D.M. 18 giugno 1999
Limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione
(Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999)
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Art. 1.
(Limiti massimi di residui)
1. Sono approvati in via provvisoria, fino
all'emanazione di apposite direttive comunitarie, i limiti massimi di residui
di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato 1 del
presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del
Ministro della sanità del 22 gennaio 1998.
2. Sono approvati gli intervalli di sicurezza
relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 2
del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del
Ministro della sanità del 22 gennaio 1998.
(Allegato omesso)
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SM 10.10.99