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D.M. 18 giugno 1999

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione

(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999)

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Art. 1.

(Limiti massimi di residui)

1. Sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposite direttive comunitarie, i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato 1 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998.

2. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 2 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998.

 

(Allegato omesso)

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SM 10.10.99