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Delib. 8 giugno 1999, n. 81 dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

(Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 1999)

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Art. 1.

(Definizioni)

Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

a) gli impianti sono:

gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate delle imprese produttrici-distributrici la cui nuova energia è soggetta al titolo IV, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come modificato ed integrato da successive norme e decreti ministeriali;

gli impianti di cui: all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2774, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2776, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 1 ottobre 1998, n. 2856, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1999, n. 2983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1999;

b) la data di entrata in esercizio è, relativamente agli impianti individuati dal primo alinea della precedente lettera a), il giorno, mese ed anno di inizio della corresponsione dei contributi riconosciuti ai sensi del titolo IV del provvedimento del CIP n. 6/92 mentre, per quanto riguarda gli impianti individuati dal secondo alinea della precedente lettera a), è il giorno, mese ed anno di decorrenza della convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 della convenzione-tipo per la cessione approvata con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;

c) la Cassa conguaglio è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

d) il CIP è il Comitato interministeriale dei prezzi;

e) il provvedimento del CIP n. 6/92 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

2.1. L'aggiornamento di cui al presente articolo si applica con decorrenza dal 1 gennaio 2000 agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 1997.

2.2. I valori aggiornati del costo evitato, definito al titolo II, comma 2, del provvedimento del CIP n. 6/92, sono espressi in lire 1999 e sono definiti come segue:

(Omissis)

Art. 3.

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 22, comma 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

3.1. L'aggiornamento di cui al presente articolo si applica con decorrenza dal 1 gennaio 2000 agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 1997.

3.2. I valori aggiornati delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto, definite al titolo II, comma 3, del provvedimento del CIP n. 6/92, sono espressi in lire 1999 e sono definiti come segue:

(Omissis)

Art. 4.

(Contributi in conto capitale)

4.1. In mancanza della dichiarazione giurata di non aver fruito di contributi e di rinunciare ad eventuali contributi relativi a domande già presentate, le componenti di cui al precedente art. 3, comma 3.2, vengono ridotte, ai sensi del titolo II, comma 4, del provvedimento del CIP n. 6/92, dei seguenti valori:

(Omissis)

Art. 5.

(Deroghe)

5.1. Gli aggiornamenti del costo evitato e delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto previsti dagli articoli 2 e 3 della presente deliberazione non si applicano agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 1997 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1994.

5.2. Gli aggiornamenti del costo evitato e delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto previsti dall'art. 2, comma 2.2, lettera a), e dall'art. 3, comma 3.2, lettera a), si applicano agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 1999 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1996.

5.3. Gli aggiornamenti del costo evitato e delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto previsti dall'art. 2, comma 2.2, lettera b), e dall'art. 3, comma 3.2, lettera b), si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1 gennaio 2001 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1998.

5.4. I soggetti interessati richiedono la deroga con domanda, corredata della documentazione tecnica ed economica necessaria a dimostrarne il fondamento, alla Cassa conguaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Qualora la Cassa conguaglio non si pronunci entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa, la domanda si intende tacitamente accolta.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

6.1. Lo svolgimento del procedimento avviato ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 61/98, è prorogato per consentire l'effettuazione di ulteriori approfondimenti in ordine alla eventuale estensione, con successivo atto deliberativo, dell'efficacia del presente provvedimento agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, secondo e terzo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e agli impianti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992, per i quali sia stato adempiuto l'onere imposto dal medesimo articolo.

6.2. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 


SM 12.07.99