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D.L.vo 22 maggio 1999, n. 174

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.

(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999)

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Art. 1.

(Sanzioni mancate comunicazioni articoli 3 e 4 del regolamento 793/93/CE)

1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore delle sostanze esistenti che non ha provveduto ad effettuare la comunicazione delle informazioni previste dagli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato la mancata comunicazione delle informazioni complementari di cui agli articoli 4, paragrafo 2, 10, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.

Art. 2.

(Sanzioni mancata comunicazione di informazioni e risultati di prove)

1. Salvo che il fatto costituisca reato la violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato i fabbricanti o gli importatori di una sostanza figurante negli elenchi di priorità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, che non forniscono al relatore designato le informazioni, i risultati delle prove e le relative relazioni previsti dall'articolo 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Art. 3.

(Sanzioni accessorie)

1. La violazione dell'obbligo di fornire le informazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2, relativamente alle sostanze figuranti negli elenchi di priorità di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, comporta altresì il divieto di commercializzazione del prodotto fino al momento in cui le informazioni e le comunicazioni non siano state fornite.

2. Il Ministero della sanità è l'autorità incaricata del controllo e della vigilanza sulla osservanza delle norme del presente decreto.

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SM 08.09.99