L. 25 giugno 1999, n. 205.
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.
(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1999)
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(Estratto)
ART. 1.
(Delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materìa dì opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
ART. 2.
(Competenza del giudice di pace).
1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 è esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficoltà di accertamento o coinvolgono rilevanti interessì collettivi nonché per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità.
ART. 3.
(Disciplina degli alimenti).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresi, a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la sospensione per un periodo fino a tre mesi o la revoca della, relativa licenza in relazione alla gravità dei fatti;
b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio, della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera b), oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;
d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;
e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico -sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente comma e salva la possibilità di revoca immediata qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata;
f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.
ART. 4.
(Disciplina della navigazione).
1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione, escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonché dal Capo VI del Titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravità. degli illeciti;
b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).
ART. 7.
(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e 686 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;
b) trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;
c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498,527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milionì graduate in relazione alla gravità degli illeciti;
d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:
1) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;
2) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;
3) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
4) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;
5) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;
6) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;
7) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
8) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
9) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;
10) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
11) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;
12) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
13) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;
14) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
15) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;
16) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;
17) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;
18) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
19) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
20) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
21) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
22) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
23) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;
24) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
25) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;
26) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
27) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
29) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
30) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
31) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
32) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;
33) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila;
f) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni;
g) prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) eventuali sanzioni amministrative accessorie.
ART. 17.
(Esercizio delle deleghe).
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta,giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.
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SM 02.07.99