DM
15 luglio 1999
Istituzione
del riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" e
del "Premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente
urbano per e con i bambini", da assegnarsi a comuni italiani.
(Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999)
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Art. 1.
(Oggetto e
finalità)
Per l'anno 1999 il Ministero dell'ambiente
istituisce il riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei
bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare
l'ambiente urbano per e con i bambini:
a) il riconoscimento di "Città sostenibile
delle bambine e dei bambini" è assegnato ai comuni italiani con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Il riconoscimento consiste in una targa riproducente
il logo prescelto dal Ministero dell'ambiente.
I comuni potranno utilizzare il riconoscimento per
tutte le funzioni e attività istituzionali di propria competenza.
Un premio di lire 200 milioni sarà attribuito al
comune il cui progetto avrà ottenuto il maggior punteggio previsto dal presente
decreto o in caso di parità il premio sarà suddiviso tra più comuni.
Il comune o i comuni vincitori dovranno utilizzare
la somma attribuita dal Ministero dell'ambiente per la prosecuzione o l'attivazione
di iniziative nello stesso ambito tematico;
b) per i comuni italiani con popolazione inferiore
ai 10.000 abitanti è istituito il premio per l'iniziativa più significativa finalizzata
a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini.
Tutte le iniziative che saranno giudicate
rispondenti ai criteri individuati dal presente decreto otterranno l'iscrizione
nel "Registro delle buone pratiche" pubblicato annualmente a cura del
Ministero dell'ambiente per promuovere e diffondere azioni positive a favore
dell'infanzia attuate dai comuni italiani.
Alla migliore iniziativa che maggiormente risponde
ai principi e ai criteri del presente decreto sarà attribuito un premio di lire
50 milioni da destinare al miglioramento della stessa o all'attivazione di
iniziative nello stesso ambito tematico;
c) i quindici comuni vincitori del riconoscimento
1998 non partecipano alla selezione per il 1999, potranno comunque ottenere la riconferma
del riconoscimento di "Città sostenibile delle bambine e dei bambini"
anche per il 1999 presentando idonea documentazione che dimostri la
prosecuzione, successivamente al 31 ottobre 1998, di attività già intraprese o
l'attivazione di nuove iniziative. Il Ministero dell'ambiente provvederà
all'assegnazione del riconoscimento e del premio entro il 31 marzo 2000.
Art. 2.
(Requisiti per
l'attribuzione del riconoscimento)
Per l'anno 1999 la selezione dei comuni per
l'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base dei seguenti requisiti:
aver realizzato (o avere in corso di realizzazione
avanzata) iniziative relative all'area ambientale specificata nell'allegato al presente
decreto (punteggio relativo ai punti 1 e 2 dell'allegato).
È l'aspetto che rappresenta l'oggetto principale
dell'attribuzione del riconoscimento. Gli indicatori selezionati prevedono
l'attuazione di alcune azioni in campo ambientale di sicuro interesse per
l'intera città, ma individuando azioni rispondenti in maniera più diretta alle
esigenze di tuta e riqualificazione delle condizioni di vita urbana
dell'infanzia;
aver coinvolto i minori nelle attività e nelle
iniziative proposte così come previsto dall'art. 12 della Convenzione internazionale
O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dal cap. 36 dell'Agenda 21 documento finale
della Conferenza mondiale di Rio de Janeiro (punteggio relativo al punto 3
dell'allegato);
essere attivamente impegnati a migliorare il livello
di attuazione di interventi, relativamente alle due aree tematiche culturale e istituzionale,
specificate in allegato, in maniera coordinata alle iniziative in campo
ambientale (punteggio relativo al punto 4 dell'allegato).
Tale criterio ha lo scopo di valutare l'effettiva esistenza
di una strategia globale e integrata in cui le realizzazioni, indicate al punto
1, siano inserite in modo coerente.
L'insieme della documentazione inviata dai comuni
costituisce il "progetto" che sarà valutato dalla commissione
giudicatrice successivamente nominata per l'attribuzione del riconoscimento.
L'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base
di un punteggio assegnato previa verifica della presenza di indicatori relativi
a tre aree tematiche: ambientale, culturale ed istituzionale.
Gli indicatori sono descritti nell'allegato tecnico
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per quanto riguarda l'area sociale, per
l'elaborazione di indicatori significativi e funzionali all'attribuzione del riconoscimento,
sono previste specifiche azioni di coordinamento con altre amministrazioni
competenti così come previsto dal piano d'azione del Governo per l'infanzia e
l'adolescenza, azioni non contemplate nel presente decreto.
Art. 3.
(Requisiti per
l'attribuzione del premio)
L'attribuzione del premio per l'iniziativa più
significativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini e l'iscrizione
delle iniziative nel registro delle buone pratiche avverrà in base alla
valutazione della commissione giudicatrice rispetto ai requisiti di cui al
seguente art. 4.
I comuni di cui all' art. 1, lettera b), potranno
partecipare presentando una sola iniziativa.
Art. 4.
(Criteri di
valutazione)
I progetti presentati per il riconoscimento (art. 1,
lettere a) e c)), e le iniziative presentate per il premio e l'iscrizione nel registro
delle buone pratiche (art. 1, lettera b)) verranno valutati e selezionati
tenendo conto dei seguenti criteri: il coinvolgimento diretto delle bambine e
dei bambini nella valutazione delle iniziative attuate o in corso di
attuazione;
il carattere innovativo dei progetti (per es.
approccio integrato ai problemi ambientali urbani, uso di nuove tecnologie o
sistemi di gestione, ecc.) il carattere dimostrativo, pilota (iniziative tese a
sperimentare soluzioni avanzate, non di routine);
le potenzialità di disseminazione (iniziative
locali, ma che possano rappresentare un esempio attuabile anche in altre città);
la capacità di dialogo con la città, il carattere di
compartecipazione (iniziative che coinvolgano in modo attivo diversi soggetti
locali: imprese, associazioni, ecc.);
gli effetti positivi sulla riqualificazione
professionale e occupazionale (da documentare quantitativamente);
l'impegno finanziario e la programmazione temporale
di media durata dell'iniziativa;
l'attivazione di iniziative di solidarietà e di
accoglienza rivolte alle bambine e ai bambini appartenenti a comunità soggette
a particolari calamità naturali ed eventi bellici;
l'attivazione di iniziative finalizzate ad una
maggiore conoscenza e fruizione delle aree protette nonchè alla partecipazione
da parte dei bambini e delle bambine a progetti di gestione e sviluppo delle predette
aree.
I comuni dovranno documentare gli elementi sopra
citati:
specificando la fonte del dato;
facendo riferimento all'anno in corso o all'ultimo
ma fornendo anche dati di serie storica utili a dimostrare l'eventuale miglioramento
in atto;
fornendo documenti ufficiali che certifichino
l'informazione (dichiarazione del sindaco o dell'assessore, copia delibere o
altro).
Art. 5.
(Modalità per
la presentazione dei progetti e delle iniziative)
Per la partecipazione alle iniziative di cui al
presente decreto i comuni dovranno inviare, entro e non oltre il 31 ottobre
1999 la seguente documentazione:
comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:
scheda di rilevazione per la partecipazione al
riconoscimento redatta secondo la struttura del modello "A" allegato
al presente decreto;
elenco dei materiali di documentazione allegati,
ordinato sulla base delle aree e delle subaree individuate nell'allegato
tecnico al presente decreto;
relazione illustrativa sul progetto presentato,
sottoscritta dal sindaco o da un suo delegato, tesa ad indicare le
caratteristiche valutabili sulla base dei criteri di cui all'art. 4;
materiali e documentazione delle attività
realizzati.
I comuni che hanno partecipato all'attribuzione del
riconoscimento 1998 e non sono rientrati fra i vincitori, potranno allegare esclusivamente
documentazione che certifichi ulteriori realizzazioni rispetto ai progetti già
inviati sulla base del precedente decreto del 3 agosto 1998;
comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti:
scheda di rilevazione per la partecipazione al
premio per l'iniziativa più significativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano
per e con i bambini, redatta secondo la struttura del modello "B"
allegato al presente decreto;
elenco ordinato e numerato dei materiali di
documentazione allegati;
relazione illustrativa sull'iniziativa presentata,
sottoscritta dal sindaco o da suo delegato, tesa a far emergere le
caratteristiche valutabili sulla base dei criteri di cui all'art. 4;
materiali a documentazione dell'iniziativa.
La documentazione di cui all'art. 5 dovrà essere
inviata al seguente indirizzo entro e non oltre il 31 ottobre 1999 (farà fede la
data di spedizione del timbro postale o della bolla di accompagnamento):
Ministero dell'ambiente - Progetto "Città
sostenibili delle bambine e dei bambini" c/o Istituto degli innocenti -
Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze.
Art. 7.
(Oneri)
Gli oneri connessi all'attuazione del presente
provvedimento, determinati nella complessiva somma di lire 250 milioni,
graveranno sul capitolo 8505 dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
per l'esercizio finanziario 1998.
(Allegati omessi)
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SM
08.10.99