www.tuttoambiente.it


DM 14 giugno 1999, n. 450

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autoritā aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumitā pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1999)

------------------------------------------------------------------------

 

Art. 1.

Edifici, strutture e mezzi

1. Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autoritā aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumitā pubblica, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonchč quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;

b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;

c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura dell'Amministrazione;

d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.

2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonchč quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non puō comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, nč l'omissione o il ritardo delle attivitā di cui all'articolo 328, primo comma, del codice penale. L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuitā dei sistemi di controllo e difesa.

3. Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e di protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.

4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell'Amministrazione dell'interno, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle delle norme o capitolati richiamati al comma 4 si osservano anche, in quanto compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che sia diversamente disposto sulla base degli ordinamenti che li riguardano, per le strutture, le sedi e i mezzi di servizio degli altri organi, anche privati, aventi compiti diretti o ausiliari in materia di sicurezza pubblica.

 

Art. 2.

Funzioni di medico competente

1. Nell'ambito delle attivitā e dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque nelle aree individuate a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, che possono avvalersi dei medici della medesima Amministrazione o Corpo che abbiano svolto per almeno quattro anni attivitā di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero dell'interno, designati a livello centrale e provinciale.

2. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici relativi all'attivitā di sorveglianza sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato al comma 1 non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta. Analogamente si provvede negli altri casi in cui non č possibile far fronte alle esigenze con i medici dell'Amministrazione o del Corpo.


www.tuttoambiente.it