www.tuttoambiente.it


DPR 9 aprile 1999

Finalizzazione e riparto di somme di cui al Fondo speciale, in materia di risorse idriche.

(Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999)

---------------------------------------------------------------------

Art. 1.

1. Le somme di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, iscritte sul capitolo 9009 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'importo complessivo di L. 9.283.006.000 relativo all'anno 1997 sono utilizzate, attraverso programmi adottati dalle regioni e dalle province autonome, per il finanziamento di attività e interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici ed agli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchè per le finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, relative al risanamento delle acque, completamento e gestione delle reti di monitoraggio, fruizione e gestione del patrimonio idrico e tutela degli aspetti ambientali ad esso connesso.

Art. 2.

1. I programmi di cui all'art. 1, debitamente approvati dal competente organo regionale o dalla provincia autonoma, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'ambiente ed alle Autorità di bacino di appartenenza entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Art. 3.

1. A valere sullo stanziamento complessivo di lire 9.283.006.000 le somme da attribuire a ciascuna regione o provincia autonoma sono calcolate attribuendo una quota fissa pari al quaranta per cento dello stanziamento diviso per il numero delle regioni e delle province autonome, la restante parte, pari al sessanta per cento dello stanziamento, in proporzione alla provenienza territoriale del gettito globale dei canoni relativi alla derivazione di acque pubbliche. Pertanto, le somme destinate alle finalità di cui all'art. 1, sono ripartite fra le regioni e le province autonome in conformità alla allegata tabella, facente parte integrante del presente decreto.

2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui al comma 1.

3. Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 4.

1. La regione Sardegna è esclusa dalla ripartizione di cui al presente decreto in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, la stessa risulta già destinataria dell'intero ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio regionale.

2. Nelle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

(Si omette l'allegato)

------------------------------------------------------------

SM 22.06.99