ORD. (Min. San.) 16 luglio 1999
Modificazione dell'ordinanza
ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto
riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta,
di proteine derivate da mammiferi".
(Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 2 ottobre 1999)
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Art. 1.
1. È vietata la somministrazione ai ruminanti di
mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti di mammiferi.
Art. 2.
1. All'art. 1, comma 1, della citata ordinanza
ministeriale 30 marzo 1995, il punto c), è sostituito dal seguente: c) proteine
idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10000 dalton:
1) ottenute da pelli ricavate da animali macellati
presso un macello e sottoposti a un'ispezione ante mortem effettuata da un
veterinario ufficiale conformemente al capitolo VI dell'allegato I al decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, a seguito della quale siano stati
dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto legislativo;
2) prodotte mediante un processo che implichi
opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione
delle pelli nonchè la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione
e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH 4 11 per 4 3
ore a una temperatura 4 80 C e da un trattamento termico a 4 140 C per 30
minuti a4 3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla
Commissione previa consultazione del comitato scientifico pertinente;
3) provenienti da stabilimenti che attuano un
programma di autocontrollo (HACCP)".
Art. 3.
1. La citata ordinanza 30 aprile 1997 è abrogata.
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SM 10.10.99