ORD. (Min. San.) 21 aprile 1999
Modificazione all'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 recante: "Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale".
(G.U. n. 152 del 1 luglio 1999)
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Art. 1.
1. L'art. 11 dell'ordinanza del Ministro della sanità 10 maggio 1973, così come modificato dall'ordinanza 21 aprile 1995, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. I rifiuti - prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri - di alimenti provenienti da Paesi extra-U.E., per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore utilizzato deve possedere caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione.
2. È ammesso il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al comma 1 nelle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre a condizione che lo smaltimento avvenga con periodicità non superiore ai cinque giorni indipendentemente dalle quantità in deposito e comunque ogniqualvolta il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi.
3. Il deposito temporapeo di cui al comma 2 deve essere effettuato in condizioni tali da non comportare rischi per la salute e per l'ambiente.
4. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 può avvenire secondo le seguenti modalità:
a) termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'interno delle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre ed avvio del residuo della combustione a discarica;
b) autoclavaggio o altra metodica di sterilizzazione - tale comunque da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10(elevato a)-6j - in impianto sito all'interno delle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre ed avvio del materiale trattato in impianto di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica;
c) termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'esterno delle aeree portuali, aeroportuali e di confine terrestre, nel rispetto della vigente normativa concernente la raccolta, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
5. Ogni singola operazione di cui al comma 4, lettera c), è autorizzata dagli uffici di sanità marittima ed aerea o dagli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto; il conseguente rilascio di apposito nullaosta e assoggettato alla corresponsione della tariffa di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1993 e successive modifiche.
6. La vigilanza relativa alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è esperita dagli uffici di sanità marittima ed aerea e dagli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto.
7. L'idoneità di metodiche di sterilizzazione dei rifiuti alimentari diverse dall'autoclavaggio di cui al comma 4, lettera b), è riconosciuta dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità.
8. Le spese connesse all'applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza sono a carico del produttore dei rifiuti senza alcun onere per lo Stato.".
Art. 2.
1. È abrogata l'ordinanza del Ministro della sanità 21 aprile 1995.
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SM 05.07.99