Circ. Min Amb. 5 maggio 1999, n. 3402/V/MIN
Conferimento di pile ed accumulatori esausti presso esercizi commerciali.
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Il decreto ministeriale 20.11.97, n. 476 disciplina la commercializzazione delle pile e degli accumulatori contenenti sostanze pericolose e la loro gestione a fine vita, in attuazione delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CE.
In particolare, per garantire il recupero e il corretto smaltimento dei rifiuti costituiti da pile ed accumulatori esausti il decreto ministeriale 20.11.97, n. 476 pone specifici oneri ed obblighi a carico dei produttori, degli importatori, dei distributori, dei commercianti, della pubblica amministrazione, e dei cittadini. In attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa, recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 22/97, la pubblica amministrazione è tenuta ad effettuare la raccolta differenziata delle pile ed accumulatori esausti; il settore economico-produttivo deve garantire la raccolta selettiva delle pile ed accumulatori esausti; e il cittadino deve conferire le pile e gli accumulatori esausti o al servizio pubblico oppure al commerciante al momento dell'acquisto di pile ed accumulatori. Gli enti e le imprese che producono rifiuti costituiti da pile ed accumulatori esausti hanno, invece, l'obbligo di provvedere alla gestione di tale tipologia di rifiuti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/97. Per le batterie ed accumulatori al piombo esausti resta invece fermo l'obbligo a carico di tutti i detentori di conferimento all'apposito Consorzio (COBAT) ai sensi dell'articolo 9 quinquies della Legge 475/88.
In tale contesto normativo il commerciante assume un ruolo particolare che non appare inquadrabile né nella figura del produttore né in quella di detentore di rifiuti.
In effetti, il commerciante si limita a vendere le pile ed a ritirare le pile esauste dal produttore delle stesse al momento dell'effettuazione di tale transizione.
Sotto altro profilo il commerciante non sembra svolgere alcuna attività di gestione dei rifiuti perché le pile esauste sono conferite dal produttore del rifiuto in un apposito contenitore messo a disposizione per conto ed a cura delle imprese che producono, importano o distribuiscono batterie. Non sembra, cioè, che il commerciante possa essere considerato "detentore" del rifiuto. Il dato testuale del comma 2, dell'articolo 4, del Dm 20 novembre 1997, n. 476, conferma tale conclusione. Il rivenditore, infatti, deve porre a disposizione un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati nel proprio punto vendita, ma ciò deve avvenire "a cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori". Sono cioè quest'ultimi i "detentori" obbligati agli adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti, tra i quali l'obbligo delle tenute dei registri di carico e scarico e dei formulari. In altre parole il dato normativo evidenzia che il rivenditore ha una funzione meramente passiva che consiste unicamente nel mettere a disposizione dei soggetti economici obbligati uno spazio nel proprio punto di vendita al fine di consentire a questi ultimi di adempiere agli obblighi della raccolta selettiva delle pile e degli accumulatori esausti nonché del recupero e del corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Queste considerazioni sono poi rafforzate dalla disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 2 del suddetto articolo 4, in base alla quale "il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio".
Con questa precisazione la norma ha, evidentemente, voluto limitare alla tenuta del formulario gli obblighi posati a carico del rivenditore; infatti, se il commerciante fosse obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico avrebbe necessariamente dovuto tenere anche i formulari, e sotto tale profilo, la disposizione risulterebbe superflua.
Queste considerazioni, ovviamente, riguardano solo i casi in cui il rivenditore si limiti ad effettuare una transazione commerciale e non svolga anche altre attività, artigianali o industriali, dalle quali il rifiuto costituito dalla pila esausta deve considerarsi prodotto. Si pensi ad esempio all'elettrauto che nell'esercizio della sua attività artigianale effettua la sostituzione di accumulatori e quindi deve considerarsi produttore di tale rifiuto e come tale tenuto agli obblighi che il decreto legislativo 22/97 impone ai produttori di rifiuti.
Per tutti questi motivi, e nei limiti sopra evidenziati, si ritiene che il rivenditore che nel proprio punto di vendita mette a disposizione un contenitore per la raccolta selettiva di pile esauste non sia soggetto all'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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SM 16.07.99