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ORD. (Min. San.) 16 luglio 1999

Modificazione dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi".

(Gazzetta Ufficiale n. 232 del 2 ottobre 1999)

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Art. 1.

1. È vietata la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti di mammiferi.

 

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, della citata ordinanza ministeriale 30 marzo 1995, il punto c), è sostituito dal seguente: c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10000 dalton:

1) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti a un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente al capitolo VI dell'allegato I al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto legislativo;

2) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli nonchè la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH 4 11 per 4 3 ore a una temperatura 4 80 C e da un trattamento termico a 4 140 C per 30 minuti a4 3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico pertinente;

3) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP)".

 

Art. 3.

1. La citata ordinanza 30 aprile 1997 è abrogata.

 

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SM 10.10.99