D.P.R. 27 luglio 1999
Ripartizione dei fondi finalizzati al
finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il
quadriennio 1998-2001.
(Gazzetta Ufficiale n. 284 del 03
dicembre 1999)
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Art. 1.
1. A valere sull'importo complessivo di lire 1.890
miliardi, la somma di lire 284 miliardi, di cui lire 134 miliardi per l'anno
2000 e lire 150 miliardi per l'anno 2001, è destinata al finanziamento di interventi
inseriti in programmi che rilevino le criticità del bacino idrografico
nell'ambito dei settori della difesa delle coste e del dissesto idrogeologico o
della rete idrografica, che interessino i centri urbani, elaborati dai comitati
tecnici delle autorità di bacino ed approvati dai comitati istituzionali, per i
bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dal competente organo regionale,
per i bacini di rilievo regionale, tenuto conto anche degli ordini del giorno
di indirizzo parlamentare, citati nelle premesse. Delle predette risorse, la
quota di 30 miliardi, di cui 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è
destinata al finanziamento di interventi di sistemazione della rete idrografica
dei fiumi Reno, Conca e Marecchia.
2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al
Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sulla base dei programmi
regolarmente pervenuti, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge
18 maggio 1989, n. 183, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
seleziona gli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui al
presente articolo in relazione alle finalità ed al livello di approfondimento
dei programmi presentati, dai quali si possano concretamente desumere e quantificare
i benefici attesi, anche in termini di riduzione del rischio.
3. Il Ministero dei lavori pubblici, con propri
decreti, approva gli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente
articolo e provvede al trasferimento delle risorse.
Art. 2.
1. Il residuo importo, sulle somme previste
dall'art. 1, comma 1, pari a lire 1.606 miliardi è ripartito tra i bacini di
rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed i servizi tecnici nazionali,
in conformità dell'allegata tabella B costituente parte integrante del presente
decreto.
Art. 3.
1. Nell'ambito delle somme di cui all'art. 2, le
autorità di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al
10% delle somme assegnate alle attività volte alla predisposizione dei piani di
bacino e dei relativi piani stralcio.
Art. 4.
1. I programmi da finanziare a valere sulle risorse
di cui all'art. 2, debitamente approvati dagli organi competenti, sono
trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti,
il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità
al riparto di cui alla tabella B.
3. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal
termine di cui al comma 1, a norma dell'art. 9, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 253, il bacino è escluso dal piano di ripartizione di cui alla tabella
B.
4. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze
di cui al comma 3 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui all'art. 2.
Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione è data comunicazione alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
Art. 5.
1. Le somme erogate in attuazione del presente
decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate,
a norma dell'art. 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e nella
contabilità speciale delle autorità di bacino. Le autorità di bacino o le
regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede
per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la
pianificazione di bacino, secondo il formato unificato, già in uso, adottato
dal Ministero dei lavori pubblici.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero
dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi,
per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 6.
1. Le somme attribuite ai sensi del presente decreto
sono iscritte sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7749,
U.P.B. 4.2.1.5.
(Si omettono le tabelle
allegate)
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