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DM 22 aprile 1999

Attuazione delle direttive 98/55/CE e 98/74/CE della Commissione rispettivamente in data 17 luglio 1998 e 1 ottobre 1998 che modificano la direttiva 93/75/CEE, concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268.

(Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1999)

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Art. 1.

1. L'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, è modificato come segue:

alla lettera c), dopo le parole "codice IMDG" è inserito il seguente testo:

"inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF";

dopo la lettera h) è inserito il seguente paragrafo:

" i) ''raccolta INF'': il corpus delle norme di sicurezza OMI per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi in vigore dal 1 gennaio 1998;";

le lettere i), l), m) e n) diventano rispettivamente j), k), l) e m);

le lettere e), g), h) e j) sono sostituite dalle seguenti:

" e) ''Marpol'': la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore al 1 gennaio 1998;";

" g) ''Codice IBC'': il codice internazionale OMI per la costruzione e armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore al 10 luglio 1998;";

" h) ''Codice IGC'': il codice internazionale OMI per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore al 1 luglio 1998;";

" j) ''risoluzione OMI A.851 (20)'': la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata dall'assemblea nella 20 sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo ''Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino;".

2. Gli allegati I e II di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1997, n. 268, sono sostituiti dai corrispondenti del presente decreto.

3. Il comma 10 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, è sostituito dal seguente:

" 10. La comunicazione di cui al comma 9 è effettuata secondo quanto previsto dalla risoluzione OMI A.851 (20).".

4. L'art. 5, comma 1, nonchè i modelli di rapporto riportati nell'allegato 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 dicembre 1997, citato in premessa, sono modificati come segue:

"L'espressione ''risoluzione OMI A.648 (16)'' è sostituita dalla espressione ''risoluzione OMI A.851 (20)''".

(Allegati omessi)

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SM 08.09.99