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D.M. 10 marzo 1999

Proroga dei termini per la dismissione di gas halons

(Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999).

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Art. 1.

1. Il termine stabilito dal decreto ministeriale 26 marzo 1996, art.2, comma 1, lett. b, per la dismissione degli halons in tutti gli apparecchi ed impianti dagli usi non considerati critici, è prorogato al 31 dicembre 2000.

2. La proroga suddetta non trova applicazione nei seguenti casi:

a) se dopo il 31 marzo 1996 ha avuto luogo un collaudo;

b) se dopo il 31 marzo 1996 vi è stata una ricarica.

3. Qualora il collaudo o la ricarica di cui al comma precedente intervengano tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2000, la proroga è limitata alla data del collaudo o della ricarica.

Art. 2.

1. Ogni detentore di halons entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto deve trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria una relazione illustrativa sul programma di dismissione da attuare entro il 31 dicembre 2000.

Art. 3.

1. Entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 marzo 1996, devono inoltrarla ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria qualora non abbiano già provveduto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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SM 08.08.99