D.M. (Amb.) 23 aprile 1999
Modificazione al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 recante: "Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti". (G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)
(Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999)
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Art. 1.
1. All'articolo 2, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, è soppresso il comma 3.
2. All'articolo 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, in base alla classificazione in categorie e classi previste dagli art. 8 e 9 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
b) raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
c) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi".
3. All'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, le parole: "quantità giornaliera" sono sostituite dalle parole: "quantità annua";
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, sono aggiunte in fine le seguenti parole " f) L. 40.000.000";
5. All'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, le parole da "classe d) L. 150.000.000" a "50 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "classe d) L. 450.000.000; classe e) L. 150.000.000; classe f) L. 80.000.000";
6. All'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, le parole da "classe d) L. 200.000.000" a "50 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "classe d) L. 600.000.000; classe e) L. 200.000.000; classe f) L. 100.000.000";
7. Nell'allegato 1 al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 ogni riferimento all'"Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti" si intende sostituito con "Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti".
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SM 30.06.99