DM (Amb.) 4 febbraio 1999
Attuazione dei programmi urgenti
per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e
8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267.
(Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1999)
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Art. 1.
All'attuazione dei programmi di interventi urgenti
per l'anno 1998, definiti dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvede,
con propri decreti, il dirigente generale dell'ufficio del consigliere
ministeriale per la difesa del suolo.
Art. 2.
Ognuna delle regioni interessate all'attuazione del
programma trasmetterà al Ministero dell'ambiente - Ufficio del consigliere ministeriale
per la difesa del suolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, una relazione tecnicoeconomica corredata da una scheda
illustrativa che tenga conto anche della qualità ambientale dell'intervento,
redatta secondo l'allegato schema, che forma parte integrante del presente
provvedimento.
Le regioni comunicheranno inoltre il trasferimento,
agli enti titolari dell'intervento, delle risorse loro assegnate, ai sensi del precedente
art. 1, ed i relativi estremi.
La regione destinataria delle risorse e l'ente
titolare dell'intervento trasmetteranno per conoscenza e documentazione al Ministero
dell'ambiente - Ufficio del consigliere ministeriale per la difesa del suolo,
copia degli atti di aggiudicazione, corredati da copia dei progetti, entro
trenta giorni dall'aggiudicazione stessa.
In caso di inadempienza delle regioni o degli enti
titolari degli interventi ed in particolare in caso di mancata realizzazione
degli interventi nei tempi indicati nelle relazioni di cui al presente articolo,
ovvero di realizzazione degli interventi non conforme agli obiettivi previsti
dalla normativa del decreto-legge n. 180 del 1998, ovvero in variante rispetto
ai progetti comunicati a norma del comma che precede, il Ministero
dell'ambiente potrà provvedere - sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano -
alla revoca totale o parziale del finanziamento ed all'assunzione di tutti i
provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni.
Art. 3.
Al finanziamento di interventi ulteriori si
provvederà, anche ad iniziativa del Ministero dell'ambiente, con trasferimenti
commisurati alla disponibilità finanziaria derivante dai ribassi d'asta
ottenuti in sede di aggiudicazione degli altri interventi di cui all'art. 1, che
dovranno immediatamente essere trasferiti al Ministero dell'ambiente.
Qualora gli interventi di cui all'art. 1 siano
aggiudicati con trattativa privata, anche in relazione ai motivi di urgenza che
ne hanno determinato la proposta, i soggetti proponenti sono tenuti ad informare
il Ministero dell'ambiente - Ufficio del consigliere ministeriale per la difesa
del suolo, ed a verificare e certificare con apposita dichiarazione la
congruità dei costi di realizzazione.
(Si omette l'allegato)
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SM
06.10.99