DM 20 gennaio 1999, n. 76
Regolamento recante norme per l'installazione
dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.
(Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999)
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Art. 1.
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo
4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le modalità e i termini
per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con dispositivi di
recupero dei vapori di benzina le pompe di distribuzione delle benzine presso
gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti.
Art. 2.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
benzina:
qualunque distillato di petrolio corrispondente ai seguenti codici doganali:
NC27100026 - 27100027 - 27100029 - 27100032 - 27100034 - 27100036;
pompa
di distribuzione o distributore: apparecchio finalizzato all'erogazione di
benzina. Può essere dotato di idonea unità di pompaggio in grado di
aspirare da serbatoi di stoccaggio, oppure può essere collegato ad un
sistema di pompaggio centralizzato. Se inserito in un impianto di
distribuzione di carburanti in rapporto con il pubblico, deve essere dotato
di idoneo dispositivo per l'indicazione ed il calcolo delle quantità
erogate; il distributore, inserito in un impianto di distribuzione di
carburanti privato, può essere sprovvisto di detti
dispositivi; dispositivi di recupero dei vapori o sistema di recupero dei
vapori - fase II: insieme dei dispositivi e delle procedure atti a
prevenire l'emissione in atmosfera di composti organici volatili durante
i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale insieme di procedure e di
dispositivi, di seguito indicato più brevemente come sistema di recupero dei
vapori, comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei
vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la
separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante,
collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei
vapori verso i serbatoi, nonchè tutte le apparecchiature e i dispositivi
atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizione di sicurezza
ed efficienza;
impianto preesistente di distribuzione di carburanti;
installazione in cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli
da serbatoi di stoccaggio realizzata con concessione
rilasciata antecedentemente al 3 dicembre 1997;
erogato: il volume annuo
di benzina, espresso in metricubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di
distribuzione nel 1997.
Art. 3.
1. Entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, i titolari di autorizzazioni relative ad
un numero di impianti preesistenti di distribuzione dei
carburanti superiore a cinque, devono attrezzare le pompe di distribuzione
con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti,
esclusi
quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano già attrezzati
con dispositivi di recupero dei vapori conformi all'articolo 5, tale
che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 40%
dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del
3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari. In ogni caso entro
la
stessa data i titolari di cui sopra devono dotare almeno la metà
dei loro impianti preesistenti ubicati nei comuni
individuati nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente
regolamento, di dispositivi di recupero dei vapori per le pompe di
distribuzione delle benzine.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente
comma, entro il 30 settembre 1999 i soggetti di cui al comma 1, devono
attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori
in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre
1997 erano già attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori
conformi all'articolo 5, tale che la somma del loro erogato rappresenti
almeno il 70% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora
adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono
titolari.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il
30 settembre 1999 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli
impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti ubicati nei comuni
individuati nell'allegato 1 devono essere attrezzate con dispositivi di
recupero dei vapori.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi,
entro il 30 giugno 2000 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti
gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti devono
essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.
5. A decorrere
dalla data di adeguamento, indicata al comma 1, deve essere conservata presso
il singolo impianto di distribuzione dei carburanti e messa disposizione
dell'autorità competente una
autocertificazione del titolare
dell'autorizzazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai
precedenti commi nonchè la data prevista per l'adeguamento a quanto ivi
prescritto.
Art. 4.
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
i titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
devono trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità
e al Ministero dell'interno un piano di adeguamento alle prescrizioni
del
presente regolamento delle pompe di distribuzione delle benzine presso
gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti secondo la
tempistica ed i criteri di cui all'articolo 3. Il piano si ritiene approvato
ove entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente, sentiti i
Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e
dell'interno, non comunichi osservazioni ai titolari di autorizzazioni.
2.
Il piano di adeguamento di cui al comma 1 deve riportare il numero di
impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti nonchè l'erogato
totale e specificare per ognuno di detti impianti, suddivisi su base
provinciale nonchè, nel caso dei comuni individuati nell'allegato 1, su base
comunale: la data del rilascio della autorizzazione, l'ubicazione, l'erogato,
lo stato di adeguamento alla data del 3 dicembre 1997 nonchè la data
prevista per l'adeguamento.
3. Possono essere apportate modifiche al piano
di adeguamento di cui al comma 1, fermi restando i termini temporali e i
criteri previsti all'articolo 3. Tali modifiche devono essere
preventivamente comunicate ai Ministeri indicati al comma 1.
4. I titolari
di autorizzazioni che non presentino il piano di cui al comma 1 nei termini
ivi previsti devono adeguare tutti i loro impianti entro i tre mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5.
1. I sistemi di recupero dei vapori da installare sulle pompe
di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione
dei carburanti devono essere conformi ai requisiti tecnici di omologazione
e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156.
2.
Ai fini dell'installazione dei sistemi di recupero dei vapori negli impianti
di distribuzione dei carburanti si applica quanto previsto all'articolo 5 del
decreto di cui al comma 1.
3. Le procedure di controllo dei sistemi di
recupero dei vapori a carico dell'esercente dell'impianto di distribuzione
dei carburanti sono quelle individuate all'articolo 6 del decreto di cui al
comma 1.
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
(Si omette l'allegato)
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SM 09.09.99