DM (Amb.) 20 maggio 1999
Criteri per la progettazione dei sistemi
di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in
prossimità degli aeroporti nonchè criteri per la classificazione degli
aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico
(Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999)
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Art. 1.
(Campo di applicazione)
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), punti
2 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il presente decreto stabilisce:
i criteri per la progettazione dei sistemi di
monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in
prossimità degli aeroporti;
i criteri per la classificazione degli aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico.
Art. 2.
(Caratteristiche dei sistemi di monitoraggio)
1. Fermo restando quanto stabilito nel decreto 31
ottobre 1997, allegato B, i sistemi di monitoraggio devono:
a) monitorare le singole operazioni di decollo ed
atterraggio al fine del rispetto delle procedure antirumore definite dalle commissioni
di cui all'art. 5 del decreto 31 ottobre 1997, secondo i criteri stabiliti
dalla commissione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto 31
ottobre 1997;
b) registrare in continuo i dati di ogni singolo
evento ed effettuare il calcolo degli indici di inquinamento da rumore secondo quanto
indicato nell'allegato A del decreto 31 ottobre 1997;
c) essere predisposti per recepire e gestire le
eventuali lamentele da parte dei cittadini.
Art. 3.
(Composizione dei sistemi di monitoraggio)
1. I sistemi di monitoraggio devono essere composti
da:
a) un numero di stazioni periferiche di rilevamento
dei livelli sonori prodotti, idoneo a monitorare l'intorno aeroportuale così come
definito dall'art. 2, punto 7, del decreto 31 ottobre 1997;
b) una o più stazioni microclimatiche idonee a
correlare gli eventi sonori con i dati meteoclimatici, ai fini
dell'accertamento del rispetto della metodologia di misura del rumore
aeroportuale, di cui al punto 7, allegato B, del decreto 31 ottobre 1997;
c) un centro di elaborazione dati in grado di:
raccogliere i dati registrati in ogni stazione
periferica di rilevamento ed elaborarli in modo da ricavare i parametri
necessari per il calcolo dell'indice Lva di cui all'allegato A del decreto 31 ottobre
1997;
eseguire in maniera automatica la correlazione tra i
parametri del rumore ed i dati del velivolo che lo ha provocato, mediante l'acquisizione
delle informazioni dal centro di assistenza al volo, ai sensi del decreto 31
ottobre 1997, art. 6, comma 5, oppure desumibili, in assenza di tali
informazioni, dai sistemi informatici del gestore aeroportuale;
registrare su supporto informatico i dati raccolti;
segnalare per ogni postazione di misura, il
superamento dei valori limite di rumore stabiliti per ogni tipologia di
velivolo, secondo il disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto 31 ottobre
1997, ai fini del rispetto delle procedure antirumore;
fornire, fra i risultati delle elaborazioni
eseguite, le curve di isolivello sull'intorno aeroportuale per gli scopi di cui
all'art. 6, del decreto 31 ottobre
1997.
Art. 4.
(Caratteristiche delle stazioni di monitoraggio)
1. Le stazioni di monitoraggio sono costituite da:
il terminale di rilevamento;
l'hardware e il software aggiuntivi, necessari per
il funzionamento del terminale di rilevamento.
2. Il terminale di rilevamento è dotato di unità di
alimentazione tampone in grado di:
consentire, in assenza di alimentazione di rete,
un'autonomia di almeno 24 ore;
funzionare in maniera completamente automatica.
3. Il terminale di rilevamento deve inoltre essere
provvisto di un idoneo dispositivo di controllo della taratura del microfono,
la cui attivazione dovrà avvenire automaticamente ad intervalli programmati oppure
su richiesta dell'operatore.
4. L'hardware ed il software devono essere tali da
fornire rapporti orari, rapporti di eventi e di calibrazioni ed effettuare la trasmissione
dei dati dall'unità logica della stazione di monitoraggio all'elaboratore
centrale.
Art. 5.
(Ubicazione delle stazioni di monitoraggio)
1. Le stazioni di monitoraggio devono essere ubicate
all'interno delle aree da controllare, situate nell'intorno aeroportuale nella posizione
più vicina alle proiezioni al suolo delle rotte avvicinamento e di
allontanamento dei velivoli.
2. Al fine di caratterizzare in maniera completa il
singolo evento prodotto dalla attività aerea e raccogliere ulteriori dati su di
esso ai sensi dell'art. 1, punto b, alcune stazioni di monitoraggio possono
essere posizionate in accordo con quanto richiesto dalle normative
internazionali ICAO, annesso 16, volume 1.
3. La scelta del luogo deve essere preceduta da una
analisi del livello di rumore di origine aeronautica e del livello residuo per
la corretta individuazione del singolo evento. La stazione di monitoraggio è
correttamente ubicata se la differenza tra il valore L AFmax dell'evento ed il
livello sonoro equivalente del rumore residuo, calcolato nei 10 minuti di
massimo rumore, è superiore a 20 dB.
Art. 6.
(Controllo del singolo evento)
1. Il livello sonoro associato al singolo movimento
di aeromobili quello definito nel decreto ministeriale 31 ottobre 1997,
allegato A, punto 6: esso è individuato con le modalità di cui al decreto ministeriale
31 ottobre 1997, allegato B, punto 3. L'evento rumore sarà considerato di
origine aeronautica a seguito di correlazione con le tracce radar oppure, in
assenza di quest'ultime, con i dati forniti dai sistemi informatici del gestore
aeroportuale.
2. Fermo restando quanto stabilito nel decreto 31
ottobre 1997, per tutti gli eventi riconducibili ad attività aeroportuali così
come definiti nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lettera m),
punto 3, ogni stazione di monitoraggio dovrà rendere disponibili le seguenti
informazioni:
a) ubicazione della postazione di rilevamento;
b) data ed ora dell'evento;
c) durata dell'evento;
d) SEL dell'evento;
e) L AFmax dell'evento.
3. Dalla registrazione in continuo del rumore
effettuato dalle stazioni di monitoraggio, il sistema deve essere in grado di calcolare
il rumore ambientale in assenza di quello prodotto dall'attività aeronautica.
4. Il software applicativo del sistema di
monitoraggio, nel caso di disponibilità delle tracce radar, deve correlare gli
eventi rumore con le traiettorie degli aerei, registrando i dati identificativi
dell'aereo e la traiettoria del medesimo ed evidenziando qualsiasi deviazione
dai corridoi assegnati riscontrabile nella traiettoria di volo.
5. Il sistema di monitoraggio, sulla base dei dati
raccolti deve essere in grado di calcolare gli indici L VA nel periodo
prescelto e presentare graficamente le curve di isolivello che caratterizzano l'interno
aeroportuale. Ai fini del calcolo dell'indice L VA notturno occorre tenere
presente che, nello stesso giorno, il periodo notturno si articola in due
sottoperiodi: dalle 00.00 alle 06.00 e dalle 23.00 alle 24.00.
6. Il metodo di calcolo per le curve di isolivello
acustico è quello riportato nei documenti ICAO Annesso 16 e nelle circolari 205/AN/1725
ed ECAC.CEAC Doc. n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7.
(Classificazione degli aeroporti in relazione al
livello di inquinamento acustico)
1. La classificazione degli aeroporti viene
effettuata in funzione:
a) dell'estensione dell'intorno aeroportuale, così
come definito dall'art. 2, punto 7, del decreto 31 ottobre 1997, misurata in
ettari (ha), con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
b) dell'estensione delle zone "A",
"B" e "C", di cui al decreto 31 ottobre 1997, art. 6,
individuate mediante le relative curve di isolivello acustico di indice L va,
misurate in ettari (ha), con arrotondamento alla seconda cifra decimale ed
escludendo le parti delle predette zone che ricadono sul mare o sui laghi.
c) dell'estensione delle aree residenziali Ar, Br,
Cr ricadenti in ciascuna delle predette zone "A", "B" e
"C";
d) della densità abitativa territoriale intesa come
numero di abitanti per ettaro residenti in dato territorio.
2. I parametri Ar, Br e Cr devono essere corretti in
funzione della densità abitativa mediante i coefficienti moltiplicativi
riportati in tabella 1:
Tabella 1 =====================================================================Area | |
residenziale | Densita' abitativa | Coefficiente
| (abitanti/ha) | correttivo
______________|_______________________|______________________________estensiva ..... 10-150 k = 1.1
semiestensiva . 150-250 k = 1.2
intensiva ..... 4 250 k = 1.3
3. Sulla base dell'estensione delle zone A, B e C, e
delle aree residenziali Arc, Brc e Crc ottenute dalle aree residenziali Ar, Br
e Cr a seguito dell'applicazione dei coefficienti moltiplicativi, si definiscono
i tre indici numerici:
Ia = Arc timesA, Ib = Brc
timesB, Ic = Crc timesC
4. Gli indici di cui al precedente punto 3,
caratterizzano gli aeroporti dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
5. Le azioni di risanamento acustico all'art. 10,
comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono rivolte alla riduzione del
valore degli indici Ib e Ic.
6. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto 31 ottobre 1997, definiscono gli indici I a , I b ed I c , relativi all'aeroporto
di competenza. Tale dato, reso pubblico ai sensi della normativa vigente, è
trasmesso, unitamente alla documentazione di supporto, al Ministero
dell'ambiente servizio IAR ed all'Ente nazionale dell'aviazione civile.
Art. 8.
(Costituzione di commissione)
1. È ricostituita la commissione di cui all'art. 4,
comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, incaricata di predisporre criteri
generali per la definizione:
a) di procedure antirumore in tutte le attività
aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447;
b) delle zone di rispetto per le aree e le attività
aeroportuali e dei criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal
presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile dott. Alfredo Roma ed è composta,
su designazione dei rispettivi enti di appartenenza da:
dott. Giuseppe Biondi (Ministero dell'ambiente);
ing. Franceso Saverio Della Porta (ENAC);
ing. Fabio Nicolai (ENAC);
dott. Alberto Di Lolli (ENAV);
ing. Salvatore Curcuruto (ANPA);
dott. Godwin A. Miceli (IBAR);
avv. Dario Maffeo (Assoaeroporti).
3. L'insediamento della commissione di cui al comma
precedente avviene su convocazione del presidente entro quindici giorni dalla pubblicazione
del presente decreto.
4. La commissione di cui al comma 1, conclude i suoi
lavori entro dieci giorni dal suo insediamento.
5. Entro trenta giorni dal termine dei lavori della
commissione di cui ai commi precedenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile
istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, le commissioni di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, integrate da un
rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Allegati omessi)
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SM 29.09.99