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DM 15 luglio 1999

Istituzione del riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" e del "Premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini", da assegnarsi a comuni italiani.

(Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999)

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Art. 1.

(Oggetto e finalità)

Per l'anno 1999 il Ministero dell'ambiente istituisce il riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini:

a) il riconoscimento di "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" è assegnato ai comuni italiani con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Il riconoscimento consiste in una targa riproducente il logo prescelto dal Ministero dell'ambiente.

I comuni potranno utilizzare il riconoscimento per tutte le funzioni e attività istituzionali di propria competenza.

Un premio di lire 200 milioni sarà attribuito al comune il cui progetto avrà ottenuto il maggior punteggio previsto dal presente decreto o in caso di parità il premio sarà suddiviso tra più comuni.

Il comune o i comuni vincitori dovranno utilizzare la somma attribuita dal Ministero dell'ambiente per la prosecuzione o l'attivazione di iniziative nello stesso ambito tematico;

b) per i comuni italiani con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti è istituito il premio per l'iniziativa più significativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini.

Tutte le iniziative che saranno giudicate rispondenti ai criteri individuati dal presente decreto otterranno l'iscrizione nel "Registro delle buone pratiche" pubblicato annualmente a cura del Ministero dell'ambiente per promuovere e diffondere azioni positive a favore dell'infanzia attuate dai comuni italiani.

Alla migliore iniziativa che maggiormente risponde ai principi e ai criteri del presente decreto sarà attribuito un premio di lire 50 milioni da destinare al miglioramento della stessa o all'attivazione di iniziative nello stesso ambito tematico;

c) i quindici comuni vincitori del riconoscimento 1998 non partecipano alla selezione per il 1999, potranno comunque ottenere la riconferma del riconoscimento di "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" anche per il 1999 presentando idonea documentazione che dimostri la prosecuzione, successivamente al 31 ottobre 1998, di attività già intraprese o l'attivazione di nuove iniziative. Il Ministero dell'ambiente provvederà all'assegnazione del riconoscimento e del premio entro il 31 marzo 2000.

 

Art. 2.

(Requisiti per l'attribuzione del riconoscimento)

Per l'anno 1999 la selezione dei comuni per l'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base dei seguenti requisiti:

aver realizzato (o avere in corso di realizzazione avanzata) iniziative relative all'area ambientale specificata nell'allegato al presente decreto (punteggio relativo ai punti 1 e 2 dell'allegato).

È l'aspetto che rappresenta l'oggetto principale dell'attribuzione del riconoscimento. Gli indicatori selezionati prevedono l'attuazione di alcune azioni in campo ambientale di sicuro interesse per l'intera città, ma individuando azioni rispondenti in maniera più diretta alle esigenze di tuta e riqualificazione delle condizioni di vita urbana dell'infanzia;

aver coinvolto i minori nelle attività e nelle iniziative proposte così come previsto dall'art. 12 della Convenzione internazionale O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dal cap. 36 dell'Agenda 21 documento finale della Conferenza mondiale di Rio de Janeiro (punteggio relativo al punto 3 dell'allegato);

essere attivamente impegnati a migliorare il livello di attuazione di interventi, relativamente alle due aree tematiche culturale e istituzionale, specificate in allegato, in maniera coordinata alle iniziative in campo ambientale (punteggio relativo al punto 4 dell'allegato).

Tale criterio ha lo scopo di valutare l'effettiva esistenza di una strategia globale e integrata in cui le realizzazioni, indicate al punto 1, siano inserite in modo coerente.

L'insieme della documentazione inviata dai comuni costituisce il "progetto" che sarà valutato dalla commissione giudicatrice successivamente nominata per l'attribuzione del riconoscimento.

L'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base di un punteggio assegnato previa verifica della presenza di indicatori relativi a tre aree tematiche: ambientale, culturale ed istituzionale.

Gli indicatori sono descritti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per quanto riguarda l'area sociale, per l'elaborazione di indicatori significativi e funzionali all'attribuzione del riconoscimento, sono previste specifiche azioni di coordinamento con altre amministrazioni competenti così come previsto dal piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza, azioni non contemplate nel presente decreto.

 

Art. 3.

(Requisiti per l'attribuzione del premio)

L'attribuzione del premio per l'iniziativa più significativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini e l'iscrizione delle iniziative nel registro delle buone pratiche avverrà in base alla valutazione della commissione giudicatrice rispetto ai requisiti di cui al seguente art. 4.

I comuni di cui all' art. 1, lettera b), potranno partecipare presentando una sola iniziativa.

 

Art. 4.

(Criteri di valutazione)

I progetti presentati per il riconoscimento (art. 1, lettere a) e c)), e le iniziative presentate per il premio e l'iscrizione nel registro delle buone pratiche (art. 1, lettera b)) verranno valutati e selezionati tenendo conto dei seguenti criteri: il coinvolgimento diretto delle bambine e dei bambini nella valutazione delle iniziative attuate o in corso di attuazione;

il carattere innovativo dei progetti (per es. approccio integrato ai problemi ambientali urbani, uso di nuove tecnologie o sistemi di gestione, ecc.) il carattere dimostrativo, pilota (iniziative tese a sperimentare soluzioni avanzate, non di routine);

le potenzialità di disseminazione (iniziative locali, ma che possano rappresentare un esempio attuabile anche in altre città);

la capacità di dialogo con la città, il carattere di compartecipazione (iniziative che coinvolgano in modo attivo diversi soggetti locali: imprese, associazioni, ecc.);

gli effetti positivi sulla riqualificazione professionale e occupazionale (da documentare quantitativamente);

l'impegno finanziario e la programmazione temporale di media durata dell'iniziativa;

l'attivazione di iniziative di solidarietà e di accoglienza rivolte alle bambine e ai bambini appartenenti a comunità soggette a particolari calamità naturali ed eventi bellici;

l'attivazione di iniziative finalizzate ad una maggiore conoscenza e fruizione delle aree protette nonchè alla partecipazione da parte dei bambini e delle bambine a progetti di gestione e sviluppo delle predette aree.

I comuni dovranno documentare gli elementi sopra citati:

specificando la fonte del dato;

facendo riferimento all'anno in corso o all'ultimo ma fornendo anche dati di serie storica utili a dimostrare l'eventuale miglioramento in atto;

fornendo documenti ufficiali che certifichino l'informazione (dichiarazione del sindaco o dell'assessore, copia delibere o altro).

 

Art. 5.

(Modalità per la presentazione dei progetti e delle iniziative)

Per la partecipazione alle iniziative di cui al presente decreto i comuni dovranno inviare, entro e non oltre il 31 ottobre 1999 la seguente documentazione:

comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:

scheda di rilevazione per la partecipazione al riconoscimento redatta secondo la struttura del modello "A" allegato al presente decreto;

elenco dei materiali di documentazione allegati, ordinato sulla base delle aree e delle subaree individuate nell'allegato tecnico al presente decreto;

relazione illustrativa sul progetto presentato, sottoscritta dal sindaco o da un suo delegato, tesa ad indicare le caratteristiche valutabili sulla base dei criteri di cui all'art. 4;

materiali e documentazione delle attività realizzati.

I comuni che hanno partecipato all'attribuzione del riconoscimento 1998 e non sono rientrati fra i vincitori, potranno allegare esclusivamente documentazione che certifichi ulteriori realizzazioni rispetto ai progetti già inviati sulla base del precedente decreto del 3 agosto 1998;

comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti:

scheda di rilevazione per la partecipazione al premio per l'iniziativa più significativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, redatta secondo la struttura del modello "B" allegato al presente decreto;

elenco ordinato e numerato dei materiali di documentazione allegati;

relazione illustrativa sull'iniziativa presentata, sottoscritta dal sindaco o da suo delegato, tesa a far emergere le caratteristiche valutabili sulla base dei criteri di cui all'art. 4;

materiali a documentazione dell'iniziativa.

La documentazione di cui all'art. 5 dovrà essere inviata al seguente indirizzo entro e non oltre il 31 ottobre 1999 (farà fede la data di spedizione del timbro postale o della bolla di accompagnamento):

Ministero dell'ambiente - Progetto "Città sostenibili delle bambine e dei bambini" c/o Istituto degli innocenti - Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze.

 

Art. 7.

(Oneri)

Gli oneri connessi all'attuazione del presente provvedimento, determinati nella complessiva somma di lire 250 milioni, graveranno sul capitolo 8505 dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1998.

 

(Allegati omessi)

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SM 08.10.99