D.M. 28 maggio 1999.
Concessione di mutui agli enti locali, da parte della Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento degli interventi in campo ambientale, previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999)
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Art. 1.
Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui per un importo complessivo determinato dal completo utilizzo del limite di impegno quindicennale di lire 10.800 milioni, i cui oneri di ammortamento saranno posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di autoveicoli a minimo impatto ambientale delle categorie M1 ed N1.
Art. 2.
In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1 vengono ripartite per il 65% a favore di autoveicoli dotati di trazione elettrica/ibrida, per il 25% a favore di autoveicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL, per il 10% a favore di autoveicoli dotati di alimentazione "bifuel".
Ai fini del presente decreto, gli autoveicoli oggetto di beneficio sono così definiti:
1) autoveicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
2) autoveicoli a trazione ibrida:
a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica (funzionamento ibrido);
b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);
3) autoveicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore termico è alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);
4) autoveicoli con alimentazione "bifuel", quelli dotati di un doppio sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.
Art. 3.
Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni singolo veicolo appartenente alle categorie M1 ed N1, è così determinato:
a) per gli autoveicoli a trazione elettrica l'importo è pari al 65% del prezzo di acquisto (IVA esclusa);
b) per gli autoveicoli a trazione ibrida l'importo è:
pari al 35% del prezzo di acquisto (IVA esclusa) per quelli a funzionamento ibrido di cui al precedente art. 2, punto 2, lettera a);
pari al 60% del prezzo di acquisto (IVA esclusa) per quelli a funzionamento ibrido bimodale o multimodale di cui al precedente art. 2, punto 2, lettere b) e c);
c) per gli autoveicoli omologati con esclusiva alimentazione a metano o GPL l'importo è pari al 25% del prezzo di acquisto (IVA esclusa);
d) per gli autoveicoli omologati con alimentazione "bifuel" l'importo è pari al 10% del prezzo di acquisto (IVA esclusa).
Nel caso di ricorso alla locazione finanziaria, per la determinazione del finanziamento massimo accordabile, si farà riferimento, in luogo del prezzo di acquisto, ai canoni da corrispondere comprensivi della quota di riscatto, riconducibili al solo costo di acquisto dell'autoveicolo, con esclusione dell'IVA.
Art. 4.
I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilità, alle società per azioni esercenti servizi di pubblica utilità a carattere nazionale, ad altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede legale o operativa in comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti.
Nel biennio 1999-2000 l'accesso ai mutui è riservato ai soggetti con sede legale o operativa in uno dei comuni individuati nell'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994 ovvero in uno dei comuni individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 20 maggio 1991.
Art. 5.
Il ricavato dei finanziamenti di cui all'art. 1 è destinato, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione tradizionale, mediante l'acquisto o la locazione finanziaria (leasing finanziario) di autoveicoli a minimo impatto ambientale di tipo M1 ed N1, destinati ad operare in uno dei comuni di cui all'art. 4.
Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o certificato di conformità del veicolo e da una dichiarazione della casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra individuato dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle specificità di ogni singolo beneficiario e della tipologia di intervento, acquisirà la documentazione necessaria alla definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A tal fine si farà riferimento, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, alle procedure previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti".
Ad avvenuta concessione, il finanziamento verrà somministrato secondo le seguenti modalità:
a) nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica soluzione, dietro presentazione di copia autentica della relativa fattura;
b) nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno frazionate in quote annuali, per un numero di anni pari a quello di durata del contratto di locazione, dietro presentazione di copia autentica delle relative fatture.
Art. 6.
Con cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al Ministero dell'ambiente il prospetto riepilogativo dei mutui concessi per il monitoraggio e la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del provvedimento, anche al fine di provvedere a successive modifiche del presente decreto e ad eventuali revoche di provvedimenti di concessione dei contributi nei confronti di soggetti beneficiari che hanno effettuato operazioni non conformi a legge.
Art. 7.
Al fine della corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui di cui all'art. 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di cui ai limiti d'impegno previsti dall'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Art. 8.
Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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SM 11.08.99