D.M. 13 maggio 1999
Recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.
(Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999)
------------------------------------------------------
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto:
a) per "Veicolo" s'intende ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, del decreto ministeriale 8 maggio 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1998;
b) per "Impianto GPL (gas di petrolio liquefatto) o GN (gas naturale) per autotrazione" si intende qualsiasi insieme di componenti di GPL o GN per autoveicoli concepito per essere montato su uno o più tipi determinati di veicoli a motore. Tale impianto può essere omologato come entità tecnica quale definita all'art. 4, paragrafo 1, lettera d), del decreto ministeriale 8 maggio 1995 come da ultimo modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1998;
c) per "Convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al decreto ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997 di recepimento della direttiva 96/69/CEE. Tale convertitore catalitico di ricambio può essere omologato come entità tecnica quale definita all'art. 4, paragrafo 1, lettera d), del decreto ministeriale 8 maggio 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1998.
Art. 2.
1. Gli allegati al decreto ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificati dal decreto 14 novembre 1997 di recepimento della direttiva 96/69/CEE, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Art. 3.
1. Per quanto attiene ai convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli omologati CE non dotati di sistemi di diagnostica a bordo (OBD), non è consentito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, rifiutarne l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo, se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto; a decorrere dal 1 ottobre 1999, fatte salve le disposizioni dell'art. 7, comma 2, della direttiva 70/156/CEE, è vietata la vendita o l'installazione su un veicolo di uno o più convertitori catalitici di ricambio che non appartengono, a un tipo omologato in conformità alle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.
2. Per quanto attiene l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli nuovi a GPL o GN, o alimentabili sia a benzina che a GPL o GN, non è consentito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, ovvero rifiutare l'omologazione di portata nazionale, ovvero rifiutare l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione, se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto; a decorrere dal 1 ottobre 1999, è vietata la immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.
(Si omettono gli allegati)
-------------------------------------------------
SM 12.08.99