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D.P.R. 27 luglio 1999

Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001.

(Gazzetta Ufficiale n. 284 del 03 dicembre 1999)

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Art. 1.

1. A valere sull'importo complessivo di lire 1.890 miliardi, la somma di lire 284 miliardi, di cui lire 134 miliardi per l'anno 2000 e lire 150 miliardi per l'anno 2001, è destinata al finanziamento di interventi inseriti in programmi che rilevino le criticità del bacino idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste e del dissesto idrogeologico o della rete idrografica, che interessino i centri urbani, elaborati dai comitati tecnici delle autorità di bacino ed approvati dai comitati istituzionali, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dal competente organo regionale, per i bacini di rilievo regionale, tenuto conto anche degli ordini del giorno di indirizzo parlamentare, citati nelle premesse. Delle predette risorse, la quota di 30 miliardi, di cui 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è destinata al finanziamento di interventi di sistemazione della rete idrografica dei fiumi Reno, Conca e Marecchia.

2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, seleziona gli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui al presente articolo in relazione alle finalità ed al livello di approfondimento dei programmi presentati, dai quali si possano concretamente desumere e quantificare i benefici attesi, anche in termini di riduzione del rischio.

3. Il Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, approva gli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente articolo e provvede al trasferimento delle risorse.

 

Art. 2.

1. Il residuo importo, sulle somme previste dall'art. 1, comma 1, pari a lire 1.606 miliardi è ripartito tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed i servizi tecnici nazionali, in conformità dell'allegata tabella B costituente parte integrante del presente decreto.

 

Art. 3.

1. Nell'ambito delle somme di cui all'art. 2, le autorità di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% delle somme assegnate alle attività volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.

 

Art. 4.

1. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art. 2, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui alla tabella B.

3. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui al comma 1, a norma dell'art. 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino è escluso dal piano di ripartizione di cui alla tabella B.

4. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 3 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui all'art. 2. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione è data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

Art. 5.

1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate, a norma dell'art. 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e nella contabilità speciale delle autorità di bacino. Le autorità di bacino o le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il formato unificato, già in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

Art. 6.

1. Le somme attribuite ai sensi del presente decreto sono iscritte sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7749, U.P.B. 4.2.1.5.

 

(Si omettono le tabelle allegate)

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