Sentenze
GIURISPRUDENZA
(aggiornamento 02/09/11)
- ACQUE
- ALIMENTI
- AMBIENTE (in genere)
- ANIMALI
- ARIA
- BELLEZZE NATURALI
- BENI CULTURALI
- BONIFICA SITI CONTAMINATI
- BOSCHI
- CACCIA
- DANNO AMBIENTALE
- ELETTROSMOG
- GETTO PERICOLOSO DI COSE
- LAVORO (AMBIENTE E SICUREZZA)
- MINIERE, CAVE E TORBIERE
- PESCA
- RIFIUTI
- RUMORE
Acque destinate al consumo umano
Spetta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto
di affidamento del servizio di analisi e controllo delle acque destinate
al consumo umano, adottato all'esito di una gara pubblica da una società
a capitale interamente pubblico costituita da un comune e dallo stesso
finanziata per la gestione del servizio idrico in regime di non
concorrenza: trattasi infatti di appalto soggetto alle regole di
evidenza pubblica, sia ai sensi degli artt. 206 e 209 del d.lgs. n. 163
cit., perché riguardante un servizio relativo al settore c.d. escluso
delle acque, sia ai sensi dell'art. 20, comma secondo, del medesimo
d.lgs., che estende dette procedure agli appalti di servizi inclusi
nell'allegato II-A, anche se di importo inferiore alla soglia
comunitaria, sia, infine, perché conferito da un soggetto qualificabile
come organismo di diritto pubblico (qualifica, questa, non incompatibile
con quella di impresa pubblica), in quanto istituito e finanziato da un
ente pubblico per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale
in regime non concorrenziale, rispetto alle quali l'eventuale
svolgimento di attività commerciale o industriale assume carattere
strumentale.
Cass. civ., sez. U, Ordinanza n. 22584 del 26/10/2009
Acque reflue domestiche
Rientrano nella nozione di acque reflue
domestiche i reflui derivanti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi, purché provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche. (Nella specie, sono state considerate acque reflue
domestiche e non acque industriali quelle provenienti dalle docce e dai
servizi igienici di campi di calcetto e di tennis).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41850 del 30/09/2008 Ud. (dep.
07/11/2008 )
Argini e alvei
In materia di distanze delle costruzioni
dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d.
25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di
assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque
demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque
scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17784 del 30/07/2009
Integra i delitti di modificazione dello
stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d'ufficio per la
destinazione ad uso pubblico del bene, l'occupazione, con apprezzabile
modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un
torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente
non sia iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, dato che la
presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo
con la prova che quello specifico corso d'acqua, per le sue
caratteristiche, è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e
generale interesse.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 44926 del 05/11/2008 Ud. (dep.
02/12/2008 )
L'art. 96, lett. f), del r.d. 25 luglio
1904, n. 523, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha
carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di
una specifica normativa locale. Tuttavia, quest'ultima, che può anche
essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma
statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle
distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze
di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione
di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma
statale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19813 del 18/07/2008
In base al disposto dell'art. 917,
secondo comma, cod. civ., qualora la distruzione degli argini o
l'impedimento al flusso delle acque sia dovuto all'opera di uno dei
proprietari, le spese di riattamento dovranno essere sopportate soltanto
da lui ed egli sarà tenuto anche al risarcimento dei danni secondo gli
ordinari principi della responsabilità per fatto illecito, che non
possono prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, che
deve sempre caratterizzare la condotta, commissiva o omissiva, del
soggetto chiamato a risponderne.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 14664 del 03/06/2008
Bonifica e ripristino ambientale
Il reato di cui all'art. 257 T.U.
ambientale è estinto dalla bonifica operata, secondo le disposizioni del
progetto approvato dall'autorità competente, dal soggetto che ha causato
l'inquinamento del sito, a prescindere dalla natura (pericolosa o meno)
delle sostanze inquinanti.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22006 del 13/04/2010 Ud. (dep.
09/06/2010 )
È infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 25, comma secondo, 76
e 97 della Costituzione, degli artt. 240, 242, 257 T.U. ambientale, per
violazione dei principi di tassatività e determinatezza, eccesso di
delega e violazione del principio di logicità dell'azione
amministrativa, poiché l'art. 1, comma ottavo, della legge delega n. 308
del 2004 attribuiva ai decreti legislativi delegati, al fine di
garantire una più efficace tutela ambientale, anche la potestà di
integrare il sistema sanzionatorio penale, pur senza alterare i limiti
di pena previsti in precedenza, ed il sistema delineato dalle norme
censurate, attraverso la sanzione penale, da un lato persegue
l'obiettivo di indurre chi inquina ad attivarsi tempestivamente per
rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta, notiziando
tempestivamente le Autorità competenti del verificarsi degli eventi in
grado di contaminare il sito, e, dall'altro, si preoccupa di assicurare
il corretto ed effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla
bonifica del sito stesso.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22006 del 13/04/2010 Ud. (dep.
09/06/2010 )
In tema di reati di inquinamento delle
acque, il giudice, nel subordinare il beneficio della sospensione
condizionale della pena all'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino, ha il potere di individuare in
concreto le modalità di esecuzione degli interventi ripristinatori, e
non è vincolato al riferimento alla procedura indicata per le diverse
ipotesi di bonifica e ripristino ambientale disposti in sede
amministrativa. (La Corte ha altresì precisato che, ove non provveda a
subordinare la concessione del beneficio agli indicati adempimenti
limitandosi ad emettere la sentenza di condanna o di patteggiamento, il
giudice deve disporre la trasmissione del provvedimento al Ministero
dell'Ambiente per l'attivazione della procedura amministrativa di cui
all'art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep.
25/05/2007)
Canone
In tema di canoni di fognatura e
depurazione, il relativo obbligo di pagamento, ove non assolto dal
cedente l'azienda, grava sul cessionario della stessa in via di
responsabilità solidale, ex artt. 2560 e 2562 cod. civ., attenendo esso,
ai sensi dell'art. 17-ter della legge n. 319 del 1976, per il suo rinvio
all'art. 298 del r.d.1175 del 1931 ed all'art.63 della legge n. 4021 del
1877, alla remunerazione di un servizio, quello dello smaltimento delle
acque e dei rifiuti; ne consegue che, una volta effettuato, tale
pagamento estingue un'obbligazione gravante in proprio anche
sull'affittuario d'azienda che produceva i rifiuti da smaltire, pur non
essendo configurabile come obbligazione "propter rem".
Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 20577 del 04/10/2010
Le controversie relative alla debenza, a
partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione
delle acque reflue spettano alla giurisdizione del giudice ordinario,
anche se promosse successivamente al 3 dicembre 2005, data di entrata
in vigore dell'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del d.l. 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha modificato l'art. 2, comma
2, secondo periodo, dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo la
Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2010, dichiarato
l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione, nella parte
in cui attribuiva tali controversie alla giurisdizione del giudice
tributario, sia in relazione alla disciplina del canone prevista dagli
artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sia riguardo
all'analoga disciplina dettata dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 per le controversie relative alla debenza del
canone a partire dal 29 aprile 2006.
Cass. civ., sez. U, Ordinanza n. 14902 del 21/06/2010
In tema di concessioni di derivazione di
acque pubbliche per uso idroelettrico, la mancata effettiva fruizione
della derivazione da parte del concessionario - se dovuta ad
impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile a cause di
forza maggiore o, comunque, ad eventi non imputabili al medesimo
concessionario - può avere rilevanza ai fini dell'esigibilità
dell'addizionale regionale del relativo canone, la quale postula un
nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva, o almeno potenziale,
della risorsa idrica. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la
sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva
riconosciuto il diritto dei concessionari ad ottenere la restituzione
delle somme versate a titolo di addizionale regionale, in quanto i
Comuni territorialmente competenti avevano negato loro le concessioni
edilizie per la realizzazione delle opere necessarie al prelievo
idrico).
Cass. civ., Sez. un., Sentenza n. 16035 del 07/07/2010 (Rv. 613877)
La controversia, promossa in sede
giurisdizionale in epoca successiva all'1 aprile 1996 (data di
intervenuta vigenza ed operatività del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546),
concernente l'accertamento della debenza di canoni di depurazione di
acque reflue, di cui all'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
appartiene - trattandosi di prestazioni patrimoniali qualificabili come
tributi comunali - alla giurisdizione delle commissioni tributarie,
anche quando detta controversia sia originata dall'impugnazione del
provvedimento ministeriale conclusivo del procedimento di ricorso
gerarchico previsto dall'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (poi
abrogato dal d.lgs. n. 546 del 1992); nè la pendenza, anteriormente
all'indicata data dell'1 aprile 1996, di detto contenzioso dinanzi
all'autorità amministrativa, dal citato art. 20 configurato come
prodromico alla istituzione di vertenza riservata alla cognizione del
giudice ordinario, rileva ai fini dell'operatività del principio della
"perpetuatio iurisdictionis" (e quindi, nel caso, del mantenimento della
giurisdizione del giudice ordinario), tale principio non essendo
invocabile là dove il mutamento normativo sia intervenuto quando il
contenzioso tra le parti non sia ancora sfociato in liti giudiziarie.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 6310 del 16/03/2010
In tema di estinzione del credito
tributario, l'eccezione di prescrizione fondata sulla natura
privatistica della pretesa non può ritenersi caducata per il fatto che,
a seguito dell'inquadramento del caso controverso, da parte del giudice,
nell'ambito di un rapporto di natura tributaria, è applicabile il
diverso istituto della decadenza del potere impositivo, in quanto il
principio di conservazione della domanda (e, quindi, della eccezione)
comporta che, mutato il quadro normativo di riferimento, la volontà
espressa dalla parte privata, fondata sul decorso del tempo senza
l'adozione da parte dell'ente creditore di atti idonei a manifestare, in
forma recettizia, la volontà di agire per il pagamento, muti anch'essa
di qualificazione giuridica e possa, quindi, fermi gli stessi fatti,
essere inquadrata nel corrispondente istituto di diritto tributario. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione di
prescrizione della pretesa impositiva, formulata con riferimento alla
tariffa del sistema idrico integrato di cui agli artt. 13 e 14 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, potesse convertirsi in eccezione di
decadenza del potere impositivo, soggetto al termine triennale di cui
all'art. 290 del r.d. n. 1175 del 1931, anche a seguito
dell'inquadramento della fattispecie nell'ambito di un rapporto di
natura tributaria relativo al canone di fognatura e depurazione delle
acque reflue, disciplinato dall'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n.
319, applicabile "ratione temporis").
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 2943 del 10/02/2010
Il canone di fognatura e di depurazione
delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319
- nella specie applicabili "ratione temporis" - è dovuto anche in
relazione allo scarico delle acque pluviali e di lavorazione, da parte
di uno stabilimento industriale, in un canale di bonifica che, a seguito
di interventi di ristrutturazione, assuma, oltre all'originaria funzione
di drenaggio delle acque meteoriche e di falda, quella di corpo idrico
di recapito di scarichi fognari, essendo sufficiente, ai fini della
debenza dell'imposta, tale seconda funzione, ancorchè non esclusiva e
concorrente con quella di bonifica.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 3718 del 17/02/2010
Il canone di fognatura e di depurazione
delle acque, previsto e disciplinato dagli artt. 16 e 17 della legge 10
maggio 1976, n. 319 - nella specie applicabili "ratione temporis" in
relazione all'annualità 1998 - è un'entrata tributaria che ha quale
presupposto impositivo un "facere" dell'Amministrazione comunale,
consistente nell'istituzione e predisposizione degli impianti necessari
per il relativo servizio e nella sua concreta fruibilità, attività che,
una volta adempiuta, comporta l'obbligo di pagamento da parte
dell'utente, a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 265 del 12/01/2010
Il canone di fognatura e di depurazione
delle acque relativo alle annualità 1997 e 1998 è disciplinato dagli
art. 16 e ss. della legge n. 319 del 1976, normativa applicabile fino al
3 ottobre 2000, data dalla quale è entrato in vigore il servizio idrico
integrato. Ne deriva che, fino alla data da ultimo indicata, per far
sorgere l'obbligo del pagamento del canone è sufficiente che il comune
abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo
servizio e che esso sia concretamente fruibile dall'utente, a
prescindere dalla sua utilizzazione o meno per fatto del destinatario
medesimo.
Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 26688 del 18/12/2009
In tema di grandi derivazioni di acqua
pubblica, il canone per l'uso di riqualificazione di energia non deve
essere individuato, per via di assimilazione, in base a quello previsto
per "uso igienico ed assimilati"(e, quindi, calcolato sulla base del
volume dell'acqua concessa e prelevata), posto che la lett. g) dell'art.
6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 del
d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275, prende in espressa considerazione la
"grande derivazione" concessa per il menzionato scopo di
riqualificazione, così da doversi escludere il ricorso alla norma di
chiusura di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 18 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, la quale, nel considerare l'anzidetto uso igienico,
contempla anche "tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere",
senza che in quest'ultime si rinvenga, però, l'uso a scopo di
riqualificazione, il quale non trova, comunque, alcuna attinenza, logica
ed economica, con l'"uso igienico". Ne consegue che la genericità dello
"scopo" (appunto, "riqualificazione di energia") impone di tener conto,
ai fini della determinazione del canone, della specifica utilizzazione
"energetica" delle "scorte idriche" assentite e, quindi, di determinare
il canone in ragione di quella utilizzazione. (Nella specie, la S.C. ha
confermato, correggendone la motivazione, l'impugnata sentenza del TSAP
che aveva ritenuto legittimo il regolamento della Regione Piemonte sulla
"misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica", il quale
prevedeva il pagamento di un canone annuo per l'uso "riqualificazione
dell'energia" dell'acqua pubblica concessa all'Enel Produzione S.p.a.,
determinato sulla base di 0,70 euro per ogni chilowatt di potenza
nominale di pompaggio).
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 23548 del 06/11/2009
In tema di canone di fognatura e
depurazione delle acque reflue, l'art. 31, comma 29, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 prevede che, fino alla concreta applicazione del
nuovo metodo di individuazione della tariffa del servizio unico
integrato di cui agli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
il CIPE conserva il potere di determinazione della tariffa, da
esercitarsi in modo da garantire la copertura dei costi di gestione:
pertanto, poiché il cosiddetto "minimo impegnato" è uno degli strumenti
attraverso i quali si garantisce tale copertura, la delibera con cui il
CIPE, prima della trasformazione del tributo locale in corrispettivo di
diritto privato (disposta dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
258) abbia autorizzato l'utilizzazione del minimo garantito da parte di
quei gestori che in precedenza lo avevano adottato, continua ad avere
efficacia anche successivamente, fino all'applicazione concreta del
nuovo metodo normalizzato.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 9670 del 23/04/2009
Non è manifestamente infondata, in
riferimento all' articolo 102, secondo comma, Cost. la questione di
legittimità costituzionale, dell'art. 3 "bis" d.l. n. 203 del 2005,
convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2005, nella parte in
cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le controversie
relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle
acque reflue, canone non avente natura tributaria ma , in virtù
dell'art. 31, comma 28 della legge 23 dicembre 1998 n. 448,
qualificabile come quota tariffaria, componente del corrispettivo dovuto
dall'utente per il servizio.
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 20501 del 25/07/2008
Captazione e deviazione di acque pubbliche
Il reato di deviazione di acque implica
la totale sottrazione dell'acqua dalla sua naturale destinazione, in
modo permanente o anche solo saltuario, e si distingue dal furto che si
realizza quando solo una porzione della massa d'acqua sia sottratta
all'avente diritto.
Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 48057 del 16/10/2009 Ud. (dep.
16/12/2009 )
Non integra il reato di deviazione di
acque l'appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si
tratta di acque qualificabili come "res nullius" rispetto alle quali non
è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta
di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. (Fattispecie
nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche,
ostruendo un preesistente canale con l'impiego di fascine e terriccio).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 24503 del 29/05/2009 Ud. (dep.
12/06/2009 )
La domanda di indennizzo per
arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da
responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, in quanto diverse per
"causa petendi" e "petitum", poiché nella prima la causa dello
spostamento patrimoniale non deve essere qualificata come antigiuridica
e l'indennizzo deve essere ragguagliato alla minor somma tra
l'arricchimento e il depauperamento; ne consegue che, promosso - da
parte di un concessionario nei confronti di un altro concessionario - un
giudizio di indebito arricchimento in relazione alla mancata fruizione
di acque pubbliche, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto
costituente domanda nuova, il motivo di ricorso con cui si faccia valere
la violazione delle norme in materia di illecita captazione (o
sottensione) di acque, poiché quest'ultima realizza un'ipotesi di
illecito aquiliano permanente, risarcibile ai sensi degli artt. 45-47
del r.d. n. 1775 del 1933.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19448 del 10/09/2009
Il delitto di deviazione di acque e
modificazione dello stato dei luoghi, di regola istantaneo, può assumere
carattere permanente qualora sia necessaria, perché perdurino gli
effetti della modifica, un'ininterrotta attività dell'agente.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 47630 del 02/12/2008 Ud. (dep.
22/12/2008 )
In tema di abusiva captazione di acque
pubbliche, può essere risarcito al danneggiato anche il danno futuro,
purchè il pregiudizio possa essere determinato sulla base di ragionevole
e fondata attendibilità, ma agli effetti della sua quantificazione va
tenuto conto dell'eventualità dell'accoglimento di domanda di sanatoria
da parte del fruitore della derivazione, incidente sulla prognosi di
permanenza della situazione dannosa nella sua entità.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 27183 del 28/12/2007
Concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche
In tema di concessioni ed
utilizzazioni di acque pubbliche, l'art. 10 del r.d. 11 dicembre 1933,
n. 1775, prevede una preclusione procedimentale per la presentazione di
domande di concessione in un momento successivo alla conclusione
dell'istruttoria su altre domande incompatibili, ma non fissa specifici
termini di decadenza per l'impugnazione del provvedimento negativo,
diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti in generale per
l'impugnazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti sfavorevoli, né
richiede l'immediata impugnazione del parere negativo del Consiglio dei
lavori pubblici che, non essendo immediatamente lesivo, va impugnato
insieme con il provvedimento negativo. È pertanto ammissibile e non
tardivo il ricorso avverso una concessione di derivazione ancorchè
proposta dopo l'emissione del parere sulla domanda di derivazione da
parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 19512 del 14/09/2010
In tema di acque pubbliche, la
disciplina della gestione del servizio idrico (nella specie regolata
dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, applicabile "ratione temporis") ed il
regime delle concessioni di derivazioni previsto dal r.d. 11 dicembre
1933, n. 1775, costituiscono sistemi normativi autonomi, con la duplice
conseguenza che, ai fini dell'individuazione dei criteri per la
valutazione delle domande di concessione di derivazione concorrenti,
occorre fare esclusivo riferimento all'art. 9 di tale r.d. e che non può
riconoscersi al gestore del servizio alcuna priorità, né la
legittimazione esclusiva alla domanda di concessione di derivazione.
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 19512 del 14/09/2010
Fertirrigazione
Il trattamento per l'agricoltura dei
fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane
deve essere specificamente autorizzato anche dopo l'entrata in vigore
dell'art. 12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha
abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99 del 1992
concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27558 del 05/06/2008 Cc. (dep.
07/07/2008 )
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta
di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività
d'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all'art. 101, comma settimo, lett. b) del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei reflui
medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad
integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del
D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud. (dep.
02/07/2008 )
In tema di illecito amministrativo da
inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e
scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni
agricoli, imposta dall'autorità competente, all'esito della
comunicazione preventiva dell'inizio dell'attività, non integra la
violazione prevista dal settimo comma dell'art. 54 del d.lgs. n. 152 del
1999 relativa all'inosservanza delle prescrizioni operative, imposte
dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, perché tale obbligo sorge,
in virtù della disposizione transitoria dettata dall'art. 62 del
medesimo d.lgs., solo con l'emanazione del d.m. di attuazione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11876 del 13/05/2008
Impianto di depurazione
In tema di accertamento dell'illecito
amministrativo previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 54 d.lgs 11 maggio
1999 n. 152, consistente nel mancato rispetto, nella gestione di un
impianto per la depurazione delle acque reflue urbane, dei limiti di
accettabilità previsti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976 nel
periodo transitorio triennale finalizzato all' adeguamento degli
impianti alla nuova disciplina, possono essere ancora utilizzati i
criteri di prelevamento fissati dalla previgente normativa di cui alla
legge 10 maggio 1976, n. 319, sia perché si tratta di criteri coerenti
con la possibilità di ritenere applicabile la precedente disciplina in
tema di limiti di accettabilità dei reflui sia perché le disposizioni
tecniche relative ai prelievi non sono caratterizzate da efficacia
preclusiva assoluta ma sono solo dei criteri direttivi di massima, dai
quali gli operatori possono anche discostarsi, previe adeguate
valutazioni tecnico-discrezionali.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10751 del 24/04/2008
Responsabilità
In tema di responsabilità di ordine
sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione
delle norme che l'ente è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua
attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli
assessori di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi
violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi
nell'ambito di attività dell'ente territoriale (o, nel caso degli
assessori, nell'ambito del settore di attività di loro competenza),
allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo
svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di
autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell'organo
politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche
situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo, e cioè
quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine
strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di
programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente
sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza
della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze
dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con
i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il sindaco di un
piccolo Comune responsabile dell'avvenuto superamento dei limiti di
accettabilità dei reflui di tre impianti di trattamento delle acque,
senza verificare se i poteri decisionali relativi a tali impianti
fossero stati validamente attribuiti ad organi burocratici).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20864 del 29/09/2009
Nel giudizio di legittimità per
travisamento di una prova decisiva acquisita al processo l'oggetto della
cognizione, nei limiti della censura dedotta, è l'esistenza di una
palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti
dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia
tratto. (Fattispecie di travisamento della prova consistito nell'avere i
giudici di merito ritenuto che l'atto di delega, quale fonte della
responsabilità dell'imputato per il reato di scarichi di acque reflue
industriali, concernesse la gestione degli scarichi fognari e non
invece, come reso palese dalla intestazione e dal contenuto dell'atto,
la sola materia antinfortunistica).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 39729 del 18/06/2009 Ud. (dep.
12/10/2009 )
Integra il reato di rifiuto di atti
d'ufficio la condotta del sindaco di un comune il quale - a fronte di
una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'igiene e la salute
pubblica a causa dell'assenza dei requisiti previsti per la potabilità
dell'acqua erogata per il consumo - ometta di adottare i necessari
provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del
superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in
materia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la
ricorrenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 19, comma
quarto, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che disciplina la materia della
distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83
sulla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 12147 del 12/02/2009 Ud. (dep.
19/03/2009 )
Rischio idrogeologico
La precisa determinazione delle aree
soggette a rischio idrogeologico - che avviene attraverso l'adozione del
piano stralcio previsto dall'art. 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267 -
risponde all'evidente interesse pubblico connesso all'operazione di
individuazione; ne consegue che, nonostante il citato art. 1 preveda che
i progetti di piano stralcio siano adottati entro il termine perentorio
del 30 giugno 2001, deve ritenersi, anche alla luce delle disposizioni
contenute nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il predetto termine,
volto all'adozione quanto mai sollecita di tale piano, abbia un
carattere sostanzialmente acceleratorio, senza implicare in alcun modo
il venir meno del potere, da parte dell'Amministrazione competente, di
provvedervi successivamente.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17783 del 30/07/2009
Scarichi
In tema di disciplina degli scarichi
delle pubbliche fognature, l'art. 7, comma 1, del d.l. 17 marzo 1995, n.
79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172
(vigente "ratione temporis"), deve essere interpretato, secondo la
lettera e la "ratio" della norma, nel senso che, rimasti in esercizio
gli scarichi preesistenti, il previsto rinnovo quadriennale
dell'autorizzazione andava richiesto a partire dalla scadenza dei sei
mesi di comporto decorrenti dall'entrata in vigore della citata legge di
conversione. Infatti, l'interesse pubblico presidiato dalla disposizione
consente di giustificare l'esistenza di una ragionevole deroga, nella
misura massima di sei mesi, all'immediata richiesta di rinnovo delle
autorizzazioni, al fine di espletare le verifiche iniziali in ordine
alle valutazioni delle autorizzazioni già esistenti, imponendo, però,
una volta superato detto termine, l'attivazione nei tempi espressamente
previsti per il rinnovo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato - e
deciso nel merito per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione - la
sentenza impugnata che aveva respinto l'opposizione proposta da un
Comune a seguito della irrogazione, da parte della Provincia, della
sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata richiesta di rinnovo
dell'autorizzazione allo scarico della fognatura comunale entro il
termine di quattro anni dall'entrata in vigore delle legge n. 172 del
1995, senza considerare il periodo di comporto di sei mesi).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7747 del 30/03/2010
La sussistenza dei requisiti intrinseci
di assimilabilità di uno scarico di acque reflue a quelle domestiche,
pur in mancanza della documentazione richiesta dalla normativa regionale
per attestare tale assimilabilità, esclude il reato di scarico senza
autorizzazione. (In motivazione, la Corte - in una fattispecie nella
quale, secondo la normativa regionale, era sufficiente per
l'assimilabilità un'autocertificazione del titolare dello scarico
attestante un consumo medio giornaliero non superiore a 20 mc. - ha
precisato che la mancanza dell'autocertificazione integrasse l'illecito
amministrativo di cui all'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 772 del 25/11/2009 Ud. (dep. 11/01/2010
)
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, a norma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n.
319 - applicabile "ratione temporis" - può trasferirsi ai consorzi
intercomunali unicamente la gestione (e la relativa responsabilità)
degli impianti di fognatura, ferma restando la titolarità di questi in
capo ai singoli enti, ai quali pertanto, incombe l'obbligo di munirsi,
per gli scarichi che non ne siano già provvisti, dell'autorizzazione
prescritta dall'art. 9 della stessa legge.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 23069 del 30/10/2009
Sono da considerarsi rifiuti allo stato
liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006,
i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso
delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione
nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o
un sistema stabile di collettamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35138 del 18/06/2009 Ud. (dep.
10/09/2009 )
Integra il reato previsto dall'art. 137,
comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, e non la sanzione amministrativa di
cui all'art. 133, comma secondo, dello stesso D.Lgs., l'immissione in
pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, di acque reflue
non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche a
causa del mancato rispetto delle condizioni imposte dalla normativa
regionale, non essendo equiparabili tali reflui alle acque reflue
domestiche. (Nella specie si trattava di reflui provenienti da un
laboratorio odontotecnico le cui caratteristiche qualitative non
rispettavano le condizioni, previste dal Reg. att. della legge reg.
Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, per l'equiparazione alle acque
domestiche).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35137 del 18/06/2009 Ud. (dep.
10/09/2009 )
A seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, lo scarico senza autorizzazione di acque
reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame non è
più previsto dalla legge come reato ma è sanzionato amministrativamente
dall'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto
detti reflui sono oggi assimilati alle acque reflue domestiche.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 28452 del 07/04/2009 Ud. (dep.
10/07/2009 )
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, non costituisce più reato la condotta di scarico
senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite
all'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilità
incondizionata alle acque reflue domestiche.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9488 del 29/01/2009 Ud. (dep.
03/03/2009 )
In tema di inquinamento idrico, il reato
di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione è
configurabile non solo nei confronti del titolare dell'insediamento, ma
anche nei confronti del gestore dell'impianto, in quanto su quest'ultimo
grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito
dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9497 del 29/01/2009 Ud. (dep.
03/03/2009 )
In tema di inquinamento idrico, nella
nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo,
lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs.
16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo
svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono
prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui
alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74,
comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza
autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui
erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei
locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica
via, collegati alla rete fognaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12865 del 05/02/2009 Ud. (dep.
24/03/2009 )
In tema di disciplina dell'inquinamento
idrico, nel vigore della legge n. 319 del 1976 (cosiddetta legge Merli),
gli scarichi provenienti da insediamenti civili, se non confluenti in
pubbliche fognature, e preesistenti all'entrata in vigore della legge
citata non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ove conformi al
titolo edificatorio. Per siffatti scarichi l'unico obbligo - peraltro
non sanzionato, salvo i casi in cui esso sia stato imposto dagli enti
territoriali con provvedimenti specifici - è quello della denuncia
all'autorità comunale.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27895 del 24/11/2008
In tema di scarico di acque reflue
industriali con superamento dei limiti tabellari, sussiste continuità
normativa tra il reato previsto dall'art. 59, comma quinto, del D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152 e la fattispecie penale oggi contemplata
dall'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In
motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì
precisato che l'abrogata disposizione è più favorevole di quella attuale
in quanto prevede un trattamento sanzionatorio superiore in ordine alla
pena pecuniaria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
In tema di tutela penale
dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento
dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque
reflue industriali che superi i limiti più restrittivi fissati dalle
regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del
servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate
nella tabella 5 dell'allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue
industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei
valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul
suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di
cui alla tabella 4.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti
d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra
l'illecito amministrativo previsto dall'art. 133, comma secondo, del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud. (dep. 02/07/2008 )
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti
dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art.
137 del medesimo decreto (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio
1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue
urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del
D.Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26524 del 20/05/2008 Ud. (dep.
02/07/2008 )
In tema di tutela penale delle acque
dall'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico"
apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti
dall'attività di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto
assimilabili agli scarichi d'acque reflue industriali. (In motivazione
la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la
modifica apportata alla nozione di "scarico" è strumentale unicamente a
riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma più
chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di
scarico e quella di rifiuti liquidi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26543 del 21/05/2008 Cc. (dep.
02/07/2008 )
In tema di inquinamento idrico,
l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento degli scarichi
esistenti, ancorché non autorizzati, introdotta dall'art. 10 bis D.L. 25
giugno 2003, n. 147 (conv. con modd. nella L. 1 agosto 2003, n. 200) non
ha mutato la definizione legislativa di "scarichi esistenti" oggetto di
interpretazione autentica ex art. 1, lett. g) L. 18 agosto 2000, n. 258,
in quanto la predetta modifica si riferisce ai soli scarichi esistenti
alla data del 13 giugno 1999 per i quali l'obbligo di autorizzazione è
stato previsto solo a seguito della nuova disciplina introdotta dal
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9984 del 15/01/2008 Ud. (dep.
05/03/2008 )
Lo scarico di acque reflue industriali,
effettuato senza autorizzazione, integra la fattispecie penale quale che
sia di tali acque il recapito finale, sicché anche lo scarico nella
fognatura, mancando l'autorizzazione, è tuttora penalmente rilevante.
(La Corte ha altresì precisato che le acque reflue provenienti dal sito
industriale -una cartiera- mischiandosi, con l'immissione nella rete
fognaria comunale, con i reflui dell'insediamento urbano non perdevano,
in ragione della loro assoluta prevalenza quantitativa, la natura di
reflui industriali, e non potevano pertanto rientrare nella nozione di
acque reflue urbane, consistenti nel miscuglio di acque reflue
domestiche e di acque reflue industriali convogliate in reti fognarie,
che implica l'omogeneità quantitativa delle componenti).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep.
25/05/2007)
Scarico a mare
In tema di sanzioni amministrative, non è
esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque reflue urbane
senza autorizzazione, il comune che abbia affidato la gestione della
rete fognaria ad un consorzio intercomunale, come consentito dall'art. 6
della legge 10 maggio 1976, n. 319 (applicabile "ratione temporis"), in
quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma
restando la responsabilità dell'ente, il quale, in quanto titolare di
detta rete, è soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di
munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 della predetta legge.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 22058 del 16/10/2009
Tutela acque
La disciplina degli usi delle acque
finalizzata alla loro razionalizzazione, attraverso una pianificazione
delle utilizzazioni volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle
acque stesse e a consentire un consumo idrico equilibrato e sostenibile,
è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento,
ai sensi dell'art. 22-bis, secondo comma, lett. d), della legge n. 689
del 1981; ne consegue che va proposta al tribunale, e non al giudice di
pace, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di
sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo -
previsto dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 1999 - di
comunicazione dei volumi d'acqua pubblica derivati.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27522 del 29/12/2009
In tema di acque pubbliche, l'articolo 1
del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 conv. nella legge 3 agosto 1998, n. 267
(applicabile "ratione temporis"), che consente alle Autorità di bacino
di adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma
6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183 anche in assenza di piani di
bacino, è applicabile all'intero territorio nazionale e non soltanto
alle "zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania" (secondo
il titolo del medesimo d.l.). Tale previsione, infatti, è stabilita nel
contesto delle altre disposizioni dello stesso articolo, che demandano
il predetto compito alle "autorità di bacino di rilievo nazionale e
interregionale" e alle "regioni", senza alcuna limitazione territoriale,
e costituiscono un complesso di norme diretto principalmente ad
accelerare e potenziare quanto occorre per evitare in tutta Italia il
pericolo di eventi di quel genere. (Fattispecie relativa a misure di
salvaguardia per il fiume Tagliamento adottate dalla relativa Autorità
di bacino con delibera del 3 marzo 2004).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 7575 del 30/03/2009
Il piano di tutela delle acque, a norma
dell'art. 44 del d. lgs. n. 152 del 1999 (nel testo precedente alle
modifiche apportate dal d. lgs. n. 152 del 2006), costituisce un piano
stralcio di settore del piano di bacino, che contiene sia le misure
necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico,
sia gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento
degli obiettivi di cui al decreto stesso, tra i quali vi è quello di
perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (art. 1,
comma 1°, lett. c). Ne consegue che esercita legittimamente il suo
potere discrezionale l'autorità che, attraverso il piano di tutela delle
acque, destini un tratto fluviale all'esercizio di determinate pratiche
sportive (nella specie, sport di acqua viva, quali canottaggio,
torrentismo, ecc.).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 791 del 15/01/2009
In tema di tutela penale delle acque,
anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la
disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido
derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa
agli scarichi e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi,
non rivestendo carattere innovativo l'art. 185 che per i "rifiuti
liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della
disciplina sui rifiuti, in quanto l'art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006
dichiara applicabile ai rifiuti ospedalieri la disciplina in materia di
scarichi, richiamando l'art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che
rinvia all'abrogato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sulle acque.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 29/11/2007 Cc. (dep.
16/01/2008 )
In tema di reati di inquinamento
ambientale, l'obbligazione risarcitoria per il danno da reato
consistente nella situazione di degrado di un fiume non viene meno nel
caso in cui un successivo fatto alluvionale determini l'irreversibile
modificazione dello stato dei luoghi, facendo venire meno addirittura la
traccia del danno stesso. (La Corte ha precisato che in tal caso, data
l'impossibilità di una puntuale quantificazione del danno, può
procedersi ad una determinazione equitativa del risarcimento).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20681 del 28/03/2007 Ud. (dep.
25/05/2007)
Uso idroelettrico
L'acquiescenza tacita nei confronti di un
provvedimento, nel diritto amministrativo come in quello processuale
civile, è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia
inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare
il provvedimento medesimo. Non può, quindi, bastare, a tal fine, un
atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di
atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del
suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del
pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente
intenzione dell'interessato di agire poi per l'eliminazione degli
effetti del provvedimento stesso. (Nel caso di specie, l'impugnante,
reso edotto della negativa valutazione d'impatto ambientale del progetto
da esso originariamente redatto, relativo a concessione di derivazione
ad uso idroelettrico, aveva comunicato alla competente Regione la
predisposizione di un nuovo studio di compatibilità ambientale in grado
di tener conto delle motivazioni dei rilievi formulati, così assumendo
una condotta che, per il principio enunciato dalla S.C., non precludeva
però la possibilità di impugnare poi il provvedimento).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 12339 del 20/05/2010
V.i.a.
Nell'ambito del procedimento per il
rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche è prevista
l'obbligatoria apertura di un subprocedimento per la valutazione
dell'impatto ambientale, la cui conclusione, se positiva, consente la
prosecuzione e l'eventuale esito favorevole di quello principale,
mentre, ove negativa, preclude l'accoglimento della domanda del
richiedente, dovendosi ritenere che detti procedimenti perseguono
interessi pubblici differenti, posto che in quello principale va
valutata l'opportunità del rilascio della concessione procedendo, in
caso di più domande concorrenti, ad una valutazione comparativa, così
da pervenire alla scelta migliore, mentre in quello incidentale il
giudizio di compromissione dell'interesse ambientale è di tipo assoluto
e preclude il rilascio della concessione in relazione al progetto
negativamente valutato, a prescindere da ulteriori profili di
convenienza. Ne consegue che la valutazione comparativa tra le domande
concorrenti spetta esclusivamente all'autorità competente per il
rilascio della concessione e non a quella titolare del rilascio del
parere di valutazione dell'impatto ambientale, essendo la comparazione
ammissibile soltanto tra i richiedenti che abbiano ottenuto il parere
positivo.
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 16039 del 07/07/2010
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
Integra il reato di contraffazione di
sostanze alimentari la somministrazione di sostanze nocive (nella
specie, estrogeni, cortisonici, sostanze ad effetti steroidei e ormoni)
a bovini ancora vivi, che pur non potendo considerarsi, sotto il profilo
fisiologico, come sostanze destinate all'alimentazione, tali devono
considerarsi sotto quello funzionale, essendo essi di norma destinati,
dopo la macellazione, all'alimentazione umana.
Cass. pen., sez. 1, Sentenza n. 604 del 09/12/2009 Ud. (dep. 11/01/2010
)
Analisi e campioni
In materia alimentare l'obbligo di avviso
all'interessato delle operazioni di analisi sui campioni prelevati é
richiesto allorché si tratti di sostanze deteriorabili, mentre, per
quelle non deteriorabili, tale avviso non è previsto, essendo consentita
la richiesta di revisione delle stesse. (Fattispecie relativa ad esame
effettuato su campione di mozzarella deteriorabile).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 2360 del 19/11/2009 Ud. (dep.
19/01/2010 )
Le modalità di svolgimento dei controlli
e delle analisi per l'accertamento di penali responsabilità in materia
di commercio di prodotti alimentari deteriorabili, dirette ad assicurare
le garanzie difensive, non possono essere derogate da atti
amministrativi regionali che prevedano il prelievo di un numero di
aliquote del campione da analizzare inferiore alle tre o quattro
previste dalla legge statale.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 34853 del 08/04/2009 Ud. (dep.
09/09/2009 )
In tema di tutela penale degli alimenti,
la procedura d'urgenza prevista dall'art. 223, comma primo, disp. att.
cod. proc. pen. in materia di analisi irripetibili non si riferisce
all'accertamento di sostanze chimiche non deperibili, ma soltanto
all'accertamento dell'esistenza e della quantità di sostanze organiche o
comunque deperibili da rinvenire in alimenti deperibili. (Fattispecie
nella quale in un campione di carne bovina macellata, destinata
all'alimentazione umana, era stata accertata la presenza di
ossitetraciclina, sostanza chimica inibente di tipo antibiotico
rilevabile anche a distanza di tempo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10728 del 09/01/2009 Ud. (dep.
11/03/2009 )
Cattivo stato di conservazione
Integra il reato di
somministrazione di sostanze alimentari insudiciate la fornitura di
sostanze alimentari, sporcati dalla presenza di insetti, in particolare
di mosche, in quanto è sufficiente ad inficiarne l'integrità alimentare
con conseguente pericolo concreto per la salute pubblica. (Nella specie
era stata rinvenuta una mosca morta all'interno di una porzione di pesce
e patate fritte, confezionata in un piatto di plastica, somministrata a
mensa agli alunni di una scuola elementare).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35708 del 22/06/2010 Ud. (dep.
05/10/2010 )
Integra il reato di detenzione per la
vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione la
condotta consistente nella materiale disponibilità di quel prodotto da
parte dell'operatore commerciale, sia esso grossista o dettagliante, in
vista della fornitura ai consumatori. (In applicazione di tale principio
la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui mancava la prova
della destinazione alla vendita degli alimenti, trovati abbandonati in
evidente cattivo stato di conservazione all'interno di un automezzo, il
cui impianto di refrigerazione era disattivato, parcheggiato nei pressi
del deposito di generi alimentari all'ingrosso, di cui era titolare
l'imputato).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17548 del 25/03/2010 Ud. (dep.
07/05/2010 ) RV. 247488
Non esclude la sussistenza dei reati, in
materia di alimenti di cui all'art. 5, comma primo, L. n. 283 del 1962,
rilevando in sede di determinazione della pena, il ritiro di prodotti
alimentari non in regola con le norme igienico-sanitarie, ma già
preparati e distribuiti per il consumo, in quanto detti reati si
perfezionano anche con la sola preparazione e distribuzione per il
consumo. (In motivazione la Corte ha precisato che il ritiro della merce
rileva ai soli fini della determinazione della pena).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17549 del 25/03/2010 Ud. (dep.
07/05/2010 ) RV. 247489
Integra il reato di detenzione di
prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, comma
primo, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283) anche il congelamento del
prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato
di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche
intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche
con cui si realizza. (Nella specie, la modalità di conservazione
inappropriata era consistita nel congelamento "ordinario" di un
quantitativo di carne, modalità ritenuta rischiosa in quanto,
tecnicamente, l'unico procedimento idoneo a conservare la carne nel
tempo, alternativo alla surgelazione, è il congelamento mediante ricorso
ad abbattitori di temperature).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 15094 del 11/03/2010 Ud. (dep.
20/04/2010 ) Rv. 246970
In tema di tutela penale degli alimenti,
la vendita di cereali invasi da parassiti soggiace alle sanzioni penali
previste dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, non sussistendo alcun rapporto
di specialità con la normativa che ne disciplina la lavorazione ed il
commercio (L. 4 luglio 1967, n. 580, modificata dal d.P.R. 9 febbraio
2001, n. 187), in quanto tali prodotti, oltre che lavorati mediante
macinazione, sono sostanze alimentari direttamente consumabili mediante
cottura.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud. (dep.
09/01/2009)
In tema di commercio e somministrazione
di sostanze alimentari nocive, nel caso in cui sussista il delitto
previsto dall'art. 444 cod. pen. (anche nell'ipotesi colposa di cui
all'art. 552 cod. pen.), deve ritenersi assorbita la contravvenzione di
cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, attinente alla disciplina
igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 44779 del 02/10/2007 Ud. (dep.
30/11/2007 )
In tema di alimenti, configura il reato
di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5,
lett. b, L. 30 aprile 1962, n. 283), la detenzione di alimenti surgelati
in violazione del disposto dell'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110
(Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati
destinati all'alimentazione umana), ove la preparazione dei prodotti da
surgelare e l'operazione di surgelamento non siano effettuate "senza
indugio" ed osservando le modalità normativamente descritte.
(Fattispecie nella quale l'alimento, acquistato fresco dal produttore,
era stato surgelato dall'acquirente pochi giorni prima della scadenza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46860 del 16/10/2007 Ud. (dep.
18/12/2007 )
Competenza e giurisdizione
In tema di tutela penale degli alimenti,
il giudice del luogo ove ha sede la società acquirente è competente per
territorio in ordine al reato di vendita di prodotti alimentari invasi
da parassiti.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 391 del 23/10/2008 Ud. (dep.
09/01/2009)
Destinatari delle norme
Risponde del reato di cui all'art. 5 L.
30 aprile 1962, n. 283, il commerciante di prodotti alimentari sfusi non
regolamentari, anche se estraneo al processo produttivo, che li immette
sul mercato senza effettuare preventivamente controlli a campione,
idonei ad evitarne la loro commercializzazione. (Nella specie il
prodotto semilavorato, costituito da gnocchi di patate contenenti acido
sorbico in quantità superiore a quella prevista dal D.M. Sanità n. 209
del 1996, era fornito da un terzo al ricorrente che provvedeva alla
lavorazione finale ed alla immissione in commercio).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 44016 del 06/10/2009 Ud. (dep.
18/11/2009 )
In tema di igiene degli alimenti con
particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli
pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle
operazioni di cattura e di successiva commercializzazione, non sottrae i
commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna
precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti
dannosi o, comunque, non conformi a legge. (Fattispecie, relativa al
reato di cui all'art. 5 lett. d), L. n. 283 del 1962, di messa in
vendita di due pesci, della specie "coda di rospo", invasi da
parassiti).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 2121 del 03/12/2008 Ud. (dep.
20/01/2009)
In tema di tutela dei prodotti
alimentari, destinatario degli obblighi connessi al controllo del
rispetto delle condizioni igienico - sanitarie degli stessi, è, nelle
società di capitali aventi organizzazione e struttura complessa, la
persona che riveste, a termini statutari, il ruolo di legale
rappresentante della società, fatto salvo il trasferimento di
responsabilità in forza di delega delle funzioni correttamente attuata.
(Fattispecie nella quale il legale rappresentante di società di gestione
di un supermercato, con molteplici articolazioni e una complessa
struttura organizzativa, è stato ritenuto responsabile del reato di
detenzione di alimenti in stato di cattiva conservazione provocata da
"black out" elettrico a livello nazionale per avere omesso di far dotare
l'esercizio di un generatore autonomo di energia e di impartire
permanenti disposizioni di comportamento in caso di mancanza di
energia).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4067 del 16/10/2007 Ud. (dep.
28/01/2008 )
In genere
In tema di immissione sul mercato di
prodotti pericolosi, il reato previsto dall'art. 112, comma secondo,
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo) è
configurabile in presenza di una verosimile pericolosità del prodotto,
purché intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 27706 del 21/04/2010 Cc. (dep.
16/07/2010 )
L'importatore di un prodotto alimentare
confezionato all'estero, sia esso un commerciante all'ingrosso o al
dettaglio, risponde del reato di immissione in commercio di prodotto
alimentare non conforme alla normativa di settore se non adempie
l'obbligo di verificarne la conformità mediante controlli tali da
garantire la qualità del prodotto, anche se importato in confezioni
originali. (Nella specie la Corte ha escluso l'applicabilità
dell'esimente speciale di cui all'art. 19, della L. 30 aprile 1962, n.
283 invocata da un importatore italiano di tonno decongelato contenente
monossido di carbonio, additivo chimico non consentito, acquistato
preconfezionato sotto vuoto da società spagnola che, a sua volta,
l'aveva importato dal Vietnam).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17547 del 25/03/2010 Ud. (dep.
07/05/2010 ) RV. 247487
A norma dell'art. 4, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286 applicabile "ratione temporis", tutte
le parti degli animali macellati le cui carni sono destinate al consumo
umano (ivi comprese le viscere) devono essere dotate del prescritto
bollo sanitario; la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa prevista dall'art. 20, comma 2, lettera
c), del medesimo d.lgs., e ciò a prescindere dal fatto che la carne sia
stata, nella specie, effettivamente commercializzata, in quanto lo scopo
della normativa in esame è quello di garantire la tracciabilità del
prodotto e la conoscenza delle informazioni relative alla sua
provenienza.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 27400 del 28/12/2009
Scadenza
La commercializzazione di prodotti
alimentari confezionati per i quali sia prescritta l'indicazione "da
consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro
il..." non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato,
ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e
18 del D.Lgs. n. 109 del 1992.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30858 del 27/06/2008 Ud. (dep.
23/07/2008 )
Sostanze nocive
La competenza territoriale a conoscere
del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici
per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la
vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la
merce è consegnata al vettore e, quindi, dove si è concluso il
contratto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3048 del 13/11/2007 Ud. (dep.
21/01/2008 )
Violazione delle norme sanitarie
L'illecito amministrativo previsto
dall'art. 20, comma secondo, del d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286,
concernente la macellazione di animali e la immissione in commercio
delle relative carni senza l'osservanza delle norme igienico-sanitarie,
sussiste quando la carne dell'animale macellato, in base alle
circostanze obiettive del caso concreto (quali il tipo di animale
macellato, il luogo della macellazione, la natura dell'impianto di
macellazione), sia suscettibile di essere destinata al commercio ed al
consumo umano, a prescindere dal fatto che, nella specie, la carne sia
stata o meno effettivamente commercializzata (In applicazione del
suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la
quale era stata rigettata l'opposizione a sanzione amministrativa,
proposta da una società commerciale nei cui locali erano state rinvenute
carni bovine provenienti da un macello e prive del prescritto timbro, e
fondata sull'assunto che le suddette carni non fossero destinate
immediatamente al consumo umano, ma ad ulteriori lavorazioni).
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 26404 del 16/12/2009
AMBIENTE (in genere)
Disastro ambientale
Requisito del reato di disastro di cui
all'art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente
all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero
indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del
medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma
non eccezionalmente immane. (Fattispecie di disastro ambientale
caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo
sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di
rifiuti speciali altamente pericolosi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9418 del 16/01/2008 Cc. (dep.
29/02/2008 )
In genere
Il Codacons (Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e
dei consumatori), in quanto individuato dal D.M. Ambiente 17 ottobre
1995 tra le associazioni di protezione ambientale, è legittimato ad
esercitare, in ogni stato e grado del processo, i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa nei reati ambientali. (In applicazione di
tale principio la Corte ha riconosciuto il diritto di detto ente, in tal
senso richiedente, alla notifica dell'avviso della richiesta di
archiviazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 34220 del 24/06/2010 Cc. (dep.
22/09/2010 )
La legittimazione a costituirsi parte
civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministro
dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 311, comma primo, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, ma anche all'Ente pubblico territoriale (nella specie, la
Provincia) che, per effetto della condotta illecita, abbia subito un
danno patrimoniale risarcibile. (In motivazione la Corte ha precisato
che la disciplina dettata dall'art. 311 cit. non esclude e non è
incompatibile con quella generale prevista dall'art. 2043 cod. civ.).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 755 del 28/10/2009 Ud. (dep. 11/01/2010
)
L'art. 1 della legge della Regione Valle
D'Aosta 4 marzo 1988, n. 15 - che ha istituito nelle zone protette
(indicate nei commi 1 e 2) un divieto generalizzato di atterraggio,
decollo e sorvolo per i velivoli a motore, con le sole eccezioni
indicate nei commi 3, 4 e 5 - è norma onnicomprensiva e, come tale,
applicabile anche nei confronti di chi svolga una delle predette
attività per motivi di lavoro; né tale interpretazione è in contrasto
con gli artt. 3 e 120, primo comma, Cost., tenendo conto del fatto che
tali divieti e limitazioni - i quali rispondono ad evidenti finalità di
salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e si applicano solo in alcune
parti del territorio regionale - sono di carattere generale e non
impediscono ai lavoratori la libera circolazione per lo svolgimento
delle proprie attività.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 05/05/2009
La compromissione dell'ambiente (nella
specie prodotta dall'accertata alterazione e distruzione della
vegetazione e del suolo sbancato, nonché dalla provocata deviazione del
corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato
ai singoli bei che ne fatto parte perché il bene pubblico (che comprende
l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio
come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in
tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il
valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante
della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua
aggregazione sociale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
In tema di conflitti di competenza, la
speciale competenza attribuita ai magistrati del Tribunale di Napoli,
requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione
dei rifiuti nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 92,
conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123) non si estende a tutti i
reati ambientali, ma deve intendersi limitata, anche per i reati
connessi, ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo
normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo
in cui la Corte ha affermato la competenza in sede cautelare del G.i.p.
circondariale e non di quello collegiale "regionale", vertendosi in
materia di inquinamento atmosferico).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 42082 del 28/10/2008 Cc. (dep.
12/11/2008 )
Abbandono
Il reato contravvenzionale di abbandono
di animali, come modificato dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, concorre
con i reati contravvenzionali previsti dall'art. 30 della L. 11 febbraio
1992, n. 157. (In motivazione la Corte ha precisato che il rapporto di
specialità sussiste unicamente, a norma dell'art. 19 ter disp. att. cod.
pen., tra i delitti contro il sentimento per gli animali, introdotti
dalla Legge n. 189 del 2004, e le leggi speciali in materia di animali).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 41742 del 06/10/2009 Ud. (dep.
30/10/2009 )
Il delitto d'introduzione o abbandono di
animali nel fondo altrui e pascolo abusivo può essere commesso dal
proprietario del fondo in danno del possessore dello stesso.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 17509 del 31/03/2009 Ud. (dep.
23/04/2009 )
Deve escludersi la configurabilità del
reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal
canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14421 del 21/02/2008 Ud. (dep.
08/04/2008 )
Fauna selvatica
In tema di responsabilità
extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o
cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde
il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la
Regione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dato che la legge n. 394 del
1991 disciplina i danni "non altrimenti risarcibili" arrecati dalla
fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e
alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto,
qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata
passiva rispetto a tale pretesa é la Regione mentre, per i danni "non
altrimenti risarcibili", e quindi per la domanda di indennizzo di cui
all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle
leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai
soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo. (Fattispecie relativa ai danni
ad un'autovettura causati da un cinghiale che stava attraversando una
strada provinciale all'interno del perimetro del Parco Nazionale del
Gran Sasso e dei Monti della Laga).
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 467 del 13/01/2009
In tema di responsabilità
extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli
in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita
dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di
libertà é incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte
della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti
dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con
la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento
colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008
Guardie giurate di associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute
Non integra il reato previsto dall'art.
651 cod. pen. il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità a
richiesta di guardie particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute, in quanto la disciplina
prevista dall'art. 6, comma secondo, L. 20 luglio 2004 n. 189 - che
affida anche ad esse, con riguardo agli animali d'affezione, la
vigilanza sull'osservanza della legge stessa e delle altre norme
relative alla protezione degli animali - ha natura eccezionale e non è
pertanto suscettibile d'interpretazioni estensive.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 34510 del 10/07/2008 Ud. (dep.
02/09/2008 )
Maltrattamenti
In tema di delitti contro il sentimento
per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di
animali degli artt. 544 bis e 544 ter cod. pen. si differenziano dalla
fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui
all'art. 638 cod. pen. sia per la diversità del bene oggetto di tutela
penale (proprietà privata nell'art. 638 cod. pen. e sentimento per gli
animali nelle nuove fattispecie), sia per la diversità dell'elemento
soggettivo, giacché nel solo art. 638 cod. pen. la consapevolezza
dell'appartenenza dell'animale ad un terzo è elemento costitutivo del
reato.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 24734 del 26/03/2010 Ud. (dep.
01/07/2010 )
Non integra il reato di maltrattamento di
animali, in relazione alla sottoposizione degli stessi a comportamenti
insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, la detenzione di
volatili all'interno di gabbie di ampiezza insufficiente.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 6656 del 12/01/2010 Cc. (dep.
18/02/2010 )
Ai fini dell'integrazione del reato di
cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del soggetto
agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione
all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli
patimenti. (Fattispecie nella quale il reato è stato ravvisato nel fatto
di avere tenuto per circa un'ora un cane all'interno di un'autovettura
parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa trenta
gradi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 175 del 13/11/2007 Ud. (dep. 07/01/2008
)
In tema di delitti contro il sentimento
per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le
nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del cod.
pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima
contemplate dall'art. 727 cod. pen. (contravvenzione che oggi punisce il
solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per
l'identità delle condotte. (In motivazione la Corte ha ulteriormente
precisato che norma penale più favorevole è quella contemplata dal
previgente art. 727 cod. pen., trattandosi di contravvenzione,
diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi
delittuose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep.
30/11/2007 )
In tema di delitti contro il sentimento
per gli animali, le nuove fattispecie previste dal Titolo IX bis del
Libro II del cod. pen., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, si
differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali
altrui (art. 638 cod. pen.) non solo per la diversità del bene oggetto
di tutela penale (bene protetto per l'art. 638 cod. pen. è la proprietà
privata dell'animale, mentre per le nuove fattispecie è il sentimento
per gli animali), ma anche per la diversità dell'elemento soggettivo, in
quanto nelle nuove fattispecie la consapevolezza dell'appartenenza
dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del
reato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep.
30/11/2007 )
In tema di delitti contro il sentimento
per gli animali, nella nozione di "necessità" che esclude la
configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis cod. pen.) e
maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) vi rientra lo stato
di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra
situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per
evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno
alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep.
30/11/2007 )
In materia di delitti contro il
sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali
(art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in
cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta
"per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la
condotta è tenuta "senza necessità".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep.
30/11/2007 )
Configurano il reato di maltrattamenti di
animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 cod.
pen., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento
di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro
aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità
dell'animale, producendo un dolore. (Nella specie il maltrattamento era
consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali
obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge
ed in condizioni igieniche disastrose).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44287 del 07/11/2007 Ud. (dep.
28/11/2007)
Omessa custodia
In tema di omessa custodia di animali,
l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche
di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto
l'art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l'animale
o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come
detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un
rapporto di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di
responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 34813 del 02/07/2010 Ud. (dep.
27/09/2010 )
Risarcimento danni
La responsabilità per il danno causato
dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo
oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve
dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso
dal proprietario che vanti sull'annuale un diritto reale o parziale di
godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario
sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del
proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa
l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente
con quello del proprietario.
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 16023 del 07/07/2010
A norma della legge-quadro 14 agosto
1991, n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, sui Comuni
grava l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli
animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine;
pertanto, una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio
lungo una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale
abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti
di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione
della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato
da particolare debolezza e sensibilità.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010
La norma dell'art. 2052 cod. civ. - in
base alla quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni
dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso - trova il
proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale
nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche
se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che
siano causalmente collegati al suddetto uso; in tale situazione,
peraltro, non rientra colui il quale utilizzi l'animale per svolgere
mansioni inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano state
affidate dal proprietario dell'animale alle cui dipendenze egli presti
tale attività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito
che aveva respinto la domanda, avanzata da un componente del corpo di
polizia municipale, di risarcimento dei danni conseguenti alla caduta
dovuta all'impennata del cavallo da lui montato, sul rilievo che in quel
momento l'animale era affidato alla custodia dello stesso danneggiato).
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10189 del 28/04/2010
Sequestro amministrativo
L'affidamento provvisorio a privati degli
animali oggetto di confisca e sequestro, effettuato nel corso del
processo in attesa di individuare gli enti ed associazioni che si
dichiarino disponibili ad accoglierli, non contrasta con la previsione
di cui all'art. 19 quater disp. att. cod. pen. (Nella fattispecie il
tribunale, nel disporre la confisca, si era riservato di provvedere con
separata ordinanza all'affidamento agli enti che ne avrebbero fatto
richiesta).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22039 del 21/04/2010 Ud. (dep.
10/06/2010 )
Integra il delitto di rifiuto di atti
d'ufficio la condotta del custode di un animale sottoposto a sequestro
amministrativo per ragioni di igiene e sanità, che ometta di comunicarne
immediatamente l'avvenuto decesso al servizio veterinario della
competente U.S.L. (Fattispecie relativa a capi di bestiame sottoposti a
sequestro amministrativo poichè risultati positivi al test del
"bolderone", sostanza anabolizzante la cui somministrazione è vietata
nell'U.E.).
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 48376 del 19/11/2008 Ud. (dep.
30/12/2008)
Somministrazione di sostanze vietate
In tema di sanzioni amministrative
connesse alla somministrazione di progesterone ad animali bovini, in
violazione del divieto di cui all'art. 3, comma terzo, del d.lgs. 27
gennaio 1992, n. 118, la tabella allegata al d.m. Sanità del 14 novembre
1996, emanato ai sensi dell'art. 13 del citato d.lgs., ha fissato il
livello fisiologico massimo di progesterone nel sangue o nel siero dei
bovini maschi oltre i sei mesi nella misura dell'1,5 ng/ml, misura
indicata dall'Istituto superiore di sanità tenendo conto anche delle
possibili alterazioni ormonali. Ne deriva che l'accertamento del
superamento del limite di progesterone indicato comporta una presunzione
"iuris tantum" di provenienza esogena dell'ormone e, quindi, della sua
indebita eccessiva somministrazione. Tale presunzione può essere vinta
dal titolare dell'allevamento, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689 del
1981, fornendo la prova che l'elevato tasso di progesterone sia
attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore, quale ad esempio la
permanenza dell'ormone nel sangue, nonostante il decorso del prescritto
tempo da un trattamento terapeutico lecitamente praticato, o
un'inconsapevole somministrazione od ingestione di una specialità
medicinale nella quale l'ormone medesimo era contenuto.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 21/01/2009
Specie protette vietate
Non integra il reato previsto dall'art. 2
comma primo, lett. f), L. n. 150 del 1992 (detenzione per la vendita o
per fini commerciali di esemplari di specie protette in assenza della
prescritta documentazione) l'errata indicazione del codice CITIES
sull'etichetta apposta sulla confezione di un prodotto alimentare,
soggetto alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, trattandosi di condotta che non
offende il bene protetto neppure sotto il profilo del mero pericolo di
inganno o di difetto di informazione. (Fattispecie di confezioni di
caviale recanti un errore nella prima sezione del codice a barre CITIES
nel quale, dopo le tre lettere regolamentari "hus", figurava una quarta
lettera "o"; la Corte ha precisato che l'aggiunta della quarta lettera
non comportava in tale contesto la riduzione o compressione delle
restanti parti del codice né la perdita di alcuna delle informazioni che
devono essere presenti nell'etichettatura né, infine, alcuna incertezza
circa la tipologia del prodotto, posto che scrivere "huso" invece di
"hus" non trae in inganno né l'Autorità né il consumatore sul fatto che
si tratti di caviale da storione "huso").
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 21389 del 03/03/2010 Ud. (dep.
07/06/2010 )
La documentazione, la cui mancanza è
elemento del reato di cui all'art. 2 della L. n. 150 del 1992
(detenzione per fini commerciali di esemplari di specie protette in
assenza della prescritta documentazione), è quella diretta a dimostrare
la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa a tutela
delle specie animali e vegetali protette, e non anche quella con altre
possibili indicazioni dirette a tutelare finalità di natura diversa, ad
esempio relative alla scadenza o alle caratteristiche alimentari.
(Fattispecie di sequestro di confezioni di caviale con etichettatura
ritenuta irregolare; la Corte ha annullato con rinvio demandando al
tribunale del riesame la verifica della rispondenza delle etichette alle
finalità suddette).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6900 del 29/10/2008 Cc. (dep.
18/02/2009 )
Tutela del patrimonio zootecnico
Integra il delitto di diffusione di una
malattia delle piante o degli animali di cui all'art. 500 cod. pen., la
probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento
all'economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico
nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale
interpretazione è in sintonia con il testo della fattispecie
incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende
evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29315 del 11/06/2009 Ud. (dep.
16/07/2009 )
Il delitto di diffusione di una malattia
delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 cod. pen., è punibile
anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è
configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco
alla propagazione della malattia. (Fattispecie di animali contagiati
dalla brucellosi).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29315 del 11/06/2009 Ud. (dep.
16/07/2009 )
Uccisione
La “necessità” in presenza della quale
l’art. 638 c.p. esclude la punibilità per il reato di uccisione o
danneggiamento di animale altrui comprende non solo il vero e proprio
“stato di necessità” previsto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra
situazione che induca a commettere il fatto per prevenire o evitare un
pericolo imminente ovvero l’aggravamento di un danno giuridicamente
apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando esso sia
dall’agente ritenuto altrimenti inevitabile. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza di
merito che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato,
avendo questi ucciso con un colpo di fucile un cane pastore tedesco che
aveva aggredito un cagnolino appartenente alla moglie di esso imputato e
mostrava di voler attaccare anche la donna, accorsa il difesa di detto
cagnolino).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 42722 del 11/11/2010 Ud. (dep.
10/12/2010)
Autorizzazione
L'esercizio delle attività a ridotto
inquinamento atmosferico, elencate nell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio
1991, n. 175, è sempre subordinato, pena l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o al rilascio
di un'autorizzazione che ne abiliti l'esercizio previa loro specifica
individuazione o all'adempimento degli obblighi stabiliti in materia di
procedure semplificate previste per le predette attività, essendo invece
escluso l'obbligo di richiedere l'autorizzazione esclusivamente per le
attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate
nell'allegato 1 del d.P.R. citato. (In applicazione di tale principio la
Corte ha disatteso la tesi secondo cui con il predetto d.P.R. il
legislatore avrebbe introdotto un'autorizzazione "generale" per le
attività a ridotto inquinamento atmosferico, eliminando l'obbligo di
autorizzazione specifica in caso di emissioni non eccedenti i limiti di
legge).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18774 del 14/04/2010 Ud. (dep.
18/05/2010 ) RV. 247172
Il reato di realizzazione di impianto in
difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d.P.R.
n. 203 del 1988, sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279,
comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione
della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione,
perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività
soggetta a controllo rimanga ignoto alla pubblica
amministrazione.(Fattispecie di cessazione della permanenza fatta
coincidere con l'intervenuto accertamento di P.G.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22018 del 13/04/2010 Ud. (dep.
09/06/2010 ) RV. 247279
Integra una nuova violazione della norma
incriminatrice dell'esercizio di impianto non autorizzato per le
emissioni in atmosfera il trasferimento dell'impianto medesimo, in luogo
diverso, che risulta così legato dal vincolo della continuazione con
l'episodio illecito interrotto dal trasferimento.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35135 del 18/06/2009 Ud. (dep.
10/09/2009 )
In tema di inquinamento atmosferico, con
riferimento alla fattispecie di trasferimento di impianto da un luogo ad
un altro in carenza di autorizzazione, sussiste piena continuità
normativa tra la previsione dell'art. 25, comma sesto, d.P.R. n. 203 del
1988, e quella dell'art. 279, comma primo, parte prima, D.Lgs. n. 152
del 2006. In motivazione la Corte ha disatteso l'assunto difensivo
sull'intervenuta depenalizzazione della fattispecie).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud. (dep.
23/07/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico,
rientra nella nozione di impianto, per il cui trasferimento è necessaria
l'autorizzazione, anche il singolo macchinario utilizzato nell'ambito di
un complesso ciclo produttivo. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva
trasferito in una diversa sede, prima del rilascio dell'autorizzazione,
un'apparecchiatura per il controllo della qualità dei prodotti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30863 del 10/07/2008 Ud. (dep.
23/07/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico,
l'ammissione all'oblazione speciale per il reato di costruzione di
impianto senza autorizzazione (art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
oggi sostituito dall'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere
richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento
autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto
reato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione si verifica la
cessazione delle conseguenze pericolose dell'illecito eliminabili da
parte del contravventore ex art. 162 bis, comma terzo, cod. pen..
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 20/02/2008 Ud. (dep.
27/03/2008)
Il reato di realizzazione di impianto in
difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. n.
203 del 1988 (ora art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura
permanente, protraendosi sino a quando il responsabile dell'impianto non
presenti, anche oltre il termine prescritto, la domanda di
autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12436 del 20/02/2008 Cc. (dep.
20/03/2008 )
In tema di inquinamento atmosferico,
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è necessaria non solo nel
caso di un impianto fisso, ma anche nel caso di un impianto mobile, in
quanto l'oggetto dell'autorizzazione è costituito dall'impianto
produttivo nella sua struttura globale e non dalle singole macchine
utilizzate per l'espletamento dell'attività produttiva. (Fattispecie
nella quale l'imputato, titolare di ditta esercente attività di
saldatura, utilizzava una macchina saldatrice mobile).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud. (dep.
29/01/2008 )
Il reato di realizzazione di impianto in
difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d. P. R.
n. 203 del 1988, ora sostituito, con continuità normativa, dall'art.
279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in
ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della
costruzione, in tal modo ricomprendendo anche le condotte di coloro che
abbiano proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare
l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, perdura, in ogni caso, solo
fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga
ignota alla pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale la
consumazione del reato è stata fatta coincidere dalla Corte con
l'avvenuta comunicazione all'autorità competente dell'inizio delle prove
di funzionamento, con conseguente irrilevanza penale della condotta di
prosecuzione di esercizio dell'impianto da parte di soggetto subentrato
nella titolarità successivamente a tale momento).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
Il reato di realizzazione di nuovo
impianto senza autorizzazione di cui all'art. 24, comma primo, del
d.P.R. n. 203 del 1988, ora art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del
2006, ha natura di reato permanente, perdurando la consumazione del
medesimo sino al rilascio della prescritta autorizzazione, che
costituisce il mezzo di controllo preventivo, da parte del competente
ente territoriale, sugli impianti inquinanti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2866 del 30/11/2007 Ud. (dep.
18/01/2008 )
In tema di tutela delle emissioni
nell'atmosfera, l'installazione in un impianto preesistente di
apparecchiature che aumentano le emissioni richiede una ulteriore,
preventiva autorizzazione, atteso che devono essere autorizzate tutte le
emissioni, anche di modeste dimensioni, che abbiano concreta attitudine
a causare un inquinamento dell'aria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 573 del 29/11/2007 Ud. (dep. 09/01/2008
)
In genere
In tema di inquinamento atmosferico,
sussiste continuità normativa tra le condotte già sanzionate dagli artt.
24 e 25 dell'abrogato d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e quelle
attualmente previste dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18774 del 14/04/2010 Ud. (dep.
18/05/2010 ) RV. 247173
In tema di inquinamento atmosferico, ove
la condotta di esercizio di impianto di emissione in atmosfera senza
autorizzazione, già iniziato nella vigenza dell'art. 25 d.P.R. n. 203
del 1988, abbia a protrarsi nel vigore del nuovo art. 279 D.Lgs. n. 152
del 2006, va fatta applicazione di quest'ultima disciplina per essersi
la consumazione di detto reato, di natura permanente, esaurita sotto
l'impero della legge successiva.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13225 del 05/02/2008 Cc. (dep.
28/03/2008 )
I reati di attivazione di nuovo impianto,
rispettivamente in assenza di comunicazione di messa in esercizio e di
comunicazione dei dati relativi alle immissioni di cui all'art. 24,
commi secondo e terzo, d.P.R. n. 203 del 1988 (ora art. 279, commi terzo
e quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), hanno natura permanente, perdurando
gli stessi sino a quando siano effettuate le predette comunicazioni,
finalizzate a consentire alla P.A. il monitoraggio dell'inquinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9403 del 16/01/2008 Ud. (dep.
29/02/2008 )
In tema di
inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la
fattispecie criminosa di cui all'abrogato art. 25 d.P.R. 24 maggio 1988,
n. 203 e la nuova fattispecie prevista dall'art. 279, comma primo,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (omessa presentazione della domanda di
autorizzazione, nel termine prescritto, per l'esercizio di un impianto
esistente).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 11/12/2007 Ud. (dep.
29/01/2008 )
In tema di
inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la
fattispecie prevista dall'abrogato art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24
maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie contemplata dall'art. 279,
comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto entrambe
sanzionano la condotta di inosservanza delle prescrizioni imposte con
l'autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47081 del 16/11/2007 Ud. (dep.
19/12/2007 )
Ordinanze sindacali
L'ordinanza del sindaco con cui vengono
disposti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, cod. strada, divieti di
circolazione in alcune zone della città, ai fini di prevenzione
dell'inquinamento atmosferico (nella specie, chiusura domenicale al
traffico del centro storico), è un atto amministrativo che, dovendo
essere preceduto dalle forme di pubblicazione proprie di tali atti e
seguito da adeguata pubblicità informativa, può essere portato a
conoscenza degli utenti delle strade, oltre che mediante l'affissione
all'albo comunale, anche attraverso la pubblicità con mezzi di
comunicazione di massa (ad es. la stampa o altri analoghi mezzi di
comunicazione) e l'installazione di segnali stradali, essendo peraltro
sufficiente che questi ultimi siano posizionati sulle strade di accesso
alla zona in cui la circolazione è interdetta e non occorrendo che siano
collocati in ogni singola strada, posta all'interno del perimetro urbano
compreso nel divieto.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 13730 del 08/06/2010 (Rv. 613462)
Valori limite
In tema di tutela penale
dall'inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni è caratterizzato
dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura
amministrativa ed è regolato dalla disciplina generale dettata in
materia dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. (Conf.: Sez. III, 21
maggio 2008 n. 27087, Cioni, non massimata).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42533 del 04/11/2008 Ud. (dep.
14/11/2008 )
In tema di controllo del superamento dei
valori limite di emissione in atmosfera, poiché la procedura relativa al
prelievo e alle analisi dei campioni attiene alla fase amministrativa,
precedente a quella delle indagini preliminari, e per la quale non è
richiesta l'osservanza delle norme del codice di procedura penale
stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati, gli eventuali vizi
afferenti la stessa non sono causa di nullità delle analisi stesse,
potendo unicamente essere fatti valere mediante tempestiva richiesta di
revisione nel corso del processo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35736 del 12/07/2007 Ud. (dep.
28/09/2007)
Aree protette e parchi naturali
L'appartenenza di un bene al
patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla
esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad servizio pubblico,
ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, l'atto e
la destinazione in questine non discendono automaticamente dalla
inclusione del bene nell'area di un parco regionale istituito con
normativa (nella specie, con legge reg. Sicilia 6 maggio 1981, n. 98
istitutiva del Parco delle Madonie) che viene anzi sovente a configurare
un complesso quadro di precetti conservativi dell'ambiente limitativi
dei diritti di utilizzazione privata e non necessariamente fondanti un
uso pubblico, per la presenza di divieti edificatori, di coltivazione e
persino di accesso indiscriminato ai cittadini e di percorribilità
viaria.
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 24563 del 03/12/2010
Le aree marine protette sono sottratte
alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e
delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni
tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui
conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, sicché l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione
dell'area non è scusabile. (Nella specie, relativa ad illecita attività
di pesca subacquea, la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della
disciplina che, con riferimento al divieto di navigazione, prescrive,
invece, la necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di
segnalazione, delle aree protette).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 27683 del 21/04/2010 Ud. (dep.
16/07/2010 )
In tema di parchi regionali, l'art. 20,
comma 1, della legge della Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 - che
subordina al preventivo nulla-osta dell'Ente parco il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni a interventi, impianti od opere nelle "aree
soggette al piano del parco" - trova applicazione anche in riferimento
alle aree esterne al parco, che essendo con questo contigue rientrano
nel suddetto piano, non contrastando siffatta opzione ermeneutica con
l'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - che richiede l'anzidetto
nulla-osta per interventi, impianti ed opere "all'interno del parco" -
e, anzi, conformandosi la stessa ai principi di cui all'art. 32 della
medesima legge "quadro", che prevede l'istituzione di piani e programmi
e delle eventuali misure di disciplina a tutela dell'ambiente delle aree
contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la
conservazione dei valori delle aree protette stesse. Ne consegue che -
non incidendo sulla portata precettiva del comma 1 dell'art. 20 citato
l'interpretazione autentica del comma 2 dello stesso art. 20 (recata
dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 marzo 2000, n. 43),
posto che detto comma 2 riguarda la diversa fattispecie del nulla-osta
già rilasciato e la sua delimitazione alle "aree ricomprese nei parchi
regionali" riguarda le sole funzioni, trasferite o delegate, in materia
di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico - è legittima
l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa
pecuniaria emessa dall'Ente Parco Regionale della Maremma nei confronti
di una società di costruzioni per lavori eseguiti in area contigua a
detto parco in assenza di nulla-osta e di concessione edilizia.
Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 27396 del 28/12/2009
La responsabilità extracontrattuale per i
danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve
essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco,
Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente
affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del
1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della
fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge,
sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente
(come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della
legge reg. n. 7 del 1995, in favore delle Province). In quest'ultimo
caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile,
ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che
gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e
operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da
poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti
all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure
normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. (Nella
specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la
sentenza impugnata per insufficiente motivazione nella parte in cui
aveva addebitato esclusivamente alla Regione Marche la responsabilità di
danni potenzialmente e in astratto imputabili, anche per effetto della
suddetta legge reg., alle attività amministrative svolte dalla Provincia
di Pesaro).
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010
La nomina del direttore di un parco
naturale è oggetto di una disciplina specifica (prevista dall'art. 9,
comma 11, della legge n. 394 del 1991), che prevede un decreto del
Ministero dell'ambiente - con scelta del direttore tra una rosa di
candidati proposti dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti in un
albo di idonei all'esito di una procedura concorsuale per titoli - ed un
successivo contratto di lavoro, espressamente qualificato dalla legge di
diritto privato, di durata massima quinquennale, non abilitato ad
introdurre deroghe alla disciplina legislativa, neppure mediante
clausole di proroga o rinnovo. Ne consegue che il rinnovo dell'incarico
al soggetto già nominato direttore dell'ente parco è possibile solo con
l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima
stipulazione, indipendentemente da quando eventualmente previsto dal
contratto individuale in contrasto con norma inderogabile.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 28457 del 28/11/2008
In tema di tutela penale delle aree
protette, integra il reato di cui agli artt. 13 e 30 della L. 6 dicembre
1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) la mancanza del nulla
osta dell'Ente parco in aree protette nazionali e non in quelle
regionali, restando, in ogni caso, configurabile, in caso di violazione
delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, il
reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46079 del 08/10/2008 Ud. (dep.
15/12/2008 )
La previsione dell'art.11 della L. n. 394
del 1991, che vieta l' introduzione di armi all'interno delle aree
naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall'art. 21 lett. g)
della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per
uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei
centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria,
essendo tale secondo divieto compatibile con il primo e comunque non
regolante l'intera materia da quello disciplinato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep.
16/09/2008 )
In tema di tutela delle aree protette, i
divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la
salvaguardia di tali aree di cui all'art. 11 L. n.394 del 1991 si
applicano anche con riferimento ai parchi naturali regionali e possono
essere derogati solo per effetto dei relativi regolamenti, la cui
adozione spetta agli Enti Parco. (Fattispecie di introduzione di fucili
da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep.
16/09/2008 )
Integra il reato di introduzione di armi
in area protetta di cui all'art. 11, comma terzo, lett. f), L. n. 394
del 1991, la condotta di chi, a bordo di auto contenente armi, abbia
anche solo a transitarvi al fine di portarsi in area non protetta al
fine di cacciare.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6985 del 16/01/2008 Ud. (dep.
14/02/2008 )
Autorizzazioni
L'accertamento della distruzione o deturpamento di bellezze
naturali, che costituisce il nucleo della corrispondente fattispecie
criminosa, continua ad essere demandato, anche successivamente alle
modifiche all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 apportate dalla legge
n. 308 del 2004, al giudice penale, indipendentemente da ogni
valutazione di compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità
amministrativa, rilevante, infatti, unicamente con riguardo all'elemento
psicologico o alla gravità del reato. (In motivazione la Corte ha
precisato che detta valutazione amministrativa ha efficacia scriminante
con riguardo al solo reato di esecuzione di lavori non autorizzati su
beni paesaggistici di cui all'art. 181 cit., fatta eccezione per i fatti
commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004, per i quali, ex art. 1,
comma trentasette, legge n. 308 del 2004, è prevista l'estinzione anche
del reato di cui all'art. 734 cod. pen.).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 34205 del 17/06/2010 Ud. (dep.
22/09/2010 )
Il nulla osta paesaggistico, rilasciato
successivamente all'esecuzione dei lavori abusivi in zona vincolata, non
produce alcun effetto estintivo del corrispondente reato. (In
motivazione la Corte ha precisato che tale effetto estintivo consegue
solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 181, comma
primo - quinquies, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 24/03/2010 Ud. (dep.
07/05/2010 ) RV. 247166
Il regime derogatorio di edificabilità
previsto dall'art. 142, comma secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
non riguarda i vincoli paesaggistici ordinari imposti con provvedimento
amministrativo, ma concerne in via esclusiva i vincoli imposti per legge
ad intere categorie di beni paesaggisticamente vincolati. (Fattispecie
di sequestro preventivo su immobili realizzati in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico imposto con D.M. 30 aprile 1965).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16871 del 17/02/2010 Cc. (dep.
04/05/2010 ) RV. 247150
Gli interventi di ristrutturazione
edilizia, sia se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio
attività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super
DIA, prevista dal comma terzo della citata disposizione, necessitano del
preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte
dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. (In motivazione la Corte
ha precisato che solo per gli interventi di restauro e risanamento
conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti
alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli
edifici, la D.I.A. non deve essere preceduta dall'autorizzazione
paesaggistica).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 8739 del 21/01/2010 Cc. (dep.
04/03/2010 )
La produzione documentale di pareri
positivi di compatibilità paesaggistica, se relativi ad abusi edilizi
"minori" realizzati in zona vincolata (art. 1, comma 36, L. 15 dicembre
2004, n. 308), obbliga il giudice dell'esecuzione ad esercitare il
potere - dovere di verificare se sia legittimamente intervenuto
l'accertamento di compatibilità paesaggistica, comportando quest'ultimo
l'inapplicabilità o l'obbligo di revocare l'ordine di rimessione in
pristino dello stato dei luoghi.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 7111 del 17/11/2009 Cc. (dep.
23/02/2010 )
Il reato di lottizzazione abusiva non è
configurabile nel caso in cui manchi la preventiva valutazione
paesaggistica regionale del piano di lottizzazione riguardante zone di
territorio non soggette a vincolo paesaggistico, in quanto
l'obbligatorietà del nulla osta regionale in sede di approvazione del
piano, già prevista dall'art. 28, comma secondo, L. 17 agosto 1942, n.
1150, è stata eliminata dall'art. 24, comma primo, L. 28 febbraio 1985,
n. 47. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che spetta al
Consiglio comunale, quale organo deliberante dell'Ente locale dotato di
potere normativo, la competenza all'approvazione dei piani di
lottizzazione).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 71 del 15/10/2009 Cc. (dep. 07/01/2010
)
Le opere realizzate in area vincolata
sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l'area sia
sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa.
(V. Corte cost. n. 54 del 2009 e n. 150 del 2009).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24647 del 24/03/2009 Ud. (dep.
15/06/2009 )
L'integrazione del reato di edificazione
abusiva in zona assoggettata a vincolo non implica un'effettiva lesione
materiale del vincolo stesso, nè alcun accertamento della violazione del
bene protetto, essendo la lesione dell'interesse tutelato "in re ipsa".
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 25174 del 21/05/2009 Ud. (dep.
17/06/2009 )
In tema di reati edilizi e paesaggistici,
è necessaria l'autorizzazione paesaggistica anche per i lavori di
demolizione e ricostruzione di un immobile in zona sottoposta a vincolo
che rispettino la precedente volumetria e destinazione d'uso.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 45072 del 24/10/2008 Ud. (dep.
04/12/2008 )
In materia edilizia, l'accertamento di
compatibilità paesaggistica introdotto dall'art. 1, comma
trentasettesimo, della L. 15 dicembre 2004, n. 308 non esplica effetto
estintivo del reato di lottizzazione abusiva né è incompatibile con la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite, prima prevista dall'art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi
sostituito dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
È configurabile il reato di lottizzazione
abusiva nel caso in cui manchi la preventiva valutazione paesaggistica
regionale del piano di lottizzazione riguardante zone di territorio non
soggette a vincolo paesistico, in quanto tale valutazione rappresenta un
intervento consultivo di carattere generale e programmatorio sulla
compatibilità ambientale dello strumento urbanistico attuativo. (In
motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente
precisato che i due atti possono fondersi in un unico provvedimento
"complesso", ma è necessario che quest'ultimo contenga ambedue le
distinte valutazioni, proprie dell'attività consultiva e di quella
autorizzatoria).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37274 del 11/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
In tema di violazioni edilizie, ai fini
della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola
esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico (nella specie compresa nel Parco
Regionale Archeologico della Basilicata), integra il requisito
dell'attualità del pericolo, indipendentemente dall'essere
l'edificazione criminosa ultimata o meno, posto che l'offesa al
territorio e gli effetti lesivi all'equilibrio urbanistico perdurano e
sono anzi aggravati dall'utilizzazione della costruzione ultimata.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 23681 del 14/05/2008 Cc. (dep.
11/06/2008 )
In materia edilizia, nell'ipotesi di
interventi edilizi eseguiti in area paesaggisticamente vincolata per i
quali è sufficiente la mera denuncia di inizio attività, la loro
realizzazione "sine titulo" (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero
per non aver conseguito il nulla osta dell'autorità tutoria) non è
configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, il quale è
integrato solo nell'ipotesi di interventi edilizi ammessi al regime
della cosiddetta super-d.i.a., in virtù del combinato disposto degli
artt. 22, comma terzo e 44, comma secondo bis, del d.P.R. n. 380 del
2001.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud. (dep. 06/05/2008 )
In tema di sanatoria edilizia, il termine
di sessanta giorni entro il quale l'autorità competente deve
pronunciarsi sulla relativa domanda decorre, anche nel caso di abuso
edilizio in zona vincolata, dalla data di presentazione di quest'ultima
e non dalla data di acquisizione del parere di compatibilità
paesaggistica.
Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud. (dep. 06/05/2008 )
Nel caso di opere costruite su aree
sottoposte a vincolo, il cosiddetto nulla osta paesaggistico, ovvero il
parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria
(art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è necessario per ottenere il
predetto titolo abilitativo, ma non spiega "ex se" efficacia estintiva
sul reato paesaggistico, in quanto tale efficacia consegue soltanto al
rilascio del permesso in sanatoria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12951 del 07/03/2008 Ud. (dep.
27/03/2008 )
In tema di tutela del paesaggio, in
difetto di prova della compatibilità paesaggistica dell'intervento
conseguente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'ordine di
rimessione in pristino dello stato dei luoghi (art. 181, comma secondo,
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) deve essere disposto anche con la
sentenza di applicazione della pena. (In motivazione la Corte ha
ulteriormente precisato che la sanzione ripristinatoria può essere
evitata in sede esecutiva dando prova della compatibilità
paesaggistica).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc. (dep.
20/12/2007 )
In tema di tutela del paesaggio, nel caso
di interventi edilizi eseguiti in zona vincolata, l'esistenza
dell'autorizzazione paesaggistica non può desumersi dall'intervenuto
rilascio di concessione in sanatoria ex artt. 36 e 44 d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, non soltanto per l'autonomia strutturale dei due
provvedimenti, ma anche perchè l'interesse paesaggistico è
funzionalmente differenziato da quello urbanistico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc. (dep.
20/12/2007 )
In tema di tutela delle bellezze
naturali, l'ordinanza, adottata dal responsabile dell'ufficio tecnico
del comune, di sospensione di lavori di approfondimento di un bacino per
finalità di acquacoltura in assenza di autorizzazione paesistica, di
natura cautelare, deve essere preceduta dall'acquisizione del parere
obbligatorio della commissione edilizia comunale, atteso che l'art. 6
legge reg. Veneto 31 ottobre 1994, n. 63, nel richiedere per l'adozione
dei provvedimenti di cui al precedente art. 4 tale parere, fa
riferimento ai provvedimenti sia sanzionatori che cautelari. Né ha
pregio l'eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 6,
prospettata per contrasto con gli artt. 9, 97 e 117 Cost., nella parte
in cui, richiedendo l'acquisizione del parere obbligatorio della
commissione edilizia comunale per l'adozione di provvedimenti cautelari,
non consentirebbe di soddisfare con criteri di rapidità ed efficacia -
sottesi al principio di buona amministrazione - le esigenze di tutela
del paesaggio, imponendo il parere obbligatorio di un organo di cui, in
base all'art. 41 della legge n. 449 del 1997, è consentita ai comuni
l'abolizione ed impedendo al sindaco di esercitare tempestivamente i
poteri cautelari a tutela del territorio, atteso che l'acquisizione di
un parere preventivo non pregiudica l'efficacia dell'azione
amministrativa, mentre l'ausilio dell'organo tecnico si presenta come
una indefettibile garanzia di idoneità e congruità del provvedimento
finale rispetto alla situazione che si intende regolamentare a mezzo
della misura di cautela.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 2433 del 01/02/2008
Il nulla - osta correlato alla procedura
di rilascio del permesso di costruire edilizio in sanatoria di cui
all'art. 36 del Testo Unico n.380 del 2001, già art. 13 della legge n.
47 del 1985, nonché, sempre nell'ambito di tale procedura, il parere
favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico,
non hanno efficacia sanante del reato di cui all'art.163 del D.Lgs. 29
ottobre 1999 n. 490 e dei reati connessi alla violazione della normativa
sui parchi (legge n. 394 del 1991), avendo tali provvedimenti unicamente
la veste di atti autorizzativi, con efficacia "ex nunc", per eseguire le
opere descritte nella domanda di accertamento edilizio di conformità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 34746 del 24/05/2007 Ud. (dep.
13/09/2007)
La valutazione relativa alla necessità o
meno dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale, in relazione
all'incidenza delle opere sull'ambiente, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 146 e 149 d.P.R. n. 42 del 2004 compete, in sede di verifica
dell'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui
all'art. 181 dello stesso d.P.R., all'autorità giudiziaria penale e non
è condizionata dall'eventuale opinione diversa dell'autorità
amministrativa. (Fattispecie nella quale il ricorrente assumeva
l'idoneità, sotto tale profilo, della valutazione formulata dalla
Sovrintendenza e dall'Ufficio tecnico comunale competenti in sede di
permesso di costruire in sanatoria rilasciato a norma dell'art. 36
d.P.R. n. 380 del 2001).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35401 del 20/06/2007 Ud. (dep.
24/09/2007)
Le opposizioni a sanzione amministrativa,
anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella
esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente
ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice
individuato ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, e
quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per
una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela
dell'ambiente o del territorio (nel caso di specie, sanzione emessa per
violazione della legge n. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere
edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto
nulla osta).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12698 del 30/05/2007
Beni paesaggistici
In tema di tutela paesaggistica, la
proposta di vincolo formulata dalla competente commissione alla data di
entrata in vigore D.Lgs. n. 42 del 2004 conserva efficacia anche in
assenza della adozione di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
(Fattispecie relativa al vincolo paesaggistico gravante sul centro
storico di Sciacca, nella quale la Corte ha escluso l'avvenuta
formazione di silenzio-rigetto della proposta).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16476 del 17/02/2010 Ud. (dep.
28/04/2010 )
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del D.M. impositivo di un vincolo paesaggistico per un'intera zona è
condizione sufficiente di operatività del vincolo stesso, essendo
necessaria la notifica del decreto ai proprietari unicamente con
riguardo al vincolo imposto su singoli beni.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16491 del 16/03/2010 Ud. (dep.
28/04/2010 )
In tema di tutela penale del paesaggio,
l'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 181, comma
primo-ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ai fini del condono ambientale
è applicabile al solo vincolo paesaggistico e non anche a quello
archeologico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 39824 del 23/09/2008 Cc. (dep.
23/10/2008 )
In tema di tutela del paesaggio, anche a
seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio) l'individuazione dei beni
paesaggistici spetta sia al Ministero dei beni culturali ed ambientali
mediante appositi decreti ministeriali, sia alle Regioni mediante
appositi atti amministrativi, leggi regionali ovvero mediante la
compilazione dei piani urbanistici territoriali. (In applicazione di
tale principio, la Corte ha affermato che il Piano Urbanistico
Territoriale Tematico della Regione Puglia, riconducibile alla categoria
dei piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei
valori paesistici ed ambientali, costituisce un intervento di
pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio
regionale, non limitato alle aree ed ai beni elencati dall'art. 82,
quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero alle aree già sottoposte ad
uno specifico vincolo paesistico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41078 del 20/09/2007 Cc. (dep.
08/11/2007)
Boschi e foreste
In tema di abusi edilizi, il divieto di
edificazione sui terreni già percorsi dal fuoco non è limitato alle sole
aree individuate dal relativo censimento comunale ma riguarda tutte le
aree effettivamente interessate da incendio, rientrando nell'attività
ricognitiva del giudice l'individuazione delle stesse.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 7608 del 17/11/2009 Ud. (dep.
25/02/2010 )
Integra il reato di cui all'art. 181,
comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'abusiva esecuzione di
lavori in area boscata protetta consistenti nel taglio a raso e
sradicamento di alberi e nel conseguente livellamento del terreno,
essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo. (In
motivazione la Corte ha precisato che non esclude il reato la mera
"denuncia" del taglio della legna, non autorizzando la stessa detti
interventi, ma solo il taglio della legna da ardere).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 43863 del 14/10/2009 Ud. (dep.
17/11/2009 )
L'art. 3 della legge della Regione Puglia
n. 15 del 1997, nello stabilire che la bruciatura delle stoppie può
essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici
interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura
e comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per
tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste o con
altre proprietà, va interpretato nel senso che l'obbligo di
realizzazione delle precese, necessariamente collegato alle operazioni
di mietitrebbiatura, non è posto in maniera assoluta, poiché dette
precese vanno realizzate solo laddove si intenda procedere alla
bruciatura delle stoppie; ne consegue che non sussiste alcun illecito
amministrativo qualora le operazioni di mietitura siano state eseguite
prima del 15 luglio senza che ad esse abbia fatto seguito l'accensione
volontaria delle stoppie.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5663 del 09/03/2009
Condono ambientale
A seguito delle modifiche introdotte
dall'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv., con modd. in L. 24
novembre 2003, n. 326) all'art. 32, comma primo, della L. 28 febbraio
1985, n. 47, non opera più, anche per le istanze di sanatoria già
presentate, la procedura del silenzio-assenso per gli interventi di
ampliamento eseguiti su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. (In
motivazione la Corte ha precisato che il rilascio della sanatoria è
subordinato al parere dell'amministrazione preposta alla tutela del
vincolo da rilasciarsi nel termine di 180 gg. dall'istanza conseguendo,
in caso di inerzia, l'impugnabilità del silenzio - rifiuto).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14312 del 16/03/2010 Cc. (dep.
14/04/2010 )
La realizzazione, in area assoggettata a
vincolo paesaggistico, di nuova costruzione in assenza di permesso di
costruire non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32 D.L. n.
269 del 2003.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16471 del 17/02/2010 Ud. (dep.
28/04/2010 )
La speciale procedura di sanatoria
prevista dall'art. 9 della Legge reg. Campania 18 novembre 2004, n. 10 è
inapplicabile agli abusi edilizi in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, in quanto la normativa regionale non può essere
interpretata in senso confliggente con la legge nazionale che ne
consente la condonabilità negli stretti limiti previsti dall'art. 32 del
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003,
n. 326.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40198 del 02/07/2009 Cc. (dep.
16/10/2009 )
In tema di reati edilizi e paesaggistici,
il rilascio del cosiddetto condono ambientale (L. 15 dicembre 2004, n.
308) per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, pur non
esplicando alcun effetto estintivo del reato edilizio, comporta
l'inapplicabilità dell'ordine di demolizione delle opere abusive
previsto dall'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in
quanto un coordinamento tra la disciplina edilizia e quella
paesaggistica impone di ritenere non necessari interventi ripristinatori
in presenza di una sanatoria paesaggistica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40639 del 10/10/2008 Ud. (dep.
31/10/2008 )
In tema di tutela penale del paesaggio,
l'accertamento di compatibilità paesaggistica al cui esito favorevole
l'art. 181, comma primo ter, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 condiziona
l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste per il reato di
esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in
difformità ovvero in assenza dell'autorizzazione, non ha natura di
condono ed è inapplicabile in fase esecutiva, in quanto per la sua
operatività è necessario che non sia ancora intervenuta una pronuncia di
condanna nei confronti dell'autore della violazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41333 del 10/10/2008 Cc. (dep.
06/11/2008 )
Il condono ambientale introdotto
dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue, per espressa
disposizione della norma, esclusivamente il reato di cui all'art. 181
D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, e non si estende
pertanto al reato edilizio per mancanza di norme di coordinamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 583 del 07/12/2007 Ud. (dep. 09/01/2008
)
Deturpamento
Presupposto per la configurabilità del
reato di deturpamento delle bellezze naturali, ove il bene non rientri
tra quelli di cui all'art. 142 D.Lgs. n. 42 del 2004, già tutelati per
legge, è la previa adozione, da parte della regione, del provvedimento
di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud. (dep.
13/05/2008 )
Reati paesaggistici
L'esclusione dell'operatività del vincolo paesaggistico per le aree rientranti nella previsione dell'art. 142, comma secondo, lett. c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, riguarda esclusivamente quelle aree che, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, alla data del 6 settembre 1985 ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (cosiddetti "territori costruiti"), con conseguente divieto per le amministrazioni comunali di ampliare detta disciplina derogatoria ricomprendendovi anche zone non edificate. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato paesaggistico, nonostante il rilascio da parte del comune di permessi di costruire in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, necessaria trattandosi di territorio non costruito).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 27261 del
08/06/2010 Ud. (dep. 14/07/2010 )
È configurabile sia il reato edilizio che
quello paesaggistico nel caso in cui i lavori edilizi in zona vincolata
siano iniziati prima della conclusione del procedimento amministrativo
finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, costituendo
quest'ultima condizione di efficacia del titolo abilitativo edilizio, il
quale esplica i suoi effetti giuridici solo dopo l'intervenuto rilascio
di detta autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17971 del 08/04/2010 Cc. (dep.
11/05/2010 ) RV. 247162
In presenza di interventi edilizi in zona
paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione
giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è
indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale
o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma
terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli
interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti
in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e,
quindi, quali difformità totali. (Fattispecie in tema di sequestro
preventivo in cui la Corte ha precisato che, in tal caso, la sanzione
applicabile è sempre quella di cui all'art. 44, comma primo, lett. c),
d.P.R. n. 380 del 2001, non essendovi spazio per l'applicazione di
quella contemplata dalla lett. a) della richiamata disposizione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16392 del 17/02/2010 Cc. (dep.
27/04/2010 ) Rv. 246960
L'allestimento di un campeggio
all'interno di un'area marina protetta senza la prescritta
autorizzazione integra il reato di cui agli artt. 19, comma terzo, e 30
L. n. 394 del 1991, giacché, oltre ad incidere sulla flora della stessa,
compromette le caratteristiche dell'ambiente nonché i valori scenici e
panoramici e gli equilibri ecologici del sito.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16473 del 17/02/2010 Ud. (dep.
28/04/2010 )
Il reato di cui all'art. 181, comma
primo, D.Lgs. n. 42 del 2004, allorquando sia realizzato mediante una
condotta che si protrae nel tempo (nella specie, di edificazione di
manufatto), è permanente e si consuma con l'esaurimento totale
dell'attività o con la cessazione della condotta per altro motivo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16393 del 17/02/2010 Cc. (dep.
27/04/2010 )
Sussiste il reato paesaggistico nel caso
in cui il relativo vincolo sia stato imposto dallo Stato pur dopo la
delega di funzioni in materia alle Regioni, dal momento che permane in
capo allo Stato un potere concorrente da esercitare in via sostitutiva
per l'ipotesi di inerzia delle Regioni.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9255 del 21/01/2010 Ud. (dep.
09/03/2010)
L'illegittima statuizione della confisca
del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena per il reato di costruzione abusiva in zona
vincolata, può essere sostituita d'ufficio dalla Corte di cassazione con
l'ordine di demolizione e con quello di rimessione in pristino dello
stato dei luoghi, previo annullamento senza rinvio della sentenza
limitatamente alla confisca illegittimamente disposta.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 82 del 11/11/2009 Cc. (dep. 07/01/2010
)
Il reato di cui all'art. 1sexies L. n.
431 del 1985 (ora art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004), ha
natura di pericolo sicché, per la sua configurabilità, non è necessario
un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero
delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano
inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e
l'aspetto esteriore degli edifici. (Fattispecie, di integrazione del
reato, di chiusura con elementi vetrati di un portico di abitazione).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 2903 del 20/10/2009 Ud. (dep.
22/01/2010 )
In tema di reati paesaggistici, le
modifiche apportate all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dall'art.
3 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (recante "Ulteriori disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione
al paesaggio"), confermano che l'unica sanzione penale applicabile in
caso di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, eseguiti in
assenza d'autorizzazione o in difformità da essa è quella prevista
dall'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35903 del 29/05/2008 Ud. (dep.
19/09/2008 )
L'esecuzione di interventi edilizi in
zona sottoposta a vincolo idrogeologico non integra il reato
paesaggistico (art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ma
quello edilizio (art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380), non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli
tassativamente elencati dalla lett. c) dell'art. 44 cit., come tali
insuscettibili di estensione analogica. (In motivazione la Corte ha
ulteriormente affermato che il vincolo idrogeologico è altresì causa
ostativa della sanatoria degli abusi edilizi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43731 del 24/09/2009 Cc. (dep.
16/11/2009 )
La natura permanente del reato previsto
dall'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie eseguite in zona
sottoposta a vincolo anche nel caso di ultimazione dei lavori, in quanto
l'esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel
tempo e ne aggrava le conseguenze, determinando e radicando il danno
all'ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a
salvaguardare.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 30932 del 19/05/2009 Cc. (dep.
24/07/2009 )
Non sussiste il reato paesaggistico in
caso di esecuzione di interventi nelle "zone umide" (art. 142, comma
primo, lett. i), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) non comprese nell'elenco
allegato al d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, attuativo della Convenzione di
Ramsar del 2 febbraio 1971, se dette zone non siano assimilabili per le
loro caratteristiche né ai laghi né alle acque demaniali marittime. (La
Corte ha precisato che se invece le zone risultino assimilabili ai laghi
o alle acque demaniali esse restano soggette alla disciplina
paesaggistica, non rilevando la mancata inclusione nell'elenco, la cui
funzione è quella di individuare e tutelare l'habitat degli uccelli
acquatici).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38921 del 10/06/2009 Ud. (dep.
07/10/2009 )
In tema di tutela penale dei beni
paesaggistici, integra il reato d'inosservanza delle prescrizioni di
tutela indiretta (art. 172, D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42)
l'inosservanza di una prescrizione d'inedificabilità assoluta adottata
dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 45
del D.Lgs. citato. Tale violazione ha natura di reato permanente, in
quanto l'offesa al bene tutelato, consistente nell'impedimento alla
visuale, si protrae sino a quando esiste il manufatto che la impedisce,
non essendo quest'ultimo suscettibile d'autorizzazione o sanatoria
postuma.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37470 del 26/06/2008 Ud. (dep.
02/10/2008 )
In tema di reati paesaggistici, il
rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina
automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete
sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e giuridici
legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27750 del 27/05/2008 Ud. (dep.
08/07/2008 )
Rimessine in pristino
L'accertamento di compatibilità
paesaggistica, rilasciato dall'Autorità competente successivamente
all'irrevocabilità della sentenza di condanna per reato paesaggistico, è
idoneo ad incidere sull'ordine di rimessione in pristino dello stato dei
luoghi a spese del condannato previo obbligo, per il giudice
dell'esecuzione, di valutarne la legittimità. (In motivazione la Corte
ha escluso che a tale accertamento possa seguire l'estinzione del reato,
attesa l'irrevocabilità della sentenza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10396 del 04/02/2010 Cc. (dep.
16/03/2010)
In tema di tutela penale del paesaggio,
ai fini dell'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato
dei luoghi non rilevano eventuali difformi valutazioni espresse da parte
dell'autorità preposta alla tutela del vincolo circa l'idoneità
offensiva dell'opera abusivamente realizzata, in quanto l'obbligo di
ripristino si pone su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei
poteri e delle valutazioni della P.A..
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 3195 del 13/11/2008 Ud. (dep.
23/01/2009)
In tema di tutela penale del paesaggio,
l'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico,
prevista dall'art. 181 quinquies del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è
subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell'autore
dell'abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso
dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale la demolizione
dell'opera, abusivamente realizzata in zona paesaggisticamente
vincolata, era intervenuta successivamente alla notifica da parte del
Comune dell'ingiunzione al ripristino dello "status quo ante").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 3064 del 05/12/2007 Ud. (dep.
21/01/2008 )
Sequestro
Il sequestro del manufatto abusivo non è
ostativo all'adempimento dell'ordine di rimessione in pristino dello
stato dei luoghi imposto dal giudice, in quanto è sempre possibile
effettuare, ai sensi dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., interventi
ripristinatori sul bene sequestrato. (In motivazione la Corte ha
precisato che nemmeno il mutamento dello stato dei luoghi configura una
causa di impossibilità materiale impeditiva dei lavori di ripristino).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 17188 del 24/03/2010 Cc. (dep.
06/05/2010 ) RV. 247152
Il Tribunale del riesame ha il potere di
correggere gli errori materiali presenti nel provvedimento impositivo
della misura cautelare emesso dal G.i.p.. (Fattispecie in materia di
sequestro preventivo, nella quale l'area paesaggisticamente vincolata,
sulla quale insistevano le opere abusive, risultava erroneamente
indicata nell'ordinanza del G.i.p.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 7136 del 20/01/2009 Cc. (dep.
19/02/2009 )
Sospensione del procedimento penale
In materia paesaggistica, nel caso di
intervenuta attivazione della procedura di cui all'art. unico, comma
trentasette, L. 15 dicembre 2004 n. 308 (cosiddetto minicondono
ambientale), non può operarsi la sospensione del procedimento penale
instaurato per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio
2004 n. 42, atteso che manca per tale ipotesi di condono una previsione
specifica in tale senso, analoga a quanto diversamente previsto in tema
di condono edilizio.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19719 del 05/04/2007 Ud. (dep.
22/05/2007)
Beni archeologici
Il reato di impossessamento illecito di
beni culturali appartenenti allo Stato è configurabile anche laddove
questi siano stati rinvenuti da persona diversa dall'autore
dell'impossessamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 33977 del 22/06/2010 Cc. (dep.
21/09/2010 )
In materia di espropriazione, sebbene il
divieto di edificazione previsto dall'art. 11 della legge n. 1089 del
1939 (vincolo archeologico) non abbia valore assoluto, non potendosi
escludere un'attività edificatoria che non snaturi e non pregiudichi la
conservazione e l'integrità dei reperti archeologici, la possibilità di
edificare è in ogni caso sottoposta all'autorizzazione della competente
sovrintendenza, con la conseguenza che fino a che essa non si sia
pronunciata, l'area deve ritenersi assolutamente inedificabile, anche ai
fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, mentre nel
caso in cui sulla compatibilità del progetto con la conformazione
vincolata dell'area si sia pronunciata favorevolmente la competente
autorità, l'edificabilità legale può essere riconosciuta soltanto nei
limiti del progetto approvato.
Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 3187 del 11/02/2010
Il possesso di beni di interesse
archeologico appartenenti come tali al patrimonio indisponibile dello
Stato si presume illegittimo a meno che il detentore non dimostri di
averli legittimamente acquistati in epoca antecedente all'entrata in
vigore della L. n. 364 del 1909.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 49439 del 04/11/2009 Cc. (dep.
23/12/2009 )
La confisca di cose di interesse
archeologico non può essere disposta, per il reato di violazione di
ricerche archeologiche di cui all'art. 68 L. n. 1089 del 1939, in
assenza di una pronuncia di condanna, giacché, non trattandosi di cose
intrinsecamente illecite bensì di beni il cui possesso è semplicemente
sottoposto ad un particolare regime autorizzatorio, non può farsi
applicazione dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. (Fattispecie
di confisca illegittimamente disposta con sentenza dichiarativa della
prescrizione).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 35065 del 24/04/2009 Ud. (dep.
09/09/2009 )
La prova della illiceità della detenzione
di oggetti di interesse storico, artistico o archeologico può essere
ricavata dalla particolarità del caso concreto, e specificamente dalla
tipologia e/o condizione che ne riveli il recente rinvenimento, dal loro
accumulo e/o occultamento, dalla riferibilità a rinvenimenti noti, oltre
che dall'assenza di denunce di possesso, proprio o altrui, per l'epoca
precedente al 1939 o di altre legittime forme d'acquisto.
Cass. pen., sez. 2, Sentenza n. 12754 del 19/12/2008 Ud. (dep.
23/03/2009 )
Gli oggetti d'interesse artistico,
storico o archeologico, definito il procedimento penale con
archiviazione, devono essere restituiti allo Stato non soltanto in caso
di positiva verifica del loro "interesse culturale", ma anche nel caso
in cui, risoltasi negativamente detta verifica, il detentore non
fornisca prova della legittimità della detenzione, in quanto il giudizio
d'infondatezza della notizia di reato non impedisce l'operatività della
presunzione della loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello
Stato, ovvero al demanio pubblico. (Nella specie gli oggetti erano
costituiti da reperti archeologici).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24654 del 03/02/2009 Cc. (dep.
15/06/2009 )
Una volta che non ricorrano le condizioni
previste dall'art. 66 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (tutela delle
cose di interesse storico e artistico) per poter procedere alla confisca
di cose di interesse archeologico (non autorizzato trasferimento nei
Paesi dell'Unione europea o esportazione verso Paesi terzi), essa non
può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche ai
sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. in tema di confisca
obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se
assoggettato a particolari condizioni o controlli, è consentito e la cui
detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a
determinate condizioni volute dalla legge.
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 18586 del 07/04/2009 Ud. (dep.
05/05/2009 )
In tema di tutela penale del patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale, né l'accertamento postumo
di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla
Soprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità
preposta esplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilità del
reato d'abusivo intervento su beni culturali (art. 169, D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 490).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud. (dep.
15/12/2008 )
In tema di tutela penale del patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale, il reato d'abusivo
intervento su beni culturali (prima previsto dall'art. 118, D.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490, oggi sostituito dall'art. 169, D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42) non ha carattere plurioffensivo, in quanto il bene tutelato
è esclusivamente l'interesse strumentale al preventivo controllo da
parte dell'Autorità preposta alla tutela dei beni culturali.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46082 del 08/10/2008 Ud. (dep.
15/12/2008 )
In tema di tutela penale dei beni
culturali, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 decies, L.
25 giugno 2005, n. 109 (di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore, e altre misure
urgenti"), integra il reato di cui agli artt. 59 e 173 D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 la violazione dell'obbligo di denunciare il trasferimento
della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che
si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o
conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui
esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali è
escluso sia l'obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di
notificazione alle autorità competenti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42516 del 21/10/2008 Ud. (dep.
14/11/2008 )
In tema di cose d'antichità e d'arte, il
reato di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 490 del 1999, ora sostituito
dall'art. 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche
in difetto di concessione), concorre con il reato di cui all'art. 125
del citato D.Lgs., ora art. 176 del D.Lgs. n. 152 del 2004
(impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato),
atteso che il reato di ricerca si realizza indipendentemente dal
rinvenimento degli oggetti, mentre l'impossessamento può essere compiuto
anche da chi sia titolare della concessione per la ricerca.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud. (dep.
04/12/2007)
Ai fini della tutela delle cose
d'antichità e di arte di cui alla L. n. 490 del 1999, i requisiti di
interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico che
devono caratterizzare i relativi beni possono ricorrere disgiuntamente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44967 del 26/10/2007 Ud. (dep.
04/12/2007)
Ai fini della configurabilità del reato
di impossessamento di beni archeologici o artistici, previsto dall'art.
125 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 176 D.Lgs.
22 gennaio 2004 n. 42, non è necessario che l'interesse culturale del
bene sia accertato a mezzo di una specifica indagine tecnico-peritale,
atteso che questo può essere ricavato da quanto accertato e dichiarato
dai competenti organi della pubblica amministrazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19714 del 04/04/2007 Ud. (dep.
22/05/2007)
Beni culturali
In tema di tutela penale delle opere
d'arte, è configurabile il tentativo del delitto di contraffazione di
opere previsto dall'art. 178, comma primo, lett. a), D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42. (In motivazione, la S.C. ha affermato la configurabilità
del tentativo in relazione a tutte le fattispecie di cui all'art. 178,
comma primo, lett. a) e lett. b), del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, con
la sola eccezione del delitto di detenzione di opere d'arte contraffatte
al fine di farne commercio, che ha natura di reato di mera condotta).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 38968 del 09/07/2009 Ud. (dep.
07/10/2009 )
In tema di tutela penale delle cose di
antichità e d'arte, ai fini della operatività della cosiddetta tutela
"diretta" sui beni immobili, qualificati come beni culturali,
appartenenti allo Stato ed agli altri Enti pubblici, la cui violazione
integra il reato di esecuzione di opere illecite (artt. 10, 21 e 169,
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), è necessario che siano soddisfatte tre
condizioni: a) che i predetti beni siano stati realizzati da oltre
cinquanta anni; b) che il loro autore non sia più vivente; c) che abbia
dato esito positivo la verifica dell'interesse culturale secondo la
procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. citato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42899 del 24/10/2008 Ud. (dep.
18/11/2008 )
Contraffazione
In tema di contraffazione di opere
d'arte, l'art. 178, comma primo lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
nel punire chi detiene per farne commercio esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti di opere di pittura o scultura o delle altre opere
ivi indicate, continua a riferirsi a quella condotta, comunque
manifestata, in forza della quale i predetti esemplari sono destinati al
commercio.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep.
21/10/2008)
In tema di contraffazione di opere
d'arte, per la configurabilità del reato non è necessario che l'opera
sia qualificata come autentica, ma è sufficiente che manchi la
dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del
fatto è esclusa, ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto
dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta
sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la
natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione
rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep.
21/10/2008)
In tema di contraffazione di opere
d'arte, la circostanza aggravante inerente alla commissione del fatto
nell'esercizio di un'attività commerciale, prevista dall'art. 178, comma
secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ricorre indipendentemente
dalla presenza dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale
attività commerciale.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep.
21/10/2008)
Confisca
La confisca prevista per il reato di
esportazione abusiva di beni culturali va disposta, oltre che in caso di
pronuncia di condanna, anche in ipotesi di proscioglimento per cause che
non riguardino la materialità del fatto e non interrompano il rapporto
tra la "res" ed il reato. (Fattispecie di declaratoria di estinzione del
reato per prescrizione).
Cass. pen., sez. 3, Ordinanza n. 49438 del 04/11/2009 Cc. (dep.
23/12/2009 )
L'acquirente finale di un bene del
patrimonio artistico dello Stato, che sia stato oggetto di un atto di
trasferimento al di fuori delle procedure previste dalla legge, non può
ottenere la revoca della confisca disposta all'esito del processo
penale, invocando la propria buona fede o l'esistenza di un primo
acquisto a titolo originario, in particolare nelle forme dell'asta
pubblica, data la nullità dell'atto di trasferimento.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 04/12/2008 Cc. (dep.
27/01/2009 )
Danneggiamento
In tema di tutela penale delle cose di
antichità e d'arte, la qualifica di soggetto attivo del reato di
danneggiamento (art. 733 cod. pen.) compete anche a chi riveste la
carica pubblica di sindaco nel caso in cui i beni danneggiati
costituiscano "monumento" e rivestano un rilevante interesse culturale,
tale da rendere incontrovertibile la loro appartenenza al patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale. (Fattispecie nella quale il
danneggiamento era stato causato da un'ordinanza sindacale con cui si
disponeva il taglio di alcuni alberi facenti parte di un giardino
pubblico, tutelato quale complesso di particolare interesse storico ed
artistico con provvedimento del Ministero dei BB.CC.AA.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42893 del 24/10/2008 Ud. (dep.
18/11/2008 )
Il reato di cui all'art. 169, comma
primo, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che punisce l'abusiva
demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di
qualunque genere su beni culturali, è reato proprio che può essere
commesso soltanto da quanti hanno un rapporto particolare e qualificato
con il bene oggetto della tutela, che spiega la ragione della necessità
della richiesta di autorizzazione per eseguire lavori, demolire,
rimuovere, modificare o restaurare il bene. (La Corte ha precisato che,
siccome l'autorizzazione è il presupposto costitutivo del reato, è
impossibile il concorso con il reato di cui all'art. 635 cod. pen., che
qualifica le condotte di danneggiamento commesse su beni di rilievo
culturale da soggetti a cui detti beni sono assolutamente estranei e che
pertanto mai potrebbero richiedere l'autorizzazione di cui si è detto).
Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 35173 del 03/07/2008 Cc. (dep.
11/09/2008 )
BONIFICA SITI CONTAMINATI
Inottemperanza
Ai fini della punibilità della
condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio, di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152 del
2006, la condizione a contenuto negativo dell'omessa bonifica deve
ritenersi integrata anche laddove il soggetto attivo, omettendo di
adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione
del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35774 del 02/07/2010 Ud. (dep.
06/10/2010 )
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini
della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati
(art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è necessario il superamento
della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonchè l'adozione del
progetto di Bonifica previsto dall'art. 242 del citato decreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9492 del 29/01/2009 Ud. (dep.
03/03/2009 )
Nei reati omissivi che consistono
nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre
distinguere le ipotesi nelle quali l'Autorità medesima ha fissato un
termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali
non ne ha fissato, nè direttamente, nè indirettamente, alcuno, ovvero il
termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l'agente
deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il
quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si
è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento
successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza
del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a
decorrere dal termine fissato. In tutti gli altri casi nei quali
l'agente, anche dopo la scadenza del termine, ove fissato dall'Autorità,
può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla
norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo,
all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché,
appunto, l'agente dà esecuzione all'ordine. (Nella fattispecie, relativa
alla mancata ottemperanza ad un'ordinanza sindacale di bonifica, la
Corte ha ritenuto che - in considerazione dell'espressione usata "entro
e non oltre" - il termine dovesse considerarsi perentorio).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 21581 del 28/02/2007 Ud. (dep.
01/06/2007)
In genere
Integra il reato di interruzione di un
servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui
che ostacoli le operazioni di bonifica di un'area - disposte per ragioni
di igiene e di sicurezza pubblica - impedendovi l'accesso agli
incaricati della ditta appaltatrice e ai tecnici comunali, costretti a
chiedere, per proseguire nei lavori, l'intervento della Forza Pubblica,
intervento che esclude che la durata dell'interruzione e l'entità del
turbamento siano da considerare irrilevanti.
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 27997 del 05/03/2009 Ud. (dep.
08/07/2009 )
Incendio boschivo
L'elemento oggettivo del reato di
incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen., introdotto dal D.L. n. 220
del 2000, conv. nella L. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad
estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia
mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare
tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 14209 del 04/03/2008 Cc. (dep.
04/04/2008 )
Ai fini della configurabilità del reato
previsto dall'art. 423 bis cod. pen., per "incendio boschivo" si intende
un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o
arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle
dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di
incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per
l'oggetto).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 7332 del 28/01/2008 Ud. (dep.
15/02/2008 )
Vincolo paesaggistico
In tema di tutela del paesaggio, non
rientrano nella nozione di "aree boscate", quindi in edificabili, quelle
aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano classificate come zone A
e B, o come zone diverse, purché ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione, sempre che il vincolo paesaggistico non sia stato imposto
con provvedimento amministrativo di carattere specifico. (Fattispecie di
sequestro preventivo di immobili realizzati in area boscata, soggetta a
vincolo di inedificabilità assoluta, secondo la previsione del Piano
territoriale di Coordinamento Provinciale della Legge Reg. Umbria 19
novembre 2001, n. 28).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16871 del 17/02/2010 Cc. (dep.
04/05/2010 ) RV. 247151
Confisca delle armi
In materia di caccia, la confisca delle
armi utilizzate non può essere disposta per il reato di abbattimento,
cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è
consentita.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 27265 del 08/06/2010 Ud. (dep.
14/07/2010 )
Il divieto di revoca del sequestro delle
cose soggette a confisca obbligatoria, previsto dall'art. 324, comma
settimo, cod. proc. pen., non trova applicazione analogica in
riferimento al fucile da caccia sequestrato per la violazione della
legge sulla caccia, poiché l'arma, ai sensi dell'art. 28, comma secondo,
della L. 11 febbraio 1992, n. 157, è soggetta a confisca solo in caso di
condanna. (In motivazione la Corte ha precisato che la detenzione del
fucile da caccia non è vietata in modo assoluto, essendo la stessa
possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa
intrinsecamente pericolosa).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18545 del 07/04/2010 Cc. (dep.
17/05/2010 ) RV. 247156
L'autorizzazione al porto di fucile
rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di
detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per
fini diversi, anche non leciti, ferma restando la sanzionabilità
amministrativa e penale dell'eventuale abuso accertato, che può essere
colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 8838 del 08/01/2010 Cc. (dep.
05/03/2010)
In materia di caccia, la confisca delle
armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28,
comma secondo, L. n. 157 del 1992, può essere disposta unicamente in
caso di condanna.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 04/02/2009 Ud. (dep.
17/03/2009 )
In materia di caccia, la confisca delle
armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel
solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28,
comma secondo, L. n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi.
(In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la possibilità di
confiscare, nel caso di reato di esercizio della caccia con mezzi
vietati, il fucile utilizzato a tal fine).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6228 del 14/01/2009 Cc. (dep.
13/02/2009 )
In materia di caccia, in caso di condanna
per il reato d'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui
confronti la caccia non è consentita, è esclusa la possibilità, in
applicazione dell'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, riferita
infatti ad altre, diverse, ipotesi di reato, di farsi luogo alla
confisca delle armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43821 del 16/10/2008 Ud. (dep.
25/11/2008 )
Esercizio della caccia
In tema di sanzioni amministrative, le
violazioni punite rispettivamente dalle lettere a), d) ed i) del comma 1
dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che vengono a
realizzarsi, rispettivamente, mediante le condotte di: a) esercizio
della caccia in forma diversa da quella prescelta, ai sensi dell'art.
12, comma 5, della stessa legge n. 157; b) esercizio della caccia in
ambiti territoriali di caccia (ATC) senza autorizzazione; c) mancata
annotazione sul tesserino regionale - non si pongono tra loro in
rapporto di specialità, giacché disciplinate da norme diverse a tutela
di esigenze differenti, seppure al fine comune di meglio disciplinare e
regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria e possono quindi
concorrere, ove l'autore le ponga in essere con la medesima azione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
ritenuto distintamente sussistenti le tre anzidette violazioni,
rigettando l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione che le aveva tutte
sanzionate).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 9843 del 24/04/2010
I divieti di esercizio venatorio e di
ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco
regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area
sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i
confini. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa in
deroga, prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i
parchi nazionali, è inapplicabile ai parchi regionali ove la relativa
legge istitutiva preveda un obbligo di tabellazione o perimetrazione
dell'area; nella specie, si trattava della legge reg. Puglia 20 dicembre
2005, n. 18, istitutiva del Parco naturale regionale "Terra delle
Gravine").
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 1989 del 10/12/2009 Cc. (dep.
18/01/2010 )
L'autovettura utilizzata per l'esercizio
della caccia, con il supporto illecito di un faro alogeno montato su di
essa, non è soggetta a confisca in quanto, privata del faro aggiuntivo,
costituisce uno strumento destinato principalmente ad un uso diverso e
in sé lecito. (V. Corte cost., sent. n. 95 del 1995).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35705 del 09/06/2009 Cc. (dep.
16/09/2009 )
Integra il reato di esercizio della
caccia con mezzi vietati (art. 30, comma primo, lett. h), L. 11 febbraio
1992, n. 157), l'uso di un fucile dotato di puntatore laser, in quanto
tale strumento rende l'arma più idonea alla cattura diretta degli
animali in tempo notturno, e ne diviene parte integrante, sì da non
poter essere considerato estraneo all'impiego della medesima quale mezzo
diretto di esercizio venatorio.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 28511 del 09/06/2009 Cc. (dep.
13/07/2009 )
Integra il reato di "esercizio della
caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili", previsto
dall'art. 30, comma primo, lett. i), L. 11 febbraio 1992, n. 157, la
condotta di chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata,
non occorrendo l'esplosione di colpi di arma da fuoco.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 42888 del 15/10/2008 Ud. (dep.
18/11/2008 )
Il divieto di caccia dei fringuelli e
delle peppole di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, può essere
derogato con legge reg. sempre che l'abbattimento, la cattura e la
detenzione dei fringuellidi non superi il numero di cinque unità; tale
regime derogatorio, lungi da rappresentare una franchigia di
abbattimento di cinque volatili, non si sovrappone - nell'arco temporale
stabilito dalla legge regionale - a quello ordinario ma lo sostituisce,
nel senso che rende lecito l'abbattimento fino a cinque esemplari
mantenendo l'illiceità penale delle condotte di prelevamento di volatili
superiore nel complesso alle cinque unità.
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 36846 del 02/09/2008 Ud. (dep.
26/09/2008 )
Il reato di esercizio di caccia in
periodo di divieto generale e quello di esercizio di caccia con mezzi
vietati concorrono tra loro giacché il tenore letterale della previsione
sub h) dell'art. 30 L. n. 157 del 1992 non contiene alcun elemento che
testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola
caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed
avendo le due norme diversa obiettività giuridica.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27488 del 19/06/2008 Ud. (dep.
07/07/2008 )
L'autorizzazione al porto di fucile
rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di
detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per
fini diversi, compresi quelli non leciti. (In motivazione, la Corte ha
precisato che le finalità per le quali il titolare di una licenza si
avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente
irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa - o
penale - dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da
provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 19771 del 24/04/2008 Ud. (dep.
16/05/2008 )
Guardie volontarie
Le guardie zoofile dell'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali)
non rivestono in alcun caso la qualifica di ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria e non possono procedere pertanto al sequestro
probatorio, in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento
loro conferiti dall'art. 28, commi primo e quinto, legge 11 novembre
1992, n. 157.
Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 37491 del 13/10/2010 Cc. (dep.
19/10/2010 )
In tema di caccia, alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetta la qualifica
di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime
affidata, a norma dell'art. 6, comma secondo, della L. 20 luglio 2004,
n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre
norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale
categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia
con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al
dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente
soggettiva. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi
eseguito da agenti di vigilanza volontaria della L.I.P.U.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23631 del 09/04/2008 Cc. (dep.
11/06/2008 )
Le guardie volontarie delle associazioni
venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la
vigilanza sulla applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con
la conseguenza che non è loro consentito operare il sequestro delle
armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art.
28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
(Conf. Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2008, n.13601; 13 febbraio
2008, n. 13608, non massimate).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 13600 del 05/02/2008 Cc. (dep.
01/04/2008 )
Procedimento penale
Nei procedimenti in materia di caccia, è
sempre ammessa la costituzione della Provincia come parte civile, in
quanto ente cui spetta il dovere di assicurare il corretto esercizio
della attività di caccia, dovendosi prescindere dall'avvenuto
danneggiamento di animali ovvero dall'uso indebito di armi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 22/01/2008 Ud. (dep.
17/03/2008 )
Richiami vietati
L'esercizio della caccia con richiami non
autorizzati, da individuarsi in quelli non identificabili mediante
anello inamovibile e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato
unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale la diversa
condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11581 del 04/02/2009 Ud. (dep.
17/03/2009 )
La messa in funzione di un apparecchio
preregistrato integra il reato di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157
del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo, lett. h), solo ed
esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento
della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato
la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in
possesso di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della
selvaggina).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35418 del 27/06/2008 Ud. (dep.
16/09/2008 )
Specie protette
È configurabile il reato di cui all'art.
30, comma primo, lett. b), della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in caso di
cattura, abbattimento o detenzione del frosone, volatile appartenente
alla famiglia dei fringillidi, trattandosi di specie particolarmente
protetta ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. c) della Legge cit..
(In motivazione la Corte ne ha escluso la cacciabilità, in difetto di
norme derogatorie regionali ex art. 19 bis della Legge n. 157 del 1992,
trattandosi di specie inclusa nell'allegato II della Convenzione di
Berna del 19 settembre 1979, recepita con L. 5 agosto 1981, n. 503).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23931 del 27/05/2010 Cc. (dep.
22/06/2010 )
In tema di disciplina della caccia,
l'impossessamento di un volatile di specie protetta abbattuto da un
terzo e rinvenuto morto, non integra il reato di cui all'art. 30 L. 11
febbraio 1992, n. 157, atteso che la tutela legislativa si limita, in
mancanza di una diversa specificazione in tale senso, alla salvaguardia
della selvaggina intesa come essere vivente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21212 del 03/04/2007 Ud. (dep.
30/05/2007)
Utilizzo di mezzi vietati
Integra il reato di esercizio della
caccia con mezzi vietati, e non quello di uccellagione, l'impiego di due
gabbiette - trappola di dimensioni minime non in grado di riarmarsi da
sole per una successiva azione di cattura, non potendosi considerare il
mezzo usato particolarmente offensivo ed idoneo alla cattura
indiscriminata di volatili.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10381 del 03/02/2010 Ud. (dep.
16/03/2010)
Risarcimento
L'associazione WWF Italia, Ong-Onlus, quale ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna in riferimento all'intero territorio nazionale, è legittimata a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dal reato di uccellagione.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 25873 del
26/05/2010 Ud. (dep. 07/07/2010 )
Anche a seguito dell'entrata in vigore
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) che
ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno
ambientale al Ministero dell'Ambiente, le associazioni ecologiste sono
legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il
risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado
ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del
danno ambientale di natura pubblica. (Nella specie detta legittimazione
è stata riconosciuta al Circolo Legambiente ed al WWF Italia).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 14828 del 11/02/2010 Ud. (dep.
16/04/2010 )
In tema di reati ambientali, ai fini
dell'integrazione del fatto illecito quale fonte dell'obbligo di
risarcimento del danno cosiddetto "ambientale", non è necessario che
l'ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto,
essendo sufficiente una condotta, sia pure soltanto colposa, in
violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti legittimamente
adottati.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41828 del 30/09/2008 Ud. (dep.
07/11/2008 )
Poiché l'ambiente naturale costituisce un
bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in
capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto
al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto
scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della
Costituzione, e dell'art. 2059 cod. civ., e preesisteva pertanto
all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n. 349, il cui art. 18 non ha
affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di "danno
ambientale", ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed
associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od
intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che
non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al
risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente
all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
Una volta accertata la compromissione
dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del
danno patito dalla P.A. deve ritenersi "in re ipsa", e la relativa
liquidazione - quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in
pristino - deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto
non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che
inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008
Alle associazioni ambientaliste
riconosciute ex art.13 L. n. 349 del 1986 spetta il diritto al
risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un
diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità
statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela
ambientale. (Fattispecie in cui l'associazione WWF Italia, in quanto
associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria la
conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela
dell'ambiente, è stata ritenuta legittimata ad ottenere il risarcimento
del danno conseguente alla avvenuta introduzione di fucili da caccia
all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep.
16/09/2008 )
Il risarcimento del danno ambientale deve
comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni
pubblici o privati, sia quello - avente anche funzione sanzionatoria -
non patrimoniale rappresentato dal "vulnus" all'ambiente in sé e per sé
considerato, costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed
immateriale. Ne consegue che la condanna del responsabile sia al
ripristino dello stato dei luoghi, sia al pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento non costituisce una duplicazione
risarcitoria, allorché la prima condanna sia vòlta ad elidere il
pregiudizio patrimoniale e la seconda quello non patrimoniale.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 10118 del 17/04/2008
Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.
3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare degli artt.300 e seguenti,
continuano ad applicarsi i principi in tema di "risarcimento per
equivalente patrimoniale" fissati con riferimento all'art. 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il
"danno ambientale" risarcibile anche le c.d. "perdite provvisorie"
previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè
quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la
mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta. (In motivazione
la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte
Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno
ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud. (dep.
02/05/2007)
In presenza di danno ambientale derivante
da interventi che comportino le c.d. "perdite provvisorie" come previste
dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè anche una
temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale
intatta, permane il diritto del privato al risarcimento in forma di
condanna generica, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto
produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un
probabile nesso causale tra queste e il pregiudizio lamentato. (In
motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n.641 del 1987 della
Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del
danno ambientale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 16575 del 06/03/2007 Ud. (dep.
02/05/2007)
In tema d'inquinamento elettromagnetico,
il reato di getto pericoloso di cose è configurabile solo quando sia
stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti
d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali
(D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003) e sia
stata obiettivamente accertata un'effettiva e concreta idoneità delle
emissioni ad offendere o molestare persone, ravvisabile non in astratto
ma in concreto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep.
26/09/2008 )
La contravvenzione di getto pericoloso di
cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia
abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Nella specie, lo
sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento delle
elettropompe di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a
colture private, senza riverberi negativi sulle persone).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22032 del 13/04/2010 Ud. (dep.
10/06/2010 )
In tema di getto pericoloso di cose, il
reato previsto dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed
autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta
consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta
una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare"
cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (In motivazione
la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la
previsione della condotta di "provocare emissioni" ha solo il fine di
specificare che, quando si tratta d'attività disciplinata per legge, la
rilevanza penale delle emissioni medesime è subordinata al superamento
dei limiti e delle prescrizioni di settore).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep.
26/09/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, la
configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. è esclusa in
caso di emissioni provenienti da attività autorizzata o disciplinata
dalla legge e contenute nei limiti normativi o dall'autorizzazione, in
quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di
legittimità del comportamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep.
26/09/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose, il
fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde
elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674,
comma primo, cod. pen., per effetto di un'interpretazione estensiva
dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi
un'estensione analogica "in malam partem" della predetta disposizione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36845 del 13/05/2008 Ud. (dep.
26/09/2008 )
L'espressione "nei casi non consentiti
dalla legge", contenuta nella formulazione dell'art. 674 cod. pen., si
collega alla necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi, atta a
molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano
l'inquinamento atmosferico, sicché, ai fini della configurabilità del
relativo reato, nell'ipotesi di attività industriali che trovano la loro
regolamentazione in una specifica normativa di settore, non basta che le
emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è
indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino
gli "standard" fissati dalla legge. (Fattispecie relativa ad emissione
di vapori di acido acetico).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 15653 del 27/02/2008 Ud. (dep.
16/04/2008 )
In tema di emissioni idonee a creare
molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la
possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti,
l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non
tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni
di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali
dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente
soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento
a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19206 del 27/03/2008 Ud. (dep.
13/05/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose,
l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non
si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di
legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da
speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite
della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela
costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. (Fattispecie di
emissioni di fumi e vapori nauseabondi provenienti da un panificio).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 16693 del 27/03/2008 Ud. (dep.
22/04/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose,
poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art.
674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste
rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di
cui all'art. 54, comma secondo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che
sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue
domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di
norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi
presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver
cagionato offesa o molestia alle persone.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud. (dep.
11/02/2008 )
In tema di getto pericoloso di cose,
poiché la condotta consistente nel "versare" è riferibile anche a
materie liquide, è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen.
in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un
impianto fognario difettoso, in quanto ciò implica una condotta positiva
di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta
omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento.
(Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti, in parte
su suolo pubblico ed in parte su corso d'acqua pubblica, proveniva da
uno stabile condominiale munito di fossa "imhoff" non munita di vasca di
decantazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud. (dep.
11/02/2008 )
È configurabile il reato di cui all'art.
674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o
molestare le persone) in presenza di "molestie olfattive" promananti da
impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in
quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni
specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente
individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale
parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare
una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello
della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.. (In
motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare
applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento
atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2475 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
Il reato di cui all'art. 674 cod. pen.
(emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone) è
configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di
emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano
una diretta conseguenza dell'attività autorizzata, ma siano dovute
all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o
contenerle.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23796 del 16/05/2007 Ud. (dep.
19/06/2007)
In tema di getto pericoloso di cose, nel
caso in cui le emissioni siano inferiori ai limiti previsti
dall'autorizzazione rilasciata al titolare dell'insediamento, non è
configurabile la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. atteso
che si tratta di ipotesi diversa dall'esercizio in difetto di
autorizzazione, ipotesi nella quale la condotta deve essere valutata
secondo criteri di "stretta" e non di "normale" tollerabilità.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21814 del 11/05/2007 Ud. (dep.
05/06/2007)
LAVORO (AMBIENTE E SICUREZZA)
Amianto
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia
multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo
all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici
presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma
necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere,
peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di
"probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi
idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini
probabilistici del consulente tecnico. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era
stata esclusa la sussistenza della prova d'un nesso di causalità tra un
tumore alla laringe e l'esposizione del lavoratore all'asbesto, in base
all'assunto che la statistica clinica evidenziava una maggiore incidenza
del tumore al polmone tra i lavoratori esposti a tale sostanza, ma non
del tumore alla laringe).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 18270 del 05/08/2010
La maggiorazione contributiva prevista
dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come
modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 169 del 1993, conv. nella
legge n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto
malattie professionali a causa della esposizione all'amianto (comma 7),
ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo
ultradecennale (comma 8), non spetta - in virtù di un'interpretazione
che la Corte costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38,
Cost.(sent. n.434 del 2002) - ai soggetti che, alla data di entrata in
vigore della legge n.257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari
di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre
va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri
requisiti stabiliti dalle citate disposizioni - ai lavoratori che, a
quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente,
ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano
titolari della pensione o dell'assegno di invalidità, essendo anche
questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per
conseguire le prestazioni di vecchiaia.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 17638 del 28/07/2010 (Rv. 614329)
In tema di tutela dei lavoratori dai
rischi connessi all'esposizione all'amianto, il datore di lavoro
risponde del delitto di omicidio colposo nel caso di morte del
lavoratore conseguita a malattia connessa a tale esposizione quando, pur
avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione
dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure
preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di
contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la
salubrità dell'ambiente di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 5117 del 22/11/2007 Ud. (dep.
01/02/2008 )
Competenza e giurisdizione
Per controversie relative a rapporti di
lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative alle
obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro ma anche quelle
nelle quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto
rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di
tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario -
non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla
quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Ne consegue in materia
di infortuni sul lavoro la competenza del giudice del lavoro va
determinata in base alla natura delle norme giuridiche invocate.(Nella
specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto
corretta la determinazione della competenza in capo al giudice del
lavoro, in quanto l'infortunio, da cui era sorta la controversia, si era
verificato nell'assolvimento delle mansioni affidate al dipendente dal
datore di lavoro, senza che assumesse rilievo l'iniziale omessa chiamata
in giudizio della società datoriale, evocata solo successivamente ex
art. 106 cod. proc. civ., evincendosi dalla stessa prospettazione
dell'atto introduttivo il diretto collegamento tra la vicenda e il
rapporto di lavoro).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009
Datore di lavoro
È ravvisabile un rapporto di continuità normativa tra l'abrogata
previsione dell'art. 41 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, che obbliga
il datore di lavoro a ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore dei propri dipendenti, e la corrispondente
previsione di cui all'art. 192, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 35946 del 02/07/2010 Ud. (dep.
07/10/2010 )
Nelle pubbliche
amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 34804 del 02/07/2010 Ud. (dep.
27/09/2010 )
In materia di infortuni sul
lavoro, il debito di sicurezza cui è tenuto il datore di lavoro nei
confronti del lavoratore comprende l'obbligo di informare i dipendenti
dei rischi specifici per la sicurezza e la salute in relazione
all'attività svolta nell'impresa, non solo attraverso la esplicitazione
di divieti, ma anche attraverso la indicazione delle conseguenze che
determinate modalità di lavoro possono comportare.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 34771 del 08/06/2010 Ud. (dep.
27/09/2010 )
Sussiste la penale responsabilità per
colpa del datore di lavoro, in riferimento agli eventi lesivi occorsi ai
lavoratori, ove ometta di indicare nel piano di sicurezza e
coordinamento (cosiddetto P.S.C.) i rischi connessi ad una determinata
attività (nella specie: montaggio dei parapetti) e non provveda alla
predisposizione di specifiche misure di sicurezza per la particolare
tipologia di lavori, quali, nella specie, l'uso di cinture di sicurezza
e l'uso di una cesta applicata al braccio mobile di una macchina
operatrice. (In motivazione la Corte ha escluso che le direttive
colposamente impartite dal preposto abbiano efficacia interruttiva del
nesso causale, costituendo il consequenziale sviluppo dell'originaria
condotta colposa del datore di lavoro).
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 31679 del 08/06/2010 Ud. (dep.
11/08/2010 ) Rv. 248113
Il datore di lavoro, destinatario delle
norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il
comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono
proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente
del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente,
ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili,
imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. (Nella
fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto imprevedibile il
comportamento imprudente del lavoratore, addetto all'esecuzione di
lavori ad un altezza di sei metri, di utilizzare, per accelerare i tempi
di lavorazione, un improprio carrello sollevatore, in luogo del regolare
mezzo di sollevamento già impegnato per altri lavori).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7267 del 10/11/2009 Ud. (dep.
23/02/2010 )
È configurabile l'aggravante del fatto
commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro prevista dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., quando il
datore di lavoro non abbia predisposto misure di protezione a tutela
della salute dei lavoratori soggetti all'esposizione a sostanze
fortemente tossiche, a seguito della quale gli stessi abbiano contratto
patologie tumorali. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad
una fattispecie che vedeva coinvolta una azienda produttrice di
antiparassitari, la Corte ha respinto la tesi secondo cui non sarebbe
ravvisabile l'aggravante de qua per la mancanza di una specifica norma
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro)
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8641 del 11/02/2010 Ud. (dep.
03/03/2010)
Non può andare esente da colpa il datore
di lavoro, che facendo svolgere l'abituale attività lavorativa in un
luogo oggettivamente pericoloso, a causa del rischio di contatto tra
cavi dell'alta tensione e le funi metalliche per il sollevamento di
oggetti mediante gru, non ponga in essere ogni tipo di comportamento
atto a contenere il rischio stesso, sia attivandosi per lo spostamento o
l'interramento della linea elettrica sia esercitando una costante ed
effettiva vigilanza sull'attività posta in essere dal lavoratore.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 48573 del 03/12/2009 Ud. (dep.
18/12/2009 )
In tema di responsabilità solidale del
datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei colleghi di lavoro
per l'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, alla stregua
dell'art. 1308, secondo comma, cod. civ., il lavoratore chiamato a
rispondere in solido con il datore di lavoro per una richiesta di
indennizzo da parte dell'INAIL, assume la veste di coobbligato ed ha
titolo per esercitare i diritti nascenti dal contratto assicurativo per
la responsabilità civile stipulato dal datore di lavoro (a copertura
dell'anzidetto obbligo nei confronti dell'istituto previdenziale) (art.
1891 cod. civ.) e, in particolare, per inoltrare alla compagnia
assicuratrice la comunicazione del danneggiato recante la richiesta di
indennizzo avanzata dall'INAIL, così supplendo all'inerzia del datore di
lavoro ed interrompendo la prescrizione annuale per l'esercizio dei
diritti nascenti dal rapporto assicurativo.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 28295 del 31/12/2009
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza
nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera
nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone
estranee all'ambito imprenditoriale.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37840 del 01/07/2009 Ud. (dep.
25/09/2009 )
L'invito alla regolarizzazione di cui
all'art. 20 D.Lgs. n. 758 del 1994 non deve essere reiterato in caso di
sopravvenuto mutamento del datore di lavoro o del responsabile della
sicurezza, perchè costoro sono tenuti a verificare, al momento di
assunzione dell'incarico, l'esistenza di eventuali prescrizioni già
impartite dall'organo di vigilanza.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud. (dep.
17/07/2009 )
Il datore di lavoro, quale responsabile
della sicurezza, ha l'obbligo di mantenere in buono stato di
conservazione i mezzi di protezione messi a disposizione dei lavoratori
e di sorvegliare che l'idoneità di detti mezzi persista nel tempo.
(Fattispecie nella quale la morte del lavoratore, dovuta a trauma
cranico da caduta all'alto di un'autocisterna, era stata causata dallo
stato di consunzione delle calzature, che impediva un'adeguata aderenza
alla superficie metallica del mezzo, nonché dell'elmetto di protezione,
che si era sfilato nella caduta a causa del sottogola consumato, mezzi
rivelatisi inidonei a proteggerlo da una caduta dall'alto).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26344 del 18/03/2009 Ud. (dep.
25/06/2009 )
Ai fini dell'accertamento della
responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale
non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che
lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un
danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno,
la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due
elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il
lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare
di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi
del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli
strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore
medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza
dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la
condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al
procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti
essa stessa la causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che - con riferimento all'infortunio
occorso ad un portalettere caduto dal ciclomotore a causa del peso
esorbitante della corrispondenza e della sua cattiva distribuzione sul
veicolo - aveva affermato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. sul
presupposto che i dirigenti del servizio avessero omesso di controllare
che i portalettere si avvalessero effettivamente dell'ausilio fornito
dai motofurgoni aziendali per il trasporto dei plichi più pesanti - il
cd. "viaggetto"- ed avessero lasciato che l'utilizzo di detto supporto
fosse rimesso interamente alla scelta individuale del singolo
dipendente).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3786 del 17/02/2009
In tema di responsabilità del datore di
lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art.
2087 cod. civ. è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua
colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di
responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un
giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in
sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nella
specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto
che le lesioni subite da un portalettere scivolato su una lastra di
ghiaccio non fossero riferibili a colpa delle Poste Italiane s.p.a.,
atteso che nessuna norma, legale o contrattuale, imponeva a detto datore
di lavoro di dotare i portalettere di scarpe antiscivolo e che non
risultavano violate le norme di comune prudenza, potendo le condizioni
metereologiche ed ambientali mutare anche nel corso della giornata
lavorativa, senza che ciò fosse facilmente prevedibile in anticipo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza grava
su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici e pertanto, in caso
di subappalto, anche su quello dell'impresa appaltante.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 43111 del 09/10/2008 Ud. (dep.
18/11/2008 )
Il datore di lavoro, quale responsabile
della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la
corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e
risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza
di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della
marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e
nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua
responsabilità.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37060 del 12/06/2008 Ud. (dep.
30/09/2008 )
In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il datore di lavoro, garante dell'incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, ha
l'obbligo, in caso di assenza temporanea, di predisporre tutte le
cautele idonee a svolgere funzione antinfortunistica per tutte quelle
lavorazioni che, pur potendo svolgersi in sua assenza, sono da lui
conosciute, e le cui potenzialità di rischio infortunistico devono,
pertanto, essere preventivamente valutate.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud. (dep.
11/06/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, la
posizione di garanzia del datore di lavoro sussiste esclusivamente
nell'arco di tempo dell'orario di lavoro ovvero in riferimento alle
attività poste in essere dal lavoratore che risultino comunque connesse
alle mansioni inerenti al rapporto di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15241 del 28/02/2008 Ud. (dep.
11/04/2008 )
Il direttore dei lavori è responsabile a
titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua
assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di
vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di
necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero
scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella
dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 18445 del 21/02/2008 Ud. (dep.
08/05/2008 )
In materia di normativa
antinfortunistica, il datore di lavoro è titolare di una posizione di
garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori
dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti
nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994, è
tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai
lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep.
03/04/2008 )
Il datore di lavoro ha l'obbligo di
garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di
accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano
sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei
danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a
prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti
responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei
macchinari stessi.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Ud. (dep.
08/02/2008 )
Nelle imprese gestite da società di
capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti
dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su
tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Ud. (dep.
08/02/2008 )
Delega di funzioni
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in
assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico
carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di
lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio,
ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una
situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e
segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto
seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative
idonee a neutralizzare tale situazione.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 32195 del 15/07/2010 Ud. (dep.
20/08/2010 )
Il sequestro preventivo delle
quote di una società a responsabilità limitata, con conseguente nomina
di un custode giudiziario, non priva di efficacia l'atto con cui il
presidente del consiglio di amministrazione si era designato come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le attività di
impresa svolte dalla società.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 32195 del 15/07/2010 Ud. (dep.
20/08/2010 )
Il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 D.Lgs. n. 494
del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la
generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale
controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è
demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente,
preposto). (Fatto commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81
del 2008 e del D.Lgs. n. 106 del 2009).
Cass. pen., sez. 4, Ordinanza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep.
13/05/2010 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio
di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19
settembre 1994 n. 626, ancorché sia privo di poteri decisionali e di
spesa, può tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di
un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad
una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere
e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore,
che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del
datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare
detta situazione.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 1834 del 16/12/2009 Ud. (dep.
15/01/2010 )
Il soggetto destinatario di una delega di
funzioni in materia antinfortunistica non risponde penalmente, per il
caso in cui il delegante non lo abbia messo nelle condizioni per
svolgere adeguatamente i compiti affidatigli, soltanto se, inadempiente
il delegante, egli abbia rifiutato il conferimento dell'incarico. (Nella
specie, il dirigente comunale delegato dal Sindaco aveva continuato a
svolgere le funzioni, pur in mancanza dell'effettiva assegnazione dei
fondi necessari per il loro espletamento).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 44890 del 21/10/2009 Ud. (dep.
20/11/2009 )
In tema di sicurezza sui luoghi di
lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l'obbligo
di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela
dell'integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti
l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della
sicurezza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 32193 del 26/05/2009 Ud. (dep.
06/08/2009 )
In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2008 il datore di
lavoro non può delegare, neanche nell'ambito d'imprese di grandi
dimensioni, l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dei rischi).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 4123 del 10/12/2008 Ud. (dep.
28/01/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'invalidità della delega rilasciata dal datore di lavoro
non esonera da responsabilità il delegante, e non esclude la
responsabilità del delegato che abbia, di fatto, svolto le funzioni
delegate.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 48295 del 27/11/2008 Ud. (dep.
29/12/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo che gravano sul
datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge
compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare
le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative
alle varie attività aziendali.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27420 del 20/05/2008 Ud. (dep.
04/07/2008 )
In materia di sicurezza sul lavoro nei
cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità
esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di
un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di
una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza
delle norme antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23090 del 14/03/2008 Cc. (dep.
10/06/2008 )
In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il datore di lavoro che ha validamente delegato i propri
compiti in materia di sicurezza all'interno del cantiere non è esonerato
da responsabilità qualora si accerti che il delegato sia stato
successivamente trasferito in altro cantiere non contiguo, atteso che in
tal caso, non potendo più quest'ultimo garantire concretamente il
controllo sull'operato dei lavoratori, la delega deve ritenersi
revocata.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15234 del 28/02/2008 Ud. (dep.
11/04/2008 )
In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, la figura di dirigente presuppone l'esistenza di
comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali desumersi
l'effettivo esercizio di funzioni dirigenziali, come tali riconosciute
in ambito aziendale, anche nel campo della sicurezza del lavoro, con
poteri decisionali al riguardo.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13915 del 16/01/2008 Ud. (dep.
03/04/2008 )
La validità della delega degli obblighi
di cui è destinatario il datore di lavoro in materia di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, quando la stessa non è espressa, ma si
pretende implicita nella ripartizione di funzioni imposta dalla
complessità dell'organizzazione aziendale, dipende comunque dalle
dimensioni dell'impresa in sè considerata, senza tenere conto, qualora
si tratti di una società controllata, anche delle dimensioni della sua
eventuale controllante.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 16465 del 29/02/2008 Ud. (dep.
22/04/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'eventuale delega rilasciata dal datore di lavoro con cui
vengono conferite anche funzioni non delegabili per espressa volontà
della legge, come quelle relative alla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambito della scelta delle
attrezzature di lavoro, non diviene solo per questo integralmente
invalida, ma continua a spiegare i propri effetti per la parte relativa
alle funzioni invece delegabili.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8620 del 31/01/2008 Ud. (dep.
27/02/2008 )
La mera designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di
funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i
dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli
obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6277 del 06/12/2007 Ud. (dep.
08/02/2008 )
La delega rilasciata a soggetto privo di
una particolare competenza in materia antinfortunistica e non
accompagnata dalla dotazione del medesimo di mezzi finanziari idonei a
consentirgli di fare fronte in piena autonomia alle esigenze di
prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di
lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsabilità
per l'infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari
presidi di sicurezza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7709 del 13/11/2007 Ud. (dep.
20/02/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, in
ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è
necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri
di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente
di lavoro: e ciò anche indipendentemente dal contenuto formale della
nomina. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto il datore di lavoro
esonerato dalla responsabilità per l'infortunio del lavoratore poichè al
funzionario formalmente delegato non erano stati concretamente conferiti
reali poteri di intervento).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47136 del 24/09/2007 Ud. (dep.
20/12/2007)
Destinatari delle norme
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione
solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa
autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai
compiti del subappaltatore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 1490 del 20/11/2009 Ud. (dep.
14/01/2010)
Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione è una sorta di consulente del datore di lavoro
ed i risultati dei suoi studi ed elaborazioni sono fatti propri dal
datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo è
chiamato a rispondere delle eventuali negligenze del primo.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 1841 del 16/12/2009 Ud. (dep.
15/01/2010 )
Gli obblighi di prevenzione infortuni e
sicurezza in luoghi di lavoro, che per legge fanno capo al datore di
lavoro, gravano, nel settore degli enti pubblici, sul titolare effettivo
del potere di gestione che, all'interno delle Aziende Unità Sanitarie
Locali si individua, in assenza di delega, nel direttore generale. (La
Corte ha precisato che gli obblighi di prevenzione possono gravare su un
funzionario non avente qualifica dirigenziale qualora lo stesso, a norma
dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice
dell'amministrazione tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e sia altresì
dotato di poteri decisionali e di spesa).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud. (dep.
17/07/2009 )
In tema di sicurezza sul lavoro,
l'utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche,
quale nella specie un ascensore-montacarichi, rientra tra le attività
"rischiose" oggetto dell'obbligo di cooperazione tra appaltante ed
appaltatore. (Fattispecie nella quale l'infortunio del lavoratore si era
verificato per il mancato coordinamento tra l'appaltante - che aveva
continuato ad usare un ascensore durante i lavori di manutenzione - e
l'appaltatore - che aveva disattivato i sistemi di protezione senza
tener conto della circostanza che il montacarichi continuava ad essere
utilizzato per le normali attività d'impresa).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 14440 del 05/03/2009 Ud. (dep.
02/04/2009 )
In tema di sicurezza sul lavoro, il
rischio derivante dalla generica necessità di evitare che un ascensore
sul quale si stanno eseguendo lavori di manutenzione venga utilizzato
con la disattivazione dei sistemi di sicurezza non costituisce rischio
specifico dell'attività dell'appaltatore, ma rientra anche nell'ambito
della posizione di garanzia dell'appaltante, in virtù dell'obbligo di
cooperazione previsto dalla legge.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 14440 del 05/03/2009 Ud. (dep.
02/04/2009 )
In materia di prevenzione degli incidenti
sul lavoro, il "capo cantiere", anche in assenza di una formale delega
in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo
di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni
lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme
antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12673 del 04/03/2009 Ud. (dep.
20/03/2009 )
Il progettista dei luoghi di lavoro è
destinatario degli obblighi in materia antinfortunistica e dunque, nel
compiere le scelte progettuali, deve tenere conto dei principi generali
di prevenzione della sicurezza e della salute dei lavoratori. (In
applicazione del principio la Corte ha ritenuto il progettista di uno
scavo responsabile per la morte dei lavoratori deceduti nella sua
esecuzione a causa di uno smottamento del terreno, in quanto lo stesso
non aveva svolto le indagini geologiche e geotecniche pure imposte nel
caso di specie dalla legge e, conseguentemente, non avendo adeguatamente
valutato il rischio di crolli, aveva omesso di prevedere la
realizzazione di adeguate protezioni atte a prevenirlo).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13866 del 06/02/2009 Ud. (dep.
30/03/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari anche il
noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti
dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo
del macchinario noleggiato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la
concorrente responsabilità del titolare dell'impresa che aveva
noleggiato un escavatore con autista per l'effettuazione di uno scavo
senza l'osservanza delle cautele imposte dal d.P.R. n. 164 del 1956).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 1763 del 14/10/2008 Ud. (dep.
16/01/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un
contratto d'appalto, il committente è costituito come corresponsabile
con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e
protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7
D.Lgs. n. 626 del 1994.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 1825 del 04/11/2008 Ud. (dep.
19/01/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal
committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei
lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva
nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli
rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008 Ud. (dep.
14/10/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad
un'altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha
disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a
garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa
viene eseguita.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37079 del 24/06/2008 Ud. (dep.
30/09/2008 )
In tema di prevenzione antinfortunistica
al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato, dall'art. 5
del D.Lgs. n. 494 del 1996, esclusivamente il compito di organizzare il
lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì
anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse
delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa
applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei
lavoratori.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27442 del 04/06/2008 Ud. (dep.
04/07/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'obbligo di segregare il motore e di dotare gli organi e
gli elementi per la trasmissione del moto di adeguata protezione
riguarda anche il venditore della macchina e non solo il costruttore
della medesima.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 05/06/2008 Ud. (dep.
09/07/2008 )
In materia di normativa
antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la
sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che,
nell'impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep.
03/04/2008 )
Ai fini dell'individuazione dei
destinatari della tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica,
la natura del rapporto di lavoro subordinato non viene meno per il solo
fatto che il lavoratore-vittima dell'infortunio sia legato da rapporto
di parentela al detentore del pacchetto azionario di maggioranza e sia
membro del consiglio di amministrazione dell'ente-datore di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13915 del 16/01/2008 Ud. (dep.
03/04/2008 )
L'infortunio sul lavoro determinato da un
errore del lavoratore che abbia prestato il proprio consenso ad operare
in condizioni di pericolo non esclude la responsabilità del datore di
lavoro il quale abbia omesso di osservare le norme antinfortunistiche,
atteso che queste ultime sono dirette a prevenire anche il comportamento
imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore,
che non può altresì disporre del proprio diritto alla salute.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. (dep.
20/03/2008 )
A seguito dell'introduzione nell'art. 1
del D.Lgs. n. 626 del 1994 del comma quattro bis, ad opera del D.Lgs. n.
242 del 1996, i dirigenti, al pari del datore di lavoro e nell'ambito
delle proprie competenze ed attribuzioni, sono destinatari "iure
proprio" dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal
conferimento di una delega di funzioni.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6277 del 06/12/2007 Ud. (dep.
08/02/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro,
l'accertamento della qualità di destinatario delle norme va condotto in
concreto con riferimento alla singola impresa, alle mansioni svolte,
alla specifica sfera di responsabilità attribuita. (Nella fattispecie,
relativa all'infortunio occorso nell'ufficio di un'assicurazione e
causato da un pannello che si era staccato dal soffitto ed aveva colpito
un impiegato, la Corte ha ritenuto che la norma di prevenzione si
indirizzasse all'imputato, dirigente dell'ufficio, che aveva omesso di
garantire un'adeguata manutenzione del luogo di lavoro).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47173 del 08/11/2007 Ud. (dep.
20/12/2007)
Infortunio in itinere
In tema di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, la nozione di rischio ambientale cui si
ricollega la copertura assicurativa - quale rischio che deriva dalla
pericolosità dello spazio di lavoro, della presenza di macchine e del
complesso dei lavoratori in esso operanti - non esonera il lavoratore
dall'onere di provare le modalità concrete dell'infortunio occorsogli
durante gli spostamenti nel luogo di lavoro, essendo ciò necessario al
fine di verificare se il detto infortunio, quand'anche verificatosi sul
posto di lavoro, sia comunque correlato ad attività funzionale allo
svolgimento della prestazione lavorativa.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 27829 del 30/12/2009
Il rischio elettivo, configurato come
l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in
quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro",
con riferimento all'"infortunio in itinere" assume una nozione più
ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività
lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del
lavoratore infortunato anche contrari a norme di legge o di comune
prudenza, dovendosi escludere la rilevanza dei soli comportamenti
abnormi che, ricollegandosi ad una scelta del lavoratore di correre
rischi estranei alla necessità di raggiungere il posto di lavoro,
interrompono od escludono il nesso di occasionalità dell'infortunio con
il rapporto di lavoro. (Nella specie, trattandosi di infortunio mortale
occorso ad una lavoratrice che non si era avvalsa del sottopassaggio
pedonale in una stazione, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto
che l'attraversamento dei binari integrasse, secondo il comune sentire,
una clamorosa imprudenza e un comportamento abnorme).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19496 del 10/09/2009
In tema di infortunio "in itinere", il
rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato
con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della
attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del
lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire,
ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne
consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada
può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un
aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di
tutela da escludere la stessa. (Nella fattispecie, anteriore all'entrata
in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, la S.C. ha confermato
la decisione di merito che, analizzando le concrete condizioni
psicologiche ed ambientali in cui si era verificato l'infortunio a causa
dell'inosservanza di uno "stop" da parte del lavoratore nel tragitto da
casa al luogo di lavoro, aveva stabilito che il comportamento del
medesimo non aveva comportato l'assunzione di un rischio elettivo
escludente la configurabilità di un infortunio "in itinere"
indennizzabile).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17655 del 29/07/2009
In genere
Nel giudizio in materia di accertamento dell'inabilità da infortunio
sul lavoro, qualora il giudice del merito si sia basato sulle
conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché sia denunciabile
in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della
sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza,
che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze
diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non
già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo
stesso attribuito dalla parte. Va, pertanto, rigettato il ricorso
avverso la sentenza che, condividendo la relazione del c.t.u., abbia
escluso la derivazione causale dell'infortunio (nella specie, infarto
del miocardio) dall'attività di lavoro, quando il ricorrente si limiti
ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove
raccolte.(Principio affermatoai sensi dell'art. 360 bis. comma 1,cod.
proc. civ.).
Cass. civ., sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010
In tema di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, benché la nuova disciplina dettata dal d.lgs. 23
febbraio 2000, n. 38 trovi applicazione con riferimento agli infortuni
verificatisi successivamente all'entrata in vigore delle sue
disposizioni, condizione essenziale per la copertura assicurativa
pubblica del danno biologico ad opera dell'INAIL è il verificarsi
dell'infortunio o della malattia professionale successivamente al 9
agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante
le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di
malattia od infortunio denunciata dall'interessato prima del 9 agosto
2000, essa deve essere valutata in termini d'incidenza della stessa
sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del
d.P.R. n. 1124 del 1965, ove questa domanda sia stata formulata
dall'interessato con ricorso al giudice del lavoro.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17089 del 21/07/2010
In tema di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla
responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la
limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno
differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza
di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124
del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda
solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la
cui individuazione è mutata nel corso degli anni. Ne consegue che per le
fattispecie sottratte, "ratione temporis", all'applicazione dell'art. 13
del d.lgs. n. 38 del 2000 la suddetta limitazione riguarda solo il danno
patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa
generica, e non si applica al danno non patrimoniale (ivi compreso
quello alla salute o biologico) e morale per i quali continua a trovare
applicazione la disciplina antecedente al d.lgs. n. 38 del 2000 che
escludeva la copertura assicurativa obbligatoria.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 10834 del 05/05/2010 (Rv. 613502)
In materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art.
2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio,
può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel
compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè
non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza
peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere
riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla
loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva
ritenuto lo sforzo del lavoratore infortunato abnorme rispetto a quello
richiesto nell'esplicazione del normale atto lavorativo, senza
considerare adeguatamente la compatibilità tra tale sforzo e la causa
del decesso del lavoratore, avvenuto per morte cardiaca, e senza
motivare sulla ritenuta irrilevanza delle manifestazioni dolorose al
torace ed agli arti superiori nei giorni precedenti al decesso).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 27831 del 30/12/2009
In ipotesi di accertato concorso di colpa
della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può, per questo
solo fatto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste
dall'INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile
dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in
qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'ammontare del danno risarcibile in
relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa e, quindi,
verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la
rivalsa dell'INAIL, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale
accertamento, a ridurre la somma spettante all'Istituto per le
prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che la
stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante.
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 2350 del 02/02/2010
In tema di assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali, la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000 (cfr.
sentenza della Corte Cost. n. 191 del 2005) non ha fatto venire meno la
non spettanza degli arretrati nei casi di riesame in cui si sia
verificata la prescrizione del diritto alla revoca del provvedimento di
riduzione, che costituisce una mera conseguenza della prescrizione del
diritto alla rideterminazione della rendita, di cui la norma citata
costituiva l'esplicitazione formale in riferimento "ai casi prescritti".
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 18594 del 21/08/2009
In tema di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, pur non rientrando l'attività didattica nelle
fattispecie previste dall'art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965 per
l'assicurazione obbligatoria, deve ritenersi che detta norma vada
interpretata nel senso che la protezione assicurativa è estesa anche ai
lavoratori intellettuali, ove gli stessi siano costretti nell'esercizio
delle proprie mansioni - come accade negli istituti di istruzione che
svolgano anche esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche
o di lavoro - a frequentare ambienti in cui si svolgono attività
rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali,
fotoriproduttori, computer ed altre attrezzature meccaniche o
elettriche. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la
decisione di merito che aveva ritenuto l'operatività della tutela
assicurativa, atteso che dal verbale ispettivo risultava che nell'aula
ove l'insegnante svolgeva lezioni vi erano un televisore, un
videoregistratore, uno schermo ed un proiettore, mentre presso l'ufficio
della presidenza erano state rinvenute alcune videocassette con
l'indicazione degli argomenti riferiti alle materie oggetto del corsi).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19495 del 10/09/2009
Le norme dettate in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni
pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli
incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli
ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la
conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile
dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le
idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste
misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non
potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore,
all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può
comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni
responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità,
inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento
lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa
esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata che aveva escluso che la condotta del lavoratore fosse
qualificabile come imprevedibile od abnorme od anche come rischio
elettivo in quanto il medesimo stava caricando un carro agricolo in
esecuzione delle sue normali mansioni e il posizionamento obliquo del
mezzo, con la conseguente creazione di un varco verso gli organi di
rotazione - su cui si era arrotolata la sciarpa del lavoratore
provocandone il decesso - costituiva una evenienza probabile alla luce
delle caratteristiche costruttive del mezzo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19494 del 10/09/2009
Non sussiste continuità normativa tra la
fattispecie prevista dall'art. 2, comma secondo, del D.Lgs. 22 ottobre
2001, n. 462 (che punisce l'omesso invio all'Ispesl ed alla Ausl
competente per territorio, da parte del datore di lavoro, della
dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra) e
quella, espressamente abrogata dall'art. 9 del citato decreto a far data
dal 23 gennaio 2002, di cui al combinato disposto degli artt. 40 e 328
del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in quanto quest'ultima prevedeva
esclusivamente l'obbligo di verifica iniziale e periodica dell'impianto
ma non anche quello di inoltro della dichiarazione di conformità.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29546 del 07/05/2009 Ud. (dep.
17/07/2009 )
In materia di infortuni sul lavoro,
l'azione di regresso esperita dall'INAIL nei confronti del datore di
lavoro in base agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 ricade,
attenendo al rapporto di assicurazione obbligatoria, nella competenza
funzionale del giudice del lavoro, a norma dell'art. 444 cod. proc.
civ., sicché la relativa controversia è sottratta alle norme sulla
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in base al
combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 16780 del 17/07/2009
Ai fini della configurabilità del reato
di cui all'art. 437 cod. pen., nella nozione di omissione dolosa rientra
anche il mancato, consapevole, ripristino di apparecchiature
antinfortunistiche, che a causa di precedente manomissione abbiano
perduto la loro efficacia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 28850 del 11/06/2009 Ud. (dep.
15/07/2009 )
In tema di tutela penale del lavoro, nel
caso in cui il pubblico ministero non fornisca prova della notifica del
verbale di prescrizioni al datore di lavoro, non spetta a quest'ultimo
provare di non averne avuto conoscenza, in quanto incombe all'organo
dell'accusa l'onere di provare che detto verbale, redatto dall'organo di
vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, è
stato ritualmente notificato al datore di lavoro ovvero che l'atto è
stato altrimenti regolarmente portato a conoscenza di quest'ultimo.
(Fattispecie nella quale il verbale, mai notificato al contravventore,
era stato consegnato al direttore tecnico di cantiere, regolarmente
abilitato ed autorizzato a ricevere la corrispondenza per conto del
datore di lavoro).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10726 del 09/01/2009 Ud. (dep.
11/03/2009 )
In tema di tutela penale del lavoro, ai
fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni
impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19
dicembre 1994, n. 758 compete a quest'ultimo, nè tale organo può imporre
al contravventore, in sede di prescrizioni, l'onere di comunicare
l'avvenuto adempimento, stante il divieto previsto dall'art. 23 Cost. di
imporre prestazioni personali se non in base alla legge. (Fattispecie
nella quale il contravventore aveva tardivamente comunicato all'organo
di vigilanza l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12483 del 08/01/2009 Ud. (dep.
20/03/2009 )
In caso d'esercizio dell'azione penale
per i reati d'omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche, l'INAIL è legittimato a costituirsi
parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di
regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato. (In
motivazione la Corte ha chiarito che la legittimazione dell'ente in tal
senso discende dall'art. 2 della L. n. 123 del 2007, che ha imposto al
pubblico ministero di informare a tal fine l'INAIL dell'avvenuto
esercizio dell'azione penale per i reati menzionati).
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 47374 del 09/10/2008 Ud. (dep.
19/12/2008)
In tema di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro, sussiste continuità normativa tra le fattispecie
penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall'art. 32,
comma primo, lett. b) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dall'art. 13,
comma decimo, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dagli artt. 20 e 21,
d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303) e quelle, più gravemente punite, oggi
contemplate per il datore di lavoro dall'art. 68, comma primo, lett. b)
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante "Attuazione dell'art. 1 L. 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro").
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41367 del 10/10/2008 Ud. (dep.
06/11/2008 )
In tema d'infortuni sul lavoro, il
principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia
degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa
antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante
dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i
rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto
della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità
altrui. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il datore di
lavoro, al quale era stato contestato di non avere adeguatamente
valutato i rischi correlati alla stabilità di pali messi a sua
disposizione dall'ENEL, non potesse invocare a sua discolpa
l'affidamento nella stabilità dei predetti pali).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22622 del 29/04/2008 Ud. (dep.
05/06/2008 )
Nel reato di rimozione od omissione
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il dolo è correlato alla
consapevolezza dell'esistenza di una situazione di pericolo discendente
dal funzionamento di un'apparecchiatura, segnale o impianto destinato a
prevenire l'infortunio e privo della cautela imposta, e alla volontà di
accettare il rischio di quest'ultimo, consentendo il funzionamento senza
la cautela stessa.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 17214 del 01/04/2008 Ud. (dep.
24/04/2008 )
Nella materia degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola
contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento
e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni,
secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni
antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota,
alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con
certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività
lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto
da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi
l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie,
la S.C., affermando il principio su esteso, ha cassato la sentenza
impugnata che aveva attribuito al tabagismo efficacia causale della
rilevata broncopneumopatia cronica, senza approfondire se la noxa
professionale riconosciuta dal CTU, pur marginale, avesse avuto un ruolo
concausale, anche se ridotto).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14770 del 04/06/2008
In tema di prevenzione infortuni,
l'integrale sostituzione della tabella I, allegata al D.Lgs. 17 agosto
1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose) con l'attuale tabella A, allegata al D.Lgs. 21 settembre
2005, n. 238, ha inciso sulla fattispecie penale dell'art. 27 (in
particolare, nella parte in cui è stata elevata a 2500 tonn. la soglia
del quantitativo di prodotti petroliferi stoccabili, al di sotto della
quale non sono applicabili gli artt. 6 e 7) disegnandone un ambito più
ristretto, in quanto ha definito direttamente l'ambito oggettivo della
condotta penalmente rilevante. (In motivazione la Corte, nell'enunciare
tale principio, ha escluso che la modifica normativa di cui alla
novellata tabella abbia natura di norma extrapenale integratrice del
precetto penale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 8374 del 11/01/2008 Ud. (dep.
25/02/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, le disposizioni di cui agli artt. 41 e 68 d.P.R. n. 547 del
1955 circa la necessità della messa in sicurezza delle parti pericolose
delle macchine, hanno un carattere generale e trovano applicazione,
senza lasciare alcun margine di discrezionalità ai soggetti cui incombe
il rispetto della norma, in tutti i casi in cui vengano adoperati
macchinari che presentino elementi di pericolo per il lavoratore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 2991 del 06/12/2007 Ud. (dep.
21/01/2008 )
I dubbi di legittimità costituzionale
riguardanti la disciplina relativa ad un evento infortunistico avvenuto
dopo l'entrata in vigore del d.m. contenente le tabelle cui rinviano i
commi 2 e 3 dell'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (in tema di
assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul
lavoro), sotto il profilo della "reformatio in peius" della pregressa
disciplina e dell'eccesso di delega, sono manifestamente infondati
atteso che non occorre basarsi, ai fini della valutazione della portata
della nuova normativa, su una comparazione frazionistica di singoli
elementi delle rispettive discipline ma, invece, sull'effetto
migliorativo complessivo della riforma del citato d.lgs. 23 febbraio
2000, n. 38 (vedi Corte Cost. n. 426 del 2006).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 2894 del 07/02/2008
Luoghi di lavoro
Il potere organizzativo del datore di lavoro comprende senz'altro la
predisposizione di regole finalizzate ad una migliore coesistenza delle
diverse realtà operanti all'interno dei luoghi di lavoro e ad evitare
conflittualità ma non può tradursi in condotte pregiudizievoli
dell'integrità fisica e morale dei prestatori d'opera in quanto
nell'equo bilanciamento dell'esigenza di funzionalità dell'impresa e di
tutela delle condizioni di lavoro e del lavoratore, il legislatore ha
chiaramente privilegiato, con l'art. 41 Cost., ripreso dall'art. 2087
cod. civ., i diritti fondamentali dei lavoratori. (Principio applicato
in una fattispecie, caratterizzata dal fatto che, nell'unico ambiente di
lavoro, destinato allo stiro industriale, era stato installato un
paravento divisorio che creava un spazio angusto e poco illuminato per
le dipendenti "conflittuali", determinando una situazione di aggravio
materiale delle condizioni di lavoro a causa delle esalazioni di vapore
a getto continuo, e psicologica per la condizione ingiustificata di
isolamento).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 18278 del 05/08/2010
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, a norma dell'art. 376 del d.P.R. n. 547 del 1955 l'accesso
ai posti elevati di edifici deve essere reso sicuro ed agevole mediante
l'impiego di mezzi appropriati di sicurezza in tutti i casi in cui
devono eseguirsi lavori di manutenzione e riparazione, a nulla rilevando
che simili lavori siano normali o straordinari, in quanto la finalità
della norma è di prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori che devono
accedere ed operare in simili condizioni ad altezze pericolose, senza
che ciò escluda che il datore di lavoro doti i lavoratori che accedono
al tetto di cinture di sicurezza (essendo essi esposti a pericoli di
caduta), e vigili perché di tale mezzo facciano effettivo uso.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7682 del 21/01/2010 Ud. (dep.
25/02/2010 )
Il direttore di un istituto di pena è
titolare di una posizione di garanzia che gli impone di assicurare la
sicurezza del lavoro che ivi si svolga, sia in luoghi interni che
esterni, con riguardo a chiunque vi svolga attività lavorativa, poiché
assume, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 18 aprile
1996, la qualifica di datore di lavoro. (In motivazione, la Corte ha
precisato che il rispetto della normativa antinfortunistica deve
pretendersi anche e soprattutto all'interno di una struttura carceraria,
a tutela di lavoratori che, a cagione della propria concomitante
condizione di detenuti, si trovano in particolare condizione di
subalternità e soggezione).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6694 del 25/11/2009 Ud. (dep.
18/02/2010 )
In tema di prevenzione infortuni sul
lavoro concernenti scavi di pozzi o trincee (art. 13 d.P.R. n. 164 del
1956), l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno
delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti
garanzia di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo
raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto
prima di procedere oltre nell'escavazione, occorrendo, inoltre, man mano
che si procede nello scavo, provvedere al contemporaneo armamento.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 41829 del 29/09/2009 Ud. (dep.
30/10/2009 )
In tema di divieto di eseguire lavori a
distanza inferiore a cinque metri dalle linee elettriche, sancito
dall'art. 11 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, nella nozione di "ponteggio"
rientra anche una scala di ferro.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 41801 del 25/06/2009 Ud. (dep.
30/10/2009 )
In tema di infortuni sul lavoro, l'art.
11 d.P.R. n. 547 del 1955 che individua i parametri di sicurezza per i
passaggi, non si applica soltanto ai luoghi che rientrano nella
tipologia formale di passaggio o che il piano di sicurezza abbia così
qualificato, ma si applica anche a tutti i luoghi attraverso i quali di
fatto avvenga un passaggio dei lavoratori per direttiva del datore di
lavoro, del committente o in ragione della collocazione di impianti per
i quali si debba poi procedere a riparazione, manutenzione o
sostituzione.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 44591 del 10/11/2009 Ud. (dep.
19/11/2009 )
Integra reato l'adibire a lavori
continuativi i locali chiusi che non rispondono ai requisiti di salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto sussiste continuità normativa
tra l'art. 7 dell'abrogato d.P.R. n. 303 del 1956 e la nuova fattispecie
incriminatrice di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud. (dep.
17/07/2009 )
Il divieto di eseguire lavori in
prossimità di linee elettriche aeree a distanza inferiore a cinque metri
dalla costruzione e dai ponteggi si applica, in virtù del generale
riferimento normativo alle "linee elettriche", sia con riferimento ai
cavi "protetti" che a quelli "nudi".
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 17960 del 06/03/2009 Ud. (dep.
29/04/2009 )
In tema di tutela antinfortunistica nelle
esternalizzazioni delle fasi del processo produttivo, ove lavoratori
dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo,
i cui rischi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di
altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi
concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5
del d.P.R. n. 547 del 1955, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato,
ex art. 2087 cod. civ., ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o
dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro
lavorativo e a dare le conseguenti informazioni ed istruzioni ai propri
dipendenti, atteso che tale obbligo - non derogabile in virtù della
notorietà dell'impresa presso la quale vengono inviati i dipendenti
medesimi - si pone in sintonia con la normativa vigente in tema di
organizzazione del lavoro delle odierne realtà produttive complesse (v.
d.P.R. cit. n. 547 del 1955 ed art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 45 del 07/01/2009
In tema di tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori che svolgano attività lavorativa a bordo di navi o
unità mercantili, alla stregua del d.lgs. n. 271 del 1999 ed in
particolare degli artt. 2, 3, lett. n), 8 e 23, comma 6, il lavoratore
marittimo è unicamente colui che viene effettivamente ed attualmente
impiegato a bordo di una nave mercantile per svolgere un determinato
servizio ovvero colui che viene ingaggiato nell'equipaggio di una nave e
chiamato allo svolgimento di una determinata funzione. Conseguentemente,
solo il lavoratore imbarcato a bordo e non quello impiegato a terra ha
l'obbligo di sottoporsi a controlli sanitari circa l'idoneità alla
navigazione. (Fattispecie in tema di licenziamento, ritenuto illegittimo
dalla S.C., di lavoratore non imbarcato a bordo, rifiutatosi di
sottoporsi a visita medica).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21571 del 13/08/2008
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, non può essere considerata protezione amovibile di una
macchina quella rimovibile esclusivamente a seguito di manomissione e
cioè mediante l'utilizzo di utensili, giacchè in tal caso non è comunque
consentito, durante la lavorazione, l'accesso agli elementi mobili della
macchina stessa.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 20602 del 17/04/2008 Ud. (dep.
22/05/2008 )
In tema di tutela delle condizioni di
igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare di fornitura
ai lavoratori di indumenti e spogliatoi, l'interpretazione letterale e
logico - sistematica dell'art. 40 del d.P.R. n. 303 del 1956 alla
stregua della finalità dell'intero d.P.R. come modificato dal d.lgs. n.
626 del 1994, comporta che per "indumenti di lavoro specifici" si
debbano intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare
l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti,
essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad
eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la
tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni
igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle
sue incombenze (come la divisa dell'operatore ecologico). Ne consegue
che dall'ambito applicativo di suddetta norma esula qualsiasi
riferimento a divise o forme di abbigliamento destinate a soddisfare
esigenze diverse dalla tutela della salute e dalla sicurezza del
lavoratore, quali l'esigenza dell'individuazione del soggetto datoriale.
(Nella specie la S.C., confermando la decisione della corte
territoriale, ha rigettato il ricorso proposto dagli autisti di
un'azienda locale di mobilità i quali si dolevano che il datore di
lavoro non avesse predisposto un idoneo spogliatoio ove riporre gli
abiti personali ed indossare le divise aziendali, sul presupposto che le
divise aziendali migliorassero soltanto l'immagine del datore di lavoro,
così respingendo la tutela reclamata, di adempimento in forma specifica
e risarcimento dei danni per illegittima condotta, finalizzate solo a
dar maggior lustro al datore medesimo mediante il miglioramento della
sua immagine).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 11071 del 06/05/2008
I reati di cui agli artt. 6 e 8 del
d.P.R. n. 303 del 1956 in relazione alla destinazione a luoghi di lavoro
di locali chiusi semisotterranei senza previa autorizzazione ovvero di
locali di altezza inferiore a quella di legge hanno natura eventualmente
permanente, nel senso che l'illiceità del fatto permane sino a quando i
locali ritenuti non idonei siano destinati a luogo di lavoro.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44377 del 24/10/2007 Ud. (dep.
29/11/2007)
Malattie professionali
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali e con riferimento alla revisione per errore delle rendite,
la possibilità per l'ente previdenziale di articolare le proprie
deduzioni in sede giudiziale ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge
n. 88 del 1989 (che consente la rettifica dell'errore in ogni tempo ed è
applicabile "ratione temporis" per effetto della sentenza n. 191 del
2005 della Corte costituzionale, che ha escluso l'applicazione
retroattiva del termine decadenziale introdotto con l'art. 9, commi, 5,
6 e 7 del d.lgs. n. 38 del 2000) allegando un errore iniziale sulla
diagnosi posta a fondamento del provvedimento di attribuzione della
rendita ovvero, in alternativa, sulla verifica di miglioramenti
successivi dell'attitudine al lavoro, non limita l'accertamento
giudiziale il cui oggetto è incentrato sull'esistenza del diritto al
trattamento previdenziale, con onere della prova a carico del
beneficiario, atteso che l'ordinamento consente l'attribuzione dei soli
trattamenti effettivamente dovuti per legge, dovendosi riconoscere agli
atti dell'Istituto di previdenza una valenza meramente ricognitiva.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 16587 del 15/07/2010
Il periodo di dieci anni dalla
data dell'infortunio durante il quale l'infortunato dichiarato guarito
senza postumi permanenti o con postumi inferiori al minimo
indennizzabile può, a norma dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30
giugno 1965 n. 1124 (T.U. infortuni sul lavoro e malattie
professionali), chiedere la liquidazione di rendita se, a seguito di
aggravamento, i detti postumi abbiano raggiunto la soglia di
indennizzabilità, costituisce l'esclusivo periodo di osservazione entro
il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del
soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione
legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo.
Pertanto, solo se la variazione dello stato di inabilità conseguente
all'infortunio si sia verificata entro il decennio sorge l'eventuale
diritto alla corresponsione della rendita, da esercitare nel termine
triennale di prescrizione di cui al successivo art. 112 dello stesso
d.P.R., decorrente dal momento dell'intervenuta variazione e non già
dalla scadenza del decennio.
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 19589 del 16/09/2010
L'esonero del datore di lavoro
dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia
professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del
d.P.R. n.1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione
obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura
abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano
casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene
in rilievo l'art. 2087 cod. civ., che come norma di chiusura del sistema
antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto
una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure
generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie,
secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica
del lavoratore assicurato. Anche tale responsabilità datoriale non è,
peraltro, configurabile ove il nesso causale tra l'uso di una sostanza e
la patologia professionale non fosse configurabile allo stato delle
conoscenze scientifiche dell'epoca, sicché non poteva essere prospettata
l'adozione di adeguate misure precauzionali. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di
risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già
addetto alla lavorazione dell'amianto, deceduto per mesotelioma ed
esposti al rischio tra il 1953 ed il 1962, ritenendo congruamente
motivato il giudizio secondo il quale il rispetto delle limitate
prescrizioni cautelative praticabili all'epoca dello svolgimento
dell'attività lavorativa, non avrebbe impedito l'insorgere del
mesotelioma in quanto malattia dose-dipendente).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 20142 del 23/09/2010
Nell'indebito previdenziale il dolo opera
non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase
esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione
dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare
passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può
ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione
personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva
di ciascuno di loro. Conseguentemente, è doloso il comportamento del
lavoratore che nella richiesta di ricostruzione della pensione, abbia
sbarrato la domanda, inserita nel prestampato, relativa alla circostanza
dell'eventuale prestazione di lavoro all'estero o della pregressa
residenza in territorio straniero.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14347 del 15/06/2010
Il termine per l'esercizio del diritto
alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del
d.P.R. n. 1124 del 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per
gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di
decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza
stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il
quale assumono rilevanza le successive modificazioni, "in pejus" o "in
melius", delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine
al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione
assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche. Ne
consegue che, lo spirare di detti termini non preclude la proposizione
della domanda di revisione, purché esercitata entro il termine di
prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, fermo
restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati
entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 20009 del 22/09/2010
In tema di malattie professionali, la
copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell'INAIL,
non copre qualsiasi forma di affezione psicologica ma esclusivamente
quelle che risultino casualmente collegate al rapporto di lavoro o che
siano intervenute in occasione del suo svolgimento. Ne sono
conseguentemente escluse le patologie psicologiche che siano state
determinate da fatti sostanzialmente personali, mentre era in corso il
rapporto di lavoro. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la
sentenza del secondo grado che aveva escluso la copertura assicurativa
in ordine ad un dirigente aziendale che aveva contratto una patologia di
carattere psicologico a causa del coinvolgimento personale in un
procedimento penale e per il deteriorarsi conseguente del rapporto
fiduciario con i vertici dell'impresa).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 16418 del 13/07/2010
È ammissibile il ricorso per cassazione
avente ad oggetto censure concernenti l'erronea interpretazione del d.m.
18 giugno 1988 emanato in attuazione della delega espressamente
contenuta nell'art. 40 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che tale
decreto è dotato di rilevanza normativa esterna ed è, pertanto,
suscettibile di esame diretto da parte del giudice di legittimità.
(Principio espresso in tema di contestazione dei criteri di
determinazione del premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali dovuto dall'Inail, contenuti nel decreto citato).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 16586 del 15/07/2010
Al diritto al risarcimento del danno
conseguente a una malattia professionale contratta dal dipendente
nell'espletamento del lavoro in conseguenza del comportamento colposo
del datore di lavoro si applica, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma,
cod. civ., il termine prescrizionale previsto per il reato di lesioni
colpose, non potendo trovare applicazione un diverso e più lungo termine
prescrizionale per effetto del collegamento della condotta datoriale con
altra fattispecie, qualificabile come omicidio colposo, conseguente
all'adibizione di altro lavoratore al medesimo ambiente lavorativo
nocivo, non essendo l'istituto della continuazione applicabile in
riferimento ai reati colposi.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13284 del 31/05/2010 (RV. 613652)
Ai fini della determinazione del premio
dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel calcolo
del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti
(che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a
coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva), da
distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di
imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio
mutualistico, proprio dell'assicurazione, atteso che il tasso aziendale
non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa,
bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria
di lavorazione, il numero dei lavoratori assicurati nelle singole
imprese, nonché le loro retribuzioni. Tale meccanismo corrisponde ad un
principio di mutualità tra le imprese assicuranti che - salvaguardando
l'equilibrio finanziario dell'ente assicuratore e ripartendo gli effetti
dei sinistri fra le imprese - consente di evitare che l'assenza di
eventi dannosi per una pluralità di imprese e la conseguente riduzione
contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca
in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si
ripercuota sul bilancio dell'ente assicuratore, mentre l'assenza di
sinistri per la singola azienda può eventualmente comportare per
quest'ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che
questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 7668 del 30/03/2010
In tema di assicurazione contro le
malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal
prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata
al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare
l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività
professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri
nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa
svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per
far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione,
l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore
assicurato secondo i criteri ordinari. In caso di contestazione,
l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione
tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di
merito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto
correttamente motivata la sentenza impugnata, che, in riferimento ad un
carcinoma mammario contratto da un medico chirurgo esercente attività
diagnostica e di cura presso un ospedale pubblico per effetto
dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, aveva escluso la
riconducibilità della patologia all'ipotesi prevista dal n. 51 della
tabella, nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dal
d.P.R. 13 aprile 1994, n. 336, ritenendo che il dosaggio delle
radiazioni ionizzanti non avesse superato i limiti previsti dall'art. 4,
punto 1.1 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 come soglia di pericolo).
Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009
In tema di tutela previdenziale dei
lavoratori italiani che abbiano contratto la silicosi nelle miniere del
Belgio, la richiesta di integrazione della rendita riconosciuta ai
superstiti per essere il trattamento belga inferiore all'analogo
trattamento erogato in Italia, è soggetta al termine triennale di
prescrizione previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il
quale incide non già sul diritto fondamentale, ma sulle singole
prestazioni "differenziali", in considerazione della natura periodica
delle obbligazioni scaturenti dal rapporto previdenziale, ciascuna delle
quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo,
e del carattere variabile delle integrazioni dei singoli ratei in
relazione alla misura delle prestazioni percepite e di quella
successivamente acquisita. La decorrenza dalla data della domanda,
prevista dall'art. 3 della legge n. 1115 del 1962, va riferita
esclusivamente alle prestazioni di carattere
economico-sanitario-assistenziale riconosciute ai cittadini italiani
colpiti da silicosi in Belgio e non indennizzabili ai sensi di quella
legislazione.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 15332 del 30/06/2009
Nel caso di malattia professionale in
atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante
nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero
accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista
di successivi aggravamenti, vertendosi in materia di uno degli elementi
costitutivi del diritto alla rendita, che non può dar luogo ad una
questione pregiudiziale, di cui possa chiedersi l'accertamento con
efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17782 del 30/07/2009
Il giudicato sull'associazione della
silicosi con una malattia non professionale (associazione che, a
differenza dalla semplice coesistenza, implica un nesso
anatomo-funzionale-eziopatogenetico e cioè l'interdipendenza causale tra
la silicosi e l'altra patologia) preclude il riesame del rapporto di
associazione nella successiva causa per la rendita ai superstiti, in
quanto presupposto di fatto e di diritto comune alle due cause.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 18820 del 09/07/2008
In materia di assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali, alla stregua dell'art. 74,
secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 - che richiede la riduzione
dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per
l'indennizzabilità delle inabilità permanenti derivanti sia da
infortunio sul lavoro sia anche da malattia professionale - e la parte
successiva dello stesso comma, che fa riferimento a gradi di inabilità a
partire dall'undici per cento, la condanna dell'INAIL alla costituzione
di una rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento della
sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia
minima del dieci per cento e, pertanto, a partire dall'undici per cento,
atteso che la disposizione della norma citata fa chiaramente comprendere
la volontà legislativa di considerare le percentuali di inabilità solo
in termini di unità intere, senza valorizzare le frazioni di grado.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21661 del 14/08/2008
In tema di tutela contro le malattie
professionali, l'inclusione della malattia fra quelle per le quali
l'origine professionale è "di elevata probabilità" determina una
presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale, con la
conseguenza che mentre, da una parte, il lavoratore ha l'onere di
dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il
materiale abitualmente adoperato nel lavoro, dall'altra parte l'istituto
assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso
eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la
malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che
per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia
ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di
esposizione e di manifestazione della malattia. (Nella specie, la S.C.
ha cassato la sentenza impugnata che, nel ripartire l'onere probatorio
tra l'INAIL ed un lavoratore di calzaturificio, addetto all'incollaggio
e alla serigrafia, non aveva considerato che le nuove tabelle di cui al
d.m. 27 aprile 2004 avevano incluso, al n. 35, tra le malattie la cui
origine lavorativa è di elevata probabilità, la leucemia
-prevalentemente mielocitica-, indicando il benzene quale fattore
scatenante la tecnopatia, né dato rilievo alla presunzione legale in
ordine al rapporto causale o concausale).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 8638 del 03/04/2008
In tema di indennizzabilità delle
malattie professionali, l'accertamento dei casi in cui un lavoratore
infortunato debba essere considerato mancino agli effetti specifici
dell'applicazione delle tabelle sull'indennizzo per gli infortuni sul
lavoro si risolve in un giudizio di fatto, come tale riservato al
giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.
(Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con
riferimento ad infortunio occorso a lavoratore mancino - l'amputazione
subtotale della falange ungueale del primo dito della mano sinistra -
aveva disconosciuto all'arto infortunato il carattere di mano dominante
ritenendo, diversamente, che il lavoratore fosse ambidestro).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 7294 del 18/03/2008
Parte civile
È ammissibile, indipendentemente
dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte
civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di
omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa
antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa
cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale,
alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione
di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento
alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie
professionali.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22558 del 18/01/2010 Ud. (dep.
11/06/2010 )
Prevenzione infortuni
L'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione in riferimento alla riscontrata violazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro non impedisce la procedibilità dell'azione penale.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 26758 del
05/05/2010 Ud. (dep. 12/07/2010 )
Integra la fattispecie criminosa, pur dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sulla sicurezza), la violazione della prescrizione secondo cui gli impalcati ed i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (art. 27, d.P.R. n. 547 del 1955) nonché la violazione degli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (art. 68, comma primo, d.P.R. n. 164 del 1956) e dell'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione (art. 69, comma primo, d.P.R. n. 164 del 1956), in quanto sussiste continuità normativa tra le abrogate previsioni e le corrispondenti disposizioni, oggi rispettivamente contemplate agli artt. 126, 111 e 80 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 26754 del 05/05/2010 Ud. (dep. 12/07/2010 )
Per la configurazione della circostanza
aggravante di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. non occorre la
violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, ma è sufficiente che l'evento dannoso si sia
verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti
imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più
efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 18628 del 14/04/2010 Ud. (dep.
17/05/2010 ) RV. 247461
In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994 tutela la sicurezza di tutte le
forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro
e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un'impresa
familiare. (Fattispecie in tema di lesioni colpose riportate nell'uso di
un'impastatrice dal figlio del titolare di una panetteria, che
occasionalmente prestava la sua collaborazione all'azienda di famiglia).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 17581 del 01/04/2010 Ud. (dep.
07/05/2010 ) Rv. 247093
L'art. 382 del d.P.R. 24 aprile 1955, n.
547, che impone l'adozione di occhiali o schermi appropriati, intende
salvaguardare la incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli
occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale
proiezione sia abituale, ma anche in quelle in cui sia eccezionale e
contingente trattasi di una norma di carattere generale, non contenente
una elencazione tassativa di attività per cui è necessaria la misura
cautelare. Pertanto rientra nella previsione qualsiasi tipo di lavoro,
compreso quello edile anche se il pericolo di proiezione di schegge non
sia molto probabile. (Fattispecie di lavoratore di un cantiere edile,
nel cui occhio penetrava una scheggia mentre batteva con un martello un
tubo di plastica).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7292 del 19/01/2010 Ud. (dep.
23/02/2010)
La speciale causa estintiva dei reati
contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro, contemplata dall'art. 24 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non
opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di
oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni
trenta, in quanto quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11265 del 11/02/2010 Ud. (dep.
24/03/2010)
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche,
con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto
all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore,
grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul
subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e
specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza
dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente
ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del
cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa
di essere titolare dei poteri direttivi generali.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 42477 del 16/07/2009 Ud. (dep.
05/11/2009 )
Il reato di cui all'art. 12, comma terzo,
d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (che fa divieto agli operai di lavorare
nel campo di azione dell'escavatore), oggi sostituito dall'art. 118,
comma terzo, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è configurabile solo durante
il funzionamento dell'escavatore. (In motivazione la Corte, in una
fattispecie nella quale l'escavatore non era in funzione, ha precisato
che, nonostante la natura di reato di pericolo astratto, ai fini della
sua configurabilità si impone un'interpretazione conforme al principio
di offensività).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 46719 del 14/10/2009 Ud. (dep.
04/12/2009 )
L'adempimento delle prescrizioni
antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte
dell'organo di vigilanza integra la circostanza attenuante introdotta
dall'art. 303, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la quale è applicabile anche
ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo. (Fattispecie
antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che
ha espressamente abrogato l'attenuante in esame).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 29545 del 07/05/2009 Ud. (dep.
17/07/2009 )
In materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la
deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle
normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli
inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere
di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di
lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a)
presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo
alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione
di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con
lo svolgimento dell'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il rischio elettivo
nel comportamento del lavoratore, deceduto a seguito di caduta dall'alto
per rottura di una fune di sollevamento di una gru, sul cui cestello era
salito per svolgere la propria attività, impedita dalla rottura del
verricello normalmente utilizzato, senza che rilevasse che la gru era
destinata al sollevamento di materiali e non di persone).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21113 del 02/10/2009
Le misure protettive prescritte dagli
artt. 55 e 68 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, relative,
rispettivamente, agli organi ed elementi per la trasmissione del moto e
agli organi lavoratori e zone di operazione delle macchine, tendono a
tutelare il lavoratore da "infortuni", cioè da eventi accidentali,
indipendentemente dal comportamento del lavoratore medesimo e quindi
tendono ad impedire attività anche estranee alla serie di operazioni
insite nella specifica lavorazione, restando esclusi solo eventuali
fatti di autolesionismo.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22320 del 18/03/2009 Ud. (dep.
28/05/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'art. 55 d.P.R. n. 547 del 1955 non può essere interpretato
senza il necessario collegamento con il successivo art. 56, che ne
costituisce precisazione e completamento, in quanto l'indicazione delle
misure e caratteristiche che sono riportate in tale norma con
riferimento agli stessi organi ed elementi per la trasmissione del moto
elencati nel precedente articolo, estremamente generico sul punto,
implica necessariamente che l'adeguatezza delle misure di protezione dal
movimento di alberi, cinghie e funi di trasmissione non va valutata di
volta in volta con approssimazione, ma facendosi espresso riferimento a
quelle misure che l'art. 56 indica con carattere di determinatezza e di
precisione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 22320 del 18/03/2009 Ud. (dep.
28/05/2009 )
Le norme dettate in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni
pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli
incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli
ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la
conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile
dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le
idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste
misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non
potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore,
all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può
comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni
responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità,
inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento
lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa
esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata, che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro in
relazione ad un infortunio occorso ad un lavoratore agricolo, il quale,
durante l'attività stagionale di raccolta delle mele, era caduto a terra
precipitando da una scala per la rottura di un ramo dell'albero al quale
era appoggiata, ricostruendo la dinamica dell'infortunio stesso in modo
tale da addebitarlo "ad un movimento non corretto del lavoratore", senza
però chiarire se si trattasse di comportamento connotato da abnormità ed
imprevedibilità).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9689 del 23/04/2009
In materia di prevenzione
antinfortunistica, il lavoratore che assume il ruolo di formatore
dell'apprendista è titolare di un obbligo di tutela e vigilanza sulle
attività in concreto esercitate da quest'ultimo, rispondendo
dell'infortunio occorsogli qualora si sia reso inadempiente a tale
obbligo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità per
omicidio colposo del formatore in relazione alla morte dell'apprendista
conseguita all'improprio utilizzo da parte di quest'ultimo di un
carrello elevatore).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15009 del 17/02/2009 Ud. (dep.
07/04/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, quando l'obbligo di difendere i lavoratori dal rischio di
caduta di materiali non può essere adempiuto mediante l'adozione di
mezzi tecnici, il datore di lavoro deve adottare, come previsto
dall'art. 11 d.P.R. n. 547 del 1955, altre misure o cautele adeguate, la
cui idoneità deve essere valutata dal giudice con riferimento specifico
alla natura del pericolo in questione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 40783 del 19/06/2008 Ud. (dep.
31/10/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, le mere intese verbali e telefoniche tra i datori di lavoro
impegnati nella realizzazione di un'opera complessa non sono sufficienti
ad attuare la coordinazione tra le imprese imposta dall'art. 7, comma
secondo, D.Lgs. n. 626 del 1994 in vista della programmazione e
dell'attuazione degli "interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori", al fine di eliminare quelli dovuti alle
interferenze tra le diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 26115 del 08/05/2008 Ud. (dep.
30/06/2008 )
Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione è un mero ausiliario del datore di lavoro privo
di autonomi poteri decisionali e non è dunque destinatario degli
obblighi dettati dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle sanzioni, penali e amministrative, previste per la
loro violazione. Ciò non esclude peraltro la sua responsabilità per il
reato di omicidio colposo conseguito alla mancata adozione di una misura
prevenzionale, qualora si accerti che lo stesso abbia indotto il datore
di lavoro all'omissione, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa
professionale.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 25288 del 23/04/2008 Ud. (dep.
20/06/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, l'elencazione degli strumenti di tutela (occhiali, visiere,
schermi appropriati) di cui all'art. 382 d.P.R. n. 547 del 1955 non ha
carattere tassativo, ma va interpretata in senso logico; ne consegue che
i mezzi di tutela necessari possono anche essere diversi da quelli
elencati, se sicuramente idonei a preservare l'integrità fisica del
lavoratore dai pericoli a loro volta indicati, ancora una volta non
tassativamente, dalla suddetta disposizione (proiezioni di schegge,
spruzzi di vernice).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 10812 del 17/01/2008 Ud. (dep.
11/03/2008 )
In tema di responsabilità per eventi
lesivi correlati alla violazione di norme sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, deve ritenersi che l'art. 4 D.Lgs. 19 settembre
1994 n. 626, richiamato dall'art. 2, comma primo, lett. f ter), e
dall'art. 9, comma primo lett. c bis), D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, nel
catalogare gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto in relazione alla natura dell'attività dell'impresa, individui,
per il caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese
affidatarie di lavori diversi (complementari o meno che essi siano), una
posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano
causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo alla esistenza o
meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare
della suddetta posizione (principio affermato, nella specie, con
riguardo alla ritenuta responsabilità del titolare di una ditta
individuale il quale, incaricato dell'esecuzione di uno scavo in un
cantiere nel quale lavoravano anche altre imprese, non aveva adottato le
prescritte norme di sicurezza, per cui si era prodotto il franamento di
una parete di detto scavo, con conseguente morte di un operaio che ne
era stato investito).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 16346 del 19/12/2007 Ud. (dep.
18/04/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 d.P.R.
n. 164 del 1956, è da considerare "opera provvisionale" ogni manufatto
che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare,
siano essi limitati a una o più fasi delle operazioni costruttive, siano
da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo
dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale
sia presente nel cantiere, essa deve essere "conservata in efficienza",
in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti
anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato
momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3504 del 13/12/2007 Ud. (dep.
23/01/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, la
regola cautelare dettata dall'art. 75 del d.P.R. n. 547 del 1955,
relativa all'obbligo di dotare di schermi o altra protezione le macchine
che durante il funzionamento possono proiettare materiale pericoloso, è
intesa a indicare al garante per la sicurezza del luogo di lavoro la
necessità di provvedere al fine di ridurre al minimo i rischi per il
lavoratore. Non è pertanto consentito al datore di lavoro sottovalutare
tale rischio sulla base di una considerazione empirica circa la bassa
probabilità dell'evento. (Nella fattispecie la macchina molatrice del
vetro aveva prodotto una esplosione di frammenti durante la lavorazione
di una bottiglia).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3477 del 12/12/2007 Ud. (dep.
23/01/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt.
89, comma primo e 22, comma primo, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
(obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni) non solo l'assicurare una attività formativa insufficiente ed
inadeguata, ma anche la mancanza di qualsiasi attività formativa.
(Fattispecie nella quale la violazione è stata ravvisata nella mancanza
dell'attività di istruzione ed informazione inerente ai rischi cui i
lavoratori erano esposti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007 Ud. (dep.
28/01/2008 )
In tema di prevenzione infortuni sul
lavoro, integra la violazione prevista dal combinato disposto degli
artt. 89, comma primo e 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro)
non soltanto l'omessa redazione del documento di valutazione, ma anche
il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento.
(Fattispecie nella quale la violazione, pur essendo stato redatto il
documento di valutazione, è stata ugualmente ravvisata difettando nel
documento l'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori
erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e la
specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007 Ud. (dep.
28/01/2008 )
In tema di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'art. 162 bis
cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella
introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo,
del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto può essere esercitata non
soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della
procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando
il contravventore ha ritenuto di non avvalersene.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44369 del 24/10/2007 Ud. (dep.
29/11/2007 )
In tema di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro, ai fini dell'estinzione delle relative violazioni
contravvenzionali (art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), è
rilevante la prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto
al contravventore dall'organo di vigilanza, in quanto il preventivo
esperimento della procedura di definizione amministrativa costituisce
condizione di procedibilità dell'azione penale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44369 del 24/10/2007 Ud. (dep.
29/11/2007 )
L’obbligo di ottemperare alle
disposizioni in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro sussiste
anche in assenza di situazioni specifiche di emergenza, atteso che le
predette disposizioni hanno natura e finalità preventive. (Fattispecie
in tema di omessa adozione di segnaletica di sicurezza antincendio).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22828 del 29/03/2007 Ud. (dep.
12/06/2007)
Il reato di cui agli artt.4 e 89 D.Lgs.
n. 626 del 1994, in relazione alla omessa adozione delle misure
antincendio ha natura permanente nel senso che la consumazione dello
stesso coincide con l'adozione delle misure omesse.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44377 del 24/10/2007 Ud. (dep.
29/11/2007)
Responsabilità
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.
Cass. pen., sez. F, Sentenza n. 32357 del
12/08/2010 Ud. (dep. 26/08/2010 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio
di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19
settembre 1994 n. 626 può essere ritenuto corresponsabile del
verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto
l'obbligo di conoscere e segnalare. (Fattispecie in cui il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione di uno stabilimento siderurgico
non aveva individuato il rischio di prevedibile contatto del lavoratore
con schizzi di metallo fuso incandescente durante l'operazione di
foratura del bocchello di un forno rotativo, sicché costui, privo di
abbigliamento ignifugo, riportava lesioni personali gravi).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 16134 del 18/03/2010 Ud. (dep.
26/04/2010 ) Rv. 247098
In tema di prevenzione infortuni sul
lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della
normativa antinfortunistica e l'evento lesivo non può essere desunto
soltanto dall'omessa previsione del rischio nel documento, di cui
all'art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
(documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro), dovendolo tale rapporto essere accertato in
concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è
concretizzato.(Nella specie, con riferimento all'infortunio sul lavoro
causato dal trascinamento delle braccia dell'operatrice nei rulli in
movimento di un macchinario, la sentenza impugnata aveva affermato che
ove fosse stato operato l'inserimento della previsione di tale rischio
nel suddetto documento, l'infortunio sarebbe stato evitato).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8622 del 04/12/2009 Ud. (dep.
03/03/2010)
Qualora un infortunio sia dipeso dalla
utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme
antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi
in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta
non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato,
venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 2494 del 03/12/2009 Ud. (dep.
20/01/2010 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del
committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi
causalmente ad una sua omissione colposa.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37840 del 01/07/2009 Ud. (dep.
25/09/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per
la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e
responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore
di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo
ruolo con modalità rigorose.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 37861 del 10/07/2009 Ud. (dep.
25/09/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del
lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo
quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto
al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da
imprudenza, imperizia o negligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata che aveva ascritto l'infortunio, determinato dal
mancato bloccaggio delle ruote del trabattello sul quale il lavoratore
si apprestava ad effettuare il proprio intervento, al preponderante
concorso di colpa della società datoriale nella causazione
dell'infortunio per il mancato assolvimento, da parte del responsabile
della sicurezza dell'obbligo della puntuale vigilanza sull'esecuzione
dei lavori affinché condizioni ed uso delle attrezzature fossero
conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009
In materia di appalto, la responsabilità
per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a
tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al
committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa
alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico
organizzativi dell'opera da eseguire. (Nella specie, la S.C., in
applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso la configurabilità di
una responsabilità del committente in quanto le clausole contrattuali si
limitavano a riconoscergli, da un lato, la possibilità di richiedere
all'appaltatore l'adozione di misure più rigorose (così generando un
obbligo aggiuntivo su quest'ultimo) e, dall'altro, pur attribuendogli la
sorveglianza (con possibilità di intervento nei casi più gravi)
sull'osservanza delle misure di sicurezza, non gli riservava alcun
potere di ingerenza ed organizzativo sull'opera da eseguire, conservando
ogni obbligo in materia di sicurezza nell'esclusiva responsabilità
dell'appaltatore).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, ciascun datore di lavoro, sia il committente che
l'appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri
dipendenti dai rischi che coinvolgano unicamente questi ultimi, poiché
la cooperazione tra committente ed appaltatore è imposta soltanto per
eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 28197 del 21/05/2009 Ud. (dep.
09/07/2009 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari
(eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto al loro
utilizzo) non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in
favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei
confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai
rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono
chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009 Ud. (dep.
05/06/2009 )
Ai fini dell'accertamento della
responsabilità del datore di lavoro per infortunio del proprio
dipendente, l'affidamento ad esso di una mansione diversa da quelle
normalmente assegnate non può costituire di per sé un elemento di colpa,
considerato che nell'esercizio dello "jus variandi" il datore di lavoro
può destinare il lavoratore a mansioni diverse da quelle solitamente
svolte, purché il loro esercizio sia rispettoso della professionalità
del dipendente e rientri nella sua capacità, anche in relazione a quella
acquisita per esperienze pregresse. Ne consegue che l'affidamento
occasionale della guida di un camion ad un dipendente fornito della
prescritta abilitazione, oltre che della pratica di guida del mezzo, non
costituisce un elemento di prova idoneo a dimostrare l'inadempimento
all'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, non
essendo la guida di autoveicoli, per il trasporto di persone o cose,
qualificabile come un' attività intrinsecamente pericolosa.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14841 del 24/06/2009
La responsabilità del datore di lavoro
per l'incidente accorso al lavoratore può essere esclusa, per causa
sopravvenuta, solo in presenza di un contegno eccezionale od abnorme del
lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento
lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale,
dunque, del tutto imprevedibile. (Fattispecie in tema di omicidio
colposo causato dalla violazione di norme antinfortunistiche, in cui la
Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro non ritenendo abnorme
il comportamento del lavoratore che si era messo alla guida di un
carrello elevatore nonostante non rientrasse nelle sue mansioni).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 15009 del 17/02/2009 Ud. (dep.
07/04/2009 )
La responsabilità del datore di lavoro di
cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Ne consegue che,
ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di
aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla
salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la
nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro
elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il
lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver
adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del
danno medesimo. (Nella specie, in relazione ad un infortunio occorso ad
una sportellista che, nello scendere dallo sgabello, era inciampata
nella raggiera portapiedi, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha
rilevato che la Corte territoriale, con motivazione sufficiente e non
contraddittoria, aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova della
inadeguatezza degli arredi, mentre, per contro, non risultava violata da
parte della società datrice di lavoro alcuna specifica norma di
prevenzione degli infortuni).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 3788 del 17/02/2009
In tema di sicurezza sul lavoro, la
responsabilità del committente è limitata ad alcuni obblighi specifici,
quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la
cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e
prevenzione, restando pertanto ferma la responsabilità dell'appaltatore
per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6884 del 18/11/2008 Ud. (dep.
18/02/2009 )
In materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il committente di opere edili è titolare di una posizione di
garanzia, ed ha l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, che permane anche nell'ipotesi in cui, dopo l'affidamento
dei lavori ad una impresa, l'esecuzione degli stessi sia stata
subappaltata a più imprese, poichè, in caso di infortunio, la
responsabilità del committente non è esclusa da quella dell'appaltatore.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 42131 del 30/09/2008 Ud. (dep.
12/11/2008)
In materia di infortuni sul lavoro, il
direttore di stabilimento, pur se privo di autonomia di spesa, conserva
poteri di segnalazione e di blocco dei macchinari pericolosi, ed in caso
di inerzia è responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore
addetto ad un macchinario operante in condizioni di pericolo.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 38009 del 10/07/2008 Ud. (dep.
03/10/2008)
In materia di prevenzione dagli infortuni
sul lavoro, il d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, con indicazioni che
hanno trovato conferma nel sistema delineato dal d.lgs. n. 626 del 19
settembre 1994, prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in
via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, figura,
quest'ultima, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare
di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo
vari gradi di responsabilità, e che presuppone uno specifico
addestramento a tale scopo, nonché il riconoscimento, con mansioni di
caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei
relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei
criteri prefissati, non assumendo rilievo esimente, invece, la dedotta
insufficiente qualifica contrattuale ricoperta dal dipendente. Ne
consegue che, ove l'infortunio sia occorso al preposto per la mancata
individuazione delle modalità esecutive di intervento e dei relativi
mezzi di protezione da adottare, va esclusa la responsabilità del datore
di lavoro trattandosi di profili e di decisioni operative di competenza
del delegato. (Nella specie, il caposquadra - ritenendo inidonee allo
scopo l'uso delle scale e delle cinture di sicurezza messe a
disposizione dell'azienda - si era avventurato su un'intercapedine che
non aveva retto al suo peso, con conseguente caduta da una altezza di
circa sette metri; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la
correttezza della decisione di merito che aveva imputato alla
responsabilità del preposto la concreta scelta delle modalità esecutive,
restando irrilevanti le censure sull'inadeguatezza delle scale e degli
altri mezzi di protezione a disposizione).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 29323 del 15/12/2008
In materia di sicurezza sul lavoro, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma
posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente
individuati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, si affianca a quelle
degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 38002 del 09/07/2008 Ud. (dep.
03/10/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, il costruttore di un macchinario a cilindri, qualora questi
ultimi non siano inaccessibili o per esigenze della lavorazione non
possano essere protetti, ha l'obbligo di dotare lo stesso macchinario di
un dispositivo d'arresto ad innesco automatico, che non richieda
l'intervento manuale dell'operatore, non potendosi tale dispositivo
ritenere in grado di prevenire il pericolo per l'incolumità del
lavoratore, come espressamente richiesto dall'art. 132 d.P.R. n. 547 del
1955, risultando idoneo ad interrompere il funzionamento del macchinario
solo dopo che tale incolumità è già stata compromessa.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 37058 del 12/06/2008 Ud. (dep.
30/09/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, il
coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 494
del 1996, ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza
e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed
attrezzature per tutta la durata dei lavori; diversamente, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 stesso
D.Lgs., ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di
coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del
piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di
sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve
essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di
adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano
stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole
lavorazioni. Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si
sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della
sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare,
attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di
coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei
lavoratori. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso nel
quale l'imputato rivestiva entrambe le qualifiche, ha ritenuto che le
giustificabili lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di
coordinatore per la progettazione avrebbero dovuto essere colmate
attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva
allo stesso imputato in qualità di coordinatore per esecuzione, e la cui
omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro
verificatosi).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 18472 del 04/03/2008 Ud. (dep.
08/05/2008 )
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, in caso di subappalto il subcommittente è sollevato dai
relativi obblighi soltanto ove i lavori siano subappaltati per intero,
cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso
nei confronti del subappaltatore.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27965 del 05/06/2008 Ud. (dep.
09/07/2008 )
La responsabilità del datore di lavoro ex
art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto
del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai
sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo
di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che
il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio
sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa
l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore
il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da
infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza
dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale
tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve
provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè,
di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando
tutte le misure per evitare il danno.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 21590 del 13/08/2008
La violazione dell'obbligo di
individuare, nella propria organizzazione, uno o più responsabili della
sicurezza, capaci di coprire tutto l'arco lavorativo annuale, anche nel
periodo di ferie, durante il quale alcuni operai siano comandati a
prestare lavoro, non esime il datore di lavoro (nella specie, un comune)
dalla responsabilità civile ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n.
1124 del 1965, né alla conseguente azione di regresso dell'istituto
assicuratore.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14918 del 05/06/2008
In materia di sicurezza sul lavoro, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cui sono riconosciuti dalla
normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo
grave e imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti
degli obblighi specificamente individuati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494
del 1996. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da
un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata
riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di
segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella
sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 17502 del 13/03/2008 Ud. (dep.
30/04/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, nel caso
in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde a garanzia
della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si
ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo
di controllare la sicurezza del cantiere. (Nella fattispecie, si
trattava di lavori sulla sede stradale e l'imputato era risultato
concreto e operativo referente della ditta sub-appaltatrice dei lavori).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 46383 del 06/11/2007 Ud. (dep.
13/12/2007 )
In materia di responsabilità datoriale
nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro a causa
di inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 cod.
civ.) si applicano le regole civilistiche sull'inadempimento (art. 1218
cod. civ.) e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del
creditore (art. 1227, primo comma, cod. civ.) e ciò diversamente dal
regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, in forza del
quale l'Istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua
interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione
della lesione della propria integrità psicofisica.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14/04/2008
In tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in
esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per
questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni
subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli
obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai
rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del
prestatore d'opera. (Fattispecie in cui è stata affermata la
responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel
cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il
lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare
cadute a chi operava in altezza).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. (dep.
20/03/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro,
l'inosservanza delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al
comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai
fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano
adempiute le prescrizioni di loro competenza.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3448 del 25/10/2007 Ud. (dep.
23/01/2008 )
In materia di infortuni sul lavoro, nel
caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente,
anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque
obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e
dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati.
(Nella fattispecie è stata ritenuta la responsabilità del committente
per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso ad
uno dei lavoratori impiegati dall'impresa incaricata, la quale non
offriva adeguate garanzie, in ragione della sua modesta struttura e
della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, in ordine al
rispetto della normativa antinfortunistica).
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8589 del 14/01/2008 Ud. (dep.
27/02/2008 )
In tema di infortuni sul lavoro, il
responsabile della sicurezza deve considerare anche eventuali situazioni
che determinino l'affidamento occasionale al lavoratore di mansioni
differenti da quelle normalmente svolte, dettando le necessarie regole
di tutela e disponendo in ordine ai necessari percorsi di formazione.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 47137 del 24/09/2007 Ud. (dep.
20/12/2007 )
In materia di infortuni sul lavoro, dopo
le modifiche apportate al D.Lgs. n. 494 del 1996 dal D.Lgs. n. 528 del
1999, l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta applicazione delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento grava
non solo sul coordinatore per la sicurezza, ma altresì sul committente e
sul responsabile dei lavori.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 7714 del 06/12/2007 Ud. (dep.
20/02/2008 )
La responsabilità dell'imprenditore ex
art. 2087 cod.civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve
ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del
datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare
l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro,
tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale
che, con completa e coerente motivazione, aveva affermato la
responsabilità, ex art. 2087 cod. civ., del datore di lavoro,
esattamente considerando come noto al tempo dei fatti di causa -
1975/1995 - il rischio da inalazione di polveri di amianto e rilevando
l'insufficienza di un torrino d'aspirazione predisposto
dall'imprenditore nonché ravvisando il danno biologico nel semplice
pericolo cagionato da un'alterazione anatomica pur non avente attuale
incidenza funzionale).
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 2491 del 01/02/2008
Sorveglianza sanitaria
In tema di prevenzione infortuni sul
lavoro, l'omessa sottoposizione del lavoratore ad accertamenti sanitari
configura un'ipotesi di reato permanente e non istantaneo, in quanto
l'obbligo della sorveglianza sanitaria non è circoscritto alla fase
preventiva all'assunzione, ma perdura nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro, protraendosi la condotta lesiva dell'interesse
protetto sino a quando il datore di lavoro non ottemperi a tale obbligo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26539 del 21/05/2008 Ud. (dep.
02/07/2008 )
MINIERE, CAVE E TORBIERE
Autorizzazione
Il tribunale del riesame, nel verificare
i presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, non può
avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve
valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali,
e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa,
ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che
possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del
"fumus" del reato contestato. (Nella specie, relativa ad esercizio di
attività di cava in zona vincolata, il tribunale si era limitato a
prendere atto della mancanza di autorizzazione paesaggistica senza
considerare se, nel caso di specie, la stessa, come sostenuto dalla
difesa, non fosse richiesta).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 11/03/2010 Cc. (dep.
17/05/2010 ) Rv. 247103
La realizzazione di una cava in difetto
della preventiva autorizzazione paesaggistica è tuttora condotta
penalmente rilevante ai sensi dell'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004,
disposizione nella quale è stata trasfusa la precedente fonte
dell'incriminazione, costituita dall'abrogato art. 163 del D.Lgs. n. 490
del 1999.
Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 1781 del 02/12/2008 Ud. (dep.
16/01/2009 )
Sanzioni amministrative
Ai fini dell'irrogazione della sanzione
amministrativa prevista dall'art. 29 della legge della Regione Siciliana
9 dicembre 1980, n. 127, in materia di coltivazione di giacimenti
minerari da cava, non occorre che l'attività estrattiva sia
necessariamente di notevoli dimensioni e a carattere professionale, né
si richiede che il prodotto dell'estrazione sia destinato al commercio,
poiché l'art. 1 della medesima legge reg. esclude l'applicazione di tale
sanzione nel solo caso di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la
propria casa di abitazione o per opere agricole nel proprio fondo.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1458 del 23/01/2008
In genere
L'ignoranza della norma extrapenale
richiamata dall'art. 15, lett. c) della L. 14 luglio 1965, n. 963 in
tema di divieti di pesca marittima non può trasformarsi in un errore sul
fatto che costituisce il reato, rilevante ai sensi dell'art. 47, comma
terzo, cod. pen.. (Nella specie, si trattava del Reg. CE 17 giugno 1994,
n. 1626 che non consente alcuna deroga al divieto di pesca e
commercializzazione del novellame, a differenza della normativa
nazionale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38087 del 02/07/2009 Ud. (dep.
28/09/2009 )
Novellame
Deve essere disapplicata, in quanto
incompatibile con il Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, la normativa
nazionale che contempla una percentuale di tolleranza di novellame nel
pescato, non consentendo la normativa comunitaria alcuna deroga al
divieto di pesca e di commercializzazione del novellame.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38087 del 02/07/2009 Ud. (dep.
28/09/2009 )
Deve essere disapplicata la normativa
contenuta nell'art. 3, comma secondo, lett. a) del D.M. 22 dicembre
2000, che ammette una tolleranza di novellame di non più del 10%
calcolato sull'intero pescato, in quanto contrastante con la normativa
comunitaria contenuta nel Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, che non
prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del
novellame. (Fattispecie nella quale la Corte, disapplicando la normativa
nazionale, ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale del
riesame che, nel ritenere non configurabile il reato previsto dall'art.
15, comma primo, lett. c), L. 14 luglio 1965, n. 963, aveva annullato la
convalida del sequestro probatorio di due pescespada di misura inferiore
al limite minimo per la pesca fissato con decreto regionale, in quanto
rientranti nella predetta percentuale di tolleranza).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 23829 del 07/05/2009 Cc. (dep.
09/06/2009 )
Risarcimento danni
In materia di risarcimento danni
conseguenti ad attività venatoria, ove la società assicuratrice del
responsabile venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si
determina, oltre alla perdita della capacità (anche) processuale degli
organi societari, anche la temporanea improcedibilità - fino alla
conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato
passivo - della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria,
rilevabile d'ufficio anche nella fase del giudizio di cassazione, in
difetto di una norma analoga a quella dettata - in tema di
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti
- dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 5662 del 09/03/2010
In tema di assicurazione obbligatoria per
la responsabilità civile conseguente ad attività venatoria, l'art. 25
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che ha istituito il Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, indicando le condizioni alle quali
esso è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi - è norma
sostanziale e, in quanto tale, non può trovare applicazione per i fatti
verificatisi in epoca precedente alla sua entrata in vigore; ne consegue
che analoga irretroattività vale anche per l'estensione della
responsabilità del Fondo di garanzia - operata dalla sentenza n. 470 del
2000 della Corte costituzionale - per il caso in cui il soggetto
danneggiante risulti assicurato presso un'impresa che al momento del
sinistro si trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa.
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 5662 del 09/03/2010
Sanzioni amministrative
In tema di sanzioni amministrative per
violazione della disciplina della pesca marittima, il d.m. 12 gennaio
1995, che regolamenta la pesca dei ricci di mare, integrando il precetto
di cui all'art. 15, lett. a), della legge 14 luglio 1965, n. 963, pur
non recando alcun riferimento alla detenzione, ma soltanto alla pesca,
non determina alcuna lacuna normativa, in quanto, oltre a non poter
restringere la portata della norma primaria, non dà luogo ad alcuna
incertezza in ordine alla fattispecie da essa prevista, posto che
l'illecita detenzione del pescato postula che questo sia a sua volta il
risultato di un'attività vietata, e, al fine di stabilire se tale
attività sia o meno vietata, occorre che la pesca sia avvenuta in
violazione delle prescrizioni dettate dal decreto in merito alle
modalità, ai tempi e ai luoghi previsti per il suo esercizio.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 14920 del 21/06/2010 (RV. 613728)
La disposizione dell'art. 33, comma 11,
della legge della Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19 - secondo cui
incorre nella sanzione amministrativa determinata con criteri di
proporzionalità, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge n. 689
del 1981, colui il quale esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non
consentite - è norma speciale rispetto a quella del comma 3 del medesimo
art. 33; nel primo caso, infatti, è la stessa fonte legislativa primaria
che descrive il comportamento vietato e autonomamente sanzionato, mentre
il comma 3 è norma amministrativa "in bianco", che sanziona
comportamenti descritti da fonte sub primaria; ne consegue che il
pagamento, da parte del trasgressore, a seguito dell'erronea
contestazione cumulativa, della sanzione (in misura ridotta) prevista
dal citato art. 33, comma 3, non ha effetto estintivo dell'illecito
speciale previsto dal comma 11 della medesima disposizione.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 8188 del 03/04/2009
In materia di, a norma del combinato
disposto degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 530 del 1992, sono soggetti
all'obbligo di detenere i colli delle partite di molluschi bivalvi vivi,
di produzione nazionale e comunitaria, destinati al consumo umano
diretto muniti di bollo sanitario che consenta di identificare il centro
di spedizione o di depurazione di provenienza in qualsiasi fase del
trasporto e della distribuzione fino alla vendita al dettaglio, non solo
i venditori, all'ingrosso o al dettaglio ma anche i ristoratori, che
detengono comunque il prodotto per l'ulteriore sua commercializzazione
prima che pervenga al consumatore finale.
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12480 del 28/05/2007
Reati
Integra il reato previsto dall'art. 15,
comma primo, lett. c), L. 14 luglio 1965, n. 963, la detenzione, a fini
di vendita, di pescato oggetto di cattura "accidentale", a nulla
rilevando che quest'ultima risulti scriminata in presenza di particolari
situazioni. (Nella specie, nel corso di pesca a strascico regolarmente
autorizzata era stato accidentalmente pescato novellame della specie
denominata "rossetto" o "Alphia minuta", la cui pesca è autorizzata alle
condizioni previste dal D.M. 28 agosto 1996 e succ. modd.).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 4875 del 04/11/2009 Ud. (dep.
04/02/2010 )
Abbandono
Responsabile dell'abbandono o del
deposito incontrollato di rifiuti sanitari (art. 45, D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, abrogato dall'art. 16 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) è
il soggetto che, nella struttura sanitaria, ricopre la qualifica di
amministratore o direttore generale o di presidente. (In motivazione la
Corte, in una fattispecie in cui oggetto della condotta erano 924
confezioni di specialità medicinali, ha escluso che fosse configurabile
la responsabilità del direttore sanitario, gravando sul medesimo un
obbligo di sorveglianza solo fino al conferimento dei rifiuti
all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22755 del 29/04/2010 Ud. (dep.
15/06/2010 )
In tema di gestione dei rifiuti, l'art.
255 D.Lgs. n. 152 del 2006 non ha abrogato l'art. 50 D.Lgs. n. 22 del
1997, poiché tra le due fattispecie intercorre, con riguardo agli
elementi costitutivi del reato, un rapporto di continuità normativa,
sicché, restando invariato il disvalore penale dei fatti anteriormente
commessi, il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base
delle procedure esistenti al momento del fatto.
Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 36873 del 15/04/2008 Ud. (dep.
26/09/2008)
In tema di abbandono di rifiuti, sebbene
l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile
"ratione temporis") preveda la corresponsabilità solidale del
proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento
sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti,
solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo
o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela
ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che
si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto,
tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una
funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area
medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per
la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa
postulato da tale norma può ben consistere nell'omissione delle cautele
e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di
un'efficace custodia. (Fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti
di un Consorzio di Bonifica per provvedere alla rimozione, all'avvio al
recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti
depositati lungo un fiume).
Cass. civ., sez. U, Sentenza n. 4472 del 25/02/2009
In tema di gestione dei rifiuti, al fine
di escludere la responsabilità penale del proprietario del rifiuto
abbandonato da terzi, è necessaria la mancanza di un concorso materiale
o morale con chi l'ha abbandonato, competendo in ogni caso al
proprietario, onde evitare di essere ritenuto responsabile
dell'inottemperanza in questione, chiedere l'annullamento del
provvedimento sindacale o dimostrare in sede penale l'assenza della
ritenuta condizione soggettiva. (Fattispecie relativa a veicolo
abbandonato dal proprietario il quale aveva provveduto al versamento
delle targhe, cedendolo informalmente a terzi, senza controllarne la
regolare rottamazione da parte di questi ultimi).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 27990 del 27/03/2008 Ud. (dep.
09/07/2008 )
In tema di abbandono incontrollato di
rifiuti, non rientrano nella nozione di rifiuto le particelle di amianto
provenienti dalle lastre di copertura di immobile per effetto
dell'azione di dilavamento delle acque piovane, essendo quest'ultimo
fenomeno estraneo alla volontà del detentore.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22245 del 23/04/2008 Cc. (dep.
04/06/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini
della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti cui all'art. 51,
comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma secondo,
D.Lgs. n. 152 del 2006), per titolare di impresa o responsabile di ente
non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività
ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale
inquinante.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 27/03/2008 Ud. (dep.
13/05/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, i reati
di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi
eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa o con l'ultimo
abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la
sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali momenti la
cessazione della decorrenza del termine di prescrizione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 19/12/2007 Ud. (dep.
07/02/2008 )
Il reato di abbandono o deposito
incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale
previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 50,
comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 255, comma primo, del
D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della
commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili
di enti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 33766 del 10/05/2007 Ud. (dep.
03/09/2007 )
In tema di gestione dei rifiuti, il reato
di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti
ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della
omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere
la condotta di abbandono. (Fattispecie nella quale il sequestro
preventivo riguardava un autocarro adibito al trasporto di rifiuti
abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del
titolare dell'impresa).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24736 del 18/05/2007 Cc. (dep.
22/06/2007)
Albo rifiuti
Integra il delitto di falsità ideologica
commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenta
false attestazioni, in ordine alla disponibilità dei mezzi necessari
all'espletamento dell'attività di gestione dei rifiuti, al fine di
conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, atteso
che quest'ultimo è organismo pubblico e l'iscrizione acquista anche
carattere pubblicistico, costituendo requisito per lo svolgimento della
suddetta attività e per la partecipazione alle gare d'appalto per la
fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 47558 del 14/10/2008 Cc. (dep.
22/12/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, l'omesso
o tardivo versamento del diritto annuale di iscrizione alla competente
Sezione regionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali determina
l'automatica sospensione dell'iscrizione. Ne consegue che è
configurabile il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152
del 2006 in caso di esercizio di una delle attività di gestione dei
rifiuti durante il periodo di sospensione dell'iscrizione a causa
dell'omesso o tardivo versamento del diritto annuale.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24467 del 15/05/2007 Ud. (dep.
21/06/2007)
Aziende municipalizzate
L'art. 4 del r.d. 15 ottobre 1925 n 2578,
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni,
prevede, specificamente, che il rapporto di impiego con i direttori
delle aziende municipalizzate abbia durata triennale e sia prorogabile
di triennio in triennio; ne consegue l'inapplicabilità del regime
sancito dalla legge n. 230 del 1962 atteso che, ove nella delibera di
assunzione sia stata omessa l'indicazione di un termine finale, il
rapporto è comunque a tempo determinato per espressa indicazione di
legge.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17660 del 27/06/2008
In tema di rapporto di impiego dei
direttori delle aziende municipalizzate, ove con il ricorso introduttivo
del giudizio sia stata domandato l'accertamento dell'illegittimità della
risoluzione del rapporto a tempo indeterminato per carenza di
motivazione della delibera di recesso, costituisce una inammissibile
nuova domanda, fondata su una distinta ed autonoma "causa petendi", la
deduzione in appello della violazione dell'art. 35 del d.P.R. n. 902 del
1986 che presuppone il diverso fatto costitutivo della durata triennale
del rapporto e della conseguente conferma, in ragione del difetto di
motivazione della delibera di diniego alla rinnovazione, per un
ulteriore triennio.
Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17660 del 27/06/2008
Autorizzazioni
La buona fede che esclude nei reati
contravvenzionali l'elemento soggettivo ben può essere determinata da un
fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore
incolpevole. (Fattispecie di buona fede indotta dal comportamento della
P.A. che, richiesta dell'autorizzazione relativamente ad un'attività di
smaltimento di rifiuti, ne aveva ripetutamente confermato la non
necessità).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 49910 del 04/11/2009 Ud. (dep.
30/12/2009 )
In tema di gestione dei rifiuti, integra
il reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
la detenzione senza autorizzazione di alghe marine, in quanto le stesse,
insieme alle altre piante marine, non sono utilizzabili, ai sensi della
L. 19 ottobre 1984, n. 748, nè per la produzione di ammendante
compostato verde nè per la produzione di ammendante compostato misto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 31158 del 12/06/2008 Ud. (dep.
24/07/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, ove il
Tribunale amministrativo regionale abbia in sede cautelare sospeso gli
effetti di un provvedimento amministrativo, deve ritenersi legittima la
prosecuzione dell'attività svolta dopo l'emanazione dell'atto impugnato,
in quanto l'ordinanza cautelare del G.A., comportando il mantenimento
della validità dell'iscrizione sino all'esito del giudizio di merito,
determina il venir meno del presupposto del reato. (Fattispecie nella
quale la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato per
difetto del "fumus delicti" l'ordinanza con cui il tribunale del riesame
aveva confermato un precedente decreto di sequestro preventivo avente ad
oggetto un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali,
sequestro disposto a seguito dell'adozione da parte
dell''amministrazione provinciale di un provvedimento di decadenza della
ditta dell'indagato dall'iscrizione all'Albo delle imprese che
effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, poi
cautelarmente sospeso dal T.A.R.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6117 del 17/12/2007 Cc. (dep.
07/02/2008 )
In tema di rifiuti, la natura personale
dell'autorizzazione all'esercizio di una delle tipiche attività di
gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione) non consente al titolare dell'autorizzazione di
delegare l'esercizio dell'attività a terzi che ne siano privi.
(Fattispecie nella quale il titolare di autorizzazione all'esercizio
dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ne aveva
delegato lo svolgimento a terzi non autorizzati che si avvalevano di
materiali ed attrezzature di proprietà del titolare
dell'autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24723 del 15/05/2007 Ud. (dep.
22/06/2007)
In tema di
gestione di rifiuti, il possesso di una autorizzazione per l'attività di
gestione non legittima l'esercizio della medesima attività in luogo
diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata
l'autorizzazione, atteso che le finalità di controllo perseguite in
materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le
caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale il provvedimento
abilitativo risulta inizialmente rilasciato.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 20460 del 27/03/2007 Ud. (dep.
25/05/2007)
Competenza e giurisdizione
Rientrano nell'amministrazione dei beni
sottoposti a sequestro preventivo gli adempimenti necessari a
ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita. (Nella specie
la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale del riesame
che aveva escluso la possibilità di operare il dissequestro di rifiuti
al fine di consentire di provvedere allo smaltimento degli stessi,
potendo tale operazione essere invece attuata dall'amministratore
giudiziario nominato ex art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22028 del 29/04/2010 Cc. (dep.
09/06/2010 ) RV. 247276
Spetta al giudice ordinario la
giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto il pagamento
dei contributi consortili e dei corrispettivi dovuti da un Comune della
Regione Campania ad un consorzio obbligatorio costituito ai sensi
dell'art. 6 della legge reg. 10 febbraio 1993, n. 10 per lo svolgimento
del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non trovando
applicazione né l'art. 11, quinto comma, della legge 7 agosto 1990, n.
241, in quanto l'obbligo di aderire al consorzio deriva direttamente
dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti
dell'appartenenza allo stesso ed i relativi obblighi, senza attribuire
al consorzio alcun potere autoritativo in ordine al pagamento delle
quote, né l'art. 33, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come
modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, riguardando
la controversia il corrispettivo di un pubblico servizio, né infine
l'art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14
luglio 2008, n. 123, il quale, nell'attribuire al giudice amministrativo
la giurisdizione in ordine alle controversie concernenti la gestione dei
rifiuti, si riferisce ai soli comportamenti della P.A. che costituiscono
espressione di un potere autoritativo.
Cass. civ., Sez. un., Ordinanza n. 16032 del 07/07/2010 (Rv. 613867)
La devoluzione alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla
complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con
comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa
equiparati, prevista dall'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123,
presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di
un potere autoritativo della P.A. (o dei soggetti a questa equiparati),
mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la
propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a
regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la
controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice
ordinario. (Principio enunciato dalla S.C. relativamente ad una
controversia concernente il pagamento di interventi di deodorizzazione
di una discarica commissionati dal Commissario Straordinario di Governo
per l'Emergenza Rifiuti in Campania).
Cass. civ., Sez. un., Ordinanza n. 14126 del 11/06/2010 (RV. 613610)
L'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, per
il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase
cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei
rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione
pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, non ha natura
retroattiva, non contenendo un'esplicita previsione in tal senso, ed è,
quindi, inapplicabile nelle controversie pendenti al momento della sua
entrata in vigore, valendo per esse il principio della "perpetuatio
iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ.
Cass. civ., Sez. un., Ordinanza n. 14126 del 11/06/2010 (RV. 613611)
Appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia che investe il potere
dell'Amministrazione relativo all'organizzazione ed alle modalità di
attuazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, che, per espressa
previsione normativa (d.P.R. 10 settembre 1992 n. 915), costituisce
"servizio pubblico", trovando al riguardo applicazione l'art. 33 del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, (nel testo risultante dalle sentenze della
Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), il quale, nella
materia dei pubblici servizi, attribuisce al giudice amministrativo la
giurisdizione ove si sia in presenza dell'esercizio di potestà
pubblicistiche; tale giurisdizione si estende alle connesse domande
risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur se con esse si
invochi la tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute,
stante l'inesistenza nell'ordinamento di un principio che riservi
esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti
costituzionalmente protetti. (Fattispecie relativa ad una controversia
risarcitoria promossa da cittadini nei confronti del Comune, in
relazione alla reiterata omissione della raccolta dei rifiuti urbani).
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 9956 del 29/04/2009
In tema di conflitti di competenza, al
fine di stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria nei
procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione
Campania, per reati "riferiti alla gestione dei rifiuti" (art. 3, comma
primo, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008,
n. 123), devono intendersi tutte le fattispecie, contravvenzionali e
delittuose, contemplate nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha
dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 44316 del 14/10/2008 Cc. (dep.
27/11/2008 )
In tema di conflitti di competenza, al
fine di individuare il giudice competente nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, i "reati in
materia ambientale", cui si riferisce il comma primo dell'art. 3, D.L.
23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123,
sono soltanto quelli correlati alle attività di gestione dei rifiuti di
cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie
nella quale la Corte, nel risolvere un conflitto negativo, ha dichiarato
la competenza del G.i.p. circondariale e non di quello collegiale
"regionale", vertendosi in materia di inquinamento atmosferico).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 44054 del 09/10/2008 Cc. (dep.
26/11/2008 )
L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
nel dettare una serie di disposizioni relative ai contratti delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi
compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi
albi, prevede, al comma 4, che tutti i contratti ad esecuzione periodica
o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del
prezzo" ed, al comma 19, che "le controversie derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla
giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo"; pertanto,
stante l'ampia formulazione della norma, il suo campo di applicazione
non è limitato ai contratti di appalto di opere pubbliche, ma si estende
anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo, per difetto
di giurisdizione, il capo del lodo arbitrale relativo alla domanda del
corrispettivo per revisione prezzi).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008
Alla luce della declaratoria di parziale
incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come
modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, recata dalla
sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale - per effetto della
quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono
devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di
quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un
criterio di riparto della giurisdizione già presente nell'art. 5 della
legge n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto
art. 33 - la controversia tra un'impresa concessionaria del servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani ed il Comune concedente, avente ad
oggetto il pagamento di corrispettivi vari per l'espletamento di
attività svolte in adempimento del contratto di affidamento del servizio
stesso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (e, quindi,
può costituire oggetto di giudizio arbitrale), senza che rilevi, al fine
di escludere la giurisdizione, la necessità di procedere
all'interpretazione di clausole contrattuali relative a detto
corrispettivo, atteso che la delibazione sulla portata applicativa delle
stesse non richiede un accertamento in via principale, ma soltanto
incidentale, circa il contenuto e la disciplina del rapporto di
concessione, e non si risolve in una valutazione sul modo in cui la P.A.
si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in
sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008
Compete al giudice amministrativo,
nell'esercizio della giurisdizione esclusiva devolutagli dall'art. 5
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la cognizione delle controversie,
promosse prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n.
205, aventi per oggetto le concessioni di costruzione e gestione di
opere pubbliche, quali un impianto di pretrattamento e valorizzazione di
rifiuti solidi urbani, in quanto l'equiparazione agli appalti prevista
"ai fini della tutela giurisdizionale" dall'art. 31 "bis" della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è limitata alle concessioni di sola costruzione
di opere pubbliche, sia pure comprensive, oltre che dell'esecuzione
materiale dell'opera, delle ulteriori attività tecniche o amministrative
preparatorie, accessorie e connesse (come la programmazione, la
progettazione, l'acquisizione delle aree e delle autorizzazioni,
l'espletamento delle procedure espropriative, la stipulazione degli
appalti, la vigilanza sull'andamento dei lavori, ed i collaudi).
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 19808 del 18/07/2008
Compost
In tema di
rifiuti, ove nella produzione del "compost" di qualità sia superata la
soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il
compostaggio ovvero siano presenti nel compost sostanze pericolose non
previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia,
si configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non
pericolosi in difetto dell'autorizzazione prevista dall'art. 208 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto è applicabile in tal caso la
disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e
ss. del citato D.Lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista
dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10709 del 28/01/2009 Cc. (dep.
11/03/2009 )
Delega di funzioni
In materia ambientale, per attribuirsi
rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la
compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed
espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di
tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e
professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito
affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere
giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle
esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non
solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo
certo. (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato inefficace
l'atto di delega conferito ad un proprio dipendente dall'imputato,
titolare di un impianto di produzione di rifiuti speciali non
pericolosi, in quanto mancante dei predetti requisiti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6420 del 07/11/2007 Ud. (dep.
11/02/2008 )
Risponde della gestione di una discarica
abusiva, in forza della posizione apicale rivestita, il direttore
responsabile dello stabilimento dove i rifiuti si sono illegittimamente
accumulati, non valendo ad escludere tale responsabilità la
riconducibilità del fatto anche al legale rappresentante della società
proprietaria dello stabilimento stesso.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
In tema di smaltimento dei rifiuti, se è
pur vero che il vigente ordinamento degli enti locali, di cui all'art.
107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni,
prevede la delega ai dirigenti amministrativi dell'ente di autonomi
poteri organizzativi, permane comunque in capo al sindaco, quale figura
politicamente ed amministrativamente apicale del comune, il dovere di
controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Nel caso
di specie la Corte ha ritenuto il sindaco responsabile dell'omessa
manutenzione di tratto fognario originante sversamento di reflui sul
suolo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2478 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
Deposito incontrollato
Il reato di deposito incontrollato di
rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, è configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai
responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma
primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei
confronti di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art.
2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di
fatto.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 22035 del 13/04/2010 Ud. (dep.
10/06/2010 )
La condotta
di deposito di rifiuti in luogo diverso da quello previsto dalla
autorizzazione integra il reato di cui all'art. 51, comma quarto, D.Lgs.
n. 22 del 1997, ora art. 256, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006
(inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione) e non
già il reato di cui all'art. 51, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997,
ora art. 256, comma secondo, D. Lgs n. 152 del 2006 (deposito di rifiuti
in mancanza di autorizzazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22763 del 29/04/2010 Ud. (dep.
15/06/2010 ) RV. 247284
In tema di
rifiuti, il reato di deposito incontrollato è integrato anche dalla
violazione della normativa regolamentare sulla "messa in riserva" (D.M.
5 febbraio 1998, modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186), attesa
l'esigenza di conservare separatamente i rifiuti dalle materie prime e
dal prodotto finito. (Fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti
plastici, in parte ammassati all'interno di locali ed in parte esposti
agli agenti atmosferici, stoccati unitamente a materiale semilavorato ed
a prodotti finiti della lavorazione).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9851 del 29/01/2009 Ud. (dep.
04/03/2009 )
In tema di
gestione dei rifiuti, la restituzione di un'area interessata
dall'abbandono e/o dal deposito incontrollato di rifiuti ed oggetto di
un sequestro probatorio o preventivo non può essere subordinata alla
previa bonifica dell'area medesima, in quanto la restituzione
costituisce un atto dovuto ed insuscettibile di essere sottoposto a
condizione, salva la possibilità di convertire il sequestro per le altre
finalità di legge o di sostituirlo con la confisca nei casi consentiti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37280 del 12/06/2008 Ud. (dep.
01/10/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, il curatore fallimentare risponde del reato d'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ove la condotta sia riconducibile ad ente od impresa dichiarata fallita, in quanto la responsabilità del titolare si trasferisce alla curatela fallimentare. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che non si tratta d'estensione analogica ma d'interpretazione teleologica della norma incriminatrice).
Cass.
pen., Sez. 3, Sentenza n. 37282 del 12/06/2008 Cc. (dep. 01/10/2008 )
In tema di
gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità dell'elemento
psicologico della contravvenzione di deposito incontrollato è
irrilevante il fine di lucro, in quanto si tratta di reato punibile a
titolo di colpa consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero
il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti.
(Fattispecie nella quale il ricorrente, produttore dei rifiuti, li aveva
fatti scaricare da un proprio dipendente su un fondo altrui, privo di
recinzione, sostenendo di averlo fatto non per motivi economici ma per
evitare intralcio al traffico; la Corte nel disattendere la tesi
difensiva, ha enunciato il predetto principio).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 18364 del 11/03/2008 Ud. (dep.
07/05/2008 )
Deposito temporaneo
In tema di gestione dei rifiuti, allorché
il deposito degli stessi manchi dei requisiti fissati dall'art. 6 lett.
m) D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per
essere qualificato quale temporaneo, si realizzano, secondo i casi: a)
un deposito preliminare, sanzionato dall'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997
(ora art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006), se il collocamento
dei rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; b) una messa
in riserva in attesa di recupero, sanzionata dall'art. 51, comma primo,
del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152
del 2006), che, quale forma di gestione, richiede il titolo
autorizzativo; c) un deposito incontrollato od abbandono, sanzionato,
amministrativamente o penalmente, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51,
comma secondo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora artt. 255 e 256, comma
secondo, D.Lgs. 152 del 2006), quando i rifiuti non sono destinati ad
operazioni di smaltimento o di recupero; d) una discarica abusiva,
sanzionata dall'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora
art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), quando l'abbandono è
reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 49911 del 10/11/2009 Ud. (dep.
30/12/2009 )
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini
della configurabilità del reato di attività di gestione di rifiuti non
autorizzata in caso di mancato rispetto del limite temporale trimestrale
fissato per il deposito temporaneo, sono necessari sia l'iniziale
attività di deposito dei rifiuti sia la loro mancata rimozione
successiva nel termine indicato. Ne consegue che, in caso di
trasferimento della titolarità dell'azienda nell'arco del trimestre
successivo all'avvenuto deposito, il titolare subentrante risponde del
reato, in quanto con la propria condotta omissiva determina la
condizione di irregolarità del deposito.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 1187 del 06/11/2007 Ud. (dep.
11/01/2008 )
In tema di deposito di rifiuti (nella
specie: materiale ferroso e da scavo), si ha deposito temporaneo, come
tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed
alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione;
si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o
la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate
le condizioni previste dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 per il
deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito in controllato o
abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato
in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della
sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata
penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da
responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando
sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente
indicate.
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 33791 del 21/08/2007 Ud. (dep.
03/09/2007)
Discarica
È configurabile il reato di inosservanza
delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 51, comma quarto, D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 256, comma quarto,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in caso di non efficiente raccolta del
percolato nella gestione di un'attività di discarica, in quanto la
relativa prescrizione rientra tra le "precauzioni da prendere in materia
di sicurezza ed igiene ambientale" previste dall'art. 28, comma primo,
lett. c) del D.Lgs. n. 22 del 1997. (Fattispecie antecedente all'entrata
in vigore del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 in cui la non corretta
gestione del percolato aveva determinato la formazione di battente
idraulico all'interno dei bacini di discarica, oggi oggetto di espresso
divieto in base al D.Lgs. n. 36 del 2003, attuativo della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22752 del 29/04/2010 Ud. (dep.
15/06/2010 )
L'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" e
non per categorie omogenee, come invece previsto dall'art. 183, comma
primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e, in precedenza,
dall'abrogato art. 6, comma primo, lett. m) D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22), esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o
regolare e integra il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11258 del 11/02/2010 Ud. (dep.
24/03/2010)
Non sussiste la violazione del principio
di correlazione tra accusa e sentenza se, a fronte di un'imputazione di
discarica non autorizzata di rifiuti, sia pronunciata condanna per il
reato di abbandono o deposito incontrollato degli stessi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 12443 del 11/02/2010 Ud. (dep.
30/03/2010)
In caso di condanna per il reato di
realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, non è possibile
disporre la confisca, anche solo parziale, dell'area sulla quale risulta
realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se
non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili,
quantomeno a titolo di concorso, del reato suddetto.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26950 del 07/04/2009 Ud. (dep.
02/07/2009 )
La confisca obbligatoria, per il caso di
emissione di sentenza di condanna o di patteggiamento, dell'area adibita
a discarica abusiva (art. 256, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152), se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, non può
essere disposta con il decreto penale di condanna.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 24659 del 19/03/2009 Cc. (dep.
15/06/2009 )
Nella giurisdizione del giudice ordinario
sulle controversie in materia di diritti rientrano le controversie in
tema di responsabilità da lesione di situazioni di interesse
giuridicamente rilevanti, anche quando detta responsabilità sia imputata
all'Amministrazione come effetto derivante dall'adozione di un
provvedimento amministrativo e senza che ai fini della configurabilità
di tale giurisdizione sia necessario il previo annullamento del
provvedimento ad opera del giudice amministrativo. Sussiste, pertanto,
la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda - proposta
anteriormente alla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione dettata
dagli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 7 della
legge 21 luglio 2000, n. 205 - di risarcimento del danno derivante
dall'illegittimo annullamento di una concessione edilizia
precedentemente rilasciata per la realizzazione di una discarica per
rifiuti solidi urbani, non ostandovi l'attribuzione alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, della competenza a conoscere dei ricorsi diretti
ad ottenere l'annullamento di provvedimenti in tema di concessioni
edilizie, atteso che, anteriormente all'indicato "ius superveniens" (non
rilevante ex art. 5 cod. proc. civ.), il giudice amministrativo non
conosceva delle questioni attinenti a diritti patrimoniali
conseguenziali e, quindi, al diritto al risarcimento del danno provocato
da tali provvedimenti illegittimi.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 16090 del 09/07/2009
È configurabile il reato di discarica non
autorizzata o abusiva nel caso di abbandono reiterato di rifiuti anche
se il loro deposito abbia durata inferiore ad un anno, in quanto la
protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all'anno
non individua un elemento costitutivo della fattispecie. (In motivazione
la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che
l'equiparazione del deposito temporaneo protrattosi per oltre un anno
alla realizzazione di una discarica, contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 13
gennaio 2003, n. 36, non incide sulla configurabilità del reato di
discarica abusiva quando si è in presenza di un abbandono reiterato di
rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9849 del 29/01/2009 Ud. (dep.
04/03/2009 )
In tema di gestione dei rifiuti, nel caso
in cui l'area su cui insiste una discarica regolarmente autorizzata sia
successivamente sottoposta a vincolo paesaggistico, il provvedimento di
rinnovo dell'autorizzazione deve essere preceduto dal nulla osta
dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto il rinnovo
dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è equiparabile ad una
nuova autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9847 del 29/01/2009 Ud. (dep.
04/03/2009 )
La controversia riguardante il
corrispettivo dovuto da un ente locale al gestore di una discarica per
lo smaltimento dei rifiuti, in quanto relativa ad "indennità, canoni od
altri corrispettivi" dovuti dal concedente al concessionario di un
pubblico servizio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario,
alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33
del d.lgs. n. 80 del 1998, (come modificato dall'art. 7 della legge n.
205 del 2000), contenuta nella sentenza n. 204 del 2004, non assumendo
alcun rilievo la circostanza che i costi di gestione dell'impianto siano
ricompresi nella tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dovuta dai
possessori o detentori di immobili situati nel territorio comunale, non
essendo ciò sufficiente a trasformare il rapporto tra l'ente locale ed
il gestore in un rapporto tributario. (Nella specie, il regolamento
preventivo di giurisdizione è stato azionato in pendenza di giudizio
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, adita con ricorso
avverso una cartella esattoriale relativa al corrispettivo richiesto
dall'ente gestore all'azienda municipalizzata per l'igiene ambientale,
per la copertura degli oneri di gestione di una discarica sostenuti dopo
la sua chiusura).
Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 5465 del 06/03/2009
In tema di espropriazione per pubblica
utilità, le opere preordinate alla realizzazione di una discarica di
rifiuti su terreno agricolo, allorchè siano state eseguite in assenza di
qualsiasi atto autorizzatorio o concessorio, non sono suscettibili di
indennizzo, atteso che la possibilità di utilizzazione produttiva di
qualsivoglia terreno a "discarica" non sussiste prima del rilascio della
relativa autorizzazione; conseguentemente dovrà procedersi alla
valutazione della sola area nuda, così da evitare che l'abusività in
questione possa concorrere, anche indirettamente, ad accrescere il
valore del fondo e che il proprietario possa trarre beneficio alcuno
dalla sua illecita attività.
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1017 del 16/01/2009
L'attività di custodia di autoveicoli e
motoveicoli in sequestro può configurare attività di realizzazione e
gestione di discarica, quando detti beni, lasciati in stato abbandono
dal custode giudiziario, subiscano un processo di deterioramento,
divenendo materiale inservibile e trasformandosi pertanto in veri e
propri rifiuti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il reato di
attività di gestione di rifiuti non autorizzata concorra con quello di
violazione colposa di doveri inerenti alle cose sottoposte a sequestro)
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 36809 del 08/04/2008 Ud. (dep.
25/09/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, integra
il reato di realizzazione di discarica abusiva la condotta di accumulo
di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per
ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e
comportino il degrado dell'area su cui insistono. (In motivazione la
Corte, nell'enunciare il predetto principio ha ulteriormente affermato
che tale condotta, sulla base di specifici presupposti, può concernere
anche l'accumulo di rifiuti in area collocata all'interno dello
stabilimento produttivo).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 41351 del 18/09/2008 Ud. (dep.
06/11/2008 )
Qualora l'autorizzazione regionale al
conferimento di rifiuti in discarica sita in territorio comunale sia
subordinata alla stipula di una convenzione tra il soggetto autorizzato
(nella specie un Consorzio per lo smaltimento di rifiuti speciali) ed il
Comune, la controversia relativa al pagamento delle somme dovute per il
conferimento appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella
amministrativa esclusiva di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, non essendo la convenzione un accordo sul contenuto del
procedimento autorizzatorio, bensì un atto ad esso esterno, ancorché
collegato, non inerente alla fase pubblicistica del rapporto - gestita
dalla Regione ed esauritasi con l'approvazione della discarica - ma una
distinta fase privatistica relativa ai rapporti tra Consorzio e Comune,
nella quale quest'ultimo non operando quale delegato della Regione non
può essere qualificato come amministrazione procedente, mentre il fatto
che la delibera di autorizzazione richieda un'apposita convenzione non
implica traslazione di potere o coinvolgimento del Comune nell'esercizio
della suddetta competenza regionale.
Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 27346 del 18/11/2008
In tema di gestione dei rifiuti, è
configurabile la responsabilità del gestore della discarica per
l'accettazione e la ricezione di rifiuti in violazione delle
prescrizioni autorizzative e dei requisiti d'ammissibilità previsti dal
D.M. 3 agosto 2005 (recante "Definizione dei criteri d'ammissibilità dei
rifiuti in discarica"), in quanto grava su costui l'obbligo di
verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dai produttori o
dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l'ammissibilità
dei rifiuti stessi.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37559 del 07/05/2008 Cc. (dep.
03/10/2008 )
In tema di gestione dei rifiuti, integra
il reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
la condotta del gestore della discarica preesistente che non osserva le
prescrizioni contenute nel provvedimento d'approvazione del piano
d'adeguamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
(attuativo della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 37559 del 07/05/2008 Cc. (dep.
03/10/2008 )
Una volta scaduto il termine della
requisizione disposta ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E, o venute meno le esigenze temporanee sottese al provvedimento, il
proprietario dell'area requisita ha diritto alla sua restituzione o,
quando ciò non sia possibile per irreversibile trasformazione derivante
da una diversa e indebita destinazione permanente, al risarcimento del
danno conseguente alla perdita della proprietà dell'area, ormai
acquisita a titolo originario dall'ente occupante per effetto
dell'accessione invertita e, quindi, non restituibile. Tale situazione
si verifica nel caso di requisizione di una cava successivamente adibita
a discarica pubblica di rifiuti, non essendo necessario, perché si
verifichi l'irreversibile trasformazione, che sia impossibile
ripristinare l'originaria fisionomia del bene a mezzo di nuovi
interventi (nella specie, invero, teoricamente praticabili), ma
risultando sufficiente la sola sua diversa collocazione nella realtà
giuridica, che trova la sua massima espressione nella sostituzione del
fine pubblico a quello privato, indipendentemente dalle forme in
concreto assunte dall'iniziativa della P.A..
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 21249 del 06/08/2008
In tema di gestione dei rifiuti, la
confisca obbligatoria dell'area adibita a discarica abusiva non può
essere disposta con il decreto penale di condanna, in quanto l'art. 51,
comma terzo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dall'art.
256, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) prevede che detta misura
di sicurezza deve essere disposta solo con la sentenza di condanna
ovvero con la sentenza di patteggiamento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 26548 del 22/05/2008 Cc. (dep.
02/07/2008 )
La gestione di una discarica abusiva può
comportare il concorso di contributi attivi o passivi da parte di più
soggetti, concorrenti tra loro oppure agenti in un quadro di
cooperazione colposa, venendo tutti tali soggetti chiamati a rispondere
per gli apporti dati alla realizzazione del reato. (Nella specie si è
ritenuto che il ruolo di direttore responsabile dello stabilimento dove
i rifiuti si erano illegittimamente accumulati fosse tale, per la
posizione apicale rivestita, da comportare una responsabilità anche a
titolo omissivo per non avere segnalato agli organi sovraordinati la
necessità di provvedere alla rimozione di una situazione di fatto
caratterizzata da profili di illegalità).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
In materia di rifiuti, la confisca
dell'area interessata da una discarica abusiva non può essere disposta
nei confronti del comproprietario, in caso di comproprietà indivisa
dell'area, qualora non si accerti una responsabilità del medesimo,
quantomeno a titolo di concorso, nel reato di gestione o realizzazione
di discarica; ne consegue che il comproprietario non responsabile ha
diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota
ideale di sua spettanza, come proprietà singolare di cui il reo non ha
diritto di disporre.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
In materia di rifiuti, non è
configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di
discarica abusiva, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di
garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla
quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato
per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a
qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto
ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 09/10/2007 Ud. (dep.
17/01/2008 )
Il divieto di restituzione delle cose
sottoposte a sequestro, stabilito dall'art. 324, comma settimo, cod.
proc. pen. per i casi in cui trattisi di cose per le quali sia prevista
la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod.
pen., non riguarda le ipotesi in cui l'obbligo di confisca sorga
soltanto a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta (principio affermato, nella specie,
con riguardo al sequestro di un'area adibita a discarica abusiva di
rifiuti, disposto in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 256,
comma primo, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 44279 del 07/11/2007 Cc. (dep.
28/11/2007)
In tema di gestione dei rifiuti, integra
il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione
l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali
spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione,
perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi
di gestione di discarica abusiva allorchè sussiste una organizzazione,
anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della
medesima, nè assume rilevanza in quest'ultima ipotesi il dato che il
quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare
entità. (Ha specificato la Corte - censurando la sentenza di merito per
l'assenza di motivazione sul punto - che la individuazione di una
discarica abusiva richiede l'accertamento delle seguenti condizioni: una
condotta non occasionale di accumulo di rifiuti, lo scarico ripetuto, il
degrado dell'area, la definitività dell'abbandono dei rifiuti medesimi).
Cass. pen., Sez. F, Sentenza n. 33252 del 02/08/2007 Ud. (dep.
22/08/2007)
In materia di gestione dei rifiuti, il
reato di realizzazione di discarica non autorizzata, previsto dall'art.
51, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ha natura permanente e la
condotta antigiuridica cessa, in caso di sequestro della discarica, per
effetto del relativo provvedimento.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 22826 del 27/03/2007 Ud. (dep.
12/06/2007)
Ecopiazzole
In tema di gestione dei rifiuti, anche
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 (recante
"Norme in materia ambientale") le piazzole comunali destinate alla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette ecopiazzole o
piazzole ecologiche, necessitano della prevista autorizzazione, in
quanto le medesime costituiscono centri di stoccaggio in cui si svolge
una fase preliminare alle attività di smaltimento o di recupero dei
rifiuti.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9103 del 15/01/2008 Ud. (dep.
28/02/2008 )
Emergenza Campania
In tema di procedimenti per reati
relativi alla gestione rifiuti nella Regione Campania, qualora si
proceda per associazione di tipo mafioso e truffa aggravata in danno di
ente pubblico, la competenza a disporre il sequestro preventivo di beni
appartenenti agli indagati appartiene al giudice del capoluogo di
distretto di Corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice che
sarebbe competente secondo le regole ordinarie, e non a quello
collegiale, così come individuato dall'art. 3, comma secondo, D.L. 23
maggio 2008 n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 123 (misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella Regione Campania), data la "vis attractiva" esercitata
dal reato più grave, che prevale sul carattere speciale della competenza
disciplinata dalla citata disposizione, operante per l'imputazione meno
grave. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo per equivalente
della somma di 400.000 euro, costituente la differenza illecitamente
lucrata sul costo dello smaltimento da eseguire e non eseguito e quello,
diverso, realmente effettuato, grazie a falsificazione di codici).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 17721 del 04/03/2010 Cc. (dep.
10/05/2010 ) Rv. 247069
La "speciale competenza" dell'A.G. di
Napoli in materia di emergenza rifiuti nella Regione Campania,
introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90 (conv., con modd., in L. 14
luglio 2008, n. 123), si applica anche ai reati previsti dall'art. 6 del
D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. con modd. in L. 30 dicembre 2008, n.
210. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo di un veicolo
adibito a trasporto abusivo di rifiuti speciali).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10646 del 21/01/2010 Cc. (dep.
18/03/2010)
La speciale competenza attribuita ai
magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti,
nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione
Campania, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con
modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, deve intendersi riferita ai nuovi
reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo, a quelli
previsti dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a quelli
previsti dall'art. 6 del D.L. 6 novembre 2008 n. 172, conv. con modd. in
L. 30 dicembre 2008 n. 210, nonché a quelli connessi ai sensi dell'art.
12 cod. proc. pen., sempre che sussista il rapporto di attinenza con le
attribuzioni del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 2 del D.L. n.
90 del 2008 citato.
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 30096 del 27/05/2009 Cc. (dep.
20/07/2009 )
La confisca del veicolo prevista dalla
normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione
Campania (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 171, conv. con
modd. in L. 30 dicembre 2008, n. 210) consegue obbligatoriamente ad una
sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, salva l'ipotesi
prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una
discarica non autorizzata. (In motivazione la Corte ha precisato che,
fatta eccezione per l'ipotesi indicata, per confiscare il veicolo a
seguito di patteggiamento, il giudice deve motivare l'esercizio del
potere discrezionale).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 40203 del 29/09/2009 Cc. (dep.
16/10/2009 )
La specifica competenza attribuita
all’autorità giudiziaria di Napoli nei procedimenti indicati nell’art.
3, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 90, conv. con modif. in legge 14
luglio 2008 n. 123, e cioè in quelli “relativi ai reati, consumati o
tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia
ambientale nella regione Campania nonché in quelli connessi a norma
dell’art. 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni
del sottosegretario di Stato, di cui all’art. 2 del presente decreto”,
si estende a tutti i suddetti reati, indipendentemente dalla circostanza
che gli stessi siano o meno ricollegabili alla situazione di c.d.
“emergenza rifiuti” per fronteggiare la quale è stato emanato il citato
D.L.
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 29354 del 24/06/2009 c.c. (dep.
16/07/2009 )
La speciale competenza attribuita ai
magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti,
nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione
Campania, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con
modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, deve intendersi limitata ai nuovi
reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli
previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha
dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale in ordine alla
convalida del sequestro preventivo di una discarica abusiva di rifiuti
speciali, per il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 2470 del 16/12/2008 Cc. (dep.
21/01/2009 )
In tema di misure cautelari disposte da
G.i.p. divenuto incompetente a seguito dell'entrata in vigore della
legislazione emergenziale in materia di rifiuti nella regione Campania
(D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n.
123), in sede di rinnovazione della misura nel termine di giorni venti
previsto dall'art. 3 del D.L. citato, il competente G.i.p. collegiale
non deve procedere a nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.
proc. pen., a meno che la misura rinnovata non si fondi su fatti nuovi o
individui indizi di colpevolezza o esigenze cautelari diverse da quelle
poste a sostegno dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 46029 del 06/11/2008 Cc. (dep.
12/12/2008 )
In tema di conflitti di competenza, al
fine di individuare il giudice competente nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, la nozione di
reati "riferiti alla gestione dei rifiuti", di cui all'art. 3 del D.L.
23 maggio 2008, n. 90, conv. con modificazioni in L. 14 luglio 2008, n.
123, include tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose,
contemplate nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato
la competenza del G.i.p. collegiale regionale in ordine al sequestro
preventivo di una discarica di rifiuti speciali pericolosi, per il reato
previsto dall'art. 256 D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 2465 del 16/12/2008 Cc. (dep.
21/01/2009 )
In tema di conflitti di competenza, la
speciale competenza attribuita ai magistrati del Tribunale di Napoli,
requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione
dei rifiuti e ai reati in materia ambientale nella regione Campania
(art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio
2008, n. 123), non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve
intendersi limitata, anche per i reati connessi, ai nuovi reati
introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e
sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha affermato
la competenza in sede cautelare del G.i.p. circondariale e non di quello
collegiale "regionale", vertendosi in materia di raccolta di rifiuti
senza autorizzazione).
Cass. pen., sez. 1, Sentenza n. 44363 del 18/11/2008 Cc. (dep.
27/11/2008)
La speciale competenza attribuita ai
magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti,
nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione
Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14
luglio 2008, n. 123), non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve
intendersi limitata ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato
testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Cass. pen., sez. 1, Sentenza n. 48160 del 18/11/2008 Cc. (dep.
24/12/2008)
Fanghi
In tema di gestione dei rifiuti,
l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei fanghi derivanti dallo
sfruttamento delle cave (art. 185, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152) è subordinata alla condizione che gli stessi derivino direttamente
dallo sfruttamento e restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e
connessa pulitura, in quanto l'attività di sfruttamento del materiale di
cava è distinta da quella della sua lavorazione successiva. (In
motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che gli inerti, anche se
provenienti da una cava, una volta esaurito il ciclo estrattivo, devono
considerarsi rifiuti se avviati allo smaltimento, all'ammasso, etc.).
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10711 del 28/01/2009 Cc. (dep.
11/03/2009 )
In tema di disciplina sui rifiuti, anche
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), i fanghi derivanti dall'attività di autolavaggio
rientrano nella nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni
acquose dai predetti insediamenti prodotte, atteso che sono certamente
riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli
effluenti, recanti originariamente il codice CER 07.06.02 e, a seguito
della Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002, i codici
07.06.11 e 07.06.12.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21774 del 27/03/2007 Ud. (dep.
05/06/2007)
Integra il reato di attività di gestione
non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 51, comma primo, lett. b),
D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma primo, lett.
b), D.Lgs. n. 152 del 2006) l'attività di raccolta, trasporto e
smaltimento in assenza di autorizzazione di fanghi di burattatura
derivanti dalla lavorazione di rubinetteria in quanto ricompresi
nell'elenco europeo dei rifiuti con il codice CER 12.01.14, richiamato
nell'allegato D alla parte quarta del citato D.Lgs. n. 152.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21780 del 27/03/2007 Ud. (dep.
05/06/2007)
Frantoi oleari
La disciplina in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi
oleari, di cui alla L. 11 novembre 1996 n. 574, è applicabile
esclusivamente ai frantoi che operano in stretta connessione con
l'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla
stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenuti
dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei
terreni ove vengono distribuite.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 20452 del 27/03/2007 Ud. (dep.
25/05/2007)
Lo spandimento dei reflui derivanti
dall'attività di lavorazione delle olive (nella specie: sanse umide),
continua ad essere soggetto alla disciplina dettata dalla L. 11 novembre
1996, n. 574 qualora sia accertata l'effettiva utilizzazione agronomica
configurandosi, diversamente, la violazione degli artt. 38 e 59, comma
undicesimo ter, del D.Lgs. n. 152 del 1999 (oggi sostituiti dagli artt.
112 e 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006), ove tale
attività sia esercitata in difetto di autorizzazione.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 21773 del 27/03/2007 Ud. (dep.
05/06/2007)
Gestione non autorizzata
Integra il reato di gestione non
autorizzata di rifiuti la modifica del ciclo produttivo di recupero e
trattamento, gestito in regime di procedura semplificata, non preceduta
da una nuova comunicazione di inizio attività, in quanto il trattamento
di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di
autorizzazione equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione.
(Nella specie, il ciclo produttivo autorizzato prevedeva solo l'attività
di recupero, trasformazione e riciclaggio di sansa vergine per la
produzione di olio e non anche la successiva lavorazione della sansa
esausta per la produzione di combustibile per caldaie).
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 773 del 25/11/2009 Ud. (dep. 11/01/2010
)
L'attività di raccolta e trasporto di
rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi costituisce reato
(art. 6, lett. d) del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv., con modd., in
L. 30 dicembre 2008, n. 210) anche in mancanza della qualità di
imprenditore ovvero di un'organizzazione imprenditoriale.
Cass. pen., sez. 3, Sentenza n. 79 del 28/10/2009 Cc. (dep. 07/01/2010 )
Risponde del reato di gestione non
autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) il
proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi
un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul primo,
anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà (art. 42
Cost.), l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso
dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi
rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 36836 del 09/07/2009 Ud. (dep.
22/09/2009 )
In tema di gestione dei rifiuti,
l'eliminazione mediante incenerimento di rami d'alberi tagliati non
usufruibili in processi produttivi integra il reato di smaltimento non
autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma primo,
lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto tale materiale non
costituisce materia prima secondaria riutilizzata in settori produttivi
diversi senza pregiudizio per l'ambiente. (In motivazione la Corte,
nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che
l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale non trova
riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali).
Cass. pen., Sez.3, Sentenza n. 46213 del 04/11/2008 Ud. (dep.
16/12/2008 )
Il reato di smaltimento non autorizzato
di rifiuti non richiede, a differenza del reato di gestione di
discarica, una struttura organizzativa complessa ed un comportamento
sistematicamente ripetuto nel tempo.
Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43817 del 30/09/2008 Ud. (dep.
25/11/2008 )
In tema di tutela penale dell'ambiente, non è configurabile il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in