DM 16 giugno 1999
Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo previsto dall'art. 9- quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1998, n. 145.
(Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1999)
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Art. 1.
1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, così come indicato in premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinata, a decorrere dal 1 luglio 1999, nella misura del 58% dei costi annui prevedibili, pari a lire 23,7 miliardi al netto dei costi di riscossione.
Art. 2.
1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinato, a decorrere dal 1 luglio 1999, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ed è applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:
a) batterie avviamento di capacità minore o uguale a 20 Ah;
b) batterie avviamento di capacità maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 70 Ah;
c) batterie avviamento di capacità maggiore di 70 Ah;
d) batterie industriali.
Art. 3.
1. Il sovrapprezzo sarà anticipato al Consorzio dai produttori e importatori di batterie con cadenza trimestrale.
2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione del 10,26% dell'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al Consorzio.
Art. 4.
1. La congruità del sovrapprezzo sarà verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del Consorzio.
Art. 5.
1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ed a fornire le informazioni da questo richieste.
2. Chiunque, pur avendo denunciato al Consorzio l'immissione in commercio di batterie in Italia, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sarà perseguito dal Consorzio a norma di statuto.
Art. 6.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(Si omette l'allegato)
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SM 12.07.99