alcun illecito amministrativo qualora le operazioni di mietitura siano state eseguite prima del 15 luglio senza che ad esse abbia fatto seguito l'accensione volontaria delle stoppie.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5663 del 09/03/2009

 

Condono ambientale

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv., con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326) all'art. 32, comma primo, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, non opera più, anche per le istanze di sanatoria già presentate, la procedura del silenzio-assenso per gli interventi di ampliamento eseguiti su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. (In motivazione la Corte ha precisato che il rilascio della sanatoria è subordinato al parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo da rilasciarsi nel termine di 180 gg. dall'istanza conseguendo, in caso di inerzia, l'impugnabilità del silenzio - rifiuto).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14312 del 16/03/2010 Cc.  (dep. 14/04/2010 )

 

La realizzazione, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 269 del 2003.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16471 del 17/02/2010 Ud.  (dep. 28/04/2010 )

 

La speciale procedura di sanatoria prevista dall'art. 9 della Legge reg. Campania 18 novembre 2004, n. 10 è inapplicabile agli abusi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto la normativa regionale non può essere interpretata in senso confliggente con la legge nazionale che ne consente la condonabilità negli stretti limiti previsti dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40198 del 02/07/2009 Cc.  (dep. 16/10/2009 )

 

In tema di reati edilizi e paesaggistici, il rilascio del cosiddetto condono ambientale (L. 15 dicembre 2004, n. 308) per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, pur non esplicando alcun effetto estintivo del reato edilizio, comporta l'inapplicabilità dell'ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto un coordinamento tra la disciplina edilizia e quella paesaggistica impone di ritenere non necessari interventi ripristinatori in presenza di una sanatoria paesaggistica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40639 del 10/10/2008 Ud.  (dep. 31/10/2008 )

 

In tema di tutela penale del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica al cui esito favorevole l'art. 181, comma primo ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 condiziona l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste per il reato di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in difformità ovvero in assenza dell'autorizzazione, non ha natura di condono ed è inapplicabile in fase esecutiva, in quanto per la sua operatività è necessario che non sia ancora intervenuta una pronuncia di condanna nei confronti dell'autore della violazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41333 del 10/10/2008 Cc.  (dep. 06/11/2008 )

 

Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue, per espressa disposizione della norma, esclusivamente il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, e non si estende pertanto al reato edilizio per mancanza di norme di coordinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 583 del 07/12/2007 Ud.  (dep. 09/01/2008 )

 

Deturpamento

Presupposto per la configurabilità del reato di deturpamento delle bellezze naturali, ove il bene non rientri tra quelli di cui all'art. 142 D.Lgs. n. 42 del 2004, già tutelati per legge, è la previa adozione, da parte della regione, del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 13/05/2008 )

 

Reati paesaggistici

L'esclusione dell'operatività del vincolo paesaggistico per le aree rientranti nella previsione dell'art. 142, comma secondo, lett. c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, riguarda esclusivamente quelle aree che, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, alla data del 6 settembre 1985 ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (cosiddetti "territori costruiti"), con conseguente divieto per le amministrazioni comunali di ampliare detta disciplina derogatoria ricomprendendovi anche zone non edificate. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato paesaggistico, nonostante il rilascio da parte del comune di permessi di costruire in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, necessaria trattandosi di territorio non costruito).

Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 27261 del 08/06/2010 Ud.  (dep. 14/07/2010 )

 

È configurabile sia il reato edilizio che quello paesaggistico nel caso in cui i lavori edilizi in zona vincolata siano iniziati prima della conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, costituendo quest'ultima condizione di efficacia del titolo abilitativo edilizio, il quale esplica i suoi effetti giuridici solo dopo l'intervenuto rilascio di detta autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17971 del 08/04/2010 Cc. (dep. 11/05/2010 ) RV. 247162

 

In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo in cui la Corte ha precisato che, in tal caso, la sanzione applicabile è sempre quella di cui all'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, non essendovi spazio per l'applicazione di quella contemplata dalla lett. a) della richiamata disposizione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16392 del 17/02/2010 Cc.  (dep. 27/04/2010 ) Rv. 246960

 

L'allestimento di un campeggio all'interno di un'area marina protetta senza la prescritta autorizzazione integra il reato di cui agli artt. 19, comma terzo, e 30 L. n. 394 del 1991, giacché, oltre ad incidere sulla flora della stessa, compromette le caratteristiche dell'ambiente nonché i valori scenici e panoramici e gli equilibri ecologici del sito.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16473 del 17/02/2010 Ud.  (dep. 28/04/2010 )

 

Il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004, allorquando sia realizzato mediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie, di edificazione di manufatto), è permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per altro motivo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16393 del 17/02/2010 Cc.  (dep. 27/04/2010 )

 

Sussiste il reato paesaggistico nel caso in cui il relativo vincolo sia stato imposto dallo Stato pur dopo la delega di funzioni in materia alle Regioni, dal momento che permane in capo allo Stato un potere concorrente da esercitare in via sostitutiva per l'ipotesi di inerzia delle Regioni.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9255 del 21/01/2010 Ud.  (dep. 09/03/2010)

 

L'illegittima statuizione della confisca del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di costruzione abusiva in zona vincolata, può essere sostituita d'ufficio dalla Corte di cassazione con l'ordine di demolizione e con quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, previo annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca illegittimamente disposta.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 82 del 11/11/2009 Cc.  (dep. 07/01/2010 )

 

Il reato di cui all'art. 1sexies L. n. 431 del 1985 (ora art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004), ha natura di pericolo sicché, per la sua configurabilità, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. (Fattispecie, di integrazione del reato, di chiusura con elementi vetrati di un portico di abitazione).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 2903 del 20/10/2009 Ud.  (dep. 22/01/2010 )

 

In tema di reati paesaggistici, le modifiche apportate all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dall'art. 3 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"), confermano che l'unica sanzione penale applicabile in caso di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, eseguiti in assenza d'autorizzazione o in difformità da essa è quella prevista dall'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35903 del 29/05/2008 Ud.  (dep. 19/09/2008 )

 

L'esecuzione di interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non integra il reato paesaggistico (art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ma quello edilizio (art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli tassativamente elencati dalla lett. c) dell'art. 44 cit., come tali insuscettibili di estensione analogica. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il vincolo idrogeologico è altresì causa ostativa della sanatoria degli abusi edilizi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43731 del 24/09/2009 Cc.  (dep. 16/11/2009 )

 

La natura permanente del reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie eseguite in zona sottoposta a vincolo anche nel caso di ultimazione dei lavori, in quanto l'esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel tempo e ne aggrava le conseguenze, determinando e radicando il danno all'ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30932 del 19/05/2009 Cc.  (dep. 24/07/2009 )

 

Non sussiste il reato paesaggistico in caso di esecuzione di interventi nelle "zone umide" (art. 142, comma primo, lett. i), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) non comprese nell'elenco allegato al d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, attuativo della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, se dette zone non siano assimilabili per le loro caratteristiche né ai laghi né alle acque demaniali marittime. (La Corte ha precisato che se invece le zone risultino assimilabili ai laghi o alle acque demaniali esse restano soggette alla disciplina paesaggistica, non rilevando la mancata inclusione nell'elenco, la cui funzione è quella di individuare e tutelare l'habitat degli uccelli acquatici).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38921 del 10/06/2009 Ud.  (dep. 07/10/2009 )

 

In tema di tutela penale dei beni paesaggistici, integra il reato d'inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172, D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42) l'inosservanza di una prescrizione d'inedificabilità assoluta adottata dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. citato. Tale violazione ha natura di reato permanente, in quanto l'offesa al bene tutelato, consistente nell'impedimento alla visuale, si protrae sino a quando esiste il manufatto che la impedisce, non essendo quest'ultimo suscettibile d'autorizzazione o sanatoria postuma.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37470 del 26/06/2008 Ud.  (dep. 02/10/2008 )

 

In tema di reati paesaggistici, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e giuridici legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27750 del 27/05/2008 Ud.  (dep. 08/07/2008 )

 

Rimessine in pristino

L'accertamento di compatibilità paesaggistica, rilasciato dall'Autorità competente successivamente all'irrevocabilità della sentenza di condanna per reato paesaggistico, è idoneo ad incidere sull'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato previo obbligo, per il giudice dell'esecuzione, di valutarne la legittimità. (In motivazione la Corte ha escluso che a tale accertamento possa seguire l'estinzione del reato, attesa l'irrevocabilità della sentenza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10396 del 04/02/2010 Cc.  (dep. 16/03/2010)

 

In tema di tutela penale del paesaggio, ai fini dell'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non rilevano eventuali difformi valutazioni espresse da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo circa l'idoneità offensiva dell'opera abusivamente realizzata, in quanto l'obbligo di ripristino si pone su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri e delle valutazioni della P.A..
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 3195 del 13/11/2008 Ud.  (dep. 23/01/2009)

 

In tema di tutela penale del paesaggio, l'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico, prevista dall'art. 181 quinquies del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell'autore dell'abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale la demolizione dell'opera, abusivamente realizzata in zona paesaggisticamente vincolata, era intervenuta successivamente alla notifica da parte del Comune dell'ingiunzione al ripristino dello "status quo ante").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3064 del 05/12/2007 Ud.  (dep. 21/01/2008 )

 

Sequestro

Il sequestro del manufatto abusivo non è ostativo all'adempimento dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi imposto dal giudice, in quanto è sempre possibile effettuare, ai sensi dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., interventi ripristinatori sul bene sequestrato. (In motivazione la Corte ha precisato che nemmeno il mutamento dello stato dei luoghi configura una causa di impossibilità materiale impeditiva dei lavori di ripristino).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17188 del 24/03/2010 Cc. (dep. 06/05/2010 ) RV. 247152

 

Il Tribunale del riesame ha il potere di correggere gli errori materiali presenti nel provvedimento impositivo della misura cautelare emesso dal G.i.p.. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo, nella quale l'area paesaggisticamente vincolata, sulla quale insistevano le opere abusive, risultava erroneamente indicata nell'ordinanza del G.i.p.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7136 del 20/01/2009 Cc.  (dep. 19/02/2009 )

 

Sospensione del procedimento penale

In materia paesaggistica, nel caso di intervenuta attivazione della procedura di cui all'art. unico, comma trentasette, L. 15 dicembre 2004 n. 308 (cosiddetto minicondono ambientale), non può operarsi la sospensione del procedimento penale instaurato per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, atteso che manca per tale ipotesi di condono una previsione specifica in tale senso, analoga a quanto diversamente previsto in tema di condono edilizio.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19719 del 05/04/2007 Ud.  (dep. 22/05/2007)

 

BENI CULTURALI

Beni archeologici

Il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato è configurabile anche laddove questi siano stati rinvenuti da persona diversa dall'autore dell'impossessamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 33977 del 22/06/2010 Cc.  (dep. 21/09/2010 )

 

In materia di espropriazione, sebbene il divieto di edificazione previsto dall'art. 11 della legge n. 1089 del 1939 (vincolo archeologico) non abbia valore assoluto, non potendosi escludere un'attività edificatoria che non snaturi e non pregiudichi la conservazione e l'integrità dei reperti archeologici, la possibilità di edificare è in ogni caso sottoposta all'autorizzazione della competente sovrintendenza, con la conseguenza che fino a che essa non si sia pronunciata, l'area deve ritenersi assolutamente inedificabile, anche ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, mentre nel caso in cui sulla compatibilità del progetto con la conformazione vincolata dell'area si sia pronunciata favorevolmente la competente autorità, l'edificabilità legale può essere riconosciuta soltanto nei limiti del progetto approvato.
Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 3187 del 11/02/2010

 

Il possesso di beni di interesse archeologico appartenenti come tali al patrimonio indisponibile dello Stato si presume illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 49439 del 04/11/2009 Cc. (dep. 23/12/2009 )

 

La confisca di cose di interesse archeologico non può essere disposta, per il reato di violazione di ricerche archeologiche di cui all'art. 68 L. n. 1089 del 1939, in assenza di una pronuncia di condanna, giacché, non trattandosi di cose intrinsecamente illecite bensì di beni il cui possesso è semplicemente sottoposto ad un particolare regime autorizzatorio, non può farsi applicazione dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. (Fattispecie di confisca illegittimamente disposta con sentenza dichiarativa della prescrizione).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 35065 del 24/04/2009 Ud.  (dep. 09/09/2009 )

 

La prova della illiceità della detenzione di oggetti di interesse storico, artistico o archeologico può essere ricavata dalla particolarità del caso concreto, e specificamente dalla tipologia e/o condizione che ne riveli il recente rinvenimento, dal loro accumulo e/o occultamento, dalla riferibilità a rinvenimenti noti, oltre che dall'assenza di denunce di possesso, proprio o altrui, per l'epoca precedente al 1939 o di altre legittime forme d'acquisto.
Cass. pen., sez. 2, Sentenza n. 12754 del 19/12/2008 Ud.  (dep. 23/03/2009 )

 

Gli oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, definito il procedimento penale con archiviazione, devono essere restituiti allo Stato non soltanto in caso di positiva verifica del loro "interesse culturale", ma anche nel caso in cui, risoltasi negativamente detta verifica, il detentore non fornisca prova della legittimità della detenzione, in quanto il giudizio d'infondatezza della notizia di reato non impedisce l'operatività della presunzione della loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, ovvero al demanio pubblico. (Nella specie gli oggetti erano costituiti da reperti archeologici).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24654 del 03/02/2009 Cc.  (dep. 15/06/2009 )

 

Una volta che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 66 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (tutela delle cose di interesse storico e artistico) per poter procedere alla confisca di cose di interesse archeologico (non autorizzato trasferimento nei Paesi dell'Unione europea o esportazione verso Paesi terzi), essa non può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. in tema di confisca obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, è consentito e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 18586 del 07/04/2009 Ud.  (dep. 05/05/2009 )

 

In tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, né l'accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla Soprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità preposta esplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilità del reato d'abusivo intervento su beni culturali (art. 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud.  (dep. 15/12/2008 )

 

In tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, il reato d'abusivo intervento su beni culturali (prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, oggi sostituito dall'art. 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) non ha carattere plurioffensivo, in quanto il bene tutelato è esclusivamente l'interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell'Autorità preposta alla tutela dei beni culturali.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud.  (dep. 15/12/2008 )

 

In tema di tutela penale dei beni culturali, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 decies, L. 25 giugno 2005, n. 109 (di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti"), integra il reato di cui agli artt. 59 e 173 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 la violazione dell'obbligo di denunciare il trasferimento della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali è escluso sia l'obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42516 del 21/10/2008 Ud.  (dep. 14/11/2008 )

 

In tema di cose d'antichità e d'arte, il reato di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 490 del 1999, ora sostituito dall'art. 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche in difetto di concessione), concorre con il reato di cui all'art. 125 del citato D.Lgs., ora art. 176 del D.Lgs. n. 152 del 2004 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), atteso che il reato di ricerca si realizza indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti, mentre l'impossessamento può essere compiuto anche da chi sia titolare della concessione per la ricerca.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud.  (dep. 04/12/2007)

 

Ai fini della tutela delle cose d'antichità e di arte di cui alla L. n. 490 del 1999, i requisiti di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico che devono caratterizzare i relativi beni possono ricorrere disgiuntamente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud.  (dep. 04/12/2007)

 

Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni archeologici o artistici, previsto dall'art. 125 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 176 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non è necessario che l'interesse culturale del bene sia accertato a mezzo di una specifica indagine tecnico-peritale, atteso che questo può essere ricavato da quanto accertato e dichiarato dai competenti organi della pubblica amministrazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19714 del 04/04/2007 Ud.  (dep. 22/05/2007)

 

Beni culturali

In tema di tutela penale delle opere d'arte, è configurabile il tentativo del delitto di contraffazione di opere previsto dall'art. 178, comma primo, lett. a), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (In motivazione, la S.C. ha affermato la configurabilità del tentativo in relazione a tutte le fattispecie di cui all'art. 178, comma primo, lett. a) e lett. b), del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, con la sola eccezione del delitto di detenzione di opere d'arte contraffatte al fine di farne commercio, che ha natura di reato di mera condotta).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 38968 del 09/07/2009 Ud.  (dep. 07/10/2009 )

 

In tema di tutela penale delle cose di antichità e d'arte, ai fini della operatività della cosiddetta tutela "diretta" sui beni immobili, qualificati come beni culturali, appartenenti allo Stato ed agli altri Enti pubblici, la cui violazione integra il reato di esecuzione di opere illecite (artt. 10, 21 e 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), è necessario che siano soddisfatte tre condizioni: a) che i predetti beni siano stati realizzati da oltre cinquanta anni; b) che il loro autore non sia più vivente; c) che abbia dato esito positivo la verifica dell'interesse culturale secondo la procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. citato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42899 del 24/10/2008 Ud.  (dep. 18/11/2008 )

 

Contraffazione

In tema di contraffazione di opere d'arte, l'art. 178, comma primo lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel punire chi detiene per farne commercio esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura o scultura o delle altre opere ivi indicate, continua a riferirsi a quella condotta, comunque manifestata, in forza della quale i predetti esemplari sono destinati al commercio.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud.  (dep. 21/10/2008)

 

In tema di contraffazione di opere d'arte, per la configurabilità del reato non è necessario che l'opera sia qualificata come autentica, ma è sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud.  (dep. 21/10/2008)

 

In tema di contraffazione di opere d'arte, la circostanza aggravante inerente alla commissione del fatto nell'esercizio di un'attività commerciale, prevista dall'art. 178, comma secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ricorre indipendentemente dalla presenza dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività commerciale.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud.  (dep. 21/10/2008)

 

Confisca

La confisca prevista per il reato di esportazione abusiva di beni culturali va disposta, oltre che in caso di pronuncia di condanna, anche in ipotesi di proscioglimento per cause che non riguardino la materialità del fatto e non interrompano il rapporto tra la "res" ed il reato. (Fattispecie di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione).
Cass. pen., sez. 3, Ordinanza n. 49438 del 04/11/2009 Cc.  (dep. 23/12/2009 )

 

L'acquirente finale di un bene del patrimonio artistico dello Stato, che sia stato oggetto di un atto di trasferimento al di fuori delle procedure previste dalla legge, non può ottenere la revoca della confisca disposta all'esito del processo penale, invocando la propria buona fede o l'esistenza di un primo acquisto a titolo originario, in particolare nelle forme dell'asta pubblica, data la nullità dell'atto di trasferimento.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 04/12/2008 Cc.  (dep. 27/01/2009 )

 

Danneggiamento

In tema di tutela penale delle cose di antichità e d'arte, la qualifica di soggetto attivo del reato di danneggiamento (art. 733 cod. pen.) compete anche a chi riveste la carica pubblica di sindaco nel caso in cui i beni danneggiati costituiscano "monumento" e rivestano un rilevante interesse culturale, tale da rendere incontrovertibile la loro appartenenza al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. (Fattispecie nella quale il danneggiamento era stato causato da un'ordinanza sindacale con cui si disponeva il taglio di alcuni alberi facenti parte di un giardino pubblico, tutelato quale complesso di particolare interesse storico ed artistico con provvedimento del Ministero dei BB.CC.AA.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42893 del 24/10/2008 Ud.  (dep. 18/11/2008 )

 

Il reato di cui all'art. 169, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che punisce l'abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali, è reato proprio che può essere commesso soltanto da quanti hanno un rapporto particolare e qualificato con il bene oggetto della tutela, che spiega la ragione della necessità della richiesta di autorizzazione per eseguire lavori, demolire, rimuovere, modificare o restaurare il bene. (La Corte ha precisato che, siccome l'autorizzazione è il presupposto costitutivo del reato, è impossibile il concorso con il reato di cui all'art. 635 cod. pen., che qualifica le condotte di danneggiamento commesse su beni di rilievo culturale da soggetti a cui detti beni sono assolutamente estranei e che pertanto mai potrebbero richiedere l'autorizzazione di cui si è detto).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 35173 del 03/07/2008 Cc.  (dep. 11/09/2008 )

 

BONIFICA SITI CONTAMINATI

Inottemperanza

Ai fini della punibilità della condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006, la condizione a contenuto negativo dell'omessa bonifica deve ritenersi integrata anche laddove il soggetto attivo, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35774 del 02/07/2010 Ud.  (dep. 06/10/2010 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonchè l'adozione del progetto di Bonifica previsto dall'art. 242 del citato decreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9492 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 03/03/2009 )

 

Nei reati omissivi che consistono nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre distinguere le ipotesi nelle quali l'Autorità medesima ha fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissato, nè direttamente, nè indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato. In tutti gli altri casi nei quali l'agente, anche dopo la scadenza del termine, ove fissato dall'Autorità, può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché, appunto, l'agente dà esecuzione all'ordine. (Nella fattispecie, relativa alla mancata ottemperanza ad un'ordinanza sindacale di bonifica, la Corte ha ritenuto che - in considerazione dell'espressione usata "entro e non oltre" - il termine dovesse considerarsi perentorio).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 21581 del 28/02/2007 Ud.  (dep. 01/06/2007)

 

In genere

Integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui che ostacoli le operazioni di bonifica di un'area - disposte per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica - impedendovi l'accesso agli incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a chiedere, per proseguire nei lavori, l'intervento della Forza Pubblica, intervento che esclude che la durata dell'interruzione e l'entità del turbamento siano da considerare irrilevanti.
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 27997 del 05/03/2009 Ud.  (dep. 08/07/2009 )

 

BOSCHI

Incendio boschivo

L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen., introdotto dal D.L. n. 220 del 2000, conv. nella L. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 14209 del 04/03/2008 Cc.  (dep. 04/04/2008 )

 

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis cod. pen., per "incendio boschivo" si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 7332 del 28/01/2008 Ud.  (dep. 15/02/2008 )

 

Vincolo paesaggistico

In tema di tutela del paesaggio, non rientrano nella nozione di "aree boscate", quindi in edificabili, quelle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano classificate come zone A e B, o come zone diverse, purché ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, sempre che il vincolo paesaggistico non sia stato imposto con provvedimento amministrativo di carattere specifico. (Fattispecie di sequestro preventivo di immobili realizzati in area boscata, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, secondo la previsione del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale della Legge Reg. Umbria 19 novembre 2001, n. 28).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16871 del 17/02/2010 Cc. (dep. 04/05/2010 ) RV. 247151

 

CACCIA

Confisca delle armi

In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate non può essere disposta per il reato di abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 27265 del 08/06/2010 Ud.  (dep. 14/07/2010 )

 

Il divieto di revoca del sequestro delle cose soggette a confisca obbligatoria, previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non trova applicazione analogica in riferimento al fucile da caccia sequestrato per la violazione della legge sulla caccia, poiché l'arma, ai sensi dell'art. 28, comma secondo, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, è soggetta a confisca solo in caso di condanna. (In motivazione la Corte ha precisato che la detenzione del fucile da caccia non è vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18545 del 07/04/2010 Cc. (dep. 17/05/2010 ) RV. 247156

 

L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, anche non leciti, ferma restando la sanzionabilità amministrativa e penale dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 8838 del 08/01/2010 Cc.  (dep. 05/03/2010)

 

In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, può essere disposta unicamente in caso di condanna.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 04/02/2009 Ud.  (dep. 17/03/2009 )

 

In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la possibilità di confiscare, nel caso di reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, il fucile utilizzato a tal fine).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6228 del 14/01/2009 Cc.  (dep. 13/02/2009 )

 

In materia di caccia, in caso di condanna per il reato d'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita, è esclusa la possibilità, in applicazione dell'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, riferita infatti ad altre, diverse, ipotesi di reato, di farsi luogo alla confisca delle armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43821 del 16/10/2008 Ud.  (dep. 25/11/2008 )

 

Esercizio della caccia

In tema di sanzioni amministrative, le violazioni punite rispettivamente dalle lettere a), d) ed i) del comma 1 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che vengono a realizzarsi, rispettivamente, mediante le condotte di: a) esercizio della caccia in forma diversa da quella prescelta, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della stessa legge n. 157; b) esercizio della caccia in ambiti territoriali di caccia (ATC) senza autorizzazione; c) mancata annotazione sul tesserino regionale - non si pongono tra loro in rapporto di specialità, giacché disciplinate da norme diverse a tutela di esigenze differenti, seppure al fine comune di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria e possono quindi concorrere, ove l'autore le ponga in essere con la medesima azione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto distintamente sussistenti le tre anzidette violazioni, rigettando l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione che le aveva tutte sanzionate).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 9843 del 24/04/2010

 

I divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa in deroga, prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali, è inapplicabile ai parchi regionali ove la relativa legge istitutiva preveda un obbligo di tabellazione o perimetrazione dell'area; nella specie, si trattava della legge reg. Puglia 20 dicembre 2005, n. 18, istitutiva del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine").
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 1989 del 10/12/2009 Cc.  (dep. 18/01/2010 )

 

L'autovettura utilizzata per l'esercizio della caccia, con il supporto illecito di un faro alogeno montato su di essa, non è soggetta a confisca in quanto, privata del faro aggiuntivo, costituisce uno strumento destinato principalmente ad un uso diverso e in sé lecito. (V. Corte cost., sent. n. 95 del 1995).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35705 del 09/06/2009 Cc.  (dep. 16/09/2009 )

 

Integra il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati (art. 30, comma primo, lett. h), L. 11 febbraio 1992, n. 157), l'uso di un fucile dotato di puntatore laser, in quanto tale strumento rende l'arma più idonea alla cattura diretta degli animali in tempo notturno, e ne diviene parte integrante, sì da non poter essere considerato estraneo all'impiego della medesima quale mezzo diretto di esercizio venatorio.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 28511 del 09/06/2009 Cc.  (dep. 13/07/2009 )

 

Integra il reato di "esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili", previsto dall'art. 30, comma primo, lett. i), L. 11 febbraio 1992, n. 157, la condotta di chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata, non occorrendo l'esplosione di colpi di arma da fuoco.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42888 del 15/10/2008 Ud.  (dep. 18/11/2008 )

 

Il divieto di caccia dei fringuelli e delle peppole di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, può essere derogato con legge reg. sempre che l'abbattimento, la cattura e la detenzione dei fringuellidi non superi il numero di cinque unità; tale regime derogatorio, lungi da rappresentare una franchigia di abbattimento di cinque volatili, non si sovrappone - nell'arco temporale stabilito dalla legge regionale - a quello ordinario ma lo sostituisce, nel senso che rende lecito l'abbattimento fino a cinque esemplari mantenendo l'illiceità penale delle condotte di prelevamento di volatili superiore nel complesso alle cinque unità.
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 36846 del 02/09/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008 )

 

Il reato di esercizio di caccia in periodo di divieto generale e quello di esercizio di caccia con mezzi vietati concorrono tra loro giacché il tenore letterale della previsione sub h) dell'art. 30 L. n. 157 del 1992 non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed avendo le due norme diversa obiettività giuridica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27488 del 19/06/2008 Ud.  (dep. 07/07/2008 )

 

L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, compresi quelli non leciti. (In motivazione, la Corte ha precisato che le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa - o penale - dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 19771 del 24/04/2008 Ud.  (dep. 16/05/2008 )

 

Guardie volontarie

Le guardie zoofile dell'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali) non rivestono in alcun caso la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono procedere pertanto al sequestro probatorio, in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento loro conferiti dall'art. 28, commi primo e quinto, legge 11 novembre 1992, n. 157.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 37491 del 13/10/2010 Cc.  (dep. 19/10/2010 )

 

In tema di caccia, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell'art. 6, comma secondo, della L. 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi eseguito da agenti di vigilanza volontaria della L.I.P.U.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23631 del 09/04/2008 Cc.  (dep. 11/06/2008 )

 

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con la conseguenza che non è loro consentito operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art. 28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Conf. Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2008, n.13601; 13 febbraio 2008, n. 13608, non massimate).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13600 del 05/02/2008 Cc.  (dep. 01/04/2008 )

 

Procedimento penale

Nei procedimenti in materia di caccia, è sempre ammessa la costituzione della Provincia come parte civile, in quanto ente cui spetta il dovere di assicurare il corretto esercizio della attività di caccia, dovendosi prescindere dall'avvenuto danneggiamento di animali ovvero dall'uso indebito di armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 22/01/2008 Ud.  (dep. 17/03/2008 )

 

Richiami vietati

L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale la diversa condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11581 del 04/02/2009 Ud.  (dep. 17/03/2009 )

 

La messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra il reato di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo, lett. h), solo ed esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della selvaggina).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35418 del 27/06/2008 Ud.  (dep. 16/09/2008 )

 

Specie protette

È configurabile il reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. b), della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in caso di cattura, abbattimento o detenzione del frosone, volatile appartenente alla famiglia dei fringillidi, trattandosi di specie particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. c) della Legge cit.. (In motivazione la Corte ne ha escluso la cacciabilità, in difetto di norme derogatorie regionali ex art. 19 bis della Legge n. 157 del 1992, trattandosi di specie inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, recepita con L. 5 agosto 1981, n. 503).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23931 del 27/05/2010 Cc.  (dep. 22/06/2010 )

 

In tema di disciplina della caccia, l'impossessamento di un volatile di specie protetta abbattuto da un terzo e rinvenuto morto, non integra il reato di cui all'art. 30 L. 11 febbraio 1992, n. 157, atteso che la tutela legislativa si limita, in mancanza di una diversa specificazione in tale senso, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21212 del 03/04/2007 Ud.  (dep. 30/05/2007)

 

Utilizzo di mezzi vietati

Integra il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, e non quello di uccellagione, l'impiego di due gabbiette - trappola di dimensioni minime non in grado di riarmarsi da sole per una successiva azione di cattura, non potendosi considerare il mezzo usato particolarmente offensivo ed idoneo alla cattura indiscriminata di volatili.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10381 del 03/02/2010 Ud.  (dep. 16/03/2010)

 

DANNO AMBIENTALE

Risarcimento

L'associazione WWF Italia, Ong-Onlus, quale ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna in riferimento all'intero territorio nazionale, è legittimata a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dal reato di uccellagione.

Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 25873 del 26/05/2010 Ud.  (dep. 07/07/2010 )

 

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell'Ambiente, le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica. (Nella specie detta legittimazione è stata riconosciuta al Circolo Legambiente ed al WWF Italia).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14828 del 11/02/2010 Ud.  (dep. 16/04/2010 )

 

In tema di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del fatto illecito quale fonte dell'obbligo di risarcimento del danno cosiddetto "ambientale", non è necessario che l'ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto, essendo sufficiente una condotta, sia pure soltanto colposa, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti legittimamente adottati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41828 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 07/11/2008 )

 

Poiché l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 cod. civ., e preesisteva pertanto all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n. 349, il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di "danno ambientale", ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008

 

Una volta accertata la compromissione dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. deve ritenersi "in re ipsa", e la relativa liquidazione - quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino - deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008

 

Alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art.13 L. n. 349 del 1986 spetta il diritto al risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale. (Fattispecie in cui l'associazione WWF Italia, in quanto associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente, è stata ritenuta legittimata ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla avvenuta introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 16/09/2008 )

 

Il risarcimento del danno ambientale deve comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni pubblici o privati, sia quello - avente anche funzione sanzionatoria - non patrimoniale rappresentato dal "vulnus" all'ambiente in sé e per sé considerato, costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed immateriale. Ne consegue che la condanna del responsabile sia al ripristino dello stato dei luoghi, sia al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento non costituisce una duplicazione risarcitoria, allorché la prima condanna sia vòlta ad elidere il pregiudizio patrimoniale e la seconda quello non patrimoniale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10118 del 17/04/2008

 

Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare degli artt.300 e seguenti, continuano ad applicarsi i principi in tema di "risarcimento per equivalente patrimoniale" fissati con riferimento all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il "danno ambientale" risarcibile anche le c.d. "perdite provvisorie" previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud.  (dep. 02/05/2007)

 

In presenza di danno ambientale derivante da interventi che comportino le c.d. "perdite provvisorie" come previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè anche una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta, permane il diritto del privato al risarcimento in forma di condanna generica, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un probabile nesso causale tra queste e il pregiudizio lamentato. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n.641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud.  (dep. 02/05/2007)

 

ELETTROSMOG

In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003) e sia stata obiettivamente accertata un'effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008 )

 

GETTO PERICOLOSO DI COSE

La contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Nella specie, lo sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento delle elettropompe di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a colture private, senza riverberi negativi sulle persone).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22032 del 13/04/2010 Ud. (dep. 10/06/2010 )

 

In tema di getto pericoloso di cose, il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la previsione della condotta di "provocare emissioni" ha solo il fine di specificare che, quando si tratta d'attività disciplinata per legge, la rilevanza penale delle emissioni medesime è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008 )

 

In tema di getto pericoloso di cose, la configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. è esclusa in caso di emissioni provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dall'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008 )

 

In tema di getto pericoloso di cose, il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di un'interpretazione estensiva dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi un'estensione analogica "in malam partem" della predetta disposizione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008 )

 

L'espressione "nei casi non consentiti dalla legge", contenuta nella formulazione dell'art. 674 cod. pen., si collega alla necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi, atta a molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento  atmosferico, sicché, ai fini della configurabilità del relativo reato, nell'ipotesi di attività industriali che trovano la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore, non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standard" fissati dalla legge. (Fattispecie relativa ad emissione di vapori di acido acetico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 15653 del 27/02/2008 Ud.  (dep. 16/04/2008 )

 

In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19206 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 13/05/2008 )

 

In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di fumi e vapori nauseabondi provenienti da un panificio).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 16693 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 22/04/2008 )

 

In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all'art. 54, comma secondo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 11/02/2008 )

 

In tema di getto pericoloso di cose, poiché la condotta consistente nel "versare" è riferibile anche a materie liquide, è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un impianto fognario difettoso, in quanto ciò implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. (Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti, in parte su suolo pubblico ed in parte su corso d'acqua pubblica, proveniva da uno stabile condominiale munito di fossa "imhoff" non munita di vasca di decantazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 11/02/2008 )

 

È configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2475 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone) è configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano una diretta conseguenza dell'attività autorizzata, ma siano dovute all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o contenerle.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23796 del 16/05/2007 Ud.  (dep. 19/06/2007)

 

In tema di getto pericoloso di cose, nel caso in cui le emissioni siano inferiori ai limiti previsti dall'autorizzazione rilasciata al titolare dell'insediamento, non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. atteso che si tratta di ipotesi diversa dall'esercizio in difetto di autorizzazione, ipotesi nella quale la condotta deve essere valutata secondo criteri di "stretta" e non di "normale" tollerabilità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21814 del 11/05/2007 Ud.  (dep. 05/06/2007)

 

LAVORO (AMBIENTE E SICUREZZA)

Amianto

Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata esclusa la sussistenza della prova d'un nesso di causalità tra un tumore alla laringe e l'esposizione del lavoratore all'asbesto, in base all'assunto che la statistica clinica evidenziava una maggiore incidenza del tumore al polmone tra i lavoratori esposti a tale sostanza, ma non del tumore alla laringe).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 18270 del 05/08/2010

 

La maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 169 del 1993, conv. nella legge n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all'amianto (comma 7), ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale (comma 8), non spetta - in virtù di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38, Cost.(sent. n.434 del 2002) - ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n.257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni - ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 17638 del 28/07/2010 (Rv. 614329)

 

In tema di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo nel caso di morte del lavoratore conseguita a malattia connessa a tale esposizione quando, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 5117 del 22/11/2007 Ud.  (dep. 01/02/2008 )

 

Competenza e giurisdizione

Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro ma anche quelle nelle quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Ne consegue in materia di infortuni sul lavoro la competenza del giudice del lavoro va determinata in base alla natura delle norme giuridiche invocate.(Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto corretta la determinazione della competenza in capo al giudice del lavoro, in quanto l'infortunio, da cui era sorta la controversia, si era verificato nell'assolvimento delle mansioni affidate al dipendente dal datore di lavoro, senza che assumesse rilievo l'iniziale omessa chiamata in giudizio della società datoriale, evocata solo successivamente ex art. 106 cod. proc. civ., evincendosi dalla stessa prospettazione dell'atto introduttivo il diretto collegamento tra la vicenda e il rapporto di lavoro).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009

 

Datore di lavoro

È ravvisabile un rapporto di continuità normativa tra l'abrogata previsione dell'art. 41 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, che obbliga il datore di lavoro a ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore dei propri dipendenti, e la corrispondente previsione di cui all'art. 192, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35946 del 02/07/2010 Ud.  (dep. 07/10/2010 )
 

Nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 34804 del 02/07/2010 Ud.  (dep. 27/09/2010 )
 

In materia di infortuni sul lavoro, il debito di sicurezza cui è tenuto il datore di lavoro nei confronti del lavoratore comprende l'obbligo di informare i dipendenti dei rischi specifici per la sicurezza e la salute in relazione all'attività svolta nell'impresa, non solo attraverso la esplicitazione di divieti, ma anche attraverso la indicazione delle conseguenze che determinate modalità di lavoro possono comportare.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 34771 del 08/06/2010 Ud.  (dep. 27/09/2010 )
 

Sussiste la penale responsabilità per colpa del datore di lavoro, in riferimento agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori, ove ometta di indicare nel piano di sicurezza e coordinamento (cosiddetto P.S.C.) i rischi connessi ad una determinata attività (nella specie: montaggio dei parapetti) e non provveda alla predisposizione di specifiche misure di sicurezza per la particolare tipologia di lavori, quali, nella specie, l'uso di cinture di sicurezza e l'uso di una cesta applicata al braccio mobile di una macchina operatrice. (In motivazione la Corte ha escluso che le direttive colposamente impartite dal preposto abbiano efficacia interruttiva del nesso causale, costituendo il consequenziale sviluppo dell'originaria condotta colposa del datore di lavoro).
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 31679 del 08/06/2010 Ud.  (dep. 11/08/2010 ) Rv. 248113

 

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto imprevedibile il comportamento imprudente del lavoratore, addetto all'esecuzione di lavori ad un altezza di sei metri, di utilizzare, per accelerare i tempi di lavorazione, un improprio carrello sollevatore, in luogo del regolare mezzo di sollevamento già impegnato per altri lavori).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7267 del 10/11/2009 Ud.  (dep. 23/02/2010 )

 

È configurabile l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., quando il datore di lavoro non abbia predisposto misure di protezione a tutela della salute dei lavoratori soggetti all'esposizione a sostanze fortemente tossiche, a seguito della quale gli stessi abbiano contratto patologie tumorali. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad una fattispecie che vedeva coinvolta una azienda produttrice di antiparassitari, la Corte ha respinto la tesi secondo cui non sarebbe ravvisabile l'aggravante de qua per la mancanza di una specifica norma in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro)
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8641 del 11/02/2010 Ud.  (dep. 03/03/2010)

 

Non può andare esente da colpa il datore di lavoro, che facendo svolgere l'abituale attività lavorativa in un luogo oggettivamente pericoloso, a causa del rischio di contatto tra cavi dell'alta tensione e le funi metalliche per il sollevamento di oggetti mediante gru, non ponga in essere ogni tipo di comportamento atto a contenere il rischio stesso, sia attivandosi per lo spostamento o l'interramento della linea elettrica sia esercitando una costante ed effettiva vigilanza sull'attività posta in essere dal lavoratore.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 48573 del 03/12/2009 Ud.  (dep. 18/12/2009 )

 

In tema di responsabilità solidale del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei colleghi di lavoro per l'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, alla stregua dell'art. 1308, secondo comma, cod. civ., il lavoratore chiamato a rispondere in solido con il datore di lavoro per una richiesta di indennizzo da parte dell'INAIL, assume la veste di coobbligato ed ha titolo per esercitare i diritti nascenti dal contratto assicurativo per la responsabilità civile stipulato dal datore di lavoro (a copertura dell'anzidetto obbligo nei confronti dell'istituto previdenziale) (art. 1891 cod. civ.) e, in particolare, per inoltrare alla compagnia assicuratrice la comunicazione del danneggiato recante la richiesta di indennizzo avanzata dall'INAIL, così supplendo all'inerzia del datore di lavoro ed interrompendo la prescrizione annuale per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 28295 del 31/12/2009

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37840 del 01/07/2009 Ud.  (dep. 25/09/2009 )

 

L'invito alla regolarizzazione di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 758 del 1994 non deve essere reiterato in caso di sopravvenuto mutamento del datore di lavoro o del responsabile della sicurezza, perchè costoro sono tenuti a verificare, al momento di assunzione dell'incarico, l'esistenza di eventuali prescrizioni già impartite dall'organo di vigilanza.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud.  (dep. 17/07/2009 )

 

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione i mezzi di protezione messi a disposizione dei lavoratori e di sorvegliare che l'idoneità di detti mezzi persista nel tempo. (Fattispecie nella quale la morte del lavoratore, dovuta a trauma cranico da caduta all'alto di un'autocisterna, era stata causata dallo stato di consunzione delle calzature, che impediva un'adeguata aderenza alla superficie metallica del mezzo, nonché dell'elmetto di protezione, che si era sfilato nella caduta a causa del sottogola consumato, mezzi rivelatisi inidonei a proteggerlo da una caduta dall'alto).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26344 del 18/03/2009 Ud.  (dep. 25/06/2009 )

 

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che - con riferimento all'infortunio occorso ad un portalettere caduto dal ciclomotore a causa del peso esorbitante della corrispondenza e della sua cattiva distribuzione sul veicolo - aveva affermato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. sul presupposto che i dirigenti del servizio avessero omesso di controllare che i portalettere si avvalessero effettivamente dell'ausilio fornito dai motofurgoni aziendali per il trasporto dei plichi più pesanti - il cd. "viaggetto"- ed avessero lasciato che l'utilizzo di detto supporto fosse rimesso interamente alla scelta individuale del singolo dipendente).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3786 del 17/02/2009

 

In tema di responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che le lesioni subite da un portalettere scivolato su una lastra di ghiaccio non fossero riferibili a colpa delle Poste Italiane s.p.a., atteso che nessuna norma, legale o contrattuale, imponeva a detto datore di lavoro di dotare i portalettere di scarpe antiscivolo e che non risultavano violate le norme di comune prudenza, potendo le condizioni metereologiche ed ambientali mutare anche nel corso della giornata lavorativa, senza che ciò fosse facilmente prevedibile in anticipo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza grava su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici e pertanto, in caso di subappalto, anche su quello dell'impresa appaltante.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 43111 del 09/10/2008 Ud.  (dep. 18/11/2008 )

 

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37060 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 30/09/2008 )

 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, ha l'obbligo, in caso di assenza temporanea, di predisporre tutte le cautele idonee a svolgere funzione antinfortunistica per tutte quelle lavorazioni che, pur potendo svolgersi in sua assenza, sono da lui conosciute, e le cui potenzialità di rischio infortunistico devono, pertanto, essere preventivamente valutate.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud.  (dep. 11/06/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia del datore di lavoro sussiste esclusivamente nell'arco di tempo dell'orario di lavoro ovvero in riferimento alle attività poste in essere dal lavoratore che risultino comunque connesse alle mansioni inerenti al rapporto di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15241 del 28/02/2008 Ud.  (dep. 11/04/2008 )

 

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 18445 del 21/02/2008 Ud.  (dep. 08/05/2008 )

 

In materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994, è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud.  (dep. 03/04/2008 )

 

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Ud.  (dep. 08/02/2008 )

 

Nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Ud.  (dep. 08/02/2008 )

 

Delega di funzioni

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 32195 del 15/07/2010 Ud.  (dep. 20/08/2010 )

 

Il sequestro preventivo delle quote di una società a responsabilità limitata, con conseguente nomina di un custode giudiziario, non priva di efficacia l'atto con cui il presidente del consiglio di amministrazione si era designato come responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le attività di impresa svolte dalla società.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 32195 del 15/07/2010 Ud.  (dep. 20/08/2010 )
 

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (Fatto commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.Lgs. n. 106 del 2009).
Cass. pen., sez. 4, Ordinanza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 1834 del 16/12/2009 Ud.  (dep. 15/01/2010 )

 

Il soggetto destinatario di una delega di funzioni in materia antinfortunistica non risponde penalmente, per il caso in cui il delegante non lo abbia messo nelle condizioni per svolgere adeguatamente i compiti affidatigli, soltanto se, inadempiente il delegante, egli abbia rifiutato il conferimento dell'incarico. (Nella specie, il dirigente comunale delegato dal Sindaco aveva continuato a svolgere le funzioni, pur in mancanza dell'effettiva assegnazione dei fondi necessari per il loro espletamento).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 44890 del 21/10/2009 Ud.  (dep. 20/11/2009 )

 

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l'obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 32193 del 26/05/2009 Ud.  (dep. 06/08/2009 )
 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2008 il datore di lavoro non può delegare, neanche nell'ambito d'imprese di grandi dimensioni, l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 4123 del 10/12/2008 Ud.  (dep. 28/01/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'invalidità della delega rilasciata dal datore di lavoro non esonera da responsabilità il delegante, e non esclude la responsabilità del delegato che abbia, di fatto, svolto le funzioni delegate.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 48295 del 27/11/2008 Ud.  (dep. 29/12/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo che gravano sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27420 del 20/05/2008 Ud.  (dep. 04/07/2008 )

 

In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23090 del 14/03/2008 Cc.  (dep. 10/06/2008 )

 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che ha validamente delegato i propri compiti in materia di sicurezza all'interno del cantiere non è esonerato da responsabilità qualora si accerti che il delegato sia stato successivamente trasferito in altro cantiere non contiguo, atteso che in tal caso, non potendo più quest'ultimo garantire concretamente il controllo sull'operato dei lavoratori, la delega deve ritenersi revocata.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15234 del 28/02/2008 Ud.  (dep. 11/04/2008 )

 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura di dirigente presuppone l'esistenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali desumersi l'effettivo esercizio di funzioni dirigenziali, come tali riconosciute in ambito aziendale, anche nel campo della sicurezza del lavoro, con poteri decisionali al riguardo.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13915 del 16/01/2008 Ud.  (dep. 03/04/2008 )

 

La validità della delega degli obblighi di cui è destinatario il datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando la stessa non è espressa, ma si pretende implicita nella ripartizione di funzioni imposta dalla complessità dell'organizzazione aziendale, dipende comunque dalle dimensioni dell'impresa in sè considerata, senza tenere conto, qualora si tratti di una società controllata, anche delle dimensioni della sua eventuale controllante.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 16465 del 29/02/2008 Ud.  (dep. 22/04/2008 )
 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'eventuale delega rilasciata dal datore di lavoro con cui vengono conferite anche funzioni non delegabili per espressa volontà della legge, come quelle relative alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambito della scelta delle attrezzature di lavoro, non diviene solo per questo integralmente invalida, ma continua a spiegare i propri effetti per la parte relativa alle funzioni invece delegabili.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8620 del 31/01/2008 Ud.  (dep. 27/02/2008 )

 

La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6277 del 06/12/2007 Ud.  (dep. 08/02/2008 )

 

La delega rilasciata a soggetto privo di una particolare competenza in materia antinfortunistica e non accompagnata dalla dotazione del medesimo di mezzi finanziari idonei a consentirgli di fare fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsabilità per l'infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7709 del 13/11/2007 Ud.  (dep. 20/02/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, in ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro: e ciò anche indipendentemente dal contenuto formale della nomina. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto il datore di lavoro esonerato dalla responsabilità per l'infortunio del lavoratore poichè al funzionario formalmente delegato non erano stati concretamente conferiti reali poteri di intervento).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47136 del 24/09/2007 Ud.  (dep. 20/12/2007)

 

Destinatari delle norme

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 1490 del 20/11/2009 Ud.  (dep. 14/01/2010)
 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi ed elaborazioni sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo è chiamato a rispondere delle eventuali negligenze del primo.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 1841 del 16/12/2009 Ud.  (dep. 15/01/2010 )

 

Gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza in luoghi di lavoro, che per legge fanno capo al datore di lavoro, gravano, nel settore degli enti pubblici, sul titolare effettivo del potere di gestione che, all'interno delle Aziende Unità Sanitarie Locali si individua, in assenza di delega, nel direttore generale. (La Corte ha precisato che gli obblighi di prevenzione possono gravare su un funzionario non avente qualifica dirigenziale qualora lo stesso, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice dell'amministrazione tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e sia altresì dotato di poteri decisionali e di spesa).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud.  (dep. 17/07/2009 )

 

In tema di sicurezza sul lavoro, l'utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche, quale nella specie un ascensore-montacarichi, rientra tra le attività "rischiose" oggetto dell'obbligo di cooperazione tra appaltante ed appaltatore. (Fattispecie nella quale l'infortunio del lavoratore si era verificato per il mancato coordinamento tra l'appaltante - che aveva continuato ad usare un ascensore durante i lavori di manutenzione - e l'appaltatore - che aveva disattivato i sistemi di protezione senza tener conto della circostanza che il montacarichi continuava ad essere utilizzato per le normali attività d'impresa).
Cass. pen., Sez.  4, Sentenza n. 14440 del 05/03/2009 Ud.  (dep. 02/04/2009 )

 

In tema di sicurezza sul lavoro, il rischio derivante dalla generica necessità di evitare che un ascensore sul quale si stanno eseguendo lavori di manutenzione venga utilizzato con la disattivazione dei sistemi di sicurezza non costituisce rischio specifico dell'attività dell'appaltatore, ma rientra anche nell'ambito della posizione di garanzia dell'appaltante, in virtù dell'obbligo di cooperazione previsto dalla legge.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 14440 del 05/03/2009 Ud.  (dep. 02/04/2009 )
 

In materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, il "capo cantiere", anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12673 del 04/03/2009 Ud.  (dep. 20/03/2009 )

 

Il progettista dei luoghi di lavoro è destinatario degli obblighi in materia antinfortunistica e dunque, nel compiere le scelte progettuali, deve tenere conto dei principi generali di prevenzione della sicurezza e della salute dei lavoratori. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto il progettista di uno scavo responsabile per la morte dei lavoratori deceduti nella sua esecuzione a causa di uno smottamento del terreno, in quanto lo stesso non aveva svolto le indagini geologiche e geotecniche pure imposte nel caso di specie dalla legge e, conseguentemente, non avendo adeguatamente valutato il rischio di crolli, aveva omesso di prevedere la realizzazione di adeguate protezioni atte a prevenirlo).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13866 del 06/02/2009 Ud.  (dep. 30/03/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la concorrente responsabilità del titolare dell'impresa che aveva noleggiato un escavatore con autista per l'effettuazione di uno scavo senza l'osservanza delle cautele imposte dal d.P.R. n. 164 del 1956).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 1763 del 14/10/2008 Ud.  (dep. 16/01/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7 D.Lgs. n. 626 del 1994.
Cass. pen., Sez.  3, Sentenza n. 1825 del 04/11/2008 Ud.  (dep. 19/01/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008 Ud.  (dep. 14/10/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37079 del 24/06/2008 Ud.  (dep. 30/09/2008 )

 

In tema di prevenzione antinfortunistica al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato, dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27442 del 04/06/2008 Ud.  (dep. 04/07/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di segregare il motore e di dotare gli organi e gli elementi per la trasmissione del moto di adeguata protezione riguarda anche il venditore della macchina e non solo il costruttore della medesima.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 05/06/2008 Ud.  (dep. 09/07/2008 )

 

In materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che, nell'impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud.  (dep. 03/04/2008 )

 

Ai fini dell'individuazione dei destinatari della tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica, la natura del rapporto di lavoro subordinato non viene meno per il solo fatto che il lavoratore-vittima dell'infortunio sia legato da rapporto di parentela al detentore del pacchetto azionario di maggioranza e sia membro del consiglio di amministrazione dell'ente-datore di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13915 del 16/01/2008 Ud.  (dep. 03/04/2008 )

 

L'infortunio sul lavoro determinato da un errore del lavoratore che abbia prestato il proprio consenso ad operare in condizioni di pericolo non esclude la responsabilità del datore di lavoro il quale abbia omesso di osservare le norme antinfortunistiche, atteso che queste ultime sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore, che non può altresì disporre del proprio diritto alla salute.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud.  (dep. 20/03/2008 )

 

A seguito dell'introduzione nell'art. 1 del D.Lgs. n. 626 del 1994 del comma quattro bis, ad opera del D.Lgs. n. 242 del 1996, i dirigenti, al pari del datore di lavoro e nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, sono destinatari "iure proprio" dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6277 del 06/12/2007 Ud.  (dep. 08/02/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, l'accertamento della qualità di destinatario delle norme va condotto in concreto con riferimento alla singola impresa, alle mansioni svolte, alla specifica sfera di responsabilità attribuita. (Nella fattispecie, relativa all'infortunio occorso nell'ufficio di un'assicurazione e causato da un pannello che si era staccato dal soffitto ed aveva colpito un impiegato, la Corte ha ritenuto che la norma di prevenzione si indirizzasse all'imputato, dirigente dell'ufficio, che aveva omesso di garantire un'adeguata manutenzione del luogo di lavoro).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47173 del 08/11/2007 Ud.  (dep. 20/12/2007)

 

Infortunio in itinere

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la nozione di rischio ambientale cui si ricollega la copertura assicurativa - quale rischio che deriva dalla pericolosità dello spazio di lavoro, della presenza di macchine e del complesso dei lavoratori in esso operanti - non esonera il lavoratore dall'onere di provare le modalità concrete dell'infortunio occorsogli durante gli spostamenti nel luogo di lavoro, essendo ciò necessario al fine di verificare se il detto infortunio, quand'anche verificatosi sul posto di lavoro, sia comunque correlato ad attività funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 27829 del 30/12/2009

 

Il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'"infortunio in itinere" assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato anche contrari a norme di legge o di comune prudenza, dovendosi escludere la rilevanza dei soli comportamenti abnormi che, ricollegandosi ad una scelta del lavoratore di correre rischi estranei alla necessità di raggiungere il posto di lavoro, interrompono od escludono il nesso di occasionalità dell'infortunio con il rapporto di lavoro. (Nella specie, trattandosi di infortunio mortale occorso ad una lavoratrice che non si era avvalsa del sottopassaggio pedonale in una stazione, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che l'attraversamento dei binari integrasse, secondo il comune sentire, una clamorosa imprudenza e un comportamento abnorme).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19496 del 10/09/2009

 

In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa. (Nella fattispecie, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, analizzando le concrete condizioni psicologiche ed ambientali in cui si era verificato l'infortunio a causa dell'inosservanza di uno "stop" da parte del lavoratore nel tragitto da casa al luogo di lavoro, aveva stabilito che il comportamento del medesimo non aveva comportato l'assunzione di un rischio elettivo escludente la configurabilità di un infortunio "in itinere" indennizzabile).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17655 del 29/07/2009

 

In genere

Nel giudizio in materia di accertamento dell'inabilità da infortunio sul lavoro, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. Va, pertanto, rigettato il ricorso avverso la sentenza che, condividendo la relazione del c.t.u., abbia escluso la derivazione causale dell'infortunio (nella specie, infarto del miocardio) dall'attività di lavoro, quando il ricorrente si limiti ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte.(Principio affermatoai sensi dell'art. 360 bis. comma 1,cod. proc. civ.).
Cass. civ., sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010

 

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, benché la nuova disciplina dettata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 trovi applicazione con riferimento agli infortuni verificatisi successivamente all'entrata in vigore delle sue disposizioni, condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell'INAIL è il verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia od infortunio denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, essa deve essere valutata in termini d'incidenza della stessa sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ove questa domanda sia stata formulata dall'interessato con ricorso al giudice del lavoro.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17089 del 21/07/2010

 

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni. Ne consegue che per le fattispecie sottratte, "ratione temporis", all'applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 la suddetta limitazione riguarda solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e non si applica al danno non patrimoniale (ivi compreso quello alla salute o biologico) e morale per i quali continua a trovare applicazione la disciplina antecedente al d.lgs. n. 38 del 2000 che escludeva la copertura assicurativa obbligatoria.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 10834 del 05/05/2010 (Rv. 613502)

 

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto lo sforzo del lavoratore infortunato abnorme rispetto a quello richiesto nell'esplicazione del normale atto lavorativo, senza considerare adeguatamente la compatibilità tra tale sforzo e la causa del decesso del lavoratore, avvenuto per morte cardiaca, e senza motivare sulla ritenuta irrilevanza delle manifestazioni dolorose al torace ed agli arti superiori nei giorni precedenti al decesso).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 27831 del 30/12/2009

 

In ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste dall'INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell'INAIL, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante.
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 2350 del 02/02/2010

 

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000 (cfr. sentenza della Corte Cost. n. 191 del 2005) non ha fatto venire meno la non spettanza degli arretrati nei casi di riesame in cui si sia verificata la prescrizione del diritto alla revoca del provvedimento di riduzione, che costituisce una mera conseguenza della prescrizione del diritto alla rideterminazione della rendita, di cui la norma citata costituiva l'esplicitazione formale in riferimento "ai casi prescritti".
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 18594 del 21/08/2009

 

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, pur non rientrando l'attività didattica nelle fattispecie previste dall'art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'assicurazione obbligatoria, deve ritenersi che detta norma vada interpretata nel senso che la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, ove gli stessi siano costretti nell'esercizio delle proprie mansioni - come accade negli istituti di istruzione che svolgano anche esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro - a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer ed altre attrezzature meccaniche o elettriche. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'operatività della tutela assicurativa, atteso che dal verbale ispettivo risultava che nell'aula ove l'insegnante svolgeva lezioni vi erano un televisore, un videoregistratore, uno schermo ed un proiettore, mentre presso l'ufficio della presidenza erano state rinvenute alcune videocassette con l'indicazione degli argomenti riferiti alle materie oggetto del corsi).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19495 del 10/09/2009

 

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la condotta del lavoratore fosse qualificabile come imprevedibile od abnorme od anche come rischio elettivo in quanto il medesimo stava caricando un carro agricolo in esecuzione delle sue normali mansioni e il posizionamento obliquo del mezzo, con la conseguente creazione di un varco verso gli organi di rotazione - su cui si era arrotolata la sciarpa del lavoratore provocandone il decesso - costituiva una evenienza probabile alla luce delle caratteristiche costruttive del mezzo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19494 del 10/09/2009

 

Non sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma secondo, del D.Lgs. 22 ottobre 2001, n. 462 (che punisce l'omesso invio all'Ispesl ed alla Ausl competente per territorio, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra) e quella, espressamente abrogata dall'art. 9 del citato decreto a far data dal 23 gennaio 2002, di cui al combinato disposto degli artt. 40 e 328 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in quanto quest'ultima prevedeva esclusivamente l'obbligo di verifica iniziale e periodica dell'impianto ma non anche quello di inoltro della dichiarazione di conformità.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29546 del 07/05/2009 Ud.  (dep. 17/07/2009 )

 

In materia di infortuni sul lavoro, l'azione di regresso esperita dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro in base agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 ricade, attenendo al rapporto di assicurazione obbligatoria, nella competenza funzionale del giudice del lavoro, a norma dell'art. 444 cod. proc. civ., sicché la relativa controversia è sottratta alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 16780 del 17/07/2009

 

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen., nella nozione di omissione dolosa rientra anche il mancato, consapevole, ripristino di apparecchiature antinfortunistiche, che a causa di precedente manomissione abbiano perduto la loro efficacia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 28850 del 11/06/2009 Ud.  (dep. 15/07/2009 )

 

In tema di tutela penale del lavoro, nel caso in cui il pubblico ministero non fornisca prova della notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, non spetta a quest'ultimo provare di non averne avuto conoscenza, in quanto incombe all'organo dell'accusa l'onere di provare che detto verbale, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, è stato ritualmente notificato al datore di lavoro ovvero che l'atto è stato altrimenti regolarmente portato a conoscenza di quest'ultimo. (Fattispecie nella quale il verbale, mai notificato al contravventore, era stato consegnato al direttore tecnico di cantiere, regolarmente abilitato ed autorizzato a ricevere la corrispondenza per conto del datore di lavoro).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10726 del 09/01/2009 Ud.  (dep. 11/03/2009 )

 

In tema di tutela penale del lavoro, ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 compete a quest'ultimo, nè tale organo può imporre al contravventore, in sede di prescrizioni, l'onere di comunicare l'avvenuto adempimento, stante il divieto previsto dall'art. 23 Cost. di imporre prestazioni personali se non in base alla legge. (Fattispecie nella quale il contravventore aveva tardivamente comunicato all'organo di vigilanza l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12483 del 08/01/2009 Ud.  (dep. 20/03/2009 )

 

In caso d'esercizio dell'azione penale per i reati d'omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l'INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato. (In motivazione la Corte ha chiarito che la legittimazione dell'ente in tal senso discende dall'art. 2 della L. n. 123 del 2007, che ha imposto al pubblico ministero di informare a tal fine l'INAIL dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per i reati menzionati).
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 47374 del 09/10/2008 Ud.  (dep. 19/12/2008)

 

In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall'art. 32, comma primo, lett. b) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dall'art. 13, comma decimo, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dagli artt. 20 e 21, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dall'art. 68, comma primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante "Attuazione dell'art. 1 L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41367 del 10/10/2008 Ud.  (dep. 06/11/2008 )

 

In tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il datore di lavoro, al quale era stato contestato di non avere adeguatamente valutato i rischi correlati alla stabilità di pali messi a sua disposizione dall'ENEL, non potesse invocare a sua discolpa l'affidamento nella stabilità dei predetti pali).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22622 del 29/04/2008 Ud.  (dep. 05/06/2008 )

 

Nel reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il dolo è correlato alla consapevolezza dell'esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un'apparecchiatura, segnale o impianto destinato a prevenire l'infortunio e privo della cautela imposta, e alla volontà di accettare il rischio di quest'ultimo, consentendo il funzionamento senza la cautela stessa.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 17214 del 01/04/2008 Ud.  (dep. 24/04/2008 )

 

Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito al tabagismo efficacia causale della rilevata broncopneumopatia cronica, senza approfondire se la noxa professionale riconosciuta dal CTU, pur marginale, avesse avuto un ruolo concausale, anche se ridotto).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14770 del 04/06/2008

 

In tema di prevenzione infortuni, l'integrale sostituzione della tabella I, allegata al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) con l'attuale tabella A, allegata al D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, ha inciso sulla fattispecie penale dell'art. 27 (in particolare, nella parte in cui è stata elevata a 2500 tonn. la soglia del quantitativo di prodotti petroliferi stoccabili, al di sotto della quale non sono applicabili gli artt. 6 e 7) disegnandone un ambito più ristretto, in quanto ha definito direttamente l'ambito oggettivo della condotta penalmente rilevante. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha escluso che la modifica normativa di cui alla novellata tabella abbia natura di norma extrapenale integratrice del precetto penale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 8374 del 11/01/2008 Ud.  (dep. 25/02/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le disposizioni di cui agli artt. 41 e 68 d.P.R. n. 547 del 1955 circa la necessità della messa in sicurezza delle parti pericolose delle macchine, hanno un carattere generale e trovano applicazione, senza lasciare alcun margine di discrezionalità ai soggetti cui incombe il rispetto della norma, in tutti i casi in cui vengano adoperati macchinari che presentino elementi di pericolo per il lavoratore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 2991 del 06/12/2007 Ud.  (dep. 21/01/2008 )

 

I dubbi di legittimità costituzionale riguardanti la disciplina relativa ad un evento infortunistico avvenuto dopo l'entrata in vigore del d.m. contenente le tabelle cui rinviano i commi 2 e 3 dell'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (in tema di assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro), sotto il profilo della "reformatio in peius" della pregressa disciplina e dell'eccesso di delega, sono manifestamente infondati atteso che non occorre basarsi, ai fini della valutazione della portata della nuova normativa, su una comparazione frazionistica di singoli elementi delle rispettive discipline ma, invece, sull'effetto migliorativo complessivo della riforma del citato d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (vedi Corte Cost. n. 426 del 2006).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 2894 del 07/02/2008

 

Luoghi di lavoro

Il potere organizzativo del datore di lavoro comprende senz'altro la predisposizione di regole finalizzate ad una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all'interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità ma non può tradursi in condotte pregiudizievoli dell'integrità fisica e morale dei prestatori d'opera in quanto nell'equo bilanciamento dell'esigenza di funzionalità dell'impresa e di tutela delle condizioni di lavoro e del lavoratore, il legislatore ha chiaramente privilegiato, con l'art. 41 Cost., ripreso dall'art. 2087 cod. civ., i diritti fondamentali dei lavoratori. (Principio applicato in una fattispecie, caratterizzata dal fatto che, nell'unico ambiente di lavoro, destinato allo stiro industriale, era stato installato un paravento divisorio che creava un spazio angusto e poco illuminato per le dipendenti "conflittuali", determinando una situazione di aggravio materiale delle condizioni di lavoro a causa delle esalazioni di vapore a getto continuo, e psicologica per la condizione ingiustificata di isolamento).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 18278 del 05/08/2010
 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 376 del d.P.R. n. 547 del 1955 l'accesso ai posti elevati di edifici deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati di sicurezza in tutti i casi in cui devono eseguirsi lavori di manutenzione e riparazione, a nulla rilevando che simili lavori siano normali o straordinari, in quanto la finalità della norma è di prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori che devono accedere ed operare in simili condizioni ad altezze pericolose, senza che ciò escluda che il datore di lavoro doti i lavoratori che accedono al tetto di cinture di sicurezza (essendo essi esposti a pericoli di caduta), e vigili perché di tale mezzo facciano effettivo uso.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7682 del 21/01/2010 Ud.  (dep. 25/02/2010 )

 

Il direttore di un istituto di pena è titolare di una posizione di garanzia che gli impone di assicurare la sicurezza del lavoro che ivi si svolga, sia in luoghi interni che esterni, con riguardo a chiunque vi svolga attività lavorativa, poiché assume, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 18 aprile 1996, la qualifica di datore di lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rispetto della normativa antinfortunistica deve pretendersi anche e soprattutto all'interno di una struttura carceraria, a tutela di lavoratori che, a cagione della propria concomitante condizione di detenuti, si trovano in particolare condizione di subalternità e soggezione).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6694 del 25/11/2009 Ud.  (dep. 18/02/2010 )
 

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro concernenti scavi di pozzi o trincee (art. 13 d.P.R. n. 164 del 1956), l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzia di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di procedere oltre nell'escavazione, occorrendo, inoltre, man mano che si procede nello scavo, provvedere al contemporaneo armamento.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 41829 del 29/09/2009 Ud.  (dep. 30/10/2009 )

 

In tema di divieto di eseguire lavori a distanza inferiore a cinque metri dalle linee elettriche, sancito dall'art. 11 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, nella nozione di "ponteggio" rientra anche una scala di ferro.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 41801 del 25/06/2009 Ud.  (dep. 30/10/2009 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, l'art. 11 d.P.R. n. 547 del 1955 che individua i parametri di sicurezza per i passaggi, non si applica soltanto ai luoghi che rientrano nella tipologia formale di passaggio o che il piano di sicurezza abbia così qualificato, ma si applica anche a tutti i luoghi attraverso i quali di fatto avvenga un passaggio dei lavoratori per direttiva del datore di lavoro, del committente o in ragione della collocazione di impianti per i quali si debba poi procedere a riparazione, manutenzione o sostituzione.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 44591 del 10/11/2009 Ud. (dep. 19/11/2009 )

 

Integra reato l'adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono ai requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 7 dell'abrogato d.P.R. n. 303 del 1956 e la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud.  (dep. 17/07/2009 )

 

Il divieto di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza inferiore a cinque metri dalla costruzione e dai ponteggi si applica, in virtù del generale riferimento normativo alle "linee elettriche", sia con riferimento ai cavi "protetti" che a quelli "nudi".
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 17960 del 06/03/2009 Ud.  (dep. 29/04/2009 )

 

In tema di tutela antinfortunistica nelle esternalizzazioni delle fasi del processo produttivo, ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547 del 1955, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ex art. 2087 cod. civ., ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti informazioni ed istruzioni ai propri dipendenti, atteso che tale obbligo - non derogabile in virtù della notorietà dell'impresa presso la quale vengono inviati i dipendenti medesimi - si pone in sintonia con la normativa vigente in tema di organizzazione del lavoro delle odierne realtà produttive complesse (v. d.P.R. cit. n. 547 del 1955 ed art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 45 del 07/01/2009

 

In tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che svolgano attività lavorativa a bordo di navi o unità mercantili, alla stregua del d.lgs. n. 271 del 1999 ed in particolare degli artt. 2, 3, lett. n), 8 e 23, comma 6, il lavoratore marittimo è unicamente colui che viene effettivamente ed attualmente impiegato a bordo di una nave mercantile per svolgere un determinato servizio ovvero colui che viene ingaggiato nell'equipaggio di una nave e chiamato allo svolgimento di una determinata funzione. Conseguentemente, solo il lavoratore imbarcato a bordo e non quello impiegato a terra ha l'obbligo di sottoporsi a controlli sanitari circa l'idoneità alla navigazione. (Fattispecie in tema di licenziamento, ritenuto illegittimo dalla S.C., di lavoratore non imbarcato a bordo, rifiutatosi di sottoporsi a visita medica).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21571 del 13/08/2008

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non può essere considerata protezione amovibile di una macchina quella rimovibile esclusivamente a seguito di manomissione e cioè mediante l'utilizzo di utensili, giacchè in tal caso non è comunque consentito, durante la lavorazione, l'accesso agli elementi mobili della macchina stessa.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 20602 del 17/04/2008 Ud.  (dep. 22/05/2008 )

 

In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti e spogliatoi, l'interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 40 del d.P.R. n. 303 del 1956 alla stregua della finalità dell'intero d.P.R. come modificato dal d.lgs. n. 626 del 1994, comporta che per "indumenti di lavoro specifici" si debbano intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze (come la divisa dell'operatore ecologico). Ne consegue che dall'ambito applicativo di suddetta norma esula qualsiasi riferimento a divise o forme di abbigliamento destinate a soddisfare esigenze diverse dalla tutela della salute e dalla sicurezza del lavoratore, quali l'esigenza dell'individuazione del soggetto datoriale. (Nella specie la S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha rigettato il ricorso proposto dagli autisti di un'azienda locale di mobilità i quali si dolevano che il datore di lavoro non avesse predisposto un idoneo spogliatoio ove riporre gli abiti personali ed indossare le divise aziendali, sul presupposto che le divise aziendali migliorassero soltanto l'immagine del datore di lavoro, così respingendo la tutela reclamata, di adempimento in forma specifica e risarcimento dei danni per illegittima condotta, finalizzate solo a dar maggior lustro al datore medesimo mediante il miglioramento della sua immagine).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 11071 del 06/05/2008

 

I reati di cui agli artt. 6 e 8 del d.P.R. n. 303 del 1956 in relazione alla destinazione a luoghi di lavoro di locali chiusi semisotterranei senza previa autorizzazione ovvero di locali di altezza inferiore a quella di legge hanno natura eventualmente permanente, nel senso che l'illiceità del fatto permane sino a quando i locali ritenuti non idonei siano destinati a luogo di lavoro.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44377 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 29/11/2007)

 

Malattie professionali

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e con riferimento alla revisione per errore delle rendite, la possibilità per l'ente previdenziale di articolare le proprie deduzioni in sede giudiziale ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 88 del 1989 (che consente la rettifica dell'errore in ogni tempo ed è applicabile "ratione temporis" per effetto della sentenza n. 191 del 2005 della Corte costituzionale, che ha escluso l'applicazione retroattiva del termine decadenziale introdotto con l'art. 9, commi, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 38 del 2000) allegando un errore iniziale sulla diagnosi posta a fondamento del provvedimento di attribuzione della rendita ovvero, in alternativa, sulla verifica di miglioramenti successivi dell'attitudine al lavoro, non limita l'accertamento giudiziale il cui oggetto è incentrato sull'esistenza del diritto al trattamento previdenziale, con onere della prova a carico del beneficiario, atteso che l'ordinamento consente l'attribuzione dei soli trattamenti effettivamente dovuti per legge, dovendosi riconoscere agli atti dell'Istituto di previdenza una valenza meramente ricognitiva.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 16587 del 15/07/2010

 

Il periodo di dieci anni dalla data dell'infortunio durante il quale l'infortunato dichiarato guarito senza postumi permanenti o con postumi inferiori al minimo indennizzabile può, a norma dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. infortuni sul lavoro e malattie professionali), chiedere la liquidazione di rendita se, a seguito di aggravamento, i detti postumi abbiano raggiunto la soglia di indennizzabilità, costituisce l'esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo. Pertanto, solo se la variazione dello stato di inabilità conseguente all'infortunio si sia verificata entro il decennio sorge l'eventuale diritto alla corresponsione della rendita, da esercitare nel termine triennale di prescrizione di cui al successivo art. 112 dello stesso d.P.R., decorrente dal momento dell'intervenuta variazione e non già dalla scadenza del decennio.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19589 del 16/09/2010
 

L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n.1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. civ., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato. Anche tale responsabilità datoriale non è, peraltro, configurabile ove il nesso causale tra l'uso di una sostanza e la patologia professionale non fosse configurabile allo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, sicché non poteva essere prospettata l'adozione di adeguate misure precauzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già addetto alla lavorazione dell'amianto, deceduto per mesotelioma ed esposti al rischio tra il 1953 ed il 1962, ritenendo congruamente motivato il giudizio secondo il quale il rispetto delle limitate prescrizioni cautelative praticabili all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, non avrebbe impedito l'insorgere del mesotelioma in quanto malattia dose-dipendente).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 20142 del 23/09/2010
 

Nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, è doloso il comportamento del lavoratore che nella richiesta di ricostruzione della pensione, abbia sbarrato la domanda, inserita nel prestampato, relativa alla circostanza dell'eventuale prestazione di lavoro all'estero o della pregressa residenza in territorio straniero.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14347 del 15/06/2010

 

Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, "in pejus" o "in melius", delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche. Ne consegue che, lo spirare di detti termini non preclude la proposizione della domanda di revisione, purché esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 20009 del 22/09/2010

 

In tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell'INAIL, non copre qualsiasi forma di affezione psicologica ma esclusivamente quelle che risultino casualmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento. Ne sono conseguentemente escluse le patologie psicologiche che siano state determinate da fatti sostanzialmente personali, mentre era in corso il rapporto di lavoro. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza del secondo grado che aveva escluso la copertura assicurativa in ordine ad un dirigente aziendale che aveva contratto una patologia di carattere psicologico a causa del coinvolgimento personale in un procedimento penale e per il deteriorarsi conseguente del rapporto fiduciario con i vertici dell'impresa).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 16418 del 13/07/2010

 

È ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto censure concernenti l'erronea interpretazione del d.m. 18 giugno 1988 emanato in attuazione della delega espressamente contenuta nell'art. 40 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che tale decreto è dotato di rilevanza normativa esterna ed è, pertanto, suscettibile di esame diretto da parte del giudice di legittimità. (Principio espresso in tema di contestazione dei criteri di determinazione del premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dovuto dall'Inail, contenuti nel decreto citato).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 16586 del 15/07/2010

 

Al diritto al risarcimento del danno conseguente a una malattia professionale contratta dal dipendente nell'espletamento del lavoro in conseguenza del comportamento colposo del datore di lavoro si applica, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., il termine prescrizionale previsto per il reato di lesioni colpose, non potendo trovare applicazione un diverso e più lungo termine prescrizionale per effetto del collegamento della condotta datoriale con altra fattispecie, qualificabile come omicidio colposo, conseguente all'adibizione di altro lavoratore al medesimo ambiente lavorativo nocivo, non essendo l'istituto della continuazione applicabile in riferimento ai reati colposi.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13284 del 31/05/2010 (RV. 613652)

 

Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti (che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva), da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione, atteso che il tasso aziendale non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione, il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni. Tale meccanismo corrisponde ad un principio di mutualità tra le imprese assicuranti che - salvaguardando l'equilibrio finanziario dell'ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese - consente di evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell'ente assicuratore, mentre l'assenza di sinistri per la singola azienda può eventualmente comportare per quest'ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 7668 del 30/03/2010

 

In tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari. In caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che, in riferimento ad un carcinoma mammario contratto da un medico chirurgo esercente attività diagnostica e di cura presso un ospedale pubblico per effetto dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, aveva escluso la riconducibilità della patologia all'ipotesi prevista dal n. 51 della tabella, nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dal d.P.R. 13 aprile 1994, n. 336, ritenendo che il dosaggio delle radiazioni ionizzanti non avesse superato i limiti previsti dall'art. 4, punto 1.1 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 come soglia di pericolo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009

 

In tema di tutela previdenziale dei lavoratori italiani che abbiano contratto la silicosi nelle miniere del Belgio, la richiesta di integrazione della rendita riconosciuta ai superstiti per essere il trattamento belga inferiore all'analogo trattamento erogato in Italia, è soggetta al termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale incide non già sul diritto fondamentale, ma sulle singole prestazioni "differenziali", in considerazione della natura periodica delle obbligazioni scaturenti dal rapporto previdenziale, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo, e del carattere variabile delle integrazioni dei singoli ratei in relazione alla misura delle prestazioni percepite e di quella successivamente acquisita. La decorrenza dalla data della domanda, prevista dall'art. 3 della legge n. 1115 del 1962, va riferita esclusivamente alle prestazioni di carattere economico-sanitario-assistenziale riconosciute ai cittadini italiani colpiti da silicosi in Belgio e non indennizzabili ai sensi di quella legislazione.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 15332 del 30/06/2009

 

Nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di successivi aggravamenti, vertendosi in materia di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che non può dar luogo ad una questione pregiudiziale, di cui possa chiedersi l'accertamento con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17782 del 30/07/2009

 

Il giudicato sull'associazione della silicosi con una malattia non professionale (associazione che, a differenza dalla semplice coesistenza, implica un nesso anatomo-funzionale-eziopatogenetico e cioè l'interdipendenza causale tra la silicosi e l'altra patologia) preclude il riesame del rapporto di associazione nella successiva causa per la rendita ai superstiti, in quanto presupposto di fatto e di diritto comune alle due cause.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 18820 del 09/07/2008

 

In materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, alla stregua dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 - che richiede la riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per l'indennizzabilità delle inabilità permanenti derivanti sia da infortunio sul lavoro sia anche da malattia professionale - e la parte successiva dello stesso comma, che fa riferimento a gradi di inabilità a partire dall'undici per cento, la condanna dell'INAIL alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento e, pertanto, a partire dall'undici per cento, atteso che la disposizione della norma citata fa chiaramente comprendere la volontà legislativa di considerare le percentuali di inabilità solo in termini di unità intere, senza valorizzare le frazioni di grado.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21661 del 14/08/2008

 

In tema di tutela contro le malattie professionali, l'inclusione della malattia fra quelle per le quali l'origine professionale è "di elevata probabilità" determina una presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale, con la conseguenza che mentre, da una parte, il lavoratore ha l'onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, dall'altra parte l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel ripartire l'onere probatorio tra l'INAIL ed un lavoratore di calzaturificio, addetto all'incollaggio e alla serigrafia, non aveva considerato che le nuove tabelle di cui al d.m. 27 aprile 2004 avevano incluso, al n. 35, tra le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, la leucemia -prevalentemente mielocitica-, indicando il benzene quale fattore scatenante la tecnopatia, né dato rilievo alla presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 8638 del 03/04/2008

 

In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, l'accertamento dei casi in cui un lavoratore infortunato debba essere considerato mancino agli effetti specifici dell'applicazione delle tabelle sull'indennizzo per gli infortuni sul lavoro si risolve in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riferimento ad infortunio occorso a lavoratore mancino - l'amputazione subtotale della falange ungueale del primo dito della mano sinistra - aveva disconosciuto all'arto infortunato il carattere di mano dominante ritenendo, diversamente, che il lavoratore fosse ambidestro).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 7294 del 18/03/2008

 

Parte civile

È ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22558 del 18/01/2010 Ud.  (dep. 11/06/2010 )

 

Prevenzione infortuni

L'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione in riferimento alla riscontrata violazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro non impedisce la procedibilità dell'azione penale.

Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 26758 del 05/05/2010 Ud.  (dep. 12/07/2010 )

 

Integra la fattispecie criminosa, pur dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sulla sicurezza), la violazione della prescrizione secondo cui gli impalcati ed i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (art. 27, d.P.R. n. 547 del 1955) nonché la violazione degli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (art. 68, comma primo, d.P.R. n. 164 del 1956) e dell'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione (art. 69, comma primo, d.P.R. n. 164 del 1956), in quanto sussiste continuità normativa tra le abrogate previsioni e le corrispondenti disposizioni, oggi rispettivamente contemplate agli artt. 126, 111 e 80 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 26754 del 05/05/2010 Ud.  (dep. 12/07/2010 )

 

Per la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. non occorre la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 18628 del 14/04/2010 Ud. (dep. 17/05/2010 ) RV. 247461

 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994 tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un'impresa familiare. (Fattispecie in tema di lesioni colpose riportate nell'uso di un'impastatrice dal figlio del titolare di una panetteria, che occasionalmente prestava la sua collaborazione all'azienda di famiglia).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 17581 del 01/04/2010 Ud.  (dep. 07/05/2010 ) Rv. 247093

 

L'art. 382 del d.P.R. 24 aprile 1955, n. 547, che impone l'adozione di occhiali o schermi appropriati, intende salvaguardare la incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle in cui sia eccezionale e contingente trattasi di una norma di carattere generale, non contenente una elencazione tassativa di attività per cui è necessaria la misura cautelare. Pertanto rientra nella previsione qualsiasi tipo di lavoro, compreso quello edile anche se il pericolo di proiezione di schegge non sia molto probabile. (Fattispecie di lavoratore di un cantiere edile, nel cui occhio penetrava una scheggia mentre batteva con un martello un tubo di plastica).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7292 del 19/01/2010 Ud.  (dep. 23/02/2010)

 

La speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, contemplata dall'art. 24 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni trenta, in quanto quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11265 del 11/02/2010 Ud.  (dep. 24/03/2010)

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 42477 del 16/07/2009 Ud.  (dep. 05/11/2009 )

 

Il reato di cui all'art. 12, comma terzo, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (che fa divieto agli operai di lavorare nel campo di azione dell'escavatore), oggi sostituito dall'art. 118, comma terzo, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è configurabile solo durante il funzionamento dell'escavatore. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'escavatore non era in funzione, ha precisato che, nonostante la natura di reato di pericolo astratto, ai fini della sua configurabilità si impone un'interpretazione conforme al principio di offensività).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 46719 del 14/10/2009 Ud. (dep. 04/12/2009 )

 

L'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell'organo di vigilanza integra la circostanza attenuante introdotta dall'art. 303, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la quale è applicabile anche ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che ha espressamente abrogato l'attenuante in esame).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 29545 del 07/05/2009 Ud.  (dep. 17/07/2009 )

 

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il rischio elettivo nel comportamento del lavoratore, deceduto a seguito di caduta dall'alto per rottura di una fune di sollevamento di una gru, sul cui cestello era salito per svolgere la propria attività, impedita dalla rottura del verricello normalmente utilizzato, senza che rilevasse che la gru era destinata al sollevamento di materiali e non di persone).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21113 del 02/10/2009

 

Le misure protettive prescritte dagli artt. 55 e 68 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, relative, rispettivamente, agli organi ed elementi per la trasmissione del moto e agli organi lavoratori e zone di operazione delle macchine, tendono a tutelare il lavoratore da "infortuni", cioè da eventi accidentali, indipendentemente dal comportamento del lavoratore medesimo e quindi tendono ad impedire attività anche estranee alla serie di operazioni insite nella specifica lavorazione, restando esclusi solo eventuali fatti di autolesionismo.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22320 del 18/03/2009 Ud.  (dep. 28/05/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 55 d.P.R. n. 547 del 1955 non può essere interpretato senza il necessario collegamento con il successivo art. 56, che ne costituisce precisazione e completamento, in quanto l'indicazione delle misure e caratteristiche che sono riportate in tale norma con riferimento agli stessi organi ed elementi per la trasmissione del moto elencati nel precedente articolo, estremamente generico sul punto, implica necessariamente che l'adeguatezza delle misure di protezione dal movimento di alberi, cinghie e funi di trasmissione non va valutata di volta in volta con approssimazione, ma facendosi espresso riferimento a quelle misure che l'art. 56 indica con carattere di determinatezza e di precisione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22320 del 18/03/2009 Ud.  (dep. 28/05/2009 )

 

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro in relazione ad un infortunio occorso ad un lavoratore agricolo, il quale, durante l'attività stagionale di raccolta delle mele, era caduto a terra precipitando da una scala per la rottura di un ramo dell'albero al quale era appoggiata, ricostruendo la dinamica dell'infortunio stesso in modo tale da addebitarlo "ad un movimento non corretto del lavoratore", senza però chiarire se si trattasse di comportamento connotato da abnormità ed imprevedibilità).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9689 del 23/04/2009

 

In materia di prevenzione antinfortunistica, il lavoratore che assume il ruolo di formatore dell'apprendista è titolare di un obbligo di tutela e vigilanza sulle attività in concreto esercitate da quest'ultimo, rispondendo dell'infortunio occorsogli qualora si sia reso inadempiente a tale obbligo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità per omicidio colposo del formatore in relazione alla morte dell'apprendista conseguita all'improprio utilizzo da parte di quest'ultimo di un carrello elevatore).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15009 del 17/02/2009 Ud.  (dep. 07/04/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando l'obbligo di difendere i lavoratori dal rischio di caduta di materiali non può essere adempiuto mediante l'adozione di mezzi tecnici, il datore di lavoro deve adottare, come previsto dall'art. 11 d.P.R. n. 547 del 1955, altre misure o cautele adeguate, la cui idoneità deve essere valutata dal giudice con riferimento specifico alla natura del pericolo in questione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 40783 del 19/06/2008 Ud.  (dep. 31/10/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le mere intese verbali e telefoniche tra i datori di lavoro impegnati nella realizzazione di un'opera complessa non sono sufficienti ad attuare la coordinazione tra le imprese imposta dall'art. 7, comma secondo, D.Lgs. n. 626 del 1994 in vista della programmazione e dell'attuazione degli "interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori", al fine di eliminare quelli dovuti alle interferenze tra le diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 26115 del 08/05/2008 Ud.  (dep. 30/06/2008 )

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un mero ausiliario del datore di lavoro privo di autonomi poteri decisionali e non è dunque destinatario degli obblighi dettati dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle sanzioni, penali e amministrative, previste per la loro violazione. Ciò non esclude peraltro la sua responsabilità per il reato di omicidio colposo conseguito alla mancata adozione di una misura prevenzionale, qualora si accerti che lo stesso abbia indotto il datore di lavoro all'omissione, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 25288 del 23/04/2008 Ud.  (dep. 20/06/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'elencazione degli strumenti di tutela (occhiali, visiere, schermi appropriati) di cui all'art. 382 d.P.R. n. 547 del 1955 non ha carattere tassativo, ma va interpretata in senso logico; ne consegue che i mezzi di tutela necessari possono anche essere diversi da quelli elencati, se sicuramente idonei a preservare l'integrità fisica del lavoratore dai pericoli a loro volta indicati, ancora una volta non tassativamente, dalla suddetta disposizione (proiezioni di schegge, spruzzi di vernice).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 10812 del 17/01/2008 Ud.  (dep. 11/03/2008 )

 

In tema di responsabilità per eventi lesivi correlati alla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve ritenersi che l'art. 4 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, richiamato dall'art. 2, comma primo, lett. f ter), e dall'art. 9, comma primo lett. c bis), D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, nel catalogare gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto in relazione alla natura dell'attività dell'impresa, individui, per il caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese affidatarie di lavori diversi (complementari o meno che essi siano), una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo alla esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione (principio affermato, nella specie, con riguardo alla ritenuta responsabilità del titolare di una ditta individuale il quale, incaricato dell'esecuzione di uno scavo in un cantiere nel quale lavoravano anche altre imprese, non aveva adottato le prescritte norme di sicurezza, per cui si era prodotto il franamento di una parete di detto scavo, con conseguente morte di un operaio che ne era stato investito).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 16346 del 19/12/2007 Ud.  (dep. 18/04/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 d.P.R. n. 164 del 1956, è da considerare "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati a una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa deve essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3504 del 13/12/2007 Ud.  (dep. 23/01/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, la regola cautelare dettata dall'art. 75 del d.P.R. n. 547 del 1955, relativa all'obbligo di dotare di schermi o altra protezione le macchine che durante il funzionamento possono proiettare materiale pericoloso, è intesa a indicare al garante per la sicurezza del luogo di lavoro la necessità di provvedere al fine di ridurre al minimo i rischi per il lavoratore. Non è pertanto consentito al datore di lavoro sottovalutare tale rischio sulla base di una considerazione empirica circa la bassa probabilità dell'evento. (Nella fattispecie la macchina molatrice del vetro aveva prodotto una esplosione di frammenti durante la lavorazione di una bottiglia).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3477 del 12/12/2007 Ud.  (dep. 23/01/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 89, comma primo e 22, comma primo, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni) non solo l'assicurare una attività formativa insufficiente ed inadeguata, ma anche la mancanza di qualsiasi attività formativa. (Fattispecie nella quale la violazione è stata ravvisata nella mancanza dell'attività di istruzione ed informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007 Ud.  (dep. 28/01/2008 )

 

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione prevista dal combinato disposto degli artt. 89, comma primo e 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro) non soltanto l'omessa redazione del documento di valutazione, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento. (Fattispecie nella quale la violazione, pur essendo stato redatto il documento di valutazione, è stata ugualmente ravvisata difettando nel documento l'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007 Ud.  (dep. 28/01/2008 )

 

In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'art. 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44369 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 29/11/2007 )

 

In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai fini dell'estinzione delle relative violazioni contravvenzionali (art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), è rilevante la prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto al contravventore dall'organo di vigilanza, in quanto il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44369 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 29/11/2007 )

 

L’obbligo di ottemperare alle disposizioni in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro sussiste anche in assenza di situazioni specifiche di emergenza, atteso che le predette disposizioni hanno natura e finalità preventive. (Fattispecie in tema di omessa adozione di segnaletica di sicurezza antincendio).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22828 del 29/03/2007 Ud.  (dep. 12/06/2007)

 

Il reato di cui agli artt.4 e 89 D.Lgs. n. 626 del 1994, in relazione alla omessa adozione delle misure antincendio ha natura permanente nel senso che la consumazione dello stesso coincide con l'adozione delle misure omesse.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44377 del 24/10/2007 Ud.  (dep. 29/11/2007)

 

Responsabilità

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

Cass. pen., sez. F, Sentenza n. 32357 del 12/08/2010 Ud.  (dep. 26/08/2010 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. (Fattispecie in cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di uno stabilimento siderurgico non aveva individuato il rischio di prevedibile contatto del lavoratore con schizzi di metallo fuso incandescente durante l'operazione di foratura del bocchello di un forno rotativo, sicché costui, privo di abbigliamento ignifugo, riportava lesioni personali gravi).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 16134 del 18/03/2010 Ud.  (dep. 26/04/2010 ) Rv. 247098

 

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo non può essere desunto soltanto dall'omessa previsione del rischio nel documento, di cui all'art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro), dovendolo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretizzato.(Nella specie, con riferimento all'infortunio sul lavoro causato dal trascinamento delle braccia dell'operatrice nei rulli in movimento di un macchinario, la sentenza impugnata aveva affermato che ove fosse stato operato l'inserimento della previsione di tale rischio nel suddetto documento, l'infortunio sarebbe stato evitato).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8622 del 04/12/2009 Ud.  (dep. 03/03/2010)

 

Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 2494 del 03/12/2009 Ud.  (dep. 20/01/2010 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37840 del 01/07/2009 Ud.  (dep. 25/09/2009 )
 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37861 del 10/07/2009 Ud.  (dep. 25/09/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ascritto l'infortunio, determinato dal mancato bloccaggio delle ruote del trabattello sul quale il lavoratore si apprestava ad effettuare il proprio intervento, al preponderante concorso di colpa della società datoriale nella causazione dell'infortunio per il mancato assolvimento, da parte del responsabile della sicurezza dell'obbligo della puntuale vigilanza sull'esecuzione dei lavori affinché condizioni ed uso delle attrezzature fossero conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009

 

In materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso la configurabilità di una responsabilità del committente in quanto le clausole contrattuali si limitavano a riconoscergli, da un lato, la possibilità di richiedere all'appaltatore l'adozione di misure più rigorose (così generando un obbligo aggiuntivo su quest'ultimo) e, dall'altro, pur attribuendogli la sorveglianza (con possibilità di intervento nei casi più gravi) sull'osservanza delle misure di sicurezza, non gli riservava alcun potere di ingerenza ed organizzativo sull'opera da eseguire, conservando ogni obbligo in materia di sicurezza nell'esclusiva responsabilità dell'appaltatore).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciascun datore di lavoro, sia il committente che l'appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che coinvolgano unicamente questi ultimi, poiché la cooperazione tra committente ed appaltatore è imposta soltanto per eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 28197 del 21/05/2009 Ud.  (dep. 09/07/2009 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto al loro utilizzo) non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009 Ud.  (dep. 05/06/2009 )

 

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per infortunio del proprio dipendente, l'affidamento ad esso di una mansione diversa da quelle normalmente assegnate non può costituire di per sé un elemento di colpa, considerato che nell'esercizio dello "jus variandi" il datore di lavoro può destinare il lavoratore a mansioni diverse da quelle solitamente svolte, purché il loro esercizio sia rispettoso della professionalità del dipendente e rientri nella sua capacità, anche in relazione a quella acquisita per esperienze pregresse. Ne consegue che l'affidamento occasionale della guida di un camion ad un dipendente fornito della prescritta abilitazione, oltre che della pratica di guida del mezzo, non costituisce un elemento di prova idoneo a dimostrare l'inadempimento all'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, non essendo la guida di autoveicoli, per il trasporto di persone o cose, qualificabile come un' attività intrinsecamente pericolosa.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14841 del 24/06/2009

 

La responsabilità del datore di lavoro per l'incidente accorso al lavoratore può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un contegno eccezionale od abnorme del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque, del tutto imprevedibile. (Fattispecie in tema di omicidio colposo causato dalla violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro non ritenendo abnorme il comportamento del lavoratore che si era messo alla guida di un carrello elevatore nonostante non rientrasse nelle sue mansioni).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15009 del 17/02/2009 Ud.  (dep. 07/04/2009 )

 

La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. (Nella specie, in relazione ad un infortunio occorso ad una sportellista che, nello scendere dallo sgabello, era inciampata nella raggiera portapiedi, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la Corte territoriale, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova della inadeguatezza degli arredi, mentre, per contro, non risultava violata da parte della società datrice di lavoro alcuna specifica norma di prevenzione degli infortuni).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 3788 del 17/02/2009

 

In tema di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del committente è limitata ad alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, restando pertanto ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6884 del 18/11/2008 Ud.  (dep. 18/02/2009 )

 

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere edili è titolare di una posizione di garanzia, ed ha l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che permane anche nell'ipotesi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad una impresa, l'esecuzione degli stessi sia stata subappaltata a più imprese, poichè, in caso di infortunio, la responsabilità del committente non è esclusa da quella dell'appaltatore.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 42131 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 12/11/2008)

 

In materia di infortuni sul lavoro, il direttore di stabilimento, pur se privo di autonomia di spesa, conserva poteri di segnalazione e di blocco dei macchinari pericolosi, ed in caso di inerzia è responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore addetto ad un macchinario operante in condizioni di pericolo.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 38009 del 10/07/2008 Ud.  (dep. 03/10/2008)

 

In materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, il d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, con indicazioni che hanno trovato conferma nel sistema delineato dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, figura, quest'ultima, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e che presuppone uno specifico addestramento a tale scopo, nonché il riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati, non assumendo rilievo esimente, invece, la dedotta insufficiente qualifica contrattuale ricoperta dal dipendente. Ne consegue che, ove l'infortunio sia occorso al preposto per la mancata individuazione delle modalità esecutive di intervento e dei relativi mezzi di protezione da adottare, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro trattandosi di profili e di decisioni operative di competenza del delegato. (Nella specie, il caposquadra - ritenendo inidonee allo scopo l'uso delle scale e delle cinture di sicurezza messe a disposizione dell'azienda - si era avventurato su un'intercapedine che non aveva retto al suo peso, con conseguente caduta da una altezza di circa sette metri; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione di merito che aveva imputato alla responsabilità del preposto la concreta scelta delle modalità esecutive, restando irrilevanti le censure sull'inadeguatezza delle scale e degli altri mezzi di protezione a disposizione).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 29323 del 15/12/2008

 

In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 38002 del 09/07/2008 Ud.  (dep. 03/10/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il costruttore di un macchinario a cilindri, qualora questi ultimi non siano inaccessibili o per esigenze della lavorazione non possano essere protetti, ha l'obbligo di dotare lo stesso macchinario di un dispositivo d'arresto ad innesco automatico, che non richieda l'intervento manuale dell'operatore, non potendosi tale dispositivo ritenere in grado di prevenire il pericolo per l'incolumità del lavoratore, come espressamente richiesto dall'art. 132 d.P.R. n. 547 del 1955, risultando idoneo ad interrompere il funzionamento del macchinario solo dopo che tale incolumità è già stata compromessa.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37058 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 30/09/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori; diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 stesso D.Lgs., ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso nel quale l'imputato rivestiva entrambe le qualifiche, ha ritenuto che le giustificabili lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di coordinatore per la progettazione avrebbero dovuto essere colmate attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva allo stesso imputato in qualità di coordinatore per esecuzione, e la cui omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro verificatosi).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 18472 del 04/03/2008 Ud.  (dep. 08/05/2008 )

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di subappalto il subcommittente è sollevato dai relativi obblighi soltanto ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27965 del 05/06/2008 Ud.  (dep. 09/07/2008 )

 

La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21590 del 13/08/2008

 

La violazione dell'obbligo di individuare, nella propria organizzazione, uno o più responsabili della sicurezza, capaci di coprire tutto l'arco lavorativo annuale, anche nel periodo di ferie, durante il quale alcuni operai siano comandati a prestare lavoro, non esime il datore di lavoro (nella specie, un comune) dalla responsabilità civile ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, né alla conseguente azione di regresso dell'istituto assicuratore.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14918 del 05/06/2008

 

In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 17502 del 13/03/2008 Ud.  (dep. 30/04/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde a garanzia della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere. (Nella fattispecie, si trattava di lavori sulla sede stradale e l'imputato era risultato concreto e operativo referente della ditta sub-appaltatrice dei lavori).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 46383 del 06/11/2007 Ud.  (dep. 13/12/2007 )
 

In materia di responsabilità datoriale nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro a causa di inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) si applicano le regole civilistiche sull'inadempimento (art. 1218 cod. civ.) e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del creditore (art. 1227, primo comma, cod. civ.) e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, in forza del quale l'Istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14/04/2008

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. (Fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud.  (dep. 20/03/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, l'inosservanza delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3448 del 25/10/2007 Ud.  (dep. 23/01/2008 )

 

In materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. (Nella fattispecie è stata ritenuta la responsabilità del committente per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso ad uno dei lavoratori impiegati dall'impresa incaricata, la quale non offriva adeguate garanzie, in ragione della sua modesta struttura e della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8589 del 14/01/2008 Ud.  (dep. 27/02/2008 )

 

In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile della sicurezza deve considerare anche eventuali situazioni che determinino l'affidamento occasionale al lavoratore di mansioni differenti da quelle normalmente svolte, dettando le necessarie regole di tutela e disponendo in ordine ai necessari percorsi di formazione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47137 del 24/09/2007 Ud.  (dep. 20/12/2007 )

 

In materia di infortuni sul lavoro, dopo le modifiche apportate al D.Lgs. n. 494 del 1996 dal D.Lgs. n. 528 del 1999, l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento grava non solo sul coordinatore per la sicurezza, ma altresì sul committente e sul responsabile dei lavori.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7714 del 06/12/2007 Ud.  (dep. 20/02/2008 )

 

La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, con completa e coerente motivazione, aveva affermato la responsabilità, ex art. 2087 cod. civ., del datore di lavoro, esattamente considerando come noto al tempo dei fatti di causa - 1975/1995 - il rischio da inalazione di polveri di amianto e rilevando l'insufficienza di un torrino d'aspirazione predisposto dall'imprenditore nonché ravvisando il danno biologico nel semplice pericolo cagionato da un'alterazione anatomica pur non avente attuale incidenza funzionale).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 2491 del 01/02/2008

 

Sorveglianza sanitaria

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'omessa sottoposizione del lavoratore ad accertamenti sanitari configura un'ipotesi di reato permanente e non istantaneo, in quanto l'obbligo della sorveglianza sanitaria non è circoscritto alla fase preventiva all'assunzione, ma perdura nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, protraendosi la condotta lesiva dell'interesse protetto sino a quando il datore di lavoro non ottemperi a tale obbligo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26539 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 )

 

 

MINIERE, CAVE E TORBIERE

Autorizzazione

Il tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato. (Nella specie, relativa ad esercizio di attività di cava in zona vincolata, il tribunale si era limitato a prendere atto della mancanza di autorizzazione paesaggistica senza considerare se, nel caso di specie, la stessa, come sostenuto dalla difesa, non fosse richiesta).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 11/03/2010 Cc.  (dep. 17/05/2010 ) Rv. 247103

 

La realizzazione di una cava in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica è tuttora condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, disposizione nella quale è stata trasfusa la precedente fonte dell'incriminazione, costituita dall'abrogato art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 1781 del 02/12/2008 Ud.  (dep. 16/01/2009 )

 

Sanzioni amministrative

Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 della legge della Regione Siciliana 9 dicembre 1980, n. 127, in materia di coltivazione di giacimenti minerari da cava, non occorre che l'attività estrattiva sia necessariamente di notevoli dimensioni e a carattere professionale, né si richiede che il prodotto dell'estrazione sia destinato al commercio, poiché l'art. 1 della medesima legge reg. esclude l'applicazione di tale sanzione nel solo caso di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole nel proprio fondo.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1458 del 23/01/2008

 

PESCA

In genere

L'ignoranza della norma extrapenale richiamata dall'art. 15, lett. c) della L. 14 luglio 1965, n. 963 in tema di divieti di pesca marittima non può trasformarsi in un errore sul fatto che costituisce il reato, rilevante ai sensi dell'art. 47, comma terzo, cod. pen.. (Nella specie, si trattava del Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626 che non consente alcuna deroga al divieto di pesca e commercializzazione del novellame, a differenza della normativa nazionale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38087 del 02/07/2009 Ud.  (dep. 28/09/2009 )

 

Novellame

Deve essere disapplicata, in quanto incompatibile con il Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, la normativa nazionale che contempla una percentuale di tolleranza di novellame nel pescato, non consentendo la normativa comunitaria alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38087 del 02/07/2009 Ud.  (dep. 28/09/2009 )

 

Deve essere disapplicata la normativa contenuta nell'art. 3, comma secondo, lett. a) del D.M. 22 dicembre 2000, che ammette una tolleranza di novellame di non più del 10% calcolato sull'intero pescato, in quanto contrastante con la normativa comunitaria contenuta nel Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame. (Fattispecie nella quale la Corte, disapplicando la normativa nazionale, ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, nel ritenere non configurabile il reato previsto dall'art. 15, comma primo, lett. c), L. 14 luglio 1965, n. 963, aveva annullato la convalida del sequestro probatorio di due pescespada di misura inferiore al limite minimo per la pesca fissato con decreto regionale, in quanto rientranti nella predetta percentuale di tolleranza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23829 del 07/05/2009 Cc.  (dep. 09/06/2009 )

 

Risarcimento danni

In materia di risarcimento danni conseguenti ad attività venatoria, ove la società assicuratrice del responsabile venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si determina, oltre alla perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, anche la temporanea improcedibilità - fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo - della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile d'ufficio anche nella fase del giudizio di cassazione, in difetto di una norma analoga a quella dettata - in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti - dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 5662 del 09/03/2010

 

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ad attività venatoria, l'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, indicando le condizioni alle quali esso è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi - è norma sostanziale e, in quanto tale, non può trovare applicazione per i fatti verificatisi in epoca precedente alla sua entrata in vigore; ne consegue che analoga irretroattività vale anche per l'estensione della responsabilità del Fondo di garanzia - operata dalla sentenza n. 470 del 2000 della Corte costituzionale - per il caso in cui il soggetto danneggiante risulti assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa.
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 5662 del 09/03/2010

 

Sanzioni amministrative

In tema di sanzioni amministrative per violazione della disciplina della pesca marittima, il d.m. 12 gennaio 1995, che regolamenta la pesca dei ricci di mare, integrando il precetto di cui all'art. 15, lett. a), della legge 14 luglio 1965, n. 963, pur non recando alcun riferimento alla detenzione, ma soltanto alla pesca, non determina alcuna lacuna normativa, in quanto, oltre a non poter restringere la portata della norma primaria, non dà luogo ad alcuna incertezza in ordine alla fattispecie da essa prevista, posto che l'illecita detenzione del pescato postula che questo sia a sua volta il risultato di un'attività vietata, e, al fine di stabilire se tale attività sia o meno vietata, occorre che la pesca sia avvenuta in violazione delle prescrizioni dettate dal decreto in merito alle modalità, ai tempi e ai luoghi previsti per il suo esercizio.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 14920 del 21/06/2010 (RV. 613728)

 

La disposizione dell'art. 33, comma 11, della legge della Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19 - secondo cui incorre nella sanzione amministrativa determinata con criteri di proporzionalità, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge n. 689 del 1981, colui il quale esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite - è norma speciale rispetto a quella del comma 3 del medesimo art. 33; nel primo caso, infatti, è la stessa fonte legislativa primaria che descrive il comportamento vietato e autonomamente sanzionato, mentre il comma 3 è norma amministrativa "in bianco", che sanziona comportamenti descritti da fonte sub primaria; ne consegue che il pagamento, da parte del trasgressore, a seguito dell'erronea contestazione cumulativa, della sanzione (in misura ridotta) prevista dal citato art. 33, comma 3, non ha effetto estintivo dell'illecito speciale previsto dal comma 11 della medesima disposizione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 8188 del 03/04/2009

 

In materia di, a norma del combinato disposto degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 530 del 1992, sono soggetti all'obbligo di detenere i colli delle partite di molluschi bivalvi vivi, di produzione nazionale e comunitaria, destinati al consumo umano diretto muniti di bollo sanitario che consenta di identificare il centro di spedizione o di depurazione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione fino alla vendita al dettaglio, non solo i venditori, all'ingrosso o al dettaglio ma anche i ristoratori, che detengono comunque il prodotto per l'ulteriore sua commercializzazione prima che pervenga al consumatore finale.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12480 del 28/05/2007

 

Reati

Integra il reato previsto dall'art. 15, comma primo, lett. c), L. 14 luglio 1965, n. 963, la detenzione, a fini di vendita, di pescato oggetto di cattura "accidentale", a nulla rilevando che quest'ultima risulti scriminata in presenza di particolari situazioni. (Nella specie, nel corso di pesca a strascico regolarmente autorizzata era stato accidentalmente pescato novellame della specie denominata "rossetto" o "Alphia minuta", la cui pesca è autorizzata alle condizioni previste dal D.M. 28 agosto 1996 e succ. modd.).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 4875 del 04/11/2009 Ud.  (dep. 04/02/2010 )

 

 

RIFIUTI

Abbandono

Responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sanitari (art. 45, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato dall'art. 16 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) è il soggetto che, nella struttura sanitaria, ricopre la qualifica di amministratore o direttore generale o di presidente. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui oggetto della condotta erano 924 confezioni di specialità medicinali, ha escluso che fosse configurabile la responsabilità del direttore sanitario, gravando sul medesimo un obbligo di sorveglianza solo fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22755 del 29/04/2010 Ud. (dep. 15/06/2010 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 255 D.Lgs. n. 152 del 2006 non ha abrogato l'art. 50 D.Lgs. n. 22 del 1997, poiché tra le due fattispecie intercorre, con riguardo agli elementi costitutivi del reato, un rapporto di continuità normativa, sicché, restando invariato il disvalore penale dei fatti anteriormente commessi, il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base delle procedure esistenti al momento del fatto.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 36873 del 15/04/2008 Ud.  (dep. 26/09/2008)

 

In tema di abbandono di rifiuti, sebbene l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da tale norma può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia. (Fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti di un Consorzio di Bonifica per provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti depositati lungo un fiume).
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 4472 del 25/02/2009

 

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere la responsabilità penale del proprietario del rifiuto abbandonato da terzi, è necessaria la mancanza di un concorso materiale o morale con chi l'ha abbandonato, competendo in ogni caso al proprietario, onde evitare di essere ritenuto responsabile dell'inottemperanza in questione, chiedere l'annullamento del provvedimento sindacale o dimostrare in sede penale l'assenza della ritenuta condizione soggettiva. (Fattispecie relativa a veicolo abbandonato dal proprietario il quale aveva provveduto al versamento delle targhe, cedendolo informalmente a terzi, senza controllarne la regolare rottamazione da parte di questi ultimi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27990 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 09/07/2008 )

 

In tema di abbandono incontrollato di rifiuti, non rientrano nella nozione di rifiuto le particelle di amianto provenienti dalle lastre di copertura di immobile per effetto dell'azione di dilavamento delle acque piovane, essendo quest'ultimo fenomeno estraneo alla volontà del detentore.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22245 del 23/04/2008 Cc.  (dep. 04/06/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti cui all'art. 51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006), per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud.  (dep. 13/05/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali momenti la cessazione della decorrenza del termine di prescrizione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 19/12/2007 Ud.  (dep. 07/02/2008 )

 

Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 50, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 33766 del 10/05/2007 Ud.  (dep. 03/09/2007 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo riguardava un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell'impresa).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24736 del 18/05/2007 Cc.  (dep. 22/06/2007)

 

Albo rifiuti

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenta false attestazioni, in ordine alla disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento dell'attività di gestione dei rifiuti, al fine di conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, atteso che quest'ultimo è organismo pubblico e l'iscrizione acquista anche carattere pubblicistico, costituendo requisito per lo svolgimento della suddetta attività e per la partecipazione alle gare d'appalto per la fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 47558 del 14/10/2008 Cc.  (dep. 22/12/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, l'omesso o tardivo versamento del diritto annuale di iscrizione alla competente Sezione regionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali determina l'automatica sospensione dell'iscrizione. Ne consegue che è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 in caso di esercizio di una delle attività di gestione dei rifiuti durante il periodo di sospensione dell'iscrizione a causa dell'omesso o tardivo versamento del diritto annuale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24467 del 15/05/2007 Ud.  (dep. 21/06/2007)

 

Aziende municipalizzate

L'art. 4 del r.d. 15 ottobre 1925 n 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, prevede, specificamente, che il rapporto di impiego con i direttori delle aziende municipalizzate abbia durata triennale e sia prorogabile di triennio in triennio; ne consegue l'inapplicabilità del regime sancito dalla legge n. 230 del 1962 atteso che, ove nella delibera di assunzione sia stata omessa l'indicazione di un termine finale, il rapporto è comunque a tempo determinato per espressa indicazione di legge.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17660 del 27/06/2008

 

In tema di rapporto di impiego dei direttori delle aziende municipalizzate, ove con il ricorso introduttivo del giudizio sia stata domandato l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del rapporto a tempo indeterminato per carenza di motivazione della delibera di recesso, costituisce una inammissibile nuova domanda, fondata su una distinta ed autonoma "causa petendi", la deduzione in appello della violazione dell'art. 35 del d.P.R. n. 902 del 1986 che presuppone il diverso fatto costitutivo della durata triennale del rapporto e della conseguente conferma, in ragione del difetto di motivazione della delibera di diniego alla rinnovazione, per un ulteriore triennio.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17660 del 27/06/2008

 

Autorizzazioni

La buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole. (Fattispecie di buona fede indotta dal comportamento della P.A. che, richiesta dell'autorizzazione relativamente ad un'attività di smaltimento di rifiuti, ne aveva ripetutamente confermato la non necessità).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 49910 del 04/11/2009 Ud.  (dep. 30/12/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la detenzione senza autorizzazione di alghe marine, in quanto le stesse, insieme alle altre piante marine, non sono utilizzabili, ai sensi della L. 19 ottobre 1984, n. 748, nè per la produzione di ammendante compostato verde nè per la produzione di ammendante compostato misto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 31158 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 24/07/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, ove il Tribunale amministrativo regionale abbia in sede cautelare sospeso gli effetti di un provvedimento amministrativo, deve ritenersi legittima la prosecuzione dell'attività svolta dopo l'emanazione dell'atto impugnato, in quanto l'ordinanza cautelare del G.A., comportando il mantenimento della validità dell'iscrizione sino all'esito del giudizio di merito, determina il venir meno del presupposto del reato. (Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato per difetto del "fumus delicti" l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato un precedente decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, sequestro disposto a seguito dell'adozione da parte dell''amministrazione provinciale di un provvedimento di decadenza della ditta dell'indagato dall'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, poi cautelarmente sospeso dal T.A.R.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6117 del 17/12/2007 Cc.  (dep. 07/02/2008 )

 

In tema di rifiuti, la natura personale dell'autorizzazione all'esercizio di una delle tipiche attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) non consente al titolare dell'autorizzazione di delegare l'esercizio dell'attività a terzi che ne siano privi. (Fattispecie nella quale il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ne aveva delegato lo svolgimento a terzi non autorizzati che si avvalevano di materiali ed attrezzature di proprietà del titolare dell'autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24723 del 15/05/2007 Ud.  (dep. 22/06/2007)

 

In tema di gestione di rifiuti, il possesso di una autorizzazione per l'attività di gestione non legittima l'esercizio della medesima attività in luogo diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata l'autorizzazione, atteso che le finalità di controllo perseguite in materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale il provvedimento abilitativo risulta inizialmente rilasciato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 20460 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 25/05/2007)

 

Competenza e giurisdizione

Rientrano nell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo gli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la possibilità di operare il dissequestro di rifiuti al fine di consentire di provvedere allo smaltimento degli stessi, potendo tale operazione essere invece attuata dall'amministratore giudiziario nominato ex art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22028 del 29/04/2010 Cc. (dep. 09/06/2010 ) RV. 247276

 

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto il pagamento dei contributi consortili e dei corrispettivi dovuti da un Comune della Regione Campania ad un consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell'art. 6 della legge reg. 10 febbraio 1993, n. 10 per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non trovando applicazione né l'art. 11, quinto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l'obbligo di aderire al consorzio deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti dell'appartenenza allo stesso ed i relativi obblighi, senza attribuire al consorzio alcun potere autoritativo in ordine al pagamento delle quote, né l'art. 33, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, riguardando la controversia il corrispettivo di un pubblico servizio, né infine l'art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale, nell'attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversie concernenti la gestione dei rifiuti, si riferisce ai soli comportamenti della P.A. che costituiscono espressione di un potere autoritativo.
Cass. civ., Sez. un., Ordinanza n. 16032 del 07/07/2010 (Rv. 613867)

 

La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario. (Principio enunciato dalla S.C. relativamente ad una controversia concernente il pagamento di interventi di deodorizzazione di una discarica commissionati dal Commissario Straordinario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania).
Cass. civ., Sez. un., Ordinanza n. 14126 del 11/06/2010 (RV. 613610)

 

L'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, per il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, non ha natura retroattiva, non contenendo un'esplicita previsione in tal senso, ed è, quindi, inapplicabile nelle controversie pendenti al momento della sua entrata in vigore, valendo per esse il principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ.
Cass. civ., Sez. un., Ordinanza n. 14126 del 11/06/2010 (RV. 613611)

 

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che investe il potere dell'Amministrazione relativo all'organizzazione ed alle modalità di attuazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, che, per espressa previsione normativa (d.P.R. 10 settembre 1992 n. 915), costituisce "servizio pubblico", trovando al riguardo applicazione l'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), il quale, nella materia dei pubblici servizi, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione ove si sia in presenza dell'esercizio di potestà pubblicistiche; tale giurisdizione si estende alle connesse domande risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur se con esse si invochi la tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute, stante l'inesistenza nell'ordinamento di un principio che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti. (Fattispecie relativa ad una controversia risarcitoria promossa da cittadini nei confronti del Comune, in relazione alla reiterata omissione della raccolta dei rifiuti urbani).
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 9956 del 29/04/2009

 

In tema di conflitti di competenza, al fine di stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, per reati "riferiti alla gestione dei rifiuti" (art. 3, comma primo, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), devono intendersi tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose, contemplate nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 44316 del 14/10/2008 Cc.  (dep. 27/11/2008 )

 

In tema di conflitti di competenza, al fine di individuare il giudice competente nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, i "reati in materia ambientale", cui si riferisce il comma primo dell'art. 3, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, sono soltanto quelli correlati alle attività di gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie nella quale la Corte, nel risolvere un conflitto negativo, ha dichiarato la competenza del G.i.p. circondariale e non di quello collegiale "regionale", vertendosi in materia di inquinamento atmosferico).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 44054 del 09/10/2008 Cc.  (dep. 26/11/2008 )

 

L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel dettare una serie di disposizioni relative ai contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, prevede, al comma 4, che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo" ed, al comma 19, che "le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo"; pertanto, stante l'ampia formulazione della norma, il suo campo di applicazione non è limitato ai contratti di appalto di opere pubbliche, ma si estende anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo, per difetto di giurisdizione, il capo del lodo arbitrale relativo alla domanda del corrispettivo per revisione prezzi).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008

 

Alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, recata dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale - per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto della giurisdizione già presente nell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33 - la controversia tra un'impresa concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed il Comune concedente, avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi vari per l'espletamento di attività svolte in adempimento del contratto di affidamento del servizio stesso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (e, quindi, può costituire oggetto di giudizio arbitrale), senza che rilevi, al fine di escludere la giurisdizione, la necessità di procedere all'interpretazione di clausole contrattuali relative a detto corrispettivo, atteso che la delibazione sulla portata applicativa delle stesse non richiede un accertamento in via principale, ma soltanto incidentale, circa il contenuto e la disciplina del rapporto di concessione, e non si risolve in una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008

 

Compete al giudice amministrativo, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva devolutagli dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la cognizione delle controversie, promosse prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, aventi per oggetto le concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche, quali un impianto di pretrattamento e valorizzazione di rifiuti solidi urbani, in quanto l'equiparazione agli appalti prevista "ai fini della tutela giurisdizionale" dall'art. 31 "bis" della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è limitata alle concessioni di sola costruzione di opere pubbliche, sia pure comprensive, oltre che dell'esecuzione materiale dell'opera, delle ulteriori attività tecniche o amministrative preparatorie, accessorie e connesse (come la programmazione, la progettazione, l'acquisizione delle aree e delle autorizzazioni, l'espletamento delle procedure espropriative, la stipulazione degli appalti, la vigilanza sull'andamento dei lavori, ed i collaudi).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19808 del 18/07/2008

 

Compost

In tema di rifiuti, ove nella produzione del "compost" di qualità sia superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti nel compost sostanze pericolose non previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia, si configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell'autorizzazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto è applicabile in tal caso la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del citato D.Lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10709 del 28/01/2009 Cc.  (dep. 11/03/2009 )

 

Delega di funzioni

In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo. (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato inefficace l'atto di delega conferito ad un proprio dipendente dall'imputato, titolare di un impianto di produzione di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto mancante dei predetti requisiti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6420 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 11/02/2008 )

 

Risponde della gestione di una discarica abusiva, in forza della posizione apicale rivestita, il direttore responsabile dello stabilimento dove i rifiuti si sono illegittimamente accumulati, non valendo ad escludere tale responsabilità la riconducibilità del fatto anche al legale rappresentante della società proprietaria dello stabilimento stesso.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

In tema di smaltimento dei rifiuti, se è pur vero che il vigente ordinamento degli enti locali, di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, prevede la delega ai dirigenti amministrativi dell'ente di autonomi poteri organizzativi, permane comunque in capo al sindaco, quale figura politicamente ed amministrativamente apicale del comune, il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto il sindaco responsabile dell'omessa manutenzione di tratto fognario originante sversamento di reflui sul suolo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2478 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

Deposito incontrollato

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei confronti di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22035 del 13/04/2010 Ud. (dep. 10/06/2010 )

 

La condotta di deposito di rifiuti in luogo diverso da quello previsto dalla autorizzazione integra il reato di cui all'art. 51, comma quarto, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione) e non già il reato di cui all'art. 51, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256, comma secondo, D. Lgs n. 152 del 2006 (deposito di rifiuti in mancanza di autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22763 del 29/04/2010 Ud. (dep. 15/06/2010 ) RV. 247284

 

In tema di rifiuti, il reato di deposito incontrollato è integrato anche dalla violazione della normativa regolamentare sulla "messa in riserva" (D.M. 5 febbraio 1998, modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186), attesa l'esigenza di conservare separatamente i rifiuti dalle materie prime e dal prodotto finito. (Fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti plastici, in parte ammassati all'interno di locali ed in parte esposti agli agenti atmosferici, stoccati unitamente a materiale semilavorato ed a prodotti finiti della lavorazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9851 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 04/03/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, la restituzione di un'area interessata dall'abbandono e/o dal deposito incontrollato di rifiuti ed oggetto di un sequestro probatorio o preventivo non può essere subordinata alla previa bonifica dell'area medesima, in quanto la restituzione costituisce un atto dovuto ed insuscettibile di essere sottoposto a condizione, salva la possibilità di convertire il sequestro per le altre finalità di legge o di sostituirlo con la confisca nei casi consentiti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37280 del 12/06/2008 Ud.  (dep. 01/10/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, il curatore fallimentare risponde del reato d'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ove la condotta sia riconducibile ad ente od impresa dichiarata fallita, in quanto la responsabilità del titolare si trasferisce alla curatela fallimentare. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che non si tratta d'estensione analogica ma d'interpretazione teleologica della norma incriminatrice).

 Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37282 del 12/06/2008 Cc.  (dep. 01/10/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico della contravvenzione di deposito incontrollato è irrilevante il fine di lucro, in quanto si tratta di reato punibile a titolo di colpa consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti. (Fattispecie nella quale il ricorrente, produttore dei rifiuti, li aveva fatti scaricare da un proprio dipendente su un fondo altrui, privo di recinzione, sostenendo di averlo fatto non per motivi economici ma per evitare intralcio al traffico; la Corte nel disattendere la tesi difensiva, ha enunciato il predetto principio).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18364 del 11/03/2008 Ud.  (dep. 07/05/2008 )

 

Deposito temporaneo

In tema di gestione dei rifiuti, allorché il deposito degli stessi manchi dei requisiti fissati dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per essere qualificato quale temporaneo, si realizzano, secondo i casi: a) un deposito preliminare, sanzionato dall'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006), se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; b) una messa in riserva in attesa di recupero, sanzionata dall'art. 51, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006), che, quale forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo; c) un deposito incontrollato od abbandono, sanzionato, amministrativamente o penalmente, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51, comma secondo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs. 152 del 2006), quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero; d) una discarica abusiva, sanzionata dall'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), quando l'abbandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 49911 del 10/11/2009 Ud.  (dep. 30/12/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in caso di mancato rispetto del limite temporale trimestrale fissato per il deposito temporaneo, sono necessari sia l'iniziale attività di deposito dei rifiuti sia la loro mancata rimozione successiva nel termine indicato. Ne consegue che, in caso di trasferimento della titolarità dell'azienda nell'arco del trimestre successivo all'avvenuto deposito, il titolare subentrante risponde del reato, in quanto con la propria condotta omissiva determina la condizione di irregolarità del deposito.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 1187 del 06/11/2007 Ud.  (dep. 11/01/2008 )

 

In tema di deposito di rifiuti (nella specie: materiale ferroso e da scavo), si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito in controllato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate.
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 33791 del 21/08/2007 Ud.  (dep. 03/09/2007)

 

Discarica

È configurabile il reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 51, comma quarto, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in caso di non efficiente raccolta del percolato nella gestione di un'attività di discarica, in quanto la relativa prescrizione rientra tra le "precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale" previste dall'art. 28, comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 22 del 1997. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 in cui la non corretta gestione del percolato aveva determinato la formazione di battente idraulico all'interno dei bacini di discarica, oggi oggetto di espresso divieto in base al D.Lgs. n. 36 del 2003, attuativo della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22752 del 29/04/2010 Ud.  (dep. 15/06/2010 )

 

L'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" e non per categorie omogenee, come invece previsto dall'art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e, in precedenza, dall'abrogato art. 6, comma primo, lett. m) D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare e integra il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11258 del 11/02/2010 Ud.  (dep. 24/03/2010)

 

Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se, a fronte di un'imputazione di discarica non autorizzata di rifiuti, sia pronunciata condanna per il reato di abbandono o deposito incontrollato degli stessi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12443 del 11/02/2010 Ud.  (dep. 30/03/2010)

 

In caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, non è possibile disporre la confisca, anche solo parziale, dell'area sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato suddetto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26950 del 07/04/2009 Ud.  (dep. 02/07/2009 )

 

La confisca obbligatoria, per il caso di emissione di sentenza di condanna o di patteggiamento, dell'area adibita a discarica abusiva (art. 256, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, non può essere disposta con il decreto penale di condanna.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24659 del 19/03/2009 Cc.  (dep. 15/06/2009 )

 

Nella giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di diritti rientrano le controversie in tema di responsabilità da lesione di situazioni di interesse giuridicamente rilevanti, anche quando detta responsabilità sia imputata all'Amministrazione come effetto derivante dall'adozione di un provvedimento amministrativo e senza che ai fini della configurabilità di tale giurisdizione sia necessario il previo annullamento del provvedimento ad opera del giudice amministrativo. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda - proposta anteriormente alla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione dettata dagli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo annullamento di una concessione edilizia precedentemente rilasciata per la realizzazione di una discarica per rifiuti solidi urbani, non ostandovi l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, della competenza a conoscere dei ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento di provvedimenti in tema di concessioni edilizie, atteso che, anteriormente all'indicato "ius superveniens" (non rilevante ex art. 5 cod. proc. civ.), il giudice amministrativo non conosceva delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali e, quindi, al diritto al risarcimento del danno provocato da tali provvedimenti illegittimi.
Cass. civ., Sez.  U, Sentenza n. 16090 del 09/07/2009

 

È configurabile il reato di discarica non autorizzata o abusiva nel caso di abbandono reiterato di rifiuti anche se il loro deposito abbia durata inferiore ad un anno, in quanto la protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all'anno non individua un elemento costitutivo della fattispecie. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che l'equiparazione del deposito temporaneo protrattosi per oltre un anno alla realizzazione di una discarica, contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, non incide sulla configurabilità del reato di discarica abusiva quando si è in presenza di un abbandono reiterato di rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9849 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 04/03/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l'area su cui insiste una discarica regolarmente autorizzata sia successivamente sottoposta a vincolo paesaggistico, il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione deve essere preceduto dal nulla osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è equiparabile ad una nuova autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9847 del 29/01/2009 Ud.  (dep. 04/03/2009 )

 

La controversia riguardante il corrispettivo dovuto da un ente locale al gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto relativa ad "indennità, canoni od altri corrispettivi" dovuti dal concedente al concessionario di un pubblico servizio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, (come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), contenuta nella sentenza n. 204 del 2004, non assumendo alcun rilievo la circostanza che i costi di gestione dell'impianto siano ricompresi nella tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dovuta dai possessori o detentori di immobili situati nel territorio comunale, non essendo ciò sufficiente a trasformare il rapporto tra l'ente locale ed il gestore in un rapporto tributario. (Nella specie, il regolamento preventivo di giurisdizione è stato azionato in pendenza di giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, adita con ricorso avverso una cartella esattoriale relativa al corrispettivo richiesto dall'ente gestore all'azienda municipalizzata per l'igiene ambientale, per la copertura degli oneri di gestione di una discarica sostenuti dopo la sua chiusura).
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 5465 del 06/03/2009

 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, le opere preordinate alla realizzazione di una discarica di rifiuti su terreno agricolo, allorchè siano state eseguite in assenza di qualsiasi atto autorizzatorio o concessorio, non sono suscettibili di indennizzo, atteso che la possibilità di utilizzazione produttiva di qualsivoglia terreno a "discarica" non sussiste prima del rilascio della relativa autorizzazione; conseguentemente dovrà procedersi alla valutazione della sola area nuda, così da evitare che l'abusività in questione possa concorrere, anche indirettamente, ad accrescere il valore del fondo e che il proprietario possa trarre beneficio alcuno dalla sua illecita attività.
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1017 del 16/01/2009

 

L'attività di custodia di autoveicoli e motoveicoli in sequestro può configurare attività di realizzazione e gestione di discarica, quando detti beni, lasciati in stato abbandono dal custode giudiziario, subiscano un processo di deterioramento, divenendo materiale inservibile e trasformandosi pertanto in veri e propri rifiuti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata concorra con quello di violazione colposa di doveri inerenti alle cose sottoposte a sequestro)
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 36809 del 08/04/2008 Ud.  (dep. 25/09/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica abusiva la condotta di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio ha ulteriormente affermato che tale condotta, sulla base di specifici presupposti, può concernere anche l'accumulo di rifiuti in area collocata all'interno dello stabilimento produttivo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41351 del 18/09/2008 Ud.  (dep. 06/11/2008 )

 

Qualora l'autorizzazione regionale al conferimento di rifiuti in discarica sita in territorio comunale sia subordinata alla stipula di una convenzione tra il soggetto autorizzato (nella specie un Consorzio per lo smaltimento di rifiuti speciali) ed il Comune, la controversia relativa al pagamento delle somme dovute per il conferimento appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa esclusiva di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo la convenzione un accordo sul contenuto del procedimento autorizzatorio, bensì un atto ad esso esterno, ancorché collegato, non inerente alla fase pubblicistica del rapporto - gestita dalla Regione ed esauritasi con l'approvazione della discarica - ma una distinta fase privatistica relativa ai rapporti tra Consorzio e Comune, nella quale quest'ultimo non operando quale delegato della Regione non può essere qualificato come amministrazione procedente, mentre il fatto che la delibera di autorizzazione richieda un'apposita convenzione non implica traslazione di potere o coinvolgimento del Comune nell'esercizio della suddetta competenza regionale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 27346 del 18/11/2008

 

In tema di gestione dei rifiuti, è configurabile la responsabilità del gestore della discarica per l'accettazione e la ricezione di rifiuti in violazione delle prescrizioni autorizzative e dei requisiti d'ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 (recante "Definizione dei criteri d'ammissibilità dei rifiuti in discarica"), in quanto grava su costui l'obbligo di verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti stessi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37559 del 07/05/2008 Cc.  (dep. 03/10/2008 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la condotta del gestore della discarica preesistente che non osserva le prescrizioni contenute nel provvedimento d'approvazione del piano d'adeguamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (attuativo della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37559 del 07/05/2008 Cc.  (dep. 03/10/2008 )

 

Una volta scaduto il termine della requisizione disposta ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, o venute meno le esigenze temporanee sottese al provvedimento, il proprietario dell'area requisita ha diritto alla sua restituzione o, quando ciò non sia possibile per irreversibile trasformazione derivante da una diversa e indebita destinazione permanente, al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà dell'area, ormai acquisita a titolo originario dall'ente occupante per effetto dell'accessione invertita e, quindi, non restituibile. Tale situazione si verifica nel caso di requisizione di una cava successivamente adibita a discarica pubblica di rifiuti, non essendo necessario, perché si verifichi l'irreversibile trasformazione, che sia impossibile ripristinare l'originaria fisionomia del bene a mezzo di nuovi interventi (nella specie, invero, teoricamente praticabili), ma risultando sufficiente la sola sua diversa collocazione nella realtà giuridica, che trova la sua massima espressione nella sostituzione del fine pubblico a quello privato, indipendentemente dalle forme in concreto assunte dall'iniziativa della P.A..
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 21249 del 06/08/2008

 

In tema di gestione dei rifiuti, la confisca obbligatoria dell'area adibita a discarica abusiva non può essere disposta con il decreto penale di condanna, in quanto l'art. 51, comma terzo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) prevede che detta misura di sicurezza deve essere disposta solo con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di patteggiamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26548 del 22/05/2008 Cc.  (dep. 02/07/2008 )

 

La gestione di una discarica abusiva può comportare il concorso di contributi attivi o passivi da parte di più soggetti, concorrenti tra loro oppure agenti in un quadro di cooperazione colposa, venendo tutti tali soggetti chiamati a rispondere per gli apporti dati alla realizzazione del reato. (Nella specie si è ritenuto che il ruolo di direttore responsabile dello stabilimento dove i rifiuti si erano illegittimamente accumulati fosse tale, per la posizione apicale rivestita, da comportare una responsabilità anche a titolo omissivo per non avere segnalato agli organi sovraordinati la necessità di provvedere alla rimozione di una situazione di fatto caratterizzata da profili di illegalità).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

In materia di rifiuti, la confisca dell'area interessata da una discarica abusiva non può essere disposta nei confronti del comproprietario, in caso di comproprietà indivisa dell'area, qualora non si accerti una responsabilità del medesimo, quantomeno a titolo di concorso, nel reato di gestione o realizzazione di discarica; ne consegue che il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota ideale di sua spettanza, come proprietà singolare di cui il reo non ha diritto di disporre.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 09/10/2007 Ud.  (dep. 17/01/2008 )

 

Il divieto di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, stabilito dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. per i casi in cui trattisi di cose per le quali sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., non riguarda le ipotesi in cui l'obbligo di confisca sorga soltanto a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (principio affermato, nella specie, con riguardo al sequestro di un'area adibita a discarica abusiva di rifiuti, disposto in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 256, comma primo, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44279 del 07/11/2007 Cc.  (dep. 28/11/2007)

 

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi di gestione di discarica abusiva allorchè sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, nè assume rilevanza in quest'ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità. (Ha specificato la Corte - censurando la sentenza di merito per l'assenza di motivazione sul punto - che la individuazione di una discarica abusiva richiede l'accertamento delle seguenti condizioni: una condotta non occasionale di accumulo di rifiuti, lo scarico ripetuto, il degrado dell'area, la definitività dell'abbandono dei rifiuti medesimi).
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 33252 del 02/08/2007 Ud.  (dep. 22/08/2007)

 

In materia di gestione dei rifiuti, il reato di realizzazione di discarica non autorizzata, previsto dall'art. 51, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ha natura permanente e la condotta antigiuridica cessa, in caso di sequestro della discarica, per effetto del relativo provvedimento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22826 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 12/06/2007)

 

Ecopiazzole

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette ecopiazzole o piazzole ecologiche, necessitano della prevista autorizzazione, in quanto le medesime costituiscono centri di stoccaggio in cui si svolge una fase preliminare alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9103 del 15/01/2008 Ud.  (dep. 28/02/2008 )

 

Emergenza Campania

In tema di procedimenti per reati relativi alla gestione rifiuti nella Regione Campania, qualora si proceda per associazione di tipo mafioso e truffa aggravata in danno di ente pubblico, la competenza a disporre il sequestro preventivo di beni appartenenti agli indagati appartiene al giudice del capoluogo di distretto di Corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, e non a quello collegiale, così come individuato dall'art. 3, comma secondo, D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 123 (misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania), data la "vis attractiva" esercitata dal reato più grave, che prevale sul carattere speciale della competenza disciplinata dalla citata disposizione, operante per l'imputazione meno grave. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo per equivalente della somma di 400.000 euro, costituente la differenza illecitamente lucrata sul costo dello smaltimento da eseguire e non eseguito e quello, diverso, realmente effettuato, grazie a falsificazione di codici).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 17721 del 04/03/2010 Cc.  (dep. 10/05/2010 ) Rv. 247069

 

La "speciale competenza" dell'A.G. di Napoli in materia di emergenza rifiuti nella Regione Campania, introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90 (conv., con modd., in L. 14 luglio 2008, n. 123), si applica anche ai reati previsti dall'art. 6 del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. con modd. in L. 30 dicembre 2008, n. 210. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo di un veicolo adibito a trasporto abusivo di rifiuti speciali).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10646 del 21/01/2010 Cc.  (dep. 18/03/2010)

 

La speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, deve intendersi riferita ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo, a quelli previsti dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a quelli previsti dall'art. 6 del D.L. 6 novembre 2008 n. 172, conv. con modd. in L. 30 dicembre 2008 n. 210, nonché a quelli connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., sempre che sussista il rapporto di attinenza con le attribuzioni del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 2 del D.L. n. 90 del 2008 citato.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 30096 del 27/05/2009 Cc.  (dep. 20/07/2009 )

 

La confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 171, conv. con modd. in L. 30 dicembre 2008, n. 210) consegue obbligatoriamente ad una sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. (In motivazione la Corte ha precisato che, fatta eccezione per l'ipotesi indicata, per confiscare il veicolo a seguito di patteggiamento, il giudice deve motivare l'esercizio del potere discrezionale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40203 del 29/09/2009 Cc.  (dep. 16/10/2009 )

 

La specifica competenza attribuita all’autorità giudiziaria di Napoli nei procedimenti indicati nell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 90, conv. con modif. in legge 14 luglio 2008 n. 123,  e cioè in quelli “relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania nonché in quelli connessi a norma dell’art. 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del sottosegretario di Stato, di cui all’art. 2 del presente decreto”, si estende a tutti i suddetti reati, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano o meno ricollegabili alla situazione di c.d. “emergenza rifiuti” per fronteggiare la quale è stato emanato il citato D.L.
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 29354 del 24/06/2009 c.c.  (dep. 16/07/2009 )

 

La speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, deve intendersi limitata ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale in ordine alla convalida del sequestro preventivo di una discarica abusiva di rifiuti speciali, per il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 2470 del 16/12/2008 Cc.  (dep. 21/01/2009 )

 

In tema di misure cautelari disposte da G.i.p. divenuto incompetente a seguito dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale in materia di rifiuti nella regione Campania (D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), in sede di rinnovazione della misura nel termine di giorni venti previsto dall'art. 3 del D.L. citato, il competente G.i.p. collegiale non deve procedere a nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., a meno che la misura rinnovata non si fondi su fatti nuovi o individui indizi di colpevolezza o esigenze cautelari diverse da quelle poste a sostegno dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46029 del 06/11/2008 Cc.  (dep. 12/12/2008 )

 

In tema di conflitti di competenza, al fine di individuare il giudice competente nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, la nozione di reati "riferiti alla gestione dei rifiuti", di cui all'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modificazioni in L. 14 luglio 2008, n. 123, include tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose, contemplate nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale in ordine al sequestro preventivo di una discarica di rifiuti speciali pericolosi, per il reato previsto dall'art. 256 D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 2465 del 16/12/2008 Cc.  (dep. 21/01/2009 )

 

In tema di conflitti di competenza, la speciale competenza attribuita ai magistrati del Tribunale di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti e ai reati in materia ambientale nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve intendersi limitata, anche per i reati connessi, ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha affermato la competenza in sede cautelare del G.i.p. circondariale e non di quello collegiale "regionale", vertendosi in materia di raccolta di rifiuti senza autorizzazione).
Cass. pen., sez. 1, Sentenza n. 44363 del 18/11/2008 Cc.  (dep. 27/11/2008)

 

La speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve intendersi limitata ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Cass. pen., sez. 1, Sentenza n. 48160 del 18/11/2008 Cc.  (dep. 24/12/2008)

 

Fanghi

In tema di gestione dei rifiuti, l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei fanghi derivanti dallo sfruttamento delle cave (art. 185, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla condizione che gli stessi derivino direttamente dallo sfruttamento e restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura, in quanto l'attività di sfruttamento del materiale di cava è distinta da quella della sua lavorazione successiva. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che gli inerti, anche se provenienti da una cava, una volta esaurito il ciclo estrattivo, devono considerarsi rifiuti se avviati allo smaltimento, all'ammasso, etc.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10711 del 28/01/2009 Cc.  (dep. 11/03/2009 )

 

In tema di disciplina sui rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i fanghi derivanti dall'attività di autolavaggio rientrano nella nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni acquose dai predetti insediamenti prodotte, atteso che sono certamente riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, recanti originariamente il codice CER 07.06.02 e, a seguito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002, i codici 07.06.11 e 07.06.12.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21774 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 05/06/2007)

 

Integra il reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 51, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 152 del 2006) l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento in assenza di autorizzazione di fanghi di burattatura derivanti dalla lavorazione di rubinetteria in quanto ricompresi nell'elenco europeo dei rifiuti con il codice CER 12.01.14, richiamato nell'allegato D alla parte quarta del citato D.Lgs. n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21780 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 05/06/2007)

 

Frantoi oleari

La disciplina in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui alla L. 11 novembre 1996 n. 574, è applicabile esclusivamente ai frantoi che operano in stretta connessione con l'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenuti dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 20452 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 25/05/2007)

 

Lo spandimento dei reflui derivanti dall'attività di lavorazione delle olive (nella specie: sanse umide), continua ad essere soggetto alla disciplina dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 qualora sia accertata l'effettiva utilizzazione agronomica configurandosi, diversamente, la violazione degli artt. 38 e 59, comma undicesimo ter, del D.Lgs. n. 152 del 1999 (oggi sostituiti dagli artt. 112 e 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006), ove tale attività sia esercitata in difetto di autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21773 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 05/06/2007)

 

Gestione non autorizzata

Integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti la modifica del ciclo produttivo di recupero e trattamento, gestito in regime di procedura semplificata, non preceduta da una nuova comunicazione di inizio attività, in quanto il trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione. (Nella specie, il ciclo produttivo autorizzato prevedeva solo l'attività di recupero, trasformazione e riciclaggio di sansa vergine per la produzione di olio e non anche la successiva lavorazione della sansa esausta per la produzione di combustibile per caldaie).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 773 del 25/11/2009 Ud.  (dep. 11/01/2010 )

 

L'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi costituisce reato (art. 6, lett. d) del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv., con modd., in L. 30 dicembre 2008, n. 210) anche in mancanza della qualità di imprenditore ovvero di un'organizzazione imprenditoriale.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 79 del 28/10/2009 Cc. (dep. 07/01/2010 )

 

Risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul primo, anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36836 del 09/07/2009 Ud.  (dep. 22/09/2009 )

 

In tema di gestione dei rifiuti, l'eliminazione mediante incenerimento di rami d'alberi tagliati non usufruibili in processi produttivi integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma primo, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto tale materiale non costituisce materia prima secondaria riutilizzata in settori produttivi diversi senza pregiudizio per l'ambiente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali).
Cass. pen., Sez.3, Sentenza n. 46213 del 04/11/2008 Ud.  (dep. 16/12/2008 )

 

Il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti non richiede, a differenza del reato di gestione di discarica, una struttura organizzativa complessa ed un comportamento sistematicamente ripetuto nel tempo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43817 del 30/09/2008 Ud.  (dep. 25/11/2008 )

 

In tema di tutela penale dell'ambiente, non è configurabile il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in