DM 14 giugno 1999, n. 450
Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato
nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, comprese le sedi delle autoritā aventi competenze in materia di
ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumitā pubblica,
delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni
concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro.
(Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1999)
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Art. 1.
Edifici, strutture e mezzi
1. Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autoritā aventi competenze in
materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumitā
pubblica, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonchč quelle delle altre disposizioni di legge
in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali,
organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
a) la tutela del personale operante, in relazione
alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla
prontezza ed efficacia operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio
effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di
attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone
legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla
legge, in una struttura dell'Amministrazione;
d) la riservatezza e la sicurezza delle
telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.
2. L'applicazione delle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonchč quelle delle
altre disposizioni di legge in materia, non puō comportare, in relazione alle
esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di
controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei
sistemi di difesa ritenuti necessari, nč l'omissione o il ritardo delle attivitā
di cui all'articolo 328, primo comma, del codice penale. L'Amministrazione deve
comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e
verificare periodicamente l'innocuitā dei sistemi di controllo e difesa.
3. Fatto salvo il dovere di intervento degli
appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale
deve adottare le misure di sicurezza e di protezione anche individuale
predisposte per lo specifico impiego.
4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le
armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di
tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le
installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le
attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono
disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico,
verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell'Amministrazione
dell'interno, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti
dalla normativa vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle
delle norme o capitolati richiamati al comma 4 si osservano anche, in quanto compatibili
con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che sia diversamente disposto
sulla base degli ordinamenti che li riguardano, per le strutture, le sedi e i
mezzi di servizio degli altri organi, anche privati, aventi compiti diretti o
ausiliari in materia di sicurezza pubblica.
Art. 2.
Funzioni di medico competente
1. Nell'ambito delle attivitā e dei luoghi di cui all'articolo
1, comma 1, e comunque nelle aree individuate a norma dell'articolo 23, comma
4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, le funzioni di medico competente sono svolte dai
medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai decreti
legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
e integrazioni, che possono avvalersi dei medici della medesima Amministrazione
o Corpo che abbiano svolto per almeno quattro anni attivitā di medico nel
settore del lavoro nell'ambito del Ministero dell'interno, designati a livello
centrale e provinciale.
2. Quando per lo svolgimento di specifici
accertamenti medico-clinici relativi all'attivitā di sorveglianza sia richiesta
una specializzazione di cui il personale indicato al comma 1 non sia in
possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici
aventi la specializzazione richiesta. Analogamente si provvede negli altri casi
in cui non č possibile far fronte alle esigenze con i medici
dell'Amministrazione o del Corpo.